DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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dell’impedimento dell’evento, ne abbia adottate altre relativamente alle quali<br />
versasse in dubbio circa l’idoneità all’impedimento dell’evento stesso: potrà<br />
concludersi a favore del dolo eventuale soltanto qualora la situazione oggettiva del<br />
rischio assuma i connotati propri del rischio descritto come peculiare ai fini del dolo<br />
eventuale nei termini suddetti; altrimenti, si dovrà propendere a favore della colpa<br />
cosciente; chiaramente, quest’ultima opzione si effettuerà, a maggior ragione, nel<br />
caso in cui il soggetto fosse effettivamente convinto dell’idoneità dei mezzi<br />
“alternativi” rispetto a quelli riconosciuti come i “più efficaci” 481 .<br />
Per altro verso, deve essere respinto l’orientamento il quale tende addirittura a<br />
negare, con riferimento ai reati omissivi, la configurabilità di un dolo in senso stretto,<br />
con conseguente valorizzazione del livello rappresentativo e svalutazione<br />
dell’“autentico” elemento volitivo che, conformemente a tali impostazioni teoriche,<br />
potrebbe anche mancare 482 .<br />
Quantomeno dubbie appaiono, infine, le conclusioni di chi sostiene la non<br />
compatibilità del dolo eventuale con i reati omissivi impropri: tale assetto afferma<br />
che, qualora la realizzazione di un evento lesivo sia dovuta alla semplice inerzia da<br />
parte del soggetto, il quale si fosse rappresentato che dalla propria inerzia avrebbe<br />
potuto derivare l’evento da lui non intenzionalmente perseguito, la realizzazione<br />
dell’evento stesso non sarebbe la proiezione della volontà del soggetto 483 . A tali<br />
conclusioni sostanziali giunge, in particolare, l’impostazione sostenuta da Luciano<br />
Eusebi, conformemente alla quale la condotta caratterizzante il reato omissivo<br />
improprio non sarebbe “già di per sé orientata ad uno scopo”: sicché non sarebbe<br />
configurabile una componente normativa equiparabile alla volizione (va ricordato che<br />
Eusebi aderisce alla concezione normativa delle forme di dolo diverse dal dolo<br />
intenzionale) quale sarebbe, invece, quella della “disposizione a pagare il prezzo”<br />
costituito dalla realizzazione dell’evento, pur di conseguire il fine intenzionale 484 .<br />
L’Autore, dunque, osserva che non possa costituire un elemento assimilabile alla<br />
volontà l’atteggiamento psicologico del soggetto che, semplicemente, si astenga<br />
dall’agire, seppur a fronte della rappresentazione della possibilità che si realizzino<br />
eventi lesivi a causa di tale inerzia: mancherebbe, in questi casi, una effettiva presa<br />
di posizione con riguardo all’evento 485 .<br />
Tuttavia, lo stesso Eusebi giunge ad ipotizzare casi limite nei quali egli ammette<br />
possa configurarsi, anche con riferimento ai reati omissivi impropri, un elemento<br />
assimilabile alla volontà e, dunque, idoneo a fondare il dolo eventuale: si tratterebbe<br />
delle ipotesi in cui il soggetto che realizzi l’omissione sia effettivamente determinato<br />
da un fine intenzionale, che nulla abbia a che fare con il mero evitare gli oneri<br />
dell’adempimento, e che sia conseguibile tramite l’inerzia (l’Autore apporta l’esempio<br />
del garante che non utilizzi uno strumento salvavita onde rivenderlo a fini di lucro) 486 .<br />
Sennonché, alla luce di quest’ultima considerazione, sarebbe forse stato più<br />
481 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 254.<br />
482 Espone tale orientamento, pur non condividendolo, S. CANESTRARI, op. ult. cit., 248.<br />
483 Tale orientamento è descritto, ma non condiviso, da S. CANESTRARI, op. ult. cit., 250. In<br />
senso, invece, concorde con esso, L. EUSEBI, Il dolo come volontà, 206 – 208; ID., Appunti, 1094 –<br />
1095; A. PAGLIARO, Discrasie, 324, il quale tende ad escludere la configurabilità del dolo eventuale<br />
addirittura anche con riguardo ai reati omissivi propri.<br />
484 L. EUSEBI, Appunti, 1094; nello stesso senso, ID., Il dolo come volontà, 206 ss.<br />
485 L. EUSEBI, Appunti, 1095.<br />
486 L. EUSEBI, op. loc. ult. cit.<br />
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