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Tovazzi epistolario 4 (ms 59)

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Allorché nel Direttorio nostro monastico dell’anno 1776, ai 24 di aprile posi quella<br />

nota, che coll’autorità del Gavanto, del Cavalieri, e dei Direttori bolognesi, e veronesi<br />

permetteva la recitazione delle Litanie marciane, e rogazionali subito dopo il Mattutino,<br />

e le Laudi nella sera precedenti ai gironi di s. Marco, e delle Rogazioni, non feci verun<br />

conto delle ragioni portate in contrario dal Guyeto, dal Merato,dall’Halden, dal Ferrari,<br />

e dal Ligorio, perché mi parvero bisognose di prova, e la principale tratta dai decreti,<br />

che vietavano il dire l’officio de’ morti nella sera del giorno precedente alla loro<br />

commemorazione generale fissata nel principio del novembre, più non vale, dopo che la<br />

S.C. de’ Riti ai 4 di settembre del 1745 in Ratisponen. ha permesso, che possa dirsi<br />

nella sera precedente. Non cangiai sentimento alla vista dell’allegato decreto segnato li<br />

28 marzo 1775 in una Urbis, seu Ordinis Minorum Observantium s. Francisci, e<br />

stampato nel Direttorio nostro aracelitano del 1777, e quindi conformemente alla detta<br />

mia nota risposi anche al P. Crescenzio di Borgo nell’anno 1787 476 , incoraggiato a ciò<br />

eziandio dal P. Benvenuto di Milano, che nel suo cerimoniale della Provincia nostra<br />

milanese stampato nel 1744, pag. 301, num. 1043, avvisa, che l’opinione degli autori<br />

contrari al Merato sul detto punto delle Litanie non è improbabile. Confesso però, che<br />

io essendomi più volte accaduto di dire il Mattutino, e le Laudi nella sera per il giorno<br />

seguente, in convento, e fuori, ho mai sempre lasciato le Litanie alla seguente mattina, e<br />

penso di così fare anche nell’avvenire, sul riflesso, che la rubrica è in questione, e li<br />

Direttori nostri di Roma, di Venezia, della Marca ecc. da me veduti, hanno ammesso, e<br />

adottato il predetto decreto 477 . Così pure le rubriche del nostro Breviario nuovo sotto il<br />

numero 237 colla giunta, che sieno dette ante recitationem Primae. Per altro il decreto<br />

allegato si è una risposta della S.C. de’ Riti al sestodecimo de’ dicidotto dubbi proposti<br />

alla medesima dal Padre Vicario del coro aracelitano in questo modo: “An ex sensu<br />

rubricae positae in Breviario in festo s. Marci, et in feria secunda post dom. V, Paschae<br />

recte inferatur, quod Litaniae Sanctorum de praecepto recitandae in eodem festo s.<br />

Marci, et in triduo Rogationum anticipari possint, atque recitari post Matutinum, et<br />

Laudes die antecedenti ab iis, qui processioni sequentis diei non interveniunt?” S.R.C.<br />

rescribendum censuit ad 16 Negative. Suppongo, che questo possa bastare alla P.V.R.<br />

per qualche risposta alla sua: e riverendola resto. Trento 13 giugno 1798.<br />

Suo div.mo, obbl.mo servo<br />

F. Grisostomo.<br />

1349. 1798<br />

Al P. Gioachino Ministro Provinciale. Roveredo. S. Rocco.<br />

M.R.P. Benedicite.<br />

Oggidì è partito da questa infermeria per Cles il P. Fortunato col Terziario, che ci<br />

ha condotto il formaggio. Ieridì da questo signor presidente Baroni Cavalcabò 478 mi fu<br />

intimato in scriptis di non ricever, ed alloggiare qualsisia forestiere Religioso,<br />

sacerdote, o anche secolare, se prima un tale non avrà riportato il permesso in iscritto da<br />

questo I.R. Presidio, in cui sarà espresso il tempo della permessa dimora 479 . Li dieci di<br />

sera ho ricevuto da Innsprugg di ritorno il memorialetto, che ho unito al Direttorio,<br />

indirizzato a S.P.M.R. con rescritto tedesco, il quale tradotto nell’italiano (dal sig.<br />

476<br />

To. 2, Epist. 478.<br />

477<br />

Il Direttorio de’ PP. Agostiniani di Venezia per l’anno 1805 ai 25 di aprile nota, ed avvisa, che Litaniae<br />

maiores cum precibus possunt dici vespere, si tunc recitatur Matutinum cum Laudibus.<br />

478<br />

Filippo.<br />

479<br />

Lo stessissimo fu scritto anche ai PP. Carmeliti; ed ai PP. Agostiniani. L’equivalente fu comandato agli osti<br />

in istampa sotto pene pecuniarie.<br />

140

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