Amministrare - Anaci
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A mministrare<br />
immobili<br />
PERIODICO NAZIONALE #111<br />
GENNAIO/FEBBRAIO 2007<br />
p 3 Editoriale. Buona formazione a tutti di Roberto Tonon<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #1<br />
p 6 Il Governo chiama i condomini: obbiettivo edifici ecosostenibili<br />
di Paolo. Mazzanti<br />
p 12 Tariffe personalizzate, pannelli solari, caldaie efficienti<br />
p 15 Finanziaria 2007: il nuovo mostro -<br />
di Carlo Nocera<br />
p 16 Rubrica. Condominio News<br />
p 19 Antenne centralizzate. Solo buone intenzioni<br />
p 20 Diamo valore agli immobili<br />
p 21 Ces e nuovi prodotti, ecco le novità di Hager<br />
p 22 Rubrica. Condominio Intelligente<br />
p 24 La dottrina e la giurisprudenza condominiali nelle riviste giuridiche<br />
di Luigi Salciarini<br />
p 29 Inserto. Indice degli articoli pubblicati 2004 - 2005 - 2006<br />
p 38 La sentenza commentata. Chi paga per la goccia<br />
di Francesco Burrelli<br />
p 40 Interventi non contenziosi dell’Autorità giudiziaria<br />
di Alberto Celeste<br />
p 48 Cari colleghi...<br />
di Pietro Membri<br />
p 49 Il nuovo regolamento sull’aggiornamento professionale<br />
p 53 Ecco la guida Prosiel - <strong>Anaci</strong><br />
di Francesco Burrelli<br />
p 54 Centro Studi Nazionale: relazione 2006 del direttore<br />
p 58 Stoccolma, lavoro e turismo<br />
p 62 Biblioteca condominiale. Il Gladiatore e la portiera<br />
p 63 Italia da scoprire. Tuscania: venticinque secoli di storia<br />
Sommario
A mministrare<br />
immobili<br />
✒<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #3<br />
EEditoriale<br />
Buona formazione a tutti<br />
Anno nuovo vita nuova... sono le parole che caratterizzano sempre l’inizio di un nuovo<br />
anno mentre si fa il bilancio consuntivo delle attività di quello appena trascorso. A<br />
livello associativo l’anno 2006 ha portato il rinnovo della dirigenza nazionale con<br />
l’inserimento in Giunta di nuovi associati e con l’assegnazione di specifici incarichi per una<br />
gestione attiva e dinamica. Un importante evento è stato la presentazione del disegno di legge<br />
dell’On. Mastella riguardante la delega al Governo per procedere al riordino dell’accesso alle<br />
professioni intellettuali e al riconoscimento delle associazioni professionali. E’ un notevole<br />
passo avanti con il quale ci auguriamo di riuscire ad avere un riconoscimento non dimenticando,<br />
però, che le associazioni, per essere riconosciute, dovranno essere presenti su tutto il territorio<br />
nazionale, essere dotate dello statuto, del codice deontologico, delle coperture assicurative<br />
e garantire una continua formazione. L’ANACI ha sempre dimostrato lungimiranza nel conseguire<br />
gli obiettivi indispensabili per essere la prima associazione degli amministratori immobiliari<br />
in Italia, precorrendo quanto viene richiesto oggi per il riconoscimento professionale.<br />
Infatti, i nostri associati hanno sempre partecipato a tanti momenti di formazione, di aggiornamento<br />
e di studio della complessa materia che caratterizza la nostra professione, incontri<br />
promossi dall’ANACI e, ancora prima della fusione, dall’ANAI e dall’AIACI. Adesso è necessario<br />
coordinare maggiormente tutto questo, armonizzandolo, per consentire al maggior<br />
numero degli associati la partecipazione ad ogni evento. Come la maggior parte dei dirigenti<br />
a livello locale ho sempre partecipato all’organizzazione di convegni e ho constatato le difficoltà<br />
che si devono superare per essere tempestivi; difficoltà che spesso, se non sempre, portano<br />
alla definizione dell’evento solo pochi giorni prima della spedizione dei relativi programmi. Da<br />
oggi, affinché sia possibile armonizzare le iniziative, si dovrà anticiparne l’organizzazione per<br />
evitare sovrapposizioni e concomitanze e per assicurare l’assegnazione dei crediti formativi da<br />
parte del Centro Studi Nazionale garantendo la partecipazione di un membro del Direttivo o<br />
della Giunta. Ciò, evidentemente, al fine di stabilire un giusto e migliore rapporto conoscitivo<br />
e una tempestiva informazione circa tutte le iniziative promosse o da realizzare, al fine di renderne<br />
edotti e partecipi tutti gli associati, dando loro modo di fornire i suggerimenti o le<br />
osservazioni per operare correttamente e con il più largo consenso. Sono inoltre in fase di ste-
<strong>Amministrare</strong> immobili #5<br />
EEditoriale ✒<br />
sura, da parte della commissione preposta, le disposizioni attuative riguardanti l’assegnazione<br />
dei crediti formativi. Considerato quanto stabilito dal Consiglio Nazionale circa il numero<br />
minimo di crediti da acquisire nel corso dell’anno, resta solo da stabilire la parte inerente i<br />
provvedimenti da adottarsi nei confronti di chi non lo raggiunga.<br />
E’ infine già stata predisposta la parte informatica relativa alla gestione di tali crediti che permetterà<br />
a tutti di visionare sul sito nazionale nella parte riservata agli associati, previo inserimento<br />
del nickname e della password, i crediti da ciascuno acquisiti, nonchè di stampare autonomamente<br />
il relativo attestato. Rinnovo quindi l’invito a tutti gli organizzatori di eventi,<br />
incontri, manifestazioni e convegni, a inviare la bozza del relativo programma alla Segreteria<br />
Nazionale, almeno 30 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento, al fine di consentire<br />
il tempestivo inserimento nel calendario del sito, nonché l’attribuzione dei crediti che verranno<br />
assegnati per la partecipazione all’evento. Questo consentirà agli associati di avere immediatamente<br />
presente con una semplice “videata”, tutto quanto in programma per tempo, a titolo di<br />
aggiornamento professionale. In tal modo, verrà consentito a tutti di organizzare con anticipo<br />
la propria partecipazione e di acquisire crediti preziosi, non dimenticando che la formazione<br />
non è soltanto finalizzata al raggiungimento della “quota minima”, ma è viceversa indispensabile<br />
agli associati per migliorare la preparazione nelle varie materie, che ciascuno ha necessità<br />
di mantenere costantemente aggiornata e viva.<br />
Buon lavoro e Buon 2007 !!!<br />
Roberto Tonon<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili - anno XII numero 111 - Gennaio/Febbraio 2007<br />
Pubblicazione periodica mensile registrata presso il Tribunale di Roma n. 58 in data 11.02.2003<br />
Direttore responsabile Carlo Parodi Art director Sylvie Pinsonneaux Layout Carolina Focacci Redazione Paolo Mazzanti, Laura Lepri, Onelia Onorati<br />
Progetto grafico Sylvie Pinsonneaux, Foto Imagoeconomica<br />
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Abbonamenti Ines Hadziahmetovic i.branca@medhit.com<br />
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n°46) art. 1 comma 1, DCB Roma<br />
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Amministratore Delegato Céline Marcato Direttore marketing Thorsten Herbert
#6 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
Il Governo chiama i condomini:<br />
PIERLUIGI BERSANI, MINISTRO DELLO SVIILUPPO ECONOMICO
<strong>Amministrare</strong> immobili #7<br />
obbiettivo edifici ecosostenibili<br />
Detrazioni fiscali al 55% per riqualificazione energetica,<br />
coperture, pavimenti e finestre, pannelli solari e caldaie a<br />
condensazione per gli edifici esistenti. La certificazione di un<br />
tecnico qualificato. Le norme per i nuovi edifici e per piani<br />
regolatori ecosostenibili. “Novità di portata rivoluzionaria”<br />
dice Gianni Silvestrini, consigliere ambientale ed energetico<br />
del ministro dello Sviluppo Economico Pierluigi Bersani<br />
di Paolo Mazzanti<br />
“Una volta dissipate tutte le nubi apparirà<br />
chiaro che in Finanziaria abbiamo messo<br />
assieme una iniziativa che può farci fare<br />
un notevole salto di qualità in termini di<br />
tutela ambientale. Si parte con la nuova<br />
edilizia, con una serie di decreti che introducono<br />
nuove prescrizioni su isolamenti<br />
termici, consumi energetici e utilizzo<br />
obbligatorio dei pannelli solari. In contemporanea,<br />
attiviamo un programma<br />
per le ristrutturazioni: la detrazione del<br />
36% delle spese sale al 55% e questo comporta<br />
un risparmio energetico del 20%.<br />
Inoltre abbiamo varato un decreto delegato<br />
che incentiva la cogenerazione ad<br />
alta efficienza, misure per la sostituzione<br />
di frigoriferi e congelatori e dei motori<br />
industriali e a favore degli autoproduttori<br />
di energia sino a 200 kw. Senza dimenticare<br />
che nei nuovi programmi di sostegno<br />
all’industria abbiamo previsto stanziamenti<br />
per favorire progetti nel campo dell’efficienza<br />
energetica. Lavoriamo insomma<br />
a tutto campo: questa può essere la<br />
grande frontiera industriale del Paese”.<br />
Così il ministro dello Sviluppo Economico<br />
Pierluigi Bersani, in un’intervista prima<br />
dell’approvazione della Finanziaria, commentava<br />
l’impegno del Governo per il<br />
risparmio energetico che vede in primo<br />
piano l’edilizia e che si è condensato nei<br />
commi da 344 a 350 del maxiemendamento<br />
alla Finanziaria. A gennaio, con la<br />
pubblicazione del Rapporto dell’Unione<br />
Europea e quello successivo dell’Onu sui<br />
cambiamenti climatici al 2050 che prevede,<br />
in assenza di interventi, aumento della<br />
temperatura, desertificazione e aumento<br />
del livello del mare anche in vaste aree<br />
europee e italiane, il tema dell’ambiente è<br />
diventato di stringente attualità. La<br />
Commissione europea ha varato un proprio<br />
piano che prevede la riduzione di<br />
almeno il 20% delle emissioni a effetto<br />
serra entro il 2012 per combattere il cambiamento<br />
climatico. I condomini sono<br />
ovviamente in prima fila in questo processo<br />
perché dipende anche dalla loro azione<br />
buona parte del miglioramento dell’efficienza<br />
energetica degli immobili residenziali.<br />
Che cosa prevede la Finanziaria 2007<br />
La Finanziaria 2007 prevede agevolazioni<br />
fiscali per l’efficienza energetica degli edifici<br />
e per gli interventi di ristrutturazione.<br />
La novità più importante è la detrazione<br />
Irpef del 55% fino a un massimo di 100<br />
mila euro per edifici esistenti per spese<br />
documentate sostenute entro il 31 dicembre<br />
2007 per interventi di riqualificazione<br />
energetica, a condizione che il risparmio<br />
di energia conseguito sia superiore al 20%<br />
rispetto ai valori indicati dal decreto legislativo<br />
192 del 19 agosto 2005 (allegato C,<br />
comma 1, tabella 1). Analoga detrazione<br />
STORIA DI COPERTINA<br />
fino al 55%, ma fino a un massimo di 60<br />
mila euro, è prevista per le spese riguardanti<br />
strutture opache verticali e orizzontali<br />
(coperture e pavimenti) e finestre<br />
comprensive di infissi. Sempre al 55%, fino<br />
a un massimo di 60 mila euro, è la detrazione<br />
per l’installazione di pannelli solari.<br />
Ancora al 55%, ma fino a un massimo di<br />
30 mila euro, è la detrazione prevista per<br />
la sostituzione di impianti di climatizzazione<br />
invernale con impianti dotati di caldaie<br />
a condensazione e contestuale messa<br />
a punto del sistema di distribuzione. Per<br />
ottenere la detrazione fiscale occorre presentare<br />
un’asseverazione di un tecnico<br />
abilitato che certifichi la rispondenza degli<br />
interventi ai requisiti di risparmio energetico<br />
previsti. Infine, la Finanziaria prevede<br />
per le nuove costruzioni l’installazione di<br />
pannelli fotovoltaici per la produzione di<br />
energia elettrica in modo da garantire una<br />
produzione energetica non inferiore a 0,2<br />
kw per ciascuna unità abitativa.<br />
La certificazione energetica degli edifici<br />
Il Consiglio dei Ministri ha approvato<br />
anche una serie di revisioni al decreto<br />
legislativo 192 del 19 agosto 2005 (entrato<br />
in vigore l’8 ottobre successivo) che recepiva<br />
la direttiva europea sull’efficienza<br />
energetica degli edifici. Il provvedimento,<br />
varato dal Consiglio dei Ministri il 22<br />
dicembre scorso, si propone di recepire al<br />
meglio le normative europee e di innalzare<br />
notevolmente l’efficienza energetica degli<br />
edifici, favorendo anche l’utilizzo di fonti<br />
rinnovabili. In pratica, dal primo luglio<br />
prossimo scatterà per i vecchi edifici di<br />
superficie superiore a mille metri quadri<br />
(già esistenti o in fase di costruzione alla<br />
data di entrata in vigore del decreto 192,<br />
cioè l’8 ottobre 2005) l’obbligo di certificazione<br />
energetica in caso di compravendita<br />
e passaggio di proprietà. Dal primo<br />
luglio 2008 lo stesso obbligo scatta anche<br />
per gli edifici sotto i 1000 metri quadri,<br />
sempre nel caso di compravendita dell’intero<br />
immobile. Dal primo luglio 2009,<br />
invece, l’attestato di efficienza energetica<br />
diventa obbligatorio anche per la compravendita<br />
del singolo appartamento.
Simo in attesa di ricevere l’annuncio con le giuste dimensioni
Il Governo chiama i condoomini: obbiettivo edifici ecosostenibili<br />
✎In<br />
pratica, dal primo luglio<br />
prossimo scatterà anche<br />
per i vecchi edifici l’obbligo<br />
di certificazione energetica,<br />
ma solo nel momento<br />
in cui vengono immessi sul<br />
mercato immobiliare.<br />
Inoltre, dal primo gennaio scorso il certificato<br />
energetico è condizione indispensabile<br />
per ottenere le agevolazioni fiscali per<br />
ristrutturare edifici in funzione di una<br />
maggiore efficienza energetica.<br />
Energia solare e schermature obbligatorie<br />
nei nuovi edifici<br />
In tutti i nuovi edifici è previsto l’obbligo<br />
del solare termico per il riscaldamento<br />
dell’acqua sanitaria, per almeno il 50%<br />
del fabbisogno di acqua calda. E’ previsto<br />
inoltre l’obbligo di un impianto fotovoltaico<br />
la cui potenza sarà definita da un<br />
apposito decreto ministeriale. Si creerà<br />
così un mercato di 400-500 mila metri<br />
quadrati di pannelli solari entro il 2009 e<br />
verrà favorita la crescita di un’industria<br />
italiana dell’energia solare. Sempre per<br />
immobili nuovi, e anche in caso di ristrutturazione<br />
di edifici di superficie utile<br />
superiore a 1000 metri quadri, è obbligatoria<br />
la presenza di sistemi schermanti<br />
esterni. Per la notevole diffusione del condizionamento<br />
negli ultimi anni (9 milioni<br />
di impianti di condizionamento venduti<br />
tra il 2000 e il 2006) i consumi energetici<br />
sono molto aumentati tanto che la<br />
domanda estiva di energia ha superato<br />
quella invernale: lo scorso 27 giugno è<br />
stato toccato il record di consumi energetici<br />
con 55.619 MW, 80 in più rispetto al<br />
precedente record dell’inverno 2005-2006.<br />
Le schermature hanno lo scopo di ridurre i<br />
consumi di energia prodotti dai condizionatori,<br />
riducendo le punte estive, dando<br />
nel contempo forte impulso alla progettazione<br />
energetica sostenibile.<br />
Nuovo decreto sul fotovoltaico<br />
Entro febbraio il Governo dovrebbe varare<br />
un nuovo decreto per definire le nuove<br />
incentivazioni per il fotovoltaico anche al<br />
fine di dare certezza al mercato del solare<br />
fotovoltaico che a seguito della normativa<br />
attualmente in vigore aveva alimentato<br />
una bolla speculativa con un numero elevatissimo<br />
di domande molte delle quali<br />
fittizie. Il nuovo decreto dovrebbe semplificare<br />
le procedure: l’incentivo dovrebbe<br />
infatti essere concesso nel momento in cui<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #9<br />
STORIA DI COPERTINA<br />
l’impianto viene collegato alla rete, abolendo<br />
l’attuale domanda al Grtn. Verrà<br />
anche tolto l’attuale tetto annuale di<br />
potenza incentivabile. Gli incentivi verranno<br />
concessi a impianti installati su edifici<br />
o loro pertinenze, con valori più elevati in<br />
funzione del livello di integrazione del<br />
componente solare.<br />
Nuovo decreto sulle certificazioni<br />
Entro marzo il Governo dovrebbe completare<br />
la strumentazione per il risparmio<br />
energetico negli edifici con un ultimo<br />
decreto che definirà le linee guida per le<br />
certificazioni energetiche sia degli edifici<br />
esistenti, sia degli edifici nuovi. Si definiranno<br />
i metodi di calcolo dei risparmi<br />
energetici previsti e si definiranno le figure<br />
e la formazione dei futuri certificazioni<br />
energetici. Questo decreto è particolarmente<br />
importante, perché senza certificazione<br />
energetica non potranno essere<br />
richiesti gli incentivi.<br />
GIANNI SILVESTRINI
#10 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
Il Governo chiama i condoomini: obbiettivo edifici ecosostenibili<br />
Nuovi piani urbanistici ecologici<br />
Le nuove norme sul risparmio energetico<br />
daranno impulso alla “pianificazione<br />
urbanistica ecosostenibile”, attenta ai<br />
parametri di efficienza energetica.<br />
In particolare, le Regioni saranno tenute a<br />
considerare tra gli strumenti di pianificazione<br />
urbanistica di loro competenza le<br />
soluzioni necessarie all’uso razionale dell’energia<br />
e all’uso di fonti energetiche rin-<br />
novabili, con indicazioni anche sull’orientamento<br />
e la conformazione degli edifici<br />
da realizzare per massimizzare lo sfruttamento<br />
delle radiazioni solari: l’obbiettivo<br />
del Governo è quello di rendere la sostenibilità<br />
ambientale e il risparmio energetico<br />
centrali nella pianificazione del territorio<br />
con tutti i benefici in termini ambientali e<br />
di riduzione delle bollette energetiche per<br />
le famiglie e per il Paese.<br />
Il ministero agli amministratori condominiali:<br />
collaboriamo per risparmiare<br />
energia<br />
“Le norme sul risparmio energetico previste<br />
dalla Finanziaria e dalla revisione del<br />
decreto legislativo 192 hanno una portata<br />
rivoluzionaria - dice il Consigliere del<br />
Ministro Bersani per l’ambiente e l’energia,<br />
nonché Direttore scientifico del Kyoto<br />
Club, professor Gianni Silvestrini – Il setto-<br />
Risparmio, fonti rinnovabili, più concorrenza<br />
il “pacchetto energia” della Commissione europea<br />
Dodici documenti per oltre mille pagine complessive: è<br />
questa l’arma con cui la Commissione europea cercherà<br />
di combattere la propria “battaglia energetica”, una<br />
battaglia interna ed esterna all’Unione. Nei fatti l’Europa,<br />
che pure nacque con una forte radice energetica,<br />
come Comunità del Carbone e dell’Acciaio (cui si<br />
aggiunse poi l’Euratom), non ha poteri diretti in materia<br />
energetica, anche se tutti i Governi invocano un<br />
coordinamento europeo soprattutto per affrontare le<br />
questioni più spinose, come i rapporti con la Russia di<br />
Putin sul gas dopo i black-out dell’anno scorso, o per<br />
fronteggiare le trasformazioni climatiche. Ma poi, quando<br />
si tratta di decidere su materie spinose come la privatizzazione<br />
delle grandi aziende energetiche o la separazione<br />
tra produzione e distribuzione dell’energia o<br />
l’utilizzo dell’energia nucleare, ciascun Governo rivendica<br />
la propria assoluta autorità e autonomia. Così la<br />
Commissione europea deve affidarsi più alla “moral<br />
suasion” che alle decisioni imperative, con il pericolo<br />
per di più di scontentare un po’ tutti. E’ quello che<br />
rischia di avvenire con il “pacchetto energia” da 12<br />
documenti e mille pagine presentato il 10 gennaio scorso<br />
dal Presidente della Commissione Josè Manuel<br />
Barroso e dai Commissari all’Energia Andris Piebalgs e<br />
all’Ambiente Stavros Dimas. “E’ la comune risposta<br />
europea – ha detto Barroso – per combattere il cambiamento<br />
del clima, garantire la sicurezza delle fonti di<br />
approvvigionamento e assicurare abbondante energia a<br />
prezzi competitivi a cittadini e aziende. Lasciamoci alle<br />
spalle l’economia al carbone del passato e facciamo<br />
una rivoluzione postindustriale che ci permetta di sviluppare<br />
un’economia a basso livello di carbonio. I<br />
JOSÉ MANUEL BARROSO<br />
✎<br />
recenti black out e le dispute tra Russia e Paesi vicini<br />
hanno dimostrato a tutti l’importanza del nostro sforzo<br />
per aumentare l’indipendenza delle nostre politiche<br />
energetiche”. Ecco dunque gli obbiettivi del “pacchetto<br />
energia”: ridurre di almeno il 20% le emissioni a effetto<br />
serra entro il 2012 attraverso il risparmio energetico e<br />
l’utilizzo di fonti a basso tasso di carbonio; ridurre la<br />
dipendenza dall’estero (oggi l’Europa è al 50% e salirà<br />
al 65% nel 2030 se non si farà nulla) attraverso il<br />
maggiore utilizzo di energie rinnovabili; rafforzare i<br />
regolatori e separare l’attività di produzione e di distribuzione<br />
di energia per stimolare la concorrenza, l’innovazione<br />
e la riduzione dei prezzi. Sul nucleare la<br />
Commissione non si pronuncia perché questa è materia<br />
riservata agli Stati: afferma solo che in caso di chiusura<br />
di centrali nucleari, gli Stati dovranno sostituire l’energia<br />
ex nucleare con fonti che non peggiorino il livello di<br />
emissioni di carbonio.
Le scadenze per il risparmio energetico<br />
Scadenza Obbligo<br />
di compravendita e passaggio di proprietà<br />
✎<br />
re dell’ edilizia è stato individuato come<br />
un’area prioritaria di intervento sulla<br />
quale operare per ottenere risultati significativi<br />
di riduzione dei consumi energetici<br />
e delle emissioni di anidride carbonica.<br />
Confidiamo sulla collaborazione degli<br />
operatori immobiliari, in primo luogo<br />
degli Amministratori di Condominio che<br />
saranno fondamentali per il successo del<br />
piano. Gli incentivi al 55% sono una straordinaria<br />
opportunità per accelerare le<br />
riqualificazioni energetiche degli edifici.<br />
Attualmente ogni anno viene ristrutturato<br />
circa l’1% degli edifici e un quarto di questi<br />
interventi riguarda l’efficienza energetica.<br />
Riteniamo che i nuovi incentivi previsti<br />
dalla Finanziaria porteranno almeno al<br />
raddoppio degli interventi”.<br />
Silvestrini elenca anche gli obbiettivi del<br />
governo in termini di minori consumi<br />
energetici e utilizzo di prodotti ad elevata<br />
efficienza energetica: “Nel 2007 dovremo<br />
raddoppiare i risparmi energetici legati<br />
all’edilizia portandoli a 633 mila tep (tonnellate<br />
equivalenti petrolio n.d.r.) per<br />
arrivare al 2009 a 2,9 milioni di tep.<br />
I produttori di materiali isolanti prevedono<br />
in un paio d’anni il raddoppio delle vendite<br />
da 3 a 6 milioni di metri cubi all’anno<br />
e anche i produttori di caldaie a condensazione<br />
a quattro stelle che consumano il<br />
20-30% in meno di quelle tradizionali prevedono<br />
un raddoppio delle vendite.<br />
Nel 2005 sono stati venduti pannelli solari<br />
per 72 mila metri quadri, mentre tra duetre<br />
anni le installazioni potrebbero superare<br />
il mezzo milione di metri quadri.<br />
Per quel che riguarda le caldaie a condensazione,<br />
è vero che oggi coprono solo il 5%<br />
del mercato. Ma nel 1999, solo sette anni<br />
fa, la stessa cosa valeva per i frigoriferi: i<br />
modelli a basso consumo energetico avevano<br />
una quota di mercato del 5%, oggi<br />
sono al 63%.<br />
La crescita si deve anche all’obbligo di<br />
certificazione energetica, simile a quella<br />
prevista ora per l’edilizia. Dobbiamo riuscire<br />
a proiettare su scala nazionale<br />
l’esempio del Trentino Alto Adige, dove<br />
le case più richieste sono di categoria A o<br />
B, cioè quelle che consumano meno energia”.<br />
Altre norme riguardano l’illuminazione<br />
efficiente dei negozi, contributi per<br />
frigoriferi ad alta efficienza e un fondo<br />
per l’incentivazione della costruzione di<br />
edifici ad altissima efficienza energetica.<br />
“Esperienze straniere ed anche italiane –<br />
dice ancora Silvestrini – indicano la possibilità<br />
di realizzare nuovi edifici con<br />
consumi energetici 3 o 4 volte più bassi<br />
di quelli esistenti. Per favorire la diffusione<br />
di questa edilizia con fabbisogno<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #11<br />
STORIA DI COPERTINA<br />
1 gennaio 2007 Necessità del certificato energetico per ottenere gli incentivi al la ristrutturazione<br />
(in attesa delle norme sul certificato energetico attese per fine marzo è sufficiente<br />
un attestato diqualificazione firmato dal progettista o dal direttore lavori)<br />
1 luglio 2007 Certificato energetico per edifici superiori a 1000 metri quadri<br />
in caso di compravendita e passaggio di proprietà<br />
1 gennaio 2008 Nuovi limiti di isolamento per i nuovi edifici<br />
1 luglio 2008 Certificato energetico per edifici inferiori a 1000 metri quadri<br />
in caso di compravendita e passaggio di proprietà<br />
1 luglio 2009 Certificato energetico anche per i singoli appartamenti in caso<br />
1 gennaio 2010 Nuovi limiti di isolamento termico nei nuovi edifici<br />
energetico complessivo minore del 50%<br />
almeno di quanto prevede l’attuale normativa,<br />
è previsto un fondo di 15 milioni<br />
di euro nel triennio 2007-2009 per incentivi<br />
pari al 55% dei costi extra sostenuti<br />
dal costruttore per conseguire i previsti<br />
livelli di efficienza energetica: questi<br />
incentivi dovrebbero consentire la<br />
costruzione di una cinquantina di edifici<br />
esemplari dal punto di vista energetico<br />
replicabili in tutto il Paese”.<br />
Infine Silvestrini sottolinea ancora la<br />
necessità di una forte collaborazione con<br />
le categorie professionali dell’edilizia e<br />
dell’immobiliare: “Si apre una fase molto<br />
stimolante, che richiederà una forte crescita<br />
delle capacità professionali ai vari<br />
livelli (progettisti, installatori, amministratori,<br />
certificatori energetici) e l’immissione<br />
sul mercato di molti nuovi prodotti.<br />
Il 2007 sarà necessariamente un<br />
anno di transizione in cui si metteranno a<br />
regime i vari strumenti. In particolare, ci<br />
sarà un forte sviluppo della certificazione<br />
energetica, prerequisito necessario per<br />
ottenere gli incentivi governativi.<br />
Occorrerà dunque un notevole sforzo di<br />
informazione e formazione per favorire<br />
questo profondo processo di trasformazione<br />
del mondo delle costruzioni e dell’immobiliare”.
