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Ambiente e Sicurezza..

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Articoli<br />

SOMMARIO<br />

Approfondimenti<br />

● Progettazione e utilizzo in sicurezza con le norme UNI, ISO e BS<br />

di Marco Vigone ................................................................................................................................ p. II<br />

● Per la sicurezza ad “alta quota” analisi dei rischi e una lista di controllo<br />

di Claudio Conio................................................................................................................................ p. IV<br />

● Il Protocollo di Kyoto: da vincolo a opportunità di sviluppo economico sostenibile<br />

di Corrado Clini e Alessandro Ortis................................................................................................ p. 16<br />

● Emissioni e meccanismi di mercato: quali prospettive e ricadute per l’Italia?<br />

di Corrado Clini.................................................................................................................................. p. 19<br />

● Carbonio, consumi, clima e sviluppo le parole chiave del Cop9 di Milano<br />

di Jacopo Giliberto ............................................................................................................................ p. 25<br />

● Rilevatori di fumo e di calore: il MinInterno conferma le certificazioni necessarie<br />

di Stefano Marsella........................................................................................................................... p. 30<br />

● Direttiva Atex: senza conformità alla regola dell’arte<br />

il committente può recedere dal contratto<br />

di Giulio Benedetti............................................................................................................................. p. 32<br />

● Incentivi fiscali e sicurezza: molte aziende sono a rischio di revoca<br />

di Mario Gallo..................................................................................................................................... p. 37<br />

● Le domande più frequenti sulla sicurezza nelle scuole<br />

di Monica Calzavarini ....................................................................................................................... p. 46<br />

● Bandito il creosoto, diffuso biocida per la conservazione<br />

e il trattamento del legno<br />

di Gianandrea Gino........................................................................................................................... p. 51<br />

● Il contenuto del PSC in punto di valutazione dei rischi<br />

di Pierguido Soprani ......................................................................................................................... p. 56<br />

● Novità per i servizi pubblici locali dal decreto-legge n. 269/2003<br />

di Mara Chilosi................................................................................................................................... p. 72<br />

● Con il maxi-decreto, abusi edilizi sanati senza la previsione di procedure di VIA<br />

di Elisabetta Mariotti ......................................................................................................................... p. 82<br />

● Trattamento dei veicoli fuori uso e responsabilità penali<br />

di Cesare Parodi ............................................................................................................................... p. 94<br />

Legislazione<br />

In sintesi<br />

INSERTO ........................................................................................................................................................ p. 10<br />

SPECIALE ..................................................................................................................................................... p. 10<br />

IGIENE E SICUREZZA ................................................................................................................................... p. 10<br />

AMBIENTE ..................................................................................................................................................... p. 12<br />

● Dal MinIstruzione 460 mln di euro per l’adeguamento delle scuole<br />

Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 30 ottobre 2003 ........... p. 41<br />

● Movimenti transfrontalieri OGM<br />

Regolamento (CE) del Parlamento europeo<br />

e del Consiglio del 15 luglio 2003, n. 1946/2003......................................................................... p. 54<br />

4 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


● <strong>Sicurezza</strong> delle navi e condizioni di lavoro a bordo<br />

Decreto del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti 13 ottobre 2003, n. 305 .......................... p. 54<br />

● Lotta all’effetto serra. Contributi e finanziamenti<br />

Decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e Tutela del territorio 31 luglio 2003 .............................. p. 92<br />

● Aree naturali protette<br />

Decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e Tutela del territorio 17 luglio 2003 .............................. p. 93<br />

Prassi<br />

● Rilevatori di fumo e di calore: il MinInterno conferma le certificazioni necessarie<br />

Lettera - Circolare del Dipartimento dei Vigili del fuoco -<br />

Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica<br />

9 ottobre 2003, Prot. n. P1172 / 4101 sott. 72/C1 (17)............................................................... p. 31<br />

● Norme UNI e CEI luglio-ottobre 2003<br />

Norme UNI e CEI edite nei mesi da luglio a ottobre 2003 ......................................................... p. 62<br />

● Regolatori per il gas e l’elettricità<br />

Decisione della Commissione 11 novembre 2003, n. 2003/796/CE ........................................ p. 92<br />

● Sistemi di gestione ambientale. Contributi e finanziamenti.<br />

Circolare del Ministero delle Attività produttive 7 ottobre 2003, n. 946364 ............................. p. 93<br />

Giurisprudenza<br />

● Diligenza dell’imprenditore per le reali mansioni e responsabilità<br />

Cassazione, sez. lav., 17 ottobre 2003, n. 15598 ....................................................................... p. 59<br />

● Al lavoratore l’onere di provare l’esistenza del danno<br />

Cassazione, sez. lav., 10 ottobre 2003, n. 14645 ....................................................................... p. 59<br />

● Controlli nelle imprese di trasporto: l’Ispettorato può sanzionare<br />

Cassazione, sez. lav., 20 ottobre 2003, n. 15692 ....................................................................... p. 61<br />

● Tutela delle acque dall’inquinamento<br />

Cassazione civile, sez. I, 25 settembre 2003, n. 14256 ............................................................. p. 98<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> continua on-line<br />

● <strong>Sicurezza</strong> e ambiente: in Gazzetta Ufficiale la Comunitaria 2003<br />

Legge 31 ottobre 2003, n. 306<br />

SOMMARIO<br />

● Acqua: le nuove misure per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell’inquinamento<br />

e le condizioni di vita e di lavoro a bordo<br />

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 ottobre 2003, n. 305<br />

● Aria: i nuovi fondi ministeriali per la rottamazione dei vecchi autobus<br />

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 agosto 2003<br />

● Energia: al via la dismissione delle centrali nucleari<br />

Ordinanza del Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari 10 novembre<br />

2003, n. 13/2003<br />

● Rifiuti: le misure urgenti per lo stoccaggio in sicurezza delle scorie radioattive<br />

Decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314<br />

● VIA: le novità per le infrastrutture di comunicazione elettronica<br />

Decreto legge 14 novembre 2003, n. 315<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 5


SOMMARIO<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

Direttore responsabile: FRANCESCO DEMURO<br />

Coordinatore editoriale: Massimo Cassani<br />

Redazione: Dario De Andrea (02/30223270), Donatella Bollani<br />

(02/30223272)<br />

Proprietario ed editore: IL SOLE 24 ORE S.p.A.<br />

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Vicepresidente Operativo: GIANCARLO CERUTTI<br />

Amministratore Delegato: GIUSEPPE CERBONE<br />

Registrazione Tribunale di Milano n. 749 del 9 novembre 1998.<br />

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Amministrazione: Via Castellanza 11 - 20151 Milano.<br />

Direzione, redazione: Via Castellanza, 11 - 20151 Milano -<br />

Fax 02/30223992.<br />

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parte di questo periodico può essere riprodotta con mezzi<br />

grafici e meccanici quali la fotoriproduzione e la registrazione.<br />

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6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


3<br />

DICEMBRE<br />

31<br />

DICEMBRE<br />

SCARICHI NEL SUOLO: TERMINE DI CONVOGLIAMENTO<br />

Al di fuori delle ipotesi tassative per le quali è consentito, previa autorizzazione,<br />

mantenere uno scarico di acque reflue nel suolo (ipotesi di cui all’art. 29, comma 1,<br />

D.Lgs. n. 152/1999), gli scarichi nel suolo “esistenti” alla data di entrata in vigore<br />

del D.Lgs. n. 152/1999 devono essere convogliati, entro oggi, in corpi idrici superficiali,<br />

in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo conformemente alla normativa<br />

tecnica all’uopo emanata (D.M. 12 giugno 2003, n. 185). In caso di mancata<br />

ottemperanza l’autorizzazione allo scarico si considererà a tutti gli effetti revocata.<br />

(Art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 152/1999, come in ultimo modificato dall’art. 25,<br />

comma 1, legge 31 luglio 2002, n. 179)<br />

SOGGETTO<br />

Titolari degli scarichi nel suolo esi-<br />

PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

stenti alla data di entrata in vigore<br />

del D.Lgs. n. 152/1999 (13 giugno<br />

1999)<br />

- -<br />

RELAZIONE ANNUALE DEL RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE<br />

Scade il termine entro il quale il titolare della rete di distribuzione di acque reflue<br />

recuperate, se esistente, deve trasmettere alla Regione territorialmente competente i<br />

risultati del monitoraggio effettuato ai fini della verifica dei parametri chimici e<br />

microbiologici delle acque reflue recuperate che vengono distribuite e degli effetti<br />

ambientali, agronomici e pedologici del loro riutilizzo. (Art. 11, D.M. 12 giugno 2003,<br />

n. 185)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Titolari della rete di distribuzione<br />

di acque reflue<br />

Annuale 31 dicembre 2004<br />

SOGGETTI CON SCARICHI NEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA NON SERVITI<br />

DA PUBBLICA FOGNATURA: COMPLETAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO<br />

Scade il termine per completare le opere di adeguamento degli scarichi da parte delle<br />

aziende artigiane produttive ex art. 10, comma 3, D.L. n. 16/1990 convertito in legge n.<br />

71/1990, le aziende industriali, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le<br />

aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all’ingrosso e al minuto, gli<br />

impianti sportivi non serviti da pubblica fognatura e situati nei comuni di Venezia e<br />

Chioggia, già in regola con l’ultimo termine per la presentazione al comune di<br />

appartenenza del Piano di adeguamento degli scarichi (termine a sua volta scaduto il<br />

30 aprile 2003) ovvero che abbiano iniziato la propria attività dopo l’entrata in vigore<br />

dell’art. 13-bis della legge n. 284/2002, «Conversione in legge, con modificazioni, del<br />

decreto legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di<br />

termini legislativi in scadenza». (Art. 10, comma 5, D.L. 5 febbraio 1990, n. 16,<br />

convertito con modificazioni in legge 5 aprile 1990, n. 71, e modificato, in ultimo,<br />

dall’art. 13-bis della legge n. 284/2002)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Soggetti esistenti alla data di<br />

entrata in vigore della disposizione<br />

indicata e che abbiano<br />

presentato ai comuni di appartenenza,<br />

entro il 30 aprile<br />

2003, il Piano di adeguamento<br />

degli scarichi; i soggetti sopra<br />

indicati e che iniziano l’attività<br />

dopo l’entrata in vigore della<br />

disposizione indicata.<br />

RUBRICA<br />

OBBLIGHI, ADEMPIMENTI, SCADENZE<br />

a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma<br />

SCADENZARIO<br />

- -<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7


SCADENZARIO RUBRICA<br />

31<br />

DICEMBRE<br />

DEPOSITI DI GPL IN SERBATOI FISSI, DI CAPACITÀ COMPLESSIVA SUPERIORE A 5 M 3<br />

E/O IN RECIPIENTI MOBILI DI CAPACITÀ COMPLESSIVA SUPERIORE A 5.000 KG:<br />

ADEGUAMENTO ALLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI<br />

Scade il termine, già prorogato, per la realizzazione delle opere di adeguamento alla regola<br />

tecnica di prevenzione incendi di cui al par. 15.2.1, titolo XV, dell’allegato al D.M. 13 ottobre 1994,<br />

per i depositi di GPL in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 m 3 e/o in recipienti mobili<br />

di capacità complessiva superiore a 5.000 kg. (Decreto del Ministero dell’Interno 16 ottobre 2002)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Esercenti depositi di GPL in serbatoi<br />

fissi, di capacità complessiva<br />

superiore a 5 m 3 e/o in recipienti<br />

mobili di capacità complessiva superiore<br />

a 5.000 kg.<br />

- -<br />

QUALITÀ PER LE ACQUE DI BALNEAZIONE: DISCIPLINA DEROGATORIA<br />

RELATIVA AL PARAMETRO “OSSIGENO DISCIOLTO”<br />

Scade il termine, già prorogato, per l’applicazione della disciplina prevista dal D.L. n. 109/1993,<br />

convertito in legge n. 185/1993 e successive modificazioni, recante Modifiche al decreto del<br />

Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE<br />

n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione. (Art. 1, D.L. 10 maggio 2002, n. 92,<br />

convertito in legge 11 luglio 2002, n. 140)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

- - -<br />

MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE<br />

Scade il termine di efficacia prevista dalla speciale disciplina di cui al D.L. 7 febbraio 2002,<br />

n. 7, convertito in legge 9 aprile 2002, n. 55, recante «Misure urgenti per garantire la<br />

sicurezza del sistema elettrico nazionale», relativa alla costruzione ed esercizio degli<br />

impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, interventi di modifica<br />

o ripotenziamento, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili all’esercizio<br />

degli stessi. In pari data scade, inoltre, la sospensione dell’efficacia dell’allegato IV al<br />

D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e dell’art. 15, legge n. 393/1975, in materia di valutazione di<br />

impatto ambientale per le centrali termoelettriche e turbogas, e relative opere di urbanizzazione<br />

secondaria. (Art. 1, commi 1 e 5, D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con<br />

modificazioni, in legge 9 aprile 2002, n. 55)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

- - -<br />

CESSAZIONE SCARICO DI FANGHI IN MARE<br />

Entra in vigore il divieto previsto dall’art. 48, comma 3, D.Lgs. n. 152/1999 e succ. modd.,<br />

relativo allo smaltimento dei fanghi nelle acque marine mediante immersione da nave, scarico<br />

attraverso condotte ovvero altri mezzi e già autorizzato ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett.<br />

p)-bis, D.Lgs. n. 22/1997 e succ. modd.<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

- - -<br />

ADOZIONE E TRASMISSIONE DEI PIANI REGIONALI DI TUTELA DELLE ACQUE<br />

Scade il termine entro il quale le Regioni, sentite le Province e previa adozione delle<br />

eventuali misure di salvaguardia, devono adottare il piano di tutela delle acque ex art.<br />

44, D.Lgs. n. 152/1999, trasmettendolo, entro la medesima data, alle competenti<br />

autorità di bacino.<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Regioni - -<br />

8 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


31<br />

DICEMBRE<br />

REGISTRO SUI CASI DI MESOTELIOMA ASBESTO-CORRELATI: RISULTANZE ANNUALI<br />

L’ISPESL deve trasmettere entro questa data alle Regioni i dati di sintesi annuali relativi alle<br />

risultanze del registro sui casi di mesotelioma asbesto-correlati. La comunicazione dovrà essere<br />

inviata in forma anonima ai sensi dell’art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996 (Art. 5, comma<br />

4, D.P.C.M. 10 dicembre 2002, n. 308)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

ISPESL Annuale 31 dicembre 2004<br />

VEICOLI FUORI USO: COMUNICAZIONE ANNUALE DEGLI “OPERATORI ECONOMICI”<br />

I produttori, distributori, operatori addetti alla raccolta, nonché le compagnie di assicurazione dei<br />

veicoli a motore e le imprese di frantumazione, recupero e riciclaggio ovvero gli altri operatori<br />

che effettuano il trattamento di un veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali (così<br />

detti “operatori economici” ex art. 3, comma 1, lett. U, D.Lgs. n. 209/2003), devono pubblicare<br />

entro oggi e rendere disponibili all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei<br />

rifiuti ex art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 22/1997, le informazioni relative a: costruzione del veicolo e<br />

dei relativi componenti che possono essere reimpiegati, recuperati e riciclati; il corretto trattamento<br />

(sotto il profilo ambientale) del veicolo fuori uso, con particolare riferimento alla rimozione di<br />

tutti i liquidi e alla demolizione; l’ottimizzazione delle possibilità di reimpiego, riciclaggio e<br />

recupero del veicolo fuori uso e dei relativi componenti; i progressi conseguiti in materia di<br />

recupero e di riciclaggio al fine di ridurre lo smaltimento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti<br />

dai relativi componenti e materiali. (Art. 1, comma 5, D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Produttori, distributori, operatori<br />

addetti alla raccolta, compagnie di<br />

assicurazione dei veicoli a motore,<br />

imprese di frantumazione, recupero<br />

e riciclaggio, altri operatori che effettuano<br />

il trattamento di un veicolo<br />

fuori uso e dei relativi componenti<br />

e materiali (così detti “operatori<br />

economici” ex art. 3, comma 1, lett.<br />

u), D.Lgs. n. 209/2003)<br />

Annuale 31 dicembre 2004<br />

COMUNICAZIONE ANNUALE SUGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER I RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI<br />

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deve comunicare alla Commissione europea e al<br />

Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio l’elenco delle navi, diverse dai pescherecci<br />

e dalle imbarcazioni da diporto, che non hanno conferito i rifiuti prodotti a bordo ed i residui<br />

di carico a norma del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182, recante «Attuazione della direttiva<br />

2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui<br />

del carico». (Art. 14, comma 3, D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Ministero delle Infrastrutture e<br />

dei trasporti<br />

Annuale 31 dicembre 2004<br />

CARBON TAX: RATA TRIMESTRALE<br />

Gli esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC) ex direttiva 88/609/CEE devono versare<br />

la rata trimestrale dell’imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio, bitume di origine<br />

naturale emulsionato con il 30% di acqua (orimulsion), impiegati negli impianti di combustione<br />

nell’anno precedente. Nell’ipotesi di ritardato adempimento sarà applicabile la sanzione<br />

amministrativa pecuniaria di una somma dal doppio al quadruplo della tassa dovuta, fermi<br />

restando i principi generali stabiliti dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Per le inosservanze di<br />

diverso tipo sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,23 a euro<br />

1.549,37 (Art. 50, D.Lgs. n. 504/1996). (Art. 8, commi 7 e 8, legge 23 dicembre 1998, n. 448)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Esercenti dei grandi impianti di combustione<br />

(GIC) ex direttiva 88/609/ CEE<br />

RUBRICA<br />

SCADENZARIO<br />

Triennale 31 marzo 2004<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9


IN SINTESI<br />

SINTESI RUBRICA<br />

Inserto<br />

SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

ARTICOLI ........................................................................................................................................................................... da pag. II<br />

<strong>Sicurezza</strong> delle macchine da cantiere: le gru a torre - Dopo un primo approfondimento dedicato alle terne (n.<br />

18/2003, pag. II), <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> prosegue la pubblicazione degli inserti dedicati alla sicurezza delle macchine da<br />

cantiere occupandosi delle gru a torre. L’Inserto propone un breve inquadramento delle norme, soprattutto tecniche,<br />

che regolano la progettazione e l’utilizzo in sicurezza di queste macchine e, rispetto alla individuazione dei rischi,<br />

mediante una schedatura che indica la magnitudo della pericolosità, ripercorre tutti gli aspetti legati all’impiego delle<br />

gru: dal montaggio alle modalità di utilizzo, dalla documentazione a corredo della macchina alle procedure di<br />

imbracatura dei carichi, dalla formazione dell’operatore addetto alla conduzione alle verifiche da effettuare a<br />

lavorazione ultimata. Inoltre, l’Inserto contiene una check list che guida al controllo delle condizioni della macchina<br />

prima, durante e successivamente il suo utilizzo.<br />

Speciale<br />

ARIA<br />

ARTICOLI ......................................................................................................................................................................... da pag. 19<br />

Il Cop9 2003 sui cambiamenti climatici - Dal 1˚ al 12 dicembre 2003 si terrà a Milano la 9 a Conferenza delle Parti<br />

delle Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (Cop9). L’appuntamento sarà l’occasione per passare da un<br />

applicazione dei punti contenuti nel Protocollo di Kyoto come vincolo per imporre ulteriori regole e obblighi unilaterali<br />

a un’incentivazione del settore privato allo sviluppo e utilizzo di tecnologie eco-efficienti in accordo con nuovi<br />

meccanismi e regole di mercato. È noto, infatti, come la quasi totalità delle alterazioni climatiche sia riconducibile al<br />

cosiddetto “effetto serra”, inteso come riscaldamento del clima, a sua volta attribuibile all’aumento della presenza di<br />

anidride carbonica nell’aria che trattiene nell’atmosfera il calore solare irraggiato sulla Terra. L’aumento di questo gas<br />

è dovuto al consumo di fonti carboniose, il che sposta il problema sul fronte dell’“energia”, i cui consumi sono in rapido<br />

aumento soprattutto per le crescenti richieste dei Paesi in fase di sviluppo (Cina, India, ecc.). È necessario, quindi,<br />

trovare una soluzione che sia in grado di conciliare le esigenze di tutela ambientale con le necessità di sviluppo<br />

economico sostenibile attraverso l’applicazione di “tecnologie pulite” e strumenti in grado di monetizzare le politiche<br />

produttive “verdi”, come il cosiddetto meccanismo dell’“emission trading”, recentemente ufficializzato a livello<br />

europeo con la direttiva 2003/87/CE. Dal canto suo, l’Italia, che ha ratificato di recente il Protocollo di Kyoto con la<br />

legge 1˚ giugno 2002, n. 120, è chiamata a invertire il livello crescente di emissioni che, in palese contrasto con gli<br />

obiettivi stabiliti dal «Piano nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas responsabili dell’effetto serra<br />

2003-2010», ex delibera CIPE 19 dicembre 2002, potrebbe arrivare, nel 2010, a quota 580 milioni di tonnellate di<br />

carbonio (Mt). A questo proposito, le imprese italiane sono chiamate a esercitare un ruolo chiave nel trasferimento di<br />

tecnologie “pulite” nei mercati in fase di sviluppo, con i quali sono stati avviati già accordi di cooperazione economica<br />

anche a livello ministeriale.<br />

Igiene e sicurezza<br />

ANTINCENDIO<br />

COMMENTO...................................................................................................................................................................... a pag. 30<br />

DOCUMENTO..................................................................................................................................................................... a pag. 31<br />

Rilevatori di fumo e di calore: il MinInterno conferma le certificazioni necessarie - La Lettera - Circolare del<br />

Dipartimento dei Vigili del fuoco - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica 9 ottobre 2003, Prot. n.<br />

P1172 / 4101 sott. 72/C1 (17) , che ha come oggetto «Certificazioni per rivelatori di fumo e/o di calore secondo le norme<br />

EN 54/7 ed EN 54/5 come componenti di impianti di rivelazione di incendio» risponde a diversi quesiti inerenti il tipo di<br />

certificazione di cui devono essere muniti i rivelatori di fumo e/o di calore per poter essere installati nelle attività<br />

soggette ai controlli di prevenzione incendi. Tali quesiti, in particolare, sono stati formulati in considerazione del fatto<br />

che la circolare 26 gennaio 1993, n. 24, «Impianti di protezione attiva incendi» ed il decreto del Ministero dell’Interno 4<br />

maggio 1998, «Disposizioni relative alle modalità relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande<br />

per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali<br />

dei Vigili del fuoco» richiedono il rispetto delle norme volontarie e la relativa dichiarazione di conformità, mentre la<br />

recente pubblicazione sulla G.U.C.E. dei riferimenti delle norme armonizzate EN 54/7 e EN 54/5 ha segnato, dal 1˚ aprile<br />

2003, l’inizio del periodo di coesistenza delle nuove norme armonizzate con le prescrizioni di settore tuttora vigenti in<br />

Italia.<br />

10 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


RUBRICA<br />

SINTESI<br />

IGIENE DI ALIMENTI E BEVANDE<br />

SINTESI............................................................................................................................................................................... a pag. 54<br />

Movimenti transfrontalieri OGM - Il Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio<br />

2003 istituisce un sistema comune di notifica e informazione per i movimenti trasfrontalieri di organismi geneticamente<br />

modificati (OGM) garantisce l’attuazione coerente delle disposizioni del Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza a nome<br />

della Comunità, così da contribuire ad assicurare un adeguato livello di protezione relativamente al trasferimento, alla<br />

manipolazione e all’uso sicuri di OGM che possono avere effetti negativi sulla conservazione e l’uso sostenibile della diversità<br />

biologica, tenendo conto anche dei rischi per la salute umana. (in G.U.C.E. L del 5 novembre 2003, n. 287 e all’indirizzo<br />

http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

ARTICOLO.......................................................................................................................................................................... a pag. 32<br />

Direttiva Atex: senza conformità alla regola dell’arte il committente può recedere dal contratto - Sotto il profilo<br />

penale il D.P.R. n. 126/1998, che ha recepito la direttiva ATEX, attiene direttamente alla normativa di sicurezza sul lavoro in<br />

quanto ad essa deve essere conformata la redazione e il contenuto dei piani di sicurezza e di valutazione del rischio che il<br />

datore di lavoro adotta secondo quanto previsto dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 626/1994 e in relazione al grado di evoluzione<br />

della tecnica e della prevenzione della protezione, all’adozione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso<br />

di emergenza, alle informazioni dei lavoratori circa il rischio dell’attività produttiva e sulle disposizioni prese in materia di<br />

protezione e all’adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori, nonché<br />

per il caso di pericolo grave ed immediato. Oltre la nullità dei contratti di vendita o di messa in servizio in Italia, dopo il 30<br />

giugno 2003, dei prodotti descritti dall’articolo 4 del D.P.R. n. 126/1998 l’acquirente dei beni non conformi alla regola<br />

dell’arte può fare riferimento all’articolo 2224 del codice civile che gli consente di fissare un congruo termine al proprio<br />

prestatore d’opera perché conformi la sua attività alla stessa regola, ovvero che ottenga la certificazione CE per i beni<br />

installati o venduti. Se trascorre inutilmente il termine fissato il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al<br />

risarcimento del danno.<br />

ARTICOLO.......................................................................................................................................................................... a pag. 37<br />

Incentivi fiscali e sicurezza del lavoro: il rischio di revoca - Un vasto piano di controlli è stato varato dall’amministrazione<br />

finanziaria per accertare la legittimità e il corretto utilizzo dei crediti d’imposta concessi negli ultimi anni allo scopo<br />

d’incrementare l’occupazione e gli investimenti soprattutto nelle aree svantaggiate. Infatti, con l’emanazione della circolare<br />

dell’Agenzia delle Entrate 8 luglio 2003, n. 35/E, ha preso corpo la strategia di verifica mirata sui crediti concessi per<br />

incentivare le assunzioni - art. 4 della legge n. 449/1997, art. 4 della legge n. 448/2000, art. 7 della legge n. 388/2000<br />

(Finanziaria 2001) - e gli investimenti in impianti, macchine e attrezzature nuovi - art. 8 della citata legge n. 388/2000. I<br />

controlli mirati a verificare l’utilizzo dei crediti di imposta sono direttamente collegati al rispetto delle norme di sicurezza e di<br />

igiene del lavoro.<br />

NOTA E TESTO.................................................................................................................................................................... a pag. 41<br />

Dal MinIstruzione 460 mln di euro per l’adeguamento delle scuole - Con il decreto del Ministero dell’Istruzione<br />

dell’Università e della Ricerca 30 ottobre 2003 il dicastero ha reso disponibile la somma di oltre 460 milioni di euro<br />

per opere di edilizia scolastica. Le amministrazioni beneficiarie, nella assegnazione degli importi ad esse destinate,<br />

dovranno attenersi agli indirizzi dello stesso Ministero. Tra questi quello di privilegiare gli interventi finalizzati alla<br />

messa a norma e all’adeguamento delle preesistenti strutture alla vigente normativa in materia di agibilità, sicurezza<br />

e igiene e all’eliminazione delle barriere architettoniche; di favorire il coordinamento e il più razionale sfruttamento<br />

della rete scolastica con la distribuzione degli edifici, tenendo anche conto dell’opportunità di un organico inserimento<br />

delle istituzioni scolastiche nelle diverse realtà territoriali e collettività locali; di considerare ogni opportunità<br />

di adeguamento dei relativi edifici alle nuove esigenze della scuola e ai processi di riforma degli ordinamenti e dei<br />

programmi e di garantire, anche al fine di migliorare il servizio reso all’utenza, la fornitura di sedi idonee per un<br />

dignitoso e corretto funzionamento delle direzioni scolastiche regionali e dei centri di servizio amministrativo (in<br />

Gazzetta Ufficiale del 1˚ novembre 2003, n. 262)<br />

QUESITI.............................................................................................................................................................................. a pag. 46<br />

Le domande più frequenti sulla sicurezza nelle scuole - La Provincia di Rovigo ha inaugurato il nuovo portale “Orientati<br />

al Sapere” all’indirizzo www.pubblicaistruzione.it/rovigo presentato da Gioia Beltrame Assessore alla Cultura della Provincia<br />

di Rovigo e da Valerio Gasparetto, architetto e dirigente Settore Pubblica Istruzione.<br />

Una sezione specifica del sito “<strong>Sicurezza</strong>: l’esperto risponde” è stata esclusivamente dedicata al tema della sicurezza e<br />

prevenzione dei rischi nella scuola (D.Lgs. n. 626/1994 e D.M. n. 382/1998). Pubblichiamo alcune delle risposte ai quesiti che<br />

sono stati inviati alla Provincia.<br />

SINTESI............................................................................................................................................................................... a pag. 54<br />

<strong>Sicurezza</strong> delle navi e condizioni di lavoro a bordo - Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13<br />

ottobre 2003, n. 305 ridefinisce la normativa concernente le ispezioni da svolgersi sulle navi e relativi equipaggi che<br />

approdano in un porto nazionale o in un impianto off-shore o ancorate al largo di tale porto/impianto, fatta eccezione per<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 11


SINTESI RUBRICA<br />

le navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate soggette alla normativa internazionale (Convenzione sulla sicurezza della<br />

navigazione e la prevenzione dell’inquinamento marino) o, se non applicabile, alle prescrizioni minime di cui all’allegato IV,<br />

dello stesso D.M. n. 305/2003. (in Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2003, n. 264 e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

MASSIMA E NOTA............................................................................................................................................................. a pag. 59<br />

Diligenza dell’imprenditore alle reali mansioni e responsabilità - La diligenza cui l’imprenditore è tenuto ex articolo 2087<br />

codice civile deve rapportarsi al lavoro in concreto da svolgere, ovvero alla sua ubicazione, all’esperienza del lavoratore, alla<br />

prevedibilità della sua condotta, alla normalità della tecnica di lavorazione. (Cassazione, sez. lav., 17 ottobre 2003, n. 15598)<br />

MASSIMA E NOTA............................................................................................................................................................. a pag. 59<br />

Al lavoratore l’onere di provare l’esistenza del danno - Al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa<br />

dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocività<br />

dell’ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze,<br />

grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi<br />

del danno. Anche ove il danno derivi specificamente da un macchinario che il lavoratore aveva il compito di<br />

manovrare, egli ha solo l’onere di provare il danno ed il rapporto causale con l’uso del macchinario. (Cassazione, sez.<br />

lav., 10 ottobre 2003, n. 14645)<br />

MASSIMA E NOTA.............................................................................................................................................................. a pag. 61<br />

Controlli nelle imprese di trasporto: l’Ispettorato può sanzionare - L’Ispettorato del lavoro è competente non solo ad<br />

effettuare i controlli nei locali delle imprese di trasporto di cui all’articolo 6 del D.M. 12 luglio 1995, ma anche ad emettere gli<br />

eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti dei datori di lavoro per le violazioni dei Regolamenti comunitari n.<br />

3820/85 e n. 3821/85 del 20 dicembre 1985. (Cassazione, sez. lav., 20 ottobre 2003, n. 15692)<br />

SINTESI .............................................................................................................................................................................. a pag. 62<br />

Norme UNI e CEI edite dei mesi di luglio-ottobre 2003 - Tra le norme approvate dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione<br />

segnaliamo quelle dedicate all’ergonomia (impiego di forza muscolare per l’utilizzo delle macchine), alla sicurezza (indumenti di<br />

protezione, DPI contro le cadute dall’alto e delle vie respiratorie, indumenti da lavoro), alle macchine utensili. Il Comitato<br />

Elettrotecnico Italiano ha approvato nuove disposizioni tecniche sui materiali antideflagranti, sui sistemi di rilevamento e segnalazione<br />

per incendio, sui sistemi di protezione contro i fulmini e sull’esposizione umana ai campi elettromagnetici.<br />

SICUREZZA IN CANTIERE<br />

CASO.................................................................................................................................................................................. a pag. 56<br />

Il contenuto del PSC in punto di valutazione dei rischi - L’art. 4 del D.Lgs. n. 494/1996 stabilisce l’obbligo del<br />

coordinatore per la progettazione di redigere, durante la progettazione dell’opera, il Piano di sicurezza e di<br />

coordinamento. Il successivo art. 12 del decreto ne individua i contenuti, e il recente D.P.R. n. 222/2003 ne specifica i<br />

contenuti minimi. Le norme di legge impongono l’obbligo della valutazione dei rischi: quali rischi devono essere<br />

valutati nel PSC e in che modo? Questo il quesito al quale si risponde. Nel PSC devono essere valutati e presi in<br />

considerazione tutti i fattori di rischio professionale, a prescindere dalla loro natura intra o extra aziendale o<br />

professionale (riferita ai lavoratori autonomi). Peraltro una cosa è la valutazione, altra cosa la gestione di tali fattori:<br />

ecco perché mentre la relazione di cui si compone il PSC, concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei<br />

rischi ha carattere generale e onnicomprensivo, l’individuazione delle prescrizioni operative (intese come le indicazioni<br />

particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale), delle misure preventive<br />

e protettive e dei dispositivi di protezione individuale è riferita, nel D.P.R. n. 222/2003, unicamente alle interferenze<br />

tra le lavorazioni.<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

ARTICOLO.......................................................................................................................................................................... a pag. 51<br />

Bandito il creosoto dalle lavorazioni per la conservazione e il trattamento del legno - Con qualche mese di ritardo<br />

sulla data prevista, l’11 agosto 2003 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 185, il decreto del Ministero della Salute 17<br />

aprile 2003 riguardante i limiti e le restrizioni relative all’impiego di creosoto ed altre sostanze. Il breve decreto, di soli due<br />

articoli, modifica nuovamente l’allegato del D.P.R. n. 904/1982 sull’attuazione delle norme per l’immissione sul mercato e<br />

l’utilizzo di talune sostanze e preparati pericolosi, già oggetto di recenti interventi (si veda <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n.<br />

11/2003, pag. 73, e n. 13/2003, pag. 55). Vengono così recepite tre direttive comunitarie, le 2001/90/CE, 2001/91/CE e<br />

2003/11/CE, recanti il settimo e l’ottavo adeguamento dell’allegato I e la XXIV modifica della direttiva 76/769/CE.<br />

<strong>Ambiente</strong><br />

ACQUA<br />

ARTICOLO ......................................................................................................................................................................... a pag. 72<br />

Nuove modifiche per i servizi pubblici locali con il D.L. 30 settembre 2003, n. 269 - Sulla base delle indicazioni<br />

12 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


RUBRICA<br />

SINTESI<br />

impartite dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione avviata nei confronti dell’Italia a seguito<br />

dell’entrata in vigore dell’art. 35, legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), il Governo ha sensibilmente modificato l’art. 113<br />

(servizi pubblici locali) del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) con il decreto-legge 30<br />

settembre 2003, n. 269 (cosiddetto “maxi-decreto”). In particolare, la Commissione aveva riscontrato l’incompatibilità<br />

della disciplina introdotta dalla legge n. 448/2001 rispetto al Trattato CE e alla disciplina comunitaria della concorrenza,<br />

relativamente alla permanenza della possibilità di attribuire l’attività di gestione di reti, impianti e altre dotazioni<br />

patrimoniali - ove separata da quella di erogazione del servizio - mediante affidamento diretto, all’eccessiva durata del<br />

periodo transitorio, variabile da tre a cinque anni, prorogabili sino a ulteriori cinque anni, all’incertezza in ordine al<br />

decorso dei termini di anticipata cessazione delle gestioni in corso, subordinati all’emanazione di un regolamento<br />

governativo, alla previsione della facoltà di assegnare direttamente a società in mano pubblica il servizio idrico integrato<br />

e, infine, al libero ricorso a procedure di affidamento diretto per i servizi privi di rilevanza industriale. Una prima modifica<br />

riguarda la denominazione dei servizi pubblici assoggettati alla disciplina dell’art. 113, TUEL, i quali, individuati inizialmente<br />

nei servizi «di rilevanza industriale», divengono ora quelli «di rilevanza economica». Inoltre, è stato precisato come la<br />

disciplina contenuta dell’art. 113 medesimo riguardi la tutela della concorrenza (materia demandata, dal nuovo art. 117<br />

della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato, cosa che ne legittima l’intervento in materia di servizi pubblici<br />

locali) e sia da considerarsi inderogabile e integrativa della normativa di settore. È stato, poi, introdotto il principio della<br />

proprietà pubblica, in mano agli enti locali, degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali destinate<br />

all’erogazione dei servizi pubblici locali; resta, invece, affidato alle sole discipline di settore la facoltà di decidere i casi nei<br />

quali l’attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali possa essere<br />

separata da quella di erogazione degli stessi. Eliminate, infine, le previsioni precedentemente contenute nell’art. 35, legge<br />

finanziaria 2002 relative al “periodo transitorio” (ossia alla fase di passaggio dal sistema previgente alla nuova disciplina).<br />

Resta inteso che ogni considerazione definitiva è da rimandarsi alla conversione in legge della novella, che dovrà avvenire<br />

entro il 1˚ dicembre 2003.<br />

MASSIMA E NOTA ............................................................................................................................................................. a pag. 98<br />

Tutela delle acque dall’inquinamento - Alla luce della normativa regionale pugliese (legge regionale 19 dicembre 1983, n.<br />

24), tutti gli scarichi civili - e perciò anche quelli preesistenti all’entrata in vigore della legge n. 319/1976 - sono soggetti ad<br />

obbligo di autorizzazione, con la conseguente applicabilità, in caso di violazione di tale obbligo, della sanzione amministrativa<br />

prevista dalla legge nazionale per l’effettuazione di scarichi civili non autorizzati. (Cassazione civile, I sezione, 25 marzo -<br />

25 settembre 2003, n. 14256)<br />

ARIA<br />

SINTESI .............................................................................................................................................................................. a pag. 92<br />

Lotta all’effetto serra. Contributi e finanziamenti - Il decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e Tutela del territorio 31 luglio<br />

2003 cancella, ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.M. n. 467/2000, taluni sottoprogrammi di ricerca correlati al «Programma<br />

nazionale di ricerca per la riduzione delle emissioni eaiProgrammi di Cooperazione internazionale nell’ambito del meccanismo<br />

di Kyoto», inserendone di nuovi e aggiungendo nuovi sottopogrammi (con relativo importo finanziato) nell’ambito del<br />

«Programma nazionale di ricerca per la riduzione delle emissioni e dei Programmi di Cooperazione internazionale nell’ambito<br />

dei“meccanismi del protocollo di Kyoto”». (in Gazzetta Ufficiale dell’8 novembre 2003, n. 260 e all’indirizzo http://www.<br />

ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />

SINTESI .............................................................................................................................................................................. a pag. 93<br />

Sistemi di gestione ambientale. Contributi e finanziamenti - La circolare 7 ottobre 2003 del Ministero delle<br />

Attività produttive, n. 946364, rappresenta un prezioso documento esplicativa, indirizzata a numerose associazioni<br />

imprenditoriali (Artigiancassa, ASS.I.LEA, Confartigianato, CNA, Cassartigiani) nonché a tutte le imprese interessate,<br />

al fine di consentire l’accesso delle imprese artigiane alle agevolazioni della legge n. 488/1992 così come regolate<br />

con le direttive di cui al D.M. 3 luglio 2000 e succ. modd. e con il regolamento di cui al D.M. n. 527/1995 e succ.<br />

modd., con le specifiche disposizioni del D.M. 21 novembre 2002 (in S.O. n. 168 alla Gazzetta Ufficiale del 10<br />

novembre 2003, n. 261)<br />

ENERGIA<br />

SINTESI .............................................................................................................................................................................. a pag. 92<br />

Regolatori per il gas e l’elettricità - La decisione della Commissione 11 novembre 2003, n. 2003/796/CE istituisce un gruppo<br />

consultivo indipendente per l’elettricità e il gas, denominato “gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità”, con<br />

compiti di consulenza e assistenza nell’opera di consolidamento del mercato interno dell’energia, con particolare riferimento<br />

alla preparazione di progetti di disposizioni di applicazione nel settore del gas e dell’elettricità e su qualunque aspetto<br />

attinente il mercato interno del gas e dell’elettricità (art. 1, comma 2). (in G.U.C.E. L del 14 novembre 2003, n. 296 e<br />

all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

RIFIUTI<br />

CASO ............................................................................................................................................................................ a pag. 94<br />

Trattamento dei veicoli fuori uso e responsabilità penali - Con il recente D.Lgs. n. 209/2003, attuazione della<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 13


SINTESI RUBRICA<br />

direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, l’autoveicolo in quanto rifiuto ha acquistato un’autonomia e una<br />

centralità nel sistema previsto dal Legislatore che, nei provvedimenti normativi anteriori al D.Lgs. n. 22/1997 - “Ronchi”<br />

stesso compreso - era sconosciuta, venendo tale lacuna colmata più che altro dalla giurisprudenza. Così, nel periodo ante<br />

D.Lgs. n. 209/2003, la Cassazione aveva comunque già stabilito come i rifiuti provenienti dalla demolizione delle autovetture<br />

fossero da ricondurre alla categoria di rifiuti speciali, anche se gli stessi potevano anche avere natura di “pericolosi” in<br />

alcune loro componenti quali accumulatori e oli esauriti dei circuiti idraulici e frenanti, contemplati nelle previsioni<br />

dell’art. 7, ultimo comma, D.Lgs. n. 22/1997, e Allegati. Si noti, peraltro, che il nuovo CER ha inserito i veicoli usati nei<br />

rifiuti pericolosi (codice 160104) e non più semplicemente in quelli speciali non pericolosi, quantomeno sino alla avvenuta<br />

separazione delle parti e dei liquidi pericolosi. Riguardo all’attribuzione delle competenze, la Suprema Corte ha poi<br />

stabilito che non può essere considerato produttore di rifiuti proprio il soggetto che provvede alla demolizione e<br />

rottamazione di veicoli altrui, trasportati in un’area in sua dotazione ove procede alla separazione delle varie componenti,<br />

al recupero dei residui riutilizzabili e all’accumulo degli scarti, in quanto le vetture assumono il carattere di rifiuti fin dal<br />

momento in cui vengono dimesse dal proprietario o possessore, che li consegna al demolitore, così che tutta l’attività dei<br />

centri di raccolta rientra nell’ambito dello smaltimento e del recupero e non può essere esercitata senza autorizzazione.<br />

Non vi sono ragioni per dubitare che la logica desumibile dalle decisioni sopra riportate debba ritenersi pienamente<br />

applicabile anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 209/2003, che si inserisce nel più ampio contesto del D.Lgs. n.<br />

22/1997; in questo senso, la definizione di «impianto di trattamento» contenuta nel menzionato decreto - ossia l’impianto<br />

autorizzato ai sensi degli articoli 27, 28 o 33, decreto legislativo n. 22/1997 presso il quale sono effettuate tutte o alcune<br />

delle attività di trattamento definite dal decreto stesso - determina che lo svolgimento delle menzionate attività in<br />

assenza di autorizzazione o delle prescritte comunicazioni possa determinare l’applicazione delle sanzioni penali di cui<br />

all’art. 51, D.Lgs. n. 22/1997. Rafforzate sono invece, sul piano strettamente penale, le disposizioni generali di natura<br />

sanzionatoria come strutturate dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 209/2003, che prevede l’arresto da sei mesi a due anni e<br />

l’ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro per tutti coloro che effettuano attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti<br />

costituiti dei relativi componenti e materiali «in violazione dell’articolo 6, comma 2».<br />

TUTELA AMBIENTALE<br />

SINTESI .............................................................................................................................................................................. a pag. 93<br />

Aree naturali protette - Il decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e Tutela del territorio 17 luglio 2003 rappresenta la<br />

«Rettifica al decreto 6 settembre 1999, relativo all’area marina protetta denominata “Penisola del Sinis - Isola Mal di<br />

Ventre”» (in Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre 2003, n. 262)<br />

VIA<br />

ARTICOLO ....................................................................................................................................................................... a pag. 82<br />

Nella sanatoria degli abusi edilizi poca attenzione alla tutela ambientale - L’analisi dell’art. 32 («Misure per la<br />

riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo<br />

edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali») del maxi-decreto (D.L. n.<br />

269/2003) impone riflessioni sulla materia specifica della sanatoria edilizia e sui principi fondamentali di gestione del<br />

territorio di recente rivisitati dalla riforma del Titolo V della Costituzione. In particolare, il Legislatore ha inteso dettare<br />

nuove misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione<br />

dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali. In tal senso,<br />

l’art. 32 individua forme di supporto finanziario e amministrativo per gli enti locali nelle istruttorie e nell’assunzione di<br />

provvedimenti di repressione e nell’attuazione di quelli già adottati, nonché criteri per la concessione di permessi di<br />

costruire in sanatoria per le situazioni ritenute “sanabili”. A questo proposito, la novella va a toccare l’assetto delle potestà<br />

degli organi dello Stato in misura diversa e più ampia rispetto alle discipline dei “condoni edilizi” degli ultimi venti anni. Ciò<br />

spiega le critiche sollevate da più parti in ordine alla portata dell’art. 32, D.L. n. 296/2003, alla luce della ripartizione dei<br />

compiti tra lo Stato e le regioni, proprio perché, come è noto, sulla base del titolo V della Costituzione, lo Stato non ha più<br />

competenza in materia edilizia, se non per dettare i principi fondamentali. Al contrario, l’unico fondamento della potestà<br />

statale risiede nella materia penale che, nel caso specifico, si integra nell’estinzione generalizzata dei reati edilizi. Con<br />

questa impostazione, il provvedimento legislativo avrebbe, quindi, assunto la natura giuridica di un’amnistia, con la<br />

conseguente illegittimità procedurale per l’emanazione con decreto legge nell’ambito della Finanziaria e non con legge<br />

specifica, con la maggioranza qualificata dei due terzi prevista dall’art. 79 della Costituzione. A ciò si aggiunga che le nuove<br />

disposizioni, se esaminate sotto il profilo della tutela dell’ambiente che per primo ha sofferto del fenomeno abusivo, non<br />

sono affatto soddisfacenti. L’attenzione alle esigenze di prevenzione di nocumento irreversibile al territorio è soddisfatta<br />

incidentalmente e non ha rappresentato un momento fondamentale di attenzione da parte del Legislatore, visto che la<br />

protezione del bene “ambiente” è stata lasciata alla fase della prevenzione più che da quella della repressione, laddove si<br />

invitano le amministrazioni preposte a dotarsi degli strumenti di programmazione o pianificazione urbanistica per evitare<br />

una attività edilizia selvaggia poco rispettosa delle esigenze del territorio, quando è noto, in base all’esperienza dei<br />

condoni precedenti, come non sia materialmente possibile, da parte delle amministrazioni comunali, effettuare un controllo,<br />

se non in via formale, sulle istanze di sanatoria. Inoltre, l’assenza di finalità nel decreto previsto al comma 11 per<br />

l’assegnazione di fondi alle regioni vincolati ai fini del ripristino e della riqualificazione paesaggistica delle aree tutelate, è<br />

preoccupante perché potrebbe permettere alle amministrazioni di disporre legittimamente di tali somme per il governo del<br />

territorio in generale.<br />

14 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


LA 9 a CONFERENZA INTERNAZIONALE<br />

SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI (COP9)<br />

Dal 1˚ al 12 dicembre 2003 si terrà a Milano la 9 a Conferenza delle Parti<br />

della Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici (Cop9). La Convention,<br />

che necessariamente fornirà l’occasione per misurare le distanze<br />

tra obiettivi e risultati fissati dal Protocollo di Kyoto nei diversi Stati, si<br />

inserisce in un contesto che vede un aumento del consumo energetico<br />

mondiale, anche in virtù della domanda proveniente dai cosiddetti Paesi<br />

“a economia emergente” (Cina, India ecc.), che, ragionevolmente, potrebbe<br />

causare un ulteriore innalzamento della quota di emissioni mondiali<br />

con innegabili ripercussioni sul clima. Vanno, quindi, individuati<br />

meccanismi in grado di premiare politiche produttive rispettose dell’ambiente<br />

(borsa delle emissioni e crediti di carbonio) e di promuovere<br />

programmi di cooperazione tra diversi Paesi (Clean Development Mechanism<br />

e Joint Implementation); parimenti, dovranno essere garantiti lo<br />

sviluppo e la diffusione di tecnologie “pulite” in grado di coniugare<br />

crescita economica e tutela ambientale, secondo la logica dello sviluppo<br />

sostenibile.<br />

Contributi di:<br />

● Corrado Clini<br />

● Alessandro Ortis<br />

● Jacopo Giliberto


IL PROTOCOLLO DI KYOTO: DA VINCOLO<br />

A OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE<br />

La Presidenza italiana dell’Unione Europea ha invitato a Montecatini, dal 18 al 20 luglio 2003, i Ministri<br />

dell’<strong>Ambiente</strong> e dell’Energia dei 25 Stati membri, di Bulgaria, Romania, Turchia e Norvegia, per discutere insieme<br />

le strategie e le politiche necessarie per rispondere nello stesso tempo sia alla domanda di energia e sicurezza<br />

energetica della “Grande Europa”, sia all’impegno di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e degli altri<br />

gas serra per la protezione del clima globale.<br />

I Ministri hanno confermato che l’integrazione e il dialogo tra energia e ambiente sono fondamentali per dare<br />

concretezza alle prospettive dello sviluppo sostenibile del nostro Continente e dell’intero Pianeta, in vista degli<br />

scenari a medio termine di domanda di energia ed emissioni di anidride carbonica.<br />

Secondo il World Energy Outlook 2002 (WEO) della IEA, la domanda globale di energia tra il 2000 e il 2030<br />

aumenterà di oltre il 50%, soprattutto per la crescita delle economie emergenti.<br />

Se, come indica il reference scenario del WEO, a questo aumento della domanda si farà fronte sopratutto con i<br />

combustibili fossili (carbone, olio e gas), dobbiamo attenderci una crescita delle emissioni di anidride carbonica<br />

superiore del 50% rispetto ai livelli attuali.<br />

E la crescita delle emissioni - secondo il “Terzo Rapporto su Clima” approvato nel 2001 dal Panel Intergovernativo<br />

sui Cambiamenti Climatici (IPCC) - comporterà l’accelerazione del trend di aumento della concentrazione in<br />

atmosfera di anidride carbonica, alla quale sono associati rischi crescenti per gli equilibri climatici del pianeta.<br />

La concentrazione in atmosfera di anidride carbonica, dall’inizio della rivoluzione industriale a oggi, ha subito un<br />

aumento di oltre il 30%, raggiungendo un livello attorno a 360 parti per milione e a questo aumento è attribuita<br />

almeno in parte la responsabilità della progressiva variabilità climatica degli ultimi decenni.<br />

La protezione degli equilibri climatici, secondo IPCC, richiede la stabilizzazione della concentrazione di anidride<br />

carbonica - entro la fine del secolo - a un livello tale da non determinare un aumento medio della temperatura e<br />

una crescita del livello dei mari capaci di sconvolgere i sistemi naturali e le zone costiere del pianeta dove si<br />

concentra oltre il 50% della popolazione. La stabilizzazione entro il 2100 della concentrazione di anidride<br />

carbonica in atmosfera attorno a 550-650 parti per milione è considerata il risultato a cui tendere per contenere<br />

l’aumento della temperatura media al di sotto di due gradi e la crescita del livello dei mari al di sotto di 20 cm.<br />

Gli “scenari di stabilizzazione” di IPCC considerano inevitabile, almeno fino al 2030, l’aumento delle emissioni<br />

provocato dalla crescita dei consumi di combustibili fossili nel breve-medio periodo.<br />

E, d’altra parte, non potrebbe essere diversamente, perché nessuno può prendere in considerazione l’ipotesi che<br />

la protezione del clima venga assicurata dalla crisi economica e dalla povertà di Cina, India e delle altre economie<br />

emergenti, che concorrono in modo determinante all’aumento dei consumi mondiali di energia e alla conseguente<br />

crescita delle emissioni. Crescita che, a sua volta, non potrà essere bilanciata dalla riduzione del 5,2% delle<br />

emissioni dei Paesi maggiormente sviluppati, secondo quanto stabilito dal Protocollo di Kyoto.<br />

Ma, per assicurare la stabilizzazione della concentrazione di CO 2 a livelli di sicurezza entro la fine del secolo, gli<br />

scenari IPCC prevedono che in un periodo compreso tra il 2020 e il 2050 sarà necessario avviare una riduzione<br />

globale delle emissioni pari ad almeno il 50%-60% rispetto ai livelli del 1990.<br />

In altri termini, a cominciare dal 2020 la risposta alla domanda di energia dovrà essere basata su un impiego<br />

sempre più diffuso delle fonti rinnovabili, delle tecnologie dell’idrogeno e delle celle a combustibile, delle<br />

tecnologie “pulite” e ad alta efficienza per l’impiego dei combustibili fossili, delle tecnologie per la<br />

“sequestrazione” del carbonio: questo è lo scenario della cosiddetta “decarbonizzazione” dell’economia.<br />

L’“alternative scenario” messo a punto da IEA, che ben descrive uno scenario iniziale di decarbonizzazione<br />

dell’economia, analizza gli effetti di una accelerazione delle politiche e misure che possono fornire lo sviluppo<br />

delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica nei Paesi OCSE per i prossimi decenni. Secondo l’alternative<br />

scenario le emissioni tendenziali di anidride carbonica al 2030 potrebbero essere ridotte in modo significativo,<br />

anche se non raggiungerebbero gli obiettivi di Kyoto e dunque, tantomeno, i livelli di riduzione richiesti per la<br />

stabilizzazione della concentrazione in atmosfera.<br />

È in ogni caso interessante rilevare che, secondo il recente World Energy Investment Outlook della IEA, nel quale<br />

vengono valutati i costi del “reference” e “alternative scenario”, i costi complessivi dell’“alternative scenario”<br />

risultano del 20% inferiori rispetto al “reference scenario”: nello scenario alternativo sono necessari investimenti<br />

inferiori nei settori di trasmissione e distribuzione energetica, poiché tale scenario fa maggiore affidamento nella<br />

cogenerazione distribuita. Questo è un importante risultato e suggerisce che perseguire un obiettivo ambientale<br />

non è in conflitto con il raggiungimento della sicurezza energetica e degli obiettivi economici. Questa conclusione<br />

sembra applicabile sia ai Paesi in via di sviluppo che a quelli in economia in transizione e sottolinea ampi benefici<br />

nel raggiungere una stabilizzazione della concentrazione di anidride carbonica.<br />

Tuttavia, è evidente che sono necessarie una strategia e misure con orizzonti ed effetti molto più significativi di<br />

quelli definiti dal Protocollo di Kyoto e dello stesso “alternative scenario”:<br />

● la “liberazione” dai combustibili fossili richiede uno sforzo straordinario di ricerca e innovazione, un vero e<br />

proprio “shock” tecnologico, per rendere disponibili nuove fonti energetiche “pulite” e sicure;<br />

16 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


● la dimensione della riduzione delle emissioni necessaria per la stabilizzazione della concentrazione di anidride<br />

carbonica in atmosfera richiederà un impegno generalizzato da parte di tutti i Paesi, sviluppati e in via di<br />

sviluppo. La sostenibilità di questo impegno dipende dal rafforzamento della cooperazione tecnologica internazionale<br />

e dalla condivisione, nelle regole dell’economia globale, di standard minimi comuni di efficienza<br />

energetica e ambientale, per generalizzare l’impiego delle tecnologie “pulite” e limitare il ruolo dei combustibili<br />

fossili nel mercato mondiale dell’energia, nel quale Paesi come Cina, India, Brasile avranno un ruolo prevalente<br />

già alla fine di questo decennio.<br />

In questa prospettiva, il Protocollo di Kyoto rappresenta il quadro di riferimento per sperimentare e “testare” il<br />

sistema di programmi, regole, misure e strumenti di mercato per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle<br />

emissioni senza compromettere la sicurezza energetica, lo sviluppo tecnologico e la crescita economica.<br />

Il Protocollo di Kyoto offre all’Unione Europea l’occasione per favorire l’integrazione tra le politiche ambientali e<br />

quelle energetiche, a condizione che vengano valorizzati pienamente gli elementi di flessibilità e i meccanismi di<br />

mercato che il Protocollo ha introdotto come strumento per raggiungere gli obiettivi ambientali.<br />

Considerando che ogni riduzione delle emissioni è efficace indipendentemente dal luogo del pianeta nel quale<br />

viene realizzata, il Protocollo di Kyoto ha previsto che i Paesi sviluppati possano raggiungere i rispettivi obiettivi di<br />

riduzione delle emissioni anche con programmi realizzati in cooperazione con i Paesi con economia in transizione<br />

(Centro-Est Europa), (Joint Implementation-JI), o con quelli in via di sviluppo, (Clean Development Mechanism-<br />

CDM).<br />

In questo modo, il Protocollo di Kyoto ha integrato in modo innovativo obiettivi ambientali e valutazioni<br />

economiche, sulla base di due considerazioni principali:<br />

● ai fini della riduzione delle emissioni globali di anidride carbonica, ovvero dei consumi di combustibili fossili, la<br />

realizzazione di progetti industriali JI e CDM a elevata efficienza energetica o con l’impiego delle fonti<br />

rinnovabili, comporta generalmente costi marginali inferiori rispetto a quelli necessari per raggiungere gli stessi<br />

risultati di riduzione delle emissioni nei mercati interni dei Paesi maggiormente sviluppati. A questo proposito, le<br />

stime più recenti valutano il costo marginale di abbattimento di una tonnellata di anidride carbonica tra 15 e 28<br />

dollari nell’Unione Europea e tra 3-6 dollari nei Paesi in via di sviluppo;<br />

● il trasferimento di tecnologie energetiche avanzate nei Paesi dell’Europa centro orientale e in quelli in via di<br />

sviluppo, potrebbe avere un effetto calmierante sui rischi di “dumping” connessi all’impiego in questi Paesi di<br />

tecnologie obsolete. E in questa prospettiva, Joint Implementation e Clean Development Mechanism rappresentano<br />

per le imprese europee anche una straordinaria “driving force” per il trasferimento di tecnologie nei mercati<br />

emergenti e per lo sviluppo della cooperazione economica con i nuovi protagonisti dell’economia mondiale.<br />

In questa prospettiva, il ruolo dei Meccanismi Flessibili dovrebbe essere considerato componente chiave per le<br />

politiche, le misure e i programmi nazionali. Un ruolo preminente dei Meccanismi Flessibili può promuovere<br />

investimenti in progetti e attività industriali basato su tecnologie innovative che sono necessarie per cambiare<br />

l’attuale corso dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica:<br />

● i dati e le previsioni suggeriscono che l’Unione Europea potrà raggiungere gli obiettivi del Protocollo di Kyoto<br />

con misure interne, solo attraverso l’applicazione di consistenti aliquote fiscali sui combustibili fossili, limitazioni<br />

drastiche delle ore di esercizio delle centrali termoelettriche, ricorso forzato a fonti rinnovabili e non convenzionali.<br />

Oltre ai costi diretti, queste misure potrebbero mettere in pericolo la sicurezza della fornitura di energia,<br />

considerando che l’Unione Europea è la regione che importa la maggiore quantità netta di energia a livello<br />

mondiale in termini assoluti, quasi la metà del proprio fabbisogno;<br />

● gli investimenti richiesti alle imprese nel mercato interno europeo per rispettare il tetto di emissioni, per<br />

evidenti ragioni connesse alla continuità delle produzioni, non potranno essere orientati a tecnologie innovative<br />

“di svolta” (fonti rinnovabili, celle a combustibile e idrogeno) e, nello stesso tempo, assicureranno una riduzione<br />

delle emissioni di gran lunga inferiore rispetto a quanto sarebbe possibile ottenere a parità di investimenti<br />

nell’ambito dei meccanismi di JI e CDM.<br />

In conclusione, le strategie e le politiche sui cambiamenti climatici, così come il Protocollo di Kyoto, dovrebbero<br />

essere incoraggiate come veicolo per promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie e la cooperazione tecnologica<br />

internazionale verso lo sviluppo sostenibile del pianeta. Piuttosto che utilizzare il Protocollo come vincolo per<br />

imporre ulteriori regole e obblighi unilaterali che hanno notevole impatto ambientale ed economico, è meglio<br />

orientare i meccanismi e le regole di mercato verso l’incentivazione del settore privato allo sviluppo e utilizzo di<br />

tecnologie più efficienti.<br />

Questo è il messaggio positivo che il Governo Italiano, che ospita la Nona Conferenza delle Parti della Convenzione<br />

Quadro sui Cambiamenti Climatici, vorrebbe portare.<br />

Corrado Clini, Alessandro Ortis,<br />

Direttore generale del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> Direttore generale del Ministero<br />

e della Tutela del territorio delle Attività Produttive<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 17


di Corrado Clini, Direttore generale del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del Territorio<br />

Dalla convenzione quadro sui<br />

cambiamenti climatici sottoscritta<br />

nel 1992 a oggi, con la<br />

pubblicazione della direttiva<br />

“emission trading”, numerosi<br />

sono stati gli accordi e i programmi<br />

internazionali mirati<br />

a ridurre il livello di emissioni<br />

dei cosiddetti “gas serra”. In<br />

questo senso, l’Italia, che ha ratificato<br />

di recente il Protocollo<br />

di Kyoto con la legge 1˚ giugno<br />

2002, n. 120 e che quest’anno<br />

ospita la Conferenza<br />

internazionale sui cambiamenti<br />

climatici, è chiamata a invertire<br />

il trend crescente del livello<br />

di emissioni che, se confermato,<br />

arriverà, nel 2010, a quota<br />

580 milioni di tonnellate di<br />

carbonio (Mt). D’altro canto, il<br />

forte aumento della domanda<br />

energetica soprattutto nei Paesi<br />

cosiddetti “a economia emergente”<br />

potrà determinare un<br />

ruolo chiave per le imprese italiane<br />

nel trasferimento di tecnologie<br />

“pulite” nei mercati in<br />

fase di sviluppo, con i quali sono<br />

stati avviati già accordi di<br />

cooperazione economica.<br />

SPECIALE<br />

Il Piano nazionale per la riduzione<br />

delle emissioni di gas serra,<br />

approvato dal Comitato Interministeriale<br />

per la Programmazione<br />

Economica il 20 dicembre 2002, è il<br />

risultato di una lunga consultazione<br />

ed elaborazione che ha coinvolto i<br />

Ministeri, le regioni e i settori industriali<br />

e produttivi nazionali interessati,<br />

al fine di individuare i programmi<br />

e le misure per la riduzione delle<br />

emissioni di gas serra più coerenti<br />

con l’obiettivo della modernizzazione<br />

e dell’aumento dell’efficienza<br />

dell’economia italiana, come indicato<br />

dalla legge di ratifica del Protocollo<br />

di Kyoto 1˚ giugno 2002, n.<br />

120 [1] .<br />

Nello stesso tempo, come disposto<br />

dalla stessa legge di ratifica, il<br />

piano è saldamente incardinato nel<br />

contesto e nelle procedure della Convenzione<br />

Quadro sui Cambiamenti<br />

Climatici e del Protocollo di Kyoto.<br />

La dimensione degli obiettivi di<br />

riduzione delle emissioni, le misure<br />

indicate, gli effetti attesi e le metodologie<br />

di valutazione dell’efficacia<br />

delle misure devono essere considerate<br />

nel contesto internazionale, nel<br />

quale il piano si colloca come contributo<br />

dell’Italia alla strategia globale<br />

necessaria per affrontare la sfida planetaria<br />

dei cambiamenti climatici.<br />

La Convenzione Quadro<br />

sui Cambiamenti Climatici<br />

(giugno 1992)<br />

La Convenzione Quadro sui<br />

Cambiamenti Climatici sottoscritta<br />

ARIA - COP9<br />

Articolo<br />

Determinante l’applicazione del Joint Implementation e del Clean Development Mechanism<br />

Emissioni e meccanismi di mercato:<br />

quali prospettive e ricadute per l’Italia?<br />

nel 1992 e ratificata da 178 paesi (il<br />

Senato USA ha ratificato in ottobre<br />

1992 e il Parlamento italiano nel<br />

gennaio 1994), impegna i paesi firmatari<br />

ad adottare misure per la riduzione<br />

delle emissioni di anidride<br />

carbonica, provocata in larga misura<br />

dall’impiego dei combustibili fossili<br />

come fonte di energia e calore,<br />

alla quale è attribuita la responsabilità<br />

di contribuire all’aumento della<br />

temperatura.<br />

La Convenzione assume come<br />

obiettivo di riferimento la stabilizzazione<br />

della concentrazione in atmosfera<br />

di anidride carbonica a livelli<br />

non pericolosi per gli equilibri climatici.<br />

Il Protocollo di Kyoto<br />

(dicembre 1997)<br />

La Terza Conferenza delle Parti<br />

firmatarie della Convenzione sui<br />

Cambiamenti Climatici ha approvato,<br />

a Kyoto nel dicembre 1997, un<br />

Protocollo che individua le prime<br />

misure per la riduzione delle emissioni<br />

di anidride carbonica e di altri<br />

cinque gas a effetto serra (metano,<br />

protossido di azoto e tre composti<br />

fluorurati)<br />

Inoltre, tra le misure da adottare<br />

per la riduzione della concentrazione<br />

di anidride carbonica viene indicato<br />

anche l’assorbimento di carbonio<br />

atmosferico attraverso la riforestazione<br />

e le attività agroforestali.<br />

Il Protocollo impegna i paesi industrializzati<br />

a ridurre le proprie<br />

emissioni, entro il 2012, nella misu-<br />

[1] «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a<br />

Kyoto l’11 dicembre 1997» (in S.O. n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 19 giugno 2002). Si veda anche D. Verdesca, Con<br />

la ratifica del Protocollo di Kyoto nuovi strumenti per la lotta ai gas serra in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 15/2002, pag. 72.<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 19


