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Amministrare - Anaci

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A mministrare<br />

immobili<br />

PERIODICO NAZIONALE #111<br />

GENNAIO/FEBBRAIO 2007<br />

p 3 Editoriale. Buona formazione a tutti di Roberto Tonon<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #1<br />

p 6 Il Governo chiama i condomini: obbiettivo edifici ecosostenibili<br />

di Paolo. Mazzanti<br />

p 12 Tariffe personalizzate, pannelli solari, caldaie efficienti<br />

p 15 Finanziaria 2007: il nuovo mostro -<br />

di Carlo Nocera<br />

p 16 Rubrica. Condominio News<br />

p 19 Antenne centralizzate. Solo buone intenzioni<br />

p 20 Diamo valore agli immobili<br />

p 21 Ces e nuovi prodotti, ecco le novità di Hager<br />

p 22 Rubrica. Condominio Intelligente<br />

p 24 La dottrina e la giurisprudenza condominiali nelle riviste giuridiche<br />

di Luigi Salciarini<br />

p 29 Inserto. Indice degli articoli pubblicati 2004 - 2005 - 2006<br />

p 38 La sentenza commentata. Chi paga per la goccia<br />

di Francesco Burrelli<br />

p 40 Interventi non contenziosi dell’Autorità giudiziaria<br />

di Alberto Celeste<br />

p 48 Cari colleghi...<br />

di Pietro Membri<br />

p 49 Il nuovo regolamento sull’aggiornamento professionale<br />

p 53 Ecco la guida Prosiel - <strong>Anaci</strong><br />

di Francesco Burrelli<br />

p 54 Centro Studi Nazionale: relazione 2006 del direttore<br />

p 58 Stoccolma, lavoro e turismo<br />

p 62 Biblioteca condominiale. Il Gladiatore e la portiera<br />

p 63 Italia da scoprire. Tuscania: venticinque secoli di storia<br />

Sommario


A mministrare<br />

immobili<br />

✒<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #3<br />

EEditoriale<br />

Buona formazione a tutti<br />

Anno nuovo vita nuova... sono le parole che caratterizzano sempre l’inizio di un nuovo<br />

anno mentre si fa il bilancio consuntivo delle attività di quello appena trascorso. A<br />

livello associativo l’anno 2006 ha portato il rinnovo della dirigenza nazionale con<br />

l’inserimento in Giunta di nuovi associati e con l’assegnazione di specifici incarichi per una<br />

gestione attiva e dinamica. Un importante evento è stato la presentazione del disegno di legge<br />

dell’On. Mastella riguardante la delega al Governo per procedere al riordino dell’accesso alle<br />

professioni intellettuali e al riconoscimento delle associazioni professionali. E’ un notevole<br />

passo avanti con il quale ci auguriamo di riuscire ad avere un riconoscimento non dimenticando,<br />

però, che le associazioni, per essere riconosciute, dovranno essere presenti su tutto il territorio<br />

nazionale, essere dotate dello statuto, del codice deontologico, delle coperture assicurative<br />

e garantire una continua formazione. L’ANACI ha sempre dimostrato lungimiranza nel conseguire<br />

gli obiettivi indispensabili per essere la prima associazione degli amministratori immobiliari<br />

in Italia, precorrendo quanto viene richiesto oggi per il riconoscimento professionale.<br />

Infatti, i nostri associati hanno sempre partecipato a tanti momenti di formazione, di aggiornamento<br />

e di studio della complessa materia che caratterizza la nostra professione, incontri<br />

promossi dall’ANACI e, ancora prima della fusione, dall’ANAI e dall’AIACI. Adesso è necessario<br />

coordinare maggiormente tutto questo, armonizzandolo, per consentire al maggior<br />

numero degli associati la partecipazione ad ogni evento. Come la maggior parte dei dirigenti<br />

a livello locale ho sempre partecipato all’organizzazione di convegni e ho constatato le difficoltà<br />

che si devono superare per essere tempestivi; difficoltà che spesso, se non sempre, portano<br />

alla definizione dell’evento solo pochi giorni prima della spedizione dei relativi programmi. Da<br />

oggi, affinché sia possibile armonizzare le iniziative, si dovrà anticiparne l’organizzazione per<br />

evitare sovrapposizioni e concomitanze e per assicurare l’assegnazione dei crediti formativi da<br />

parte del Centro Studi Nazionale garantendo la partecipazione di un membro del Direttivo o<br />

della Giunta. Ciò, evidentemente, al fine di stabilire un giusto e migliore rapporto conoscitivo<br />

e una tempestiva informazione circa tutte le iniziative promosse o da realizzare, al fine di renderne<br />

edotti e partecipi tutti gli associati, dando loro modo di fornire i suggerimenti o le<br />

osservazioni per operare correttamente e con il più largo consenso. Sono inoltre in fase di ste-


<strong>Amministrare</strong> immobili #5<br />

EEditoriale ✒<br />

sura, da parte della commissione preposta, le disposizioni attuative riguardanti l’assegnazione<br />

dei crediti formativi. Considerato quanto stabilito dal Consiglio Nazionale circa il numero<br />

minimo di crediti da acquisire nel corso dell’anno, resta solo da stabilire la parte inerente i<br />

provvedimenti da adottarsi nei confronti di chi non lo raggiunga.<br />

E’ infine già stata predisposta la parte informatica relativa alla gestione di tali crediti che permetterà<br />

a tutti di visionare sul sito nazionale nella parte riservata agli associati, previo inserimento<br />

del nickname e della password, i crediti da ciascuno acquisiti, nonchè di stampare autonomamente<br />

il relativo attestato. Rinnovo quindi l’invito a tutti gli organizzatori di eventi,<br />

incontri, manifestazioni e convegni, a inviare la bozza del relativo programma alla Segreteria<br />

Nazionale, almeno 30 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento, al fine di consentire<br />

il tempestivo inserimento nel calendario del sito, nonché l’attribuzione dei crediti che verranno<br />

assegnati per la partecipazione all’evento. Questo consentirà agli associati di avere immediatamente<br />

presente con una semplice “videata”, tutto quanto in programma per tempo, a titolo di<br />

aggiornamento professionale. In tal modo, verrà consentito a tutti di organizzare con anticipo<br />

la propria partecipazione e di acquisire crediti preziosi, non dimenticando che la formazione<br />

non è soltanto finalizzata al raggiungimento della “quota minima”, ma è viceversa indispensabile<br />

agli associati per migliorare la preparazione nelle varie materie, che ciascuno ha necessità<br />

di mantenere costantemente aggiornata e viva.<br />

Buon lavoro e Buon 2007 !!!<br />

Roberto Tonon<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili - anno XII numero 111 - Gennaio/Febbraio 2007<br />

Pubblicazione periodica mensile registrata presso il Tribunale di Roma n. 58 in data 11.02.2003<br />

Direttore responsabile Carlo Parodi Art director Sylvie Pinsonneaux Layout Carolina Focacci Redazione Paolo Mazzanti, Laura Lepri, Onelia Onorati<br />

Progetto grafico Sylvie Pinsonneaux, Foto Imagoeconomica<br />

Sede, direzione e redazione 00193 Roma, via Muzio Clementi 18 Tel. +39 06 32110476 Fax +39 06 32110419<br />

Abbonamenti Ines Hadziahmetovic i.branca@medhit.com<br />

Stampa Tipoligrafia Spada, via Marco Polo, 8 01037 Ronciglione, Viterbo - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004<br />

n°46) art. 1 comma 1, DCB Roma<br />

Consulenza editoriale e pubblicità Media Management Holding via Muzio Clementi, 18 00193 Roma<br />

Amministratore Delegato Céline Marcato Direttore marketing Thorsten Herbert


#6 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

Il Governo chiama i condomini:<br />

PIERLUIGI BERSANI, MINISTRO DELLO SVIILUPPO ECONOMICO


<strong>Amministrare</strong> immobili #7<br />

obbiettivo edifici ecosostenibili<br />

Detrazioni fiscali al 55% per riqualificazione energetica,<br />

coperture, pavimenti e finestre, pannelli solari e caldaie a<br />

condensazione per gli edifici esistenti. La certificazione di un<br />

tecnico qualificato. Le norme per i nuovi edifici e per piani<br />

regolatori ecosostenibili. “Novità di portata rivoluzionaria”<br />

dice Gianni Silvestrini, consigliere ambientale ed energetico<br />

del ministro dello Sviluppo Economico Pierluigi Bersani<br />

di Paolo Mazzanti<br />

“Una volta dissipate tutte le nubi apparirà<br />

chiaro che in Finanziaria abbiamo messo<br />

assieme una iniziativa che può farci fare<br />

un notevole salto di qualità in termini di<br />

tutela ambientale. Si parte con la nuova<br />

edilizia, con una serie di decreti che introducono<br />

nuove prescrizioni su isolamenti<br />

termici, consumi energetici e utilizzo<br />

obbligatorio dei pannelli solari. In contemporanea,<br />

attiviamo un programma<br />

per le ristrutturazioni: la detrazione del<br />

36% delle spese sale al 55% e questo comporta<br />

un risparmio energetico del 20%.<br />

Inoltre abbiamo varato un decreto delegato<br />

che incentiva la cogenerazione ad<br />

alta efficienza, misure per la sostituzione<br />

di frigoriferi e congelatori e dei motori<br />

industriali e a favore degli autoproduttori<br />

di energia sino a 200 kw. Senza dimenticare<br />

che nei nuovi programmi di sostegno<br />

all’industria abbiamo previsto stanziamenti<br />

per favorire progetti nel campo dell’efficienza<br />

energetica. Lavoriamo insomma<br />

a tutto campo: questa può essere la<br />

grande frontiera industriale del Paese”.<br />

Così il ministro dello Sviluppo Economico<br />

Pierluigi Bersani, in un’intervista prima<br />

dell’approvazione della Finanziaria, commentava<br />

l’impegno del Governo per il<br />

risparmio energetico che vede in primo<br />

piano l’edilizia e che si è condensato nei<br />

commi da 344 a 350 del maxiemendamento<br />

alla Finanziaria. A gennaio, con la<br />

pubblicazione del Rapporto dell’Unione<br />

Europea e quello successivo dell’Onu sui<br />

cambiamenti climatici al 2050 che prevede,<br />

in assenza di interventi, aumento della<br />

temperatura, desertificazione e aumento<br />

del livello del mare anche in vaste aree<br />

europee e italiane, il tema dell’ambiente è<br />

diventato di stringente attualità. La<br />

Commissione europea ha varato un proprio<br />

piano che prevede la riduzione di<br />

almeno il 20% delle emissioni a effetto<br />

serra entro il 2012 per combattere il cambiamento<br />

climatico. I condomini sono<br />

ovviamente in prima fila in questo processo<br />

perché dipende anche dalla loro azione<br />

buona parte del miglioramento dell’efficienza<br />

energetica degli immobili residenziali.<br />

Che cosa prevede la Finanziaria 2007<br />

La Finanziaria 2007 prevede agevolazioni<br />

fiscali per l’efficienza energetica degli edifici<br />

e per gli interventi di ristrutturazione.<br />

La novità più importante è la detrazione<br />

Irpef del 55% fino a un massimo di 100<br />

mila euro per edifici esistenti per spese<br />

documentate sostenute entro il 31 dicembre<br />

2007 per interventi di riqualificazione<br />

energetica, a condizione che il risparmio<br />

di energia conseguito sia superiore al 20%<br />

rispetto ai valori indicati dal decreto legislativo<br />

192 del 19 agosto 2005 (allegato C,<br />

comma 1, tabella 1). Analoga detrazione<br />

STORIA DI COPERTINA<br />

fino al 55%, ma fino a un massimo di 60<br />

mila euro, è prevista per le spese riguardanti<br />

strutture opache verticali e orizzontali<br />

(coperture e pavimenti) e finestre<br />

comprensive di infissi. Sempre al 55%, fino<br />

a un massimo di 60 mila euro, è la detrazione<br />

per l’installazione di pannelli solari.<br />

Ancora al 55%, ma fino a un massimo di<br />

30 mila euro, è la detrazione prevista per<br />

la sostituzione di impianti di climatizzazione<br />

invernale con impianti dotati di caldaie<br />

a condensazione e contestuale messa<br />

a punto del sistema di distribuzione. Per<br />

ottenere la detrazione fiscale occorre presentare<br />

un’asseverazione di un tecnico<br />

abilitato che certifichi la rispondenza degli<br />

interventi ai requisiti di risparmio energetico<br />

previsti. Infine, la Finanziaria prevede<br />

per le nuove costruzioni l’installazione di<br />

pannelli fotovoltaici per la produzione di<br />

energia elettrica in modo da garantire una<br />

produzione energetica non inferiore a 0,2<br />

kw per ciascuna unità abitativa.<br />

La certificazione energetica degli edifici<br />

Il Consiglio dei Ministri ha approvato<br />

anche una serie di revisioni al decreto<br />

legislativo 192 del 19 agosto 2005 (entrato<br />

in vigore l’8 ottobre successivo) che recepiva<br />

la direttiva europea sull’efficienza<br />

energetica degli edifici. Il provvedimento,<br />

varato dal Consiglio dei Ministri il 22<br />

dicembre scorso, si propone di recepire al<br />

meglio le normative europee e di innalzare<br />

notevolmente l’efficienza energetica degli<br />

edifici, favorendo anche l’utilizzo di fonti<br />

rinnovabili. In pratica, dal primo luglio<br />

prossimo scatterà per i vecchi edifici di<br />

superficie superiore a mille metri quadri<br />

(già esistenti o in fase di costruzione alla<br />

data di entrata in vigore del decreto 192,<br />

cioè l’8 ottobre 2005) l’obbligo di certificazione<br />

energetica in caso di compravendita<br />

e passaggio di proprietà. Dal primo<br />

luglio 2008 lo stesso obbligo scatta anche<br />

per gli edifici sotto i 1000 metri quadri,<br />

sempre nel caso di compravendita dell’intero<br />

immobile. Dal primo luglio 2009,<br />

invece, l’attestato di efficienza energetica<br />

diventa obbligatorio anche per la compravendita<br />

del singolo appartamento.


Simo in attesa di ricevere l’annuncio con le giuste dimensioni


Il Governo chiama i condoomini: obbiettivo edifici ecosostenibili<br />

✎In<br />

pratica, dal primo luglio<br />

prossimo scatterà anche<br />

per i vecchi edifici l’obbligo<br />

di certificazione energetica,<br />

ma solo nel momento<br />

in cui vengono immessi sul<br />

mercato immobiliare.<br />

Inoltre, dal primo gennaio scorso il certificato<br />

energetico è condizione indispensabile<br />

per ottenere le agevolazioni fiscali per<br />

ristrutturare edifici in funzione di una<br />

maggiore efficienza energetica.<br />

Energia solare e schermature obbligatorie<br />

nei nuovi edifici<br />

In tutti i nuovi edifici è previsto l’obbligo<br />

del solare termico per il riscaldamento<br />

dell’acqua sanitaria, per almeno il 50%<br />

del fabbisogno di acqua calda. E’ previsto<br />

inoltre l’obbligo di un impianto fotovoltaico<br />

la cui potenza sarà definita da un<br />

apposito decreto ministeriale. Si creerà<br />

così un mercato di 400-500 mila metri<br />

quadrati di pannelli solari entro il 2009 e<br />

verrà favorita la crescita di un’industria<br />

italiana dell’energia solare. Sempre per<br />

immobili nuovi, e anche in caso di ristrutturazione<br />

di edifici di superficie utile<br />

superiore a 1000 metri quadri, è obbligatoria<br />

la presenza di sistemi schermanti<br />

esterni. Per la notevole diffusione del condizionamento<br />

negli ultimi anni (9 milioni<br />

di impianti di condizionamento venduti<br />

tra il 2000 e il 2006) i consumi energetici<br />

sono molto aumentati tanto che la<br />

domanda estiva di energia ha superato<br />

quella invernale: lo scorso 27 giugno è<br />

stato toccato il record di consumi energetici<br />

con 55.619 MW, 80 in più rispetto al<br />

precedente record dell’inverno 2005-2006.<br />

Le schermature hanno lo scopo di ridurre i<br />

consumi di energia prodotti dai condizionatori,<br />

riducendo le punte estive, dando<br />

nel contempo forte impulso alla progettazione<br />

energetica sostenibile.<br />

Nuovo decreto sul fotovoltaico<br />

Entro febbraio il Governo dovrebbe varare<br />

un nuovo decreto per definire le nuove<br />

incentivazioni per il fotovoltaico anche al<br />

fine di dare certezza al mercato del solare<br />

fotovoltaico che a seguito della normativa<br />

attualmente in vigore aveva alimentato<br />

una bolla speculativa con un numero elevatissimo<br />

di domande molte delle quali<br />

fittizie. Il nuovo decreto dovrebbe semplificare<br />

le procedure: l’incentivo dovrebbe<br />

infatti essere concesso nel momento in cui<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #9<br />

STORIA DI COPERTINA<br />

l’impianto viene collegato alla rete, abolendo<br />

l’attuale domanda al Grtn. Verrà<br />

anche tolto l’attuale tetto annuale di<br />

potenza incentivabile. Gli incentivi verranno<br />

concessi a impianti installati su edifici<br />

o loro pertinenze, con valori più elevati in<br />

funzione del livello di integrazione del<br />

componente solare.<br />

Nuovo decreto sulle certificazioni<br />

Entro marzo il Governo dovrebbe completare<br />

la strumentazione per il risparmio<br />

energetico negli edifici con un ultimo<br />

decreto che definirà le linee guida per le<br />

certificazioni energetiche sia degli edifici<br />

esistenti, sia degli edifici nuovi. Si definiranno<br />

i metodi di calcolo dei risparmi<br />

energetici previsti e si definiranno le figure<br />

e la formazione dei futuri certificazioni<br />

energetici. Questo decreto è particolarmente<br />

importante, perché senza certificazione<br />

energetica non potranno essere<br />

richiesti gli incentivi.<br />

GIANNI SILVESTRINI


#10 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

Il Governo chiama i condoomini: obbiettivo edifici ecosostenibili<br />

Nuovi piani urbanistici ecologici<br />

Le nuove norme sul risparmio energetico<br />

daranno impulso alla “pianificazione<br />

urbanistica ecosostenibile”, attenta ai<br />

parametri di efficienza energetica.<br />

In particolare, le Regioni saranno tenute a<br />

considerare tra gli strumenti di pianificazione<br />

urbanistica di loro competenza le<br />

soluzioni necessarie all’uso razionale dell’energia<br />

e all’uso di fonti energetiche rin-<br />

novabili, con indicazioni anche sull’orientamento<br />

e la conformazione degli edifici<br />

da realizzare per massimizzare lo sfruttamento<br />

delle radiazioni solari: l’obbiettivo<br />

del Governo è quello di rendere la sostenibilità<br />

ambientale e il risparmio energetico<br />

centrali nella pianificazione del territorio<br />

con tutti i benefici in termini ambientali e<br />

di riduzione delle bollette energetiche per<br />

le famiglie e per il Paese.<br />

Il ministero agli amministratori condominiali:<br />

collaboriamo per risparmiare<br />

energia<br />

“Le norme sul risparmio energetico previste<br />

dalla Finanziaria e dalla revisione del<br />

decreto legislativo 192 hanno una portata<br />

rivoluzionaria - dice il Consigliere del<br />

Ministro Bersani per l’ambiente e l’energia,<br />

nonché Direttore scientifico del Kyoto<br />

Club, professor Gianni Silvestrini – Il setto-<br />

Risparmio, fonti rinnovabili, più concorrenza<br />

il “pacchetto energia” della Commissione europea<br />

Dodici documenti per oltre mille pagine complessive: è<br />

questa l’arma con cui la Commissione europea cercherà<br />

di combattere la propria “battaglia energetica”, una<br />

battaglia interna ed esterna all’Unione. Nei fatti l’Europa,<br />

che pure nacque con una forte radice energetica,<br />

come Comunità del Carbone e dell’Acciaio (cui si<br />

aggiunse poi l’Euratom), non ha poteri diretti in materia<br />

energetica, anche se tutti i Governi invocano un<br />

coordinamento europeo soprattutto per affrontare le<br />

questioni più spinose, come i rapporti con la Russia di<br />

Putin sul gas dopo i black-out dell’anno scorso, o per<br />

fronteggiare le trasformazioni climatiche. Ma poi, quando<br />

si tratta di decidere su materie spinose come la privatizzazione<br />

delle grandi aziende energetiche o la separazione<br />

tra produzione e distribuzione dell’energia o<br />

l’utilizzo dell’energia nucleare, ciascun Governo rivendica<br />

la propria assoluta autorità e autonomia. Così la<br />

Commissione europea deve affidarsi più alla “moral<br />

suasion” che alle decisioni imperative, con il pericolo<br />

per di più di scontentare un po’ tutti. E’ quello che<br />

rischia di avvenire con il “pacchetto energia” da 12<br />

documenti e mille pagine presentato il 10 gennaio scorso<br />

dal Presidente della Commissione Josè Manuel<br />

Barroso e dai Commissari all’Energia Andris Piebalgs e<br />

all’Ambiente Stavros Dimas. “E’ la comune risposta<br />

europea – ha detto Barroso – per combattere il cambiamento<br />

del clima, garantire la sicurezza delle fonti di<br />

approvvigionamento e assicurare abbondante energia a<br />

prezzi competitivi a cittadini e aziende. Lasciamoci alle<br />

spalle l’economia al carbone del passato e facciamo<br />

una rivoluzione postindustriale che ci permetta di sviluppare<br />

un’economia a basso livello di carbonio. I<br />

JOSÉ MANUEL BARROSO<br />

✎<br />

recenti black out e le dispute tra Russia e Paesi vicini<br />

hanno dimostrato a tutti l’importanza del nostro sforzo<br />

per aumentare l’indipendenza delle nostre politiche<br />

energetiche”. Ecco dunque gli obbiettivi del “pacchetto<br />

energia”: ridurre di almeno il 20% le emissioni a effetto<br />

serra entro il 2012 attraverso il risparmio energetico e<br />

l’utilizzo di fonti a basso tasso di carbonio; ridurre la<br />

dipendenza dall’estero (oggi l’Europa è al 50% e salirà<br />

al 65% nel 2030 se non si farà nulla) attraverso il<br />

maggiore utilizzo di energie rinnovabili; rafforzare i<br />

regolatori e separare l’attività di produzione e di distribuzione<br />

di energia per stimolare la concorrenza, l’innovazione<br />

e la riduzione dei prezzi. Sul nucleare la<br />

Commissione non si pronuncia perché questa è materia<br />

riservata agli Stati: afferma solo che in caso di chiusura<br />

di centrali nucleari, gli Stati dovranno sostituire l’energia<br />

ex nucleare con fonti che non peggiorino il livello di<br />

emissioni di carbonio.


Le scadenze per il risparmio energetico<br />

Scadenza Obbligo<br />

di compravendita e passaggio di proprietà<br />

✎<br />

re dell’ edilizia è stato individuato come<br />

un’area prioritaria di intervento sulla<br />

quale operare per ottenere risultati significativi<br />

di riduzione dei consumi energetici<br />

e delle emissioni di anidride carbonica.<br />

Confidiamo sulla collaborazione degli<br />

operatori immobiliari, in primo luogo<br />

degli Amministratori di Condominio che<br />

saranno fondamentali per il successo del<br />

piano. Gli incentivi al 55% sono una straordinaria<br />

opportunità per accelerare le<br />

riqualificazioni energetiche degli edifici.<br />

Attualmente ogni anno viene ristrutturato<br />

circa l’1% degli edifici e un quarto di questi<br />

interventi riguarda l’efficienza energetica.<br />

Riteniamo che i nuovi incentivi previsti<br />

dalla Finanziaria porteranno almeno al<br />

raddoppio degli interventi”.<br />

Silvestrini elenca anche gli obbiettivi del<br />

governo in termini di minori consumi<br />

energetici e utilizzo di prodotti ad elevata<br />

efficienza energetica: “Nel 2007 dovremo<br />

raddoppiare i risparmi energetici legati<br />

all’edilizia portandoli a 633 mila tep (tonnellate<br />

equivalenti petrolio n.d.r.) per<br />

arrivare al 2009 a 2,9 milioni di tep.<br />

I produttori di materiali isolanti prevedono<br />

in un paio d’anni il raddoppio delle vendite<br />

da 3 a 6 milioni di metri cubi all’anno<br />

e anche i produttori di caldaie a condensazione<br />

a quattro stelle che consumano il<br />

20-30% in meno di quelle tradizionali prevedono<br />

un raddoppio delle vendite.<br />

Nel 2005 sono stati venduti pannelli solari<br />

per 72 mila metri quadri, mentre tra duetre<br />

anni le installazioni potrebbero superare<br />

il mezzo milione di metri quadri.<br />

Per quel che riguarda le caldaie a condensazione,<br />

è vero che oggi coprono solo il 5%<br />

del mercato. Ma nel 1999, solo sette anni<br />

fa, la stessa cosa valeva per i frigoriferi: i<br />

modelli a basso consumo energetico avevano<br />

una quota di mercato del 5%, oggi<br />

sono al 63%.<br />

La crescita si deve anche all’obbligo di<br />

certificazione energetica, simile a quella<br />

prevista ora per l’edilizia. Dobbiamo riuscire<br />

a proiettare su scala nazionale<br />

l’esempio del Trentino Alto Adige, dove<br />

le case più richieste sono di categoria A o<br />

B, cioè quelle che consumano meno energia”.<br />

Altre norme riguardano l’illuminazione<br />

efficiente dei negozi, contributi per<br />

frigoriferi ad alta efficienza e un fondo<br />

per l’incentivazione della costruzione di<br />

edifici ad altissima efficienza energetica.<br />

“Esperienze straniere ed anche italiane –<br />

dice ancora Silvestrini – indicano la possibilità<br />

di realizzare nuovi edifici con<br />

consumi energetici 3 o 4 volte più bassi<br />

di quelli esistenti. Per favorire la diffusione<br />

di questa edilizia con fabbisogno<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #11<br />

STORIA DI COPERTINA<br />

1 gennaio 2007 Necessità del certificato energetico per ottenere gli incentivi al la ristrutturazione<br />

(in attesa delle norme sul certificato energetico attese per fine marzo è sufficiente<br />

un attestato diqualificazione firmato dal progettista o dal direttore lavori)<br />

1 luglio 2007 Certificato energetico per edifici superiori a 1000 metri quadri<br />

in caso di compravendita e passaggio di proprietà<br />

1 gennaio 2008 Nuovi limiti di isolamento per i nuovi edifici<br />

1 luglio 2008 Certificato energetico per edifici inferiori a 1000 metri quadri<br />

in caso di compravendita e passaggio di proprietà<br />

1 luglio 2009 Certificato energetico anche per i singoli appartamenti in caso<br />

1 gennaio 2010 Nuovi limiti di isolamento termico nei nuovi edifici<br />

energetico complessivo minore del 50%<br />

almeno di quanto prevede l’attuale normativa,<br />

è previsto un fondo di 15 milioni<br />

di euro nel triennio 2007-2009 per incentivi<br />

pari al 55% dei costi extra sostenuti<br />

dal costruttore per conseguire i previsti<br />

livelli di efficienza energetica: questi<br />

incentivi dovrebbero consentire la<br />

costruzione di una cinquantina di edifici<br />

esemplari dal punto di vista energetico<br />

replicabili in tutto il Paese”.<br />

Infine Silvestrini sottolinea ancora la<br />

necessità di una forte collaborazione con<br />

le categorie professionali dell’edilizia e<br />

dell’immobiliare: “Si apre una fase molto<br />

stimolante, che richiederà una forte crescita<br />

delle capacità professionali ai vari<br />

livelli (progettisti, installatori, amministratori,<br />

certificatori energetici) e l’immissione<br />

sul mercato di molti nuovi prodotti.<br />

Il 2007 sarà necessariamente un<br />

anno di transizione in cui si metteranno a<br />

regime i vari strumenti. In particolare, ci<br />

sarà un forte sviluppo della certificazione<br />

energetica, prerequisito necessario per<br />

ottenere gli incentivi governativi.<br />

Occorrerà dunque un notevole sforzo di<br />

informazione e formazione per favorire<br />

questo profondo processo di trasformazione<br />

del mondo delle costruzioni e dell’immobiliare”.