#12 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
Tariffe personalizzate, pannelli solari, caldaie efficienti<br />
ecco le offerte dell’industria energetica per i condomini<br />
“Il mio sogno? Produrre energia in<br />
abbondanza a costi contenuti senza<br />
inquinare e senza emissioni di gas<br />
effetto serra”. Così l’amministratore<br />
delegato dell’Enel Fulvio Conti in una<br />
recente intervista al settimanale<br />
“Economy”. Forse il suo sogno sembra<br />
irrealizzabile, ma l’Enel, soprattutto<br />
dopo la parziale privatizzazione (lo<br />
Stato controlla ancora il 30%) e soprattutto<br />
dopo la cessione di una parte<br />
delle vecchie centrali elettriche si è<br />
mossa con decisione sulla strada delle<br />
energie rinnovabili e del risparmio<br />
energetico, anche per venire incontro ai<br />
clienti in vista della completa liberalizzazione<br />
del mercato elettrico. Dal primo<br />
luglio prossimo, infatti, tutti i consumatori,<br />
famiglie comprese, e non più solo<br />
le imprese e le partite Iva, potranno<br />
acquistare liberamente l’elettricità dai<br />
diversi produttori.<br />
Tariffe peronalizzate Enel - l’Enel si è<br />
organizzata con tariffe “personalizzate”<br />
che vanno incontro alle esigente dei<br />
clienti. “Oggi oltre un milione di famiglie<br />
– ha detto Conti – hanno adottato<br />
una delle nuove tariffe flessibili che per<br />
primi abbiamo potuto offrire grazie al<br />
nostro nuovo contatore digitale che<br />
incentiva l’uso intelligente dell’elettricità<br />
lontano dalle ore di punta. Alle<br />
partite Iva proponiamo contratti a<br />
prezzi bloccati per due anni in modo<br />
da offrire la certezza dei costi. Stiamo<br />
lavorando a un’offerta di tariffe “su<br />
misura” per le diverse esigenze delle<br />
singole categorie professionali o industriali.<br />
Questa diversificazione dell’offerta<br />
è interessante per il cliente e un<br />
vantaggio per l’Enel, in quanto ci permette<br />
di usare al meglio la nostra<br />
capacità produttiva riducendo i picchi<br />
di costo legati ai picchi di produzione.<br />
Risparmia il cliente, risparmiamo noi”.<br />
Poi c’è il capitolo della produzione di<br />
energia pulita. A Fusina, vicino a<br />
Venezia, Enel sta realizzando la prima<br />
centrale a idrogeno nel mondo. E già<br />
FULVIO CONTI, ENEL E FLAVIO CATTANEO, TERNA<br />
oggi 553 centrali Enel sulle 599 complessive<br />
utilizzano energie rinnovabili<br />
(idroelettrico, geotermico, solare…)<br />
nelle quali Enel ha investito negli ultimi<br />
5 anni un miliardo di euro e altri 4<br />
miliardi investirà nei prossimi 5 anni.<br />
Circa 200 milioni saranno dedicati nei<br />
prossimi anni alla ricerca e sperimentazione<br />
di fonti alternative, a partire<br />
dalla grande centrale solare termodinamica<br />
Archimede di Priolo in Sicilia,<br />
realizzata in collaborazione con l’Enea,<br />
in grado di funzionare anche quando il<br />
sole non c’è.<br />
L’impegno di Terna – L’energia prodotta<br />
da fonti rinnovabili, essendo<br />
meno potente e più discontinua richiede<br />
linee di trasmissioni più sofisticate di<br />
quelle per l’energia prodotta da olio<br />
combustibile, carbone o gas. Lo sviluppo<br />
di queste nuove linee di trasmissione<br />
è il compito di Terna, la società delle<br />
reti recentemente uscita dal controllo<br />
dell’Enel e oggi controllata dallo Stato<br />
attraverso la Cassa Depositi e Presititi.<br />
Terna, presieduta da Luigi Roth e diretta<br />
dall’amministratore delegato Flavio<br />
Cattaneo ha un programma di sviluppo<br />
da 250 milioni l’anno di cui il 50%<br />
destinato a sistemi di trasmissione ad<br />
alto contenuto tecnologico. Per diversificare<br />
le aree geografiche di approvvigionamento<br />
e rafforzare la rete trasmissiva,<br />
Terna sta anche investendo in<br />
nuove linee: tra queste il collegamento<br />
sottomarino Sa.Pe.I tra la Penisola e la<br />
Sardegna da 420 chilometri con cavi<br />
sottomarini posati a 1600 metri sotto il<br />
livello del mare che sarà completato nel<br />
2009 e sarà il secondo collegamento<br />
sottomarino più lungo al mondo dopo<br />
quello tra Olanda e Norvegia; nel 2007<br />
sarà avviato il raddoppio del collegamento<br />
tra Calabria e Sicilia e sarà ultimata<br />
la linea Matera-Santa Sofia in<br />
Basilicata. Complessivamente, Terna<br />
investirà 1,4 miliardi entro il 2010 per il<br />
potenziamento della rete.<br />
Confindustria più sensibile – Sul tema<br />
del risparmio energetico sta crescendo
anche la sensibilità delle imprese industriali,<br />
in cui crede fermamente il<br />
Vicepresidente di Confindustria per la<br />
ricerca e l’innovazione Pasquale<br />
Pistorio: efficienza energetica degli<br />
impianti, utilizzo di fonti rinnovabili,<br />
sviluppo di piccole centrali all’interno<br />
degli stabilimenti stanno diventando<br />
temi sempre più dibattuti all’interno<br />
delle associazioni industriali. C’è moltissimo<br />
da fare: basta pensare che in<br />
Italia solo il 6% delle imprese ha applicato<br />
sui loro motori elettrici l’”inverter”<br />
(un dispositivo per il risparmio energetico)<br />
contro il 70% delle imprese scandinave.<br />
“Risparmio energetico strumento<br />
per la competitività” è stato il dibattito<br />
organizzato il 22 gennaio<br />
dall’Associazione industriale di Monza e<br />
Brianza cui è seguito un paio di giorni<br />
dopo la “Giornata della microgenerazione<br />
e delle fonti rinnovabili” presso la<br />
Camera di Commercio di Milano e la<br />
Conferenza sull’Economia della sviluppo<br />
sostenibile promossa dall’Eni alla<br />
Fondazione Mattei sempre a Milano.<br />
ClimaCasa alla Fiera di Bolzano –<br />
Tecnologie e prodotti per il risparmio<br />
energetico negli edifici sono stati protagonisti<br />
dal 25 al 28 gennaio scorso a<br />
PANNELLI SOLARI SHUCO<br />
ClimaCasa 2007 alla Fiera di Bolzano. “I<br />
nostri edifici – ha detto il promotore di<br />
ClimaCasa e direttore dell’ufficio<br />
ambientale della Provincia di Bolzano –<br />
consumano quantità spropositate<br />
di energia. Il continuo aumento dei<br />
costi e la pericolosa dipendenza dall’importazione<br />
energetica, nonché<br />
minacciosi cambiamenti climatici<br />
impongono rapide decisioni. La buona<br />
notizia è che nel settore delle costruzioni<br />
esistono alternative tecniche ed economiche<br />
per il risparmio energetico e la<br />
protezione della natura.<br />
I sistemi solari Schuco, il “fai da te”<br />
del risparmio - Ogni famiglia italiana<br />
consuma quotidianamente diverse decine<br />
di litri di acqua calda, utilizzando i<br />
classici scaldabagni elettrici o caldaie<br />
che generalmente bruciano metano.<br />
Sostituendo, o integrando, questi tradizionali<br />
sistemi con tecnologie basate<br />
sull’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili,<br />
si può risparmiare in maniera<br />
considerevole e si evita l’emissione in<br />
atmosfera di anidride carbonica e di<br />
altri gas responsabili dell’effetto serra.<br />
E’ l’opportunità offerta da Schüco Italia,<br />
leader internazionale nelle soluzioni<br />
high-tech per l’involucro edilizio e le<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #13<br />
STORIA DI COPERTINA<br />
tecnologie solari, con i suoi Kit per lo<br />
sfruttamento dell’energia solare per<br />
assecondare i nuovi stili di vita sempre<br />
più legati al risparmio energetico e al<br />
rispetto dell’ambiente. Un risparmio<br />
sensibile per il bilancio famigliare, che<br />
può arrivare all’80% dei costo della bolletta<br />
per produrre acqua calda per la<br />
doccia, lavare i piatti o la biancheria,<br />
cucinare, scaldare la piscina o integrare<br />
l’impianto di riscaldamento. Le parti<br />
che compongono tali sistemi sono<br />
essenzialmente tre: un pannello solare,<br />
comunemente detto collettore, (sopra<br />
tetto o ad integrazione nel tetto), che<br />
trasforma la luce in calore; un serbatoio<br />
di accumulo (per la produzione di<br />
acqua calda e per l’integrazione con il<br />
sistema di riscaldamento); una stazione<br />
solare con pompa di circolazione dell’acqua<br />
e sistema di sfiato.Il tutto per<br />
un costo a partire da 5000 euro, per<br />
una famiglia di 3-5 persone, escluso il<br />
montaggio, che comunque è molto<br />
semplice e richiede al massimo una<br />
giornata di lavoro di un operatore specializzato.<br />
Un investimento che, oltre al<br />
risparmio, dà valore alla casa e garantisce,<br />
con una regolare manutenzione,<br />
moltissimi anni di tranquillità. Per<br />
quanto riguarda il risparmio, è da nota-
#14 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
UN ELEMENTO DELLA STAZIONE SOLARE SHUCO<br />
re che, dopo il periodo di recupero dell’intero<br />
investimento (al massimo 5<br />
anni), l’utente continua a risparmiare<br />
sulla bolletta energetica familiare anno<br />
dopo anno. Considerando che tali tecnologie<br />
hanno una vita media di almeno<br />
20 anni, il risparmio totale conseguibile<br />
è da non sottovalutare. I Plus di un<br />
impianto Schüco, oltre alla riconosciuta<br />
eccellenza qualitativa, sono rappresentati<br />
dalla facilità e velocità di montaggio<br />
e allacciamento, grazie alla completezza<br />
dei set proposti, comprensivi di<br />
tutto l’occorrente, dai telai agli accessori,<br />
ai raccordi etc.; dall’innovativo<br />
sistema di sfiato, semplice e facilmente<br />
accessibile (perché non più posizionato<br />
sul tetto ma, ad esempio, in cantina o<br />
in garage). Progettre per un futuro ecologico<br />
è infatti la missione dell’azienda<br />
che, con la sua tecnologia solare, è<br />
all’avanguardia del settore. Una scelta<br />
consapevole, un investimento redditizio<br />
che Schüco Italia propone nella giusta<br />
combinazione tra tutti gli elementi che<br />
compongono il sistema.<br />
Le caldaie Vaillant a condensazione -<br />
Da tempo Vaillant ha voluto assumersi<br />
un importante impegno anche nei confronti<br />
del rispetto ambientale e del<br />
risparmio energetico, investendo attivamente<br />
nella ricerca e sviluppo di tecnologie<br />
a basso impatto ambientale e<br />
rinnovabili: si spazia dalla tecnologia<br />
della condensazione al solare, dalla<br />
cella a combustibile alle pompe di calore<br />
geotermiche.La tecnologia a condensazione<br />
rappresenta un grande passo<br />
verso l’uso più razionale dell’energia<br />
consentendo sensibili vantaggi nello<br />
sfruttamento delle risorse a disposizione<br />
e nel rispetto ambientale.<br />
La condensazione, infatti, sfruttando<br />
anche il calore del vapore acqueo contenuto<br />
nei prodotti della combustione<br />
del gas, a parità di calore fornito agli<br />
edifici, è in grado di ridurre i consumi<br />
fino al 30% rispetto agli impianti convenzionali<br />
e ridurre le emissioni di NOX<br />
e CO fino al 70%.<br />
Vaillant ha sviluppato una nuova<br />
gamma di caldaie murali e a basamento,<br />
adatta a tutte le esigenze (dal piccolo<br />
appartamento fino all’impianto di<br />
grande potenza) e soprattutto alla portata<br />
di tutti: si va dalle caldaie murali in<br />
versione combinata o solo riscaldamento<br />
alle caldaie a basamento con bollitore<br />
integrato o per il solo abbinamento<br />
all’impianto termico.Si può spaziare da<br />
una potenza di 13 kW fino a 200 kW,<br />
grazie alla possibilità di combinazione<br />
in cascata. Le versioni VM (solo riscaldamento)<br />
permettono, infatti, di realizzare<br />
una centrale termica di ben 65 kW<br />
(col sistema cascata fino a 200) con il<br />
massimo delle prestazioni nel minimo<br />
spazio, grazie alle loro dimensioni<br />
ridotte. Inoltre, l’abbinamento di uno o<br />
più bollitori soddisfano anche il fabbisogno<br />
di qualsiasi esigenza di acqua<br />
calda sanitaria. La gamma murale<br />
Vaillant ecoBLOCK è stata pensata per<br />
le diverse esigenze di installazione e di<br />
utilizzo, tre livelli di tecnologia per<br />
offrire altrettanti livelli di comfort e di<br />
prestazioni: ecoBLOCK pro, la gamma<br />
professionale, rappresenta il nuovo<br />
standard nella tecnologia della condensazione<br />
e grazie alla compattezza, alla<br />
facilità di installazione e gestione è la<br />
soluzione ideale per ogni famiglia;<br />
ecoBLOCK plus, una gamma studiata per<br />
offrire caratteristiche aggiuntive e per<br />
soddisfare i clienti più esigenti, massime<br />
prestazioni per il massimo comfort<br />
con ben tre stelle per il comfort sanitario;<br />
ecoBLOCK exclusiv, le caldaie a condensazione<br />
intelligenti grazie al sistema<br />
Multisensore exclusiv, che regola, controlla<br />
e garantisce la sicurezza di tutte<br />
le funzionalità della caldaia. C’è poi la<br />
gamma a basamento ecoCOMPACT ed<br />
ecoVIT : caldaie tecnologicamente innovative<br />
ed estremamente funzionali e<br />
versatili che massimizzano il rendimento<br />
termico, producono acqua calda in<br />
tempi estremamente ridotti e riducono<br />
fino al 30% i costi di combustibile.<br />
➜<br />
LE CALDAIE VAILLANT
Potrebbe sembrare pleonastico,<br />
o addirittura inutile:<br />
ma non si può tacere<br />
sullo sconcio di un articolo<br />
lungo ben 1364 commi,<br />
frutto di emendamenti,<br />
maxiemendamenti e fiducie<br />
varie, che dovrebbe<br />
rappresentare la manovra<br />
di finanza pubblica per il<br />
2007. L’occupazione di<br />
un vero e proprio “tomo”<br />
a mo’ di Supplemento<br />
Ordinario della Gazzetta<br />
Ufficiale fa assurgere la<br />
legge n. 296/2006 al<br />
rango della Finanziaria più lunga della storia repubblicana.<br />
Ci saremmo, per così dire, accontentati di avere omogeneità<br />
di trattazione: che almeno le norme aventi il medesimo<br />
oggetto ovvero agenti sulla medesima fattispecie fossero<br />
state inanellate da una sequenza progressiva: macchè,<br />
tutti – almeno noi addetti ai lavori – a saltare i giochi<br />
natalizi a favore di questo tutt’altro che entusiasmante<br />
gioco dell’oca regalatoci dal Legislatore.<br />
Eh sì, perché la disamina del “mostro”, o peggio la sua<br />
mancata disamina, potrebbe comportare spiacevoli sorprese:<br />
qualche esempio? beh, immaginate che vi interessino le<br />
“società di comodo” – peraltro già significativamente innovate<br />
dalla manovra estiva – e che siate riuscite a scorgerne<br />
la nuova disciplina tra i commi 109 e 118 dell’articolo<br />
unico della legge (che, vale la pena ricordare, sono assolutamente<br />
privi di qualsiasi rubrica che possa indirizzare il<br />
malcapitato lettore ad una prima comprensione).<br />
Vi direste soddisfatti, già, per aver centrato l’obiettivo “soltanto”<br />
scandagliando meno del 10 per cento dei commi che<br />
complessivamente compongono il mostro: ma guai a fermarsi,<br />
perché al comma 326, oplà, ecco sortire una disposizione<br />
che riguarda ancora le società di comodo, costretta<br />
tra il principio di territorialità delle prestazioni di intermediazioni<br />
– di cui al comma 325 – e la previsione della trasmissione<br />
telematica dei corrispettivi giornalieri per il commercio<br />
– contemplata dal comma 327. Ma voi mi direte, sì,<br />
d’accordo, ma io ho interesse soltanto per ciò che riguarda<br />
il condominio, gli immobili, gli incentivi per la proprietà<br />
immobiliare e via dicendo: giusto, bravi, dico io.<br />
Allora cominciamo, a dare i numeri, sì: il gran ballo parte<br />
dal comma 43, che introduce la ritenuta d’acconto del 4%<br />
a carico del condominio sui lavori d’appalto: poi, facciamo<br />
conto di avere davanti questo “mostruoso” gioco dell’oca e<br />
definiamo i “commi” come “caselle”, andate alle caselle da<br />
46 a 49, dove si parla di intermediari ed intermediazioni<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #15<br />
STORIA DI COPERTINA<br />
Finanziaria 2007: il nuovo mostro<br />
di Carlo Nocera<br />
nelle transazioni immobiliari. A questo punto, il nostro<br />
segnalino va direttamente sulla casella 101, dove si riferisce<br />
della richiesta dei dati concernenti gli immobili nella<br />
dichiarazione dei redditi e, udite udite, a seguire, ossia nei<br />
commi da 102 a 105, si parla di ICI e, visto che siamo in<br />
tema di immobili, nelle caselle da 106 a 108 si regola il<br />
conto con la correlazione tra tassa rifiuti ed immobili sulla<br />
quale la stessa grava. Un po’ di fiato e, altro salto, approdiamo<br />
– giungiamo, va, che è meglio – alle caselle che<br />
vanno dalla 145 alla 151, che ci regalano la “tassa di<br />
scopo” per la realizzazione delle opere pubbliche, da configurarsi<br />
come un’addizionale all’ICI con aliquota massima<br />
dello 0,5 per mille. Poi tornano di nuovo le compravendite<br />
immobiliari, alle caselle 309 e 310, e, visto che ne sentivamo<br />
la mancanza, l’Iva che torna applicabile sulle locazioni<br />
di abitazioni in attuazione di piani di edilizia abitativa<br />
convenzionata, grazie alle caselle 330 e 331.<br />
E visto che siamo anche professionisti, con le caselle 334 e<br />
335 ci dicono che possiamo finalmente acquistare un<br />
immobile ammortizzandolo o deducendone i canoni di<br />
locazione finanziaria un po’ come i cugini imprenditori:<br />
ma solo un po’, ci raccomandano le caselle 334 e 335, giacché<br />
la disposizione si applica soltanto agli acquisti effettuati<br />
nel triennio 2007/2009 e, attenzione, per i primi tre<br />
anni l’ammortamento o la deduzione è ridotta ad un terzo.<br />
Siete stanchi: ma andiamo!<br />
Ancora un piccolo sforzo per arrivare sulla casella 339<br />
dove si parla dell’aggiornamento della banca dati catastale<br />
dei fabbricati rurali e un po’ più in là – poco, davvero –<br />
eccoci arrivati alle caselle da 344 a 349, dove siamo lieti<br />
di apprendere l’approvazione delle detrazioni fiscali per<br />
chi effettua nel 2007 opere che comportano un risparmio<br />
energetico per gli edifici: seguono, sul tema, la casella 350,<br />
relativa ai pannelli fotovoltaici, e le caselle 351 e 352 che<br />
riguardano le detrazioni per le opere che consentono il<br />
risparmio energetico sulle nuove costruzioni.<br />
Non abbiamo ancora finito: ma ci siamo quasi.<br />
Eccoci giunti alla casella 384 che vi da qualche informazione<br />
sull’Iva ridotta per il riscaldamento domestico e le<br />
caselle 385 e 386, nel caso vi servissero, ma sono certo che<br />
sia così, che disciplinano nuovamente le visure catastali: e<br />
guardate un po’ chi ritroviamo alle caselle 387 e 388, la<br />
nostra cara, ormai attempata, amica della detrazione del<br />
36% sulle opere di recupero del patrimonio immobiliare.<br />
Beh, abbiamo chiuso in bellezza: chiaramente abbiamo<br />
affrontato solo quanto gravita, a vario titolo, su condominio<br />
ed immobili.<br />
A cominciare dal prossimo numero della Rivista non saremo<br />
certo noi a farvi mancare il resto: ossia le altre disposizioni<br />
di carattere fiscale.<br />
E siate comunque felici: Buon Anno!
#16 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
CONDOMINIONEWS<br />
La classifica della burocrazia<br />
L’ITALIA SCESA AL 60° POSTO PER LIBERTÀ ECONOMICA<br />
LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO,<br />
PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA<br />
Per molti non sarà una sorpresa, ma<br />
l’Italia non è affatto avanti nel ranking<br />
della liberalizzazione della<br />
Heritage Foundation e del Wall<br />
Street Journal. E’ molto lontana dal<br />
raggiungere il clima liberale e ospitale<br />
di Hong Kong, Singapore,<br />
Australia, Stati Uniti, Nuova<br />
Zelanda. E’ lontana anche dalle posizioni<br />
delle altre nazioni europee, cioè<br />
Gran Bretagna, Irlanda, Spagna e<br />
Francia (rispettivamente 6°, 7°, 19°,<br />
27° e 45°). La condizione del nostro<br />
paese è più simile a quella<br />
dell’Uganda, quindi peggiore di<br />
Namibia, Belize, Slovenia, Kuwait.<br />
Per di più siamo peggiorati rispetto<br />
all’anno scorso, quando eravamo al<br />
42° posto. Le condizioni che ci<br />
hanno fatto sprofondare sono state:<br />
mercato del lavoro troppo rigido<br />
(57,6%), la libertà fiscale, aliquote<br />
troppo alte (68,5), la tutela dei diritti<br />
di proprietà (50%), libertà dallo Stato<br />
(46,4%). La causa del peggioramento<br />
non è temporanea secondo il presidente<br />
di Confidustria, Luca Cordero<br />
di Montezemolo: “è il frutto di troppi<br />
anni di non scelte, non è l’ultimo<br />
mese o gli ultimi cinque anni –<br />
dichiara – bisogna avere di nuovo<br />
voglia di raccogliere le sfide. La passione<br />
c’è, cova sotto la cenere. E’<br />
giunto il momento di riaccenderla”.<br />
Decisione dell’Autorità<br />
per l’elettricità e il gas<br />
TUTTI AVRANNO NUOVI<br />
CONTATORI ELETTRONICI<br />
Obbligatoria, per tutti gli oltre 100<br />
distributori di elettricità nazionali,<br />
l’installazione di nuovi contatori elettronici<br />
per tutte le famiglie e piccole<br />
imprese. Negli anni dal 2008 al 2011<br />
ciascun distributore dovrà infatti<br />
installare i contatori elettronici,<br />
approvvigionandosi liberamente da<br />
società specializzate concorrenti che<br />
già offrono sul mercato numerosi<br />
modelli. L’obbligo sarà esteso in<br />
modo progressivo: entro l’anno 2008<br />
la diffusione dei contatori dovrà essere<br />
garantita ad almeno il 25% dei<br />
consumatori; entro il 2009 al 65%;<br />
entro il 2010 al 90%; ed entro il<br />
2011 al 95% dei consumatori.<br />
L’iniziativa dell’Autorità sarà di<br />
impulso allo sviluppo della concorrenza<br />
nella vendita di energia elettrica,<br />
previsto per il primo luglio 2007<br />
quando, come stabilito dalla legisla-<br />
❉<br />
❉<br />
zione europea, sarà completo il processo<br />
di liberalizzazione del mercato.<br />
Anche le famiglie (oltre alle piccole e<br />
medie imprese e ai clienti industriali<br />
alimentati in alta e media tensione)<br />
potranno scegliere liberamente il<br />
proprio fornitore. I contatori elettronici<br />
sono distribuiti soltanto da Enel<br />
Distribuzione, Acea Roma, Asm<br />
Brescia e, tra poco, anche da Aem<br />
Milano e Aem Torino.<br />
ALESSANRO ORTIS,<br />
PRESIDENTE DELL’AUTORITHY ELETTRICA<br />
Sentenza / i danni nel<br />
solaio divisorio<br />
RESPONSABILI I PROPRIETA-<br />
RI DEL PIANO SUPERIORE<br />
Secondo la sentenza del Tribunale di<br />
Salerno (Sez. II, ord., 27 gennaio<br />
2005) il condominio non è responsabile<br />
dei danni del solaio divisorio. “Il<br />
condominio - si legge nella sentenza<br />
- è privo di un potere esclusivo di<br />
gestione e/o custodia del bene che si<br />
assume pregiudizievole, ma i proprietari<br />
del piano sovrastante a quello<br />
che accusa il preteso danno”. Il solaio<br />
non è un bene condominiale e il<br />
condominio non può rispondere in<br />
alcun modo di un bene che non<br />
rientra nella sua disponibilità.
