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tenza nominale media annua superiore ad 1 MW è incentivata, mediante il ri<strong>la</strong>scio di certificati<br />

verdi, per un periodo di 15 anni (Legge 244/2007 art. 2, comma 144).<br />

- <strong>la</strong> produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti rinnovabili e di potenza<br />

nominale media annua non superiore ad 1 MW ha diritto, in alternativa ai certificati verdi,<br />

e su richiesta del produttore, a una tariffa omnicomprensiva di entità variabile a seconda del<strong>la</strong><br />

fonte utilizzata per un periodo di 15 anni: 0,30 /kWh per biomasse e biogas derivanti da prodotti<br />

agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese<br />

di filiera o contratti quadro ai sensi degli art. 9 e 10 del D. Lgs 102/2005, oppure di filiere<br />

corte [6] ; 0,22 /kWh per i rifiuti biodegradabili e le biomasse non derivanti da intese di<br />

filiera o da filiere corte; 0,18 /kWh per i gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione<br />

e biogas diversi da quelli derivanti da intese di filiera o da filiere corte<br />

Al momento, è in corso di definizione il decreto di attuazione dell’articolo 26 del DL 159/07<br />

in materia di tracciabilità e rintracciabilità del<strong>la</strong> filiera delle biomasse agricole. Inoltre, a partire<br />

dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento del<strong>la</strong> quota d’obbligo hanno un valore<br />

unitario pari a 1 MWh e vengono emessi dal GSE per ciascun impianto a produzione incentivata<br />

in numero pari al prodotto del<strong>la</strong> produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili<br />

moltiplicata per il coefficiente corrispondente al<strong>la</strong> fonte considerata:<br />

- 1,8 per biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi<br />

i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli art. 9<br />

e 10 del D. Lgs 102/2005, oppure di filiere corte;<br />

- 1,10 per rifiuti biodegradabili e biomasse non derivanti da intese di filiera o da filiere corte;<br />

- 0,8 per gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli<br />

derivanti da intese di filiera o da filiere corte (tabel<strong>la</strong> 2 allegata; Legge 222/2007, art. 26,<br />

comma 4 b-bis).<br />

I certificati verdi, a partire dal 2008, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh<br />

elettrico, pari al<strong>la</strong> differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione<br />

in 180 /MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica definito<br />

dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (Legge 244/2007, art. 2, comma 148). Con decreti<br />

del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e del<strong>la</strong> tute<strong>la</strong><br />

del territorio e del mare, sentita <strong>la</strong> Conferenza unificata, saranno stabiliti gli ulteriori incrementi<br />

del<strong>la</strong> stessa quota per gli anni successivi al 2012. Per quanto attiene agli obiettivi di efficienza<br />

e risparmio energetici, il Decreto 20 luglio 2004 del Ministero delle Attività Produttive [7] stabilisce<br />

gli obiettivi di risparmio energetico negli usi finali che, nel periodo 2005-2009, che debbono<br />

essere obbligatoriamente conseguiti dai distributori di elettricità e gas naturale, dando attuazione<br />

a quanto previsto nell’art. 9 del D.lgs 79/99 e all’art.16 del D.lgs 164/00. Nei provvedimenti<br />

citati si stabilisce che, a partire dal 2005, i distributori di energia elettrica e gas (l’obbligo<br />

si applica ai distributori con più di 100.000 clienti idonei) devono dimostrare al<strong>la</strong> fine dell’anno<br />

di aver conseguito risparmi energetici pari alle quote fissate dai Ministeri dell’Ambiente<br />

e delle Attività Produttive. La garanzia di tali guadagni di efficienza è rappresentata dai “Titoli<br />

di Efficienza Energetica” (TEE), emessi dall’Autorità per l’Energia elettrica ed il Gas a fronte<br />

di miglioramenti negli usi finali in progetti qualificati per l’emissione, corrisposti per <strong>la</strong> durata<br />

di 5 anni. Per facilitare il conseguimento degli obiettivi stabiliti, i decreti permettono che i TEE<br />

6 Ottenuti entro un raggio di 70 km dall’impianti che li utilizza per produrre energia elettrica.<br />

7 Decreto del Ministro delle Attività produttive, 20 luglio 200, ( Gazzetta ufficiale 1° settembre 2004, n. 205) “Nuova<br />

individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di<br />

cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legis<strong>la</strong>tivo 23 maggio 2000, n. 164”.<br />

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