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Poteri e prassi del Presidente della Repubblica nel sistema politico ...

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D&Q, n. 11/2011<br />

alla luce <strong>del</strong>lo sviluppo che il ruolo <strong>del</strong> <strong>Presidente</strong> <strong>del</strong>la<br />

<strong>Repubblica</strong> ha avuto <strong>nel</strong> corso <strong>del</strong>la “prima repubblica” e,<br />

ancor più, <strong>nel</strong>la fase di transizione, allorché la sua<br />

progressiva centralità istituzionale ha fatto capo principalmente<br />

(anche se non esclusivamente) all’esercizio attivo, e<br />

talvolta scevro da condizionamenti esogeni, dei poteri di<br />

designazione e nomina <strong>del</strong> governo.<br />

Se, dunque, l’evoluzione <strong>del</strong>l’istituto mostra che <strong>nel</strong><br />

processo di formazione dei governi si aprono molteplici<br />

spazi di discrezionalità per il presidente <strong>del</strong>la <strong>Repubblica</strong>,<br />

altrettanto cruciale è stabilire in quale misura e per quali<br />

ragioni tali spazi vengono occupati dal capo <strong>del</strong>lo Stato con<br />

autonome decisioni. A questa serie di interrogativi è stato<br />

risposto affrontando il problema da diverse prospettive.<br />

Da un punto di vista strutturale, si è guardato alle fonti<br />

e al repertorio normativo che regolamenta la condotta<br />

presidenziale. Alle regole che tendono a produrre regolarità<br />

dei comportamenti presidenziali <strong>nel</strong>la formazione<br />

dei governi. Sotto questo aspetto, ciò che rileva è la<br />

pronunciata laconicità <strong>del</strong>la disciplina costituzionale<br />

relativa alla scelta e alla nomina <strong>del</strong> presidente <strong>del</strong><br />

consiglio. Perciò sono invalse, <strong>nel</strong>la <strong>prassi</strong>, differenti<br />

convenzioni che hanno consentito al capo <strong>del</strong>lo Stato una<br />

certa libertà di manovra tanto sul piano procedurale,<br />

quanto sui criteri di selezione e designazione <strong>del</strong>l’incaricato<br />

[RUGGERI 1990]. Che il capo <strong>del</strong>lo Stato possa<br />

svolgere attivamente un’autonoma funzione di office<br />

seeking è un fatto potenziale la cui disciplina è lasciata<br />

sospesa dall’art. 92 Cost., laddove non si specifica quanto<br />

e come la nomina <strong>del</strong> presidente <strong>del</strong> consiglio (e, su<br />

proposta di questo, dei ministri) debba attenersi alle<br />

<strong>del</strong>la <strong>Repubblica</strong> <strong>nel</strong>le crisi di governo, con contributi di Calandra,<br />

Carlassare, Galeotti e Martines. Si veda anche AMATO [1981].

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