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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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si è espressamente ammessa la configurazione in re ipsa dell’accettazione del<br />

rischio sulla base dei criteri appena esposti, ovvero sulla base del comportamento<br />

dell’agente che, consapevolmente, rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in<br />

presenza dei quali la sua condotta costituirebbe reato 498 .<br />

In ulteriori casi è possibile, sempre con riferimento al reato di omessa<br />

assistenza a seguito di incidente stradale con danni alle persone, rilevare motivazioni<br />

le quali non si limitano a riproporre pedissequamente la formula dell’accettazione del<br />

rischio, ma contribuiscono a (o, almeno, tentano di) descrivere in misura più precisa<br />

l’elemento psicologico proprio del dolo eventuale, attraverso il concetto di “agire a<br />

costo che il danno esistesse” 499 .<br />

13. Questioni relative alla prova dell’elemento soggettivo<br />

La dottrina tende a rimarcare con forza l’inammissibilità del ricorso a schemi<br />

presuntivi ai fini della prova dell’elemento soggettivo; in particolare, con riferimento al<br />

dolo, stante il dettato dell’art. 43 laddove, ai fini dell’integrazione del “delitto doloso”,<br />

si richiedono previsione e volontà reali di un fatto di reato, si rende necessario<br />

l’accertamento effettivo e, anch’esso, reale dell’atteggiamento interiore dell’agente:<br />

tale tipologia di accertamento è, di per sé, incompatibile con il concetto stesso di<br />

“presunzione” 500 . Sulla stessa linea, si rigetta l’ammissibilità della configurazione di<br />

dolo in re ipsa, ossia ritenuto di per sé sussistente nella realizzazione di un<br />

determinato fatto: al pericolo di ricorso al dolo in re ipsa si espongono, in particolare,<br />

le fattispecie dotate di significativa pregnanza nelle quali, da un lato, la volontà<br />

potrebbe sembrare implicita nella condotta stessa; dall’altro, tuttavia, risulti difficile la<br />

prova effettiva dell’elemento soggettivo (in questo senso vengono in rilievo, ad<br />

esempio, i reati di falso, o la bancarotta fraudolenta) 501 .<br />

D’altra parte, stante l’impossibilità di indagine diretta all’interno della psiche del<br />

soggetto, non può non ammettersi il ricorso a regole d’esperienza: ne consegue che<br />

l’induzione da fatti concreti a processi psichici risulta una modalità indispensabile ai<br />

fini dell’accertamento dell’elemento soggettivo, senza l’utilizzabilità della quale la<br />

prova del dolo, in particolare, si tramuterebbe un una probatio diabolica 502 .<br />

Sennonché, nel particolare ambito consistente nei casi in cui si debba<br />

distinguere fra dolo eventuale e colpa cosciente, spesso la situazione si complica, in<br />

quanto il confine tra ricorso a regole d’esperienza e ricorso all’affermazione del dolo<br />

in re ipsa o a presunzioni, già di per sé sottile 503 , lo diviene ancora di più in sede di<br />

soggettivo, in considerazione della lieve entità dei danni cagionati al veicolo tamponato e riportati dallo<br />

stesso veicolo condotto dall’imputato).<br />

498<br />

Trib. Bari, Sez. I, 5 novembre 2007, in dejure.giuffre.it<br />

499<br />

Cass. Pen., Sez. IV, 10 dicembre 2009, n. 3568, in dejure,giuffre.it; qui, i giudici di legittimità<br />

confermano la decisione del giudice di merito, il quale aveva ritenuto sussistente il dolo eventuale<br />

nella condotta del soggetto che non si fosse fermato a prestare assistenza, a seguito di incidente<br />

ricollegabile al suo comportamento e che aveva provocato la fuoriuscita dalla carreggiata, nonché lo<br />

scontro su un muretto, di altra autovettura: ciò rendeva probabile che si fossero verificati danni alle<br />

persone, per cui l’imputato, allontanandosi dal luogo, lo avrebbe fatto “a costo che il danno esistesse”.<br />

500<br />

In questo senso, tra gli altri, G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., 367.<br />

501<br />

G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., 367 – 368.<br />

502<br />

G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., 367.<br />

503<br />

G. FORTE, Dolo eventuale tra divieto di interpretazione analogica ed incostituzionalità, 825.<br />

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