Sentenza 2/ Legittimazione<br />
passiva dell’amministratore<br />
AZIONI REALI O POSSESSORIE<br />
CONCERNENTI LE PARTI<br />
COMUNI<br />
Secondo la sentenza della Corte di<br />
Cassazione (Sez. II, 21 maggio<br />
2003, n. 7958) in tema di controversie<br />
condominiali, la legittimazione<br />
dell'amministratore dal lato<br />
attivo coincide con l'ambito delle<br />
sue attribuzioni (art. 1131 c.c.),<br />
mentre dal lato passivo non incontra<br />
limiti e sussiste in ordine ad<br />
ogni azione, anche di carattere reale<br />
o possessorio, concernente le<br />
parti comuni dell'edificio, con la<br />
conseguenza che l'amministratore<br />
è legittimato a proporre tutti i gravami<br />
che si rendessero successivamente<br />
necessari in dipendenza<br />
della «vocatio in ius».<br />
Ministero e professioni<br />
VENTATA DI NOVITÀ PER<br />
ALBI, ORDINI E COLLEGI<br />
Lo abbiamo anticipato nell’editoriale:<br />
il Consiglio dei ministri ha approvato<br />
un disegno di legge del ministro<br />
della Giustizia che delega il Governo<br />
a procedere al riordino dell’accesso<br />
alle professioni intellettuali, alla riorganizzazione<br />
degli ordini, albi e collegi<br />
professionali, al riconoscimento<br />
delle associazioni professionali, alla<br />
disciplina delle società professionali e<br />
al raccordo con la normativa dell’istruzione<br />
superiore e universitaria.<br />
I principi: libero accesso alle professioni,<br />
senza vincoli di numero; eliminazione<br />
dei vincoli territoriali nel-<br />
l’esercizio dell’attività; libera concorrenza<br />
e possibilità di effettuare<br />
pubblicità dell’attività professionale;<br />
abolizione dell'obbligo di tariffe<br />
minime, con garanzia che il cliente<br />
ne debba essere preventivamente<br />
informato; riduzione del numero<br />
degli ordini, albi e collegi professionali<br />
con la previsione che possano<br />
trasformarsi in associazioni professionali<br />
riconosciute di natura privatistica<br />
ma assoggettate al controllo<br />
pubblico. I professionisti dovranno<br />
sottoscrivere un'assicurazione per i<br />
danni che potrebbero causare<br />
all’utente. Ogni tirocinio durerà<br />
massimo dodici mesi, l'esame di<br />
Stato per l'accesso alle professioni<br />
regolamentate verrà riformato.<br />
Lift 2006<br />
SALE L’ASCENSORE, E NON<br />
SOLO NEL CONDOMINIO<br />
Anche l’<strong>Anaci</strong> era presente al Lift<br />
2006, la biennale internazionale del<br />
trasporto verticale, prodotti, accessori,<br />
componenti e servizi, in fieramilano.<br />
L’associazione ha organizzato il<br />
convegno “Insieme per la sicurezza”<br />
con Compiai/Union e, da sola, ha<br />
patrocinato l’evento “La responsabi-<br />
CLEMENTE<br />
MATELLA,<br />
MINISTRO<br />
DELLA GIUSIZIA<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #17<br />
❉<br />
RUBRICA<br />
lità dell’amministratore di condominio<br />
nella gestione della sicurezza<br />
degli ascensori esistenti”. I visitatori<br />
complessivi sono stati 8.718, il<br />
31,1% dei quali (2.708) proveniente<br />
dall’estero. Il ranking delle Regioni<br />
per prima la Lombardia (2.338 visitatori)<br />
seguita da Piemonte (618 visitatori)<br />
ed Emilia Romagna (515).<br />
Ben rappresentati anche il centro<br />
Italia (785 visitatori) e il sud (777).<br />
Fra i risultati delle singole province<br />
spiccano – a parte il dato di Milano,<br />
nettamente in testa anche per motivi<br />
logistici con i suoi oltre 1.600 visitatori<br />
– i 344 provenienti da Torino, i<br />
237 da Roma, i 168 da Bologna, i<br />
152 da Varese, i 147 da Bergamo, i<br />
145 da Napoli, i 122 da Bari. Anche<br />
gli operatori stranieri sono accorsi da<br />
78 paesi: al primo posto la Spagna<br />
con 253 visitatori; seguita dalla<br />
Grecia (211 visitatori) e poi da Gran<br />
Bretagna (153 visitatori), Francia<br />
(150), Svizzera (146), Germania<br />
(124) e Svezia (123). 82 erano i russi<br />
e 70 gli statunitensi, ma anche 58<br />
iraniani, 48 israeliani, 34 provenienti<br />
dalla Cina, 28 dall’Arabia Saudita,<br />
24 dalla Corea del sud, 22<br />
dall’Australia. Lift ha abbandonato<br />
la sinergia con Sicurezza (rassegna<br />
con la quale aveva condiviso le ultime<br />
edizioni) per tornare al mese di<br />
novembre. Commenta l’exhibition<br />
director di Lift, Costantino<br />
Cutroneo: la rassegna ha raggiunto<br />
queste dimensioni pur in assenza<br />
concertata di alcune aziende del segmento<br />
porte e argani, che hanno<br />
preferito stare a guardare, forse non<br />
fidandosi dei pur evidenti segnali<br />
positivi che davano Lift in forte crescita.”<br />
❉
Antenne centralizzate<br />
Torna d’attualità, con i nuovi orientamenti<br />
ambientali del Governo, il tema della sostituzione<br />
delle selve di antenne che affollano<br />
i nostri edifici e che dovrebbero essere<br />
sostituite da impianti centralizzati, che<br />
partendo da un’unica antenna ricettiva<br />
condominiale, siano in grado di portare<br />
negli appartamenti i diversi segnali televisivi:<br />
analogici, digitali, satellitari…<br />
Il tema della centralizzazione è stato<br />
affrontato dal Decreto Ministeriale dell’11<br />
novembre 2005 “Regole tecniche relative<br />
agli impianti condominiali centralizzati<br />
d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione”<br />
(Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21<br />
Novembre 2005). I vantaggi di un utilizzo<br />
più razionale di questi sistemi si giustificano<br />
facilmente, sia pensando al miglioramento<br />
estetico delle nostre città, sia allo<br />
sviluppo di edifici “intelligenti”, capaci di<br />
offrire un ventaglio più ampio di servizi ai<br />
condomini: non solo la TV in tutte le sue<br />
forme, ma anche la comunicazione multimediale,<br />
internet, i dati informatici<br />
dovrebbero già essere facilmente fruibili in<br />
tutte le case italiane, senza dover operare<br />
successivi interventi sulle reti domestiche<br />
interventi alla struttura. Il Decreto rischia<br />
però di avere scarsi effetti pratici perché le<br />
norme sulla sostituzione delle singole<br />
antenne con impianti centralizzati non<br />
prevedono tempi certi. Altrettanto approssimativamente<br />
si accenna al ruolo dell’impianto<br />
televisivo, che deve permettere il<br />
passaggio anche dei segnali per i servizi<br />
interattivi evoluti, lasciando solo intuire le<br />
potenzialità di questo sistema, che è già in<br />
grado di sostituire altre forme di cablatura<br />
per la comunicazione all’interno e verso<br />
l’esterno dell’edificio. Manca inoltre una<br />
politica di incentivazione alla revisione<br />
degli impianti, senza la quale non si può<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #19<br />
ATTUALITÀ<br />
solo buone intenzioni<br />
Più del 40% degli edifici condominiali italiani non dispone di<br />
impianto televisivo centralizzato. Sarebbero necessarie nuove<br />
norme per definire incentivi e tempi certi per la sostituzione<br />
delle antenne singole. L’esperienza della società Fracarro<br />
<br />
denti e 90 milioni di fatturato, acquisita in<br />
altre nazioni (come Spagna e Inghilterra),<br />
dove questa tecnologia è partita con qualche<br />
anno di anticipo, è legittimo ritenere<br />
che circa il 30% dei nostri impianti televisivi,<br />
singoli e condominiali, non siano adeguati<br />
e che debbano essere rivisti. Una<br />
posizione più forte da parte del nostro<br />
Paese sul tema del centralizzato e su quello<br />
della revisione degli impianti potrebbe<br />
portare a raggiungere l’obiettivo digitale<br />
terrestre in tempi più brevi. Fracarro, che<br />
in più di 70 anni di attività ha contribuito<br />
a fare la storia della TV in Italia, diffondendo<br />
i sistemi di ricezione del segnale televisivo<br />
nella maggior parte delle case italiane,<br />
ha messo a punto impianti centralizzati<br />
tecnologicamente razionali, in grado<br />
di mettere ordine nella “giungla delle<br />
antenne”. Nel 2005 il fatturato di Fracarro<br />
sugli impianti centralizzati ha avuto una<br />
crescita di oltre il 15%, grazie anche all’introduzione<br />
in Italia del digitale terrestre e a<br />
importanti partnership con i principali<br />
operatori televisivi italiani. Nello stesso<br />
tempo, la società ha realizzato investimenti<br />
significativi sul fronte dell’ampliamento<br />
di gamma dei prodotti e del loro<br />
sviluppo tecnologico, con l’introduzione di<br />
nuove linee e con il continuo aggiornamento<br />
delle famiglie storiche. Anche sul<br />
fronte dell’apertura dell’impianto televisivo<br />
a nuovi servizi per l’utente Fracarro è<br />
all’avanguardia: oltre all’offerta di soluzioni<br />
che sfruttano la distribuzione in fibra<br />
ottica, l’azienda è oggi in grado di proporre<br />
un sistema che consente l’accesso a<br />
Internet in banda larga (dal modem/router<br />
del provider) in tutte le prese TV dell’edificio,<br />
semplicemente utilizzando il cavo<br />
coassiale dell’impianto televisivo già esistente.<br />
pensare a un miglioramento significativo<br />
della situazione, a dir poco caotica, presente<br />
in Italia: degli oltre 9 milioni di edifici<br />
condominiali italiani (contando solo<br />
quelli con più di 9 appartamenti) si stima<br />
che più del 40% non disponga ancora di<br />
impianto centralizzato, con una situazione<br />
di evidente discontinuità nel territorio<br />
(meglio va al nord, dove la gran parte<br />
degli edifici è stata già adeguata con i<br />
sistemi centralizzati, mentre risulta più<br />
problematica la situazione nel centro sud<br />
Italia). Misure di sostegno si renderebbero<br />
urgenti, d’altra parte, anche in relazione<br />
all’introduzione in Italia del digitale terrestre.<br />
Sulla base dell’esperienza della società<br />
Fracarro, leader nel settore delle antenne<br />
con il 40% di quota di mercato, 400 dipen
Ces e nuovi prodotti,<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #21<br />
ecco le novità di Hager<br />
Con l’acquisizione dell’azienda produttrice di cavi elettrici e il lancio delle nuove<br />
soluzioni, il Gruppo annuncia il 2007 come anno di consolidamento e crescita<br />
Specialista nell’istallazione elettrica nell’edilizia<br />
residenziale e terziaria, il Gruppo<br />
Hager ha concluso l’acquisizione dell’<br />
azienda francese a carattere familiare<br />
Constructions Electriques de la Seine, Ces,<br />
operante nel settore della protezione e del<br />
supporto di cavi elettrici e di comunicazione<br />
destinati all’industria, all’edilizia e alla<br />
produzione di energia. Con 115 collaboratori<br />
distribuiti tra i siti francesi e le proprie<br />
filiali europee (Germania, Spagna,<br />
Repubblica Ceca e Romania), Ces<br />
ha un fatturato di 19 milioni di euro. Con<br />
questa nuova acquisizione, il Gruppo<br />
Hager allarga la sua presenza nel settore<br />
delle canalizzazioni porta-cavi, nei mercati<br />
industriale e terziario, perseguendo la politica<br />
iniziata con l’acquisizione delle<br />
Aziende Ebo Systems e Tolméga, rispettivamente<br />
nel 1996 e nel 2005. Dopo il lancio<br />
nel 2006 del sistema Tebis per l’automazione<br />
dell’edificio e della gamma di interruttori<br />
a profilo modulare per la protezione di<br />
linea, Hager ha presentato i nuovi prodotti<br />
per il 2007 in occasione della conferenza<br />
stampa di dicembre. La strategia futura di<br />
Hager punterà sul consolidamento del<br />
sistema Tebis per la domotica e sul completamento<br />
della gamma degli interruttori<br />
e sulla nuova gamma di pulsanti e segnalatori<br />
luminosi. Studiato per risparmiare<br />
energia, Tebis può essere applicato nel<br />
residenziale, terziario e industriale e consente<br />
di creare scenari personalizzati,<br />
comandare l’illuminazione e piccoli motori,<br />
gestire la climatizzazione secondo le singole<br />
abitudini. Si può inoltre avere la segnalazione<br />
di eventuali guasti e il controllo<br />
remoto dello stato di tutto l’impianto.<br />
Dotato di bus e radiofrequenza Tebis può<br />
essere impiegato sia nelle nuove costruzioni<br />
che nelle ristrutturazioni.<br />
ALCUNI PRODOTTI HAGER<br />
ATTUALITÀ
#22 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
condominio intelligente<br />
CLAUDIO DE ALBERTIS, PRESIDENTE DI ASSIMPREDIL ANCE<br />
Ambiente urbano<br />
I PROGETTI SOSTENIBILI DEGLI ENTI LOCALI<br />
È stato presentato a Roma, alla presenza dei ministri<br />
dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, dei Trasporti<br />
Alessandro Bianchi e dei sindaci di alcune città italiane, il<br />
III Rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano elaborato<br />
dall’Apat, Agenzia per la protezione dell’ambiente.<br />
Interessante il progetto europeo South-EU Urban<br />
Environmental Plans, emerso dal rapporto, che incoraggia<br />
l’ideazione di piani di gestione urbana sostenibile. In<br />
Italia si è rafforzato l’interesse da parte degli Enti locali<br />
per gli strumenti di pianificazione e programmazione a<br />
scala locale, come l’Agenda 21 Locale. Nelle 24 aree<br />
metropolitane studiate si è rilevato che il dominio<br />
ambientale in cui le Amministrazioni hanno impegnato<br />
maggiori risorse economiche è la gestione della mobilità,<br />
con un parallelo e crescente interesse sui temi della<br />
comunicazione, educazione e partecipazione ambientale.<br />
Innovazione costruzioni<br />
MICROSOFT E ASSIMPREDIL PER L’EDILIZIA<br />
Con il patrocinio di Assimpredil Ance e in collaborazione<br />
con Str e NetConsulting, Microsoft ha realizzato un<br />
manuale per l’imprenditore edile, “L’Information<br />
Technology per l’innovazione delle imprese edili”, come<br />
una guida per promuovere il valore e i benefici concreti<br />
apportati dall’adozione delle tecnologie informatiche. La<br />
pubblicazione è rivolta agli imprenditori edili che intendono<br />
valutare l’introduzione nella loro azienda di soluzioni.<br />
“In uno scenario caratterizzato dalla presenza nel processo<br />
costruttivo di molteplici attori, ognuno autonomo<br />
ed indipendente, serve la consapevolezza della inderogabile<br />
necessità di un linguaggio condiviso, di una semantica<br />
comune nella individuazione degli elementi e dei fattori<br />
della produzione senza la quale qualsiasi tecnologia è<br />
inutile e qualsiasi cultura è insufficiente”, ha dichiarato<br />
Claudio De Albertis, presidente di Assimpredil Ance.<br />
Città ecologiche<br />
LE STRATEGIE DEL PARLAMENTO EUROPEO<br />
Trasporti urbani, aree verdi ed edilizia sostenibile le soluzioni<br />
per migliorare l’ambiente delle città. Il Parlamento<br />
Europeo ha varato una risoluzione sulle città. Gli europarlamentari<br />
ricordano che circa l’80 per cento degli europei<br />
vive in zone urbane, ma le loro esigenze non sono sufficientemente<br />
considerate nei fondi e nei progetti<br />
dell’Unione europea. Inoltre, la dipendenza energetica<br />
dell’UE dovrebbe essere affrontata anche su scala urbana,<br />
visto che il settore a più alto consumo energetico è quello<br />
dei trasporti e che le politiche relative ad altri settori come<br />
l’edilizia e il riscaldamento sono decise a livello locale. I<br />
piani di gestione urbana sostenibile, elaborati con la partecipazione<br />
dei cittadini, dovrebbero incentivare la creazione<br />
di nuove aree verdi; le amministrazioni dovrebbero<br />
introdurre criteri di sostenibilità nei bandi pubblici e<br />
impegnarsi in una migliore gestione dei rifiuti nelle città.
Benessere ambientale<br />
ALLO SHE DI OZZANO IL CERTIFICATO ICMQ<br />
Il progetto She di Ozzano, promosso dal Consorzio<br />
Copalc, ha ottenuto la certificazione energetica rilasciata<br />
secondo lo schema “Sistema Edificio®” di Icmq.<br />
I due edifici facenti parte del complesso edilizio realizzato<br />
dal Consorzio Copalc di Bologna, hanno raggiunto la<br />
classe di efficienza B, ottenendo cosi la concessione dell’attestato<br />
di certificazione energetica secondo le procedure<br />
previste dal “Sistema Edificio”. Gli stessi edifici<br />
hanno poi raggiunto la medesima classe anche per la<br />
valutazione del benessere invernale, ottenendo cosi la<br />
concessione del certificato di benessere ambientale Icmq.<br />
Quello di Ozzano è uno degli interventi realizzati nell’ambito<br />
del Progetto “SHE: Sustainable Housing in Europe”,<br />
progetto dimostrativo sviluppato all’interno del V°<br />
Programma Quadro di ricerca e sviluppo della Comunità<br />
Europea.<br />
Ricerca Cnr<br />
IL CORTILE VERDE RISPARMIA ENERGIA<br />
Per ora è solo il risultato di una ricerca, ma al Cnr di<br />
Firenze ne sono convinti: le aree verdi all’interno di piccole<br />
strutture architettoniche, come i cortili, possono aiutare<br />
a risparmiare energia. Lo studio è stato condotto<br />
dall’istituto di Biometeorologia del Cnr di Firenze e la<br />
ricercatrice Laura Bacci la sintetizza così: “La nostra ricerca<br />
riguarda lo studio dell'effetto di aree vegetate sull'ambiente<br />
microclimatico. A questo scopo, dal 2002,<br />
abbiamo collocato dei sensori all'interno di parchi, giardini<br />
e cortili dislocati nel centro storico di Firenze”. I<br />
risultati più interessanti sono relativi ai periodi estivi, in<br />
particolare all’estate del 2003, che fu caratterizzata da<br />
un’ondata di calore eccezionale. “Le misure hanno confermato<br />
che le aree vegetate hanno un effetto di raffreddamento<br />
che aumenta, più o meno linearmente, con la<br />
loro dimensione”, afferma la ricercatrice.<br />
Energia rinnovabile<br />
RIFKIN GUARDA ALL’ITALIA<br />
RUBRICA<br />
“L’idrogeno rappresenterà la terza rivoluzione industriale,<br />
dopo quelle legate al carbone e al petrolio, in 25 anni<br />
saremo in grado di creare una rete distributiva dell’idrogeno<br />
per creare energia elettrica che avrà lo stesso principio<br />
della rete internet. Quella che si sta realizzando sarà<br />
una vera e propria autostrada europea, dalla Spagna fino<br />
alla Slovenia passando per Francia e Italia. E proprio il<br />
vostro Paese è l’Arabia Saudita d’Europa, perchè dispone<br />
di diversi fonti energetiche rinnovabili (eolico, biomasse,<br />
solare) da immagazzinare e mettere a disposizione”. Con<br />
queste parole Jeremy Rifkin, professore ed esperto di economia<br />
e di energie rinnovabili, ha inaugurato la cella a<br />
idrogeno installata a Modena all’interno del Laboratorio di<br />
Domotica di ProMo, installazione resa possibile grazie al<br />
contributo della Regione Emilia-Romagna (Legge 7 per<br />
l’innovazione) e eseguita da Italkero grazie ad Airliquide.<br />
JEREMY RIFKIN<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #23
#24 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
La dottrina e la giurisprudenza<br />
condominiali nelle riviste giuridiche<br />
R. Viganò, Appunti sulla complessità sistematica<br />
del condominio negli edifici, in Rivista di Diritto Privato,<br />
anno 2006, fasc. 3, pag. 5 e ss.<br />
di Luigi Salciarini, segretario<br />
del Centro Studi Nazionale ANACI<br />
Di notevole interesse un recente ed<br />
autorevole studio sul diritto condominiale<br />
che si incarica di tralasciare<br />
"l'esame delle soluzioni «spicciole» che<br />
la dimensione processuale offre con<br />
impressionante frequenza" (sono parole<br />
dello stesso prof. Viganò) per affrontare<br />
questioni che se, da una parte, si presentano<br />
di rilevante (ed ostico) valore<br />
teorico, da un'altra parte, svelano inaspettate<br />
valenze sul piano più strettamente<br />
operativo e pratico.<br />
Il punto di partenza delle riflessioni<br />
dell'Autore è costituito dal concetto di<br />
"sistema" del cui significato se ne registra<br />
subito, non solo, l'innegabile complessità,<br />
ma anche, implicitamente,<br />
un'inaspettata utilità interpretativa,<br />
laddove consente di evidenziare come il<br />
legislatore, nell'istituto condominiale,<br />
sembra essersi "sbizzarrito" a far convivere<br />
più sistemi con caratteristiche eterogenee.<br />
Colpisce (e un po', a dire il vero, conforta)<br />
l'affermazione in base alla quale<br />
"lo studioso del diritto condominiale si<br />
trova a gestire una materia che vede<br />
contraddittoria", allo stesso modo in<br />
cui allo specialista, ma anche all'operatore<br />
del settore, appaiono contraddittorie<br />
le posizioni della giurisprudenza.<br />
Sotto altro aspetto, tuttavia, viene evidenziato<br />
come molti importanti Autori<br />
sembrano non avvedersi di tale situazione<br />
normativa che rende il condominio<br />
un vero e proprio "ibrido" nel<br />
quale si contendono il campo problematiche<br />
riguardanti la proprietà, il<br />
contratto, la facoltà di "normare" (vale<br />
a dire di adottare norme cogenti all'interno<br />
del singolo edificio, cioè della<br />
compagine dei condomini), la responsabilità<br />
e, non ultime, questioni specialistiche<br />
quali quelle tributarie e penali.<br />
A ben vedere, la questione di fondo<br />
risiede nel riconoscere, individuandone<br />
gli elementi caratterizzanti, il condominio<br />
negli edifici come un "sistema di<br />
sistemi" e non solo come una specie del<br />
genere "comunione". E ciò soprattutto<br />
nel momento in cui il legislatore sembra<br />
voler affrontare definitivamente la questione<br />
di una riforma della disciplina<br />
condominiale, spesso tentata ma mai<br />
compiuta.<br />
L'Autore evidenzia come qualche traccia<br />
di un certo affrancamento del condomino<br />
dall'istituto della comunione sia rintracciabile<br />
nelle proposte di legge<br />
✣<br />
attualmente all'esame del Parlamento<br />
nelle quali "molti spunti fanno pensare<br />
ad una marcia di allontanamento del<br />
condominio dalla «madre matrigna»<br />
della comunione."<br />
Sulla stessa lunghezza d'onda si sono<br />
poste quella dottrina e quella giurisprudenza<br />
che hanno sottolineato<br />
(piuttosto che sorvolare) quegli aspetti<br />
della disciplina condominiale che fanno<br />
sì che il condominio si connoti come<br />
"un'entità istituzionale a sé stante, con<br />
regole che, seppur mutuate da altri settori<br />
del codice, o da leggi speciali, travalicano<br />
l'angusto ambito delle disposizioni<br />
attualmente comprese fra gli<br />
articoli 1100 e 1139 del codice".<br />
Sul punto, viene adesivamente richiamata<br />
l'opinione di F. Girino il quale ha<br />
individuato tre distinti "sistemi" operanti<br />
all'interno delle regole previste<br />
per il condominio, e, rispettivamente,<br />
quelli derivanti dalla relazione tra le<br />
proprietà private e i beni comuni, dal<br />
particolare meccanismo regolante il<br />
funzionamento dell'assemblea, nonché<br />
dalla funzione dell'amministratore di<br />
condominio come protagonista della<br />
gestione dell'edificio.<br />
L'Autore sottolinea come spesso una<br />
norma condominiale interessi ed incida<br />
in più d'uno dei suddetti sistemi, talvolta<br />
fino a sfociare in un vero e proprio<br />
"conflitto". Viene, in merito, fatto<br />
l'esempio dell'amministratore che viene<br />
in contrasto con l'assemblea non tanto<br />
perché il primo venga "meno ai propri<br />
doveri ma proprio in quanto, per osservare<br />
regole deontologiche o per non
incorrere in responsabilità, l'amministratore<br />
si rifiuti di eseguire il deliberato<br />
assembleare che fosse in contrasto con<br />
norme ineludibili". La soluzione a tali<br />
situazioni di conflittualità va ricercata,<br />
secondo R. Viganò, in astratto, con<br />
implicito riferimento alla complessità<br />
sistematica dell'istituto condominiale,<br />
e, nello specifico, valorizzando il concetto<br />
di "interesse comune", peraltro<br />
già presente con evidenza nell'ordinamento.<br />
In conclusione, e rimandando necessariamente<br />
alla lettura integrale del saggio<br />
per le ulteriori specificazioni,<br />
l'Autore evidenzia come il condominio<br />
negli edifici, così come è concepito nel<br />
codice civile, costituisca un "sistema di<br />
sistemi" che, di conseguenza, soffre<br />
della ricomprensione nel genere della<br />
"comunione". Da ciò ne deriva sempre<br />
più spesso che, in ambito dottrinale e<br />
giurisprudenziale, viene avvertita la<br />
necessità di spaziare anche in altri settori<br />
al fine di porre in relazione il condominio<br />
con istituti che meglio possano<br />
fornire soluzioni giuridicamente corrette<br />
e rispettose degli interessi in gioco.<br />
Sul sito www.altalex.com (nella sezione<br />
"condominio e locazioni") è riportata<br />
la recentissima sentenza della Suprema<br />
Corte n. 26226 del 7 dicembre 2006, la<br />
quale (in merito ai criteri di utilizzazione<br />
dei beni comuni - cfr. art. 1102 c.c. -<br />
e, in particolare, delle aree destinate a<br />
parcheggio), afferma il seguente<br />
importante principio: "E' illegittima la<br />
delibera condominiale, adottata a<br />
maggioranza, che, nello stabilire il criterio<br />
di uso del garage comune condominiale,<br />
attribuisca ai condomini la<br />
scelta del posto macchina secondo il<br />
criterio del valore degli appartamenti.<br />
La quota di proprietà di cui all'art. 1118<br />
c.c., quale misura del diritto di ogni<br />
condomino, rileva relativamente ai pesi<br />
e ai vantaggi della comunione; ma non<br />
in ordine al godimento che si presume<br />
