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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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l’incolumità dei consociati o del loro patrimonio 611 . Sulla stessa linea, con riferimento<br />

al reato di strage (art. 422 c.p.), si è ritenuto che il fine di uccidere configuri un dolo<br />

specifico, incompatibile con il dolo eventuale 612 . Ancora, l’incompatibilità fra dolo<br />

eventuale e fattispecie con dolo specifico è stata affermata relativamente ai reati<br />

associativi di cui agli artt. 416 e 416 – bis c.p., ove il dolo specifico consisterebbe nel<br />

perseguimento della realizzazione di delitti, ovvero, nel caso dell’art. 416 – bis, degli<br />

ulteriori scopi indicati dal comma 3 di tale norma 613 .<br />

Tuttavia, non si può fare a meno di notare che si tratti, nella maggior parte dei<br />

casi appena citati, non già di negazione della configurabilità del dolo eventuale con<br />

riguardo al fatto – base, bensì di negazione di tale configurabilità con riguardo allo<br />

scopo che deve essere perseguito affinché risulti integrato il dolo specifico: in<br />

sostanza, ciò che si nega è che il dolo specifico possa essere eventuale. Ad<br />

esempio, con riguardo al delitto di strage, si afferma che il “fine di uccidere” non<br />

possa essere “degradato” a dolo eventuale, sicché non sarebbe sufficiente ad<br />

integrare il delitto in questione il fatto che l’agente, avendo previsto la possibilità di<br />

uccidere, avesse agito “a costo di determinare” tale evento 614 . Tutto ciò sembra<br />

confermare l’impostazione dottrinale alla quale si è aderito, a sostegno del fatto che<br />

la questione sulla compatibilità o meno del dolo eventuale con le fattispecie a dolo<br />

specifico non possa essere risolta in modo univoco a priori, ma debba tenere conto,<br />

caso per caso, dell’interconnessione tra fatto – base e realizzazione dell’obiettivo<br />

identificato dal dolo specifico.<br />

3. Dolo eventuale e concorso di persone<br />

Affrontare la tematica relativa al dolo eventuale in rapporto al concorso di<br />

persone significa, principalmente, fare riferimento all’individuazione della soglia di<br />

elemento soggettivo la quale segni il passaggio dalla fattispecie di “concorso<br />

anomalo” di cui all’art. 116 c.p. alla fattispecie di cui all’art. 110: questo è, infatti,<br />

l’aspetto più trattato e discusso in giurisprudenza, nonché maggiormente connesso<br />

propriamente a quella forma di imputazione soggettiva che è il dolo eventuale.<br />

Tuttavia, l’argomento non può esaurirsi solamente in questi termini, dato che le<br />

ipotesi di compartecipazione criminosa costituiscono un peculiare “banco di prova”<br />

per l’analisi dei problemi attinenti alla dogmatica penale (e, per quel che interessa in<br />

questa sede, attinenti all’elemento soggettivo) generalmente proposti con riferimento<br />

a fattispecie monosoggettive 615 .<br />

Gli aspetti che meritano di essere analizzati sono, in sintesi, i seguenti: in primo<br />

luogo, il rapporto fra elemento soggettivo della compartecipazione ed elemento<br />

soggettivo del reato realizzato; in secondo luogo, l’ammissibilità o meno di concorso<br />

fra condotte dolose e condotte colpose; altresì, possono risultare interessanti alcune<br />

considerazioni effettuate da parte della dottrina circa l’elemento soggettivo<br />

611 Cass. Pen., Sez. II, 6 giugno 2007, n. 25436, in Cass. pen., 2008, 5, 1910.<br />

612 Cass. Pen., Sez. I, 13 novembre 1991, in dejure.giuffre.it; Cass. Pen., Sez. I, 29 gennaio<br />

1990, in dejure.giuffre.it; Cass. Pen., 5 luglio 1988, in dejure.giuffre.it; Cass. Pen., Sez. I, 18 dicembre<br />

1987, in dejure.giuffre.it<br />

613 Cass. Pen., Sez. I, 14 ottobre 1994, in dejure.giuffre.it<br />

614 In tal senso, tra le altre, Cass. Pen., Sez. I, 5 luglio 1988, in dejure.giuffre.it<br />

615 Queste le osservazioni di S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 187.<br />

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