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mosferico, si applica agli impianti, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce<br />

i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni<br />

ed i criteri per <strong>la</strong> valutazione del<strong>la</strong> conformità dei valori misurati ai valori limite. Il testo<br />

si propone di riunire ed armonizzare tutta <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione prodotta in materia, riordinando il precedente<br />

quadro normativo. Il decreto, che non si applica agli impianti che utilizzano rifiuti disciplinati<br />

dal Dlgs 133/2005, distingue innanzitutto gli impianti che devono essere sottoposti<br />

ad autorizzazione da quelli che ne sono esentati (art 269, comma 14). In partico<strong>la</strong>re rientrano<br />

tra gli impianti esentati:<br />

“a) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore<br />

a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all’allegato X al<strong>la</strong> parte quinta del presente decreto, a gasolio,<br />

come tale o in emulsione, o a biodiesel; (…)<br />

d) impianti di combustione, ubicati all’interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica,<br />

gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se<br />

l’attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dal<strong>la</strong> parte quarta del presente<br />

decreto e tali procedure sono state espletate;<br />

e) impianti di combustione alimentati a biogas di cui all’allegato X al<strong>la</strong> parte quinta del presente decreto, di<br />

potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW; (…)”<br />

Gli impianti industriali e quelli civili soggetti ad autorizzazione sono disciplinati dal Titolo I,<br />

che ne stabilisce gli adempimenti amministrativi e i limiti di emissione, e demanda (art. 271<br />

comma 2) ad un decreto ministeriale <strong>la</strong> fissazione delle prescrizioni per i diversi impianti. Gli<br />

impianti civili non soggetti ad autorizzazione ricadono invece nell’ambito di applicazione del<br />

Titolo II, dove sono stabilite le procedure di comunicazione alle autorità competenti dell’instal<strong>la</strong>zione<br />

degli impianti (art. 284), i requisiti tecnici ed i limiti di emissione. In tabel<strong>la</strong> 1.1 si<br />

riportano i principali requisiti richiesti per il controllo del<strong>la</strong> combustione. Si noti che quanto<br />

riportato in tabel<strong>la</strong> si applica agli impianti alimentati a biomasse solide o biodiesel solo per<br />

quanto concerne gli impianti di potenza inferiori ad 1 MW, ed al biogas per impianti inferiori<br />

a 3 MW. Infatti apparecchi con potenze maggiori necessitano di autorizzazione e ricadono nel<br />

Titolo I. Si ricorda inoltre che l’allegato IX al<strong>la</strong> parte quinta fissa requisiti specifici per i camini<br />

ed i canali da fumo.<br />

Misura in continuo del<strong>la</strong> temperatura<br />

dei fumi [8] .<br />

Misura del<strong>la</strong> pressione in camera di<br />

combustione ed al<strong>la</strong> base del camino.<br />

Misura in continuo in camera<br />

combustione (T, CO, O2)<br />

Misura in continuo sulle emissioni di:<br />

CO, CO2 (CO+H2) [9] .<br />

Tabel<strong>la</strong> 1.1 - Requisiti tecnici per gli impianti di cui al Titolo II del Dlgs 152/2006, ovvero impianti termici civili<br />

non soggetti ad autorizzazione (Articolo 294 e allegato IX al<strong>la</strong> parte quinta)<br />

8 L’apparecchiatura deve essere comunque instal<strong>la</strong>ta in tutti gli impianti.<br />

9 Le apparecchiature devono comunque essere instal<strong>la</strong>te su tutti gli impianti di potenzialità superire a 1,16 MW.<br />

In alternativa al<strong>la</strong> concentrazione di CO ed H 2 può essere adottato un misuratore dell’ossigeno in eccesso o anche<br />

un misuratore dell’opacità dei fumi.<br />

8<br />

Potenza termica nominale per singolo foco<strong>la</strong>re (MW)<br />

>1,16 >1,5 >2,3<br />

OBBLIGATORIO<br />

OBBLIGATORIO<br />

OBBLIGATORIO<br />

OBBLIGATORIO

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