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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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volontà (o dell’assenza di volontà, si potrebbe aggiungere) a partire dalla<br />

considerazione di dati oggettivi della condotta tenuta dall’agente, i quali potranno<br />

essere più o meno idonei a rivelare, appunto, l’elemento soggettivo 511 . È importante<br />

osservare, tuttavia, che tali indicatori, a parità di “grado di idoneità” oggettivo,<br />

rivestiranno un peso differente a seconda della rilevanza del momento<br />

rappresentativo: più precisamente, acquisterebbero forza maggiore in<br />

corrispondenza di una maggiore rilevanza della componente intellettiva 512 .<br />

Relativamente al procedimento di valutazione della natura oggettiva della<br />

condotta ai fini dell’accertamento del dolo eventuale risulta significativa, tra le altre,<br />

una sentenza riguardante un caso di omicidio, nella quale i giudici di legittimità hanno<br />

affermato che “la via più affidabile per il corretto accertamento del dolo, nella forma<br />

indiretta o eventuale, è costituita dalla valutazione, condotta con assoluto rigore<br />

logico, di inequivoci elementi probatori di natura oggettiva, desunti principalmente<br />

dalle concrete modalità della condotta: quali il tipo e la micidialità dell’arma, la<br />

reiterazione e la direzione dei colpi, la parte vitale del corpo presa di mira e quella<br />

concretamente attinta”; si è concluso, quindi, nel senso che tali elementi oggettivi di<br />

fatto, “valutati globalmente siccome parametri univocamente sintomatici dell’animus<br />

necandi in base a consolidate regole d’esperienza, devono essere idonei a fare<br />

inferire come certo o altamente probabile il verificarsi dell’evento mortale o lesivo, ed<br />

evidente l’accettazione del correlativo rischio da parte dell’agente” 513 .<br />

Spesso viene valutata, quale indicatore significativo, la reiterazione della<br />

condotta: si considerino, ad esempio, i casi di contagio da HIV tramite rapporto<br />

sessuale non protetto, con riferimento ai quali la reiterazione dei rapporti sessuali<br />

non protetti è stata considerata indice a favore della configurabilità del dolo<br />

eventuale 514 .<br />

Piuttosto recentemente, con riguardo all’accertamento dell’elemento soggettivo<br />

relativo all’evento non intenzionalmente provocato tramite sinistro stradale, la Corte<br />

di Cassazione ha valorizzato la necessità di valutazione delle circostanze esteriori<br />

attraverso le quali si fosse manifestata la condotta, al fine di inferire atteggiamenti<br />

interni alla psiche dell’agente: così, si è ritenuto sussistente il dolo eventuale alla luce<br />

511 G.P. DEMURO, op. ult. cit., 444.<br />

512 G.P. DEMURO, op. ult. cit., 446.<br />

513 Cass. Pen., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 23886, in dejure.giuffre.it; nel caso di specie, in base<br />

a tali rilievi, si affermava il dolo eventuale di omicidio, con parallela esclusione dell’omicidio<br />

preterintenzionale. Le modalità esecutive sono valorizzate anche in Cass. Pen., Sez. I, 21 ottobre<br />

2010, n. 39266, in dejure.giuffre.it: in particolare, relativamente ad un caso di omicidio commesso con<br />

arma da fuoco, nel corso di una rapina e da parte di soggetto in stato di seminfermità per epilessia,<br />

abuso di alcol e abuso di stupefacenti, si è esclusa l’ipotesi della preterintenzione, e si è ritenuto<br />

sussistente il dolo eventuale in considerazione della distanza ravvicinata dalla quale era stato esploso<br />

il colpo che aveva attinto la vittima, nonché in considerazione delle parti del corpo prese di mira (ad<br />

altezza superiore al metro); viene altresì affermata l’irrilevanza dello stato di seminfermità nel caso di<br />

specie, dato che il soggetto aveva mantenuto una costante lucidità durante tutto il corso dello<br />

svolgimento e sviluppo del fatto (aveva tenuto un comportamento del tutto conforme allo scopo<br />

perseguito; aveva nascosto l’arma; era stato in grado di ricordare tutti i passaggi della sua azione).<br />

514 Cass. Pen., Sez. V, 17 settembre 2008 (deposito 1 dicembre 2008), n. 44712, in<br />

www.altalex.com: “nonostante la consapevolezza indicata, la D. ritenne di intrattenere una lunga<br />

relazione sessuale con il D. – dal 1995 al 2001 – senza avvertirlo dei pericoli ai quali si esponeva e<br />

senza adottare le opportune e necessarie protezioni nei rapporti sessuali. Non vi è alcun dubbio allora<br />

che la donna abbia agito essendo perfettamente consapevole del concreto rischio di infezione al quale<br />

esponeva il suo compagno – evento non solo concretamente possibile, ma altamente probabile con il<br />

protrarsi dei rapporti sessuali – ed accettando il rischio del verificarsi dell’evento […].”<br />

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