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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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Originariamente, l’art. 116 rappresentava una ipotesi di responsabilità oggettiva,<br />

in quanto era interpretato nel senso che, ai fini della responsabilità (per il reato<br />

effettivamente realizzato e a titolo di concorso) del concorrente che avesse voluto il<br />

reato diverso rispetto a quello effettivamente realizzato, fosse sufficiente il solo nesso<br />

di causalità materiale, a prescindere dall’atteggiamento psicologico di detto<br />

concorrente rispetto alla fattispecie penale concretamente prodotta 635 . Attualmente<br />

invece, alla luce di una importante pronuncia della Corte costituzionale 636 , la<br />

responsabilità del concorrente che volle un reato diverso rispetto a quello<br />

effettivamente realizzato necessiterebbe, oltre che di un requisito di “causalità<br />

materiale”, anche di un requisito definito come “causalità psichica”.<br />

L’espressione “causalità psichica” dovrebbe indicare, sostanzialmente, una<br />

“prevedibilità” della realizzazione del reato diverso. Tuttavia, sono rilevabili differenti<br />

interpretazioni giurisprudenziali di tale concetto: una prima di esse sostiene che<br />

debba trattarsi di “prevedibilità in astratto”, tenuto conto degli sviluppi che potrebbero<br />

generarsi in linea meramente logica; mentre una seconda impostazione sostiene che<br />

sarebbe necessaria, invece, una “prevedibilità in concreto”, tenuto conto di tutte le<br />

circostanze, appunto, della vicenda concreta; a queste, se ne aggiunge una terza, la<br />

quale ritiene necessaria addirittura l’effettiva previsione e, quindi, la rappresentazione<br />

del fatto diverso concretamente realizzato 637 .<br />

Per quanto concerne il criterio che pone l’accento sulla “prevedibilità in<br />

astratto”, esso è stato oggetto di applicazione giurisprudenziale da parte di pronunce<br />

di legittimità che, ad esempio, hanno considerato la rapina come (astrattamente)<br />

prevedibile sviluppo del c.d. “scippo” 638 , ovvero l’omicidio del sequestrato come<br />

conseguenza prevedibile del sequestro di persona a scopo di estorsione 639 . In<br />

dottrina, tuttavia, si è evidenziato che l’adozione di tale criterio possa condurre a<br />

conclusioni non congrue, posto che un evento astrattamente imprevedibile possa<br />

essere, alla luce delle circostanze concrete, effettivamente prevedibile: sicché si<br />

potrebbe giungere ad escludere la responsabilità ex art. 116 laddove l’evento fosse<br />

astrattamente (tenuto conto dei generali e teorici sviluppi logici) non prevedibile, ma<br />

prevedibile in concreto 640 .<br />

Relativamente al criterio della “prevedibilità in concreto”, d’altro canto, il giudizio<br />

di prevedibilità verrebbe effettuato tenuto conto di tutte le circostanze caratteristiche<br />

del caso concreto, nonché in base al parametro dell’homo eiusdem conditionis et<br />

professionis 641 : sicché, tale giudizio diverrebbe del tutto analogo a quello relativo alla<br />

valutazione della “prevedibilità” ai fini della responsabilità colposa, e la struttura della<br />

caso dell’aberratio delicti, l’evento diverso che si realizzi deve essere il risultato di un errore<br />

nell’esecuzione del reato. In tal senso, G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., 514.<br />

635<br />

G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., 514.<br />

636<br />

Corte cost., 13 maggio 1965, n. 42, in Riv. pen., 1965, 2, 598.<br />

637<br />

E. DI SALVO, Dolo eventuale e concorso anomalo, in Cass. pen., 2003, 1, 125.<br />

638<br />

Cass. Pen., Sez. VI, 3 settembre 1986, in C.E.D. Cass., n. 175366.<br />

639<br />

Così evidenzia E. DI SALVO, op. ult. cit., 125.<br />

640<br />

E. DI SALVO, op. loc. ult. cit. L’Autore adduce l’esempio della comparazione tra reato di furto<br />

e violenza sessuale: astrattamente, il reato di violenza sessuale non dovrebbe essere conseguenza<br />

logicamente prevedibile del reato di furto; tuttavia, in concreto, la prevedibilità potrebbe ben sussistere<br />

laddove il concorrente sia a conoscenza che all’interno dell’immobile, il quale dovrebbe essere il luogo<br />

del furto, sia presente una ragazza, e che l’ulteriore concorrente si fosse precedentemente reso<br />

responsabile di atti di violenza sessuale.<br />

641<br />

E. DI SALVO, op. ult. cit., 125 – 126.<br />

127

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