DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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dell’“istigatore”; infine, occorrerà esaminare l’art. 116 c.p., alla luce dell’evoluzione<br />
interpretativa che lo ha caratterizzato, per poi indagare quale debba essere, dal<br />
punto di vista soggettivo, il discrimine fra art. 116 ed art. 110 c.p.<br />
Relativamente al rapporto fra elemento soggettivo della compartecipazione ed<br />
elemento soggettivo del reato realizzato, sono rilevabili posizioni contrapposte. La<br />
prima di esse sostiene, fondamentalmente, la “fusione” 616 fra elemento soggettivo del<br />
concorso di persone ed elemento soggettivo del reato realizzato 617 . Una delle<br />
conseguenze connesse all’accoglimento di tale impostazione sarebbe la non<br />
ammissibilità di forme di colpevolezza diverse fra i vari concorrenti 618 : dovrebbe<br />
negarsi, quindi, la configurabilità di concorso doloso a reato colposo, nonché di<br />
concorso colposo a reato doloso. A supporto della prima conclusione (inammissibilità<br />
di concorso doloso a reato colposo) si adducono, generalmente, due ordini di<br />
argomentazione: in primo luogo, si rileva che l’espressione “medesimo reato”,<br />
utilizzata dall’art. 110, sembrerebbe deporre a favore di una concezione unitaria della<br />
compartecipazione criminosa, compreso il coefficiente di colpevolezza; in secondo<br />
luogo, si sostiene che il legislatore, laddove avrebbe inteso ammettere la<br />
responsabilità dei concorrenti per titoli diversi di colpevolezza, lo avrebbe fatto<br />
espressamente (un esempio potrebbe essere dato dall’art. 116) 619 . Quanto alla<br />
impossibilità di inquadrare concorso colposo a reato doloso, tale tesi è supportata<br />
mediante il rilievo della necessità di una previsione legislativa espressa per la<br />
responsabilità colposa, nonché delle previsioni, anch’esse espresse, di particolari<br />
ipotesi tassative di agevolazione colposa, che parrebbero rafforzare la prima<br />
considerazione delineata; inoltre, si osserva come non potrebbe essere, in ogni caso,<br />
considerato colposo il comportamento di chi, semplicemente, si limiti a fornire ad altri<br />
l’occasione di delinquere 620 .<br />
La seconda impostazione teorica inerente l’elemento soggettivo del concorso di<br />
persone è quella per la quale ogni forma di compartecipazione (e, quindi, anche<br />
quella colposa, prevista dall’art. 113 c.p.) richieda la rappresentazione dell’agire altrui<br />
in cooperazione con il proprio o, dal punto di vista inverso, del fatto che la propria<br />
condotta cooperi con quella altrui: occorrono, quindi, coscienza e volontà della<br />
propria condotta in quanto destinata a cooperare con la condotta altrui; il che implica,<br />
necessariamente, anche la coscienza della condotta altrui, posto che non sia<br />
possibile avere coscienza e volontà del carattere concorsuale della propria condotta<br />
rispetto a quella altrui, qualora si ignori la condotta altrui 621 . A tale conclusione si<br />
giunge, tra l’altro, attraverso un’analisi dell’istituto della cooperazione colposa, la<br />
quale conduce a concepire le ipotesi di cui, rispettivamente, agli artt. 110 e 113 come<br />
616 Il termine “fusione” è utilizzato da S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 190.<br />
617 In tal senso, tra gli altri, M. GALLO, voce Dolo, 796 ss.; ID., Lineamenti di una teoria sul<br />
concorso di persone nel reato, Milano, Giuffrè, 1957, 98 ss. (l’Autore rileva che il richiedere la<br />
rappresentazione, da parte dell’agente, dell’apporto dato all’altrui condotta non significherebbe una<br />
differenziazione sostanziale rispetto all’ordinario concetto di dolo, essendo applicazione alla fattispecie<br />
del concorso del criterio generale per cui oggetto di volontà dolosa debba essere il fatto tipico); L.<br />
STORTONI, Agevolazione e concorso di persone nel reato, Padova, Cedam, 1981, 38.<br />
618 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 189 – 190.<br />
619 G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., 506 – 507. Viene riportato l’esempio di Tizio che,<br />
consapevolmente e volontariamente, induca Caio, il quale versi in errore inescusabile (e, quindi,<br />
colposo) sul carattere tossico di una sostanza, a versarla in acque destinate all’alimentazione.<br />
620 G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., 507 – 508.<br />
621 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 193 – 194, 196.<br />
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