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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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iconducibili ad un’unica area di “compartecipazione criminosa” caratterizzata, in tutte<br />

le sue forme, da un comune denominatore, consistente nella coscienza e volontà del<br />

fatto che la propria condotta concorra con quella altrui: in particolare, prendendo le<br />

mosse dalla contrapposizione fra impostazioni teoriche a sostegno della sufficienza,<br />

ai fini della cooperazione colposa, della consapevolezza del fatto di concorrere<br />

all’altrui condotta ed impostazioni che, in senso più restrittivo, ritengono altresì<br />

necessaria la conoscenza del carattere colposo dell’altrui condotta alla quale si<br />

cooperi, si opta per la prima tesi, evidenziando che l’accoglimento della seconda<br />

condurrebbe a modellare i requisiti strutturali del concorso sulla base dei requisiti del<br />

reato realizzato 622 . Si conclude, quindi, in favore di una concezione della<br />

cooperazione colposa come autentica forma di compartecipazione criminosa,<br />

parallelamente al concorso doloso: in entrambi i casi, l’elemento soggettivo della<br />

compartecipazione dovrebbe essere tenuto distinto rispetto all’elemento soggettivo<br />

del reato realizzato, e dovrebbe consistere nella coscienza e volontà del concorso tra<br />

il proprio agire e quello altrui. Un assetto di questo genere vede il proprio fondamento<br />

anche nell’art. 42 c.p., il quale richiede, ai fini della punibilità in generale, che la<br />

condotta sia compiuta con coscienza e volontà: il che dovrebbe postulare la<br />

consapevolezza non solo dell’agire fisico, in sé e per sé considerato, ma anche del<br />

significato assunto da tale agire nel contesto in cui esso sia posto in essere 623 ; del<br />

resto, non dovrebbe essere elemento essenziale della struttura del concorso<br />

l’atteggiamento dell’agente rispetto ad elementi del fatto di reato diversi dalla<br />

condotta 624 ; e, di conseguenza, dovrebbe essere prospettabile una condotta<br />

concorsuale dolosa in fatto colposo o, viceversa, una condotta concorsuale colposa<br />

in fatto doloso 625 .<br />

Quest’ultima impostazione di cui si è trattato giunge a sostenere, peraltro, che<br />

la “consapevolezza” del concorso fra la propria e l’altrui condotta possa manifestarsi<br />

anche in forma dubitativa, qualora il soggetto si rappresenti il convergere del proprio<br />

agire con quello altrui anche solo in termini di possibilità o probabilità 626 : il che<br />

sembrerebbe, dunque, ammettere che l’elemento soggettivo proprio del concorso<br />

possa assumere una fisionomia assimilabile a quella del dolo eventuale, nonostante<br />

la parte di dottrina di cui trattasi concluda, effettivamente, per l’affermazione in base<br />

alla quale l’elemento soggettivo della compartecipazione in generale, sia essa<br />

relativa a reato doloso o a reato colposo, non consista tanto in dolo o colpa, quanto<br />

nella suitas della condotta 627 .<br />

Per quanto concerne, quindi, la tematica strettamente inerente il dolo eventuale<br />

in rapporto al concorso di persone, possono essere tratte valide conclusioni<br />

attraverso l’applicazione della teoria per cui tale forma di imputazione soggettiva sia<br />

rinvenibile in una deliberazione di subordinazione di un bene giuridico rispetto ad un<br />

altro, attraverso la quale venga accettata la lesione del bene giuridico subordinato<br />

quale evento collaterale rispetto al perseguimento di un fine intenzionale; in<br />

particolare, prendendo le mosse da tale assetto, occorrerebbe stabilire quale debba<br />

622 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 190 – 192.<br />

623 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 195 – 196.<br />

624 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 193.<br />

625 M. RONCO – S. ARDIZZONE, a cura di, Codice penale ipertestuale: commentario con banca<br />

dati di giurisprudenza e legislazione, II edizione, UTET, Torino, 2007, 654.<br />

626 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 196.<br />

627 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 199.<br />

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