ARIA - COP9<br />

Articolo<br />

ra complessiva del 5,2% rispetto ai<br />

livelli del 1990.<br />

Considerando che ogni riduzione<br />

delle emissioni è efficace indipendentemente<br />

dal luogo del pianeta<br />

nel quale viene realizzata, il Protocollo<br />

prevede che le misure nazionali<br />

di riduzione potranno essere integrate:<br />

● dalla realizzazione<br />

di progetti<br />

comuni tra più paesiindustrializzati<br />

(Joint Implementation)<br />

o con paesi<br />

in via di sviluppo<br />

(Clean Development<br />

Mechanism),<br />

sia per la riduzione<br />

delle emissioni<br />

mediante l’impiego<br />

di tecnologie<br />

più efficienti e delle<br />

energie rinnovabili<br />

sia per l’assorbimento<br />

del carbonio<br />

atmosferico attraverso la realizzazione<br />

di nuove foreste e attività<br />

agro-forestali;<br />

● attraverso il commercio internazionale<br />

dei permessi di emissione,<br />

(Emissions Trading).<br />

Il Terzo Rapporto sul Clima<br />

dell’ICCP (settembre 2001)<br />

Il Rapporto, approvato nel settembre<br />

2001 a Londra dai rappresentanti<br />

dei 178 paesi che hanno<br />

ratificato la Convenzione Quadro<br />

sui Cambiamenti Climatici, rileva<br />

che:<br />

● nell’ultimo secolo la concentrazione<br />

atmosferica di anidride carbonica<br />

è aumentata del 30% a causa<br />

dell’impiego dei combustibili fossili;<br />

a questo aumento corrisponderebbe<br />

una crescita delle temperatura<br />

media del pianeta di 0,6 ˚C, che<br />

sarebbe a sua volta la causa principale<br />

delle anomalie climatiche che<br />

si manifestano con crescente frequenza<br />

e intensità;<br />

● la domanda globale di energia<br />

nei prossimi 30 anni aumenterà di<br />

oltre il 50% rispetto ai livelli attua-<br />

li, prevalentemente per la crescita<br />

delle economie emergenti, in particolare<br />

della Cina, dell’India, dei<br />

Paesi dell’Asia orientale, del Brasile,<br />

oltreché della Russia. Se a questo<br />

aumento della domanda si farà<br />

fronte con i combustibili fossili e le<br />

tecnologie tradizionali, le emissioni<br />

globali potrebbero<br />

subire un incremento<br />

di oltre<br />

il 60% rispetto ai<br />

livelli attuali,<br />

con conseguenze<br />

rilevanti sugli<br />

equilibri climatici<br />

del pianeta;<br />

● per raggiungere<br />

l’obiettivo della<br />

stabilizzazione<br />

della concentrazione<br />

di anidride<br />

carbonica in atmosfera<br />

indicato dalla<br />

Convenzione:<br />

- nel breve periodo<br />

sono necessarie misure per rallentare<br />

la crescita delle emissioni,<br />

attraverso la riduzioni dei consumi<br />

energetici e l’aumento della capacità<br />

di assorbimento del carbonio da<br />

parte delle foreste;<br />

- al più tardi dal 2025-2030,<br />

sarà necessaria una riduzione drastica<br />

delle emissioni (fino al 50%<br />

rispetto ai livelli attuali), possibile<br />

solo attraverso una “svolta tecnologica”<br />

globale in grado di rispondere<br />

alla crescente domanda di energia<br />

con il ricorso a fonti alternative<br />

ai combustibili fossili e l’impiego<br />

di tecnologie a bassa intensità<br />

di carbonio.<br />

Secondo il Rapporto, il Protocollo<br />

di Kyoto rappresenta dunque<br />

il primo passo verso la stabilizzazione<br />

della concentrazione di<br />

anidride carbonica, ovvero un’occasione<br />

per sperimentare e<br />

“testare” il sistema di programmi,<br />

regole e misure, che dovranno costituire<br />

la base degli impegni globali<br />

di riduzione delle emissioni<br />

da adottare entro la fine di questo<br />

decennio.<br />

La domanda globale di<br />

energia nei prossimi 30<br />

anni aumenterà di oltre<br />

il 50% rispetto ai livelli<br />

attuali, prevalentemente<br />

per la crescita delle<br />

economie emergenti;<br />

ciò potrebbe portare<br />

a un incremento delle<br />

emissioni pari al 60%<br />

SPECIALE<br />

L’accordo di Marrakech<br />

(novembre 2001)<br />

La settima Conferenza delle Parti<br />

firmatarie della Convenzione sui<br />

Cambiamenti Climatici, nel novembre<br />

2001 a Marrakech, dopo un lungo<br />

e controverso negoziato, ha approvato<br />

le procedure per l’attuazione<br />

del Protocollo di Kyoto.<br />

Alla luce del Terzo rapporto sul<br />

Clima, l’accordo di Marrakech<br />

considera in modo “realistico” il<br />

ruolo del Protocollo di Kyoto e<br />

assume come punto di riferimento<br />

l’esigenza di integrare le ragioni e<br />

le prospettive della crescita economica<br />

con quelle della riduzione<br />

delle emissioni di anidride carbonica,<br />

senza introdurre nuovi vincoli<br />

e regole che possano avere effetti<br />

negativi sulle economie dei paesi<br />

sviluppati e senza, peraltro, produrre<br />

corrispondenti risultati ambientali<br />

globali.<br />

L’accordo dà avvio all’impiego<br />

dei meccanismi di Joint Implementation<br />

(JI) e Clean Development Mechanism<br />

(CDM) del Protocollo di<br />

Kyoto tali per cui i progetti industriali<br />

ad elevata efficienza energetica<br />

o con l’impiego delle fonti rinnovabili<br />

e i progetti di riforestazione<br />

che assorbono carbonio atmosferico,<br />

realizzati in cooperazione tra<br />

più paesi industrializzati (JI) o con i<br />

paesi in via di sviluppo (CDM), generano<br />

“crediti di emissione” o<br />

“crediti di carbonio”, che possono<br />

essere utilizzati per “scontare” gli<br />

obiettivi nazionali di riduzione delle<br />

emissioni altrimenti raggiungibili<br />

unicamente con interventi sul sistema<br />

energetico interno, in molti casi<br />

più costosi e socialmente più complessi.<br />

L’impiego dei meccanismi consente<br />

ampia flessibilità nella definizione<br />

delle misure di riduzione delle<br />

emissioni da parte dei paesi sviluppati<br />

al fine di ottenere il massimo<br />

risultato con il minor costo e,<br />

nello stesso tempo, rappresenta<br />

uno strumento innovativo per il trasferimento<br />

di tecnologie efficienti<br />

e sostenibili nei paesi in via di svi-<br />

20 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


luppo e nelle economie emergenti,<br />

con rilevanti e positivi effetti ambientali<br />

a livello locale e globale.<br />

La realizzazione dei progetti nell’ambito<br />

dei meccanismi è affidata<br />

quasi interamente alle imprese che<br />

dovranno valutare la convenienza di<br />

acquisire crediti di emissione tramite<br />

la cooperazione tecnologica internazionale,<br />

piuttosto che attraverso<br />

interventi sugli impianti e i sistemi<br />

industriali esercitati nei rispettivi<br />

mercati interni. E in questa prospettiva,<br />

Joint Implementation e Clean<br />

Development Mechanism rappresentano<br />

una straordinaria “driving force”<br />

per il trasferimento di tecnologie<br />

“pulite” nei mercati emergenti e<br />

per lo sviluppo della cooperazione<br />

economica con i nuovi protagonisti<br />

dell’economia mondiale.<br />

L’accordo riconosce, inoltre, che<br />

i “crediti di carbonio”, corrispondenti<br />

al quantitativo di questo elemento<br />

assorbito dalle nuove foreste, dalla<br />

gestione dei terreni coltivati, dalla<br />

gestione dei terreni da pascolo e dalla<br />

rivegetazione, possono essere utilizzati<br />

nel “conto nazionale” della<br />

riduzione delle emissioni.<br />

In questa prospettiva i “crediti di<br />

carbonio” sono destinati a rappresentare<br />

un significativo valore aggiunto<br />

per le foreste, perché gli alberi<br />

saranno valutati non solo in termini<br />

di legname e cellulosa prodotti,<br />

ma anche in relazione alla capacità<br />

di assorbimento del carbonio e di<br />

generazione di crediti.<br />

E, infine, l’accordo getta le basi<br />

per l’organizzazione del commercio<br />

internazionale dei permessi di emissione,<br />

il cosiddetto “Emissions Trading<br />

Scheme”, un meccanismo di<br />

mercato che prevede:<br />

● la definizione di un tetto massimo<br />

(cap) di emissioni per ogni paese;<br />

● l’allocazione, da parte delle Autorità<br />

nazionali e nell’ambito del<br />

“cap” nazionale, dei permessi di<br />

emissione (budget) destinati agli impianti<br />

industriali;<br />

● il riconoscimento alle imprese<br />

che hanno effettuato interventi<br />

tecnologici per la riduzione delle<br />

SPECIALE<br />

proprie emissioni al di sotto del<br />

budget assegnato, di crediti corrispondenti<br />

alla riduzione ottenuta;<br />

● la collocazione dei crediti sul<br />

mercato dei permessi di emissione.<br />

I compratori dei crediti possono<br />

essere imprese che:<br />

● non intendono effettuare interventi<br />

tecnologici per<br />

rispettare il budget<br />

assegnato e<br />

che, pertanto, necessitano<br />

di quote<br />

aggiuntive di emissione;<br />

● necessitano dei<br />

permessi di emissione(eventualmente<br />

non disponibili<br />

da parte dell’autorità<br />

pubblica<br />

che deve rispettare<br />

il “cap” nazionale)<br />

per installare<br />

nuove attività;<br />

● il riconoscimento<br />

dei crediti derivanti dai progetti<br />

di cooperazione internazionale realizzati<br />

nell’ambito di Joint Implementation<br />

e Clean Development<br />

Mechanism, che possono essere usati<br />

dalle imprese per rispettare il rispettivo<br />

budget di emissioni.<br />

In altri termini, la “strumentazione”<br />

di cui viene dotato il Protocollo,<br />

da un lato, è finalizzata alla<br />

sperimentazione dei meccanismi<br />

globali approvati a Kyoto nel 1997,<br />

ma mai avviati, e, dall’altro, è fortemente<br />

orientata allo sviluppo tecnologico<br />

e alla promozione della cooperazione<br />

internazionale in campo<br />

energetico e forestale.<br />

L’impegno e le politiche<br />

della Ue nel post-Marrakech<br />

Il Consiglio dei Ministri dell’<strong>Ambiente</strong><br />

della Ue del 17 giugno 1998<br />

ha ripartito tra gli Stati Membri l’impegno<br />

comune di riduzione delle<br />

emissioni stabilito dal Protocollo (-<br />

8% entro il 2012 rispetto al 1990).<br />

La decisione del 17 giugno è<br />

stata fondata principalmente su un<br />

criterio di “unilateralità” e ha con-<br />

Joint Implementation e<br />

Clean Development<br />

Mechanism<br />

rappresentano uno<br />

straordinario input<br />

per il trasferimento di<br />

tecnologie “pulite” nei<br />

mercati emergenti, con i<br />

quali avviare accordi di<br />

cooperazione economica<br />

ARIA - COP9<br />

Articolo<br />

siderato che gli impegni dei singoli<br />

Stati Membri avrebbero dovuto<br />

essere rispettati principalmente attraverso<br />

programmi nazionali di riduzione<br />

delle emissioni nel settore<br />

energetico. La ripartizione ha tenuto<br />

conto del livello di crescita economica,<br />

dell’efficienza del sistemaenergeticoproduttivo<br />

e della<br />

struttura industriale<br />

dei singoli<br />

paesi. I maggiori<br />

oneri di riduzione<br />

sono risultati<br />

a carico<br />

di quei paesi che<br />

nel 1990 avevano<br />

una struttura<br />

energetico-produttiva<br />

a bassa<br />

efficienza e ad alto<br />

impiego di carbone<br />

(Gran Bretagna<br />

-12,5% e<br />

Germania -<br />

21%, senza considerare il Lussemburgo<br />

con - 28%). In questi paesi,<br />

i costi “marginali” di riduzione sono<br />

stati relativamente ridotti, perché<br />

il recupero di efficienza coincide<br />

con la crescita economica e<br />

l’aumento della competitività dei<br />

rispettivi sistemi nazionali.<br />

Per altri paesi, che devono recuperare<br />

un “gap” di sviluppo economico<br />

rispetto alla media europea,<br />

è stato stabilito un limite alla<br />

crescita delle emissioni: Portogallo<br />

(+28%), Grecia (+25%), Spagna<br />

(+15%) e Irlanda (+13%). Ai<br />

paesi che hanno già raggiunto<br />

un’elevata efficienza energetica<br />

nel settore industriale, come Italia<br />

e Olanda, è stato attribuito un<br />

obiettivo di riduzione più modesto<br />

in valori assoluti (- 6,5% e - 6%),<br />

ma che avrebbe, tuttavia, richiesto<br />

un costo marginale relativo più elevato<br />

a causa dei livelli di efficienza<br />

già raggiunti prima del 1990. A<br />

seguito dell’accordo di Marrakech,<br />

non sono stati modificati i termini<br />

della ripartizione degli obiettivi<br />

di riduzione tra gli Stati Mem-<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 21


ARIA - COP9<br />

Articolo<br />

bri, ma le opzioni possibili per le<br />

misure di diminuzione sono risultate<br />

molto più aperte rispetto al<br />

criterio “unilaterale” adottato dalla<br />

decisione del 17 giugno 1998.<br />

In particolare, l’utilizzazione dei<br />

crediti di carbonio generati dalle foreste<br />

e dalle attività agroforestali e<br />

dei crediti di<br />

emissioni derivanti<br />

dai progetti<br />

realizzati nell’ambito<br />

dei meccanismi<br />

di JI e CDM,<br />

consentono una<br />

ampia flessibilità<br />

nelle scelte nazionali<br />

e favoriscono<br />

una significativa<br />

riduzione dei<br />

costi a parità di<br />

risultati in termini<br />

di riduzione<br />

delle emissioni.<br />

Inoltre, l’avvio<br />

del meccanismo<br />

di Emissions Trading per il<br />

commercio dei permessi di emissione<br />

introduce ulteriori elementi di<br />

flessibilità.<br />

A questo proposito, la recentissima<br />

direttiva 2003/87/CE [2] , che ha<br />

istituito il mercato europeo dei permessi<br />

di emissione, e la direttiva<br />

attualmente in discussione sul riconoscimento<br />

nel mercato dei permessi<br />

dei “crediti di carbonio” e dei<br />

“crediti di emissione” derivanti dai<br />

progetti JI e CDM, rappresentano<br />

una svolta significativa rispetto ai<br />

criteri adottati per la decisione del<br />

17 giugno 1998.<br />

Il PN per la riduzione dei<br />

gas serra (dicembre 2002)<br />

La legge di ratifica del Protocollo<br />

di Kyoto del giugno 2002 fa<br />

riferimento esplicito ai contenuti e<br />

agli strumenti individuati dall’ac-<br />

Con i “crediti di<br />

carbonio” gli alberi<br />

saranno valutati non<br />

solo in termini di<br />

legname e cellulosa<br />

prodotti, ma anche in<br />

relazione alla capacità<br />

di assorbimento<br />

del carbonio e di<br />

generazione di crediti<br />

SPECIALE<br />

cordo di Marrakech e dispone la<br />

revisione della delibera del CIPE<br />

19 novembre 1998, n. 137, che aveva<br />

approvato le «Linee Guida per<br />

le politiche e misure nazionali di<br />

riduzione delle emissioni» [3] basate<br />

quasi esclusivamente su programmi<br />

e interventi sul sistema energetico<br />

interno.<br />

A questo proposito,<br />

va ricordato<br />

che la delibera del<br />

CIPE prevedeva<br />

un fabbisogno di<br />

investimenti pubblici<br />

e privati pari<br />

a circa 100.000 -<br />

115.000 miliardi<br />

di lire in dieci anni,<br />

ai quali avrebbero<br />

dovuto corrispondere<br />

risparmi<br />

nei consumi energetici<br />

pari a circa<br />

78.000-85.000 miliardi.<br />

La criticità di questo impegno<br />

economico non è tanto rappresentata<br />

dal bilancio netto a conclusione<br />

del decennio, quanto dalla dimensione<br />

degli investimenti necessari nel<br />

primo periodo (due-sei anni), durante<br />

il quale non si manifesteranno<br />

risultati in termini di risparmio energetico,<br />

ma potrebbe, invece, determinarsi<br />

una sottrazione di risorse<br />

per altri settori “vitali”, con effetti<br />

macroeconomici difficilmente valutabili.<br />

Partendo da queste premesse, il<br />

“Piano nazionale per la riduzione<br />

delle emissioni dei gas responsabili<br />

dell’effetto serra 2003-2010”, approvato<br />

dal Comitato Interministeriale<br />

per la Programmazione Economica<br />

il 19 dicembre 2002, è stato elaborato<br />

assumendo quattro criteri principali:<br />

● le misure per la riduzione delle<br />

emissioni nel mercato interno devono<br />

considerare gli elevati standard<br />

di efficienza energetica e la bassa<br />

“intensità di carbonio” dell’economia<br />

dell’Italia, ben rappresentati dai<br />

rapporti della Agenzia Internazionale<br />

dell’Energia. Pertanto, le misure<br />

“nazionali” per la riduzione delle<br />

emissioni devono essere coerenti<br />

con le politiche di modernizzazione<br />

dell’economia italiana, evitando<br />

l’imposizione di ulteriori vincoli al<br />

sistema industriale e tenendo conto,<br />

nello stesso tempo, dell’esigenza di<br />

garantire la sicurezza energetica del<br />

Paese e dell’obiettivo di raggiungere<br />

il migliore risultato con il minor<br />

costo;<br />

● dovrà essere ottimizzata la capacità<br />

“nazionale” di assorbimento di<br />

carbonio atmosferico, sia attraverso<br />

un nuovo inventario e una più<br />

efficiente gestione del patrimonio<br />

forestale e boschivo sia attraverso<br />

la realizzazione di nuove piantagioni<br />

forestali, avendo presente l’obiettivo<br />

di contribuire, nello stesso tempo,<br />

alla sicurezza idrogeologica del<br />

territorio e all’aumento del volume<br />

di biomassa disponibile per la produzione<br />

di energia da fonti rinnovabili;<br />

● dovranno essere promossi e facilitati<br />

i programmi per la acquisizione<br />

di “crediti di carbonio” e di<br />

“crediti di emissione” nell’ambito<br />

dei meccanismi di cooperazione internazionale<br />

del Protocollo di Kyoto<br />

(Clean Development Mechanism<br />

e Joint Implementation), sia attraverso<br />

progetti in campo energetico e<br />

forestale delle imprese italiane sia<br />

attraverso la partecipazione ai<br />

“Carbon Fund” presso le istituzioni<br />

finanziarie internazionali o le<br />

agenzie nazionali dei paesi in via di<br />

sviluppo e dei paesi con economia<br />

in transizione;<br />

● l’allocazione dei permessi di<br />

[2] «Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di<br />

quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio» (in G.U.C.E. Ldel<br />

25 ottobre 2003, n. 275). Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

[3] In Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1999, n. 33.<br />

22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


emissione nel mercato interno e la<br />

partecipazione delle imprese italiane<br />

al sistema europeo di Emissions<br />

Trading dovranno essere finalizzate<br />

al riconoscimento e alla valorizzazione<br />

delle performace di efficienza<br />

già raggiunte dal sistema industriale<br />

italiano.<br />

Il piano individua i programmi e<br />

le misure da attuare per rispettare<br />

l’obiettivo di riduzione delle emissioni<br />

dei gas serra attribuito all’Italia,<br />

tali per cui, entro il 2008-2012, i<br />

livelli dovranno essere ridotti del<br />

6,5%, rispetto al 1990, dovendo,<br />

quindi, passare da 521 milioni di<br />

tonnellate di carbonio (Mt) del 1990<br />

a 487 Mt. Il gap teorico da colmare<br />

è, pertanto, pari a 34 Mt.<br />

Tuttavia, dal 1990 le emissioni<br />

sono aumentate a 546 Mt. e lo<br />

“scenario tendenziale” al 2010, qualora<br />

non vengano adottate misure,<br />

risulta pari a 580 Mt. Il “gap” effettivo<br />

stimato è, dunque, di 93 Mt.<br />

Il piano considera, da un lato, le<br />

misure già adottate e in fase di attuazione<br />

che concorrono al raggiungimento<br />

dell’obiettivo di riduzione<br />

delle emissioni e individua, dall’altro,<br />

un “set” di ulteriori misure possibili<br />

in campo energetico e forestale,<br />

a livello nazionale e internazionale.<br />

Le misure già adottate<br />

Queste misure comprendono<br />

l’attuazione di programmi già previsti<br />

da leggi e direttive europee,<br />

da decreti ministeriali e da delibere<br />

del CIPE, in materia di produzione<br />

di energia, di riduzione dei<br />

consumi energetici, di smaltimento<br />

dei rifiuti, di miglioramento dell’efficienza<br />

nei trasporti, progetti<br />

già avviati nell’ambito del Clean<br />

Development Mechanism.<br />

In particolare, tra le misure<br />

che si considerano già adottate,<br />

sono state comprese quelle che<br />

riguardano l’aumento della produzione<br />

nazionale e delle importazioni<br />

di energia elettrica, per<br />

rispondere all’incremento della<br />

richiesta sulla rete da 299 TWh<br />

SPECIALE<br />

nel 2000 a 364 TWh nel 2010.<br />

L’aumento della produzione considera<br />

il completamento della riqualificazione<br />

del parco termoelettrico<br />

con la trasformazione a cicli combinati<br />

e la realizzazione di nuovi impianti<br />

con un aumento della percentuale<br />

di gas naturale nel mix energetico<br />

dal 35% al 52%. Per quanto<br />

riguarda gli altri combustibili, viene<br />

considerato un aumento dal 9% al<br />

12% del carbone,<br />

una crescita dell’impiego<br />

delle<br />

rinnovabili diversedall’idroelettrico<br />

dal 3,3% al<br />

7,8% e dell’idroelettico<br />

fino al<br />

20%, nonché una<br />

riduzione dell’oliocombustibile<br />

al 10%.<br />

Per effetto di<br />

queste misure, la<br />

crescita delle<br />

emissioni al 2010<br />

è stimata in 528<br />

Mt contro le 580<br />

dello “scenario tendenziale”; questo<br />

è il cosiddetto “scenario di riferimento”<br />

che riduce il gap a circa 40<br />

Mt. Sulla base di questo scenario<br />

sono stati indicati i livelli massimi<br />

di emissione per i diversi settori.<br />

Questi livelli, per i settori energetico<br />

e industriale, del terziario e dei<br />

trasporti, corrispondono a valori<br />

che, comunque, dovrebbero essere<br />

raggiunti per effetto delle misure<br />

già adottate; pertanto, il piano non<br />

introduce ulteriori programmi, obblighi<br />

e costi aggiuntivi per questi settori.<br />

Inoltre, le imprese dei settori<br />

energetico e industriale potranno ricorrere,<br />

senza limitazioni, al mercato<br />

dei permessi di emissione, secondo<br />

quanto previsto dalla direttiva<br />

Europea “Emissions Trading”<br />

2003/87/CE, che entrerà in vigore<br />

nel 2005, e dalla direttiva “Linking”<br />

che stabilirà, entro il 2004, le<br />

regole per l’impiego dei crediti derivanti<br />

dai meccanismi di Joint Imple-<br />

Il Piano nazionale per la<br />

riduzione delle emissioni<br />

di gas serra si colloca nel<br />

contesto internazionale<br />

come contributo<br />

dell’Italia alla strategia<br />

globale necessaria per<br />

affrontare la sfida<br />

planetaria dei<br />

cambiamenti climatici<br />

ARIA - COP9<br />

Articolo<br />

mentation e Clean Development<br />

Mechanism.<br />

Le misure per<br />

l’assorbimento di carbonio<br />

Le misure per l’assorbimento di<br />

carbonio nel settore agricolo e forestale<br />

a livello nazionale comprendono<br />

iniziative per l’aumento e la migliore<br />

gestione delle aree forestali e<br />

boschive, il recupero di territori abbandonati,<br />

la prote-<br />

zione del territorio<br />

dai rischi di dissesto<br />

e la desertificazione<br />

mediante afforestazione<br />

e riforestazione.<br />

Queste misure<br />

consentono un’aumento<br />

della capacità<br />

di assorbimento<br />

del carbonio<br />

corrispondente a<br />

una riduzione equivalente<br />

di emissioni<br />

per un totale di<br />

circa 10 Mt, che riduce<br />

il “gap” a<br />

30 Mt.<br />

Senza considerare le esternalità<br />

positive per la protezione dell’ambiente<br />

e del territorio, gli investimenti<br />

necessari per la realizzazione<br />

di queste misure corrispondono a un<br />

costo di abbattimento per tonnellata<br />

di carbonio inferiore a 5 euro, contro<br />

un costo per le misure interne<br />

nel settore energetico stimato attorno<br />

a 20-30 euro.<br />

Le ulteriori misure<br />

di riduzione delle emissioni<br />

Per l’individuazione delle ulteriori<br />

misure di riduzione delle emissioni, è<br />

stato definito un set aperto di opzioni,<br />

individuate assumendo il criterio della<br />

“ottimizzazione” degli effetti ambientali<br />

di misure finalizzate prioritariamente<br />

alla modernizzazione dell’economia<br />

italiana e tenendo conto<br />

dell’esigenza di raggiungere il migliore<br />

risultato di riduzione delle emissioni<br />

con il minor costo.<br />

Le opzioni indicate consentono<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 23


ARIA - COP9<br />

Articolo<br />

un’ampia flessibilità, al fine dell’individuazione<br />

delle soluzioni meno<br />

costose e più vantaggiose per lo sviluppo<br />

di nuove iniziative, in particolare<br />

nei settori delle tecnologie energetiche<br />

e dei trasporti e per l’apertura<br />

di nuovi mercati alle imprese italiane<br />

attraverso i meccanismi di Clean<br />

Development Mechanism e Joint<br />

Implementation.<br />

Alcuni programmi individuati sono<br />

già in fase di attuazione, come<br />

ad esempio la promozione della microcogenerazione<br />

di elettricità e calore<br />

distribuita, la diffusione di elettrodomestici<br />

e di dispositivi elettrici<br />

ad alta efficienza, l’introduzione di<br />

nuovi motori industriali ad alta efficienza,<br />

l’eliminazione delle emissioni<br />

di acido adipico e nitrico in alcuni<br />

settori industriali nonché lo sviluppo<br />

di progetti nell’ambito del<br />

Clean Development Mechanism e<br />

Joint Implementation.<br />

La realizzazione di questi programmi<br />

- i cui costi netti, nel corso<br />

dei prossimi 8 anni, sono compresi<br />

tra 120 e 300 milioni di euro - consentirà<br />

di colmare il “gap” residuo<br />

di riduzione delle emissioni pari 30<br />

Mt. Va, tuttavia, considerato che il<br />

costo sarà tanto più ridotto quanto<br />

più rapidi saranno i “ritorni” in termini<br />

di risparmio energetico e di<br />

acquisizione dei “crediti” attraverso<br />

i progetti CDM e JI.<br />

Altri programmi destinati al mercato<br />

interno, individuati dal piano e<br />

già avviati, avranno, invece, effetti<br />

nel medio periodo, ovvero oltre il<br />

2012; questo è, in particolare, il<br />

caso del “progetto idrogeno”, delle<br />

misure previste per la sostituzione<br />

di oltre 10 milioni di veicoli circolanti<br />

con nuovi veicoli ad alta efficienza<br />

e basse emissioni nonché<br />

dei progetti per la realizzazione delle<br />

infrastrutture nel settore del trasporto.<br />

Questi programmi, coerenti con<br />

le politiche per la modernizzazione<br />

dell’economia, hanno un potenziale<br />

di riduzione delle emissioni compreso<br />

tra 30 e 60 Mt.<br />

SPECIALE<br />

II ricorso a CDM e JI<br />

In generale, le misure individuate<br />

con il criterio della migliore efficienza<br />

e del minor costo fanno riferimento<br />

per almeno il 40-50% a programmi<br />

e iniziative da realizzare<br />

mediante i meccanismi di cooperazione<br />

internazionale previsti dal Protocollo<br />

di Kyoto.<br />

L’obiettivo di questi programmi<br />

e iniziative è quello di utilizzare il<br />

“fattore ambiente” come veicolo<br />

per la internazionalizzazione e la diffusione<br />

delle tecnologie e delle imprese<br />

italiane, sulla base di quattro<br />

considerazioni principali:<br />

● ai fini della riduzione delle emissioni<br />

globali di anidride carbonica,<br />

ovvero dei consumi di combustibili<br />

fossili, la realizzazione di progetti<br />

industriali JI e CDM a elevata efficienza<br />

energetica o con l’impiego<br />

delle fonti rinnovabili, comporta generalmente<br />

costi marginali inferiori<br />

rispetto a quelli necessari per raggiungere<br />

gli stessi risultati di riduzione<br />

delle emissioni nei mercati interni<br />

dei paesi sviluppati;<br />

● l’impiego dei meccanismi costituisce<br />

una rilevante opportunità per<br />

l’abbattimento dei costi di riduzione<br />

delle imprese europee, che dovranno<br />

rispettare entro il 2010 un tetto massimo<br />

di emissioni, come previsto dalla<br />

direttiva europea “Emissions Trading”.<br />

E questo è particolarmente vero<br />

per le imprese italiane che hanno<br />

già raggiunto gli standard più elevati<br />

di efficienza energetica e le migliori<br />

performance di “carbon intensità” tra<br />

i paesi europei e che, pertanto, dovrebbero<br />

sostenere costi marginali molto<br />

elevati per ottenere, comunque, modesti<br />

risultati in termini di riduzione di<br />

emissioni;<br />

● il trasferimento di tecnologie<br />

energetiche avanzate nei paesi dell’Europa<br />

centro orientale e in quelli<br />

in via di sviluppo, potrebbe avere<br />

un effetto calmierante sui rischi di<br />

“dumping” connessi all’impiego in<br />

questi paesi di tecnologie obsolete;<br />

● la domanda globale di energia nei<br />

prossimi 30 anni aumenterà di oltre<br />

il 50% rispetto ai livelli attuali, preva-<br />

lentemente per la crescita delle economie<br />

emergenti, in particolare di Cina,<br />

India, dei paesi dell’Asia orientale,<br />

del Brasile, oltrechè della Russia.<br />

Se a questo aumento della domanda<br />

non si farà fronte con tecnologie efficienti<br />

per l’impiego dei combustibili<br />

fossili e con una crescita significativa<br />

della valorizzazione energetica<br />

delle fonti rinnovabili, le emissioni<br />

globali di anidride carbonica potrebbero<br />

subire un incremento di oltre il<br />

60% rispetto ai livelli attuali.<br />

E in questa prospettiva, Joint Implementation<br />

e Clean Development<br />

Mechanism rappresentano per le imprese<br />

italiane anche una straordinaria<br />

“driving force” per il trasferimento<br />

di tecnologie nei mercati emergenti e<br />

per lo sviluppo della cooperazione<br />

economica con i nuovi protagonisti<br />

dell’economia mondiale.<br />

Per favorire lo sviluppo di progetti<br />

delle imprese italiane nell’ambito<br />

dei meccanismi, il Ministero<br />

dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del<br />

Territorio ha sottoscritto accordi bilaterali<br />

e ha avviato programmi di<br />

collaborazione con la Cina, l’Algeria,<br />

il Marocco, la Tunisia, l’Egitto,<br />

la Bulgaria, la Romania. Altri accordi<br />

sono in fase di preparazione con<br />

paesi della regione mediterranea e<br />

dell’America Latina. Inoltre, il Ministero<br />

partecipa al “Community<br />

Development Carbon Fund” della<br />

Banca Mondiale, presso la quale ha<br />

istituito un “Italian Trust Carbon<br />

Fund” finalizzato a sostenere progetti<br />

italiani di cooperazione energetica<br />

e ambientale con i Paesi in via<br />

di sviluppo.<br />

In conclusione, il piano nazionale<br />

per la riduzione delle emissioni<br />

di gas responsabili dell’effetto serra<br />

costituisce un’agenda e una guida<br />

per lo sviluppo sostenibile dell’Italia<br />

e per la promozione di un nuovo<br />

ruolo delle imprese italiane nei mercati<br />

internazionali delle tecnologie<br />

“pulite” per la protezione dell’ambiente<br />

globale. l<br />

24 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


di Jacopo Giliberto, giornalista - Il Sole 24 ORE<br />

Il summit mondiale sul clima<br />

che si terrà a Milano dal 1˚ al<br />

12 dicembre 2003 offre l’occasione<br />

per passare in rassegna<br />

una serie di temi legati al problema<br />

“effetto serra”. Innanzitutto,<br />

è bene tenere a mente<br />

come, a monte di tutto, vi siano<br />

le ben note emissioni di anidride<br />

carbonica, a loro volta<br />

causate dal consumo di fonti<br />

carboniose in applicazioni che<br />

vanno dalle centrali elettriche<br />

alle stufe, dai motori delle automobili<br />

fino alle caldaie condominiali.<br />

Ciò rimanda, implicitamente,<br />

a un’analisi dei consumi<br />

energetici il cui trend èin<br />

costante aumento anche per il<br />

crescente fabbisogno dei Paesi<br />

in fase di sviluppo. Le uniche<br />

soluzioni in grado di spezzare<br />

questo “circolo vizioso”, in modo<br />

da conciliare crescita, benessere<br />

e ambiente, sono quelle<br />

offerte dalle “tecnologie pulite”<br />

e da strumenti in grado di<br />

“monetizzare” le politiche rispettose<br />

dell’ambiente, come<br />

il cosiddetto meccanismo dell’“emission<br />

trading”, recentemente<br />

ufficializzato a livello<br />

europeo con la direttiva<br />

2003/87/CE.<br />

SPECIALE<br />

Durante la Conferenza di dicembre potrebbe essere deciso il futuro del Protocollo di Kyoto<br />

Carbonio, consumi, clima e sviluppo<br />

le parole chiave del Cop9 di Milano<br />

Al via a Milano il summit mondiale<br />

del clima, nel quale potrebbe<br />

essere deciso il futuro<br />

del Protocollo di Kyoto. Si tratta della<br />

9 a Conferenza degli Stati Parte (in<br />

sigla Cop9) della Convenzione quadro<br />

delle Nazioni Unite sul cambiamento<br />

del clima, che si svolgerà alla<br />

Fiera di Milano dal 1˚ al 12 dicembre<br />

2003.<br />

Alla conferenza - organizzata dall’organismo<br />

ONU Unfcc in collaborazione<br />

con il Ministero italiano dell’<strong>Ambiente</strong><br />

nelle vesti di “padrone di<br />

casa” e dalla Regione Lombardia -<br />

parteciperanno circa 4.000 delegati,<br />

ma sarà seguita anche da migliaia di<br />

altre persone, tra cui rappresentanti<br />

delle organizzazioni non governative<br />

(come le associazioni ecologiste),<br />

giornalisti di tutto il mondo, esperti e<br />

scienziati.<br />

Il programma prevede una sessione<br />

speciale di alto livello che si terrà<br />

nei giorni 10 e 11 dicembre, durante<br />

la quale, i ministri di circa settanta<br />

Paesi prenderanno parte ai vari dibattiti<br />

in una serie di tavole rotonde.<br />

Prima dell’apertura dei lavori della<br />

Cop9, si è riunito nei giorni scorsi a<br />

Milano il consiglio esecutivo del<br />

“meccanismo per uno sviluppo pulito”<br />

(Cdm), uno degli organismi di<br />

applicazione degli accordi ONU sul<br />

clima.<br />

Il tema centrale è il rapporto fra<br />

energia e ambiente. Sono accusate di<br />

cambiare il clima le emissioni di anidride<br />

carbonica, il gas che si sviluppa<br />

dalla combustione, processo alla<br />

base di tutti i processi energetici, che<br />

siano naturali (come le eruzioni dei<br />

vulcani), biologici (la respirazione di<br />

animali e piante) o artificiali.<br />

ARIA - COP9<br />

Articolo<br />

L’effetto serra è il riscaldamento<br />

del clima, a sua volta attribuito all’aumento<br />

della presenza di anidride carbonica<br />

nell’aria. Questo gas (innocuo)<br />

trattiene nell’atmosfera il calore<br />

che il Sole irraggia sulla Terra. Una<br />

giusta dose di questo gas è indispensabile<br />

per la vita sul pianeta; se l’anidride<br />

carbonica fosse troppo poca,<br />

infatti, il calore verrebbe disperso e<br />

la Terra sarebbe ghiacciata. Le piante,<br />

nella loro fotosintesi clorofilliana,<br />

assorbono questo gas, con un processo<br />

biochimico ne ricavano il carbonio<br />

che serve a costruire rami e foglie<br />

e liberano nell’aria l’ossigeno<br />

che avanza alla fine del processo.<br />

Tuttavia, troppa anidride carbonica<br />

produce l’effetto opposto. Scalda<br />

il clima. E la sua presenza è sempre<br />

più “ingombrante”. Una conferma<br />

viene non dagli scienziati, sempre<br />

divisi, ma dalle aziende che producono<br />

i gas tecnici, cioè gli stabilimenti<br />

che, mediante un processo di compressione<br />

e di decompressione, raffreddano<br />

l’aria fino a riuscire a<br />

estrarne ossigeno liquido, azoto liquido,<br />

anidride carbonica liquida e<br />

gli altri gas (argo, neon e così via);<br />

per questi, la materia prima è l’aria e<br />

dai volumi di produzione si accorgono,<br />

con dati certi, industriali, di un<br />

aumento della presenza di anidride<br />

carbonica.<br />

La scienza conferma che la concentrazione<br />

in atmosfera di anidride<br />

carbonica, dall’inizio della rivoluzione<br />

industriale a oggi, ha subito un<br />

aumento di oltre il 30%, raggiungendo<br />

un livello attorno a 360 parti per<br />

milione e a questo aumento è attribuita,<br />

almeno in parte, la responsabilità<br />

della progressiva variabilità climati-<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25


ARIA - COP9<br />

Articolo<br />

ca degli ultimi decenni.<br />

Le fonti antropiche<br />

di carbonio<br />

Gli scienziati stanno cercando di<br />

chiarire fino a che punto è l’uomo a<br />

cambiare il clima con la sua produzione<br />

di anidride carbonica. Come<br />

emette anidride carbonica l’uomo?<br />

L’energia contenuta nel carbonio è<br />

stata dissotterrata dai giacimenti petroliferi,<br />

dalle miniere di carbone,<br />

dai depositi di metano, è stata fatta<br />

reagire con l’ossigeno dell’aria nelle<br />

centrali elettriche, nelle stufe, nei motori<br />

delle automobili e dei camion<br />

piuttosto che nelle caldaie condominiali.<br />

Passando per ciminiere, comignoli<br />

e tubi di scappamento, il carbonio<br />

viene aggiunto all’aria dopo essere<br />

rimasto per millenni innocuamente<br />

sepolto nel sottosuolo.<br />

Secondo le stime del World Energy<br />

Outlook 2002 dell’Agenzia internazionale<br />

dell’energia (Aie), la domanda<br />

globale di energia tra il 2000<br />

e il 2030 aumenterà di oltre il 50%,<br />

soprattutto per la crescita delle economie<br />

emergenti (Cina, India, Brasile<br />

e altri; si veda la figura 1). L’aumento<br />

della domanda sarà soddisfatto<br />

sopratutto con i combustibili fossili<br />

(carbone, petrolio e gas; si vedano<br />

le figure 2 e 3); di conseguenza,<br />

l’Aie stima una crescita delle emis-<br />

SPECIALE<br />

sioni di anidride carbonica superiore<br />

del 50% rispetto ai livelli attuali.<br />

La crescita delle emissioni - dice il<br />

Terzo rapporto sul clima approvato<br />

nel 2001 dal Panel intergovernativo<br />

sui cambiamenti climatici (IPCC) -<br />

comporterà l’accelerazione del trend<br />

di aumento della concentrazione in<br />

atmosfera di anidride carbonica.<br />

La protezione degli equilibri climatici,<br />

secondo il Panel IPCC, richiede<br />

la stabilizzazione della concentrazione<br />

di anidride carbonica entro<br />

la fine del secolo a un livello tale<br />

da non determinare un aumento medio<br />

della temperatura e una crescita<br />

del livello dei mari capace di sconvolgere<br />

i sistemi naturali e le zone<br />

costiere del pianeta dove si concentra<br />

oltre il 50% della popolazione.<br />

La stabilizzazione, entro il 2100, della<br />

concentrazione di anidride carbonica<br />

in atmosfera attorno a 550-650<br />

parti per milione è considerata il risultato<br />

a cui tendere per contenere<br />

l’aumento della temperatura media<br />

al di sotto di due gradi e la crescita<br />

del livello dei mari al di sotto di 20<br />

centimetri. Gli “scenari di stabilizzazione”<br />

dell’IPCC considerano inevitabile,<br />

almeno fino al 2030, l’aumento<br />

delle emissioni provocato dalla<br />

crescita dei consumi di combustibili<br />

fossili nel breve-medio periodo.<br />

Qui si pone anche il divario fra le<br />

esigenze di difesa dell’ambiente e i<br />

giusti motivi di crescita dei Paesi in<br />

via di sviluppo; nessuno può, infatti,<br />

propugnare una protezione del clima<br />

ottenuta con la crisi economica e la<br />

povertà di Cina, India e delle altre<br />

economie emergenti, che concorrono<br />

in modo determinante all’aumento<br />

dei consumi mondiali di energia e<br />

alla conseguente crescita delle emissioni.<br />

La Convenzione quadro sui cambiamenti<br />

climatici sottoscritta nel<br />

1992 e ratificata da 178 Paesi (il Senato<br />

USA ha ratificato in ottobre<br />

1992 e il Parlamento italiano nel gennaio<br />

1994), impegna i Paesi firmatari<br />

ad adottare misure per la riduzione<br />

delle emissioni di anidride carbonica,<br />

provocata in larga misura dall’impiego<br />

dei combustibili fossili come<br />

fonte di energia e calore, alla quale è<br />

attribuita la responsabilità di contribuire<br />

all’aumento della temperatura.<br />

La Convenzione assume come obiettivo<br />

di riferimento la stabilizzazione<br />

della concentrazione in atmosfera di<br />

anidride carbonica a livelli non pericolosi<br />

per gli equilibri climatici.<br />

Aumento dei consumi e<br />

difesa del clima<br />

Dal 2020 la risposta alla domanda<br />

di energia dovrà essere basata su un<br />

impiego sempre più diffuso delle fon-<br />

26 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


ti rinnovabili, delle tecnologie dell’idrogeno<br />

e delle celle a combustibile,<br />

delle tecnologie “pulite” e ad alta<br />

efficienza per l’impiego dei combustibili<br />

fossili nonché delle tecnologie<br />

per la cattura del carbonio. È lo scenario<br />

della cosiddetta “decarbonizzazione<br />

dell’economia”.<br />

Un altro scenario delineato dall’Aie,<br />

che si basa sull’effetto economico,<br />

propone investimenti inferiori<br />

in cambio di un maggiore affidamento<br />

alla cogenerazione distribuita,<br />

cioè alle minicentrali locali ad alta<br />

efficienza.<br />

Esperti e politici sono d’accordo<br />

già su diversi punti, come per esempio<br />

il fatto che la “liberazione” dalla<br />

schiavitù dei combustibili fossili richieda<br />

uno sforzo straordinario di ricerca<br />

e innovazione, uno “shock”<br />

tecnologico. Inoltre, la dimensione<br />

della riduzione delle emissioni necessaria<br />

per stabilizzare la concentrazione<br />

di anidride carbonica esigerà un<br />

impegno da parte di tutti i Paesi, sviluppati<br />

e in fase di crescita.<br />

La terza Conferenza delle parti<br />

(Cop3) aveva approvato a Kyoto nel<br />

dicembre ’97 il Protocollo che individuava<br />

le prime misure per la riduzione<br />

delle emissioni di anidride carbonica<br />

e di altri cinque gas a effetto<br />

serra (metano, protossido di azoto e<br />

tre composti fluorurati). Inoltre, tra<br />

SPECIALE<br />

le misure era stato indicato anche<br />

l’assorbimento di carbonio atmosferico<br />

attraverso la riforestazione e le<br />

attività agroforestali. Il Protocollo<br />

impegna i Paesi industrializzati a ridurre<br />

le proprie emissioni, entro il<br />

2012, nella misura complessiva del<br />

5,2% rispetto ai livelli del 1990. Considerando<br />

che ogni diminuzione delle<br />

emissioni è efficace indipendentemente<br />

dal luogo del pianeta nel quale<br />

viene realizzata, il Protocollo prevede<br />

che le misure nazionali di riduzione<br />

potranno essere integrate dalla<br />

realizzazione di progetti comuni tra<br />

più Paesi industrializzati o in via di<br />

sviluppo, sia per la riduzione delle<br />

emissioni mediante l’impiego di tecnologie<br />

più efficienti e delle energie<br />

rinnovabili sia per l’assorbimento<br />

del carbonio atmosferico attraverso<br />

la realizzazione di nuove foreste e<br />

attività agro-forestali.<br />

Secondo la Cop7 di Marrakech<br />

(novembre 2001), bisogna integrare<br />

le ragioni e le prospettive della crescita<br />

economica con quelle della riduzione<br />

delle emissioni senza introdurre<br />

nuovi vincoli e regole che possano<br />

avere effetti negativi sulle economie<br />

dei Paesi sviluppati e senza, peraltro,<br />

produrre corrispondenti risultati ambientali<br />

globali.<br />

Per arrivare all’impegno comune<br />

è necessario rafforzare i meccanismi<br />

ARIA - COP9<br />

Articolo<br />

di mercati e la cooperazione tecnologica<br />

internazionale. In altre parole, si<br />

tratta di organizzare quei meccanismi<br />

che gli esperti chiamano Clean Development<br />

Mechanism e Joint Implementation<br />

e, soprattutto, la “borsa delle<br />

emissioni”.<br />

La borsa delle emissioni<br />

Il concetto della borsa delle emissioni<br />

passa attraverso la fissazione di<br />

un tetto alla produzione di emissioni<br />

di anidride carbonica. Le aziende (o<br />

i comparti industriali) che supereranno<br />

questo limite saranno obbligate<br />

ad acquistare i diritti su un particolare<br />

mercato. I loro conti, quindi, saranno<br />

destinati ad appesantirsi sul fronte<br />

dei margini o su quello dei prezzi,<br />

fino a perdere, salvo adeguamento,<br />

di competitività rispetto ai concorrenti.<br />

Le aziende che, invece, rimarranno<br />

sotto questo limite potranno vendere<br />

i diritti e, quindi, chi avrà investito<br />

in efficienza energetica potrà<br />

migliorare la redditività o fare concorrenza<br />

con prezzi più bassi.<br />

I primi mercati delle emissioni sono<br />

già attivi negli Usa e in Inghilterra,<br />

ma i mercati nazionali in genere sono<br />

troppo piccoli e non portano benefici<br />

nei Paesi in crescita. Il riscaldamento<br />

del clima non ha i confini tracciati dei<br />

Governi. Così i meccanismi economici<br />

si stanno allargando a livello inter-<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 27


ARIA - COP9<br />

Articolo<br />

nazionale, per esempio con la recente<br />

pubblicazione della «direttiva 2003/<br />

87/CE del Parlamento europeo e del<br />

Consiglio del 13 ottobre 2003 che<br />

istituisce un sistema per lo scambio<br />

di quote di emissioni dei gas a effetto<br />

serra nella Comunità e che modifica<br />

la direttiva 96/61/CE del Consiglio»<br />

(in G.U.C.E. L del 25 ottobre 2003,<br />

n. 275) [1] , o con la non facile direttiva<br />

europea sul riconoscimento nel mercato<br />

dei permessi dei “crediti di carbonio”<br />

e dei “crediti di emissione”, attualmente<br />

in discussione a Bruxelles.<br />

Si tratta di incentivare gli investimenti<br />

ad alta valenza ambientale nei<br />

Paesi con economie meno sviluppate.<br />

Un esempio generico. Un’azienda<br />

italiana potrebbe realizzare in un Paese<br />

meno ricco uno stabilimento (o una<br />

centrale elettrica) secondo standard italiani,<br />

che, essendo fra i più alti al mondo<br />

in termini di rendimento energetico,<br />

potrebbero risultare superiori ai parametri<br />

ambientali medi degli altri stabilimenti<br />

già realizzati in precedenza. Per<br />

ottenere un minimo beneficio in un impianto<br />

italiano - già ad altissimo rendimento<br />

(l’Italia è in termini di efficienza<br />

energetica il più “parsimonioso” dei<br />

Paesi Ocse) - occorrerebbero investimenti<br />

ingentissimi; al contrario, per<br />

SPECIALE<br />

conseguire un risultato ambientale molto<br />

notevole in un Paese meno sviluppato<br />

basterebbe, semplicemente, adottare<br />

la tecnologia italiana. Con l’investimento<br />

nel Paese meno industrializzato,<br />

l’efficienza energetica e il risparmio di<br />

emissioni di anidride carbonica ottenuti<br />

dall’azienda italiana verrebbero computati<br />

fra i “crediti” da vantare alla<br />

Borsa delle emissioni. Un gioco “winwin”,<br />

cioè nel quale tutte le parti ottengono<br />

benefici e non c’è alcun perdente,<br />

nemmeno il Paese di destinazione<br />

dell’investimento né il clima a livello<br />

mondiale.<br />

Il Protocollo di Kyoto rappresenta,<br />

così, il quadro di riferimento per<br />

sperimentare il sistema di programmi,<br />

regole, misure e strumenti di<br />

mercato per raggiungere gli obiettivi<br />

di riduzione delle emissioni senza<br />

compromettere la sicurezza energetica,<br />

lo sviluppo tecnologico e la<br />

crescita economica. I meccanismi di<br />

cooperazione offrono alla Ue l’occasione<br />

per integrare le politiche ambientali<br />

con quelle energetiche.<br />

Meccanismi<br />

di mercato e costi<br />

Il dibattito europeo verte, però,<br />

sulla flessibilità e sui meccanismi di<br />

[1] Sul tema seguiranno ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

mercato che il Protocollo di Kyoto<br />

ha introdotto come strumento per<br />

raggiungere gli obiettivi ambientali.<br />

Una regolazione troppo “normativa”<br />

degli scambi di emissioni di anidride<br />

carbonica può essere un freno<br />

pesante al raggiungimento degli<br />

obiettivi. Ogni riduzione delle emissioni<br />

è efficace dovunque, indipendentemente<br />

dal luogo del pianeta<br />

nel quale viene realizzata. Difatti, la<br />

realizzazione di progetti industriali<br />

in cooperazione internazionale comporta<br />

generalmente costi marginali<br />

inferiori rispetto a quelli necessari<br />

per raggiungere gli stessi risultati di<br />

riduzione delle emissioni nei mercati<br />

interni dei Paesi maggiormente<br />

sviluppati.<br />

Le stime più recenti valutano il<br />

costo marginale di abbattimento di<br />

una tonnellata di anidride carbonica<br />

tra 15 e 28 dollari nell’Unione Europea,<br />

e tra 3-6 dollari nei Paesi in via<br />

di sviluppo. Inoltre, il trasferimento<br />

di tecnologie energetiche avanzate<br />

nei Paesi dell’Europa centro-orientale<br />

e in quelli in via di sviluppo,<br />

potrebbe avere un effetto calmierante<br />

sui rischi di “dumping” connessi<br />

all’impiego in questi Paesi di tecnologie<br />

obsolete. l<br />

28 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


Sui prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>:<br />

● legge comunitaria 2003: di prossima attuazione la direttiva 2002/44/CE<br />

sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei<br />

lavoratori ai rischi derivanti dalle vibrazioni (un commento della direttiva è<br />

stato pubblicato in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 19/2002, pag. 40);<br />

● rassegna di giurisprudenza - II parte: alcune delle sentenze più interes-<br />

santi del 2003;<br />

● maxidecreto collegato alla Finanziaria 2004: novità sui benefici per i<br />

lavoratori esposti all’amianto;<br />

● Sostanze pericolose: la Commissione ha definito il nuovo quadro normativo<br />

europeo e il sistema unico integrato REACH per la registrazione, valutazione<br />

e autorizzazione delle sostanze chimiche.


ANTINCENDIO<br />

Commento<br />

di Stefano Marsella, Dirigente del Corpo Nazionale Vigili del fuoco<br />

La lettera-circolare del Dipartimento<br />

dei Vigili del fuoco - Direzione<br />

centrale per la prevenzione<br />

e la sicurezza tecnica 9<br />

ottobre 2003, Prot. n. P1172/<br />

4101 sott. 72/C1 (17) , che ha<br />

come oggetto «Certificazioni<br />

per rivelatori di fumo e/o di calore<br />

secondo le norme EN 54/7<br />

ed EN 54/5 come componenti<br />

di impianti di rivelazione di incendio»<br />

risponde a diversi quesiti<br />

inerenti il tipo di certificazione<br />

di cui devono essere muniti<br />

i rivelatori di fumo e/o di<br />

calore per poter essere installati<br />

nelle attività soggette ai controlli<br />

di prevenzione incendi.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Chiarita la coesistenza delle norme armonizzate EN 54/7 e EN 54/5 con le prescrizioni vigenti in Italia<br />

Rilevatori di fumo e di calore: il MinInterno<br />

conferma le certificazioni necessarie<br />

Il regolamento di attuazione della<br />

direttiva prodotti da costruzione<br />

89/106/CE [1] costituisce un testo<br />

normativo fondamentale per capire<br />

l’evoluzione dell’approccio alla sicurezza<br />

degli stessi prodotti, anche<br />

nel settore antincendio. Tra le diverse<br />

previsioni normative che compongono<br />

questo testo, le più importanti<br />

si riferiscono alle procedure che consentono<br />

- ma a volte impongono -<br />

l’utilizzazione di prodotti conformi<br />

ai requisiti individuati nelle norme<br />

europee.<br />

Per attuare questa strategia è essenziale<br />

regolare le forme ed i modi<br />

di attestazione della conformità e, a<br />

questo fine, l’articolo 6 del D.P.R.<br />

n. 246/1993, «Regolamento di attuazione<br />

della direttiva 89/106/CEE relativa<br />

ai prodotti da costruzione»<br />

prevede nei commi 3 e 4 che specifici<br />

decreti interministeriali stabiliscano<br />

i prodotti soggetti a regimi di<br />

controllo più severi ed i relativi metodi<br />

di controllo: «(...) 3. I prodotti<br />

di cui al comma 2, lettera b) sono<br />

individuati con decreto del Ministro<br />

dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato,<br />

del Ministro dell’Interno<br />

e del Ministro dei Lavori Pubblici,<br />

da emanare a seguito delle<br />

determinazioni di competenza della<br />

Commissione e da pubblicare nella<br />

Gazzetta Ufficiale della Repubblica<br />

Italiana. 4. Con decreto del Ministro<br />

dei Lavori Pubblici, del Ministro<br />

dell’Interno e del Ministro dell’Industria,<br />

del Commercio e dell’Artigianato,<br />

da pubblicare nella<br />

[1] Si veda <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 5/2003, pag. 41, e n. 9/2003, pagg. 42 e 45.<br />

Gazzetta Ufficiale delle Repubblica<br />

Italiana, sono indicati i metodi di<br />

controllo della conformità».<br />

Con il passare del tempo, la graduale<br />

attuazione delle previsioni di<br />

questa importante direttiva aumenterà<br />

il numero di prodotti soggetti all’individuazione<br />

di determinate caratteristiche<br />

attraverso specifici atti<br />

ministeriali.<br />

In questo ambito, uno dei problemi<br />

che si porranno sarà quello di<br />

regolare il periodo transitorio, nel<br />

quale sta per diventare obbligatorio<br />

il rispetto delle nuove indicazioni in<br />

materia di attestazione CE ma nel<br />

quale si deve consentire al mercato<br />

di assorbire la presenza di prodotti<br />

non più adeguati alle nuove esigenze<br />

di attestazione di conformità.<br />

Uno dei primi casi di questo tipo<br />

è quello evidenziato dalla Lettera -<br />

Circolare del Dipartimento dei Vigili<br />

del fuoco - Direzione centrale per<br />

la prevenzione e la sicurezza tecnica<br />

9 ottobre 2003, Prot. n. P1172 /<br />

4101 sott. 72/C1 (17) , che ha come<br />

oggetto «Certificazioni per rivelatori<br />

di fumo e/o di calore secondo le<br />

norme EN 54/7 ed EN54/5 come<br />

componenti di impianti di rivelazione<br />

di incendio».<br />

In questa nota si risponde in via<br />

generale a diversi quesiti inerenti il<br />

tipo di certificazione di cui devono<br />

essere muniti i rivelatori di fumo<br />

e/o di calore per poter essere installati<br />

nelle attività soggette ai controlli<br />

di prevenzione incendi.<br />

Tali quesiti, in particolare, sono<br />

30 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


stati formulati in considerazione del<br />

fatto che la circolare 26 gennaio<br />

1993, n. 24, «Impianti di protezione<br />

attiva incendi» ed il decreto del Ministero<br />

dell’Interno 4 maggio 1998,<br />

«Disposizioni relative alle modalità<br />

relative alle modalità di presentazione<br />

ed al contenuto delle domande<br />

per l’avvio dei procedimenti di prevenzione<br />

incendi, nonché all’uniformità<br />

dei connessi servizi resi dai<br />

Comandi provinciali dei vigili del<br />

fuoco» richiedono il rispetto delle<br />

norme volontarie e la relativa dichiarazione<br />

di conformità, mentre la recente<br />

pubblicazione sulla G.U.C.E.<br />

dei riferimenti delle norme armonizzate<br />

EN 54/7 e EN 54/5 ha segnato,<br />

dal 1˚ aprile 2003, l’inizio del periodo<br />

di coesistenza delle nuove norme<br />

armonizzate con le prescrizioni di<br />

settore tuttora vigenti in Italia.<br />

In relazione a questo problema, il<br />

Ministero, con la lettera citata, fa<br />

presente che:<br />

1. i rivelatori di fumo e/o di calore<br />

dotati della marcatura CE, prevista<br />

dalla direttiva sui prodotti da<br />

costruzione 89/106/CEE (attuata in<br />

Italia con il D.P.R. 2 aprile 1993, n.<br />

246), possono essere installati nelle<br />

attività soggette ai controlli di prevenzione<br />

incendi già dal 1˚ aprile<br />

2003, per l’uso conforme alla loro<br />

destinazione;<br />

2. i decreti interministeriali di cui<br />

all’art. 6 (commi 3 e 4) del D.P.R.<br />

n. 246/1993 devono essere ancora<br />

emanati e, quindi, solo con la loro<br />

emanazione saranno note le eventuali<br />

prescrizioni transitorie relative al<br />

periodo di coesistenza ed al termine<br />

nel quale potranno essere commercializzati<br />

unicamente prodotti marcati<br />

CE.<br />

Quindi, in questo momento possono<br />

essere accettati rivelatori conformi<br />

al vecchio ed al nuovo sistema<br />

certificatorio, anche se la vigenza<br />

del decreto ministeriale 4 maggio<br />

1998 (all. II punto 3.2. in materia di<br />

documentazione tecnica da allegare<br />

alle domande di sopralluogo per il<br />

rilascio del certificato di prevenzione<br />

incendi) relativamente agli impianti<br />

di rivelazione d’incendio fa sì<br />

che, fino alla pubblicazione dei predetti<br />

decreti interministeriali, siano<br />

necessarie nelle attività soggette ai<br />

controlli di prevenzione incendi, le<br />

attestazione di rispondenza alle norme<br />

EN 54/7 e/o 54/5 e/o alle norme<br />

a queste equivalenti.<br />

Tale vincolo vale sia per i rivelatori<br />

citati al punto 1, sia per i rivelatori<br />

di fumo e/o di calore muniti di<br />

dichiarazione di conformità al prototipo<br />

dotato di certificato/rapporto di<br />

prova, emesso da organismi/laboratori<br />

di prova legalmente riconosciuti<br />

in uno dei Paesi membri.<br />

La nota precisa, infine che restano<br />

ovviamente validi i certificati rilasciati<br />

dall’ex Centro Studi Esperienze<br />

Antincendio. l<br />

Lettera - Circolare del Dipartimento dei Vigili del fuoco -<br />

Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica 9 ottobre 2003,<br />

Prot. n. P1172 / 4101 sott. 72/C1 (17)<br />

Oggetto: Certificazioni per rivelatori di fumo e/o<br />

di calore secondo le norme EN 54/7 ed EN54/5<br />

come componenti di impianti di rivelazione di<br />

incendio.<br />

Pervengono a questa Direzione Centrale quesiti volti<br />

a conoscere di quale tipo di certificazione debbano<br />

essere muniti i rivelatori di fumo e/o di calore per poter<br />

essere installati nelle attività soggette ai controlli di<br />

prevenzione incendi.<br />

Al riguardo, in relazione a quanto disposto con la<br />

circolare 26 gennaio 1993, n. 24, con il decreto ministeriale<br />

4 maggio 1998 e con il D.P.R. 21 aprile 1993, n.<br />

246, in considerazione della recente pubblicazione sulla<br />

G.U.C.E. dei riferimenti delle norme armonizzate EN<br />

54/7 e EN 54/5 e dell’inizio del periodo di coesistenza<br />

con le prescrizioni nazionali di settore a decorrere dal 1˚<br />

aprile 2003, si fa presente quanto segue:<br />

1. i rivelatori di fumo e/o di calore dotati della marcatura<br />

CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE (D.P.R.<br />

21.4.1993, n. 246), possono essere installati nelle attività<br />

soggette ai controlli di prevenzione incendi già dal 1˚<br />

aprile c.a., per l’uso conforme alla loro destinazione;<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

ANTINCENDIO<br />

Documento<br />

2. i decreti interministeriali di cui all’art. 6 commi 3<br />

e 4 del D.P.R. 246/1993 devono essere ancora emanati<br />

e conterranno le eventuali prescrizioni transitorie delle<br />

Autorità italiane relative al periodo di coesistenza, al<br />

termine del quale potranno essere commercializzati unicamente<br />

prodotti marcati CE.<br />

Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale<br />

4 maggio 1998, all. II punto 3.2., in materia di<br />

documentazione tecnica da allegare alle domande di<br />

sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione<br />

incendi relativamente agli impianti di rivelazione d’incendio,<br />

si ritiene che, fino alla pubblicazione dei predetti<br />

decreti interministeriali, possano essere installati nelle<br />

attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, per<br />

l’uso conforme alla loro destinazione, oltre che i rivelatori<br />

citati al punto 1, anche i rivelatori di fumo e/o di<br />

calore muniti di dichiarazione di conformità al prototipo<br />

dotato di certificato/rapporto di prova, attestante la<br />

rispondenza alle norme EN 54/7 e/o 54/5 e/o alle norme<br />

a queste equivalenti, emesso da organismi/laboratori di<br />

prova legalmente riconosciuti in uno dei Paesi membri<br />

dello Spazio Economico Europeo. Restano ovviamente<br />

validi i certificati rilasciati dall’ex Centro Studi Esperienze<br />

Antincendio. l<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 31


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

di Giulio Benedetti, magistrato<br />

Sotto il profilo penale il D.P.R.<br />

n. 126/1998, che ha recepito la<br />

direttiva ATEX, attiene direttamente<br />

alla normativa di sicurezza<br />

sul lavoro in quanto ad<br />

essa deve essere conformata la<br />

redazione e il contenuto dei<br />

piani di sicurezza e di valutazione<br />

del rischio che il datore<br />

di lavoro deve adottare, secondo<br />

quanto previsto dall’articolo<br />

4 del D.Lgs. n. 626/1994, in<br />

relazione al grado di evoluzione<br />

della tecnica e della prevenzione<br />

della protezione, all’adozione<br />

delle misure per il controllo<br />

delle situazioni di rischio<br />

in caso di emergenza, alle informazioni<br />

dei lavoratori circa<br />

il rischio dell’attività produttiva<br />

e sulle disposizioni prese in<br />

materia di protezione e all’adozione<br />

delle misure necessarie<br />

ai fini della prevenzione incendi<br />

e dell’evacuazione dei lavoratori,<br />

nonché per il caso di pericolo<br />

grave ed immediato.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Le responsabilità riguardanti il commercio e l’installazione degli apparecchi e dei sistemi di protezione nelle atmosfere esplosive<br />

