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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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assumere la carica in modo formale, aveva fin dall’inizio omesso i controlli che<br />

avrebbe dovuto, invece, effettuare, accettando con ciò stesso – si afferma – il rischio<br />

della dispersione del patrimonio sociale 490 .<br />

In tema di bancarotta fraudolenta, sempre sulla stessa linea, è stata affermata<br />

la responsabilità dell’amministratore, per condotta omissiva (in particolare, per<br />

omissione di controlli) ed a titolo di dolo eventuale, qualora fosse stato accettato il<br />

rischio che altri commettessero il reato 491 .<br />

Non si può non notare come, nelle casistiche appena delineate, la<br />

giurisprudenza giunga a dilatare la sfera di applicabilità dell’imputazione per dolo,<br />

quasi non lasciando spazio alla configurabilità della colpa cosciente: praticamente, si<br />

tende a dedurre in modo automatico l’accettazione del rischio dal solo fatto che il<br />

soggetto abbia agito a fronte di un determinato livello intellettivo.<br />

Sul versante dei reati omissivi impropri, è opportuno richiamare anche l’ormai<br />

classico “caso Oneda”, in relazione al quale la giurisprudenza di legittimità ha, come<br />

si è visto, affermato la colpa con previsione, escludendo il dolo eventuale in base alla<br />

non configurabilità (ritenuta dalla Corte) dell’elemento volitivo in capo ai genitori<br />

Testimoni di Geova e con riferimento alla morte della figlia, con evidente<br />

valorizzazione di un profilo attinente alla sfera emozionale 492 ; il fatto che la sentenza<br />

di merito di secondo grado fosse giunta a conclusioni quasi diametralmente opposte<br />

(esclusione della colpa cosciente, ed affermazione del dolo eventuale), e sulla base<br />

di argomentazioni anch’esse quasi diametralmente opposte (basate sulla<br />

affermazione dell’irrilevanza del profilo emozionale) 493 , mette in luce la complessità<br />

della trattazione, nonché il carattere insoddisfacente dei criteri rispettivamente<br />

utilizzati. A partire considerazioni analoghe, Stefano Canestrari ha tentato di<br />

“risolvere” il caso in questione mediante l’applicazione del criterio da lui stesso<br />

proposto ai fini della distinzione fra rischio rilevante per il dolo eventuale e rischio<br />

rilevante per la colpa cosciente: nel caso di specie, l’Autore ravvisa una situazione di<br />

rischio che avrebbe potuto essere almeno presa in considerazione dall’homo<br />

eiusdem conditionis et professionis; sicché, dovrebbe configurarsi un rischio rilevante<br />

ai fini della responsabilità per colpa, e non per dolo eventuale 494 . Si dovrebbe<br />

evidenziare, quindi, una particolare utilità del criterio basato sull’analisi del livello<br />

oggettivo del rischio nell’ambito dei reati omissivi impropri, nei quali la realizzazione<br />

dell’evento lesivo è provocata tramite un “non fare” 495 .<br />

Più di recente 496 , la responsabilità a titolo di omissione in base all’art. 40,<br />

comma 2, c.p., con riconoscimento del dolo eventuale, è stata affermata per abusi<br />

sessuali e violenza privata: in particolare, si è ritenuto responsabile per omissione il<br />

rettore di una comunità, il quale non aveva impedito tali pratiche commissive da parte<br />

di un soggetto che operava all’interno della comunità stessa, pur essendo stato il<br />

rettore ripetutamente informato degli accadimenti anomali. Nel caso di specie, i<br />

giudici di merito di secondo grado – lo si ricava dalla stessa sentenza della<br />

490<br />

Cass. Pen., Sez. V, 31 gennaio 2000, in dejure.giuffre.it<br />

491<br />

Corte App. Milano, Sez. II, 29 maggio 2008, in Foro ambrosiano, 2008, 2, 207.<br />

492<br />

Cass. Pen., Sez. I, 13 dicembre 1983, in Cass. pen., 1984, 12, 2400.<br />

493<br />

Ass. App. Cagliari, 13 dicembre 1982, in Giur. merito, 1983, 4 – 5, 961. Per l’analisi<br />

dettagliata della sentenza di secondo grado, nonché della sentenza di legittimità, v. supra, cap. II, par.<br />

III.<br />

494<br />

S. CANESTRARI, op. ult. cit., 255 – 256.<br />

495<br />

S. CANESTRARI, op. ult. cit., 257.<br />

496<br />

Cass. Pen., Sez. III, 12 maggio 2010, n. 28701, in dejure.giuffre.it<br />

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