#12 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

Tariffe personalizzate, pannelli solari, caldaie efficienti<br />

ecco le offerte dell’industria energetica per i condomini<br />

“Il mio sogno? Produrre energia in<br />

abbondanza a costi contenuti senza<br />

inquinare e senza emissioni di gas<br />

effetto serra”. Così l’amministratore<br />

delegato dell’Enel Fulvio Conti in una<br />

recente intervista al settimanale<br />

“Economy”. Forse il suo sogno sembra<br />

irrealizzabile, ma l’Enel, soprattutto<br />

dopo la parziale privatizzazione (lo<br />

Stato controlla ancora il 30%) e soprattutto<br />

dopo la cessione di una parte<br />

delle vecchie centrali elettriche si è<br />

mossa con decisione sulla strada delle<br />

energie rinnovabili e del risparmio<br />

energetico, anche per venire incontro ai<br />

clienti in vista della completa liberalizzazione<br />

del mercato elettrico. Dal primo<br />

luglio prossimo, infatti, tutti i consumatori,<br />

famiglie comprese, e non più solo<br />

le imprese e le partite Iva, potranno<br />

acquistare liberamente l’elettricità dai<br />

diversi produttori.<br />

Tariffe peronalizzate Enel - l’Enel si è<br />

organizzata con tariffe “personalizzate”<br />

che vanno incontro alle esigente dei<br />

clienti. “Oggi oltre un milione di famiglie<br />

– ha detto Conti – hanno adottato<br />

una delle nuove tariffe flessibili che per<br />

primi abbiamo potuto offrire grazie al<br />

nostro nuovo contatore digitale che<br />

incentiva l’uso intelligente dell’elettricità<br />

lontano dalle ore di punta. Alle<br />

partite Iva proponiamo contratti a<br />

prezzi bloccati per due anni in modo<br />

da offrire la certezza dei costi. Stiamo<br />

lavorando a un’offerta di tariffe “su<br />

misura” per le diverse esigenze delle<br />

singole categorie professionali o industriali.<br />

Questa diversificazione dell’offerta<br />

è interessante per il cliente e un<br />

vantaggio per l’Enel, in quanto ci permette<br />

di usare al meglio la nostra<br />

capacità produttiva riducendo i picchi<br />

di costo legati ai picchi di produzione.<br />

Risparmia il cliente, risparmiamo noi”.<br />

Poi c’è il capitolo della produzione di<br />

energia pulita. A Fusina, vicino a<br />

Venezia, Enel sta realizzando la prima<br />

centrale a idrogeno nel mondo. E già<br />

FULVIO CONTI, ENEL E FLAVIO CATTANEO, TERNA<br />

oggi 553 centrali Enel sulle 599 complessive<br />

utilizzano energie rinnovabili<br />

(idroelettrico, geotermico, solare…)<br />

nelle quali Enel ha investito negli ultimi<br />

5 anni un miliardo di euro e altri 4<br />

miliardi investirà nei prossimi 5 anni.<br />

Circa 200 milioni saranno dedicati nei<br />

prossimi anni alla ricerca e sperimentazione<br />

di fonti alternative, a partire<br />

dalla grande centrale solare termodinamica<br />

Archimede di Priolo in Sicilia,<br />

realizzata in collaborazione con l’Enea,<br />

in grado di funzionare anche quando il<br />

sole non c’è.<br />

L’impegno di Terna – L’energia prodotta<br />

da fonti rinnovabili, essendo<br />

meno potente e più discontinua richiede<br />

linee di trasmissioni più sofisticate di<br />

quelle per l’energia prodotta da olio<br />

combustibile, carbone o gas. Lo sviluppo<br />

di queste nuove linee di trasmissione<br />

è il compito di Terna, la società delle<br />

reti recentemente uscita dal controllo<br />

dell’Enel e oggi controllata dallo Stato<br />

attraverso la Cassa Depositi e Presititi.<br />

Terna, presieduta da Luigi Roth e diretta<br />

dall’amministratore delegato Flavio<br />

Cattaneo ha un programma di sviluppo<br />

da 250 milioni l’anno di cui il 50%<br />

destinato a sistemi di trasmissione ad<br />

alto contenuto tecnologico. Per diversificare<br />

le aree geografiche di approvvigionamento<br />

e rafforzare la rete trasmissiva,<br />

Terna sta anche investendo in<br />

nuove linee: tra queste il collegamento<br />

sottomarino Sa.Pe.I tra la Penisola e la<br />

Sardegna da 420 chilometri con cavi<br />

sottomarini posati a 1600 metri sotto il<br />

livello del mare che sarà completato nel<br />

2009 e sarà il secondo collegamento<br />

sottomarino più lungo al mondo dopo<br />

quello tra Olanda e Norvegia; nel 2007<br />

sarà avviato il raddoppio del collegamento<br />

tra Calabria e Sicilia e sarà ultimata<br />

la linea Matera-Santa Sofia in<br />

Basilicata. Complessivamente, Terna<br />

investirà 1,4 miliardi entro il 2010 per il<br />

potenziamento della rete.<br />

Confindustria più sensibile – Sul tema<br />

del risparmio energetico sta crescendo


anche la sensibilità delle imprese industriali,<br />

in cui crede fermamente il<br />

Vicepresidente di Confindustria per la<br />

ricerca e l’innovazione Pasquale<br />

Pistorio: efficienza energetica degli<br />

impianti, utilizzo di fonti rinnovabili,<br />

sviluppo di piccole centrali all’interno<br />

degli stabilimenti stanno diventando<br />

temi sempre più dibattuti all’interno<br />

delle associazioni industriali. C’è moltissimo<br />

da fare: basta pensare che in<br />

Italia solo il 6% delle imprese ha applicato<br />

sui loro motori elettrici l’”inverter”<br />

(un dispositivo per il risparmio energetico)<br />

contro il 70% delle imprese scandinave.<br />

“Risparmio energetico strumento<br />

per la competitività” è stato il dibattito<br />

organizzato il 22 gennaio<br />

dall’Associazione industriale di Monza e<br />

Brianza cui è seguito un paio di giorni<br />

dopo la “Giornata della microgenerazione<br />

e delle fonti rinnovabili” presso la<br />

Camera di Commercio di Milano e la<br />

Conferenza sull’Economia della sviluppo<br />

sostenibile promossa dall’Eni alla<br />

Fondazione Mattei sempre a Milano.<br />

ClimaCasa alla Fiera di Bolzano –<br />

Tecnologie e prodotti per il risparmio<br />

energetico negli edifici sono stati protagonisti<br />

dal 25 al 28 gennaio scorso a<br />

PANNELLI SOLARI SHUCO<br />

ClimaCasa 2007 alla Fiera di Bolzano. “I<br />

nostri edifici – ha detto il promotore di<br />

ClimaCasa e direttore dell’ufficio<br />

ambientale della Provincia di Bolzano –<br />

consumano quantità spropositate<br />

di energia. Il continuo aumento dei<br />

costi e la pericolosa dipendenza dall’importazione<br />

energetica, nonché<br />

minacciosi cambiamenti climatici<br />

impongono rapide decisioni. La buona<br />

notizia è che nel settore delle costruzioni<br />

esistono alternative tecniche ed economiche<br />

per il risparmio energetico e la<br />

protezione della natura.<br />

I sistemi solari Schuco, il “fai da te”<br />

del risparmio - Ogni famiglia italiana<br />

consuma quotidianamente diverse decine<br />

di litri di acqua calda, utilizzando i<br />

classici scaldabagni elettrici o caldaie<br />

che generalmente bruciano metano.<br />

Sostituendo, o integrando, questi tradizionali<br />

sistemi con tecnologie basate<br />

sull’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili,<br />

si può risparmiare in maniera<br />

considerevole e si evita l’emissione in<br />

atmosfera di anidride carbonica e di<br />

altri gas responsabili dell’effetto serra.<br />

E’ l’opportunità offerta da Schüco Italia,<br />

leader internazionale nelle soluzioni<br />

high-tech per l’involucro edilizio e le<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #13<br />

STORIA DI COPERTINA<br />

tecnologie solari, con i suoi Kit per lo<br />

sfruttamento dell’energia solare per<br />

assecondare i nuovi stili di vita sempre<br />

più legati al risparmio energetico e al<br />

rispetto dell’ambiente. Un risparmio<br />

sensibile per il bilancio famigliare, che<br />

può arrivare all’80% dei costo della bolletta<br />

per produrre acqua calda per la<br />

doccia, lavare i piatti o la biancheria,<br />

cucinare, scaldare la piscina o integrare<br />

l’impianto di riscaldamento. Le parti<br />

che compongono tali sistemi sono<br />

essenzialmente tre: un pannello solare,<br />

comunemente detto collettore, (sopra<br />

tetto o ad integrazione nel tetto), che<br />

trasforma la luce in calore; un serbatoio<br />

di accumulo (per la produzione di<br />

acqua calda e per l’integrazione con il<br />

sistema di riscaldamento); una stazione<br />

solare con pompa di circolazione dell’acqua<br />

e sistema di sfiato.Il tutto per<br />

un costo a partire da 5000 euro, per<br />

una famiglia di 3-5 persone, escluso il<br />

montaggio, che comunque è molto<br />

semplice e richiede al massimo una<br />

giornata di lavoro di un operatore specializzato.<br />

Un investimento che, oltre al<br />

risparmio, dà valore alla casa e garantisce,<br />

con una regolare manutenzione,<br />

moltissimi anni di tranquillità. Per<br />

quanto riguarda il risparmio, è da nota-


#14 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

UN ELEMENTO DELLA STAZIONE SOLARE SHUCO<br />

re che, dopo il periodo di recupero dell’intero<br />

investimento (al massimo 5<br />

anni), l’utente continua a risparmiare<br />

sulla bolletta energetica familiare anno<br />

dopo anno. Considerando che tali tecnologie<br />

hanno una vita media di almeno<br />

20 anni, il risparmio totale conseguibile<br />

è da non sottovalutare. I Plus di un<br />

impianto Schüco, oltre alla riconosciuta<br />

eccellenza qualitativa, sono rappresentati<br />

dalla facilità e velocità di montaggio<br />

e allacciamento, grazie alla completezza<br />

dei set proposti, comprensivi di<br />

tutto l’occorrente, dai telai agli accessori,<br />

ai raccordi etc.; dall’innovativo<br />

sistema di sfiato, semplice e facilmente<br />

accessibile (perché non più posizionato<br />

sul tetto ma, ad esempio, in cantina o<br />

in garage). Progettre per un futuro ecologico<br />

è infatti la missione dell’azienda<br />

che, con la sua tecnologia solare, è<br />

all’avanguardia del settore. Una scelta<br />

consapevole, un investimento redditizio<br />

che Schüco Italia propone nella giusta<br />

combinazione tra tutti gli elementi che<br />

compongono il sistema.<br />

Le caldaie Vaillant a condensazione -<br />

Da tempo Vaillant ha voluto assumersi<br />

un importante impegno anche nei confronti<br />

del rispetto ambientale e del<br />

risparmio energetico, investendo attivamente<br />

nella ricerca e sviluppo di tecnologie<br />

a basso impatto ambientale e<br />

rinnovabili: si spazia dalla tecnologia<br />

della condensazione al solare, dalla<br />

cella a combustibile alle pompe di calore<br />

geotermiche.La tecnologia a condensazione<br />

rappresenta un grande passo<br />

verso l’uso più razionale dell’energia<br />

consentendo sensibili vantaggi nello<br />

sfruttamento delle risorse a disposizione<br />

e nel rispetto ambientale.<br />

La condensazione, infatti, sfruttando<br />

anche il calore del vapore acqueo contenuto<br />

nei prodotti della combustione<br />

del gas, a parità di calore fornito agli<br />

edifici, è in grado di ridurre i consumi<br />

fino al 30% rispetto agli impianti convenzionali<br />

e ridurre le emissioni di NOX<br />

e CO fino al 70%.<br />

Vaillant ha sviluppato una nuova<br />

gamma di caldaie murali e a basamento,<br />

adatta a tutte le esigenze (dal piccolo<br />

appartamento fino all’impianto di<br />

grande potenza) e soprattutto alla portata<br />

di tutti: si va dalle caldaie murali in<br />

versione combinata o solo riscaldamento<br />

alle caldaie a basamento con bollitore<br />

integrato o per il solo abbinamento<br />

all’impianto termico.Si può spaziare da<br />

una potenza di 13 kW fino a 200 kW,<br />

grazie alla possibilità di combinazione<br />

in cascata. Le versioni VM (solo riscaldamento)<br />

permettono, infatti, di realizzare<br />

una centrale termica di ben 65 kW<br />

(col sistema cascata fino a 200) con il<br />

massimo delle prestazioni nel minimo<br />

spazio, grazie alle loro dimensioni<br />

ridotte. Inoltre, l’abbinamento di uno o<br />

più bollitori soddisfano anche il fabbisogno<br />

di qualsiasi esigenza di acqua<br />

calda sanitaria. La gamma murale<br />

Vaillant ecoBLOCK è stata pensata per<br />

le diverse esigenze di installazione e di<br />

utilizzo, tre livelli di tecnologia per<br />

offrire altrettanti livelli di comfort e di<br />

prestazioni: ecoBLOCK pro, la gamma<br />

professionale, rappresenta il nuovo<br />

standard nella tecnologia della condensazione<br />

e grazie alla compattezza, alla<br />

facilità di installazione e gestione è la<br />

soluzione ideale per ogni famiglia;<br />

ecoBLOCK plus, una gamma studiata per<br />

offrire caratteristiche aggiuntive e per<br />

soddisfare i clienti più esigenti, massime<br />

prestazioni per il massimo comfort<br />

con ben tre stelle per il comfort sanitario;<br />

ecoBLOCK exclusiv, le caldaie a condensazione<br />

intelligenti grazie al sistema<br />

Multisensore exclusiv, che regola, controlla<br />

e garantisce la sicurezza di tutte<br />

le funzionalità della caldaia. C’è poi la<br />

gamma a basamento ecoCOMPACT ed<br />

ecoVIT : caldaie tecnologicamente innovative<br />

ed estremamente funzionali e<br />

versatili che massimizzano il rendimento<br />

termico, producono acqua calda in<br />

tempi estremamente ridotti e riducono<br />

fino al 30% i costi di combustibile.<br />

➜<br />

LE CALDAIE VAILLANT


Potrebbe sembrare pleonastico,<br />

o addirittura inutile:<br />

ma non si può tacere<br />

sullo sconcio di un articolo<br />

lungo ben 1364 commi,<br />

frutto di emendamenti,<br />

maxiemendamenti e fiducie<br />

varie, che dovrebbe<br />

rappresentare la manovra<br />

di finanza pubblica per il<br />

2007. L’occupazione di<br />

un vero e proprio “tomo”<br />

a mo’ di Supplemento<br />

Ordinario della Gazzetta<br />

Ufficiale fa assurgere la<br />

legge n. 296/2006 al<br />

rango della Finanziaria più lunga della storia repubblicana.<br />

Ci saremmo, per così dire, accontentati di avere omogeneità<br />

di trattazione: che almeno le norme aventi il medesimo<br />

oggetto ovvero agenti sulla medesima fattispecie fossero<br />

state inanellate da una sequenza progressiva: macchè,<br />

tutti – almeno noi addetti ai lavori – a saltare i giochi<br />

natalizi a favore di questo tutt’altro che entusiasmante<br />

gioco dell’oca regalatoci dal Legislatore.<br />

Eh sì, perché la disamina del “mostro”, o peggio la sua<br />

mancata disamina, potrebbe comportare spiacevoli sorprese:<br />

qualche esempio? beh, immaginate che vi interessino le<br />

“società di comodo” – peraltro già significativamente innovate<br />

dalla manovra estiva – e che siate riuscite a scorgerne<br />

la nuova disciplina tra i commi 109 e 118 dell’articolo<br />

unico della legge (che, vale la pena ricordare, sono assolutamente<br />

privi di qualsiasi rubrica che possa indirizzare il<br />

malcapitato lettore ad una prima comprensione).<br />

Vi direste soddisfatti, già, per aver centrato l’obiettivo “soltanto”<br />

scandagliando meno del 10 per cento dei commi che<br />

complessivamente compongono il mostro: ma guai a fermarsi,<br />

perché al comma 326, oplà, ecco sortire una disposizione<br />

che riguarda ancora le società di comodo, costretta<br />

tra il principio di territorialità delle prestazioni di intermediazioni<br />

– di cui al comma 325 – e la previsione della trasmissione<br />

telematica dei corrispettivi giornalieri per il commercio<br />

– contemplata dal comma 327. Ma voi mi direte, sì,<br />

d’accordo, ma io ho interesse soltanto per ciò che riguarda<br />

il condominio, gli immobili, gli incentivi per la proprietà<br />

immobiliare e via dicendo: giusto, bravi, dico io.<br />

Allora cominciamo, a dare i numeri, sì: il gran ballo parte<br />

dal comma 43, che introduce la ritenuta d’acconto del 4%<br />

a carico del condominio sui lavori d’appalto: poi, facciamo<br />

conto di avere davanti questo “mostruoso” gioco dell’oca e<br />

definiamo i “commi” come “caselle”, andate alle caselle da<br />

46 a 49, dove si parla di intermediari ed intermediazioni<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #15<br />

STORIA DI COPERTINA<br />

Finanziaria 2007: il nuovo mostro<br />

di Carlo Nocera<br />

nelle transazioni immobiliari. A questo punto, il nostro<br />

segnalino va direttamente sulla casella 101, dove si riferisce<br />

della richiesta dei dati concernenti gli immobili nella<br />

dichiarazione dei redditi e, udite udite, a seguire, ossia nei<br />

commi da 102 a 105, si parla di ICI e, visto che siamo in<br />

tema di immobili, nelle caselle da 106 a 108 si regola il<br />

conto con la correlazione tra tassa rifiuti ed immobili sulla<br />

quale la stessa grava. Un po’ di fiato e, altro salto, approdiamo<br />

– giungiamo, va, che è meglio – alle caselle che<br />

vanno dalla 145 alla 151, che ci regalano la “tassa di<br />

scopo” per la realizzazione delle opere pubbliche, da configurarsi<br />

come un’addizionale all’ICI con aliquota massima<br />

dello 0,5 per mille. Poi tornano di nuovo le compravendite<br />

immobiliari, alle caselle 309 e 310, e, visto che ne sentivamo<br />

la mancanza, l’Iva che torna applicabile sulle locazioni<br />

di abitazioni in attuazione di piani di edilizia abitativa<br />

convenzionata, grazie alle caselle 330 e 331.<br />

E visto che siamo anche professionisti, con le caselle 334 e<br />

335 ci dicono che possiamo finalmente acquistare un<br />

immobile ammortizzandolo o deducendone i canoni di<br />

locazione finanziaria un po’ come i cugini imprenditori:<br />

ma solo un po’, ci raccomandano le caselle 334 e 335, giacché<br />

la disposizione si applica soltanto agli acquisti effettuati<br />

nel triennio 2007/2009 e, attenzione, per i primi tre<br />

anni l’ammortamento o la deduzione è ridotta ad un terzo.<br />

Siete stanchi: ma andiamo!<br />

Ancora un piccolo sforzo per arrivare sulla casella 339<br />

dove si parla dell’aggiornamento della banca dati catastale<br />

dei fabbricati rurali e un po’ più in là – poco, davvero –<br />

eccoci arrivati alle caselle da 344 a 349, dove siamo lieti<br />

di apprendere l’approvazione delle detrazioni fiscali per<br />

chi effettua nel 2007 opere che comportano un risparmio<br />

energetico per gli edifici: seguono, sul tema, la casella 350,<br />

relativa ai pannelli fotovoltaici, e le caselle 351 e 352 che<br />

riguardano le detrazioni per le opere che consentono il<br />

risparmio energetico sulle nuove costruzioni.<br />

Non abbiamo ancora finito: ma ci siamo quasi.<br />

Eccoci giunti alla casella 384 che vi da qualche informazione<br />

sull’Iva ridotta per il riscaldamento domestico e le<br />

caselle 385 e 386, nel caso vi servissero, ma sono certo che<br />

sia così, che disciplinano nuovamente le visure catastali: e<br />

guardate un po’ chi ritroviamo alle caselle 387 e 388, la<br />

nostra cara, ormai attempata, amica della detrazione del<br />

36% sulle opere di recupero del patrimonio immobiliare.<br />

Beh, abbiamo chiuso in bellezza: chiaramente abbiamo<br />

affrontato solo quanto gravita, a vario titolo, su condominio<br />

ed immobili.<br />

A cominciare dal prossimo numero della Rivista non saremo<br />

certo noi a farvi mancare il resto: ossia le altre disposizioni<br />

di carattere fiscale.<br />

E siate comunque felici: Buon Anno!


#16 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

CONDOMINIONEWS<br />

La classifica della burocrazia<br />

L’ITALIA SCESA AL 60° POSTO PER LIBERTÀ ECONOMICA<br />

LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO,<br />

PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA<br />

Per molti non sarà una sorpresa, ma<br />

l’Italia non è affatto avanti nel ranking<br />

della liberalizzazione della<br />

Heritage Foundation e del Wall<br />

Street Journal. E’ molto lontana dal<br />

raggiungere il clima liberale e ospitale<br />

di Hong Kong, Singapore,<br />

Australia, Stati Uniti, Nuova<br />

Zelanda. E’ lontana anche dalle posizioni<br />

delle altre nazioni europee, cioè<br />

Gran Bretagna, Irlanda, Spagna e<br />

Francia (rispettivamente 6°, 7°, 19°,<br />

27° e 45°). La condizione del nostro<br />

paese è più simile a quella<br />

dell’Uganda, quindi peggiore di<br />

Namibia, Belize, Slovenia, Kuwait.<br />

Per di più siamo peggiorati rispetto<br />

all’anno scorso, quando eravamo al<br />

42° posto. Le condizioni che ci<br />

hanno fatto sprofondare sono state:<br />

mercato del lavoro troppo rigido<br />

(57,6%), la libertà fiscale, aliquote<br />

troppo alte (68,5), la tutela dei diritti<br />

di proprietà (50%), libertà dallo Stato<br />

(46,4%). La causa del peggioramento<br />

non è temporanea secondo il presidente<br />

di Confidustria, Luca Cordero<br />

di Montezemolo: “è il frutto di troppi<br />

anni di non scelte, non è l’ultimo<br />

mese o gli ultimi cinque anni –<br />

dichiara – bisogna avere di nuovo<br />

voglia di raccogliere le sfide. La passione<br />

c’è, cova sotto la cenere. E’<br />

giunto il momento di riaccenderla”.<br />

Decisione dell’Autorità<br />

per l’elettricità e il gas<br />

TUTTI AVRANNO NUOVI<br />

CONTATORI ELETTRONICI<br />

Obbligatoria, per tutti gli oltre 100<br />

distributori di elettricità nazionali,<br />

l’installazione di nuovi contatori elettronici<br />

per tutte le famiglie e piccole<br />

imprese. Negli anni dal 2008 al 2011<br />

ciascun distributore dovrà infatti<br />

installare i contatori elettronici,<br />

approvvigionandosi liberamente da<br />

società specializzate concorrenti che<br />

già offrono sul mercato numerosi<br />

modelli. L’obbligo sarà esteso in<br />

modo progressivo: entro l’anno 2008<br />

la diffusione dei contatori dovrà essere<br />

garantita ad almeno il 25% dei<br />

consumatori; entro il 2009 al 65%;<br />

entro il 2010 al 90%; ed entro il<br />

2011 al 95% dei consumatori.<br />

L’iniziativa dell’Autorità sarà di<br />

impulso allo sviluppo della concorrenza<br />

nella vendita di energia elettrica,<br />

previsto per il primo luglio 2007<br />

quando, come stabilito dalla legisla-<br />

❉<br />

❉<br />

zione europea, sarà completo il processo<br />

di liberalizzazione del mercato.<br />

Anche le famiglie (oltre alle piccole e<br />

medie imprese e ai clienti industriali<br />

alimentati in alta e media tensione)<br />

potranno scegliere liberamente il<br />

proprio fornitore. I contatori elettronici<br />

sono distribuiti soltanto da Enel<br />

Distribuzione, Acea Roma, Asm<br />

Brescia e, tra poco, anche da Aem<br />

Milano e Aem Torino.<br />

ALESSANRO ORTIS,<br />

PRESIDENTE DELL’AUTORITHY ELETTRICA<br />

Sentenza / i danni nel<br />

solaio divisorio<br />

RESPONSABILI I PROPRIETA-<br />

RI DEL PIANO SUPERIORE<br />

Secondo la sentenza del Tribunale di<br />

Salerno (Sez. II, ord., 27 gennaio<br />

2005) il condominio non è responsabile<br />

dei danni del solaio divisorio. “Il<br />

condominio - si legge nella sentenza<br />

- è privo di un potere esclusivo di<br />

gestione e/o custodia del bene che si<br />

assume pregiudizievole, ma i proprietari<br />

del piano sovrastante a quello<br />

che accusa il preteso danno”. Il solaio<br />

non è un bene condominiale e il<br />

condominio non può rispondere in<br />

alcun modo di un bene che non<br />

rientra nella sua disponibilità.


