31.05.2013 Views

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

generico ma si aggiunge ad esso, significa non tenere conto del rapporto di<br />

connessione fra fatto – base ed obiettivo finale perseguito 606 .<br />

La conclusione che appare più soddisfacente, in quanto deriva effettivamente<br />

da un’indagine analitica di tutti gli aspetti che caratterizzano le fattispecie a dolo<br />

specifico, sembra essere la seguente: posto che, come si è detto, la fattispecie a<br />

dolo specifico si caratterizza per un “fatto – base”, il quale assume rilevanza penale<br />

in quanto avente valore “strumentale” per la realizzazione di un obiettivo finale<br />

intenzionalmente perseguito (ma la cui realizzazione è irrilevante), il dolo eventuale<br />

non potrà caratterizzare la fattispecie a dolo specifico qualora il fatto – base sia nella<br />

sua totalità strumentale alla realizzazione dell’obiettivo finale che costituisce il dolo<br />

specifico stesso; viceversa, qualora il fatto – base non sia strumentale nella sua<br />

integrità alla realizzazione dell’obiettivo finale, potrà configurarsi dolo eventuale per<br />

la fattispecie, purché esso ricada, ovviamente, su elementi del fatto – base i quali<br />

non costituiscano un requisito necessario per la realizzazione dell’obiettivo finale<br />

perseguito 607 . Emblematico, in tal senso, risulta ancora il richiamo al delitto di furto: in<br />

tal caso, posto che il dolo specifico è dato dal fine di conseguire profitto, la<br />

componente dell’altruità della cosa non costituisce un elemento necessario a detto<br />

fine, per cui si ha uno spazio di configurabilità del dolo eventuale. Al contrario, il dolo<br />

eventuale non sarà configurabile, ad esempio, con riguardo alla fattispecie di frode<br />

processuale, ove la realizzazione della condotta consistente nell’alterazione di<br />

luoghi, persone o cose è interamente correlata al fine di trarre in inganno il giudice 608 .<br />

Occorre poi rilevare che, in taluni casi, si abbia un dolo specifico meramente<br />

“apparente”. Non sempre, infatti, l’utilizzo di clausole quali “allo scopo di” o affini<br />

indica necessariamente un dolo specifico: talvolta può accadere che tali clausole, pur<br />

contribuendo ad una selezione descrittiva della condotta penalmente rilevante, in<br />

effetti identifichino uno scopo che viene a coincidere con la realizzazione della<br />

fattispecie stessa. Un esempio significativo in tal senso è dato dal reato di bancarotta<br />

preferenziale, ove lo scopo di favorire taluno dei creditori dovrebbe realizzarsi in<br />

modo contestuale rispetto alla condotta 609 .<br />

Passando all’analisi del versante giurisprudenziale, si rilevano in larga misura<br />

pronunce che affermano l’incompatibilità fra dolo eventuale e dolo specifico: ciò è<br />

evidente, ad esempio, in tema di reati sessuali, con particolare riguardo al delitto di<br />

corruzione di minorenne, in relazione al quale si afferma che il dolo specifico,<br />

consistente nel perseguimento del fine di far assistere il minore agli atti sessuali<br />

compiuti, rende incompatibile, con tale fattispecie, il dolo eventuale 610 . Analoghe<br />

conclusioni sono state tratte con riguardo al reato di devastazione, saccheggio e<br />

strage, in forza del rilievo che esso richieda un duplice dolo specifico: finalità di<br />

arrecare un pregiudizio alla sicurezza interna della collettività ed aggredire<br />

606 S. PROSDOCIMI, op. loc. ult. cit.<br />

607 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 174.<br />

608 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 174 – 175.<br />

609 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 175.<br />

610 Trib. La Spezia, 22 aprile 2010, n. 435, in dejure.giuffre.it; Cass. Pen., Sez. III, 12 marzo<br />

2008, n. 15633, in dejure.giuffre.it, relativamente ad un caso in cui erano stati compiuti, da parte<br />

dell’imputato, atti masturbatori alla presenza di due minori, uno dei quali dormiva, mentre l’altro<br />

fingeva di dormire: circostanza, quest’ultima, ignota all’imputato. I giudici della Corte affermano che<br />

l’accettazione del rischio che uno dei due minori potesse svegliarsi non rileverebbe nell’ambito della<br />

fattispecie in questione, la quale sarebbe incompatibile con il dolo eventuale.<br />

122

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!