uguale per tutti, come prevede l'art.<br />
1102 c.c. Pertanto, ove i posti macchina<br />
non siano equivalenti per comodità<br />
d'uso, il criterio da seguire, nel disaccordo<br />
delle parti, è quello indicato da<br />
quest'ultima norma, la quale impedisce<br />
che alcuni comproprietari facciano un<br />
uso della cosa comune, dal punto di<br />
vista qualitativo, diverso rispetto agli<br />
altri."<br />
Più in particolare, la Corte ha affermato<br />
i seguenti principi:<br />
a) è, indubbio che le disposizioni<br />
dell_articolo 1102 c.c., in materia di<br />
comunione, trovano applicazione<br />
anche in materia di condominio, in<br />
forza del rinvio di cui all_articolo 1139<br />
c.c.;<br />
b) la deliberazione assembleare che,<br />
regolando il diritto di parcheggio,<br />
adotti un criterio di utilizzazione lesivo<br />
del c.d. "pari uso" è invalida, e, pertanto,<br />
non può che essere annullata;<br />
c) la quota millesimale di comproprietà<br />
(indivisa) sui beni comuni (di cui<br />
all'art. 1118 c.c.) rileva (solo) relativamente<br />
ai pesi ed ai vantaggi della<br />
comunione, ma non in ordine al godimento<br />
che si presume uguale per tutti<br />
(come, appunto, ribadisce l’articolo<br />
1102 c.c. con il porre il limite del "pari<br />
uso");<br />
d) nel caso in cui i posti auto non siano<br />
equivalenti per comodità d’uso, il criterio<br />
di utilizzazione dei posti medesimi<br />
(mancando l'accordo delle parti) deve<br />
rispettare l'art. 1102 c.c. il quale impedisce<br />
che alcuni comproprietari facciano<br />
un uso della cosa comune, dal<br />
punto di vista qualitativo, diverso<br />
rispetto agli altri;<br />
e) in tale ultimo caso, non rispetta la<br />
prescrizione dell'art. 1102 c.c., il criterio<br />
di utilizzazione di posti-auto che preveda<br />
la precedenza nella scelta a favore<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #25<br />
FOCUS<br />
dei condomini portatori di una quota<br />
millesimale più alta (traducendosi in<br />
una assegnazione dei posti a tempo<br />
indeterminato, dal momento che i condomini<br />
favoriti non rinuncerebbero al<br />
posto più comodo per uno meno comodo,<br />
perpetuando così nel tempo la illegittima<br />
compressione del pari uso dei<br />
condomini svantaggiati).<br />
La problematica dell'individuazione dei<br />
corretti criteri di utilizzazione dei beni<br />
comuni, con riferimento, in particolar<br />
modo, alle aree destinate a parcheggio<br />
degli autoveicoli ha dato modo numerose<br />
volte ai Giudici di esprimersi precisando<br />
i contorni interpretativi della<br />
fattispecie.<br />
Per fare una rapido excursus sugli<br />
orientamenti prevalenti, nonché su fattispecie<br />
di taglio particolare, si riportano<br />
qui di seguito alcune pronunce particolarmente<br />
interessanti.<br />
- Presunzione di comunione del parcheggio:<br />
"Il cortile, tecnicamente, è<br />
l'area scoperta compresa tra i corpi di<br />
fabbrica di un edificio o di più edifici,<br />
che serve a dare luce e aria agli<br />
ambienti circostanti. Ma avuto riguardo<br />
all'ampia portata della parola e,<br />
soprattutto alla funzione di dare aria e<br />
luce agli ambienti, che vi prospettano,<br />
nel termine cortile possono ritenersi<br />
compresi anche i vari spazi liberi<br />
disposti esternamente alle facciate dell'edificio<br />
- quali gli spazi verdi, le zone<br />
di rispetto, le intercapedini, i parcheg-
#26 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
la dottrina e la giurisprudenza condominali nelle riviste giuridiche<br />
gi - che, sebbene non menzionati<br />
espressamente nell'art. 1117 c.c., vanno<br />
ritenute comuni a norma della suddetta<br />
disposizione.” (Cass. 9 giugno 2000, n.<br />
7889).<br />
- Limitazioni al diritto di parcheggio: Nel<br />
caso si voglia “escludere” un condomino<br />
dal parcheggio occorre non solo una<br />
delibera all'unanimità (accordo di natura<br />
contrattuale, c.d. “convenzione”) ma<br />
tale intesa dev'essere redatta anche in<br />
forma scritta (in quanto costituente una<br />
vera e propria “limitazione” relativamente<br />
al diritto di utilizzazione dell'area<br />
a ciò destinata - cfr. art. 1350 c.c.) e,<br />
ovviamente, sottoscritta da tutti i condomini<br />
(Cass. 17 luglio 2006, n. 16228);<br />
- Criteri di utilizzazione del parcheggio:<br />
Numerose sono le pronunce sui possibili<br />
criteri di utilizzazione delle aree<br />
comuni destinate a ricovero degli automezzi.<br />
Per Cass. 16 giugno 2005, n.<br />
12873 è valido il criterio di uso a turno<br />
dei tre posti auto disponibili a rotazione<br />
tra i quattro condomini, adottato (a<br />
maggioranza qualificata ex art. 1138<br />
c.c.) quale clausola del regolamento di<br />
condominio di natura assembleare in<br />
quanto rispettoso del "diritto al pari<br />
uso di tutti i condomini, tale dovendosi<br />
intendere non solo l'uso identico in<br />
concreto (se possibile), ma in particolare<br />
l'astratta valutazione del rapporto<br />
di equilibrio che deve essere potenzialmente<br />
mantenuto fra tutte le possibili<br />
concorrenti utilizzazioni del bene<br />
comune da parte dei partecipanti al<br />
condominio." Per Cass. 24 febbraio<br />
2004, n. 3640 essendo necessario che,<br />
nel condominio, qualsiasi forma di utilizzazione<br />
di un bene comune rispetti il<br />
duplice divieto contenuto nell'art. 1102<br />
c.c. (non alterare la destinazione della<br />
cosa e non impedire agli altri partecipanti<br />
di fare parimenti uso secondo il<br />
loro diritto) costituisce abuso "la condotta<br />
di quel condomino che, ponendo<br />
in essere una stabile occupazione di<br />
una porzione del cortile comune,<br />
mediante il parcheggio per lunghi<br />
periodi di tempo della propria autovettura,<br />
poiché impedisce agli altri condomini<br />
di partecipare all'utilizzo dello
✣spazio comune, ostacolandone il libero<br />
e pacifico godimento ed alterando<br />
l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe<br />
facoltà. Per quanto riguarda i<br />
poteri dell'assemblea, si afferma che<br />
"poiché la naturale e principale funzione<br />
dei cortili è quella di dare aria e luce<br />
ai locali prospicienti proprietà esclusiva<br />
e di consentire il libero transito per<br />
accedere ai medesimi, l'assemblea condominiale,<br />
con deliberazione presa a<br />
maggioranza, ha il potere di predeterminare,<br />
nel cortile comune, le aree<br />
destinate a parcheggio delle automobili<br />
e di stabilire, al loro interno, le porzioni<br />
separate di cui ciascun condomino<br />
può disporre", (Cass. 9 dicembre<br />
1988, n. 6673).<br />
- Maggioranze assembleari: La delibera<br />
assembleare con la quale si destina<br />
un'area in parte a parcheggio e in<br />
parte a parco giochi costituisce innovazione<br />
diretta al miglioramento o all'uso<br />
più comodo o al maggior rendimento<br />
delle cose comuni (cfr. art. 1120 c.c.) e,<br />
quindi, è valida se adottata con la<br />
maggioranza qualificata prevista dal<br />
comma 5 dell'art. 1136 c.c. (Cass. 29<br />
dicembre 2004, n. 24146). E' per la sufficienza<br />
di una deliberazione a maggioranza<br />
anche Cass. 17 ottobre 1998, n.<br />
10289, ritenendo non necessaria l'unanimità<br />
dei consensi degli aventi diritto<br />
al voto. In contrasto a tali orientamenti<br />
si è, a suo tempo, posta la risalente<br />
Cass. 14 novembre 1977, n. 4922, in<br />
base alla quale "l'utilizzazione a parcheggio<br />
di autovetture private di<br />
un'area comune alberata, originariamente<br />
goduta come «parco-giardino»,<br />
in relazione alla sua apprezzabile<br />
estensione, non si traduce in un<br />
miglioramento della cosa comune, ma<br />
comporta mutamento ed alterazione<br />
della destinazione della medesima, in<br />
pregiudizio dei diritti dei singoli condomini.<br />
Essa, pertanto, non può essere<br />
validamente deliberata dall'assemblea<br />
del condominio, con le maggioranze<br />
previste per le innovazioni utili (artt<br />
1120 c.c.), ma postula l'unanimità di<br />
tutti i condomini."<br />
- Uso più intenso (parcheggio delle<br />
roulottes): secondo Cass. 26 settembre<br />
1998, n. 9649, "un'area esterna comune<br />
adibita a parcheggio dei veicoli dei<br />
condomini può essere da costoro utilizzata<br />
per parcheggiarvi delle roulottes<br />
(se nel regolamento condominiale non<br />
sono in proposito previsti particolari<br />
divieti o limitazioni), trattandosi di un<br />
uso particolare dalla cosa comune che<br />
non ne altera la destinazione e non<br />
limita l'uso paritetico da parte degli<br />
altri condomini, per «pari uso» dovendosi<br />
intendere non l'uso identico in<br />
concreto (atteso che l'identità spaziale<br />
e temporale delle utilizzazioni concorrenti<br />
comporterebbe il sostanziale<br />
divieto per ogni condomino di fare<br />
qualsiasi uso particolare della cosa<br />
comune), bensì l'astratta valutazione<br />
del rapporto di equilibrio che deve<br />
essere potenzialmente mantenuto fra<br />
tutte le possibili concorrenti utilizzazioni<br />
del bene comune da parte dei partecipanti<br />
al condominio."<br />
- Parcheggio nei viali di accesso (e<br />
poteri dell'amministratore): E' stato<br />
affermato che "l'utilizzazione a parcheggio<br />
dei viali adiacenti agli edifici<br />
di un complesso condominiale configura<br />
un uso della cosa comune (ulteriore<br />
rispetto alla ordinaria destinazione<br />
degli stessi ad accesso ai vari fabbricati)".<br />
Di conseguenza, rientra tra i poteri<br />
attribuiti all'amministratore dall'art.<br />
1130 c.c. (in particolare, rientrante nel<br />
paragrafo 2 della norma quale<br />
potere/dovere di "disciplinare l'uso<br />
delle cose comuni"), il quale amministratore<br />
può anche disporre a carico dei<br />
condomini la limitazione del parcheggio<br />
di una sola vettura per unità abitativa<br />
(Cass. 25 gennaio 1997, n. 772).<br />
- (Indebita) appropriazione dell'area<br />
comune: Secondo la Suprema Corte (n.<br />
4996 del 21 maggio 1994) "il comproprietario<br />
di un cortile destinato al par-<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #27<br />
FOCUS<br />
cheggio degli autoveicoli dei condomini<br />
non può utilizzarne una parte per la<br />
costruzione di una autorimessa per la<br />
propria auto, comportando questa una<br />
alterazione sia della consistenza strutturale<br />
della cosa comune che della<br />
destinazione funzionale della stessa,<br />
così utilizzata, oltre che per la sosta<br />
della autovettura, per il deposito dei<br />
relativi accessori e di altri beni."<br />
- La recinzione del parcheggio di proprietà<br />
esclusiva: La pronuncia Cass. 18<br />
ottobre 1991, n. 11019 ha affermato il<br />
principio in base al quale "il regolamento<br />
di condominio o il titolo di<br />
acquisto possono stabilire limitazioni<br />
con caratteri di oneri reali, ai poteri e<br />
alle facoltà che i singoli condomini<br />
hanno sulle parti di proprietà esclusiva,<br />
al fine di garantire il miglior godimento<br />
del bene altrui o comune. Pertanto,<br />
con riguardo alle aree destinate a parcheggio,<br />
può essere prevista, per una<br />
migliore coesistenza delle proprietà<br />
confinanti e di una migliore utilizzazione<br />
della intera area per le manovre di<br />
accesso e parcheggio, la limitazione del<br />
diritto di godimento di singoli condomini<br />
dei posti macchina di proprietà<br />
esclusiva consistente nel divieto di<br />
recinzione di tali posti macchina." Se,<br />
invece, tale divieto non è stabilito contrattualmente,<br />
si ritiene che "il condomino<br />
che abbia acquistato in proprietà<br />
esclusiva lo spazio destinato al parcheggio<br />
di un autoveicolo, ancorché<br />
sito nel locale adibito ad autorimessa<br />
comune del condominio, ha facoltà a<br />
norma dell'art. 841 c.c. di recintarlo<br />
anche con la struttura di un cosiddetto<br />
«box»".<br />
✣
<strong>Amministrare</strong> immobili<br />
✒ Indice<br />
articoli pubblicati<br />
IInserto<br />
2004 – 2005 – 2006<br />
(dal n. 81 al 110)
#30 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
indice articoli pubblicati 2004 - 2005 - 2006 (dal n.81 a 110)<br />
✑ Editoriali<br />
n. 81 – gennaio 2004 Pietro Membri<br />
n. 82 – febbraio 2004 Pietro Membri<br />
n. 83 – marzo 2004 Pietro Membri<br />
n. 84 – aprile 2004 Vittorio Marchini<br />
n. 85 – maggio 2004 Carlo Parodi<br />
n. 86 – giugno 2004 Pietro Membri<br />
n. 87 – luglio-agosto 2004 Rosaria Molteni<br />
n. 88 – settembre 2004 Carmelo Santonocito<br />
n. 89 – ottobre 2004 Umberto Anitori<br />
n. 90 – novembre-dicembre 2004 Pietro Membri<br />
n. 91 – gennaio 2005 Donatello Baione<br />
n. 92 – febbraio 2005 Giuseppe Merello<br />
n. 93 – marzo 2005 Carlo Parodi<br />
n. 94 – aprile 2005 Rodolfo Di Gianni<br />
n. 95 – maggio 2005 Gaetano Mulonia<br />
n. 96 – giugno 2005 Carlo Parodi<br />
n. 97 – luglio-agosto 2005 Pietro Membri<br />
✑ Parti ed impianti comuni<br />
Requisiti per l’installazione di tende e la costruzione di verande Francesco Denunzio n. 81 Gen 04<br />
Il controllo degli impianti idrici E. Antonio Correale n. 82 Mar 04<br />
Le Norme EN 81-80, 81-70, UNI 10411-1 Giuseppe De Filippis n. 84 Apr 04<br />
L’antenna satellitare: ovvero la necessità di un’innovazione Carlo Parodi n. 84 Apr 04<br />
Gestione della qualità delle acque potabili Alberto Verardo n. 87 Lug-ago 04<br />
Aeraulici: aria negli impianti di condizionamento Alberto Verardo n. 87 Lug-ago 04<br />
Sicurezza nei cantieri: domande e risposte Cristoforo Moretti n. 89 Ott 04<br />
L’ascensore nel condominio Marina Figini n. 90 Nov-dic 04<br />
Il decoro architettonico e le nuove tecnologie Franco Petrolati n. 91 Gen 05<br />
La sicurezza degli ascensori esistenti Carlo Parodi n. 91 Gen 05<br />
Il distacco dal riscaldamento centralizzato tra condominio e locazione Nunzio Izzo n. 92 Feb 05<br />
Il distacco dall’impianto centrale di riscaldamento Franco Petrolati n. 94 Apr 05<br />
e la residua contribuzione alla gestione<br />
Climatizzare il condominio Sandra Pagliotto n. 94 Apr 05<br />
La prevalenza della norma tecnologica europea su quella nazionale Giulio Benedetti n. 98 Set 05<br />
Ascensore: conoscerlo per gestirlo (parte prima) Giuseppe De Filippis n. 98 Set 05<br />
Ascensore: conoscerlo per gestirlo (parte seconda) la manutenzione Giuseppe De Filippis n. 103 Mar 06<br />
Sicurezza degli ascensori: nuove frontiere Marco Cimarelli n. 104 Apr 06<br />
Problematiche relative alla manutenzione dei balconi Carlo Parodi n. 105 Mag 06<br />
Uso delle parti comuni ed innovazioni in relazione al diritto di antenna Antonio Scarpa n. 109 Ott 06<br />
✑ Assemblea<br />
n. 98 – settembre 2005 Mario Ercolani<br />
n. 99 – ottobre 2005 Umberto Anitori<br />
n. 100 – novembre-dicembre 2005 Pietro Membri<br />
e Giuseppe De Filippis<br />
n. 101 – gennaio 2006 Sereno Milani<br />
n. 102 – febbraio 2006 Silvia Burchielli<br />
n. 103 – marzo 2006 Carlo Parodi<br />
n. 104 – aprile 2006 Umberto Anitori<br />
n. 105 – maggio 2006 P. Membri<br />
G. Merello<br />
U. Anitori<br />
n. 106 – giugno 2006 Carlo Parodi<br />
n. 107 – luglio-agosto 2006 Pietro Membri<br />
n. 108 – settembre 2006 Donatello Baione<br />
n. 109 – ottobre 2006 Carlo Parodi<br />
n. 110 – novembre-dicembre 2006 Pietro Membri<br />
Caso di inconciliabilità tra maggioranza degli intervenuti e valore dell’edificio Alberto Lucente n. 81 Gen 04<br />
Maggioranze: rispetto del quorum di legge. Delibera invalida? Bruno Piscitelli n. 87 Lug-ago 04<br />
Delibere nulle e annullabili: certezza ed efficienza gestionale Nunzio Izzo n. 93 Mar 05
✑ Amministratore<br />
✑<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #31<br />
INSERTO<br />
Autorità giudiziaria e nomina dell’amministratore Francesco Denunzio n. 83 Mar 04<br />
Novità sulla protezione dei dati personali dei clienti Fabio Siviero n. 83 Mar 04<br />
Onorari degli amministratori: osservatorio Bologna 2003 Gianluca Samoggia n. 85 Mag 04<br />
Nel paese della comunicazione G.Battista Cullati n. 85 Mag 04<br />
F. Fagiano M. Gattiglia<br />
L’amministratore di condominio fra diritto e tecnica Alberto Celeste n. 86 Giu 04<br />
Il ruolo dell’amministratore nella riforma delle professioni Carlo Parodi n. 88 Set 04<br />
Polizza R.C. degli amministratori (Adempimenti ex art. 1910 c.c.) Giorgio Bartesaghi n. 88 Set 04<br />
L’amministratore di condominio: un personaggio in cerca d’autore Roberto Viganò n. 89 Ott 04<br />
Profili di responsabilità penale dell’amministratore di condominio Carlo Porceddu n. 89 Ott 04<br />
Polizza R.C. professionale: cosa denunciare Giorgio Bartesaghi n. 89 Ott 04<br />
Negoziatore o mediatore? Sereno Milani n. 90 Nov-dic 04<br />
<strong>Amministrare</strong> gli immobili con cifre a nove zeri Maurizio Gargiulo n. 91 Gen 05<br />
Amministratore-condomino-inquilino: ballo di coppia o menage a trois? Alberto Celeste n. 92 Feb 05<br />
La figura professionale dell’amministratore condominiale Roberto Viganò n. 97 Lug-ago 05<br />
I poteri dell’amministratore in prorogatio Gino Terzago n. 98 Set 05<br />
L’amministratore e la difesa del condominio Nunzio Izzo n. 99 Ott 05<br />
Amministratore del condominio: ufficio di diritto privato<br />
assimilabile al mandato (Trib. Milano 13/9/2005, n. 10013) Vittorio Santarsiere n. 105 Mag 06<br />
Gli amministratori di condominio e la riforma delle professioni Pierluigi Mantini n. 106 Giu 06<br />
La terza logica professionale e la dimensione sociale dell’amministratore Nunzio Izzo n. 106 Giu 06<br />
Amministratore di condominio: funzione sociale e conseguente<br />
riconoscimento professionale Fausto Moscatelli n. 106 Giu 06<br />
ANACI domani: un nuovo modello professionale Pino Rigotti n. 108 Set 06<br />
Polizza tutela legale amministratori Agenzia DAS n. 108 Set 06<br />
E sono due! … e non è finita Giorgio Bartesaghi n. 109 Ott 06<br />
Anche una persona giuridica può essere nominata amministratore Carlo Parodi n. 110 Nov-dic 06<br />
di condomini (Cassazione 24/10/2006, n. 22840)<br />
✑ Lavoro<br />
Il nuovo CCNL Confedilizia-Sindacati Confederali Redazione n. 82 Gen 04<br />
Difficoltà per gli amministratori nell’applicazione<br />
di contratti di lavoro inventati da altri Carlo Parodi n. 82 Feb 04<br />
Portiere con alloggio “Adieu” Dario Guazzoni n. 84 Apr 04<br />
Il superbonus pensioni Vincenzo Di Domenico n. 89 Ott 04<br />
Note per contestazioni INPS nei confronti degli amministratori condominiali Pietro Abbiati n. 90 Nov-dic 04<br />
Risoluzione INPS su gestione separata attività di amministratori di condominio Pietro Abbiati n. 93 Mar 05<br />
La sicurezza e la responsabilità del datore di lavoro Giulio Benedetti n. 96 Giu 05<br />
Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro: tanto rumore per nulla Franco Del Conte n. 96 Giu 05<br />
La somministrazione di lavoro nel condominio Paolo Rossi n. 97 Lug-ago 05<br />
Somministrazione di lavoro ed appalto di servizi Paolo Rossi n. 103 Mar 06
#32 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
indice articoli pubblicati 2004 - 2005 - 2006 (dal n.81 a 110)<br />
✑ Varie<br />
L’importanza delle qualifiche professionali<br />
(Forum 30/31 ottobre 2003 sotto l’egida Nazioni Unite) Andrea Merello n. 82 Feb 2004<br />
L’ANACI ed i giovani Andrea Merello n. 84 Apr 2004<br />
Costituzione società di servizi Giuseppe Merello n. 84 Apr 2004<br />
Controversie e mobilità della compagine condominiale Gino Terzago n. 86 Giu 2004<br />
Il conflitto: una forma degenerata di comunicazione Sereno Milani n. 87 Lug-ago 04<br />
La revisione prezzi nel contratto di appalto privato Fabio Gerosa n. 88 Set 2004<br />
La condanna del condomino ed il recupero coattivo da parte del terzo Gino Terzago n. 88 Set 2004<br />
Trasferimento dell’immobile e spese Gino Terzago n. 89 Ott 2004<br />
I giovani e l’evoluzione delle professioni immobiliari Francesco Bossi n. 90 Nov-dic 04<br />
Cronaca del quinto congresso straordinario Umberto Anitori n. 90 Nov-dic 04<br />
Quando le piccole cose...fanno la differenza Monica Rusconi<br />
Questa volta ci siamo riusciti Carmelo Santonocito<br />
Riforma del codice civile in materia di condominio negli edifici Mario Ipocoana n. 92 Feb 2005<br />
Garanzia da R.C. nella polizza globale fabbricati Alfonso Del Sorbo n. 93 Mar 2005<br />
La nuova discontinuità dell’associazionismo professionale (Dal 38° Rapporto CENSIS 2004) n. 93 Mar 2005<br />
Pianeta condominio...chiama terra! Monica Rusconi n. 93 Mar 2005<br />
La revisione e l’impugnazione del regolamento condominiale Alberto Celeste n. 94 Apr 2005<br />
La storia è sempre quella...si ripete Carmelo Santonocito n. 94 Apr 2005<br />
Il condominio: natura ignota a qualche personaggio Gian Vincenzo Tortorici n. 95 Mag 2005<br />
Interventi edilizi da parte di un condomino in assenza<br />
della “salvezza dei diritti dei terzi” Gino Terzago n. 95 Mag 2005<br />
Questioni di condominio Fabio Gerosa n. 95 Mag 2005<br />
La polizza globale fabbricati Alfonso Del Sorbo n. 96 Giu 2005<br />
Riflessioni e critiche sulla riforma della normativa condominiale S. Pacetti - F. Della Corte n. 96 Giu 2005<br />
F. Gerosa<br />
Il dissenso dei condomini rispetto alle liti Gino Terzago n. 100 Nov-dic 05<br />
Il nuovo codice del consumo Giulio Benedetti n. 101 Gen 2006<br />
Vademecum per le sedi provinciali ANACI Francesco Caporilli n. 101 Gen 2006<br />
L’ANACI ed i primi 100 giorni del nuovo governo Andrea Finizio n. 102 Feb 2006<br />
Spigolature in tema di condominio Franco Girino n. 102 Feb 2006<br />
Una storia fantastica Monica Rusconi n. 102 Feb 2006<br />
Diritti e doveri nel condominio Roberto Viganò n. 103 Mar 2006<br />
Primo corso di secondo livello Francesco Caporilli n. 103 Mar 2006<br />
Spazi di parcheggio senza vincoli Ettore Ditta n. 104 Apr 2006<br />
Premio giornalistico ELTI/ANACI 2005 (Pubblicazione quattro articoli premiati) Quaglia - Ghisleni<br />
Scopone-Maniscalco n. 104 Apr 2006<br />
Condominio in: Facciamo scuola in TV Marco Cimarelli n. 105 Mag 2006<br />
Un caffé ad Alessandria Edoardo Riccio n. 105 Mag 2006<br />
Quello che vorrei realizzare insieme Pietro Membri n. 106 Giu 2006<br />
Il riconoscimento delle formazioni sociali Carlo Parodi n. 106 Giu 2006<br />
Vita condominiale: il vademecum del palazzo Garante privacy n. 107 Lug-ago 06<br />
Equa riparazione per la eccessiva durata del giudizio Angela Saulle n. 107 Lug-ago 06<br />
Addio NOP (Nulla Osta Provvisorio) Francesco Burrelli n. 107 Lug-ago 06<br />
Marciapiedi e spazi condominiali aperti al pubblico transito Dario Sanguedolce n. 108 Set 2006<br />
La gestione amministrativa nel condominio parziale Gino Terzago n. 108 Set 2006<br />
Blocco degli sfratti: istruzioni per l’uso Giacomo Carini n. 109 Ott 2006<br />
Immobile Day a Milano Andrea Merello n. 109 Ott 2006<br />
I dieci comandamenti: Vademecum per il condomino responsabile Elisa Castelletta n. 110 Nov-dic 06<br />
Assegnate le deleghe del Presidente Redazione n. 110 Nov-dic 06
✑ Inserti<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #33<br />
INSERTO<br />
La legge “Biagi” 14/2/2003, n. 30 delega al Governo in n. 81 Gennaio 2004<br />
materia di occupazione e mercato del lavoro<br />
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente n. 82 Febbraio 2004<br />
(D. Lgs. 26/1/2001, n. 32; Legge 27/7/2000 n. 212; D.M. 26/11/2001, n. 209;<br />
Circolare n. 50 del 31/5/2001)<br />
Riforma della normativa condominiale (Testo unificato proposto dal Comitato n. 83 Marzo 2004<br />
ristretto della Commissione Giustizia Senato)<br />
Polizza responsabilità civile degli amministratori n. 84 Aprile 2004<br />
(Presentazione di Giorgio Bartesaghi)<br />
Il regolamento delle attività di accertamento della sicurezza n. 85 Maggio 2004<br />
degli impianti di utenza del gas: delibera n. 40/2004 del 18/3/2004 Autorità<br />
per l’energia ed il gas (relazione Giulio Benedetti)<br />
Legge regionale Umbria 18/2/2004, n. 1 “Norme per l’attività edilizia” n. 86 Giugno 2004<br />
La tutela del consumatore nell’uso dell’acqua potabile n. 88 Settembre 2004<br />
(relazione Giulio Benedetti)<br />
Inquinamento acustico (Decreto 14/11/1997 e circolare 6 settembre 2004) n. 89 Ottobre 2004<br />
36 sentenze commentate da Fausto Moscatelli (prima parte) n. 90 Nov-dic 04<br />
36 sentenze commentate da Fausto Moscatelli (seconda parte) n. 91 Gennaio 2005<br />
Lavoro autonomo occasionale prima parte (Paolo Rossi) n. 93 Marzo 2005<br />
Lavoro autonomo occasionale seconda parte (Paolo Rossi) n. 94 Aprile 2005<br />
Contratto servizio energia (circolari ministeriali e schema tipo n. 95 Maggio 2005<br />
di capitolato d’appalto) a cura di Carlo Parodi<br />
Sportello condominio: una convenzione con le amministrazioni comunali n. 96 Giugno 2005<br />
al servizio dei cittadini<br />
Tutela degli acquirenti degli immobili da costruire n. 97 Luglio-agosto 2005<br />
(D. Lgs. 20/6/2005, n. 222 a cura di Luigi Salciarini)<br />
Dossier Studi di Settore (Carlo Nocera) Circolare n. 32/E del 21 giugno 2005 n. 98 settembre 2005<br />
Fotovoltaico: l’energia rinnovabile autoprodotta per famiglie n. 99 Ottobre 2005<br />
e condomìni (Guglielmo Ferrari) DM 28/7/2005<br />
Focus sulla riforma del condominio (F. Gerosa e F. Della Corte) n. 100 Nov-dic 05<br />
Documento unico di regolarità contributiva (DURC) n. 101 Gennaio 2006<br />
(Circolare 26/7/2005, n. 92; circolare 30/12/2005, n. 122)<br />
