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percentuale per il periodo 2007-2012. Nel 2007, quindi, i produttori erano tenuti ad immettere<br />
sul mercato nel 2007 il 3,8% del<strong>la</strong> produzione elettrica dell’anno precedente, mentre nel 2008 è<br />
stata del 4,55% e sarà, per il 2009, del 5,3%. Il DLgs n. 387/2003 citato, introduce inoltre, <strong>la</strong><br />
possibilità di misure partico<strong>la</strong>ri per alcune tecnologie rinnovabili (biomasse, art. 5 e so<strong>la</strong>re, art.<br />
6). In partico<strong>la</strong>re, per quanto concerne le biomasse, prevede, anche attraverso l’emanazione di<br />
successivi decreti attuativi, “disposizioni specifiche per <strong>la</strong> valorizzazione energetica delle biomasse,<br />
dei gas residui dai processi di depurazione e del biogas”, tese a favorire il riutilizzo ai fini<br />
energetici delle biomasse. Il decreto, inoltre, esclude <strong>la</strong> cumu<strong>la</strong>bilità degli incentivi (art. 18) e<br />
prevede disposizioni transitorie e finali (art. 20), quali <strong>la</strong> possibilità di elevare il periodo di riconoscimento<br />
dei CV fino a 12 anni, periodo temporale che è stato poi portato fino a 15 anni, dal<br />
DM 18/12/2008, per tutti gli impianti a fonti rinnovabili purché entrati in funzione dopo il<br />
31/12/2007. In Italia, il meccanismo dei certificati verdi è diventato operativo dal 1 Gennaio 2002<br />
secondo quanto previsto dall’art. 11 del DM n. 79 del 16 marzo 1999. Come accennato in precedenza,<br />
esso consiste nell’obbligo, a decorrere dal 2002, a carico dei grandi importatori e produttori<br />
di energia elettrica, di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota di elettricità<br />
prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1 aprile 1999, maggiore<br />
di una certa percentuale. Il Decreto Legis<strong>la</strong>tivo 387/2003 (art. 4) prevede un incremento<br />
del<strong>la</strong> quota minima, inizialmente fissata al 2% [4] , di 0,35 punti percentuali per ogni anno a decorrere<br />
dal 2004 fino al 2006 [5] . L’obbligo può essere soddisfatto anche acquistando, in tutto o<br />
in parte, l’equivalente quota o i re<strong>la</strong>tivi diritti da altri produttori. In base al meccanismo dei certificati<br />
verdi, l’elettricità da fonti rinnovabili viene ceduta al<strong>la</strong> rete godendo del<strong>la</strong> precedenza nel<br />
dispacciamento. In aggiunta, al produttore vengono ri<strong>la</strong>sciati, annualmente, i certificati verdi, commerciabili<br />
in un mercato parallelo, il cui funzionamento è stato organizzato nell’ambito del rego<strong>la</strong>mento<br />
del mercato elettrico, ma che da questo è svinco<strong>la</strong>to. I certificati verdi costituiscono<br />
lo strumento con il quale i soggetti sottoposti all’obbligo del<strong>la</strong> quota minima devono dimostrare<br />
di avervi adempiuto. Il decreto ministeriale 11 novembre 1999 reca anche disposizioni affinché<br />
sia noto, anno per anno, una sorta di valore massimo di riferimento a cui è possibile “collocare<br />
sul mercato” i certificati verdi. Infatti, gli impianti Cip 6/92 entrati in esercizio dopo il 1 aprile<br />
1999 hanno anch’essi diritto ai certificati verdi, i quali, però, sono di proprietà del Gestore dei<br />
Servizi Elettrici (GSE): questi li immette sul mercato a un prezzo determinato in base al<strong>la</strong> differenza<br />
tra l’onere di acquisto dell’elettricità Cip 6/92 (quando viene riconosciuta anche <strong>la</strong> quota<br />
incentivante) e i proventi del<strong>la</strong> vendita del<strong>la</strong> medesima elettricità. Infine, per gli inadempienti<br />
sono stabilite sanzioni, originariamente consistenti nel<strong>la</strong> limitazione al<strong>la</strong> partecipazione al mercato<br />
dell’elettricità, ma che, secondo il D.Lgs 387/2003 (comma 2 dell’art. 4), possono essere di<br />
natura amministrativa pecuniaria, venendo comminate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il<br />
Gas secondo i termini del<strong>la</strong> legge 14 novembre 1995, n. 481 (e successive modificazioni). Nel<br />
complesso, il meccanismo è finalizzato a stimo<strong>la</strong>re <strong>la</strong> competizione tra gli operatori delle rinnovabili<br />
e tra le diverse tecnologie, allo scopo di conseguire il risultato (il raggiungimento del<strong>la</strong><br />
quota minima) al minor costo per <strong>la</strong> collettività. La Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria<br />
2008) e <strong>la</strong> collegata Legge n. 222 del 29 novembre 2007 introducono nuovi elementi nel<br />
meccanismo dell’emissione dei certificati differenziandone il valore sul<strong>la</strong> base del<strong>la</strong> taglia dell’impianto<br />
e del<strong>la</strong> provenienza del<strong>la</strong> materia prima:<br />
- <strong>la</strong> produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti rinnovabili e di po-<br />
4 Calco<strong>la</strong>to sul<strong>la</strong> produzione o importazione da fonti non rinnovabili dell’anno precedente, decurtata dell’elettricità<br />
orodotta in co-generazione, degli autoconsumi di centrale, delle esportazioni, con una “franchigia” di 100 GWh.<br />
5 Con percentuali di aumento da definire per gli anni a seguire.<br />
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