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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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concorsuale (per la quale opererebbe, appunto, la più favorevole disciplina del<br />

concorso anomalo)” 646 .<br />

La ricostruzione a sostegno della correlazione fra concorso anomalo e<br />

“prevedibilità in concreto” è accolta anche in dottrina, laddove si evidenzia che la<br />

colpa costituisca, al contempo, il coefficiente minimo e massimo che l’art. 116 possa<br />

“sopportare”, mentre qualsiasi forma di “volizione”, seppur anche nella graduazione<br />

“eventuale”, dovrebbe comportare l’inapplicabilità dell’art. 116 e, parallelamente,<br />

l’applicabilità dell’art. 110 647 .<br />

Con riguardo alle fattispecie specifiche, uno degli ambiti principali nei quali si<br />

tende a ravvisare la prevedibilità in concreto del reato diverso è quello relativo ai casi<br />

in cui il reato voluto da tutti i concorrenti sia la rapina a mano armata, mentre il reato<br />

effettivamente realizzato (di norma, in questi casi, in aggiunta rispetto al reato di<br />

rapina) e diverso sia l’omicidio 648 .<br />

In sintesi, dunque, è possibile trarre conclusioni sul criterio della “prevedibilità in<br />

concreto” tramite uno schema tripartito, determinato da<br />

“atipicità/imprevedibilità/eccezionalità” del reato diverso, “prevedibilità in concreto” ed<br />

“effettiva previsione” (con conseguente accettazione del relativo rischio): la prima<br />

componente di tale tripartizione dovrebbe comportare, ancor prima che la mancanza<br />

del nesso di causalità psichica, l’assenza del nesso di causalità materiale 649 , per cui<br />

dovrebbe addirittura escludersi la rilevanza penale della fattispecie realizzata; la<br />

seconda dovrebbe comportare la configurazione di un elemento psicologico<br />

strutturalmente analogo alla colpa, con possibilità di inquadramento all’interno della<br />

sfera delineata dall’art. 116; la terza, infine, dovrebbe indicare il dolo eventuale, con<br />

conseguente applicazione non già della fattispecie del concorso anomalo, bensì del<br />

concorso “puro” di cui all’art. 110. In altri termini, la responsabilità ai sensi dell’art.<br />

116 richiederebbe almeno la colpa e, allo stesso tempo, al massimo la colpa, posto<br />

che il dolo eventuale comporterebbe l’applicazione dell’art. 110; l’applicabilità del<br />

concorso anomalo, cioè, necessiterebbe che il reato diverso effettivamente realizzato<br />

646 Cass. Pen., Sez. I, 25 giugno 1999, n. 10795, in dejure.giuffre.it; si richiamano anche Cass.<br />

Pen., Sez. I, 14 marzo 1996, n. 5188, in dejure.giuffre.it; Cass. Pen., Sez. I, 10 aprile 1996, n. 4894, in<br />

dejure.giuffre.it.<br />

647 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 221 – 222.<br />

648 Cass. Pen., Sez. I, 20 novembre 2000, n. 4399, in Cass. pen., 2001, 12, 3400. Nel caso di<br />

specie, a fronte dell’ipotesi di omicidio commesso durante una rapina con uso di armi, i giudici di<br />

legittimità hanno sostenuto l’applicazione dell’art. 110, in luogo dell’art. 116, in considerazione della<br />

prevedibilità della realizzazione dell’omicidio, a sua volta ricavata alla luce di circostanze concrete ed<br />

univoche, quali la consapevolezza, da parte degli imputati, che le armi avessero il colpo in canna e<br />

che, la sera precedente, l’autore dell’omicidio avesse commesso altra rapina con le medesime<br />

modalità e con reazione armata della vittima. Si sostiene, comunque, che la questione debba essere<br />

risolta caso per caso, senza il ricorso ad aprioristiche conclusioni. Ai fini di una trattazione esaustiva, è<br />

opportuno precisare che la sentenza in questione applichi, ai fini dell’inquadramento del dolo<br />

eventuale, il tradizionale criterio dell’accettazione del rischio. Sostanzialmente conformi in quanto a<br />

conclusioni, e sempre con riguardo al reato di omicidio come conseguenza di rapina a mano armata,<br />

Cass. Pen., Sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 18489, in dejure.giuffre.it; Cass. Pen., Sez. V, 26 maggio<br />

2011, n. 36135, in dejure.giuffre.it<br />

649 Cass. Pen., Sez. V, 24 ottobre 2002, n. 42861, in dejure.giuffre.it: “La giurisprudenza<br />

costante di questa Corte afferma […] che la responsabilità del compartecipe ex art. 116 c.p. può<br />

essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave si presenti come evento atipico, dovuto a<br />

circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui<br />

è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso<br />

di causalità”.<br />

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