Sentenza 2/ Legittimazione<br />

passiva dell’amministratore<br />

AZIONI REALI O POSSESSORIE<br />

CONCERNENTI LE PARTI<br />

COMUNI<br />

Secondo la sentenza della Corte di<br />

Cassazione (Sez. II, 21 maggio<br />

2003, n. 7958) in tema di controversie<br />

condominiali, la legittimazione<br />

dell'amministratore dal lato<br />

attivo coincide con l'ambito delle<br />

sue attribuzioni (art. 1131 c.c.),<br />

mentre dal lato passivo non incontra<br />

limiti e sussiste in ordine ad<br />

ogni azione, anche di carattere reale<br />

o possessorio, concernente le<br />

parti comuni dell'edificio, con la<br />

conseguenza che l'amministratore<br />

è legittimato a proporre tutti i gravami<br />

che si rendessero successivamente<br />

necessari in dipendenza<br />

della «vocatio in ius».<br />

Ministero e professioni<br />

VENTATA DI NOVITÀ PER<br />

ALBI, ORDINI E COLLEGI<br />

Lo abbiamo anticipato nell’editoriale:<br />

il Consiglio dei ministri ha approvato<br />

un disegno di legge del ministro<br />

della Giustizia che delega il Governo<br />

a procedere al riordino dell’accesso<br />

alle professioni intellettuali, alla riorganizzazione<br />

degli ordini, albi e collegi<br />

professionali, al riconoscimento<br />

delle associazioni professionali, alla<br />

disciplina delle società professionali e<br />

al raccordo con la normativa dell’istruzione<br />

superiore e universitaria.<br />

I principi: libero accesso alle professioni,<br />

senza vincoli di numero; eliminazione<br />

dei vincoli territoriali nel-<br />

l’esercizio dell’attività; libera concorrenza<br />

e possibilità di effettuare<br />

pubblicità dell’attività professionale;<br />

abolizione dell'obbligo di tariffe<br />

minime, con garanzia che il cliente<br />

ne debba essere preventivamente<br />

informato; riduzione del numero<br />

degli ordini, albi e collegi professionali<br />

con la previsione che possano<br />

trasformarsi in associazioni professionali<br />

riconosciute di natura privatistica<br />

ma assoggettate al controllo<br />

pubblico. I professionisti dovranno<br />

sottoscrivere un'assicurazione per i<br />

danni che potrebbero causare<br />

all’utente. Ogni tirocinio durerà<br />

massimo dodici mesi, l'esame di<br />

Stato per l'accesso alle professioni<br />

regolamentate verrà riformato.<br />

Lift 2006<br />

SALE L’ASCENSORE, E NON<br />

SOLO NEL CONDOMINIO<br />

Anche l’<strong>Anaci</strong> era presente al Lift<br />

2006, la biennale internazionale del<br />

trasporto verticale, prodotti, accessori,<br />

componenti e servizi, in fieramilano.<br />

L’associazione ha organizzato il<br />

convegno “Insieme per la sicurezza”<br />

con Compiai/Union e, da sola, ha<br />

patrocinato l’evento “La responsabi-<br />

CLEMENTE<br />

MATELLA,<br />

MINISTRO<br />

DELLA GIUSIZIA<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #17<br />

❉<br />

RUBRICA<br />

lità dell’amministratore di condominio<br />

nella gestione della sicurezza<br />

degli ascensori esistenti”. I visitatori<br />

complessivi sono stati 8.718, il<br />

31,1% dei quali (2.708) proveniente<br />

dall’estero. Il ranking delle Regioni<br />

per prima la Lombardia (2.338 visitatori)<br />

seguita da Piemonte (618 visitatori)<br />

ed Emilia Romagna (515).<br />

Ben rappresentati anche il centro<br />

Italia (785 visitatori) e il sud (777).<br />

Fra i risultati delle singole province<br />

spiccano – a parte il dato di Milano,<br />

nettamente in testa anche per motivi<br />

logistici con i suoi oltre 1.600 visitatori<br />

– i 344 provenienti da Torino, i<br />

237 da Roma, i 168 da Bologna, i<br />

152 da Varese, i 147 da Bergamo, i<br />

145 da Napoli, i 122 da Bari. Anche<br />

gli operatori stranieri sono accorsi da<br />

78 paesi: al primo posto la Spagna<br />

con 253 visitatori; seguita dalla<br />

Grecia (211 visitatori) e poi da Gran<br />

Bretagna (153 visitatori), Francia<br />

(150), Svizzera (146), Germania<br />

(124) e Svezia (123). 82 erano i russi<br />

e 70 gli statunitensi, ma anche 58<br />

iraniani, 48 israeliani, 34 provenienti<br />

dalla Cina, 28 dall’Arabia Saudita,<br />

24 dalla Corea del sud, 22<br />

dall’Australia. Lift ha abbandonato<br />

la sinergia con Sicurezza (rassegna<br />

con la quale aveva condiviso le ultime<br />

edizioni) per tornare al mese di<br />

novembre. Commenta l’exhibition<br />

director di Lift, Costantino<br />

Cutroneo: la rassegna ha raggiunto<br />

queste dimensioni pur in assenza<br />

concertata di alcune aziende del segmento<br />

porte e argani, che hanno<br />

preferito stare a guardare, forse non<br />

fidandosi dei pur evidenti segnali<br />

positivi che davano Lift in forte crescita.”<br />


Antenne centralizzate<br />

Torna d’attualità, con i nuovi orientamenti<br />

ambientali del Governo, il tema della sostituzione<br />

delle selve di antenne che affollano<br />

i nostri edifici e che dovrebbero essere<br />

sostituite da impianti centralizzati, che<br />

partendo da un’unica antenna ricettiva<br />

condominiale, siano in grado di portare<br />

negli appartamenti i diversi segnali televisivi:<br />

analogici, digitali, satellitari…<br />

Il tema della centralizzazione è stato<br />

affrontato dal Decreto Ministeriale dell’11<br />

novembre 2005 “Regole tecniche relative<br />

agli impianti condominiali centralizzati<br />

d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione”<br />

(Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21<br />

Novembre 2005). I vantaggi di un utilizzo<br />

più razionale di questi sistemi si giustificano<br />

facilmente, sia pensando al miglioramento<br />

estetico delle nostre città, sia allo<br />

sviluppo di edifici “intelligenti”, capaci di<br />

offrire un ventaglio più ampio di servizi ai<br />

condomini: non solo la TV in tutte le sue<br />

forme, ma anche la comunicazione multimediale,<br />

internet, i dati informatici<br />

dovrebbero già essere facilmente fruibili in<br />

tutte le case italiane, senza dover operare<br />

successivi interventi sulle reti domestiche<br />

interventi alla struttura. Il Decreto rischia<br />

però di avere scarsi effetti pratici perché le<br />

norme sulla sostituzione delle singole<br />

antenne con impianti centralizzati non<br />

prevedono tempi certi. Altrettanto approssimativamente<br />

si accenna al ruolo dell’impianto<br />

televisivo, che deve permettere il<br />

passaggio anche dei segnali per i servizi<br />

interattivi evoluti, lasciando solo intuire le<br />

potenzialità di questo sistema, che è già in<br />

grado di sostituire altre forme di cablatura<br />

per la comunicazione all’interno e verso<br />

l’esterno dell’edificio. Manca inoltre una<br />

politica di incentivazione alla revisione<br />

degli impianti, senza la quale non si può<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #19<br />

ATTUALITÀ<br />

solo buone intenzioni<br />

Più del 40% degli edifici condominiali italiani non dispone di<br />

impianto televisivo centralizzato. Sarebbero necessarie nuove<br />

norme per definire incentivi e tempi certi per la sostituzione<br />

delle antenne singole. L’esperienza della società Fracarro<br />

<br />

denti e 90 milioni di fatturato, acquisita in<br />

altre nazioni (come Spagna e Inghilterra),<br />

dove questa tecnologia è partita con qualche<br />

anno di anticipo, è legittimo ritenere<br />

che circa il 30% dei nostri impianti televisivi,<br />

singoli e condominiali, non siano adeguati<br />

e che debbano essere rivisti. Una<br />

posizione più forte da parte del nostro<br />

Paese sul tema del centralizzato e su quello<br />

della revisione degli impianti potrebbe<br />

portare a raggiungere l’obiettivo digitale<br />

terrestre in tempi più brevi. Fracarro, che<br />

in più di 70 anni di attività ha contribuito<br />

a fare la storia della TV in Italia, diffondendo<br />

i sistemi di ricezione del segnale televisivo<br />

nella maggior parte delle case italiane,<br />

ha messo a punto impianti centralizzati<br />

tecnologicamente razionali, in grado<br />

di mettere ordine nella “giungla delle<br />

antenne”. Nel 2005 il fatturato di Fracarro<br />

sugli impianti centralizzati ha avuto una<br />

crescita di oltre il 15%, grazie anche all’introduzione<br />

in Italia del digitale terrestre e a<br />

importanti partnership con i principali<br />

operatori televisivi italiani. Nello stesso<br />

tempo, la società ha realizzato investimenti<br />

significativi sul fronte dell’ampliamento<br />

di gamma dei prodotti e del loro<br />

sviluppo tecnologico, con l’introduzione di<br />

nuove linee e con il continuo aggiornamento<br />

delle famiglie storiche. Anche sul<br />

fronte dell’apertura dell’impianto televisivo<br />

a nuovi servizi per l’utente Fracarro è<br />

all’avanguardia: oltre all’offerta di soluzioni<br />

che sfruttano la distribuzione in fibra<br />

ottica, l’azienda è oggi in grado di proporre<br />

un sistema che consente l’accesso a<br />

Internet in banda larga (dal modem/router<br />

del provider) in tutte le prese TV dell’edificio,<br />

semplicemente utilizzando il cavo<br />

coassiale dell’impianto televisivo già esistente.<br />

pensare a un miglioramento significativo<br />

della situazione, a dir poco caotica, presente<br />

in Italia: degli oltre 9 milioni di edifici<br />

condominiali italiani (contando solo<br />

quelli con più di 9 appartamenti) si stima<br />

che più del 40% non disponga ancora di<br />

impianto centralizzato, con una situazione<br />

di evidente discontinuità nel territorio<br />

(meglio va al nord, dove la gran parte<br />

degli edifici è stata già adeguata con i<br />

sistemi centralizzati, mentre risulta più<br />

problematica la situazione nel centro sud<br />

Italia). Misure di sostegno si renderebbero<br />

urgenti, d’altra parte, anche in relazione<br />

all’introduzione in Italia del digitale terrestre.<br />

Sulla base dell’esperienza della società<br />

Fracarro, leader nel settore delle antenne<br />

con il 40% di quota di mercato, 400 dipen


Ces e nuovi prodotti,<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #21<br />

ecco le novità di Hager<br />

Con l’acquisizione dell’azienda produttrice di cavi elettrici e il lancio delle nuove<br />

soluzioni, il Gruppo annuncia il 2007 come anno di consolidamento e crescita<br />

Specialista nell’istallazione elettrica nell’edilizia<br />

residenziale e terziaria, il Gruppo<br />

Hager ha concluso l’acquisizione dell’<br />

azienda francese a carattere familiare<br />

Constructions Electriques de la Seine, Ces,<br />

operante nel settore della protezione e del<br />

supporto di cavi elettrici e di comunicazione<br />

destinati all’industria, all’edilizia e alla<br />

produzione di energia. Con 115 collaboratori<br />

distribuiti tra i siti francesi e le proprie<br />

filiali europee (Germania, Spagna,<br />

Repubblica Ceca e Romania), Ces<br />

ha un fatturato di 19 milioni di euro. Con<br />

questa nuova acquisizione, il Gruppo<br />

Hager allarga la sua presenza nel settore<br />

delle canalizzazioni porta-cavi, nei mercati<br />

industriale e terziario, perseguendo la politica<br />

iniziata con l’acquisizione delle<br />

Aziende Ebo Systems e Tolméga, rispettivamente<br />

nel 1996 e nel 2005. Dopo il lancio<br />

nel 2006 del sistema Tebis per l’automazione<br />

dell’edificio e della gamma di interruttori<br />

a profilo modulare per la protezione di<br />

linea, Hager ha presentato i nuovi prodotti<br />

per il 2007 in occasione della conferenza<br />

stampa di dicembre. La strategia futura di<br />

Hager punterà sul consolidamento del<br />

sistema Tebis per la domotica e sul completamento<br />

della gamma degli interruttori<br />

e sulla nuova gamma di pulsanti e segnalatori<br />

luminosi. Studiato per risparmiare<br />

energia, Tebis può essere applicato nel<br />

residenziale, terziario e industriale e consente<br />

di creare scenari personalizzati,<br />

comandare l’illuminazione e piccoli motori,<br />

gestire la climatizzazione secondo le singole<br />

abitudini. Si può inoltre avere la segnalazione<br />

di eventuali guasti e il controllo<br />

remoto dello stato di tutto l’impianto.<br />

Dotato di bus e radiofrequenza Tebis può<br />

essere impiegato sia nelle nuove costruzioni<br />

che nelle ristrutturazioni.<br />

ALCUNI PRODOTTI HAGER<br />

ATTUALITÀ


#22 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

condominio intelligente<br />

CLAUDIO DE ALBERTIS, PRESIDENTE DI ASSIMPREDIL ANCE<br />

Ambiente urbano<br />

I PROGETTI SOSTENIBILI DEGLI ENTI LOCALI<br />

È stato presentato a Roma, alla presenza dei ministri<br />

dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, dei Trasporti<br />

Alessandro Bianchi e dei sindaci di alcune città italiane, il<br />

III Rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano elaborato<br />

dall’Apat, Agenzia per la protezione dell’ambiente.<br />

Interessante il progetto europeo South-EU Urban<br />

Environmental Plans, emerso dal rapporto, che incoraggia<br />

l’ideazione di piani di gestione urbana sostenibile. In<br />

Italia si è rafforzato l’interesse da parte degli Enti locali<br />

per gli strumenti di pianificazione e programmazione a<br />

scala locale, come l’Agenda 21 Locale. Nelle 24 aree<br />

metropolitane studiate si è rilevato che il dominio<br />

ambientale in cui le Amministrazioni hanno impegnato<br />

maggiori risorse economiche è la gestione della mobilità,<br />

con un parallelo e crescente interesse sui temi della<br />

comunicazione, educazione e partecipazione ambientale.<br />

Innovazione costruzioni<br />

MICROSOFT E ASSIMPREDIL PER L’EDILIZIA<br />

Con il patrocinio di Assimpredil Ance e in collaborazione<br />

con Str e NetConsulting, Microsoft ha realizzato un<br />

manuale per l’imprenditore edile, “L’Information<br />

Technology per l’innovazione delle imprese edili”, come<br />

una guida per promuovere il valore e i benefici concreti<br />

apportati dall’adozione delle tecnologie informatiche. La<br />

pubblicazione è rivolta agli imprenditori edili che intendono<br />

valutare l’introduzione nella loro azienda di soluzioni.<br />

“In uno scenario caratterizzato dalla presenza nel processo<br />

costruttivo di molteplici attori, ognuno autonomo<br />

ed indipendente, serve la consapevolezza della inderogabile<br />

necessità di un linguaggio condiviso, di una semantica<br />

comune nella individuazione degli elementi e dei fattori<br />

della produzione senza la quale qualsiasi tecnologia è<br />

inutile e qualsiasi cultura è insufficiente”, ha dichiarato<br />

Claudio De Albertis, presidente di Assimpredil Ance.<br />

Città ecologiche<br />

LE STRATEGIE DEL PARLAMENTO EUROPEO<br />

Trasporti urbani, aree verdi ed edilizia sostenibile le soluzioni<br />

per migliorare l’ambiente delle città. Il Parlamento<br />

Europeo ha varato una risoluzione sulle città. Gli europarlamentari<br />

ricordano che circa l’80 per cento degli europei<br />

vive in zone urbane, ma le loro esigenze non sono sufficientemente<br />

considerate nei fondi e nei progetti<br />

dell’Unione europea. Inoltre, la dipendenza energetica<br />

dell’UE dovrebbe essere affrontata anche su scala urbana,<br />

visto che il settore a più alto consumo energetico è quello<br />

dei trasporti e che le politiche relative ad altri settori come<br />

l’edilizia e il riscaldamento sono decise a livello locale. I<br />

piani di gestione urbana sostenibile, elaborati con la partecipazione<br />

dei cittadini, dovrebbero incentivare la creazione<br />

di nuove aree verdi; le amministrazioni dovrebbero<br />

introdurre criteri di sostenibilità nei bandi pubblici e<br />

impegnarsi in una migliore gestione dei rifiuti nelle città.


Benessere ambientale<br />

ALLO SHE DI OZZANO IL CERTIFICATO ICMQ<br />

Il progetto She di Ozzano, promosso dal Consorzio<br />

Copalc, ha ottenuto la certificazione energetica rilasciata<br />

secondo lo schema “Sistema Edificio®” di Icmq.<br />

I due edifici facenti parte del complesso edilizio realizzato<br />

dal Consorzio Copalc di Bologna, hanno raggiunto la<br />

classe di efficienza B, ottenendo cosi la concessione dell’attestato<br />

di certificazione energetica secondo le procedure<br />

previste dal “Sistema Edificio”. Gli stessi edifici<br />

hanno poi raggiunto la medesima classe anche per la<br />

valutazione del benessere invernale, ottenendo cosi la<br />

concessione del certificato di benessere ambientale Icmq.<br />

Quello di Ozzano è uno degli interventi realizzati nell’ambito<br />

del Progetto “SHE: Sustainable Housing in Europe”,<br />

progetto dimostrativo sviluppato all’interno del V°<br />

Programma Quadro di ricerca e sviluppo della Comunità<br />

Europea.<br />

Ricerca Cnr<br />

IL CORTILE VERDE RISPARMIA ENERGIA<br />

Per ora è solo il risultato di una ricerca, ma al Cnr di<br />

Firenze ne sono convinti: le aree verdi all’interno di piccole<br />

strutture architettoniche, come i cortili, possono aiutare<br />

a risparmiare energia. Lo studio è stato condotto<br />

dall’istituto di Biometeorologia del Cnr di Firenze e la<br />

ricercatrice Laura Bacci la sintetizza così: “La nostra ricerca<br />

riguarda lo studio dell'effetto di aree vegetate sull'ambiente<br />

microclimatico. A questo scopo, dal 2002,<br />

abbiamo collocato dei sensori all'interno di parchi, giardini<br />

e cortili dislocati nel centro storico di Firenze”. I<br />

risultati più interessanti sono relativi ai periodi estivi, in<br />

particolare all’estate del 2003, che fu caratterizzata da<br />

un’ondata di calore eccezionale. “Le misure hanno confermato<br />

che le aree vegetate hanno un effetto di raffreddamento<br />

che aumenta, più o meno linearmente, con la<br />

loro dimensione”, afferma la ricercatrice.<br />

Energia rinnovabile<br />

RIFKIN GUARDA ALL’ITALIA<br />

RUBRICA<br />

“L’idrogeno rappresenterà la terza rivoluzione industriale,<br />

dopo quelle legate al carbone e al petrolio, in 25 anni<br />

saremo in grado di creare una rete distributiva dell’idrogeno<br />

per creare energia elettrica che avrà lo stesso principio<br />

della rete internet. Quella che si sta realizzando sarà<br />

una vera e propria autostrada europea, dalla Spagna fino<br />

alla Slovenia passando per Francia e Italia. E proprio il<br />

vostro Paese è l’Arabia Saudita d’Europa, perchè dispone<br />

di diversi fonti energetiche rinnovabili (eolico, biomasse,<br />

solare) da immagazzinare e mettere a disposizione”. Con<br />

queste parole Jeremy Rifkin, professore ed esperto di economia<br />

e di energie rinnovabili, ha inaugurato la cella a<br />

idrogeno installata a Modena all’interno del Laboratorio di<br />

Domotica di ProMo, installazione resa possibile grazie al<br />

contributo della Regione Emilia-Romagna (Legge 7 per<br />

l’innovazione) e eseguita da Italkero grazie ad Airliquide.<br />

JEREMY RIFKIN<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #23


#24 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

La dottrina e la giurisprudenza<br />

condominiali nelle riviste giuridiche<br />

R. Viganò, Appunti sulla complessità sistematica<br />

del condominio negli edifici, in Rivista di Diritto Privato,<br />

anno 2006, fasc. 3, pag. 5 e ss.<br />

di Luigi Salciarini, segretario<br />

del Centro Studi Nazionale ANACI<br />

Di notevole interesse un recente ed<br />

autorevole studio sul diritto condominiale<br />

che si incarica di tralasciare<br />

"l'esame delle soluzioni «spicciole» che<br />

la dimensione processuale offre con<br />

impressionante frequenza" (sono parole<br />

dello stesso prof. Viganò) per affrontare<br />

questioni che se, da una parte, si presentano<br />

di rilevante (ed ostico) valore<br />

teorico, da un'altra parte, svelano inaspettate<br />

valenze sul piano più strettamente<br />

operativo e pratico.<br />

Il punto di partenza delle riflessioni<br />

dell'Autore è costituito dal concetto di<br />

"sistema" del cui significato se ne registra<br />

subito, non solo, l'innegabile complessità,<br />

ma anche, implicitamente,<br />

un'inaspettata utilità interpretativa,<br />

laddove consente di evidenziare come il<br />

legislatore, nell'istituto condominiale,<br />

sembra essersi "sbizzarrito" a far convivere<br />

più sistemi con caratteristiche eterogenee.<br />

Colpisce (e un po', a dire il vero, conforta)<br />

l'affermazione in base alla quale<br />

"lo studioso del diritto condominiale si<br />

trova a gestire una materia che vede<br />

contraddittoria", allo stesso modo in<br />

cui allo specialista, ma anche all'operatore<br />

del settore, appaiono contraddittorie<br />

le posizioni della giurisprudenza.<br />

Sotto altro aspetto, tuttavia, viene evidenziato<br />

come molti importanti Autori<br />

sembrano non avvedersi di tale situazione<br />

normativa che rende il condominio<br />

un vero e proprio "ibrido" nel<br />

quale si contendono il campo problematiche<br />

riguardanti la proprietà, il<br />

contratto, la facoltà di "normare" (vale<br />

a dire di adottare norme cogenti all'interno<br />

del singolo edificio, cioè della<br />

compagine dei condomini), la responsabilità<br />

e, non ultime, questioni specialistiche<br />

quali quelle tributarie e penali.<br />

A ben vedere, la questione di fondo<br />

risiede nel riconoscere, individuandone<br />

gli elementi caratterizzanti, il condominio<br />

negli edifici come un "sistema di<br />

sistemi" e non solo come una specie del<br />

genere "comunione". E ciò soprattutto<br />

nel momento in cui il legislatore sembra<br />

voler affrontare definitivamente la questione<br />

di una riforma della disciplina<br />

condominiale, spesso tentata ma mai<br />

compiuta.<br />

L'Autore evidenzia come qualche traccia<br />

di un certo affrancamento del condomino<br />

dall'istituto della comunione sia rintracciabile<br />

nelle proposte di legge<br />

✣<br />

attualmente all'esame del Parlamento<br />

nelle quali "molti spunti fanno pensare<br />

ad una marcia di allontanamento del<br />

condominio dalla «madre matrigna»<br />

della comunione."<br />

Sulla stessa lunghezza d'onda si sono<br />

poste quella dottrina e quella giurisprudenza<br />

che hanno sottolineato<br />

(piuttosto che sorvolare) quegli aspetti<br />

della disciplina condominiale che fanno<br />

sì che il condominio si connoti come<br />

"un'entità istituzionale a sé stante, con<br />

regole che, seppur mutuate da altri settori<br />

del codice, o da leggi speciali, travalicano<br />

l'angusto ambito delle disposizioni<br />

attualmente comprese fra gli<br />

articoli 1100 e 1139 del codice".<br />

Sul punto, viene adesivamente richiamata<br />

l'opinione di F. Girino il quale ha<br />

individuato tre distinti "sistemi" operanti<br />

all'interno delle regole previste<br />

per il condominio, e, rispettivamente,<br />

quelli derivanti dalla relazione tra le<br />

proprietà private e i beni comuni, dal<br />

particolare meccanismo regolante il<br />

funzionamento dell'assemblea, nonché<br />

dalla funzione dell'amministratore di<br />

condominio come protagonista della<br />

gestione dell'edificio.<br />

L'Autore sottolinea come spesso una<br />

norma condominiale interessi ed incida<br />

in più d'uno dei suddetti sistemi, talvolta<br />

fino a sfociare in un vero e proprio<br />

"conflitto". Viene, in merito, fatto<br />

l'esempio dell'amministratore che viene<br />

in contrasto con l'assemblea non tanto<br />

perché il primo venga "meno ai propri<br />

doveri ma proprio in quanto, per osservare<br />

regole deontologiche o per non


incorrere in responsabilità, l'amministratore<br />

si rifiuti di eseguire il deliberato<br />

assembleare che fosse in contrasto con<br />

norme ineludibili". La soluzione a tali<br />

situazioni di conflittualità va ricercata,<br />

secondo R. Viganò, in astratto, con<br />

implicito riferimento alla complessità<br />

sistematica dell'istituto condominiale,<br />

e, nello specifico, valorizzando il concetto<br />

di "interesse comune", peraltro<br />

già presente con evidenza nell'ordinamento.<br />

In conclusione, e rimandando necessariamente<br />

alla lettura integrale del saggio<br />

per le ulteriori specificazioni,<br />

l'Autore evidenzia come il condominio<br />

negli edifici, così come è concepito nel<br />

codice civile, costituisca un "sistema di<br />

sistemi" che, di conseguenza, soffre<br />

della ricomprensione nel genere della<br />

"comunione". Da ciò ne deriva sempre<br />

più spesso che, in ambito dottrinale e<br />

giurisprudenziale, viene avvertita la<br />

necessità di spaziare anche in altri settori<br />

al fine di porre in relazione il condominio<br />

con istituti che meglio possano<br />

fornire soluzioni giuridicamente corrette<br />

e rispettose degli interessi in gioco.<br />

Sul sito www.altalex.com (nella sezione<br />

"condominio e locazioni") è riportata<br />

la recentissima sentenza della Suprema<br />

Corte n. 26226 del 7 dicembre 2006, la<br />

quale (in merito ai criteri di utilizzazione<br />

dei beni comuni - cfr. art. 1102 c.c. -<br />

e, in particolare, delle aree destinate a<br />

parcheggio), afferma il seguente<br />

importante principio: "E' illegittima la<br />

delibera condominiale, adottata a<br />

maggioranza, che, nello stabilire il criterio<br />

di uso del garage comune condominiale,<br />

attribuisca ai condomini la<br />

scelta del posto macchina secondo il<br />

criterio del valore degli appartamenti.<br />

La quota di proprietà di cui all'art. 1118<br />

c.c., quale misura del diritto di ogni<br />

condomino, rileva relativamente ai pesi<br />

e ai vantaggi della comunione; ma non<br />

in ordine al godimento che si presume<br />

uguale per tutti, come prevede l'art.<br />

1102 c.c. Pertanto, ove i posti macchina<br />

non siano equivalenti per comodità<br />

d'uso, il criterio da seguire, nel disaccordo<br />

delle parti, è quello indicato da<br />

quest'ultima norma, la quale impedisce<br />

che alcuni comproprietari facciano un<br />

uso della cosa comune, dal punto di<br />

vista qualitativo, diverso rispetto agli<br />

altri."<br />

Più in particolare, la Corte ha affermato<br />

i seguenti principi:<br />

a) è, indubbio che le disposizioni<br />

dell_articolo 1102 c.c., in materia di<br />

comunione, trovano applicazione<br />

anche in materia di condominio, in<br />

forza del rinvio di cui all_articolo 1139<br />

c.c.;<br />

b) la deliberazione assembleare che,<br />

regolando il diritto di parcheggio,<br />

adotti un criterio di utilizzazione lesivo<br />

del c.d. "pari uso" è invalida, e, pertanto,<br />

non può che essere annullata;<br />

c) la quota millesimale di comproprietà<br />

(indivisa) sui beni comuni (di cui<br />

all'art. 1118 c.c.) rileva (solo) relativamente<br />

ai pesi ed ai vantaggi della<br />

comunione, ma non in ordine al godimento<br />

che si presume uguale per tutti<br />

(come, appunto, ribadisce l’articolo<br />

1102 c.c. con il porre il limite del "pari<br />

uso");<br />

d) nel caso in cui i posti auto non siano<br />

equivalenti per comodità d’uso, il criterio<br />

di utilizzazione dei posti medesimi<br />

(mancando l'accordo delle parti) deve<br />

rispettare l'art. 1102 c.c. il quale impedisce<br />

che alcuni comproprietari facciano<br />

un uso della cosa comune, dal<br />

punto di vista qualitativo, diverso<br />

rispetto agli altri;<br />

e) in tale ultimo caso, non rispetta la<br />

prescrizione dell'art. 1102 c.c., il criterio<br />

di utilizzazione di posti-auto che preveda<br />

la precedenza nella scelta a favore<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #25<br />