Regolamento e regole tecniche per l’utilizzo della posta elettronica certificata n. 102 Febbraio 2006<br />
La protezione dei dati personali nell’ambito condominiale n. 103 Marzo 2006<br />
(relazione di Antonio Scarpa e schemi di informativa<br />
per i condomini e per gli associati ANACI)<br />
Comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione edilizia n. 104 Aprile 2006<br />
per fruire della detrazione ai fini IRPEF<br />
Guida alle verifiche ascensori secondo UNI EN 81-80: 2004 (priorità alte) n. 105 Maggio 2006<br />
Trattamento dei dati personali nell’ambito condominiale n. 106 Giugno 2006<br />
(Provvedimento del Garante 11 maggio 2006)<br />
Codice deontologico per gli associati ANACI (relazione Marco Lombardozzi) n. 107 Luglio-agosto 2006<br />
La manovra d’estate per gli amministratori condominiali n. 108 Settembre 2006<br />
Le misure per garantire il risparmio energetico negli edifici n. 109 Ottobre 2006<br />
(Circolare Ministero Sviluppo Economico 23/5/06 n. 8895)<br />
Il contenuto negoziale del verbale assembleare (relazione Nunzio Izzo) n. 110 Nov-dic 06
#34 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
indice articoli pubblicati 2004 - 2005 - 2006 (dal n.81 a 110)<br />
✑ Documentazione<br />
La dottrina e la giurisprudenza condominiale nelle riviste giuridiche<br />
Iaccarino (Immobili e proprietà), Meo (Nuovo Diritto), Triola (Giustizia civile) Luigi Salciarini n. 82 Feb 2004<br />
Pericolo di rovina edificio: multa all’amministratore che non ordina<br />
lavori urgenti (Cassazione penale 25/2/2003, n. 9027) Luigi Salciarini n. 82 Feb 2004<br />
La dottrina e la giurisprudenza... : De Tilla (Arch. Locazioni e Cond.),<br />
Monegat (Immobili e Proprietà), Meo (Nuovo Diritto) Luigi Salciarini n. 83 Mar 2004<br />
La dottrina e la giurisprudenza... : Focacci Ammannati (Immobili e Proprietà),<br />
Stendardi (Arch. Locazioni e Cond.), Meo (Nuovo Diritto) Luigi Salciarini n. 84 Apr 2004<br />
Nuovi libretti di impianti e di centrale per gli amministratori (DM 17/3/2003) Redazione n. 84 Apr 2004<br />
La dottrina e la giurisprudenza... : Izzo (Giustizia civile),<br />
Santarsiere (Arch. Locazioni e Cond.), Antonimi (Sito on - line) Luigi Salciarini n. 85 Mag 2004<br />
La dottrina e la giurisprudenza... : Landolfi (Immobili e Proprietà),<br />
Di Paola (Guida al Diritto), Santarsiere (Nuovo Diritto) Luigi Salciarini n. 86 Giu 2004<br />
La giurisprudenza condominiale della S.C.<br />
Cassazione 28/1/2004, n. 1558 (Distacco dall’impianto centralizzato di<br />
riscaldamento testo integrale) Luigi Salciarini n. 87 Lug-ago 04<br />
La dottrina e la giurisprudenza... : Santarsiere (Nuovo Diritto),<br />
Landolfi (Immobili e Proprietà), Francaviglia (on line Diritto.it) Luigi Salciarini n. 88 Sett 04<br />
La giurisprudenza condominiale della S.C.<br />
Cassazione 9/1/2004, n. 143 (qualificazione delibere invalide) Luigi Salciarini n. 88 Set 04<br />
La dottrina e la giurisprudenza... : Chinello (Immobili e Proprietà),<br />
Consulente Imm. De Tilla (Arch. Locazioni e Cond.), Frigerio (Sito on - line) Luigi Salciarini n. 89 Ott 2004<br />
La giurisprudenza condominiale della S.C.<br />
Cassazione 28/4/2004, n. 8136 (condominio parziale) Luigi Salciarini n. 89 Ott 2004<br />
La dottrina e la giurisprudenza... : Ditta (Rivista giuridica dell’Edilizia)<br />
Buttanova (Immobili e Proprietà), Nardi (Arch. Locazioni e Cond.)<br />
Pittaluga (on line Altalex) Luigi Salciarini n. 90 Nov-dic 04<br />
La dottrina e la giurisprudenza... : Graziano - (Guida al Diritto)<br />
Bordelli (Immobili e Proprietà), Capponi (Arch. Locazioni e Cond.) Luigi Salciarini n. 91 Gen 2005<br />
La dottrina e la giurisprudenza... : Carrato (Immobili e Diritto)<br />
De Tilla (Arch. Locazioni e Cond.), Monegat (Immobili e Proprietà) Luigi Salciarini n. 92 Feb 2005<br />
La giurisprudenza condominiale della S.C.<br />
Cassazione 24/9/2004, n. 21703 (valore della controversia: quota del condomino<br />
o intero rapporto) Luigi Salciarini n. 92 Feb 2005<br />
La dottrina e la giurisprudenza... : Scripelliti (Arch. Locazioni e Cond.)<br />
Celeste (Rassegna Locazioni e Cond.), Ditta (Consulente Immobiliare) Luigi Salciarini n. 93 Marzo 2005<br />
La giurisprudenza condominiale della S.C.<br />
Cassazione 25/11/04, n. 22234 (conflitto di interessi) Luigi Salciarini n. 93 Mar 2005<br />
La dottrina e la giurisprudenza... : Annunziata (Rivista giuridica dell’Edilizia) Luigi Salciarini n. 94 Apr 2005<br />
La dottrina e la giurisprudenza... : Barbieri (Arch. Locazioni e Cond.)<br />
Cimatti (Giurisprudenza di merito) Luigi Salciarini n. 95 Mag 05<br />
La dottrina e la giurisprudenza... :<br />
Cassazione 11/2/2005, n. 2844 (Furto da ponteggi) Antonio Mele n. 95 Mag 2005<br />
Il TAR veneto rifiuta la rimozione della targa con il recapito dell’amministratore<br />
(sentenza 22 giugno 2005, n. 2807) Redazione n. 97 Lug-Ago 05<br />
La dottrina e la giurisprudenza... : Monegat (Immobili e Proprietà)<br />
La Rocca (Arch. Locazioni e Cond.) Luigi Salciarini n. 97 Lug-Ago 05<br />
La dottrina e la giurisprudenza... : Tribunale di Milano 4/1/2005, n. 10<br />
(Uso del muro di facciata e pregiudizio dell’edificio) Vittorio Santarsiere n. 98 Set 05
✑ Documentazione - seguito<br />
✑<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #35<br />
INSERTO<br />
La dottrina e la giurisprudenza... : Scarpa (Immobili e Diritto)<br />
Santarsiere (Arch. Locazioni e Cond.), Monegat (Immobili e Proprietà) Luigi Salciarini n. 99 Ott 2005<br />
La dottrina e la giurisprudenza... :Tagliolini (Immobili e Proprietà)<br />
Gatto (Arch. Locazioni e Cond.), Vanacore (Sito web) Luigi Salciarini n. 100 Nov-dic 05<br />
La dottrina e la giurisprudenza... : Celeste (Rivista giuridica dell’Edilizia)<br />
Capponi (Arch. Locazioni e Cond.), Scuccimarra (Immobili e Proprietà) Luigi Salciarini n. 101 Gen 2006<br />
La dottrina e la giurisprudenza... : Labio/Apolloni (Immobili e Proprietà),<br />
De Tilla (Rassegna Locazioni e Cond.). Luigi Salciarini n. 102 Feb 2006<br />
La dottrina e la giurisprudenza... : Piombo (Il Foro Italiano) Luigi Salciarini n. 103 Mar 2006<br />
La dottrina e la giurisprudenza... : Belfiore (Giurisprudenza di merito) Luigi Salciarini n. 104 Apr 2006<br />
La dottrina e la giurisprudenza... : Terzago (Immobili e Diritto) Luigi Salciarini n. 105 Mag 2006<br />
La dottrina e la giurisprudenza... : Piombo (Il Foro Italiano) Luigi Salciarini n. 106 Giu 2006<br />
La dottrina e la giurisprudenza... : De Tilla (Immobili e Diritto) Luigi Salciarini n. 107 Lug-ago 06<br />
La dottrina e la giurisprudenza... : Cirla (Immobili e Proprietà) Luigi Salciarini n. 108 Set 06<br />
La giurisprudenza condominiale della S.C.<br />
Cassazione 24/2/2004, n. 3640 (parcheggio permanente in area comune) Vittorio Santarsiere n. 109 Ottobre 06<br />
La dottrina e la giurisprudenza... : De Paola (Guida al Diritto) Luigi Salciarini n. 109 Ottobre 06<br />
La dottrina e la giurisprudenza... : “Il rifiuto di spostare l’auto basta ad<br />
integrare il reato di violenza privata” (Responsabilità civile e previdenza) Luigi Salciarini n. 110 Nov-dic 06<br />
✑ Centro studi<br />
Relazione anno 2003 del Direttore n. 82 Febbraio 2004<br />
Considerazioni ed emendamenti proposti al testo unificato<br />
sulla riforma della normativa condominiale (Audizione 26 novembre 2003) n. 85 Maggio 2004<br />
Il CSN informa e comunicato Garante privacy n. 88 Settembre 2004<br />
Rassegna stampa n. 88 Settembre 2004<br />
La funzione sociale dell’amministratore n. 91 Gennaio 2005<br />
Quesito al ministero della Salute per divieto di fumo n. 91 Gennaio 2005<br />
Relazione anno 2004 del direttore n. 92 Febbraio 2005<br />
4° convegno nazionale tecnico-giuridico di Pescara (Luigi Salciarini) n. 92 Febbraio 2005<br />
La banca dati del CNEL (5° Rapporto di monitoraggio) n. 94 Aprile 2005<br />
Le agevolazioni fiscali “prima casa” n. 97 Luglio-agosto 2005<br />
Rassegna stampa n. 99 Ottobre 2005<br />
Il CSN informa n. 100 Nov-dic 2005<br />
Il CSN informa n. 101 Gennaio 2006<br />
Relazione anno 2005 del direttore n. 101 Gennaio 2006<br />
Il CSN informa n. 104 Aprile 2006<br />
Ministero dell’economia: distribuzione amministratori n. 105 Maggio 2006<br />
per classe di condomini rappresentati in Italia<br />
Programma dei corsi di formazione n. 106 Giugno 2006<br />
Il CSN informa n. 109 Ottobre 2006<br />
Il CSN informa n. 110 Nov-dic 2006
#36 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
indice articoli pubblicati 2004 - 2005 - 2006 (dal n.81 a 110)<br />
✑ Contabilità e fisco<br />
Criterio di competenza per il rendiconto condominiale Carlo Parodi n. 81 Gen 04<br />
Bilancio di previsione Alberto Lucente n. 82 Feb 04<br />
Promemoria per l’applicazione del 36% ed altri aspetti fiscali Giuseppe Merello n. 85 Mag 04<br />
Raccordo tra provvista ed impiego dei mezzi: per evitare<br />
anticipazioni di cassa dell’amministratore Fabio Gerosa n. 86 Giu 04<br />
Contabilità condominiale: gli errori più frequenti Fabio Gerosa n. 87 Lug-ago 04<br />
Abolire il quadro AC Carlo Parodi n. 92 Feb 05<br />
Regime di tassazione dei redditi degli immobili<br />
e novità introdotte con la Finanziaria 2005 Giuseppe Merello n. 92 Feb 05<br />
Comunicare la sicurezza nel bilancio sociale Carlo Parodi n. 97 Lug-ago 05<br />
La legittimità dei fondi di riserva condominiali Carlo Parodi n. 100 Nov-dic 05<br />
Il fisco affina le armi per stanare gli evasori immobiliari Saverio Fossati n. 100 Nov-dic 05<br />
Problematiche relative al passaggio delle consegne tra amministratori Gino Terzago n. 104 Apr 06<br />
Il bene casa ed il fisco Giacomo Carini n. 105 Mag 06<br />
Studi di settore per i professionisti alla “volata finale” Carlo Nocera n. 107 Lug-ago 06<br />
✑ Italia da scoprire<br />
Il fischietto pugliese n. 87 Luglio – agosto 2004<br />
Il Museo della caricatura di Tolentino n. 88 Settembre 2004<br />
La Cappella Sistina della maiolica a Castelli (Te) n. 89 Ottobre 2004<br />
Sacra di San Michele a guardia della Val di Susa n. 90 Nov – dic 04<br />
Bevagna, un itinerario attraverso l’antichità n. 91 Gennaio 2005<br />
La poesia del pane n. 92 Febbraio 2005<br />
L’incantevole piazza di Massa Marittima n. 93 Marzo 2005<br />
S. Giulia racconta 3000 anni di storia n. 94 Aprile 2005<br />
Anagni: la città dei Papi n. 95 Maggio 2005<br />
Il fascino della Cattedrale di Trani n. 96 Giugno 2005<br />
San Galgano: drammatica e solitaria bellezza n. 97 Luglio- agosto 2005<br />
Il Palazzo Farnese di Caprarola n. 98 Settembre 2005<br />
La Villa del Casale di Piazza Armerina n. 99 Ottobre 2005<br />
Un antico teatro moderno a Sabbioneta n. 100 Nov – dic 2005<br />
L’architettura magica dei trabocchi n. 101 Gennaio 2006<br />
La frateria di Padre Eligio a Cetona n. 102 Febbraio 2006<br />
Basilica di S. Salvatore dei Fieschi n. 103 Marzo 2006<br />
La Certosa di S. Lorenzo a Padula n. 104 Aprile 2006<br />
Domus dei tappeti di pietra a Ravenna n. 105 Maggio 2006<br />
Fabriano non solo Gentile n. 106 Giugno 2006<br />
Idroterapia a Bagno Vignoni n. 107 Luglio – agosto 2006<br />
Squillace prima Università d’Europa n. 108 Settembre 2006<br />
Santa Maria del Canneto a Roccavivara n. 109 Ottobre 2006<br />
San Nicola è Babbo Natale n. 110 Nov – dic 2006
✑
#38 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
Chi paga per la goccia<br />
CASSAZIONE 17 marzo 2005, n. 5792: risarcimento danni da infiltrazioni d’acqua<br />
provenienti dalla rottura della “braga” della colonna di scarico<br />
di Francesco Burrelli, Coordinatore tecnico Csn<br />
Una recente sentenza della Corte di Cassazione<br />
offre interessanti spunti per approfondire<br />
un tema estremamente attuale: l’individuazione,<br />
in caso di infiltrazioni d’acqua<br />
verificatesi presso la proprietà esclusiva<br />
di un condomino, del responsabile, e, conseguentemente,<br />
del soggetto tenuto al<br />
risarcimento dei danni e al ripristino delle<br />
parti causa delle infiltrazioni. In primo<br />
luogo, è necessario provvedere all’accertamento<br />
della causa dell’infiltrazione. Occorre,<br />
infatti, verificare se la perdita d’acqua<br />
proviene da tubature condominiali, o<br />
comunque da altre strutture comuni dell’edificio,<br />
ovvero se è causata da parti di proprietà<br />
esclusiva. Le conseguenze sono infatti<br />
differenti: nel primo caso tenuto al risarcimento<br />
del danno e al ripristino delle parti<br />
danneggiate sarà il condominio, nel secondo<br />
caso invece il soggetto obbligato sarà il<br />
singolo proprietario. Non sempre è agevole<br />
individuare l’esatta origine del danno, dal<br />
momento che il più delle volte esso proviene<br />
da tubature poste all’interno di muri o<br />
interrate. Occorrerà quindi procedere alla<br />
ricerca del guasto aprendo le cd. “ispezioni<br />
“nei muri e/o nei soffitti dei locali sottostanti<br />
la perdita. Individuata la causa dell’infiltrazione,<br />
si può quindi stabilire se essa<br />
Il testo della sentenza<br />
Con ricorso 13.11.92 i coniugi Camillo Bonsinetto e Rita Carmela<br />
Strano, condomini dell’edificio sito in Carlentini tra Via Gramsci e<br />
Via De Gasperi, denominato “Complesso Minerva”, deducendo<br />
che nel locale cantinato di loro proprietà vi erano infiltrazioni<br />
d’acqua provenienti dai piani sovrastanti chiesero al Pretore di<br />
Lentini A.T.P.; e successivamente, assumendo che l’infiltrazione<br />
dipendesse dalla condotta condominiale, convennero con citazione<br />
23.2.94 davanti allo stesso Pretore tutti i condomini, chiedendo<br />
il ripristino della conduttura e la condanna dei convenuti pro<br />
quota oltre al risarcimento danni - Costituitisi i condomini, Venura<br />
Vincenzo, la Ionica Costruzioni S.n.c., Pocina Pietra, rimasto contumace<br />
Salvatore Conti, tutti contestavano la domanda attrice,<br />
pur chiedendo che fosse accertata la causa dei danni riportati<br />
dagli attori.<br />
Espletata C.T.U. in base alla quale veniva accertato che le perdite<br />
di acqua provenivano da difetti della collocazione delle condutture<br />
dell’acqua potabile nell’appartamento del Ventura, il Pretore,<br />
riguardi una parte comune ovvero una parte<br />
di proprietà esclusiva del singolo condomino<br />
e individuare il soggetto tenuto al<br />
risarcimento del danno. Ai fini della individuazione<br />
delle parti comuni di un edificio in<br />
condominio esistono due mezzi interdipendenti:<br />
la legge e gli atti di compravendita<br />
dei condomini (ovvero i regolamenti contrattuali<br />
di condominio da essi richiamati)<br />
che possono modificare per difetto o per<br />
eccesso le disposizioni di legge. Sono parti<br />
comuni dell’edificio, salvo diverso titolo, ex<br />
art. 1117 c.c. “1) il suolo su cui sorge l’edificio,<br />
le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici<br />
solari, le scale, i portoni d’ingresso, i<br />
vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in<br />
genere tutte le parti dell’edificio necessarie<br />
all’uso comune; 2) i locali per la portineria e<br />
per l’alloggio del portiere, per la lavanderia,<br />
per il riscaldamento centrale, per gli<br />
stenditoi e per altri simili servizi in comune;<br />
3) le opere, le installazioni, i manufatti di<br />
qualunque genere che servono all’uso e al<br />
godimento comune, come gli ascensori, i<br />
pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le<br />
fognature e i canali di scarico, gli impianti<br />
per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica,<br />
per il riscaldamento e simili, fino al<br />
punto di diramazione degli impianti ai<br />
locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini”.<br />
Si tratta di una elencazione esclusivamente<br />
esemplificativa e non tassativa,<br />
ed inoltre, come poc’anzi accennato, derogabile<br />
mediante “titolo contrario”. ➜La sentenza<br />
che ha dato spunto alle presenti note,<br />
conformandosi ad un orientamento già<br />
espresso dalla medesima giurisprudenza di<br />
legittimità con le pronunce n. 12894/95 e n.<br />
583/01, ha affermato che la cd. “braga”, e<br />
cioè quell’elemento di raccordo fra la tubatura<br />
orizzontale di pertinenza del singolo<br />
appartamento e la tubatura verticale, di<br />
pertinenza condominiale, è strutturalmente<br />
posta nella diramazione, e per ciò, ex<br />
art.1117 n.3) c.c., non può rientrare nella<br />
proprietà comune condominiale, che è tale<br />
perché serve all’uso (e al godimento) di<br />
tutti i condomini. Pertanto, a detta della<br />
Suprema Corte, la braga serve soltanto a<br />
convogliare gli scarichi di pertinenza del<br />
singolo appartamento, a differenza della<br />
colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi<br />
di tutti gli appartamenti, serve all’uso<br />
di tutti i condomini. Per tali ragioni il ripristino<br />
della braga lesionata ed i danni conseguenti<br />
andranno posti a carico del singolo<br />
condomino proprietario dell’impianto e<br />
non dell’intero edificio condominiale.<br />
con sentenza 27.11.95 condannava il Ventura alla eliminazione<br />
delle infiltrazioni, con l’esecuzione dei lavori indicati dal C.T.U., al<br />
risarcimento danni ed al pagamento delle spese processuali - Su<br />
impugnazione del Ventura, che aveva accertato con perizia di<br />
parte come le infiltrazioni fossero causate da dispersione dalla<br />
colonna verticale di scarico, disposta nuova C.T.U. che aveva concluso<br />
individuando la causa delle infiltrazioni nella frattura della<br />
braga condominiale di innesto dell’impianto di scarico della<br />
Pocina nella colonna verticale di smaltimento delle acque luride e<br />
bionde, il Tribunale, con sentenza 20.3.2001, adeguandosi all’ultima<br />
C.T.U., condannava la Pocina ad eliminare la rottura della<br />
braga di innesto del suo impianto privato nella colonna verticale<br />
di smaltimento delle acque luride e bianche, nonché al pagamento<br />
delle spese dell’accertamento tecnico preventivo, della C.T.U.<br />
esperita in appello, delle spese giudiziali di entrambi i gradi di<br />
giudizio: respingeva la domanda di risarcimento danni proposta<br />
dal Ventura -
Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione La Pocina -<br />
Resiste con controricorso e ricorso incidentale il Ventura che ha<br />
depositato memoria - Nessuna attività difensiva hanno svolto gli<br />
altri intimati -<br />
MOTIVI DELLA DECISIONE<br />
Deduce la ricorrente principale a motivi di impugnazione:<br />
1) la violazione e falsa applicazione dell’art. 1117 n° 3 Cod. Civ.,<br />
nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa<br />
un punto decisivo della controversia espressamente prospettato e<br />
comunque rilevabile d’ufficio;<br />
la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. per omessa ed<br />
inadeguata valutazione di risultanze processuali su punti decisivi<br />
(art. 360 comma 1 nn 3, 4, 5 c.p.c.);<br />
- per avere il Tribunale, pur avendo individuato il principio di<br />
diritto secondo il quale l’impianto di scarico è di proprietà comune,<br />
per la parte che serve tutti i condomini; mentre è di proprietà<br />
esclusiva nella parte in cui serve direttamente il singolo condomino,<br />
fatto tuttavia scorretta applicazione del suddetto principio<br />
ponendo a carico della Pocina i danni conseguenti alla rottura<br />
della braga condominiale, in quanto innestantesi nel tratto della<br />
tubazione di scarico orizzontale a servizio del suo appartamento,<br />
NONOSTANTE, come risulta dalla C.T.U. eseguita in appello:<br />
a) i danni siano derivati dalla frattura della braga condominiale di<br />
innesto dell’impianto privato nella colonna verticale di spinaltimento<br />
e precisamente nella parte in cui la braga si innesta nella<br />
colonna verticale (e non nella parte in cui in essa si inserisce la<br />
colonna orizzontale di scarico di pertinenza dell’appartamento<br />
Pocina);<br />
b) la “braga”, quale parte integrante dell’impianto condominiale<br />
debba considerarsi di proprietà comune a partire dalla colonna<br />
verticale fino al punto di innesto della tubazione orizzontale a servizio<br />
del singolo appartamento, come del resto è dimostrato dall’essere<br />
essa dotata dello stesso diametro della colonna verticale,<br />
mentre la colonna orizzontale è di diametro inferiore;<br />
- per avere il Tribunale, pur affermando di condividere le conclusioni<br />
del C.T.U., che escludevano che la rottura avesse riguardato<br />
la parte privata dell’ impianto, contraddittoriamente individuato<br />
tale rottura quale causa dei danni posti a carico della Poenia;<br />
- per avere il Tribunale omesso di valutare le risultanze processuali<br />
della C.T.U. e della C.T.P. che avevano stabilito come la rottura<br />
avesse interessato la braga condominiale e non la derivazione<br />
verso il singolo appartamento;<br />
2)la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.<br />
- per avere il Tribunale erroneamente posto le spese del giudizio<br />
nonché gli oneri e le spese per le riparazioni a carico della Pocina<br />
anziché a carico di tutti i condomini - Deduce il ricorrente incidentale<br />
a motivo di impugnazione la violazione dell’art. 345 c.p.c.<br />
per avere il Tribunale erroneamente respinto la domanda di risarcimento<br />
dei danni riportati dal suo appartamento a causa delle<br />
infiltrazioni, perché proposta per la prima volta in appello e quindi<br />
nuova,<br />
NONOSTANTE:<br />
a) i danni si fossero manifestati dopo che la causa era stata presa<br />
in decisione dal Pretore;b) l’accertamento dei danni facesse parte<br />
del thema decidenduin proposto già dagli originari attori - Vanno<br />
preliminarmente riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c. i ricorsi principale<br />
ed incidentale, trattandosi di impugnazioni proposte avverso<br />
la stessa sentenza.<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #39<br />
LA SENTENZA COMMENTATA<br />
Il ricorso principale è infondato<br />
Quanto al primo motivo, è corretta la decisione del Tribunale che,<br />
accertato sulla base della seconda C.T.U. che la rottura riguardava<br />
la braga di raccordo fra la colonna verticale di scarico. e la tubazione<br />
orizzontale, di pertinenza dell’appartamento della ricorrente,<br />
ha ritenuto che la stessa tosse responsabile dei danni derivati<br />
dalle infiltrazioni causate da quella rottura, considerando la braga<br />
come elemento di pertinenza dell’impianto di scarico di proprietà<br />
esclusiva -<br />
Ai sensi dell’art. 1117 n° 3 c.c. , infatti, i canali di scarico sono<br />
oggetto di proprietà comune solo fino al punto di diramazione<br />
degli impianti ai locali di proprietà esclusiva, e poiché la braga,<br />
quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza<br />
del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza<br />
condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione,<br />
essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che<br />
è tale perché serve all’uso (ed al godimento) di tutti i condomini;<br />
e, nella specie la braga1 qualunque sia il punto di rottura della<br />
stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del<br />
singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che,<br />
raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all’uso di<br />
tutti i condomini<br />
In senso conforme ha già deciso questa Corte (v. sentt. 12894/95;<br />
583/01) -<br />
Il motivo esaminato, va, pertanto, respinto.<br />
Va ugualmente respinto il secondo motivo del ricorso principale,<br />
perché costituendo la “braga” per quanto sopra detto, parte dell’impianto<br />
di scarico di proprietà esclusiva, i danni conseguenti<br />
alla rottura della stessa, non possono che essere posti a carico del<br />
condomino (o proprietario dell’impianto, nella specie, la ricorrente,<br />
come accertato in giudizio -<br />
➜<br />
Il ricorso incidentale è infondato -<br />
La deroga al divieto dei nova in appello, di cui alla seconda parte<br />
del primo comma dell’art. 345 c.p.c., è ammessa, come hanno<br />
stabilito le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 1955/96,<br />
risolvendo il contrasto sorto sul punto fra le sezioni semplici, solo<br />
quando già nel giudizio di primo grado sia stata proposta la relativa<br />
domanda (di interessi, fruttì1 o danni), e, quindi, quella proposta<br />
in appello non sia altro che un aggiornamento di richieste<br />
già formulate in precedenza<br />
Nella specie, invece, la richiesta di danni formulata dal Ventura<br />
solo in grado di appello (perché solo dopo la sentenza impugnata<br />
i danni si sarebbero manifestati), non può ritenersi inclusa nell’ambito<br />
di operatività della deroga.<br />
La citata decisione delle Sezioni Unite, peraltro confermativa di<br />
una precedente S.U. la Sent 10597/92, è niente affatto contrastata<br />
dalle sentenze citate nel ricorso incidentale, la 15792/2002 e la<br />
9731/1988 che prevedono entrambe già proposta in primo grado,<br />
la domanda, di cui in secondo grado si chiede l’estensione.<br />
Il ricorso incidentale va, quindi, respinto.<br />
La Soccombenza reciproca giustifica l’integrale compensazione fra<br />
le parti delle spese del presente giudizio.<br />
PER QUESTI MOTIVI<br />
La Corte,<br />
riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e quello incidentale:<br />
dichiara interamente compensate fra le parti, le spese del presente<br />
giudizio -<br />
Così deciso in Roma il 28.5.2004.