Direttiva Atex: senza conformità alla regola dell’arte<br />

il committente può recedere dal contratto<br />

La direttiva europea<br />

La direttiva CEE/CEEA/CE n. 9<br />

del Parlamento europeo e del Consiglio,<br />

emanata il 23 marzo 1994<br />

(comunemente definita “direttiva<br />

ATEX”) statuisce il riavvicinamento<br />

delle legislazioni degli Stati<br />

membri e relative agli apparecchi e<br />

ai sistemi di protezione destinati a<br />

essere utilizzati in atmosfera potenzialmente<br />

esplosiva.<br />

Invero, la direttiva opera una<br />

riflessione sulla portata dell’articolo<br />

100 del Trattato di Roma, istitutivo<br />

della Comunità Europea, secondo<br />

la quale la libertà di circolazione<br />

di beni, di merci e di strumenti<br />

all’interno dell’Unione deve<br />

uniformarsi al principio fondamentale<br />

per il quale: «gli Stati membri<br />

sono tenuti a garantire nel loro<br />

territorio la sicurezza e la salute<br />

delle persone e, all’occorrenza,<br />

degli animali e dei beni, in particolare<br />

dei lavoratori, specie nei confronti<br />

dei rischi che derivano dall’uso<br />

degli apparecchi e sistemi di<br />

protezione in atmosfera potenzialmente<br />

esplosiva».<br />

La direttiva si applica (art. 1):<br />

● agli apparecchi e sistemi di protezione<br />

destinati ad essere utilizzati in<br />

atmosfera potenzialmente esplosiva;<br />

● ai dispositivi di sicurezza e di<br />

controllo e di regolazione destinati<br />

ad essere utilizzati al di fuori di<br />

atmosfere potenzialmente esplosive<br />

ma necessari o utili per il funzionamento<br />

sicuro degli apparecchi e sistemi<br />

di protezione per quanto riguarda<br />

i rischi di esplosione.<br />

Rientrano negli apparecchi compresi<br />

nella direttiva le macchine, i<br />

materiali, i dispositivi fissi o mobi-<br />

li, gli organi di comando, la strumentazione<br />

e i sistemi di rilevazione<br />

e di prevenzione che, da soli o<br />

combinati, sono destinati alla produzione,<br />

al trasporto, al deposito,<br />

alla misurazione, alla regolazione<br />

e alla conversione di energia e/o<br />

alla trasformazione di materiale e<br />

che, per via delle potenziali sorgenti<br />

di innesco le quali sono loro<br />

proprie, rischiano di provocare<br />

un’esplosione.<br />

Non rientrano nella direttiva:<br />

● le apparecchiature mediche destinate<br />

ad impieghi in ambiente medico;<br />

● gli apparecchi e i sistemi di protezione,<br />

quando il pericolo di esplosione<br />

è dovuto esclusivamente alla presenza<br />

di materie esplosive o di materie<br />

chimiche instabili;<br />

● gli apparecchi destinati ad impieghi<br />

in ambiente domestico e non<br />

commerciale, ove un’atmosfera potenzialmente<br />

esplosiva può essere<br />

provocata soltanto raramente ed unicamente<br />

in conseguenza ad una fuga<br />

accidentale di gas;<br />

● i dispositivi di protezione individuale,<br />

oggetto della direttiva 89/<br />

686/CEE;<br />

● le navi marittime e le unità mobili<br />

offshore, nonché le attrezzature<br />

utilizzate a bordo di dette navi o<br />

unità;<br />

● i mezzi di trasporto di ogni tipo,<br />

mentre non sono esclusi i veicoli<br />

destinati ad essere utilizzati in atmosfera<br />

potenzialmente esplosiva;<br />

● i prodotti contemplati dall’articolo<br />

223, paragrafo 1, lettera b) del<br />

trattato.<br />

Gli apparecchi contemplati dalla<br />

direttiva devono (art. 3) soddi-<br />

32 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


sfare i requisiti essenziali di sicurezza<br />

e di salute riportati nell’allegato<br />

II e gli Stati membri non possono<br />

(art. 4) vietare, limitare od<br />

ostacolare la commercializzazione<br />

e la messa in servizio nei loro<br />

territori degli apparecchi o dei loro<br />

componenti che soddisfino le<br />

disposizioni della direttiva. Tale<br />

conformità è fornita per gli apparecchi<br />

dalla dichiarazione CE di<br />

conformità prevista dall’allegato<br />

X e dalla marcatura CE prevista<br />

dall’articolo 10 e per i componenti<br />

dalla dichiarazione scritta di conformità<br />

prevista dall’articolo 8, paragrafo<br />

3.<br />

Occorre notare che l’allegato II<br />

contiene i requisiti essenziali in materia<br />

di sicurezza e di salute per la<br />

progettazione e la costruzione di<br />

apparecchi e sistemi di protezione<br />

destinati ad essere utilizzati in atmosfera<br />

potenzialmente esplosiva.<br />

Il principio fondamentale di tutela<br />

della pubblica incolumità consiste<br />

nella progettazione secondo il principio<br />

della sicurezza integrata contro<br />

le esplosioni, vale a dire che il<br />

fabbricante deve prendere (punto<br />

1.0.1) le misure necessarie per:<br />

● evitare, per quanto possibile, che<br />

gli apparecchi ed i sistemi di protezione<br />

producano o liberino essi stessi<br />

atmosfere esplosive;<br />

● impedire l’innesco all’interno di<br />

un’atmosfera esplosiva tenendo conto<br />

della natura di ciascuna sorgente<br />

potenziale di innesco, elettrica e<br />

non elettrica;<br />

● qualora, malgrado tutto, si produca<br />

un’esplosione che possa mettere<br />

in pericolo persone ed, eventualmente,<br />

animali domestici o beni con effetto<br />

diretto o indiretto, soffocarla<br />

immediatamente e/o circoscrivere<br />

la zona colpita dalle fiamme e dalla<br />

pressione derivante dall’esplosione,<br />

secondo un livello si sicurezza sufficiente.<br />

Inoltre, (punto 1.0.2) gli apparecchi<br />

ed i sistemi di protezione<br />

devono essere progettati e costruiti<br />

tenendo presenti eventuali difetti<br />

di funzionamento, per evitare al<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

massimo situazioni pericolose e,<br />

parimenti, deve essere prevista perfino<br />

l’eventualità di un impiego errato,<br />

ragionevolmente prevedibile.<br />

Tale principio è assai importante<br />

poiché impone al progettista ed<br />

al costruttore di effettuare un giudizio<br />

prognostico favorevole, prima<br />

della immissione<br />

nel commercio<br />

del bene, sulla<br />

validità, sotto<br />

il profilo non solo<br />

commerciale, ma<br />

soprattutto della<br />

sicurezza, del prodotto<br />

in modo da<br />

eliminare i possibili<br />

difetti di funzionamento,particolarmenteinsidiosi<br />

per la salute<br />

del consumatore<br />

e per l’integrità<br />

dei suoi beni, anche<br />

nel caso di<br />

uso improprio del bene che deve<br />

presentare requisiti di sicurezza tali<br />

da resistere anche ad usi impropri<br />

eventualmente compiuti da una<br />

persona assolutamente impreparata<br />

al suo impiego.<br />

La normativa nazionale<br />

La direttiva 94/9/CE è stata recepita<br />

nel nostro ordinamento dal<br />

D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126, «Regolamento<br />

recante norme per l’attuazione<br />

della direttiva 94/9/CE in<br />

materia di apparecchi e sistemi di<br />

protezione destinati ad essere utilizzati<br />

in atmosfera potenzialmente<br />

esplosiva», pubblicato sulla Gazzetta<br />

Ufficiale del 4 maggio 1998, n.<br />

101, che prevede (art. 10) il ritiro<br />

dal mercato degli apparecchi, dei<br />

sistemi di protezione e dei dispositivi<br />

che, anche se accompagnati dalla<br />

dichiarazione di conformità ed<br />

utilizzati conformemente alla loro<br />

destinazione, rischiano di pregiudicare<br />

la sicurezza delle persone, degli<br />

animali domestici e dei beni. In<br />

tali ipotesi il Ministero dell’Industria,<br />

del Commercio e dell’Artigia-<br />

Alla data attuale<br />

non possono essere<br />

messi in commercio<br />

o in servizio<br />

gli apparecchi, i sistemi<br />

di protezione<br />

o i dispositivi<br />

senza la dichiarazione<br />

di conformità<br />

o privi di marcatura CE<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

nato, incaricato della vigilanza dall’articolo<br />

9, dopo avere verificato<br />

la sussistenza dei rischi predetti,<br />

ordina, a cura e spese del fabbricante<br />

o del suo mandatario stabilito<br />

nell’Unione europea, il ritiro temporaneo<br />

dal mercato ed il divieto<br />

di utilizzazione.<br />

Tale ritiro<br />

può essere anche<br />

ordinato nel<br />

caso in cui il ritardonell’effettuazione<br />

dei controlli<br />

sia dovuto<br />

alla violazione<br />

degli obblighi di<br />

tenuta della documentazione<br />

e<br />

di collaborazione<br />

degli interessati<br />

ai quali, in<br />

ogni caso, viene<br />

notificato il<br />

provvedimento<br />

motivato con<br />

l’indicazione dei mezzi di impugnativa<br />

e del termine entro cui<br />

può essere presentato il ricorso.<br />

Fino al 30 giugno 2003 è stata<br />

consentita (art. 12) la commercializzazione<br />

e la messa in servizio<br />

del materiale elettrico corredato<br />

dalla certificazione di conformità<br />

prevista dai D.P.R. 21 luglio<br />

1982, n. 727 e 21 luglio 1982, n.<br />

675, e dalla legge 17 aprile 1989,<br />

n. 150 purché questa certificazione<br />

non scada prima di tale data.<br />

Il citato certificato di conformità<br />

attesta esclusivamente che il tipo<br />

di materiale elettrico è conforme<br />

alle norme armonizzate. Per di<br />

più gli organismi di certificazione<br />

per valutare la conformità alle norme<br />

del D.P.R. n. 126/1998 del materiale<br />

immesso nel mercato prima<br />

del 1˚ luglio 2003 tengono conto<br />

dei risultati delle prove e delle verifiche<br />

effettuate fino al 30 giugno<br />

2003.<br />

Da quanto fin qui premesso consegue<br />

che, alla data attuale, secondo<br />

quanto disposto dall’articolo 4<br />

del D.P.R. n. 126/1998, non posso-<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 33


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

no essere immessi in commercio o<br />

posti in servizio gli apparecchi, i<br />

sistemi di protezione o i dispositivi<br />

non debitamente corredati dalla<br />

dichiarazione CE di conformità<br />

prevista dall’allegato X o privi di<br />

marcatura CE e neppure possono<br />

essere messi in commercio i relativi<br />

componenti<br />

non corredati dalla<br />

dichiarazione<br />

scritta di conformità<br />

prevista dall’articolo<br />

6, comma<br />

3, del D.P.R.<br />

n. 126/1998.<br />

Appare evidente<br />

che la non<br />

commerciabilità<br />

di tali beni, in<br />

questo come in altri<br />

casi nei quali<br />

impone l’apposizione<br />

della marcatura<br />

CE e l’adozione<br />

del relativo<br />

procedimento amministrativo, è direttamente<br />

collegata al giudizio<br />

preventivo della loro insicurezza<br />

svolto dal legislatore europeo che<br />

in tal modo attua una decisa scelta<br />

per la tutela della pubblica incolumità,<br />

giudicata prevalente a qualsiasi<br />

interesse commerciale. Pertanto<br />

in tali casi la vendita o la messa<br />

in servizio in Italia, nei casi previsti<br />

dall’articolo 4 del D.P.R. n.<br />

126/1998, di un bene privo di marcatura<br />

CE sono nulle, secondo<br />

quanto disposto dall’articolo 1418<br />

del codice civile, poiché contrarie<br />

ad una norma imperativa. Insomma,<br />

senza la marcatura CE il bene<br />

è fuori commercio ed è destinato<br />

all’esilio perpetuo dall’Unione europea,<br />

costituito dalla vendita<br />

esclusivamente nei territori extra-<br />

UE; la direttiva, infatti, condanna<br />

tale condotta con la massima sanzione<br />

economica ovvero l’assoluta<br />

incommerciabilità del bene.<br />

In tale materia sono applicabili<br />

le seguenti fonti nazionali, sempre<br />

di derivazione dalla normativa dell’Unione<br />

europea:<br />

La vendita o la messa<br />

in servizio,<br />

nei casi previsti<br />

dall’articolo 4<br />

del D.P.R. n. 126/1998,<br />

di un bene privo<br />

di marcatura CE,<br />

sono nulle poiché<br />

contrarie ad una norma<br />

imperativa<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

● la norma italiana UNI EN 1050<br />

intitolata “<strong>Sicurezza</strong> del macchinario<br />

- principi per la valutazione del<br />

rischio” e che stabilisce i principi<br />

generali inerenti alla valutazione<br />

dei rischi durante tutte le fasi di vita<br />

delle macchine;<br />

● il decreto del Ministero per l’Industria,<br />

il Com-<br />

mercio e l’Artigianato<br />

del 31 maggio<br />

2001 (pubblicato<br />

in Gazzetta<br />

Ufficiale del 20<br />

giugno 2001, n.<br />

141) che contiene<br />

le norme armonizzate<br />

concernenti<br />

l’attuazione della<br />

direttiva 94/9/CE<br />

in materia di apparecchi<br />

e sistemi<br />

di protezione destinati<br />

ad essere<br />

utilizzati in atmosferapotenzial-<br />

mente esplosiva;<br />

● la responsabilità civile del datore di<br />

lavoro, del produttore, del progettista<br />

dell’installatore nel caso di incidente<br />

rilevante e di vendita o messa in servizio<br />

in Italia, dopo il 30 giugno 2003,<br />

degli apparecchi descritti dall’articolo<br />

4 del D.P.R. n. 126/ 1998.<br />

Nel caso di un incidente rilevante<br />

connesso agli apparecchi e sistemi di<br />

protezione destinati ad essere utilizzati<br />

in atmosfera potenzialmente esplosiva<br />

che causi dei danni a persone, a<br />

cose o ad animali si pone il problema<br />

dell’esperibilità dell’azione di risarcimento<br />

del danno.<br />

In tale caso è applicabile l’art.<br />

2050 del codice civile il quale stabilisce<br />

che chiunque cagiona un danno<br />

ad altri nello svolgimento di un’attività<br />

pericolosa, per sua natura o per la<br />

natura dei mezzi adoperati, è tenuto al<br />

risarcimento del danno, se non prova<br />

di avere adottato tutte le misure idonee<br />

a evitare il danno.<br />

A tal proposito notasi che l’attività<br />

disciplinata dal D.P.R. 23 marzo<br />

1998, n. 126 rientra nel novero delle<br />

attività pericolose contemplate dal-<br />

l’art. 2050 c.c. poiché la giurisprudenza<br />

(Cass. 29 maggio 1998, n. 5341)<br />

riconosce come attività pericolose<br />

menzionate dall’art. 2050 c.c. non solo<br />

quelle che tali sono qualificate dalla<br />

legge di pubblica sicurezza e da<br />

altre leggi speciali, ma anche quelle<br />

che per la loro stessa natura o per<br />

caratteristiche dei mezzi adoperati<br />

comportino una rilevante possibilità<br />

del verificarsi di un danno per la loro<br />

spiccata potenzialità offensiva. In tali<br />

casi la valutazione del giudice di merito,<br />

finalizzata all’accertamento se in<br />

concreto un’attività sia da considerare<br />

pericolosa, è insindacabile in sede di<br />

legittimità (ovvero dalla Corte di Cassazione)<br />

se congruamente motivata.<br />

Negli ultimi anni, nell’evidente<br />

intento di tutelare maggiormente<br />

l’integrità psico-fisica del cittadino<br />

dall’aggressione delle attività<br />

pericolose, le sentenze dei giudici<br />

di merito, confermate in Cassazione,<br />

hanno allargato il numero delle<br />

attività pericolose disciplinate<br />

dall’art. 2050 c.c. facendovi rientrare:<br />

● nel caso di danno provocato dallo<br />

scoppio di una bombola di gas, se<br />

non si fornisce la prova della causa<br />

dello scoppio, l’attività del produttore-distributore,<br />

quale esercente di attività<br />

pericolose (art. 2050 c.c.), e<br />

quella dell’utente, quale custode<br />

(art. 2051 c.c.), riferendosi lo scoppio<br />

a due comportamenti od omissioni<br />

differenti ed essendo la prima<br />

prospettabile anche quando la bombola<br />

sia passata, a seguito della consegna,<br />

nella disponibilità dell’utente<br />

(Sent., Cass. 4 giugno 1998, n.<br />

5484);<br />

● l’uso di saldatrice a fiamma ossiacetilenica<br />

(Sent., Cass. 12 maggio<br />

1998, n. 4777);<br />

● l’attività imprenditoriale di riempimento<br />

e dei collaudi di recipienti per<br />

gas liquefatti e valvole connesse<br />

(Sent., Cass. 1˚ ottobre 1998, n.<br />

12809). In tale caso il giudice ha ritenuto<br />

la predetta società responsabile<br />

di incendio colposo, cagionato per la<br />

cessione di una spina di sicurezza di<br />

una bombola costruita 28 anni prima<br />

34 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


e sottoposta a revisione 9 anni prima.<br />

In tale caso la Corte di Cassazione ha<br />

affermato che:<br />

- l’adempimento di un obbligo di<br />

revisione periodica non esclude la colpa<br />

generica per difetto di manutenzione<br />

nell’intervallo di tempo tra le revisioni,<br />

tanto più quanto maggiore è<br />

l’intervallo temporale tra l’ultima revisione<br />

e la data di costruzione;<br />

- un obbligo di generica diligenza<br />

e prudenza si desume dall’art. 1<br />

della legge 6 dicembre 1971, n.<br />

1083 secondo cui tutti i materiali,<br />

gli apparecchi, le installazioni e<br />

gli impianti alimentati con gas<br />

combustibile per uso domestico devono<br />

essere realizzati secondo le<br />

regole specifiche della buona tecnica<br />

per la salvaguardia della sicurezza.<br />

In tema di responsabilità presunta<br />

per l’esercizio di un’attività<br />

pericolosa il danneggiato è particolarmente<br />

favorito perché (Sent.,<br />

Cass. 4 dicembre 1998, n. 12307)<br />

ha il solo onere di provare l’esistenza<br />

del nesso causale tra l’attività<br />

pericolosa ed il danno subito;<br />

incombe, invece, sull’esercente<br />

l’attività pericolosa l’onere di provare<br />

di avere adottato tutte le misure<br />

idonee a prevenire il danno.<br />

Quindi, la presunzione di responsabilità<br />

contemplata dall’art.<br />

2050 c.c. può essere vinta (Sent.,<br />

Cass. 4 giugno 1998, n. 5484) solo<br />

con una prova particolarmente<br />

rigorosa, e cioè con la dimostrazione<br />

di aver adottato tutte le misure<br />

idonee ad evitare il danno.<br />

Pertanto, non basta la prova negativa<br />

di non aver commesso alcuna<br />

violazione delle norme di legge<br />

o di comune esperienza, ma occorre<br />

quella positiva di avere impiegato<br />

ogni cura o misura volta ad<br />

impedire l’evento dannoso.<br />

Ne consegue che anche il fatto<br />

del danneggiato o del terzo può<br />

produrre effetti liberatori solo se<br />

per la sua incidenza e rilevanza<br />

sia tale da escludere, in modo certo,<br />

il nesso causale tra attività pericolosa<br />

e l’evento e non già quando<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

costituisce elemento concorrente<br />

nella produzione del danno, inserendosi<br />

in una situazione di pericolo<br />

che ne abbia reso possibile l’insorgenza<br />

a causa dell’inidoneità<br />

delle misure preventive adottate.<br />

Da quanto premesso consegue<br />

che l’esercente di un’attività pericolosa<br />

è obbligato dalla legge all’adozione<br />

di<br />

tutte le norme<br />

antinfortunistiche<br />

e laddove<br />

la sua attività<br />

causi un danno<br />

ad altro soggetto,<br />

è invertito<br />

l’onere della<br />

prova poiché,<br />

contrariamente<br />

a quanto stabilito<br />

per l’ordinaria<br />

azione risarcitoria<br />

extra<br />

contrattuale<br />

prevista dall’art.<br />

2043 del<br />

codice civile, il danneggiante, per<br />

evitare di essere condannato al risarcimento<br />

delle danno dovrà provare<br />

di avere utilizzato tutte le cautele<br />

previste per evitare il danno.<br />

Invero i fondamenti diversi delle<br />

due azioni civili previste dagli articoli<br />

2043 e 2050 del codice civile<br />

sono riconosciuti dalla giurisprudenza<br />

(Sent., Cass. 1˚ luglio 1998,<br />

n. 6418, Sent., Cass. 6 marzo<br />

1998, n. 2483) la quale afferma<br />

che la responsabilità presunta per<br />

l’esercizio di attività pericolosa<br />

(art. 2050 c.c.) si fonda su presupposti<br />

parzialmente diversi rispetto<br />

alla generale responsabilità aquiliana<br />

(art. 2043 c.c.) per cui una<br />

volta formulata una domanda di<br />

condanna ai sensi dell’art. 2050<br />

c.c., invocare la presunzione di<br />

cui allo stesso articolo, integra gli<br />

estremi di una domanda nuova, e<br />

perciò non deducibile per la prima<br />

volta nel giudizio di Cassazione.<br />

In precedenza si è esaminata la<br />

nullità dei contratti di vendita o di<br />

messa in servizio in Italia, dopo il<br />

L’acquirente dei beni<br />

non conformi può fare<br />

riferimento all’articolo<br />

2224 c.c. che gli consente<br />

di fissare un congruo<br />

termine al proprio<br />

prestatore d’opera<br />

perché adegui<br />

la sua attività alla regola<br />

dell’arte<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

30 giugno 2003, dei prodotti descritti<br />

dall’articolo 4 del D.P.R. n.<br />

126/1998, ma, inoltre, occorre notare<br />

che l’articolo 1176, comma 2<br />

del codice civile, afferma che per<br />

valutare la diligenza nell’adempimento<br />

delle obbligazioni derivanti<br />

da un’attività professionale, la diligenza<br />

deve valutarsi con riguardo<br />

alla natura dell’attività<br />

esercitata.<br />

Vale a dire occorre<br />

fare riferimento<br />

alle regole<br />

dell’arte che nella<br />

nostra materia consistono<br />

nella direttiva<br />

94/9/CE, nel<br />

D.P.R. n. 126/<br />

1998, nella norma<br />

UNI EN1050 e nelle<br />

norme armonizzate<br />

europee di riferimento.<br />

In ogni caso,<br />

l’acquirente di tali<br />

beni non conformi<br />

alle norme citate può fare riferimento<br />

all’articolo 2224 del codice<br />

civile che gli consente di fissare<br />

un congruo termine al proprio prestatore<br />

d’opera perché conformi la<br />

sua attività alla regola dell’arte,<br />

ovvero che ottenga la certificazione<br />

CE per i beni installati o venduti.<br />

Se trascorre inutilmente il termine<br />

fissato il committente può recedere<br />

dal contratto, salvo il diritto<br />

al risarcimento del danno.<br />

La direttiva ATEX<br />

nel diritto penale<br />

Sotto il profilo penale occorre<br />

notare che la direttiva ATEX, ovvero<br />

il D.P.R. n. 126/1998, attiene<br />

direttamente alla normativa di sicurezza<br />

sul lavoro in quanto ad<br />

essa deve essere conformata la redazione<br />

e il contenuto dei piani di<br />

sicurezza e di valutazione del rischio<br />

che il datore di lavoro deve<br />

adottare, secondo quanto previsto<br />

dall’articolo 4 del D.Lgs. 19 settembre<br />

1994, n. 626, con particolare<br />

riferimento:<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 35


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

● all’aggiornamento delle misure<br />

di prevenzione in relazione ai mutamenti<br />

organizzativi e produttivi che<br />

hanno rilevanza ai fini della salute e<br />

della sicurezza sul lavoro, ovvero in<br />

relazione al grado di evoluzione della<br />

tecnica e della prevenzione della<br />

protezione;<br />

● all’adozione delle misure per il<br />

controllo delle situazioni di rischio<br />

in caso di emergenza;<br />

● alle informazioni dei lavoratori<br />

circa il rischio dell’attività produttiva<br />

e sulle disposizioni prese in materia<br />

di protezione;<br />

● all’adozione delle misure necessarie<br />

ai fini della prevenzione incendi<br />

e dell’evacuazione dei lavoratori,<br />

nonché per il caso di pericolo grave<br />

ed immediato.<br />

Qualora il datore di lavoro nel<br />

corso della sua attività lavorativa<br />

ometta di tenere conto della<br />

direttiva ATEX, vale a dire quanto<br />

disposto dal D.P.R. n.<br />

126/1998, ovviamente per le attività<br />

che prevedano l’uso di apparecchi<br />

e di sistemi di protezione<br />

destinati ad essere utilizzati in<br />

atmosfera potenzialmente esplosiva,<br />

all’interno del documento<br />

di valutazione del rischio, previsto<br />

dall’articolo 4 del D.Lgs. n.<br />

624/1994, può essere sanzionato<br />

penalmente dall’articolo 89 del<br />

D.Lgs. n. 626/1994 con l’arresto<br />

da tre a sei mesi o con l’ammen-<br />

da da euro 1549 a euro 4131.<br />

Inoltre, il D.P.R. n. 126/1998<br />

rileva penalmente, oltre che quale<br />

raccolta di norme la cui violazione<br />

può costituire elemento di<br />

colpa specifica per il datore di<br />

lavoro nei casi di omicidio colposo<br />

(art. 589 c.p.) o di lesioni<br />

colpose (art. 590 c.p.) del dipendente,<br />

anche nei confronti dei<br />

progettisti, dei fabbricanti e degli<br />

installatori degli apparecchi e<br />

dispositivi previsti dalla direttiva<br />

ATEX.<br />

Invero, nei loro riguardi l’articolo<br />

6 del D.Lgs. n. 626/1994 afferma<br />

che:<br />

● i progettisti degli impianti<br />

scelgono macchine e dispositivi<br />

di protezione rispondenti ai requisiti<br />

essenziali di sicurezza previsti<br />

dalle disposizioni legislative<br />

e regolamentari vigenti (art.<br />

6, comma 1);<br />

● sono vietate la fabbricazione, la<br />

vendita, il noleggio e la concessione<br />

in uso di macchine non rispondenti<br />

alle disposizioni legislative e regolamentari<br />

in materia di sicurezza (art.<br />

6, comma 2);<br />

● chi cede in locazione finanziaria<br />

beni assoggettati a forme di certificazione<br />

o di omologazione obbligatoria<br />

deve accompagnare tali beni<br />

con le certificazioni previste dalla<br />

legge (art. 6, comma 2);<br />

● gli installatori e i montatori di<br />

impianti, macchine o altri mezzi<br />

tecnici devono attenersi alle norme<br />

di sicurezza e di igiene del<br />

lavoro, nonché alle istruzioni fornite<br />

dai rispettivi fabbricanti dei<br />

macchinari e degli altri mezzi tecnici<br />

per la loro parte di competenza<br />

(art. 6, comma 3).<br />

Pertanto, in linea generale, tali<br />

professionisti devono attenersi nella<br />

loro attività all’applicazione<br />

della regola dell’arte più aggiornata<br />

per assicurare la sicurezza dei<br />

lavoratori, secondo i migliori principi<br />

desumibili dalla scienza e dall’esperienza<br />

attuali, ed in particolare<br />

devono tenere conto concretamente<br />

nello svolgimento della loro<br />

attività della direttiva ATEX,<br />

soprattutto dal 30 giugno 2003, e<br />

di quanto previsto dal D.P.R. n.<br />

126/1998. In caso contrario sono<br />

passibili delle sanzioni penali previste<br />

dall’articolo 91 del D.Lgs.<br />

n. 626/1994 il quale punisce i progettisti,<br />

i fabbricanti e gli installatori:<br />

● con l’arresto fino a sei mesi o<br />

con l’ammenda da euro 7746 a euro<br />

30987 per la violazione dell’articolo<br />

6, comma 2, del D.Lgs n.<br />

626/1994;<br />

● con l’arresto fino ad un mese o<br />

con l’ammenda da euro 309 a euro<br />

1032 per la violazione dell’articolo<br />

6, comma 1 e comma 3 del D.Lgs.<br />

n. 626/1994. l<br />

Atmosfere esplosive: le direttive recepite<br />

Direttiva Decreto di recepimento Titolo in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />

Direttiva 94/9/CE D.P.R. 23 marzo 1998, n. Regolamento recante nor- <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />

in G.U.C.E. L 19 aprile 1994, 126<br />

me per l'attuazione della di- n. 11/2003, pag. 61<br />

n. 100<br />

In Gazzetta Ufficiale del<br />

4 maggio 1998, n. 101<br />

rettiva 99/4/CE in materia<br />

di apparecchi e sistemi di<br />

protezione destinati ad es-<br />

Entrata in vigore: sere utilizzati in atmosfera<br />

1˚ luglio 2003<br />

potenzialmente esplosiva.<br />

Direttiva 99/92/CE<br />

in G.U.C.E. L 28 gennaio<br />

2000, n. 23<br />

D.Lgs. 12 giugno 2003,<br />

n. 233<br />

in Gazzetta Ufficiale del<br />

26 agosto 2003, n. 197<br />

Entrata in vigore:<br />

10 settembre 2003<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Attuazione della direttiva<br />

1999/92/CE relativa alle prescrizioni<br />

minime per il miglioramento<br />

della tutela<br />

della sicurezza e della salute<br />

dei lavoratori esposti al<br />

rischio di atmosfere esplosive.<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />

n. 17/2003, pag. 43<br />

36 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


di Mario Gallo, Assistente alla cattedra di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Cassino<br />

e componente del Comitato per la Formazione dell’AIAS<br />

Molte imprese sono in fermento<br />

a seguito dell’imponente<br />

piano di controlli varato dall’amministrazione<br />

finanziaria,<br />

finalizzato ad accertare la legittimità<br />

e il corretto utilizzo dei<br />

crediti d’imposta concessi negli<br />

ultimi anni allo scopo d’incrementare<br />

l’occupazione e gli investimenti<br />

soprattutto nelle<br />

aree svantaggiate. Infatti, con<br />

l’emanazione da parte dell’Agenzia<br />

delle Entrate della<br />

circolare 8 luglio 2003, n. 35/E,<br />

ha preso corpo la strategia di<br />

verifica mirata sui crediti concessi<br />

per incentivare le assunzioni<br />

- art. 4 della legge n.<br />

449/1997, art. 4 della legge n.<br />

448/2000, art. 7 della legge n.<br />

388/2000 (Finanziaria 2001) - e<br />

gli investimenti in impianti,<br />

macchine e attrezzature nuovi<br />

- art. 8 della citata legge<br />

388/2000. Tale problematica<br />

merita di essere approfondita<br />

in quanto è particolarmente<br />

delicata e direttamente collegata<br />

al rispetto delle norme di<br />

sicurezza e igiene del lavoro.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Innanzitutto occorre ricordare<br />

che per poter usufruire dei crediti<br />

d’imposta - di cui hanno goduto<br />

essenzialmente le piccole e medie<br />

imprese operanti nelle aree rientranti<br />

nell’obiettivo uno - previsti<br />

dalle disposizioni in materia d’incremento<br />

occupazionale, una delle<br />

condizioni fondamentali è che «siano<br />

rispettate le prescrizioni sulla<br />

salute e sulla sicurezza dei lavoratori<br />

previste dal decreto legislativo<br />

19 settembre 1994, n. 626, e<br />

successive modificazioni ed integrazioni».<br />

Di conseguenza, tra le varie ipotesi<br />

di revoca è prevista anche la<br />

fattispecie in cui siano «definitivamente<br />

accertate violazioni non formali,<br />

e per le quali sono previste<br />

sanzioni di importo superiore a<br />

euro 1.549,37, alla normativa fiscale<br />

e contributiva in materia di<br />

lavoro dipendente, ovvero violazioni<br />

alla normativa sulla salute e<br />

sulla sicurezza dei lavoratori, prevista<br />

dal decreto legislativo 19 settembre<br />

1994, n. 626, e successive<br />

modificazioni ed integrazioni,<br />

commesse nel periodo in cui si<br />

applicano le disposizioni». Tale<br />

principio, introdotto per la prima<br />

volta dall’art. 4 della legge n.<br />

449/1997 è stato successivamente<br />

adottato anche all’interno dalla<br />

legge n. 448/2000 e duplicato all’art.<br />

7 della legge n. 388/2000,<br />

con l’innalzamento della sanzione<br />

minima per le violazioni formali a<br />

euro 2.582,28 con l’aggiunta della<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le check-list per ciascuna delle differenti tipologie di credito da verificare<br />

Incentivi fiscali e sicurezza:<br />

molte aziende sono a rischio di revoca<br />

previsione anche d’illeciti legati<br />

al D.Lgs. n. 494/1996; non è stato,<br />

invece, accolto nell’art. 8 della citata<br />

legge n. 388/2000.<br />

Le violazioni alle norme<br />

di sicurezza e igiene<br />

L’ipotesi di revoca per la violazione<br />

delle norme di sicurezza e<br />

igiene del lavoro rappresenta l’autentico<br />

timore per quanti hanno<br />

usufruito dei predetti crediti d’imposta.<br />

Infatti, la formulazione della<br />

norma non appare tra le più felici<br />

in ordine alla natura delle violazioni<br />

che darebbero origine alla revoca.<br />

In merito si sono formati alcuni<br />

orientamenti dottrinali.<br />

Quello prevalente sostiene che<br />

il beneficio viene perso solo se<br />

siano definitivamente accertate<br />

violazioni non formali alle disposizioni<br />

di sicurezza e d’importo superiore<br />

ai predetti limiti; infatti, se<br />

la ratio della norma è quella di<br />

disporre la revoca solo per le violazioni<br />

più rilevanti non si capisce<br />

perché ciò debba valere solo per<br />

gli illeciti tributari e contributivi.<br />

A ciò si aggiunge che anche<br />

dall’interpretazione letterale si perviene<br />

a tale risultato, in quanto il<br />

periodo iniziale («...definitivamente<br />

accertate violazioni non formali...»)<br />

trova una sua continuazione<br />

organica con l’aggancio alle violazioni<br />

in materia di sicurezza.<br />

Tuttavia, appare doveroso segnalare<br />

che se questa è l’interpre-<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 37


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

tazione più razionale, l’Agenzia<br />

delle Entrate nelle liste di controllo<br />

allegate alla circolare n. 35/E<br />

(si veda un esempio di check-list<br />

nel riquadro 1) molto chiaramente<br />

richiede ai verificatori di accertare<br />

ogni tipo di violazione non accogliendo,<br />

pertanto, la menzionata<br />

tesi.<br />

In ogni caso, pur considerando<br />

per valido l’orientamento restrittivo<br />

dell’amministrazione finanziaria,<br />

è opportuno fissare dei paletti<br />

certi a beneficio dei consulenti e<br />

anche dei servizi di prevenzione e<br />

protezione che in questa fase delicatissima<br />

dovranno necessariamente<br />

assistere l’azienda.<br />

Un primo aspetto da considerare<br />

è che, in ogni caso, la revoca<br />

può essere disposta solo alla presenza<br />

di violazioni - di natura penale<br />

o amministrativa - definitivamente<br />

accertate e non semplicemente<br />

contestate. La semplice rilevazione<br />

di presunti illeciti non è<br />

sufficiente per recuperare automaticamente<br />

i crediti d’imposta concessi;<br />

infatti, l’impresa beneficiaria<br />

potrà sempre dimostrare la propria<br />

innocenza nel rispetto dei<br />

consolidati principi di diritto penale<br />

del lavoro e del diritto alla difesa.<br />

In particolare, nell’ipotesi dell’applicazione<br />

dell’istituto della<br />

prescrizione, ai sensi dell’art. 20 e<br />

segg. del D.Lgs. n. 758/1994, la<br />

violazione diventa definitiva con<br />

l’adempimento e il pagamento nei<br />

termini previsti della sanzione pecuniaria<br />

pari ad un quarto del massimo<br />

dell’ammenda. Ciò vale anche<br />

nel caso in cui il datore di<br />

lavoro sia ammesso all’istituto alternativo<br />

dell’oblazione ex art.<br />

162-bis c.p.<br />

Negli altri casi d’illeciti penali<br />

non assorbiti dalle predette procedure<br />

di sanatoria o in caso d’inadempimento<br />

alla prescrizione impartita<br />

bisognerà avere una sentenza<br />

passata in giudicato per avere la<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

definitività della violazione alla disciplina<br />

antinfortunistica. Altro<br />

aspetto non irrilevante è che il principio<br />

in esame appare ancorato solo<br />

alle violazioni alle norme del<br />

D.Lgs. n. 626/1994 e nel caso della<br />

legge n. 388/2000 anche al D.Lgs.<br />

14 agosto 1996, n. 494. Pertanto, a<br />

prima vista, sembra che la revoca<br />

non scatti qualora siano commesse<br />

violazione ad altri provvedimenti in<br />

materia di sicurezza come, ad esempio,<br />

il D.P.R. n. 547/1955, il D.P.R.<br />

n. 164/1956 o il D.P.R. n.<br />

303/1956. Tuttavia, occorre riflettere<br />

che il D.Lgs. n. 626/1994, contempla<br />

molteplici ipotesi generali<br />

di reato che, in effetti, indirettamente<br />

consentono di sanzionare per tale<br />

via gli illeciti previsti anche all’interno<br />

dei citati atti normativi. Si<br />

pensi, ad esempio, al caso in cui ad<br />

un’impresa metalmeccanica sia contestato<br />

l’uso di una macchina operatrice<br />

priva di protezioni in contrasto<br />

con l’art. 68 del D.P.R. n.<br />

547/1955; tale violazione può essere<br />

addebitata anche con riferimento<br />

all’art. 35 del D.Lgs. n. 626/1994<br />

(art. 89, comma 2, lett a).<br />

Sul piano operativo, in ogni caso,<br />

occorrerà aver riguardo alle<br />

violazioni verbalizzate che andranno<br />

esattamente individuate - l’uso<br />

di formule generiche del tipo «violazione<br />

alle norme di sicurezza» o<br />

l’omessa indicazione degli esatti<br />

estremi della norma violata e della<br />

sanzione sono da qualificarsi certamente<br />

come vizio sostanziale del<br />

PVC redatto dai verificatori - e si<br />

può concludere che solo quando<br />

in verbale sono contestate violazioni<br />

al D.Lgs. n. 626/1994 o al<br />

D.Lgs. n. 494/1996 l’ufficio potrà<br />

legittimamente avviare una procedura<br />

di revoca. Un altro aspetto<br />

non trascurabile è il periodo d’osservazione<br />

delle violazioni. Il predetto<br />

principio pone giustamente<br />

un limite legato al «...periodo in<br />

cui si applicano le disposizioni».<br />

Pertanto, nella fattispecie, ad<br />

esempio, in cui l’impresa abbia goduto<br />

del credito per gli incrementi<br />

occupazionali ai sensi della legge<br />

n. 449/1997, le violazioni rilevanti<br />

alle norme di sicurezza sono quelle<br />

commesse nel periodo 1998-<br />

2000. Viceversa, nel caso del credito<br />

ex art. 7 della legge n.<br />

388/2000 il periodo va dal 2001 al<br />

2003 o 2006, nel caso in cui si stia<br />

usufruendo della proroga ex art.<br />

63 della legge n. 289/2002 (si veda<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 3/2003,<br />

pag. 19). Si osservi che all’interno<br />

delle check-list tale aspetto non<br />

appare minimamente preso in considerazione<br />

ed è facile prevedere<br />

molte contestazioni.<br />

L’organo titolare<br />

del potere d’accertamento<br />

All’interno delle liste di controllo<br />

allegate alla citata circolare 8<br />

luglio 2003, n. 35/E, viene indicato<br />

agli uffici locali di avvalersi<br />

delle articolazioni territoriali dell’INAIL<br />

per compiere l’azione<br />

d’accertamento delle violazioni in<br />

materia di sicurezza. Tuttavia,<br />

l’amministrazione finanziaria, probabilmente<br />

a digiuno dei principi<br />

che regolano il diritto della sicurezza<br />

del lavoro, non ha considerato<br />

che l’art. 23 del citato D.Lgs. n.<br />

626/1994, il quale statuisce che<br />

«La vigilanza sull’applicazione<br />

della legislazione in materia di sicurezza<br />

e salute nei luoghi di lavoro<br />

è svolta dalla unità sanitaria<br />

locale e, per quanto di specifica<br />

competenza, dal Corpo nazionale<br />

dei vigili del fuoco», con funzioni<br />

residuali di vigilanza riconosciute<br />

dal comma 2 dello stesso articolo<br />

ai servizi ispettivi delle Direzioni<br />

Provinciali del Lavoro solo per alcuni<br />

settori - ad esempio l’edilizia<br />

- fermo restando l’obbligo d’informare<br />

preventivamente l’ASL competente<br />

per territorio della propria<br />

attività: la mancata comunicazio-<br />

38 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


ne è da qualificarsi come vizio<br />

sostanziale nei PVC redatti dall’ex<br />

Ispettorato del Lavoro. Invece,<br />

l’art. 24 dello stesso decreto<br />

assegna all’INAIL solo funzioni<br />

d’informazione, consulenza, e assistenza.<br />

Oltre tali funzioni l’istituto<br />

ha in questo ambito soltanto<br />

poteri di accertamento per quanto<br />

concerne il premio e alcune violazioni<br />

connesse, ai sensi del D.P.R.<br />

30 giugno 1965, n. 1124. Pertanto,<br />

si comprende che gli ispettori dell’INAIL<br />

non appaiono legittimati<br />

a svolgere la delicata funzione di<br />

accertamento delle violazioni alle<br />

norme di sicurezza e igiene del<br />

lavoro: non può una circolare -<br />

quindi un atto amministrativo - attribuire<br />

competenze non previste<br />

per legge; il risultato, pertanto, sarà<br />

che il provvedimento di revoca<br />

potrà essere sempre impugnato entro<br />

il termine di 60 giorni davanti<br />

la competente Commissione Tributaria<br />

Provinciale, invocando l’illegittimità<br />

dello stesso per vizio sostanziale.<br />

Attività preparatoria al controllo<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Le check-list di controllo<br />

Un ultimo aspetto che merita di<br />

essere brevemente approfondito è<br />

la struttura delle liste di controllo.<br />

Infatti, al fine di garantire un’omogenea<br />

azione di verifica, l’Agenzia<br />

delle Entrate, con la predetta<br />

circolare, ha emanato delle checklist<br />

per ciascuna delle differenti<br />

tipologie di credito da verificare,<br />

basate su due fasi. La prima si<br />

sostanzia in accorgimenti da osservare<br />

nell’attività preparatoria al<br />

controllo, mentre la seconda prevede<br />

punti di verifica funzionali per<br />

l’attività operativa. Nel riquadro<br />

1 è riportata una sintesi di quella<br />

che sarà applicata per il controllo<br />

del credito d’imposta ex legge n.<br />

449/1997: le altre check-list sono<br />

strutturate allo stesso modo.<br />

L’aspetto che lascia più perplessi<br />

è il mancato collegamento con il<br />

principio legale di revoca qui esaminato,<br />

fatto come si è visto di<br />

diverse garanzie, e l’assunzione di<br />

un meccanismo a “mannaia”, incentrato<br />

sul criterio che ogni violazione<br />

contestata porti all’automatica<br />

revoca del beneficio concesso.<br />

... (omissis)<br />

15 È stato verificato in collaborazione con le<br />

articolazioni territoriali dell’INAIL che non<br />

siano state accertate violazioni relative alla<br />

normativa sulla salute e sulla sicurezza dei<br />

lavoratori prevista dal D.Lgs. n. 626/1994?<br />

Conclusioni<br />

L’azione di controllo così delineata<br />

lascia francamente molto<br />

perplessi. Secondo i dati forniti<br />

interesserà circa 70.000 aziende<br />

ed è importante che imprese interessate<br />

e consulenti si preparino<br />

fin da ora a verificare se il proprio<br />

sistema di sicurezza è adeguato<br />

alla vigente normativa (si veda il<br />

riquadro 2); instaurare un contenzioso<br />

tributario è sempre un notevole<br />

rischio in quanto spesso porta<br />

a esiti assolutamente imprevedibili.<br />

Pertanto, sarà decisivo il ruolo<br />

dei Servizi di Prevenzione e Protezione<br />

affinché siano preventivamente<br />

individuate ed eliminate le<br />

carenze, e il datore di lavoro sia<br />

adeguatamente assistito nel corso<br />

dell’eventuale verifica dell’Agenzia<br />

delle Entrate. Ancora una volta,<br />

purtroppo, viene minata la certezza<br />

del diritto con l’assunzione<br />

di una procedura di revoca non<br />

ancorata a parametri obiettivi, con<br />

il rischio soltanto di produrre dannose<br />

discriminazioni. l<br />

Riquadro 1<br />

Check list<br />

Accesso mirato al controllo dell’esistenza dei presupposti previsti<br />

dall’art. 4 della legge n. 449/1997 per l’utilizzo del credito d’imposta<br />

per l’assunzione di nuovi dipendenti - codice tributo 6700<br />

Stralcio della Circolare dell’Agenzia delle Entrate 8 luglio 2003, n. 35/E<br />

Legenda:<br />

SI : Controllo effettuato anche se con esito negativo<br />

NO1: Controllo non effettuato per mancanza del presupposto d’accertare<br />

NO2: Controllo non effettuato perché non ritenuto proficuo<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

SI NO1 NO2 NOTA<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 39


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

... (omissis)<br />

Attività di controllo<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

31 - siano rispettate le norme sulla sicurezza<br />

ex legge n. 626/1994 in collaborazione<br />

con le articolazioni locali dell’INAIL?<br />

32 - risulti da idonea documentazione il<br />

rispetto dei parametri per le prestazioni<br />

ambientali come definiti dall’art. 6,<br />

comma 6, lettera i) del decreto del Ministro<br />

dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato<br />

20 ottobre 1995, n. 527 e<br />

successive modificazioni?<br />

... (omissis)<br />

Nel caso in cui l’impresa benefici dell’incremento<br />

di un milione di lire (euro<br />

516,46) del credito d’imposta, ai sensi<br />

del comma 9 della citata legge, si è proceduto<br />

anche a controllare, anche in collaborazione<br />

con le altre Amministrazioni<br />

interessate, che:<br />

35 - abbia aderito al sistema comunitario di<br />

ecogestione e audit previsto dal Regolamento<br />

(CEE) n. 1836/1993 del Consiglio,<br />

del 29 giugno 1993.<br />

36 - abbia aderito agli accordi di programma<br />

per la riduzione delle emissioni inquinanti.<br />

37 - produca prodotti che possiedono il marchio<br />

di qualità ecologica previsto dal Regolamento<br />

(CEE) n. 880/92 del Consiglio,<br />

del 23 marzo 1992.<br />

38 - rientri tra le imprese classificate alle lettere<br />

a) e c) del comma 1 dell’art. 4 della<br />

legge 8 agosto 1985, n. 443, e abbiano<br />

provveduto all’adeguamento alle norme<br />

di cui D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni.<br />

Le imprese ad alto rischio di verifica<br />

● I datori di lavoro che hanno usufruito del credito d’imposta ex art. 4 legge 449/1997;<br />

Riquadro 2<br />

● I datori di lavoro che hanno utilizzato il credito d’imposta ex art. 7 della legge 388/2000 durante il periodo<br />

di sospensione disposto dal D.L. 253/2002;<br />

● I datori di lavoro che hanno usufruito del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi ex art.<br />

8 della legge 388/2000.<br />

40 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE<br />

DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA<br />

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare<br />

gli articoli 2 e 4;<br />

Visto l’art. 15 della legge 3 agosto 1999, n. 265;<br />

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53;<br />

Visti i decreti ministeriali 18 aprile 1996, n. 152, e<br />

6 settembre 1999, con i quali sono state indicate le<br />

somme disponibili per le prime annualità dei relativi<br />

trienni di applicazione e stabiliti, per ciascuno dei<br />

trienni citati, i criteri e le modalità di calcolo, nonché<br />

gli indirizzi diretti ad assicurare il necessario coordinamento<br />

degli interventi regionali per un’idonea programmazione<br />

scolastica nazionale,<br />

Visti, altresì, i decreti ministeriali 8 giugno 1998 e<br />

6 aprile 2000, inerenti alle rispettive annualità successive<br />

alla prima, nonché il decreto ministeriale 23 aprile<br />

2001 afferente all’ultima annualità del secondo triennio;<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Legislazione<br />

In allegato al decreto si propongono le risposte ad alcune delle domande più frequenti sulla sicurezza e la prevenzione dei rischi<br />

Dal MinIstruzione 460 mln di euro<br />

per l’adeguamento delle scuole<br />

Con il decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 30 ottobre 2003, pubblicato in<br />

Gazzetta Ufficiale del 1˚ novembre 2003, n. 262, il dicastero ha reso disponibile la somma di oltre 460<br />

milioni di euro per opere di edilizia scolastica. Le amministrazioni beneficiarie, nella assegnazione degli<br />

importi ad esse destinate, dovranno attenersi agli indirizzi dello stesso ministero. Tra questi, quello di<br />

privilegiare gli interventi finalizzati alla messa a norma e all’adeguamento delle preesistenti strutture<br />

alla vigente normativa in materia di agibilità, sicurezza e igiene e, all’eliminazione delle barriere<br />

architettoniche; di favorire il coordinamento e il più razionale sfruttamento della rete scolastica con la<br />

distribuzione degli edifici, tenendo anche conto dell’opportunità di un organico inserimento delle<br />

istituzioni scolastiche nelle diverse realtà territoriali e collettività locali; di considerare ogni opportunità<br />

di adeguamento dei relativi edifici alle nuove esigenze della scuola e ai processi di riforma degli<br />

ordinamenti e dei programmi e di garantire, anche al fine di migliorare il servizio reso all’utenza, la<br />

fornitura di sedi idonee per un dignitoso e corretto funzionamento delle direzioni scolastiche regionali e<br />

dei centri di servizio amministrativo.<br />

Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca<br />

30 ottobre 2003<br />

Ripartizione delle prime due annualità, 2003 e 2004, del terzo triennio di programmazione (2003/2005),<br />

per opere di edilizia scolastica, legge 11 gennaio 1996, n. 23<br />

in Gazzetta Ufficiale del 1˚ novembre 2003, n. 262<br />

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha<br />

previsto, nella tabella 2, la somma di Euro 30.987.000<br />

come impegno quindicennale, decorrente dall’anno finanziario<br />

2004, per l’attivazione, in tale annualità, di<br />

opere di edilizia scolastica ai fini di cui agli articoli 2<br />

e 4 della prefata legge n. 23/1996;<br />

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che contempla,<br />

nella tabella 1, una somma di 10 milioni di<br />

euro come impegno quindicennale, decorrente dall’anno<br />

finanziario 2003, per le medesime finalità relativamente<br />

all’esercizio di riferimento;<br />

Considerata, quindi, la concreta possibilità di procedere<br />

alla ripartizione, tra le regioni e province autonome<br />

di Bolzano e Trento, dei fondi come sopra disponibili,<br />

al fine di consentire la puntuale attuazione degli<br />

interventi, di cui ai citati articoli 2 e 4, relativi al<br />

primo e secondo piano annuale del terzo triennio di<br />

programmazione regionale;<br />

Ritenuta l’opportunità, anche per motivazioni di<br />

correntezza amministrativa ed economicità dei mezzi<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 41


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Legislazione<br />

giuridici, di sussumere nel presente, unico, decreto i<br />

finanziamenti, con relative ripartizioni, afferenti ad<br />

entrambe le annualità 2003 e 2004, al fine, altresì, di<br />

offrire alle amministrazioni direttamente interessate<br />

un quadro conoscitivo ed operativo più ampio, a beneficio<br />

di una migliore attività programmatoria;<br />

Rilevato che, giusta nota 12 giugno 2003, prot. n.<br />

289/03 della Cassa depositi e prestiti, all’uopo adita, e<br />

comunicato al competente dicastero dell’economia e<br />

delle finanze con ministeriale 1˚ luglio 2003, n. 1868,<br />

la somma complessiva concretamente ripartibile per<br />

ciascuna delle annualità citate, a fronte del tasso vigente<br />

all’atto della predisposizione del presente provvedimento,<br />

determinato con le modalità di cui agli articoli<br />

2, 3 e 5 del decreto 9 gennaio 2003 del Dicastero<br />

medesimo, ammonta ad Euro 112.600.641,48 per l’anno<br />

2003 e ad Euro 348.915,607,75 per quello successivo;<br />

Ritenuto, quindi, di dover contestualmente ripartire<br />

entrambe le somme disponibili per la prima e seconda<br />

annualità del terzo triennio di programmazione<br />

2003/2005, nonché indicare - per il medesimo periodo<br />

- gli indirizzi volti ad assicurare l’opportuno coordinamento<br />

degli interventi regionali, al fine di consentire<br />

la necessaria programmazione scolastica nazionale;<br />

Considerato che i finanziamenti suindicati consentono<br />

la concreta attivazione delle prime due annualità<br />

del terzo triennio citato e che, pertanto, per l’ultima<br />

annualità si provvederà con apposito provvedimento<br />

adattabile a fronte della relativa copertura finanziaria,<br />

ove effettivamente intervenuta;<br />

Tenuto conto della necessità che la programmazione<br />

degli interventi di edilizia scolastica, attraverso<br />

l’attivazione delle relative opere, garantisca il raggiungimento<br />

delle finalità contemplate dall’art. 1 della<br />

legge 11 gennaio 1996, n. 23, con particolare riguardo<br />

all’adeguamento del patrimonio esistente alla vigente<br />

normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza<br />

nonché alla riqualificazione dello stesso ed al soddisfacimento<br />

del fabbisogno immediato di aule, con il riequilibrio<br />

nella media nazionale degli indici di carenza<br />

tra le diverse regioni, in modo da assicurare un’equa<br />

organizzazione territoriale del sistema scolastico anche<br />

con riferimento agli andamenti demografici ed al<br />

rapporto tra richiesta ed offerta, favorendo, altresì, la<br />

disponibilità di palestre ed impianti sportivi, la possibilità<br />

di utilizzo delle strutture scolastiche da parte della<br />

collettività nonché l’eliminazione del fenomeno delle<br />

locazioni onerose;<br />

Ricordato il parere già reso dall’Osservatorio permanente<br />

per l’edilizia scolastica, come formulato nella<br />

seduta del 28 maggio 1999, nel quale - preso anche<br />

atto del conforme assunto del Coordinamento interregionale<br />

per l’edilizia scolastica, come confermato nella<br />

relativa nota 31 maggio 1999, n. 90 C.I. - venivano<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

ribaditi sostanzialmente gli indirizzi utilizzati nel triennio<br />

precedente e prevista una progressiva rimodulazione<br />

riequilibrativa degli importi assegnabili, attraverso<br />

la considerazione di un’opportuna commisurazione al<br />

reale fabbisogno regionale, anche in proporzione alla<br />

consistenza delle strutture scolastiche presenti nelle<br />

diverse realtà territoriali interessate ed all’entità numerica<br />

della relativa utenza;<br />

Ritenuto, pertanto, di confermare sostanzialmente<br />

anche per il presente triennio 2003/2005 criteri di<br />

riparto come sopra rappresentati, continuando nel graduale<br />

adeguamento del relativo utilizzo nel citato triennio,<br />

in modo che, nell’intero arco dello stesso, la<br />

variazione apportata influisca per il 70% nel 2003, per<br />

l’80% nel 2004 e per il 90% nel 2005;<br />

Preso atto di quanto concordato, al riguardo, in<br />

sede di Coordinamento interregionale nel corso dell’apposita<br />

riunione del 29 maggio 2003 - come indicato<br />

nella nota del Coordinamento medesimo del 6 giugno<br />

2003, n. 127/CI - in ordine, in particolare, alle<br />

finalità, ai criteri, alle basi di calcolo e ad ogni altra<br />

modalità operativa da adottare per la concreta ripartizione<br />

dei finanziamenti nel corso del triennio<br />

2003/2005, a fronte dei più recenti dati utilmente in<br />

possesso di questo Ministero;<br />

Ritenuto, dunque, di suddividere ciascuno dei succitati<br />

importi complessivamente ripartibili in due quote<br />

complementari - ammontanti, nella ripartizione inerente<br />

alla prima annualità del terzo triennio, rispettivamente<br />

al 70% ed al 30% e, nella seconda, all’80% ed<br />

al 20% del relativo totale - nonché, fermo restando<br />

l’utilizzo per entrambe dei criteri predetti, di rapportare<br />

la prima delle indicate percentuali anche alla consistenza<br />

numerica delle strutture scolastiche delle singole<br />

realtà territoriali interessate, limitandosi, per le restanti,<br />

all’adozione unicamente dei criteri citati, senza<br />

alcuna parametrazione alla consistenza medesima;<br />

Ritenuto, altresì, che, nell’ultima annualità, dette<br />

percentuali siano rispettivamente elevate al 90% ed al<br />

10%, così da assicurare che nell’intero, presente, terzo<br />

triennio di programmazione non venga superata, come<br />

sopra determinata, l’incidenza media complessiva dell’80%<br />

del prefato criterio relativo alla parametrazione<br />

predetta;<br />

Ribadita, inoltre, l’opportunità, di confermare - anche<br />

al fine di un adeguato bilanciamento con tale<br />

criterio - il riconoscimento per la capacità di spesa<br />

dimostrata delle singole amministrazioni regionali, già<br />

adottato nel precedente triennio, mantenendo, pertanto,<br />

la riserva, a tali fini, di una percentuale del 10%<br />

dell’importo disponibile, rapportata al livello di utilizzo<br />

dei finanziamenti concessi nelle precedenti triennalità<br />

ai sensi dell’art. 4 della legge n. 23/1996;<br />

Acquisito, come formulato nella seduta del 2 ottobre<br />

2003 (rep. atti 1834 di pari data), il parere favore-<br />

42 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


vole della Conferenza permanente tra Stato, regioni e<br />

province autonome di Bolzano e Trento e fatte salve le<br />

norme speciali relative a queste ultime;<br />

Decreta:<br />

Art. 1<br />

Ai sensi e per gli effetti di quanto in premessa indicato,<br />

per l’attivazione delle annualità prima (2003) e seconda<br />

(2004) del terzo piano di programmazione triennale<br />

(2003/2005) contemplato dall’art. 4 della legge 11<br />

gennaio 1996, n. 23, sono rispettivamente disponibili le<br />

somme complessive di Euro 112.600.641,48 e di Euro<br />

348.915.607,75, entrambe sotto forma di mutui con<br />

ammortamento a totale carico dello Stato accendibili<br />

presso la Cassa depositi e prestiti.<br />

Art. 2<br />

Le ripartizioni dei finanziamenti previsti per le due<br />

citate annualità come sopra determinate - e fermo restando<br />

quanto indicato in epigrafe per la terza - è predisposta<br />

con i criteri, le basi di calcolo, i pesi, il procedimento<br />

ed ogni altra modalità rappresentati nell’allegato 1 al<br />

presente decreto, del quale costituisce parte integrante.<br />

Art. 3<br />

Le somme attribuite alle amministrazioni beneficiarie,<br />

per l’attivazione delle opere relative alla prima annualità<br />

2003 del terzo triennio 2003/2005, in applicazione di quanto<br />

disposto nei precedenti articoli sono quelle a lato di<br />

ciascuna di esse indicate, come nel seguito riportate: (v.<br />

tabella 1).<br />

Art. 4<br />

Le somme attribuite alle amministrazioni beneficiarie,<br />

per l’attivazione delle opere relative alla seconda annualità<br />

2004 del terzo triennio 2003/2005, in applicazione di quanto<br />

disposto nei precedenti articoli sono quelle a lato di<br />

ciascuna di esse indicate, come nel seguito riportate: (v.<br />

tabella 2).<br />

Art. 5<br />

Al fine di assicurare il necessario coordinamento dei<br />

rispettivi interventi nell’ambito della programmazione<br />

scolastica nazionale, le regioni, in sede di predisposizione<br />

del terzo piano generale triennale 2003/2005 e dei<br />

relativi piani annuali attuativi - attivabili nei termini e<br />

con le modalità indicate nelle premesse - si atterranno,<br />

nell’ordine, tenuto anche conto dei risultati ottenuti con<br />

i precedenti interventi in materia, ai seguenti indirizzi:<br />

a) privilegiare gli interventi finalizzati prioritariamente<br />

alla messa a norma ed all’adeguamento delle<br />

preesistenti strutture alla vigente normativa in materia<br />

di agibilità, sicurezza ed igiene ed, altresì, all’eliminazione<br />

delle barriere architettoniche, nonché quelli diretti<br />

ai completamenti funzionali di opere già iniziate ed al<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Legislazione<br />

soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, in<br />

relazione all’indice di carenza determinato dall’offerta<br />

del servizio scolastico a fronte della relativa richiesta da<br />

parte dell’utenza - con particolare riguardo alle esigenze<br />

derivanti dall’entrata in vigore della legge 28 marzo<br />

2003, n. 53, indicata in premessa - ed alla eliminazione<br />

del fenomeno delle locazioni onerose, al fine di determinare<br />

le condizioni strutturali idonee ad assicurare un<br />

adeguato standard qualitativo del servizio medesimo, il<br />

rinnovamento della didattica ed un’efficace lotta alla<br />

dispersione scolastica;<br />

b) favorire il coordinamento ed il più razionale sfruttamento<br />

della rete scolastica con la distribuzione degli<br />

edifici, tenendo anche conto dell’opportunità di un organico<br />

inserimento delle istituzioni scolastiche nelle diverse<br />

realtà territoriali e collettività locali;<br />

c) considerare ogni opportunità di adeguamento dei<br />

relativi edifici alle nuove esigenze della scuola ed ai<br />

processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi;<br />

d) garantire, anche al fine di migliorare il servizio<br />

reso all’utenza, la fornitura di sedi idonee per un dignitoso<br />

e corretto funzionamento delle direzioni scolastiche<br />

regionali e dei centri di servizio amministrativo.<br />

Art. 6<br />

Nel procedimento programmatorio le regioni valuteranno<br />

opportunamente il fabbisogno di aule in ragione<br />

di una dettagliata indicazione, da parte di comuni e<br />

province, sull’utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione<br />

scolastica, anche tenuto conto delle relative, eventuali,<br />

proposte di revoca formulate ai sensi dell’art. 8,<br />

comma 7, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e dell’intervenuta,<br />

razionalizzazione della rete scolastica, considerando<br />

altresì, le prevedibili esigenze di utilizzo a<br />

medio/lungo termine per effetto anche della recente<br />

riforma avviata con la precitata legge n. 53/2003, con<br />

conseguente adozione di criteri ispirati alla necessaria<br />

modularità e flessibilità nella progettazione dei relativi<br />

interventi.<br />

Art. 7<br />

Nella scelta degli interventi medesimi, ferme restando<br />

le indicazioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6, le<br />

regioni terranno conto anche della celerità d’esecuzione<br />

degli stessi, con particolare riguardo alla sussistenza di<br />

progettazione esecutiva e disponibilità delle aree nonché<br />

all’assenza di vincoli di carattere normativo.<br />

Art. 8<br />

Restano confermati, in quanto compatibili con il presente<br />

provvedimento, ogni altra disposizione, modalità,<br />

termine, indirizzo, finalità o criterio contemplati nei<br />

precedenti decreti 18 aprile 1996, n. 152, e 6 settembre<br />

1999, nonché 8 giugno 1998, 6 aprile 2000 e 23 aprile<br />

2001 indicati nelle premesse, che integralmente vengono<br />

richiamate nel presente dispositivo. l<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 43


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Legislazione<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Piemonte<br />

Euro<br />

6.747.058,00<br />

Valle d'Aosta 287.079,00<br />

Lombardia 12.114.804,00<br />

Provincia autonoma di Bolzano 746.318,00<br />

Provincia autonoma di Trento 840.137,00<br />

Veneto 7.529.657,00<br />

Friuli-Venezia Giulia 2.602.365,00<br />

Liguria 3.014.714,00<br />

Emilia-Romagna 7.106.972,00<br />

Toscana 8.040.946,00<br />

Umbria 1.840.968,00<br />

Marche 3.352.318,00<br />

Lazio 8.163.966,00<br />

Abruzzo 3.613.208,00<br />

Molise 1.307.231,00<br />

Campania 11.459.394,00<br />

Puglia 8.036.621,00<br />

Basilicata 1.741.899,00<br />

Calabria 7.551.365,00<br />

Sicilia 12.020.200,00<br />

Sardegna 4.483.421,00<br />

Piemonte<br />

Euro<br />

20.822.306,00<br />

Valle d'Aosta 826.291,00<br />

Lombardia 37.953.236,00<br />

Provincia autonoma di Bolzano 2.399.813,00<br />

Provincia autonoma di Trento 2.706.226,00<br />

Veneto 23.402.837,00<br />

Friuli-Venezia Giulia. 7.521.147,00<br />

Liguria 8.781.518,00<br />

Emilia-Romagna 20.842.228,00<br />

Toscana 23.670.702,00<br />

Umbria 5.635.141,00<br />

Marche 10.101.463,00<br />

Lazio 26.398.526,00<br />

Abruzzo 10.864.907,00<br />

Molise 3.748.906,00<br />

Campania 37.685.968,00<br />

Puglia 25.300.455,00<br />

Basilicata 5.256.324,00<br />

Calabria 23.854.702,00<br />

Sicilia 37.301.226,00<br />

Sardegna 13.841.685,00<br />

TABELLA 1<br />

TABELLA 2<br />

44 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


IGIENE E SICUREZZA<br />

CRITERI E PROCEDIMENTO PER IL RIPARTO<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Legislazione<br />

Allegato 1<br />

A) A fronte dell’importo complessivamente ripartibile per ciascuna delle annualità 2003 e 2004 del terzo<br />

triennio di programmazione regionale - e cioè, rispettivamente, per la prima annualità (2003) di Euro<br />

112.600.641,48 e per la seconda (2004) di Euro 348.915.607,75 - alle finalità contemplate dall’art. 1,<br />

comma 2, lettere a) e c) della legge 11 gennaio 1996, relative al soddisfacimento del fabbisogno<br />

immediato di aule, con riguardo anche alla progressiva eliminazione del fenomeno delle locazioni<br />

onerose, nonché all’adeguamento alla vigente normativa in materia di agibilità, sicurezza ed igiene, è<br />

stata riconosciuta la maggiore priorità;<br />

B) nell’ordine, è stato, poi, assegnato un grado progressivamente decrescente di valenza alle altre<br />

finalità previste dal citato art. 1, comma 2, lettera e): equilibrata organizzazione territoriale del sistema<br />

scolastico, lettera f): disponibilità di palestre ed impianti sportivi di base e lettera b): riqualificazione del<br />

patrimonio esistente;<br />

C) preso atto preliminarmente del numero degli edifici scolastici insistente in ciascuna regione, come<br />

noto sulla base dei più recenti dati in possesso dell’amministrazione, sono stati, poi, determinati, a<br />

fronte di questi ultimi, i seguenti sei indicatori rappresentativi delle situazioni di fatto connesse alle<br />

finalità di cui alle precedenti lettere A) e B), relativi agli edifici medesimi:<br />

