REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE - Suisa
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2.1.1.5 Contratti incompleti o contraddittori<br />
1 In mancanza di disposizioni contrattuali che regolino il prodotto delle opere, valgono le chiavi di ri-<br />
partizione regolamentari (2.1.2).<br />
2 Qualora le parti massime risultassero al di sopra o le parti minime al di sotto di quanto stabilito, ai<br />
fini dei propri conteggi la SUISA effettuerà, di propria iniziativa, delle correzioni delle suddette parti.<br />
2.1.1.6 Sfera d’applicazione dei contratti<br />
1 I contratti tra gli autori o tra gli editori possono riferirsi<br />
– solo alle classi di ripartizione per esecuzioni ed emissioni (classi di ripartizione 1A, 1C, 1E, 2–12,<br />
vedere cifra 4.1),<br />
– solo alle classi di ripartizione per supporti sonori ed audiovisivi (classi di ripartizione 1B, 1D, 2B,<br />
2D, 21 e 22, vedere cifra 4.1),<br />
– a tutte le classi di ripartizione.<br />
2 Le convenzioni che concernono solo alcune classi di ripartizione non vengono prese in considera-<br />
zione.<br />
3 Quando una di queste convenzioni non comporta alcuna indicazione riguardo alla sfera<br />
d’applicazione, si presume che essa sia valida per l’insieme delle classi di ripartizione.<br />
2.1.1.7 Inizio della durata di validità per la SUISA<br />
La SUISA prende in considerazione le convenzioni a partire dal 1° gennaio che segue il momento in<br />
cui sono state comunicate alla SUISA. Sono valide per gli introiti incassati dalla SUISA a partire<br />
dall’anno in questione, ma non hanno alcun effetto sui versamenti riguardanti i conteggi stabiliti per<br />
gli introiti degli anni precedenti.<br />
2.1.2 Chiavi di ripartizione regolamentari<br />
1 Le chiavi di ripartizione sono indicate nelle tabelle seguenti:<br />
Tabella A: musica senza testo<br />
Tabella B: musica con testo<br />
Per stabilire la chiave da applicare si terrà conto degli elementi seguenti:<br />
– se la musica e le parole sono protette dal diritto d’autore o se la musica e/o le parole sono di do-<br />
minio pubblico;<br />
– se si tratta di<br />
– esecuzioni o emissioni fra le quali contano anche le diffusioni in reti-cavo,<br />
– supporti sonori o audiovisivi, tra i quali anche i supporti sonori e audiovisivi della SSR, regi-<br />
strati a scopo d’emissione;<br />
– se l’editore partecipa ai diritti d’esecuzione e d’emissione con la quota normale del 35% o, trat-<br />
tandosi di musica da film, con una quota del 50%, giusta la cifra 2.1.3.6;<br />
– se l’editore partecipa ai diritti per la fabbricazione dei supporti sonori e audiovisivi con la quota<br />
normale del 40% o, trattandosi di registrazioni proprie, con una quota del 50%, giusta la cifra<br />
2.1.3.3.<br />
2 Per ciò che concerne le esecuzioni e le emissioni, al compositore che scrive una musica per un te-<br />
sto che al momento della messa in musica era già di dominio pubblico, viene assegnata la quota del<br />
paroliere. Questa regolamentazione si applica solo nei casi in cui un solo compositore sia l’unico au-<br />
tore di tale sonorizzazione e quest’ultima venga notificata alla SUISA dopo l’1.1.2003.<br />
www.suisa.ch <strong>REGOLAMENTO</strong> <strong>DI</strong> <strong>RIPARTIZIONE</strong>