31.05.2013 Views

TAR Sardegna, Cagliari, sez. I - sentenza 10 luglio ... - ER Territorio

TAR Sardegna, Cagliari, sez. I - sentenza 10 luglio ... - ER Territorio

TAR Sardegna, Cagliari, sez. I - sentenza 10 luglio ... - ER Territorio

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Come affermato dalla Sezione in analoga occasione (cfr. <strong>sez</strong>. I, 18<br />

settembre 2008, n. 1783), l’ampiezza del conferimento deve essere letta<br />

sulla scorta dell’art. 1708, primo comma, del codice civile, ai sensi del<br />

quale “il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato<br />

conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento”. Ciò<br />

giustifica il consolidato principio della giurisprudenza della Corte di<br />

Cassazione, secondo cui “tra gli atti necessari al compimento del<br />

mandato che,- ai sensi dell'art. 1708 c.c., sono ricompresi nel suo ambito,<br />

vanno considerati quelli che si riconnettono all'attività espressamente<br />

consentita e ne costituiscono l'ulteriore svolgimento naturale, e non<br />

anche quelli che non si pongano come necessari e conseguenziali per<br />

l'adempimento del mandato, costituendone invece un ulteriore sviluppo,<br />

attraverso una dilatazione dell'oggetto ("ex multis", Cass. 6353-81, 1911-<br />

73, 3784-71, 2662-68: per lo stesso principio, con riferimento ad ipotesi<br />

specifiche, cfr. Cass. 2387-97, 7891-94 e 11650-92). È del tutto evidente,<br />

poi, che, al fine di stabilire contenuto ed estensione del mandato<br />

conferito per l'espletamento di una determinata attività, non si può non<br />

tener conto di atti il cui compimento è reso obbligatorio dalla legge:<br />

dovendosi ritenere, anzi, che in tal caso neppure si ponga concretamente<br />

un problema di individuazione dei limiti del mandato - comportante un<br />

accertamento rimesso, di regola, al giudice di merito ed insindacabile in<br />

sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione -,<br />

perché il mandante non può comunque ignorare che il mandatario è<br />

tenuto al rispetto della legge” (così Cass. civ., <strong>sez</strong>. I, 12 dicembre 1999, n.<br />

5932; si veda anche, nello stesso senso, <strong>sez</strong>. III, 12 dicembre 2005, n.<br />

27335). Il criterio utilizzabile è, quindi, quello della connessione<br />

necessaria tra l’atto giuridico indicato esplicitamente quale oggetto del<br />

mandato e l’atto compiuto dal mandatario, ossia un criterio che si basa<br />

sul rapporto tra gli atti e non prende in considerazione il loro contenuto.<br />

La formula utilizzata nella procura speciale in esame è, pertanto,<br />

sufficientemente ampia per ritenere compreso in esso anche il potere di<br />

presentare la proposta di project financing, atto che nelle procedure di<br />

selezione pubbliche costituisce il necessario antecedente ai fini della<br />

(eventuale) stipula del contratto o della concessione.<br />

4.2. – Il secondo e il terzo motivo, riguardando la questione dei requisiti<br />

richiesti per la partecipazione alle procedure di individuazione del<br />

promotore finanziario, dall’art. 99, commi 1, del D.P.R. n. 554/1999,<br />

possono essere esaminati congiuntamente.<br />

Detti motivi sono infondati.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!