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industriali utilizzati in conformità del<strong>la</strong> normativa comunitaria sul<strong>la</strong> gestione dei rifiuti”).<br />

La legge finanziaria 2008 ha infine assegnato al GSE il compito di redigere <strong>la</strong> procedura per <strong>la</strong><br />

qualificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR)<br />

D.Lgs 3 Aprile 2006 n°152 (e modifiche introdotte dal D.Lgs del 16 Gennaio 2008 n° 4)<br />

Il D.Lgs. 152/2006 definisce al suo interno due tipologie di combustibile da rifiuto:<br />

il CDR, combustibile da rifiuti di qualità normale come indicato dalle specifiche UNI 9903-1<br />

(RDF di qualità normale);<br />

il CDR-Q, combustibile da rifiuti di qualità elevata come indicato dalle specifiche UNI 9903-<br />

1 (RDF di qualità elevata);<br />

Il Decreto Legis<strong>la</strong>tivo 152/2006 ha avuto alterne vicende nel corso degli ultimi due anni e il<br />

percorso del<strong>la</strong> sua riscrittura è stato completato solo con l’emanazione del D.Lgs. n. 4 del 16<br />

gennaio 2008. La sezione riguardante le norme in materia di gestione dei rifiuti si trova nel<strong>la</strong><br />

parte quarta del testo. La definizione e <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssificazione del CDR e CDR-Q vengono fornite<br />

negli articoli 183, 184 e 229, in cui si chiarisce che il CDR e il CDR-Q sono rifiuti speciali soggetti<br />

quindi, al<strong>la</strong> normativa sui rifiuti. Nell’ambito del percorso di revisione normativa generale<br />

in materia di rifiuti, iniziata con <strong>la</strong> L 308/2004 [38] e proseguito con l’emanazione del DLgs<br />

152/2006, il legis<strong>la</strong>tore ha tentato più volte di escludere dal campo di applicazione del<strong>la</strong> normativa<br />

sui rifiuti, il CDR-Q, tuttavia, tale reiterato tentativo è stato oggetto di una procedura di<br />

infrazione con conseguente condanna dello Stato italiano da parte del<strong>la</strong> Corte di Giustizia Europea<br />

[39] . In seguito con l’emanazione del citato DLgs 4/2008 il legis<strong>la</strong>tore ha provveduto ad<br />

una correzione del quadro normativo in materia di rifiuti, abrogando, tra l’altro, le previsioni di<br />

esclusione del CDR-Q a norma UNI 9903-1, dal regime dei rifiuti. Va anche ricordato che con<br />

il DLgs 387/2003, in partico<strong>la</strong>re, con l’art. 17, erano stati inseriti i rifiuti anche non biodegradabili<br />

nel regime incentivante riservato alle fonti rinnovabili; tale previsione, come già detto<br />

precedentemente, è stata successivamente abrogata dal comma 1120 del<strong>la</strong> L 296/2006 (Legge<br />

Finanziaria 2007).<br />

Per quanto concerne lo stato dell’arte in ambito normativo, a livello italiano, si possono, in definitiva<br />

individuare due tipologie di prodotto con caratteristiche ben definite:<br />

CSS rispondenti al<strong>la</strong> normativa UNI 9903 e al Dlgs 152/2006 che definisce CDR e CDR-Q;<br />

CSS rispondenti al<strong>la</strong> specifica UNI CEN/TS 15359 (C<strong>la</strong>ssificazione e specifiche) destinata in<br />

futuro a divenire norma in seguito al<strong>la</strong> sua validazione. Questa specifica prescrive che sia il produttore<br />

degli stessi a dichiarare le caratteristiche del combustibile. Le sole specifiche fissate sono<br />

quelle re<strong>la</strong>tive alle tre proprietà (PCI, Hg, Cl) che ne consentono <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssificazione nel<strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse<br />

inferiore del<strong>la</strong> norma UNI CEN/TS 15359. A questa specifica, si aggiungono poi tutta una serie<br />

di specifiche atte a standardizzare i procedimenti di campionamento e di determinazione delle<br />

caratteristiche del combustibile.<br />

4.3.5 La problematica re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> determinazione del contenuto di biomassa nei combustibili<br />

solidi secondari<br />

Determinare <strong>la</strong> frazione biodegradabile di un rifiuto o di un combustibile secondario derivato<br />

da rifiuti, riveste un’importanza fondamentale per accedere ai meccanismi di incentivazione previsti<br />

dalle legis<strong>la</strong>zioni nazionali di recepimento del<strong>la</strong> Direttiva 2001/77/CE (Certificati Verdi).<br />

38 L n. 308 del 15 dicembre 2004 “Delega al Governo per il riordino, il coordinemento e l’integrazione del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione<br />

in materia ambientale e misure di diretta applicazione”<br />

39 Procedura di infrazione n. 2005/4051, causa C-283/07.<br />

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