31.05.2013 Views

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

intenzionalmente perseguito (senza ripercorrere nel dettaglio tutte le teorie sulla<br />

definizione del dolo eventuale, si tratta probabilmente degli unici punti minimi di<br />

convergenza a riguardo, con esclusione, ovviamente, delle teorie che rigettano la<br />

categoria del dolo eventuale), occorre valutare la compatibilità di tale particolare<br />

conformazione dell’elemento psicologico relativamente ai requisiti dell’idoneità e<br />

dell’univoca direzione degli atti. Per quanto concerne, in primo luogo, l’“idoneità”, tale<br />

elemento non suscita particolari problemi di compatibilità con il dolo eventuale, posto<br />

che “idoneità” significhi “adeguatezza” degli atti alla realizzazione del reato: la<br />

rappresentazione della possibilità di realizzazione dell’evento non intenzionalmente<br />

perseguito può ben essere compatibile con la rappresentazione dell’“idoneità” di essi<br />

alla realizzazione di detto evento 581 ; la percezione intellettiva dell’idoneità degli atti, a<br />

dire il vero, altro non è che la previsione dell’offesa del corrispondente delitto di parte<br />

speciale 582 ; del resto appare, in pratica, impossibile configurare una<br />

rappresentazione della possibilità di realizzazione di un risultato lesivo<br />

parallelamente alla rappresentazione dell’“inidoneità” degli atti alla realizzazione<br />

stessa.<br />

Ciò che, per converso, costituisce un ostacolo insormontabile alla compatibilità<br />

fra dolo eventuale e delitto tentato (inteso, quest’ultimo, come fattispecie autonoma)<br />

è il requisito della “direzione non equivoca” degli atti alla realizzazione del reato o,<br />

meglio, la rappresentazione di essa: infatti, non si vede come possa sussistere la<br />

rappresentazione di tale “direzione non equivoca” con riferimento ad atti che l’agente<br />

preveda (senza certezza) possano realizzare un evento non direttamente perseguito<br />

e non necessario, o non avente efficacia determinante, bensì accessorio, rispetto alla<br />

realizzazione del fine intenzionalmente perseguito 583 . Invero, “direzione non<br />

equivoca” degli atti alla realizzazione di un evento lesivo significa “unidirezionalità”<br />

degli atti stessi verso tale realizzazione, nel senso che debba trattarsi di atti i quali<br />

esprimano in modo certo la loro finalizzazione, ovvero la loro direzione teleologica,<br />

alla produzione del risultato antigiuridico: e non si vede come la rappresentazione di<br />

un elemento in tal modo configurato possa essere compatibile con la previsione, in<br />

termini di possibilità o probabilità (e, comunque, non in termini di certezza), di esiti<br />

collaterali, non direttamente perseguiti 584 .<br />

Nella maggior parte dei casi, la dottrina a sostegno di tale impostazione fa<br />

riferimento espresso all’incompatibilità a livello di sola rappresentazione, ma è chiaro<br />

che essa comporta, giocoforza, la non configurabilità dell’elemento volitivo: in<br />

sostanza si giunge, quindi, ad affermare che vi sarebbe una incompatibilità in re ipsa<br />

fra “prevedere e volere” una condotta teleologicamente indirizzata in modo univoco<br />

ad un esito lesivo e rappresentazione della realizzazione dello stesso esito lesivo,<br />

non intenzionalmente perseguito e collaterale rispetto al fine intenzionalmente<br />

perseguito, in termini di possibilità 585 .<br />

La giurisprudenza a sostegno della incompatibilità fra dolo eventuale e tentativo<br />

muove, in sostanza, da rilievi analoghi a quelli appena delineati: così, si afferma che<br />

“l’art. 56 c.p. disciplina una figura autonoma di reato con un proprio nucleo<br />

581<br />

S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 149; M. FILIÈ, op. cit., 749 – 750.<br />

582<br />

M. FILIÈ, op. cit., 750.<br />

583<br />

S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 157 – 158; M. FILIÈ, op. cit., 748; A. M. DE SANTIS, op. cit.,<br />

2069. 584 A. M. DE SANTIS, op. loc. cit.<br />

585 R. GUARALDO, op. cit., 1517.<br />

117

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!