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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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distinzione, sul piano oggettivo, fra “rischi dolosi” e “rischi colposi”, incorrerebbe nel<br />

limite di prestarsi a tendenze verso una svalutazione del momento volitivo, come<br />

conseguenza della particolare attenzione posta sull’individuazione oggettiva del<br />

“rischio doloso” 540 .<br />

Inoltre, si rileva che il tradizionale criterio dell’“accettazione del rischio”<br />

comporterebbe, anch’esso, una distorsione dell’identificazione dell’elemento volitivo<br />

necessario ai fini del dolo, in quanto la colpevolezza per “accettazione del rischio”<br />

sarebbe, in effetti, connotato proprio della colpa cosciente 541 : in particolare, si<br />

osserva che l’art. 61, n. 3., richiedendo non già una previsione negativa, bensì la<br />

persistenza, al momento della realizzazione dell’evento, della previsione positiva<br />

dello stesso, nonché la persistenza della consapevolezza del carattere rischioso<br />

della propria condotta (la quale, dunque, potrebbe provocare l’evento), prenderebbe<br />

in esame le situazioni in cui il soggetto agisca con “volontà di rischiare”, ovvero<br />

“volontà di agire rischiando”, che non equivale alla volontà dell’evento 542 ; condotte<br />

caratterizzate da tale “volontà di agire” a fronte della rappresentazione della<br />

possibilità di realizzazione dell’evento configurano sicuramente ipotesi connotate da<br />

un certo grado di rimproverabilità, ma ciò non è argomento idoneo a giustificare la<br />

loro sussunzione nell’alveo del dolo, onde conferire ad esse un trattamento più<br />

gravoso: infatti, il trattamento aggravato è già previsto dallo stesso art. 61, n. 3. A<br />

dire il vero, non verrebbe neppure in considerazione un discorso inerente l’analogia,<br />

non essendovi alcuna lacuna normativa 543 : come si è detto, l’art. 61, n. 3, copre di<br />

per sé le ipotesi in cui il soggetto abbia agito a fronte della rappresentazione della<br />

possibilità di verificazione dell’evento (ma senza la volontà dell’evento), con la<br />

consapevolezza del carattere rischioso insito nella propria condotta e, di<br />

conseguenza, con accettazione del relativo rischio, e prevede per questo un<br />

trattamento aggravato. Fondamentalmente, insomma, si conclude che l’art. 61, n. 3.,<br />

costituisca proprio l’elemento normativo il quale dovrebbe escludere la categoria del<br />

dolo eventuale o, in altri termini, dovrebbe porre in luce l’effettiva coincidenza fra<br />

colpa cosciente e dolo eventuale.<br />

La tesi sostenuta da Forte non concorda neppure con l’impostazione proposta<br />

da Prosdocimi, conformemente alla quale ciò che rileverebbe, ai fini della distinzione<br />

fra dolo eventuale e colpa cosciente, sarebbe dato dalle modalità di accettazione del<br />

rischio (tramite una deliberazione di subordinazione di un bene giuridico rispetto ad<br />

un altro, nel caso del dolo eventuale; per negligenza o imprudenza, nel caso della<br />

colpa cosciente): si osserva, in particolare, che, qualora si concepisca l’essenza del<br />

momento volitivo del dolo eventuale sul “deliberato sacrificio” quale “prezzo” per il<br />

raggiungimento del fine intenzionale, o si tratterebbe di sacrificio strettamente<br />

connesso con il risultato intenzionalmente perseguito e, in questo caso, si avrebbe<br />

dolo diretto; oppure si tratterebbe di un obiettivo intermedio e, in tale ipotesi, si<br />

avrebbe dolo intenzionale 544 . Si rileva, inoltre, che la ricostruzione effettuata da<br />

Prosdocimi comporterebbe lo spostamento dell’oggetto del dolo dall’evento allo stato<br />

soggettivo dell’“accettazione del rischio” 545 : a parere di chi scrive, tale critica è forse<br />

540 G. FORTE, op. loc. ult. cit., nota (61).<br />

541 G. FORTE, op. ult. cit., 823.<br />

542 G. FORTE, op. ult. cit., 837.<br />

543 G. FORTE, op. loc. ult. cit.<br />

544 G. FORTE, op. ult. cit., 834.<br />

545 G. FORTE, Ai confini fra dolo e colpa, 255.<br />

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