#40 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
Interventi non contenziosi<br />
dell’Autorità giudiziaria<br />
Relazione tenuta al Corso di 2° livello per amministratori di condominio organizzato a<br />
Roma il 23 settembre 2006 1<br />
di Alberto Celeste, Magistrato<br />
ALBERTO CELESTE<br />
LE NORME<br />
Art. 1105, 4° comma, c.c.: Se non si prendono<br />
i provvedimenti necessari per l’amministrazione<br />
della cosa comune o non si forma<br />
una maggioranza, ovvero se la deliberazione<br />
adottata non viene eseguita, ciascun<br />
partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria.<br />
Questa provvede in camera di<br />
consiglio e può anche nominare un amministratore.<br />
Art. 1129, 1° comma, c.c.: Quando i condomini<br />
sono più di quattro, l’assemblea<br />
nomina un amministratore. Se l’assemblea<br />
non provvede, la nomina è fatta dall’autorità<br />
giudiziaria, su ricorso di uno o più<br />
condomini.<br />
Art. 1129, 3° comma, c.c.: Può altresì (l’amministratore)<br />
essere revocato dall’autorità<br />
giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino,<br />
oltre che nel caso previsto dall’ultimo<br />
comma dell’articolo 1131, se per due anni<br />
non ha reso il conto della sua gestione,<br />
ovvero se vi sono sospetti di gravi irregolarità.<br />
Art. 1131, 3° e 4° comma, c.c.: Qualora la<br />
citazione o il provvedimento abbia un<br />
contenuto che esorbita dalle attribuzioni<br />
dell’amministratore, questi è tenuto a<br />
darne senza indugio notizia all’assemblea<br />
dei condomini. L’amministratore che non<br />
adempie a quest’obbligo può essere revocato<br />
ed è tenuto al risarcimento dei danni.<br />
Art. 64 disp. att. c.c.: Sulla revoca dell’amministratore,<br />
nei casi indicati dal terzo<br />
comma dell’articolo 1129 e dall’ultimo<br />
comma dell’articolo 1131 del codice, il tribunale<br />
provvede in camera di consiglio,<br />
con decreto motivato, sentito l’amministratore.<br />
Contro il provvedimento del tribunale<br />
può essere proposto reclamo alla<br />
corte d’appello nel termine di dieci giorni<br />
dalla notificazione.<br />
✣<br />
LA LEGITTIMAZIONE<br />
La legittimazione a proporre le istanze<br />
relative ai procedimenti di volontaria giurisdizione<br />
in materia condominiale si<br />
atteggia differentemente nelle 3 fattispecie<br />
previste dal codice civile.<br />
A) L’ipotesi di cui all’ultimo comma dell’art.<br />
1105 c.c.<br />
In tale ipotesi, la legittimazione a proporre<br />
il relativo ricorso è riconosciuta dalla predetta<br />
norma solo a “ciascun partecipante”.<br />
Tuttavia, la legittimazione può essere riconosciuta<br />
anche all’amministratore di condominio:<br />
l’esperienza pratica la registra<br />
soprattutto in 2 ipotesi. La prima ipotesi<br />
riguarda l’approvazione del preventivo e<br />
dello stato di riparto propedeutico alla<br />
riscossione dei contributi condominiali ex<br />
art. 63 disp. att. c.c. mediante il decreto<br />
ingiuntivo immediatamente esecutivo<br />
nonostante opposizione: si tenga presente,<br />
infatti, che all’amministratore compete<br />
l’attribuzione di “riscuotere i contributi”<br />
(v. art. 1130, n. 3, c.c.), e che, in tale conte-<br />
sto, agirà, quindi, in rappresentanza e nell’interesse<br />
di tutti i condomini, al fine di<br />
recuperare le somme necessarie per il<br />
pagamento dei servizi condominiali (che,<br />
in difetto, potrebbero essere sospesi, si<br />
pensi alle spese indilazionabili concernenti<br />
le utenze elettriche, l’acqua, il riscaldamento).<br />
E’ vero che la mancata approvazione<br />
dello stato di riparto non impedisce<br />
all’amministratore medesimo di agire nei<br />
confronti dei condomini per la riscossione<br />
delle quote condominiali, in via ordinaria<br />
o con decreto ingiuntivo non immediatamente<br />
esecutivo, tuttavia, in tal modo<br />
resta preclusa la possibilità di avvalersi di<br />
quello strumento processuale più rapido<br />
ed incisivo - quale è il decreto ingiuntivo<br />
contemplato dall’art. 63 citato - che rappresenta<br />
una risposta razionale rispetto<br />
alle peculiari esigenze della gestione condominiale.<br />
In tale ipotesi, le eventualità<br />
potranno essere due:<br />
1) Qualora l’assemblea si sia pronunciata in<br />
senso negativo circa l’approvazione del<br />
detto bilancio, non potrà essere presentato<br />
il ricorso ex art. 1105, ultimo comma, c.c.,<br />
ma semmai la delibera dovrà essere impugnata,<br />
in sede contenziosa secondo le<br />
regole ordinarie, dagli eventuali condomini<br />
dissenzienti che ritengano la stessa contraria<br />
alla legge o al regolamento di condominio,<br />
mentre, dal canto suo, l’amministratore,<br />
in ossequio alla volontà espressa<br />
dalla maggioranza, dovrà procedere alla<br />
presentazione di un diverso preventivo o<br />
di un diverso stato di ripartizione che<br />
rifletta le obiezioni che hanno indotto l’assemblea<br />
alla pronuncia di mancata approvazione,<br />
sino a quando la stessa assemblea<br />
non giunga alla formazione di una volontà<br />
deliberativa positiva d’approvazione (che<br />
1 - Per ulteriori approfondimenti della tematica, si suggerisce la consultazione del libro “La volontaria giurisdizione in materia condominiale”, a cura di CELESTE A.,<br />
Giuffrè editore, Milano, 2000
a sua volta potrà essere impugnabile dalla<br />
minoranza ai sensi dell’art. 1137 c.c.).<br />
2) Se, invece, l’assemblea di condominio, a<br />
causa del (ripetuto) mancato raggiungimento<br />
del numero legale - ad esempio,<br />
per la costante assenza dei condomini, o in<br />
ragione della particolare composizione del<br />
condominio, dove uno dei condomini sia<br />
titolare di un numero di millesimi tali da<br />
condizionare da solo il funzionamento dell’assemblea<br />
- non si trova nelle condizioni<br />
di prendere i provvedimenti necessari ai<br />
fini di una corretta amministrazione, non<br />
vedo quale altro rimedio l’amministratore<br />
possa invocare di fronte ad una situazione<br />
completamente bloccata e senza via di<br />
uscita se non quello del ricorso ex art. 1105<br />
citato, considerando che non è esperibile<br />
alcuna iniziativa giudiziaria nei confronti<br />
dei condomini assenti in quanto anche il<br />
non partecipare alle riunioni condominiali<br />
è una legittima manifestazione dell’autonomia<br />
privata. La seconda ipotesi concerne<br />
il caso di inerzia dell’assemblea rispetto<br />
alla necessità di eseguire opere di manutenzione<br />
dell’edificio: qui si tenga conto<br />
che l’amministratore ha la specifica attribuzione<br />
di “compiere gli atti conservativi<br />
dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio”<br />
(v. art. 1130, n. 4, c.c.), e che tale<br />
incombenza viene generalmente intesa<br />
anche nel senso di un obbligo alla conservazione<br />
dell’integrità dei beni attraverso<br />
opere di manutenzione e di riparazione<br />
(ad esempio, il tetto crolla ed occorre ripararlo).<br />
Quindi, qualora l’amministratore<br />
reputi la necessità di lavori di riparazione o<br />
di manutenzione straordinaria - non<br />
urgenti, perché altrimenti potrebbe<br />
disporre direttamente - deve sempre previamente<br />
sottoporre la questione all’assemblea<br />
dei condomini, chiedendo l’approvazione<br />
di una deliberazione (non può,<br />
infatti, bypassare l’organo gestorio).<br />
In tale caso - come il precedente - le eventualità<br />
potranno essere due:<br />
1) Nel caso in cui l’assemblea respinga tale<br />
richiesta, il provvedimento potrà essere<br />
impugnato in sede contenziosa dai condomini<br />
dissenzienti, senza che l’amministratore<br />
possa prendere alcuna iniziativa in<br />
contrasto con la volontà della maggioranza<br />
dei partecipanti; in particolare, l’eventuale<br />
contenuto negativo della deliberazione<br />
assembleare potrà legittimare l’impugnazione<br />
sotto il profilo dell’eccesso di<br />
potere, per il grave pregiudizio derivante<br />
alle cose comuni.<br />
2) Nel caso in cui l’assemblea, regolarmente<br />
convocata, non si raduni, o non prenda<br />
alcun provvedimento o quando non si<br />
formi una maggioranza (positiva o negativa<br />
che sia), lo stesso amministratore potrà<br />
rivolgersi al giudice in sede camerale, attivando<br />
il procedimento diretto ad un provvedimento<br />
sostitutivo.<br />
B) L’ipotesi di cui al 1° comma dell’art.<br />
1129 c.c.<br />
Qualora l’assemblea non provvede alla<br />
nomina dell’amministratore, tale norma<br />
ammette la possibilità di adire il giudice<br />
per tale incombente “su ricorso di uno o<br />
più condomini”. Resta inteso che, per l’intervento<br />
dell’autorità giudiziaria, non è<br />
sufficiente l’evidente impossibilità per l’assemblea<br />
di riunirsi o l’oggettivo disaccordo<br />
dei condomini circa la nomina dell’amministratore,<br />
poiché è necessaria pur sempre<br />
l’istanza della parte interessata,<br />
dovendosi quindi escludere ogni intervento<br />
ex officio (i casi in cui il P.M. esercita<br />
l’azione civile sono tassativi in forza dell’art.<br />
69 c.p.c., e le norme contemplate<br />
dagli artt. 78-80 c.p.c. menzionano soltanto<br />
l’incapace, la persona giuridica e<br />
l’associazione non riconosciuta, e quindi<br />
non il condominio). Premesso ciò, innanzitutto,<br />
si rileva che la legittimazione alla<br />
proposizione dell’istanza per la nomina<br />
dell’amministratore giudiziario spetta ad<br />
ogni condomino, in quanto il semplice<br />
LA CORTE DI CASSAZIONE<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #41<br />
LEGISLAZIONE<br />
status di partecipante al condominio -<br />
purché composto da almeno 5 condomini<br />
- autorizza il singolo a ricorrere all’autorità<br />
giudiziaria; la qualità di condomino è agevolmente<br />
dimostrabile attraverso la produzione<br />
del titolo di proprietà, e, per reputare<br />
realizzata la condizione voluta dalla<br />
legge, è sufficiente che il trasferimento<br />
delle diverse porzioni sia avvenuto secondo<br />
le forme prescritte (atto pubblico o<br />
scrittura privata). Tuttavia, l’avente causa<br />
deve farsi parte diligente, comunicando<br />
agli altri condomini la sua posizione, e<br />
quindi la necessità di dar corso alla nomina<br />
dell’amministratore, qualora si superi il<br />
numero dei 4 proprietari, altrimenti la<br />
situazione resta quella precedente al trasferimento<br />
dei beni (per atto tra vivi o<br />
mortis causa) dall’unico proprietario a più<br />
persone. Trattasi di una legittimazione<br />
plurima e disgiunta, nel senso che la facoltà<br />
è attribuita ad uno o più condomini, ma<br />
al tempo stessa esclusiva, in quanto solo i<br />
condomini sono ammessi al ricorso all’autorità<br />
giudiziaria, e non gli estranei alla<br />
comunione dell’edificio (come, ad esempio,<br />
un conduttore, anche se avente, in<br />
date materie, diritto di intervento e di voto<br />
in assemblea). Non sembra, però, che il<br />
condomino ricorrente debba dimostrare<br />
un qualche specifico interesse, oltre alla<br />
sua qualità: il giudice dovrà solo appurare<br />
che un amministratore non affianca l’as-
#42 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
Interventi non contenziosi dell’autorità gudiziaria nell’amministrazione del condominio<br />
semblea condominiale, sicché non è necessaria<br />
alcuna motivazione a monte della<br />
richiesta di nomina ex art. 1129, 1° comma,<br />
c.c., visto che l’assenza dell’amministratore<br />
è fatto che urta contro l’inderogabilità<br />
della legge che dispone il contrario, e la<br />
domanda sarà accolta senza nessuna indagine<br />
del perché ci si è rivolti al giudice e<br />
dei motivi che hanno impedito all’assemblea<br />
di eleggere il proprio amministratore.<br />
La legittimazione in oggetto va, inoltre,<br />
riconosciuta anche all’amministratore, che,<br />
ovviamente, non rivesta nel contempo la<br />
qualità di condomino, che di per sé giustificherebbe<br />
la proposizione del ricorso.<br />
Invero, anche se la norma si riferisce esclusivamente<br />
ai condomini, quando l’assemblea,<br />
alla scadenza del mandato, non<br />
abbia provveduto alla nomina di un nuovo<br />
amministratore oppure alla conferma di<br />
quello uscente (con le stesse maggioranze<br />
previste dall’art. 1136 c.c.), il medesimo<br />
amministratore in carica, in virtù dell’operatività<br />
del principio della prorogatio, continua<br />
ad atteggiarsi, fino a che non sia<br />
sostituito da un altro, quale rappresentante<br />
dei condomini in relazione alla generale<br />
sfera dei poteri-doveri attribuitigli dall’art.<br />
1131 c.c. La fattispecie ricorre anche nelle<br />
ipotesi in cui l’amministratore ante tempus<br />
abbia rassegnato in modo irrevocabile le<br />
proprie dimissioni - si pensi a improvviso<br />
aggravamento delle condizioni di salute,<br />
indifferibilità di cure da praticarsi in luogo<br />
diverso, trasferimento in una città lontana<br />
o all’estero, stato di inimicizia verso uno o<br />
più partecipanti, esasperata conflittualità<br />
tra i condomini, ecc. - e l’assemblea, regolarmente<br />
convocata, non abbia provveduto<br />
alla sua sostituzione, o indugi al riguardo<br />
nonostante che la stessa sia stata sollecitata<br />
dalla richiesta di nominare di un<br />
altro in sua vece. In tutte queste ipotesi -<br />
scadenza del mandato o dimissioni anticipate<br />
- appare corretto ammettere la legittimazione<br />
alla nomina giudiziale ai sensi<br />
dell’art. 1129, 1° comma, c.c. in capo<br />
all’amministratore, considerando, da un<br />
lato, che quest’ultimo conserva ad interim<br />
i suoi poteri di rappresentanza di tutti i<br />
condomini, per cui è tenuto a procedere a<br />
tutte le iniziative, anche giudiziarie, atte a<br />
tutelare le esigenze comuni dei condomini,<br />
ed il ricorso potrebbe costituire appunto<br />
un mezzo per ovviare alla situazione di<br />
carenza dell’organismo amministrativo e<br />
per eliminare la situazione di incertezza<br />
oggettivamente pregiudizievole per la<br />
tutela degli interessi del condominio e dei<br />
partecipanti, e, dall’altro lato, che lo stesso<br />
amministratore, protraendosi i doveri<br />
discendenti dalla sua nomina, continua ad<br />
essere responsabile sotto i vari profili civili,<br />
penali, amministrativi, fiscali, ecc. (si<br />
pensi, ad esempio, all’imputabilità per la<br />
rovina del cornicione dell’edificio condominiale).<br />
C) L’ipotesi di cui al 3° comma dell’art.<br />
1129 c.c.<br />
Il ricorso all’autorità giudiziaria per la<br />
revoca dell’amministratore, invece, potrà<br />
essere proposto dal solo condomino, che,<br />
in pratica, risulta nell’impossibilità di<br />
rimuoverlo attraverso i consueti meccanismi<br />
assembleari (v., in particolare, le maggioranze<br />
qualificate di cui all’art. 1136, 2° e<br />
4° comma, c.c.), mentre legittimato passivo<br />
è esclusivamente l’amministratore in<br />
carica. Dal lato attivo, è legittimato a proporre<br />
l’istanza di revoca “ciascun condomino”,<br />
anche uno solo; è significativo<br />
notare che, in campo societario, l’art. 2409<br />
c.c. prescrive che la “denunzia” deve provenire<br />
dai soci che rappresentino almeno il<br />
decimo del capitale sociale - forse per scoraggiare<br />
l’abuso dei poteri della minoranza<br />
- salvo che il singolo socio prospetti i<br />
fatti al P.M. e questi, riscontrata la serietà<br />
della denunzia, promuova il procedimento<br />
contro gli amministratori (l’iniziativa di<br />
quest’ultimo è, infatti, giustificata dal prevalente<br />
interesse pubblico nel caso delle<br />
società). Così legittimato al ricorso deve<br />
ritenersi anche il comproprietario (pro<br />
indiviso) di un piano o di una frazione di<br />
piano, ed egualmente la legittimazione<br />
deve riconoscersi anche all’usufruttuario<br />
dell’unità immobiliare facente parte del<br />
condominio, atteso che l’amministrazione<br />
dello stabile rientra tra le materie ordinarie,<br />
in ordine alle quali vi è una competenza<br />
esclusiva gestionale in capo al titolare<br />
del diritto reale parziario (v. art. 67 disp.<br />
att. c.c.). Una pronuncia di merito ha precisato,<br />
in proposito, che gli acquirenti di<br />
porzioni di fabbricato condominiale, in<br />
quanto sono solidalmente obbligati (v. art.<br />
63, 2° comma, disp. att. c.c.), per il solo<br />
fatto dell’acquisto, con il loro dante causa<br />
riguardo agli oneri dell’amministrazione<br />
dello stabile comune, venuti in essere<br />
prima dell’assunzione da parte loro della<br />
qualità di condomini, sono legittimati a<br />
sollecitare l’adozione del provvedimento di<br />
revoca di cui all’art. 1129, 3° comma, c.c.,<br />
per ottenere la rimozione di irregolarità<br />
verificatesi nella gestione del condominio<br />
nel biennio antecedente il loro ingresso<br />
nella collettività condominiale. Nel caso<br />
opposto, vale a dire qualora nel corso del<br />
procedimento, il ricorrente perda la qualità<br />
di condomino - perché, ad esempio,<br />
venda l’appartamento facente parte dell’edificio<br />
condominiale amministrato dal<br />
soggetto di cui ha chiesto giudizialmente<br />
la revoca - se, applicando le regole del<br />
modello processuale contenzioso, si reputa<br />
che la legittimazione, al pari dell’interesse<br />
ad agire, sia condizione dell’azione, e<br />
quindi debba sussistere non solo al<br />
momento dell’instaurazione del giudizio<br />
ma anche sino al momento della decisione,<br />
si dovrebbe dare rilevanza alla perdita del<br />
predetto requisito e disattendere, in rito, il<br />
ricorso. Essendo il procedimento di revoca<br />
suscettibile di esplicare i propri effetti<br />
anche nei riguardi degli altri condomini<br />
diversi dal ricorrente, può succedere che<br />
questi possano intervenire ad adiuvandum<br />
delle ragioni di una delle parti in contesa,<br />
ma si esclude la necessità di configurare<br />
un’ipotesi di litisconsorzio necessario (v.<br />
anche appresso). Dal lato passivo, interessato<br />
e legittimato a resistere e contraddire<br />
a tale istanza è in via esclusiva soltanto<br />
l’amministratore in carica - che può essere<br />
anche quello nominato dall’autorità giudiziaria<br />
ai sensi dell’art. 1129, 1° comma, c.c.,<br />
o quello in regime di prorogatio, o quello<br />
vigente in virtù di conferma tacita - e ciò<br />
malgrado le ripercussioni, nei confronti del<br />
condominio, degli effetti della pronuncia<br />
giudiziale; del resto, i condomini che chie-<br />
✣
INNAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO, AULA CORTE DEI CONTI<br />
dono la revoca dell’amministratore esercitano<br />
un diritto proprio e non agiscono in<br />
virtù di un mandato reciproco esistente tra<br />
tutti i condomini. La giurisprudenza di<br />
legittimità, in questa prospettiva, ha tratto<br />
la conseguenza che, rimasto il condominio<br />
estraneo al procedimento, non autorizzando<br />
(trattandosi d’ipotesi esulanti da quelle<br />
previste negli artt. 1130 e 1131 c.c.), né successivamente<br />
ratificando la resistenza in<br />
giudizio dell’amministratore medesimo, a<br />
questi devono eventualmente far carico le<br />
spese processuali. In quest’ottica, è stata<br />
anche dichiarata nulla, per contrarietà alla<br />
legge, la delibera assembleare che aveva<br />
approvato il rendiconto annuale, includendovi<br />
le spese legali sostenute in proprio<br />
dall’amministratore in una procedura<br />
promossa nei suoi confronti ai sensi dell’art.<br />
1129, 3° comma, c.c., attesa la non<br />
inerenza delle spese anzidette alla gestione<br />
condominiale.<br />
L’ISTANZA<br />
In conformità alle regole generali previste<br />
dagli artt. 737 ss. c.p.c., l’atto introduttivo<br />
del procedimento deve rivestire la forma<br />
del “ricorso”, rivolto al giudice del luogo<br />
ove si trova l’edificio condominiale, indicando<br />
l’ufficio giudiziario, il nome delle<br />
parti, l’oggetto dell’istanza e delle ragioni<br />
della stessa, secondo i canoni classici di cui<br />
all’art. 125 c.p.c., che disciplina gli elementi<br />
tipici di un complesso di atti tra i<br />
quali anche il ricorso, subordinando<br />
l’eventuale deroga ad un’espressa previsione<br />
normativa. Relativamente all’istanza<br />
introduttiva nei procedimenti di volontaria<br />
giurisdizione in materia di condominio,<br />
vale la pena spendere alcune parole relativamente<br />
a 2 questioni frequenti e rilevanti:<br />
l’indicazione del nome delle parti e il<br />
patrocinio del difensore (con riflesso sulle<br />
spese di lite).<br />
A) Per quanto concerne il nome delle parti,<br />
occorre distinguere le singole fattispecie:<br />
nei casi contemplati dagli artt. 1105, ultimo<br />
comma, e 1129, 1° comma, c.c. sembra sufficiente<br />
l’indicazione nominativa del ricorrente<br />
e del condominio al quale l’istanza<br />
(di provvedimenti necessari alla cosa<br />
comune o di nomina dell’amministratore)<br />
inerisce, essendo superflue l’elencazione di<br />
tutti i singoli condomini - salva, forse, l’indicazione<br />
dell’eventuale amministratore<br />
(in carica o in regime di prorogatio) -<br />
stante la non necessità della notificazione<br />
nei loro confronti, mentre, nel caso previsto<br />
dall’art. 1129, 3° comma, c.c., è necessario<br />
indicare, oltre il condomino, anche il<br />
nome dell’amministratore in carica cui è<br />
rivolta l’istanza di revoca. Nulla vieta,<br />
ovviamente, che, nei primi casi sopra<br />
esposti, nel ricorso stesso siano indicati<br />
nominativamente tutti o alcuni dei condomini<br />
interessati, ma ciò non ai fini dell’estensione<br />
anche a tali soggetti di un<br />
contraddittorio che non è necessario, bensì<br />
ai fini di un’eventuale audizione di carattere<br />
meramente istruttorio per l’accertamento<br />
della sussistenza dei presupposti<br />
che giustificano l’adozione del provvedimento.<br />
B) Per quanto riguarda il problema relativo<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #43<br />
LEGISLAZIONE<br />
alla possibilità di adire il giudice (o di resistere)<br />
personalmente, occorre prendere le<br />
mosse dall’art. 82 c.p.c. che prevede, di<br />
regola, l’obbligo di “stare in giudizio” con<br />
il ministero di un difensore. La questione -<br />
ampiamente discussa in dottrina e in giurisprudenza<br />
- è, quindi, se il predetto art.<br />
82 si applica a tutti i procedimenti che si<br />
svolgono dinanzi ad un magistrato, o se<br />
invece trova applicazione soltanto nell’ambito<br />
del modello tipico del giudizio<br />
contenzioso, rimanendovi esclusi i procedimenti<br />
in camera di consiglio regolati più<br />
specificatamente dal libro IV del codice di<br />
procedura civile. Tale questione presenta<br />
indubbiamente aspetti di perplessità: a<br />
prescindere dalle argomentazioni addotte<br />
a sostegno delle relative tesi - tutte perfettamente<br />
sostenibili - bisogna riconoscere<br />
che, accanto ad una serie di procedimenti<br />
camerali, assai semplici, rispetto ai quali la<br />
rappresentanza a mezzo di un difensore<br />
appare effettivamente superflua (si pensi<br />
alla nomina di un amministratore in un<br />
condominio che ne sia privo), esistono altri<br />
procedimenti in cui viene a realizzarsi un<br />
contraddittorio assai spesso estenuante e<br />
complesso per cui l’esigenza di una difesa<br />
tecnica è più che giustificata (si pensi alla<br />
destituzione dell’amministratore in carica).<br />
La prassi degli uffici giudiziari nei procedimenti<br />
camerali in materia di condominio<br />
mi sembra quella di escludere la necessità<br />
del patrocinio del difensore, salvo, in alcuni,<br />
richiederla solo per quello previsto dal<br />
3° comma dell’art. 1129 c.c., in quanto procedimento<br />
in contraddittorio. In quest’ultimo<br />
caso, quando il ricorso è presentato<br />
dalla parte personalmente, alcuni giudici<br />
dichiarano l’inammissibilità tout court dell’istanza,<br />
altri, sospendono il ricorso, convocano<br />
il ricorrente facendogli capire (con<br />
le buone o con le cattive) che è meglio per<br />
lui che le sue tesi siano idoneamente sviluppate<br />
da un avvocato (forse preoccupati<br />
di evitare lamentele di condomini pazzi<br />
furiosi o semplicemente inesperti). Le<br />
caratteristiche tipiche del procedimento in<br />
camera di consiglio - tra cui può annoverarsi<br />
quello in materia condominiale - lo<br />
identificano come uno strumento assai più<br />
snello rispetto a quello fornito ai giudici<br />
del contenzioso, e soprattutto più facilmente<br />
utilizzabile proprio da soggetti non<br />
professionalmente preparati al gioco del<br />
processo (quali possono essere i condomini<br />
e l’amministratore). Abbiamo, infatti, rilevato<br />
che il procedimento s’inizia con<br />
✣
#44 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
Interventi non contenziosi dell’autorità gudiziaria nell’amministrazione del condominio<br />
“ricorso” al giudice competente, per cui il<br />
rapporto è diretto tra cittadino e magistrato,<br />
evitando la complicazione della citazione<br />
e della notifica della medesima; osserveremo<br />
poi che il giudice adito può convocare<br />
direttamente il ricorrente, mentre l’attività<br />
probatoria (che pure non è preclusa<br />
alle parti) è rimessa sostanzialmente al<br />
giudice medesimo, cui sono dati ampi<br />
poteri di indagine d’ufficio, liberando,<br />
anche sotto quest’aspetto, la parte dai<br />
complessivi oneri (di indicazione precisa<br />
dei mezzi di prova, di tempestiva sottoposizione<br />
degli stessi), che risultano invece<br />
per i procedimenti contenziosi (specie alla<br />
luce del nuovo processo civile scandito da<br />
preclusioni e decadenze); se a ciò si<br />
aggiunge che, nei procedimenti de quibus,<br />
sussiste un ambito della decisione<br />
giudiziaria che sfugge alle solite regole<br />
(rapporto tra decisione e petitum, obbligo<br />
del giudice di stare a quanto dedotto) tipiche<br />
dei procedimenti contenziosi, mettendo<br />
in luce una maggiore discrezionalità del<br />
magistrato nel momento decisorio, appare<br />
giustificabile la minore esigenza di un<br />
difensore in senso tecnico.<br />
IL CONTRADDITTORIO<br />
Riguardo ai soggetti diversi dal ricorrente<br />
- quelli nei confronti dei quali, di regola,<br />
il provvedimento invocato è destinato ad<br />
avere efficacia - la notifica del ricorso e<br />
del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza<br />
(a cura dell’istante, nel termine<br />
perentorio fissato dal giudice relatore) ai<br />
c.d. controinteressati si atteggia diversamente<br />
nei procedimenti di volontaria giurisdizione<br />
in materia condominiale.<br />
Invero, nel procedimento di revoca, l’art.<br />
64, 1° comma, disp. att. c.c. prevede<br />
espressamente che sia “sentito” il solo<br />
amministratore, evidentemente ritenendo<br />
che la mera qualità di partecipante al<br />
condominio non giustificasse l’esigenza<br />
della partecipazione al procedimento,<br />
sebbene si deve riconoscere che il provvedimento<br />
di revoca è ovviamente suscettibile<br />
di esplicare i propri effetti anche nei<br />
riguardi degli altri condomini diversi del<br />
ricorrente, che, quali persone interessate,<br />
potranno intervenire in giudizio a sostegno<br />
delle ragioni del ricorrente o di quelle<br />
dell’amministratore. In altri termini,<br />
anche se, in effetti, la revoca dell’amministratore<br />
può essere richiesta da una minoranza<br />
di condomini, in contrasto con gli<br />
altri partecipanti, l’interesse del condominio<br />
che viene in considerazione è sempre<br />
quello comune ad una corretta amministrazione<br />
dell’edificio, mentre il provvedimento<br />
richiesto non è destinato ad incidere<br />
direttamente sulle posizioni dei singoli<br />
condomini, ai quali non è riconosciuto<br />
un diritto o un interesse giuridicamente<br />
rilevante in merito all’amministrazione<br />
stessa. Trattasi, quindi, di procedimento<br />
sostanzialmente contenzioso, in quanto la<br />
previsione relativa alla necessità di sentire<br />
l’amministratore in carica comporta che il<br />
soggetto passivo dell’istanza di revoca è<br />
parte necessaria del procedimento; peraltro,<br />
le esigenze di rispetto del contraddittorio<br />
dovrebbero esigere la notifica alla<br />
controparte del ricorso e della data dell’udienza<br />
di trattazione dello stesso nel<br />
termine fissato dal giudice in modo tale<br />
da assicurare un utile esercizio del diritto<br />
di difesa da parte del medesimo amministratore,<br />
in funzione del diritto di replicare<br />
e di svolgere le proprie difese (anche se<br />
non sono prescritti determinati termini).<br />
Negli altri casi, non appare necessario<br />
citare tutti gli altri condomini, fermo<br />
restando, ovviamente, la facoltà di questi<br />
ultimi di intervenire nel procedimento ad<br />
adiuvandum delle ragioni di una delle<br />
parti in contesa (di regola, in relazione<br />
alla legittimazione plurima di cui sono<br />
titolari). In particolare, nell’ipotesi di cui<br />
all’art. 1129, 1° comma, c.c., la nomina<br />
dell’amministratore, nel caso di mancanza<br />
dello stesso, costituisce per il condominio<br />
un atto “dovuto” per il condominio -<br />
la presenza dell’organismo esecutivo è,<br />
infatti, richiesta obbligatoriamente ove vi<br />
siano più di 4 condomini - sicché sembra<br />
corretto ritenere che il ricorso, quantunque<br />
proposto da un solo condomino,<br />
rifletta comunque gli interessi dell’intera<br />
collettività condominiale, poiché rivolto<br />
ad un adempimento prescritto dalla<br />
legge, che si traduce in un beneficio per<br />
tutti i condomini, indipendentemente<br />
dalla loro partecipazione al procedimento;<br />
né sembra ipotizzabile che, nell’ambito<br />
di quest’ultimo, si delineino posizioni<br />
divergenti, giacché il giudice dovrà limitarsi<br />
a prendere atto dell’esistenza delle<br />
condizioni previste dalla norma ed a designare,<br />
nell’ambito della propria discrezionalità,<br />
un amministratore.<br />
Nell’ipotesi di cui all’art. 1105, ultimo<br />
comma, c.c., appare più corretto distinguere:<br />
A) Qualora il ricorso sia proposto da un<br />
singolo condomino, potrebbe escludersi<br />
la necessità della notificazione a tutti i<br />
partecipanti al condominio, in quanto, in<br />
buona sostanza, si invoca dal giudice un<br />
mezzo integrativo a tutela dell’interesse<br />
comune, pregiudicato da un'inerzia nella<br />
fase deliberativa o attuativa; in quest’ordine<br />
di concetti, sembra sufficiente la<br />
notifica al solo amministratore in rappresentanza<br />
dei predetti partecipanti per la<br />
considerazione che quest’ultimo per legge<br />
è legittimato passivamente “per qualunque<br />
azione” concernente le parti comuni<br />
dell’edificio (v. art. 1131, 2° comma, c.c.),<br />
potendosi dare alla disposizione un’ampia<br />
interpretazione comprensiva, oltre che<br />
delle controversie contenziose, anche<br />
delle questioni trattate in sede di volontaria<br />
giurisdizione (sarà, poi, compito dell’amministratore<br />
di informare, nei rapporti<br />
interni, l’assemblea, per avere istruzioni<br />
sulla condotta processuale da assumere).<br />
B) Allorché, invece, l’istanza sia avanzata<br />
dall’amministratore - si pensi ai casi<br />
sopra accennati relativi alla necessità di<br />
eseguire opere di manutenzione dell’edificio<br />
comune oppure all’esigenza di<br />
approvare il preventivo e lo stato di<br />
riparto per poter riscuotere i contributi<br />
condominiali - è, invece, opportuno che<br />
il ricorso sia portato a conoscenza di tutti<br />
i condomini (attraverso la notifica a tutti<br />
i partecipanti), in quanto non sembra<br />
che l’amministratore possa, da solo, rappresentare<br />
al tempo stesso l’interesse<br />
generale del condominio e quello dei<br />
singoli condomini, i quali, pertanto,<br />
✣
CORTE D’APPELLO<br />
devono essere posti nelle condizioni di<br />
interloquire.<br />
L’ISTRUZIONE<br />
In generale, può affermarsi che l’istruttoria<br />
non appare informata al principio della<br />
disponibilità delle prove, tipico del giudizio<br />
contenzioso (v. art. 115 c.p.c.), nel senso<br />
che al giudice può essere attribuito un<br />
potere d’indagine sull’esistenza in concreto<br />
dei presupposti del ricorso introduttivo<br />
e d’acquisizione di elementi di valutazione<br />
che non è necessariamente subordinato<br />
all’iniziativa della parte interessata. L’art.<br />
