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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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dell’impedimento dell’evento, ne abbia adottate altre relativamente alle quali<br />

versasse in dubbio circa l’idoneità all’impedimento dell’evento stesso: potrà<br />

concludersi a favore del dolo eventuale soltanto qualora la situazione oggettiva del<br />

rischio assuma i connotati propri del rischio descritto come peculiare ai fini del dolo<br />

eventuale nei termini suddetti; altrimenti, si dovrà propendere a favore della colpa<br />

cosciente; chiaramente, quest’ultima opzione si effettuerà, a maggior ragione, nel<br />

caso in cui il soggetto fosse effettivamente convinto dell’idoneità dei mezzi<br />

“alternativi” rispetto a quelli riconosciuti come i “più efficaci” 481 .<br />

Per altro verso, deve essere respinto l’orientamento il quale tende addirittura a<br />

negare, con riferimento ai reati omissivi, la configurabilità di un dolo in senso stretto,<br />

con conseguente valorizzazione del livello rappresentativo e svalutazione<br />

dell’“autentico” elemento volitivo che, conformemente a tali impostazioni teoriche,<br />

potrebbe anche mancare 482 .<br />

Quantomeno dubbie appaiono, infine, le conclusioni di chi sostiene la non<br />

compatibilità del dolo eventuale con i reati omissivi impropri: tale assetto afferma<br />

che, qualora la realizzazione di un evento lesivo sia dovuta alla semplice inerzia da<br />

parte del soggetto, il quale si fosse rappresentato che dalla propria inerzia avrebbe<br />

potuto derivare l’evento da lui non intenzionalmente perseguito, la realizzazione<br />

dell’evento stesso non sarebbe la proiezione della volontà del soggetto 483 . A tali<br />

conclusioni sostanziali giunge, in particolare, l’impostazione sostenuta da Luciano<br />

Eusebi, conformemente alla quale la condotta caratterizzante il reato omissivo<br />

improprio non sarebbe “già di per sé orientata ad uno scopo”: sicché non sarebbe<br />

configurabile una componente normativa equiparabile alla volizione (va ricordato che<br />

Eusebi aderisce alla concezione normativa delle forme di dolo diverse dal dolo<br />

intenzionale) quale sarebbe, invece, quella della “disposizione a pagare il prezzo”<br />

costituito dalla realizzazione dell’evento, pur di conseguire il fine intenzionale 484 .<br />

L’Autore, dunque, osserva che non possa costituire un elemento assimilabile alla<br />

volontà l’atteggiamento psicologico del soggetto che, semplicemente, si astenga<br />

dall’agire, seppur a fronte della rappresentazione della possibilità che si realizzino<br />

eventi lesivi a causa di tale inerzia: mancherebbe, in questi casi, una effettiva presa<br />

di posizione con riguardo all’evento 485 .<br />

Tuttavia, lo stesso Eusebi giunge ad ipotizzare casi limite nei quali egli ammette<br />

possa configurarsi, anche con riferimento ai reati omissivi impropri, un elemento<br />

assimilabile alla volontà e, dunque, idoneo a fondare il dolo eventuale: si tratterebbe<br />

delle ipotesi in cui il soggetto che realizzi l’omissione sia effettivamente determinato<br />

da un fine intenzionale, che nulla abbia a che fare con il mero evitare gli oneri<br />

dell’adempimento, e che sia conseguibile tramite l’inerzia (l’Autore apporta l’esempio<br />

del garante che non utilizzi uno strumento salvavita onde rivenderlo a fini di lucro) 486 .<br />

Sennonché, alla luce di quest’ultima considerazione, sarebbe forse stato più<br />

481 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 254.<br />

482 Espone tale orientamento, pur non condividendolo, S. CANESTRARI, op. ult. cit., 248.<br />

483 Tale orientamento è descritto, ma non condiviso, da S. CANESTRARI, op. ult. cit., 250. In<br />

senso, invece, concorde con esso, L. EUSEBI, Il dolo come volontà, 206 – 208; ID., Appunti, 1094 –<br />

1095; A. PAGLIARO, Discrasie, 324, il quale tende ad escludere la configurabilità del dolo eventuale<br />

addirittura anche con riguardo ai reati omissivi propri.<br />

484 L. EUSEBI, Appunti, 1094; nello stesso senso, ID., Il dolo come volontà, 206 ss.<br />

485 L. EUSEBI, Appunti, 1095.<br />

486 L. EUSEBI, op. loc. ult. cit.<br />

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