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La Direttiva infatti, definisce esplicitamente come biomassa (e quindi fonte rinnovabile), anche<br />

<strong>la</strong> “parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani”, promuovendo quindi <strong>la</strong> produzione<br />

di energia elettrica anche da tale “frazione biodegradabile”. Uno dei problemi affrontati dal<br />

CEN/TC 343 è stato quello di definire una metodica normalizzata per determinare tale frazione<br />

biodegradabile. In realtà, e tale approccio è stato condiviso dai rappresentanti del<strong>la</strong> Commissione<br />

Europea che seguono costantemente i <strong>la</strong>vori del TC, per le ragioni spiegate nel CEN/TR<br />

14980, si è optato per determinare il “contenuto di biomassa” intesa come “materia di origine<br />

biologica esclusa materia incorporata in formazioni geologiche e/o trasformata in materia fossile,<br />

ovvero materiale biogenico”. Si è cioè correttamente sviluppata una metodica che considerasse<br />

<strong>la</strong> formazione ed origine del materiale (<strong>la</strong> biogenicità) piuttosto che il suo comportamento<br />

in termini di capacità di degradarsi (<strong>la</strong> biodegradabilità). Per comprendere tale differenza<br />

si consideri ad esempio che un materiale legnoso con alto contenuto di lignina è sicuramente<br />

biogenico ma è scarsamente biodegradabile; di contro nuove p<strong>la</strong>stiche biodegradabili sono<br />

spesso ottenute da materiali fossili. La specifica preposta al<strong>la</strong> individuazione di metodi per <strong>la</strong><br />

determinazione del<strong>la</strong> percentuale di biodegradabilità è <strong>la</strong> UNI CEN/TS 15440, che individua<br />

tre differenti indicatori del<strong>la</strong> percentuale di biodegradabilità di un CSS:<br />

1. il contenuto di biomassa come percentuale del peso di rifiuti, attraverso due differenti metodiche<br />

normalizzate che fanno uso rispettivamente di:<br />

- dissoluzione selettiva con acido solforico ed acqua ossigenata: il principio è che <strong>la</strong> componente<br />

biomassa si dissolve selettivamente, mentre <strong>la</strong> non-biomassa rimane nel residuo;<br />

- selezione manuale: fisicamente si separano i diversi componenti (carta, p<strong>la</strong>stica, ecc); in<br />

base ad una tabel<strong>la</strong> di corrispondenza ogni componente viene quindi attribuito ad una delle<br />

tre seguenti categorie, biomassa, non biomassa, inerti, permettendo quindi di calco<strong>la</strong>re il<br />

contenuto di biomassa come percentuale in peso;<br />

2. il contenuto di biomassa come percentuale del potere calorifico di rifiuti misti, attraverso <strong>la</strong><br />

determinazione di cui al punto 1), integrata con determinazioni del potere calorifico del<strong>la</strong> frazione<br />

non biodegradabile, del combustibile tal quale e del contenuto di ceneri e opportuni calcoli;<br />

3. il contenuto di biomassa come percentuale del contenuto totale di carbonio di rifiuti misti, attraverso<br />

<strong>la</strong> determinazione di cui al punto 1), integrata con altri determinazioni e opportuni calcoli.<br />

In questo contesto va segna<strong>la</strong>ta quanto stabilito dall’art. 2 comma 143 così come modificato<br />

dal DL 172/2008. Si prevede, infatti, che “<strong>la</strong> quota di produzione di energia elettrica imputabile<br />

alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti<br />

energetiche non rinnovabili” è stabilità con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico<br />

di concerto con il Ministro dell’ambiente e del<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> del territorio e del mare. Ai fini<br />

del<strong>la</strong> definizione delle modalità di calcolo, il Gestore dei servizi elettrici (GSE), con il supporto<br />

tecnico e normativo del Comitato termotecnico italiano (CTI), ogni tre anni a decorrere dal<strong>la</strong><br />

data di emanazione del decreto citato, sviluppa e sottopone all’approvazione dei ministeri competenti,<br />

l’aggiornamento delle procedure e dei metodi per <strong>la</strong> determinazione del<strong>la</strong> quota di produzione<br />

di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, anche quando realizzata<br />

in impianti che impiegano contestualmente fonti energetiche non rinnovabili; con il medesimo<br />

decreto, sono altresì identificate le tipologie dei rifiuti per le quali è predeterminata <strong>la</strong> quota<br />

fissa di produzione di energia elettrica riconosciuta ai fini dell’accesso ai meccanismi incentivanti.<br />

Nelle more del<strong>la</strong> definizione delle modalità di calcolo di cui al periodo precedente, <strong>la</strong> quota<br />

di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell’accesso<br />

ai meccanismi incentivanti è pari al 51% del<strong>la</strong> produzione complessiva per tutta <strong>la</strong> durata degli<br />

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