FOCUS<br />

dei condomini portatori di una quota<br />

millesimale più alta (traducendosi in<br />

una assegnazione dei posti a tempo<br />

indeterminato, dal momento che i condomini<br />

favoriti non rinuncerebbero al<br />

posto più comodo per uno meno comodo,<br />

perpetuando così nel tempo la illegittima<br />

compressione del pari uso dei<br />

condomini svantaggiati).<br />

La problematica dell'individuazione dei<br />

corretti criteri di utilizzazione dei beni<br />

comuni, con riferimento, in particolar<br />

modo, alle aree destinate a parcheggio<br />

degli autoveicoli ha dato modo numerose<br />

volte ai Giudici di esprimersi precisando<br />

i contorni interpretativi della<br />

fattispecie.<br />

Per fare una rapido excursus sugli<br />

orientamenti prevalenti, nonché su fattispecie<br />

di taglio particolare, si riportano<br />

qui di seguito alcune pronunce particolarmente<br />

interessanti.<br />

- Presunzione di comunione del parcheggio:<br />

"Il cortile, tecnicamente, è<br />

l'area scoperta compresa tra i corpi di<br />

fabbrica di un edificio o di più edifici,<br />

che serve a dare luce e aria agli<br />

ambienti circostanti. Ma avuto riguardo<br />

all'ampia portata della parola e,<br />

soprattutto alla funzione di dare aria e<br />

luce agli ambienti, che vi prospettano,<br />

nel termine cortile possono ritenersi<br />

compresi anche i vari spazi liberi<br />

disposti esternamente alle facciate dell'edificio<br />

- quali gli spazi verdi, le zone<br />

di rispetto, le intercapedini, i parcheg-


#26 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

la dottrina e la giurisprudenza condominali nelle riviste giuridiche<br />

gi - che, sebbene non menzionati<br />

espressamente nell'art. 1117 c.c., vanno<br />

ritenute comuni a norma della suddetta<br />

disposizione.” (Cass. 9 giugno 2000, n.<br />

7889).<br />

- Limitazioni al diritto di parcheggio: Nel<br />

caso si voglia “escludere” un condomino<br />

dal parcheggio occorre non solo una<br />

delibera all'unanimità (accordo di natura<br />

contrattuale, c.d. “convenzione”) ma<br />

tale intesa dev'essere redatta anche in<br />

forma scritta (in quanto costituente una<br />

vera e propria “limitazione” relativamente<br />

al diritto di utilizzazione dell'area<br />

a ciò destinata - cfr. art. 1350 c.c.) e,<br />

ovviamente, sottoscritta da tutti i condomini<br />

(Cass. 17 luglio 2006, n. 16228);<br />

- Criteri di utilizzazione del parcheggio:<br />

Numerose sono le pronunce sui possibili<br />

criteri di utilizzazione delle aree<br />

comuni destinate a ricovero degli automezzi.<br />

Per Cass. 16 giugno 2005, n.<br />

12873 è valido il criterio di uso a turno<br />

dei tre posti auto disponibili a rotazione<br />

tra i quattro condomini, adottato (a<br />

maggioranza qualificata ex art. 1138<br />

c.c.) quale clausola del regolamento di<br />

condominio di natura assembleare in<br />

quanto rispettoso del "diritto al pari<br />

uso di tutti i condomini, tale dovendosi<br />

intendere non solo l'uso identico in<br />

concreto (se possibile), ma in particolare<br />

l'astratta valutazione del rapporto<br />

di equilibrio che deve essere potenzialmente<br />

mantenuto fra tutte le possibili<br />

concorrenti utilizzazioni del bene<br />

comune da parte dei partecipanti al<br />

condominio." Per Cass. 24 febbraio<br />

2004, n. 3640 essendo necessario che,<br />

nel condominio, qualsiasi forma di utilizzazione<br />

di un bene comune rispetti il<br />

duplice divieto contenuto nell'art. 1102<br />

c.c. (non alterare la destinazione della<br />

cosa e non impedire agli altri partecipanti<br />

di fare parimenti uso secondo il<br />

loro diritto) costituisce abuso "la condotta<br />

di quel condomino che, ponendo<br />

in essere una stabile occupazione di<br />

una porzione del cortile comune,<br />

mediante il parcheggio per lunghi<br />

periodi di tempo della propria autovettura,<br />

poiché impedisce agli altri condomini<br />

di partecipare all'utilizzo dello


✣spazio comune, ostacolandone il libero<br />

e pacifico godimento ed alterando<br />

l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe<br />

facoltà. Per quanto riguarda i<br />

poteri dell'assemblea, si afferma che<br />

"poiché la naturale e principale funzione<br />

dei cortili è quella di dare aria e luce<br />

ai locali prospicienti proprietà esclusiva<br />

e di consentire il libero transito per<br />

accedere ai medesimi, l'assemblea condominiale,<br />

con deliberazione presa a<br />

maggioranza, ha il potere di predeterminare,<br />

nel cortile comune, le aree<br />

destinate a parcheggio delle automobili<br />

e di stabilire, al loro interno, le porzioni<br />

separate di cui ciascun condomino<br />

può disporre", (Cass. 9 dicembre<br />

1988, n. 6673).<br />

- Maggioranze assembleari: La delibera<br />

assembleare con la quale si destina<br />

un'area in parte a parcheggio e in<br />

parte a parco giochi costituisce innovazione<br />

diretta al miglioramento o all'uso<br />

più comodo o al maggior rendimento<br />

delle cose comuni (cfr. art. 1120 c.c.) e,<br />

quindi, è valida se adottata con la<br />

maggioranza qualificata prevista dal<br />

comma 5 dell'art. 1136 c.c. (Cass. 29<br />

dicembre 2004, n. 24146). E' per la sufficienza<br />

di una deliberazione a maggioranza<br />

anche Cass. 17 ottobre 1998, n.<br />

10289, ritenendo non necessaria l'unanimità<br />

dei consensi degli aventi diritto<br />

al voto. In contrasto a tali orientamenti<br />

si è, a suo tempo, posta la risalente<br />

Cass. 14 novembre 1977, n. 4922, in<br />

base alla quale "l'utilizzazione a parcheggio<br />

di autovetture private di<br />

un'area comune alberata, originariamente<br />

goduta come «parco-giardino»,<br />

in relazione alla sua apprezzabile<br />

estensione, non si traduce in un<br />

miglioramento della cosa comune, ma<br />

comporta mutamento ed alterazione<br />

della destinazione della medesima, in<br />

pregiudizio dei diritti dei singoli condomini.<br />

Essa, pertanto, non può essere<br />

validamente deliberata dall'assemblea<br />

del condominio, con le maggioranze<br />

previste per le innovazioni utili (artt<br />

1120 c.c.), ma postula l'unanimità di<br />

tutti i condomini."<br />

- Uso più intenso (parcheggio delle<br />

roulottes): secondo Cass. 26 settembre<br />

1998, n. 9649, "un'area esterna comune<br />

adibita a parcheggio dei veicoli dei<br />

condomini può essere da costoro utilizzata<br />

per parcheggiarvi delle roulottes<br />

(se nel regolamento condominiale non<br />

sono in proposito previsti particolari<br />

divieti o limitazioni), trattandosi di un<br />

uso particolare dalla cosa comune che<br />

non ne altera la destinazione e non<br />

limita l'uso paritetico da parte degli<br />

altri condomini, per «pari uso» dovendosi<br />

intendere non l'uso identico in<br />

concreto (atteso che l'identità spaziale<br />

e temporale delle utilizzazioni concorrenti<br />

comporterebbe il sostanziale<br />

divieto per ogni condomino di fare<br />

qualsiasi uso particolare della cosa<br />

comune), bensì l'astratta valutazione<br />

del rapporto di equilibrio che deve<br />

essere potenzialmente mantenuto fra<br />

tutte le possibili concorrenti utilizzazioni<br />

del bene comune da parte dei partecipanti<br />

al condominio."<br />

- Parcheggio nei viali di accesso (e<br />

poteri dell'amministratore): E' stato<br />

affermato che "l'utilizzazione a parcheggio<br />

dei viali adiacenti agli edifici<br />

di un complesso condominiale configura<br />

un uso della cosa comune (ulteriore<br />

rispetto alla ordinaria destinazione<br />

degli stessi ad accesso ai vari fabbricati)".<br />

Di conseguenza, rientra tra i poteri<br />

attribuiti all'amministratore dall'art.<br />

1130 c.c. (in particolare, rientrante nel<br />

paragrafo 2 della norma quale<br />

potere/dovere di "disciplinare l'uso<br />

delle cose comuni"), il quale amministratore<br />

può anche disporre a carico dei<br />

condomini la limitazione del parcheggio<br />

di una sola vettura per unità abitativa<br />

(Cass. 25 gennaio 1997, n. 772).<br />

- (Indebita) appropriazione dell'area<br />

comune: Secondo la Suprema Corte (n.<br />

4996 del 21 maggio 1994) "il comproprietario<br />

di un cortile destinato al par-<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #27<br />

FOCUS<br />

cheggio degli autoveicoli dei condomini<br />

non può utilizzarne una parte per la<br />

costruzione di una autorimessa per la<br />

propria auto, comportando questa una<br />

alterazione sia della consistenza strutturale<br />

della cosa comune che della<br />

destinazione funzionale della stessa,<br />

così utilizzata, oltre che per la sosta<br />

della autovettura, per il deposito dei<br />

relativi accessori e di altri beni."<br />

- La recinzione del parcheggio di proprietà<br />

esclusiva: La pronuncia Cass. 18<br />

ottobre 1991, n. 11019 ha affermato il<br />

principio in base al quale "il regolamento<br />

di condominio o il titolo di<br />

acquisto possono stabilire limitazioni<br />

con caratteri di oneri reali, ai poteri e<br />

alle facoltà che i singoli condomini<br />

hanno sulle parti di proprietà esclusiva,<br />

al fine di garantire il miglior godimento<br />

del bene altrui o comune. Pertanto,<br />

con riguardo alle aree destinate a parcheggio,<br />

può essere prevista, per una<br />

migliore coesistenza delle proprietà<br />

confinanti e di una migliore utilizzazione<br />

della intera area per le manovre di<br />

accesso e parcheggio, la limitazione del<br />

diritto di godimento di singoli condomini<br />

dei posti macchina di proprietà<br />

esclusiva consistente nel divieto di<br />

recinzione di tali posti macchina." Se,<br />

invece, tale divieto non è stabilito contrattualmente,<br />

si ritiene che "il condomino<br />

che abbia acquistato in proprietà<br />

esclusiva lo spazio destinato al parcheggio<br />

di un autoveicolo, ancorché<br />

sito nel locale adibito ad autorimessa<br />

comune del condominio, ha facoltà a<br />

norma dell'art. 841 c.c. di recintarlo<br />

anche con la struttura di un cosiddetto<br />

«box»".<br />


<strong>Amministrare</strong> immobili<br />

✒ Indice<br />

articoli pubblicati<br />

IInserto<br />

2004 – 2005 – 2006<br />

(dal n. 81 al 110)


#30 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

indice articoli pubblicati 2004 - 2005 - 2006 (dal n.81 a 110)<br />

✑ Editoriali<br />

n. 81 – gennaio 2004 Pietro Membri<br />

n. 82 – febbraio 2004 Pietro Membri<br />

n. 83 – marzo 2004 Pietro Membri<br />

n. 84 – aprile 2004 Vittorio Marchini<br />

n. 85 – maggio 2004 Carlo Parodi<br />

n. 86 – giugno 2004 Pietro Membri<br />

n. 87 – luglio-agosto 2004 Rosaria Molteni<br />

n. 88 – settembre 2004 Carmelo Santonocito<br />

n. 89 – ottobre 2004 Umberto Anitori<br />

n. 90 – novembre-dicembre 2004 Pietro Membri<br />

n. 91 – gennaio 2005 Donatello Baione<br />

n. 92 – febbraio 2005 Giuseppe Merello<br />

n. 93 – marzo 2005 Carlo Parodi<br />

n. 94 – aprile 2005 Rodolfo Di Gianni<br />

n. 95 – maggio 2005 Gaetano Mulonia<br />

n. 96 – giugno 2005 Carlo Parodi<br />

n. 97 – luglio-agosto 2005 Pietro Membri<br />

✑ Parti ed impianti comuni<br />

Requisiti per l’installazione di tende e la costruzione di verande Francesco Denunzio n. 81 Gen 04<br />

Il controllo degli impianti idrici E. Antonio Correale n. 82 Mar 04<br />

Le Norme EN 81-80, 81-70, UNI 10411-1 Giuseppe De Filippis n. 84 Apr 04<br />

L’antenna satellitare: ovvero la necessità di un’innovazione Carlo Parodi n. 84 Apr 04<br />

Gestione della qualità delle acque potabili Alberto Verardo n. 87 Lug-ago 04<br />

Aeraulici: aria negli impianti di condizionamento Alberto Verardo n. 87 Lug-ago 04<br />

Sicurezza nei cantieri: domande e risposte Cristoforo Moretti n. 89 Ott 04<br />

L’ascensore nel condominio Marina Figini n. 90 Nov-dic 04<br />

Il decoro architettonico e le nuove tecnologie Franco Petrolati n. 91 Gen 05<br />

La sicurezza degli ascensori esistenti Carlo Parodi n. 91 Gen 05<br />

Il distacco dal riscaldamento centralizzato tra condominio e locazione Nunzio Izzo n. 92 Feb 05<br />

Il distacco dall’impianto centrale di riscaldamento Franco Petrolati n. 94 Apr 05<br />

e la residua contribuzione alla gestione<br />

Climatizzare il condominio Sandra Pagliotto n. 94 Apr 05<br />

La prevalenza della norma tecnologica europea su quella nazionale Giulio Benedetti n. 98 Set 05<br />

Ascensore: conoscerlo per gestirlo (parte prima) Giuseppe De Filippis n. 98 Set 05<br />

Ascensore: conoscerlo per gestirlo (parte seconda) la manutenzione Giuseppe De Filippis n. 103 Mar 06<br />

Sicurezza degli ascensori: nuove frontiere Marco Cimarelli n. 104 Apr 06<br />

Problematiche relative alla manutenzione dei balconi Carlo Parodi n. 105 Mag 06<br />

Uso delle parti comuni ed innovazioni in relazione al diritto di antenna Antonio Scarpa n. 109 Ott 06<br />

✑ Assemblea<br />

n. 98 – settembre 2005 Mario Ercolani<br />

n. 99 – ottobre 2005 Umberto Anitori<br />

n. 100 – novembre-dicembre 2005 Pietro Membri<br />

e Giuseppe De Filippis<br />

n. 101 – gennaio 2006 Sereno Milani<br />

n. 102 – febbraio 2006 Silvia Burchielli<br />

n. 103 – marzo 2006 Carlo Parodi<br />

n. 104 – aprile 2006 Umberto Anitori<br />

n. 105 – maggio 2006 P. Membri<br />

G. Merello<br />

U. Anitori<br />

n. 106 – giugno 2006 Carlo Parodi<br />

n. 107 – luglio-agosto 2006 Pietro Membri<br />

n. 108 – settembre 2006 Donatello Baione<br />

n. 109 – ottobre 2006 Carlo Parodi<br />

n. 110 – novembre-dicembre 2006 Pietro Membri<br />

Caso di inconciliabilità tra maggioranza degli intervenuti e valore dell’edificio Alberto Lucente n. 81 Gen 04<br />

Maggioranze: rispetto del quorum di legge. Delibera invalida? Bruno Piscitelli n. 87 Lug-ago 04<br />

Delibere nulle e annullabili: certezza ed efficienza gestionale Nunzio Izzo n. 93 Mar 05


✑ Amministratore<br />

✑<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #31<br />

INSERTO<br />

Autorità giudiziaria e nomina dell’amministratore Francesco Denunzio n. 83 Mar 04<br />

Novità sulla protezione dei dati personali dei clienti Fabio Siviero n. 83 Mar 04<br />

Onorari degli amministratori: osservatorio Bologna 2003 Gianluca Samoggia n. 85 Mag 04<br />

Nel paese della comunicazione G.Battista Cullati n. 85 Mag 04<br />

F. Fagiano M. Gattiglia<br />

L’amministratore di condominio fra diritto e tecnica Alberto Celeste n. 86 Giu 04<br />

Il ruolo dell’amministratore nella riforma delle professioni Carlo Parodi n. 88 Set 04<br />

Polizza R.C. degli amministratori (Adempimenti ex art. 1910 c.c.) Giorgio Bartesaghi n. 88 Set 04<br />

L’amministratore di condominio: un personaggio in cerca d’autore Roberto Viganò n. 89 Ott 04<br />

Profili di responsabilità penale dell’amministratore di condominio Carlo Porceddu n. 89 Ott 04<br />

Polizza R.C. professionale: cosa denunciare Giorgio Bartesaghi n. 89 Ott 04<br />

Negoziatore o mediatore? Sereno Milani n. 90 Nov-dic 04<br />

<strong>Amministrare</strong> gli immobili con cifre a nove zeri Maurizio Gargiulo n. 91 Gen 05<br />

Amministratore-condomino-inquilino: ballo di coppia o menage a trois? Alberto Celeste n. 92 Feb 05<br />

La figura professionale dell’amministratore condominiale Roberto Viganò n. 97 Lug-ago 05<br />

I poteri dell’amministratore in prorogatio Gino Terzago n. 98 Set 05<br />

L’amministratore e la difesa del condominio Nunzio Izzo n. 99 Ott 05<br />

Amministratore del condominio: ufficio di diritto privato<br />

assimilabile al mandato (Trib. Milano 13/9/2005, n. 10013) Vittorio Santarsiere n. 105 Mag 06<br />

Gli amministratori di condominio e la riforma delle professioni Pierluigi Mantini n. 106 Giu 06<br />

La terza logica professionale e la dimensione sociale dell’amministratore Nunzio Izzo n. 106 Giu 06<br />

Amministratore di condominio: funzione sociale e conseguente<br />

riconoscimento professionale Fausto Moscatelli n. 106 Giu 06<br />

ANACI domani: un nuovo modello professionale Pino Rigotti n. 108 Set 06<br />

Polizza tutela legale amministratori Agenzia DAS n. 108 Set 06<br />

E sono due! … e non è finita Giorgio Bartesaghi n. 109 Ott 06<br />

Anche una persona giuridica può essere nominata amministratore Carlo Parodi n. 110 Nov-dic 06<br />

di condomini (Cassazione 24/10/2006, n. 22840)<br />

✑ Lavoro<br />

Il nuovo CCNL Confedilizia-Sindacati Confederali Redazione n. 82 Gen 04<br />

Difficoltà per gli amministratori nell’applicazione<br />

di contratti di lavoro inventati da altri Carlo Parodi n. 82 Feb 04<br />

Portiere con alloggio “Adieu” Dario Guazzoni n. 84 Apr 04<br />

Il superbonus pensioni Vincenzo Di Domenico n. 89 Ott 04<br />

Note per contestazioni INPS nei confronti degli amministratori condominiali Pietro Abbiati n. 90 Nov-dic 04<br />

Risoluzione INPS su gestione separata attività di amministratori di condominio Pietro Abbiati n. 93 Mar 05<br />

La sicurezza e la responsabilità del datore di lavoro Giulio Benedetti n. 96 Giu 05<br />

Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro: tanto rumore per nulla Franco Del Conte n. 96 Giu 05<br />

La somministrazione di lavoro nel condominio Paolo Rossi n. 97 Lug-ago 05<br />

Somministrazione di lavoro ed appalto di servizi Paolo Rossi n. 103 Mar 06


#32 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

indice articoli pubblicati 2004 - 2005 - 2006 (dal n.81 a 110)<br />

✑ Varie<br />

L’importanza delle qualifiche professionali<br />

(Forum 30/31 ottobre 2003 sotto l’egida Nazioni Unite) Andrea Merello n. 82 Feb 2004<br />

L’ANACI ed i giovani Andrea Merello n. 84 Apr 2004<br />

Costituzione società di servizi Giuseppe Merello n. 84 Apr 2004<br />

Controversie e mobilità della compagine condominiale Gino Terzago n. 86 Giu 2004<br />

Il conflitto: una forma degenerata di comunicazione Sereno Milani n. 87 Lug-ago 04<br />

La revisione prezzi nel contratto di appalto privato Fabio Gerosa n. 88 Set 2004<br />

La condanna del condomino ed il recupero coattivo da parte del terzo Gino Terzago n. 88 Set 2004<br />

Trasferimento dell’immobile e spese Gino Terzago n. 89 Ott 2004<br />

I giovani e l’evoluzione delle professioni immobiliari Francesco Bossi n. 90 Nov-dic 04<br />

Cronaca del quinto congresso straordinario Umberto Anitori n. 90 Nov-dic 04<br />

Quando le piccole cose...fanno la differenza Monica Rusconi<br />

Questa volta ci siamo riusciti Carmelo Santonocito<br />

Riforma del codice civile in materia di condominio negli edifici Mario Ipocoana n. 92 Feb 2005<br />

Garanzia da R.C. nella polizza globale fabbricati Alfonso Del Sorbo n. 93 Mar 2005<br />

La nuova discontinuità dell’associazionismo professionale (Dal 38° Rapporto CENSIS 2004) n. 93 Mar 2005<br />

Pianeta condominio...chiama terra! Monica Rusconi n. 93 Mar 2005<br />

La revisione e l’impugnazione del regolamento condominiale Alberto Celeste n. 94 Apr 2005<br />

La storia è sempre quella...si ripete Carmelo Santonocito n. 94 Apr 2005<br />

Il condominio: natura ignota a qualche personaggio Gian Vincenzo Tortorici n. 95 Mag 2005<br />

Interventi edilizi da parte di un condomino in assenza<br />

della “salvezza dei diritti dei terzi” Gino Terzago n. 95 Mag 2005<br />

Questioni di condominio Fabio Gerosa n. 95 Mag 2005<br />

La polizza globale fabbricati Alfonso Del Sorbo n. 96 Giu 2005<br />

Riflessioni e critiche sulla riforma della normativa condominiale S. Pacetti - F. Della Corte n. 96 Giu 2005<br />

F. Gerosa<br />

Il dissenso dei condomini rispetto alle liti Gino Terzago n. 100 Nov-dic 05<br />

Il nuovo codice del consumo Giulio Benedetti n. 101 Gen 2006<br />

Vademecum per le sedi provinciali ANACI Francesco Caporilli n. 101 Gen 2006<br />

L’ANACI ed i primi 100 giorni del nuovo governo Andrea Finizio n. 102 Feb 2006<br />

Spigolature in tema di condominio Franco Girino n. 102 Feb 2006<br />

Una storia fantastica Monica Rusconi n. 102 Feb 2006<br />

Diritti e doveri nel condominio Roberto Viganò n. 103 Mar 2006<br />

Primo corso di secondo livello Francesco Caporilli n. 103 Mar 2006<br />

Spazi di parcheggio senza vincoli Ettore Ditta n. 104 Apr 2006<br />

Premio giornalistico ELTI/ANACI 2005 (Pubblicazione quattro articoli premiati) Quaglia - Ghisleni<br />

Scopone-Maniscalco n. 104 Apr 2006<br />

Condominio in: Facciamo scuola in TV Marco Cimarelli n. 105 Mag 2006<br />

Un caffé ad Alessandria Edoardo Riccio n. 105 Mag 2006<br />

Quello che vorrei realizzare insieme Pietro Membri n. 106 Giu 2006<br />

Il riconoscimento delle formazioni sociali Carlo Parodi n. 106 Giu 2006<br />

Vita condominiale: il vademecum del palazzo Garante privacy n. 107 Lug-ago 06<br />

Equa riparazione per la eccessiva durata del giudizio Angela Saulle n. 107 Lug-ago 06<br />

Addio NOP (Nulla Osta Provvisorio) Francesco Burrelli n. 107 Lug-ago 06<br />

Marciapiedi e spazi condominiali aperti al pubblico transito Dario Sanguedolce n. 108 Set 2006<br />

La gestione amministrativa nel condominio parziale Gino Terzago n. 108 Set 2006<br />

Blocco degli sfratti: istruzioni per l’uso Giacomo Carini n. 109 Ott 2006<br />

Immobile Day a Milano Andrea Merello n. 109 Ott 2006<br />

I dieci comandamenti: Vademecum per il condomino responsabile Elisa Castelletta n. 110 Nov-dic 06<br />

Assegnate le deleghe del Presidente Redazione n. 110 Nov-dic 06


✑ Inserti<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #33<br />

INSERTO<br />

La legge “Biagi” 14/2/2003, n. 30 delega al Governo in n. 81 Gennaio 2004<br />

materia di occupazione e mercato del lavoro<br />

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente n. 82 Febbraio 2004<br />

(D. Lgs. 26/1/2001, n. 32; Legge 27/7/2000 n. 212; D.M. 26/11/2001, n. 209;<br />

Circolare n. 50 del 31/5/2001)<br />

Riforma della normativa condominiale (Testo unificato proposto dal Comitato n. 83 Marzo 2004<br />

ristretto della Commissione Giustizia Senato)<br />

Polizza responsabilità civile degli amministratori n. 84 Aprile 2004<br />

(Presentazione di Giorgio Bartesaghi)<br />

Il regolamento delle attività di accertamento della sicurezza n. 85 Maggio 2004<br />

degli impianti di utenza del gas: delibera n. 40/2004 del 18/3/2004 Autorità<br />

per l’energia ed il gas (relazione Giulio Benedetti)<br />

Legge regionale Umbria 18/2/2004, n. 1 “Norme per l’attività edilizia” n. 86 Giugno 2004<br />

La tutela del consumatore nell’uso dell’acqua potabile n. 88 Settembre 2004<br />

(relazione Giulio Benedetti)<br />

Inquinamento acustico (Decreto 14/11/1997 e circolare 6 settembre 2004) n. 89 Ottobre 2004<br />

36 sentenze commentate da Fausto Moscatelli (prima parte) n. 90 Nov-dic 04<br />

36 sentenze commentate da Fausto Moscatelli (seconda parte) n. 91 Gennaio 2005<br />

Lavoro autonomo occasionale prima parte (Paolo Rossi) n. 93 Marzo 2005<br />

Lavoro autonomo occasionale seconda parte (Paolo Rossi) n. 94 Aprile 2005<br />

Contratto servizio energia (circolari ministeriali e schema tipo n. 95 Maggio 2005<br />

di capitolato d’appalto) a cura di Carlo Parodi<br />

Sportello condominio: una convenzione con le amministrazioni comunali n. 96 Giugno 2005<br />

al servizio dei cittadini<br />

Tutela degli acquirenti degli immobili da costruire n. 97 Luglio-agosto 2005<br />

(D. Lgs. 20/6/2005, n. 222 a cura di Luigi Salciarini)<br />

Dossier Studi di Settore (Carlo Nocera) Circolare n. 32/E del 21 giugno 2005 n. 98 settembre 2005<br />

Fotovoltaico: l’energia rinnovabile autoprodotta per famiglie n. 99 Ottobre 2005<br />

e condomìni (Guglielmo Ferrari) DM 28/7/2005<br />

Focus sulla riforma del condominio (F. Gerosa e F. Della Corte) n. 100 Nov-dic 05<br />

Documento unico di regolarità contributiva (DURC) n. 101 Gennaio 2006<br />

(Circolare 26/7/2005, n. 92; circolare 30/12/2005, n. 122)<br />

Regolamento e regole tecniche per l’utilizzo della posta elettronica certificata n. 102 Febbraio 2006<br />

La protezione dei dati personali nell’ambito condominiale n. 103 Marzo 2006<br />

(relazione di Antonio Scarpa e schemi di informativa<br />

per i condomini e per gli associati ANACI)<br />

Comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione edilizia n. 104 Aprile 2006<br />

per fruire della detrazione ai fini IRPEF<br />

Guida alle verifiche ascensori secondo UNI EN 81-80: 2004 (priorità alte) n. 105 Maggio 2006<br />

Trattamento dei dati personali nell’ambito condominiale n. 106 Giugno 2006<br />

(Provvedimento del Garante 11 maggio 2006)<br />

Codice deontologico per gli associati ANACI (relazione Marco Lombardozzi) n. 107 Luglio-agosto 2006<br />

La manovra d’estate per gli amministratori condominiali n. 108 Settembre 2006<br />

Le misure per garantire il risparmio energetico negli edifici n. 109 Ottobre 2006<br />

(Circolare Ministero Sviluppo Economico 23/5/06 n. 8895)<br />

Il contenuto negoziale del verbale assembleare (relazione Nunzio Izzo) n. 110 Nov-dic 06


#34 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

indice articoli pubblicati 2004 - 2005 - 2006 (dal n.81 a 110)<br />

✑ Documentazione<br />

La dottrina e la giurisprudenza condominiale nelle riviste giuridiche<br />

Iaccarino (Immobili e proprietà), Meo (Nuovo Diritto), Triola (Giustizia civile) Luigi Salciarini n. 82 Feb 2004<br />

Pericolo di rovina edificio: multa all’amministratore che non ordina<br />

lavori urgenti (Cassazione penale 25/2/2003, n. 9027) Luigi Salciarini n. 82 Feb 2004<br />

La dottrina e la giurisprudenza... : De Tilla (Arch. Locazioni e Cond.),<br />

Monegat (Immobili e Proprietà), Meo (Nuovo Diritto) Luigi Salciarini n. 83 Mar 2004<br />

La dottrina e la giurisprudenza... : Focacci Ammannati (Immobili e Proprietà),<br />

Stendardi (Arch. Locazioni e Cond.), Meo (Nuovo Diritto) Luigi Salciarini n. 84 Apr 2004<br />

Nuovi libretti di impianti e di centrale per gli amministratori (DM 17/3/2003) Redazione n. 84 Apr 2004<br />

La dottrina e la giurisprudenza... : Izzo (Giustizia civile),<br />

Santarsiere (Arch. Locazioni e Cond.), Antonimi (Sito on - line) Luigi Salciarini n. 85 Mag 2004<br />

La dottrina e la giurisprudenza... : Landolfi (Immobili e Proprietà),<br />

Di Paola (Guida al Diritto), Santarsiere (Nuovo Diritto) Luigi Salciarini n. 86 Giu 2004<br />

La giurisprudenza condominiale della S.C.<br />

Cassazione 28/1/2004, n. 1558 (Distacco dall’impianto centralizzato di<br />

riscaldamento testo integrale) Luigi Salciarini n. 87 Lug-ago 04<br />

La dottrina e la giurisprudenza... : Santarsiere (Nuovo Diritto),<br />

Landolfi (Immobili e Proprietà), Francaviglia (on line Diritto.it) Luigi Salciarini n. 88 Sett 04<br />

La giurisprudenza condominiale della S.C.<br />

Cassazione 9/1/2004, n. 143 (qualificazione delibere invalide) Luigi Salciarini n. 88 Set 04<br />

La dottrina e la giurisprudenza... : Chinello (Immobili e Proprietà),<br />

Consulente Imm. De Tilla (Arch. Locazioni e Cond.), Frigerio (Sito on - line) Luigi Salciarini n. 89 Ott 2004<br />

La giurisprudenza condominiale della S.C.<br />

Cassazione 28/4/2004, n. 8136 (condominio parziale) Luigi Salciarini n. 89 Ott 2004<br />

La dottrina e la giurisprudenza... : Ditta (Rivista giuridica dell’Edilizia)<br />

Buttanova (Immobili e Proprietà), Nardi (Arch. Locazioni e Cond.)<br />

Pittaluga (on line Altalex) Luigi Salciarini n. 90 Nov-dic 04<br />

La dottrina e la giurisprudenza... : Graziano - (Guida al Diritto)<br />

Bordelli (Immobili e Proprietà), Capponi (Arch. Locazioni e Cond.) Luigi Salciarini n. 91 Gen 2005<br />

