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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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azione od omissione, sono destinati a collocarsi al di fuori della sfera di applicazione<br />

della norma che punisce il tentativo” 590 .<br />

Ancora, talvolta, si evidenzia l’erroneità del richiamo al principio il quale<br />

sostiene l’equiparazione, dal punto di vista dell’imputazione alla volontà dell’agente,<br />

di tutte le possibili finalità che egli possa realizzare tramite la propria condotta,<br />

indipendentemente dalla valutazione dell’univocità della direzione teleologica degli<br />

atti: ciò, infatti, si tramuterebbe nella punizione della volontà delittuosa in quanto<br />

tale 591 .<br />

Oltre alle impostazioni sin qui esaminate, ve ne sarebbe anche una terza, di<br />

matrice dottrinale, la quale prospetta una presa di posizione caratterizzata da<br />

argomentazioni differenti rispetto a quelle tradizionalmente adottate nell’ambito della<br />

tematica in questione: da un lato si ammette, in linea di massima, la compatibilità fra<br />

dolo eventuale e delitto tentato; dall’altro, tuttavia, si specifica che ciò non debba<br />

significare coincidenza fra dolo del reato consumato e dolo del delitto tentato, bensì<br />

che il dolo del delitto tentato sia strettamente correlato all’idoneità oggettiva degli atti<br />

posti in essere (fermo restando che questi debbano essere volontari) 592 . Più<br />

precisamente, si tratta di una prospettiva che tende a valorizzare la concreta messa<br />

in pericolo di beni giuridici. Si muove dalla valutazione di un caso concreto in cui un<br />

soggetto, infastidito per gli schiamazzi di alcuni giovani, allo scopo di intimidirli, aveva<br />

esploso contro l’edificio antistante alcuni colpi d’arma da fuoco uno dei quali, di<br />

rimbalzo, aveva colpito uno dei giovani, provocandone la morte: l’imputato veniva<br />

condannato per omicidio sorretto da dolo eventuale; d’altra parte, mentre i giudici di<br />

merito avevano configurato, altresì, la responsabilità dell’imputato stesso per tentato<br />

omicidio nei confronti degli altri giovani rimasti illesi, i giudici di legittimità<br />

modificavano tale statuizione, affermando la non compatibilità fra dolo eventuale e<br />

delitto tentato 593 . Da parte della dottrina che si è occupata del caso di specie,<br />

tuttavia, viene posto l’accento sul fatto che proprio la circostanza della effettiva<br />

verificazione dell’uccisione di uno dei giovani dovrebbe rendere incontestabile la<br />

valutazione della sussistenza di una concreta messa in pericolo per beni giuridici (in<br />

questo caso, il bene “vita”), attraverso la realizzazione di atti “idonei” e “diretti in<br />

modo non equivoco” alla produzione dell’evento lesivo: viene, dunque, valutata la<br />

sussistenza di una condotta che oltrepasserebbe la soglia della punibilità e che,<br />

quindi, dovrebbe essere sanzionata anche a titolo di dolo eventuale 594 . Tale<br />

valorizzazione della concreta messa in pericolo di beni giuridici induce, altresì, a<br />

ritenere che, nell’ottica di un accoglimento di essa, sarebbero opportune<br />

590 Cass. Pen., Sez. I, 8 aprile 1991, in Cass. pen., 1993, 5, 1104 – 1105. Nel caso di specie<br />

l’imputato, nel corso di un diverbio, aveva reagito ad uno schiaffo sferrando alla vittima una coltellata<br />

che era passata presso il rene, l’aorta, l’uretere e la colonna vertebrale. Secondo i giudici di legittimità,<br />

non era possibile formulare, alla luce degli elementi considerati, un giudizio di idoneità ed univocità<br />

della direzione teleologica dell’azione ad uccidere.<br />

591 Cass. Pen., Sez. I, 8 aprile 1991, in Cass. pen., 1993, 5, 1104 – 1105; Cass. Pen., Sez. I, 19<br />

febbraio 1990, n. 1263, in Cass. pen., 1992, 10, 2345.<br />

592 L. DE MATTEIS, op. cit., 996.<br />

593 La sentenza di legittimità a cui si fa riferimento è Cass. Pen., Sez. I, 8 novembre 1995, in<br />

Cass. pen., 1997, 4, 991. Il caso specifico è descritto ed analizzato da L. DE MATTEIS, op. cit., 993 –<br />

995. 594 L. DE MATTEIS, op. cit., 995.<br />

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