DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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esponsabilità ai sensi dell’art. 116 c.p. diverrebbe, sostanzialmente, coincidente con<br />
le caratteristiche essenziali dell’agire colposo (assenza di volontà del fatto realizzato,<br />
prevedibilità dell’evento in base al parametro dell’homo eiusdem conditionis et<br />
professionis e inosservanza di regole precauzionali di condotta che, in tal caso, si<br />
sostanzierebbe anche nell’affidarsi alla condotta altrui, la quale non può essere<br />
controllata) 642 . Al contrario, qualora la realizzazione del reato non voluto sia<br />
totalmente atipica, dovuta a circostanze eccezionali, dovrebbe escludersi la<br />
responsabilità ai sensi dell’art. 116: si evidenzia che, invero, verrebbe meno, in tal<br />
caso, ancor prima che il rapporto di “causalità psichica”, quello di “causalità<br />
materiale” 643 . Nondimeno, ulteriore corollario delle considerazioni elencate consiste<br />
nella concezione del dolo eventuale come soglia che dovrebbe comportare il<br />
passaggio dalla sfera di applicazione dell’art. 116 a quella di applicazione dell’art.<br />
110: infatti, l’effettiva previsione della realizzazione del reato diverso, nonché<br />
l’accettazione del rischio di tale realizzazione, non sarebbero più compatibili con i soli<br />
requisiti strutturali della colpa. Di conseguenza, due sarebbero i limiti dell’ambito di<br />
applicazione dell’art. 116: da un lato, la sussistenza delle connotazioni strutturali<br />
della responsabilità colposa; dall’altro, la soglia del dolo eventuale, la quale segna il<br />
discrimine fra art. 116 ed art. 110 644 . In forza di dette osservazioni, la responsabilità<br />
di cui all’art. 116 diviene responsabilità per colpa: il dolo eventuale comporta il<br />
passaggio alla sfera di applicazione dell’art. 110, mentre l’assenza di “prevedibilità” in<br />
base al parametro dell’homo eiusdem conditionis et professionis renderebbe atipico,<br />
eccezionale ed imprevedibile l’evento, facendo venire meno addirittura il nesso di<br />
causalità materiale.<br />
Può fondatamente definirsi dominante la giurisprudenza che avvalla tale<br />
assetto. Così sì è affermato, in tempi recenti e con termini molto chiari, che “il<br />
concorso anomalo di cui all’art. 116 c.p. postula pur sempre una contrapposizione<br />
psichica alla realizzazione dell’evento da parte del concorrente che ha voluto il reato<br />
meno grave, essendo pur sempre richiesto che l’evento diverso sia prevedibile, in<br />
quanto logico sviluppo di quello concordato, sì da restare escluso se il reato diverso<br />
consiste in un evento atipico, del tutto eccezionale ed imprevedibile” 645 . Del resto, è il<br />
caso di fare riferimento a pronunce meno recenti che, tuttavia, hanno definito la<br />
questione in maniera molto precisa, attraverso considerazioni che evidenziano la<br />
logicità delle conclusioni tratte anche con riguardo al piano del trattamento<br />
sanzionatorio; in particolare, si è affermato che “tra la concreta prevedibilità […] e la<br />
concreta previsione dell’evento più grave con correlativa accettazione del rischio del<br />
suo verificarsi […] passa un displuvio tra concorso anomalo e concorso puro. Uno<br />
iato, d’altra parte, che agevolmente si spiega giacché, ove così non fosse, si<br />
realizzerebbe una inammissibile disparità di trattamento a seconda che l’evento più<br />
grave sia attribuito a titolo di dolo eventuale in una fattispecie monosoggettiva (con<br />
responsabilità piena e trattamento sanzionatorio ordinario) ovvero in una fattispecie<br />
642 E. DI SALVO, op. ult. cit., 126.<br />
643 E. DI SALVO, op. loc. ult. cit.<br />
644 In tal senso, Cass. Pen., Sez. I, 20 novembre 2000, n. 4399, in Cass. pen., 2001, 12, 3400.<br />
645 Cass. Pen., Sez. I, 19 novembre 2009, n. 283, in dejure.giuffre.it; in senso analogo, Cass.<br />
Pen., Sez. II, 10 novembre 2006, n. 40156, in dejure.giuffre.it; Cass. Pen., Sez. V, 25 ottobre 2006, n.<br />
10995, in dejure.giuffre.it.<br />
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