La dottrina e la giurisprudenza... : Carrato (Immobili e Diritto)<br />

De Tilla (Arch. Locazioni e Cond.), Monegat (Immobili e Proprietà) Luigi Salciarini n. 92 Feb 2005<br />

La giurisprudenza condominiale della S.C.<br />

Cassazione 24/9/2004, n. 21703 (valore della controversia: quota del condomino<br />

o intero rapporto) Luigi Salciarini n. 92 Feb 2005<br />

La dottrina e la giurisprudenza... : Scripelliti (Arch. Locazioni e Cond.)<br />

Celeste (Rassegna Locazioni e Cond.), Ditta (Consulente Immobiliare) Luigi Salciarini n. 93 Marzo 2005<br />

La giurisprudenza condominiale della S.C.<br />

Cassazione 25/11/04, n. 22234 (conflitto di interessi) Luigi Salciarini n. 93 Mar 2005<br />

La dottrina e la giurisprudenza... : Annunziata (Rivista giuridica dell’Edilizia) Luigi Salciarini n. 94 Apr 2005<br />

La dottrina e la giurisprudenza... : Barbieri (Arch. Locazioni e Cond.)<br />

Cimatti (Giurisprudenza di merito) Luigi Salciarini n. 95 Mag 05<br />

La dottrina e la giurisprudenza... :<br />

Cassazione 11/2/2005, n. 2844 (Furto da ponteggi) Antonio Mele n. 95 Mag 2005<br />

Il TAR veneto rifiuta la rimozione della targa con il recapito dell’amministratore<br />

(sentenza 22 giugno 2005, n. 2807) Redazione n. 97 Lug-Ago 05<br />

La dottrina e la giurisprudenza... : Monegat (Immobili e Proprietà)<br />

La Rocca (Arch. Locazioni e Cond.) Luigi Salciarini n. 97 Lug-Ago 05<br />

La dottrina e la giurisprudenza... : Tribunale di Milano 4/1/2005, n. 10<br />

(Uso del muro di facciata e pregiudizio dell’edificio) Vittorio Santarsiere n. 98 Set 05


✑ Documentazione - seguito<br />

✑<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #35<br />

INSERTO<br />

La dottrina e la giurisprudenza... : Scarpa (Immobili e Diritto)<br />

Santarsiere (Arch. Locazioni e Cond.), Monegat (Immobili e Proprietà) Luigi Salciarini n. 99 Ott 2005<br />

La dottrina e la giurisprudenza... :Tagliolini (Immobili e Proprietà)<br />

Gatto (Arch. Locazioni e Cond.), Vanacore (Sito web) Luigi Salciarini n. 100 Nov-dic 05<br />

La dottrina e la giurisprudenza... : Celeste (Rivista giuridica dell’Edilizia)<br />

Capponi (Arch. Locazioni e Cond.), Scuccimarra (Immobili e Proprietà) Luigi Salciarini n. 101 Gen 2006<br />

La dottrina e la giurisprudenza... : Labio/Apolloni (Immobili e Proprietà),<br />

De Tilla (Rassegna Locazioni e Cond.). Luigi Salciarini n. 102 Feb 2006<br />

La dottrina e la giurisprudenza... : Piombo (Il Foro Italiano) Luigi Salciarini n. 103 Mar 2006<br />

La dottrina e la giurisprudenza... : Belfiore (Giurisprudenza di merito) Luigi Salciarini n. 104 Apr 2006<br />

La dottrina e la giurisprudenza... : Terzago (Immobili e Diritto) Luigi Salciarini n. 105 Mag 2006<br />

La dottrina e la giurisprudenza... : Piombo (Il Foro Italiano) Luigi Salciarini n. 106 Giu 2006<br />

La dottrina e la giurisprudenza... : De Tilla (Immobili e Diritto) Luigi Salciarini n. 107 Lug-ago 06<br />

La dottrina e la giurisprudenza... : Cirla (Immobili e Proprietà) Luigi Salciarini n. 108 Set 06<br />

La giurisprudenza condominiale della S.C.<br />

Cassazione 24/2/2004, n. 3640 (parcheggio permanente in area comune) Vittorio Santarsiere n. 109 Ottobre 06<br />

La dottrina e la giurisprudenza... : De Paola (Guida al Diritto) Luigi Salciarini n. 109 Ottobre 06<br />

La dottrina e la giurisprudenza... : “Il rifiuto di spostare l’auto basta ad<br />

integrare il reato di violenza privata” (Responsabilità civile e previdenza) Luigi Salciarini n. 110 Nov-dic 06<br />

✑ Centro studi<br />

Relazione anno 2003 del Direttore n. 82 Febbraio 2004<br />

Considerazioni ed emendamenti proposti al testo unificato<br />

sulla riforma della normativa condominiale (Audizione 26 novembre 2003) n. 85 Maggio 2004<br />

Il CSN informa e comunicato Garante privacy n. 88 Settembre 2004<br />

Rassegna stampa n. 88 Settembre 2004<br />

La funzione sociale dell’amministratore n. 91 Gennaio 2005<br />

Quesito al ministero della Salute per divieto di fumo n. 91 Gennaio 2005<br />

Relazione anno 2004 del direttore n. 92 Febbraio 2005<br />

4° convegno nazionale tecnico-giuridico di Pescara (Luigi Salciarini) n. 92 Febbraio 2005<br />

La banca dati del CNEL (5° Rapporto di monitoraggio) n. 94 Aprile 2005<br />

Le agevolazioni fiscali “prima casa” n. 97 Luglio-agosto 2005<br />

Rassegna stampa n. 99 Ottobre 2005<br />

Il CSN informa n. 100 Nov-dic 2005<br />

Il CSN informa n. 101 Gennaio 2006<br />

Relazione anno 2005 del direttore n. 101 Gennaio 2006<br />

Il CSN informa n. 104 Aprile 2006<br />

Ministero dell’economia: distribuzione amministratori n. 105 Maggio 2006<br />

per classe di condomini rappresentati in Italia<br />

Programma dei corsi di formazione n. 106 Giugno 2006<br />

Il CSN informa n. 109 Ottobre 2006<br />

Il CSN informa n. 110 Nov-dic 2006


#36 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

indice articoli pubblicati 2004 - 2005 - 2006 (dal n.81 a 110)<br />

✑ Contabilità e fisco<br />

Criterio di competenza per il rendiconto condominiale Carlo Parodi n. 81 Gen 04<br />

Bilancio di previsione Alberto Lucente n. 82 Feb 04<br />

Promemoria per l’applicazione del 36% ed altri aspetti fiscali Giuseppe Merello n. 85 Mag 04<br />

Raccordo tra provvista ed impiego dei mezzi: per evitare<br />

anticipazioni di cassa dell’amministratore Fabio Gerosa n. 86 Giu 04<br />

Contabilità condominiale: gli errori più frequenti Fabio Gerosa n. 87 Lug-ago 04<br />

Abolire il quadro AC Carlo Parodi n. 92 Feb 05<br />

Regime di tassazione dei redditi degli immobili<br />

e novità introdotte con la Finanziaria 2005 Giuseppe Merello n. 92 Feb 05<br />

Comunicare la sicurezza nel bilancio sociale Carlo Parodi n. 97 Lug-ago 05<br />

La legittimità dei fondi di riserva condominiali Carlo Parodi n. 100 Nov-dic 05<br />

Il fisco affina le armi per stanare gli evasori immobiliari Saverio Fossati n. 100 Nov-dic 05<br />

Problematiche relative al passaggio delle consegne tra amministratori Gino Terzago n. 104 Apr 06<br />

Il bene casa ed il fisco Giacomo Carini n. 105 Mag 06<br />

Studi di settore per i professionisti alla “volata finale” Carlo Nocera n. 107 Lug-ago 06<br />

✑ Italia da scoprire<br />

Il fischietto pugliese n. 87 Luglio – agosto 2004<br />

Il Museo della caricatura di Tolentino n. 88 Settembre 2004<br />

La Cappella Sistina della maiolica a Castelli (Te) n. 89 Ottobre 2004<br />

Sacra di San Michele a guardia della Val di Susa n. 90 Nov – dic 04<br />

Bevagna, un itinerario attraverso l’antichità n. 91 Gennaio 2005<br />

La poesia del pane n. 92 Febbraio 2005<br />

L’incantevole piazza di Massa Marittima n. 93 Marzo 2005<br />

S. Giulia racconta 3000 anni di storia n. 94 Aprile 2005<br />

Anagni: la città dei Papi n. 95 Maggio 2005<br />

Il fascino della Cattedrale di Trani n. 96 Giugno 2005<br />

San Galgano: drammatica e solitaria bellezza n. 97 Luglio- agosto 2005<br />

Il Palazzo Farnese di Caprarola n. 98 Settembre 2005<br />

La Villa del Casale di Piazza Armerina n. 99 Ottobre 2005<br />

Un antico teatro moderno a Sabbioneta n. 100 Nov – dic 2005<br />

L’architettura magica dei trabocchi n. 101 Gennaio 2006<br />

La frateria di Padre Eligio a Cetona n. 102 Febbraio 2006<br />

Basilica di S. Salvatore dei Fieschi n. 103 Marzo 2006<br />

La Certosa di S. Lorenzo a Padula n. 104 Aprile 2006<br />

Domus dei tappeti di pietra a Ravenna n. 105 Maggio 2006<br />

Fabriano non solo Gentile n. 106 Giugno 2006<br />

Idroterapia a Bagno Vignoni n. 107 Luglio – agosto 2006<br />

Squillace prima Università d’Europa n. 108 Settembre 2006<br />

Santa Maria del Canneto a Roccavivara n. 109 Ottobre 2006<br />

San Nicola è Babbo Natale n. 110 Nov – dic 2006



#38 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

Chi paga per la goccia<br />

CASSAZIONE 17 marzo 2005, n. 5792: risarcimento danni da infiltrazioni d’acqua<br />

provenienti dalla rottura della “braga” della colonna di scarico<br />

di Francesco Burrelli, Coordinatore tecnico Csn<br />

Una recente sentenza della Corte di Cassazione<br />

offre interessanti spunti per approfondire<br />

un tema estremamente attuale: l’individuazione,<br />

in caso di infiltrazioni d’acqua<br />

verificatesi presso la proprietà esclusiva<br />

di un condomino, del responsabile, e, conseguentemente,<br />

del soggetto tenuto al<br />

risarcimento dei danni e al ripristino delle<br />

parti causa delle infiltrazioni. In primo<br />

luogo, è necessario provvedere all’accertamento<br />

della causa dell’infiltrazione. Occorre,<br />

infatti, verificare se la perdita d’acqua<br />

proviene da tubature condominiali, o<br />

comunque da altre strutture comuni dell’edificio,<br />

ovvero se è causata da parti di proprietà<br />

esclusiva. Le conseguenze sono infatti<br />

differenti: nel primo caso tenuto al risarcimento<br />

del danno e al ripristino delle parti<br />

danneggiate sarà il condominio, nel secondo<br />

caso invece il soggetto obbligato sarà il<br />

singolo proprietario. Non sempre è agevole<br />

individuare l’esatta origine del danno, dal<br />

momento che il più delle volte esso proviene<br />

da tubature poste all’interno di muri o<br />

interrate. Occorrerà quindi procedere alla<br />

ricerca del guasto aprendo le cd. “ispezioni<br />

“nei muri e/o nei soffitti dei locali sottostanti<br />

la perdita. Individuata la causa dell’infiltrazione,<br />

si può quindi stabilire se essa<br />

Il testo della sentenza<br />

Con ricorso 13.11.92 i coniugi Camillo Bonsinetto e Rita Carmela<br />

Strano, condomini dell’edificio sito in Carlentini tra Via Gramsci e<br />

Via De Gasperi, denominato “Complesso Minerva”, deducendo<br />

che nel locale cantinato di loro proprietà vi erano infiltrazioni<br />

d’acqua provenienti dai piani sovrastanti chiesero al Pretore di<br />

Lentini A.T.P.; e successivamente, assumendo che l’infiltrazione<br />

dipendesse dalla condotta condominiale, convennero con citazione<br />

23.2.94 davanti allo stesso Pretore tutti i condomini, chiedendo<br />

il ripristino della conduttura e la condanna dei convenuti pro<br />

quota oltre al risarcimento danni - Costituitisi i condomini, Venura<br />

Vincenzo, la Ionica Costruzioni S.n.c., Pocina Pietra, rimasto contumace<br />

Salvatore Conti, tutti contestavano la domanda attrice,<br />

pur chiedendo che fosse accertata la causa dei danni riportati<br />

dagli attori.<br />

Espletata C.T.U. in base alla quale veniva accertato che le perdite<br />

di acqua provenivano da difetti della collocazione delle condutture<br />

dell’acqua potabile nell’appartamento del Ventura, il Pretore,<br />

riguardi una parte comune ovvero una parte<br />

di proprietà esclusiva del singolo condomino<br />

e individuare il soggetto tenuto al<br />

risarcimento del danno. Ai fini della individuazione<br />

delle parti comuni di un edificio in<br />

condominio esistono due mezzi interdipendenti:<br />

la legge e gli atti di compravendita<br />

dei condomini (ovvero i regolamenti contrattuali<br />

di condominio da essi richiamati)<br />

che possono modificare per difetto o per<br />

eccesso le disposizioni di legge. Sono parti<br />

comuni dell’edificio, salvo diverso titolo, ex<br />

art. 1117 c.c. “1) il suolo su cui sorge l’edificio,<br />

le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici<br />

solari, le scale, i portoni d’ingresso, i<br />

vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in<br />

genere tutte le parti dell’edificio necessarie<br />

all’uso comune; 2) i locali per la portineria e<br />

per l’alloggio del portiere, per la lavanderia,<br />

per il riscaldamento centrale, per gli<br />

stenditoi e per altri simili servizi in comune;<br />

3) le opere, le installazioni, i manufatti di<br />

qualunque genere che servono all’uso e al<br />

godimento comune, come gli ascensori, i<br />

pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le<br />

fognature e i canali di scarico, gli impianti<br />

per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica,<br />

per il riscaldamento e simili, fino al<br />

punto di diramazione degli impianti ai<br />

locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini”.<br />

Si tratta di una elencazione esclusivamente<br />

esemplificativa e non tassativa,<br />

ed inoltre, come poc’anzi accennato, derogabile<br />

mediante “titolo contrario”. ➜La sentenza<br />

che ha dato spunto alle presenti note,<br />

conformandosi ad un orientamento già<br />

espresso dalla medesima giurisprudenza di<br />

legittimità con le pronunce n. 12894/95 e n.<br />

583/01, ha affermato che la cd. “braga”, e<br />

cioè quell’elemento di raccordo fra la tubatura<br />

orizzontale di pertinenza del singolo<br />

appartamento e la tubatura verticale, di<br />

pertinenza condominiale, è strutturalmente<br />

posta nella diramazione, e per ciò, ex<br />

art.1117 n.3) c.c., non può rientrare nella<br />

proprietà comune condominiale, che è tale<br />

perché serve all’uso (e al godimento) di<br />

tutti i condomini. Pertanto, a detta della<br />

Suprema Corte, la braga serve soltanto a<br />

convogliare gli scarichi di pertinenza del<br />

singolo appartamento, a differenza della<br />

colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi<br />

di tutti gli appartamenti, serve all’uso<br />

di tutti i condomini. Per tali ragioni il ripristino<br />

della braga lesionata ed i danni conseguenti<br />

andranno posti a carico del singolo<br />

condomino proprietario dell’impianto e<br />

non dell’intero edificio condominiale.<br />

con sentenza 27.11.95 condannava il Ventura alla eliminazione<br />

delle infiltrazioni, con l’esecuzione dei lavori indicati dal C.T.U., al<br />

risarcimento danni ed al pagamento delle spese processuali - Su<br />

impugnazione del Ventura, che aveva accertato con perizia di<br />

parte come le infiltrazioni fossero causate da dispersione dalla<br />

colonna verticale di scarico, disposta nuova C.T.U. che aveva concluso<br />

individuando la causa delle infiltrazioni nella frattura della<br />

braga condominiale di innesto dell’impianto di scarico della<br />

Pocina nella colonna verticale di smaltimento delle acque luride e<br />

bionde, il Tribunale, con sentenza 20.3.2001, adeguandosi all’ultima<br />

C.T.U., condannava la Pocina ad eliminare la rottura della<br />

braga di innesto del suo impianto privato nella colonna verticale<br />

di smaltimento delle acque luride e bianche, nonché al pagamento<br />

delle spese dell’accertamento tecnico preventivo, della C.T.U.<br />

esperita in appello, delle spese giudiziali di entrambi i gradi di<br />

giudizio: respingeva la domanda di risarcimento danni proposta<br />

dal Ventura -


Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione La Pocina -<br />

Resiste con controricorso e ricorso incidentale il Ventura che ha<br />

depositato memoria - Nessuna attività difensiva hanno svolto gli<br />

altri intimati -<br />

MOTIVI DELLA DECISIONE<br />

Deduce la ricorrente principale a motivi di impugnazione:<br />

1) la violazione e falsa applicazione dell’art. 1117 n° 3 Cod. Civ.,<br />

nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa<br />

un punto decisivo della controversia espressamente prospettato e<br />

comunque rilevabile d’ufficio;<br />

la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. per omessa ed<br />

inadeguata valutazione di risultanze processuali su punti decisivi<br />

(art. 360 comma 1 nn 3, 4, 5 c.p.c.);<br />

- per avere il Tribunale, pur avendo individuato il principio di<br />

diritto secondo il quale l’impianto di scarico è di proprietà comune,<br />

per la parte che serve tutti i condomini; mentre è di proprietà<br />

esclusiva nella parte in cui serve direttamente il singolo condomino,<br />

fatto tuttavia scorretta applicazione del suddetto principio<br />

ponendo a carico della Pocina i danni conseguenti alla rottura<br />

della braga condominiale, in quanto innestantesi nel tratto della<br />

tubazione di scarico orizzontale a servizio del suo appartamento,<br />

NONOSTANTE, come risulta dalla C.T.U. eseguita in appello:<br />

a) i danni siano derivati dalla frattura della braga condominiale di<br />

innesto dell’impianto privato nella colonna verticale di spinaltimento<br />

e precisamente nella parte in cui la braga si innesta nella<br />

colonna verticale (e non nella parte in cui in essa si inserisce la<br />

colonna orizzontale di scarico di pertinenza dell’appartamento<br />

Pocina);<br />

b) la “braga”, quale parte integrante dell’impianto condominiale<br />

debba considerarsi di proprietà comune a partire dalla colonna<br />

verticale fino al punto di innesto della tubazione orizzontale a servizio<br />

del singolo appartamento, come del resto è dimostrato dall’essere<br />

essa dotata dello stesso diametro della colonna verticale,<br />

mentre la colonna orizzontale è di diametro inferiore;<br />

- per avere il Tribunale, pur affermando di condividere le conclusioni<br />

del C.T.U., che escludevano che la rottura avesse riguardato<br />

la parte privata dell’ impianto, contraddittoriamente individuato<br />

tale rottura quale causa dei danni posti a carico della Poenia;<br />

- per avere il Tribunale omesso di valutare le risultanze processuali<br />

della C.T.U. e della C.T.P. che avevano stabilito come la rottura<br />

avesse interessato la braga condominiale e non la derivazione<br />

verso il singolo appartamento;<br />

2)la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.<br />

- per avere il Tribunale erroneamente posto le spese del giudizio<br />

nonché gli oneri e le spese per le riparazioni a carico della Pocina<br />

anziché a carico di tutti i condomini - Deduce il ricorrente incidentale<br />

a motivo di impugnazione la violazione dell’art. 345 c.p.c.<br />

per avere il Tribunale erroneamente respinto la domanda di risarcimento<br />

dei danni riportati dal suo appartamento a causa delle<br />

infiltrazioni, perché proposta per la prima volta in appello e quindi<br />

nuova,<br />

NONOSTANTE:<br />

a) i danni si fossero manifestati dopo che la causa era stata presa<br />

in decisione dal Pretore;b) l’accertamento dei danni facesse parte<br />

del thema decidenduin proposto già dagli originari attori - Vanno<br />

preliminarmente riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c. i ricorsi principale<br />

ed incidentale, trattandosi di impugnazioni proposte avverso<br />

la stessa sentenza.<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #39<br />

LA SENTENZA COMMENTATA<br />

Il ricorso principale è infondato<br />

Quanto al primo motivo, è corretta la decisione del Tribunale che,<br />

accertato sulla base della seconda C.T.U. che la rottura riguardava<br />

la braga di raccordo fra la colonna verticale di scarico. e la tubazione<br />

orizzontale, di pertinenza dell’appartamento della ricorrente,<br />

ha ritenuto che la stessa tosse responsabile dei danni derivati<br />

dalle infiltrazioni causate da quella rottura, considerando la braga<br />

come elemento di pertinenza dell’impianto di scarico di proprietà<br />

esclusiva -<br />

Ai sensi dell’art. 1117 n° 3 c.c. , infatti, i canali di scarico sono<br />

oggetto di proprietà comune solo fino al punto di diramazione<br />

degli impianti ai locali di proprietà esclusiva, e poiché la braga,<br />

quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza<br />

del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza<br />

condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione,<br />

essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che<br />

è tale perché serve all’uso (ed al godimento) di tutti i condomini;<br />

e, nella specie la braga1 qualunque sia il punto di rottura della<br />

stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del<br />

singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che,<br />

raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all’uso di<br />

tutti i condomini<br />

In senso conforme ha già deciso questa Corte (v. sentt. 12894/95;<br />

583/01) -<br />

Il motivo esaminato, va, pertanto, respinto.<br />

Va ugualmente respinto il secondo motivo del ricorso principale,<br />

perché costituendo la “braga” per quanto sopra detto, parte dell’impianto<br />

di scarico di proprietà esclusiva, i danni conseguenti<br />

alla rottura della stessa, non possono che essere posti a carico del<br />

condomino (o proprietario dell’impianto, nella specie, la ricorrente,<br />

come accertato in giudizio -<br />

➜<br />

Il ricorso incidentale è infondato -<br />

La deroga al divieto dei nova in appello, di cui alla seconda parte<br />

del primo comma dell’art. 345 c.p.c., è ammessa, come hanno<br />

stabilito le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 1955/96,<br />

risolvendo il contrasto sorto sul punto fra le sezioni semplici, solo<br />

quando già nel giudizio di primo grado sia stata proposta la relativa<br />

domanda (di interessi, fruttì1 o danni), e, quindi, quella proposta<br />

in appello non sia altro che un aggiornamento di richieste<br />

già formulate in precedenza<br />

Nella specie, invece, la richiesta di danni formulata dal Ventura<br />

solo in grado di appello (perché solo dopo la sentenza impugnata<br />

i danni si sarebbero manifestati), non può ritenersi inclusa nell’ambito<br />

di operatività della deroga.<br />

La citata decisione delle Sezioni Unite, peraltro confermativa di<br />

una precedente S.U. la Sent 10597/92, è niente affatto contrastata<br />

dalle sentenze citate nel ricorso incidentale, la 15792/2002 e la<br />

9731/1988 che prevedono entrambe già proposta in primo grado,<br />

la domanda, di cui in secondo grado si chiede l’estensione.<br />

Il ricorso incidentale va, quindi, respinto.<br />

La Soccombenza reciproca giustifica l’integrale compensazione fra<br />

le parti delle spese del presente giudizio.<br />

PER QUESTI MOTIVI<br />

La Corte,<br />

riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e quello incidentale:<br />

dichiara interamente compensate fra le parti, le spese del presente<br />

giudizio -<br />

Così deciso in Roma il 28.5.2004.


#40 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

Interventi non contenziosi<br />

dell’Autorità giudiziaria<br />

Relazione tenuta al Corso di 2° livello per amministratori di condominio organizzato a<br />

Roma il 23 settembre 2006 1<br />

di Alberto Celeste, Magistrato<br />

ALBERTO CELESTE<br />

LE NORME<br />

Art. 1105, 4° comma, c.c.: Se non si prendono<br />

i provvedimenti necessari per l’amministrazione<br />

della cosa comune o non si forma<br />

una maggioranza, ovvero se la deliberazione<br />

adottata non viene eseguita, ciascun<br />

partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria.<br />

Questa provvede in camera di<br />

consiglio e può anche nominare un amministratore.<br />

Art. 1129, 1° comma, c.c.: Quando i condomini<br />

sono più di quattro, l’assemblea<br />

nomina un amministratore. Se l’assemblea<br />

non provvede, la nomina è fatta dall’autorità<br />

giudiziaria, su ricorso di uno o più<br />

condomini.<br />

Art. 1129, 3° comma, c.c.: Può altresì (l’amministratore)<br />

essere revocato dall’autorità<br />

giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino,<br />

oltre che nel caso previsto dall’ultimo<br />

comma dell’articolo 1131, se per due anni<br />

non ha reso il conto della sua gestione,<br />

ovvero se vi sono sospetti di gravi irregolarità.<br />

Art. 1131, 3° e 4° comma, c.c.: Qualora la<br />

citazione o il provvedimento abbia un<br />

contenuto che esorbita dalle attribuzioni<br />

dell’amministratore, questi è tenuto a<br />

darne senza indugio notizia all’assemblea<br />

dei condomini. L’amministratore che non<br />

adempie a quest’obbligo può essere revocato<br />

ed è tenuto al risarcimento dei danni.<br />

Art. 64 disp. att. c.c.: Sulla revoca dell’amministratore,<br />

nei casi indicati dal terzo<br />

comma dell’articolo 1129 e dall’ultimo<br />

comma dell’articolo 1131 del codice, il tribunale<br />

provvede in camera di consiglio,<br />

con decreto motivato, sentito l’amministratore.<br />

Contro il provvedimento del tribunale<br />

può essere proposto reclamo alla<br />

corte d’appello nel termine di dieci giorni<br />

dalla notificazione.<br />

✣<br />

LA LEGITTIMAZIONE<br />

La legittimazione a proporre le istanze<br />

relative ai procedimenti di volontaria giurisdizione<br />

in materia condominiale si<br />

atteggia differentemente nelle 3 fattispecie<br />

previste dal codice civile.<br />

A) L’ipotesi di cui all’ultimo comma dell’art.<br />

1105 c.c.<br />

In tale ipotesi, la legittimazione a proporre<br />

il relativo ricorso è riconosciuta dalla predetta<br />

norma solo a “ciascun partecipante”.<br />

Tuttavia, la legittimazione può essere riconosciuta<br />

anche all’amministratore di condominio:<br />

l’esperienza pratica la registra<br />

soprattutto in 2 ipotesi. La prima ipotesi<br />

riguarda l’approvazione del preventivo e<br />

dello stato di riparto propedeutico alla<br />

riscossione dei contributi condominiali ex<br />

art. 63 disp. att. c.c. mediante il decreto<br />

ingiuntivo immediatamente esecutivo<br />

nonostante opposizione: si tenga presente,<br />

infatti, che all’amministratore compete<br />

l’attribuzione di “riscuotere i contributi”<br />

(v. art. 1130, n. 3, c.c.), e che, in tale conte-<br />

sto, agirà, quindi, in rappresentanza e nell’interesse<br />

di tutti i condomini, al fine di<br />

recuperare le somme necessarie per il<br />

pagamento dei servizi condominiali (che,<br />

in difetto, potrebbero essere sospesi, si<br />

pensi alle spese indilazionabili concernenti<br />

le utenze elettriche, l’acqua, il riscaldamento).<br />

E’ vero che la mancata approvazione<br />

dello stato di riparto non impedisce<br />

all’amministratore medesimo di agire nei<br />

confronti dei condomini per la riscossione<br />

delle quote condominiali, in via ordinaria<br />

o con decreto ingiuntivo non immediatamente<br />

esecutivo, tuttavia, in tal modo<br />

resta preclusa la possibilità di avvalersi di<br />

quello strumento processuale più rapido<br />

ed incisivo - quale è il decreto ingiuntivo<br />

contemplato dall’art. 63 citato - che rappresenta<br />

una risposta razionale rispetto<br />

alle peculiari esigenze della gestione condominiale.<br />

In tale ipotesi, le eventualità<br />

potranno essere due:<br />

1) Qualora l’assemblea si sia pronunciata in<br />

senso negativo circa l’approvazione del<br />

detto bilancio, non potrà essere presentato<br />

il ricorso ex art. 1105, ultimo comma, c.c.,<br />

ma semmai la delibera dovrà essere impugnata,<br />

in sede contenziosa secondo le<br />

regole ordinarie, dagli eventuali condomini<br />

dissenzienti che ritengano la stessa contraria<br />

alla legge o al regolamento di condominio,<br />

mentre, dal canto suo, l’amministratore,<br />

in ossequio alla volontà espressa<br />

dalla maggioranza, dovrà procedere alla<br />

presentazione di un diverso preventivo o<br />

di un diverso stato di ripartizione che<br />

rifletta le obiezioni che hanno indotto l’assemblea<br />

alla pronuncia di mancata approvazione,<br />

sino a quando la stessa assemblea<br />

non giunga alla formazione di una volontà<br />

deliberativa positiva d’approvazione (che<br />

1 - Per ulteriori approfondimenti della tematica, si suggerisce la consultazione del libro “La volontaria giurisdizione in materia condominiale”, a cura di CELESTE A.,<br />

