DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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sviluppata proprio a partire dal principio suddetto, configurandosi dapprima come<br />
forma di responsabilità oggettiva per l’evento non voluto e cagionato nel quadro di<br />
un’attività (illecita) dolosa, per poi vedersi ristretto alle ipotesi in cui detto evento<br />
fosse almeno prevedibile o probabile; l’ultimo passo è consistito nell’ulteriore<br />
restrizione alle ipotesi di evento effettivamente previsto 520 (e, potrebbe aggiungersi,<br />
“voluto”). Anche se, nell’ambito del contesto attuale, la questione inerente la<br />
rilevanza o irrilevanza del versari in re illicita emerge propriamente con riguardo<br />
all’alternativa fra dolo eventuale e colpa cosciente – e non con riguardo all’alternativa<br />
fra imputazione o non imputazione di un evento (a meno che non si tratti di reato<br />
punibile solo a titolo di dolo: nel qual caso, il dolo eventuale segna, effettivamente,<br />
anche la soglia della punibilità) –, le ipotesi di responsabilità oggettiva<br />
originariamente previste dal codice penale sono comunque significative per la<br />
comprensione dello sviluppo evolutivo che ha condotto alla figura odierna del dolo<br />
eventuale.<br />
Attualmente, peraltro, il principio “qui in re illicita versatur respondit etiam de<br />
casu” dovrebbe ritenersi definitivamente superato in base alle sentenze della Corte<br />
costituzionale n. 364 e n. 1085 del 1988, tramite le quali è stato valorizzato il<br />
principio di colpevolezza, alla luce dell’affermazione del fatto che sia necessaria<br />
almeno la colpa in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica:<br />
infatti, si osserva che non avrebbe senso la funzione rieducativa in relazione al<br />
soggetto che non abbia agito (almeno) in colpa 521 .<br />
Nonostante, come si è detto, la logica del versari in re illicita sia considerata, da<br />
gran parte della dottrina, priva di carattere decisivo ai fini della distinzione fra dolo<br />
eventuale e colpa cosciente, è possibile, tuttavia, osservare una certa tendenza, in<br />
ambito giurisprudenziale, all’affermazione del dolo eventuale qualora la condotta di<br />
base fosse illecita, nonché all’inquadramento della colpa cosciente nel caso in cui il<br />
contesto di base fosse lecito: così, ad esempio, in sentenze di legittimità ormai non<br />
più recenti, ma non per questo non significative, si è affermato il dolo eventuale per<br />
omicidio in capo al soggetto che, per sfuggire all’arresto in flagranza, si fosse fatto<br />
scudo con un ostaggio, essendosi rappresentato la possibilità della reazione a fuoco<br />
da parte della forza pubblica, nonché la possibilità che i colpi attingessero il corpo<br />
dell’ostaggio, provocandone la morte 522 ; ancora, si è affermato il dolo eventuale in<br />
capo ai soggetti che, avendo compiuto un sequestro di persona a scopo di<br />
estorsione, essendo consapevoli delle gravi condizioni fisiche del sequestrato e della<br />
possibilità del decesso di questi, non avessero provveduto ad idonee cure,<br />
persistendo nel sequestro, anche a costo di provocare la morte della vittima 523 .<br />
D’altra parte, si è escluso il dolo eventuale, ad esempio, nei casi di “violenza<br />
sportiva” 524 . Ma ancor più significativi appaiono gli esempi del ladro inseguito dalle<br />
forze dell’ordine, il quale esploda colpi di arma da fuoco verso gli inseguitori, e della<br />
520 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 79 – 80. L’Autore richiama anche il pensiero di Giulio Paoli (G.<br />
PAOLI, Dolo, preterintenzione e colpa. L’elemento soggettivo nelle contravvenzioni, in Riv. it. dir. pen.,<br />
1932, 666), il quale sosteneva che qualsiasi forma di dolo dovesse presupporre la diretta volontà di un<br />
evento penalmente rilevante e che, di conseguenza, qualora la condotta di base non fosse<br />
direttamente tendente ad un evento penalmente rilevante, si sarebbe potuta configurare solo colpa<br />
con previsione.<br />
521 E. DOLCINI, op. ult. cit., 868.<br />
522 Cass. Pen., Sez. I, 25 maggio 1981, in Cass. pen., 1982, 10, 1535.<br />
523 Cass. Pen., Sez. I, 17 dicembre 1984, in Cass. pen., 1986, 4, 479.<br />
524 Cass. Pen., Sez. V, 30 aprile 1992, in Foro italiano, 1993, 2, 79.<br />
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