DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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iconducibili ad un’unica area di “compartecipazione criminosa” caratterizzata, in tutte<br />
le sue forme, da un comune denominatore, consistente nella coscienza e volontà del<br />
fatto che la propria condotta concorra con quella altrui: in particolare, prendendo le<br />
mosse dalla contrapposizione fra impostazioni teoriche a sostegno della sufficienza,<br />
ai fini della cooperazione colposa, della consapevolezza del fatto di concorrere<br />
all’altrui condotta ed impostazioni che, in senso più restrittivo, ritengono altresì<br />
necessaria la conoscenza del carattere colposo dell’altrui condotta alla quale si<br />
cooperi, si opta per la prima tesi, evidenziando che l’accoglimento della seconda<br />
condurrebbe a modellare i requisiti strutturali del concorso sulla base dei requisiti del<br />
reato realizzato 622 . Si conclude, quindi, in favore di una concezione della<br />
cooperazione colposa come autentica forma di compartecipazione criminosa,<br />
parallelamente al concorso doloso: in entrambi i casi, l’elemento soggettivo della<br />
compartecipazione dovrebbe essere tenuto distinto rispetto all’elemento soggettivo<br />
del reato realizzato, e dovrebbe consistere nella coscienza e volontà del concorso tra<br />
il proprio agire e quello altrui. Un assetto di questo genere vede il proprio fondamento<br />
anche nell’art. 42 c.p., il quale richiede, ai fini della punibilità in generale, che la<br />
condotta sia compiuta con coscienza e volontà: il che dovrebbe postulare la<br />
consapevolezza non solo dell’agire fisico, in sé e per sé considerato, ma anche del<br />
significato assunto da tale agire nel contesto in cui esso sia posto in essere 623 ; del<br />
resto, non dovrebbe essere elemento essenziale della struttura del concorso<br />
l’atteggiamento dell’agente rispetto ad elementi del fatto di reato diversi dalla<br />
condotta 624 ; e, di conseguenza, dovrebbe essere prospettabile una condotta<br />
concorsuale dolosa in fatto colposo o, viceversa, una condotta concorsuale colposa<br />
in fatto doloso 625 .<br />
Quest’ultima impostazione di cui si è trattato giunge a sostenere, peraltro, che<br />
la “consapevolezza” del concorso fra la propria e l’altrui condotta possa manifestarsi<br />
anche in forma dubitativa, qualora il soggetto si rappresenti il convergere del proprio<br />
agire con quello altrui anche solo in termini di possibilità o probabilità 626 : il che<br />
sembrerebbe, dunque, ammettere che l’elemento soggettivo proprio del concorso<br />
possa assumere una fisionomia assimilabile a quella del dolo eventuale, nonostante<br />
la parte di dottrina di cui trattasi concluda, effettivamente, per l’affermazione in base<br />
alla quale l’elemento soggettivo della compartecipazione in generale, sia essa<br />
relativa a reato doloso o a reato colposo, non consista tanto in dolo o colpa, quanto<br />
nella suitas della condotta 627 .<br />
Per quanto concerne, quindi, la tematica strettamente inerente il dolo eventuale<br />
in rapporto al concorso di persone, possono essere tratte valide conclusioni<br />
attraverso l’applicazione della teoria per cui tale forma di imputazione soggettiva sia<br />
rinvenibile in una deliberazione di subordinazione di un bene giuridico rispetto ad un<br />
altro, attraverso la quale venga accettata la lesione del bene giuridico subordinato<br />
quale evento collaterale rispetto al perseguimento di un fine intenzionale; in<br />
particolare, prendendo le mosse da tale assetto, occorrerebbe stabilire quale debba<br />
622 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 190 – 192.<br />
623 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 195 – 196.<br />
624 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 193.<br />
625 M. RONCO – S. ARDIZZONE, a cura di, Codice penale ipertestuale: commentario con banca<br />
dati di giurisprudenza e legislazione, II edizione, UTET, Torino, 2007, 654.<br />
626 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 196.<br />
627 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 199.<br />
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