738, 3° comma, c.p.c. prescrive che il giudice<br />
- nominato relatore, con l’obbligo poi<br />
di riferire in camera di consiglio davanti al<br />
collegio - “può” assumere informazioni,<br />
per cui la fase istruttoria è rimessa alla sua<br />
discrezionalità, e la stessa istruttoria riveste<br />
necessariamente carattere eventuale, qualora<br />
il giudice ritenga che il ricorso possa<br />
essere deciso sulla base della sola documentazione<br />
allegata all’atto introduttivo.<br />
Si pensi al caso in cui si producano i verbali<br />
di successive delibere da cui si evince<br />
che le relative riunioni, convocate per la<br />
nomina dell’amministratore, siano andate<br />
deserte (v. art. 1129, 1° comma, c.c.), oppure<br />
che non si riesca ad adottare un provvedimento<br />
necessario per la cosa comune,<br />
per mancanza del quorum necessario (v.<br />
art. 1105, ultimo comma, c.c.). Nel procedimento<br />
di cui all’art. 1129, 3° comma, c.c., di<br />
solito, l’audizione dell’amministratore (in<br />
contraddittorio con il ricorrente) dovrebbe<br />
esaurire le esigenze istruttorie connesse alle<br />
prime 2 ipotesi contemplate dalla predetta<br />
norma, e cioè all’accertamento della violazione<br />
dell’obbligo di informare l’assemblea<br />
della notificazione di atti il cui contenuto<br />
esorbita le sue attribuzioni nonché<br />
dell’obbligo del rendiconto per due anni<br />
consecutivi; in questi casi, la mancata<br />
comparizione del resistente si tradurrà in<br />
una sorta di presunzione di veridicità delle<br />
censure mosse dal ricorrente all’operato<br />
dell’amministratore, stante peraltro l’impossibilità<br />
per il condomino di provare i<br />
fatti negativi posti a fondamento dell’istanza.<br />
Invece, nella terza ipotesi, relativa<br />
alla sussistenza delle gravi irregolarità,<br />
la verifica della sussistenza dei presupposti<br />
legittimanti la revoca dovrebbe articolarsi<br />
in una fase istruttoria, tesa ad acquisire<br />
riscontri - per lo più, attraverso la produzione<br />
da parte dell’amministratore di<br />
documentazione idonea a confutare l’assunto<br />
avversario, salvo l’espletamento di<br />
una consulenza tecnica d’ufficio - per<br />
affermare o negare la veridicità della prospettazione<br />
dei fatti esposta nell’istanza de<br />
qua; in questo caso, la mancata comparizione<br />
dell’amministratore citato non può<br />
valere ex se a determinare una sorta di<br />
acquiescenza all’accoglimento della<br />
domanda, né ad essere valutata quale<br />
comportamento processuale da cui dedurre<br />
elementi di prova, dovendo i fatti<br />
dedotti risultare in ogni caso dimostrati,<br />
salvo, comunque, ritenere che, in un procedimento<br />
in cui la valutazione delle circostanze,<br />
al fine di una revoca, è rimessa in<br />
massima parte alla discrezione del giudice,<br />
la mancanza di qualsiasi contestazione o di<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #45<br />
LEGISLAZIONE<br />
giustificazioni da parte dell’interessato,<br />
potrà, di fatto, essere determinante ai fini<br />
dell’accoglimento del ricorso. Il giudice<br />
relatore può disporre - fissando per lo<br />
scopo un’udienza con decreto in calce al<br />
ricorso introduttivo, con comunicazione a<br />
cura della cancelleria - l’audizione del<br />
ricorrente, qualora, ad esempio sussistano<br />
elementi d’incertezza; sul punto, la mancata<br />
comparizione del ricorrente può essere<br />
interpretata come sintomatica: a) del<br />
venir meno di ogni interesse della parte<br />
alla coltivazione dell’istanza, e quindi<br />
all’eventuale modificazione della situazione<br />
di fatto che ha dato origine al ricorso<br />
(dando luogo ad una pronuncia di non<br />
luogo a provvedere da parte dello stesso<br />
giudice relatore), oppure, b) ritenendo la<br />
predetta comparizione finalizzata all’acquisizione<br />
delle informazioni necessarie<br />
per la formazione del convincimento del<br />
giudice, l’inattività della parte comporta il<br />
difetto di prove circa i presupposti del<br />
provvedimento invocato (con emanazione<br />
di un decreto nel merito di rigetto del<br />
ricorso). Il giudice può, inoltre, sentire -<br />
con notificazione a cura del ricorrente - gli<br />
altri condomini (pur non destinatari della<br />
notifica del provvedimento per la comparizione<br />
delle parti) rispetto ai quali non<br />
sembra operare quell’incapacità a deporre<br />
sussistente nel giudizio contenzioso, in<br />
quanto parti, ai sensi dell’art. 246 c.p.c.,<br />
salva l’adeguata valutazione in ordine<br />
all’attendibilità delle loro dichiarazioni,<br />
stante la posizione di non terzietà rispetto<br />
all’oggetto della contesa, tale da giustificare<br />
l’attribuzione di un rilievo determinante<br />
alle loro deposizioni. Il magistrato<br />
può, altresì, sentire come sommari informatori<br />
- anche se ciò avviene raramente -<br />
il presidente dell’assemblea (all’esito della<br />
quale, ad esempio, non si sia pervenuti<br />
alla nomina del rappresentante del condominio),<br />
l’ex amministratore, o altri soggetti<br />
a conoscenza sui fatti del procedimento,<br />
come può invitare le parti ad acquisire una<br />
data documentazione (qualora il ricorrente<br />
ometta di attivarsi per gli adempimenti<br />
istruttori disposti dal relatore, il ricorso<br />
deve essere disatteso nel merito). Il giudice<br />
può, infine, ammettere la consulenza tecnica<br />
d’ufficio, per acclarare date circostanze<br />
rilevanti ai fini del decidere: si pensi ad<br />
un’indagine tecnica per accertare lo stato<br />
dei luoghi al fine di verificare la necessità<br />
di lavori necessari alla manutenzione dell’edificio<br />
condominiale nell’ipotesi di cui
#46 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
Interventi non contenziosi dell’autorità gudiziaria nell’amministrazione del condominio<br />
all’art. 1105, ultimo comma, c.c. (per orientare<br />
il giudice circa la “necessità” del<br />
provvedimento stesso, i contenuti del<br />
medesimo, le modalità d’attuazione di<br />
quanto richiesto, ecc.), oppure ad una<br />
perizia contabile per accertare la regolarità<br />
della contabilità e della gestione amministrativa<br />
al fine di verificare la sussistenza<br />
delle gravi irregolarità commesse dall’amministratore<br />
nell’espletamento del mandato<br />
denunciate nel ricorso ex art. 1129, 3°<br />
comma, c.c. (non è esclusa, poi, un’ispezione<br />
dei libri contabili tenuti dall’amministratore).<br />
IL PROVVEDIMENTO<br />
Il contenuto del provvedimento potrà<br />
essere:<br />
a) di rigetto dell’istanza, quando difetti la<br />
legittimazione del ricorrente, quando il<br />
procedimento sia stato promosso al di<br />
fuori dei casi consentiti, o quando siano<br />
risultati carenti i presupposti che giustificano<br />
la pretesa fatta valere in sede di<br />
volontaria giurisdizione, ecc.,<br />
b) di accoglimento dell’istanza, qualora<br />
siano soddisfatte, in termini di prova,<br />
offerta dalle parti o acquisita d’ufficio, le<br />
condizioni che giustifichino l’accoglimento<br />
della predetta istanza. Tenendo sempre<br />
GIUDICI ALL’INNAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO<br />
presente che l’intervento del giudice, di<br />
regola, è diretto a supplire ad una carenza<br />
dei meccanismi tipici dell’ordinamento<br />
interno al condominio, si rileva però che il<br />
provvedimento conclusivo dei procedimenti<br />
di volontaria giurisdizione in tali<br />
materie si atteggia in vario modo secondo<br />
le varie fattispecie. La relativa identificazione<br />
risulta più agevole nelle ipotesi previste<br />
dal 1° e 3° comma dell’art. 1129 c.c.,<br />
mentre appare più complessa in quella di<br />
cui all’ultimo comma dell’art. 1105 c.c.<br />
Proviamo ad analizzarle partitamente.<br />
A) Le ipotesi di cui al 1° e 3° comma dell’art.<br />
1129 c.c. Nell’ipotesi contemplata dall’art.<br />
1129, 1° comma, c.c., il provvedimento<br />
di nomina da parte dell’autorità giudiziaria,<br />
oltre che l’indicazione del nominativo,<br />
non deve contenere altre statuizioni, poiché<br />
le attribuzioni conferite all’amministratore<br />
giudiziario coincidono pienamente<br />
con quelle tipiche dell’amministratore eletto<br />
direttamente dall’assemblea (v. artt.<br />
1130 e 1131 c.c.). Nulla vieta che il ricorrente,<br />
con l’istanza introduttiva, possa indicare il<br />
soggetto che reputi più idoneo ad essere<br />
designato, o che proponga addirittura se<br />
stesso quale amministratore, ma il giudice<br />
competente è completamente libero di far<br />
cadere la scelta dell’amministratore su chi<br />
vuole, su uno dei condomini o su una persona<br />
esterna al condominio stesso, escludendo,<br />
comunque, allo stato, che sia<br />
necessaria l’iscrizione a particolari albi<br />
professionali (salva la preferenza a soggetti<br />
iscritti nell’elenco dei consulenti tecnici<br />
con qualifica idonea a svolgere le mansioni<br />
di amministratore), ed avendo però sempre<br />
presente il generale interesse della<br />
comunità (in questa prospettiva, può<br />
nominarsi una geometra, un ragioniere, un<br />
architetto, un ingegnere, un dottore commercialista,<br />
un avvocato, ecc.). Di solito, si<br />
possiede in ufficio un elenco aggiornato,<br />
cercando di adottare un turn over e di non<br />
cumulare incarichi, talvolta, se possibile,<br />
indicando un professionista con lo studio<br />
nel quartiere dove è sito lo stabile condominiale<br />
da amministrare; non si raccolgono<br />
informazioni sull’incarico svolto, salvo<br />
depennare i nominativi che, in altre pratiche,<br />
non hanno dato prova di meritare la<br />
fiducia del tribunale o dei quali occasionalmente<br />
non vengono fornite notizie confortanti.<br />
Tuttavia, se nel regolamento condominiale<br />
esistono precise indicazioni relative<br />
ai soggetti che tale funzione devono<br />
ricoprire e gli eventuali requisiti che dette<br />
persone devono possedere, sembra che<br />
anche l’autorità giudiziaria sia tenuta alla<br />
loro osservanza; di solito, è sufficiente che<br />
sia un soggetto giuridicamente capace,<br />
non in lite con il condominio, né dipendente<br />
dello stesso - come ad esempio il<br />
portiere - non escludendo, però, che il<br />
regolamento condominiale possa prevedere<br />
che l’amministratore debba essere un<br />
condomino, oppure, anche per ragioni di<br />
giustizia distributiva e di economia, stabilire<br />
l’obbligo per tutti i condomini di esercitare,<br />
a turno, le funzioni di amministratore.<br />
L’unico problema che potrebbe sorgere<br />
- ma ciò ci porterebbe fuori del seminato<br />
- concerne la possibilità, per il giudice,<br />
adito ai sensi dell’art. 1129, 1° comma,<br />
c.c., di nominare non uno ma più amministratori<br />
o, addirittura, una società (si pensi<br />
al recente sviluppo di quelle di consulenza<br />
ed amministrazione, o, più in generale, di<br />
servizi, che hanno alle loro dipendenze<br />
personale specializzato in campo sia tecni-
co sia legale, e che garantiscono una maggiore<br />
efficienza organizzativa e sicura funzionalità).<br />
Passando brevemente ad esaminare<br />
l’ipotesi di cui al 3° comma dell’art.<br />
1129 c.c., in ordine al momento decisorio, si<br />
può osservare che, come il ricorso dovrà<br />
contenere in modo specifico le ragioni che<br />
inducono l’interessato a chiedere il provvedimento<br />
di destituzione, affinché l’amministratore<br />
possa limitarsi a replicare le<br />
proprie giustificazioni solamente in relazione<br />
ai motivi dedotti, per cui l’eventuale<br />
ampliamento degli stessi (e della relativa<br />
indagine istruttoria) dovrà essere fatto in<br />
modo da consentire un’efficace difesa, così<br />
si deve escludere che il giudice, d’ufficio,<br />
possa pronunciare la revoca per motivi<br />
diversi, qualora sugli stessi non si sia svolto<br />
alcun sostanziale contraddittorio. Chiarito<br />
ciò, le questioni pratiche abbastanza rilevanti<br />
che potrebbero risultare connesse al<br />
contenuto ed all’efficacia del provvedimento<br />
de quo, riguardano la possibilità,<br />
per il giudice, di nominare - anche d’ufficio<br />
- un amministratore giudiziario in<br />
sostituzione di quello revocato, nonché la<br />
possibilità, per l’assemblea, di affidare<br />
nuovamente le funzioni di amministratore<br />
alla persona revocata dall’autorità giudiziaria.<br />
B) L’ipotesi di cui all’ultimo comma dell’art.<br />
1105 c.c. L’art. 1105, ultimo comma,<br />
c.c. prevede, in determinati casi - non si<br />
forma una maggioranza, la delibera adottata<br />
non viene eseguita, non si prendono i<br />
provvedimenti necessari per la cosa comune<br />
- che l’autorità giudiziaria “provvede in<br />
camera di consiglio e può anche nominare<br />
un amministratore” (sia se manchi quello<br />
che doveva nominare l’assemblea, sia per<br />
sostituire quello esistente, sia per affiancare<br />
quello in carica), e ciò tanto per l’ordinaria<br />
amministrazione dei beni (quando la<br />
composizione del condominio e le divergenze<br />
tra i partecipanti lascino prevedere<br />
una permanente difficoltà di gestione)<br />
quanto in relazione a singoli atti da eseguire.<br />
Occorre, quindi, verificare quale tipo<br />
di provvedimento il magistrato sia facoltizzato<br />
ad adottare, in quanto è vero che<br />
l’ultimo comma dell’art. 1105 citato prevede<br />
“anche” la nomina di un amministratore<br />
(nel senso che sembra configurarsi<br />
un’ipotesi marginale, o comunque come<br />
un provvedimento contemplato in via<br />
alternativa e come ulteriore rispetto a<br />
quelli che il magistrato può adottare<br />
quando venga denunciata alcuna delle<br />
situazioni elencate nell’art. 1105, ultimo<br />
comma, c.c.), ma è altrettanto vero che<br />
l’autorità giudiziaria, di regola, “provvede”<br />
direttamente a quanto necessario ed<br />
opportuno sostituendosi alla decisione dei<br />
comproprietari in conflitto. Si tratta, pur<br />
sempre, di un potere discrezionale in capo<br />
al giudice, che è arbitro di valutare l’opportunità<br />
o meno di un simile provvedimento,<br />
previa un’adeguata indagine allo<br />
scopo di stabilire se possano essere adoperati<br />
altri strumenti per ovviare alla disfunzione<br />
in atto - purché, beninteso, vi sia<br />
uno dei 3 menzionati presupposti di cui<br />
all’art. 1105, ultimo comma, c.c. - in ciò<br />
differenziandosi dall’ipotesi di cui all’art.<br />
1129, 1° comma, c.c. in cui lo stesso giudice<br />
“deve” provvedere: in quest’ultimo caso,<br />
la nomina è forzosa perché manca il legale<br />
rappresentante dell’edificio, mentre nel<br />
primo è opportuna stante che l’assemblea,<br />
destabilizzata da insanabili litigiosità o<br />
neghittosa per il reiterato assenteismo dei<br />
comproprietari, è incapace di autoregolamentarsi.<br />
Comunque, quale che sia la soluzione<br />
adottata - provvedimento diretto o<br />
nomina di un amministratore - costituendo<br />
pur sempre una sostituzione del decreto<br />
del giudice alla volontà assembleare, sussiste<br />
una gamma estremamente variegata<br />
di contenuti a seconda delle esigenze sottese<br />
alla singola istanza.<br />
B1) L’impossibilità di formare una maggioranza.<br />
In materia condominiale, l’esigenza dell’intervento<br />
giudiziale può riconnettersi<br />
alla particolare composizione del condominio,<br />
che vede, ad esempio, la contrapposizione<br />
di due o più gruppi di pari rappresentatività,<br />
o altre situazioni di carattere<br />
contingente che impediscano il raggiungimento<br />
dei quorum richiesti dalla<br />
legge. Infatti, l’art. 1136 c.c., per la validità<br />
delle deliberazioni condominiali, prevede<br />
che il criterio della maggioranza delle<br />
quote sia integrato da quello della maggioranza<br />
numerica dei condomini, e contempla<br />
anche la possibilità di seconde<br />
convocazioni e maggioranze meno rigide,<br />
sicché è sufficiente che il numero e/o la<br />
quota degli assenti superi i predetti quorum<br />
che non si possa adottare alcuna deliberazione.<br />
B2) L’omessa esecuzione di una delibera<br />
assembleare. L’art. 1105, ultimo comma,<br />
c.c. contempla (anche) l’ipotesi di un<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #47<br />
LEGISLAZIONE<br />
intervento giudiziale “se la delibera adottata<br />
non viene eseguita”. Nel condominio,<br />
in realtà, c’è l’organo deputato ad eseguire<br />
la delibera, che è l’amministratore, per<br />
cui, se questi è inerte, il ricorso del condomino<br />
sarà eventualmente notificato al rappresentante,<br />
a cui il giudice ordinerà di<br />
eseguire quanto deliberato, salvo nominare<br />
un amministratore giudiziario che si<br />
occupi solo di questo, in attesa di un procedimento<br />
di revoca di quello in carica per<br />
violazione ai suoi obblighi. In altri termini,<br />
stante l’esistenza dell’amministratore come<br />
organo istituzionalmente competente per<br />
tale esecuzione ex art. 1130, n. 1, c.c., appare<br />
preferibile demandare all’assemblea<br />
stessa la valutazione in ordine a tale inadempimento<br />
o, al limite, investire il giudice<br />
sotto il diverso profilo della revoca per<br />
“gravi irregolarità” prevista dall’art. 1129,<br />
3° comma, c.c.<br />
B3) La mancata adozione dei provvedimenti<br />
necessari per la cosa comune.<br />
L’ultimo comma dell’art. 1105 c.c. prevede<br />
(infine) il ricorso al giudice in camera di<br />
consiglio qualora “non si prendano i provvedimenti<br />
necessari per l’amministrazione<br />
della cosa comune”. Poniamo il caso in cui<br />
un condomino prospetti l’esigenza di lavori<br />
di necessaria ed indifferibile manutenzione<br />
dell’edificio in comunione (ad esempio,<br />
dopo la notifica di un’ordinanza del<br />
Sindaco in tal senso); ora, qualora si registri<br />
un’inerzia dei partecipanti relativamente<br />
alla fase della deliberazione, il giudice<br />
può fissare un termine congruo entro<br />
il quale l’assemblea deve adottare le soluzioni<br />
del caso, avvertendo (o minacciando)<br />
che, in difetto, si provvederà, il più delle<br />
volte attraverso la nomina di un amministratore<br />
ad acta - che può essere lo stesso<br />
CTU che ha verificato lo stato dei luoghi -<br />
che esegua gli ordini e le direttive impartite<br />
dal magistrato.<br />
✣
#48 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
Cari<br />
PIETRO MEMBRI<br />
Devo sottolineare che,<br />
considerate a valori di<br />
mercato, le garanzie<br />
ricomprese nella quota<br />
associativa (che non si<br />
limitano a quelle indicate<br />
ma includono molti altri<br />
servizi) superano di gran<br />
lunga il valore che pagate<br />
ad <strong>Anaci</strong><br />
colleghi...<br />
↸<br />
Nei prossimi giorni riceverete da alcuni<br />
vostri presidenti provinciali o dai tesorieri<br />
provinciali, l’invito a versare la<br />
quota associativa per l’anno 2007.<br />
Perché alcuni e non tutti? Non è che<br />
parte dei presidenti provinciali o dei<br />
tesorieri provinciali non diano esecuzione<br />
a questo adempimento istituzionale,<br />
è solo che esso rimane comunque<br />
secondo rispetto alla primaria importanza<br />
di avere già dato voi all’<strong>Anaci</strong> il<br />
vostro convinto contributo intellettuale,<br />
con la piena convinzione di fare parte<br />
di una classe di professionisti dell’amministrazione<br />
immobiliare e condominiale<br />
per i quali <strong>Anaci</strong> è fonte di preparazione<br />
professionale, nonchè sprone<br />
all’aggiornamento tramite i crediti formativi<br />
ed anche primo attore per la<br />
tutela sindacale della nostra categoria.<br />
In secondo luogo, come dicevo all’inizio<br />
di questo mio dialogo diretto con i miei<br />
associati (perdonate il possessivo, in<br />
realtà siete associati di <strong>Anaci</strong>), non<br />
bisogna sottovalutare che la quota è<br />
parte integrante e contributo per avere<br />
la certezza di fare parte di un organismo<br />
di cui il mercato rileva l’importanza<br />
intrinseca ed estrinseca, nonché la solidità<br />
di contenuti scientifici ed il valore<br />
di rappresentanza. Un’ulteriore importanza<br />
la quota associativa l’assume nel<br />
darvi, contestualmente ed automaticamente,<br />
con il versamento alla sede<br />
nazionale dell’importo deliberato dal<br />
Consiglio Nazionale, la garanzia della<br />
responsabilità civile e la tutela legale<br />
individuale, che sono in grado di proteggervi<br />
da eventuali inconvenienti che<br />
il lavoro quotidiano può creare e soddisfano<br />
la necessità di essere coperti da<br />
rischi anche economici. Devo sottolineare<br />
che, considerate a valori di mercato,<br />
le garanzie ricomprese nella quota<br />
associativa (che non si limitano a quelle<br />
indicate ma includono molti altri servi-<br />
zi) superano di gran lunga il valore che<br />
pagate ad <strong>Anaci</strong>. Amici, l’intendimento<br />
di questa mia è quello di sensibilizzare<br />
voi ed i vostri dirigenti provinciali e<br />
regionali, che hanno il compito istituzionale<br />
di coordinare tutte le attività a<br />
livello locale, sulle corrette procedure di<br />
gestione dell’associazione. Tuttavia,<br />
insieme a voi associati, desidero formulare<br />
una richiesta di aiuto per fare crescere<br />
ancora l’<strong>Anaci</strong> in tutti i sensi possibili:<br />
crescita professionale, crescita di<br />
appartenenza ed una gestione puntuale<br />
e corretta a livello provinciale così come<br />
ha fatto la presidenza insieme ai suoi<br />
organi nazionali, per poter riaffermare<br />
che l’Associazione è una sola ed indivisa<br />
perché non ci possono essere interessi<br />
diversi tra la dirigenza provinciale e<br />
quella nazionale. Diversamente, se ci<br />
fossero interessi diversi, dovrebbe intervenire<br />
la nostra carta costituzionale la<br />
quale pone, in cima alla graduatoria<br />
delle priorità, quella dell’interesse di<br />
<strong>Anaci</strong> e della necessità che essa sia rappresentata<br />
da colleghi che credono nel<br />
progetto associativo, che hanno passione<br />
per la nostra attività e soprattutto<br />
lealtà verso gli iscritti. <strong>Anaci</strong> non va<br />
usata come un mezzo per interessi particolari<br />
perché <strong>Anaci</strong> deve essere il fine<br />
e <strong>Anaci</strong> sa ricompensare i suoi associati<br />
rappresentandoli al cospetto del mercato,<br />
che si trova in un momento di grande<br />
evoluzione e ci propone sfide che<br />
siamo solo desiderosi di affrontare.<br />
Questo scenario che ci attende si affronterà<br />
con più successo se saremo uniti,<br />
convinti, corretti e professionali.<br />
Un grande abbraccio a tutti e buon<br />
lavoro<br />
Il Presidente nazionale<br />
Pietro Membri
Il nuovo regolamento<br />
Premesse<br />
• l’art. 2 della lettera F dello Statuto<br />
ANACI prevede tra gli scopi associativi<br />
“la promozione delle iniziative finalizzate<br />
al continuo aggiornamento professionale<br />
degli amministratori” per i quali la preparazione<br />
e l’aggiornamento culturale e<br />
professionale costituiscono un preciso<br />
obbligo (art. 8 codice deontologico);<br />
•con l’adozione del Codice deontologico<br />
CEAB l’associato ANACI promette di<br />
aggiornarsi regolarmente sulla legislazione<br />
e su tutte quelle informazioni e<br />
cambiamenti che possano influenzare<br />
gli interessi dei clienti, rimanendo<br />
informato e promuovendo l’aggiornamento<br />
dei propri dipendenti, sull’andamento<br />
delle proprietà immobiliari a<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #49<br />
ATTIVITÀ ASSOCIATIVA<br />
sull’aggiornamento professionale<br />
l’art. 2 della lettera F dello Statuto ANACI prevede tra<br />
gli scopi associativi “la promozione delle iniziative finalizzate<br />
al continuo aggiornamento professionale degli<br />
amministratori”<br />
↸
livello regionale, nazionale ed europeo,<br />
per contribuire alla formazione di concetti<br />
generali sulle questioni: imposte,<br />
legislazione, uso della proprietà immobiliare,<br />
urbanizzazione o altre questioni<br />
legate al possesso dei beni immobiliari;<br />
• in sede CEAB è stata richiamata l’attenzione<br />
delle Associazioni aderenti per<br />
l’organizzazione di un programma di<br />
formazione continua, elemento fondamentale<br />
per l’immagine e la credibilità<br />
associativa nel quadro della direttiva<br />
per il riconoscimento delle qualifiche<br />
professionali e l’adozione di una piattaforma<br />
comune per gli Stati membri;<br />
• l’attività di amministratore condominiale<br />
riveste un ruolo rilevante a garanzia<br />
del patrimonio edilizio privato e per<br />
la tutela dell’interesse pubblico con la<br />
predisposizione di servizi di elevata<br />
specializzazione tecnica certificabili da<br />
una associazione autoregolamentata in<br />
dimensione europea;<br />
• l’ANACI deve tendere al rafforzamento<br />
del ruolo di garante della qualità delle<br />
prestazioni effettuate dagli iscritti definendo<br />
i criteri in base ai quali vanno<br />
attribuiti i “crediti” alle varie attività di<br />
aggiornamento permanente.<br />
Soggetti interessati<br />
gli amministratori condominiali hanno<br />
il dovere di curare ed aggiornare con<br />
continuità le conoscenze tecniche e giuridiche<br />
necessarie a garantire le aspettative<br />
dei condomini e delle istituzioni.<br />
Il presente regolamento, conformemente<br />
ai compiti ed alle attribuzioni che lo<br />
Statuto riconosce al Consiglio Nazionale<br />
ed ai Consigli Provinciali ed in aderenza<br />
con i principi etici e morali richiamati<br />
dal codice deontologico, individua un<br />
percorso di aggiornamento permanente<br />
che consenta di mantenere e perfezionare<br />
le proprie conoscenze a garanzia<br />
del corretto esercizio della professione.<br />
Gli amministratori, che in ottemperanza<br />
Si considera adempimento<br />
l’obbligo di aggiornamento<br />
permanente in via<br />
transitoria, per i primi<br />
due anni di vigenza<br />
del presente regolamento<br />
con l’acquisizione di<br />
dieci crediti, dal terzo<br />
anno quindici crediti.<br />
La Giunta nazionale<br />
è delegata a fissare<br />
le necessarie disposizioni<br />
attuative del presente<br />
regolamento<br />
↸<br />
alle successive disposizioni, avranno<br />
effettivamente seguito l’intero percorso<br />
formativo, potranno richiedere il rilascio<br />
della prevista attestazione di<br />
adempimento dell’obbligo di aggiornamento<br />
permanente.<br />
Attività di cultura professionale da<br />
considerare per la valutazione<br />
partecipazione a corsi di formazione,<br />
master, convegni e seminari, nella<br />
misura di un credito per ogni ora di formazione<br />
risultante dall’attestato rilasciato<br />
dall’organismo formatore, purché<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #51<br />
ATTIVITÀ ASSOCIATIVA<br />
si tratti di materie oggetto della professione;<br />
docenza in corsi di formazione, nelle<br />
materie oggetto della professione, nella<br />
misura di due crediti per ciascuna ora<br />
di docenza risultante da apposita attestazione;<br />
relazioni in convegni, nella misura di<br />
tre crediti per ogni evento;<br />
redazione e pubblicazione di libri in<br />
materie oggetto della professione, nella<br />
misura di dodici crediti per ciascun<br />
libro pubblicato;<br />
redazione di articoli su riviste specializzate<br />
nelle materie oggetto della professione,<br />
nella misura di due crediti per<br />
ciascun articolo pubblicato;<br />
superamento di esami universitari (laurea<br />
triennale o specialistica) presso<br />
Università statali o private riconosciute,<br />
nella misura di tre crediti per ciascun<br />
esame superato risultante da apposita<br />
documentazione rilasciata<br />
dall’Università;<br />
la partecipazione ai lavori di organismi<br />
di rappresentanza della categoria, quali<br />
gruppi di lavoro, commissioni di studio,<br />
purché dedicati ad approfondimenti<br />
nell’ambito delle materie oggetto della<br />
professione, nella misura di un credito<br />
per ciascuna riunione, risultante da<br />
apposita dichiarazione.<br />
Norma transitoria<br />
Il presente regolamento ha decorrenza<br />
sperimentale dal 1/1/2006 con differimento<br />
dell’applicazione del regime<br />
sanzionatorio previsto a far data dal 1°<br />
gennaio 2008.<br />
Si considera adempimento l’obbligo di<br />
aggiornamento permanente in via transitoria,<br />
per i primi due anni di vigenza<br />
del presente regolamento con l’acquisizione<br />
di dieci crediti, dal terzo anno<br />
quindici crediti.<br />
La Giunta nazionale è delegata a fissare<br />
le necessarie disposizioni attuative del<br />
presente regolamento.<br />
(Approvato dal Consiglio Nazionale il 2<br />
dicembre 2006)
Ecco la Guida Prosiel - <strong>Anaci</strong><br />
La sicurezza è un tema su cui tanto si è scritto. Ma quali sono<br />
le norme che rendono un condominio elettricamante sicuro?<br />
di Francesco Burrelli,<br />
Coordinatore tecnico Csn<br />
Durante lo svolgimento dell’ultimo<br />
Consiglio Nazionale tenutosi a Roma presso<br />
l’hotel “Leonardo Da Vinci” è stata presentata<br />
la GUIDA nuova, nata dalla collaborazione<br />
dell’ANACI con PROSIEL (Promozione<br />
Sicurezza Elettrica), intitolata “Sicurezza<br />
elettrica nel condominio” e consistente in<br />
un’integrazione di quella già presentata<br />
nel 2004.<br />
La Guida è divisa in 8 capitoli nei quali si<br />
trattano e analizzano le seguenti tematiche:<br />
Predisposizione degli impianti interni e<br />
colonne montanti;<br />
Impianti videocitofoni – citofoni;<br />
Cancelli elettrici;<br />
Impianti di discesa d’antenna;<br />
Stazione radio base;<br />
Ascensori montacarichi e piattaforme<br />
elevatrici;<br />
Sicurezza antincendio nei locali adibiti<br />
ad autorimesse;<br />
Antincendio e sicurezza negli edifici di<br />
civile abitazione.<br />
Essendoci ancora diverse tematiche da analizzare<br />
rispetto agli impianti presenti nel<br />
condominio, verrà pubblicata un’ulteriore<br />
Guida che tratterà i seguenti argomenti:<br />
Autoclave;<br />
Impianti pubblicitari alimentati elettricamente<br />
presenti nelle facciate;<br />
Protezione contro scariche atmosferiche;<br />
Alimentazione ventole aspiratrici nei<br />
camini;<br />
Rilevamenti di fughe e impianti gas.<br />
La collaborazione con PROSIEL ha consentito<br />
di sviluppare e portare a termine questa<br />
importante guida di alto contenuto tecnico<br />
e legislativo in materia.<br />
Ringrazio il Comitato Scientifico, a cui ho<br />
l’onore di partecipare, che ha consentito la<br />
realizzazione della Guida, e in particolar<br />
modo il Cav. Lav. Domenico Bosatelli<br />
Presidente PROSIEL, assieme a tutti i soci ed<br />
ai collaboratori PROSIEL.<br />
Per la presentazione della “Guida” è intervenuto<br />
il Segretario PROSIEL Ing. Andrea<br />
Solzi , che ringrazio per la continua collaborazione,<br />
disponibilità, preparazione e<br />
tenacia nel perseguire gli obiettivi prefissati.<br />
Vorrei anche ringraziare il P.I. Mariano<br />
Magnabosco per la sua pazienza e competenza,<br />
oltre che per la semplicità disarmante<br />
con cui ha affrontato le problematiche<br />
tecniche, spesso ostiche anche per i più<br />
esperti nel settore.<br />
Ringrazio altresì il Presidente Nazionale<br />
ANACI Pietro Membri che ha creduto e promosso<br />
il progetto ANACI – PROSIEL.<br />
Un ultimo ringraziamento è doveroso<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #53<br />
ATTIVITÀ ASSOCIATIVA<br />
↸<br />
anche al direttore del Centro Studi<br />
Nazionale ANACI Dr. Carlo Parodi, non solo<br />
per il suo apprezzamento circa la Guida,<br />
ma anche per le informazioni fornite ai<br />
partecipanti del Consiglio Nazionale<br />
riguardo alla presenza, fra i settori di studio<br />
del C.S.N., non solo di quello legale,<br />
ma anche di quello tecnico, che verrà ulteriormente<br />
sviluppato sotto la sua attenta<br />
direzione. A tutti gli associati ANACI verrà<br />
spedita una copia gratuita della Guida. Al<br />
suo interno sarà possibile trovare un foglio<br />
informativo da compilare e spedire, il<br />
quale darà diritto ad avere gratis la Guida<br />
successiva.<br />
Confido nella Vostra collaborazione anche<br />
per l’eventuale segnalazione di nuovi<br />
argomenti tecnici da trattare, per fornire<br />
una sempre migliore informazione ai nostri<br />
associati.
