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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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valutazione della sussistenza o assenza di un elemento volitivo che, se sussistente,<br />

è di sicuro “attenuato” rispetto a quello che caratterizzerebbe il dolo intenzionale o il<br />

dolo diretto: così, ad esempio, si sostiene che il dolo eventuale, di norma, sarà da<br />

affermare in presenza di rischi “gravi e tipici”, mentre sarà da escludere in presenza<br />

di rischi “lievi ed ordinari”; ma ciò non deve significare ritenere automaticamente<br />

sussistente il dolo in base a soli dati oggettivi di rischio, ed aprire la strada a<br />

dilatazioni eccessive della sfera di applicazione del dolo eventuale 504 . Sulla stessa<br />

linea, buona parte della dottrina tende ad affermare che il requisito dell’ “elevata<br />

probabilità” di verificazione del fatto non debba essere la prova del dolo eventuale,<br />

bensì debba costituire un elemento con funzione di garanzia, in assenza del quale è<br />

difficile ritenere sussistente tale forma di imputazione soggettiva; analogamente, si<br />

afferma la necessità di evitare automatiche equazioni fra “elevata probabilità” e dolo<br />

eventuale, ovvero fra versari in re illicita e dolo eventuale, così come anche<br />

l’equazione fra versari in re licita e colpa cosciente (o, comunque, esclusione del dolo<br />

eventuale) 505 . Si avverte, insomma, la necessità di individuazione di un livello di<br />

rischio “oggettivamente apprezzabile”, il quale dovrebbe costituire non già la prova<br />

del dolo eventuale, bensì un indice a fondamento del profilo soggettivo, e con<br />

funzione di garanzia: si è giunti anche alla conclusione per cui, al di sotto di tale<br />

livello “oggettivamente apprezzabile”, potrebbe configurarsi solo il dolo nella forma<br />

intenzionale 506 .<br />

Particolarmente significativa risulta l’enunciazione, da parte di Carrara, di vari<br />

criteri i quali dovrebbero fungere da indicatori (“congetture induttive”, senza valore<br />

assoluto) ai fini dell’accertamento dell’elemento soggettivo; tali criteri sono individuati<br />

con particolare riferimento all’omicidio, inteso storicamente come “paradigma” del<br />

reato commissivo di evento, e sono i seguenti: indole del soggetto accusato,<br />

precedenti manifestazioni d’animo, causa a delinquere, natura delle “armi” utilizzate,<br />

numero e direzione dei colpi (qualora la direzione fu dipendente dalla volontà), stato<br />

antecedente dei rapporti fra omicida e vittima 507 . Si tratta, come si è detto, non già di<br />

elementi con valore assoluto, alla luce dei quali l’elemento soggettivo possa essere<br />

presunto, bensì di indicatori.<br />

Altrettanto interessante è l’individuazione, da parte di Franco Bricola, di due<br />

“binari” i quali dovrebbero inquadrare l’accertamento del dolo: da un lato, gli elementi<br />

attinenti alla fattispecie legale obiettiva; dall’altro, gli elementi inerenti la “personalità<br />

dell’agente” 508 , che dovrebbero rilevare, in particolare, ai fini dell’accertamento della<br />

componente intellettiva 509 ; lo stesso Bricola evidenzia, d’altra parte, che debba<br />

essere evitata una eccessiva “psicologizzazione” del dolo, posto che elementi quali<br />

l’“accettazione”, il “desiderio”, l’“interesse”, possano rappresentare unicamente<br />

“indicatori” del dolo, ma non “elementi costitutivi” di esso 510 .<br />

Sul versante giurisprudenziale, in particolare, si propende per modalità di<br />

accertamento dell’elemento soggettivo basate principalmente sulla deduzione della<br />

504<br />

G. LATTANZI – E. LUPO, op. cit., 329.<br />

505<br />

M. DONINI, Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione, 2575 – 2577.<br />

506<br />

M. DONINI, op. ult. cit., 2578.<br />

507<br />

I criteri elaborati da Carrara sono esposti da G.P. DEMURO, Il dolo, vol. 2, 439.<br />

508<br />

G.P. DEMURO, op. ult. cit., 441., il quale descrive l’impostazione prospettata da Bricola con<br />

riguardo all’accertamento del dolo.<br />

509 G.P. DEMURO, op. ult. cit., 443.<br />

510 G.P. DEMURO, op. loc. ult. cit.<br />

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