DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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prudente sostenere soltanto che i reati omissivi possano più facilmente essere<br />
caratterizzati da colpa, che non da dolo eventuale, anziché escludere di netto la<br />
configurabilità di quest’ultimo, salvo poi delineare eccezioni le quali, seppur<br />
improbabili, sono di fatto possibili.<br />
Sul versante giurisprudenziale, si può osservare la tendenza a riconoscere la<br />
configurabilità del dolo eventuale con riferimento ai reati omissivi, attraverso la<br />
tradizionale applicazione del criterio dell’accettazione del rischio. Uno dei principali<br />
ambiti nei quali vi è stata affermazione del dolo eventuale con riguardo alla condotta<br />
omissiva è quello relativo alla responsabilità dell’amministratore di società; in<br />
particolare, ad esempio, si è affermata la rilevanza penale della condotta omissiva<br />
del soggetto che abbia assunto la carica quale prestanome di altri soggetti, i quali<br />
abbiano agito come amministratori di fatto: egli, tramite l’accettazione della carica, si<br />
vedrebbe attribuiti doveri di vigilanza e controllo, la cui violazione (mediante<br />
omissione) sarebbe idonea a fondare la responsabilità per dolo eventuale, qualora il<br />
soggetto stesso si fosse rappresentato che dalla propria condotta omissiva potessero<br />
scaturire eventi tipici del reato, accettandone il rischio 487 ; in sintesi, si ammette la<br />
configurabilità della responsabilità penale dell’amministratore “testa di legno”, a titolo<br />
di omissione, per reati realizzati con condotta commissiva da soggetti che abbiano<br />
agito come amministratori di fatto, dato che l’accettazione della carica da parte del<br />
primo gli attribuisce determinati doveri di controllo e vigilanza che, se trasgrediti,<br />
possono comportare il fondamento della responsabilità penale per reati omissivi<br />
impropri ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.; ai fini di tale tipo di responsabilità<br />
sarebbero sufficienti la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano<br />
scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero l’accettazione del rischio che questi si<br />
verifichino. Recentemente, i giudici di legittimità hanno applicato un’impostazione di<br />
questo genere (compresa l’affermazione della configurabilità del dolo eventuale in<br />
base al criterio dell’accettazione del rischio) in particolare al reato di truffa 488 .<br />
Sempre con riguardo alla responsabilità degli amministratori, si è affermata la<br />
rilevanza penale della condotta omissiva in tema di falso in bilancio: fermo restando<br />
la necessità di accertamento del nesso eziologico fra condotta omissiva e<br />
realizzazione del falso – attraverso il giudizio prognostico ed ipotetico attraverso il<br />
quale si debba valutare se il fatto non si sarebbe verificato in mancanza del<br />
comportamento omissivo –, si ammette che il profilo soggettivo possa dirsi sufficiente<br />
ad integrare la fattispecie anche nella forma del dolo eventuale, con richiamo della<br />
teoria dell’accettazione del rischio, sicché si considerano “voluti” dall’agente non solo<br />
i risultati che egli si sia posto come fine ultimo, bensì anche quelli che siano stati da<br />
lui previsti come possibili 489 (e – si potrebbe aggiungere – accettati).<br />
Ancora, la responsabilità penale degli amministratori di società per condotta<br />
omissiva è stata dedotta, in base al combinato disposto dell’art. 2392 c.c. e dell’art.<br />
40, comma 2, c.p., per l’ipotesi in cui l’amministratore avesse provocato, con<br />
omissione (e, in particolare, con violazione del dovere di vigilanza), la sottrazione di<br />
beni della società: in questi casi, è stata ammessa la configurabilità del dolo<br />
eventuale in capo all’amministratore che, essendo stato retribuito unicamente per<br />
487 In questo senso, Cass. Pen., Sez. V, 25 marzo 1997, n. 4892, in dejure.giuffre.it; Trib.<br />
Pescara, 19 marzo 2002, in dejure.giuffre.it; Uff. Indagini preliminari Bari, 9 dicembre 2009, in<br />
dejure.giuffre.it .<br />
488 Cass. Pen., Sez. II, 5 maggio 2011 (deposito 8 settembre 2011), n. 33320, in dejure.giuffre.it<br />
489 Trib. Milano, 24 novembre 1999, in dejure.giuffre.it<br />
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