DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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Il punto di partenza dello sviluppo argomentativo sostenuto da Forte è dato<br />
dalle definizioni di “delitto doloso” e “delitto colposo” di cui all’art. 43, c.p.: ai fini del<br />
delitto doloso, il legislatore ha richiesto espressamente rappresentazione e volontà,<br />
richiedendo anche, quindi, la massima partecipazione soggettiva dell’agente al fatto;<br />
del resto, dalla definizione di “delitto colposo”, si ricavano da un lato la compatibilità<br />
della colpa con la componente della “previsione”, dall’altro l’incompatibilità della<br />
colpa con l’elemento volitivo 534 . Si evidenzia, dunque, che il quid pluris<br />
caratterizzante il dolo rispetto alla colpa debba essere individuato nella “volontà”;<br />
inoltre, Forte considera il dolo intenzionale come “forma – base” di dolo ammettendo,<br />
tuttavia, che ciò non debba significare ridurre le ipotesi di configurabilità della<br />
responsabilità dolosa al solo dolo intenzionale; d’altra parte, l’Autore evidenzia,<br />
altresì, che il requisito volitivo, seppur non limitato alla sola intenzione, non possa<br />
essere svalutato e privato del proprio autentico significato di disciplina; né ad esso<br />
potrebbero essere assimilati momenti di partecipazione psichica i quali appaiano<br />
maggiormente riprovevoli rispetto alla “mera” colpa: ciò comporterebbe violazione del<br />
principio di tassatività, inteso quale corollario del principio di legalità di cui all’art. 25<br />
Cost. 535 , oltre che del divieto di analogia in malam partem 536 .<br />
Per quanto concerne, in particolare, il rispetto dei principi di legalità e<br />
tassatività, l’Autore si domanda, chiaramente in senso provocatorio, quale spazio vi<br />
possa essere per il dolo eventuale nell’ambito di un ordinamento che non contempla<br />
espressamente tale forma di dolo, evidenziando che l’unica “strada percorribile”, ai<br />
fini dell’inquadramento della responsabilità dolosa e di quella colposa, sia la<br />
considerazione del dato positivo, mentre ogni altra alternativa risulterebbe erronea, in<br />
quanto dolo e colpa sono, per il giurista, non già dati meramente psicologici, bensì<br />
dati definiti dalle leggi 537 : Parallelamente, si pone l’accento sul fatto che i principali<br />
criteri volti all’inquadramento del dolo eventuale, ed all’identificazione della<br />
distinzione di questo dalla colpa cosciente, siano insoddisfacenti. La prima formula di<br />
Frank, in particolare, risulterebbe inidonea, in quanto presupporrebbe la valutazione<br />
non già dello stato psicologico effettivo del soggetto agente al momento di<br />
realizzazione della condotta, bensì l’ipotetico stato psicologico che l’agente stesso<br />
avrebbe assunto qualora avesse avuto la certezza di realizzazione dell’evento<br />
collaterale non intenzionalmente perseguito 538 (mentre l’art. 43 fa riferimento ad un<br />
momento volitivo effettivo).<br />
In secondo luogo, il criterio della “decisione a favore della possibile lesione del<br />
bene giuridico” costituirebbe una indebita assimilazione alla “volontà” della decisione<br />
a favore di una lesione che è prospettata come meramente “possibile”: il che non è<br />
ritenuto sufficiente a fondare un vero e proprio elemento volitivo (si sostiene, a dire il<br />
vero, che non possa trattarsi neppure di una vera e propria “decisione”) 539 . A parte<br />
tale rilievo sul criterio della “decisione a favore della possibile lesione del bene<br />
giuridico”, si osserva che anche l’ipostazione proposta da Canestrari, la quale mira<br />
ad individuare un più solido fondamento strutturale di tale “decisione” attraverso la<br />
534<br />
G. FORTE, Dolo eventuale tra divieto di interpretazione analogica ed incostituzionalità, 830.<br />
535<br />
G. FORTE, op. ult. cit., 831 – 832, 836.<br />
536<br />
G. FORTE, op. ult. cit., 836.<br />
537<br />
G. FORTE, Ai confini fra dolo e colpa, 231.<br />
538<br />
G. FORTE, Dolo eventuale tra divieto di interpretazione analogica ed incostituzionalità, 834.<br />
539<br />
G. FORTE, op. ult. cit., 835. L’Autore ritiene chiaramente che la decisione in termini di<br />
possibilità non possa essere equiparata ad una decisione in senso proprio.<br />
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