Oberto famiglie di fatto.pdf - Persona e Danno
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Potrà qui aggiungersi ancora che l’abbandono, da parte della Cassazione a partire dagli anni<br />
sessanta dello scorso secolo, della tesi della donazione rimuneratoria era stata da tempo auspicata in<br />
dottrina, come conforme ad una concezione più moderna del rapporto <strong>di</strong> convivenza ( 9 ). In realtà,<br />
come sovente capita per tante sban<strong>di</strong>erate «novità» giuri<strong>di</strong>che, la soluzione poteva <strong>di</strong>rsi acquisita da<br />
secoli alla nostra tra<strong>di</strong>zione. In effetti, il ricorso alla categoria delle obbligazioni naturali per salvare<br />
le attribuzioni tra conviventi era già stato proposto, nel XIV secolo, da un celebre consilium <strong>di</strong><br />
Pietro d’Ancarano in relazione ad una donazione effettuata da un ecclesiastico (categoria per la<br />
quale le donazioni alle concubine erano ritenute – contrariamente rispetto alla regola generale –<br />
vietate) alla donna con la quale il medesimo aveva per anni convissuto ( 10<br />
).<br />
( 9 ) Cfr. DE CUPIS, Il concubinato nel <strong>di</strong>ritto privato, in Foro pad., 1961, III, c. 78, secondo cui «se il concubinato ha<br />
carattere <strong>di</strong> stabilità, e ancor più se è integrato da un costume <strong>di</strong> vita coniugale (more uxorio), il dovere morale non si<br />
esaurisce in quello della riparazione a favore della donna: vi è anche un più esteso dovere <strong>di</strong> reciproca assistenza,<br />
corrispondente, sul piano morale, all’obbligo giuri<strong>di</strong>co dell’assistenza, esistente tra i coniugi (art. 143)». Sull’esistenza<br />
<strong>di</strong> un dovere morale <strong>di</strong> «prestare i mezzi <strong>di</strong> sussistenza alla convivente» cfr. inoltre OPPO, Adempimento e liberalità,<br />
Padova, 1947, p. 264; ID., Sulla definizione <strong>di</strong> donazione rimuneratoria, in Giur. it., 1955, I, 1, c. 872 ss.; BALBI,<br />
Liberalità e donazione, in Riv. <strong>di</strong>r. comm., 1948, I, p. 181; GANGI, Le obbligazioni, Milano, 1951, p. 98; BRUSCO, nota<br />
a Cass., 15 gennaio 1969, n. 60, in Foro it., 1969, I, c. 1512; PROVERA, Degli alimenti, nel Commentario del co<strong>di</strong>ce<br />
civile Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1972, p. 35 s. (che accomuna – sulla scia <strong>di</strong> App. Torino, 20 marzo 1944, in<br />
Giur. tor., 1945, p. 87 – tale obbligazione naturale a quella del patrigno <strong>di</strong> corrispondere gli alimenti alla figliastra da<br />
quello ricevuta in casa e sempre considerata alla stregua <strong>di</strong> una figlia); PIRET, Le ménage de fait en droit civil belge, in<br />
AA. VV., Les situations de fait, Travaux de l’Association Henri Capitant pour la culture juri<strong>di</strong>que française, vol. XI,<br />
Paris, 1960, p. 76 ss., 80. Contra, nel senso dell’inesistenza, a carico dei conviventi, <strong>di</strong> doveri morali <strong>di</strong> assistenza e<br />
mantenimento cfr. CARRESI, L’obbligazione naturale nella più recente letteratura giuri<strong>di</strong>ca italiana, in Riv. trim. <strong>di</strong>r.<br />
proc. civ., 1948, p. 555 s.; RODIÈRE, Le ménage de fait devant la loi française, in Les situations de fait, cit., p. 72;<br />
TORRENTE, La donazione, Milano, 1956, p. 199; G. STELLA RICHTER, Aspetti civilistici del concubinato, in Riv. trim.<br />
<strong>di</strong>r. proc. civ., 1965, p. 1123 s. BARASSI, La famiglia legittima, Milano, 1947, p. 25, ammette l’esistenza <strong>di</strong><br />
un’obbligazione naturale soltanto tra conviventi legati da matrimonio canonico non trascritto.<br />
Sulla dottrina più recente circa l’applicazione dell’art. 2034 c.c. alla famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong> cfr. OBERTO, I regimi<br />
patrimoniali della famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong>, cit., p. 83 ss.; BALESTRA, Obbligazioni naturali e donazione, loc. cit.; SPADAFORA,<br />
L’obbligazione naturale tra conviventi ed il problema della sua trasformazione in obbligazione civile attraverso lo<br />
strumento negoziale, cit., p. 157 ss.; SESTA, Diritto <strong>di</strong> famiglia, cit., p. 404.<br />
Per quanto attiene, poi, alla successiva evoluzione giurisprudenziale va detto che, almeno in un caso, la Corte <strong>di</strong><br />
