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Articoli<br />
SOMMARIO<br />
Approfondimenti<br />
● Progettazione e utilizzo in sicurezza con le norme UNI, ISO e BS<br />
di Marco Vigone ................................................................................................................................ p. II<br />
● Per la sicurezza ad “alta quota” analisi dei rischi e una lista di controllo<br />
di Claudio Conio................................................................................................................................ p. IV<br />
● Il Protocollo di Kyoto: da vincolo a opportunità di sviluppo economico sostenibile<br />
di Corrado Clini e Alessandro Ortis................................................................................................ p. 16<br />
● Emissioni e meccanismi di mercato: quali prospettive e ricadute per l’Italia?<br />
di Corrado Clini.................................................................................................................................. p. 19<br />
● Carbonio, consumi, clima e sviluppo le parole chiave del Cop9 di Milano<br />
di Jacopo Giliberto ............................................................................................................................ p. 25<br />
● Rilevatori di fumo e di calore: il MinInterno conferma le certificazioni necessarie<br />
di Stefano Marsella........................................................................................................................... p. 30<br />
● Direttiva Atex: senza conformità alla regola dell’arte<br />
il committente può recedere dal contratto<br />
di Giulio Benedetti............................................................................................................................. p. 32<br />
● Incentivi fiscali e sicurezza: molte aziende sono a rischio di revoca<br />
di Mario Gallo..................................................................................................................................... p. 37<br />
● Le domande più frequenti sulla sicurezza nelle scuole<br />
di Monica Calzavarini ....................................................................................................................... p. 46<br />
● Bandito il creosoto, diffuso biocida per la conservazione<br />
e il trattamento del legno<br />
di Gianandrea Gino........................................................................................................................... p. 51<br />
● Il contenuto del PSC in punto di valutazione dei rischi<br />
di Pierguido Soprani ......................................................................................................................... p. 56<br />
● Novità per i servizi pubblici locali dal decreto-legge n. 269/2003<br />
di Mara Chilosi................................................................................................................................... p. 72<br />
● Con il maxi-decreto, abusi edilizi sanati senza la previsione di procedure di VIA<br />
di Elisabetta Mariotti ......................................................................................................................... p. 82<br />
● Trattamento dei veicoli fuori uso e responsabilità penali<br />
di Cesare Parodi ............................................................................................................................... p. 94<br />
Legislazione<br />
In sintesi<br />
INSERTO ........................................................................................................................................................ p. 10<br />
SPECIALE ..................................................................................................................................................... p. 10<br />
IGIENE E SICUREZZA ................................................................................................................................... p. 10<br />
AMBIENTE ..................................................................................................................................................... p. 12<br />
● Dal MinIstruzione 460 mln di euro per l’adeguamento delle scuole<br />
Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 30 ottobre 2003 ........... p. 41<br />
● Movimenti transfrontalieri OGM<br />
Regolamento (CE) del Parlamento europeo<br />
e del Consiglio del 15 luglio 2003, n. 1946/2003......................................................................... p. 54<br />
4 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
● <strong>Sicurezza</strong> delle navi e condizioni di lavoro a bordo<br />
