31.05.2013 Views

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Probabilmente, alla luce delle conclusioni che poi la giurisprudenza trae (nel<br />

senso della configurazione del concorso “puro” allorché si abbia il dolo eventuale), si<br />

potrebbe considerare implicito che, comunque, le ipotesi di colpa dovrebbero essere<br />

ricondotte alla sfera dell’art. 116, con inclusione della categoria della colpa cosciente;<br />

permane, ad ogni modo, un’aura di incertezza a riguardo. Si tratta, insomma, di un<br />

ulteriore frangente in cui il criterio dell’“accettazione del rischio” palesa i propri limiti.<br />

Alcune pronunce giurisprudenziali sembrano, forse, spingersi oltre, accogliendo<br />

un’impostazione in base alla quale il dolo eventuale distinguerebbe la responsabilità<br />

per concorso “puro” dalla responsabilità per concorso anomalo (beninteso che il dolo<br />

eventuale inquadrerebbe il concorso “puro”) laddove, a fronte della rappresentazione<br />

in concreto della possibilità di realizzazione del reato diverso, non vi sia stata<br />

“esplicita dissociazione”: per cui, la realizzazione del fatto diverso potrebbe dirsi<br />

“accettata” sotto il profilo volitivo 653 .<br />

È anche vero, tuttavia, che, nell’ipotesi in cui taluni concorrenti abbiano anche<br />

solo previsto la possibilità di realizzazione di un reato diverso rispetto a quello che<br />

formi oggetto della compartecipazione criminosa, ci si trova in una situazione che si<br />

manifesta, rispetto all’ipotetica realizzazione del reato diverso, fondamentalmente<br />

come un versari in re illicita: dunque, non sembra eccessivamente forzato far tornare<br />

attuali le considerazioni effettuate da parte della dottrina, la quale ha evidenziato<br />

come, nei casi in cui si agisca in contesto di base illecito, qualora sia anche solo<br />

prevista la possibilità di realizzazione di un fatto ulteriore, divenga difficile<br />

l’esclusione della componente volitiva e la conseguente affermazione della colpa<br />

cosciente; viceversa, sarà più facile l’inquadramento del dolo eventuale, posto che il<br />

decorso causale è, molto spesso, già “parzialmente avviato”, e che l’elemento<br />

psicologico dell’agente tende a coincidere con quello proprio del dolo eventuale 654 .<br />

La tematica del concorso anomalo permette, inoltre, di cogliere spunto per<br />

l’identificazione di un ulteriore fondamento, il quale potrebbe supportare la teoria che<br />

individua il dolo eventuale nell’accettazione dell’evento collaterale mediante una<br />

deliberazione di subordinazione di un bene giuridico rispetto al fine intenzionalmente<br />

perseguito: la dottrina che ha sostenuto tale teoria (in particolare, come si è visto,<br />

Salvatore Prosdocimi) evidenzia che alcune pronunce di legittimità, sostenendo che<br />

“la mera previsione ed accettazione del rischio di un evento diverso, sostitutivo o<br />

aggiuntivo rispetto a quello proprio dell’azione concordata, non è riconducibile allo<br />

schema del concorso tipico previsto dall’art. 110, bensì a quello del concorso atipico<br />

di cui all’art. 116”, sembrino, a tutta prima, deporre nel senso che il dolo eventuale<br />

sarebbe, contrariamente a quanto si è esposto con riguardo al principio di<br />

“prevedibilità in concreto”, incompatibile con l’art. 110 e compatibile con l’art. 116; ad<br />

una analisi più accorta, tuttavia, si sostiene che un assetto di questo genere<br />

dovrebbe confermare l’insufficienza della mera previsione ed accettazione del rischio<br />

ai fini dell’inquadramento del dolo eventuale 655 : in tal senso, dunque, permarrebbe la<br />

validità delle associazioni “dolo – art. 110” e “colpa – art. 116”. Ora, a parte il<br />

carattere condivisibile o meno di tale rilievo, è da apprezzare lo sforzo di evidenziare<br />

il maggior numero possibile di fondamenti a sostegno di una teoria che mira a<br />

risolvere le discrasie giurisprudenziali in tema di distinzione fra dolo eventuale e<br />

653<br />

Cass. Pen., Sez. II, 24 giugno 2011, n. 32972, in dejure.giuffre.it; Cass. Pen., Sez. VI, 13<br />

gennaio 2010, n. 18489, in dejure.giuffre.it<br />

654<br />

S. CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente, 131 – 140; v. supra, cap. II, par. 14.<br />

655 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 224.<br />

131

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!