REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE - Suisa
REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE - Suisa
REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE - Suisa
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Introiti provenienti dalla Svizzera e dal Liechtenstein<br />
1 Persone che partecipano alla ripartizione<br />
1.1 Soci e mandanti della SUISA o di una sua società consorella estera<br />
1.1.1 Aventi diritto che partecipano in ogni caso alla ripartizione<br />
5<br />
Hanno diritto, in ogni caso, a partecipare al prodotto delle opere da essi create, create in collabora-<br />
zione o edite<br />
i compositori<br />
i parolieri<br />
i traduttori<br />
gli editori<br />
oppure i loro eredi o successori legali. Lo stesso vale per gli arrangiatori in caso di arrangiamenti<br />
protetti di opere appartenenti al dominio pubblico.<br />
1.1.2 Aventi diritto che partecipano alla ripartizione in virtù di contratti<br />
1 Hanno diritto, inoltre, a partecipare al prodotto delle opere protette da loro adattate gli arrangiatori<br />
oppure i loro eredi o successori legali, purché gli autori o editori abbiano consentito a tale partecipa-<br />
zione.<br />
2 Hanno anche diritto a partecipare al prodotto delle opere protette da loro sub-edite i sub-editori<br />
oppure i loro eredi o successori legali, purché i contratti da loro stipulati con gli editori non escludano<br />
formalmente tale partecipazione.<br />
1.1.3 Definizione delle persone che partecipano alla ripartizione<br />
1.1.3.1 Compositore<br />
1 Il compositore è la persona fisica che ha creato la musica.<br />
2 Le persone che hanno creato in comune un’opera musicale vengono considerate co-compositori.<br />
3 Colui che, creando un’opera, si basa lecitamente su una musica preesistente di altri autori, viene<br />
considerato sia co-compositore, sia arrangiatore o co-arrangiatore, secondo l’importanza del suo<br />
apporto personale.<br />
4 Il fatto di mettere in musica un testo protetto è riconosciuto solo se il paroliere in questione, i suoi<br />
eredi o successori legali hanno dato il loro consenso a tale messa in musica.<br />
1.1.3.2 Paroliere<br />
1 Il paroliere è la persona fisica che ha creato il testo di un’opera musicale.<br />
2 Le persone che hanno creato in comune il testo di un’opera musicale vengono considerate co-<br />
parolieri.<br />
3 Colui che, creando un testo, si basa lecitamente su testi preesistenti di altri autori viene considerato<br />
co-paroliere.<br />
www.suisa.ch <strong>REGOLAMENTO</strong> <strong>DI</strong> <strong>RIPARTIZIONE</strong>