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La maternità nel Veneto - Consiglio Regionale Veneto

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per ogni nato vivo, di una cartella clinica personale, l’articolo 15 dispone sui controlli postnatali.<br />

L’articolo 16 rimette alle regioni e alle province autonome la garanzia degli<br />

interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti che necessitano di specifici<br />

sostegni in ordine al riconoscimento o meno dei loro nati e al segreto del parto. Infine,<br />

l’articolo 17 estende al personale impiegato <strong>nel</strong>le unità di terapia intensiva neonatale e<br />

<strong>nel</strong> pronto soccorso ostetrico le agevolazioni previste per coloro che sono impiegati in<br />

lavori particolarmente usuranti.<br />

Infine, presentano un contenuto simile le proposte di legge A.C 3303 e A.C. 1266 che<br />

stabiliscono norme ed interventi in favore delle gestanti e delle madri per garantire il<br />

segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. Esse rimettono alle<br />

regioni e alle province autonome il compito di garantire gli interventi socio-assistenziali -<br />

nonché quelli per la continuità assistenziale e per il reinserimento sociale - alle gestanti<br />

presenti sul proprio territorio. Tali interventi vengono qualificati come livelli essenziali di<br />

assistenza ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m).<br />

Sempre alla Camera è presente il progetto di legge C1035 "Disposizioni per la modifica<br />

dell'ordinamento dello stato civile in materia di indicazione del luogo di nascita in caso di<br />

parto avvenuto in ospedale o in caso di cura" del 14.5.2008 assegnato alla II Commissione<br />

Giustizia il 7 maggio 2009. <strong>La</strong> presente proposta di legge, tenendo conto del radicamento<br />

dei singoli individui, mira a ripristinare il forte collegamento naturale tra territorio di<br />

appartenenza e singola nascita, solo occasionalmente interrotto, al fine di conseguire<br />

condizioni di salute più sicure, prevedendo la possibilità che sui registri dello stato civile e<br />

sulle conseguenti certificazioni sia correttamente indicato come luogo di nascita il luogo<br />

della comunità in cui ogni nuovo individuo è effettivamente «incardinato».<br />

Al Senato si evidenzia di analogo tenore al succitato C1035, la presenza del DDL n. S2361<br />

presentato il 6.10.2010 "Istituzione del luogo elettivo di nascita".<br />

Sintesi: "Qualora la nascita avvenga in una struttura sanitaria situata in un comune diverso<br />

da quello di residenza dei genitori, gli stessi o la madre del bambino in mancanza del<br />

padre o <strong>nel</strong> caso in cui il padre non abbia riconosciuto la paternità del bambino, possono<br />

indicare <strong>nel</strong>la dichiarazione di nascita il luogo elettivo di nascita del bambino, in<br />

alternativa al luogo effettivo dove la nascita è avvenuta o al luogo di nascita<br />

convenzionalmente stabilito. Il luogo elettivo di nascita può essere individuato<br />

esclusivamente <strong>nel</strong> comune di residenza dei genitori, sito comunque <strong>nel</strong>l’ambito della<br />

stessa provincia di residenza. Qualora i genitori risiedano in comuni diversi, il luogo elettivo<br />

di nascita viene stabilito di comune accordo. In mancanza di accordo, il comune di<br />

nascita da dichiarare è quello della madre".<br />

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