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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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ma con condotta di base connotata da aspetti alla luce dei quali, tradizionalmente, si<br />

sarebbe posta la questione inerente l’alternativa fra dolo eventuale e colpa cosciente:<br />

in particolare l’accusa, in primo grado, sosteneva la configurabilità del dolo<br />

eventuale, principalmente in base al rilievo del fatto che l’imputato fosse un soggetto<br />

esperto d’armi (aveva prestato servizio di leva presso l’Arma dei Carabinieri), nonché<br />

in considerazione dell’indirizzamento del colpo verso un luogo pubblico<br />

frequentato 548 e, altresì, dell’utilizzo di un silenziatore 549 . Sennonché, la sentenza di<br />

primo grado conclude rigettando l’ipotesi accusatoria a sostegno del dolo eventuale;<br />

ma ciò che maggiormente rileva è il fatto che la Corte d’Assise concluda per<br />

l’affermazione non già della colpa cosciente, bensì della colpa semplice: il che<br />

sembrerebbe quasi riconoscere la riconducibilità del dolo eventuale alla sfera –<br />

appunto – della colpa cosciente 550 anche se, all’interno della sentenza, non si<br />

afferma mai espressamente tale tesi (anzi, si fa riferimento al dolo eventuale con<br />

esplicita qualificazione di esso come forma di dolo) 551 .<br />

Invero, i giudici di primo grado motivarono la scelta dell’imputazione colposa (e<br />

si tratta, come si è detto, di colpa semplice) in base al principio in dubio pro reo,<br />

evidenziando che non fosse stata sufficientemente raggiunta la prova del dolo 552 :<br />

relativamente a tale aspetto si potrebbe ampiamente discutere circa l’alternativa fra il<br />

principio “non c’è dolo senza colpa” (al quale sembra aderire la sentenza in<br />

548<br />

G. FORTE, op. ult. cit., 821, 840.<br />

549<br />

Lo si ricava da un estratto della sentenza di primo grado sul caso in questione: Corte Ass.<br />

Roma, 13 settembre 1999, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2000, 2, 819.<br />

550<br />

G. FORTE, op. ult. cit., 841.<br />

551<br />

G. FORTE, op. loc. ult. cit.<br />

552<br />

Corte Ass. Roma, 13 settembre 1999, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2000, 2, 819 - 820: “Posto<br />

che […] (S.) esplose un colpo di pistola, vi era, da parte sua, coscienza e volontà nell’accettare il<br />

rischio di attingere qualcuno? […] Possibile che […] (l’imputato) abbia con coscienza e volontà,<br />

agendo con dolo, premuto il grilletto dell’arma per uccidere o accettando il rischio di uccidere alla<br />

presenza di numerosi testimoni? La risposta è negativa perché le risultanze processuali non danno la<br />

prova dell’accordo scellerato tra lo sparatore […] (e gli altri presenti). […] Da tutti questi elementi,<br />

considerati in sé e nella loro globalità, si inferisce la possibilità che S. non fosse consapevole di<br />

maneggiare un’arma carica […]. Si potrebbe replicare che S. […] ben era in grado di rendersi conto se<br />

l’arma era carica o non […] secondo parametri di diligenza rafforzata dalle qualità personali. Ma in<br />

questo, appunto, risiede l’essenza dell’addebito colposo […]. In definitiva, gli elementi a sostengo<br />

dell’una e dell’altra ipotesi finiscono per equivalersi: in tal caso opera il canone della scelta più<br />

favorevole all’imputato.” Da notare, però, che la sentenza definitiva sul caso in questione (Cass. Pen.,<br />

Sez. I, 15 dicembre 2003, n. 31523, in Cass. pen., 2005, 2, 474) affermerà la colpa “estremamente<br />

grave”, con esclusione del dolo eventuale alla luce di aspetti quali la mancata dimostrazione di un<br />

movente accertato, la mancata dimostrazione dell’intento di sparare in direzione del luogo pubblico e<br />

la mera occasionalità dell’attingere un “passante qualsiasi”. Particolarmente critico (negativamente)<br />

nei confronti della conclusione prospettata dalla Suprema Corte – non con riguardo all’inquadramento<br />

della colpa grave anziché della colpa semplice, bensì con riguardo all’esclusione del dolo – è G.<br />

DONOFRIO, Alla ricerca del dolo eventuale!, 475 – 478, il quale sostiene l’infondatezza del ravvisare<br />

la colpa cosciente (e non il dolo eventuale) nella condotta di chi, essendo esperto d’armi ed essendo<br />

stato istruito delle cautele con le quali le armi debbano essere maneggiate, si fosse avvicinato ad una<br />

finestra, tenendo in mano un’arma carica e puntandola verso l’esterno (e verso il basso, evidenzia<br />

Donofrio), in direzione di un luogo frequentato: l’Autore si domanda, con palese intento provocatorio,<br />

come la suddetta dinamica, nonché l’evento provocato, si possano considerare meramente casuali ed<br />

avulsi da volontarietà; sostiene, quindi, la configurabilità, nel caso di specie, del dolo eventuale, inteso<br />

come atteggiamento psicologico del soggetto che, a fronte della rappresentazione della possibilità che<br />

una certa condotta sfori nella verificazione di un evento, ed in persistenza di essa, scelga di tenere la<br />

condotta “a costo di provocare l’evento” e, quindi, accettando l’evento (ivi, 477).<br />

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