31.05.2013 Views

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

dell’“istigatore”; infine, occorrerà esaminare l’art. 116 c.p., alla luce dell’evoluzione<br />

interpretativa che lo ha caratterizzato, per poi indagare quale debba essere, dal<br />

punto di vista soggettivo, il discrimine fra art. 116 ed art. 110 c.p.<br />

Relativamente al rapporto fra elemento soggettivo della compartecipazione ed<br />

elemento soggettivo del reato realizzato, sono rilevabili posizioni contrapposte. La<br />

prima di esse sostiene, fondamentalmente, la “fusione” 616 fra elemento soggettivo del<br />

concorso di persone ed elemento soggettivo del reato realizzato 617 . Una delle<br />

conseguenze connesse all’accoglimento di tale impostazione sarebbe la non<br />

ammissibilità di forme di colpevolezza diverse fra i vari concorrenti 618 : dovrebbe<br />

negarsi, quindi, la configurabilità di concorso doloso a reato colposo, nonché di<br />

concorso colposo a reato doloso. A supporto della prima conclusione (inammissibilità<br />

di concorso doloso a reato colposo) si adducono, generalmente, due ordini di<br />

argomentazione: in primo luogo, si rileva che l’espressione “medesimo reato”,<br />

utilizzata dall’art. 110, sembrerebbe deporre a favore di una concezione unitaria della<br />

compartecipazione criminosa, compreso il coefficiente di colpevolezza; in secondo<br />

luogo, si sostiene che il legislatore, laddove avrebbe inteso ammettere la<br />

responsabilità dei concorrenti per titoli diversi di colpevolezza, lo avrebbe fatto<br />

espressamente (un esempio potrebbe essere dato dall’art. 116) 619 . Quanto alla<br />

impossibilità di inquadrare concorso colposo a reato doloso, tale tesi è supportata<br />

mediante il rilievo della necessità di una previsione legislativa espressa per la<br />

responsabilità colposa, nonché delle previsioni, anch’esse espresse, di particolari<br />

ipotesi tassative di agevolazione colposa, che parrebbero rafforzare la prima<br />

considerazione delineata; inoltre, si osserva come non potrebbe essere, in ogni caso,<br />

considerato colposo il comportamento di chi, semplicemente, si limiti a fornire ad altri<br />

l’occasione di delinquere 620 .<br />

La seconda impostazione teorica inerente l’elemento soggettivo del concorso di<br />

persone è quella per la quale ogni forma di compartecipazione (e, quindi, anche<br />

quella colposa, prevista dall’art. 113 c.p.) richieda la rappresentazione dell’agire altrui<br />

in cooperazione con il proprio o, dal punto di vista inverso, del fatto che la propria<br />

condotta cooperi con quella altrui: occorrono, quindi, coscienza e volontà della<br />

propria condotta in quanto destinata a cooperare con la condotta altrui; il che implica,<br />

necessariamente, anche la coscienza della condotta altrui, posto che non sia<br />

possibile avere coscienza e volontà del carattere concorsuale della propria condotta<br />

rispetto a quella altrui, qualora si ignori la condotta altrui 621 . A tale conclusione si<br />

giunge, tra l’altro, attraverso un’analisi dell’istituto della cooperazione colposa, la<br />

quale conduce a concepire le ipotesi di cui, rispettivamente, agli artt. 110 e 113 come<br />

616 Il termine “fusione” è utilizzato da S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 190.<br />

617 In tal senso, tra gli altri, M. GALLO, voce Dolo, 796 ss.; ID., Lineamenti di una teoria sul<br />

concorso di persone nel reato, Milano, Giuffrè, 1957, 98 ss. (l’Autore rileva che il richiedere la<br />

rappresentazione, da parte dell’agente, dell’apporto dato all’altrui condotta non significherebbe una<br />

differenziazione sostanziale rispetto all’ordinario concetto di dolo, essendo applicazione alla fattispecie<br />

del concorso del criterio generale per cui oggetto di volontà dolosa debba essere il fatto tipico); L.<br />

STORTONI, Agevolazione e concorso di persone nel reato, Padova, Cedam, 1981, 38.<br />

618 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 189 – 190.<br />

619 G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., 506 – 507. Viene riportato l’esempio di Tizio che,<br />

consapevolmente e volontariamente, induca Caio, il quale versi in errore inescusabile (e, quindi,<br />

colposo) sul carattere tossico di una sostanza, a versarla in acque destinate all’alimentazione.<br />

620 G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., 507 – 508.<br />

621 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 193 – 194, 196.<br />

124

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!