La maternità nel Veneto - Consiglio Regionale Veneto
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vincolate, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996,<br />
n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale<br />
per l’anno 2009.<br />
Il documento più importante, recentissimo, è l'accordo del 16 dicembre 2010, ai sensi<br />
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le<br />
province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane sul<br />
documento concernente “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della<br />
qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali <strong>nel</strong> percorso<br />
nascita e per la riduzione del taglio cesareo” pubblicato <strong>nel</strong>la G.U. n. 13 del 18/1/2011.<br />
<strong>La</strong> Regione del <strong>Veneto</strong> ha emanato la Legge regionale 16 agosto 2007, n. 25 (BUR n.<br />
73/2007) "Disposizioni regionali in materia di parto fisiologico indolore".<br />
Inoltre con DGRV n. 248 del 4 febbraio 2005 ha adottato le "Linee di indirizzo regionali in<br />
materia di allattamento al seno" ed ha autorizzato la promozione dell'iniziativa "Ospedali<br />
amici dei bambini OMS/UNICEF" presso tutte le ASL del <strong>Veneto</strong> interessate ad<br />
intraprendere il percorso necessario per ottenere tale qualifica.<br />
Alla Camera sono presenti alcuni progetti di legge, successivamente abbinati, e<br />
precisamente:<br />
Proposta di legge C. 918 "Norme per l'assistenza alla nascita e la tutela della salute del<br />
neonato" Presentata l'8 maggio 2008 - abbinata con C. 1266, C. 1353, C. 1513, C. 3303.<br />
Le proposte di legge in esame disciplinano l’assistenza alla nascita e la tutela della salute<br />
materna e del neonato. Esse dettano disposizioni sugli standard assistenziali, sui requisiti<br />
minimi dei punti nascita, sulla formazione specifica del personale e sulla donazione e<br />
raccolta del sangue del cordone ombelicale.<br />
Qui di seguito si fornirà una sintetica illustrazione del contenuto dei provvedimenti.<br />
<strong>La</strong> proposta di legge A.C. 918, si compone di 13 articoli. Gli articoli 1 e 2 dopo aver<br />
qualificato la notifica del ricovero e la compilazione della cartella clinica quali principi di<br />
tutela del neonato, definiscono i livelli in cui si articola l’assistenza ospedaliera al neonato<br />
e i requisiti minimi delle competenze specifiche in tale ambito. L’articolo 3 individua<br />
<strong>nel</strong>l’assistenza in sala parto e <strong>nel</strong>la rianimazione primaria neonatale i requisiti essenziali di<br />
ogni punto nascita delegando alle regioni e alle province autonome l’attuazione della<br />
formazione specifica in tale ambito. L’articolo 4 prescrive per tutti i nati apparentemente<br />
sani i comuni controlli dei parametri vitali, l’articolo 5 dispone la compilazione della<br />
cartella clinica personale per ogni nato vivo. L’articolo 6 dispone sull’umanizzazione della<br />
nascita e sulle dimissioni precoci della madre e del figlio. L’articolo 7 è diretto a favorire<br />
l'allattamento al seno del neonato e la vicinanza del neonato alla madre <strong>nel</strong>le strutture<br />
ospedaliere. Gli articoli 8 e 9 disciplinano rispettivamente i casi di ospedalizzazione del<br />
neonato e la riorganizzazione dei reparti ostetrici, pediatrici e neonato logici. L’articolo 10<br />
detta specifiche disposizioni d’intervento per le gravidanze a rischio. L'articolo 11 assicura<br />
la continuità <strong>nel</strong>la prestazione delle cure, presso le medesime unità neonatali, ai bambini<br />
affetti, dopo l'età neonatale, dalle medesime patologie connesse alla nascita. L’articolo<br />
12 dispone sui compiti delle regioni e delle province autonome, l’articolo 13 prevede<br />
l’applicazione della normativa sui lavori usuranti al personale impegnato <strong>nel</strong>le unità di<br />
terapia intensiva neonatale.<br />
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