Poteri e prassi del Presidente della Repubblica nel sistema politico ...
Poteri e prassi del Presidente della Repubblica nel sistema politico ...
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D&Q, n. 11/2011<br />
stabilire la titolarità <strong>del</strong> potere di scioglimento, le sue<br />
procedure e le circostanze che lo qualificano come lecito e/o<br />
ammissibile, sia in punto di diritto che <strong>nel</strong>la <strong>prassi</strong> politica 8 .<br />
La questione è ben tratteggiata da FUSARO [2003, 86],<br />
quando afferma che «il problema sta <strong>nel</strong> fatto che a differenza<br />
di altri poteri presidenziali, lo scioglimento è uno di quelli<br />
(con la nomina <strong>del</strong> <strong>Presidente</strong> <strong>del</strong> consiglio, ma fors’anche di<br />
più) per i quali nessun presupposto è normativamente indicato<br />
sicché il suo esercizio si fonda interamente su valutazioni<br />
opinabili, intrinsecamente politiche, riguardo alle quali è<br />
impossibile sceverare il merito <strong>del</strong>la legittimità: tant’è che le<br />
costituzioni che attribuiscono effettivamente al capo <strong>del</strong>lo<br />
Stato il potere di scioglimento sono anche quelle che gli<br />
conferiscono espressamente un ruolo <strong>politico</strong>».<br />
Vale ricordare la differente <strong>prassi</strong> procedurale seguita<br />
<strong>del</strong> presidente Scalfaro nei due scioglimenti anticipati da lui<br />
presieduti. Nel primo caso (1994) egli procedette senza<br />
indugi allo scioglimento <strong>del</strong>le camere senza effettuare<br />
alcuna consultazione, quando il primo ministro Ciampi, alla<br />
guida di un governo tecnico, portò a compimento la<br />
modifica <strong>del</strong>la legge elettorale in senso maggioritario, come<br />
imposto dal referendum <strong>del</strong>l’anno precedente. Due anni<br />
dopo, tuttavia, lo stesso Scalfaro usò una cautela a detta di<br />
molti eccessiva <strong>nel</strong> chiudere l’esperienza <strong>del</strong> governo Dini e<br />
sciogliere anticipatamente le camere per indire nuove<br />
elezioni. Dapprima, infatti, rimandò lo stesso Dini alle<br />
camere; fallito questo tentativo, dopo un aspro dibattito<br />
parlamentare su un’ipotesi di governo di unità nazionale,<br />
8 Non mi soffermo oltre sui numerosissimi contributi di scuola<br />
giuridica concernenti il potere di scioglimento <strong>del</strong> <strong>Presidente</strong> <strong>del</strong>la<br />
<strong>Repubblica</strong>. Per una panoramica generale e per i fondamentali<br />
richiami bibliografici rimando a BALDASSARRE [1991] e a<br />
CARLASSARE [1997].