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La maternità nel Veneto - Consiglio Regionale Veneto

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<strong>La</strong> proposta di legge A.C. 1353 si compone di 21 articoli. L’articolo 1 definisce le finalità<br />

del provvedimento. L’articolo 2 prevede, per la realizzazione delle indicate finalità, una<br />

rimodulazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEA) in favore della gestante, della<br />

partoriente e del neonato. L’articolo 3 contempla una specifica intesa in sede di<br />

Conferenza Stato regioni per favorire la promozione delle attività previste dal progetto di<br />

legge. L’articolo 4 promuove campagne informative nazionali, da parte del Ministero, di<br />

intesa con la Conferenza stato-regioni. L’articolo 5 attribuisce alle aziende ospedaliere ed<br />

alle ASL il coordinamento di incontri informativi di accompagnamento alla <strong>maternità</strong> ed<br />

alla nascita. L’articolo 6 definisce alcuni principi in tema di assistenza alla nascita<br />

prevedendo il coordinamento funzionale tra le diverse strutture impegnate in tale ambito.<br />

In tema di livelli di cura l’articolo 7 garantisce ad ogni madre e ad ogni nato, <strong>nel</strong>l’ambito<br />

delle strutture ospedaliere, l’assistenza di personale qualificato e la conformità ai requisiti<br />

definiti dai progetti obbiettivo in materia materno-infantile. L’articolo 8 dispone in tema di<br />

requisiti organizzativi e di personale. L’articolo 9 demanda ad un decreto ministeriale la<br />

definizione di un unico raggruppamento omogeneo di diagnosi e cura (DRG) per stabilire<br />

il rimborso alle strutture sanitarie per i parti vaginali e con parto Cesareo. L’articolo 10<br />

rimette ad un decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza Stato–Regioni, la<br />

definizione della formazione del personale sanitario del SSN addetto all'assistenza<br />

neonatale, prevedendo anche compiti delle regioni. L’articolo 11, in tema di parto<br />

fisiologico,disciplina l’accesso nei reparti ospedalieri in cui si svolge l'evento travaglioparto-nascita<br />

e vieta, compatibilmente con le indicazioni mediche, le procedure e le<br />

tecniche mediche contrarie alla volontà della partoriente. L’articolo 12 definisce i luoghi<br />

in cui può svolgersi il parto fisiologico. L’articolo 13 detta specifiche norme sul parto a<br />

domicilio. L’articolo 14 definisce i casi che giustificano il servizio di trasporto materno e<br />

neonatale. L’articolo 15 dispone in tema di donazione e raccolta del sangue del cordone<br />

ombelicale. L’articolo 16 contempla la compilazione della cartella clinica per ogni nato<br />

vivo prevedendo che le relative linee guida siano definite con decreto ministeriale.<br />

L’articolo 17, dispone che tutti i neonati devono essere sottoposti ai controlli dei parametri<br />

vitali durante l'osservazione transizionale. L’articolo 18 attribuisce alle regioni e alle<br />

province autonome il compito di garantire i necessari interventi socio-assistenziali nei<br />

confronti delle gestanti e dei loro nati bisognosi di specifici sostegni. Ai sensi dell’articolo 19<br />

il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali presenta una relazione annuale al<br />

Parlamento sull’attuazione della legge. Con l’articolo 20 si estendono al personale<br />

impiegato <strong>nel</strong>le unità di terapia intensiva neonatale e <strong>nel</strong> pronto soccorso ostetrico le<br />

agevolazioni previste per coloro che sono impiegati in lavori particolarmente usuranti.<br />

L’articolo 21 dispone sulla copertura degli oneri recati dal provvedimento.<br />

Infine, la proposta di legge A.C 1513, si compone di 17 articoli. L’articolo 1 enuncia le<br />

finalità della legge. L’articolo 2 prevede la presentazione annuale da parte del Ministro<br />

del lavoro, della salute e delle politiche sociali di una relazione al Parlamento<br />

sull’attuazione della legge. L’articolo 3 individua i compiti delle regioni e delle province<br />

autonome. L’articolo 4 individua le ulteriori finalità delle nove disposizioni mentre l’articolo<br />

5 individua i compiti delle ASL e delle strutture specialistiche pubbliche e private in tema di<br />

assistenza alla nascita. L’articolo 6 definisce il parto fisiologico e ne disciplina le modalità<br />

assistenziali. Gli articoli 7 e 8 individuano, rispettivamente, i luoghi e le strutture ospedaliere<br />

per il parto fisiologico. L’articolo 9 richiama i criteri dell’OMS per il riconoscimento delle<br />

gravidanze e dei parti a rischio e riserva il trasporto d’emergenza ai casi di particolare<br />

gravità. L’articolo 10 dispone sulla donazione e raccolta del sangue del cordone<br />

ombelicale. L’articolo 11 prevede l’equiparazione, in tema di rimborso alle strutture<br />

sanitarie tra i parti vaginali e quelli cesarei. L’articolo 12 prevede i compiti delle regioni e<br />

province autonome le quali, ai sensi dell’articolo 13, predispongono anche relazioni<br />

annuali su alcuni aspetti specificamente definiti. L’articolo 14 prevede la compilazione,<br />

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