Decreto del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti 13 ottobre 2003, n. 305 .......................... p. 54<br />
● Lotta all’effetto serra. Contributi e finanziamenti<br />
Decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e Tutela del territorio 31 luglio 2003 .............................. p. 92<br />
● Aree naturali protette<br />
Decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e Tutela del territorio 17 luglio 2003 .............................. p. 93<br />
Prassi<br />
● Rilevatori di fumo e di calore: il MinInterno conferma le certificazioni necessarie<br />
Lettera - Circolare del Dipartimento dei Vigili del fuoco -<br />
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica<br />
9 ottobre 2003, Prot. n. P1172 / 4101 sott. 72/C1 (17)............................................................... p. 31<br />
● Norme UNI e CEI luglio-ottobre 2003<br />
Norme UNI e CEI edite nei mesi da luglio a ottobre 2003 ......................................................... p. 62<br />
● Regolatori per il gas e l’elettricità<br />
Decisione della Commissione 11 novembre 2003, n. 2003/796/CE ........................................ p. 92<br />
● Sistemi di gestione ambientale. Contributi e finanziamenti.<br />
Circolare del Ministero delle Attività produttive 7 ottobre 2003, n. 946364 ............................. p. 93<br />
Giurisprudenza<br />
● Diligenza dell’imprenditore per le reali mansioni e responsabilità<br />
Cassazione, sez. lav., 17 ottobre 2003, n. 15598 ....................................................................... p. 59<br />
● Al lavoratore l’onere di provare l’esistenza del danno<br />
Cassazione, sez. lav., 10 ottobre 2003, n. 14645 ....................................................................... p. 59<br />
● Controlli nelle imprese di trasporto: l’Ispettorato può sanzionare<br />
Cassazione, sez. lav., 20 ottobre 2003, n. 15692 ....................................................................... p. 61<br />
● Tutela delle acque dall’inquinamento<br />
Cassazione civile, sez. I, 25 settembre 2003, n. 14256 ............................................................. p. 98<br />
<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> continua on-line<br />
● <strong>Sicurezza</strong> e ambiente: in Gazzetta Ufficiale la Comunitaria 2003<br />
Legge 31 ottobre 2003, n. 306<br />
SOMMARIO<br />
● Acqua: le nuove misure per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell’inquinamento<br />
e le condizioni di vita e di lavoro a bordo<br />
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 ottobre 2003, n. 305<br />
● Aria: i nuovi fondi ministeriali per la rottamazione dei vecchi autobus<br />
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 agosto 2003<br />
● Energia: al via la dismissione delle centrali nucleari<br />
Ordinanza del Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari 10 novembre<br />
2003, n. 13/2003<br />
● Rifiuti: le misure urgenti per lo stoccaggio in sicurezza delle scorie radioattive<br />
Decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314<br />
● VIA: le novità per le infrastrutture di comunicazione elettronica<br />
Decreto legge 14 novembre 2003, n. 315<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 5
SOMMARIO<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
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3<br />
DICEMBRE<br />
31<br />
DICEMBRE<br />
SCARICHI NEL SUOLO: TERMINE DI CONVOGLIAMENTO<br />
Al di fuori delle ipotesi tassative per le quali è consentito, previa autorizzazione,<br />
mantenere uno scarico di acque reflue nel suolo (ipotesi di cui all’art. 29, comma 1,<br />
D.Lgs. n. 152/1999), gli scarichi nel suolo “esistenti” alla data di entrata in vigore<br />
del D.Lgs. n. 152/1999 devono essere convogliati, entro oggi, in corpi idrici superficiali,<br />
in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo conformemente alla normativa<br />
tecnica all’uopo emanata (D.M. 12 giugno 2003, n. 185). In caso di mancata<br />
ottemperanza l’autorizzazione allo scarico si considererà a tutti gli effetti revocata.<br />
(Art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 152/1999, come in ultimo modificato dall’art. 25,<br />
comma 1, legge 31 luglio 2002, n. 179)<br />
SOGGETTO<br />
Titolari degli scarichi nel suolo esi-<br />
PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />
stenti alla data di entrata in vigore<br />
del D.Lgs. n. 152/1999 (13 giugno<br />
1999)<br />
- -<br />
RELAZIONE ANNUALE DEL RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE<br />
Scade il termine entro il quale il titolare della rete di distribuzione di acque reflue<br />