#54 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
Centro Studi Nazionale<br />
relazione 2006 del direttore<br />
Ogni martedì alle ore 7,45 continua la<br />
presenza del CSN ANACI per rispondere<br />
ai quesiti degli ascoltatori RAI Uno<br />
(Giornale Radio Redazione economica);<br />
in un anno n. 338 risposte (contenuti<br />
secondo il prospetto che segue) e 44<br />
messaggi introduttivi su argomenti di<br />
attualità.<br />
Sul quotidiano “Il Tempo” del 14 giugno<br />
2006 nella rubrica “lettere ad<br />
Andreotti” la lettrice F.M. di Roma ha<br />
evidenziato che “una delle tante associazioni<br />
di amministratori condominiali,<br />
che credo si chiami <strong>Anaci</strong>, ripete che<br />
fare l’amministratore è complicato e<br />
quindi bisogna avere professionalità.<br />
Curiosamente però un rappresentante<br />
della medesima associazione il martedì<br />
mattina risponde a Radiorai in quattro<br />
e quattr’otto, con poche parole a quesiti<br />
condominiali di ogni tipo, compresi<br />
alcuni molto complessi. Vuol dire,<br />
allora, che fare l’amministratore condominiale<br />
è facilissimo”.<br />
Anche sul settimanale OGGI in una<br />
rubrica quindicinale il CSN <strong>Anaci</strong><br />
risponde a quesiti dei lettori.<br />
n. 88 - Modifica tabelle e riparto espese<br />
“ 27 - Attribuzioni dell’amministratore<br />
“ 26 - Lavori e danni parti comuni<br />
“ 24 - Spese ascensore<br />
“ 19 - Terrazzi e balconi<br />
“ 18 - Convocazione assemblea<br />
“ 16 - Interventi proprietà esclusive<br />
“ 14 - Immissioni<br />
“ 14 - Riscaldamento e distacco<br />
“ 13 - Parcheggio<br />
“ 11 - Maggioranze assemblee<br />
“ 8 - Consumi idrici<br />
“ 8 - Contenzioso legale<br />
“ 7 - Servitù<br />
“ 7 - Morosità e solidarietà passiva<br />
“ 6 - Spese inquilino<br />
“ 4 - Antenne TV<br />
“ 4 - Dipendenti e fiscali<br />
“ 24 - Varie<br />
--------<br />
338<br />
NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI CON-<br />
DOMINIALI OPERANTI IN ITALIA<br />
La collaborazione con il Ministero<br />
dell’Economia - Dipartimento Politiche<br />
Fiscali, ha consentito di utilizzare il<br />
data-base relativo ai codici fiscali<br />
attribuiti ai condomìni per ottenere il<br />
numero dei diversi rappresentanti<br />
legali per gruppi di edifici gestiti. Si<br />
tratta di una certificazione per la<br />
prima volta documentata statisticamente<br />
ed ufficialmente, utile per valutare<br />
la possibile rappresentatività della<br />
categoria e per consegnare al fisco un<br />
preciso riferimento da utilizzare ai fini<br />
dell’emersione di evasione e di incompatibilità.<br />
I dati desunti dall’archivio dell’anagrafe<br />
tributaria evidenziano 293.829<br />
amministratori rappresentanti 738.849<br />
condomìni ai quali è stato attribuito<br />
un codice fiscale. L’83% amministra<br />
un solo condominio (n. 243.734) indipendentemente<br />
dalle unità immobiliari<br />
gestite; altri 25.253 amministrano 2 o 3<br />
condomìni per cui il numero dei “professionisti”<br />
si riduce a circa 25.000.<br />
E’ stata ora richiesta allo stesso<br />
Ministero la selezione del numero degli<br />
amministratori operanti in ambito<br />
regionale e, se possibile, provinciale, il<br />
cui riferimento può essere utile per<br />
studiare la rappresentanza effettiva<br />
degli associati ANACI.<br />
“Il pianeta condominio: un’economia da<br />
scoprire” 2° RAPPORTO ANACI-CENSIS:<br />
L’obiettivo era quello di conoscere “il<br />
giro d’affari” dell’ambito condominia-<br />
le e lo studio è pervenuto a risultati<br />
significativi ed attendibili attraverso<br />
l’incrocio di più fonti utilizzate: i dati<br />
ISTAT sui consumi delle famiglie italiane<br />
2002, i dati dell’Agenzia delle<br />
Entrate relativi a 10.000 studi di settore<br />
periodo d’imposta 2002, le informazioni<br />
raccolte attraverso un questionario<br />
compilato da 200 associati ANACI.<br />
Il totale degli oneri condominiali è<br />
risultato di 15,4 miliardi di euro corrispondente<br />
a circa l’1% del PIL per un<br />
costo ad unità immobiliare di circa<br />
1.400 euro, dei quali il 27% rappresentano<br />
i costi energetici. Le considerazioni<br />
conclusive del Rapporto sollecitano<br />
attenzione e strumenti più calibrati<br />
per l’analisi ed il monitoraggio del<br />
fenomeno e propone l’apertura di una<br />
“finestra conoscitiva” da parte<br />
dell’ISTAT.<br />
E’ stato fatto un ulteriore tentativo di<br />
“misurare” la litigiosità della comunità<br />
condominiale con la collaborazione dei<br />
Giudici di pace, smentendo con dati<br />
ufficiali l’incremento del contenzioso<br />
che molto spesso si risolve prima di<br />
finire nelle aule giudiziarie.<br />
↸GRUPPO DI LAVORO CON IL CONSI-<br />
GLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO<br />
La collaborazione continua con<br />
l’Ufficio studi del CNN ha reso possibile<br />
la definizione di una Guida informativa<br />
per chi acquista un immobile (Vivere<br />
in condominio), una iniziativa destinata<br />
ad evidenziare la funzione sociale di<br />
notai ed amministratori nell’ambito<br />
condominiale. La Guida, che verrà<br />
distribuita dai notai in occasione dei<br />
rogiti di compravendite di unità<br />
immobiliari, è in fase di ratifica da<br />
parte del Consiglio unitamente ad un<br />
protocollo di intesa nel quale andran-
no sottoscritti i reciproci impegni di<br />
collaborazione. In particolare verrà<br />
sollecitata, in sede di stipula, la comunicazione<br />
all’amministratore dei dati<br />
identificativi del nuovo acquirente<br />
delle unità immobiliari. E’ in corso di<br />
esame uno schema standard di regolamento<br />
condominiale a seguito di un<br />
preventivo approfondimento in materia<br />
di trascrizione.<br />
PROTEZIONE DATI PERSONALI<br />
L’ANACI è stata invitata dal Garante<br />
per la privacy a formulare le proprie<br />
osservazioni in ordine alle problematiche<br />
emergenti dalla prassi operativa in<br />
occasione di una specifica consultazione<br />
pubblica. A seguito di una puntuale<br />
risposta alla sollecitazione del<br />
Garante, una delegazione del CSN è<br />
stata ricevuta dal Dott. Lattanzi per<br />
una informativa più approfondita.<br />
Il Garante a fine maggio 2006 ha diffuso<br />
un interessante provvedimento<br />
pubblicato sulla G.U. n. 152 del 3 luglio<br />
2006 (<strong>Amministrare</strong> Immobili n. 106)<br />
ed un “Vademecum del palazzo” pubblicato<br />
su <strong>Amministrare</strong> Immobili n.<br />
107 di luglio 2006.<br />
PROPOSTA DI RISPARMIO ENERGETICO<br />
Considerato che per ottenere la riduzione<br />
del consumo di energia nel settore<br />
edilizio non è sufficiente limitarsi<br />
alla nuova edificazione, ma occorre<br />
intervenire con una vasta campagna di<br />
risanamento del parco esistente, il CSN<br />
ha svolto una indagine in dieci città<br />
italiane sulla base delle spese sostenute<br />
per il servizio riscaldamento<br />
2005/2006 analizzando i possibili<br />
risparmi realizzabili con la contabilizzazione<br />
di calore.<br />
Al fine di monetizzare l’entità di tale<br />
risparmio è stato calcolato, su 210<br />
unità immobiliari considerate, il costo<br />
medio orario del servizio risultato di<br />
0,36 euro, per cui una riduzione “personalizzata”<br />
del calore richiesto di<br />
cento ore annue (corrispondente ad<br />
una settimana bianca) determinerebbe<br />
un risparmio di 36 euro. In caso di<br />
esigenze ancora più ridotte del servizio<br />
è possibile individuare risparmi più<br />
rilevanti (200 ore = 72 euro; 300 ore =<br />
108 euro).<br />
CARLO PARODI<br />
Il sistema, reso obbligatorio per le<br />
nuove costruzioni dal DPR n. 551/99,<br />
eviterebbe anche la continua richiesta<br />
di distacco dall’impianto centralizzato,<br />
dichiarato legittimo dalla recente giurisprudenza<br />
ma con effetti perversi in<br />
termini di risparmio energetico.<br />
La proposta è stata ufficializzata anche<br />
al Ministero delle Attività produttive a<br />
seguito di un incontro del sottosegretario<br />
con le parti sociali in merito<br />
all’attuazione della direttiva sul rendimento<br />
energetico nell’edilizia. La<br />
stampa ha dato grande risalto all’iniziativa.<br />
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONA-<br />
LE: Dispense per moduli didattici<br />
standard<br />
Sono state completate le dispense per i<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #55<br />
ATTIVITÀ ASSOCIATIVA<br />
dodici moduli didattici relativi ai corsi<br />
di formazione per aspiranti amministratori<br />
immobiliari e pubblicate per<br />
essere distribuite in tutte le sedi locali<br />
che organizzano corsi di primo livello.<br />
Realizzate da componenti del CSN per<br />
uniformare in modo semplice la didattica<br />
sulla base dei contenuti in precedenza<br />
approvati, possono essere<br />
richieste presso la sede nazionale per<br />
un percorso di novanta ore; ai fini del<br />
completamento del percorso didattico<br />
minimo obbligatorio di 110 ore, gli<br />
organizzatori dei corsi potranno integrare<br />
il programma base con diversi<br />
argomenti o potenziare gli orari previsti<br />
per i vari moduli.<br />
MANOVRA FISCALE<br />
Con l’utilizzo dei rituali mezzi di comunicazione<br />
sono stati chiariti agli associati<br />
gli obiettivi della manovra fiscale<br />
ed i nuovi complessi adempimenti per<br />
gli amministratori condominiali; il<br />
costante confronto per mezzo della<br />
rete telematica del CSN e le sollecitazioni<br />
attraverso la stampa qualificata<br />
hanno consentito prima di ottenere<br />
modifiche importanti in sede di conversione<br />
del decreto legge estivo (proroga<br />
IVA agevolata ed applicabilità<br />
soltanto per gli esercenti attività commerciali<br />
delle prescrizioni in materia di<br />
appalto) e poi di interpretare correttamente<br />
la nuova normativa.<br />
Per quanto riguarda la detrazione IRPEF<br />
36%, ormai utilizzabile a carattere permanente,<br />
sono state evidenziate alcune<br />
perplessità operative, in particolare<br />
per quanto riguarda la certificazione<br />
che deve rendere l’amministratore ed i<br />
rischi di possibili responsabilità in caso<br />
di decadenza del diritto al beneficio<br />
fiscale. Sono stati richiesti chiarimenti<br />
alla Direzione Regionale delle<br />
Entrate sollecitando iniziative per un<br />
coordinamento delle numerose circolari<br />
diffuse al riguardo, allo scopo di<br />
garantire una effettiva uniformità<br />
applicativa.<br />
In riferimento al disegno di legge relativo<br />
alla finanziaria 2007 non si è mancato<br />
di ribadire la necessità di abolire<br />
il quadro AC interessando direttamente<br />
tutti i componenti della Commissione<br />
Bilancio del Senato.
elazione del direttore<br />
Il premio riservato agli<br />
associati ANACI (euro<br />
500) è stato assegnato a<br />
Francesco Maniscalco per<br />
l’articolo “Vietato fumare”<br />
(Dossier<br />
condominio).<br />
↸<br />
CONCORSO GIORNALISTICO ELTI-ANACI<br />
2005<br />
Il concorso ha visto la partecipazione di<br />
trenta candidati con circa ottanta articoli<br />
pubblicati entro il 30 settembre 2005 su<br />
quotidiani e riviste specializzate in materia<br />
condominiale (Rassegna Locazioni e<br />
Condominio, Immobili e Proprietà,<br />
Consulente immobiliare, Immobili e diritto,<br />
Rivista giuridica dell’edilizia, Archivio<br />
delle locazioni e del condominio, Italia<br />
casa, <strong>Amministrare</strong> immobili, Dossier condominio,<br />
Il faro dell’amministratore,<br />
<strong>Anaci</strong>nforma, Il Sole 24 ore, Il Messaggero,<br />
Italia oggi, Il giornale dell’Umbria, ecc.).<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #57<br />
ATTIVITÀ ASSOCIATIVA<br />
La giuria (Izzo, Celeste, Grimaldi, Ferrarese<br />
e Piscitelli) ha assegnato il primo premio<br />
(euro 3000) a Lucilla Quaglia per l’articolo<br />
“Il defibrillatore entra in condominio”<br />
(Messaggero casa), il secondo premio<br />
(euro 2000) a Pier Franco Ghisleni per l’articolo<br />
“Oggi la maggiore industria italiana<br />
si chiama condominio” (Italia casa) ed il<br />
terzo premio (euro 1000) a Manuela<br />
Scopone per l’articolo “Bollette meno care<br />
con il servizio energia” (Messaggero casa).<br />
Il premio riservato agli associati ANACI<br />
(euro 500) è stato assegnato a Francesco<br />
Maniscalco per l’articolo “Vietato fumare”<br />
(Dossier condominio).<br />
Organigramma <strong>Anaci</strong> Nazionale
#58 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
STOCCOLMA
lavoro e turismo<br />
Lavoro e turismo<br />
...a Stoccolma<br />
I nostri dirigenti Pietro Membri , Donatello Baione,<br />
Andrea Merello, Rodolfo Di Gianni e Giuseppe Merello<br />
hanno partecipato dal 22 al 26 novembre scorso all’assemblea<br />
annuale CEPI/CEAB ed alle varie riunioni<br />
dei gruppi di lavoro che si sono tenute presso l’hotel<br />
Sheraton di Stoccolma.<br />
La nostra delegazione era accompagnata da un gruppo<br />
di Componenti della Giunta Nazionale e da alcuni<br />
soci, per un totale di 36 persone, che hanno approfittato<br />
per visitare la città. E’ stata molto apprezzata la<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #59<br />
ATTIVITÀ ASSOCIATIVA<br />
giornata dedicata al giro in battello della città e la visita<br />
al Vasa Museum dove è esposta l’imponente nave<br />
affondata nelle acque di Stoccolma nel 1600.<br />
Nelle foto alcuni momenti del viaggio di lavoro e turismo<br />
a Stoccolma.<br />
<br />
Umberto Anitori
STOCCOLMA lavoro e torismo<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #61<br />
ATTIVITÀ ASSOCIATIVA
#62 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
BIBLIOTECA CONDOMINALE<br />
Il Gladiatore<br />
AMARA LAKHOUS<br />
SCONTRO DI CIVILTA’ PER UN ASCENSORE<br />
A PIAZZA VITTORIO<br />
Edizioni e/o Euro 12,00<br />
L’omicidio di un losco personaggio<br />
conosciuto come “il Gladiatore”, una<br />
signora italiana che sembra impazzita<br />
dopo la scomparsa del suo cane, un tale<br />
Amedeo, la cui nazionalità risulta incerta<br />
ma che “conosce l’italiano meglio di<br />
milioni di italiani sparsi come cavallette<br />
ai quattro angoli del mondo” e poi<br />
Benedetta, la portiera napoletana,<br />
Parviz, cuoco iraniano, il commissario<br />
Paolo Bettarini e tanti altri che popolano<br />
quel mondo che è Piazza Vittorio. Un<br />
microcosmo che oggi rappresenta quello<br />
che domani saranno le nostre città:<br />
luoghi di incontro e scambio tra persone<br />
e identità diverse che convivono, si<br />
amano, si odiano.<br />
Le vite degli inquilini del condominio<br />
nel multietnico quartiere romano<br />
dell’Equilino si intrecciano attorno<br />
all’ascensore, che diventa origine delle<br />
dispute condominiali e scena dell’omicidio.<br />
Da qui parte il giallo che è<br />
soprattutto satira di costume. La voce<br />
dei protagonisti che animano la storia<br />
con i drammi personali e i tanti equivoci<br />
quotidiani sono in realtà la voce delle<br />
nostre paure, incomprensioni, diffidenze<br />
quando entriamo in contatto con<br />
l’altro, con il diverso da noi, con l’immigrato.<br />
Conosce bene le difficoltà dell’incontro<br />
tra persone “diverse” l’autore,<br />
giornalista algerino dal 1995 a Roma,<br />
che ci fa percepire attraverso uno dei<br />
protagonisti, Amedeo, quanto la lingua<br />
e quindi la comunicazione, la comprensione<br />
e di conseguenza la conoscenza,<br />
siano capaci di eliminare le barriere<br />
della diffidenza.<br />
e la portiera
ITALIA da scoprire<br />
Tuscania:<br />
VENTICINQUE SECOLI DI STORIA<br />
Di<br />
grande<br />
vitalità<br />
economica e<br />
di alto interesse<br />
strategico in periodo<br />
etrusco, la città continuò<br />
ad avere la sua<br />
importanza anche dopo l’occupazione<br />
romana, avvenuta nel<br />
III secolo a.C. Appartenne alla tribù<br />
Stellatina e dopo la guerra sociale (90<br />
a.C.) fu eretta a municipio. Agli albori del<br />
Medioevo soggiacque alle irruzioni barbariche<br />
e nel 574 fu occupata dai Longobardi, che la tennero<br />
per due secoli. Con la fine del regno longobardo<br />
entrò a far parte del patrimonio della Chiesa, e successivamente<br />
fu feudo di diversi signori, fra cui gli Aldobrandeschi e<br />
i Marchesi di Toscana. Erettasi a libero Comune nel sec. XIII, fu<br />
sconvolta da violente lotte interne fra fazioni rivali e passò sotto varie<br />
denominazioni fra cui quella degli Orsini e degli Anguillara. Nel XIV<br />
<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #63<br />
RUBRICA<br />
<br />
sec. Tuscania fu contesa fra la Santa Sede e i prefetti di Vico e, per punizione<br />
ad una ribellione al Papa, ebbe mutato il suo nome in Toscanella da<br />
Bonifacio VIII: nome che conservò fino al 1911, quando fu ripristinato quello<br />
antico. Nel sec. XV passò ancora per diverse mani, fra cui Paolo Orsini e Francesco<br />
Sforza. Fu definitivamente recuperata alla Chiesa nel 1443. Fu assediata e saccheggiata<br />
nel 1495 dalle truppe francesi di Carlo VIII. I suoi due monumenti più importanti, si trovano<br />
fuori della cinta urbana: le chiese romaniche di S. Maria Maggiore e di S. Pietro. S. Maria<br />
Maggiore, splendida chiesa romanica con influssi gotici, risalente al sec. VIII, quasi tutta ricostruita,<br />
in due riprese, nel sec. XII e consacrata nel 1206. Fu la prima cattedrale di Tuscania (fino al sec.<br />
IX), e per molti secoli, per un’antica concessione confermata al Papa Alessandro III, fu l’unica chiesa di<br />
Tuscania a possedere una vasca battesimale a immersione, che ancora oggi vi si conserva. Sorta per tradizione<br />
sulle rovine di un tempio romano, vi sono stati effettivamente scoperti resti di una grande costruzione romana<br />
sotto il pavimento della navata centrale, con molti tratti in “opus reticulatum”. Precede la chiesa una poderosa torre<br />
campanaria romanica, mozza, di cui restano l’alto basamento e due ordini di finestre, separati da lesene e da fili di
#64 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
RUBRICA<br />
ITALIA da scoprire<br />
<br />
archetti ciechi. La facciata, riecheggiante motivi umbri, è ricchissima di decorazioni e con coronamento orizzontale.<br />
Compiendo il giro della chiesa si può osservare la decorazione romanica dei fianchi (qualche monofora è leggermente<br />
ogivale) e l’abside corsa da sottili lesene e da fasce di archetti. Armonioso e vasto interno a tre navate divise da<br />
colonne e pilastri recanti tracce di affreschi, e con capitelli romanici bizzarramente scolpiti (chierichetti col<br />
turibolo, testa di diavolo, un mostro con due corpi e una testa che divora un bambino), su cui si impostano<br />
archi a tutto sesto, ornati da fasce di fiori stilizzati a quattro petali. S. Pietro, uno dei più interessanti<br />
monumenti del medioevo italiano, è una magnifica chiesa romanico-lombarda che rileva, pur conservando<br />
un mirabile equilibrio di linee, influenze cosmatesche umbre e pisane. Il primitivo edificio,<br />
di cui restano la parte posteriore e buona parte di quella anteriore, fu eretto nel sec.<br />
VIII, per opera di maestri comacini venuti da Roma, quando Tuscania venne donata da<br />
Carlo Magno alla Chiesa. Passata la città di nuovo agli imperatori e, nel sec. XII<br />
ancora ai papi, la chiesa fu rifatta nella parte anteriore, e si diede inizio alla facciata<br />
che fu conclusa, con il pavimento musivo, nella prima metà del sec. XIII.<br />
Assai armoniosa la facciata, con coronamento a capanna e due spioventi<br />
laterali, restaurata nel 1870, che si rivela più unitaria e simmetrica di<br />
quella di S.Maria Maggiore. Nella parte centrale risalta il portale,<br />
opera di un eccellente marmoraro romano cosmatesco.<br />
L’interno, nudo e solenne, è diviso in tre navate da basse<br />
<br />
colonne e pilastri incorporanti semicolonne non allineati e<br />
leggermente convergenti verso la conca absidale,<br />
splendido è il pavimento cosmatesco, della fine del<br />
sec. XII, che copre quasi tutta la navata centrale<br />
e il presbiterio. La struttura generale dell’interno<br />
è quasi integralmente quella del<br />
sec. VIII, opera dei “magistri comacini”<br />
venuti da Roma.<br />
Esso si stacca dalla tradizione<br />
delle basiliche paleocristiane<br />
e prepara, mediante<br />
elementi del tutto<br />
nuovi, l’avvento<br />
del romanico.