1) indicatore sintetico dell’affollamento delle strutture;<br />

2) indicatore sintetico della precarietà degli edifici e degli impianti;<br />

3) indicatore sintetico della distribuzione territoriale;<br />

4) indicatore semplice della carenza di palestre ed impianti sportivi;<br />

5) indicatore semplice degli edifici soggetti a vincolo storico-monumentale;<br />

6) indicatore semplice degli edifici in affitto.<br />

D) le informazioni sono state, quindi, classificate secondo tali indicatori, determinando una situazione<br />

comparabile delle diverse regioni tra di loro e successivamente aggregati in un unico indice sintetico, con<br />

i seguenti pesi:<br />

0,35 per gli indicatori relativi all’affollamento delle strutture ed alla precarietà di edifici ed impianti;<br />

0,10 per quelli concernenti la distribuzione territoriale e la carenza di palestre o di impianti sportivi;<br />

0,05, infine, per quelli inerenti agli edifici in affitto ovvero soggetti a vincolo storico o monumentale.<br />

E) il 90% di ciascuna delle precitate somme di Euro 112.600.641,48 ed Euro 348.915.607,75 complessivamente<br />

assegnabili nelle relative annualità di riferimento e pari, rispettivamente, ad Euro 101.340.577,00 ed Euro<br />

314.024.046,00, è stato suddiviso tra le singole regioni secondo l’indice relativo sintetico di cui alla suindicata<br />

lettera D). Al fine della necessaria rimodulazione riequilibrativa del riparto detto indice è stato, però,<br />

parzialmente parametrato anche al numero degli immobili scolastici insistenti nei singoli ambiti territoriali<br />

interessati, rapportando - nell’annualità 2003 - il 70% della somma utilizzabile a tali fini all’indicatore<br />

medesimo “pesato” col numero degli edifici scolastici come sopra determinato ed il restante 30% al solo<br />

indicatore sintetico citato, sommando poi i due parziali così ottenuti. Nell’annualità 2004, ferma restando<br />

ogni altra modalità operativa, tali percentuali sono state rispettivamente elevate all’80% ed al 20%;<br />

F) il rimanente 10% - pari ad Euro 11.260.064,00 per l’annualità 2003 e ad Euro 34.891.561,00 per<br />

l’annualità 2004 - è stato, poi, suddiviso tra tutte le regioni in rapporto ad un indice ponderato<br />

rappresentativo della capacità di spesa di ciascuna di esse, valutato sulla base del rispettivo livello di<br />

concreto utilizzo, come noto all’atto dell’effettuazione del presente riparto, dei finanziamenti assegnati<br />

nelle precedenti annualità ai sensi dell’art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. L’importo finale<br />

assegnato alle singole regioni e province autonome è stato, infine, definito sommando i valori di cui alla<br />

presente lettera F) con quelli indicati nella precedente lettera E).<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 45


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Quesiti<br />

di Monica Calzavarini, Polistudio S.r.l.<br />

1 Normativa: sicurezza nella scuola<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Dal sito della Provincia di Rovigo alcuni chiarimenti sugli obblighi e le responsabilità<br />

Le domande più frequenti<br />

sulla sicurezza nelle scuole<br />

La Provincia di Rovigo ha inaugurato il nuovo portale “Orientati al Sapere” all’indirizzo www.pubblicaistruzione.it/rovigo<br />

presentato da Gioia Beltrame, Assessore alla Cultura della Provincia di<br />

Rovigo, e da Valerio Gasparetto, architetto e Dirigente Settore Pubblica Istruzione. Una sezione<br />

specifica del sito “<strong>Sicurezza</strong>: l’esperto risponde” è stata esclusivamente dedicata al tema della<br />

sicurezza e della prevenzione dei rischi nella scuola (D.Lgs. n. 626/1994 e D.M. n. 382/1998).<br />

Pubblichiamo alcune delle domande che sono pervenute all’indirizzo della Provincia e alla cui<br />

risposta è stata incaricata, dalla stessa pubblica amministrazione, la società Polistudio.<br />

Quale è il riferimento legislativo che individua il dirigente scolastico quale datore di lavoro?<br />

Il decreto del Ministero dell’interno 21 giugno 1996, n. 292.<br />

Quali sono i soggetti invitati a partecipare alla riunione periodica?<br />

Il Dirigente Scolastico indice almeno una volta all’anno una riunione (art. 11, D.Lgs. n. 626/1994), cui<br />

partecipano:<br />

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;<br />

b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;<br />

c) il medico competente ove previsto;<br />

d) il rappresentante per la sicurezza.<br />

Lo scopo della riunione è di sottoporre all’esame dei partecipanti:<br />

a) il documento di valutazione dei rischi;<br />

b) l’idoneità dei mezzi di protezione individuale;<br />

c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro<br />

salute.<br />

La riunione rimarrà agli atti con redazione di apposito verbale.<br />

La riunione dovrà essere indetta in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione<br />

al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla<br />

sicurezza e salute dei lavoratori.<br />

Quando è necessaria la nomina del Medico competente?<br />

L’art. 4 del D.M. n. 382/1998, «Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze<br />

negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto<br />

legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni», stabilisce che la sorveglianza<br />

sanitaria, a mezzo del medico competente, è finalizzata a realizzare specifici controlli nelle istituzioni<br />

scolastiche ed educative nelle quali la valutazione dei rischi, effettuata dal datore di lavoro, abbia evidenziato<br />

concrete situazioni di esposizione a rischi per la salute dei lavoratori tali da rendere obbligatoria la<br />

sorveglianza sanitaria.<br />

Accertato tale presupposto, il datore di lavoro procede alla nomina del medico competente, ai fini ed agli<br />

effetti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 626.<br />

Successivamente la circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 29 aprile 1999, n. 119 ribadisce che la<br />

sorveglianza sanitaria deve essere assicurata esclusivamente nei casi di attività lavorative rischiose evidenziate<br />

a seguito della valutazione dei rischi.<br />

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IGIENE E SICUREZZA<br />

Chi è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?<br />

Quali sono i suoi compiti e che requisiti deve avere?<br />

Si tratta di una persona, o più persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto<br />

concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (art. 2, lett. f), D.Lgs. n. 626/1994). Il<br />

D.M. n. 382/1998, regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze negli istituti<br />

di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, in merito all’individuazione dell’RLS nella scuola<br />

rimanda, così come la circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 19 aprile 2000, n. 119, al contratto<br />

collettivo nazionale quadro (C.C.N.Q.) concordato il 7 maggio 1996 tra l’Agenzia per la rappresentanza<br />

negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) e le organizzazioni sindacali (in Gazzetta Ufficiale<br />

del 30 luglio 1996, n. 177). A seguito di questo contratto, che individua diritti, formazione e strumenti per<br />

l’espletamento degli incarichi del RLS nelle pubbliche amministrazioni, è stato emesso il Contratto<br />

Collettivo Nazionale Integrativo - Comparto Scuola anni 1998-2001 - Tutela della salute negli ambienti di<br />

lavoro. Qui si stabilisce che in tutte le unità scolastiche, individuate dal D.M. n. 382/1998, i Rappresentanti<br />

dei Lavoratori per la <strong>Sicurezza</strong> vengono eletti o designati nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali<br />

Unitarie (RSU) nel numero di 1 rappresentante nelle istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti e 3<br />

rappresentanti nelle istituzioni scolastiche con più di 200 dipendenti fino a 1000. In attesa della costituzione<br />

delle RSU i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vengono eletti o designati nell’ambito delle<br />

Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA); in mancanza di tali RSA tutti i lavoratori della scuola possono<br />

essere eletti alla carica di RLS secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale quadro<br />

(C.C.N.Q.) sopra citato. Per quanto riguarda le attribuzioni del RLS nella scuola vale quanto è stato<br />

disciplinato dagli articoli 18 e 19 del D.Lgs. n. 626/1994. Nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo si<br />

ribadisce inoltre che l’RLS ha diritto alla formazione specifica (art. 19, comma 1, lettera G) del D.Lgs. n.<br />

626/1994) che prevede un programma base minimo di 32 ore i cui contenuti sono quelli previsti dal D.Lgs.<br />

n. 626/1994 e dal decreto del Ministro del Lavoro 16 gennaio 1997; in sede di organismo paritetico<br />

possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze.<br />

2 Dirigente scolastico: compiti, obblighi e responsabilità<br />

Quali sono i compiti del dirigente scolastico?<br />

I compiti del dirigente scolastico in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro sono normati dal D.Lgs. n.<br />

626/1994 e dal D.M. n. 382/1998.<br />

In sintesi:<br />

● individua il RSPP e il SPP con cui collabora alla redazione del documento di valutazione dei rischi;<br />

● promuove ogni idonea iniziativa di informazione e formazione;<br />

● svolge la programmazione e l’organizzazione delle emergenze;<br />

● deve richiedere agli enti locali la realizzazione degli interventi necessari per salvaguardare la salute e<br />

la sicurezza dei lavoratori e degli allievi; con tale richiesta si intende assolto l’obbligo di competenza<br />

del datore di lavoro;<br />

● sospende in caso di pericolo grave o imminente le attività scolastiche.<br />

Nel caso in cui il dirigente scolastico abbia rilevato la presenza di un rischio grave e immediato, cosa<br />

deve fare?<br />

Nel caso in cui il datore di lavoro, sentito l’eventuale responsabile del servizio di prevenzione e di protezione,<br />

ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e degli allievi adotta, sentito lo<br />

stesso responsabile, ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente<br />

l’ente locale per gli adempimenti di obbligo (art. 5, comma 2, D.M. n. 382/1998).<br />

Nei Conservatori di Musica il Legislatore chi individua come “datore di lavoro”?<br />

In tali istituti scolastici il D.M. del 21 giugno 1996, n. 292 individua come “Datore di Lavoro” il presidente del<br />

consiglio d’amministrazione.<br />

3 Ente gestore dell’immobile: compiti, obblighi e responsabilità<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Quesiti<br />

Gli interventi strutturali e di manutenzione nella scuola, necessari per garantire la sicurezza, a chi spettano?<br />

Come ribadito dall’art. 4, comma 12, D.Lgs. n. 626/1994 e dalla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 29<br />

aprile 1999, n. 119 tali interventi sono a carico dell’ente locale tenuto, ai sensi della vigente normativa in materia<br />

- ed in particolare dell’art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 - alla loro fornitura e manutenzione.<br />

L’ente gestore dell’immobile, a seguito del ricevimento della richiesta interventi da effettuarsi<br />

presso la scuola, che adempimenti deve attuare?<br />

Ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 deve essere redatto un programma interventi che rispetti la priorità imposta<br />

dalla valutazione del rischio. Inoltre la legge n. 265 del 3/8/1999, art. 15 ribadisce che gli interventi previsti<br />

dall’art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 siano completati entro il 31 dicembre 2004 sulla base di un<br />

programma, articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti.<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 47


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Quesiti<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

A chi spetta l’acquisto e la manutenzione degli arredi scolastici?<br />

Torna opportuno ricordare che, mentre fanno capo agli Enti locali rispettivamente competenti, Comuni o<br />

Province, gli interventi sulle strutture, gli arredi, le spese varie d’ufficio e l’impiantistica in generale (articolo 3<br />

della legge 11 gennaio 1996, n. 23) - fatto salvo, ovviamente, l’obbligo da parte del Capo d’istituto di<br />

adottare ogni misura idonea e contingente in caso di grave ed immediato pregiudizio per l’incolumità<br />

dell’utenza - resta di pertinenza di quest’ultimo l’adeguamento delle attrezzature e dei materiali destinati<br />

alle attività didattiche.<br />

Di tali circostanze andrà tenuto il debito conto nella valutazione dei fattori di rischio, nella stesura del<br />

relativo documento e nella proposizione degli interventi che dovessero rendersi necessari (lettera H, circolare<br />

ministeriale 29 aprile 1999, n. 119).<br />

Quali sono gli enti che concedono in uso un edificio scolastico?<br />

I comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie; le province, per quelli da<br />

destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti<br />

d’arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di<br />

convitti e di istituzioni educative statali (art. 3, legge 11 gennaio 1996, n. 23).<br />

4 Documento di valutazione dei rischi: rilevazione dei rischi nella scuola<br />

Quali sono le parti principali di cui si compone il Documento di Valutazione dei Rischi?<br />

La risposta a tale domanda è sancita dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 626/1994.<br />

Di seguito si riporta una sintesi:<br />

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono<br />

specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;<br />

b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di<br />

cui alla lettera a), nonché delle attrezzature e dispositivi di protezione utilizzate;<br />

c) il programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b).<br />

Dove deve essere custodito il Documento di Valutazione dei Rischi?<br />

In base all’interpretazione dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 626/1994, il D.V.R. deve essere custodito<br />

l’originale presso il plesso scolastico e una copia presso la presidenza, per una migliore gestione documentale.<br />

Nell’area cortiliva a disposizione della scuola XXX è presente una struttura ludica in legno in stato<br />

d’avanzato degrado (legno con schegge, ponte mobile pericolante, ecc.). La scuola cosa deve fare?<br />

Inviare al Comune una lettera in cui si richiede la rimozione tempestiva della struttura; nel frattempo la<br />

scuola dovrà provvedere ad interdire l’utilizzo del gioco da parte dei bambini.<br />

Quali elementi di sicurezza devono essere rispettati dalla scuola per quanto riguarda l’utilizzo<br />

delle scale portatili?<br />

La scala portatile è un’attrezzatura particolarmente pericolosa nell’ambiente di lavoro (causa ogni anno circa<br />

100 infortuni mortali e circa 11.000 infortuni con invalidità superiore a 30 gg.), è per questo motivo che il<br />

datore di lavoro:<br />

1. deve riservare l’uso della scala portatile a lavoratori all’uopo designati per iscritto,<br />

2. con specifica procedura di sicurezza,<br />

3. previa formazione ed addestramento.<br />

È chiaro che non ha senso ottemperare ai tre punti succitati e dare ai lavoratori attrezzature non adeguate<br />

allo scopo. Infatti per le scale portatili si dovrà dimostrare la rispondenza ai vigenti criteri costruttivi dettati<br />

dal D.M. 23 marzo 2000, ovvero requisiti tecnici (rispondenza alla norma UNI EN 131) e documentali (foglio<br />

e/o libretto, dichiarazione di conformità, ecc.) anche se presenti nell’ambiente di lavoro prima dell’entrata in<br />

vigore di detta disposizione legislativa.<br />

5 Piano d’emergenza: organizzazione e gestione dell’emergenza nella scuola<br />

Con quale frequenza devono essere svolte le esercitazioni antincendio?<br />

Il datore di lavoro deve assicurare che almeno due volte nel corso dell’anno scolastico si effettuino delle<br />

esercitazioni antincendio per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento (decreto 26<br />

agosto 1992, Allegato punto 12.0, «Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica»).<br />

6 Informazione e Formazione: lavoratori e “figure sensibili”<br />

Sono Dirigente scolastico di una scuola media con popolazione scolastica superiore alle 300<br />

persone. Dalla valutazione del rischio incendio è emerso che gli addetti all’antincendio dovranno<br />

partecipare ad un corso per “rischio medio”. È sufficiente l’attestato di partecipazione?<br />

Il D.M.10 marzo 1998 prevede all’Allegato X per le scuole con oltre 300 persone presenti, l’obbligo per gli<br />

addetti di conseguire, dopo aver ricevuto l’adeguata formazione, l’attestato di idoneità tecnica (esame da<br />

effettuare presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco).<br />

È un obbligo del Dirigente scolastico formare gli addetti al primo soccorso? Il corso di quante ore<br />

deve essere?<br />

Il datore di lavoro ha l’obbligo di formare gli addetti nominati (art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 626/1994). La<br />

durata dei corsi di formazione non è ancora stata normata; il disegno di legge propone una durata di 12 ore<br />

(teoria ed esercitazioni pratiche di intervento sull’infortunato).<br />

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IGIENE E SICUREZZA<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Quesiti<br />

Sono il Dirigente Scolastico di un Istituto Superiore; con l’inizio del nuovo anno scolastico presso<br />

il mio istituto sono stati assunti nuovi docenti; è obbligatorio effettuare formazione agli stessi?<br />

Come previsto dall’art. 22 del D.Lgs. n. 626/1994 il datore di lavoro deve promuovere un’attività di formazione<br />

ogni qualvolta ci sia una nuova assunzione, trasferimento o cambiamento di mansione del lavoratore,<br />

introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.<br />

La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi, ovvero all’insorgenza<br />

di nuovi rischi.<br />

7<br />

Documentazione inerente la sicurezza nella scuola: competenze del Dirigente scolastico e dell’Ente<br />

gestore dell’immobile<br />

A chi spetta redigere il piano di emergenza?<br />

Come previsto dall’art. 1, comma 3, D.M. n. 382/1998 e artt. 12-15 del D.Lgs. n. 626/1994 e succcessive<br />

modifiche e integrazioni, spetta al dirigente scolastico la gestione delle emergenze intesa come la redazione<br />

del Piano di emergenza, la designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza e la formazione e<br />

informazione degli stessi.<br />

A chi spetta l’istruzione della pratica per l’ottenimento del CPI?<br />

Secondo quanto previsto dalla nota del 14 agosto 2000, prot. n. 902/4122 sott. 32, è confermato che la<br />

richiesta del CPI, debba essere inoltrata dall’Amministrazione Provinciale o dal Comune proprietario dell’immobile.<br />

Il materiale elettrico è soggetto alla marcatura CE?<br />

Ai sensi del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626 di attuazione della direttiva 93/68/CE in materia di marcatura Ce<br />

del materiale elettrico, «prima dell’immissione in commercio, il materiale elettrico di cui all’art. 1 (della legge<br />

791 del 18 ottobre 1977) deve essere munito della marcatura CE prevista dall’articolo 7, che attesta la<br />

conformità del materiale alle disposizioni di legge».<br />

8 Laboratori: aspetti di sicurezza<br />

Come posso verificare che gli impianti di distribuzione gas installati presso il laboratorio di<br />

chimica, siano a norma?<br />

Gli impianti distribuzione gas devono essere realizzati in conformità alle Norme UNI-CIG e in modo particolare<br />

le tubazioni di raccordo tra gli impianti fissi e gli utilizzatori devono riportare stampata la data di validità<br />

(cioè posteriore alla data di verifica).<br />

Con che criteri deve essere studiata la postazione VDT rispetto alle fonti luminose?<br />

L’illuminazione adeguata del posto di lavoro è l’elemento più importante da curare. Il lavoro al VDT richiede<br />

lettura di dati su monitor e contemporanea lettura di dati su carta. Il monitor ha una sua illuminazione, per la<br />

lettura di dati su carta si ha bisogno dell’illuminazione naturale ed artificiale, questa situazione di interazione tra<br />

sistemi d’illuminazione deve essere controllata e regolata al fine di avere un buon contrasto nel campo visivo<br />

dell’operatore. Questi valori, però, se possono essere raggiunti con una adeguata progettazione dell’impianto<br />

d’illuminazione artificiale sono difficili da ottenere nelle ore diurne in quanto lo stato dell’illuminazione naturale<br />

è estremamente variabile. Per questo motivo sono necessarie nei posti di lavoro delle tendine tipo veneziana che<br />

consentano la regolazione dell’illuminazione diurna dell’ambiente di lavoro in quanto la luce diretta del sole<br />

potrebbe risultare eccessiva e causa di abbagliamenti e scarso contrasto del monitor. Altro accorgimento indispensabile<br />

è quello di non essere abbagliati dalla luce diretta naturale o artificiale. Pertanto l’illuminazione artificiale<br />

deve essere fornita da apparecchi illuminanti antiabbagliamento o quantomeno posizionati in modo tale da non<br />

abbagliare. Il modo migliore per posizionare la luce artificiale per un VDT è quello di disporre parallelamente alle<br />

finestre della stanza file di luce di apparecchi illuminanti. Ovviamente il posto di lavoro al VDT deve essere<br />

perpendicolare alle finestre e non deve avere punti di illuminazione artificiale e naturali dietro il monitor<br />

(abbagliamento) o davanti al monitor (riflessi). Sono stati brevettati dispositivi che misurano costantemente<br />

l’illuminazione del posto di lavoro dando indicazione su come intervenire se l’illuminazione non è corretta.<br />

Il pulsante di arresto d’emergenza deve essere presente su tutte le macchine?<br />

L’allegato 1 al D.P.R. n. 459/1996, al paragrafo 1.2.4 - Dispositivi di arresto, recita: «Ogni macchina deve essere<br />

munita di uno o più dispositivi di arresto di emergenza che consentano di evitare situazioni di pericolo che<br />

rischino di prodursi imminentemente e che si stiano producendo. Sono escluse da quest’obbligo: le macchine<br />

per le quali il dispositivo di arresto di emergenza non può ridurre il rischio perché non riduce il tempo per<br />

ottenere l’arresto normale oppure perché non permette le misure specifiche che il rischio richiede - le macchine<br />

portatili e quelle a guida manuale».<br />

L’acquisto di una nuova macchina deve avvenire sempre previo controllo dell’esistenza della<br />

marcatura CE o è sufficiente una dichiarazione di conformità del rivenditore?<br />

La rispondenza di una macchina ai requisiti è certificata dalla compresenza di dichiarazione di conformità e<br />

dalla marcatura CE: «Prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio, il costruttore o il suo<br />

mandatario residente nell’Unione europea deve attestare la conformità ai requisiti di cui al comma 1: a) per<br />

le macchine, mediante la dichiarazione CE di conformità di cui all’allegato II, punto A, e l’apposizione della<br />

marcatura di conformità di cui all’articolo 5» (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 459/1996).<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 49


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Quesiti<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

9 Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): utilizzo e tipologia<br />

Quando gli studenti frequentano laboratori devono essere dotati di D.P.I. e chi li deve fornire?<br />

Ai sensi del art. 1, comma 2, D.M. n. 382/1998, e art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 626/1994, sono<br />

equiparati ai lavoratori gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attività<br />

di insegnamento prevedono espressamente la frequenza e l’uso di laboratori appositamente attrezzati, con<br />

possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l’uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in<br />

genere ivi comprese le apparecchiature fornite di VDT.In forza di ciò gli allievi alla pari dei lavoratori devono<br />

essere forniti di DPI.<br />

L’obbligo di fornitura spetta al datore di lavoro, nel caso specifico al Dirigente sanitario.<br />

Cosa si intende per dispositivi di protezione individuale?<br />

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e<br />

tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o<br />

la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 40, D.lgs. n.<br />

626/1994).<br />

Quali sono gli obblighi dei lavoratori (studenti ed insegnanti) in merito all’utilizzo dei dispositivi<br />

di protezione individuale?<br />

I lavoratori sono obbligati:<br />

● a sottoporsi ai programmi di formazione ed addestramento organizzati dal datore di lavoro;<br />

● ad utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione, alla formazione e all’addestramento<br />

ricevuti;<br />

● ad aver cura dei DPI messi a loro disposizione;<br />

● a non apportarvi modifiche di propria iniziativa;<br />

a riconsegnarli al termine dell’utilizzo seguendo le procedure aziendali;<br />

a segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente<br />

da essi rilevato.<br />

50 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


di Gianandrea Gino, amministratore EHSirt srl Milano<br />

Con qualche mese di ritardo<br />

sulla data prevista, l’11 agosto<br />

2003 è stato pubblicato in Gazzetta<br />

Ufficiale n. 185, il decreto<br />

del Ministero della Salute<br />

17 aprile 2003 riguardante i limiti<br />

e le restrizioni relative all’impiego<br />

di creosoto ed altre<br />

sostanze. Il breve decreto, di<br />

soli due articoli, modifica nuovamente<br />

l’allegato del D.P.R.<br />

n. 904/1982 sull’attuazione delle<br />

norme per l’immissione sul<br />

mercato e l’utilizzo di talune<br />

sostanze e preparati pericolosi,<br />

già oggetto di recenti interventi<br />

(si veda <strong>Ambiente</strong> & <strong>Sicurezza</strong><br />

n. 11/2003, pag. 73, e n.<br />

13/2003, pag. 55). Vengono così<br />

recepite tre direttive comunitarie,<br />

le 2001/90/CE,<br />

2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti<br />

il settimo e l’ottavo adeguamento<br />

dell’allegato I e la XXIV<br />

modifica della direttiva<br />

76/769/CE.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Il decreto del Ministero della Salute 17 aprile 2003 recepisce le direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE<br />

Bandito il creosoto, diffuso biocida<br />

per la conservazione e il trattamento del legno<br />

Il testo del decreto del Ministero della Salute 17 aprile 2003, «Recepimento<br />

delle direttive 2001/90/CE; 2001/91/CE; 2003/11/CE recanti<br />

rispettivamente il settimo e ottavo adeguamento dell’allegato I nonché<br />

la ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CE relativa<br />

alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune<br />

sostanze e preparati pericolosi (Creosoto - Difeniletere pentabromato<br />

- Difeniletere octabromato)» è disponibile on-line all’indirizzo<br />

Il creosoto, con la famiglia di<br />

prodotti e preparati che lo contengono<br />

(si veda la tabella 1), è<br />

utilizzato prevalentemente come<br />

biocida per la conservazione e il<br />

trattamento del legno.<br />

L’immissione sul mercato e<br />

l’uso era già soggetta a limitazioni<br />

regolamentari.<br />

Successivi studi scientifici hanno<br />

evidenziato un rischio di insorgenza<br />

di tumori superiore a quello<br />

inizialmente ipotizzato e il Comitato<br />

scientifico della tossicità, dell’ecotossicità<br />

e dell’ambiente<br />

(CSTEE), dopo attenta verifica ne<br />

ha condiviso i risultati.<br />

Secondo i nuovi dati il creosoto<br />

con contenuto di benzo(a)pirene<br />

(BaP) inferiore a 0,005% in massa<br />

e/o il legno trattato con creosoto<br />

presentano un rischio di insorgenza<br />

del cancro per il consumatore<br />

finale e che l’entità del rischio<br />

non è trascurabile.<br />

L’analisi del rapporto costi/benefici<br />

condotta per valutare l’opportunità<br />

di nuove restrizioni ha<br />

stabilito che nella Comunità, per<br />

usi industriali, il contenuto di BaP<br />

è già, nella quasi totalità dei casi,<br />

inferiore a 0,005%. In questi casi i<br />

rischi per la salute sono probabilmente<br />

ridotti.<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

Anche se in materia sono attese<br />

nuove regolamentazioni armonizzate<br />

a livello europeo, per la Commissione<br />

le limitazioni relative al<br />

creosoto devono essere adeguate<br />

al progresso tecnico.<br />

Dopo aver stabilito il divieto di<br />

impiego dei composti e dell’immissione<br />

sul mercato del legno così<br />

trattato, da cui sono esclusi i<br />

manufatti usati, nell’allegato al decreto<br />

sono puntualmente elencate<br />

le concentrazioni limite massime<br />

per BaP e fenoli (si veda la tabella<br />

2) e le altre condizioni in cui è<br />

possibile una deroga al divieto.<br />

Anche se con concentrazioni inferiori<br />

al limite l’impiego è consentito,<br />

solo ove sia applicabile la<br />

legislazione comunitaria per la<br />

protezione dei lavoratori, per l’Italia<br />

si legga il D.Lgs. n. 626/1994.<br />

I manufatti al creosoto non potranno<br />

essere a disposizione o entrare<br />

in contatto in modo incontrollato<br />

con l’utente non professionale/<br />

consumatore finale.<br />

A tal proposito le sostanze e i<br />

preparati per il trattamento del legno<br />

in impianti industriali o da<br />

parte di utilizzatori professionali,<br />

non possono essere venduti al pubblico.<br />

Sull’imballaggio, oltre alle usuali<br />

etichettature, deve essere apposta<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 51


SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

Sostanza o preparato EINECS CAS<br />

Creosoto 232-287-5 8001-58-9<br />

Olio di creosoto 263-047-8 61789-28-4<br />

Distillati e olii di naftalene 283-484-8 84650-04-4<br />

Olii di creosoto, frazione di acenaftene 292-605-3 90640-84-9<br />

Distillati (catrame di carbone) di testa 266-026-1 65996-91-0<br />

Olio di antracene 292-602-7 90640-80-5<br />

Fenoli di catrame, carbone greggio 266-019-3 65996-85-2<br />

Creosoto del legno 232-419-1 8021-39-4<br />

Olio di catrame a bassa temperatura, estratti alcalini 310-191-5 122384-78-5<br />

Sostanza Concentrazione<br />

Benzo(a) pirene < 0,005% in massa<br />

Fenoli estraibili con acqua < 3% in massa<br />

All’interno degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione<br />

Giocattoli<br />

Campi da gioco<br />

Composti del creosoto soggetti a restrizioni<br />

Concentrazione limite per sostanze e preparati<br />

Divieti di utilizzo<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Archi, giardini e altri luoghi di pubblica ricreazione all’aria aperta in cui vi è un rischio di frequenti contatti con la pelle<br />

Fabbricazione di mobili da giardino (per esempio: tavoli da pic-nic)<br />

TABELLA 1<br />

TABELLA 2<br />

TABELLA 3<br />

Fabbricazione, uso e qualsiasi trattamento di:<br />

● contenitori destinati a culture agricole;<br />

● imballaggi che possono entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all’alimentazione<br />

umana e/o animale;<br />

● altri materiali che possono contaminare i prodotti sopracitati.<br />

52 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


in modo leggibile e indelebile la<br />

scritta: “Unicamente per uso in impianti<br />

industriali oppure da parte di<br />

utilizzatori professionali”.<br />

In tabella 3 sono riportati tutti i<br />

casi in cui nei manufatti comunque<br />

non possono essere utilizzati<br />

o presenti i conservanti.<br />

Le nuove norme non modificano<br />

i requisiti minimi per la protezione<br />

dei lavoratori e in particolare<br />

il titolo VIII sulla protezione<br />

contro i rischi derivanti da<br />

un’esposizione ad agenti cancerogeni<br />

e il titolo VII-bis sui rischi<br />

derivanti da agenti chimici contenuti<br />

nel D.Lgs. n. 626/1994.<br />

Le altre sostanze<br />

Esacloroetano<br />

L’impiego di esacloroetano per<br />

la produzione e la lavorazione di<br />

metalli non ferrosi era già vietato.<br />

Tuttavia, per necessità tecniche,<br />

era consentita una deroga che<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

ne permetteva l’impiego, a determinate<br />

condizioni, nelle fonderie<br />

non integrate che producono colate<br />

di alluminio e per alcune leghe<br />

di magnesio.<br />

Con l’evoluzione delle modalità<br />

produttive sono disponibili alternative<br />

tecniche; la necessità di deroghe<br />

è pertanto venuta meno e viene depennata<br />

dalla voce 39 dell’allegato<br />

al D.P.R. n. 904/1982, mantenendo<br />

solo il divieto assoluto.<br />

BDE<br />

Le molecole di difeniletere polisostituito<br />

con bromo sono utilizzate<br />

nelle formulazione dei ritardanti<br />

antifiamma e presentano una<br />

ecotossicità e rischi per l’ambiente<br />

che debbono essere ridotti tramite<br />

l’introduzione di nuove norme<br />

che ne limitino l’impiego.<br />

Tra l’altro, fin dall’anno 2000<br />

il CSTEE aveva rilevato che il pentaBDE<br />

era entrato nella catena alimentare<br />

umana e che l’immissio-<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

ne in ambiente si rifletteva in crescenti<br />

livelli di concentrazione misurata<br />

nel latte materno, con possibili<br />

effetti sull’allattamento dei<br />

bambini.<br />

Il pentabromodifeniletere (pentaBDE)<br />

e l’ottabromodifeniletere<br />

(octaBDE) sono inseriti al punto<br />

41 “a” e “b” dell’allegato, mentre<br />

sotto osservazione si trova il decaBDE,<br />

consentibile fino al 2006<br />

nelle apparecchiature elettriche ed<br />

elettroniche.<br />

Per effetto dell’entrata in vigore<br />

del decreto i BDE non possono<br />

essere immessi sul mercato o utilizzati<br />

in concentrazioni superiori<br />

allo 0,1% in massa. Analoga sorte<br />

è riservata agli articoli contenenti<br />

tali sostanze utilizzate come ritardanti<br />

di fiamma.<br />

Termini di adeguamento<br />

Per il creosoto e l’esacloroetano i<br />

divieti si applicano dal 30 giugno<br />

2003 mentre per i BDE i termini<br />

sono stabiliti al 15 agosto 2004. l<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 53


LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE<br />

a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma<br />

EUROPA<br />

MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI OGM<br />

Regolamento (CE) del Parlamento europeo<br />

e del Consiglio del 15 luglio<br />

2003, n. 1946/2003<br />

«Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento<br />

europeo e del Consiglio del 15<br />

luglio 2003 sui movimenti trasfrontalieri degli<br />

organismi geneticamente modificati» (in<br />

G.U.C.E. L del 5 novembre 2003, n. 287)<br />

La disciplina comunitaria emanata al fine di istituire<br />

un sistema comune di notifica e informazione<br />

per i movimenti trasfrontalieri di organismi<br />

geneticamente modificati (OGM) e di garantire<br />

l’attuazione coerente delle disposizioni del<br />

Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza a nome<br />

della Comunità, così da contribuire ad assicurare<br />

un adeguato livello di protezione relativamente<br />

al trasferimento, alla manipolazione e<br />

all’uso sicuri di OGM che possono avere effetti<br />

negativi sulla conservazione e l’uso sostenibile<br />

della diversità biologica, tenendo conto, altresì,<br />

dei rischi per la salute umana (art. 1). Il campo di<br />

applicazione della nuova normativa risulta esteso<br />

ai movimenti trasfrontalieri di tutti gli OGM<br />

che possono avere effetti negativi sulla conservazione<br />

l’uso sostenibile della diversità biologica,<br />

tenendo altresì conto dei rischi per la salute<br />

umana, ad eccezione dei movimenti di prodotti<br />

farmaceutici per uso umano già oggetto di accordi<br />

od organizzazioni internazionali pertinenti.<br />

Dopo i primi tre articoli dedicati agli obiettivi,<br />

campo di applicazione e definizioni, la decisione<br />

si compone di tre capi, rispettivamente dedicati<br />

all’esportazione di OGM verso Paesi terzi (capo<br />

II, artt. da 4 a 13), ai movimenti trasfrontalieri<br />

non intenzionali di OGM (capo III, art. 14) e a<br />

talune disposizioni a carattere generale (capo II,<br />

artt. da 15 a 20). Il Capo II reca, a sua volta,<br />

distinte discipline a seconda che trattasi di OGM<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

destinati all’emissione deliberata nell’ambiente<br />

(sezione I), ovvero di OGM destinati all’uso diretto<br />

nell’alimentazione umana o animale o alla<br />

lavorazione (sez. II) o di OGM destinati ad un<br />

uso confinato (sez. III, art. 11).<br />

Gli Stati comunitari dovranno adottare misure<br />

adeguate al fine di impedire movimenti trasfrontalieri<br />

non intenzionali di OGM, con particolari<br />

oneri sugli Stati conoscitori del verificarsi nel proprio<br />

territorio di un’emissione di OGM tale da comportare<br />

o poter comportare un movimento trasfrontaliero<br />

non intenzionale di OGM con possibili<br />

gravi conseguenze negative per la conservazione<br />

e l’uso sostenibile della biodiversità e la salute<br />

umana. In tali casi graverà, infatti, su detti Stati<br />

l’obbligo di una comunicazione tempestiva in tal<br />

senso a favore degli Stati comunitari, della Commissione<br />

delle CE, di tutti gli Stati effettivamente<br />

o potenzialmente interessati nonché a favore dell’apposito<br />

centro di scambio di informazioni sulla<br />

biosicurezza (Biosafety Clearing House - BCH).<br />

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno<br />

successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta<br />

Ufficiale dell’Unione Europea, e sarà applicabile<br />

a decorrere dalla data di entrata in vigore<br />

del Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza,<br />

annesso alla Convenzione di Rio de Janeiro del<br />

1992 sulla diversità biologica, ovvero dalla data<br />

di entrata in vigore del regolamento medesimo,<br />

a seconda di quale delle due date sia posteriore.<br />

ITALIA<br />

SICUREZZA DELLE NAVI<br />

E CONDIZIONI DI LAVORO A BORDO<br />

Decreto del Ministero Infrastrutture<br />

e dei Trasporti 13 ottobre 2003,<br />

n. 305<br />

«Regolamento recante attuazione della<br />

direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo<br />

e del Consiglio del 19 dicembre 2001<br />

che abroga e sostituisce il decreto 19 aprile<br />

2000, n. 432, del Ministero delle Infrastutture<br />

54 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


e dei trasporti, concernente il regolamento di<br />

recepimento della direttiva 95/21/CE relativa<br />

all’attuazione di norme internazionali per la<br />

sicurezza delle navi, la prevenzione dell’inquinamento<br />

e le condizioni di vita e di lavoro a<br />

bordo, come modificato dalle direttive<br />

98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE» (in G.U. del 13<br />

novembre 2003, n. 264)<br />

Si tratta dell’aggiornamento italiano alla disciplina<br />

di cui al titolo, con contestuale abrogazione<br />

dalla precedente normativa contenuta nel D.M.<br />

19 aprile 2000, n. 432, a propria volta attuativo<br />

della precedente normativa comunitaria di settore.<br />

In particolare risulta (ri)definita la normativa<br />

concernente le ispezioni da svolgersi sulle<br />

navi e relativi equipaggi che approdano in un<br />

porto nazionale o in un impianto off-shore o<br />

ancorate al largo di tale porto/impianto, fatta<br />

eccezione per le navi di stazza lorda inferiore a<br />

500 tonnellate soggette alla normativa internazionale<br />

(Convenzione sulla sicurezza della navigazione<br />

e la prevenzione dell’inquinamento marino)<br />

o, se non applicabile, alle prescrizioni mini-<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

me di cui all’allegato IV, D.M. in oggetto. Parimenti,<br />

risultano sottratte al campo di applicazione<br />

della nuova disciplina le navi da pesca, le<br />

navi da guerra, le navi ausiliarie, le imbarcazioni<br />

in legno di costruzione rudimentale, le navi dello<br />

Stato utilizzate a fini non commerciali e le<br />

unità da diporto non adibite a traffici commerciali<br />

(art. 2, comma 2). Per l’effetto vengono<br />

definiti lo status e requisiti degli ispettori (art.<br />

3), gli obblighi ispettivi minimi gravanti sulle<br />

autorità locali (le quali dovranno svolgere un<br />

numero minimo di ispezioni di sicurezza per almeno<br />

il 25% del numero medio annuo di singole<br />

navi approdate nei porti nazionali, calcolato<br />

secondo gli ultimi tre anni solari di cui sono<br />

disponibili statistiche) (art. 4), le procedure e<br />

documentazione di ispezione (art. 5, allegati IV<br />

e II) e il comportamento che gli ispettori dovranno<br />

attuare nel caso in cui una nave sottoposta a<br />

ispezione rilevi carenze tali che «individualmente<br />

o nel complesso, rendano le operazioni della<br />

stessa pericolose per la sicurezza, la salute dei<br />

passeggeri o dell’equipaggio o l’ambiente»<br />

(artt. 8 e 9). l<br />

Servizi di prevenzione e vigilanza antincendio<br />

durante gli spettacoli pubblici:<br />

dal 2004 stanziati 5 mln di euro all’anno<br />

Con la legge 11 novembre 2003, n. 310, «Costituzione della “Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di<br />

Bari”, con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e<br />

attività culturali», in Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2003, n. 267, all’articolo 2, di modifica alla legge n.<br />

29/2001, «Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali», è stato definito lo<br />

stanziamento di oltre 5 milioni di euro l’anno, a partire dal 2004, per la parziale copertura delle spese<br />

riguardanti i servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili<br />

del fuoco in occasione di pubblici spettacoli.<br />

Art. 2<br />

Modifiche alla legge 23 febbraio 2001, n. 29<br />

1. All’articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:<br />

«5. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato annualmente di concerto con il Ministro<br />

dell’interno, sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5-bis,<br />

della parziale copertura delle spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal<br />

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione di pubblici spettacoli, nonché le modalità<br />

applicative del beneficio e, per ciascuno dei soggetti fruitori, la misura dello stesso»;<br />

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:<br />

«5-bis. Per la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del beneficio di cui al comma 5, è autorizzata la<br />

spesa annua di 5.164.560 euro a decorrere dall’anno 2004. Il predetto importo, iscritto nello stato di previsione<br />

del Ministero per i beni e le attività culturali, è versato in quote trimestrali nell’apposito capitolo dello stato di<br />

previsione dell’entrata per la successiva riassegnazione alle unità previsionali di base dello stato di previsione del<br />

Ministero dell’interno, ai sensi della normativa vigente in materia di servizi di prevenzione e vigilanza del Corpo<br />

nazionale dei vigili del fuoco e previa certificazione delle spese effettivamente sostenute in tale periodo dagli<br />

utilizzatori del servizio».<br />

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall’anno 2004.<br />

La legge regionale Lombardia 29 settembre 2003, n. 17, «Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e<br />

smaltimento dell’amianto», il cui testo e il relativo commento sono stati pubblicati in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n.<br />

21/2003, pag. 84, è raccolta nel S.O. al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 3 ottobre 2003, n. 40 e<br />

non sul Bollettino del 29 settembre 2003 come erroneamente indicato.<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 55


LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />

IL CASO<br />

di Pierguido Soprani, magistrato<br />

IL CONTENUTO DEL PSC<br />

IN PUNTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI<br />

«L’art. 4 del D.Lgs. n. 494/1996 stabilisce<br />

l’obbligo del coordinatore per la progettazione<br />

di redigere, durante la progettazione dell’opera,<br />

il Piano di sicurezza e di coordinamento.<br />

Il successivo art. 12 del decreto ne individua i<br />

contenuti, e il recente D.P.R. n. 222/2003 ne specifica<br />

i contenuti minimi. Le norme di legge impongono<br />

l’obbligo della valutazione dei rischi:<br />

quali rischi devono essere valutati nel PSC e in<br />

che modo?»<br />

La recente emanazione del Regolamento<br />

sui contenuti minimi dei Piani di sicurezza<br />

nei cantieri temporanei o mobili, in<br />

attuazione dell’articolo 31, comma 1, della<br />

legge Merloni n. 109/1994, ha completato il<br />

percorso normativo sul tema. Già con il varo<br />

del D.Lgs. n. 528/1999, e la scomparsa del<br />

Piano generale di sicurezza per i grandi cantieri,<br />

il contenuto dell’originario art. 13 del<br />

“decreto cantieri” era stato fatto rifluire nel<br />

precedente art. 12, a significare l’imprescindibilità<br />

tout court, per il coordinatore per la<br />

progettazione, di dare una veste di contenuto<br />

al Piano di sicurezza e di coordinamento,<br />

quantomeno in relazione agli elementi indicati<br />

alle lettere da a) a t), che potevano (e<br />

possono tuttora) essere considerati quali requisiti<br />

minimi del PSC legislativamente definiti,<br />

sia pure «in relazione alla tipologia del<br />

cantiere», cioè tenendo conto delle caratteristiche<br />

del sito e del tipo di lavori (edili o di<br />

ingegneria civile) da compiere.<br />

Con l’emanazione del D.P.R. n. 222/2003, è<br />

un dato indiscutibile - se mai lo fosse stato -<br />

che i contenuti minimi dei Piani di sicurezza<br />

(PSC, POS, PSS) sono divenuti contenuti minimi<br />

“di qualità”, ad indicare l’obbligo, per il<br />

coordinatore per la progettazione, sia di dare<br />

dei contenuti “specifici” ai piani, in relazione<br />

alla realtà di lavoro di ogni singolo<br />

cantiere temporaneo o mobile, sia di valutarne<br />

la concreta fattibilità nella successiva fase<br />

di esecuzione dei lavori. Dunque, l’imperativo<br />

categorico-funzionale che presiede all’at-<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

tività di redazione dei Piani di sicurezza è<br />

quello di non scostarsi significativamente verso<br />

il basso rispetto agli standard medi generalmente<br />

praticati nel settore professionale<br />

di appartenenza.<br />

Peraltro, il Regolamento, con riferimento all’organizzazione<br />

del cantiere, ha aggiunto<br />

altri elementi a quelli indicati nell’articolo<br />

12, comma 1, del D.Lgs. n. 494/1996, prevedendo<br />

che il PSC deve contenere anche indicazioni<br />

circa:<br />

a) le eventuali modalità di accesso dei mezzi<br />

di fornitura dei materiali;<br />

b) la dislocazione degli impianti di cantiere;<br />

c) la dislocazione delle zone di carico e scarico;<br />

d) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio<br />

materiali e dei rifiuti;<br />

e) le eventuali zone di deposito dei materiali<br />

con pericolo d’incendio o di esplosione.<br />

Non vi è dubbio che il Regolamento sui contenuti<br />

minimi dei Piani di sicurezza ha confermato<br />

la distinzione ontologica tra i fattori di<br />

rischio intra-aziendale e quelli professionali<br />

(di rispettiva riconducibilità alle imprese esecutrici<br />

e ai lavoratori autonomi), e i fattori di<br />

rischio integrati (aggiuntivi e/o interferenziali)<br />

o “di cantiere”, facenti capo all’area della<br />

committenza e del coordinamento; peraltro,<br />

esso ha per oggetto i soli contenuti “minimi”<br />

dei piani di sicurezza, i quali possono - e<br />

devono, se necessario - essere utilmente incrementati<br />

verso l’alto, in coerenza con la<br />

natura di strumenti programmatici che contraddistingue,<br />

nella loro dinamicità, i Piani<br />

stessi. Quest’ultimo aspetto rileva particolarmente<br />

con riguardo alle fasi critiche del processo<br />

di costruzione, in relazione alla complessità<br />

dell’opera da realizzare.<br />

La previsione dell’art. 2 del Regolamento,<br />

che il PSC deve essere «specifico per ogni<br />

singolo cantiere (...) e di concreta fattibilità»,<br />

e che «i suoi contenuti sono il risultato<br />

di scelte progettuali ed organizzative conformi<br />

alle prescrizioni dell’articolo 3 del decreto<br />

legislativo 19 settembre 1994, n. 626», èla<br />

conferma di come la tutela delle condizioni<br />

di lavoro sia un obiettivo che deve essere<br />

perseguito non come punto di partenza di<br />

56 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


un arido piano di sicurezza, bensì come dato<br />

tendenziale che prefigura e accompagna<br />

un’esperienza concreta di lavoro.<br />

Muovendo dal presupposto che il Codice penale,<br />

in tema di imputazione della responsabilità<br />

colposa omissiva, richiede all’agente di<br />

«fare tutto il possibile per evitare l’evento»<br />

(in tal senso Cass. pen., sez. VI, 10 luglio<br />

1990, Iannone; Cass. pen., sez. IV, 11 marzo<br />

1981, Vaira), la Corte di Cassazione, sia pure<br />

con riguardo al Piano di sicurezza dell’art. 4<br />

del D.Lgs. n. 626/1994, ha ritenuto che rientra<br />

nel concetto di omessa redazione del Piano<br />

anche il caso di una sua redazione gravemente<br />

insufficiente. Così per Cass. pen., sez.<br />

III, 12 gennaio 1996, Cimmino, «Viola l’art.<br />

24, comma 1, d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277 il<br />

datore di lavoro che effettua una valutazione<br />

parziale e inadeguata del rischio da<br />

amianto». Analogamente per Cass. pen., sez.<br />

III, 13 marzo 1996, Segala, «In tema di esposizione<br />

dei lavoratori a rumori dannosi, la valutazione<br />

del rumore durante il lavoro deve<br />

essere svolta in materia accurata e deve condurre<br />

all’identificazione nominativa dei lavoratori<br />

esposti ai diversi livelli di rumore e<br />

all’indicazione dei diversi livelli di rumore<br />

esistenti in ogni singolo luogo. Pertanto l’autoanalisi<br />

contemplata dall’art. 40, comma 1,<br />

D.L. n. 277/1991, non può mai essere eseguita<br />

senza una sia pur rudimentale misurazione<br />

dell’intensità del rumore. L’effettuazione<br />

dell’autoanalisi con strumenti inadeguati o<br />

in maniera scorretta o insufficiente o incompleta,<br />

sì da non conseguire le finalità individuate<br />

dal comma 1 dell’art. 40, D.LG. n.<br />

277/1991, costituisce inosservanza della disposizione<br />

citata ed il conseguente reato contemplato<br />

dall’art. 50, lett. a) della stessa normativa».<br />

Con specifico riguardo all’impiego,<br />

per la valutazione del rischio, di una metodologia<br />

non adeguata, Cass. pen., sez. III, 17<br />

novembre 1995, Rolle, secondo cui «Ai sensi<br />

del D.LG. 15 agosto 1991 n. 277, in materia<br />

di esposizione dei lavoratori a rumori dannosi,<br />

il rilevamento della pressione acustica<br />

istantanea alla quale è sottoposto il singolo<br />

lavoratore nel luogo di lavoro deve essere<br />

effettuato in unità di misura lineare -db- e<br />

senza ponderazione (db (a)). Pertanto, la<br />

non consentita adozione del criterio ponderato<br />

di rilevamento, in quanto idonea a pregiudicare<br />

la corretta valutazione del rischio<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />

da rumore, integra violazione al disposto dell’art.<br />

40, comma 1, ed è punita ai sensi dell’art.<br />

50, lett. a), D.LG. n. 277/1991».<br />

Per un caso in cui la Cassazione ha ritenuto<br />

incompleto un Piano di valutazione dei rischi<br />

che aveva totalmente omesso di prendere in<br />

considerazione lo specifico pericolo di caduta<br />

di carichi dall’alto, si veda l’interessante<br />

pronuncia di Cass. pen., 27 marzo 2000, Bergantini.<br />

Non è dunque condivisibile né convincente<br />

l’opinione - peraltro isolata - di quella giurisprudenza<br />

di merito che, di fronte ad un<br />

Piano di valutazione dei rischi lacunoso e in<br />

concreto non esaustivo, ha ritenuto, richiamando<br />

il divieto dell’analogia in malam partem,<br />

che l’obbligo di cui all’art. 4, comma 2,<br />

del D.Lgs. n. 626/1994 ha una connotazione<br />

meramente formale e non di contenuto<br />

(Trib. Salerno, 16 novembre 1999, Est. Baldi,<br />

imp. Morrone, inedita); e, superata ormai la<br />

prima fase di applicazione del D.Lgs. n.<br />

494/1996, appaiono sufficientemente maturi<br />

i tempi per contestare la violazione dell’obbligo<br />

di valutazione dei rischi assegnandogli<br />

una valenza non soltanto formale, quanto<br />

sostanziale di contenuti (e di qualità dei medesimi),<br />

quantomeno in tutti i casi in cui la<br />

valutazione sia stata bensì effettuata, ma<br />

con modalità gravemente inidonee o contenuti<br />

significativamente lacunosi (ad esempio,<br />

non sia stata valutata un’area o un fattore<br />

di rischio; ovvero le insufficienze e/o le<br />

omissioni siano di tale portata da far ritenere<br />

adempiuti gli obblighi di legge solo in<br />

senso meramente formale). Sotto questo profilo,<br />

è auspicabile che la Giurisprudenza valorizzi,<br />

anche con riguardo all’art. 4, comma 1,<br />

del “decreto cantieri”, il principio della sanzionabilità<br />

di una valutazione dei rischi fatta<br />

con strumenti inadeguati, o in maniera scorretta,<br />

insufficiente, incompleta, rispetto agli<br />

standard professionali e tecnico-operativi<br />

del o dei settori di riferimento.<br />

Ciò detto, quanto all’obbligo di valutazione<br />

dei rischi, va specificato che nel PSC devono<br />

essere valutati e presi in considerazione tutti<br />

i fattori di rischio professionale, a prescindere<br />

dalla loro natura intra o extra aziendale o<br />

professionale (riferita ai lavoratori autonomi).<br />

Peraltro, una cosa è la valutazione, altra<br />

cosa la gestione di tali fattori: ecco perché,<br />

mentre la relazione di cui si compone il<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 57


LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />

PSC, concernente l’individuazione, l’analisi e<br />

la valutazione dei rischi, ha carattere generale<br />

e onnicomprensivo, l’individuazione delle<br />

prescrizioni operative (intese come le indicazioni<br />

particolari di carattere temporale, comportamentale,<br />

organizzativo, tecnico e procedurale),<br />

delle misure preventive e protettive<br />

e dei dispositivi di protezione individuale è<br />

riferita, nel D.P.R. n. 222/2003, unicamente<br />

alle interferenze tra le lavorazioni. La cerniera<br />

tra questi due momenti valutativi è<br />

costituita dall’ulteriore obbligo di indicare<br />

nel Piano di sicurezza e di coordinamento,<br />

beninteso ove la particolarità delle lavorazioni<br />

lo richieda, il tipo di procedure complementari<br />

e di dettaglio, connesse alle scelte<br />

autonome di ciascuna impresa esecutrice, da<br />

esplicitare nel POS.<br />

È poi solo con riguardo alle interferenze tra<br />

le lavorazioni, che il PSC deve contenere le<br />

prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale<br />

o temporale delle lavorazioni interferenti,<br />

nonché le modalità di verifica del rispetto<br />

di tali prescrizioni, indicando, nel caso<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

in cui permanessero rischi di interferenza, le<br />

misure preventive e protettive ed i dispositivi<br />

di protezione individuale, atti a ridurre al<br />

minimo tali rischi; mentre, con riferimento ai<br />

rischi connessi alle lavorazioni svolte in cantiere<br />

da parte di ciascuna impresa, è il POS a<br />

dover individuare le misure preventive e protettive,<br />

integrative rispetto a quelle contenute<br />

nel PSC.<br />

In definitiva, il Piano di sicurezza e di coordinamento<br />

deve rimanere uno strumento per<br />

la gestione dei fattori di rischio inerenti alla<br />

realtà di cantiere, non anche di quelli riconducibili<br />

alla realtà organizzativa e di lavoro<br />

delle singole imprese, rispetto alla quale il<br />

Piano deve dare indicazioni (ma non «prescrizioni<br />

operative») e indicare in aggiunta, ove<br />

la particolarità delle lavorazioni lo richieda,<br />

le procedure complementari e di dettaglio,<br />

connesse alle scelte autonome dell’impresa<br />

esecutrice (che in quel momento il coordinatore<br />

non conosce, ma può solo - in ipotesi -<br />

immaginare e prefigurarsi), da esplicitare<br />

nel POS. l<br />

58 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


a cura di Alessandro Jazzetti, magistrato e Maria Melizzi, consulente legale<br />

DILIGENZA DELL’IMPRENDITORE<br />

PER LE REALI MANSIONI E RESPONSABILITÀ<br />

Cassazione, sez. lav., (ud. 30 aprile 2003)<br />

17 ottobre 2003, n. 15598,<br />

Pres. Mileo, Est. Curcuruto, Ric. Sivi Srl<br />

Infortunio sul lavoro - Lesioni - Mezzi di<br />

protezione - Responsabilità - Datore di lavoro<br />

- Obbligo di vigilanza e controllo<br />

La diligenza cui l’imprenditore è tenuto ex<br />

articolo 2087 codice civile deve rapportarsi al<br />

lavoro in concreto da svolgere, ovvero alla sua<br />

ubicazione, all’esperienza del lavoratore, alla<br />

prevedibilità della sua condotta, alla normalità<br />

della tecnica di lavorazione.<br />

Nota<br />

L’obbligo di controllo del datore di lavoro,<br />

effettivamente, non comporta una continua<br />

vigilanza nell’esecuzione di ogni attività, né<br />

il dovere di affiancare un preposto ad ogni<br />

lavoratore impegnato in mansioni richiedenti<br />

le prestazioni di una sola persona, ma, nel<br />

caso in esame, la necessità del controllo s’imponeva<br />

oltre che per l’oggettiva, intrinseca<br />

pericolosità dell’ambiente in genere, anche,<br />

soprattutto, per la particolare collocazione<br />

del sito specifico di lavoro, dato che il lavoratore<br />

infortunato era stato mandato ad operare<br />

sul pavimento di una buca contenente<br />

un serbatoio di acido solforico e, per di più,<br />

direttamente sotto il rubinetto in pvc dell’asta<br />

di livellamento posta sopra di lui: a<br />

causa della rottura della tubazione il lavoratore<br />

era stato investito da un getto di acido,<br />

riportando lesioni da ustioni con invalidità<br />

temporanea e permanente.<br />

L’angustia del luogo, l’insufficiente altezza<br />

della posizione del rubinetto e la necessità<br />

di doversi spostare per eseguire il lavoro<br />

rendevano, assolutamente, necessario imporre<br />

all’operaio l’uso dei mezzi protettivi.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA<br />

GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

Inoltre, come emerso dalla stessa prova testimoniale,<br />

a mezzo del suo direttore tecnico,<br />

la ditta datrice di lavoro era stata avvertita<br />

che nel serbatoio poteva esserci dell’acido:<br />

dunque, inescusabilmente il lavoratore era<br />

stato mandato a lavorare, proprio sotto il<br />

fragile rubinetto dell’asta di livellamento<br />

del liquido, senza che ci si assicurasse che<br />

egli fosse dotato di una qualche protezione<br />

pur nella consapevolezza del rischio che correva.<br />

La Corte di Cassazione, che ha rigettato il<br />

ricorso proposto dalla ditta datrice di lavoro<br />

ed ha confermato la sentenza emessa dalla<br />

Corte di Appello, ha riconosciuto la responsabilità<br />

della ditta ricorrente per non aver<br />

vigilato affinché il lavoratore si munisse delle<br />

protezioni adeguate per tutelarsi contro i<br />

rischi della fuoriuscita dell’acido: ad escludere<br />

la colpa della società non poteva valere,<br />

neanche, la circostanza che il rubinetto fosse<br />

stato rotto dall’operaio stesso, perché il<br />

comportamento anche colposo del lavoratore<br />

può esonerare il datore da responsabilità<br />

solo quando presenti i caratteri della abnormità<br />

e della assoluta inopinabilità, nella specie<br />

insussistenti, visto che il fatto appariva<br />

tutt’altro che imprevedibile.<br />

AL LAVORATORE L’ONERE DI PROVARE<br />

L’ESISTENZA DEL DANNO<br />

Cassazione, sez. lav., (ud. 10 aprile 2003)<br />

10 ottobre 2003, n. 14645,<br />

Pres. Mileo, Est. Cuoco, Ric. Aercoib Di<br />

Cecco Srl<br />

Prevenzione degli infortuni sul lavoro -<br />

Apparecchi di protezione - Esperienza del<br />

lavoratore - Responsabilità - Onere della<br />

prova - Rapporto causale<br />

Al lavoratore che lamenti di aver subito, a<br />

causa dell’attività lavorativa svolta, un dan-<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 59


GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

no alla salute, incombe l’onere di provare<br />

l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente<br />

di lavoro ed il nesso causale fra questi<br />

due elementi. Quando il lavoratore abbia<br />

provato tali circostanze, grava sul datore di<br />

lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato<br />

tutte le cautele necessarie ad impedire il<br />

verificarsi del danno.<br />

Anche ove il danno derivi specificamente da<br />

un macchinario che il lavoratore aveva il<br />

compito di manovrare, egli ha solo l’onere<br />

di provare il danno ed il rapporto causale<br />

con l’uso del macchinario.<br />

Nota<br />

Per escludere la sua colpa è necessario che il<br />

datore di lavoro provi di aver osservato non<br />

solo le norme prescritte dall’ordinamento in<br />

relazione al tipo specifico di attività imprenditoriale<br />

svolta, bensì le norme che siano<br />

necessarie, in base alla particolarità del lavoro,<br />

all’esperienza ed alla tecnica, per tutelare<br />

l’integrità fisica e la personalità morale<br />

del lavoratore; e, nel quadro di queste norme,<br />

che abbia non solo adottato le misure<br />

protettive richieste, bensì abbia controllato<br />

e vigilato sull’uso delle misure stesse, al fine<br />

di evitare eventi che, nella logica del rischio<br />

professionale, siano riconducibili alla sua responsabilità<br />

(Cass. 17 novembre 1993, n.<br />

11351; Cass. 17 febbraio 1998, n. 1687; Cass.<br />

3 febbraio 1995, n. 1269).<br />

L’articolo 115 del D.P.R. n. 547/1955 afferma<br />

che le presse, le trance e macchine simili<br />

devono essere munite di ripari o dispositivi<br />

tali da garantire l’incolumità del lavoratore,<br />

ed i dispositivi di riparo delle aperture di<br />

alimentazione e di scarico devono essere<br />

realizzati in modo da costituire un’assoluta<br />

inaccessibilità agli organi pericolosi della<br />

macchina.<br />

Nella fattispecie in esame, la responsabilità<br />

del datore di lavoro è scaturita proprio dall’insufficienza<br />

dei sistemi di sicurezza del<br />

macchinario assegnato al lavoratore infortunato,<br />

e, più in generale, dalla carenza delle<br />

misure necessarie per tutelare l’integrità fisica<br />

e la personalità morale del lavoratore.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

La lama della macchina troncatrice, a cui era<br />

addetto il lavoratore, doveva essere protetta<br />

da un meccanismo apposito (carter) e non<br />

doveva essere consentito all’operatore di rimuoverlo;<br />

nell’eventualità di questa rimozione<br />

doveva entrare in funzione il blocco automatico<br />

della macchina: la sentenza in esame,<br />

però, attraverso motivata ricostruzione<br />

del fatto, ha accertato che la macchina non<br />

era dotata di questi meccanismi.<br />

Per quanto riguarda a particolare esperienza<br />

del lavoratore, a cui fa riferimento la<br />

società ricorrente, condannata in appello al<br />

risarcimento del danno scaturito dall’infortunio<br />

di cui si tratta, la Suprema Corte ha<br />

affermato che anche se l’abnormità del comportamento<br />

del lavoratore è da valutarsi in<br />

relazione al suo livello di esperienza, le maggiori<br />

conoscenze tecniche che egli abbia<br />

non escludono il suo diritto alla protezione<br />

prevista dalla normativa sugli infortuni, diretta<br />

a proteggere anche la sua attività.<br />

Il lavoratore ha un generale diritto di essere<br />

tutelato anche dalla propria eventuale disattenzione:<br />

le misure genericamente e specificamente<br />

prescritte, ed in particolare il meccanismo<br />

di blocco automatico, non avrebbero<br />

ragione di essere per un comportamento<br />

di piena attenzione e prudenza; la ragione<br />

normativa della tutela è anche nelle momentanee<br />

imprudenze e disattenzioni del lavoratore.<br />

Il comportamento del lavoratore diventa<br />

idoneo ad escludere il rapporto causale fra<br />

comportamento datorile ed evento infortunistico<br />

solo quando costituisca di per sé la<br />

causa sola e sufficiente a determinare l’evento<br />

(Cass. 21 maggio 2002, n. 7454).<br />

Questa autosufficienza, che è assenza di colpa<br />

del datore di lavoro, presuppone che il<br />

lavoratore ponga in essere un comportamento<br />

assolutamente anomalo ed imprevedibile:<br />

abnorme. In tal modo l’abnormità d’identifica<br />

con l’autosufficienza causale del comportamento<br />

del lavoratore, e, nel contempo,<br />

con l’assenza di colpa da parte del datore.<br />

Nel caso in esame, dunque, l’abnormità sarebbe<br />

stata delineabile solo in quanto il com-<br />

60 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


portamento del lavoratore fosse stato ipotizzabile<br />

nell’ambito del normale funzionamento<br />

della macchina.<br />

Il giudice di merito, invece, ha accertato l’insufficienza<br />

delle misure di protezione ed il<br />

suo causale contributo alla determinazione<br />

dell’evento; tutto ciò, integrando la colpa<br />

del datore di lavoro, ha escluso che il comportamento<br />

del lavoratore potesse considerarsi<br />

abnorme.<br />

CONTROLLI NELLE IMPRESE DI TRASPORTO:<br />

L’ISPETTORATO PUÒ SANZIONARE<br />

Cassazione, sez. lav., (ud. 7 maggio 2003)<br />

20 ottobre 2003, n. 15692,<br />

Pres. Ianniruberto, Est. Mazzarella, Ric.<br />

Ispettorato lavoro - Prov. Autonoma di<br />

Bolzano<br />

Tutela e sicurezza del lavoro - Trasporti su<br />

strada - Autoveicoli - Controlli - Ispezioni -<br />

Violazioni - Sanzioni<br />

L’Ispettorato del lavoro è competente non<br />

solo ad effettuare i controlli nei locali delle<br />

imprese di trasporto di cui all’articolo 6 del<br />

D.M. 12 luglio 1995, ma anche ad emettere<br />

gli eventuali provvedimenti sanzionatori nei<br />

confronti dei datori di lavoro per le violazioni<br />

dei Regolamenti comunitari n. 3820/85 e<br />

n. 3821/85 del 20 dicembre 1985.<br />

Nota<br />

La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto<br />

dall’Ispettorato del lavoro della provincia<br />

di Bolzano ed ha cassato la sentenza<br />

impugnata che ha negato ogni competenza<br />

dell’Ispettorato ad emettere il provvedimento<br />

sanzionatorio nella forma dell’ordinanzaingiunzione.<br />

Il Tribunale di Bolzano aveva accolto il ricorso<br />

proposto dal legale rappresentante della<br />

ditta di trasporto in questione che aveva<br />

impugnato l’ordinanza-ingiunzione con cui<br />

l’Ispettorato gli aveva applicato la sanzione<br />

amministrativa per la violazione dell’articolo<br />

6 del Reg. (CEE) n. 3820/85 del 20 dicembre<br />

1985 e dell’articolo 15, comma 5, del<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