Giuffrè editore, Milano, 2000


a sua volta potrà essere impugnabile dalla<br />

minoranza ai sensi dell’art. 1137 c.c.).<br />

2) Se, invece, l’assemblea di condominio, a<br />

causa del (ripetuto) mancato raggiungimento<br />

del numero legale - ad esempio,<br />

per la costante assenza dei condomini, o in<br />

ragione della particolare composizione del<br />

condominio, dove uno dei condomini sia<br />

titolare di un numero di millesimi tali da<br />

condizionare da solo il funzionamento dell’assemblea<br />

- non si trova nelle condizioni<br />

di prendere i provvedimenti necessari ai<br />

fini di una corretta amministrazione, non<br />

vedo quale altro rimedio l’amministratore<br />

possa invocare di fronte ad una situazione<br />

completamente bloccata e senza via di<br />

uscita se non quello del ricorso ex art. 1105<br />

citato, considerando che non è esperibile<br />

alcuna iniziativa giudiziaria nei confronti<br />

dei condomini assenti in quanto anche il<br />

non partecipare alle riunioni condominiali<br />

è una legittima manifestazione dell’autonomia<br />

privata. La seconda ipotesi concerne<br />

il caso di inerzia dell’assemblea rispetto<br />

alla necessità di eseguire opere di manutenzione<br />

dell’edificio: qui si tenga conto<br />

che l’amministratore ha la specifica attribuzione<br />

di “compiere gli atti conservativi<br />

dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio”<br />

(v. art. 1130, n. 4, c.c.), e che tale<br />

incombenza viene generalmente intesa<br />

anche nel senso di un obbligo alla conservazione<br />

dell’integrità dei beni attraverso<br />

opere di manutenzione e di riparazione<br />

(ad esempio, il tetto crolla ed occorre ripararlo).<br />

Quindi, qualora l’amministratore<br />

reputi la necessità di lavori di riparazione o<br />

di manutenzione straordinaria - non<br />

urgenti, perché altrimenti potrebbe<br />

disporre direttamente - deve sempre previamente<br />

sottoporre la questione all’assemblea<br />

dei condomini, chiedendo l’approvazione<br />

di una deliberazione (non può,<br />

infatti, bypassare l’organo gestorio).<br />

In tale caso - come il precedente - le eventualità<br />

potranno essere due:<br />

1) Nel caso in cui l’assemblea respinga tale<br />

richiesta, il provvedimento potrà essere<br />

impugnato in sede contenziosa dai condomini<br />

dissenzienti, senza che l’amministratore<br />

possa prendere alcuna iniziativa in<br />

contrasto con la volontà della maggioranza<br />

dei partecipanti; in particolare, l’eventuale<br />

contenuto negativo della deliberazione<br />

assembleare potrà legittimare l’impugnazione<br />

sotto il profilo dell’eccesso di<br />

potere, per il grave pregiudizio derivante<br />

alle cose comuni.<br />

2) Nel caso in cui l’assemblea, regolarmente<br />

convocata, non si raduni, o non prenda<br />

alcun provvedimento o quando non si<br />

formi una maggioranza (positiva o negativa<br />

che sia), lo stesso amministratore potrà<br />

rivolgersi al giudice in sede camerale, attivando<br />

il procedimento diretto ad un provvedimento<br />

sostitutivo.<br />

B) L’ipotesi di cui al 1° comma dell’art.<br />

1129 c.c.<br />

Qualora l’assemblea non provvede alla<br />

nomina dell’amministratore, tale norma<br />

ammette la possibilità di adire il giudice<br />

per tale incombente “su ricorso di uno o<br />

più condomini”. Resta inteso che, per l’intervento<br />

dell’autorità giudiziaria, non è<br />

sufficiente l’evidente impossibilità per l’assemblea<br />

di riunirsi o l’oggettivo disaccordo<br />

dei condomini circa la nomina dell’amministratore,<br />

poiché è necessaria pur sempre<br />

l’istanza della parte interessata,<br />

dovendosi quindi escludere ogni intervento<br />

ex officio (i casi in cui il P.M. esercita<br />

l’azione civile sono tassativi in forza dell’art.<br />

69 c.p.c., e le norme contemplate<br />

dagli artt. 78-80 c.p.c. menzionano soltanto<br />

l’incapace, la persona giuridica e<br />

l’associazione non riconosciuta, e quindi<br />

non il condominio). Premesso ciò, innanzitutto,<br />

si rileva che la legittimazione alla<br />

proposizione dell’istanza per la nomina<br />

dell’amministratore giudiziario spetta ad<br />

ogni condomino, in quanto il semplice<br />

LA CORTE DI CASSAZIONE<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #41<br />

LEGISLAZIONE<br />

status di partecipante al condominio -<br />

purché composto da almeno 5 condomini<br />

- autorizza il singolo a ricorrere all’autorità<br />

giudiziaria; la qualità di condomino è agevolmente<br />

dimostrabile attraverso la produzione<br />

del titolo di proprietà, e, per reputare<br />

realizzata la condizione voluta dalla<br />

legge, è sufficiente che il trasferimento<br />

delle diverse porzioni sia avvenuto secondo<br />

le forme prescritte (atto pubblico o<br />

scrittura privata). Tuttavia, l’avente causa<br />

deve farsi parte diligente, comunicando<br />

agli altri condomini la sua posizione, e<br />

quindi la necessità di dar corso alla nomina<br />

dell’amministratore, qualora si superi il<br />

numero dei 4 proprietari, altrimenti la<br />

situazione resta quella precedente al trasferimento<br />

dei beni (per atto tra vivi o<br />

mortis causa) dall’unico proprietario a più<br />

persone. Trattasi di una legittimazione<br />

plurima e disgiunta, nel senso che la facoltà<br />

è attribuita ad uno o più condomini, ma<br />

al tempo stessa esclusiva, in quanto solo i<br />

condomini sono ammessi al ricorso all’autorità<br />

giudiziaria, e non gli estranei alla<br />

comunione dell’edificio (come, ad esempio,<br />

un conduttore, anche se avente, in<br />

date materie, diritto di intervento e di voto<br />

in assemblea). Non sembra, però, che il<br />

condomino ricorrente debba dimostrare<br />

un qualche specifico interesse, oltre alla<br />

sua qualità: il giudice dovrà solo appurare<br />

che un amministratore non affianca l’as-


#42 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

Interventi non contenziosi dell’autorità gudiziaria nell’amministrazione del condominio<br />

semblea condominiale, sicché non è necessaria<br />

alcuna motivazione a monte della<br />

richiesta di nomina ex art. 1129, 1° comma,<br />

c.c., visto che l’assenza dell’amministratore<br />

è fatto che urta contro l’inderogabilità<br />

della legge che dispone il contrario, e la<br />

domanda sarà accolta senza nessuna indagine<br />

del perché ci si è rivolti al giudice e<br />

dei motivi che hanno impedito all’assemblea<br />

di eleggere il proprio amministratore.<br />

La legittimazione in oggetto va, inoltre,<br />

riconosciuta anche all’amministratore, che,<br />

ovviamente, non rivesta nel contempo la<br />

qualità di condomino, che di per sé giustificherebbe<br />

la proposizione del ricorso.<br />

Invero, anche se la norma si riferisce esclusivamente<br />

ai condomini, quando l’assemblea,<br />

alla scadenza del mandato, non<br />

abbia provveduto alla nomina di un nuovo<br />

amministratore oppure alla conferma di<br />

quello uscente (con le stesse maggioranze<br />

previste dall’art. 1136 c.c.), il medesimo<br />

amministratore in carica, in virtù dell’operatività<br />

del principio della prorogatio, continua<br />

ad atteggiarsi, fino a che non sia<br />

sostituito da un altro, quale rappresentante<br />

dei condomini in relazione alla generale<br />

sfera dei poteri-doveri attribuitigli dall’art.<br />

1131 c.c. La fattispecie ricorre anche nelle<br />

ipotesi in cui l’amministratore ante tempus<br />

abbia rassegnato in modo irrevocabile le<br />

proprie dimissioni - si pensi a improvviso<br />

aggravamento delle condizioni di salute,<br />

indifferibilità di cure da praticarsi in luogo<br />

diverso, trasferimento in una città lontana<br />

o all’estero, stato di inimicizia verso uno o<br />

più partecipanti, esasperata conflittualità<br />

tra i condomini, ecc. - e l’assemblea, regolarmente<br />

convocata, non abbia provveduto<br />

alla sua sostituzione, o indugi al riguardo<br />

nonostante che la stessa sia stata sollecitata<br />

dalla richiesta di nominare di un<br />

altro in sua vece. In tutte queste ipotesi -<br />

scadenza del mandato o dimissioni anticipate<br />

- appare corretto ammettere la legittimazione<br />

alla nomina giudiziale ai sensi<br />

dell’art. 1129, 1° comma, c.c. in capo<br />

all’amministratore, considerando, da un<br />

lato, che quest’ultimo conserva ad interim<br />

i suoi poteri di rappresentanza di tutti i<br />

condomini, per cui è tenuto a procedere a<br />

tutte le iniziative, anche giudiziarie, atte a<br />

tutelare le esigenze comuni dei condomini,<br />

ed il ricorso potrebbe costituire appunto<br />

un mezzo per ovviare alla situazione di<br />

carenza dell’organismo amministrativo e<br />

per eliminare la situazione di incertezza<br />

oggettivamente pregiudizievole per la<br />

tutela degli interessi del condominio e dei<br />

partecipanti, e, dall’altro lato, che lo stesso<br />

amministratore, protraendosi i doveri<br />

discendenti dalla sua nomina, continua ad<br />

essere responsabile sotto i vari profili civili,<br />

penali, amministrativi, fiscali, ecc. (si<br />

pensi, ad esempio, all’imputabilità per la<br />

rovina del cornicione dell’edificio condominiale).<br />

C) L’ipotesi di cui al 3° comma dell’art.<br />

1129 c.c.<br />

Il ricorso all’autorità giudiziaria per la<br />

revoca dell’amministratore, invece, potrà<br />

essere proposto dal solo condomino, che,<br />

in pratica, risulta nell’impossibilità di<br />

rimuoverlo attraverso i consueti meccanismi<br />

assembleari (v., in particolare, le maggioranze<br />

qualificate di cui all’art. 1136, 2° e<br />

4° comma, c.c.), mentre legittimato passivo<br />

è esclusivamente l’amministratore in<br />

carica. Dal lato attivo, è legittimato a proporre<br />

l’istanza di revoca “ciascun condomino”,<br />

anche uno solo; è significativo<br />

notare che, in campo societario, l’art. 2409<br />

c.c. prescrive che la “denunzia” deve provenire<br />

dai soci che rappresentino almeno il<br />

decimo del capitale sociale - forse per scoraggiare<br />

l’abuso dei poteri della minoranza<br />

- salvo che il singolo socio prospetti i<br />

fatti al P.M. e questi, riscontrata la serietà<br />

della denunzia, promuova il procedimento<br />

contro gli amministratori (l’iniziativa di<br />

quest’ultimo è, infatti, giustificata dal prevalente<br />

interesse pubblico nel caso delle<br />

società). Così legittimato al ricorso deve<br />

ritenersi anche il comproprietario (pro<br />

indiviso) di un piano o di una frazione di<br />

piano, ed egualmente la legittimazione<br />

deve riconoscersi anche all’usufruttuario<br />

dell’unità immobiliare facente parte del<br />

condominio, atteso che l’amministrazione<br />

dello stabile rientra tra le materie ordinarie,<br />

in ordine alle quali vi è una competenza<br />

esclusiva gestionale in capo al titolare<br />

del diritto reale parziario (v. art. 67 disp.<br />

att. c.c.). Una pronuncia di merito ha precisato,<br />

in proposito, che gli acquirenti di<br />

porzioni di fabbricato condominiale, in<br />

quanto sono solidalmente obbligati (v. art.<br />

63, 2° comma, disp. att. c.c.), per il solo<br />

fatto dell’acquisto, con il loro dante causa<br />

riguardo agli oneri dell’amministrazione<br />

dello stabile comune, venuti in essere<br />

prima dell’assunzione da parte loro della<br />

qualità di condomini, sono legittimati a<br />

sollecitare l’adozione del provvedimento di<br />

revoca di cui all’art. 1129, 3° comma, c.c.,<br />

per ottenere la rimozione di irregolarità<br />

verificatesi nella gestione del condominio<br />

nel biennio antecedente il loro ingresso<br />

nella collettività condominiale. Nel caso<br />

opposto, vale a dire qualora nel corso del<br />

procedimento, il ricorrente perda la qualità<br />

di condomino - perché, ad esempio,<br />

venda l’appartamento facente parte dell’edificio<br />

condominiale amministrato dal<br />

soggetto di cui ha chiesto giudizialmente<br />

la revoca - se, applicando le regole del<br />

modello processuale contenzioso, si reputa<br />

che la legittimazione, al pari dell’interesse<br />

ad agire, sia condizione dell’azione, e<br />

quindi debba sussistere non solo al<br />

momento dell’instaurazione del giudizio<br />

ma anche sino al momento della decisione,<br />

si dovrebbe dare rilevanza alla perdita del<br />

predetto requisito e disattendere, in rito, il<br />

ricorso. Essendo il procedimento di revoca<br />

suscettibile di esplicare i propri effetti<br />

anche nei riguardi degli altri condomini<br />

diversi dal ricorrente, può succedere che<br />

questi possano intervenire ad adiuvandum<br />

delle ragioni di una delle parti in contesa,<br />

ma si esclude la necessità di configurare<br />

un’ipotesi di litisconsorzio necessario (v.<br />

anche appresso). Dal lato passivo, interessato<br />

e legittimato a resistere e contraddire<br />

a tale istanza è in via esclusiva soltanto<br />

l’amministratore in carica - che può essere<br />

anche quello nominato dall’autorità giudiziaria<br />

ai sensi dell’art. 1129, 1° comma, c.c.,<br />

o quello in regime di prorogatio, o quello<br />

vigente in virtù di conferma tacita - e ciò<br />

malgrado le ripercussioni, nei confronti del<br />

condominio, degli effetti della pronuncia<br />

giudiziale; del resto, i condomini che chie-<br />


INNAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO, AULA CORTE DEI CONTI<br />

dono la revoca dell’amministratore esercitano<br />

un diritto proprio e non agiscono in<br />

virtù di un mandato reciproco esistente tra<br />

tutti i condomini. La giurisprudenza di<br />

legittimità, in questa prospettiva, ha tratto<br />

la conseguenza che, rimasto il condominio<br />

estraneo al procedimento, non autorizzando<br />

(trattandosi d’ipotesi esulanti da quelle<br />

previste negli artt. 1130 e 1131 c.c.), né successivamente<br />

ratificando la resistenza in<br />

giudizio dell’amministratore medesimo, a<br />

questi devono eventualmente far carico le<br />

spese processuali. In quest’ottica, è stata<br />

anche dichiarata nulla, per contrarietà alla<br />

legge, la delibera assembleare che aveva<br />

approvato il rendiconto annuale, includendovi<br />

le spese legali sostenute in proprio<br />

dall’amministratore in una procedura<br />

promossa nei suoi confronti ai sensi dell’art.<br />

1129, 3° comma, c.c., attesa la non<br />

inerenza delle spese anzidette alla gestione<br />

condominiale.<br />

L’ISTANZA<br />

In conformità alle regole generali previste<br />

dagli artt. 737 ss. c.p.c., l’atto introduttivo<br />

del procedimento deve rivestire la forma<br />

del “ricorso”, rivolto al giudice del luogo<br />

ove si trova l’edificio condominiale, indicando<br />

l’ufficio giudiziario, il nome delle<br />

parti, l’oggetto dell’istanza e delle ragioni<br />

della stessa, secondo i canoni classici di cui<br />

all’art. 125 c.p.c., che disciplina gli elementi<br />

tipici di un complesso di atti tra i<br />

quali anche il ricorso, subordinando<br />

l’eventuale deroga ad un’espressa previsione<br />

normativa. Relativamente all’istanza<br />

introduttiva nei procedimenti di volontaria<br />

giurisdizione in materia di condominio,<br />

vale la pena spendere alcune parole relativamente<br />

a 2 questioni frequenti e rilevanti:<br />

l’indicazione del nome delle parti e il<br />

patrocinio del difensore (con riflesso sulle<br />

spese di lite).<br />

A) Per quanto concerne il nome delle parti,<br />

occorre distinguere le singole fattispecie:<br />

nei casi contemplati dagli artt. 1105, ultimo<br />

comma, e 1129, 1° comma, c.c. sembra sufficiente<br />

l’indicazione nominativa del ricorrente<br />

e del condominio al quale l’istanza<br />

(di provvedimenti necessari alla cosa<br />

comune o di nomina dell’amministratore)<br />

inerisce, essendo superflue l’elencazione di<br />

tutti i singoli condomini - salva, forse, l’indicazione<br />

dell’eventuale amministratore<br />

(in carica o in regime di prorogatio) -<br />

stante la non necessità della notificazione<br />

nei loro confronti, mentre, nel caso previsto<br />

dall’art. 1129, 3° comma, c.c., è necessario<br />

indicare, oltre il condomino, anche il<br />

nome dell’amministratore in carica cui è<br />

rivolta l’istanza di revoca. Nulla vieta,<br />

ovviamente, che, nei primi casi sopra<br />

esposti, nel ricorso stesso siano indicati<br />

nominativamente tutti o alcuni dei condomini<br />

interessati, ma ciò non ai fini dell’estensione<br />

anche a tali soggetti di un<br />

contraddittorio che non è necessario, bensì<br />

ai fini di un’eventuale audizione di carattere<br />

meramente istruttorio per l’accertamento<br />

della sussistenza dei presupposti<br />

che giustificano l’adozione del provvedimento.<br />

B) Per quanto riguarda il problema relativo<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #43<br />

LEGISLAZIONE<br />

alla possibilità di adire il giudice (o di resistere)<br />

personalmente, occorre prendere le<br />

mosse dall’art. 82 c.p.c. che prevede, di<br />

regola, l’obbligo di “stare in giudizio” con<br />

il ministero di un difensore. La questione -<br />

ampiamente discussa in dottrina e in giurisprudenza<br />

- è, quindi, se il predetto art.<br />

82 si applica a tutti i procedimenti che si<br />

svolgono dinanzi ad un magistrato, o se<br />

invece trova applicazione soltanto nell’ambito<br />

del modello tipico del giudizio<br />

contenzioso, rimanendovi esclusi i procedimenti<br />

in camera di consiglio regolati più<br />

specificatamente dal libro IV del codice di<br />

procedura civile. Tale questione presenta<br />

indubbiamente aspetti di perplessità: a<br />

prescindere dalle argomentazioni addotte<br />

a sostegno delle relative tesi - tutte perfettamente<br />

sostenibili - bisogna riconoscere<br />

che, accanto ad una serie di procedimenti<br />

camerali, assai semplici, rispetto ai quali la<br />

rappresentanza a mezzo di un difensore<br />

appare effettivamente superflua (si pensi<br />

alla nomina di un amministratore in un<br />

condominio che ne sia privo), esistono altri<br />

procedimenti in cui viene a realizzarsi un<br />

contraddittorio assai spesso estenuante e<br />

complesso per cui l’esigenza di una difesa<br />

tecnica è più che giustificata (si pensi alla<br />

destituzione dell’amministratore in carica).<br />

La prassi degli uffici giudiziari nei procedimenti<br />

camerali in materia di condominio<br />

mi sembra quella di escludere la necessità<br />

del patrocinio del difensore, salvo, in alcuni,<br />

richiederla solo per quello previsto dal<br />

3° comma dell’art. 1129 c.c., in quanto procedimento<br />

in contraddittorio. In quest’ultimo<br />

caso, quando il ricorso è presentato<br />

dalla parte personalmente, alcuni giudici<br />

dichiarano l’inammissibilità tout court dell’istanza,<br />

altri, sospendono il ricorso, convocano<br />

il ricorrente facendogli capire (con<br />

le buone o con le cattive) che è meglio per<br />

lui che le sue tesi siano idoneamente sviluppate<br />

da un avvocato (forse preoccupati<br />

di evitare lamentele di condomini pazzi<br />

furiosi o semplicemente inesperti). Le<br />

caratteristiche tipiche del procedimento in<br />

camera di consiglio - tra cui può annoverarsi<br />

quello in materia condominiale - lo<br />

identificano come uno strumento assai più<br />

snello rispetto a quello fornito ai giudici<br />

del contenzioso, e soprattutto più facilmente<br />

utilizzabile proprio da soggetti non<br />

professionalmente preparati al gioco del<br />

processo (quali possono essere i condomini<br />

e l’amministratore). Abbiamo, infatti, rilevato<br />

che il procedimento s’inizia con<br />


#44 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

Interventi non contenziosi dell’autorità gudiziaria nell’amministrazione del condominio<br />

“ricorso” al giudice competente, per cui il<br />

rapporto è diretto tra cittadino e magistrato,<br />

evitando la complicazione della citazione<br />

e della notifica della medesima; osserveremo<br />

poi che il giudice adito può convocare<br />

direttamente il ricorrente, mentre l’attività<br />

probatoria (che pure non è preclusa<br />

alle parti) è rimessa sostanzialmente al<br />

giudice medesimo, cui sono dati ampi<br />

poteri di indagine d’ufficio, liberando,<br />

anche sotto quest’aspetto, la parte dai<br />

complessivi oneri (di indicazione precisa<br />

dei mezzi di prova, di tempestiva sottoposizione<br />

degli stessi), che risultano invece<br />

per i procedimenti contenziosi (specie alla<br />

luce del nuovo processo civile scandito da<br />

preclusioni e decadenze); se a ciò si<br />

aggiunge che, nei procedimenti de quibus,<br />

sussiste un ambito della decisione<br />

giudiziaria che sfugge alle solite regole<br />

(rapporto tra decisione e petitum, obbligo<br />

del giudice di stare a quanto dedotto) tipiche<br />

dei procedimenti contenziosi, mettendo<br />

in luce una maggiore discrezionalità del<br />

magistrato nel momento decisorio, appare<br />

giustificabile la minore esigenza di un<br />

difensore in senso tecnico.<br />

IL CONTRADDITTORIO<br />

Riguardo ai soggetti diversi dal ricorrente<br />

- quelli nei confronti dei quali, di regola,<br />

il provvedimento invocato è destinato ad<br />

avere efficacia - la notifica del ricorso e<br />

del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza<br />

(a cura dell’istante, nel termine<br />

perentorio fissato dal giudice relatore) ai<br />

c.d. controinteressati si atteggia diversamente<br />

nei procedimenti di volontaria giurisdizione<br />

in materia condominiale.<br />

Invero, nel procedimento di revoca, l’art.<br />

64, 1° comma, disp. att. c.c. prevede<br />

espressamente che sia “sentito” il solo<br />

amministratore, evidentemente ritenendo<br />

che la mera qualità di partecipante al<br />

condominio non giustificasse l’esigenza<br />

della partecipazione al procedimento,<br />

sebbene si deve riconoscere che il provvedimento<br />

di revoca è ovviamente suscettibile<br />

di esplicare i propri effetti anche nei<br />

riguardi degli altri condomini diversi del<br />

ricorrente, che, quali persone interessate,<br />

potranno intervenire in giudizio a sostegno<br />

delle ragioni del ricorrente o di quelle<br />

dell’amministratore. In altri termini,<br />

anche se, in effetti, la revoca dell’amministratore<br />

può essere richiesta da una minoranza<br />

di condomini, in contrasto con gli<br />

altri partecipanti, l’interesse del condominio<br />

che viene in considerazione è sempre<br />

quello comune ad una corretta amministrazione<br />

dell’edificio, mentre il provvedimento<br />

richiesto non è destinato ad incidere<br />

direttamente sulle posizioni dei singoli<br />

condomini, ai quali non è riconosciuto<br />

un diritto o un interesse giuridicamente<br />

rilevante in merito all’amministrazione<br />

stessa. Trattasi, quindi, di procedimento<br />

sostanzialmente contenzioso, in quanto la<br />

previsione relativa alla necessità di sentire<br />

l’amministratore in carica comporta che il<br />

soggetto passivo dell’istanza di revoca è<br />

parte necessaria del procedimento; peraltro,<br />

le esigenze di rispetto del contraddittorio<br />

dovrebbero esigere la notifica alla<br />

controparte del ricorso e della data dell’udienza<br />

di trattazione dello stesso nel<br />

termine fissato dal giudice in modo tale<br />

da assicurare un utile esercizio del diritto<br />

di difesa da parte del medesimo amministratore,<br />

in funzione del diritto di replicare<br />

e di svolgere le proprie difese (anche se<br />

non sono prescritti determinati termini).<br />

Negli altri casi, non appare necessario<br />

citare tutti gli altri condomini, fermo<br />

restando, ovviamente, la facoltà di questi<br />

ultimi di intervenire nel procedimento ad<br />

adiuvandum delle ragioni di una delle<br />

parti in contesa (di regola, in relazione<br />

alla legittimazione plurima di cui sono<br />

titolari). In particolare, nell’ipotesi di cui<br />

all’art. 1129, 1° comma, c.c., la nomina<br />

dell’amministratore, nel caso di mancanza<br />

dello stesso, costituisce per il condominio<br />

un atto “dovuto” per il condominio -<br />

la presenza dell’organismo esecutivo è,<br />

infatti, richiesta obbligatoriamente ove vi<br />

siano più di 4 condomini - sicché sembra<br />

corretto ritenere che il ricorso, quantunque<br />

proposto da un solo condomino,<br />

rifletta comunque gli interessi dell’intera<br />

collettività condominiale, poiché rivolto<br />

ad un adempimento prescritto dalla<br />

legge, che si traduce in un beneficio per<br />

tutti i condomini, indipendentemente<br />

dalla loro partecipazione al procedimento;<br />

né sembra ipotizzabile che, nell’ambito<br />

di quest’ultimo, si delineino posizioni<br />

divergenti, giacché il giudice dovrà limitarsi<br />

a prendere atto dell’esistenza delle<br />

condizioni previste dalla norma ed a designare,<br />

nell’ambito della propria discrezionalità,<br />

un amministratore.<br />

Nell’ipotesi di cui all’art. 1105, ultimo<br />

comma, c.c., appare più corretto distinguere:<br />

A) Qualora il ricorso sia proposto da un<br />

singolo condomino, potrebbe escludersi<br />

la necessità della notificazione a tutti i<br />

partecipanti al condominio, in quanto, in<br />

buona sostanza, si invoca dal giudice un<br />

mezzo integrativo a tutela dell’interesse<br />

comune, pregiudicato da un'inerzia nella<br />

fase deliberativa o attuativa; in quest’ordine<br />

di concetti, sembra sufficiente la<br />

notifica al solo amministratore in rappresentanza<br />

dei predetti partecipanti per la<br />

considerazione che quest’ultimo per legge<br />

è legittimato passivamente “per qualunque<br />

azione” concernente le parti comuni<br />

dell’edificio (v. art. 1131, 2° comma, c.c.),<br />

potendosi dare alla disposizione un’ampia<br />

interpretazione comprensiva, oltre che<br />

delle controversie contenziose, anche<br />

delle questioni trattate in sede di volontaria<br />

giurisdizione (sarà, poi, compito dell’amministratore<br />

di informare, nei rapporti<br />

interni, l’assemblea, per avere istruzioni<br />

sulla condotta processuale da assumere).<br />

B) Allorché, invece, l’istanza sia avanzata<br />

dall’amministratore - si pensi ai casi<br />

sopra accennati relativi alla necessità di<br />

eseguire opere di manutenzione dell’edificio<br />

comune oppure all’esigenza di<br />

approvare il preventivo e lo stato di<br />

riparto per poter riscuotere i contributi<br />

condominiali - è, invece, opportuno che<br />

il ricorso sia portato a conoscenza di tutti<br />

i condomini (attraverso la notifica a tutti<br />

i partecipanti), in quanto non sembra<br />

che l’amministratore possa, da solo, rappresentare<br />

al tempo stesso l’interesse<br />

generale del condominio e quello dei<br />

singoli condomini, i quali, pertanto,<br />


CORTE D’APPELLO<br />

devono essere posti nelle condizioni di<br />

interloquire.<br />

L’ISTRUZIONE<br />

In generale, può affermarsi che l’istruttoria<br />

non appare informata al principio della<br />

disponibilità delle prove, tipico del giudizio<br />

contenzioso (v. art. 115 c.p.c.), nel senso<br />

che al giudice può essere attribuito un<br />

potere d’indagine sull’esistenza in concreto<br />

dei presupposti del ricorso introduttivo<br />

e d’acquisizione di elementi di valutazione<br />

che non è necessariamente subordinato<br />

all’iniziativa della parte interessata. L’art.<br />

738, 3° comma, c.p.c. prescrive che il giudice<br />

- nominato relatore, con l’obbligo poi<br />

di riferire in camera di consiglio davanti al<br />

collegio - “può” assumere informazioni,<br />

per cui la fase istruttoria è rimessa alla sua<br />

discrezionalità, e la stessa istruttoria riveste<br />

necessariamente carattere eventuale, qualora<br />

il giudice ritenga che il ricorso possa<br />

essere deciso sulla base della sola documentazione<br />

allegata all’atto introduttivo.<br />

Si pensi al caso in cui si producano i verbali<br />

di successive delibere da cui si evince<br />

che le relative riunioni, convocate per la<br />

nomina dell’amministratore, siano andate<br />

deserte (v. art. 1129, 1° comma, c.c.), oppure<br />

che non si riesca ad adottare un provvedimento<br />

necessario per la cosa comune,<br />

per mancanza del quorum necessario (v.<br />

art. 1105, ultimo comma, c.c.). Nel procedimento<br />

di cui all’art. 1129, 3° comma, c.c., di<br />

solito, l’audizione dell’amministratore (in<br />

contraddittorio con il ricorrente) dovrebbe<br />

esaurire le esigenze istruttorie connesse alle<br />

prime 2 ipotesi contemplate dalla predetta<br />

norma, e cioè all’accertamento della violazione<br />

dell’obbligo di informare l’assemblea<br />

della notificazione di atti il cui contenuto<br />

esorbita le sue attribuzioni nonché<br />

dell’obbligo del rendiconto per due anni<br />

consecutivi; in questi casi, la mancata<br />

comparizione del resistente si tradurrà in<br />

una sorta di presunzione di veridicità delle<br />

censure mosse dal ricorrente all’operato<br />

dell’amministratore, stante peraltro l’impossibilità<br />

per il condomino di provare i<br />

fatti negativi posti a fondamento dell’istanza.<br />

Invece, nella terza ipotesi, relativa<br />

alla sussistenza delle gravi irregolarità,<br />

la verifica della sussistenza dei presupposti<br />

legittimanti la revoca dovrebbe articolarsi<br />

in una fase istruttoria, tesa ad acquisire<br />

riscontri - per lo più, attraverso la produzione<br />

da parte dell’amministratore di<br />

documentazione idonea a confutare l’assunto<br />

avversario, salvo l’espletamento di<br />

una consulenza tecnica d’ufficio - per<br />

affermare o negare la veridicità della prospettazione<br />

dei fatti esposta nell’istanza de<br />

qua; in questo caso, la mancata comparizione<br />

dell’amministratore citato non può<br />

valere ex se a determinare una sorta di<br />

acquiescenza all’accoglimento della<br />

domanda, né ad essere valutata quale<br />

comportamento processuale da cui dedurre<br />

elementi di prova, dovendo i fatti<br />

dedotti risultare in ogni caso dimostrati,<br />

salvo, comunque, ritenere che, in un procedimento<br />

in cui la valutazione delle circostanze,<br />

al fine di una revoca, è rimessa in<br />

massima parte alla discrezione del giudice,<br />

la mancanza di qualsiasi contestazione o di<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #45<br />

