La maternità nel Veneto - Consiglio Regionale Veneto
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<strong>La</strong> proposta di legge A.C. 1353 si compone di 21 articoli. L’articolo 1 definisce le finalità<br />
del provvedimento. L’articolo 2 prevede, per la realizzazione delle indicate finalità, una<br />
rimodulazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEA) in favore della gestante, della<br />
partoriente e del neonato. L’articolo 3 contempla una specifica intesa in sede di<br />
Conferenza Stato regioni per favorire la promozione delle attività previste dal progetto di<br />
legge. L’articolo 4 promuove campagne informative nazionali, da parte del Ministero, di<br />
intesa con la Conferenza stato-regioni. L’articolo 5 attribuisce alle aziende ospedaliere ed<br />
alle ASL il coordinamento di incontri informativi di accompagnamento alla <strong>maternità</strong> ed<br />
alla nascita. L’articolo 6 definisce alcuni principi in tema di assistenza alla nascita<br />
prevedendo il coordinamento funzionale tra le diverse strutture impegnate in tale ambito.<br />
In tema di livelli di cura l’articolo 7 garantisce ad ogni madre e ad ogni nato, <strong>nel</strong>l’ambito<br />
delle strutture ospedaliere, l’assistenza di personale qualificato e la conformità ai requisiti<br />
definiti dai progetti obbiettivo in materia materno-infantile. L’articolo 8 dispone in tema di<br />
requisiti organizzativi e di personale. L’articolo 9 demanda ad un decreto ministeriale la<br />
definizione di un unico raggruppamento omogeneo di diagnosi e cura (DRG) per stabilire<br />
il rimborso alle strutture sanitarie per i parti vaginali e con parto Cesareo. L’articolo 10<br />
rimette ad un decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza Stato–Regioni, la<br />
definizione della formazione del personale sanitario del SSN addetto all'assistenza<br />
neonatale, prevedendo anche compiti delle regioni. L’articolo 11, in tema di parto<br />
fisiologico,disciplina l’accesso nei reparti ospedalieri in cui si svolge l'evento travaglioparto-nascita<br />
e vieta, compatibilmente con le indicazioni mediche, le procedure e le<br />
tecniche mediche contrarie alla volontà della partoriente. L’articolo 12 definisce i luoghi<br />
in cui può svolgersi il parto fisiologico. L’articolo 13 detta specifiche norme sul parto a<br />
domicilio. L’articolo 14 definisce i casi che giustificano il servizio di trasporto materno e<br />
neonatale. L’articolo 15 dispone in tema di donazione e raccolta del sangue del cordone<br />
ombelicale. L’articolo 16 contempla la compilazione della cartella clinica per ogni nato<br />
vivo prevedendo che le relative linee guida siano definite con decreto ministeriale.<br />
L’articolo 17, dispone che tutti i neonati devono essere sottoposti ai controlli dei parametri<br />
vitali durante l'osservazione transizionale. L’articolo 18 attribuisce alle regioni e alle<br />
province autonome il compito di garantire i necessari interventi socio-assistenziali nei<br />
confronti delle gestanti e dei loro nati bisognosi di specifici sostegni. Ai sensi dell’articolo 19<br />
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali presenta una relazione annuale al<br />
Parlamento sull’attuazione della legge. Con l’articolo 20 si estendono al personale<br />
impiegato <strong>nel</strong>le unità di terapia intensiva neonatale e <strong>nel</strong> pronto soccorso ostetrico le<br />
agevolazioni previste per coloro che sono impiegati in lavori particolarmente usuranti.<br />
L’articolo 21 dispone sulla copertura degli oneri recati dal provvedimento.<br />
Infine, la proposta di legge A.C 1513, si compone di 17 articoli. L’articolo 1 enuncia le<br />
finalità della legge. L’articolo 2 prevede la presentazione annuale da parte del Ministro<br />
del lavoro, della salute e delle politiche sociali di una relazione al Parlamento<br />
sull’attuazione della legge. L’articolo 3 individua i compiti delle regioni e delle province<br />
autonome. L’articolo 4 individua le ulteriori finalità delle nove disposizioni mentre l’articolo<br />
5 individua i compiti delle ASL e delle strutture specialistiche pubbliche e private in tema di<br />
assistenza alla nascita. L’articolo 6 definisce il parto fisiologico e ne disciplina le modalità<br />
assistenziali. Gli articoli 7 e 8 individuano, rispettivamente, i luoghi e le strutture ospedaliere<br />
per il parto fisiologico. L’articolo 9 richiama i criteri dell’OMS per il riconoscimento delle<br />
gravidanze e dei parti a rischio e riserva il trasporto d’emergenza ai casi di particolare<br />
gravità. L’articolo 10 dispone sulla donazione e raccolta del sangue del cordone<br />
ombelicale. L’articolo 11 prevede l’equiparazione, in tema di rimborso alle strutture<br />
sanitarie tra i parti vaginali e quelli cesarei. L’articolo 12 prevede i compiti delle regioni e<br />
province autonome le quali, ai sensi dell’articolo 13, predispongono anche relazioni<br />
annuali su alcuni aspetti specificamente definiti. L’articolo 14 prevede la compilazione,<br />
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