31.05.2013 Views

Oberto famiglie di fatto.pdf - Persona e Danno

Oberto famiglie di fatto.pdf - Persona e Danno

Oberto famiglie di fatto.pdf - Persona e Danno

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

sul presupposto che occorrerebbe invece riferirsi «al rapporto <strong>di</strong> coppia, alle relazioni che in essa si<br />

svolgono e che hanno il proprio positivo fondamento in una convivenza sorretta da sentimenti <strong>di</strong><br />

affetto, solidarietà, sostegno economico».<br />

La giurisprudenza, dal canto suo, ha recepito la <strong>di</strong>zione «famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong>», definendo il<br />

fenomeno alla stregua <strong>di</strong> una «convivenza caratterizzata da inequivocità, serenità e stabilità, da non<br />

confondere con i meri rapporti sessuali, che possono anche dar luogo alla nascita <strong>di</strong> figli naturali»<br />

( 4 ). In quest’ottica si è anche correttamente posta in luce quella «comunione <strong>di</strong> vita» che permette <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>stinguere la mera coabitazione dalla convivenza ( 5 ), qualificata da un grado seppur minimo <strong>di</strong><br />

stabilità e <strong>di</strong> riconoscimento sociale ( 6 ) e comprovabile processualmente con ogni mezzo idoneo,<br />

laddove le eventuali certificazioni amministrative non superano il livello <strong>di</strong> mere presunzioni ( 7<br />

).<br />

Le ragioni che possono condurre una coppia a stabilire una relazione avente carattere<br />

familiare, senza la celebrazione delle nozze, possono essere le più svariate: circostanze storiche e<br />

ambientali, motivazioni ideologiche <strong>di</strong> carattere religioso o <strong>di</strong> segno «libertario», interessi<br />

8<br />

patrimoniali ( ), o, più semplicemente (e drammaticamente), la situazione <strong>di</strong> crisi economica che sta<br />

ferocemente gettando verso la proletarizzazione quello che fino a non molto tempo fa veniva<br />

qualificato come «ceto me<strong>di</strong>o»: ma tali aspetti non interessano <strong>di</strong>rettamente il giurista, cui spetta<br />

invece l’onere <strong>di</strong> stabilire se la convivenza e la nascita <strong>di</strong> figli al <strong>di</strong> fuori del vincolo sancito dal<br />

matrimonio <strong>di</strong>ano luogo ed effetti rilevanti per il <strong>di</strong>ritto.<br />

D’altro canto è stato sovente sottolineato in dottrina che la contrapposizione tra «rapporti <strong>di</strong><br />

9<br />

<strong>di</strong>ritto» e «rapporti <strong>di</strong> <strong>fatto</strong>» si sviluppa pur sempre all’interno del mondo del <strong>di</strong>ritto ( ): la<br />

constatazione, svolta a livello generale, vale sicuramente anche per l’unione libera, come<br />

confermato da quella dottrina che, in Italia come all’estero, nega ormai quasi unanimemente che i<br />

rapporti tra i conviventi siano, in quanto tali, sottratti alla sfera del giuri<strong>di</strong>camente rilevante ( 10 ).<br />

L’espressione «<strong>di</strong> <strong>fatto</strong>» connota dunque semplicemente il modo in cui la fattispecie viene in essere<br />

(rebus ipsis et factis, appunto, e non per effetto <strong>di</strong> un negozio giuri<strong>di</strong>co), non già le sue conseguenze<br />

( 11<br />

).<br />

12<br />

Elementi costitutivi della famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong> ( ) sono usualmente ritenuti i due seguenti: il<br />

primo, <strong>di</strong> carattere soggettivo, consiste nell’affectio, vale a <strong>di</strong>re nella partecipazione <strong>di</strong> ognuno dei<br />

partners alla vita dell’altro; il secondo, <strong>di</strong> carattere oggettivo, è costituito dalla stabile convivenza,<br />

quin<strong>di</strong> da un impegno serio e duraturo, basato su una tendenziale fedeltà, in assenza <strong>di</strong> qualsivoglia<br />

formalizzazione. Da questo primo inquadramento del fenomeno, nei suoi termini generali, prendono<br />

poi le mosse posizioni e orientamenti peculiari, nell’ambito dei quali si segnala chi pone l’accento,<br />

attribuendogli maggiore valenza, sull’elemento soggettivo ( 13<br />

), inteso come car<strong>di</strong>ne del fenomeno;<br />

( 3 ) FERRANDO, Convivere senza matrimonio: rapporti personali e patrimoniali nella famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong>, in Fam. <strong>di</strong>r.,<br />

1998, p. 183.<br />

( 4 ) Cass., 4 aprile 1998, n. 3503, in Foro it., 1998, I, c. 2154; in Giur. it., 1999, p. 1608, con nota <strong>di</strong> PALERMO; sulla<br />

definizione della famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong> cfr. inoltre D’ANGELI, La famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong>, cit., p. 1 ss., 153 ss.<br />

( 5 ) V., anche per gli opportuni riferimenti alla relativa giurisprudenza <strong>di</strong> merito, M. SGROI, op. cit., p. 1060 s., che si<br />

esprime pure in termini <strong>di</strong> «coabitazione qualificata».<br />

( 6 ) Cfr. Per tutti M. SGROI, op. cit., p. 1062 ss.<br />

( 7 ) Cfr. ad es. Cass., 29 aprile 2005, n. 8976, in Foro it., 2006, I, c. 2448: «Quanto poi alla prova <strong>di</strong> tali elementi<br />

strutturali e qualificativi, concreti e riconoscibili all’esterno, presupposti <strong>di</strong> esistenza della convivenza more uxorio e<br />

parametri caratterizzanti la stessa, può esser fornita con qualsiasi mezzo (art. 2697 cod. civ.), mentre il certificato<br />

anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223) può tutt’al più provare la coabitazione, insufficiente a provare altresì la<br />

con<strong>di</strong>visione <strong>di</strong> pesi e oneri <strong>di</strong> assistenza personale e <strong>di</strong> contribuzione e collaborazione domestica analoga a quella<br />

matrimoniale».<br />

( 8 ) Così ROPPO, op. loc. ultt. citt.<br />

( 9 ) FRANCESCHELLI, I rapporti <strong>di</strong> <strong>fatto</strong>. Ricostruzione della fattispecie e teoria generale, Milano, 1984, p. 8 ss.;<br />

SACCO, voce Autonomia nel <strong>di</strong>ritto privato, in Dig. <strong>di</strong>sc. priv., Sez. civ., II, Torino, 1984, p. 521 s.<br />

( 10 ) SAVATIER, Le droit, l’amour et la liberté, Paris, 1963, p. 137; FURGIUELE, Libertà e famiglia, Milano, 1979, p.<br />

277 s.; GRASSETTI, voce Famiglia (<strong>di</strong>ritto privato), in Noviss. Dig. it., Appen<strong>di</strong>ce, III, Torino, 1982, p. 639; OBERTO, I<br />

regimi patrimoniali della famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong>, cit., p. 4 ss.<br />

( 11 ) OBERTO, op. loc. ultt. citt.<br />

( 12 ) Su cui v. per tutti BALESTRA, La famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong>, 2008, cit., p. 1037 ss.<br />

( 13 ) GAZZONI, Dal concubinato alla famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong>, cit., p. 69.<br />

8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!