recuperate, se esistente, deve trasmettere alla Regione territorialmente competente i<br />
risultati del monitoraggio effettuato ai fini della verifica dei parametri chimici e<br />
microbiologici delle acque reflue recuperate che vengono distribuite e degli effetti<br />
ambientali, agronomici e pedologici del loro riutilizzo. (Art. 11, D.M. 12 giugno 2003,<br />
n. 185)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />
Titolari della rete di distribuzione<br />
di acque reflue<br />
Annuale 31 dicembre 2004<br />
SOGGETTI CON SCARICHI NEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA NON SERVITI<br />
DA PUBBLICA FOGNATURA: COMPLETAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO<br />
Scade il termine per completare le opere di adeguamento degli scarichi da parte delle<br />
aziende artigiane produttive ex art. 10, comma 3, D.L. n. 16/1990 convertito in legge n.<br />
71/1990, le aziende industriali, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le<br />
aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all’ingrosso e al minuto, gli<br />
impianti sportivi non serviti da pubblica fognatura e situati nei comuni di Venezia e<br />
Chioggia, già in regola con l’ultimo termine per la presentazione al comune di<br />
appartenenza del Piano di adeguamento degli scarichi (termine a sua volta scaduto il<br />
30 aprile 2003) ovvero che abbiano iniziato la propria attività dopo l’entrata in vigore<br />
dell’art. 13-bis della legge n. 284/2002, «Conversione in legge, con modificazioni, del<br />
decreto legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di<br />
termini legislativi in scadenza». (Art. 10, comma 5, D.L. 5 febbraio 1990, n. 16,<br />
convertito con modificazioni in legge 5 aprile 1990, n. 71, e modificato, in ultimo,<br />
dall’art. 13-bis della legge n. 284/2002)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />
Soggetti esistenti alla data di<br />
entrata in vigore della disposizione<br />
indicata e che abbiano<br />
presentato ai comuni di appartenenza,<br />
entro il 30 aprile<br />
2003, il Piano di adeguamento<br />
degli scarichi; i soggetti sopra<br />
indicati e che iniziano l’attività<br />
dopo l’entrata in vigore della<br />
disposizione indicata.<br />
RUBRICA<br />
OBBLIGHI, ADEMPIMENTI, SCADENZE<br />
a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma<br />
SCADENZARIO<br />
- -<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7
SCADENZARIO RUBRICA<br />
31<br />
DICEMBRE<br />
DEPOSITI DI GPL IN SERBATOI FISSI, DI CAPACITÀ COMPLESSIVA SUPERIORE A 5 M 3<br />
E/O IN RECIPIENTI MOBILI DI CAPACITÀ COMPLESSIVA SUPERIORE A 5.000 KG:<br />
ADEGUAMENTO ALLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI<br />
Scade il termine, già prorogato, per la realizzazione delle opere di adeguamento alla regola<br />
tecnica di prevenzione incendi di cui al par. 15.2.1, titolo XV, dell’allegato al D.M. 13 ottobre 1994,<br />
per i depositi di GPL in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 m 3 e/o in recipienti mobili<br />
di capacità complessiva superiore a 5.000 kg. (Decreto del Ministero dell’Interno 16 ottobre 2002)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />
Esercenti depositi di GPL in serbatoi<br />
fissi, di capacità complessiva<br />
superiore a 5 m 3 e/o in recipienti<br />
mobili di capacità complessiva superiore<br />
a 5.000 kg.<br />
- -<br />
QUALITÀ PER LE ACQUE DI BALNEAZIONE: DISCIPLINA DEROGATORIA<br />
RELATIVA AL PARAMETRO “OSSIGENO DISCIOLTO”<br />
Scade il termine, già prorogato, per l’applicazione della disciplina prevista dal D.L. n. 109/1993,<br />
convertito in legge n. 185/1993 e successive modificazioni, recante Modifiche al decreto del<br />
Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE<br />
n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione. (Art. 1, D.L. 10 maggio 2002, n. 92,<br />
convertito in legge 11 luglio 2002, n. 140)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />
- - -<br />
MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE<br />
Scade il termine di efficacia prevista dalla speciale disciplina di cui al D.L. 7 febbraio 2002,<br />
n. 7, convertito in legge 9 aprile 2002, n. 55, recante «Misure urgenti per garantire la<br />
sicurezza del sistema elettrico nazionale», relativa alla costruzione ed esercizio degli<br />
impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, interventi di modifica<br />
o ripotenziamento, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili all’esercizio<br />
degli stessi. In pari data scade, inoltre, la sospensione dell’efficacia dell’allegato IV al<br />
D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e dell’art. 15, legge n. 393/1975, in materia di valutazione di<br />