LEGISLAZIONE<br />

giustificazioni da parte dell’interessato,<br />

potrà, di fatto, essere determinante ai fini<br />

dell’accoglimento del ricorso. Il giudice<br />

relatore può disporre - fissando per lo<br />

scopo un’udienza con decreto in calce al<br />

ricorso introduttivo, con comunicazione a<br />

cura della cancelleria - l’audizione del<br />

ricorrente, qualora, ad esempio sussistano<br />

elementi d’incertezza; sul punto, la mancata<br />

comparizione del ricorrente può essere<br />

interpretata come sintomatica: a) del<br />

venir meno di ogni interesse della parte<br />

alla coltivazione dell’istanza, e quindi<br />

all’eventuale modificazione della situazione<br />

di fatto che ha dato origine al ricorso<br />

(dando luogo ad una pronuncia di non<br />

luogo a provvedere da parte dello stesso<br />

giudice relatore), oppure, b) ritenendo la<br />

predetta comparizione finalizzata all’acquisizione<br />

delle informazioni necessarie<br />

per la formazione del convincimento del<br />

giudice, l’inattività della parte comporta il<br />

difetto di prove circa i presupposti del<br />

provvedimento invocato (con emanazione<br />

di un decreto nel merito di rigetto del<br />

ricorso). Il giudice può, inoltre, sentire -<br />

con notificazione a cura del ricorrente - gli<br />

altri condomini (pur non destinatari della<br />

notifica del provvedimento per la comparizione<br />

delle parti) rispetto ai quali non<br />

sembra operare quell’incapacità a deporre<br />

sussistente nel giudizio contenzioso, in<br />

quanto parti, ai sensi dell’art. 246 c.p.c.,<br />

salva l’adeguata valutazione in ordine<br />

all’attendibilità delle loro dichiarazioni,<br />

stante la posizione di non terzietà rispetto<br />

all’oggetto della contesa, tale da giustificare<br />

l’attribuzione di un rilievo determinante<br />

alle loro deposizioni. Il magistrato<br />

può, altresì, sentire come sommari informatori<br />

- anche se ciò avviene raramente -<br />

il presidente dell’assemblea (all’esito della<br />

quale, ad esempio, non si sia pervenuti<br />

alla nomina del rappresentante del condominio),<br />

l’ex amministratore, o altri soggetti<br />

a conoscenza sui fatti del procedimento,<br />

come può invitare le parti ad acquisire una<br />

data documentazione (qualora il ricorrente<br />

ometta di attivarsi per gli adempimenti<br />

istruttori disposti dal relatore, il ricorso<br />

deve essere disatteso nel merito). Il giudice<br />

può, infine, ammettere la consulenza tecnica<br />

d’ufficio, per acclarare date circostanze<br />

rilevanti ai fini del decidere: si pensi ad<br />

un’indagine tecnica per accertare lo stato<br />

dei luoghi al fine di verificare la necessità<br />

di lavori necessari alla manutenzione dell’edificio<br />

condominiale nell’ipotesi di cui


#46 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

Interventi non contenziosi dell’autorità gudiziaria nell’amministrazione del condominio<br />

all’art. 1105, ultimo comma, c.c. (per orientare<br />

il giudice circa la “necessità” del<br />

provvedimento stesso, i contenuti del<br />

medesimo, le modalità d’attuazione di<br />

quanto richiesto, ecc.), oppure ad una<br />

perizia contabile per accertare la regolarità<br />

della contabilità e della gestione amministrativa<br />

al fine di verificare la sussistenza<br />

delle gravi irregolarità commesse dall’amministratore<br />

nell’espletamento del mandato<br />

denunciate nel ricorso ex art. 1129, 3°<br />

comma, c.c. (non è esclusa, poi, un’ispezione<br />

dei libri contabili tenuti dall’amministratore).<br />

IL PROVVEDIMENTO<br />

Il contenuto del provvedimento potrà<br />

essere:<br />

a) di rigetto dell’istanza, quando difetti la<br />

legittimazione del ricorrente, quando il<br />

procedimento sia stato promosso al di<br />

fuori dei casi consentiti, o quando siano<br />

risultati carenti i presupposti che giustificano<br />

la pretesa fatta valere in sede di<br />

volontaria giurisdizione, ecc.,<br />

b) di accoglimento dell’istanza, qualora<br />

siano soddisfatte, in termini di prova,<br />

offerta dalle parti o acquisita d’ufficio, le<br />

condizioni che giustifichino l’accoglimento<br />

della predetta istanza. Tenendo sempre<br />

GIUDICI ALL’INNAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO<br />

presente che l’intervento del giudice, di<br />

regola, è diretto a supplire ad una carenza<br />

dei meccanismi tipici dell’ordinamento<br />

interno al condominio, si rileva però che il<br />

provvedimento conclusivo dei procedimenti<br />

di volontaria giurisdizione in tali<br />

materie si atteggia in vario modo secondo<br />

le varie fattispecie. La relativa identificazione<br />

risulta più agevole nelle ipotesi previste<br />

dal 1° e 3° comma dell’art. 1129 c.c.,<br />

mentre appare più complessa in quella di<br />

cui all’ultimo comma dell’art. 1105 c.c.<br />

Proviamo ad analizzarle partitamente.<br />

A) Le ipotesi di cui al 1° e 3° comma dell’art.<br />

1129 c.c. Nell’ipotesi contemplata dall’art.<br />

1129, 1° comma, c.c., il provvedimento<br />

di nomina da parte dell’autorità giudiziaria,<br />

oltre che l’indicazione del nominativo,<br />

non deve contenere altre statuizioni, poiché<br />

le attribuzioni conferite all’amministratore<br />

giudiziario coincidono pienamente<br />

con quelle tipiche dell’amministratore eletto<br />

direttamente dall’assemblea (v. artt.<br />

1130 e 1131 c.c.). Nulla vieta che il ricorrente,<br />

con l’istanza introduttiva, possa indicare il<br />

soggetto che reputi più idoneo ad essere<br />

designato, o che proponga addirittura se<br />

stesso quale amministratore, ma il giudice<br />

competente è completamente libero di far<br />

cadere la scelta dell’amministratore su chi<br />

vuole, su uno dei condomini o su una persona<br />

esterna al condominio stesso, escludendo,<br />

comunque, allo stato, che sia<br />

necessaria l’iscrizione a particolari albi<br />

professionali (salva la preferenza a soggetti<br />

iscritti nell’elenco dei consulenti tecnici<br />

con qualifica idonea a svolgere le mansioni<br />

di amministratore), ed avendo però sempre<br />

presente il generale interesse della<br />

comunità (in questa prospettiva, può<br />

nominarsi una geometra, un ragioniere, un<br />

architetto, un ingegnere, un dottore commercialista,<br />

un avvocato, ecc.). Di solito, si<br />

possiede in ufficio un elenco aggiornato,<br />

cercando di adottare un turn over e di non<br />

cumulare incarichi, talvolta, se possibile,<br />

indicando un professionista con lo studio<br />

nel quartiere dove è sito lo stabile condominiale<br />

da amministrare; non si raccolgono<br />

informazioni sull’incarico svolto, salvo<br />

depennare i nominativi che, in altre pratiche,<br />

non hanno dato prova di meritare la<br />

fiducia del tribunale o dei quali occasionalmente<br />

non vengono fornite notizie confortanti.<br />

Tuttavia, se nel regolamento condominiale<br />

esistono precise indicazioni relative<br />

ai soggetti che tale funzione devono<br />

ricoprire e gli eventuali requisiti che dette<br />

persone devono possedere, sembra che<br />

anche l’autorità giudiziaria sia tenuta alla<br />

loro osservanza; di solito, è sufficiente che<br />

sia un soggetto giuridicamente capace,<br />

non in lite con il condominio, né dipendente<br />

dello stesso - come ad esempio il<br />

portiere - non escludendo, però, che il<br />

regolamento condominiale possa prevedere<br />

che l’amministratore debba essere un<br />

condomino, oppure, anche per ragioni di<br />

giustizia distributiva e di economia, stabilire<br />

l’obbligo per tutti i condomini di esercitare,<br />

a turno, le funzioni di amministratore.<br />

L’unico problema che potrebbe sorgere<br />

- ma ciò ci porterebbe fuori del seminato<br />

- concerne la possibilità, per il giudice,<br />

adito ai sensi dell’art. 1129, 1° comma,<br />

c.c., di nominare non uno ma più amministratori<br />

o, addirittura, una società (si pensi<br />

al recente sviluppo di quelle di consulenza<br />

ed amministrazione, o, più in generale, di<br />

servizi, che hanno alle loro dipendenze<br />

personale specializzato in campo sia tecni-


co sia legale, e che garantiscono una maggiore<br />

efficienza organizzativa e sicura funzionalità).<br />

Passando brevemente ad esaminare<br />

l’ipotesi di cui al 3° comma dell’art.<br />

1129 c.c., in ordine al momento decisorio, si<br />

può osservare che, come il ricorso dovrà<br />

contenere in modo specifico le ragioni che<br />

inducono l’interessato a chiedere il provvedimento<br />

di destituzione, affinché l’amministratore<br />

possa limitarsi a replicare le<br />

proprie giustificazioni solamente in relazione<br />

ai motivi dedotti, per cui l’eventuale<br />

ampliamento degli stessi (e della relativa<br />

indagine istruttoria) dovrà essere fatto in<br />

modo da consentire un’efficace difesa, così<br />

si deve escludere che il giudice, d’ufficio,<br />

possa pronunciare la revoca per motivi<br />

diversi, qualora sugli stessi non si sia svolto<br />

alcun sostanziale contraddittorio. Chiarito<br />

ciò, le questioni pratiche abbastanza rilevanti<br />

che potrebbero risultare connesse al<br />

contenuto ed all’efficacia del provvedimento<br />

de quo, riguardano la possibilità,<br />

per il giudice, di nominare - anche d’ufficio<br />

- un amministratore giudiziario in<br />

sostituzione di quello revocato, nonché la<br />

possibilità, per l’assemblea, di affidare<br />

nuovamente le funzioni di amministratore<br />

alla persona revocata dall’autorità giudiziaria.<br />

B) L’ipotesi di cui all’ultimo comma dell’art.<br />

1105 c.c. L’art. 1105, ultimo comma,<br />

c.c. prevede, in determinati casi - non si<br />

forma una maggioranza, la delibera adottata<br />

non viene eseguita, non si prendono i<br />

provvedimenti necessari per la cosa comune<br />

- che l’autorità giudiziaria “provvede in<br />

camera di consiglio e può anche nominare<br />

un amministratore” (sia se manchi quello<br />

che doveva nominare l’assemblea, sia per<br />

sostituire quello esistente, sia per affiancare<br />

quello in carica), e ciò tanto per l’ordinaria<br />

amministrazione dei beni (quando la<br />

composizione del condominio e le divergenze<br />

tra i partecipanti lascino prevedere<br />

una permanente difficoltà di gestione)<br />

quanto in relazione a singoli atti da eseguire.<br />

Occorre, quindi, verificare quale tipo<br />

di provvedimento il magistrato sia facoltizzato<br />

ad adottare, in quanto è vero che<br />

l’ultimo comma dell’art. 1105 citato prevede<br />

“anche” la nomina di un amministratore<br />

(nel senso che sembra configurarsi<br />

un’ipotesi marginale, o comunque come<br />

un provvedimento contemplato in via<br />

alternativa e come ulteriore rispetto a<br />

quelli che il magistrato può adottare<br />

quando venga denunciata alcuna delle<br />

situazioni elencate nell’art. 1105, ultimo<br />

comma, c.c.), ma è altrettanto vero che<br />

l’autorità giudiziaria, di regola, “provvede”<br />

direttamente a quanto necessario ed<br />

opportuno sostituendosi alla decisione dei<br />

comproprietari in conflitto. Si tratta, pur<br />

sempre, di un potere discrezionale in capo<br />

al giudice, che è arbitro di valutare l’opportunità<br />

o meno di un simile provvedimento,<br />

previa un’adeguata indagine allo<br />

scopo di stabilire se possano essere adoperati<br />

altri strumenti per ovviare alla disfunzione<br />

in atto - purché, beninteso, vi sia<br />

uno dei 3 menzionati presupposti di cui<br />

all’art. 1105, ultimo comma, c.c. - in ciò<br />

differenziandosi dall’ipotesi di cui all’art.<br />

1129, 1° comma, c.c. in cui lo stesso giudice<br />

“deve” provvedere: in quest’ultimo caso,<br />

la nomina è forzosa perché manca il legale<br />

rappresentante dell’edificio, mentre nel<br />

primo è opportuna stante che l’assemblea,<br />

destabilizzata da insanabili litigiosità o<br />

neghittosa per il reiterato assenteismo dei<br />

comproprietari, è incapace di autoregolamentarsi.<br />

Comunque, quale che sia la soluzione<br />

adottata - provvedimento diretto o<br />

nomina di un amministratore - costituendo<br />

pur sempre una sostituzione del decreto<br />

del giudice alla volontà assembleare, sussiste<br />

una gamma estremamente variegata<br />

di contenuti a seconda delle esigenze sottese<br />

alla singola istanza.<br />

B1) L’impossibilità di formare una maggioranza.<br />

In materia condominiale, l’esigenza dell’intervento<br />

giudiziale può riconnettersi<br />

alla particolare composizione del condominio,<br />

che vede, ad esempio, la contrapposizione<br />

di due o più gruppi di pari rappresentatività,<br />

o altre situazioni di carattere<br />

contingente che impediscano il raggiungimento<br />

dei quorum richiesti dalla<br />

legge. Infatti, l’art. 1136 c.c., per la validità<br />

delle deliberazioni condominiali, prevede<br />

che il criterio della maggioranza delle<br />

quote sia integrato da quello della maggioranza<br />

numerica dei condomini, e contempla<br />

anche la possibilità di seconde<br />

convocazioni e maggioranze meno rigide,<br />

sicché è sufficiente che il numero e/o la<br />

quota degli assenti superi i predetti quorum<br />

che non si possa adottare alcuna deliberazione.<br />

B2) L’omessa esecuzione di una delibera<br />

assembleare. L’art. 1105, ultimo comma,<br />

c.c. contempla (anche) l’ipotesi di un<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #47<br />

LEGISLAZIONE<br />

intervento giudiziale “se la delibera adottata<br />

non viene eseguita”. Nel condominio,<br />

in realtà, c’è l’organo deputato ad eseguire<br />

la delibera, che è l’amministratore, per<br />

cui, se questi è inerte, il ricorso del condomino<br />

sarà eventualmente notificato al rappresentante,<br />

a cui il giudice ordinerà di<br />

eseguire quanto deliberato, salvo nominare<br />

un amministratore giudiziario che si<br />

occupi solo di questo, in attesa di un procedimento<br />

di revoca di quello in carica per<br />

violazione ai suoi obblighi. In altri termini,<br />

stante l’esistenza dell’amministratore come<br />

organo istituzionalmente competente per<br />

tale esecuzione ex art. 1130, n. 1, c.c., appare<br />

preferibile demandare all’assemblea<br />

stessa la valutazione in ordine a tale inadempimento<br />

o, al limite, investire il giudice<br />

sotto il diverso profilo della revoca per<br />

“gravi irregolarità” prevista dall’art. 1129,<br />

3° comma, c.c.<br />

B3) La mancata adozione dei provvedimenti<br />

necessari per la cosa comune.<br />

L’ultimo comma dell’art. 1105 c.c. prevede<br />

(infine) il ricorso al giudice in camera di<br />

consiglio qualora “non si prendano i provvedimenti<br />

necessari per l’amministrazione<br />

della cosa comune”. Poniamo il caso in cui<br />

un condomino prospetti l’esigenza di lavori<br />

di necessaria ed indifferibile manutenzione<br />

dell’edificio in comunione (ad esempio,<br />

dopo la notifica di un’ordinanza del<br />

Sindaco in tal senso); ora, qualora si registri<br />

un’inerzia dei partecipanti relativamente<br />

alla fase della deliberazione, il giudice<br />

può fissare un termine congruo entro<br />

il quale l’assemblea deve adottare le soluzioni<br />

del caso, avvertendo (o minacciando)<br />

che, in difetto, si provvederà, il più delle<br />

volte attraverso la nomina di un amministratore<br />

ad acta - che può essere lo stesso<br />

CTU che ha verificato lo stato dei luoghi -<br />

che esegua gli ordini e le direttive impartite<br />

dal magistrato.<br />


#48 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

Cari<br />

PIETRO MEMBRI<br />

Devo sottolineare che,<br />

considerate a valori di<br />

mercato, le garanzie<br />

ricomprese nella quota<br />

associativa (che non si<br />

limitano a quelle indicate<br />

ma includono molti altri<br />

servizi) superano di gran<br />

lunga il valore che pagate<br />

ad <strong>Anaci</strong><br />

colleghi...<br />

↸<br />

Nei prossimi giorni riceverete da alcuni<br />

vostri presidenti provinciali o dai tesorieri<br />

provinciali, l’invito a versare la<br />

quota associativa per l’anno 2007.<br />

Perché alcuni e non tutti? Non è che<br />

parte dei presidenti provinciali o dei<br />

tesorieri provinciali non diano esecuzione<br />

a questo adempimento istituzionale,<br />

è solo che esso rimane comunque<br />

secondo rispetto alla primaria importanza<br />

di avere già dato voi all’<strong>Anaci</strong> il<br />

vostro convinto contributo intellettuale,<br />

con la piena convinzione di fare parte<br />

di una classe di professionisti dell’amministrazione<br />

immobiliare e condominiale<br />

per i quali <strong>Anaci</strong> è fonte di preparazione<br />

professionale, nonchè sprone<br />

all’aggiornamento tramite i crediti formativi<br />

ed anche primo attore per la<br />

tutela sindacale della nostra categoria.<br />

In secondo luogo, come dicevo all’inizio<br />

di questo mio dialogo diretto con i miei<br />

associati (perdonate il possessivo, in<br />

realtà siete associati di <strong>Anaci</strong>), non<br />

bisogna sottovalutare che la quota è<br />

parte integrante e contributo per avere<br />

la certezza di fare parte di un organismo<br />

di cui il mercato rileva l’importanza<br />

intrinseca ed estrinseca, nonché la solidità<br />

di contenuti scientifici ed il valore<br />

di rappresentanza. Un’ulteriore importanza<br />

la quota associativa l’assume nel<br />

darvi, contestualmente ed automaticamente,<br />

con il versamento alla sede<br />

nazionale dell’importo deliberato dal<br />

Consiglio Nazionale, la garanzia della<br />

responsabilità civile e la tutela legale<br />

individuale, che sono in grado di proteggervi<br />

da eventuali inconvenienti che<br />

il lavoro quotidiano può creare e soddisfano<br />

la necessità di essere coperti da<br />

rischi anche economici. Devo sottolineare<br />

che, considerate a valori di mercato,<br />

le garanzie ricomprese nella quota<br />

associativa (che non si limitano a quelle<br />

indicate ma includono molti altri servi-<br />

zi) superano di gran lunga il valore che<br />

pagate ad <strong>Anaci</strong>. Amici, l’intendimento<br />

di questa mia è quello di sensibilizzare<br />

voi ed i vostri dirigenti provinciali e<br />

regionali, che hanno il compito istituzionale<br />

di coordinare tutte le attività a<br />

livello locale, sulle corrette procedure di<br />

gestione dell’associazione. Tuttavia,<br />

insieme a voi associati, desidero formulare<br />

una richiesta di aiuto per fare crescere<br />

ancora l’<strong>Anaci</strong> in tutti i sensi possibili:<br />

crescita professionale, crescita di<br />

appartenenza ed una gestione puntuale<br />

e corretta a livello provinciale così come<br />

ha fatto la presidenza insieme ai suoi<br />

organi nazionali, per poter riaffermare<br />

che l’Associazione è una sola ed indivisa<br />

perché non ci possono essere interessi<br />

diversi tra la dirigenza provinciale e<br />

quella nazionale. Diversamente, se ci<br />

fossero interessi diversi, dovrebbe intervenire<br />

la nostra carta costituzionale la<br />

quale pone, in cima alla graduatoria<br />

delle priorità, quella dell’interesse di<br />

<strong>Anaci</strong> e della necessità che essa sia rappresentata<br />

da colleghi che credono nel<br />

progetto associativo, che hanno passione<br />

per la nostra attività e soprattutto<br />

lealtà verso gli iscritti. <strong>Anaci</strong> non va<br />

usata come un mezzo per interessi particolari<br />

perché <strong>Anaci</strong> deve essere il fine<br />

e <strong>Anaci</strong> sa ricompensare i suoi associati<br />

rappresentandoli al cospetto del mercato,<br />

che si trova in un momento di grande<br />

evoluzione e ci propone sfide che<br />

siamo solo desiderosi di affrontare.<br />

Questo scenario che ci attende si affronterà<br />

con più successo se saremo uniti,<br />

convinti, corretti e professionali.<br />

Un grande abbraccio a tutti e buon<br />

lavoro<br />

Il Presidente nazionale<br />

Pietro Membri


Il nuovo regolamento<br />

Premesse<br />

• l’art. 2 della lettera F dello Statuto<br />

ANACI prevede tra gli scopi associativi<br />

“la promozione delle iniziative finalizzate<br />

al continuo aggiornamento professionale<br />

degli amministratori” per i quali la preparazione<br />

e l’aggiornamento culturale e<br />

professionale costituiscono un preciso<br />

obbligo (art. 8 codice deontologico);<br />

•con l’adozione del Codice deontologico<br />

CEAB l’associato ANACI promette di<br />

aggiornarsi regolarmente sulla legislazione<br />

e su tutte quelle informazioni e<br />

cambiamenti che possano influenzare<br />

gli interessi dei clienti, rimanendo<br />

informato e promuovendo l’aggiornamento<br />

dei propri dipendenti, sull’andamento<br />

delle proprietà immobiliari a<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #49<br />

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA<br />

sull’aggiornamento professionale<br />

l’art. 2 della lettera F dello Statuto ANACI prevede tra<br />

gli scopi associativi “la promozione delle iniziative finalizzate<br />

al continuo aggiornamento professionale degli<br />

amministratori”<br />


livello regionale, nazionale ed europeo,<br />

per contribuire alla formazione di concetti<br />

generali sulle questioni: imposte,<br />

legislazione, uso della proprietà immobiliare,<br />

urbanizzazione o altre questioni<br />

legate al possesso dei beni immobiliari;<br />

• in sede CEAB è stata richiamata l’attenzione<br />

delle Associazioni aderenti per<br />

l’organizzazione di un programma di<br />

formazione continua, elemento fondamentale<br />

per l’immagine e la credibilità<br />

associativa nel quadro della direttiva<br />

per il riconoscimento delle qualifiche<br />

professionali e l’adozione di una piattaforma<br />

comune per gli Stati membri;<br />

• l’attività di amministratore condominiale<br />

riveste un ruolo rilevante a garanzia<br />

del patrimonio edilizio privato e per<br />

la tutela dell’interesse pubblico con la<br />

predisposizione di servizi di elevata<br />

specializzazione tecnica certificabili da<br />

una associazione autoregolamentata in<br />

dimensione europea;<br />

• l’ANACI deve tendere al rafforzamento<br />

del ruolo di garante della qualità delle<br />

prestazioni effettuate dagli iscritti definendo<br />

i criteri in base ai quali vanno<br />

attribuiti i “crediti” alle varie attività di<br />

aggiornamento permanente.<br />

Soggetti interessati<br />

gli amministratori condominiali hanno<br />

il dovere di curare ed aggiornare con<br />

continuità le conoscenze tecniche e giuridiche<br />

necessarie a garantire le aspettative<br />

dei condomini e delle istituzioni.<br />

Il presente regolamento, conformemente<br />

ai compiti ed alle attribuzioni che lo<br />

Statuto riconosce al Consiglio Nazionale<br />

ed ai Consigli Provinciali ed in aderenza<br />

con i principi etici e morali richiamati<br />

dal codice deontologico, individua un<br />

percorso di aggiornamento permanente<br />

che consenta di mantenere e perfezionare<br />

le proprie conoscenze a garanzia<br />

del corretto esercizio della professione.<br />

Gli amministratori, che in ottemperanza<br />

Si considera adempimento<br />

l’obbligo di aggiornamento<br />

permanente in via<br />

transitoria, per i primi<br />

due anni di vigenza<br />

del presente regolamento<br />

con l’acquisizione di<br />

dieci crediti, dal terzo<br />

anno quindici crediti.<br />

La Giunta nazionale<br />

è delegata a fissare<br />

le necessarie disposizioni<br />

attuative del presente<br />

regolamento<br />

↸<br />

alle successive disposizioni, avranno<br />

effettivamente seguito l’intero percorso<br />

formativo, potranno richiedere il rilascio<br />

della prevista attestazione di<br />

adempimento dell’obbligo di aggiornamento<br />

permanente.<br />

Attività di cultura professionale da<br />

considerare per la valutazione<br />

partecipazione a corsi di formazione,<br />

master, convegni e seminari, nella<br />

misura di un credito per ogni ora di formazione<br />

risultante dall’attestato rilasciato<br />

dall’organismo formatore, purché<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #51<br />

