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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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soggettivo” e che, quindi, “il dolo, nel caso in esame, altro non è che coscienza e<br />

volontà di porre in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il<br />

delitto: e pertanto chi, tendendo ad altre ‘prospettive’, accetti il rischio del verificarsi<br />

d’un certo evento delittuoso, non può rappresentarsi né può volere gli atti come<br />

univocamente diretti alla realizzazione di quell’evento”; diversamente ragionando, si<br />

ammetterebbe un “tentativo sorretto da atti equivoci” 586 (o, sarebbe meglio dire, da<br />

atti “che a livello di rappresentazione siano percepiti nonché, quindi, voluti come<br />

equivoci”).<br />

Sulla stessa linea, si afferma che “il tentativo costituisce una figura di reato<br />

autonoma rispetto al corrispondente reato consumato ed è, pertanto, inesatto<br />

affermare che l’elemento soggettivo di essi è identico” 587 . Parallelamente<br />

all’incompatibilità fra dolo eventuale e delitto tentato, si afferma che quest’ultimo<br />

necessiti della configurabilità del dolo (almeno) diretto: “nel delitto tentato il dolo deve<br />

essere diretto, in quanto soltanto da tale specie di elemento psicologico, non<br />

realizzandosi alcun evento, è possibile dedurre l’inequivoca direzione degli atti<br />

concretizzati dall’agente verso l’evento non realizzatosi per cause indipendenti dal<br />

comportamento del reo, così come espressamente voluto dal legislatore con<br />

l’espressione ‘diretti in modo non equivoco a commettere un delitto’ ” 588 ; significa,<br />

sostanzialmente, che nel delitto tentato, non essendo realizzato alcun evento, il dolo<br />

debba essere necessariamente quantomeno diretto, poiché la forma indiretta non<br />

permetterebbe di inferire l’inequivoca direzione degli atti alla realizzazione<br />

dell’evento, effettivamente non verificatosi 589 .<br />

Ulteriormente, la giurisprudenza specifica che l’art. 56 “impone al giudice di<br />

ricostruire […] quale fosse in concreto la direzione teleologica della volontà<br />

dell’agente: e quindi il risultato da lui avuto di mira”: il che significa che “tutti gli altri<br />

eventi, in probabile o, peggio, meramente possibile relazione causale con la<br />

condotta, ma non voluti” direttamente “dall’agente come conseguenza della propria<br />

586 Cass. Pen., Sez. I, 23 marzo 1987, in Cass. pen., 1988, 12, 2065 – 2067. Nel caso di specie,<br />

i giudici di secondo grado avevano affermato la responsabilità per tentato omicidio, sorretto da dolo<br />

eventuale, nei confronti di soggetti che, sorpresi ed inseguiti dalla Polizia dopo una rapina, avevano<br />

sparato colpi di arma da fuoco contro gli operatori della forza pubblica.<br />

587 Cass. Pen., Sez. I, 12 novembre 1990, in Cass. pen., 1992, 10, 2343 – 2345.<br />

588 Cass. Pen., Sez. I, 17 marzo 1995, in Cass. pen., 1996, 7 – 8, 2190 – 2191. Nel caso di<br />

specie, la Corte accoglieva il ricorso dell’indagato per tentato omicidio avverso la pronuncia del<br />

Tribunale che, dietro appello del Procuratore della Repubblica presso lo stesso, disponeva<br />

l’applicazione della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale aveva affermato che la condotta posta in<br />

essere dall’indagato il quale, alla guida di un veicolo, aveva tamponato l’autovettura della parte offesa,<br />

a velocità sostenuta ed in presenza di una ripida scarpata, potesse integrare il tentato omicidio<br />

sorretto da dolo eventuale. La Corte nega, invece, la configurabilità del dolo eventuale di tentativo.<br />

589 E. DI SALVO, Forme del dolo e compatibilità tra dolo eventuale e tentativo, in Cass. pen.,<br />

1996, 7 – 8, 2192. L’Autore propone, poi, la propria concezione in base alla quale debba essere<br />

espunta la concezione del dolo eventuale inteso come rappresentazione della mera possibilità, o<br />

bassa probabilità, di realizzazione di un fatto di reato ed accettazione del relativo rischio, sostenendo<br />

che il dolo non intenzionale necessiti di una previsione in termini di elevata probabilità, prossima alla<br />

certezza: sostiene, quindi, che il dolo eventuale nella configurazione da egli stesso criticata<br />

negativamente debba essere incompatibile non solo con il delitto tentato, bensì con qualsiasi reato;<br />

mentre sarebbe compatibile con il delitto tentato il dolo non intenzionale caratterizzato dalla previsione<br />

di realizzazione del fatto di reato in termini di elevata probabilità o certezza (ivi, 2197 – 2198).<br />

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