Reg. (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985<br />

(regolamenti che perseguono una finalità<br />

sia di sicurezza dei trasporti su strada, sia di<br />

protezione dei lavoratori addetti a tale attività<br />

e che sono direttamente applicabili nell’ordinamento<br />

interno senza necessità di trasposizione).<br />

Nella fattispecie in esame, relativamente alle<br />

violazioni degli obblighi posti a carico dei<br />

datori di lavoro dai citati regolamenti comunitari,<br />

la competenza della provincia autonoma<br />

ricorrente emerge dall’articolo 1, comma<br />

2, del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e<br />

dall’articolo 3 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n.<br />

197 che, rispettivamente, assegnano alle province<br />

autonome l’esercizio delle attribuzioni<br />

in materia di prevenzione degli infortuni sul<br />

lavoro e delle malattie professionali, e delegano<br />

alle province medesime le funzioni amministrative<br />

in materia di vigilanza e tutela<br />

del lavoro, oltre che trasferire alle province<br />

autonome stesse gli ispettorati provinciali<br />

del lavoro.<br />

Dunque, anche quelle particolari funzioni<br />

rientranti nella competenza degli organi periferici<br />

del Ministro del lavoro e della previdenza<br />

sociale, quali previste dal D.M. 12 luglio<br />

1995 (ossia i controlli nelle imprese per<br />

la verifica del rispetto dei menzionati regolamenti<br />

comunitari del 1985), sono state devolute<br />

alle province autonome.<br />

Ed è quanto è avvenuto nella specie perché<br />

è stato l’Ispettorato della provincia di Bolzano<br />

ad effettuare il controllo nell’azienda di<br />

trasporto, accertando una serie di violazioni<br />

alla suddetta normativa comunitaria.<br />

Naturalmente, ha aggiunto la Cassazione, la<br />

suddetta competenza ispettiva e di controllo<br />

non può, nel caso delle province autonome<br />

di Bolzano e Trento, andare disgiunta<br />

dal potere di emettere anche l’ordinanza -<br />

ingiunzione: il trasferimento della funzione<br />

di vigilanza, controllo ed accertamento delle<br />

violazioni dei citati regolamenti comunitari,<br />

quanto al profilo della sicurezza del lavoro<br />

a cui sono ispirati i controlli nelle imprese<br />

ad opera dell’Ispettorato del lavoro, trascina<br />

con sé anche il potere di emettere l’ordinanza-ingiunzione<br />

di applicazione della sanzione<br />

amministrativa. l<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 61


NORME TECNICHE<br />

Osservatorio UNI<br />

UNI EN 12354-4:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 12195-3:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 1756-1:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 13411-4:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 818-7:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 12809:2003<br />

Italiano<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Norme UNI e CEI luglio - ottobre 2003<br />

NORME UNI<br />

Numero norma Titolo<br />

<strong>Ambiente</strong><br />

Acustica<br />

Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici<br />

a partire dalle prestazioni di prodotti - Trasmissione del rumore<br />

interno all’esterno<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della<br />

norma europea EN 12354-4 (edizione settembre 2000). La norma<br />

descrive un modello di calcolo per il livello di potenza sonora<br />

irradiato dall’involucro di un edificio a causa del rumore aereo<br />

all’interno di quell’edificio, primariamente per mezzo dei livelli di<br />

pressione sonora misurati all’interno dell’edificio e dei dati misurati<br />

che caratterizzano la trasmissione sonora degli elementi pertinenti e<br />

delle aperture dell’involucro dell’edificio.<br />

Apparecchi di sollevamento e relativi accessori<br />

Dispositivi di ancoraggio del carico su veicoli stradali - <strong>Sicurezza</strong> -<br />

Catene di ancoraggio<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 12195-3 (edizione aprile 2001). La norma specifica i requisiti di<br />

sicurezza per le catene di ancoraggio e le combinazioni di ancoraggio con<br />

catene per il trasporto di superficie sicuro delle merci su dispositivi portacarico,<br />

per esempio camion e rimorchi utilizzati su strada o situati su navi o<br />

su vagoni ferroviari e/o combinazioni di essi.<br />

Sponde caricatrici - Piattaforme elevatrici per l’installazione su<br />

veicoli dotati di ruote - Requisiti di sicurezza - Sponde caricatrici<br />

per merci<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della<br />

norma europea EN 1756-1 (edizione novembre 2001). La norma<br />

fornisce i requisiti per il progetto delle sponde caricatrici per merci<br />

installate su veicoli dotati di ruote. Fornisce inoltre le modalità per<br />

la verifica di tali sponde e le istruzioni per un utilizzo sicuro che<br />

devono essere fornite.<br />

Estremità per funi di acciaio - <strong>Sicurezza</strong> - Capocorda con metallo<br />

fuso o resina<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 13411-4 (edizione febbraio 2002). La norma specifica i requisiti<br />

minimi per i capocorda con metallo fuso o resina di funi di acciaio.<br />

Catene a maglie corte per sollevamento - <strong>Sicurezza</strong> - Catene a<br />

tolleranza stretta per paranchi. Grado T (tipi T, DAT, DT)<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della<br />

norma europea EN 818-7 (edizione febbraio 2002). La norma fornisce<br />

i requisiti relativi alla sicurezza delle catene per paranchi di<br />

Grado T (tipi T, DAT, DT).<br />

CTI<br />

Caldaie per riscaldamento domestico, indipendenti, a combustibile<br />

solido - Potenza termica nominale non maggiore di 50 kW -<br />

Requisiti e metodi di prova<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 12809 (edizione giugno 2001).<br />

62 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


UNI EN 12815:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 774:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 788:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 836:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 1005-1:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 1005-3:2003<br />

Italiano<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

La norma specifica i requisiti di progettazione, fabbricazione, costruzione,<br />

prestazioni (rendimento ed emissioni), sicurezza, istruzioni e marcature,<br />

unitamente ai relativi metodi di prova e combustibili di prova, per le prove<br />

di omologazione delle caldaie per riscaldamento domestico indipendenti,<br />

a combustibile solido.<br />

Termocucine a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 12815 (edizione giugno 2001).<br />

La norma specifica i requisiti di progettazione, fabbricazione, costruzione,<br />

sicurezza e prestazioni (rendimento ed emissioni), istruzioni e marcature,<br />

unitamente ai relativi metodi di prova e combustibili di prova, per le prove<br />

di omologazione delle termocucine a combustibile solido.<br />

CUNA<br />

Macchine da giardinaggio - Tosasiepi portatili con motore incorporato<br />

- <strong>Sicurezza</strong><br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 774 (edizione aprile 1996), dell’aggiornamento A1 (edizione<br />

febbraio 1997), dell’aggiornamento A2 (edizione giugno 1997) e dell’aggiornamento<br />

A3 (edizione marzo 2001). La norma specifica i requisiti di<br />

sicurezza e di verifica per la progettazione e la costruzione delle tosasiepi<br />

portatili con motore incorporato, concepite per essere utilizzate da un<br />

operatore per tagliare le siepi e gli arbusti mediante l’uso di una o più<br />

lame con moto alternativo lineare.<br />

Macchine da giardinaggio - Tagliabordi e tagliaerba elettrici portatili<br />

e con conducente a piedi - <strong>Sicurezza</strong> meccanica<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 786 (edizione maggio 1996) e dell’aggiornamento A1 (edizione<br />

marzo 2001). La norma specifica i requisiti di sicurezza meccanica e di<br />

verifica per la progettazione e la costruzione dei tagliaerba e dei tagliabordi<br />

elettrici portatili e con conducente a piedi, con elementi di taglio<br />

costituiti da un filo non metallico o da una o più lame non metalliche<br />

rotanti liberamente su un perno, ciascuno con un’energia cinetica non<br />

maggiore di 10 J. Queste attrezzature sono utilizzate principalmente per il<br />

taglio dell’erba da parte di un operatore in posizione eretta.<br />

Macchine da giardinaggio - Tosaerba a motore - <strong>Sicurezza</strong><br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 836 (edizione marzo 1997), dell’aggiornamento A1 (edizione<br />

ottobre 1997) e dell’aggiornamento A2 (edizione marzo 2001). La norma<br />

specifica i requisiti di sicurezza e di verifica per la progettazione e la<br />

costruzione di tosaerba a motore ad asse verticale e di quelli a lame<br />

elicoidali, con conducente a piedi e con conducente seduto, di trattorini<br />

da prato e da giardino, di tosaerba professionali, di trattorini da prato e<br />

da giardino con attrezzature falcianti adattabili.<br />

Ergonomia<br />

NORME TECNICHE<br />

Osservatorio UNI<br />

<strong>Sicurezza</strong> del macchinario - Prestazione fisica umana - Termini e<br />

definizioni<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 1005-1 (edizione ottobre 2001). La norma fornisce i termini e<br />

le definizioni relativi ai concetti e parametri utilizzati nelle EN 1005-2,<br />

prEN 1005-3, EN 1005-4 ed EN 1005-5.<br />

<strong>Sicurezza</strong> del macchinario - Prestazione fisica umana - Limiti di<br />

forza raccomandati per l’utilizzo del macchinario<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 1005-1 (edizione gennaio 2002). La norma presenta una guida<br />

per i costruttori di macchinario o delle sue parti componenti e per gli<br />

estensori delle norme di tipo C per il controllo dei rischi sulla salute dovuti<br />

all’impiego della forza muscolare per l’utilizzo di macchine.<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 63


NORME TECNICHE<br />

Osservatorio UNI<br />

UNI EN 563:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 527-2:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 54-10:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 54-4:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 54-12:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 13862:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 167:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 168:2003<br />

Italiano<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

<strong>Sicurezza</strong> del macchinario - Temperature delle superficie di contatto<br />

- Dati ergonomici per stabilire i valori limite di temperatura per<br />

le superficie calde<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 563 (edizione giugno 1994) e dell’aggiornamento A1 (edizione<br />

agosto 1999) e tiene conto dell’errata corrige dell’ottobre 1994<br />

(AC:1994). La norma presenta dati ergonomici e il loro uso per stabilire<br />

valori limite di temperatura per superfici calde e per la valutazione dei<br />

rischi di ustione.<br />

Mobili<br />

Mobili per ufficio - Tavoli da lavoro e scrivanie - Requisiti meccanici<br />

di sicurezza<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 527-2 (edizione ottobre 2002). La norma specifica i requisiti<br />

meccanici di sicurezza dei tavoli e delle scrivanie per ufficio.<br />

Protezione attiva contro gli incendi<br />

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio - Rivelatori di<br />

fiamma - Rivelatori puntiformi<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 54-10 (edizione gennaio 2002). La norma specifica i requisiti, i<br />

metodi di prova e i criteri di prestazione per rivelatori di fiamma ripristinabili<br />

di tipo puntiforme, che funzionano utilizzando l’irradiazione proveniente<br />

da una fiamma, da utilizzare all’interno di edifici.<br />

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio - Apparecchiatura<br />

di alimentazione<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 54-4 (edizione ottobre 1997) e dell’aggiornamento A1 (edizione<br />

dicembre 2002). La norma specifica i requisiti, i metodi di prova ed i<br />

criteri prestazionali dell’apparecchiatura di alimentazione in uso nei sistemi<br />

di rivelazione e di segnalazione d’incendio installati negli edifici. La<br />

norma contiene le disposizioni per la marcatura CE.<br />

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio - Rivelatori di<br />

fumo - Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico luminoso<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 54-12 (edizione novembre 2002). La norma specifica i requisiti,<br />

i metodi di prova e i criteri di prestazione per rivelatori di fumo lineari che<br />

utilizzano l’attenuazione e/o l’attenuazione di un raggio ottico, da impiegarsi<br />

in sistemi di rivelazione incendi installati in edifici. La norma dà le<br />

disposizioni per la marcatura CE dei prodotti.<br />

<strong>Sicurezza</strong><br />

Macchine per taglio di superfici piane orizzontali - <strong>Sicurezza</strong><br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 13862 (edizione settembre 2001). La norma si applica a macchine<br />

semoventi per taglio di superfici piane orizzontali con operatore a<br />

bordo e operatore a terra, dotate di alimentazione motorizzata, alimentazione<br />

manuale o alimentazione a mano per il taglio, la realizzazione di<br />

scanalature e la fresatura di superfici piane orizzontali di calcestruzzo,<br />

asfalto e materiali da costruzione minerali simili dove la potenza principale<br />

è fornita da un motore elettrico o da un motore primario a combustione<br />

interna.<br />

Protezione personale degli occhi - Metodi di prova ottici<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 167 (edizione novembre 2001). La norma definisce i metodi di<br />

prova ottici per i protettori dell’occhio i cui requisiti sono specificati in<br />

altre.<br />

Protezione personale degli occhi - Metodi di prova non ottici<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 168 (edizione novembre 2001). La norma definisce i metodi di<br />

prova non ottici per i protettori dell’occhio i cui requisiti sono specificati in<br />

altre EN.<br />

64 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


UNI EN ISO 6529:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 381-10<br />

Italiano<br />

UNI EN 1073-2:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 1127-2:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 353-1:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 353-2:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 13274-7:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 13274-8:2003<br />

Italiano<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Indumenti di protezione - Protezione contro prodotti chimici -<br />

Determinazione della resistenza dei materiali utilizzati per indumenti<br />

di protezione alla permeazione mediante liquidi e gas<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN ISO 6529 (edizione ottobre 2001) e tiene conto delle<br />

correzioni del 16 ottobre 2002. La norma descrive i metodi di prova di<br />

laboratorio che consentono una determinazione della resistenza dei<br />

materiali utilizzati negli indumenti di protezione alla permeazione<br />

mediante prodotti chimici liquidi o gassosi nelle condizioni di contatto<br />

continuo o intermittente.<br />

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 381-10 (edizione ottobre 2002). La norma, specifica le procedure<br />

relative alla campionatura e al pretrattamento dei protettori della parte<br />

superiore del corpo il cui scopo è fornire protezione dal taglio di seghe a<br />

catena portatili, la misurazione del rivestimento protettivo, l’apparecchiatura<br />

e i metodi di prova per valutare la resistenza al taglio e la prova<br />

pratica di impiego per valutare le proprietà ergonomiche in relazione alla<br />

parte 11 della norma.<br />

Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva -<br />

Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione non ventilati<br />

contro la contaminazione radioattiva sotto forma di particelle<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 1073-2 (edizione luglio 2002). La norma specifica i requisiti e i<br />

metodi di prova per gli indumenti di protezione non ventilati che proteggono<br />

il portatore dalla contaminazione radioattiva sotto forma di parti-<br />

celle.<br />

NORME TECNICHE<br />

Osservatorio UNI<br />

Atmosfere esplosive - Prevenzione dell’esplosione e protezione<br />

contro l’esplosione - Concetti fondamentali e metodologia per<br />

attività in miniera<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 1127-2 (edizione aprile 2002). La norma fornisce linee guida<br />

generali per la prevenzione dell’esplosione e la protezione contro le<br />

esplosioni nelle miniere mediante la definizione di concetti fondamentali<br />

e metodologia per la progettazione e costruzione di equipaggiamenti,<br />

sistemi di protezione e componenti.<br />

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto -<br />

Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di<br />

ancoraggio rigida<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 353-1 (edizione maggio 2002). La presente norma europea<br />

specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura, le informazioni fornite<br />

dal fabbricante e l’imballaggio per i dispositivi anticaduta di tipo guidato<br />

comprendenti una linea di ancoraggio rigida, generalmente fissati o integrati<br />

a scale fisse o a pioli rese adeguatamente solidali a strutture idonee.<br />

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto -<br />

Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di<br />

ancoraggio flessibile<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 353-2 (edizione maggio 2002). La norma specifica i requisiti, i<br />

metodi di prova, la marcatura, le informazioni fornite dal fabbricante e<br />

l’imballaggio per i dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una<br />

linea di ancoraggio flessibile che possono essere fissati a un punto di<br />

ancoraggio superiore.<br />

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Metodi di prova -<br />

Determinazione della penetrazione dei filtri antipolvere<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 13274-7 (edizione dicembre 2002). La norma specifica il procedimento<br />

di prova per la penetrazione dei filtri antipolvere degli apparecchi<br />

di protezione delle vie respiratorie.<br />

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Metodi di prova -<br />

Determinazione dell’intasamento con polvere di dolomite<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 13274-8 (edizione dicembre 2002). La norma specifica il procedimento<br />

di prova per la determinazione dell’intasamento con polvere di<br />

dolomite degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie.<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 65


NORME TECNICHE<br />

Osservatorio UNI<br />

UNI EN 142:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 354:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 355:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 360:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 361:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 363:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 943-1:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 12417:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 12622:2003<br />

Italiano<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Boccaglio completo<br />

- Requisiti, prove, marcatura<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 142 (edizione aprile 2002).<br />

La norma si riferisce ai boccagli completi per gli apparecchi di protezione<br />

delle vie respiratorie, ad eccezione degli apparecchi destinati alla fuga o<br />

all’uso subacqueo. Essa specifica i requisiti minimi per i boccagli completi<br />

destinati ad essere utilizzati con gli apparecchi di protezione delle vie<br />

respiratorie.<br />

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto -<br />

Cordini<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 354 (edizione maggio 2002). La norma specifica i requisiti, i<br />

metodi di prova, le istruzioni per l’uso, la marcatura e l’imballaggio per i<br />

cordini fissi e regolabili.<br />

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto -<br />

Assorbitori di energia<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 355 (edizione maggio 2002).<br />

La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l’uso, la<br />

marcatura e l’imballaggio per gli assorbitori di energia.<br />

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto -<br />

Dispositivi anticaduta di tipo retrattile<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 360 (edizione maggio 2002).<br />

La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l’uso e la<br />

marcatura per i dispositivi anticaduta di tipo retrattile.<br />

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto -<br />

Imbracature per il corpo<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 361 (edizione maggio 2002). La norma specifica i requisiti, i<br />

metodi di prova, le istruzioni per l’uso, la marcatura e l’imballaggio per le<br />

imbracature per il corpo.<br />

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto -<br />

Sistemi di arresto caduta<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 363 (edizione maggio 2002).<br />

La norma specifica la terminologia e i requisiti generali per i sistemi di<br />

arresto caduta che servono da dispositivo di protezione individuale contro<br />

le cadute dall’alto.<br />

Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi,<br />

inclusi aerosol liquidi e particelle solide - Requisiti prestazionali<br />

per tute di protezione chimica, ventilate e non ventilate, a tenuta<br />

di gas (Tipo 1) e non a tenuta di gas (Tipo 2)<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 943-1 (edizione settembre 2002). La norma specifica i requisiti<br />

minimi, i metodi di prova, la marcatura e le informazioni fornite dal<br />

fabbricante per le tute di protezione chimica ventilate e non ventilate di<br />

tipo 1 e di tipo 2.<br />

STANIMUC<br />

Macchine utensili - <strong>Sicurezza</strong> - Centri di lavorazione<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 12417 (edizione luglio 2001). La norma specifica i requisiti<br />

tecnici di sicurezza e le misure di protezione che devono essere adottati<br />

dalle persone incaricate della progettazione, della fabbricazione e della<br />

fornitura (inclusi l’installazione e lo smontaggio, con disposizioni per il<br />

trasporto e la manutenzione) di centri di lavorazione di macchina.<br />

<strong>Sicurezza</strong> delle macchine utensili - Presse piegatrici idrauliche<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 12622 (edizione aprile 2001). La norma specifica i requisiti<br />

tecnici di sicurezza e le misure di protezione che devono essere adottati<br />

dai progettisti, dai fabbricanti e dai fornitori di presse idrauliche, destinate<br />

alla lavorazione a freddo di metallo o di materiale parzialmente metallico.<br />

66 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


UNI EN 12840:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 13743:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN ISO 15641:2003<br />

Italiano<br />

UNI EN 792-7:2003<br />

Italiano<br />

20-36/5-0 CEI EN 50362<br />

(Prima edizione)<br />

(Inglese - Italiano)<br />

31-12 CEI EN 50050<br />

(Seconda edizione)<br />

(Inglese - Italiano)<br />

31-29 CEI EN 50104<br />

(Terza edizione)<br />

(Inglese - Italiano)<br />

31-53 CEI EN 50271<br />

(Prima edizione)<br />

(Inglese - Italiano)<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

<strong>Sicurezza</strong> delle macchine utensili - Torni a comando manuale con o<br />

senza comando automatico<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 12840 (edizione febbraio 2001). La norma specifica i requisiti<br />

di sicurezza e/o le misure da adottare per eliminare o ridurre i pericoli a<br />

comando manuale con o senza comando automatico limitato illimitato<br />

destinati alla lavorazione a freddo dei metalli.<br />

Requisiti di sicurezza per gli abrasivi flessibili<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 13743 (edizione dicembre 2001). La norma specifica i requisiti<br />

per l’eliminazione o la riduzione dei pericoli relativi alla progettazione e<br />

all’applicazione dei prodotti abrasivi.<br />

Frese per lavorazioni ad alta velocità - Requisiti di sicurezza<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN ISO 15641 (edizione settembre 2001). La norma considera<br />

iprincipali pericoli derivanti dall’utilizzo di frese, in lavorazioni ad alta<br />

velocità, su macchine utensili per la lavorazione dei metalli e prescrive i<br />

requisiti di sicurezza applicabili.<br />

UNIUM<br />

Utensili portatili non elettrici - Requisiti di sicurezza - Smerigliatrici<br />

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />

europea EN 792-7 (edizione dicembre 2001).<br />

La norma si applica agli utensili portatili non elettrici per smerigliare,<br />

riporta un elenco dei pericoli significativi generati da detti utensili e<br />

specifica i requisiti di sicurezza validi per diversi aspetti della sicurezza<br />

durante la loro durata di vita prevedibile.<br />

NORME CEI<br />

Numero norma Titolo<br />

20 - Cavi per energia<br />

Metodo di prova per la resistenza al fuoco di cavi per energia e<br />

comando di grosse dimensioni (con diametro esterno superiore a<br />

20 mm) non protetti per l’uso in circuiti di emergenza<br />

La presente norma si applica ai cavi che presentano una resistenza<br />

intrinseca al fuoco, utilizzati nei circuiti di emergenza. I cavi oggetto<br />

della presente norma hanno diametro superiore di 20 mm e una<br />

tensione nominale di 0,6/1 kV.<br />

31 - Materiali antideflagranti<br />

NORME TECNICHE<br />

Osservatorio CEI<br />

Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive -<br />

Apparecchiature portatili di spruzzatura elettrostatica<br />

La presente norma tratta i requisiti costruttivi e di prova per le apparecchiature<br />

portatili di spruzzatura elettrostatica e dei loro apparati associati.<br />

Queste apparecchiature sono idonee ad utilizzare prodotti di verniciatura<br />

liquidi, in polvere e in fiocco.<br />

Costruzioni elettriche per la rilevazione e la misura di ossigeno -<br />

Requisiti di funzionamento e metodi di prova<br />

La presente norma specifica i requisiti di prova e di prestazione per le<br />

apparecchiature portatili, mobili e fisse destinate alla misura di concentrazioni<br />

di ossigeno in miscela con i gas, con indicazioni fino al 25% (v/v).<br />

Costruzioni elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili,<br />

gas tossici od ossigeno - Prescrizioni e prove per le costruzioni<br />

che utilizzano software e/o tecnologie digitali<br />

La presente norma specifica i requisiti costruttivi e le prescrizioni di<br />

prova per le apparecchiature destinate alla rilevazione e la misura<br />

dei gas combustibili, tossici ed ossigeno mediante software o tecnologie<br />

digitali.<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 67


NORME TECNICHE<br />

Osservatorio CEI<br />

31-54 CEI EN 50348<br />

(Prima edizione)<br />

(Inglese - Italiano)<br />

31-2 CEI EN 50016<br />

(Quarta edizione)<br />

(Inglese - Italiano)<br />

31-9 CEI EN 50020<br />

(Terza edizione)<br />

(Inglese - Italiano)<br />

31-55 CEI CLC/TR 50404<br />

(Prima edizione)<br />

(Inglese - Italiano)<br />

34-86 CEI EN 50107-1<br />

(Seconda edizione)<br />

(Inglese - Italiano)<br />

62-50 CEI EN 60601-1-2<br />

(Seconda edizione)<br />

(Inglese - Italiano)<br />

CEI 79<br />

(Prima edizione)<br />

(Italiano)<br />

81-9 CEI EN 61663-2<br />

(Prima edizione)<br />

(Inglese - Italiano)<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Installazioni di apparecchiature automatiche di spruzzatura<br />

elettrostatica per la spruzzatura di prodotti liquidi non infiammabili<br />

La presente norma tratta le prescrizioni per le apparecchiature<br />

automatiche di spruzzatura elettrostatica che utilizzano liquidi di<br />

spruzzatura non infiammabili.<br />

Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive<br />

- Modo di protezione a sovrapressione interna “p”<br />

La presente norma europea specifica le prescrizioni di costruzione e<br />

di prova delle costruzioni elettriche di tipo pressurizzato “p” destinate<br />

ad essere utilizzate in atmosfera potenzialmente esplosiva di gas<br />

e nebbie.<br />

Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive -<br />

<strong>Sicurezza</strong> intrinseca “i”<br />

La presente norma specifica le regole di costruzione e di prova per<br />

le apparecchiature a sicurezza intrinseca destinate ad essere utilizzate<br />

in ambienti con presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva.<br />

Elettrostatica - Guida e raccomandazioni per evitare i pericoli dovuti<br />

all’elettricità statica<br />

La presente Guida fornisce le informazioni relative alle proprietà di prodotti<br />

e processi necessari ad evitare i pericoli dovuti a fenomeni elettrostatici.<br />

Questa Guida fornisce anche le istruzioni operative che devono essere<br />

riportate nei manuali d’uso per un utilizzo sicuro del prodotto o del<br />

processo.<br />

34 - Lampade e relative apparecchiature<br />

Installazioni di insegne e di tubi luminosi a scarica funzionanti<br />

con tensione a vuoto superiore a 1 kV ma non superiore a 10<br />

kV - Parte 1: Prescrizioni generali<br />

Questa Norma specifica le prescrizioni e i metodi di installazione per<br />

insegne e tubi luminosi a scarica che funzionano con tensione nominale<br />

di uscita a vuoto superiore a 1.000 V ma non superiore a 10.000 V,<br />

compresi i componenti elettrici ed il loro cablaggio. Essa si applica ad<br />

installazioni usate per la pubblicità, per decorazioni o per l’illuminazione<br />

generale, sia per uso esterno che interno.<br />

Tali installazioni di insegne o tubi luminosi a scarica possono essere<br />

fisse o mobili, alimentate da una sorgente a bassa tensione (LV) o a<br />

bassissima tensione (ELV) tramite trasformatori, invertitori o convertitori.<br />

62 - Apparecchiature elettriche per uso medico<br />

Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Prescrizioni generali per<br />

la sicurezza - Norma collaterale: Compatibilità elettromagnetica<br />

- Prescrizioni e prove<br />

La Norma si applica alla compatibilità elettromagnetica di apparecchi e<br />

sistemi elettromedicali.<br />

Specifica le prescrizioni generali e le prove per la compatibilità<br />

elettromagnetica di apparecchi e sistemi e serve come base per<br />

possibili prescrizioni e prove aggiuntive nelle Norme particolari.<br />

79 - Sistemi di rilevamento e segnalazione per incendio,<br />

intrusione, furto, sabotaggio e aggressione<br />

Impianti antieffrazione, antiintrusione antifurto e antiaggressione<br />

- Norme particolari per gli impianti antieffrazione e<br />

antiintrusione - Foglio di interpretazione F. 27<br />

Il presente foglio di interpretazione si riferisce alla Norma CEI 79-3:1998<br />

(fascicolo 3680C).<br />

81 - Protezione contro i fulmini<br />

Protezione delle strutture contro i fulmini - Linee di telecomunicazione<br />

- Parte 2: Linee in conduttori metallici<br />

La presente Norma riguarda la protezione contro i fulmini delle<br />

linee di telecomunicazioni esterne in conduttori metallici (reti di<br />

accesso, linee tra edifici).<br />

68 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


82-22 CEI EN 50380<br />

(Prima edizione)<br />

(Inglese - Italiano)<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

82 - Sistemi di conversione<br />

fotovoltaica dell’energia solare<br />

NORME TECNICHE<br />

Osservatorio CEI<br />

Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici<br />

La presente Norma descrive i fogli informativi e i dati di targa per<br />

moduli fotovoltaici non a concentrazione.<br />

95 - Relè di misura e dispositivi di protezione<br />

95-17 CEI EN 60255-22-7<br />

Relè elettrici - Parte 22-7: Prove di disturbo elettrico sui relè di<br />

(Prima edizione)<br />

misura e sui dispositivi di protezione - Prove di immunità alla<br />

(Inglese - Italiano)<br />

frequenza di rete<br />

La presente Norma internazionale fa parte della serie IEC 60255 e specifica<br />

i requisiti generali relativi alle prove di immunità a frequenza di rete per i<br />

relè di misura e i dispositivi di protezione per i sistemi elettrici di potenza,<br />

comprese le apparecchiature di controllo, comando ed interfaccia associate<br />

a tali sistemi. Obiettivo delle prove è la verifica che l’apparecchiatura in<br />

prova funzioni correttamente quando è alimentata e sottoposta a disturbi<br />

alla frequenza di rete, di breve durata, di modo comune e differenziale<br />

applicati alle entrate di stato in corrente continua. I requisiti specificati<br />

nella presente Norma sono applicabili ai relè di misura ed ai dispositivi di<br />

protezione allo stato nuovo e tutte le prove specificate sono di tipo.<br />

96 - Trasformatori di sicurezza ed isolamento<br />

96-3; V1 CEI EN 61558-1/A11<br />

<strong>Sicurezza</strong> dei trasformatori, delle unità di alimentazione e similari<br />

(Inglese - Italiano)<br />

- Parte 1: Prescrizioni generali e prove<br />

106 - Esposizione umana ai campi elettromagnetici<br />

106-5 CEI EN 50383<br />

Norma di base per il calcolo e la misura dell’intensità di campo<br />

(Prima edizione)<br />

elettromagnetico e del SAR relativi all’esposizione umana derivan-<br />

(Inglese - Italiano)<br />

te dalle stazioni radio base e dalle stazioni terminali fisse per<br />

sistemi di telecomunicazione senza fili (110 MHz - 40 GHz)<br />

La presente Norma di base definisce, con riferimento all’esposizione umana<br />

ai campi elettromagnetici ad alta frequenza, i metodi di calcolo e di<br />

misura del campo elettromagnetico e del SAR prodotti dalle stazioni radio<br />

base e dalle stazioni terminali fisse per sistemi di telecomunicazione senza<br />

fili operanti nella gamma di frequenze tra 110 MHz e 40 GHz. In particolare,<br />

la Norma definisce, per tali apparecchiature, i criteri di valutazione<br />

delle distanze di conformità con i limiti di base (direttamente o indirettamente<br />

attraverso la conformità con i livelli di riferimento). Questa Norma<br />

costituisce il riferimento per le norme di prodotto CEI EN 50384 e CEI EN<br />

50385.<br />

106-6 CEI EN 50384<br />

Norma di prodotto per dimostrare la conformità delle stazioni<br />

(Prima edizione)<br />

radio base e delle stazioni terminali fisse per sistemi di telecomuni-<br />

(Inglese - Italiano)<br />

cazione senza fili ai limiti di base e ai livelli di riferimento relativi<br />

all’esposizione umana ai campi elettromagnetici a radio frequenza<br />

(110 MHz - 40 GHz) - Lavoratori<br />

La presente Norma di prodotto definisce, con riferimento all’esposizione<br />

dei lavoratori ai campi elettromagnetici ad alta frequenza, i criteri di<br />

conformità ai limiti di base delle stazioni radio base e delle stazioni<br />

terminali fisse per sistemi di telecomunicazione senza fili operanti nella<br />

gamma di frequenze tra 110 MHz e 40 GHz. I criteri di valutazione della<br />

conformità di tali apparecchiature sono definiti sia con riferimento diretto<br />

ai limiti di base sia indirettamente attraverso la conformità con i livelli di<br />

riferimento. Per le modalità di misura e di valutazione si fa riferimento alla<br />

CEI EN 50383.<br />

106-7 CEI EN 50385<br />

Norma di prodotto per dimostrare la conformità delle stazioni<br />

(Prima edizione)<br />

radio base e delle stazioni terminali fisse per sistemi di telecomuni-<br />

(Inglese - Italiano)<br />

cazione senza fili ai limiti di base e ai livelli di riferimento relativi<br />

all’esposizione umana ai campi elettromagnetici a radio frequenza<br />

(110 MHz - 40 GHz) - Popolazione<br />

La presente Norma di prodotto definisce, con riferimento all’esposizione<br />

della popolazione ai campi elettromagnetici ad alta frequenza, i criteri di<br />

conformità ai limiti di base delle stazioni radio base e delle stazioni<br />

terminali fisse per sistemi di telecomunicazione senza fili operanti nella<br />

gamma di frequenze tra 110 MHz e 40 GHz. I criteri di valutazione della<br />

conformità di tali apparecchiature sono definiti sia con riferimento diretto<br />

ai limiti di base sia indirettamente attraverso la conformità con i livelli di<br />

riferimento. Per le modalità di misura e di valutazione si fa riferimento alla<br />

CEI EN 50383.<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 69


Sui prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>:<br />

● acquisti verdi obbligatori per le PA (decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />

e della Tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203);<br />

● energia: le linee guida per la definizione dei criteri e delle modalità<br />

per il rilascio dei titoli di efficienza energetica (deliberazione dell’Autorità<br />

per l’energia elettrica e il gas 18 settembre 2003, n. 103);<br />

● elettrosmog: l’evoluzione del conflitto Stato-regioni dopo i decreti<br />

attuativi della legge quadro;<br />

● terre e rocce da scavo ancora all’attenzione della Suprema Corte<br />

(Cassazione, sez. III penale, n. 1510/2003);<br />

● sulla nozione autentica di rifiuto, torna a pronunciarsi la Corte di<br />

Giustizia delle Comunità Europee (sentenza 11 settembre 2003 C-114 );<br />

● le disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio,<br />

in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi (D.L. 14<br />

novembre 2003, n. 314);<br />

● le disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la<br />

valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori<br />

per le infrastrutture di comunicazione elettronica (D.L. 14 novembre<br />

2003, n. 315);<br />

● i dettagli operativi per la disattivazione degli impianti nucleari<br />

(ordinanza del Commissario delegato per la sicurezza dei materiali<br />

nucleari 10 novembre 2003, n. 13/2003)<br />

● VIA,terre e rocce da scavo e IPPC nella Comunitaria 2003 (legge 31<br />

ottobre 2003, n. 306)


ACQUA<br />

Articolo<br />

di Mara Chilosi, Butti, Peres & Partner, avvocati<br />

Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269<br />

«Disposizioni urgenti per favorire<br />

lo sviluppo e per la correzione<br />

dell’andamento dei conti<br />

pubblici» ha sensibilmente modificato<br />

l’art. 113, Testo unico sull’ordinamento<br />

degli enti locali,<br />

in materia di servizi pubblici locali,<br />

peraltro già sostituito dall’art.<br />

35, comma 1, legge finanziaria<br />

2002. In particolare, la denominazione<br />

dei servizi pubblici<br />

assoggettati alla disciplina dell’art.<br />

113, Testo Unico, passa da<br />

«di rilevanza industriale» a «di<br />

rilevanza economica». Affrontata,<br />

poi, la questione del «periodo<br />

transitorio» (ossia alla fase di<br />

passaggio dal sistema previgente<br />

alla nuova disciplina), con<br />

l’eliminazione delle previsioni<br />

precedentemente contenute<br />

nell’art. 35, legge n. 448/2001.<br />

Introdotto, inoltre,<br />

il principio della proprietà pubblica,<br />

in mano agli EELL,<br />

degli impianti, delle reti e delle<br />

altre dotazioni patrimoniali<br />

destinate alla erogazione<br />

dei servizi pubblici locali.<br />

AMBIENTE<br />

Tenuti in considerazione diversi input comunitari, a partire dalla questione “periodo transitorio”<br />

Novità per i servizi pubblici locali<br />

dal decreto-legge n. 269/2003<br />

Con il decreto-legge 30 settembre<br />

2003, n. 269 «Disposizioni<br />

urgenti per favorire lo sviluppo<br />

e per la correzione dell’andamento<br />

dei conti pubblici» (in S.O. n. 157<br />

alla Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre<br />

2003, n. 229), il Governo ha sensibilmente<br />

modificato l’art. 113, D.Lgs.<br />

n. 267/2000 (Testo Unico sull’ordinamento<br />

degli enti locali, meglio noto<br />

come TUEL) [1] , in materia di servizi<br />

pubblici locali, recependo le indicazioni<br />

impartite dalla Commissione europea<br />

nell’ambito della procedura di<br />

infrazione avviata nei confronti dell’Italia<br />

a seguito dell’entrata in vigore<br />

dell’art. 35, legge n. 448/2001 (Finanziaria<br />

2002) [2] .<br />

I profili di incompatibilità della disciplina<br />

introdotta dalla legge n.<br />

448/2001 rispetto al Trattato CE e<br />

alla disciplina comunitaria della concorrenza<br />

[3] , contestati nella procedura<br />

sanzionatoria appena citata, risiedevano,<br />

principalmente, nei punti seguenti:<br />

● permanenza della possibilità di<br />

attribuire l’attività di gestione di reti,<br />

impianti e altre dotazioni patrimoniali<br />

- ove separata da quella di erogazione<br />

del servizio - mediante affidamento<br />

diretto (art. 113, comma 4,<br />

TUEL);<br />

● eccessiva durata del periodo transitorio,<br />

variabile da tre a cinque an-<br />

ni, prorogabili sino a ulteriori cinque<br />

anni (art. 35, commi 2, 3 e 4,<br />

legge finanziaria 2002) e incertezza<br />

in ordine al decorso dei termini di<br />

anticipata cessazione delle gestioni<br />

in corso, subordinati all’emanazione<br />

di un regolamento governativo<br />

(art. 35, comma 16);<br />

● previsione della facoltà di assegnare<br />

direttamente a società in mano<br />

pubblica il servizio idrico integrato<br />

(art. 35, comma 5);<br />

● libero ricorso a procedure di affidamento<br />

diretto per i servizi privi di<br />

rilevanza industriale (art. 113-bis,<br />

TUEL).<br />

Già nei mesi scorsi, alcuni Ministeri,<br />

in particolare quello dell’<strong>Ambiente</strong><br />

e della Tutela del territorio, avevano<br />

invitato le pubbliche amministrazioni<br />

interessate a disapplicare l’art.<br />

35, legge finanziaria 2002, quantomeno<br />

nelle disposizioni maggiormente<br />

contrastanti con la disciplina comunitaria<br />

della concorrenza [4] .<br />

Con il decreto in oggetto si è tentato<br />

di risolvere definitivamente il conflitto,<br />

accogliendo, al contempo, alcuni<br />

suggerimenti avanzati dagli operatori<br />

del settore nell’immediato della<br />

riforma.<br />

La nuova formulazione dell’art.<br />

113, TUEL non risolve, peraltro, tutte<br />

le questioni interpretative sollevate<br />

dall’art. 35, legge finanziaria 2002 -<br />

[1] In S.O. n. 162 alla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000, n. 227. Si veda M. Fabrizio, Nuovo Testo Unico degli enti locali: le<br />

competenze ambientali in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 21/2000, pag. 88.<br />

[2] La lettera di messa in mora datata 26 giugno 2002 non rappresenta, peraltro, la prima contestazione mossa dalla Comunità<br />

europea all’Italia in materia di tutela della concorrenza e servizi pubblici locali; già nel novembre 2000, infatti, la<br />

Commissione aveva richiesto al Governo italiano chiarimenti in merito alle modalità di affidamento dei servizi pubblici previste<br />

dall’art. 22, legge n. 142/1990, criticando la possibilità di procedere alla assegnazione senza procedure di gara e la<br />

conseguente compressione del principio di trasparenza e non discriminazione.<br />

(segue)<br />

72 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


alcune delle quali già affrontate dalla<br />

giurisprudenza amministrativa più recente<br />

- ma, anzi, ne introduce di nuove.<br />

Si tenga presente che ogni considerazione<br />

definitiva è da rimandarsi alla<br />

conversione in legge della novella,<br />

che dovrà avvenire entro il 1˚ dicembre<br />

2003.<br />

Servizi pubblici a rilevanza<br />

economica e non<br />

Una prima modifica riguarda la<br />

denominazione dei servizi pubblici<br />

assoggettati alla disciplina dell’art.<br />

113, TUEL, i quali, individuati inizialmente<br />

nei servizi «di rilevanza industriale»,<br />

divengono ora quelli «di<br />

rilevanza economica».<br />

Il comma 16 dell’art. 35, legge n.<br />

448/2001, attribuiva a un regolamento<br />

di attuazione il compito di elencare<br />

i servizi pubblici soggetti alla riforma<br />

proconcorrenziale, differenziandoli<br />

così dalle attività prive di rilevanza<br />

industriale, regolamentate dall’art.<br />

113-bis, Testo Unico (anch’esso introdotto<br />

dall’art. 35) [5] .<br />

In attesa dell’intervento governativo,<br />

la giurisprudenza amministrativa<br />

ha chiarito - svolgendo considerazioni<br />

che debbono ritenersi ancora valide<br />

- che l’individuazione, in sede di<br />

attuazione, dei servizi pubblici di rilevanza<br />

industriale ha una funzione meramente<br />

ricognitiva e dichiarativa, e<br />

non costitutiva, del relativo regime<br />

giuridico, con la conseguenza che, anche<br />

in assenza del regolamento, l’interprete<br />

può, comunque, procedere alla<br />

definizione della natura dell’attività<br />

in concreto effettuata [6] , utilizzando<br />

criteri oggettivi di valutazione,<br />

AMBIENTE<br />

quali la rilevante organizzazione di<br />

uomini e mezzi, l’impiego di capitale<br />

richiesto e la complessità delle operazioni<br />

svolte.<br />

Così, se da un lato non si può<br />

dubitare - sulla scorta della giurisprudenza<br />

appena citata, dell’evoluzione<br />

storica della normativa in materia e<br />

di alcuni dati testuali [7] - che la disciplina<br />

di cui all’art. 113, TUEL si applichi<br />

ai servizi di acquedotto, fognatura<br />

e depurazione, nettezza urbana,<br />

distribuzione di gas ed energia elettrica<br />

a livello locale e trasporto, dall’altro<br />

appare evidente, anche in ragione<br />

dell’abrogazione della norma che prevedeva<br />

il regolamento governativo,<br />

che il novero dei servizi assoggettati<br />

alla riforma è destinato ad ampliarsi.<br />

La valutazione della “rilevanza<br />

economica” dell’attività, infatti, sarà<br />

presumibilmente affidata alla discrezionalità<br />

dell’amministrazione locale,<br />

che la condurrà sulla base dei principi<br />

del “metodo economico” (remunerazione<br />

degli investimenti, autosufficienza<br />

dell’impresa e profitto); in<br />

quest’ottica, ogni attività capace di<br />

produrre reddito e utile nel territorio<br />

di riferimento potrà rientrare nella disciplina<br />

di cui all’art. 113, TUEL,<br />

indipendentemente dalle finalità (economica<br />

o sociale) che è volta a soddisfare.<br />

Questa ricostruzione appare, peraltro,<br />

in linea con la definizione dei<br />

«servizi pubblici di interesse economico<br />

generale» contenuta nella «Comunicazione<br />

della Commissione in<br />

materia di servizi di interesse generale<br />

in Europa del 1996», quali prestazioni<br />

rese dietro retribuzione, che<br />

gli organi nazionali assoggettano a<br />

ACQUA<br />

Articolo<br />

specifici obblighi di servizio pubblico<br />

in quanto finalizzati a soddisfare<br />

esigenze diffuse, ma che debbono<br />

essere, in ogni caso, gestiti secondo<br />

le regole della concorrenza e del<br />

mercato (art. 86, Trattato CE). In<br />

tabella 1 viene riportato un confronto<br />

tra le due successive versioni dell’articolo<br />

113, TUEL, come modificato,<br />

rispettivamente, dalla Finanziaria<br />

2002 e dal D.L. 30 settembre<br />

2003, n. 269.<br />

Le normative di settore<br />

Il D.L. n. 269/2003 ha modificato<br />

i commi 1 e 7 dell’art. 113, TUEL<br />

(si veda la tabella 1) precisando che<br />

la disciplina contenuta dell’art. 113<br />

medesimo concerne la tutela della<br />

concorrenza ed è da considerarsi inderogabile<br />

e integrativa della normativa<br />

di settore. La specificazione della<br />

finalità di tutela della concorrenza<br />

(materia demandata dall’art. 117, Costituzione<br />

alla competenza esclusiva<br />

dello Stato) è volta evidentemente a<br />

riaffermare - considerato anche il<br />

“giudizio di costituzionalità” dell’art.<br />

35 promosso da alcune regioni<br />

- la legittimità dell’intervento statale<br />

in materia di servizi pubblici locali a<br />

seguito della riforma del titolo V della<br />

Costituzione e del conseguente<br />

nuovo riparto delle competenze legislative<br />

fra Stato e regioni [8] . Chiarire,<br />

invece, che il dettato dell’art.<br />

113, TUEL ha portata generale e si<br />

applica a tutti i servizi, compresi<br />

quelli già disciplinati da norme specifiche<br />

[9] e da fonti comunitarie [10] ,<br />

sbarra la strada a quelle teorie, da<br />

taluni avanzate nel vigore del primo<br />

art. 35 e già rigettate dalla giurispru-<br />

[3] La Commissione europea ha ritenuto che l’affidamento diretto si ponga in contrasto non solo con il generale principio di<br />

trasparenza e non discriminazione e con gli artt. 43 e 49 segg., Trattato CE, ma, altresì, con il disposto delle direttive<br />

92/50/CEE e 93/38/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, con ciò identificando la modalità di organizzazione dei servizi<br />

pubblici locali, a seconda dei casi, con un appalto pubblico di servizi, ovvero una concessione di servizi. L’applicazione delle<br />

predette direttive alle procedure di affidamento dei servizi pubblici locali non è peraltro pacifica ed è stata, anzi, esclusa dalla<br />

giurisprudenza del Consiglio di Stato e dalla dottrina, nonché, recentemente, dallo stesso Ministro per le politiche comunitarie,<br />

una volta investito della procedura di infrazione (il riferimento è alla nota circolare del Dipartimento per le politiche<br />

comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 2001, n. 12727, la cosiddetta “circolare Buttiglione”). Sul<br />

punto si veda G. Butti e M. Chilosi, Servizi pubblici locali e gestione idrica Il Sole 24 ORE, Milano, 2002, pag. 72 e segg.,<br />

nonché M. Chilosi, Servizi pubblici locali a rilevanza industriale: l’art. 35 al vaglio del giudice amministrativo in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />

n. 18/2003, pag. 71.<br />

(segue)<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 73


ACQUA<br />

Articolo<br />

Articolo 113, TUEL, come sostituito dall’art. 35, comma 1,<br />

legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), a<br />

decorrere dal 1˚ gennaio 2002 (precedente versione).<br />

«Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di<br />

rilevanza industriale»<br />

«1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi<br />

pubblici locali di rilevanza industriale. Restano ferme le disposizioni<br />

previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione<br />

delle normative comunitarie».<br />

«4. Qualora sia separata dall’attività di erogazione dei servizi,<br />

per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni<br />

patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:<br />

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di<br />

capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali,<br />

anche associati, cui può essere affidata direttamente tale attività;<br />

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad<br />

evidenza pubblica, ai sensi del comma 7».<br />

«5. L’erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza,<br />

avviene secondo le discipline di settore, con conferimento<br />

della titolarità del servizio a società di capitali individuate<br />

attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza<br />

pubblica».<br />

«7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli<br />

standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione<br />

sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente<br />

Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La<br />

gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e<br />

sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del<br />

servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento<br />

delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione,<br />

nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale.<br />

Tali elementi fanno parte integrante del contratto di<br />

servizio».<br />

«13. Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire<br />

la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni<br />

patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza,<br />

che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le<br />

altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati<br />

della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata<br />

della rete, dei gestori di quest’ultima, a fronte di un canone<br />

stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o<br />

dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono<br />

anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione<br />

delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al<br />

comma 5».<br />

AMBIENTE<br />

Art. 113, TUEL: le modifiche del D.L. n. 269/2003<br />

(le variazioni sono riportate in grassetto corsivo)<br />

TABELLA 1<br />

Articolo 113, TUEL, come sostituito dall’art. 14, D.L. 30 settembre<br />

2003, n. 269, a decorrere dal 2 ottobre 2003 (termine per la<br />

conversione in legge: 1˚ dicembre 2003) (nuova versione)<br />

«Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di<br />

rilevanza economica»<br />

«1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano<br />

le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici<br />

locali concernono la tutela della concorrenza e sono<br />

inderogabili ed integrative delle discipline di settore.<br />

Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di<br />

attuazione di specifiche normative comunitarie».<br />

«4. Qualora sia separata dall’attività di erogazione dei servizi,<br />

per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni<br />

patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:<br />

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di<br />

capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico,<br />

cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione<br />

che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino<br />

sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui<br />

propri servizi e che la società realizzi la parte più importante<br />

della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la<br />

controllano; b) di imprese idonee, da individuare mediante<br />

procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7».<br />

«5. L’erogazione del servizio avviene secondo le discipline<br />

di settore e nel rispetto della normativa dell’Unione<br />

europea, con conferimento della titolarità del servizio: a)<br />

a società di capitali individuate attraverso l’espletamento<br />

di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a società<br />

di capitale misto pubblico privato nelle quali il socio<br />

privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare<br />

con procedura ad evidenza pubblica che abbiano dato<br />

garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in<br />

materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate<br />

dalle autorità competenti attraverso provvedimenti<br />

o circolari specifiche; c) a società di capitali interamente<br />

pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari<br />

del capitale sociale esercitino sulla società un controllo<br />

analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la<br />

società realizzi la parte più importante della propria attività<br />

con l’ente o gli enti pubblici che la controllano».<br />

«7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli<br />

standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione<br />

sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente<br />

Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La<br />

gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e<br />

sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del<br />

servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento<br />

delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione,<br />

nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale.<br />

Tali elementi fanno parte integrante del contratto di<br />

servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono<br />

considerarsi integrative delle discipline di settore».<br />

«13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non<br />

sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la<br />

proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali<br />

a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile.<br />

Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni<br />

patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione<br />

del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete,<br />

dei gestori di quest’ultima, a fronte di un canone stabilito dalla<br />

competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali.<br />

Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai<br />

sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché<br />

il compito di espletare le gare di cui al comma 5».<br />

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denza immediatamente successiva alla<br />

riforma [11] , per le quali esso non<br />

troverebbe invece applicazione in<br />

presenza di disposizioni speciali e/o<br />

parzialmente derogatorie.<br />

La società “immobiliare”<br />

del comune<br />

Il comma 2 dell’art. 113 TUEL,<br />

come novellato dall’art. 35, legge n.<br />

448/2001, ha introdotto il principio<br />

della proprietà pubblica, in mano agli<br />

AMBIENTE<br />

enti locali, degli impianti, delle reti e<br />

delle altre dotazioni patrimoniali destinate<br />

alla erogazione dei servizi pubblici<br />

locali. Esso ha, infatti, sancito,<br />

in via generale e salvo quanto stabilito<br />

dal successivo comma 13, il divieto<br />

di cessione della loro proprietà.<br />

Questo principio si coordina, evidentemente,<br />

con quello relativo all’erogazione<br />

del servizio in regime<br />

di concorrenza ed è preordinato alla<br />

sua concreta e corretta attuazione; la<br />

ACQUA<br />

Articolo<br />

«15-bis: Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli<br />

settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione,<br />

ai fini dell’attuazione delle disposizioni previste nel<br />

presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure<br />

diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque entro<br />

e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità<br />

di apposita deliberazione dell’ente affidante. Sono escluse<br />

dalla cessazione le concessioni affidate a società a<br />

capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato<br />

sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica<br />

che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme<br />

interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché<br />

quelle affidate a società a capitale interamente pubblico<br />

a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale<br />

sociale esercitino sulla società un controllo analogo a<br />

quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi<br />

la parte più importante della propria attività con l’ente o<br />

gli enti pubblici che la controllano».<br />

partecipazione alle gare di aspiranti<br />

gestori che non possano vantare la<br />

proprietà di beni funzionalmente e<br />

necessariamente destinati alla erogazione<br />

del servizio garantisce, infatti,<br />

la parità di condizioni tra i concorrenti<br />

ed esclude situazioni di indebito<br />

vantaggio a favore di alcuni soggetti.<br />

Il comma 13 - che, come accennato,<br />

rappresenta espressa deroga al<br />

principio della incedibilità - stabilisce<br />

che gli enti locali, singolarmente o in<br />

[4] Con circolare 18 marzo 2003, prot. GAB/2003/2975/B01, relativa al servizio idrico integrato, il Ministro dell’<strong>Ambiente</strong> e della<br />

Tutela del territorio ha invitato le regioni, le Autorità d’Ambito e le Autorità di Bacino a disapplicare l’art. 35, nella parte in<br />

cui prevedeva la separazione della gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali dall’erogazione del<br />

servizio all’utenza e l’attribuzione della proprietà dei beni strumentali a società immobiliari a prevalente capitale pubblico, al<br />

contempo diffidando le medesime amministrazioni dal disporre l’affidamento diretto del ciclo dell’acqua a favore di società<br />

partecipate dagli enti locali, mediante l’applicazione della previsione di favore contenuta nel comma 5. Sul punto si veda M.<br />

Chilosi, Servizi pubblici locali a rilevanza industriale: l’art. 35 al vaglio del giudice amministrativo in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n.<br />

18/2003, pag. 71.<br />

[5] La distinzione tra servizi pubblici «di rilevanza industriale» e quelli «privi di rilevanza industriale» comportava notevoli<br />

differenze nel regime giuridico a essi applicabile, posto che per i primi l’art. 113, TUEL prevedeva la regola generale<br />

dell’attribuzione con gara (sia pure con alcune eccezioni), mentre per i secondi l’art. 113-bis ammetteva l’affidamento diretto a<br />

enti e società pubbliche. La riforma introdotta dall’art. 14, D.L. n. 269/2003 ha, peraltro, avvicinato la disciplina delle due<br />

categorie di servizi, dal momento che ha introdotto per entrambi, quali condizioni per la legittimità dell’affidamento senza gara<br />

a società di capitali interamente pubbliche, la circostanza che «gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla<br />

società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria<br />

attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano».<br />

[6] Sentenza del Consiglio di Stato n. 2380/2003; per un commento si veda l’articolo citato in nota 4. Sul punto si vedano anche le<br />

sentenze del TAR Marche n. 246/2003 e del TAR Campania n. 4203/2003.<br />

[7] Il DDL 4014 - progetto di riforma della disciplina dei servizi pubblici locali precedente all’art. 35, con il quale, peraltro,<br />

quest’ultimo si pone in linea di sostanziale continuità - già distingueva i «servizi a rilevanza industriale o imprenditoriale» dagli<br />

altri, annoverando, tra i primi, i seguenti:<br />

- servizio idrico integrato (acquedotto civile, fognatura e depurazione);<br />

- servizio di nettezza urbana (o igiene ambientale);<br />

- servizio di distribuzione del gas;<br />

- servizio di distribuzione dell’energia elettrica;<br />

- servizio di trasporto locale.<br />

Dal dato letterale dell’art. 35 si desume l’applicabilità della riforma al servizio idrico integrato e al trasporto locale; essi sono,<br />

infatti, espressamente richiamati nell’art. 113, comma 8, e nell’art. 35, comma 5 (peraltro oggi abrogato dal D.L. n. 269/2003).<br />

(segue)<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 75


ACQUA<br />

Articolo<br />

forma associata, possano costituire società<br />

di capitali (o, come si ritiene comunemente,<br />

avvalersi di società già<br />

costituite per altri scopi, previa eventuale<br />

modifica dello statuto), al fine di<br />

conferire le reti, gli impianti e le altre<br />

dotazioni patrimoniali destinati al servizio,<br />

dei quali siano proprietari.<br />

Mentre nella versione del comma<br />

13 introdotta dalla legge finanziaria<br />

2002 queste società “immobiliari” dovevano<br />

essere a capitale pubblico<br />

maggioritario (ed era, quindi, ammessa<br />

la partecipazione di un socio privato),<br />

oggi è invece richiesto, in virtù<br />

delle modifiche apportate dal D.L.<br />

269/2003 (si veda la tabella 1) alla<br />

disposizione in questione, che il capitale<br />

sociale sia totalmente detenuto<br />

dagli enti locali.<br />

Questa previsione, se da un lato<br />

AMBIENTE<br />

vale a rafforzare (sia pur indirettamente)<br />

il principio della proprietà<br />

pubblica dei beni strumentali all’esercizio<br />

dell’attività, dall’altro rischia di<br />

creare problemi nelle situazioni in<br />

cui debba procedersi allo scorporo<br />

dei beni [12] (con successivo conferimento<br />

della titolarità degli stessi alla<br />

società immobiliare comunale) dalle<br />

attuali società di gestione a capitale<br />

misto (il cui capitale sociale sia, cioè,<br />

detenuto, anche se in misura minoritaria,<br />

da soci privati).<br />

La modifica introdotta dal D.L. n.<br />

269/2003 puntualizza, inoltre, che la<br />

facoltà degli enti locali di conferire la<br />

proprietà dei beni strumentali a una<br />

società immobiliare interamente dagli<br />

stessi partecipata debba essere prevista<br />

dalle normative di settore (o,<br />

più correttamente, non vietata).<br />

Per quanto concerne quest’ultimo<br />

punto, si rileva che il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />

e del Territorio, nella già<br />

citata circolare 18 marzo 2003,<br />

GAB/2003/2975/B01, ha sostenuto<br />

l’inapplicabilità del comma 13 dell’art.<br />

113, TUEL al servizio idrico<br />

integrato, dovuta, da un lato, al regime<br />

di demanialità della maggior parte<br />

dei beni strumentali alla sua erogazione,<br />

dall’altro all’esigenza di evitare<br />

che la creazione di nuovi «contenitori<br />

societari» e l’imposizione di canoni<br />

di concessione d’uso si tramutino<br />

in nuovi costi e, di conseguenza,<br />

in aumenti tariffari a carico degli<br />

utenti.<br />

Le forme di gestione<br />

Il comma 3 dell’art. 113, TUEL,<br />

come modificato dall’art. 35, legge n.<br />

[8] Sul tema della riforma introdotta dalla legge 18 ottobre 2001, n. 3 recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della<br />

Costituzione» (in Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248) si vedano i nn. 7/2002 e 17/2002 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>,<br />

nonché il recente E. Mariotti, VIA, “legge obiettivo” ed elettrosmog: giudizi di costituzionalità dalla Consulta in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />

n. 20/2003, pag. 103.<br />

[9] Si considerino in particolare:<br />

- la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (cosiddetta “legge Galli”; in S.O. n. 11 alla Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1994, n. 14),<br />

quanto al servizio idrico integrato;<br />

- il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni (cosiddetto “decreto Ronchi”; in S.O. n. 33 alla<br />

Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1997, n. 38), relativamente al servizio di nettezza urbana;<br />

- il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 (cosiddetti decreti<br />

“Burlando” - in Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1997, n. 287 - e “Burlando bis” - in Gazzetta Ufficiale del 4 novembre<br />

1999, n. 259), per quanto riguarda il trasporto pubblico locale;<br />

- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (cosiddetto “decreto Bersani”; in Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1999, n. 75), per<br />

quanto attiene alla distribuzione di energia elettrica;<br />

- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (cosiddetto decreto “Letta”; in Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2000, n. 142),<br />

relativamente alla distribuzione di gas naturale.<br />

[10] In particolare, per quanto concerne le normative nazionali di applicazione di disposizioni comunitarie, restano fermi i decreti<br />

legislativi 17 marzo 1995, nn. 157 e 158 attuativi delle direttive n. 92/50/CEE, 90/531/CEE e 93/38/CEE in materia di appalti<br />

pubblici di servizi, i cui precetti dovranno essere rispettati dai gestori di servizi pubblici, quali “amministrazioni aggiudicatrici”,<br />

nel caso intendano avvalersi, nel corso della loro attività gestionale, di operatori terzi.<br />

[11] Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2380/2003 già citata, ha affermato che il richiamo, contenuto in varie disposizioni<br />

dell’art. 35, legge finanziaria 2002, alle misure previste per i singoli settori e alla normativa comunitaria, non vale a escludere<br />

a priori, in presenza della normativa speciale, l’applicabilità della disposizione generale di cui all’art. 113, TUEL. Il Giudice<br />

osserva che, se si affermasse la prevalenza di tutte le normative di settore, sulla base della loro semplice esistenza, «si<br />

priverebbe la norma (art. 35, n.d.r.) di ogni utilità e significato, posto che tutti i servizi pubblici locali risultano autonomamente<br />

regolati in via speciale, e le si impedirebbe di produrre qualsiasi effetto».<br />

[12] Al fine di conseguire l’obiettivo di mantenere pubblica la proprietà delle opere destinate alla erogazione del servizio, il comma<br />

9 dell’articolo 35, legge finanziaria 2002 - lasciato invariato dal D.L. n. 269/2003 - impone agli enti locali di procedere allo<br />

scorporo delle opere e dei beni necessari per la gestione del servizio dal patrimonio delle società, già costituite alla data di<br />

entrata in vigore della legge finanziaria, nelle quali la maggioranza del capitale sociale sia detenuto dagli enti locali.<br />

[13] Fra le varie legislazioni a oggi adottate in materia di servizi a rete fissa, il decreto “Bersani”, riguardante il mercato interno<br />

dell’energia elettrica, è quello che ha più limpidamente previsto la predetta separazione. L’art. 3, decreto in esame ha, infatti,<br />

demandato il compito di esercitare «le attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, ivi compresa la gestione<br />

unificata della rete di trasmissione nazionale» (definita, al precedente art. 2, comma 20, «il complesso delle stazioni di<br />

trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente”) a un<br />

soggetto denominato “gestore della rete di trasmissione nazionale», che opera, ai sensi dell’art. 3, comma 5, in regime di<br />

concessione. La legge n. 36/1994 relativa ai servizi idrici, invece, non consente espressamente la separazione dell’attività di<br />

(segue)<br />

76 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


448/2001 (non mutato dal D.L. 269/<br />

2003), dispone che «le discipline di<br />

settore stabiliscono i casi nei quali<br />

l’attività di gestione delle reti e degli<br />

impianti destinati alla produzione dei<br />

servizi pubblici locali (...) può essere<br />

separata da quella di erogazione degli<br />

stessi».<br />

La separazione dell’attività di gestione<br />

dei beni strumentali da quella<br />

di erogazione del servizio deve, dunque,<br />

essere espressamente consentita<br />

dalle normative che disciplinano i vari<br />

settori [13] .<br />

Il comma 4 dell’art. 113 stabilisce<br />

che, qualora sia separata dall’erogazione<br />

del servizio, l’attività di gestione<br />

dei beni sia affidata:<br />

● in linea generale, a società di capitali<br />

selezionate con gara,<br />

AMBIENTE<br />

ovvero<br />

● a società di capitali partecipate<br />

totalmente dagli enti locali, anche<br />

con affidamento diretto (ossia senza<br />

selezione concorsuale), a patto che<br />

gli enti pubblici titolari «esercitino<br />

sulla società un controllo analogo a<br />

quello esercitato sui propri servizi e<br />

che la società realizzi la parte più<br />

importante della propria attività<br />

con l’ente o gli enti pubblici che la<br />

controllano».<br />

Le due condizioni sono state introdotte<br />

dal D.L. n. 269/2003, sulla<br />

falsariga della sentenza della Corte<br />

di Giustizia europea (pronunciata il<br />

18 novembre 1999, in causa C-<br />

107/98, nota come sentenza<br />

“Teckal”) [14] , relativa alla conformità<br />

al diritto europeo dell’aggiudica-<br />

ACQUA<br />

Articolo<br />

zione diretta, a un consorzio partecipato<br />

da parte di un ente locale, di un<br />

contratto di fornitura di prodotti e di<br />

prestazione di determinati servizi.<br />

La Corte, in particolare, ha concluso<br />

per la soluzione affermativa, ossia<br />

per la legittimità dell’assegnazione<br />

senza gara, nel caso in cui il soggetto<br />

affidatario sia controllato dagli enti<br />

locali e svolga la parte più significativa<br />

della propria attività a favore<br />

degli enti medesimi (cosiddetto affidamento<br />

“in house”).<br />

Per quanto riguarda l’ordinamento<br />

italiano, il principio ora enunciato era<br />

già stato accolto, prima dell’emanazione<br />

del D.L. n. 269/2003, nella circolare<br />

del Dipartimento per le politiche<br />

comunitarie della Presidenza del<br />

Consiglio dei Ministri 19 ottobre<br />

gestione dei beni strumentali da quella di erogazione del servizio, anzi, sembra optare per la soluzione opposta, ossia per la<br />

unificazione delle due attività in capo a un unico soggetto gestore. In particolare, l’art. 16 della legge in esame stabilisce che<br />

