DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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l’incolumità dei consociati o del loro patrimonio 611 . Sulla stessa linea, con riferimento<br />
al reato di strage (art. 422 c.p.), si è ritenuto che il fine di uccidere configuri un dolo<br />
specifico, incompatibile con il dolo eventuale 612 . Ancora, l’incompatibilità fra dolo<br />
eventuale e fattispecie con dolo specifico è stata affermata relativamente ai reati<br />
associativi di cui agli artt. 416 e 416 – bis c.p., ove il dolo specifico consisterebbe nel<br />
perseguimento della realizzazione di delitti, ovvero, nel caso dell’art. 416 – bis, degli<br />
ulteriori scopi indicati dal comma 3 di tale norma 613 .<br />
Tuttavia, non si può fare a meno di notare che si tratti, nella maggior parte dei<br />
casi appena citati, non già di negazione della configurabilità del dolo eventuale con<br />
riguardo al fatto – base, bensì di negazione di tale configurabilità con riguardo allo<br />
scopo che deve essere perseguito affinché risulti integrato il dolo specifico: in<br />
sostanza, ciò che si nega è che il dolo specifico possa essere eventuale. Ad<br />
esempio, con riguardo al delitto di strage, si afferma che il “fine di uccidere” non<br />
possa essere “degradato” a dolo eventuale, sicché non sarebbe sufficiente ad<br />
integrare il delitto in questione il fatto che l’agente, avendo previsto la possibilità di<br />
uccidere, avesse agito “a costo di determinare” tale evento 614 . Tutto ciò sembra<br />
confermare l’impostazione dottrinale alla quale si è aderito, a sostegno del fatto che<br />
la questione sulla compatibilità o meno del dolo eventuale con le fattispecie a dolo<br />
specifico non possa essere risolta in modo univoco a priori, ma debba tenere conto,<br />
caso per caso, dell’interconnessione tra fatto – base e realizzazione dell’obiettivo<br />
identificato dal dolo specifico.<br />
3. Dolo eventuale e concorso di persone<br />
Affrontare la tematica relativa al dolo eventuale in rapporto al concorso di<br />
persone significa, principalmente, fare riferimento all’individuazione della soglia di<br />
elemento soggettivo la quale segni il passaggio dalla fattispecie di “concorso<br />
anomalo” di cui all’art. 116 c.p. alla fattispecie di cui all’art. 110: questo è, infatti,<br />
l’aspetto più trattato e discusso in giurisprudenza, nonché maggiormente connesso<br />
propriamente a quella forma di imputazione soggettiva che è il dolo eventuale.<br />
Tuttavia, l’argomento non può esaurirsi solamente in questi termini, dato che le<br />
ipotesi di compartecipazione criminosa costituiscono un peculiare “banco di prova”<br />
per l’analisi dei problemi attinenti alla dogmatica penale (e, per quel che interessa in<br />
questa sede, attinenti all’elemento soggettivo) generalmente proposti con riferimento<br />
a fattispecie monosoggettive 615 .<br />
Gli aspetti che meritano di essere analizzati sono, in sintesi, i seguenti: in primo<br />
luogo, il rapporto fra elemento soggettivo della compartecipazione ed elemento<br />
soggettivo del reato realizzato; in secondo luogo, l’ammissibilità o meno di concorso<br />
fra condotte dolose e condotte colpose; altresì, possono risultare interessanti alcune<br />
considerazioni effettuate da parte della dottrina circa l’elemento soggettivo<br />
611 Cass. Pen., Sez. II, 6 giugno 2007, n. 25436, in Cass. pen., 2008, 5, 1910.<br />
612 Cass. Pen., Sez. I, 13 novembre 1991, in dejure.giuffre.it; Cass. Pen., Sez. I, 29 gennaio<br />
1990, in dejure.giuffre.it; Cass. Pen., 5 luglio 1988, in dejure.giuffre.it; Cass. Pen., Sez. I, 18 dicembre<br />
1987, in dejure.giuffre.it<br />
613 Cass. Pen., Sez. I, 14 ottobre 1994, in dejure.giuffre.it<br />
614 In tal senso, tra le altre, Cass. Pen., Sez. I, 5 luglio 1988, in dejure.giuffre.it<br />
615 Queste le osservazioni di S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 187.<br />
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