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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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dell’accertamento condotto tramite la valutazione di elementi di fatto quali l’assenza<br />

di tracce di frenata, la mancata adozione (o il mancato tentativo di adozione) di<br />

manovre estreme di emergenza, le caratteristiche del veicolo condotto, il<br />

comportamento tenuto dall’agente dopo la verificazione dell’incidente (tentativo di<br />

fuga) 515 .<br />

In dottrina, peraltro, non si è mancato di rilevare che, nell’ambito del nostro<br />

sistema processuale penale, fondamentalmente orientato alla “falsa alternativa” tra<br />

valutazione del fatto e valutazione della sfera interiore dell’individuo (quest’ultima<br />

ritenuta “pericolosa” in quanto potrebbe dare adito a valutazioni “dell’autore”), si<br />

manifesti una tendenza all’“appiattimento” delle dinamiche probatorie processuali su<br />

regole d’esperienza le quali, da sole, sono incapaci di far emergere l’aspetto<br />

personalistico della responsabilità penale: invero, si osserva che una maggior<br />

propensione all’“indagine” sulla sfera interiore del soggetto sarebbe auspicabile, in<br />

quanto non si tratterebbe di pratiche di stampo inquisitorio tese a penetrare nei<br />

“pensieri più remoti” dell’accusato, bensì di tentare di rilevarne l’atteggiamento<br />

interiore rispetto all’accadimento concreto, evitando una sopravvalutazione delle<br />

componenti oggettive del fatto 516 .<br />

14. Rilevanza o irrilevanza del versari in re illicita?<br />

La dottrina attuale appare in gran parte concorde nel sostenere che, ai fini della<br />

distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente, debba essere irrilevante la liceità o<br />

illiceità del contesto di base dal quale abbia origine l’evento collaterale non<br />

direttamente voluto 517 ; quantomeno, si concorda sul fatto che tale aspetto non possa<br />

avere carattere decisivo, benché possa comunque essere non del tutto privo di<br />

implicazioni 518 .<br />

Vero è, d’altra parte, che non è stato sempre così: il codice penale del 1930<br />

nasce, infatti, come caratterizzato da varie disposizioni le quali sono ispirate al<br />

principio “qui in re illicita versatur respondit etiam de casu”; basti pensare, ad<br />

esempio, all’art. 116 c.p., all’originario art. 59, comma 1, c.p. (il quale imputava<br />

all’agente le circostanze aggravanti a titolo oggettivo, anche se da lui non conosciute<br />

o ritenute per errore inesistenti), all’omicidio preterintenzionale o ai delitti aggravati<br />

dall’evento 519 . Non deve sorprendere, quindi, che la figura del dolo eventuale si sia<br />

515<br />

Cass. Pen., Sez. I, 1 febbraio 2011 (deposito 15 marzo 2011), n. 10411, in<br />

www.penalecontemporaneo.it<br />

516<br />

G. DE FRANCESCO, Una categoria di frontiera: il dolo eventuale tra scienza, prassi<br />

giudiziaria e politica di riforme, in Diritto Penale e Processo, Ipsoa, 2009, 11, 1317 ss.<br />

517<br />

In questo senso, tra gli altri, M. DONINI, Illecito e colpevolezza, 321 (l’Autore osserva che<br />

“da qualsiasi attività lecita possono sorgere rischi illeciti e da qualsiasi attività (o azione) illecita<br />

scaturiscono anche rischi consentiti”); ID., Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione, 2575 –<br />

2576; S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 79; E. DOLCINI, Responsabilità oggettiva e principio di<br />

colpevolezza, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2000, 3, 870 – 871; G. FORTE, Dolo eventuale tra divieto di<br />

interpretazione analogica ed incostituzionalità, 826 – 829, ove l’Autore afferma chiaramente che il dolo<br />

debba radicarsi nell’elemento volitivo, il quale non dovrebbe essere automaticamente ritenuto<br />

sussistente in base alla sola considerazione dell’illiceità o dell’elevata entità del rischio insite nel<br />

contesto di base in cui si sviluppi l’agire del soggetto.<br />

518<br />

S. CANESTRARI, op. ult. cit., 123.<br />

519 E. DOLCINI, op. ult. cit., 867 – 868.<br />

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