impatto ambientale per le centrali termoelettriche e turbogas, e relative opere di urbanizzazione<br />
secondaria. (Art. 1, commi 1 e 5, D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con<br />
modificazioni, in legge 9 aprile 2002, n. 55)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />
- - -<br />
CESSAZIONE SCARICO DI FANGHI IN MARE<br />
Entra in vigore il divieto previsto dall’art. 48, comma 3, D.Lgs. n. 152/1999 e succ. modd.,<br />
relativo allo smaltimento dei fanghi nelle acque marine mediante immersione da nave, scarico<br />
attraverso condotte ovvero altri mezzi e già autorizzato ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett.<br />
p)-bis, D.Lgs. n. 22/1997 e succ. modd.<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />
- - -<br />
ADOZIONE E TRASMISSIONE DEI PIANI REGIONALI DI TUTELA DELLE ACQUE<br />
Scade il termine entro il quale le Regioni, sentite le Province e previa adozione delle<br />
eventuali misure di salvaguardia, devono adottare il piano di tutela delle acque ex art.<br />
44, D.Lgs. n. 152/1999, trasmettendolo, entro la medesima data, alle competenti<br />
autorità di bacino.<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />
Regioni - -<br />
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31<br />
DICEMBRE<br />
REGISTRO SUI CASI DI MESOTELIOMA ASBESTO-CORRELATI: RISULTANZE ANNUALI<br />
L’ISPESL deve trasmettere entro questa data alle Regioni i dati di sintesi annuali relativi alle<br />
risultanze del registro sui casi di mesotelioma asbesto-correlati. La comunicazione dovrà essere<br />
inviata in forma anonima ai sensi dell’art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996 (Art. 5, comma<br />
4, D.P.C.M. 10 dicembre 2002, n. 308)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />
ISPESL Annuale 31 dicembre 2004<br />
VEICOLI FUORI USO: COMUNICAZIONE ANNUALE DEGLI “OPERATORI ECONOMICI”<br />
I produttori, distributori, operatori addetti alla raccolta, nonché le compagnie di assicurazione dei<br />
veicoli a motore e le imprese di frantumazione, recupero e riciclaggio ovvero gli altri operatori<br />
che effettuano il trattamento di un veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali (così<br />
detti “operatori economici” ex art. 3, comma 1, lett. U, D.Lgs. n. 209/2003), devono pubblicare<br />
entro oggi e rendere disponibili all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei<br />
rifiuti ex art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 22/1997, le informazioni relative a: costruzione del veicolo e<br />
dei relativi componenti che possono essere reimpiegati, recuperati e riciclati; il corretto trattamento<br />
(sotto il profilo ambientale) del veicolo fuori uso, con particolare riferimento alla rimozione di<br />
tutti i liquidi e alla demolizione; l’ottimizzazione delle possibilità di reimpiego, riciclaggio e<br />
recupero del veicolo fuori uso e dei relativi componenti; i progressi conseguiti in materia di<br />
recupero e di riciclaggio al fine di ridurre lo smaltimento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti<br />
dai relativi componenti e materiali. (Art. 1, comma 5, D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />
Produttori, distributori, operatori<br />
addetti alla raccolta, compagnie di<br />
assicurazione dei veicoli a motore,<br />
imprese di frantumazione, recupero<br />
e riciclaggio, altri operatori che effettuano<br />
il trattamento di un veicolo<br />
fuori uso e dei relativi componenti<br />
e materiali (così detti “operatori<br />
economici” ex art. 3, comma 1, lett.<br />
u), D.Lgs. n. 209/2003)<br />
Annuale 31 dicembre 2004<br />
COMUNICAZIONE ANNUALE SUGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER I RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI<br />
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deve comunicare alla Commissione europea e al<br />
Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio l’elenco delle navi, diverse dai pescherecci<br />
e dalle imbarcazioni da diporto, che non hanno conferito i rifiuti prodotti a bordo ed i residui<br />
di carico a norma del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182, recante «Attuazione della direttiva<br />
2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui<br />
del carico». (Art. 14, comma 3, D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />
Ministero delle Infrastrutture e<br />
dei trasporti<br />
Annuale 31 dicembre 2004<br />
CARBON TAX: RATA TRIMESTRALE<br />
Gli esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC) ex direttiva 88/609/CEE devono versare<br />
