31.05.2013 Views

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

pur ammettendosi che la logica del versari in re illicita non possa (e non debba)<br />

condurre ad automatiche conclusioni, si riconosce che, in contesti di base illeciti,<br />

qualora l’agente abbia previsto il risultato lesivo collaterale, sarà più agevole<br />

l’identificazione del dolo eventuale, in quanto tenderebbero a ridursi gli ambiti<br />

applicativi della colpa cosciente, nonché gli indicatori alla luce dei quali sia possibile<br />

trarre l’esclusione dell’elemento volitivo necessario ai fini del dolo 531 ; si sottolinea, nel<br />

dettaglio, che la componente della effettiva previsione tenda, in questi casi (a<br />

contesto di base illecito), a convergere con l’atteggiamento psichico del dolo<br />

eventuale 532 . Del resto, in contesti ab origine illeciti, residuerebbe effettivamente la<br />

possibilità di configurazione di colpa cosciente qualora il rischio creato dal delitto<br />

doloso di base fosse ab origine consentito, ed assuma natura anomala nel caso<br />

concreto: si adduce l’esempio della morte provocata come conseguenza di abuso di<br />

mezzi di correzione o disciplina, applicati dal genitore autoritario e repressivo il quale,<br />

pur avendo previsto la possibilità di verificazione dell’evento “morte”, avesse<br />

confidato nella non realizzazione di esso, in quanto pratiche correttive analoghe a<br />

quelle da lui adottate fossero state utilizzate ampiamente nel suo contesto sociale di<br />

appartenenza 533 .<br />

Volendo, in conclusione, fornire una risposta all’interrogativo circa la rilevanza o<br />

irrilevanza del versari in re illicita, la risposta dovrebbe essere negativa se si intende<br />

fare riferimento ad una rilevanza di carattere decisivo ai fini della distinzione fra dolo<br />

eventuale e colpa cosciente; ciò non significa, tuttavia, escludere che la liceità o<br />

illiceità del contesto di base dal quale abbia origine l’evento collaterale non possa<br />

avere alcun tipo di implicazione: potranno aversi, in particolare, riflessi nel senso di<br />

una restrizione della sfera di configurabilità della colpa cosciente in ipotesi di<br />

contesto ab origine illecito, stante la tendenza dell’elemento rappresentativo a<br />

convergere, in detti casi, con l’elemento psichico proprio del dolo eventuale, nonché<br />

considerata la difficoltà di inquadramento di una “fiducia” nella non verificazione<br />

dell’evento qualora questo fosse stato dall’agente previsto, posto che il decorso<br />

causale risulta, spesso, già parzialmente avviato.<br />

15. La tesi a sostegno della coincidenza sostanziale fra dolo eventuale e colpa<br />

cosciente, nonché dell’incostituzionalità dell’applicazione del dolo eventuale.<br />

Parte della dottrina (nello specifico, si fa riferimento a Giacomo Forte),<br />

prendendo le mosse da considerazioni critiche nei confronti delle varie teorie inerenti<br />

dolo eventuale e colpa cosciente e, in particolare (ma non solo), attraverso la<br />

considerazione per cui l’“accettazione del rischio” sia effettivamente elemento<br />

caratteristico della colpa con previsione, è giunta alla conclusione per cui il dolo<br />

eventuale non sia altro che un “doppione mascherato” della colpa cosciente. Si arriva<br />

a sostenere, altresì, che l’applicazione del dolo eventuale rappresenterebbe una<br />

dinamica incostituzionale, per violazione dei principi di legalità, tassatività e divieto di<br />

analogia in malam partem.<br />

531 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 136.<br />

532 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 139 – 140.<br />

533 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 140 – 141.<br />

106

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!