DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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intenzionalmente perseguito (senza ripercorrere nel dettaglio tutte le teorie sulla<br />
definizione del dolo eventuale, si tratta probabilmente degli unici punti minimi di<br />
convergenza a riguardo, con esclusione, ovviamente, delle teorie che rigettano la<br />
categoria del dolo eventuale), occorre valutare la compatibilità di tale particolare<br />
conformazione dell’elemento psicologico relativamente ai requisiti dell’idoneità e<br />
dell’univoca direzione degli atti. Per quanto concerne, in primo luogo, l’“idoneità”, tale<br />
elemento non suscita particolari problemi di compatibilità con il dolo eventuale, posto<br />
che “idoneità” significhi “adeguatezza” degli atti alla realizzazione del reato: la<br />
rappresentazione della possibilità di realizzazione dell’evento non intenzionalmente<br />
perseguito può ben essere compatibile con la rappresentazione dell’“idoneità” di essi<br />
alla realizzazione di detto evento 581 ; la percezione intellettiva dell’idoneità degli atti, a<br />
dire il vero, altro non è che la previsione dell’offesa del corrispondente delitto di parte<br />
speciale 582 ; del resto appare, in pratica, impossibile configurare una<br />
rappresentazione della possibilità di realizzazione di un risultato lesivo<br />
parallelamente alla rappresentazione dell’“inidoneità” degli atti alla realizzazione<br />
stessa.<br />
Ciò che, per converso, costituisce un ostacolo insormontabile alla compatibilità<br />
fra dolo eventuale e delitto tentato (inteso, quest’ultimo, come fattispecie autonoma)<br />
è il requisito della “direzione non equivoca” degli atti alla realizzazione del reato o,<br />
meglio, la rappresentazione di essa: infatti, non si vede come possa sussistere la<br />
rappresentazione di tale “direzione non equivoca” con riferimento ad atti che l’agente<br />
preveda (senza certezza) possano realizzare un evento non direttamente perseguito<br />
e non necessario, o non avente efficacia determinante, bensì accessorio, rispetto alla<br />
realizzazione del fine intenzionalmente perseguito 583 . Invero, “direzione non<br />
equivoca” degli atti alla realizzazione di un evento lesivo significa “unidirezionalità”<br />
degli atti stessi verso tale realizzazione, nel senso che debba trattarsi di atti i quali<br />
esprimano in modo certo la loro finalizzazione, ovvero la loro direzione teleologica,<br />
alla produzione del risultato antigiuridico: e non si vede come la rappresentazione di<br />
un elemento in tal modo configurato possa essere compatibile con la previsione, in<br />
termini di possibilità o probabilità (e, comunque, non in termini di certezza), di esiti<br />
collaterali, non direttamente perseguiti 584 .<br />
Nella maggior parte dei casi, la dottrina a sostegno di tale impostazione fa<br />
riferimento espresso all’incompatibilità a livello di sola rappresentazione, ma è chiaro<br />
che essa comporta, giocoforza, la non configurabilità dell’elemento volitivo: in<br />
sostanza si giunge, quindi, ad affermare che vi sarebbe una incompatibilità in re ipsa<br />
fra “prevedere e volere” una condotta teleologicamente indirizzata in modo univoco<br />
ad un esito lesivo e rappresentazione della realizzazione dello stesso esito lesivo,<br />
non intenzionalmente perseguito e collaterale rispetto al fine intenzionalmente<br />
perseguito, in termini di possibilità 585 .<br />
La giurisprudenza a sostegno della incompatibilità fra dolo eventuale e tentativo<br />
muove, in sostanza, da rilievi analoghi a quelli appena delineati: così, si afferma che<br />
“l’art. 56 c.p. disciplina una figura autonoma di reato con un proprio nucleo<br />
581<br />
S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 149; M. FILIÈ, op. cit., 749 – 750.<br />
582<br />
M. FILIÈ, op. cit., 750.<br />
583<br />
S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 157 – 158; M. FILIÈ, op. cit., 748; A. M. DE SANTIS, op. cit.,<br />
2069. 584 A. M. DE SANTIS, op. loc. cit.<br />
585 R. GUARALDO, op. cit., 1517.<br />
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