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA<br />

si tratti di materie oggetto della professione;<br />

docenza in corsi di formazione, nelle<br />

materie oggetto della professione, nella<br />

misura di due crediti per ciascuna ora<br />

di docenza risultante da apposita attestazione;<br />

relazioni in convegni, nella misura di<br />

tre crediti per ogni evento;<br />

redazione e pubblicazione di libri in<br />

materie oggetto della professione, nella<br />

misura di dodici crediti per ciascun<br />

libro pubblicato;<br />

redazione di articoli su riviste specializzate<br />

nelle materie oggetto della professione,<br />

nella misura di due crediti per<br />

ciascun articolo pubblicato;<br />

superamento di esami universitari (laurea<br />

triennale o specialistica) presso<br />

Università statali o private riconosciute,<br />

nella misura di tre crediti per ciascun<br />

esame superato risultante da apposita<br />

documentazione rilasciata<br />

dall’Università;<br />

la partecipazione ai lavori di organismi<br />

di rappresentanza della categoria, quali<br />

gruppi di lavoro, commissioni di studio,<br />

purché dedicati ad approfondimenti<br />

nell’ambito delle materie oggetto della<br />

professione, nella misura di un credito<br />

per ciascuna riunione, risultante da<br />

apposita dichiarazione.<br />

Norma transitoria<br />

Il presente regolamento ha decorrenza<br />

sperimentale dal 1/1/2006 con differimento<br />

dell’applicazione del regime<br />

sanzionatorio previsto a far data dal 1°<br />

gennaio 2008.<br />

Si considera adempimento l’obbligo di<br />

aggiornamento permanente in via transitoria,<br />

per i primi due anni di vigenza<br />

del presente regolamento con l’acquisizione<br />

di dieci crediti, dal terzo anno<br />

quindici crediti.<br />

La Giunta nazionale è delegata a fissare<br />

le necessarie disposizioni attuative del<br />

presente regolamento.<br />

(Approvato dal Consiglio Nazionale il 2<br />

dicembre 2006)


Ecco la Guida Prosiel - <strong>Anaci</strong><br />

La sicurezza è un tema su cui tanto si è scritto. Ma quali sono<br />

le norme che rendono un condominio elettricamante sicuro?<br />

di Francesco Burrelli,<br />

Coordinatore tecnico Csn<br />

Durante lo svolgimento dell’ultimo<br />

Consiglio Nazionale tenutosi a Roma presso<br />

l’hotel “Leonardo Da Vinci” è stata presentata<br />

la GUIDA nuova, nata dalla collaborazione<br />

dell’ANACI con PROSIEL (Promozione<br />

Sicurezza Elettrica), intitolata “Sicurezza<br />

elettrica nel condominio” e consistente in<br />

un’integrazione di quella già presentata<br />

nel 2004.<br />

La Guida è divisa in 8 capitoli nei quali si<br />

trattano e analizzano le seguenti tematiche:<br />

Predisposizione degli impianti interni e<br />

colonne montanti;<br />

Impianti videocitofoni – citofoni;<br />

Cancelli elettrici;<br />

Impianti di discesa d’antenna;<br />

Stazione radio base;<br />

Ascensori montacarichi e piattaforme<br />

elevatrici;<br />

Sicurezza antincendio nei locali adibiti<br />

ad autorimesse;<br />

Antincendio e sicurezza negli edifici di<br />

civile abitazione.<br />

Essendoci ancora diverse tematiche da analizzare<br />

rispetto agli impianti presenti nel<br />

condominio, verrà pubblicata un’ulteriore<br />

Guida che tratterà i seguenti argomenti:<br />

Autoclave;<br />

Impianti pubblicitari alimentati elettricamente<br />

presenti nelle facciate;<br />

Protezione contro scariche atmosferiche;<br />

Alimentazione ventole aspiratrici nei<br />

camini;<br />

Rilevamenti di fughe e impianti gas.<br />

La collaborazione con PROSIEL ha consentito<br />

di sviluppare e portare a termine questa<br />

importante guida di alto contenuto tecnico<br />

e legislativo in materia.<br />

Ringrazio il Comitato Scientifico, a cui ho<br />

l’onore di partecipare, che ha consentito la<br />

realizzazione della Guida, e in particolar<br />

modo il Cav. Lav. Domenico Bosatelli<br />

Presidente PROSIEL, assieme a tutti i soci ed<br />

ai collaboratori PROSIEL.<br />

Per la presentazione della “Guida” è intervenuto<br />

il Segretario PROSIEL Ing. Andrea<br />

Solzi , che ringrazio per la continua collaborazione,<br />

disponibilità, preparazione e<br />

tenacia nel perseguire gli obiettivi prefissati.<br />

Vorrei anche ringraziare il P.I. Mariano<br />

Magnabosco per la sua pazienza e competenza,<br />

oltre che per la semplicità disarmante<br />

con cui ha affrontato le problematiche<br />

tecniche, spesso ostiche anche per i più<br />

esperti nel settore.<br />

Ringrazio altresì il Presidente Nazionale<br />

ANACI Pietro Membri che ha creduto e promosso<br />

il progetto ANACI – PROSIEL.<br />

Un ultimo ringraziamento è doveroso<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #53<br />

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA<br />

↸<br />

anche al direttore del Centro Studi<br />

Nazionale ANACI Dr. Carlo Parodi, non solo<br />

per il suo apprezzamento circa la Guida,<br />

ma anche per le informazioni fornite ai<br />

partecipanti del Consiglio Nazionale<br />

riguardo alla presenza, fra i settori di studio<br />

del C.S.N., non solo di quello legale,<br />

ma anche di quello tecnico, che verrà ulteriormente<br />

sviluppato sotto la sua attenta<br />

direzione. A tutti gli associati ANACI verrà<br />

spedita una copia gratuita della Guida. Al<br />

suo interno sarà possibile trovare un foglio<br />

informativo da compilare e spedire, il<br />

quale darà diritto ad avere gratis la Guida<br />

successiva.<br />

Confido nella Vostra collaborazione anche<br />

per l’eventuale segnalazione di nuovi<br />

argomenti tecnici da trattare, per fornire<br />

una sempre migliore informazione ai nostri<br />

associati.


#54 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

Centro Studi Nazionale<br />

relazione 2006 del direttore<br />

Ogni martedì alle ore 7,45 continua la<br />

presenza del CSN ANACI per rispondere<br />

ai quesiti degli ascoltatori RAI Uno<br />

(Giornale Radio Redazione economica);<br />

in un anno n. 338 risposte (contenuti<br />

secondo il prospetto che segue) e 44<br />

messaggi introduttivi su argomenti di<br />

attualità.<br />

Sul quotidiano “Il Tempo” del 14 giugno<br />

2006 nella rubrica “lettere ad<br />

Andreotti” la lettrice F.M. di Roma ha<br />

evidenziato che “una delle tante associazioni<br />

di amministratori condominiali,<br />

che credo si chiami <strong>Anaci</strong>, ripete che<br />

fare l’amministratore è complicato e<br />

quindi bisogna avere professionalità.<br />

Curiosamente però un rappresentante<br />

della medesima associazione il martedì<br />

mattina risponde a Radiorai in quattro<br />

e quattr’otto, con poche parole a quesiti<br />

condominiali di ogni tipo, compresi<br />

alcuni molto complessi. Vuol dire,<br />

allora, che fare l’amministratore condominiale<br />

è facilissimo”.<br />

Anche sul settimanale OGGI in una<br />

rubrica quindicinale il CSN <strong>Anaci</strong><br />

risponde a quesiti dei lettori.<br />

n. 88 - Modifica tabelle e riparto espese<br />

“ 27 - Attribuzioni dell’amministratore<br />

“ 26 - Lavori e danni parti comuni<br />

“ 24 - Spese ascensore<br />

“ 19 - Terrazzi e balconi<br />

“ 18 - Convocazione assemblea<br />

“ 16 - Interventi proprietà esclusive<br />

“ 14 - Immissioni<br />

“ 14 - Riscaldamento e distacco<br />

“ 13 - Parcheggio<br />

“ 11 - Maggioranze assemblee<br />

“ 8 - Consumi idrici<br />

“ 8 - Contenzioso legale<br />

“ 7 - Servitù<br />

“ 7 - Morosità e solidarietà passiva<br />

“ 6 - Spese inquilino<br />

“ 4 - Antenne TV<br />

“ 4 - Dipendenti e fiscali<br />

“ 24 - Varie<br />

--------<br />

338<br />

NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI CON-<br />

DOMINIALI OPERANTI IN ITALIA<br />

La collaborazione con il Ministero<br />

dell’Economia - Dipartimento Politiche<br />

Fiscali, ha consentito di utilizzare il<br />

data-base relativo ai codici fiscali<br />

attribuiti ai condomìni per ottenere il<br />

numero dei diversi rappresentanti<br />

legali per gruppi di edifici gestiti. Si<br />

tratta di una certificazione per la<br />

prima volta documentata statisticamente<br />

ed ufficialmente, utile per valutare<br />

la possibile rappresentatività della<br />

categoria e per consegnare al fisco un<br />

preciso riferimento da utilizzare ai fini<br />

dell’emersione di evasione e di incompatibilità.<br />

I dati desunti dall’archivio dell’anagrafe<br />

tributaria evidenziano 293.829<br />

amministratori rappresentanti 738.849<br />

condomìni ai quali è stato attribuito<br />

un codice fiscale. L’83% amministra<br />

un solo condominio (n. 243.734) indipendentemente<br />

dalle unità immobiliari<br />

gestite; altri 25.253 amministrano 2 o 3<br />

condomìni per cui il numero dei “professionisti”<br />

si riduce a circa 25.000.<br />

E’ stata ora richiesta allo stesso<br />

Ministero la selezione del numero degli<br />

amministratori operanti in ambito<br />

regionale e, se possibile, provinciale, il<br />

cui riferimento può essere utile per<br />

studiare la rappresentanza effettiva<br />

degli associati ANACI.<br />

“Il pianeta condominio: un’economia da<br />

scoprire” 2° RAPPORTO ANACI-CENSIS:<br />

L’obiettivo era quello di conoscere “il<br />

giro d’affari” dell’ambito condominia-<br />

le e lo studio è pervenuto a risultati<br />

significativi ed attendibili attraverso<br />

l’incrocio di più fonti utilizzate: i dati<br />

ISTAT sui consumi delle famiglie italiane<br />

2002, i dati dell’Agenzia delle<br />

Entrate relativi a 10.000 studi di settore<br />

periodo d’imposta 2002, le informazioni<br />

raccolte attraverso un questionario<br />

compilato da 200 associati ANACI.<br />

Il totale degli oneri condominiali è<br />

risultato di 15,4 miliardi di euro corrispondente<br />

a circa l’1% del PIL per un<br />

costo ad unità immobiliare di circa<br />

1.400 euro, dei quali il 27% rappresentano<br />

i costi energetici. Le considerazioni<br />

conclusive del Rapporto sollecitano<br />

attenzione e strumenti più calibrati<br />

per l’analisi ed il monitoraggio del<br />

fenomeno e propone l’apertura di una<br />

“finestra conoscitiva” da parte<br />

dell’ISTAT.<br />

E’ stato fatto un ulteriore tentativo di<br />

“misurare” la litigiosità della comunità<br />

condominiale con la collaborazione dei<br />

Giudici di pace, smentendo con dati<br />

ufficiali l’incremento del contenzioso<br />

che molto spesso si risolve prima di<br />

finire nelle aule giudiziarie.<br />

↸GRUPPO DI LAVORO CON IL CONSI-<br />

GLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO<br />

La collaborazione continua con<br />

l’Ufficio studi del CNN ha reso possibile<br />

la definizione di una Guida informativa<br />

per chi acquista un immobile (Vivere<br />

in condominio), una iniziativa destinata<br />

ad evidenziare la funzione sociale di<br />

notai ed amministratori nell’ambito<br />

condominiale. La Guida, che verrà<br />

distribuita dai notai in occasione dei<br />

rogiti di compravendite di unità<br />

immobiliari, è in fase di ratifica da<br />

parte del Consiglio unitamente ad un<br />

protocollo di intesa nel quale andran-


no sottoscritti i reciproci impegni di<br />

collaborazione. In particolare verrà<br />

sollecitata, in sede di stipula, la comunicazione<br />

all’amministratore dei dati<br />

identificativi del nuovo acquirente<br />

delle unità immobiliari. E’ in corso di<br />

esame uno schema standard di regolamento<br />

condominiale a seguito di un<br />

preventivo approfondimento in materia<br />

di trascrizione.<br />

PROTEZIONE DATI PERSONALI<br />

L’ANACI è stata invitata dal Garante<br />

per la privacy a formulare le proprie<br />

osservazioni in ordine alle problematiche<br />

emergenti dalla prassi operativa in<br />

occasione di una specifica consultazione<br />

pubblica. A seguito di una puntuale<br />

risposta alla sollecitazione del<br />

Garante, una delegazione del CSN è<br />

stata ricevuta dal Dott. Lattanzi per<br />

una informativa più approfondita.<br />

Il Garante a fine maggio 2006 ha diffuso<br />

un interessante provvedimento<br />

pubblicato sulla G.U. n. 152 del 3 luglio<br />

2006 (<strong>Amministrare</strong> Immobili n. 106)<br />

ed un “Vademecum del palazzo” pubblicato<br />

su <strong>Amministrare</strong> Immobili n.<br />

107 di luglio 2006.<br />

PROPOSTA DI RISPARMIO ENERGETICO<br />

Considerato che per ottenere la riduzione<br />

del consumo di energia nel settore<br />

edilizio non è sufficiente limitarsi<br />

alla nuova edificazione, ma occorre<br />

intervenire con una vasta campagna di<br />

risanamento del parco esistente, il CSN<br />

ha svolto una indagine in dieci città<br />

italiane sulla base delle spese sostenute<br />

per il servizio riscaldamento<br />

2005/2006 analizzando i possibili<br />

risparmi realizzabili con la contabilizzazione<br />

di calore.<br />

Al fine di monetizzare l’entità di tale<br />

risparmio è stato calcolato, su 210<br />

unità immobiliari considerate, il costo<br />

medio orario del servizio risultato di<br />

0,36 euro, per cui una riduzione “personalizzata”<br />

del calore richiesto di<br />

cento ore annue (corrispondente ad<br />

una settimana bianca) determinerebbe<br />

un risparmio di 36 euro. In caso di<br />

esigenze ancora più ridotte del servizio<br />

è possibile individuare risparmi più<br />

rilevanti (200 ore = 72 euro; 300 ore =<br />

108 euro).<br />

CARLO PARODI<br />

Il sistema, reso obbligatorio per le<br />

nuove costruzioni dal DPR n. 551/99,<br />

eviterebbe anche la continua richiesta<br />

di distacco dall’impianto centralizzato,<br />

dichiarato legittimo dalla recente giurisprudenza<br />

ma con effetti perversi in<br />

termini di risparmio energetico.<br />

La proposta è stata ufficializzata anche<br />

al Ministero delle Attività produttive a<br />

seguito di un incontro del sottosegretario<br />

con le parti sociali in merito<br />

all’attuazione della direttiva sul rendimento<br />

energetico nell’edilizia. La<br />

stampa ha dato grande risalto all’iniziativa.<br />

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONA-<br />

LE: Dispense per moduli didattici<br />

standard<br />

Sono state completate le dispense per i<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #55<br />

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA<br />

dodici moduli didattici relativi ai corsi<br />

di formazione per aspiranti amministratori<br />

immobiliari e pubblicate per<br />

essere distribuite in tutte le sedi locali<br />

che organizzano corsi di primo livello.<br />

Realizzate da componenti del CSN per<br />

uniformare in modo semplice la didattica<br />

sulla base dei contenuti in precedenza<br />

approvati, possono essere<br />

richieste presso la sede nazionale per<br />

un percorso di novanta ore; ai fini del<br />

completamento del percorso didattico<br />

minimo obbligatorio di 110 ore, gli<br />

organizzatori dei corsi potranno integrare<br />

il programma base con diversi<br />

argomenti o potenziare gli orari previsti<br />

per i vari moduli.<br />

MANOVRA FISCALE<br />

Con l’utilizzo dei rituali mezzi di comunicazione<br />

sono stati chiariti agli associati<br />

gli obiettivi della manovra fiscale<br />

ed i nuovi complessi adempimenti per<br />

gli amministratori condominiali; il<br />

costante confronto per mezzo della<br />

rete telematica del CSN e le sollecitazioni<br />

attraverso la stampa qualificata<br />

hanno consentito prima di ottenere<br />

modifiche importanti in sede di conversione<br />

del decreto legge estivo (proroga<br />

IVA agevolata ed applicabilità<br />

soltanto per gli esercenti attività commerciali<br />

delle prescrizioni in materia di<br />

appalto) e poi di interpretare correttamente<br />

la nuova normativa.<br />

Per quanto riguarda la detrazione IRPEF<br />

36%, ormai utilizzabile a carattere permanente,<br />

sono state evidenziate alcune<br />

perplessità operative, in particolare<br />

per quanto riguarda la certificazione<br />

che deve rendere l’amministratore ed i<br />

rischi di possibili responsabilità in caso<br />

di decadenza del diritto al beneficio<br />

fiscale. Sono stati richiesti chiarimenti<br />

alla Direzione Regionale delle<br />

Entrate sollecitando iniziative per un<br />

coordinamento delle numerose circolari<br />

diffuse al riguardo, allo scopo di<br />

garantire una effettiva uniformità<br />

applicativa.<br />

In riferimento al disegno di legge relativo<br />

alla finanziaria 2007 non si è mancato<br />

di ribadire la necessità di abolire<br />

il quadro AC interessando direttamente<br />

tutti i componenti della Commissione<br />

Bilancio del Senato.


elazione del direttore<br />

Il premio riservato agli<br />

associati ANACI (euro<br />

500) è stato assegnato a<br />

Francesco Maniscalco per<br />

l’articolo “Vietato fumare”<br />

(Dossier<br />

condominio).<br />

↸<br />

CONCORSO GIORNALISTICO ELTI-ANACI<br />

2005<br />

Il concorso ha visto la partecipazione di<br />

trenta candidati con circa ottanta articoli<br />

pubblicati entro il 30 settembre 2005 su<br />

quotidiani e riviste specializzate in materia<br />

condominiale (Rassegna Locazioni e<br />

Condominio, Immobili e Proprietà,<br />

Consulente immobiliare, Immobili e diritto,<br />

Rivista giuridica dell’edilizia, Archivio<br />

delle locazioni e del condominio, Italia<br />

casa, <strong>Amministrare</strong> immobili, Dossier condominio,<br />

Il faro dell’amministratore,<br />

<strong>Anaci</strong>nforma, Il Sole 24 ore, Il Messaggero,<br />

Italia oggi, Il giornale dell’Umbria, ecc.).<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #57<br />

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA<br />

La giuria (Izzo, Celeste, Grimaldi, Ferrarese<br />

e Piscitelli) ha assegnato il primo premio<br />

(euro 3000) a Lucilla Quaglia per l’articolo<br />

“Il defibrillatore entra in condominio”<br />

(Messaggero casa), il secondo premio<br />

(euro 2000) a Pier Franco Ghisleni per l’articolo<br />

“Oggi la maggiore industria italiana<br />

si chiama condominio” (Italia casa) ed il<br />

terzo premio (euro 1000) a Manuela<br />

Scopone per l’articolo “Bollette meno care<br />

con il servizio energia” (Messaggero casa).<br />

Il premio riservato agli associati ANACI<br />

(euro 500) è stato assegnato a Francesco<br />

Maniscalco per l’articolo “Vietato fumare”<br />

(Dossier condominio).<br />

Organigramma <strong>Anaci</strong> Nazionale


#58 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

STOCCOLMA


lavoro e turismo<br />

Lavoro e turismo<br />

...a Stoccolma<br />

I nostri dirigenti Pietro Membri , Donatello Baione,<br />

Andrea Merello, Rodolfo Di Gianni e Giuseppe Merello<br />

hanno partecipato dal 22 al 26 novembre scorso all’assemblea<br />

annuale CEPI/CEAB ed alle varie riunioni<br />

dei gruppi di lavoro che si sono tenute presso l’hotel<br />

Sheraton di Stoccolma.<br />

La nostra delegazione era accompagnata da un gruppo<br />

di Componenti della Giunta Nazionale e da alcuni<br />

soci, per un totale di 36 persone, che hanno approfittato<br />

per visitare la città. E’ stata molto apprezzata la<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #59<br />

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA<br />

giornata dedicata al giro in battello della città e la visita<br />

al Vasa Museum dove è esposta l’imponente nave<br />

affondata nelle acque di Stoccolma nel 1600.<br />

Nelle foto alcuni momenti del viaggio di lavoro e turismo<br />

a Stoccolma.<br />

<br />

Umberto Anitori


STOCCOLMA lavoro e torismo<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #61<br />

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA


#62 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

BIBLIOTECA CONDOMINALE<br />

Il Gladiatore<br />

AMARA LAKHOUS<br />

SCONTRO DI CIVILTA’ PER UN ASCENSORE<br />

A PIAZZA VITTORIO<br />

Edizioni e/o Euro 12,00<br />

L’omicidio di un losco personaggio<br />

conosciuto come “il Gladiatore”, una<br />

signora italiana che sembra impazzita<br />

dopo la scomparsa del suo cane, un tale<br />

Amedeo, la cui nazionalità risulta incerta<br />

ma che “conosce l’italiano meglio di<br />

milioni di italiani sparsi come cavallette<br />

ai quattro angoli del mondo” e poi<br />

Benedetta, la portiera napoletana,<br />

Parviz, cuoco iraniano, il commissario<br />

Paolo Bettarini e tanti altri che popolano<br />

quel mondo che è Piazza Vittorio. Un<br />

microcosmo che oggi rappresenta quello<br />

che domani saranno le nostre città:<br />

luoghi di incontro e scambio tra persone<br />

e identità diverse che convivono, si<br />

amano, si odiano.<br />

Le vite degli inquilini del condominio<br />

nel multietnico quartiere romano<br />

dell’Equilino si intrecciano attorno<br />

all’ascensore, che diventa origine delle<br />

dispute condominiali e scena dell’omicidio.<br />

Da qui parte il giallo che è<br />

soprattutto satira di costume. La voce<br />

dei protagonisti che animano la storia<br />

con i drammi personali e i tanti equivoci<br />

quotidiani sono in realtà la voce delle<br />

nostre paure, incomprensioni, diffidenze<br />

quando entriamo in contatto con<br />

l’altro, con il diverso da noi, con l’immigrato.<br />

Conosce bene le difficoltà dell’incontro<br />

tra persone “diverse” l’autore,<br />

giornalista algerino dal 1995 a Roma,<br />

che ci fa percepire attraverso uno dei<br />

protagonisti, Amedeo, quanto la lingua<br />

e quindi la comunicazione, la comprensione<br />

e di conseguenza la conoscenza,<br />

siano capaci di eliminare le barriere<br />

della diffidenza.<br />

e la portiera


ITALIA da scoprire<br />

Tuscania:<br />

VENTICINQUE SECOLI DI STORIA<br />

Di<br />

grande<br />

vitalità<br />

economica e<br />

di alto interesse<br />

strategico in periodo<br />

etrusco, la città continuò<br />

ad avere la sua<br />

importanza anche dopo l’occupazione<br />

romana, avvenuta nel<br />

III secolo a.C. Appartenne alla tribù<br />

Stellatina e dopo la guerra sociale (90<br />

a.C.) fu eretta a municipio. Agli albori del<br />

Medioevo soggiacque alle irruzioni barbariche<br />

e nel 574 fu occupata dai Longobardi, che la tennero<br />

per due secoli. Con la fine del regno longobardo<br />

entrò a far parte del patrimonio della Chiesa, e successivamente<br />

fu feudo di diversi signori, fra cui gli Aldobrandeschi e<br />

i Marchesi di Toscana. Erettasi a libero Comune nel sec. XIII, fu<br />

sconvolta da violente lotte interne fra fazioni rivali e passò sotto varie<br />

denominazioni fra cui quella degli Orsini e degli Anguillara. Nel XIV<br />

<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #63<br />

RUBRICA<br />

<br />

sec. Tuscania fu contesa fra la Santa Sede e i prefetti di Vico e, per punizione<br />

ad una ribellione al Papa, ebbe mutato il suo nome in Toscanella da<br />

Bonifacio VIII: nome che conservò fino al 1911, quando fu ripristinato quello<br />

antico. Nel sec. XV passò ancora per diverse mani, fra cui Paolo Orsini e Francesco<br />

Sforza. Fu definitivamente recuperata alla Chiesa nel 1443. Fu assediata e saccheggiata<br />

nel 1495 dalle truppe francesi di Carlo VIII. I suoi due monumenti più importanti, si trovano<br />

fuori della cinta urbana: le chiese romaniche di S. Maria Maggiore e di S. Pietro. S. Maria<br />

Maggiore, splendida chiesa romanica con influssi gotici, risalente al sec. VIII, quasi tutta ricostruita,<br />

in due riprese, nel sec. XII e consacrata nel 1206. Fu la prima cattedrale di Tuscania (fino al sec.<br />

IX), e per molti secoli, per un’antica concessione confermata al Papa Alessandro III, fu l’unica chiesa di<br />

Tuscania a possedere una vasca battesimale a immersione, che ancora oggi vi si conserva. Sorta per tradizione<br />

sulle rovine di un tempio romano, vi sono stati effettivamente scoperti resti di una grande costruzione romana<br />

sotto il pavimento della navata centrale, con molti tratti in “opus reticulatum”. Precede la chiesa una poderosa torre<br />

campanaria romanica, mozza, di cui restano l’alto basamento e due ordini di finestre, separati da lesene e da fili di


#64 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

RUBRICA<br />

ITALIA da scoprire<br />

<br />

archetti ciechi. La facciata, riecheggiante motivi umbri, è ricchissima di decorazioni e con coronamento orizzontale.<br />

Compiendo il giro della chiesa si può osservare la decorazione romanica dei fianchi (qualche monofora è leggermente<br />

ogivale) e l’abside corsa da sottili lesene e da fasce di archetti. Armonioso e vasto interno a tre navate divise da<br />

colonne e pilastri recanti tracce di affreschi, e con capitelli romanici bizzarramente scolpiti (chierichetti col<br />

turibolo, testa di diavolo, un mostro con due corpi e una testa che divora un bambino), su cui si impostano<br />

archi a tutto sesto, ornati da fasce di fiori stilizzati a quattro petali. S. Pietro, uno dei più interessanti<br />

monumenti del medioevo italiano, è una magnifica chiesa romanico-lombarda che rileva, pur conservando<br />

un mirabile equilibrio di linee, influenze cosmatesche umbre e pisane. Il primitivo edificio,<br />

di cui restano la parte posteriore e buona parte di quella anteriore, fu eretto nel sec.<br />

VIII, per opera di maestri comacini venuti da Roma, quando Tuscania venne donata da<br />

Carlo Magno alla Chiesa. Passata la città di nuovo agli imperatori e, nel sec. XII<br />

ancora ai papi, la chiesa fu rifatta nella parte anteriore, e si diede inizio alla facciata<br />

che fu conclusa, con il pavimento musivo, nella prima metà del sec. XIII.<br />

Assai armoniosa la facciata, con coronamento a capanna e due spioventi<br />

laterali, restaurata nel 1870, che si rivela più unitaria e simmetrica di<br />

quella di S.Maria Maggiore. Nella parte centrale risalta il portale,<br />

opera di un eccellente marmoraro romano cosmatesco.<br />

L’interno, nudo e solenne, è diviso in tre navate da basse<br />

<br />

colonne e pilastri incorporanti semicolonne non allineati e<br />

leggermente convergenti verso la conca absidale,<br />

splendido è il pavimento cosmatesco, della fine del<br />

sec. XII, che copre quasi tutta la navata centrale<br />

e il presbiterio. La struttura generale dell’interno<br />

è quasi integralmente quella del<br />

sec. VIII, opera dei “magistri comacini”<br />

venuti da Roma.<br />

Esso si stacca dalla tradizione<br />

delle basiliche paleocristiane<br />

e prepara, mediante<br />

elementi del tutto<br />

nuovi, l’avvento<br />

del romanico.

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