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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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guardia giurata la quale, inseguendo un ladruncolo, esploda colpi di arma da fuoco<br />

verso l’inseguito: il primo condannato per dolo eventuale; il secondo, per colpa con<br />

previsione 525 . Non può sfuggire il fatto che, dietro tale prassi, si celino probabilmente<br />

esigenze di politica criminale, le quali inciderebbero in misura ancor più significativa<br />

con riferimento ai reati non punibili a titolo di colpa: casi, questi, in cui l’identificazione<br />

del dolo eventuale segna anche la soglia della punibilità 526 .<br />

Parte della dottrina 527 ha, altresì, evidenziato una massima della Suprema<br />

Corte (ormai, tuttavia, non più recente) la quale sembrerebbe quasi ammettere<br />

espressamente la logica del versari in re illicita: tale massima afferma che il dolo<br />

eventuale ricorrerebbe “quando, pur essendo la volontà del soggetto diretta a<br />

cagionare un determinato evento previsto come conseguenza certa, sussiste la<br />

contestuale previsione della possibilità di causare più grave reato, che deve<br />

considerarsi parimenti voluto, essendosi accettato il rischio” 528 .<br />

Esempi altrettanto emblematici ai fini della valutazione della logica del versari in<br />

re illicita, nonché della tendenza giurisprudenziale ad applicazioni di dolo eventuale e<br />

colpa cosciente basate sulla soddisfazione di esigenze di politica criminale, sono<br />

rinvenibili nella sfera dei reati commessi nell’ambito della circolazione stradale<br />

(quindi in contesto di base non penalmente illecito); frequente è, in tali casi,<br />

l’identificazione della colpa cosciente in ipotesi in cui risulterebbe altrettanto<br />

convincente l’affermazione del dolo eventuale: si pensi, ad esempio, ai casi di guida<br />

con violazione delle norme sulla circolazione stradale, nei quali da un lato è difficile<br />

ipotizzare che l’agente non abbia, in qualche misura, accettato il rischio di<br />

produzione di eventi lesivi mentre, dall’altro, potrebbe essere altrettanto problematica<br />

l’inflizione di una pena elevata quale sarebbe quella da attribuire all’omicida<br />

doloso 529 .<br />

Posto il tendenziale rigetto, in dottrina, dell’attribuzione di carattere decisivo al<br />

versari in re illicita ai fini della distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente, sono<br />

rilevabili tentativi, da parte di alcuni Autori, di descrizione dei riflessi che il carattere<br />

illecito o lecito del contesto di base possa comunque comportare. Nello specifico si è<br />

evidenziato che, in contesti di base illeciti, il problema della distinzione fra dolo<br />

eventuale e colpa cosciente appare semplificato, e lo è, tendenzialmente, a favore<br />

dell’inquadramento del dolo eventuale: infatti, mentre in contesto di base lecito il<br />

decorso causale resta, generalmente, nell’ambito di una sfera ipotetica, in contesto<br />

ab origine illecito esso appare, invece, già parzialmente “avviato”, e difficilmente<br />

potrà essere arrestato nei suoi ulteriori sviluppi; altresì, qualora l’agente avesse, in<br />

contesto ab origine illecito, previsto la realizzazione dell’evento collaterale, allorché<br />

questo effettivamente si verifichi risulterà difficile la dimostrazione della “fiducia”,<br />

nutrita da parte dell’agente stesso, che esso non si sarebbe verificato 530 . In sintesi,<br />

525<br />

Esempi riportati da P. VENEZIANI, Dolo eventuale e colpa cosciente, 76.<br />

526<br />

F. CURI, Tertium datur, 226.<br />

527<br />

S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 78.<br />

528<br />

Cass. Pen., 22 maggio 1984, in Cass. pen. Mass. Ann., 1985, 2017. La massima è riportata<br />

da S. PROSDOCIMI, op. loc. ult. cit.<br />

529<br />

F. CURI, op. ult. cit., 227. Si riporta anche l’esempio (prelevato da Cass., sez. lav., 1 agosto<br />

2000, n. 10082, in Rep. Foro. it., lavoro (rapporto) [3890], n. 396) del dipendente che, incaricato di<br />

condurre un muletto per la movimentazione di merci, procedendo ad elevata velocità e con le pale del<br />

mezzo alzate, aveva provocato la collisione con un altro mezzo nonché, in conseguenza di ciò, danno<br />

all’altro mezzo e lesioni personali all’altro conducente.<br />

530<br />

S. CANESTRARI, op. ult. cit., 131.<br />

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