DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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considerarsi come fine rilevante: se quello che caratterizza il piano comune, ovvero<br />
quello potenzialmente diverso e previsto dal singolo concorrente. Orbene, la parte di<br />
dottrina che sostiene l’impostazione teorica qui richiamata conclude che, mentre con<br />
riferimento al soggetto che agisca perseguendo un proprio interesse, il quale<br />
coincida con lo scopo comune della compartecipazione, la suddetta alternativa non si<br />
ponga (in quanto lo scopo della cooperazione coinciderebbe effettivamente con lo<br />
scopo personale), con riguardo al soggetto che non possegga detti requisiti<br />
occorrerà valutare, invece, se, posto l’affiancarsi di uno scopo personale al fine che<br />
anima la cooperazione, il fine che abbia ispirato la sua condotta consista in un fine<br />
proprio ed individuale, ovvero se egli abbia reso proprio un fine originariamente<br />
altrui 628 ; a tali scopi, occorrerà tenere conto delle valutazioni e deliberazioni effettuate<br />
dal singolo concorrente in modo individuale 629 .<br />
Se, fermo restando quanto si è fin qui delineato, il concorso materiale non<br />
dovrebbe suscitare ulteriori particolari problemi, alcune precisazioni possono rendersi<br />
necessarie per quanto attiene al concorso morale e, in particolare, all’istigazione:<br />
alcuni Autori hanno, infatti, evidenziato che tale forma concorsuale sia dotata di una<br />
propria autonomia, essendo espressamente richiamata e disciplinata dall’art. 115<br />
c.p. (ma si ammette, comunque, la parificazione di fondo fra istigazione e concorso<br />
materiale) 630 . Sulla base di tali rilievi, non viene condivisa la posizione per la quale<br />
l’istigazione sarebbe inquadrabile anche se sorretta solamente da dolo eventuale:<br />
invero, si evidenzia come il concetto stesso di istigazione, tra l’altro, dovrebbe<br />
possedere ed esprimere una particolare pregnanza, che sarebbe incompatibile con il<br />
dolo eventuale 631 ; quantomeno, sarebbe necessaria una forma diretta di volontà con<br />
riferimento alla condotta del soggetto istigato; il dolo eventuale sarebbe, invece,<br />
ammissibile con riguardo alle conseguenze di tale condotta 632 . Il tutto<br />
presupponendo il riferimento a casi in cui l’istigazione non determini un illecito penale<br />
a sé stante: qualora essa, al contrario, costituisca reato in sé e per sé, non dovrebbe<br />
essere ammessa la forma del dolo eventuale in considerazione, ancora una volta,<br />
della particolare pregnanza del concetto di istigazione 633 .<br />
A questo punto, è possibile passare all’analisi del nucleo probabilmente più<br />
significativo nell’ambito delle questioni inerenti il dolo eventuale con riferimento al<br />
concorso di persone: si tratta, come si è accennato, dell’argomento relativo all’art.<br />
116 c.p., il quale disciplina le ipotesi c.d. di “concorso anomalo”, richiamando i casi in<br />
cui venga realizzato un reato diverso rispetto a quello voluto da taluno dei<br />
concorrenti. Più precisamente, la norma prevede che “qualora il reato commesso sia<br />
diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se<br />
l’evento è conseguenza della sua azione o omissione” 634 .<br />
628<br />
S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 210 – 211.<br />
629<br />
S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 210.<br />
630<br />
S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 212.<br />
631<br />
S. PROSDOCIMI, op. loc. ult. cit. L’Autore, poi (ivi, 214 – 215), evidenzia che l’istigazione<br />
parrebbe caratterizzata, addirittura, da tre momenti, ciascuno dei quali dovrebbe delinearsi a livello di<br />
rappresentazione: il radicamento o rafforzamento, nell’animo dell’istigato, della determinazione ad<br />
agire; l’esecuzione da parte dell’istigato; il risultato della condotta posta in essere dall’istigato.<br />
632<br />
S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 216.<br />
633<br />
S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 217.<br />
634<br />
La differenza sostanziale fra concorso anomalo ed aberratio delicti sta nel fatto che, nel caso<br />
del concorso anomalo, l’evento diverso deve essere “voluto” da taluno dei concorrenti mentre, nel<br />
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