REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE - Suisa
REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE - Suisa
REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE - Suisa
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
7<br />
– se il contratto non contiene né una data d’entrata in vigore né una data di sottoscrizione, fa stato<br />
la data di ricevimento del contratto da parte della SUISA.<br />
Sono riservate le disposizioni concernenti il trasferimento dei diritti d’edizione (paragrafo 9).<br />
7 La data di fine d’edizione viene determinata, tenuto conto delle disposizioni del contratto d’edizione,<br />
nel seguente modo:<br />
– fa stato la data di fine edizione menzionata nel contratto;<br />
– se il contratto non menziona alcuna data di fine d’edizione, questa viene calcolata sulla base della<br />
data d’inizio d’edizione conformemente al paragrafo 6 e alla durata contrattuale indicata.<br />
Sono riservate le disposizioni concernenti il trasferimento dei diritti d’edizione (paragrafo 9).<br />
8 La SUISA tiene conto della data di scadenza di un contratto, solo se ne viene informata espressa-<br />
mente e per iscritto alla fine del periodo di validità del contratto. In caso contrario, viene implicitamen-<br />
te ammesso che il contratto è stato prolungato.<br />
9 Per il trasferimento dei diritti d’edizione da un editore ad un altro, la data viene determinata, tenuto<br />
conto delle disposizioni del contratto d’edizione, nel seguente modo:<br />
– fa stato la data menzionata nel contratto per il trasferimento;<br />
– se il contratto non menziona alcuna data, fa stato la data in cui il nuovo editore dichiara il trasfe-<br />
rimento.<br />
10 L’editore riceve la sua parte degli introiti incassati dalla SUISA durante il periodo delimitato ai pa-<br />
ragrafi 6–9, nella misura in cui l’editore ha dichiarato tempestivamente alla SUISA il contratto<br />
d’edizione, ossia durante il primo anno della sua entrata in vigore. Durante un periodo di conteggio,<br />
non è possibile prendere in considerazione modifiche di partecipazioni relativamente ad un’opera. In<br />
caso di entrata in vigore retroattiva, fa stato la data del ricevimento del contratto da parte della SUI-<br />
SA.<br />
1.1.3.5 Arrangiatore<br />
1 L’arrangiatore è la persona fisica che crea un’opera protetta, utilizzando un’opera preesistente in<br />
modo tale che resti riconoscibile il carattere individuale di quest’ultima.<br />
2 Non sono considerati arrangiamenti:<br />
– i lavori destinati all’uso pratico e che si limitano a:<br />
– l’aggiunta di notazioni dinamiche o agogiche;<br />
– l’indicazione di frasi;<br />
– l’annotazione dell’impostazione delle dita;<br />
– la registrazione per organo o altri strumenti a tastiera;<br />
– l’introduzione e/o la realizzazione di ornamenti;<br />
– la trasformazione di nozioni antiche in scrittura usuale;<br />
– la correzione di errori di scrittura in un manoscritto originale ed altri cambiamenti dello<br />
stesso genere;<br />
www.suisa.ch <strong>REGOLAMENTO</strong> <strong>DI</strong> <strong>RIPARTIZIONE</strong>