DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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pur ammettendosi che la logica del versari in re illicita non possa (e non debba)<br />
condurre ad automatiche conclusioni, si riconosce che, in contesti di base illeciti,<br />
qualora l’agente abbia previsto il risultato lesivo collaterale, sarà più agevole<br />
l’identificazione del dolo eventuale, in quanto tenderebbero a ridursi gli ambiti<br />
applicativi della colpa cosciente, nonché gli indicatori alla luce dei quali sia possibile<br />
trarre l’esclusione dell’elemento volitivo necessario ai fini del dolo 531 ; si sottolinea, nel<br />
dettaglio, che la componente della effettiva previsione tenda, in questi casi (a<br />
contesto di base illecito), a convergere con l’atteggiamento psichico del dolo<br />
eventuale 532 . Del resto, in contesti ab origine illeciti, residuerebbe effettivamente la<br />
possibilità di configurazione di colpa cosciente qualora il rischio creato dal delitto<br />
doloso di base fosse ab origine consentito, ed assuma natura anomala nel caso<br />
concreto: si adduce l’esempio della morte provocata come conseguenza di abuso di<br />
mezzi di correzione o disciplina, applicati dal genitore autoritario e repressivo il quale,<br />
pur avendo previsto la possibilità di verificazione dell’evento “morte”, avesse<br />
confidato nella non realizzazione di esso, in quanto pratiche correttive analoghe a<br />
quelle da lui adottate fossero state utilizzate ampiamente nel suo contesto sociale di<br />
appartenenza 533 .<br />
Volendo, in conclusione, fornire una risposta all’interrogativo circa la rilevanza o<br />
irrilevanza del versari in re illicita, la risposta dovrebbe essere negativa se si intende<br />
fare riferimento ad una rilevanza di carattere decisivo ai fini della distinzione fra dolo<br />
eventuale e colpa cosciente; ciò non significa, tuttavia, escludere che la liceità o<br />
illiceità del contesto di base dal quale abbia origine l’evento collaterale non possa<br />
avere alcun tipo di implicazione: potranno aversi, in particolare, riflessi nel senso di<br />
una restrizione della sfera di configurabilità della colpa cosciente in ipotesi di<br />
contesto ab origine illecito, stante la tendenza dell’elemento rappresentativo a<br />
convergere, in detti casi, con l’elemento psichico proprio del dolo eventuale, nonché<br />
considerata la difficoltà di inquadramento di una “fiducia” nella non verificazione<br />
dell’evento qualora questo fosse stato dall’agente previsto, posto che il decorso<br />
causale risulta, spesso, già parzialmente avviato.<br />
15. La tesi a sostegno della coincidenza sostanziale fra dolo eventuale e colpa<br />
cosciente, nonché dell’incostituzionalità dell’applicazione del dolo eventuale.<br />
Parte della dottrina (nello specifico, si fa riferimento a Giacomo Forte),<br />
prendendo le mosse da considerazioni critiche nei confronti delle varie teorie inerenti<br />
dolo eventuale e colpa cosciente e, in particolare (ma non solo), attraverso la<br />
considerazione per cui l’“accettazione del rischio” sia effettivamente elemento<br />
caratteristico della colpa con previsione, è giunta alla conclusione per cui il dolo<br />
eventuale non sia altro che un “doppione mascherato” della colpa cosciente. Si arriva<br />
a sostenere, altresì, che l’applicazione del dolo eventuale rappresenterebbe una<br />
dinamica incostituzionale, per violazione dei principi di legalità, tassatività e divieto di<br />
analogia in malam partem.<br />
531 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 136.<br />
532 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 139 – 140.<br />
533 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 140 – 141.<br />
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