31.05.2013 Views

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

prudente sostenere soltanto che i reati omissivi possano più facilmente essere<br />

caratterizzati da colpa, che non da dolo eventuale, anziché escludere di netto la<br />

configurabilità di quest’ultimo, salvo poi delineare eccezioni le quali, seppur<br />

improbabili, sono di fatto possibili.<br />

Sul versante giurisprudenziale, si può osservare la tendenza a riconoscere la<br />

configurabilità del dolo eventuale con riferimento ai reati omissivi, attraverso la<br />

tradizionale applicazione del criterio dell’accettazione del rischio. Uno dei principali<br />

ambiti nei quali vi è stata affermazione del dolo eventuale con riguardo alla condotta<br />

omissiva è quello relativo alla responsabilità dell’amministratore di società; in<br />

particolare, ad esempio, si è affermata la rilevanza penale della condotta omissiva<br />

del soggetto che abbia assunto la carica quale prestanome di altri soggetti, i quali<br />

abbiano agito come amministratori di fatto: egli, tramite l’accettazione della carica, si<br />

vedrebbe attribuiti doveri di vigilanza e controllo, la cui violazione (mediante<br />

omissione) sarebbe idonea a fondare la responsabilità per dolo eventuale, qualora il<br />

soggetto stesso si fosse rappresentato che dalla propria condotta omissiva potessero<br />

scaturire eventi tipici del reato, accettandone il rischio 487 ; in sintesi, si ammette la<br />

configurabilità della responsabilità penale dell’amministratore “testa di legno”, a titolo<br />

di omissione, per reati realizzati con condotta commissiva da soggetti che abbiano<br />

agito come amministratori di fatto, dato che l’accettazione della carica da parte del<br />

primo gli attribuisce determinati doveri di controllo e vigilanza che, se trasgrediti,<br />

possono comportare il fondamento della responsabilità penale per reati omissivi<br />

impropri ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.; ai fini di tale tipo di responsabilità<br />

sarebbero sufficienti la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano<br />

scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero l’accettazione del rischio che questi si<br />

verifichino. Recentemente, i giudici di legittimità hanno applicato un’impostazione di<br />

questo genere (compresa l’affermazione della configurabilità del dolo eventuale in<br />

base al criterio dell’accettazione del rischio) in particolare al reato di truffa 488 .<br />

Sempre con riguardo alla responsabilità degli amministratori, si è affermata la<br />

rilevanza penale della condotta omissiva in tema di falso in bilancio: fermo restando<br />

la necessità di accertamento del nesso eziologico fra condotta omissiva e<br />

realizzazione del falso – attraverso il giudizio prognostico ed ipotetico attraverso il<br />

quale si debba valutare se il fatto non si sarebbe verificato in mancanza del<br />

comportamento omissivo –, si ammette che il profilo soggettivo possa dirsi sufficiente<br />

ad integrare la fattispecie anche nella forma del dolo eventuale, con richiamo della<br />

teoria dell’accettazione del rischio, sicché si considerano “voluti” dall’agente non solo<br />

i risultati che egli si sia posto come fine ultimo, bensì anche quelli che siano stati da<br />

lui previsti come possibili 489 (e – si potrebbe aggiungere – accettati).<br />

Ancora, la responsabilità penale degli amministratori di società per condotta<br />

omissiva è stata dedotta, in base al combinato disposto dell’art. 2392 c.c. e dell’art.<br />

40, comma 2, c.p., per l’ipotesi in cui l’amministratore avesse provocato, con<br />

omissione (e, in particolare, con violazione del dovere di vigilanza), la sottrazione di<br />

beni della società: in questi casi, è stata ammessa la configurabilità del dolo<br />

eventuale in capo all’amministratore che, essendo stato retribuito unicamente per<br />

487 In questo senso, Cass. Pen., Sez. V, 25 marzo 1997, n. 4892, in dejure.giuffre.it; Trib.<br />

Pescara, 19 marzo 2002, in dejure.giuffre.it; Uff. Indagini preliminari Bari, 9 dicembre 2009, in<br />

dejure.giuffre.it .<br />

488 Cass. Pen., Sez. II, 5 maggio 2011 (deposito 8 settembre 2011), n. 33320, in dejure.giuffre.it<br />

489 Trib. Milano, 24 novembre 1999, in dejure.giuffre.it<br />

97

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!