«ciascun ente locale ha facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all’adeguamento del servizio idrico in relazione<br />

ai piani urbanistici, previa convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere sono affidate in<br />

gestione». Inoltre, l’art. 12, comma 1, legge “Galli” prevede che «le opere, gli impianti e le canalizzazioni ... di proprietà degli<br />

enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e a consorzi, salvo diverse disposizioni della convenzione,<br />

sono affidati in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini<br />

previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare». Ancora, il D.P.C.M. 4 marzo 1996, recante «Disposizioni in materia di<br />

risorse idriche», stabilisce, all’Allegato, paragrafo 7, punto 7.2.1. che «il gestore deve dare concreta attuazione al programma di<br />

investimento» definito dagli enti locali a norma dell’art. 11, legge n. 36/1994, all’esito delle operazioni di ricognizione delle<br />

opere di acquedotto, fognatura e depurazione esistenti. «A tal fine», prosegue la disposizione, «gli Enti locali, nell’affidamento<br />

della gestione, dovranno verificare che il soggetto gestore possieda i requisiti necessari in termini di capacità organizzative<br />

generali e specifiche competenze professionali». Il gestore potrà individuare «le situazioni di crisi, in atto o potenziali, nelle reti,<br />

negli impianti e nell’organizzazione e nelle condizioni di esercizio in genere» attraverso «un’idonea gestione del sistema di<br />

controllo». Il punto 8.4.11. del medesimo allegato precisa che il sistema di qualità, del quale si debbono necessariamente<br />

munire i gestori di servizi con utenza superiore a 100.000 abitanti, deve includere «un piano di manutenzione programmata e di<br />

rinnovi tali da garantire il continuo mantenimento in efficienza del sistema affidato al gestore». Dall’insieme delle disposizioni<br />

esaminate si deduce che, nel sistema delineato dalla legge n. 36/1994, l’attività di gestione delle reti, degli impianti e delle altre<br />

dotazioni patrimoniali debba essere attribuita al gestore del servizio idrico integrato. Questa interpretazione è stata peraltro<br />

adottata dal Ministro dell’<strong>Ambiente</strong> nella circolare 18 marzo 2003 sopra citata. Per quanto, infine, riguarda il settore del gas<br />

naturale, è significativo osservare che una recente proposta di direttiva europea, presentata dal Parlamento e dal Consiglio in<br />

data 13 marzo 2001, recante «Modificazione delle direttive 96/92/CE e 98/30/CE relative a norme comuni per i mercati interni<br />

dell’energia elettrica e del gas naturale», ha sottolineato la necessità di addivenire a una separazione più netta delle attività di<br />

trasmissione e distribuzione da quelle di gestione delle reti. Anche nel mercato interno del gas, come in quello dell’energia<br />

elettrica, la tendenza è dunque quella di separare l’attività di erogazione del servizio da quella di gestione delle reti, processo<br />

peraltro già avviato dal “decreto Letta” (D.Lgs. n. 164/2000).<br />

[14] In Raccolta della Giurisprudenza 1999, pagg. I-8121.<br />

[15] Sul punto si veda G. Butti e M. Chilosi., op. cit. in nota 3, pag. 63 e segg.<br />

[16] «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l’accelerazione delle<br />

procedure di dismissione di partecipazione dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni» (in Gazzetta Ufficiale del 30<br />

luglio 1994, n. 177).<br />

[17] «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo» (in Gazzetta<br />

Ufficiale del 17 maggio 1997, n. 113). È la cosiddetta “Bassanini-bis”.<br />

[18] Per quanto concerne il servizio idrico integrato, questa disposizione va coordinata con la legge n. 36/1994 e successive<br />

modifiche e integrazioni, con la normativa regionale e i relativi provvedimenti di attuazione. La “legge Galli” ha - come noto -<br />

riformato il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) promuovendone l’affidamento ad un unico soggetto<br />

gestore per Ambito Territoriale Ottimale. L’art. 9, comma 4, legge in esame ha tuttavia previsto che «al fine di salvaguardare le<br />

(segue)<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 77


ACQUA<br />

Articolo<br />

2001, n. 12727 «Affidamento a società<br />

miste della gestione dei servizi pubblici<br />

locali». Questa nota ministeriale<br />

ha, infatti, richiamato l’orientamento<br />

espresso dalla Corte di Giustizia europea<br />

nella sentenza “Teckal”, sostenendo<br />

che il rapporto di controllo intercorrente<br />

tra enti locali e soggetto<br />

gestore deve essere analogo a una<br />

relazione di subordinazione gerarchica,<br />

la quale si verifica, in particolare,<br />

«quando sussiste un controllo gestionale<br />

e finanziario stringente dell’ente<br />

pubblico sull’ente societario»; in questi<br />

casi, la gestione del servizio può<br />

essere affidata direttamente, senza necessità<br />

di procedere con gara a evidenza<br />

pubblica secondo le modalità<br />

indicate nelle leggi comunitarie. Ciò<br />

anche quando si configuri una concessione<br />

di servizi, ossia qualora l’affidamento<br />

riguardi «un servizio in cambio<br />

della gestione dello stesso come<br />

corrispettivo».<br />

La Commissione europea, nella<br />

procedura di infrazione avviata nei<br />

confronti dell’Italia il 26 giugno<br />

2002, ha ulteriormente chiarito che<br />

affinché possa sussistere il controllo<br />

analogo a quello esercitato sui propri<br />

servizi «non è sufficiente il semplice<br />

esercizio degli strumenti di cui dispone<br />

il socio di maggioranza secondo<br />

le regole proprie del diritto societario.<br />

Il controllo contemplato dalla<br />

sentenza Teckal fa infatti riferimento<br />

ad un rapporto che determina, da<br />

AMBIENTE<br />

parte dell’amministrazione controllante,<br />

un assoluto potere di direzione,<br />

coordinamento e supervisione<br />

dell’attività del soggetto partecipato,<br />

e che riguarda l’insieme dei più<br />

importanti atti di gestione del medesimo.<br />

In virtù di tale rapporto il soggetto<br />

partecipato, non possedendo alcuna<br />

autonomia decisionale in relazione<br />

ai più importanti atti di gestione,<br />

si configura soltanto come un’entità<br />

distinta solo formalmente dall’amministrazione,<br />

ma che in concreto continua<br />

a costituire parte della stessa.<br />

Solo a tali condizioni si può ritenere<br />

che tra amministrazione ed aggiudicatario<br />

non sussista, agli effetti pratici,<br />

un rapporto di terzietà rilevante<br />

ai fini dell’applicazione delle regole<br />

comunitarie in materia di appalti<br />

pubblici».<br />

È evidente che, se questa interpretazione<br />

dovesse essere confermata<br />

dalla giurisprudenza italiana e da<br />

quella della Corte di Giustizia, un<br />

simile rapporto sarebbe difficilmente<br />

configurabile rispetto alle società di<br />

capitali costituite dagli enti locali, a<br />

meno che un controllo stringente degli<br />

stessi sulla conduzione aziendale<br />

non venga garantito, indipendentemente<br />

dal modello organizzativo prescelto,<br />

attraverso patti parasociali collegati<br />

ai programmi di attività, strumenti<br />

statutari o convenzionali in grado<br />

di contribuire od orientare concre-<br />

tamente l’attività verso il conseguimento<br />

di finalità e secondo criteri dettati<br />

dalle amministrazioni proprietarie<br />

[15] .<br />

Ai soggetti che soddisfino le due<br />

condizioni esaminate (controllo degli<br />

enti locali e prevalenza dell’attività a<br />

favore dei medesimi) può essere affidata,<br />

oltre alla gestione delle reti, degli<br />

impianti e delle altre dotazioni<br />

patrimoniali, anche l’attività di erogazione<br />

del servizio - generalmente oggetto<br />

di gara - in virtù delle modifiche<br />

apportate dal D.L. n. 269/2003 al<br />

comma 5 dell’art. 113 TUEL (si veda<br />

la tabella 1).<br />

A mente della citata disposizione,<br />

l’affidamento diretto può essere disposto,<br />

in alternativa alla selezione<br />

concorsuale, anche nei confronti di<br />

società a capitale misto il cui socio<br />

privato sia stato selezionato mediante<br />

procedure di gara a evidenza pubblica<br />

(non sembra, quindi, più possibile<br />

ricorrere alla trattativa diretta con i<br />

potenziali acquirenti ex lege n.<br />

474/1994 [16] , richiamata per le società<br />

degli enti locali dall’art. 17, comma<br />

51, legge n. 127/1997) [17] . In questo<br />

caso, il Legislatore ritiene legittimo<br />

l’affidamento diretto in ragione<br />

dell’“anticipazione” al momento della<br />

costituzione della società della garanzia<br />

dei principi di imparzialità e di<br />

libera concorrenza, resa possibile dal<br />

procedimento di scelta con gara del<br />

partner privato.<br />

forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i<br />

comuni e le province possono provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralità di soggetti e di forme<br />

tra quelle di cui al comma 2. In tal caso, i comuni e le province individuano il soggetto che svolge il compito di coordinamento<br />

del servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la pluralità di soggetti gestori».<br />

La salvaguardia disposta dall’Autorità d’Ambito può ritenersi coincidere con quella prevista dalla normativa di settore<br />

richiamata dal comma 15-bis del rinnovato art. 113, TUEL. Sull’argomento della salvaguardia si è recentemente pronunciato il<br />

TAR Lazio con sentenza 21 ottobre 2003, n. 8883, il quale, con riferimento alla L.R. Lazio n. 6/1996, di attuazione della “legge<br />

Galli”, ha affermato che «l’unicità della gestione rappresenta la regola e la salvaguardia di organismi esistenti va riguardata alla<br />

stregua di un’eccezione», con la conseguenza che non è configurabile, a favore dei soggetti gestori esistenti, un diritto a<br />

ottenere la salvaguardia, nonostante siano in possesso dei requisiti indicati dalla normativa regionale; in particolare, il giudice<br />

amministrativo osserva che «la legge non pone alcun obbligo di procedere ad una preventiva verifica» sulla base dei criteri e<br />

parametri indicati dalla legge regionale «al fine di individuare gli organismi esistenti da salvaguardare o meno; ma, al contrario,<br />

evidenzia la necessità di effettuare rigorosi riscontri e controlli, solo nell’eventualità in cui sia stata espressa la volontà di<br />

salvaguardia in relazione ad una gestione dell’organismo esistente, talmente efficace sul piano della qualità e dell’economicità<br />

dei servizi prestati da far apparire antieconomico non continuare ad avvalersene». Per quanto riguarda gli altri settori, il<br />

“decreto Burlando” (D.Lgs. 422/1997, modificato dal D.Lgs. 400/1999) ha stabilito, relativamente al trasporto pubblico locale,<br />

che «le Regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2003, nel corso del quale vi è<br />

la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed alle società derivanti dalle trasformazioni di cui al<br />

(segue)<br />

78 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


La durata del periodo<br />

transitorio<br />

Il D.L. n. 269/2003 ha aggiunto<br />

all’art. 113, TUEL il comma 15-bis<br />

(si veda la tabella 1), relativo al<br />

“periodo transitorio” (ossia alla fase<br />

di passaggio dal sistema previgente<br />

alla nuova disciplina), eliminando<br />

le previsioni precedentemente contenute<br />

nell’art. 35, legge finanziaria<br />

2002 (in particolare commi 2, 3 e<br />

4).<br />

La nuova disposizione prevede<br />

che, qualora il termine delle gestioni<br />

esistenti non sia stato fissato dalle<br />

normative di settore [18] , esse debbano,<br />

comunque, cessare entro il 31<br />

dicembre 2006, termine oggi non<br />

più prorogabile, stante l’avvenuta<br />

abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art.<br />

35, legge finanziaria 2002 [19]<br />

da parte del decreto in commento.<br />

La cessazione anticipata della gestione<br />

del servizio pubblico locale rispetto<br />

ai contratti in corso - spesso<br />

di durata rilevante - non trova, peraltro,<br />

attuazione nel caso di società<br />

miste che abbiano scelto il socio privato<br />

con gara (o attraverso la quota-<br />

AMBIENTE<br />

zione in borsa) e di società totalmente<br />

pubbliche che soddisfino le condizioni<br />

individuate dalla sentenza<br />

“Teckal” sopra esaminate (controllo<br />

degli enti locali equivalente a quello<br />

esercitato sui propri servizi e svolgimento<br />

dell’attività prevalentemente<br />

a favore degli enti medesimi). La<br />

norma intende, evidentemente, coordinare<br />

la disciplina transitoria con<br />

quella “a regime” contenuta nel comma<br />

5 dell’art. 113 (si veda il paragrafo<br />

precedente).<br />

Abrogazione di norme<br />

transitorie e finali<br />

Oltre ai commi 2, 3 e 4 dell’art.<br />

35, legge n. 448/2001, relativi al<br />

periodo transitorio, il D.L. n.<br />

269/2003 ha abrogato le disposizioni<br />

contenute nei commi 5 e 16 del<br />

medesimo articolo:<br />

● il comma 5 prevedeva una disciplina<br />

speciale per il “ciclo dell’acqua”<br />

(acquedotto, fognatura e<br />

depurazione), secondo la quale<br />

l’Autorità d’ambito - ente regolatore<br />

formato da tutti gli enti locali<br />

compresi nell’Ambito Territoriale<br />

ACQUA<br />

Articolo<br />

Ottimale di riferimento - poteva<br />

affidare direttamente il servizio<br />

idrico integrato a società di capitali<br />

partecipate unicamente da enti<br />

facenti parte dello stesso ambito,<br />

per un lasso di tempo non superiore<br />

al periodo transitorio massimo<br />

definito dal Governo. Entro due<br />

anni dall’affidamento, gli azionisti<br />

pubblici, inoltre, avrebbero dovuto<br />

cedere a un socio privato -<br />

secondo procedura a evidenza pubblica<br />

- almeno il 40% del pacchetto<br />

azionario della società, pena la<br />

perdita immediata dell’affidamento<br />

del servizio. L’eliminazione di<br />

questa disposizione di carattere eccezionale,<br />

palesemente derogatoria<br />

rispetto al generale principio<br />

di concorrenza, era stata del resto<br />

suggerita dalla Commissione europea<br />

nell’ambito della procedura<br />

di infrazione del giugno del 2002.<br />

È presumibile che questa modifica<br />

possa creare problemi nei casi<br />

in cui il predetto procedimento sia<br />

stato applicato nonostante il Ministero<br />

dell’<strong>Ambiente</strong> avesse invitato<br />

le amministrazioni locali a di<br />

comma 3, ma con l’obbligo di affidamento di quote del servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali, previa<br />

revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria» (art. 18, comma 3-bis). Il decreto “Bersani” (D.Lgs. n. 79/1999),<br />

dopo aver liberalizzato «le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica» e<br />

sottoposto a regime di concessione «l’attività di distribuzione» della stessa (art. 1, comma 1), ha disposto che «le imprese<br />

distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto (...) continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla<br />

base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato e aventi<br />

scadenza 31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e,<br />

se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione» (art. 9, comma 1). Infine, il<br />

decreto “Letta” (D.Lgs. n. 164/2000), che ha liberalizzato «le attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento,<br />

distribuzione e vendita di gas naturale, in qualunque forma e comunque utilizzato» (art. 1, comma 1), ha previsto un periodo<br />

transitorio di «cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000», incrementabile di ulteriori cinque anni a determinate condizioni<br />

(sostanzialmente, l’allargamento del bacino d’utenza e la privatizzazione nella misura minima del 40%), durante il quale<br />

possono essere mantenuti gli affidamenti diretti e le concessioni in essere (art. 15, commi 4, 5 e 7).<br />

[19] Il comma 3 dell’art. 35 consentiva la proroga del termine di cessazione dell’affidamento in presenza di determinate condizioni.<br />

Il periodo transitorio, in particolare, poteva essere incrementato in misura non inferiore a:<br />

- un anno nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del termine fissato dal regolamento governativo, si fosse<br />

costituita, mediante una o più fusioni, una nuova società in grado di servire un bacino di utenza «complessivamente non<br />

inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore»;<br />

- due anni nel caso in cui, entro il medesimo termine di cui al punto precedente, un’impresa affidataria si fosse trovata a<br />

operare, anche a seguito di una o più fusioni, in un ambito «corrispondente almeno all’intero territorio provinciale ovvero a<br />

quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti»;<br />

- un anno nel caso in cui, sempre entro il termine di cui al primo punto, la società affidataria del servizio fosse stata<br />

partecipata, almeno per il 40%, da soggetti privati;<br />

- un ulteriore anno nel caso in cui, ancora entro il termine di cui al primo punto, la società affidataria fosse passata in mano<br />

privata (avesse cioè ceduto ai privati il proprio pacchetto azionario nella misura minima del 51%).<br />

Il comma 4 dell’art. 35 precisava che, nel caso ricorressero più d’una delle condizioni indicate al comma 3, i relativi termini<br />

potessero essere, al fine della proroga del periodo transitorio, sommati. L’abrogazione di queste disposizioni è stata<br />

espressamente richiesta dalla Commissione europea, in quanto le proroghe, che potevano arrivare sino a cinque anni,<br />

avrebbero comportato uno slittamento eccessivo del termine di apertura dei mercati.<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 79


ACQUA<br />

Articolo<br />

sapplicare il comma 5 dell’art. 35<br />

(circolare del 18 marzo 2003);<br />

● per quanto riguarda il comma 16<br />

dell’art. 35, esso demandava al Governo<br />

il compito di adottare con regolamento,<br />

entro sei mesi dalla data di<br />

entrata in vigore della legge finanziaria<br />

2002, le disposizioni necessarie<br />

per l’esecuzione e l’attuazione della<br />

riforma. Il regolamento doveva disciplinare,<br />

in particolare, i seguenti<br />

aspetti:<br />

Art. 35, legge finanziaria 2002 Art. 35, legge finanziaria 2002, come sostituito dall’art. 14,<br />

D.L. 30 settembre 2003, n. 269, a decorrere dal 2 ottobre 2003<br />

(termine per la conversione in legge: 1˚ dicembre 2003)<br />

«1. L’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento<br />

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.<br />

267, è sostituito dal seguente:» (si veda la tabella 1).<br />

«2. Nei casi in cui le disposizioni previste per i singoli settori non<br />

stabiliscono un congruo periodo di transizione, ai fini dell’attuazione<br />

delle disposizioni previste dall’articolo 113 del testo unico<br />

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto<br />

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1<br />

del presente articolo, il regolamento di cui al comma 16 del<br />

presente articolo indica i termini, comunque non inferiori a tre<br />

anni e non superiori a cinque anni, di scadenza o di anticipata<br />

cessazione della concessione rilasciata con procedure diverse<br />

dall’evidenza pubblica. A valere da tale data si applica il divieto<br />

di cui al comma 6 del medesimo articolo 113 del citato testo<br />

unico, salvo nei casi in cui si tratti dell’espletamento delle prime<br />

gare aventi per oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti<br />

alla gara stessa. Il regolamento definisce altresì le condizioni<br />

per l’ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane<br />

che abbiano avuto all’estero la gestione del servizio senza<br />

ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che,<br />

nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano<br />

garantiti tempi certi per l’effettiva apertura dei relativi mercati.<br />

A far data dal termine di cui al primo periodo, è comunque<br />

vietato alle società di capitali in cui la partecipazione pubblica è<br />

superiore al 50 per cento, se ancora affidatarie dirette, di partecipare<br />

ad attività imprenditoriali al di fuori del proprio territorio».<br />

AMBIENTE<br />

- individuazione dei servizi pubblici<br />

di rilevanza industriale (art. 35,<br />

comma 16);<br />

- la durata del periodo transitorio<br />

(art. 35, commi 2 e 3);<br />

- le condizioni per l’ammissione<br />

alle gare di imprese che abbiano ottenuto<br />

all’estero l’affidamento di un<br />

servizio senza partecipare a procedure<br />

concorsuali (art. 35, comma 2).<br />

Dei tre punti, il D.L. n. 269/2003<br />

ha espressamente risolto solo il se-<br />

Art. 35, legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002):<br />

le modifiche del D.L. n. 269/2003<br />

(le variazioni sono riportate in grassetto corsivo)<br />

«1. L’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento<br />

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.<br />

267, è sostituito dal seguente:» (si veda la tabella 1).<br />

Abrogato<br />

condo; nonostante l’abrogazione del<br />

comma 16, è peraltro auspicabile<br />

che il Governo intervenga, entro un<br />

termine ragionevole, a disciplinare<br />

anche il terzo, dettando le condizioni<br />

per l’ammissione alle gare delle imprese,<br />

straniere e italiane, già affidatarie<br />

dirette di servizi pubblici locali.<br />

In tabella 2 viene riportato un confronto<br />

tra l’articolo 35, legge n.<br />

448/2001 (Finanziaria 2002), e la versione<br />

modificata D.L. 30 settembre<br />

2003, n. 269. l<br />

TABELLA 2<br />

80 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


«3. Il periodo transitorio di cui al comma 2 può essere incrementato,<br />

alle condizioni sotto indicate, in misura non inferiore a: a)<br />

un anno nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere<br />

dei termini previsti dal regolamento di cui al comma 16 del<br />

presente articolo, si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla<br />

costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di<br />

utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente<br />

servito dalla società maggiore; b) due anni nel caso<br />

in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un’impresa affidataria,<br />

anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in<br />

un ambito corrispondente almeno all’intero territorio provinciale<br />

ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti;<br />

c) un anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera<br />

a), la società affidataria sia partecipata almeno per il 40 per<br />

cento da soggetti privati; d) un ulteriore anno nel caso in cui,<br />

entro il termine di cui alla lettera a), la società affidataria sia<br />

partecipata almeno per il 51 per cento dai privati».<br />

«4. Ove ricorra più di una delle condizioni indicate al comma 3 i<br />

relativi termini possono essere posticipati, sommando le relative<br />

scadenze».<br />

«5. In alternativa a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo<br />

113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,<br />

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come<br />

sostituito dal comma 1 del presente articolo, i soggetti competenti,<br />

individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 9 della legge<br />

5 gennaio 1994, n. 36, possono affidare, entro diciotto mesi<br />

dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio<br />

idrico integrato a società di capitali partecipate unicamente da<br />

enti locali che fanno parte dello stesso ambito territoriale ottimale,<br />

per un periodo non superiore a quello massimo determinato<br />

ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente<br />

articolo. Entro due anni da tale affidamento, anche se già<br />

avvenuto alla data di entrata in vigore della presente legge,<br />

con le modalità di cui al presente comma, gli enti locali azionisti<br />

applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 3,<br />

mediante procedura ad evidenza pubblica, pena la perdita<br />

immediata dell’affidamento del servizio alla società da essi<br />

partecipata».<br />

«7. Le imprese concessionarie cessanti nei termini stabiliti dal<br />

regolamento di cui al comma 16 del presente articolo reintegrano<br />

gli enti locali nel possesso delle reti, degli impianti e delle<br />

altre dotazioni utilizzati per la gestione dei servizi. Ad esse è<br />

dovuto dal gestore subentrante un indennizzo stabilito secondo<br />

le disposizioni del comma 9 dell’articolo 113 del citato testo<br />

unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000, come sostituito<br />

dal comma 1 del presente articolo».<br />

«15. Dopo l’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento<br />

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto<br />

2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,<br />

è inserito il seguente: “Art. 113-bis. (Gestione dei servizi pubblici<br />

locali privi di rilevanza industriale)”; (si veda la tabella 1)».<br />

«16. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17,<br />

comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive<br />

modificazioni, sentite le Autorità indipendenti di settore e la<br />

Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo<br />

28 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta le disposizioni necessarie<br />

per l’esecuzione e l’attuazione del presente articolo, con<br />

l’individuazione dei servizi di cui all’articolo 113, comma 1, del<br />

testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui<br />

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal<br />

comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di<br />

entrata in vigore della presente legge».<br />

AMBIENTE<br />

Abrogato<br />

Abrogato<br />

Abrogato<br />

«7. Le imprese concessionarie cessanti al termine dell’affidamento<br />

reintegrano gli enti locali nel possesso delle reti, degli<br />

impianti e delle altre dotazioni utilizzati per la gestione dei<br />

servizi. Ad esse è dovuto dal gestore subentrante un indennizzo<br />

stabilito secondo le disposizioni del comma 9 dell’articolo 113<br />

del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000,<br />

come sostituito dal comma 1 del presente articolo».<br />

15. Dopo l’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento<br />

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto<br />

2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,<br />

è inserito il seguente “Art. 113-bis. (Gestione dei servizi pubblici<br />

locali privi di rilevanza industriale)”; (si veda la tabella 1)».<br />

Abrogato<br />

ACQUA<br />

Articolo<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 81


VIA<br />

Articolo<br />

di Elisabetta Mariotti, professoressa incaricata di diritto amministrativo e dell’ambiente<br />

presso il Politecnico di Milano<br />

Alla luce delle nuove misure<br />

per la riqualificazione urbanistica,<br />

ambientale e paesaggistica<br />

e per la definizione degli illeciti<br />

edilizi di cui all’art. 32,<br />

D.L. 30 settembre 2003, n. 269,<br />

si impongono almeno due considerazioni.<br />

La prima riguarda<br />

la suddivisione delle competenze<br />

legislative tra Stato e regioni<br />

dopo la riforma del Titolo V<br />

della Costituzione che ha escluso<br />

qualsiasi competenza dello<br />

Stato in materia edilizia, se<br />

non per dettare i principi fondamentali;<br />

tuttavia, la nuova<br />

misura esprime la volontà statale<br />

di riservarsi il compito di<br />

definire l’oggetto della sanatoria,<br />

senza lasciare alle regioni<br />

lo spazio per allontanarsi da tale<br />

identificazione. La seconda<br />

riguarda, invece, la scarsa attenzione<br />

posta dal Legislatore<br />

in questa sede alla tutela ambientale.<br />

In questo senso, uno<br />

strumento correttivo potrebbe<br />

essere rappresentato dal richiamo<br />

ai principi comunitari di tutela<br />

dell’ambiente contenuti<br />

nella legislazione vigente.<br />

AMBIENTE<br />

Centrale la questione delle competenze Stato-regioni dopo la riforma costituzionale<br />

Con il maxi-decreto, abusi edilizi sanati<br />

senza la previsione di procedure di VIA<br />

La previsione normativa contenuta<br />

nell’art. 32, D.L. 30 settembre<br />

2003, n. 269 «Disposizioni<br />

urgenti per favorire lo sviluppo<br />

e per la correzione dell’andamento<br />

dei conti pubblici» (in S.O.<br />

n. 157 alla Gazzetta Ufficiale del 2<br />

ottobre 2003, n. 229) ha una formulazione<br />

copiosa che impone riflessioni<br />

sulla materia specifica della<br />

sanatoria edilizia e sui principi fondamentali<br />

di gestione del territorio<br />

di recente rivisitati dalla riforma del<br />

Titolo V della Costituzione [1] .<br />

L’impostazione scelta dal Legislatore<br />

è caratterizzata dalla finalità<br />

di dettare nuove misure per la riqualificazione<br />

urbanistica, ambientale e<br />

paesaggistica, per l’incentivazione<br />

dell’attività di repressione dell’abusivismo<br />

edilizio, nonché per la definizione<br />

degli illeciti edilizi e delle<br />

occupazioni di aree demaniali. Ciò<br />

ha comportato la previsione di un<br />

articolato complesso destinato a trattare<br />

le modalità di intervento sul<br />

territorio ai fini della riqualificazione<br />

delle aree deturpare dal fenomeno<br />

dell’abusivismo edilizio sia mediante<br />

l’incentivazione dell’azione<br />

amministrativa di repressione sia<br />

mediante la creazione di spazi di<br />

sanatoria.<br />

La lettura dell’art. 32 dimostra<br />

questo duplice obiettivo, laddove individua<br />

forme di supporto finanziario<br />

e amministrativo per gli enti lo-<br />

cali nelle istruttorie e nell’assunzione<br />

di provvedimenti di repressione<br />

e nell’attuazione di quelli già adottati,<br />

nonché criteri per la concessione<br />

di permessi di costruire in sanatoria<br />

per le situazioni ritenute “sanabili”.<br />

In questo senso, l’art. 32 ha toccato<br />

l’assetto delle potestà degli organi<br />

dello Stato in misura diversa e<br />

più ampia rispetto alle discipline dei<br />

“condoni edilizi” che l’Italia aveva<br />

già avuto modo di vedere negli ultimi<br />

venti anni.<br />

Ecco perché ormai da più parti si<br />

sollevano critiche in ordine alla portata<br />

dell’art. 32 alla luce della ripartizione<br />

dei compiti tra lo Stato e le<br />

regioni, proprio perché, come è noto,<br />

sulla base del titolo V della Costituzione,<br />

lo Stato non ha più competenza<br />

in materia edilizia, se non per<br />

dettare i principi fondamentali [2] .<br />

Questa considerazione impone di<br />

valutare che, nella materia squisitamente<br />

edilizia, l’unico fondamento<br />

della potestà statale risiede nella materia<br />

penale che, nel caso specifico,<br />

si integra nell’estinzione generalizzata<br />

dei reati edilizi. Con questa impostazione,<br />

il provvedimento legislativo<br />

avrebbe, quindi, assunto la natura<br />

giuridica di un’amnistia, con la<br />

conseguente illegittimità procedurale<br />

per l’emanazione con decreto legge<br />

nell’ambito della Finanziaria e<br />

non con legge specifica, con la maggioranza<br />

qualificata dei due terzi<br />

[1] Riforma attuata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248). Si vedano<br />

anche i nn. 7/2002 e 17/2002 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

[2] Si veda il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» (in S.O. n.<br />

(segue)<br />

82 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


prevista dall’art. 79 della Costituzione.<br />

In aiuto rispetto a questa criticità<br />

deve richiamarsi l’interpretazione<br />

assunta dalla Corte Costituzionale<br />

(sentenze n. 369/1988 e n. 427/<br />

1995) che, riconoscendo la stretta<br />

vicinanza dei due istituti, ma ritenendo<br />

che la specialità del condono<br />

risieda nel fatto che il condono stesso<br />

«opera solo a seguito della realizzazione<br />

di una complessa fattispecie<br />

la quale è, insieme, estintiva di<br />

effetti penali e costitutiva di effetti<br />

amministrativi», offre occasioni di<br />

salvataggio al percorso scelto dall’art.<br />

32, D.L. n. 269/2003 .<br />

Per quanto si faccia riferimento a<br />

quest’ultima interpretazione, non<br />

sfugge che la natura giuridica<br />

“speciale” del condono, riconosciuta<br />

dalla Consulta, oggi deve fare i<br />

conti con la Costituzione vigente<br />

che ha riconosciuto alla regione la<br />

competenza a regolare gli effetti amministrativi<br />

in materia edilizia. Ciò<br />

comporta, come detto sopra, che<br />

l’art. 32 sollevi riflessioni di non<br />

poco rilievo sulla legittimità costituzionale<br />

della sua emanazione, ancor<br />

prima di entrare a esaminare la portata<br />

delle singole prescrizioni per<br />

l’operatività della sanatoria.<br />

Da queste osservazioni si deve<br />

concludere che, per quanto concerne<br />

la portata delle prescrizioni dell’art.<br />

32 che attengono più specificamente<br />

il rilascio del permesso in sanatoria,<br />

rimangono vivi i dubbi di legittimità<br />

AMBIENTE<br />

dell’intervento, almeno per le regioni<br />

che hanno provveduto a disciplinare<br />

la materia edilizia con propria legge<br />

regionale nell’ambito degli spazi<br />

consentiti dal T.U. dell’edilizia.<br />

Si è comunque osservato che la<br />

portata della previsione in commento<br />

è ampia poiché essa interviene<br />

sulla materia del governo del territorio<br />

per la quale si è in presenza di<br />

competenza concorrente Stato-regioni<br />

e sulla materia della tutela dell’ambiente<br />

per la quale vige la competenza<br />

esclusiva statale.<br />

In base all’art. 117 (commi 3, 4 e<br />

5), in materie di competenza concorrente,<br />

la definizione dei principi<br />

spetta allo Stato, mentre la disciplina<br />

di dettaglio è di competenza delle<br />

regioni. L’art. 32, D.L. n.<br />

269/2003 sembra richiamare questa<br />

impostazione al comma 3 laddove<br />

stabilisce che «le condizioni, i limiti<br />

e le modalità del rilascio del predetto<br />

titolo abilitativo sono stabilite<br />

dal presente articolo e dalle normative<br />

regionali».<br />

Ora, stante questa disposizione,<br />

ci si pone la domanda se la “normativa”<br />

regionale possa disporre in<br />

modo da pregiudicare gli effetti penali<br />

previsti dal condono, con il rischio<br />

di avere una legislazione attuativa<br />

del condono diversa per ogni<br />

regione italiana, in violazione dei<br />

principi di uguaglianza ancora oggi<br />

inderogabili.<br />

Ciò fa pensare che la statuizione<br />

VIA<br />

Articolo<br />

in ordine alla vigenza di una disciplina<br />

derogatoria per il rilascio del permesso<br />

di costruire in sanatoria sia il<br />

principio generale, mentre le modalità<br />

procedurali di attuazione del principio<br />

siano rimesse alle singole regioni.<br />

Ai commi 37 e 38 dell’art. 32 si<br />

legge, infatti, che le regioni, entro<br />

sessanta giorni dalla data di entrata in<br />

vigore del D.L. n. 269/2003, emanino<br />

norme per la definizione del procedimento<br />

amministrativo relativo al rilascio<br />

del titolo abilitativo edilizio in<br />

sanatoria e possano prevederne, tra<br />

l’altro, un incremento dell’oblazione<br />

fino al massimo del 10% della misura<br />

determinata nella tabella C allegata<br />

al D.L. n. 269/2003 stesso, ai fini<br />

dell’attivazione di politiche di repressione<br />

degli abusi edilizi e per la promozione<br />

di interventi di riqualificazione<br />

dei nuclei interessati da fenomeni<br />

di abusivismo edilizio, nonché<br />

per l’attuazione di quanto previsto<br />

dall’articolo 23, legge 28 febbraio<br />

1985, n. 47 [3] .<br />

Con la legge regionale, gli oneri<br />

di concessione relativi alle opere<br />

abusive oggetto di sanatoria possono<br />

essere incrementati fino al massimo<br />

del 100%. Le amministrazioni<br />

comunali perimetrano gli insediamenti<br />

abusivi entro i quali gli oneri<br />

concessori sono determinati nella<br />

misura dei costi per la realizzazione<br />

delle opere di urbanizzazione primaria<br />

e secondaria necessarie, nonché<br />

per gli interventi di riqualificazione<br />

239 alla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001, n. 245) entrato in vigore a decorrere dal 1˚ luglio 2003. In particolare, l’art. 1<br />

recita «Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia.<br />

Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre<br />

1999, n. 490, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. Sono fatte salve altresì le<br />

disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in<br />

materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi».<br />

L’art. 2 recita «Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali<br />

della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.<br />

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva,<br />

nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.<br />

3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano<br />

direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi.<br />

4. I comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto<br />

2000, n. 267, disciplinano l’attività edilizia.<br />

5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel senso dell’attribuzione allo Stato di funzioni e compiti<br />

trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore».<br />

[3] «Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie» (in<br />

Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1985, n. 53).<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 83


VIA<br />

Articolo<br />

igienico-sanitaria e ambientale attuati<br />

dagli enti locali.<br />

Coloro che in proprio o in forme<br />

consortili, nell’ambito delle zone perimetrate,<br />

intendano eseguire in tutto<br />

o in parte le opere di urbanizzazione<br />

primaria, nel rispetto dell’articolo<br />

2, comma 5, legge 11 febbraio 1994,<br />

n. 109 [4] , e successive modificazioni<br />

e integrazioni, secondo le disposizioni<br />

tecniche dettate dagli uffici comunali,<br />

possono detrarre dall’importo<br />

complessivo quanto già versato, a<br />

titolo di anticipazione degli oneri<br />

concessori, di cui alla tabella D allegata.<br />

Con legge regionale, ai sensi<br />

dell’articolo 29, legge 28 febbraio<br />

1985, n. 47, come modificato dall’articolo<br />

32, D.L. n. 269/2003, sono<br />

disciplinate le relative modalità di<br />

attuazione. Di conseguenza, l’art. 32<br />

esprime la volontà dello Stato di riservarsi<br />

il compito di definire l’oggetto<br />

della sanatoria, senza lasciare<br />

alle regioni lo spazio per allontanarsi<br />

da tale identificazione.<br />

Il comma 32 dell’art. 32 stabilisce<br />

quali sono le tipologie di illecito suscettibili<br />

di sanatoria rispetto alle disposizioni<br />

della legge 28 febbraio<br />

1985, n. 47, la quale mantiene oggi la<br />

propria vigenza in quanto richiamata<br />

e riportata pressoché letteralmente nel<br />

corpo del T.U. dell’edilizia.<br />

Gli aspetti di<br />

tutela ambientale<br />

Nell’ambito dell’art. 32, il Legislatore<br />

si è occupato di attivare un<br />

programma nazionale di interventi,<br />

anche con la partecipazione di risorse<br />

private, rivolto alla riqualificazione<br />

di ambiti territoriali caratterizzati<br />

da consistente degrado economico e<br />

sociale, con riguardo ai fenomeni di<br />

abusivismo edilizio, da attuare anche<br />

attraverso il recupero delle risor-<br />

AMBIENTE<br />

se ambientali e culturali; a questo<br />

proposito è destinata una somma di<br />

20 milioni di euro per l’anno 2004 e<br />

di 40 milioni di euro per ciascuno<br />

degli anni 2005 e 2006.<br />

Con successivo decreto del Ministro<br />

delle infrastrutture e dei trasporti,<br />

da adottare entro sessanta giorni dalla<br />

data di entrata in vigore del D.L. n.<br />

269/2003, sentita la Conferenza unificata<br />

di cui all’articolo 8, D.Lgs. 28<br />

agosto 1997, n. 281 [5] , verranno individuati<br />

gli ambiti di rilevanza e interesse<br />

nazionale oggetto di riqualificazione<br />

urbanistica, ambientale e culturale.<br />

Sarà su queste aree che il Ministero<br />

delle Infrastrutture e dei Trasporti,<br />

d’intesa con i soggetti pubblici interessati,<br />

predisporrà il programma di interventi,<br />

anche in riferimento a quanto<br />

previsto dall’articolo 29, comma 4,<br />

legge 28 febbraio 1985, n. 47, come<br />

sostituito dal comma 42, D.L. n.<br />

269/2003.<br />

La medesima linea di intervento<br />

di fronte al fenomeno dell’abuso edilizio<br />

è stata adottata anche ai fini<br />

del miglioramento, della tutela e della<br />

valorizzazione delle aree demaniali<br />

mediante lo stanziamento della<br />

spesa fino a un importo massimo di<br />

20 milioni di euro per l’anno 2004 e<br />

di 40 milioni di euro per ciascuno<br />

degli anni 2005 e 2006.<br />

Sarà compito dell’Agenzia del<br />

demanio, di concerto con il Ministero<br />

delle infrastrutture e dei trasporti<br />

predisporre un programma di interventi<br />

volti alla riqualificazione delle<br />

aree demaniali, approvato con decreto<br />

del Ministro delle infrastrutture e<br />

dei trasporti, di concerto con il dicastero<br />

dell’economia e delle finanze.<br />

Di fronte a queste iniziative, ci si<br />

chiede quali siano i limiti per gli<br />

enti locali, per le regioni e per il<br />

Governo alla riqualificazione e alla<br />

riabilitazione delle aree soggette a<br />

fenomeni di abuso.<br />

Sicuramente l’art. 32, per quanto<br />

concerne l’applicazione cogente<br />

della sanatoria, offre alcune limitazioni.<br />

La norma prevede che le opere<br />

abusive prive di copertura da parte<br />

di un vincolo di tutela disposto da<br />

un organo statale o regionale competente<br />

non siano comunque suscettibili<br />

di sanatoria, qualora:<br />

● siano state eseguite dal proprietario<br />

o avente causa condannato con<br />

sentenza definitiva, per i delitti di cui<br />

all’art. 416-bis, 648-bis e 648-ter, c.p.<br />

o da terzi per suo conto;<br />

● non sia possibile effettuare interventi<br />

per l’adeguamento antisismico,<br />

rispetto alle categorie previste per i<br />

comuni, secondo quanto indicato dalla<br />

ordinanza del Presidente del Consiglio<br />

dei Ministri 20 marzo 2003 [6] ;<br />

● non sia data la disponibilità di<br />

concessione onerosa dell’area di<br />

proprietà dello Stato o degli enti<br />

pubblici territoriali, con le modalità<br />

e condizioni di cui all’articolo 32,<br />

legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al<br />

D.L. n. 269/2003;<br />

● siano state realizzate su immobili<br />

soggetti a vincoli imposti sulla base<br />

di leggi statali e regionali a tutela<br />

degli interessi idrogeologici e delle<br />

falde acquifere, dei beni ambientali<br />

e paesistici, nonché dei parchi e delle<br />

aree protette nazionali, regionali<br />

e provinciali qualora istituiti prima<br />

dell’esecuzione di dette opere, in assenza<br />

o in difformità del titolo abilitativo<br />

edilizio e non conformi alle<br />

norme urbanistiche e alle prescrizioni<br />

degli strumenti urbanistici;<br />

● siano state realizzate su immobili<br />

dichiarati monumento nazionale con<br />

provvedimenti aventi forza di legge o<br />

dichiarati di interesse particolarmen-<br />

[4] «Legge quadro in materia di lavori pubblici» (in S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1994, n. 41 ). È la cosiddetta<br />

“Legge Merloni”.<br />

[5] «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province<br />

autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei<br />

comuni, con la conferenza Stato-Città ed autonomie locali» (in Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202).<br />

[6] «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le<br />

costruzioni in zona sismica» (in S.O. n. 72 alla Gazzetta Ufficiale dell’8 maggio 2003, n. 105).<br />

84 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


te rilevante ai sensi degli articoli 6 e<br />

7, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 [7] ;<br />

● fermo restando quanto previsto<br />

dalla legge 21 novembre 2000, n.<br />

353 [8] , e indipendentemente dall’approvazione<br />

del piano regionale di<br />

cui la comma 1 dell’articolo 3, legge<br />

n. 353/2000, il comune subordina<br />

il rilascio del titolo abilitativo<br />

edilizio in sanatoria alla verifica che<br />

le opere non insistano su aree boscate<br />

o su pascolo i cui soprassuoli<br />

siano stati percorsi dal fuoco. Agli<br />

effetti dell’esclusione dalla sanatoria<br />

è sufficiente l’acquisizione di elementi<br />

di prova, desumibili anche dagli<br />

atti e dai registri del Ministero<br />

dell’Interno, che le aree interessate<br />

dall’abuso edilizio siano state, nell’ultimo<br />

decennio, percorse da uno<br />

o più incendi boschivi;<br />

● siano state realizzate nei porti e<br />

nelle aree, appartenenti al demanio<br />

marittimo, di preminente interesse<br />

nazionale in relazione agli interessi<br />

della sicurezza dello Stato e alle esigenze<br />

della navigazione marittima,<br />

quali identificate ai sensi del comma<br />

2 dell’articolo 59, D.P.R. 24 luglio<br />

1977, n. 616 [9] .<br />

L’attenzione all’aspetto di tutela<br />

dell’ambiente è limitato alla previsione<br />

che le opere abusive non siano state<br />

realizzate su immobili soggetti a vincoli<br />

imposti sulla base di leggi statali e<br />

regionali a tutela degli interessi idrogeologici<br />

e delle falde acquifere, dei<br />

beni ambientali e paesistici, nonché<br />

dei parchi e delle aree protette nazionali,<br />

regionali e provinciali qualora istituiti<br />

prima della esecuzione di dette opere,<br />

in assenza o in difformità del titolo<br />

abilitativo edilizio e non conformi alle<br />

norme e alle prescrizioni degli stru-<br />

AMBIENTE<br />

menti urbanistici. Nessuna traccia della<br />

previsione di verifiche di compatibilità<br />

ambientale specifiche per la riabilitazione<br />

delle opere sul territorio.<br />

Nello stesso senso deve leggersi<br />

la limitazione di sanatoria per le<br />

opere che siano state realizzate su<br />

immobili dichiarati monumento nazionale<br />

con provvedimenti aventi<br />

forza di legge o dichiarati di interesse<br />

particolarmente rilevante ai sensi<br />

degli articoli 6 e 7, D.Lgs. 29 ottobre<br />

1999, n. 490, ovvero per le opere<br />

non insistano su aree boscate o su<br />

pascolo i cui soprassuoli siano stati<br />

percorsi da incendi.<br />

Si è di fronte all’assenza di procedure<br />

di valutazione dell’impatto<br />

sull’ambiente che potrebbero<br />

avere le opere definitivamente abilitate<br />

a permanere sul territorio.<br />

L’aspetto inerente la tutela dell’ambiente<br />

appare residuale ai casi<br />

“classici” degli immobili sottoposti<br />

a vincoli specifici di natura statale o<br />

regionale calati, in misura puntuale,<br />

a individuare un particolare ambiente.<br />

Questa impostazione si perfezione<br />

con la previsione dell’art. 32 per<br />

gli immobili sottoposti a vincolo,<br />

riguardo i quali la norma stabilisce<br />

che il rilascio del titolo abilitativo<br />

edilizio in sanatoria per opere eseguite<br />

su tali tipologie di edificio sia<br />

subordinato al parere favorevole delle<br />

amministrazioni preposte alla tutela<br />

del vincolo stesso. Qualora questo<br />

parere non venga formulato dalle<br />

suddette amministrazioni entro<br />

centottanta giorni dalla data di ricevimento<br />

della richiesta di parere, il<br />

richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto.<br />

Il rilascio del titolo abilitativo<br />

edilizio estingue anche il rea-<br />

VIA<br />

Articolo<br />

to per la violazione del vincolo. Il<br />

parere non è richiesto quando si tratti<br />

di violazioni riguardanti l’altezza,<br />

i distacchi, la cubatura o la superficie<br />

coperta che non eccedano il 2%<br />

delle misure prescritte.<br />

Un’ulteriore apertura nel senso<br />

di ampliare i margini di operatività<br />

della sanatoria a scapito della tutela<br />

dell’ambiente derivano dalla prescrizione<br />

per la quale sono suscettibili<br />

di sanatoria, alle condizioni sottoindicate,<br />

le opere insistenti su aree<br />

vincolate dopo la loro esecuzione e<br />

che risultino:<br />

● in difformità dalla legge 2 febbraio<br />

1974, n. 64 [10] , e successive modificazioni,<br />

e dal D.P.R. 6 giugno<br />

2001, n. 380, quando possano essere<br />

collaudate secondo il disposto del<br />

quarto comma dell’articolo 35, legge<br />

28 febbraio 1985, n. 47;<br />

● in contrasto con le norme urbanistiche<br />

che prevedono la destinazione<br />

a edifici pubblici o a spazi pubblici,<br />

purché non in contrasto con le<br />

previsioni delle varianti di recupero<br />

di cui al Capo III, legge 28 febbraio<br />

1985, n. 47;<br />

● in contrasto con le norme del<br />

D.M. 1˚ aprile 1968, n. 1404 [11] e<br />

con agli articoli 16, 17 e 18, legge<br />

13 giugno 1991, n. 190 [12] , e successive<br />

modificazioni, sempre che le<br />

opere stesse non costituiscano minaccia<br />

alla sicurezza del traffico;<br />

L’articolo 32, legge 28 febbraio<br />

1985, n. 47, sostituito integralmente dal<br />

nuovo testo previsto dall’art. 32, comma<br />

43, “maxi-decreto” prevede, altresì,<br />

che, ai fini dell’acquisizione del parere<br />

favorevole delle amministrazioni preposte<br />

alla tutela del vincolo stesso sull’immobile<br />

di pregio, si applichi quanto pre-<br />

[7] «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre<br />

1997, n. 352» (in S.O. n. 229 alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999, n. 302). Si veda anche l’Inserto pubblicato sul n.<br />

3/2000 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

[8] «Legge-quadro in materia di incendi boschivi» (in Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2000, n. 280).<br />

[9] «Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382» (in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1977, n. 234).<br />

[10] «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche» (in Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1974, n. 76).<br />

[11] «Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui<br />

all’art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765» (in Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 1968, n. 96)<br />

[12] «Delega al governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale» (in Gazzetta Ufficiale del<br />

28 giugno 1991, n. 150).<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 85


VIA<br />

Articolo<br />

visto dall’articolo 20, comma 6, D.P.R.<br />

6 giugno 2001, n. 380, con la conseguenza<br />

che il motivato dissenso espresso<br />

da una amministrazione preposta alla<br />

tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,<br />

ivi inclusa la soprintendenza<br />

competente, alla tutela del patrimonio<br />

storico artistico o alla tutela della salute,<br />

preclude il rilascio del titolo abilitativo<br />

edilizio in sanatoria.<br />

Il panorama legislativo introdotto<br />

dall’art. 32, se esaminato sotto il<br />

profilo della tutela dell’ambiente<br />

che per primo ha sofferto del fenomeno<br />

abusivo, non è affatto soddisfacente.<br />

L’attenzione alle esigenze<br />

di prevenzione di nocumento irreversibile<br />

al territorio è soddisfatta<br />

incidentalmente e non ha rappresentato<br />

un momento fondamentale di<br />

attenzione da parte del Legislatore.<br />

In particolare, percorrendo tutto l’articolato<br />

della sanatoria, si coglie<br />

che la protezione del bene “ambiente”<br />

è stata lasciata alla fase della<br />

prevenzione più che di quella della<br />

repressione; infatti, i commi 7 e<br />

8, art. 32, D.L. n. 269/2003, rappresentano<br />

l’invito alle amministrazioni<br />

di dotarsi degli strumenti di programmazione<br />

o pianificazione urbanistica<br />

per evitare un’attività edilizia<br />

selvaggia poco rispettosa delle<br />

esigenze del territorio; il comma 11<br />

rappresenta una previsione di finanziamento<br />

a favore delle regioni, vincolato<br />

ai fini del ripristino e delle<br />

riqualificazione paesaggistica delle<br />

aree tutelate, senza chiarire le finalità<br />

del decreto ministeriale. Questa<br />

incertezza sulle precise finalità che<br />

il D.M. dovrà evidenziare quali condizioni<br />

per l’erogazione del finanziamento<br />

è preoccupante perché potrebbe<br />

permettere alle regioni di disporre<br />

legittimamente di queste somme<br />

per il governo del territorio in generale.<br />

Ciò che è opportuno sottolineare<br />

è che l’esperienza dei condoni precedenti<br />

dimostra come non sia materialmente<br />

possibile, da parte delle<br />

[13] In G.U.C.E. L del 5 luglio 1985, n. 175.<br />

AMBIENTE<br />

amministrazioni comunali, effettuare<br />

un controllo, se non in via formale,<br />

sulle istanze di sanatoria. Questo,<br />

in concreto, significa che si<br />

guardano le date di presentazioni, i<br />

versamenti degli oneri concessori e<br />

la corrispondenza di quanto dichiarato<br />

con i requisiti di legge, ma non<br />

con l’esistente e il reale pregiudizio<br />

ambientale verificatosi. Questo genera<br />

situazioni paradossali, scoperte<br />

quasi per caso, come quelle di condoni<br />

presentati su abusi mai fatti (in<br />

tal caso il condono veniva sfruttato<br />

per fare nuovi interventi edili altrimenti<br />

non ammessi) o condoni limitati<br />

a piccole parti, ma che in realtà<br />

avrebbero dovuto riguardare cubature<br />

ben più estese.<br />

La prassi ha visto anche grandi<br />

abusi incondonabili che, frazionati<br />

in più pratiche di condono separate,<br />

sono stati sanati.<br />

Sempre l’esperienza ha dimostrato<br />

che i vincoli paesaggistici vengono<br />

sostanzialmente ignorati nelle procedure<br />

di rilascio di condono. Il motivo<br />

è semplice, in quanto la legge prevede<br />

che nelle aree vincolate prima<br />

del condono ci sia un parere preventivo<br />

dei “soggetti preposti alla tutela<br />

del vincolo”; quindi per i limiti paesaggistici,<br />

per i quali lo Stato ha delegato<br />

le regioni, che, a loro volta hanno<br />

subdelegato i comuni, nella stragrande<br />

maggioranza dei casi gli stessi<br />

comuni che rilasciano i condoni<br />

sono quelli che esprimono il parere. I<br />

vincoli paesaggistici ricoprono il<br />

46% del territorio italiano e la situazione<br />

che si è determinata, al di là di<br />

rappresentare un assai discutibile<br />

commistione tra controllato e controllore,<br />

è aggravata dalla impossibilità<br />

dei comuni di effettuare verifiche concrete,<br />

per cui, a parità di termini, di<br />

cubatura e di requisiti, uno stesso abuso<br />

realizzato pur in zone diverse rischia,<br />

di fatto, di essere trattato nel<br />

medesimo modo senza valutare l’incidenza<br />

di questo nel contesto paesaggistico.<br />

A un opera abusiva, soprattutto se<br />

consolidata nel territorio, corrisponde<br />

molto spesso uno scarico non autorizzato,<br />

una captazione idrica fatta senza<br />

le necessarie autorizzazioni, un’occupazione<br />

di suolo che si inserisce senza<br />

nessuna previsione e valutazione<br />

nell’ambiente, nel paesaggio, a volte<br />

anche in zone di pregio o, addirittura,<br />

in zone di rischio, con la conseguenza<br />

che, in caso di calamità, i danni conseguenti<br />

a localizzazioni sbagliate sono<br />

a carico dell’intera comunità.<br />

Anche con questa edizione della<br />

sanatoria, il Legislatore non invita<br />

gli operatori all’obbligo di valutare<br />

questi aspetti di fondamentale importanza<br />

per il territorio; si chiede,<br />

infatti, agli abusivi di pagare oneri<br />

concessori stabiliti su parametri<br />

che, ancora una volta, prescindono<br />

da considerazioni capaci di tenere<br />

nel debito conto i costi ambientali.<br />

I principi europei di tutela:<br />

un limite alla sanatoria?<br />

La scarsa attenzione riservata dall’art.<br />

32, D.L. n. 269/2003 agli aspetti<br />

di tutela dell’ambiente (e non solo<br />

alle bellezze qualificate di interesse<br />

specifico e destinate a particolare tutela)<br />

potrebbe essere ripianata dal richiamo<br />

ai principi comunitari di tutela<br />

dell’ambiente contenuti nella legislazione<br />

vigente alla quale è subordinata<br />

l’applicazione e l’interpretazione<br />

della normativa statale.<br />

È utile ricordare che la Commissione<br />

europea ha il compito e il potere<br />

di vigilare sulla coerenza delle<br />

azioni degli Stati membri rispetto<br />

agli obiettivi del programma di sviluppo<br />

europeo del territorio e sulla<br />

loro compatibilità con tutte le politiche<br />

comunitarie comprese quelle in<br />

campo ambientale.<br />

Nello specifico, in conformità dell’articolo<br />

2, direttiva 85/337/ CEE del<br />

Consiglio del 27 giugno 1985 concernente<br />

«la valutazione dell’impatto ambientale<br />

di determinati progetti pubblici<br />

e privati» [13] , modificata dalla<br />

86 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3<br />

marzo 1997 [14] gli Stati membri sono<br />

tenuti ad adottare le disposizioni necessarie<br />

affinché prima del rilascio<br />

dell’autorizzazione, i progetti per i<br />

quali si prevede un impatto ambientale<br />

importante, segnatamente per la loro<br />

natura, le loro dimensioni o la loro<br />

ubicazione, formino oggetto di una<br />

valutazione del loro impatto.<br />

Il principio sul quale si basa la<br />

previsione è che l’autorizzazione di<br />

progetti pubblici e privati per i quali<br />

si prevede un impatto ambientale importante<br />

possa essere concessa solo<br />

dopo aver effettuato una valutazione<br />

dei probabili effetti significativi che<br />

questi progetti possono esercitare sull’ambiente.<br />

Per contro, le opere che<br />

sono già state effettuate ma che non<br />

sono state sottoposte, allo stato di<br />

progetto, alla procedura di valutazione<br />

di impatto ambientale dovrebbero<br />

esservi, a questo punto, sottoposte<br />

[14] In G.U.C.E. L del 14 marzo 1997, n. 73.<br />

[15] In G.U.C.E. L del 22 luglio 1992, n. 206.<br />

[16] In G.U.C.E. L del 25 aprile 1979, n. 103.<br />

AMBIENTE<br />

prima del rilascio della sanatoria.<br />

Un altro aspetto potrebbe riguardare<br />

le richieste di sanatoria di opere<br />

che interessassero un sito proposto come<br />

sito di importanza comunitaria<br />

(SIC) ai sensi della direttiva<br />

92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio<br />

1992 relativa alla «conservazione<br />

degli habitat naturali e seminaturali e<br />

della flora le della fauna selvatica»<br />

[15] , o una zona di protezione speciale<br />

(ZPS) ai sensi della direttiva<br />

79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile<br />

1979 [16] concernente la «conservazione<br />

degli uccelli selvatici», per i cui<br />

casi potrebbero essere pertinenti le disposizioni<br />

dell’articolo 6, direttiva<br />

92/43/CEE.<br />

Per quanto riguarda i SIC, la direttiva<br />

92/43/CEE fa obbligo agli<br />

Stati membri di intervenire in modo<br />

da assicurare che gli obiettivi della<br />

direttiva non siano messi a repentaglio.<br />

Anche in assenza di un elenco<br />

D.L. 29 settembre 2003, n. 269<br />

VIA<br />

Articolo<br />

comunitario, le autorità degli Stati<br />

membri sono, pertanto, invitate<br />

quanto meno ad astenersi da tutte le<br />

attività che possono provocare il deterioramento<br />

di un sito inserito nell’elenco<br />

nazionale.<br />

Per quanto riguarda le ZPS, gli<br />

Stati membri sono tenuti ad adottare<br />

le misure opportune per evitare nelle<br />

zone speciali di conservazione il<br />

degrado degli habitat naturali e di<br />

quelli di specie nonché la perturbazione<br />

delle specie per cui le zone<br />

sono state designate, nella misura in<br />

cui questo sconvolgimento potrebbe<br />

avere conseguenze significative relativamente<br />

agli obiettivi della direttiva.<br />

Inoltre, qualsiasi piano o progetto<br />

che possa avere incidenze significative<br />

sul sito in questione, singolarmente<br />

o congiuntamente ad altri piani<br />

e progetti, forma oggetto di opportuna<br />

valutazione dell’incidenza<br />

che ha sul sito. l<br />

Art. 32<br />

Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione<br />

dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione<br />

degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali<br />

1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è consentito, in conseguenza del condono, il<br />

rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina<br />

vigente.<br />

2. La normativa è disposta nelle more dell’adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti<br />

nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6<br />

giugno 2001, n. 380, in conformità al titolo V della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale<br />

18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo del<br />

territorio.<br />

3. Le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente<br />

articolo e dalle normative regionali.<br />

4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome<br />

di Trento e di Bolzano.<br />

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d’intesa con le regioni interessate, il supporto<br />

alle amministrazioni comunali ai fini dell’applicazione della presente normativa e per il coordinamento<br />

con le leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, e con l’art. 39 della legge 23<br />

dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 87


VIA<br />

Articolo<br />

AMBIENTE<br />

6. Al fine di concorrere alla partecipazione alla realizzazione delle politiche di riqualificazione urbanistica<br />

dei nuclei interessati dall’abusivismo edilizio, attivate dalle regioni ai sensi del comma 33 è destinata una<br />

somma di 10 milioni di euro per l’anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con<br />

decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8<br />

del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli interventi da ammettere a finanziamento.<br />

7. Al comma 1 dell’ articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunta, in fine, la<br />

seguente lettera:<br />

«c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi<br />

strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione<br />

degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro<br />

delle infrastrutture e dei trasporti. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei<br />

confronti degli altri organi tenuti all’adozione di strumenti urbanistici».<br />

8. All’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente comma:<br />

«2-bis. Nell’ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti<br />

urbanistici devono essere adottati, la regione assegna agli enti che non vi abbiano provveduto un<br />

ulteriore termine di tre mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata al Sindaco, diffida il consiglio<br />

ad adempiere nei successivi trenta giorni. Trascorso infruttuosamente quest’ultimo termine, la regione<br />

ne dà comunicazione al Prefetto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei<br />

confronti degli altri organi tenuti all’adozione di strumenti urbanistici».<br />

9. Per attivare un programma nazionale di interventi, anche con la partecipazione di risorse private,<br />

rivolto alla riqualificazione di ambiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e<br />

sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare anche attraverso il recupero delle<br />

risorse ambientali e culturali, è destinata una somma di 20 milioni di euro per l’anno 2004 e di 40 milioni<br />

di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,<br />

da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la<br />

Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli ambiti di<br />

rilevanza e interesse nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale. Su tali<br />

aree, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone<br />

un programma di interventi, anche in riferimento a quanto previsto dall’articolo 29, comma 4, della<br />

legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 42.<br />

10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal<br />

dissesto idrogeologico è destinata una somma di 20 milioni di euro per l’anno 2004 e di 40 milioni di<br />

euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del<br />

territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita<br />

la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree<br />

comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio, d’intesa<br />

con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di interventi e le relative<br />

modalità di attuazione.<br />

11. Allo scopo di attuare un programma di interventi per il ripristino e la riqualificazione delle aree e dei<br />

beni soggetti alle disposizioni del titolo II del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, è destinata una somma di 10<br />

milioni di euro per l’anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto<br />

del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in<br />

vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997,<br />

n. 281, tale somma è assegnata alle regioni per l’esecuzione di interventi di ripristino e di riqualificazione<br />

paesaggistica delle aree tutelate, dopo aver individuato le aree comprese nel programma.<br />

(omissis)<br />

24. Ai fini del miglioramento, della tutela e della valorizzazione delle aree demaniali è autorizzata una<br />

spesa fino ad un importo massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2004 e di 40 milioni di euro per<br />

ciascuno degli anni 2005 e 2006. L’Agenzia del demanio, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture<br />

e dei Trasporti predispone un programma di interventi volti alla riqualificazione delle aree demaniali. Il<br />

88 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


AMBIENTE<br />

VIA<br />

Articolo<br />

programma è approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il<br />

Ministro dell’Economia e delle Finanze.<br />

25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e<br />

integrazioni, come ulteriormente modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e<br />

successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che<br />

risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto<br />

superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento<br />

superiore a 750 mc. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate<br />

nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola<br />

richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria.<br />

26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all’allegato 1:<br />

a) numeri da 1 a 3, nell’ambito dell’intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla<br />

lettera e) del comma 27, nonché 4, 5 e 6 nell’ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all’articolo<br />

32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;<br />

b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n.<br />

47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del<br />

presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità<br />

a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.<br />

27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere<br />

abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:<br />

a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti<br />

di cui all’art. 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto;<br />

b) non sia possibile effettuare interventi per l’adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste<br />

per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo<br />

2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 105 dell’8 maggio 2003;<br />

c) non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell’area di proprietà dello Stato o degli enti<br />

pubblici territoriali, con le modalità e condizioni di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,<br />

ed al presente decreto;<br />

d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a<br />

tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei<br />

parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di<br />

dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche<br />

e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;<br />

e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge<br />

o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;<br />

f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e indipendentemente dall’approvazione<br />

del piano regionale di cui la comma 1 dell’articolo 3 della citata legge n. 353/ 2000, il comune<br />

subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su<br />

aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell’esclusione dalla<br />

sanatoria è sufficiente l’acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del<br />

Ministero dell’Interno, che le aree interessate dall’abuso edilizio siano state, nell’ultimo decennio,<br />

percorse da uno o più incendi boschivi;<br />

g) siano state realizzate nei porti e nelle aree, appartenenti al demanio marittimo, di preminente interesse<br />

nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato ed alle esigenze della navigazione marittima,<br />

quali identificate ai sensi del secondo comma dell’articolo 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.<br />

28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore<br />

dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non<br />

disposto diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente<br />

decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui<br />

alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto articolo 39.<br />

(omissis)<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 89


VIA<br />

Articolo<br />

AMBIENTE<br />

32. La domanda relativa alla definizione dell’illecito edilizio, con l’attestazione del pagamento dell’oblazione e<br />

dell’anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31<br />

marzo 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.<br />

33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emanano norme per<br />

la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e<br />

possono prevederne, tra l’altro, un incremento dell’oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura<br />

determinata nella tabella C allegata, ai fini dell’attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per<br />

la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio,<br />

nonché per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.<br />

34. Ai fini dell’applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall’articolo 37, comma 2,<br />

della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi alle opere abusive<br />

oggetto di sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni<br />

comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori sono determinati nella misura<br />

dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonché per gli<br />

interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che in proprio o<br />

in forme consortili, nell’ambito delle zone perimetrate, intendano eseguire in tutto o in parte le opere di<br />

urbanizzazione primaria, nel rispetto dell’articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e<br />

successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono<br />

detrarre dall’importo complessivo quanto già versato, a titolo di anticipazione degli oneri concessori, di<br />

cui alla tabella D allegata. Con legge regionale, ai sensi dell’articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,<br />

come modificato dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalità di attuazione.<br />

(omissis)<br />

43. L’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:<br />

«32. Opere costruite su aree sottoposte a vincolo.<br />

1. Fatte salve le fattispecie previste dall’articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per<br />

opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni<br />

preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni<br />

entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare<br />

il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo.<br />

Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l’altezza, i distacchi, la cubatura o la<br />

superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.<br />

2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro<br />

esecuzione e che risultino:<br />

a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, e dal D.P.R. 6 giugno 2001, n.<br />

380, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell’articolo 35;<br />

b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi<br />

pubblici, purché non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;<br />

c) in contrasto con le norme del D.M. 1˚ aprile 1968, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13<br />

aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive modificazioni,<br />

sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.<br />

3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell’articolo 33.<br />

4. Ai fini dell’acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall’articolo 20, comma 6,<br />

del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela<br />

ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio<br />

storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativi edilizio in sanatoria.<br />

