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TAR Sardegna, Cagliari, sez. I - sentenza 10 luglio ... - ER Territorio

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2° Violazione dell’art. 153 del codice dei contratti pubblici e dell’art. 99<br />

del DPR n. 554/1999, in quanto la società FIAMMA 2000 risulterebbe<br />

carente dei requisiti richiesti per partecipare ad una procedura di project<br />

financing.<br />

3° Illegittimità dell’avviso pubblico indicativo, nella parte in cui consente<br />

di presentare proposte anche a soggetti che non hanno i requisiti di cui<br />

all’art. 99 del DPR n. 554/1999, chiedendo solo un impegno ad acquisirli<br />

in futuro.<br />

4° Violazione dell’art. 38 del Codice dei Contratti, per la mancata<br />

dichiarazione sostitutiva di amministratori della società Fiamma 2000.<br />

3. – Con i motivi aggiunti depositati il 21 ottobre 2008, la CPL<br />

Concordia impugna, altresì, il bando di gara per la concessione di<br />

progettazione, costruzione e gestione della rete per la distribuzione del<br />

gas metano, deducendone l’illegittimità in via derivata dai vizi dedotti con<br />

il ricorso introduttivo. La domanda cautelare, incidentalmente proposta<br />

con i suddetti motivi aggiunti, per la sospensione del bando, è stata<br />

accolta con ordinanza di questa Sezione n. 448 del 12 novembre 2008.<br />

4. – In data 3 gennaio 2009, l’Organismo di Bacino n. 31 ha depositato:<br />

- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 6 del 20.11.2008, con la<br />

quale è stato impartito al responsabile unico del procedimento (R.U.P.)<br />

l’indirizzo di procedere alla predisposizione degli atti necessari per<br />

annullare in autotutela la deliberazione con la quale l’A.T.I. AIMAG era<br />

stata individuata quale soggetto promotore finanziario, escludendo dalla<br />

gara le due società AIMAG e AMSC procedendo alla verifica dei requisiti<br />

nei confronti della sola COSEAM;<br />

- la determinazione del R.U.P. e direttore del Bacino n. 31, adottata il 26<br />

novembre 2008, con la quale prende atto dell’attività svolta dalla<br />

commissione di valutazione, che ha proceduto alla verifica dei requisiti<br />

nei confronti della COSEAM, unica impresa proponente dopo la<br />

modifica della composizione dell’A.T.I. AIMAG;<br />

- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Organismo di Bacino n.<br />

31, n. 7 del <strong>10</strong>.12.2008, con la quale è stata annullata la deliberazione<br />

dell’Assemblea dei Sindaci n. 5 del 26 giugno 2008 nella parte in cui<br />

individuava come promotore la costituenda ATI AIMAG, escludendo le<br />

due società AIMAG e AMSC; è stato dichiarato di pubblico interesse il<br />

progetto di project financing originariamente proposto dall’ATI

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