cassazione sembra essere andata ad<strong>di</strong>rittura al <strong>di</strong> là della posizione <strong>di</strong> cui s’è dato conto sopra, affermando la presenza<br />
<strong>di</strong> un’obbligazione naturale anche tra due persone legate da una semplice «relazione sentimentale» (cfr. Cass., 20<br />
gennaio 1989, n. 285, in Arch. civ., 1989, p. 498: «Nella dazione <strong>di</strong> una somma <strong>di</strong> danaro da parte dell’uomo alla donna<br />
in occasione della cessazione della loro relazione sentimentale può ravvisarsi l’adempimento <strong>di</strong> una obbligazione<br />
naturale, con la conseguenza che la suddetta somma non può essere chiesta in restituzione, né dedotta in compensazione<br />
da parte del solvens»). Peraltro, neppure la lettura della motivazione consente <strong>di</strong> comprendere se a tale relazione<br />
affettiva si fosse accompagnata o meno una convivenza more uxorio (il richiamo della motivazione alla precedente<br />
pronunzia n. 60 del 1969 – concernente un caso <strong>di</strong> sicura convivenza more uxorio – farebbe propendere per<br />
l’affermativa; resta però il <strong>fatto</strong> che il principio è enunciato in termini assolutamente generali). Successivamente,<br />
invece, la Corte Suprema sembra essersi puramente e semplicemente… scordata dell’esistenza stessa dell’obbligazione<br />
naturale tra conviventi, risolvendo un caso <strong>di</strong> attribuzioni patrimoniali <strong>di</strong> gioielli alla stregua dei soli principi in tema <strong>di</strong><br />
donazione (cfr. Cass., 24 novembre 1998, n. 11894, in Guida al <strong>di</strong>r., 1998, n. 48, p. 32, con nota <strong>di</strong> M. FINOCCHIARO;<br />
Riv. notar., 1999, II, p. 1607; Vita notar., 1999, I, p. 1216, con nota <strong>di</strong> MEMMO; Giust. civ., 1999, I, p. 686; Corr. giur.,<br />
1999, p. 54, con nota <strong>di</strong> V. CARBONE). Analoghe conclusioni possono trarsi in relazione ad alcune decisioni della<br />
giurisprudenza <strong>di</strong> merito (cfr. Trib. Palermo, 3 settembre 1999, in Fam. <strong>di</strong>r., 2000, p. 284, con nota <strong>di</strong> FERRANDO; Trib.<br />
Bolzano, 20 gennaio 2000, in Giur. merito, 2000, I, p. 818). È da notare che, in tutti i cennati casi, proprio il richiamo al<br />
concetto <strong>di</strong> obbligazione naturale, così come elaborato dalla pronunzia del 1975, avrebbe consentito <strong>di</strong> escludere da tale<br />
nozione quelle attribuzioni patrimoniali «sproporzionate» rispetto alle «capacità <strong>di</strong> lavoro, sia professionale che<br />
casalingo» del convivente. Per la giurisprudenza ulteriormente successiva e contemporanea v. il § seguente.<br />
( 10 ) D’ANCARANO, Consilia sive iuris responsa Petri Ancharani, apud Nicolaum Bevilaquam, 1568, f. 131: «<strong>di</strong>co<br />
breviter quod si merita per <strong>di</strong>ctam dominam probarentur credo <strong>di</strong>ctam donationem tenere; licet enim inter personas<br />
prohibitas simplex donatio non sit valida tamen donatio ob causam non reprobatur, quia aliam et <strong>di</strong>versam naturam<br />
habet a simplici (…). Non enim <strong>di</strong>ci potest proprie donatio ob causam sed cuiusdam debiti naturalis rest[ituti]o: quia ex<br />
collatis servitiis obligatur ille cui conferuntur naturaliter conferenti (…) et <strong>di</strong>citur talis obligatio ad antidora». Cfr.<br />
inoltre la ad<strong>di</strong>tio in margine a C. 5. 16. 2., in BAUDOZA, Co<strong>di</strong>cis D.N. Iustiniani Sacratiss. Principis PP. Aug. Repetitae<br />
Praelectionis Libri XII. Diligenter recogniti (…) opera et stu<strong>di</strong>o Petri ab Area Baudoza Cestii I.C., Lugduni, 1593, c.<br />
928; v. poi anche Co<strong>di</strong>cis Iustiniani libri IX priores, cum lectionum varietatibus, Venetiis, 1592, c. 1344 s. Per due<br />
applicazioni giurisprudenziali del principio in oggetto, nel XVI secolo, cfr. rispettivamente la decisione del Senato<br />
Piemontese risalente al 1575, <strong>di</strong> cui riferisce THESAURUS, Novae decisiones Sacri Senatus Pedemontani, Augustae<br />
Taurinorum, 1626, f. 90, nonchè la precedente sentenza del Concilium Neapolitanum (<strong>di</strong> cui non si riferisce la data),<br />
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