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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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considerarsi come fine rilevante: se quello che caratterizza il piano comune, ovvero<br />

quello potenzialmente diverso e previsto dal singolo concorrente. Orbene, la parte di<br />

dottrina che sostiene l’impostazione teorica qui richiamata conclude che, mentre con<br />

riferimento al soggetto che agisca perseguendo un proprio interesse, il quale<br />

coincida con lo scopo comune della compartecipazione, la suddetta alternativa non si<br />

ponga (in quanto lo scopo della cooperazione coinciderebbe effettivamente con lo<br />

scopo personale), con riguardo al soggetto che non possegga detti requisiti<br />

occorrerà valutare, invece, se, posto l’affiancarsi di uno scopo personale al fine che<br />

anima la cooperazione, il fine che abbia ispirato la sua condotta consista in un fine<br />

proprio ed individuale, ovvero se egli abbia reso proprio un fine originariamente<br />

altrui 628 ; a tali scopi, occorrerà tenere conto delle valutazioni e deliberazioni effettuate<br />

dal singolo concorrente in modo individuale 629 .<br />

Se, fermo restando quanto si è fin qui delineato, il concorso materiale non<br />

dovrebbe suscitare ulteriori particolari problemi, alcune precisazioni possono rendersi<br />

necessarie per quanto attiene al concorso morale e, in particolare, all’istigazione:<br />

alcuni Autori hanno, infatti, evidenziato che tale forma concorsuale sia dotata di una<br />

propria autonomia, essendo espressamente richiamata e disciplinata dall’art. 115<br />

c.p. (ma si ammette, comunque, la parificazione di fondo fra istigazione e concorso<br />

materiale) 630 . Sulla base di tali rilievi, non viene condivisa la posizione per la quale<br />

l’istigazione sarebbe inquadrabile anche se sorretta solamente da dolo eventuale:<br />

invero, si evidenzia come il concetto stesso di istigazione, tra l’altro, dovrebbe<br />

possedere ed esprimere una particolare pregnanza, che sarebbe incompatibile con il<br />

dolo eventuale 631 ; quantomeno, sarebbe necessaria una forma diretta di volontà con<br />

riferimento alla condotta del soggetto istigato; il dolo eventuale sarebbe, invece,<br />

ammissibile con riguardo alle conseguenze di tale condotta 632 . Il tutto<br />

presupponendo il riferimento a casi in cui l’istigazione non determini un illecito penale<br />

a sé stante: qualora essa, al contrario, costituisca reato in sé e per sé, non dovrebbe<br />

essere ammessa la forma del dolo eventuale in considerazione, ancora una volta,<br />

della particolare pregnanza del concetto di istigazione 633 .<br />

A questo punto, è possibile passare all’analisi del nucleo probabilmente più<br />

significativo nell’ambito delle questioni inerenti il dolo eventuale con riferimento al<br />

concorso di persone: si tratta, come si è accennato, dell’argomento relativo all’art.<br />

116 c.p., il quale disciplina le ipotesi c.d. di “concorso anomalo”, richiamando i casi in<br />

cui venga realizzato un reato diverso rispetto a quello voluto da taluno dei<br />

concorrenti. Più precisamente, la norma prevede che “qualora il reato commesso sia<br />

diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se<br />

l’evento è conseguenza della sua azione o omissione” 634 .<br />

628<br />

S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 210 – 211.<br />

629<br />

S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 210.<br />

630<br />

S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 212.<br />

631<br />

S. PROSDOCIMI, op. loc. ult. cit. L’Autore, poi (ivi, 214 – 215), evidenzia che l’istigazione<br />

parrebbe caratterizzata, addirittura, da tre momenti, ciascuno dei quali dovrebbe delinearsi a livello di<br />

rappresentazione: il radicamento o rafforzamento, nell’animo dell’istigato, della determinazione ad<br />

agire; l’esecuzione da parte dell’istigato; il risultato della condotta posta in essere dall’istigato.<br />

632<br />

S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 216.<br />

633<br />

S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 217.<br />

634<br />

La differenza sostanziale fra concorso anomalo ed aberratio delicti sta nel fatto che, nel caso<br />

del concorso anomalo, l’evento diverso deve essere “voluto” da taluno dei concorrenti mentre, nel<br />

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