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- altre proprietà chimiche: contenuto di cloro sul<strong>la</strong> s.s., contenuto di ognuno dei metalli pesanti<br />

elencati dal<strong>la</strong> Direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti, somma totale di metalli<br />

pesanti.<br />

Va rimarcato che i limiti di specifica (es. tenore di ceneri), non sono fissati dal<strong>la</strong> norma bensì<br />

concordati tra produttore ed utilizzatore del combustibile: <strong>la</strong> norma fissa solo quali di queste proprietà<br />

debbono essere concordate e, quindi indirettamente, quali specifiche obbligatoriamente il<br />

produttore debba dichiarare per ogni lotto di combustibile immesso in commercio in termini di:<br />

- valore tipico, ovvero media (eventualmente mediana se più appropriato in re<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> distribuzione<br />

statistica dei dati analitici);<br />

- valore limite, ovvero rispettivamente massimo o minimo in re<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> proprietà da specificare:<br />

es minimo per il PCI, massimo per il contenuto di ceneri.<br />

4.3.4 Il quadro italiano<br />

Il recepimento delle direttive comunitarie sopra citate è avvenuto in Italia essenzialmente attraverso<br />

due leggi:<br />

il D.Lgs del 29 Dicembre 2003 n°387;<br />

il D.Lgs del 3 Aprile 2006 n°152 Testo Unico Ambientale modificato successivamente dal D.Lgs<br />

del 16 Gennaio 2008 n° 4.<br />

D.Lgs del 29 Dicembre 2003 n°387<br />

ll D.Lgs. n. 387/2003, ha recepito <strong>la</strong> direttiva 2001/77/CE «re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> promozione dell’energia<br />

elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità», <strong>la</strong> cui<br />

finalità principale è di garantire una maggiore penetrazione sul mercato, a medio termine, dell’elettricità<br />

prodotta da fonti energetiche rinnovabili (FER), attraverso <strong>la</strong> fissazione di obiettivi<br />

nazionali di consumo di energia elettrica prodotta da queste sorgenti, che dovranno essere compatibili<br />

con gli impegni nazionali assunti nel contesto degli obblighi in materia di cambiamenti<br />

climatici contratti dal<strong>la</strong> Comunità con il Protocollo di Kyoto.<br />

In partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> «biomassa» viene definita come <strong>la</strong> parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e<br />

residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dal<strong>la</strong> silvicoltura<br />

e dalle industrie connesse, nonché <strong>la</strong> parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.<br />

L’articolo 17, tuttavia, ammette a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, anche<br />

<strong>la</strong> frazione non biodegradabile dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti, disciplinati dai<br />

decreti previsti dagli articoli 31 e 33, D.Lgs. n. 22/1997 (D.M. 5 febbraio 1998, e D.M. 12 giugno<br />

2002, n. 161), e dal<strong>la</strong> norma tecnica UNI 9903-1, re<strong>la</strong>tiva ai combustibili solidi non minerali<br />

ricavati da rifiuti individuati.<br />

In questo modo, viene estesa agli impianti alimentati da combustibili derivati da rifiuti, ivi incluse<br />

le centrali ibride (cioè le centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti rinnovabili,<br />

che fonti non rinnovabili), <strong>la</strong> possibilità di accedere agli incentivi previsti dal<strong>la</strong> direttiva<br />

2001/77/CE. L’art. 17 è stato abrogato nel<strong>la</strong> sua parte essenziale dal comma 1120, art. 1 L.<br />

296/2006.<br />

La Finanziaria 2007, con <strong>la</strong> modifiche introdotte dai commi 1117 e 1118 ha sospeso il riconoscimento<br />

degli incentivi previsti per le fonti rinnovabili a tutto il rifiuto, orientandosi per un riconoscimento<br />

al<strong>la</strong> so<strong>la</strong> frazione biodegradabile (in linea con il testo del<strong>la</strong> direttiva 2001/77/CE,<br />

ma non con <strong>la</strong> nota esplicitamente richiesta dall’Italia ovvero “Nel tener conto dei valori di riferimento<br />

enunciati nel presente allegato, l’Italia muove dall’ipotesi che <strong>la</strong> produzione interna<br />

lorda di elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili rappresenterà nel 2010 fino a 76<br />

TWh, cifra che comprende anche l’apporto del<strong>la</strong> parte non biodegradabile dei rifiuti urbani e<br />

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