5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali, in assenza di un<br />

titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria è<br />

subordinato anche alla disponibilità dell’ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste<br />

dalle leggi statali o regionali vigenti, l’uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all’uso del<br />

suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari<br />

entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all’uso del suolo deve essere<br />

limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente<br />

90 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


AMBIENTE<br />

necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all’area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da<br />

leggi regionali, il valore è stabilito dalla filiale dell’Agenzia del demanio competente per territorio per gli<br />

immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge e dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.<br />

724, con riguardo al valore del terreno come risultava all’epoca della costruzione aumentato dell’importo<br />

corrispondente alla variazione del costo della vita, così come definito dall’ISTAT, al momento della determinazione<br />

di detto valore. L’atto di disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per<br />

una durata massima di anni sessanta, è stabilito dall’ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento<br />

dell’importo come sopra determinato.<br />

6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all’art. 21 della legge 17 agosto 1942, n.<br />

1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinato all’acquisizione della<br />

proprietà dell’area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall’Agenzia del territorio in<br />

rapporto al vantaggio derivante dall’incorporamento dell’area.<br />

7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal<br />

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380».<br />

Nel collegato alla Finanziaria 2004, rinnovate le agevolazioni<br />

sulle accise dei combustibili energetici industriali<br />

di Daniele Verdesca, dipartimento Economia Politica - Università di Siena<br />

VIA<br />

Articolo<br />

Nel maxi-decreto collegato alla Finanziaria 2004 (D.L. n. 269/2003), il Governo rinnova il sostegno fiscale<br />

alle imprese per quel che riguarda il tema delle accise sulle fonti energetiche a uso industriale.<br />

Nello specifico, all’articolo 17 del collegato viene ribadito come, dalla data di entrata in vigore dello stesso<br />

e sino al 31 dicembre 2004, rimarranno valide le agevolazioni in materia di aliquote di accise per le<br />

imprese, ormai in vigore da diversi anni e relative a:<br />

● uso delle emulsioni stabilizzate [1] ;<br />

● uso del gas metano per fini industriali [2] ;<br />

● reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o anche con energia geotermica [3] .<br />

Tutte queste agevolazioni fiscali derivano da precedenti disposizioni urgenti in materia risalenti al 2000,<br />

convertite in legge e successivamente prorogate nel tempo al fine di rendere comunque effettivi i<br />

risultati, anche oltre i tempi di applicazione temporanea inizialmente previsti.<br />

A confermare questa politica di prolungamento del mantenimento in vigore di quelle che dovevano<br />

essere interventi pro-tempore vi è anche il successivo comma 3, articolo 17 citato, per quel che riguarda le<br />

agevolazioni inerenti le reti di teleriscaldamento alimentate da fonti rinnovabili come biomasse e geotermia;<br />

pur prendendo atto del raggiungimento del limite di spesa per questo tipo di agevolazione, così<br />

come formalizzato in Gazzetta Ufficiale dal Ragioniere generale dello Stato [4] , viene deciso uno stanziamento<br />

aggiuntivo di 5 milioni di euro, valido per l’anno fiscale 2003, provvedendo con le nuove entrate<br />

previste proprio dallo stesso D.L. n. 269/2003 in altri capitoli.<br />

In questo quadro, oltre alle agevolazioni prima descritte, nell’articolo 17, comma 2, viene sospesa<br />

l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio [5] che avrebbe dovuto contenere gli aumenti<br />

intermedi delle aliquote sulle accise sugli olii minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull’orimulsion,<br />

nonché sulle emissioni stabilizzate [6] ; tutto questo al fine di evitare il progressivo incremento fiscale su<br />

determinate tipologie di combustibile, la cui pressione si sarebbe dovuta accrescere progressivamente<br />

negli anni, sino a raggiungere la misura massima delle aliquote a decorrere dal 1˚ gennaio 2005.<br />

Sempre sul tema delle accise, ma all’interno del successivo articolo 25, viene decretato dal Governo un<br />

ulteriore rinnovo delle agevolazioni in materia di accisa sul gas metano [7] , ma relativamente a un suo uso<br />

per fini civili; anche in questo caso, il mantenimento della precedente agevolazione deve essere considerato<br />

valido sino alla data del 31 dicembre 2004.<br />

–––––––––––––––––––––––––––––––––<br />

(1) Articolo 24, comma 1, lettera d), legge 388/2000; articolo 1, comma 1-bis, D.L. n. 452/2001, convertito, con modificazioni,<br />

dalla legge n. 16/2002.<br />

(2) Articolo 4, D.L. n. 356/2001 convertito, con modificazione, dalla legge n. 418/2001.<br />

(3) Articolo 4, D.L. n. 356/2001 convertito, con modificazione, dalla legge n. 418/2001.<br />

(4) Decreto del Ragioniere generale dello Stato 15 luglio 2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2003, n. 176, ai<br />

sensi dell’articolo 11-ter, comma 7, legge 5 agosto 1978, n. 468.<br />

(5) Articolo 8, comma 5, legge n. 448/1998.<br />

(6) Articolo 24, comma 1, lettera d), legge n. 388/2000.<br />

(7) Articolo 27, comma 4, legge n. 388/2000.<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 91


LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE<br />

a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma<br />

EUROPA<br />

REGOLATORI PER IL GAS E L’ELETTRICITÀ<br />

Decisione della Commissione<br />

11 novembre 2003, n. 2003/796/CE<br />

«Decisione (2003/796/CE) della Commissione<br />

dell’11 novembre 2003 che istituisce<br />

il gruppo dei regolatori europei per il gas<br />

e l’elettricità» (G.U.C.E. L del 14 novembre<br />

2003, n. 296)<br />

La decisione istituisce un gruppo consultivo<br />

indipendente per l’elettricità e il gas, denominato<br />

“gruppo dei regolatori europei per<br />

il gas e l’elettricità”, con compiti di consulenza<br />

e assistenza nell’opera di consolidamento<br />

del mercato interno dell’energia, con particolare<br />

riferimento alla preparazione di progetti<br />

di disposizioni di applicazione nel settore<br />

del gas e dell’elettricità e su qualunque<br />

aspetto attinente il mercato interno del gas<br />

e dell’elettricità (art. 1, comma 2). Il gruppo<br />

dovrà, altresì, agevolare la consultazione, il<br />

coordinamento e la cooperazione delle autorità<br />

nazionali di regolamentazione, contribuendo<br />

all’applicazione coerente, in tutti<br />

gli Stati comunitari, delle disposizioni della<br />

direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni<br />

per il mercato dell’energia elettrica, della<br />

direttiva 2003/55/CE, relativa a norme comuni<br />

per il mercato del gas naturale, e del<br />

regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle<br />

condizioni di accesso alla rete per gli scambi<br />

trasfrontalieri di energia elettrica. Il<br />

“gruppo” dovrà anche agevolare l’applica-<br />

AMBIENTE<br />

zione di eventuali future normative comunitarie<br />

nel settore del gas e dell’elettricità. La<br />

decisione reca contestuale abrogazione delle<br />

decisioni 95/539/CEE e 92/167/CEE ed entra<br />

in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione<br />

in G.U.C.E.<br />

ITALIA<br />

LOTTA ALL’EFFETTO SERRA.<br />

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI<br />

Decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />

e Tutela del territorio 31 luglio 2003<br />

«Modifiche al decreto 4 giugno 2001, n.<br />

467, relativo all’individuazione dei programmi<br />

nazionali, previsti ex art. 3 del decreto<br />

n. 337 del 2000» (G.U. dell’8 novembre<br />

2003, n. 260)<br />

Il decreto cancella, ai sensi dell’art. 1, comma<br />

3, D.M. n. 467/2000, taluni sottoprogrammi di<br />

ricerca correlati al «Programma nazionale di<br />

ricerca per la riduzione delle emissioni e ai<br />

Programmi di Cooperazione internazionale<br />

nell’ambito del meccanismo di Kyoto», inserendone<br />

di nuovi e aggiungendo nuovi sottoprogrammi<br />

(con relativo importo finanziato)<br />

nell’ambito del «Programma nazionale di ricerca<br />

per la riduzione delle emissioni e dei<br />

Programmi di Cooperazione internazionale<br />

nell’ambito dei “meccanismi del protocollo di<br />

Kyoto”». Sul tema del Protocollo di Kyoto si<br />

veda lo Speciale pubblicato a pag. 15.<br />

92 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE.<br />

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI.<br />

Circolare del Ministero delle Attività<br />

produttive 7 ottobre 2003, n. 946364<br />

«Decreto del Ministero delle attività produttive<br />

del 21 novembre 2002, recante “Semplificazione<br />

delle modalità per l’accesso delle<br />

imprese artigiane agli interventi di cui all’art.<br />

1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre<br />

1992, n. 415, convertito, con modificazioni,<br />

dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488” - Circolare<br />

applicativa» (in S.O. n. 168 alla G.U. del 10<br />

novembre 2003, n. 261)<br />

Trattasi di una preziosa circolare esplicativa,<br />

indirizzata a numerose associazioni imprenditoriali<br />

(Artigiancassa, ASS.I.LEA, Confartigianato,<br />

CNA, Cassartigiani) nonché a tutte<br />

le imprese interessate, al fine di consentire<br />

l’accesso delle imprese artigiane alle agevolazioni<br />

della legge n. 488/1992 sì come regolate<br />

con le direttive di cui al D.M. 3 luglio<br />

2000 e succ. modd. e con il regolamento di<br />

cui al D.M. n. 527/1995 e succ. modd., con le<br />

specifiche disposizioni del D.M. 21 novembre<br />

2002. In particolare, vengono fornite indicazioni<br />

in merito alle modalità di accesso<br />

al credito nonché, in allegato, il facsimile<br />

del modulo di domanda, l’elenco delle documentazioni<br />

e gli schemi delle principali dichiarazioni<br />

necessarie per la concessione e<br />

l’erogazione delle agevolazioni. Risulta precisato<br />

come, laddove sia previsto che la documentazione<br />

venga sostituita da autocertificazione,<br />

quest’ultima debba essere rilasciata<br />

dal legale rappresentante dell’impresa ai<br />

sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76,<br />

D.P.R. n. 445/200 e succ. modd. e, soprattutto,<br />

come le disposizioni della circolare abbiano<br />

efficacia «solo con riferimento alle domande<br />

presentate a valere sugli specifici<br />

bandi indetti sulla base del citato decreto 21<br />

novembre 2002». Si ricorderà che, tra le spese<br />

ammissibili, rilevano, per tutti i settori<br />

AMBIENTE<br />

interessati (incluso quello dei servizi), tra le<br />

altre, le spese sostenute per studi di valutazione<br />

di impatto ambientale, oneri per le<br />

concessioni edilizie, collaudi di legge e prestazioni<br />

di terzi per l’ottenimento delle certificazioni<br />

di qualità e ambientali secondo<br />

standard e metodologie internazionalmente<br />

riconosciute (lettera a), Allegato IV, circolare<br />

citata).<br />

AREE NATURALI PROTETTE<br />

LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

Decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />

e Tutela del territorio 17 luglio 2003<br />

«Rettifica al decreto 6 settembre 1999, relativo<br />

all’area marina protetta denominata<br />

“Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre”»<br />

(G.U. dell’11 novembre 2003, n. 262)<br />

Nel modificare il decreto indicato al titolo il<br />

presente provvedimento reca, tra le altre,<br />

innovazioni relativamente alla perimetrazione<br />

dell’area marina protetta “Penisola del<br />

Sinis - Isola di Mal di Ventre” (nuovo art. 2,<br />

D.M. 6 settembre 1999), e alle finalità perseguite<br />

dall’istituzione della detta area (nuovo<br />

art. 3, D.M. citato), quanto alle attività<br />

turistiche con possibilità di prioritario o<br />

esclusivo svolgimento da parte dei «cittadini<br />

residenti e da imprese ed associazioni aventi<br />

sede nel comune ricadente nell’area marina<br />

protetta». Risultano, inoltre, novati gli articoli<br />

del D.M. 6 settembre 1999 in materia di<br />

attività consentite all’interno dell’area protetta,<br />

con la consueta tripartizione di aree<br />

(zona A di riserva integrale, zona B di riserva<br />

generale e zona C di riserva parziale - art.<br />

4, D.M. citato), in materia di sorveglianza,<br />

delegata alle locali Capitanerie di Porto e<br />

polizie degli enti locali interessati (art. 7), e<br />

riguardo, infine, al regolamento dell’area<br />

marina, la cui formulazione risulta demandata<br />

al gestore dell’area protetta (art. 8, D.M.<br />

cit.). l<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 93


LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />

IL CASO<br />

di Cesare Parodi, Procura della Repubblica di Torino, docente a contratto<br />

di Diritto dell’ambiente, Università di Torino, Facoltà Scienze MFN<br />

TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO<br />

E RESPONSABILITÀ PENALI<br />

Come risultano modificate, in seguito all’entrata<br />

in vigore del D.Lgs 24 giugno 2003, n.<br />

209, le ipotesi di responsabilità penale derivante<br />

dal trattamento dei veicoli fuori uso? In particolare,<br />

le nuove sanzioni introdotte dal citato decreto<br />

esauriscono le possibilità di porre in essere comportamenti<br />

penalmente sanzionati?<br />

Gli autoveicoli rappresentano, verosimilmente<br />

insieme ai televisori, ai telefoni e ai personal<br />

computer, i beni strumentali non solo maggiormente<br />

diffusi, ma che, con maggior forza, rappresentano<br />

simbolicamente la nostra società. Proprio gli autoveicoli,<br />

poi, sono, tra quelli menzionati, i beni che da più<br />

tempo accompagnano e caratterizzano la vita quotidiana<br />

e, soprattutto, quelli di maggior ingombro, il<br />

cui “smaltimento” comporta, sotto vari profili, le<br />

maggiori difficoltà. Di fornire una soluzione a queste<br />

criticità si fa carico proprio il recente D.Lgs 24 giugno<br />

2003, n. 209 [1] , che ha attuato la direttiva 2000/53/CE<br />

relativa ai veicoli fuori uso - con il quale l’autoveicolo<br />

come rifiuto acquista un’autonomia e una centralità<br />

nel sistema previsto dal Legislatore che, nei provvedimenti<br />

normativi anteriori al D.Lgs. n. 22/1997 -<br />

“Ronchi” stesso compreso, - era sconosciuta.<br />

Al proposito è sufficiente ricordare gli specifici obiettivi<br />

del D.Lgs. n. 209/2003, tra i quali quello primario<br />

risulta essere proprio la riduzione al minimo dell’impatto<br />

dei veicoli fuori uso sull’ambiente, al fine di<br />

contribuire alla protezione, alla conservazione e al<br />

miglioramento della qualità di quest’ultimo; finalità<br />

corredata, poi, da quella diretta a evitare distorsioni<br />

della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda<br />

l’accesso delle piccole e delle medie imprese al mercato<br />

della raccolta, della demolizione, del trattamento<br />

e del riciclaggio dei veicoli fuori uso e di determinare<br />

AMBIENTE<br />

i presupposti e le condizioni che consentono lo sviluppo<br />

di un sistema in grado di assicurare un funzionamento<br />

efficiente, razionale ed economicamente sostenibile<br />

della filiera di raccolta, di recupero e di riciclaggio<br />

dei materiali degli stessi veicoli.<br />

Resta da chiarire se, in concreto, la nuova e organica<br />

disciplina del decreto menzionato abbia innovato le<br />

disposizioni di carattere generale del D.Lgs. n.<br />

22/1997, in relazione al trattamento dei veicoli usati.<br />

In base alle indicazioni della Cassazione, i rifiuti provenienti<br />

dalla demolizione delle autovetture sono stati<br />

ricondotti alla categoria di rifiuti speciali, anche se gli<br />

stessi possono anche avere natura di “pericolosi” in<br />

alcune loro componenti quali accumulatori e oli esauriti<br />

dei circuiti idraulici e frenanti, che rientrano nelle<br />

previsioni dell’art. 7, ultimo comma, D.Lgs. n.<br />

22/1997, e Allegati [2] . Come rifiuti speciali è necessaria<br />

la preventiva autorizzazione per l’esercizio delle<br />

operazioni di smaltimento, la cui mancanza costituisce<br />

reato di natura permanente [3] . Si rileva, per altro,<br />

che in base alle indicazioni dell’attuale CER, i veicoli<br />

usati dovrebbero essere considerati rifiuti pericolosi<br />

(codice 160104) e non più semplicemente rifiuti speciali<br />

non pericolosi, quantomeno sino all’avvenuta separazione<br />

delle parti e dei liquidi pericolosi. Già in<br />

tema di smaltimento di rifiuti speciali, il D.Lgs. 9 marzo<br />

1995, n. 66 [4] , più volte reiterato e mai convertito, i<br />

cui effetti erano stati fatti salvi dalla legge 11 novembre<br />

1996, n. 575 [5] , poneva precise condizioni alle<br />

quali subordinare l’esonero dalla normativa prevista<br />

dal D.P.R. n. 915/1982 [6] , ovvero la prova oggettiva<br />

della destinazione al riutilizzo dei rifiuti, così da poterli<br />

considerare, in questo caso, come residui. Con riguardo<br />

all’attività di autodemolizione le carcasse di<br />

auto potevano essere qualificate residui solo se previamente<br />

depurate delle batterie, della plastica, degli<br />

oli e degli altri materiali estranei, così da far residuare<br />

solo materiale privo di sostanze tossiche o nocive [7] .<br />

Sino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 209/ 2003, per<br />

[1] In Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2003, n. 182. Per testo e commento si veda l’Inserto pubblicato nel n. 19/2003 di<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

[2] Si veda la sentenza della Cassazione, sez III, 12 ottobre 2000, n. 2861, CED 217589.<br />

[3] Si veda la sentenza della Cassazione, sez. III, 24 luglio 1998, n. 8572, CED 211545.<br />

[4] «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo<br />

(segue)<br />

94 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


le attività dei centri di raccolta per la messa in sicurezza,<br />

la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione<br />

dei veicoli a motore e rimorchi fuori uso e<br />

parti di essi, era previsto - in totale sintonia con la<br />

disciplina già formatasi nel regime del D.P.R. n.<br />

915/1982 - l’obbligo di specifica autorizzazione ai sensi<br />

degli artt. 27 e 28. Una giurisprudenza affermatasi<br />

in vigore del D.P.R. n. 915/1982 e mantenutasi costante<br />

dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 22/1997, ha<br />

stabilito che, in relazione all’attività di un centro di<br />

raccolta per la demolizione, l’eventuale recupero parziale<br />

e la rottamazione dei veicoli a motore fuori uso<br />

in assenza di specifica autorizzazione regionale debba<br />

ritenersi penalmente rilevante, anche se i soggetti<br />

privati che gestiscono risultano essere muniti di una<br />

apposita licenza comunale ex art 15, D.P.R. n.<br />

915/1982, atteso che questo permesso non sostituisce<br />

l’autorizzazione regionale, dovendo l’attività di demolizione<br />

essere ricondotta al concetto di smaltimento<br />

[8] . L’esercizio dei centri stessi in assenza di autorizzazione<br />

ovvero in violazione delle relative prescrizioni<br />

deve, quindi, ritenersi tale da integrare i reati contemplati<br />

dall’art. 51, D.Lgs. n. 22/1997.<br />

Ancor prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.<br />

209/2003, i veicoli erano considerati rifiuti sin dal momento<br />

in cui venivano dimessi da coloro che li conferivano<br />

per la demolizione a soggetti che, a loro volta,<br />

assumevano il ruolo di meri detentori di residui di<br />

terzi [9] . Secondo la Cassazione non può essere considerato<br />

produttore di rifiuti proprio il soggetto che<br />

provvede alla demolizione e alla rottamazione di veicoli<br />

altrui, trasportati in un’area in sua dotazione, ove<br />

procede alla separazione delle varie componenti, al<br />

recupero dei residui riutilizzabili e all’accumulo degli<br />

scarti, in quanto le vetture assumono il carattere di<br />

rifiuti fin dal momento in cui vengono dimesse dal<br />

proprietario o possessore, che li consegna al demolitore,<br />

così che tutta l’attività dei centri di raccolta rientra<br />

AMBIENTE<br />

LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />

nell’ambito dello smaltimento e del recupero e non<br />

può essere esercitata senza autorizzazione [10] . Il menzionato<br />

decreto non ha, in realtà, sostanzialmente<br />

modificato questa impostazione, atteso che definisce<br />

veicoli fuori uso i veicoli a motore appartenenti alle<br />

categorie M1 e N1 di cui all’allegato II, parte A, direttiva<br />

70/156/CEE [11] , e i veicoli a motore a tre ruote<br />

come definiti dalla direttiva 2002/24/CE [12] , con esclusione<br />

dei tricicli a motore a fine vita, tale da costituire<br />

rifiuto ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. n. 22/1997 e successive<br />

modificazioni.<br />

Non vi sono ragioni per dubitare che la logica desumibile<br />

dalle decisioni sopra riportate debba ritenersi<br />

pienamente applicabile anche dopo l’entrata in vigore<br />

del D.Lgs. n. 209/2003, che si inserisce nel più ampio<br />

contesto del D.Lgs. n. 22/1997; in questo senso, la<br />

definizione di «impianto di trattamento» contenuta<br />

nel menzionato decreto - ossia l’impianto autorizzato<br />

ai sensi degli articoli 27, 28 o 33, decreto legislativo n.<br />

22/1997 presso il quale sono effettuate tutte o alcune<br />

delle attività di trattamento definite dal decreto stesso<br />

- determina che lo svolgimento delle menzionate<br />

attività in assenza di autorizzazione o delle prescritte<br />

comunicazioni possa determinare l’applicazione delle<br />

sanzioni penali di cui all’art. 51, D.Lgs. n. 22/1997.<br />

Che sussista una piena e inequivoca continuità con le<br />

indicazioni già previste dai menzionati artt. 27, 28, 31<br />

e 33 è desumibile dall’indicazione dell’art. 1, comma<br />

4, D.Lgs. n. 209/2003, che fa salva «la normativa vigente<br />

in materia, in particolare, di sicurezza e di controllo<br />

delle emissioni atmosferiche e sonore, nonché di protezione<br />

del suolo e delle acque»; ciò si rileva, inoltre,<br />

dal testo dell’art. 6, D.Lgs. n. 209/02003, il quale, nel<br />

modellare i poteri di intervento e il controllo degli<br />

enti pubblici territoriali sulle attività menzionate si<br />

limita a delle modeste correzioni di rotta rispetto al<br />

quadro generale del settore. In questo senso così viene<br />

stabilito che:<br />

produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti» (in Gazzetta Ufficiale del 9<br />

marzo 1995, n. 57).<br />

[5] «Sanatoria degli effetti della mancata conversione dei decreti legge in materia di recupero dei rifiuti» (in Gazzetta<br />

Ufficiale del 12 novembre 1996, n. 265).<br />

[6] «Attuazione delle direttive (Cee) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei<br />

policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi» (in Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1982, n. 343).<br />

[7] In questo senso, si veda la sentenza della Cassazione, sez. III, 9 febbraio 1998, n. 1495, CED 209821.<br />

[8] In questo senso tra le altre Cass., sez. III, n. 2810, 26/9/1997, CED 209541<br />

[9] In questi termini si veda la sentenza della Cassazione, sez. III, 11 dicembre 1998, CED 212836.<br />

[10] Si veda la sentenza della Cassazione, sez. III, 21 ottobre 1998, n. 10952, CED 212045.<br />

[11] «Direttiva 70/156/CE del Consiglio del 6 febbraio 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri<br />

relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi» (in G.U.C.E. L del 23 febbraio 1970, n. 42).<br />

[12] «Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei<br />

veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio» (in G.U.C.E. L del 9 maggio<br />

2002, n. 124).<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 95


LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />

● nel caso che, dopo l’avviamento dell’impianto di<br />

trattamento, la provincia competente per territorio<br />

accerti la non conformità dello stesso all’autorizzazione<br />

rilasciata ai sensi dell’articolo 27, D.Lgs. n. 22/1997,<br />

ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle<br />

prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione<br />

all’esercizio delle operazioni di trattamento,<br />

rilasciato ai sensi dell’articolo 28 del medesimo decreto,<br />

la regione competente per territorio, previa diffida,<br />

sospende quest’ultima autorizzazione per un<br />

periodo massimo di dodici mesi;<br />

● l’autorizzazione è revocata qualora il titolare<br />

dell’impianto non provveda a conformarsi, entro il<br />

predetto termine, alle prescrizioni delle predette<br />

autorizzazioni.<br />

● l’ammissione delle attività di recupero dei rifiuti<br />

derivanti da veicoli fuori uso alle procedure semplificate,<br />

ai sensi degli articoli 31 e 33, D.Lgs. n.<br />

22/1997, è subordinata a preventiva ispezione da<br />

parte della provincia competente per territorio, da<br />

effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione<br />

della comunicazione di inizio di attività e, comunque,<br />

prima dell’avvio della stessa attività; ove<br />

la provincia accerti in esito a questa ispezione - da<br />

effettuarsi, dopo l’inizio dell’attività, almeno una<br />

volta l’anno - la violazione delle disposizioni stabilite<br />

dall’art 6, comma 5, D.Lgs. n. 209/2003, è previsto<br />

il divieto previa diffida e fissazione di un termine<br />

per adempiere, dell’inizio ovvero della prosecuzione<br />

dell’attività, salvo che il titolare dell’impianto<br />

non provveda, entro il termine stabilito, a conformare<br />

detta attività alla normativa vigente.<br />

Le disposizioni generali di natura sanzionatoria vengono<br />

integrate e corroborate sul piano strettamente<br />

penale dalla previsione dell’art. 13, comma 1, nuovo<br />

decreto, che prevede l’arresto da sei mesi a due anni<br />

e l’ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro per tutti<br />

coloro che effettuano attività di gestione dei veicoli<br />

fuori uso e dei rifiuti costituiti dei relativi componenti<br />

e materiali «in violazione dell’articolo 6, comma 2». Il<br />

problema ermeneutico di questa disposizione è dato<br />

dal fatto che le condotte sanzionate devono essere<br />

individuate non soltanto sulla base del rinvio al menzionato<br />

articolo - che contiene le prescrizioni relative<br />

al trattamento del veicolo fuori uso - quanto alla luce<br />

di ulteriori disposizioni, di differente natura, alcune<br />

delle quali certamente non redatte originariamente<br />

per costituire elementi di una fattispecie penale.<br />

Al centro della disposizione in oggetto si colloca il<br />

concetto di trattamento, che deve avvenire - a pena<br />

dell’applicazione della menzionata sanzione penale -<br />

in conformità a una serie di misure. Si può per altro<br />

rilevare che lo stesso trattamento viene definito dall’art.<br />

3, lettera f), citato decreto, con una formula<br />

particolarmente ampia, che comprende, in effetti,<br />

AMBIENTE<br />

non solo varie attività “tipizzate” - quali la messa in<br />

sicurezza, la demolizione, la pressatura, la tranciatura,<br />

la frantumazione, il recupero o la preparazione<br />

per lo smaltimento dei rifiuti frantumati - ma che<br />

prevede anche una formula di chiusura tale da ricomprendere<br />

tutte le altre operazioni eseguite ai fini del<br />

recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e<br />

dei suoi componenti effettuate, dopo la consegna<br />

dello stesso veicolo, presso un impianto di trattamento.<br />

Ne consegue che, di fatto, la piena legittimità del<br />

“rapporto” che viene a instaurarsi tra il veicolo consegnato<br />

al centro e l’attività ivi svolta risulta fortemente<br />

condizionata da prescrizioni sia di ordine generale<br />

e programmatico che tecnico-operative.<br />

Il trattamento deve, in effetti, avvenire:<br />

● in conformità ai principi generali previsti dall’articolo<br />

2, comma 2, D.Lgs. n. 22/1997;<br />

● in conformità delle “pertinenti” prescrizioni dell’allegato<br />

I al D.Lgs. n. 209/2003;<br />

● nel rispetto dei seguenti obblighi indicati dallo<br />

stesso art. 6.<br />

Certamente se il Legislatore voleva mantenere in<br />

buon allenamento le capacità interpretative degli addetti<br />

ai lavori, con la fattispecie così delineate ha<br />

centrato l’obiettivo, anche se avrebbe potuto essere<br />

maggiormente auspicabile un’individuazione di condotte<br />

aventi rilevanza penale caratterizzata da un<br />

diverso coefficiente di determinatezza. L’art. 2, D.Lgs.<br />

n. 22/1997 risulta una di quelle disposizioni apprezzabili<br />

sul piano lessicale in quanto espressiva delle “intenzioni”<br />

generali e dello spirito del provvedimento;<br />

vi si legge che «i rifiuti devono essere recuperati o<br />

smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza<br />

usare procedimenti o metodi che potrebbero recare<br />

pregiudizio all’ambiente e, in particolare senza determinare<br />

rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna<br />

e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o<br />

odori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di<br />

particolare interesse, tutelati in base alla normativa<br />

vigente». Una prima domanda che potrebbe derivare<br />

è cosa sia un “pericolo”, piuttosto che un pregiudizio,<br />

un rischio o un inconveniente. E ancora se il danneggiamento<br />

del paesaggio sia un qualcosa di diverso -<br />

ed eventualmente ulteriore - rispetto all’ipotesi di cui<br />

all’art. 635 c.p. - danneggiamento - ovvero prevista<br />

dall’art. 734 c.p. «Distruzione o deturpamento di bellezze<br />

naturali»). Si tratta, per quel che è dato comprendere<br />

in questa prima fase di applicazione delle<br />

nuove normative, di concetti che difficilmente possono<br />

rispondere a quei canoni espressivi che dovrebbero<br />

improntare l’attività del Legislatore in chiave penale<br />

e che, conseguentemente, dovranno essere ampiamente<br />

integrati in sede giurisprudenziale, con il rischio<br />

- almeno per una prima fase - di interpretazioni<br />

anche largamente discordanti.<br />

96 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


Si potrebbe obiettare che le indicazioni di carattere<br />

generale del menzionato articolo potrebbero essere<br />

precisate sulla scorta delle «pertinenti prescrizioni dell’allegato<br />

I» a esse immediatamente conseguenti e<br />

alle quali, parimenti, le operazioni di trattamento dei<br />

veicoli fuori uso si devono conformare. Il contributo<br />

di queste prescrizioni non è, tuttavia, verosimilmente<br />

utilizzabile a questo fine; l’Allegato I contiene, in effetti,<br />

un corposo elenco di requisiti «relativo al centro<br />

di raccolta e all’impianto di trattamento dei veicoli<br />

fuori uso», suddivisa in otto specifici punti, a loro<br />

volta articolati, con oggetto<br />

● ubicazione dell’impianto di trattamento;<br />

● requisiti del centro di raccolta e dell’impianto di<br />

trattamento;<br />

● organizzazione del centro di raccolta;<br />

● criteri per lo stoccaggio;<br />

● operazioni per la messa in sicurezza del veicolo<br />

fuori uso;<br />

● attività di demolizione;<br />

● operazioni di trattamento per la promozione<br />

del riciclaggio;<br />

● criteri di gestione.<br />

Occorre, quindi, valutare il rapporto in cui si pongono<br />

le due disposizioni. La formula di legge pare essere<br />

indubbiamente cumulativa, dovendo le prescrizioni<br />

dell’allegato aggiungersi ai principi del decreto<br />

“Ronchi”; è da verificare, piuttosto, se tutte le prescrizioni<br />

dell’Allegato - laddove violate - determinino<br />

l’applicazione della sanzione; la risposta sembrerebbe<br />

negativa, atteso che le solo prescrizioni<br />

“pertinenti” ai principi espressi dall’art 2 dovrebbero<br />

essere compresi nella fattispecie. Principi, quindi, che<br />

non solo non potrebbero essere letti alla luce del<br />

contenuto dell’Allegato, ma che, al contrario, dovrebbero<br />

servire da criterio integrativo per individuare<br />

quali tra le numerose prescrizioni previste dall’Allegato<br />

stesso siano state ritenute di maggior rilievo dal<br />

Legislatore - evidentemente in relazione alla loro connessione<br />

funzionale con la tutela degli interessi contemplati<br />

dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 22/1997 - e<br />

come tali “assistite” dalla sanzione penale. Tutto ciò<br />

con buona pace delle linearità e semplicità della lettura<br />

della norma.<br />

Apparentemente più chiara risulta la seconda parte<br />

del comma 2 dell’art. 6, che richiama al rispetto di<br />

specifici obblighi, compiutamente descritti; la stessa<br />

impone in effetti di:<br />

● effettuare le operazioni per la messa in sicurezza<br />

del veicolo fuori uso di cui all’Allegato I, punto 5 al<br />

più presto e prima di procedere allo smontaggio dei<br />

componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti<br />

operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi<br />

sull’ambiente;<br />

● rimuovere preventivamente, nell’esercizio delle<br />

operazioni di demolizione, i componenti e i mate-<br />

AMBIENTE<br />

LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />

riali etichettati o resi in altro modo identificabili,<br />

secondo quanto disposto in sede comunitaria;<br />

● rimuovere e separare i materiali e i componenti<br />

pericolosi in modo da non contaminare i successivi<br />

rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;<br />

● eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito<br />

dei componenti in modo da non comprometterne<br />

la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di<br />

recupero.<br />

Per la verità, anche nella descrizione di questi obblighi<br />

non mancano le dizioni tali da ingenerare potenzialmente<br />

equivoche letture, prima fra tutte quella<br />

che impone di effettuare la messa in sicurezza di<br />

veicoli fuori uso «al più presto»; un’indicazione che,<br />

senza un riferimento cronologico, può essere fonte di<br />

infinite discussioni, dovendo il dato temporale convivere<br />

con le esigenze tecnico-organizzative dei gestori<br />

dei centri di raccolta; in questo senso, più lineari risultano<br />

le indicazioni che precisano specificamente le<br />

necessità che determinate attività presentino una determinata<br />

scansione cronologica, laddove si prevede<br />

che la messa in sicurezza debba precedere lo smontaggio<br />

dei componenti del veicolo e che la rimozione<br />

dei materiali etichettati o resi in altro modo identificabili<br />

debba precedere le altre operazioni di demolizione.<br />

In relazione, infine, all’obbligo di separazione di<br />

materiali, in modo tale da evitare contaminazioni e<br />

di effettuare smontaggio e deposito senza compromettere<br />

le possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di<br />

recupero, si tratta di disposizioni che non potranno<br />

che essere interpretate in chiave evolutiva in base<br />

allo “stato dell’arte”, conformemente a quanto accade<br />

per innumerevoli altre fattispecie del diritto penale<br />

dell’ambiente.<br />

Resta, infine, da chiarire se le violazioni penali previste<br />

e punite dall’art. 13, D.Lgs. n. 209/2003, possano<br />

essere contestate non solo a soggetti operanti nell’ambito<br />

di un’attività autorizzata di trattamento rifiuti<br />

ex art. 27, 28 o oggetto di comunicazione ex art.<br />

31, 33, D.Lgs. n. 22/1997-, ma anche a coloro che si<br />

muovono totalmente al di fuori di una logica di regolare<br />

rapporto con la P.A.; una risposta positiva in<br />

questo senso potrebbe fondarsi non solo sulla base<br />

del dato letterale - che indica in “chiunque” il possibile<br />

autore del reato -, ma soprattutto di un’interpretazione<br />

teleologica, atteso che il decreto si propone,<br />

per ottenere un’efficace tutela del bene ambiente, di<br />

regolamentare nella loro globalità tutte le fasi e le<br />

modalità di svolgimento continuativo e organizzato<br />

di gestione di veicoli fuori uso. Una tutela, quindi, che<br />

parrebbe andare oltre al ristretto ambito di disciplina<br />

delle attività ufficiali, coprendo - eventualmente in<br />

concorso con l’illecito di realizzazione ed esercizio di<br />

discarica abusiva cui all’art. 51, comma 3, D.Lgs. n.<br />

22/1997 - qualsiasi forma di “impresa”, anche e soprattutto<br />

informale, attiva nel settore. l<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 97


GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

a cura di Luciano Butti, Butti & Peres Partner avvocati<br />

TUTELA DELLE ACQUE<br />

DALL’INQUINAMENTO<br />

Cassazione civile, I sezione, 25 marzo - 25<br />

settembre 2003, n. 14256<br />

Scarichi idrici - Scarichi civili preesistenti alla<br />

legge n. 319/1976 (”legge Merli”) - Autorizzazione<br />

allo scarico - Necessità alla luce<br />

della normativa regionale delle Puglie<br />

Alla luce della normativa regionale pugliese (legge<br />

regionale 19 dicembre 1983, n. 24), tutti gli<br />

scarichi civili - e perciò anche quelli preesistenti<br />

all’entrata in vigore della legge n. 319/1976 -<br />

sono soggetti ad obbligo di autorizzazione, con<br />

la conseguente applicabilità, in caso di violazione<br />

di tale obbligo, della sanzione amministrativa<br />

prevista dalla legge nazionale per l’effettuazione<br />

di scarichi civili non autorizzati<br />

Nota<br />

La sentenza della Cassazione è importante sotto<br />

un duplice profilo.<br />

In primo luogo essa ribadisce e rafforza l’orientamento<br />

da tempo espresso dalla Corte costituzionale<br />

(sentenza n. 168/1993), secondo il qua-<br />

AMBIENTE<br />

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA<br />

le le regioni - in sede di disciplina degli scarichi<br />

civili che non recapitano in pubbliche fognature<br />

- hanno un generale potere di integrare la<br />

disciplina nazionale. Questo potere, secondo<br />

la Cassazione, comprende anche la possibilità<br />

di imporre l’obbligo di autorizzazione nei casi<br />

(tipico quello degli scarichi idrici preesistenti<br />

alla “legge Merli”) nei quali la legge nazionale<br />

direttamente non prevede obbligo di autorizzazione.<br />

In secondo luogo, la sentenza in commento<br />

chiarisce che - laddove la disciplina regionale<br />

integri quella nazionale - è ben possibile che la<br />

sanzione amministrativa prevista dalla normativa<br />

dello Stato venga utilizzata anche per sanzionare<br />

comportamenti obbligatori sulla base<br />

di quella regionale.<br />

È comunque importante osservare che la decisione<br />

della Corte - riguardando un fatto assai<br />

risalente nel tempo - si basa su una disciplina<br />

sostanziale oggi non più del tutto attuale e<br />

non soltanto perché la legge n. 319/1976 è<br />

stata sostituita dal D.Lgs. n. 152/1999, ma anche<br />

e soprattutto per effetto della legge costituzionale<br />

n. 3/2001, che ha attribuito l’intera<br />

materia della “tutela dell’ambiente” alla competenza<br />

esclusiva dello Stato. l<br />

ESAME ADR: SEGNALAZIONE DI QUIZ ERRATI<br />

Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti<br />

terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale della Motorizzazione e<br />

della <strong>Sicurezza</strong> del Trasporto Terrestre 28 agosto 2003, prot. 3270 MOT 2/F<br />

Certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci<br />

pericolose su strada, CFP-ADR. Schede quiz - aggiornamento 2003.<br />

Si comunica che nelle schede quiz per il conseguimento del certificato di formazione professionale CFP -<br />

ADR recentemente distribuite agli uffici in indirizzo, sono stati riscontrati errori di stampa che possono<br />

trarre in inganno i candidati.<br />

Pertanto fino a quando non verranno ristampate dal Poligrafico dello Stato le schede quiz in forma<br />

corretta, si dispone che non vengano prese in considerazione in sede di valutazione di esame le seguenti<br />

risposte:<br />

- tabulato 06a, domanda n. 5251, risposta n. 6<br />

- tabulato 11c, domanda n. 11870, risposta n. 2<br />

- tabulato 17b, domanda n. 17705, risposta n. 7<br />

98 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


SICUREZZA<br />

DELLE MACCHINE DA CANTIERE:<br />

LE GRU A TORRE<br />

Dopo un primo approfondimento dedicato alle terne (n. 18/2003, pag. II),<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> prosegue la pubblicazione degli inserti dedicati alla<br />

sicurezza delle macchine da cantiere occupandosi delle gru a torre.<br />

L’Inserto propone un panorama delle norme, soprattutto tecniche, che<br />

regolano la progettazione e l’utilizzo in sicurezza di queste macchine e la<br />

schedatura dei rischi più ricorrenti, con indicata la magnitudo della<br />

pericolosità, che ripercorre tutti gli aspetti legati all’impiego delle gru: dal<br />

montaggio alle modalità di utilizzo, dalla documentazione a corredo della<br />

macchina alle procedure di imbracatura dei carichi, dalla formazione dell’operatore<br />

addetto alla conduzione alle verifiche da effettuare a lavorazione<br />

ultimata.<br />

Si propone, inoltre, una check list che guida al controllo delle condizioni<br />

della macchina prima, durante e successivamente il suo utilizzo.<br />

Contributi di:<br />

● Marco Vigone<br />

● Claudio Conio<br />

2


SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

di Marco Vigone, Presidente Commissione “<strong>Sicurezza</strong>” UNI, Milano - Rapporteur Settore<br />

“<strong>Sicurezza</strong> e salute sul posto di lavoro” CEN, Bruxelles - Direttore Generale I.E.C. Srl, Torino<br />

Come indicato dalla direttiva<br />

2000/14/CE, recepita in Italia<br />

dal D.Lgs. n. 262/2002, al punto<br />

53 dello stesso decreto legislativo,<br />

per gru a torre si intende<br />

una gru il cui braccio ruota<br />

a 360˚ e poggia sulla sommità<br />

di una torre, la quale in fase di<br />

lavoro resta approssimativamente<br />

perpendicolare al suolo.<br />

Questa macchina può essere<br />

motorizzata e provvista di<br />

un sistema di carichi sospesi.<br />

Le norme tecniche che si occupano<br />

di queste macchine sono<br />

numerose anche se molte di<br />

queste non trattano specificatamente<br />

del loro utilizzo in sicurezza<br />

ma includono l’aspetto<br />

progettuale in quanto sono<br />

considerate fra le macchine<br />

più pericolose anche da questo<br />

punto di vista.<br />

INSERTO<br />

Le gru a torre sono anche inserite nell’elenco della direttiva 2000/14/CE sui limiti di emissione acustica<br />

Progettazione e utilizzo in sicurezza<br />

con le norme UNI, ISO e BS<br />

Le gru torre sono chiaramente definite<br />

nelle loro caratteristiche<br />

sia nella norma UNI ISO 4306/3<br />

sia alla voce 53 della direttiva<br />

2000/14/CE (recepita in Italia con il<br />

D.Lgs. n. 262/2002) ove rispettivamente<br />

si afferma:<br />

● Norma UNI ISO 4306/3:<br />

«gru a torre: gru a braccio orientabile,<br />

in cui il braccio stesso è montato<br />

sulla parte superiore di una torre verticale<br />

(vedere UNI ISO 4306/1). Questo<br />

apparecchio semovente deve essere<br />

equipaggiato con meccanismi che permettano<br />

il sollevamento e la discesa<br />

dei carichi sospesi e la movimentazione<br />

di tali carichi sia con variazione di<br />

sbraccio dei carichi sia per un movimento<br />

di traslazione, rotazione o scorrimento<br />

di tutto l’apparecchio. Alcuni<br />

apparecchi consentono più movimenti,<br />

ma non necessariamente tutti. L’apparecchio<br />

può essere installato in posizione<br />

fissa o dotato di meccanismi per<br />

lo scorrimento e/o l’elevazione»;<br />

● Direttiva 2000/14/CE:<br />

«53. Gru a torre. Gru il cui braccio<br />

ruota a 360˚ e poggia sulla sommità<br />

di una torre, la quale in fase di<br />

lavoro resta approssimativamente<br />

perpendicolare al suolo. La gru a torre<br />

è motorizzata e provvista di un<br />

sistema di sollevamento dei carichi<br />

sospesi; questi sono quindi trasportati<br />

mediante modifica dello sbraccio,<br />

traslazione del carrello o traslazione<br />

della gru stessa. Talvolta la gru esegue<br />

solo alcune di queste operazioni.<br />

La gru può essere fissa o dotata di<br />

mezzi per la traslazione, anche fuoristrada».<br />

Vi sono molti tipi di gru di questo<br />

tipo ed in particolare:<br />

- gru a torre per cantiere e per<br />

costruzioni generiche che possono essere<br />

smontate;<br />

- gru montate in permanenza;<br />

- gru con testa a martello;<br />

- gru a torre per bacini e cantieri<br />

navali.<br />

Tutti questi tipi di macchine sono<br />

regolate da norme tecniche specifiche<br />

e dalla direttiva 2000/14/CE riguardante<br />

l’emissione acustica ambientale<br />

delle macchine ed attrezzature<br />

destinate a funzionare all’aperto.<br />

Le norme tecniche<br />

Sono numerose le norme tecniche<br />

riguardanti questi tipi di macchine;<br />

molte di queste non si occupano specificatamente<br />

del loro utilizzo in sicurezza<br />

ma anche dell’aspetto progettuale<br />

in quanto sono considerate fra le<br />

macchine più pericolose anche da questo<br />

punto di vista.<br />

Per lo spazio limitato concesso<br />

non è possibile entrare nel merito di<br />

ogni singola norma, ma è certamente<br />

importante per gli interessati conoscerne<br />

l’esistenza:<br />

● UNI ISO 4301 parte 3 a . Apparecchi<br />

di sollevamento - Classificazione<br />

- Gru a torre;<br />

● UNI ISO 4306 parte 3 a : Apparecchi<br />

di sollevamento - Vocabolario -<br />

Gru a torre;<br />

● UNI ISO 7752 parte 3 a : Apparecchi<br />

di sollevamento - Organi di comando<br />

- Disposizioni e caratteristiche<br />

- Gru a torre;<br />

● UNI ISO 8566 parte 3 a : Apparecchi<br />

di sollevamento - Cabine - Gru<br />

a torre;<br />

● UNI 7570: Gru a torre per cantieri<br />

edili - Tipo con rotazione in basso;<br />

● UNI 7571: Gru a torre per cantieri<br />

edili - Tipo con rotazione in alto;<br />

● UNI 9309 parte 3 a : Apparecchi<br />

di sollevamento - Criteri di progetto<br />

II www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


per i carichi e le combinazioni di<br />

carichi - Gru a torre.<br />

Numerose ed estremamente interessanti<br />

sono anche le norme tecniche inglesi<br />

sull’argomento ed in particolare:<br />

● BS 7121 part 2: Code of practice<br />

for safe use of cranes. Inspection,<br />

testing and examination;<br />

● BS 7121 part 5: Code of practice<br />

for safe use of cranes. Towers cranes.<br />

Inoltre, sono in fase di elaborazione<br />

anche numerose norme internazionali<br />

(ISO) ed europee sull’argomento,<br />

in particolare:<br />

● ISO/DIS 8686-3 - Cranes - Design<br />

principles for loads and loads combinations<br />

- Part 3: Tower cranes;<br />

● ISO/DIS 9273 - Tower cranes -<br />

Support conditions on site and for<br />

installation;<br />

● ISO/DIS 9942-3 - Cranes - Information<br />

labels - Part 3: Tower cranes;<br />

● ISO/DIS 10245-3 - Cranes - Limiting<br />

and indicating devices - Part<br />

3: Tower cranes;<br />

● ISO/DIS 11660-3 - Cranes - Access,<br />

guards and retraints - Part 3:<br />

Tower cranes;<br />

INSERTO<br />

● ISO/DIS 12485-3 - Cranes - Stability<br />

requirements - Part 3: Tower<br />

cranes;<br />

● ISO/DIS 13201 - Tower cranes -<br />

Tests and test procedures;<br />

● ed a livello europeo, in applicazione<br />

alla Direttiva Macchine:<br />

● prEN 14439 - Cranes - Tower<br />

cranes.<br />

Dato il lungo elenco non è possibile<br />

analizzare i singoli documenti, si<br />

rimanda alla loro lettura le persone<br />

interessate in quanto in tutti questi<br />

testi sono contenute importanti informazioni<br />

sia riguardanti la progettazione,<br />

ma ancora di più l’installazione,<br />

l’utilizzo in sicurezza e la verifica della<br />

gru a torre.<br />

L’emissione sonora<br />

Come già evidenziato precedentemente<br />

anche questo tipo di macchina<br />

è stato inserito nell’elenco di quelle<br />

che devono rispettare la direttiva<br />

2000/14/CE (recepita in Italia con il<br />

D.Lgs. n. 262/2002) ed in particolare<br />

al n. 53 dell’elenco dello stesso decreto<br />

legislativo.<br />

SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

Così come le terne, di cui si è scritto<br />

nell’articolo pubblicato in <strong>Ambiente</strong>&<br />

<strong>Sicurezza</strong> n. 18/2003, pag. II), anche<br />

le gru a torre sono state inserite fra le<br />

macchine ed attrezzature soggette a limiti<br />

di emissione acustica garantita dal<br />

costruttore mediante dichiarazione<br />

emessa dal costruttore a seguito dell’intervento<br />

di un Organismo Notificato.<br />

I livelli di potenza sonora di emissione<br />

che il costruttore deve garantire<br />

per la gru a torre devono essere eguali<br />

o inferiori ai seguenti:<br />

● a partire dal 3 gennaio 2002: 98<br />

+ log P<br />

● a partire dal 3 gennaio 2006: 96<br />

+ log P<br />

dove con P si indica la potenza<br />

netta installata in KW.<br />

Come già per le terne, anche per le<br />

gru a torre oltre alla marcatura “CE”<br />

deve essere anche riportato il pittogramma<br />

indicante il livello di potenza<br />

sonora garantito (si veda <strong>Ambiente</strong>&<br />

<strong>Sicurezza</strong> n. 18/2003, pag. III).<br />

Senza queste indicazioni e senza la<br />

dichiarazione CE di conformità queste<br />

macchine non possono essere immesse<br />

sul mercato. l<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com III


SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

di Claudio Conio, Esem - Ente Scuola Edile Milanese<br />

Il montaggio delle gru a torre deve<br />

essere eseguito da personale<br />

specializzato che alla fine dell’intervento<br />

deve rilasciare certificazione<br />

di idoneità dichiarando<br />

l’esecuzione dell’installazione in<br />

ottemperanza alle norme di sicurezza<br />

e di igiene del lavoro, nonché<br />

alle istruzioni fornite dai rispettivi<br />

fabbricanti dei macchinari<br />

e degli altri mezzi tecnici per la<br />

parte di loro competenza, secondo<br />

quanto menzionato dall’articolo<br />

6, comma 3 del D.Lgs. n.<br />

626/1994. Alla manovra dell’apparecchio<br />

abitualmente è addetta<br />

una sola persona per la quale il<br />

datore di lavoro, dell’impresa appaltatrice,<br />

dovrà dichiarare di avere<br />

effettuato un idoneo addestramento.<br />

INSERTO<br />

Principali tipologie, caratteristiche tecniche e di impiego, formazione del personale addetto<br />

Per la sicurezza ad “alta quota”<br />

analisi dei rischi e una lista di controllo<br />

Per apparecchi di sollevamento<br />

si intendono tutte quelle attrezzature<br />

che, nelle attività agricole,<br />

edili e produttive in generale, sono<br />

adibiti all’esecuzione delle attività di<br />

movimentazione e sollevamento di carichi,<br />

di materiali, di attrezzature, di<br />

macchinari, ecc.<br />

In base alle principali caratteristiche<br />

strutturali e secondo la funzione<br />

svolta, gli apparecchi di sollevamento<br />

possono classificarsi nel seguente modo:<br />

● gru a torre;<br />

● gru automontante;<br />

● autogrù;<br />

● argani;<br />

● sollevatori telescopici;<br />

● carrelli elevatori fuoristrada sviluppabili.<br />

Sono, inoltre, particolari apparecchi di<br />

sollevamento quelle macchine adibite al<br />

sollevamento in quota delle persone e<br />

quelle che consentono di realizzare postazioni<br />

di lavoro sopraelevate.<br />

All’interno della famiglia degli apparecchi<br />

di sollevamento la gru a torre rappresenta<br />

il più importante e diffuso apparecchio<br />

per la movimentazione ed il sollevamento<br />

dei carichi nei cantieri edili di<br />

nuova edificazione.<br />

Le gru a torre sono macchine costituite<br />

da una struttura verticale in traliccio di<br />

acciaio sulla cui sommità è installata la<br />

ralla rotante che garantisce la mobilità del<br />

braccio, anch’esso tralicciato. La capacità<br />

lavorativa è garantita da un argano posizionato<br />

sul carrello del braccio rotante.<br />

La stabilità della macchina è generalmente<br />

assicurata da una zavorra posta alla<br />

base della torre verticale e da una zavorra<br />

di controfreccia posta all’estremità non<br />

operativa del braccio rotante.<br />

Completano la macchina l’insieme dei<br />

dispositivi di sicurezza elettrica necessari<br />

per prevenire pericoli dovuti a malfunzionamenti<br />

e a possibili errori dell’operatore.<br />

Questo tipo di gru può raggiungere<br />

notevoli altezze di rotazione e lunghezze<br />

di braccio di oltre 70 metri con una portata<br />

in punta variabile a seconda del modello.<br />

Sul dispositivo di sollevamento del carrello<br />

è possibile installare diversi accessori<br />

idonei per la movimentazione dei diversi<br />

materiali presenti in cantiere:<br />

● gancio di sollevamento, per sollevare<br />

materiali imbracati;<br />

● cassoni metallici, per la movimentazione<br />

di inerti;<br />

● ceste, per il sollevamento di materiali<br />

e attrezzature minuti;<br />

● forche, per il carico e lo scarico di<br />

bancali dagli autocarri;<br />

● gabbie, per la movimentazione di<br />

bancali mediante l’uso della forca ad<br />

altezze superiori a 2 m.<br />

Generalmente non è mai omologata al<br />

trasporto e all’elevazione di persone.<br />

Principali tipologie<br />

in commercio<br />

La tipologia della gru a torre è ormai<br />

stabile sul mercato ed i diversi modelli<br />

disponibili si differenziano solo per pochi<br />

particolari costruttivi che non identificano<br />

vere e proprie tipologie.<br />

È tuttavia possibile individuare distinte<br />

tipologie in ragione delle diverse caratteristiche<br />

del carro di base che può essere:<br />

● di tipo fisso direttamente collegato<br />

ai plinti di fondazione;<br />

● di tipo fisso, ma poggiante su stabilizzatori;<br />

● traslante su binari.<br />

Inoltre, è possibile suddividere le gru a<br />

torre in funzione di alcune principali caratteristiche<br />

quali, ad esempio, la posizione<br />

della cabina di comando. È, infatti, possibile<br />

distinguere le macchine presenti sul<br />

mercato in:<br />

● grandi gru con cabina di comando in<br />

quota;<br />

● medie-piccole gru senza cabina di<br />

manovra in quota.<br />

IV www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


Caratteristiche tecniche<br />

Solitamente le gru vengono classificate<br />

in base alla portata massima espressa in<br />

tonnellate, ma questa non è l’unica caratteristica<br />

saliente della macchina.<br />

Anche altri parametri di riferimento<br />

sono significativi per identificare la capacità<br />

operativa della macchina, tra i più<br />

importanti, oltre al carico massimo sollevabile,<br />

ricordiamo: l’altezza massima del<br />

braccio, la lunghezza dello sbraccio, la<br />

portata massima realizzata alla massima<br />

altezza e alla massima distanza di sbraccio<br />

(capacità di carico in punta), il numero<br />

di taglie in cui si ha la portata massima,<br />

ovvero la portata dell’argano alla prima<br />

ed all’ennesima spira, il diametro dell’argano<br />

e la sua velocità di avvolgimento.<br />

I limiti di operatività del mezzo sono<br />

forniti dal produttore insieme al libretto<br />

tecnico e rappresentano dei massimi assolutamente<br />

non derogabili.<br />

Tutti i parametri citati concorrono a<br />

realizzare macchine con prestazioni assai<br />

varie.<br />

Non è raro trovare gru aventi un braccio<br />

particolarmente robusto e quindi in<br />

grado di garantire una portata massima<br />

molto interessante, ma con un diagramma<br />

delle portate caratterizzato da una brusca<br />

diminuzione di valori all’aumentare della<br />

distanza dovuta alla pesantezza del braccio<br />

stesso con conseguente penalizzazione<br />

della portata sbracciata e, al contrario,<br />

gru con un braccio leggero che penalizza<br />

la portata massima sollevata, ma fornirà<br />

portate maggiori all’aumentare dello<br />

sbraccio.<br />

La moltitudine delle combinazioni è<br />

poi ulteriormente arricchita dalla scelta<br />

dell’argano che può aumentando e diminuendo<br />

le taglie influire significativamente<br />

sulla portata e sulla velocità operativa<br />

della macchina.<br />

I motori e gli organi di movimento del<br />

braccio e dell’argano sono generalmente<br />

alimentati da un motore elettrico trifase a<br />

380 Volt.<br />

L’alimentazione dovrà avvenire tramite<br />

cavo di alimentazione flessibile di tipo<br />

H07RN-F con interruttore generale ubicato<br />

sul quadro elettrico.<br />

I cavi di alimentazione devono essere<br />

disposti parallelamente alle vie di transito<br />

e, se possibile, tenuti sollevati da terra;<br />

non devono essere sollecitati a piegamenti<br />

di piccolo raggio né sottoposti a torsione,<br />

né agganciati su spigoli vivi o su materiali<br />

caldi o lasciati su pavimenti sporchi<br />

INSERTO<br />

di cemento, oli o grassi; se soggetti a<br />

calpestio o al transito di mezzi pesanti<br />

devono essere opportunamente preservati<br />

con tubazioni o assito di protezione.<br />

Se comandabile mediante radiocomando<br />

questo dispositivo deve rispondere a<br />

quanto previsto dal D.M. 10 maggio<br />

1988, n. 347.<br />

Le gru provviste di cabina di manovra<br />

devono avere:<br />

● scala di acceso protetta da gabbia<br />

metallica di sicurezza;<br />

● idonee protezioni contro l’irraggiamento<br />

solare;<br />

● riscaldamento elettrico alimentato tramite<br />

trasformatore di isolamento.<br />

Ai fini di un utilizzo sicuro le regole di<br />

buona tecnica e la normativa prevedono i<br />

seguenti equipaggiamenti minimi:<br />

● limitatore di prestazioni (carico e<br />

momento);<br />

● freno automatico, tale che quando i<br />

controlli - sono rilasciati -, il funzionamento<br />

si arresta (controllo ad uomo presente);<br />

● discesa solo a motore innestato;<br />

● fine corsa dei movimenti gru;<br />

● il gancio deve essere dotato di un<br />

dispositivo di sicurezza che impedisca<br />

la fuoriuscita dei sistemi di imbraco e<br />

deve recare inciso il carico massimo<br />

ammissibile. Il gancio deve essere marchiato<br />

di conformità alle norme.<br />

Principali caratteristiche<br />

di impiego<br />

Il montaggio dovrà essere eseguito da<br />

personale specializzato che alla fine dell’intervento<br />

dovrà rilasciare certificazione<br />

di idoneità dichiarando l’esecuzione dell’installazione<br />

in ottemperanza alle norme<br />

di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché<br />

alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti<br />

dei macchinari e degli altri mezzi<br />

tecnici per la parte di loro competenza,<br />

secondo quanto menzionato dall’articolo<br />

6, comma 3 del D.Lgs. n. 626/1994.<br />

Durante le fasi di installazione si ricorre<br />

solitamente all’ausilio di una autogrù<br />

per il sollevamento in quota degli elementi<br />

strutturali mentre gli operatori utilizzano<br />

utensili manuali quali: chiave dinamometria,<br />

chiavi, martello e mazzetta.<br />

Se durante l’installazione della gru gli<br />

operatori sono esposti a rischi residui di<br />

caduta dall’alto, oltre ai tradizionali DPI,<br />

si dovranno fornire imbracature di sicurezza<br />

complete di connettori e cordini con<br />

dissipatore di energia o dispositivi retratti-<br />

SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

li. Inoltre, gli operatori dovranno essere<br />

formati ed addestrati al corretto utilizzo<br />

dei DPI anticaduta e informati sui corretti<br />

punti di ancoraggio utilizzabili durante<br />

le fasi di lavoro.<br />

Al termine dell’installazione occorre<br />

sempre controllare l’efficienza ed il corretto<br />

funzionamento dei dispositivi di sicurezza<br />

in dotazione:<br />

● fine corsa e salita del gancio;<br />

● fine corsa di traslazione del carrello;<br />

● taratura dei dispositivi limitatori di carico<br />

e di momento;<br />

● arresto automatico della gru e del carico<br />

in caso di interruzione di energia;<br />

● dispositivo di frenatura e pronto arresto<br />

e la posizione di fermo del carico e del<br />

mezzo;<br />

● dispositivi acustici di segnalazione ed<br />

avvertimento;<br />

● funzionamento del motore innestato<br />

anche durante la discesa del carico;<br />

● prova di funzionamento e di carico.<br />

Alla manovra dell’apparecchio sarà<br />

addetta normalmente una sola persona<br />

per la quale il datore di lavoro, dell’impresa<br />

appaltatrice, dovrà dichiarare di avere<br />

effettuato un idoneo addestramento per<br />

l’uso e la manovra della gru.<br />

Modalità di impiego<br />

Prima di ogni turno di lavoro occorre<br />

accertarsi della solidità del piano<br />

di appoggio con particolare cura<br />

se sono presenti scavi nelle immediate<br />

vicinanze.<br />

Le gru devono essere installate in modo<br />

che durante l’utilizzo si mantengano<br />

ad almeno 5 metri dalle linee elettriche<br />

aeree.<br />

La gru deve essere protetta contro le<br />

scariche atmosferiche secondo le disposizioni<br />

delle norme CEI 81-1, terza edizione.<br />

Occorre sempre realizzare una delimitazione<br />

del basamento della gru operata<br />

con solidi recinti.<br />

Il braccio della gru deve essere libero<br />

di ruotare su un angolo giro completo<br />

(360˚), non sono ammesse interferenze<br />

con alcun tipo di ostacolo; se la rotazione<br />

avviene al di sotto della quota massima<br />

degli ostacoli presenti sul luogo di installazione,<br />

deve essere garantito un franco di<br />

almeno 70 cm tra la sagoma d’ingombro<br />

della gru e gli ostacoli fissi.<br />

Lungo il braccio della gru devono essere<br />

indicate le diverse portate massime in<br />

funzione dello sbraccio operativo.<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com V


SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

Durante l’utilizzo operativo è necessario<br />

attenersi alle seguenti indicazioni:<br />

● i carichi non devono mai superare i<br />

valori massimi stabiliti dal diagramma<br />

delle portate. I diagrammi di portata<br />

devono essere resi visibili dagli appositi<br />

cartelli fissati lungo il braccio;<br />

● la gru deve essere usata solo per tiri<br />

verticali. Non è consentito utilizzare la<br />

gru per tiri inclinati o per traino; il gancio<br />

di sollevamento deve sempre agire<br />

verticalmente;<br />

● è vietato utilizzare la gru per sradicare<br />

alberi o smuovere casseforme o altri<br />

dispositivi interrati;<br />

● le manovre di partenza e di arresto<br />

devono essere graduali in modo da evitare<br />

bruschi strappi ed ondeggiamenti<br />

del carico. Non far dondolare il carico;<br />

● durante le manovre di sollevamento<br />

il carico deve essere tenuto ad almeno 2<br />

metri dal suolo per evitare contatti accidentali<br />

con persone che si trovino sulla<br />

traiettoria di passaggio del carico;<br />

● durante il passaggio dei carichi sospesi,<br />

nelle zone interessate, deve essere<br />

interdetto il transito e lo stazionamento<br />

dei lavoratori. In ogni caso, tutti i<br />

lavoratori che accedono al cantiere dovranno<br />

indossare idoneo casco di sicurezza;<br />

● evitare di far passare il carico sopra le<br />

zone di transito o di lavoro; non far transitare<br />

il carico al di fuori del cantiere;<br />

● sui tamburi, in qualsiasi condizione<br />

di lavoro, devono sempre essere avvolte<br />

almeno tre spire di fune;<br />

● la gru non deve mai essere abbandonata<br />

con il carico sospeso;<br />

● la gru deve essere posta fuori servizio<br />

quando a causa del vento, della pioggia<br />

o di altro fenomeno atmosferico, gli<br />

imbracatori e l’operatore ritengono di<br />

non poter controllare con sufficiente<br />

margine di sicurezza il sollevamento, il<br />

trasporto e la posa dei carichi;<br />

● alla fine del servizio o comunque<br />

prima di abbandonare la gru si deve<br />

provvedere a: alzare il gancio sotto il<br />

braccio, lasciare libero il braccio di ruotare<br />

sotto la spinta del vento, togliere<br />

corrente agendo sull’apposito interruttore<br />

generale;<br />

● le operazioni di manutenzione ordinaria<br />

della macchina devono essere eseguite<br />

come prescritto nel libretto di<br />

“Uso e Manutenzione” e devono essere<br />

eseguite servendosi delle apposite passerelle<br />

munite di normali parapetti oppu-<br />

INSERTO<br />

re, laddove non vi dovessero essere, utilizzando<br />

le apposite imbracature di sicurezza<br />

mantenute sempre ancorate ad elementi<br />

strutturali della gru;<br />

● le verifiche trimestrali di ganci, funi,<br />

catene, imbrachi ed altri apparecchi<br />

di sollevamento utilizzati devono essere<br />

registrate sul libretto di omologazione<br />

della macchina. Detto compito spetta<br />

all’operatore designato dal datore di lavoro,<br />

mentre il preposto ha l’obbligo di<br />

accertarsi che ciò venga fatto.<br />

Procedure di imbracatura<br />

dei carichi<br />

Le procedure di corretto imbraco sono<br />

essenziali per l’utilizzo in sicurezza di<br />

una gru a torre. Questa fase lavorativa è<br />

infatti spesso responsabile di infortuni avvenuti<br />

per perdita di parte del carico dovuta<br />

a errori di imbraco o cedimento degli<br />

accessori di sollevamento (ganci, brache,<br />

catene, funi) con conseguente caduta del<br />

carico.<br />

Durante l’utilizzo operativo è quindi<br />

necessario attenersi alle seguenti indicazioni:<br />

● per evitare gli infortuni caratteristici<br />

della sua professione e dovuti al contatto<br />

con i mezzi per l’imbracatura e col<br />

carico, l’imbracatore deve effettuare<br />

l’agganciamento e lo sganciamento solo<br />

a gancio fermo, usare le apposite funi<br />

o attrezzi per la guida del carico (ad<br />

esempio, un tirante terminante ad uncino);<br />

● prima di ogni tiro verificare che il<br />

carico sia idoneamente imbracato ed<br />

equilibrato. I materiali devono essere<br />

sollevati utilizzando opportuni sistemi<br />

di imbraco in relazione alla tipologia,<br />

alla dimensione e al peso del carico da<br />

movimentare;<br />

● effettuata l’imbracatura, controllarne<br />

la corrispondenza a quanto voluto (sia come<br />

entrata in azione di tutti i tratti previsti<br />

attivi sia come tenuta generale) e la buona<br />

equilibratura del carico, facendo innalzare<br />

il carico lentamente e soltanto di poco.<br />

● dopo aver effettuato una revisione<br />

visiva dell’imbracatura operata, può essere<br />

iniziato il sollevamento del carico<br />

avendo cura che esso avvenga verticalmente;<br />

● tiri obliqui e accentuate inclinazioni<br />

del carico sono vietati e pericolosi perché<br />

danno luogo a cambiamenti di equilibrio<br />

con possibilità di sfilamento del<br />

carico nonché ad aumenti di sollecitazioni<br />

nei mezzi di imbracatura;<br />

● durante l’imbraco evitare che catene<br />

e funi entrino in contatto con spigoli<br />

vivi e su qualsiasi bordo il cui raggio di<br />

curvatura sia inferiore o pari al diametro<br />

della fune. A tal fine alcune precauzioni<br />

risultano molto utili, quali ad<br />

esempio l’incamiciamento, con tubolare<br />

di PVC della fune, oppure l’applicazione<br />

nei punti critici di contatto di paraspigoli<br />

che ammorbidiscono ed amplificano<br />

contemporaneamente l’aderenza<br />

tra la fune e il carico;<br />

● si dovrà inoltre evitare di piegare le<br />

funi di acciaio su piccoli perni o ganci.<br />

Le portate, in simili condizioni, decrescono<br />

rapidamente con valori pari anche<br />

inferiori al 50% della portata nominale<br />

per funi che hanno, ad esempio, la<br />

piegatura su perni uguali a due volte il<br />

diametro della fune stessa;<br />

● è buona norma evitare la piegatura delle<br />

brache in coincidenza con i manicotti,<br />

con i capicorda e con le impalmature;<br />

● precauzione importante nell’utilizzo di<br />

imbracature ad anello continuo, è quella<br />

di evitare di appoggiare il carico nei punti<br />

protetti dipinti con vernice o ricoperte di<br />

nastro; zone queste che coincidono con<br />

l’annegamento delle estremità della fune;<br />

● il sollevamento di casseforme deve<br />

avvenire utilizzando idonee staffe di ancoraggio<br />

o utilizzando gli agganci previsti<br />

quando predisposti dal produttore<br />

del cassero. Sono rigorosamente vietati<br />

agganci di fortuna o l’utilizzo di dispositivi<br />

che impediscano la corretta chiusura<br />

del fermo di sicurezza del gancio;<br />

● il sollevamento dei laterizi e di altri<br />

materiali minuti deve essere effettuato<br />

esclusivamente mediante cassoni metallici<br />

o ceste muniti di idoneo fondo e di<br />

sponde perimetrali di contenimento alte<br />

quanto il carico. L’utilizzo di forche per<br />

il sollevamento di bancali di laterizio è<br />

vietato indipendentemente dal tipo di<br />

imballo utilizzato (imbrachi, reggette,<br />

cellophane, ecc.), è consentito l’utilizzo<br />

di elevatori semplici e forche se dotati<br />

di cestello esterno;<br />

● l’uso di forche sospese al gancio<br />

richiede speciale attenzione, infatti occorre<br />

valutare caso per caso la capacità<br />

delle forche di trattenere efficacemente<br />

il carico nelle condizioni in cui esso si<br />

presenta al momento del sollevamento;<br />

● l’uso della forca, secondo le disposizioni<br />

attualmente vigenti, può considerarsi<br />

ammissibile, con le cautele appena<br />

viste, solo per quei materiali per i quali<br />

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non vi siano esplicite disposizioni in<br />

contrario, come ad esempio quelle dell’art.<br />

58 del D.P.R. n. 164/1956;<br />

● per le brache a più bracci e per<br />

carichi la cui superficie induce ad angolare<br />

le stesse in modo accentuato, bisognerà<br />

tener presente che tale portata varia<br />

notevolmente con il variare dell’angolo<br />

al vertice. Non è opportuno operare<br />

con angoli superiori a 60˚ meglio<br />

ricorrere all’utilizzo di bilancieri o bilancini;<br />

● per particolari tipi, pesi e dimensioni<br />

di carichi, è buona norma dotare i carichi<br />

stessi di due o più funi di guida in<br />

modo da agevolare e rendere più sicura<br />

la fase di posa in opera del materiale,<br />

soprattutto in presenza di vento. I carichi<br />

ingombranti o pesanti devono essere<br />

guidati mediante fune o altro dispositivo<br />

da posizione di sicurezza;<br />

● gli addetti al ricevimento dei carichi<br />

debbono sostare in zona sicura ed intervenire<br />

solo quando i carichi sono in prossimità<br />

della quota di arrivo;<br />

● per la ricezione di carichi in quota<br />

non devono essere rimossi i dispositivi<br />

di protezione collettiva presenti (parapetti,<br />

tavole fermapiede, ecc.). Qualora<br />

sia indispensabile agire altrimenti, l’operatore<br />

dovrà lavorare obbligatoriamente<br />

indossando una imbracatura di sicurezza<br />

opportunamente vincolata con cordino<br />

di sicurezza al dispositivo di sicurezza<br />

predisposto e segnalato dal Direttore<br />

Tecnico di cantiere;<br />

● il carico va deposto su adeguati appoggi<br />

che possano facilitare la sua successiva<br />

movimentazione o ulteriore imbracatura.<br />

Il tiro va allentato gradualmente<br />

per controllare che non vi siano<br />

cadute o spostamenti di parti del carico<br />

prima e/o a seguito della rimozione dei<br />

mezzi di imbracatura;<br />

● quando il carico viene posato a terra<br />

si deve sempre tenere la fune in tensione<br />

con il peso del bozzello per evitare<br />

un anormale avvolgimento della fune<br />

stessa sul tamburo dell’argano o possibili<br />

scarrucolamenti che potrebbero causare<br />

la rottura delle funi e delle parti meccaniche<br />

della gru;<br />

● se gli accessori di imbraco tornano<br />

al posto di partenza appesi al gancio di<br />

trasporto, occorre sistemarli in modo<br />

che non diano luogo a inconvenienti o<br />

infortuni durante la corsa;<br />

● se gli imbracatori sono più di uno,<br />

soltanto uno di essi può dare i segnali al<br />

INSERTO<br />

manovratore. Il carico sospeso non va<br />

guidato con le mani ma con funi o ganci;<br />

non va spinto ma solo tirato, evitando<br />

di sostarvi sotto.<br />

Documentazione a corredo<br />

della macchina<br />

Oggi tutti gli apparecchi di sollevamento<br />

sono soggetti alla marcatura CE,<br />

a dichiarazione di conformità, alrilascio<br />

del libretto di istruzioni circa l’uso<br />

e la manutenzione, pertanto devono essere<br />

provvisti di targa riportante, in modo<br />

facilmente leggibile ed indelebile, almeno<br />

le seguenti indicazioni:<br />

● marcatura CE e altri marchi di conformità;<br />

● norme ed indirizzo del fabbricante;<br />

● designazione della serie e del tipo;<br />

● anno di fabbricazione;<br />

● eventuale numero di serie;<br />

● principali caratteristiche tecniche della<br />

macchina.<br />

Per le gru a torre il documento riportante<br />

indicazioni di uso e manutenzione<br />

deve riportare le informazioni di carattere<br />

tecnico, le istruzioni d’uso e manutenzione<br />

ordinaria, straordinaria e preventiva, e<br />

le indicazioni necessarie per eseguire in<br />

sicurezza, la messa in funzione, l’utilizzazione,<br />

il trasporto, l’installazione, il montaggio<br />

e lo smontaggio, la regolazione, la<br />

manutenzione e la riparazione della macchina,<br />

la possibilità di montare accessori.<br />

In particolare, devono essere chiaramente<br />

indicate: le norme di sicurezza da adottare,<br />

la portata massima dell’elevatore, le<br />

istruzioni per l’imbracatura dei carichi, le<br />

segnalazioni per comunicare con il manovratore,<br />

le principali istruzioni d’uso.<br />

Tutti gli apparecchi di sollevamento<br />

aventi una portata utile superiore ai 200 kg<br />

sono soggetti ad omologazione ISPESL.<br />

La targhetta di immatricolazione rilasciata<br />

dall’ISPESL deve essere apposta in<br />

maniera ben visibile e non rimovibile sulla<br />

macchina. Il libretto di omologazione<br />

deve accompagnare il mezzo nei suoi spostamenti<br />

operativi.<br />

Le gru a torre devono, inoltre, essere<br />

corredate del certificato di conformità alle<br />

prestazioni acustiche regolamentato dal<br />

D.M. n. 588/1987 e dal D.Lgs. n.<br />

137/1992; sulla macchina devono essere<br />

applicate due targhette metalliche esagonali<br />

(codificate dalla normativa) recanti i<br />

livelli di pressione sonora massima e minima<br />

emessi dalla macchina durante le lavorazioni.<br />

SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

Gli stessi accessori, eventualmente previsti<br />

dal libretto di omologazione della<br />

gru, sono a loro volta “macchine” e devono<br />

quindi essere marcati CE. I rispettivi<br />

documenti di accompagnamento devono<br />

specificare a quali macchine (costruttore,<br />

tipo e modello) possono essere applicati.<br />

È vietato assemblare macchine ed accessori<br />

che non siano esplicitamente compatibili.<br />

L’operatore addetto<br />

alla conduzione<br />

La legislazione nazionale non prevede<br />

alcuna formazione obbligatoria per l’utilizzo<br />

e la manutenzione degli apparecchi di<br />

sollevamento. Tuttavia con l’entrata in vigore<br />

del D.Lgs. n. 626/1994, il legislatore<br />

ha introdotto il principio che questi mezzi,<br />

così come tutte le attrezzature speciali, debbano<br />

essere utilizzate dall’operatore solo<br />

dopo una formazione adeguata e specifica.<br />

Questa formazione deve garantire che<br />

l’uso delle macchine avvenga in modo corretto,<br />

in relazione ai rischi che possono<br />

essere causati a se stessi o ad altre persone.<br />

La conduzione di un qualsiasi apparecchio<br />

di sollevamento richiede sempre una<br />

particolare abilità e preparazione tecnica,<br />

nonché un elevato senso di responsabilità.<br />

Quindi l’operatore deve possedere specifici<br />

requisiti psicofisici per essere idoneo a<br />

svolgere questo lavoro. Pertanto l’uso di<br />

questi mezzi deve essere riservato solo a<br />

personale incaricato.<br />

Gli operatori debbono essere opportunamente<br />

addestrati sull’uso della macchina<br />

ed informati su eventuali rischi particolari<br />

presenti nei luoghi di lavoro.<br />

È consigliato un corso di formazione<br />

che preveda l’insegnamento di un uso efficace<br />

e sicuro della macchina e una conoscenza<br />

specifica del funzionamento del<br />

motore e dell’impianto idraulico per gli<br />

interventi di pulizia e manutenzione.<br />

È inoltre opportuno ricordare che esiste<br />

un documento per la formazione dei<br />

preposti alla gestione e supervisione del<br />

sollevamento dei carichi. Il documento<br />

di riferimento è l’ISO TC 96/sc5 n. 248<br />

del 14 maggio 2001 intitolato «Cranes -<br />

Training of appointed person» dove con il<br />

termine «appointed person» si identifica<br />

una «persona competente che ha la supervisione<br />

delle operazioni della gru e delle<br />

iniziative di organizzazione richieste dalla<br />

movimentazione dei carichi». Ciò per evidenziare<br />

il particolare rischio in tali attività<br />

e la conseguente necessità di preparazio-<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com VII


SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

ne tecnica di tutto il personale coinvolto,<br />

sia con mansioni operative che organizzative<br />

e di coordinamento operativo.<br />

Accessori di imbracatura<br />

Poiché quasi mai i carichi possono essere<br />

collegati direttamente al gancio di un<br />

apparecchio di sollevamento, si devono<br />

usare sistemi di imbracatura quali, brache,<br />

catene, funi, o elementi intermedi<br />

quali, tenaglie, forche, ceste, cassoni, reti<br />

o altri accessori particolari studiati per<br />

carichi di forma o natura speciali.<br />

Va altresì ricordato che l’imbracatura<br />

dei carichi deve essere effettuata usando<br />

mezzi idonei per evitare la caduta del carico<br />

o il suo spostamento dalla primitiva<br />

posizione di partenza.<br />

In linea generale, le norme tecniche di<br />

riferimento in merito fanno capo soprattutto<br />

a quanto riportato alle norme UNI ISO<br />

4308 (1 e 2) e prEN 13411, prEN 13414.<br />

In particolare, per gli accessori di sollevamento<br />

è da ricordare che ognuno di essi<br />

all’atto della immissione sul mercato, ovvero<br />

della prima utilizzazione per quelli<br />

allestiti direttamente dall’utente, deve oggi<br />

soddisfare a quanto riportato ai punti<br />

4.3.2 e 4.4.1 del D.P.R. n. 459/1996 i<br />

quali specificano che ogni accessorio di<br />

sollevamento deve recare, come già brevemente<br />

accennato, i seguenti dati:<br />

● marcatura CE;<br />

● identificazione del fabbricante;<br />

● identificazione del materiale (ad<br />

esempio: classe internazionale, quando<br />

questa informazione è necessaria per la<br />

compatibilità dimensionale);<br />

● identificazione del carico massimo<br />

di utilizzazione.<br />

Per gli accessori di imbracatura che<br />

comprendono componenti sui quali la<br />

marcatura è materialmente impossibile<br />

(per esempio, funi e cordami) le indicazioni<br />

devono essere apposte su una targa o<br />

con altro supporto solidamente fissato in<br />

modo tale da non compromettere la resistenza<br />

dell’accessorio. Inoltre dette indicazioni<br />

debbono essere leggibili e disposte<br />

in un punto tale da non rischiare di scomparire<br />

in seguito alla lavorazione, all’usura,<br />

ecc.<br />

Ogni accessorio di sollevamento o ciascuna<br />

partita di accessori di sollevamento<br />

commercialmente indivisibile deve essere<br />

accompagnato da istruzioni per l’uso che<br />

forniscano almeno le seguenti indicazioni:<br />

- le condizioni normali di esercizio;<br />

INSERTO<br />

- le prescrizioni per l’uso, il montaggio<br />

e la manutenzione;<br />

- i limiti di utilizzazione.<br />

Gli accessori di sollevamento devono<br />

essere scelti in funzione delle modalità di<br />

sollevamento. In particolare per le imbracature<br />

si dovrà tenere conto di tutte le<br />

riduzioni di capacità in funzione delle<br />

componenti delle forze peso che si generano.<br />

Utile riferimento per la scelta delle<br />

funi è la norma UNI ISO 4308.<br />

I mezzi per l’imbracatura possono essere<br />

collegati al carico in diversi modi:<br />

a) attaccati direttamente a golfari ad<br />

occhio circolare con gambo filettato UNI<br />

2947, e ad occhio allungato, con foro filettato<br />

UNI 2948;<br />

b) con attacchi solidali predisposti tipo<br />

maniglione ad anello con zanca annegata<br />

nel manufatto di calcestruzzo;<br />

c) per quanto concerne particolari tipo<br />

di carico (vedi ad esempio grandi manufatti<br />

in calcestruzzo), bisognerà porre attenzione<br />

ai sistemi di attacco che saranno<br />

costituiti da una parte metallica appositamente<br />

annegata nel calcestruzzo ed un<br />

elemento di sospensione ed aggancio ad<br />

esso opportunamente collegato;<br />

d) con attacchi di tipo flessibile variamente<br />

collegati al carico:<br />

- attaccati a legature passanti attorno al<br />

carico o preventivamente predisposte con<br />

l’impiego di corde, funi o catene tese a<br />

mano o mediante appositi dispositivi;<br />

- passati sotto e attorno ai carichi, a<br />

forma di cappio o canestro o con sistema<br />

più complesso. In tal caso, essi svolgono<br />

anche funzione di legatura.<br />

Tra le imbracature più diffuse nei cantieri<br />

si possono distinguere alcune tipologie<br />

prevalenti:<br />

● a tratto unico aperto (brache semplici<br />

o tiranti);<br />

● a tratto unico chiuso su se stesso<br />

(brache ad anello);<br />

● a più tratti concorrenti ad un estremo<br />

ad un unico anello (brache multiple<br />

o gioghi);<br />

● a più tratti collegati ad un estremo<br />

ad una o più traverse (bilancieri o bilancini).<br />

La maggior parte degli accessori sono<br />

dimensionati per sopportare carichi e tensioni<br />

passanti per il proprio asse. Ne risulta<br />

che i tiri obliqui devono essere evitati scrupolosamente<br />

al fine di non incorrere in<br />

sollecitazioni anomale e quindi non previste<br />

nel dimensionamento dell’accessorio.<br />

In ogni caso, indipendentemente dalla<br />

tipologia di imbraco e di ancoraggio utilizzato,<br />

è necessario che:<br />

● siano rispettate le portate dei diversi<br />

dispositivi, fissate in relazione alle caratteristiche<br />

costruttive e alle modalità<br />

d’impiego;<br />

● che la manutenzione sia operata in<br />

modo soddisfacente e siano effettuate le<br />

verifiche periodiche trimestrali;<br />

● che gli imbracatori ricevano le necessarie<br />

istruzioni per l’uso e vi si attengano<br />

e conoscano anche le prescrizioni<br />

per i segnali gestuali.<br />

Le brache, nel contesto generale di<br />

cantiere, e per l’uso che di esse viene<br />

fatto, risultano molto esposte a danneggiamenti<br />

vari. Per limitare questo facile processo<br />

di degrado, le brache, non dovranno<br />

mai essere utilizzate e poi abbandonate<br />

sul terreno, oppure a contatto con agenti<br />

di degrado, vedi ad esempio fonti di calore,<br />

schiacciamento sotto i carichi a terra,<br />

contatto con agenti chimici aggressivi.<br />

Al fine di proteggere le brache di catena<br />

alla fine del ciclo lavorativo giornaliero,<br />

sarà bene che esse vengano immagazzinate<br />

e sistemate su rastrelliere previa<br />

lubrificazione, onde evitare i fenomeni<br />

della corrosione. A tal fine bisognerà evitare<br />

inoltre l’uso di solventi per la loro<br />

pulizia.<br />

I tempi lavorativi, a volte, inducono ad<br />

operazioni d’uso approssimativo o improprio<br />

dei mezzi. In questo senso, ai fini<br />

della sicurezza, bisognerà evitare di accoppiare,<br />

ad esempio, in modo improprio brache<br />

di funi costituite da elementi di tiro di<br />

tipo differente.<br />

I dispositivi di imbraco più diffusi nei<br />

cantieri edili sono:<br />

● brache di catena;<br />

● brache di fune in acciaio;<br />

● brache di fibre sintetiche e naturali.<br />

Brache di catena metallica<br />

Le portate delle catene sono definite<br />

in base alla direttiva 98/37/CE che ne<br />

indica pari a 4, in generale, il coefficiente<br />

di sicurezza ovvero 5 per quanto riportato<br />

all’art. 179 del D.P.R. n. 547/1955.<br />

La portata rappresenta lo sforzo massimo<br />

sopportabile nei limiti di sicurezza,<br />

dato il coefficiente di riduzione. Si consideri<br />

che tale sforzo non coincide sempre<br />

con il carico effettivamente sollevato: la<br />

capacità di sollevamento, infatti, è tanto<br />

minore quanto più la direzione della braca<br />

si scosta dalla verticale.<br />

In base alle norme di calcolo, la portata<br />

dell’intera braca deve essere identificata<br />

con quella del componente che risulta<br />

VIII www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


più debole; inoltre, non bisognerà in alcun<br />

caso intraprendere il sollevamento essendo<br />

presenti carichi superiori alla effettiva<br />

capacità della braca stessa.<br />

Gli effetti termici rappresentano un ulteriore<br />

fattore di riduzione dell’efficienza<br />

dell’imbraco. È da ricordare che una catena<br />

che lavora in presenza di calore subisce,<br />

infatti, una riduzione di portata che<br />

varia in funzione della temperatura raggiunta<br />

dalla catena stessa. Mai scaldare o<br />

usare la braca dopo un preriscaldamento<br />

che vada oltre i 450 ˚C.<br />

Protezioni per catene in corrispondenza<br />

di spigoli del carico sono anche da<br />

prendere in considerazione se il carico<br />

presenta asperità o spigoli o altre particolarità<br />

per cui risulti opportuno interporre<br />

degli spessori in legno o gomma.<br />

Le catene devono essere contrassegnate<br />

dal produttore e corredate di una dichiarazione<br />

riportante tutte le indicazioni e le<br />

certificazioni richieste dal D.P.R. 21 luglio<br />

1982 e/o dalla direttiva CEE 91/368.<br />

La documentazione relativa dovrà sempre<br />

essere tenuta in cantiere.<br />

Brache di fune in acciaio<br />

Tutte le brache costituite da funi di<br />

acciaio devono essere conformi alla norma<br />

ISO 2408.<br />

Tali accessori di sollevamento sono<br />

costituiti essenzialmente da funi di acciaio<br />

aventi alle estremità terminali che consentono<br />

il collegamento con i ganci delle<br />

gru, con i carichi da sollevare o con organi<br />

di macchine. Il terminale della fune è<br />

generalmente protetto da una “redancia”.<br />

Le funi per brache sono normalmente<br />

di acciaio lucido, e sono di tipo flessibile<br />

a 6 trefoli, con anima tessile oppure con<br />

anima metallica. Sono anche disponibili<br />

brache di funi di acciaio zincato o di acciaio<br />

inossidabile per applicazioni particolari.<br />

Le portate delle funi di acciaio sono<br />

definite a livello europeo dalla direttiva<br />

98/37/CE che, in generale, indica pari a<br />

“5” il coefficiente di sicurezza quando si<br />

sia tenuto conto anche dell’efficienza del<br />

terminale, mentre in Italia l’art. 179 del<br />

D.P.R. n. 547/1955, così dispone: «Le funi<br />

e le catene degli impianti e degli apparecchi<br />

di sollevamento e di trazione, salvo<br />

quanto previsto al riguardo dai regolamenti<br />

speciali, devono avere, in rapporto<br />

alla portata e allo sforzo massimo ammissibile,<br />

un coefficiente di sicurezza di almeno<br />

6 per le funi metalliche, 10 per le funi<br />

INSERTO<br />

composte di fibre e 5 per le catene. Le<br />

funi e le catene debbono essere sottoposte<br />

a verifiche trimestrali».<br />

In merito alla riduzione di efficienza<br />

(capacità di portata) dovuta al terminale<br />

usato gli attuali progetti di norma CEN<br />

armonizzati alla Direttiva Macchine portano<br />

i seguenti valori riduttivi in funzione<br />

dei terminali utilizzati:<br />

a) “Impalmatura a mano”(prEN<br />

13411-2: 1998) - Efficienza rispetto<br />

al carico di rottura della fune 80%<br />

(per funi di diametro fino a 60 mm) e<br />

70% (per funi di diametro superiore a<br />

60 mm);<br />

b) “Capicorda a testa fusa” (prEN<br />

13411-4: 1998) - Efficienza rispetto al<br />

carico di rottura della fune 100%;<br />

c) “Morsetti a cavalletto” (prEN<br />

13411-5: 1998) - Efficienza rispetto al<br />

carico di rottura della fune almeno 80%;<br />

d) “Capicorda asimmetrici a cuneo”<br />

(prEN 13411-6: 1998) - Efficienza rispetto<br />

al carico di rottura della fune 85% (per<br />

funi con resistenza = 1960 N/mm 2) e<br />

80% (per funi con resistenza ≤ 1960<br />

N/mm 2);<br />

e) “Asole fissate con manicotti o impalmatura”<br />

-(prEN 13414-1: 1998 - Efficienza<br />

rispetto al carico di rottura della<br />

fune 90% per manicotti, 80% per impalmatura<br />

(per funi di diametro fino a 60<br />

mm).<br />

Anche le funi devono essere contrassegnate<br />

dal produttore e corredate<br />

di una dichiarazione riportante tutte le<br />

indicazioni e le certificazioni richieste<br />

dal D.P.R. 21 luglio 1982 e/o dalla<br />

direttiva CEE 91/368. La documentazione<br />

relativa dovrà sempre essere tenuta<br />

in cantiere.<br />

Brache di fibre sintetiche<br />

e naturali<br />

Le brache sintetiche sono costituite da<br />

nastro di poliammide e di poliestere ed in<br />

quanto tali rispondono alle norme UNI<br />

9351-88 (ISO 4878-81) ed al prEN 1492<br />

- 1 e prEN 1492 - 2 per le quali il riferimento<br />

è rivolto ai tessuti con fibre multifilamento<br />

resistente ai raggi ultravioletti e<br />

termofissati.<br />

Le portate delle brache in fibra sono<br />

definite per l’Europa dalla direttiva<br />

98/37/CE che ne indica in “7” il coefficiente<br />

di sicurezza, mentre per l’Italia abbiamo<br />

visto che l’art. 179 del D.P.R. n.<br />

547/1955 innalza a “10” il coefficiente di<br />

sicurezza per gli imbrachi realizzati con<br />

fibre tessili.<br />

SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

La versatilità delle imbracature in<br />

fibra risolve efficacemente tutti i problemi<br />

di collegamento tra il gancio del<br />

mezzo di sollevamento ed il carico da<br />

sollevare.<br />

È preferibile l’utilizzo di questo tipo di<br />

brache nei casi in cui i carichi da sollevare<br />

presentino particolari forme o superfici<br />

tali che non sopporterebbero, ad esempio,<br />

lo sfregamento di una catena; ovvero,<br />

quando la braca metallica può venire a<br />

contatto con sostanze che aggrediscono i<br />

materiali acciaiosi.<br />

Con riferimento al sollevamento dei<br />

carichi pesanti ma delicati, è evidente la<br />

duttilità della braca in fibra che con la sua<br />

elasticità riesce ad ammortizzare in modo<br />

più che soddisfacente gli eventuali strappi<br />

che si possono presentare durante le manovre;<br />

né tanto meno è da sottovalutare il<br />

fattore sicurezza, dovuto al fatto che tali<br />

mezzi non sono conduttori di elettricità e<br />

vanno, quindi, a favore della sicurezza del<br />

lavoratore. Non ultimo il vantaggio per<br />

tali mezzi di riuscire a sollevare agevolmente<br />

piccoli carichi per i quali le brache<br />

di catene o di funi sarebbero meno adatte<br />

per la loro rigidità.<br />

Individuazione<br />

e analisi dei rischi<br />

Durante l’uso di macchine movimento<br />

terra si possono riscontrare principalmente<br />

i seguenti rischi particolari:<br />

● cedimento del piano di appoggio,<br />

collasso e crollo della struttura con rischio<br />

di schiacciamento di persone<br />

estranee o dello stesso operatore;<br />

● cesoiamento e schiacciamento degli<br />

operatori, durante l’installazione dei tralicci<br />

montanti e del braccio rotante e<br />

durante le normali fasi di lavoro;<br />

● rischi di caduta dall’alto dell’operatore<br />

e di utensili durante le fasi di installazione,<br />

manutenzione e smontaggio;<br />

● rischi derivanti dal cattivo funzionamento<br />

o stato di manutenzione del mezzo<br />

(vibrazioni, rumore, ecc.).<br />

● elettrocuzione per contatto con linee<br />

elettriche aeree;<br />

● rischi elettrici dovuti all’impianto elettrico<br />

di cantiere, all’impianto di messa a<br />

terra e/o all’impianto di protezione dalle<br />

scariche atmosferiche;<br />

● rischi indotti dalle condizioni atmosferiche;<br />

● scivolamenti, cadute a livello durante<br />

la salita e la discesa dell’operatore e<br />

durante la fase di imbraco, carico e scarico;<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com IX


SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

● caduta dall’alto durante le fasi di<br />

carico e scarico in quota;<br />

● rischi derivanti da urti, colpi, impatti,<br />

compressioni e schiacciamento, durante i<br />

lavori di imbraco, carico e scarico;<br />

● rischi derivanti dal rilascio o caduta<br />

di parte del carico e caduta di materiale<br />

dall’alto;<br />

● urto del braccio con strutture fisse e<br />

rischi indotti dalla presenza di altre gru<br />

interferenti;<br />

● rischi derivanti da un uso improprio<br />

del mezzo;<br />

● rischi indotti dall’abbandono del<br />

mezzo;<br />

● rischi indotti da malfunzionamenti;<br />

● rischi indotti dalle attività di manutenzione.<br />

Rischio<br />

Cedimento del piano di appoggio, collasso e crollo della struttura con rischio<br />

di schiacciamento di persone estranee o dello stesso operatore, rovesciamento<br />

Magnitudo Molto grave<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

Rischio<br />

● il Direttore di cantiere dovrà verificare la stabilità del terreno prima di installare la gru ed iniziare i lavori;<br />

● l’operatore deve conoscere bene prestazioni, peso e carico massimo sollevabile dalla macchina in<br />

relazione allo sbraccio.<br />

● i carichi non devono mai superare i valori massimi stabiliti dal diagramma delle portate. I diagrammi di<br />

portata devono essere resi visibili dagli appositi cartelli fissati lungo il braccio.<br />

● la gru deve essere usata solo per tiri verticali. Non è consentito utilizzare la gru per tiri inclinati o per<br />

traino; il gancio di sollevamento deve sempre agire verticalmente;<br />

● è vietato utilizzare la gru per sradicare alberi o smuovere casseforme o altri dispositivi interrati;<br />

● evitare di raggiungere le condizioni limite ed in genere comportarsi con prudenza;<br />

● non utilizzare in modo improprio la macchina.<br />

Rischi di caduta dall’alto dell’operatore e di utensili durante<br />

le fasi di installazione, manutenzione e smontaggio<br />

Magnitudo Grave<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

Rischio<br />

● l’operatore in quota addetto al montaggio o alla manutenzione della gru deve indossare un’imbracatura<br />

di sicurezza con bretelle e cosciali e disporre di adeguati dispositivi di trattenuta.<br />

● stante il rischio di caduta nel vuoto con sospensione dell’operatore i cordini di sicurezza deve avere una<br />

lunghezza massima di 1,5 m e deve essere dotato di dissipatore.<br />

● tutti gli accessori dei dispositivi anticaduta (imbracatura, cordini, dissipatori, moschettoni, punti di ancoraggio,<br />

ecc.) devono essere marcati CE ed essere revisionati annualmente;<br />

● ogni utensile (chiave, martello, ecc.) utilizzato in quota deve essere legato, mediante laccio, alla cintura di<br />

sicurezza dell’operatore;<br />

● durante i lavori in quota si deve interdire il transito e la sosta nelle aree sottostanti.<br />

Cesoiamento e schiacciamento degli operatori, durante l’installazione dei tralicci montanti<br />

e del braccio rotante e durante le normali fasi di lavoro<br />

Magnitudo Molto grave<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

INSERTO<br />

Le schede di valutazione<br />

del rischio<br />

Le macchine utilizzate debbono possedere,<br />

funzionanti, tutti i dispositivi di sicurezza<br />

previsti dalla legge e debbono essere<br />

mantenute in efficienza mediante regolare<br />

manutenzione.<br />

Le attività di seguito illustrate debbono<br />

intendersi come presidio minimo alla<br />

buona realizzazione in sicurezza delle diverse<br />

fasi di lavorazione.<br />

La valutazione del rischio dovrà essere<br />

opportunamente integrata in relazione<br />

al contesto operativo nel quale si è chiamati<br />

ad operare.<br />

Si prefigura la necessità di ricorrere<br />

all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale<br />

per minimizzare il rischio residuo<br />

a livelli accettabili.<br />

Utilizzo delle gru a torre:<br />

individuazione e analisi dei rischi<br />

I DPI da considerarsi in via preliminare<br />

per l’operatore macchina sono:<br />

● calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo;<br />

● indumenti protettivi (tute);<br />

● casco di sicurezza con sottogola (installazione/manutenzione);<br />

● guanti (installazione/manutenzione);<br />

● occhiali protettivi o Visiera (manutenzione);<br />

● imbracatura di sicurezza, connettori<br />

e cordino con dissipatore (installazione/<br />

manutenzione).<br />

I DPI da considerarsi in via preliminare<br />

per l’operatore ausiliario a terra<br />

sono:<br />

● casco di sicurezza;<br />

● calzature di sicurezza;<br />

● indumenti protettivi ad alta visibilità;<br />

● guanti. l<br />

● durante la fase di installazione: delimitare la zona di lavoro, nel raggio d’azione della macchina è<br />

necessario predisporre sbarramenti e segnaletica di sicurezza;<br />

● è buona norma tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento;<br />

● le operazioni di montaggio della gru devono essere eseguite da un operatore esperto e qualificato;<br />

● i punti di imbracatura per il sollevamento ed il montaggio della gru sono indicati sul libretto d’uso e<br />

manutenzione e riportati mediante adesivi, targhe o pittogrammi sui singoli elementi;<br />

● durante lo scarico degli elementi dal mezzo di trasporto, gli addetti all’imbracatura ed aggancio del carico,<br />

prima di consentire l’inizio della manovra, devono verificare il corretto aggancio dell’imbraco e successivamente<br />

allontanarsi al più presto dalla traiettoria di movimentazione dell’elemento;<br />

● durante le fasi di montaggio e quando le strutture sono in movimento gli operai devono restare fuori dalla<br />

zona di pericolo;<br />

● le operazioni di montaggio e smontaggio devono essere eseguite in assenza di vento. La velocità massima<br />

consentita e di 10 km/h;<br />

X www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


● è obbligatorio verificare le zavorre e attenersi a quanto indicato nel libretto di montaggio della gru;<br />

● prima dell’entrata in funzione della gru, il personale addetto, deve indicare i controlli indicati nel<br />

libretto di montaggio;<br />

● dal posto di guida non si devono poter raggiungere cremagliere, ingranaggi o in generale organi di<br />

lavoro pericolosi (distanze adeguate, parafanghi, carter, griglie, cabina di protezione);gli elementi delle<br />

macchine, devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza quando sono fonte di<br />

pericolo;<br />

● è vietato condurre la macchina e comandare gli organi lavoratori da posizioni diverse del posto di guida,<br />

in alternativa è concesso solo l’uso di radiocomandi da posizioni a terra appositamente predisposte;<br />

● è necessario prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di<br />

sicurezza.<br />

Rischio Vibrazioni<br />

Magnitudo Media<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

● l’esecuzione programmata della manutenzione, la verifica periodica dell’idoneità della macchina<br />

e la verifica della rumorosità della stessa permettono di intervenire tempestivamente per prevenire il<br />

rischio.<br />

● le attrezzature (sedili, comandi, ecc.) dovranno essere dotate di dispositivi antivibranti (manopole, ecc.);<br />

● i sedili devono essere ergonomici, regolabili e idonei a ridurre la trasmissione delle vibrazioni,<br />

● una scorretta posizione di guida durante il lavoro può affaticare l’operatore portandolo a compiere<br />

operazioni non corrette;<br />

● il posto di guida ed i comandi devono consentire l’agevole esecuzione di tutte le manovre necessarie<br />

alla conduzione del carico.<br />

Rischio Rumore<br />

Magnitudo Media<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

● l’esecuzione programmata della manutenzione, la verifica periodica dell’idoneità della macchina e la<br />

verifica della rumorosità della stessa permettono di intervenire tempestivamente per prevenire il rischio;<br />

● le gru devono essere corredate del certificato di conformità alle prestazioni acustiche come previsto<br />

dal D.M. n. 588/1987 e dal D.Lgs. n. 137/1992;<br />

● sulla macchina devono essere applicate due targhette metalliche esagonali (codificate dalla normativa)<br />

recanti i livelli di pressione sonora massima e minima emessi dalla macchina durante le lavorazioni;<br />

● controllare che gli sportelli del vano motore siano tutti correttamente chiusi e gli organi in<br />

movimento (tamburi, pulegge, ecc.) opportunamente ingrassati.<br />

Rischio Elettrocuzione per contatto con linee elettriche aeree<br />

Magnitudo Molto grave<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

Rischio<br />

● verificare che nelle vicinanze della zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano<br />

interferire con le manovre del mezzo;<br />

● non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di m 5;<br />

detta distanza minima inderogabile deve essere rispettata sia dagli elementi strutturali della torre e del<br />

braccio che dai carichi sospesi movimentati (art. 11, D.P.R. n. 164/1956);<br />

● durante le lavorazioni l’operatore dovrà fare particolare attenzione nel manovrare il braccio e<br />

l’argano affinché non si generino oscillazioni del carico che possano condurre a contatti con le linee<br />

elettriche aeree;<br />

● particolare attenzione dovrà essere posta durante la movimentazione di grandi elementi prefabbricati<br />

che, a causa della loro dimensione, potrebbero vanificare anche un corretto rispetto delle distanze di<br />

installazione.<br />

Rischi elettrici dovuti all’impianto elettrico di cantiere, all’impianto di messa<br />

a terra e/o all’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche<br />

Magnitudo Molto grave<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

INSERTO<br />

SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

● l’impianto elettrico di cantiere e l’impianto di terra devono essere certificati dall’installatore ai sensi della<br />

legge n. 46/1990;<br />

● tutte le connessioni dell’impianto elettrico e di terra devono essere realizzate da personale qualificato<br />

e controllate periodicamente per verificarne l’efficienza;<br />

● la realizzazione dell’impianto di terra ad anello chiuso tutela gli operatori anche in caso di taglio<br />

accidentale;<br />

● al fine di disperdere a terra le scariche atmosferiche, tutti gli apparecchi e le strutture metalliche di<br />

grande dimensione dovranno essere collegate elettricamente a terra. Le dimensioni minime dei conduttori<br />

utilizzabili come dispersori sono individuate dalla norma CEI 11-8;<br />

● l’alimentazione della gru dovrà avvenire tramite cavo di alimentazione flessibile di tipo H07RN-F con interruttore<br />

generale ubicato sul quadro elettrico;<br />

● è vietato inserire o disinserire macchine utensili su prese in tensione. Prima di effettuare l’allacciamento<br />

occorre accertarsi che l’interruttore di avvio della macchina sia nella posizione “aperto” (motore elettrico fermo),<br />

cioè in assenza di tensione alla presa;<br />

● prima di operare qualsiasi intervento di manutenzione su apparecchiature alimentate elettricamente si deve<br />

togliere tensione agendo sull’interruttore del quadro di alimentazione e/o staccando la spina di alimentazione;<br />

● quando i cavi vengono posizionati a terra devono essere protetti dall’usura meccanica, evitando comunque<br />

lo schiacciamento da parte di mezzi pesanti.<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XI


SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

Rischio Rischi dovuti alle condizioni atmosferiche<br />

Magnitudo Medio<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

Rischio<br />

● l’utilizzo di un apparecchio di sollevamento deve essere immediatamente sospeso nei seguenti casi:<br />

- in presenza di nebbia;<br />

- in presenza di forte pioggia che limiti la visibilità;<br />

- in caso di scarsa illuminazione;<br />

- in presenza di vento forte;<br />

● per le gru installate all’aperto soggette ad agenti atmosferici devono essere presi provvedimenti tecnici e<br />

organizzativi per garantire la stabilità in presenza di azioni meteorologiche prevedibili sia in servizio che fuori<br />

servizio (ancoraggi, anemometri, dispositivi di avvertimento, ecc.);<br />

● la stabilità della gru deve essere verificata nelle condizioni più sfavorevoli;<br />

● azione del vento: il vento può sovraccaricare considerevolmente la gru che va sempre posta fuori servizio<br />

al raggiungimento della velocità denominata “vento limite di servizio” e riportata sul libretto d’uso della<br />

macchina;<br />

● si deve quindi controllare durante il servizio la velocità del vento;<br />

● le norme prevedono che tutte le gru a torre e simili debbano sempre essere poste fuori servizio con<br />

velocità del vento superiori a 72 km/h; a tale velocità la pressione specifica corrispondente è di 25 N/m 2 ;<br />

● al raggiungimento della velocità limite si deve interrompere immediatamente il lavoro, sbloccare il<br />

braccio lasciandolo libero di ruotare, rialzare il gancio ed avvicinarlo alla torre della gru;<br />

● le gru poste fuori servizio devono comunque resistere alle spinte del vento previste localmente in casi<br />

eccezionali. La stabilità della gru fuori servizio deve pertanto essere garantita per i valori del vento previsti<br />

nella zona di impiego. L’installatore può ricorrere anche a mezzi ausiliari di ancoraggio per garantire la<br />

suddetta stabilità, ma sempre nel rispetto delle caratteristiche d’uso e manutenzione prescritte dal costruttore;<br />

● nel caso di gru su binario, ove detti ancoraggi fossero costituiti, oltre che dalle tenaglie di fissaggio alle<br />

rotaie in zona del binario particolarmente rinforzata o zavorrata, anche da funi aventi funzioni di controventature,<br />

le stesse unitamente agli ancoraggi a terra dovranno avere le caratteristiche previste dal costruttore.<br />

Scivolamenti e cadute a livello durante la salita e la discesa<br />

dell’operatore e durante le fasi di imbraco dei carichi<br />

Magnitudo Media<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

INSERTO<br />

● prima di iniziare qualsiasi attività lavorativa bisogna organizzare le aree di lavoro, gli spazi da adibire<br />

a deposito, gli spazi da destinare alle attrezzature, in maniera tale da consentire tutti gli spostamenti sul<br />

piano di lavoro in sicurezza;<br />

● in presenza di cabina di manovra in quota, la scala di accesso della gru deve essere contornata da gabbia<br />

metallica di sicurezza a partire da 2 m di altezza da terra e deve presentare un ballatoio ogni 8 m;<br />

● il posto di guida, protetto contro l’irraggiamento solare, e riscaldato, deve essere raggiungibile<br />

agevolmente ed in piena sicurezza; ciò significa che devono essere predisposti percorsi protetti (parapetti),<br />

punti di presa per le mani (maniglie, corrimani) e punti di appoggio con superficie antiscivolo per i<br />

piedi (scalini, grigliati, barre sporgenti, ribaltine, ecc.);<br />

● pulire sempre dal grasso od olio le maniglie o gli scalini di accesso alla cabina di manovra;<br />

● l’accesso alle macchine deve avvenire con l’operatore rivolto verso la macchina;<br />

● non usare le leve di comando in cabina come maniglia da afferrare per scendere o salire;si sono<br />

verificati gravi infortuni a causa di accaduti contatti durante la caduta con leve e pedali di comando, se<br />

tali contatti avvengono quando il motore è in moto determinano infatti il pericoloso movimento della<br />

macchina o del braccio. Per prevenire tali casi è indispensabile che la macchina sia corredata da un<br />

dispositivo di sicurezza a uomo presente (barre guardacorpo imbottite, cintura di sicurezza dotata di<br />

interblocco, ecc.) che impedisca il funzionamento del motore e blocchi in modo certo la macchina se<br />

l’addetto non è al posto di guida;<br />

● non ammettere all’interno della cabina di manovra altre persone.<br />

Rischio Caduta dall’alto durante le fasi di carico e scarico in quota<br />

Magnitudo Molto Grave<br />

Misure<br />

● la zona di ricezione del carico posizionata in quota dovrà sempre essere dotata di regolamentare parapetto<br />

di Prevenzione<br />

con tavola fermapiede e corrente intermedio;<br />

e Protezione<br />

● l’addetto alla ricezione del carico dovrà porre particolare attenzione durante la guida del carico alla<br />

postazione di sgancio. Particolarmente pericolose sono le azioni di guida del carico che possono condurre<br />

l’operatore a perdere l’equilibrio;<br />

● per particolari tipi, pesi e dimensioni di carichi, è buona norma dotare i carichi stessi di due o più funi di<br />

guida in modo da agevolare e rendere più sicura la fase di posa in opera del materiale, soprattutto in presenza<br />

di vento;<br />

● i carichi ingombranti o pesanti devono essere guidati mediante fune o altro dispositivo da posizione di<br />

sicurezza;<br />

● qualora le dimensioni del carico rendano necessaria la rimozione dei parapetti e degli altri dispositivi di<br />

protezione collettiva, gli operatori in quota dovranno indossare obbligatoriamente l’imbracatura di sicurezza ed<br />

essere opportunamente vincolati, mediante cordino di sicurezza con dissipatore, ad un punto di ancoraggio<br />

appositamente predisposto;<br />

● quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o la discesa dei carichi tra<br />

piani diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico<br />

ai singoli piani, nonché il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso devono essere<br />

protetti, su tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di<br />

arresto al piede;<br />

● i parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o<br />

da eventuale caduta del carico di manovra;<br />

XII www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


● gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati delle aperture dove si effettua il carico e lo scarico,<br />

a meno che per le caratteristiche dei materiali in manovra ciò non sia possibile. In quest’ultimo caso, in<br />

luogo del parapetto normale deve essere applicata una solida barriera mobile, non asportabile e fissabile nella<br />

posizione di chiusura mediante chiavistello o altro dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta chiusa<br />

quando non siano eseguite manovre di carico o scarico al piano corrispondente.<br />

Rischio<br />

Rischi derivanti da urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamento,<br />

durante i lavori di imbraco, carico e scarico<br />

Magnitudo Grave<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

Rischio<br />

● durante le operazioni di tiro, di sollevamento e di trasporto la parte inferiore del carico si deve<br />

sempre trovare ad almeno due metri dal suolo onde evitare contatti accidentali con le persone;<br />

● il gruista dal posto di guida deve avere garantita la completa visibilità della zona di lavoro e di spostamento<br />

del carico, ciò anche mediante l’ausilio di specchi, dispositivi video, fari e fanali per lavori notturni;<br />

● richiedere l’assistenza di personale a terra per eseguire lavorazioni in spazi ristretti o con visibilità<br />

insufficiente;<br />

● durante il tiro deve essere vietata la presenza delle persone nell’area di lavoro di carico e scarico,<br />

mediante idonea segnaletica e delimitazione dell’area. L’operatore (o persona incaricate di ciò) deve<br />

far rispettare tale divieto anche sospendendo il lavoro;<br />

● prima di effettuare il sollevamento assicurarsi che questo sia perfettamente bilanciato;<br />

● prima di effettuare lo sgancio del carico assicurarsi che questo sia perfettamente fermo e stabile sugli<br />

appoggi previsti;<br />

● l’operatore addetto all’imbraco e l’operatore addetto alla ricezione dei tiri devono indossare indumenti<br />

ad alta visibilità.<br />

Rischi derivanti dal rilascio o caduta di parte del carico<br />

e caduta di materiale dall’alto<br />

Magnitudo Grave<br />

Misure<br />

● non sovraccaricare la macchina ed assicurarsi che il carico da trasportare sia stabile e ben imbracato<br />

di Prevenzione<br />

prima di effettuare ogni tiro di sollevamento;<br />

e Protezione<br />

● controllare che i dispositivi di chiusura dei ganci siano funzionanti e che la portata dei ganci sia<br />

coerente con quella della gru. Nel caso in cui la portata risultasse inferiore a quella della gru dovrà<br />

assumersi come limite massimo della portata sollevabile;<br />

● i ganci dovranno essere sostituiti qualora l’imboccatura risulti deformata a causa di un sovraccarico o di<br />

un’errata posizione della linea di carico. Un gancio deformato può cedere anche per un carico inferiore al<br />

40% della sua portata nominale;<br />

● le funi e le catene devono essere protette dal contatto con gli spigoli vivi del materiale da sollevare,<br />

mediante l’adozione di paraspigoli metallici e/o angolari;<br />

● le brache in fibra devono essere protette dal contatto con materiali potenzialmente taglienti quali<br />

per esempio lamiere, laterizi, ecc.;<br />

● i tiranti dell’imbracatura non devono formare angoli al vertice superiori a 60˚, per evitare eccessive<br />

sollecitazioni degli stessi;<br />

● se vengono rilevate diminuzioni di sezione degli elementi costitutivi gli accessori per valori superiori<br />

al 10%, lo stesso accessorio dovrà essere sostituito;<br />

● gli accessori assoggettati a sollecitazioni che abbiano fatto superare il limite elastico del materiale con<br />

effetto permanente (deformazioni) devono essere sostituiti;<br />

● l’operatore deve evitare di passare con i carichi sospesi al di sopra delle postazioni di lavoro; qualora<br />

questo non fosse possibile le manovre dovranno essere preannunciate con apposite segnalazioni acustiche.<br />

● si deve evitare il transito di carichi sospesi su aree pubbliche esterne al cantiere o comunque laddove<br />

vi sia la presenza di persone estranee al cantiere;<br />

● i posti di lavoro e di passaggio sottostanti il raggio di azione della gru, devono essere idoneamente<br />

difesi contro la caduta e l’investimento dai materiali che possono cadere durante l’attività lavorativa;<br />

● utilizzare sbarramenti e segnaletica di sicurezza per evitare l’avvicinamento, il transito e la sosta di<br />

persone non addette alle lavorazioni;<br />

● è vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari<br />

Rischio<br />

si dovrà provvedere a puntellare lo scavo.<br />

Urto del braccio con strutture fisse<br />

Magnitudo Molto Grave<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

INSERTO<br />

SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

● la gru e le sue parti mobili, ivi compresi i carichi, relativamente ad oggetti od opere fisse deve<br />

rispettare un franco minimo di 70 cm;<br />

● la presenza di un ostacolo fisso che può essere toccato dal braccio o dal controbraccio, rende<br />

necessaria la limitazione dell’area di lavoro e ciò dovrà essere ottenuto oltre che con l’applicazione di<br />

dispositivi automatici di finecorsa anche con l’installazione di arresti meccanici;<br />

● l’installazione di dispositivi ed arresti meccanici costringe il braccio ad offrire al vento una superficie<br />

maggiore di quella minima per la quale il costruttore ha condotto i calcoli di stabilità (ribaltamento e<br />

resistenza), pertanto, si dovrà garantire la stabilità della gru con mezzi ausiliari di ancoraggio dimensionati<br />

introducendo nei calcoli le nuove spinte del vento sulla parte rotante;<br />

● il franco tra gli ingombri delle opere fisse o provvisionali ed il gancio nella posizione di fine corsa<br />

superiore deve essere almeno di 2,5 m misurati in verticale;<br />

● le gru a torre devono essere installate in modo da evitare il rischio di collisione:<br />

- fra braccio rotante ed ostacoli fissi;<br />

- fra controbraccio ed ostacoli fissi;<br />

- fra il carico ed ostacoli fissi (individuazione di aree di sorvolo critiche o vietate.<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XIII


SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

Rischio Rischi indotti dalla presenza di altre gru interferenti<br />

Magnitudo Molto grave<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

INSERTO<br />

● la gravità dei rischi connessi con l’eventualità di urti tra gru interferenti richiede che, in sede di<br />

predisposizione dei cantieri, si debba porre ogni cura affinché l’installazione dei mezzi di sollevamento<br />

sia prevista in maniera che non vi siano possibilità di interferenze tra di loro. Quando non è possibile<br />

attuare questo comportamento di tutela sarà necessario predisporre procedure speciali di gestione del<br />

rischio.- il rischio di collisione fra gru in movimento causato da:<br />

- contatto tra la fune di sollevamento di una gru alta ed il contrappeso di una gru bassa;<br />

- contatto tra la fune di sollevamento di una gru alta ed il braccio di una gru bassa;<br />

- contatto tra il braccio e/o il controbraccio di una gru bassa e la torre di una gru alta per gru che lavorano<br />

sulle stesse vie di corsa oppure adiacenti;<br />

● al fine di ridurre al minimo il rischio di interferenza si deve preferire l’individuazione della localizzazione<br />

di mezzi di sollevamento in posizione fissa in modo da eliminare o ridurre al minimo le zone di possibile<br />

interferenza, sia in fase di lavoro, sia in fase di inattività.<br />

● nel caso dovessero operare più apparecchi di sollevamento dovranno essere presi provvedimenti consistenti<br />

nell’adozione di dispositivi automatici antinterferenza ed anticollisione e attuate procedure organizzative<br />

come quelle prescritte nella lettera circolare del Ministero del Lavoro n. 22856 del 12 novembre 1984;<br />

- in presenza di gru interferenti si dovrà:<br />

- attuare una programmazione delle fasi di movimentazione dei carichi in modo da eliminare la<br />

contemporanea attività di apparecchi interferenti;<br />

- garantire la perfetta visibilità dal posto di manovra di tutte le zone di azione del mezzo e la<br />

predisposizione di un servizio di segnalazione svolto con lavoratori incaricati, nei casi di impossibilità di<br />

controllo (dal posto di manovra) di tutta la zona di azione del mezzo;<br />

- fare sistematico ricorso al servizio di segnalazioni previsto dall’ultimo comma dell’art. 182 del D.P.R. 27<br />

aprile 1955, n. 547.<br />

● nel caso di più imprese con apparecchi di sollevamento operanti nella stessa zona di lavoro, un idoneo<br />

livello di sicurezza può essere conseguibile mediante l’unicità di direzione del cantiere e mediante l’istituzione<br />

di un servizio di coordinamento interaziendale con compiti, oltre che di programmazione e di coordinamento,<br />

anche di gestione di efficaci sistemi di intercomunicazione fra gru presentanti rischi di potenziale<br />

interferenza.<br />

Rischio Rischi derivanti da un uso improprio del mezzo<br />

Magnitudo Grave<br />

Misure<br />

● in cabina di manovra devono essere esposte in modo chiaro e visibile le istruzioni necessarie per il<br />

di Prevenzione<br />

corretto utilizzo della gru;<br />

e Protezione<br />

● la macchina deve essere utilizzata in modo rispondente alle sue caratteristiche, senza subire modificazioni<br />

o essere utilizzata per usi impropri;<br />

● la gru deve essere usata solo per tiri verticali. Non è consentito utilizzare la gru per tiri inclinati o per<br />

traino; il gancio di sollevamento deve sempre agire verticalmente;<br />

● è vietato utilizzare la gru per sradicare alberi o smuovere casseforme o altri dispositivi interrati;<br />

● non avviare mai le leve di comando senza conoscere a cosa servono;<br />

● salvo particolare omologazione della macchina, è generalmente vietato il trasporto di persone con la gru<br />

a torre. Il sollevamento di persone è effettuato soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal<br />

fine (art. 184, comma 1, D.P.R. n. 547/1955);<br />

● è assolutamente vietato trasportare persone all’interno di ceste, cassoni o benne che non siano<br />

specificatamente rispondenti alle prescrizioni di sicurezza previste per il trasporto di persone. Nel caso di<br />

utilizzazione di accessori per il sollevamento di persone (cestelli) le apparecchiature devono essere<br />

omologate ed oggetto di specifici collaudi (ISPESL) e verifiche periodiche (ASL-ARPA);<br />

● la legge prevede che, in casi eccezionali, possano essere utilizzate per il sollevamento di persone<br />

attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano state prese adeguate misure in materia di<br />

sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei<br />

mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell’attrezzatura<br />

di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in<br />

permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro con il posto di<br />

comando. Devono essere prese le opportune misure per assicurare la loro evacuazione in caso di pericolo.<br />

Rischio Rischi indotti dall’abbandono del mezzo<br />

Magnitudo Media<br />

Misure<br />

● qualora siano presenti lavoratori a bordo dell’attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi,<br />

di Prevenzione<br />

il posto di comando deve essere occupato in permanenza;<br />

e Protezione<br />

● durante le pause di lavoro si deve togliere l’alimentazione elettrica alla macchina;<br />

● prima di lasciare la cabina si deve:<br />

- aprire tutti gli interruttori;<br />

- liberare il gancio da qualsiasi tipo di carico;- rialzare il gancio, portandolo in prossimità della torre;<br />

- sbloccare il freno di rotazione per consentire al braccio di ruotare liberamente e disporsi secondo la<br />

direzione del vento, in modo da offrire ad esso la minor superficie possibile.<br />

Rischio Rischi indotti da malfunzionamenti<br />

Magnitudo Bassa<br />

● avvenimento potenzialmente critico, si riscontra una casistica limitata sempre dovuta a cattiva<br />

Misure<br />

manutenzione della macchina ed usura degli accessori di sollevamento (ganci, catene, funi, brache<br />

di Prevenzione<br />

sintetiche, ecc.);operare la manutenzione e i tagliandi di revisione secondo le indicazioni fornite dal<br />

e Protezione<br />

produttore;<br />

● segnalare tempestivamente eventuali anomalie o guasti di funzionamento o situazioni pericolose.<br />

XIV www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22


Rischio Rischi indotti dalle attività di manutenzione<br />

Magnitudo Media<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

INSERTO<br />

SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

● operare la manutenzione e i tagliandi di revisione secondo le indicazioni fornite dal produttore;<br />

● le funi, i loro dispositivi di trattenuta e gli accessori di sollevamento (gancio, brache, ecc.) devono<br />

essere verificate trimestralmente. Gli esiti della verifica devono essere annotati su libretto apposito e<br />

controfirmati dalla persona che ha effettuato la verifica;<br />

● per i rischi di caduta dall’alto dell’operatore e degli utensili utilizzati si faccia riferimento a quanto<br />

precedentemente illustrato;<br />

● è assolutamente vietato operare manutenzione o pulizia su organi in movimento;<br />

● nel caso si adoperi aria compressa per la pulizia ed il lavaggio della macchina, si devono utilizzare<br />

pressioni di esercizio basse (max 2 atmosfere) ed utilizzare in caso, gli occhiali o le visiere protettive.<br />

Check list per lavorare in sicurezza con le gru a torre<br />

Messa in funzione della gru q<br />

Prima dell’entrata in funzione della gru, il personale addetto deve effettuare tutti i controlli indicati nel libretto di montaggio q<br />

Effettuare un controllo visivo di tutto il mezzo, eventualmente compiendo un giro completo q<br />

Esaminare attentamente tutta la struttura osservando eventuali danni strutturali evidenti q<br />

Verificare il regolare serraggio di tutti i bulloni e il rifornimento di lubrificante agli ingrassatori delle parti che si trovano in rotazione q<br />

Provvedere alla lubrificazione delle varie parti secondo quanto prescritto dal costruttore nel libretto d’uso e manutenzione q<br />

Verificare che non vi siano manomissioni dei carter di protezione e i sistemi di sicurezza q<br />

Verificare che le linee elettriche aeree, nella zona di lavoro, non interferiscano con operazioni e manovre della macchina (distanza minima 5 m) q<br />

Verifiche periodiche q<br />

Con cadenza trimestrale devono essere eseguite le verifiche dell’efficienza e della buona manutenzione (rilevamento di deformazioni,<br />

schiacciamenti, tagli e allungamenti) dei materiali costituenti i seguenti accessori:<br />

q<br />

ganci q<br />

morsetti (con verifica del corretto serraggio) q<br />

anelli q<br />

campanelle di sospensione q<br />

grilli q<br />

capicorda q<br />

funi q<br />

catene q<br />

branche in fibra q<br />

Cabina di guida q<br />

Liberare la cabina di guida da qualunque oggetto o materiale non pertinente o necessario al servizio q<br />

Regolare opportunamente la posizione del sedile, in modo da ottenere la massima confortevolezza di guida ed agibilità dei comandi q<br />

Dispositivi di segnalazione q<br />

Controllare l’efficienza del segnalatore acustico q<br />

Controllare l’efficienza del segnalatore luminoso q<br />

Controllare l’efficienza dei fari q<br />

Prima di iniziare il turno di lavoro q<br />

Provare a vuoto il regolare funzionamento di tutte le leve di comando q<br />

Controllare l’efficienza della pulsantiera q<br />

Controllare il corretto funzionamento dei freni di rotazione q<br />

Controllare il corretto funzionamento dei limitatori di corsa q<br />

9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XV


SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

INSERTO<br />

Controllare il corretto funzionamento degli altri dispositivi di sicurezza e segnalazione in dotazione q<br />

Controllare che le vie di corsa della gru siano libere q<br />

Verificare l’efficienza della protezione della zavorra (rotazione bassa) q<br />

Controllare la chiusura dello sportello del quadro e l’integrità dell’apparato elettrico, quadri, valvole, cavi, ecc. q<br />

Verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto d’emergenza q<br />

Controllare che la visuale di tutta l’area di lavoro non risulti ostruita da ostacoli q<br />

Effettuare una rotazione completa con il braccio q<br />

Accertarsi che la portata della gru, in relazione alle condizioni operative (sbraccio, altezza del tiro, ecc.) sia adeguata al carico da sollevare q<br />

Accertarsi che i dispositivi di chiusura dei ganci siano funzionanti e che la portata dei ganci sia adeguata ai carichi da sollevare q<br />

Accertarsi che la portata delle brache sia adeguata ai carichi da sollevare q<br />

Eliminare le brache che risultino in qualche modo danneggiate q<br />

Escludere le brache la cui portata sia ignota o di difficile accertamento q<br />

Ispezionare gli accessori di sollevamento prima della loro messa in opera con particolare attenzione a possibili cedimenti in punti<br />

delicati, quali le cuciture sui tratti normali della braca e sugli ancoraggi per il trattenimento del carico<br />

q<br />

Durante il lavoro q<br />

Adottare tutte le misure di sicurezza e precauzioni prescritte dal manuale d’uso della macchina q<br />

Verificare che sia costantemente garantita una buona visibilità dalla postazione di manovra q<br />

Evitare nella movimentazione del carico, di transitare su postazioni di lavoro e/o di passaggio, nel caso sia necessario preavvisare il<br />

tiro con la segnalazione acustica ed attendere l’allontanamento del personale dalla zona di pericolo<br />

q<br />

Eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale q<br />

Controllare che la fune di sollevamento si avvolga correttamente q<br />

I carichi devono essere ben imbracati ed equilibrati q<br />

Evitare nodi ed incroci, attorcigliamenti, abrasioni ed inclusione di elementi che possano danneggiare gli imbrachi q<br />

Utilizzare dispositivi e contenitori adatti allo specifico materiale da movimentare q<br />

La forca deve essere utilizzata solo per operazioni di carico e scarico dagli automezzi e senza mai superare altezze di 2 metri da terra q<br />

Per movimentare materiali minuti utilizzare benne, castelli o cassoni metallici dotati di ganci di chiusura q<br />

Richiedere l’aiuto di persone a terra per manovre difficili q<br />

Mantenere a distanza adeguata il personale durante la lavorazione q<br />

Allontanare il personale che si dovesse trovare all’interno degli spazi operativi della macchina q<br />

Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettivi q<br />

L’operatore addetto allo sgancio del carico o al suo posizionamento deve utilizzare appositi bastoni dotati di uncino per evitare di<br />

sporgersi da impalcati di protezione e preservare gli arti da rischi di schiacciamento<br />

q<br />

Prima di sganciare il carico controllare che sia stabile q<br />

Durante le soste, se si abbandona la postazione di guida, ritirare il gancio in posizione di riposo, liberare la gru al vento q<br />

Segnalare appena possibile al preposto eventuali difetti di funzionamento, situazioni pericolose ed eventuali incidenti verificatisi q<br />

Sospendere immediatamente il lavoro in caso di gravi anomalie di funzionamento q<br />

Al termine del turno di lavoro q<br />

Liberare il gancio da qualsiasi tipo di carico e non lasciare alcun carico sospeso q<br />

Rialzare il gancio, portandolo in prossimità della torre q<br />

Sbloccare il freno di rotazione per consentire al braccio di ruotare liberamente e disporsi secondo la direzione del vento q<br />

Aprire tutti gli interruttori q<br />

Disinserire l’alimentazione elettrica agendo sul quadro generale di alimentazione q<br />

Nel caso di gru a torre su binario si dovrà provvedere ad assicurare il carro scorrevole ai binari mediante tenaglie o simili<br />

Riporre gli accessori di sollevamento e le brache in appositi alloggiamenti (rastrelliere e/o contenitori) che possano preservarli da<br />

q<br />

danneggiamenti dovuti a calpestio, contatto con acidi caustici, grassi, sabbia, polvere, ovvero in luoghi asciutti, lontano da superfici<br />

calde e da fonti di calore<br />

q<br />

Pulire il mezzo e gli organi di comando. È assolutamente vietato operare manutenzione o pulizia su organi in movimento q<br />

Nel caso si adoperi aria compressa per la pulizia ed il lavaggio della macchina, si devono utilizzare pressioni di esercizo basse (max 2<br />

atmosfere)<br />

q<br />

Per la pulizia degli organi meccanici non vanno mai utilizzati liquidi infiammabili come gasolio, nafta, benzina, ma appositi liquidi<br />

detergenti non infiammabili e non tossici<br />

q<br />

Operare la manutenzione e i tagliandi di revisione secondo le indicazioni fornite dal produttore eseguendo il ciclo di manutenzione<br />

e pulizia come descritto nel manuale<br />

q<br />

Segnalare eventuali guasti di funzionamento q<br />

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