la rata trimestrale dell’imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio, bitume di origine<br />
naturale emulsionato con il 30% di acqua (orimulsion), impiegati negli impianti di combustione<br />
nell’anno precedente. Nell’ipotesi di ritardato adempimento sarà applicabile la sanzione<br />
amministrativa pecuniaria di una somma dal doppio al quadruplo della tassa dovuta, fermi<br />
restando i principi generali stabiliti dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Per le inosservanze di<br />
diverso tipo sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,23 a euro<br />
1.549,37 (Art. 50, D.Lgs. n. 504/1996). (Art. 8, commi 7 e 8, legge 23 dicembre 1998, n. 448)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />
Esercenti dei grandi impianti di combustione<br />
(GIC) ex direttiva 88/609/ CEE<br />
RUBRICA<br />
SCADENZARIO<br />
Triennale 31 marzo 2004<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9
IN SINTESI<br />
SINTESI RUBRICA<br />
Inserto<br />
SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />
ARTICOLI ........................................................................................................................................................................... da pag. II<br />
<strong>Sicurezza</strong> delle macchine da cantiere: le gru a torre - Dopo un primo approfondimento dedicato alle terne (n.<br />
18/2003, pag. II), <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> prosegue la pubblicazione degli inserti dedicati alla sicurezza delle macchine da<br />
cantiere occupandosi delle gru a torre. L’Inserto propone un breve inquadramento delle norme, soprattutto tecniche,<br />
che regolano la progettazione e l’utilizzo in sicurezza di queste macchine e, rispetto alla individuazione dei rischi,<br />
mediante una schedatura che indica la magnitudo della pericolosità, ripercorre tutti gli aspetti legati all’impiego delle<br />
gru: dal montaggio alle modalità di utilizzo, dalla documentazione a corredo della macchina alle procedure di<br />
imbracatura dei carichi, dalla formazione dell’operatore addetto alla conduzione alle verifiche da effettuare a<br />
lavorazione ultimata. Inoltre, l’Inserto contiene una check list che guida al controllo delle condizioni della macchina<br />
prima, durante e successivamente il suo utilizzo.<br />
Speciale<br />
ARIA<br />
ARTICOLI ......................................................................................................................................................................... da pag. 19<br />
Il Cop9 2003 sui cambiamenti climatici - Dal 1˚ al 12 dicembre 2003 si terrà a Milano la 9 a Conferenza delle Parti<br />
delle Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (Cop9). L’appuntamento sarà l’occasione per passare da un<br />
applicazione dei punti contenuti nel Protocollo di Kyoto come vincolo per imporre ulteriori regole e obblighi unilaterali<br />
a un’incentivazione del settore privato allo sviluppo e utilizzo di tecnologie eco-efficienti in accordo con nuovi<br />
meccanismi e regole di mercato. È noto, infatti, come la quasi totalità delle alterazioni climatiche sia riconducibile al<br />
cosiddetto “effetto serra”, inteso come riscaldamento del clima, a sua volta attribuibile all’aumento della presenza di<br />
anidride carbonica nell’aria che trattiene nell’atmosfera il calore solare irraggiato sulla Terra. L’aumento di questo gas<br />
è dovuto al consumo di fonti carboniose, il che sposta il problema sul fronte dell’“energia”, i cui consumi sono in rapido<br />
aumento soprattutto per le crescenti richieste dei Paesi in fase di sviluppo (Cina, India, ecc.). È necessario, quindi,<br />
trovare una soluzione che sia in grado di conciliare le esigenze di tutela ambientale con le necessità di sviluppo<br />
economico sostenibile attraverso l’applicazione di “tecnologie pulite” e strumenti in grado di monetizzare le politiche<br />
produttive “verdi”, come il cosiddetto meccanismo dell’“emission trading”, recentemente ufficializzato a livello<br />
europeo con la direttiva 2003/87/CE. Dal canto suo, l’Italia, che ha ratificato di recente il Protocollo di Kyoto con la<br />
legge 1˚ giugno 2002, n. 120, è chiamata a invertire il livello crescente di emissioni che, in palese contrasto con gli<br />
obiettivi stabiliti dal «Piano nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas responsabili dell’effetto serra<br />
2003-2010», ex delibera CIPE 19 dicembre 2002, potrebbe arrivare, nel 2010, a quota 580 milioni di tonnellate di<br />
carbonio (Mt). A questo proposito, le imprese italiane sono chiamate a esercitare un ruolo chiave nel trasferimento di<br />
tecnologie “pulite” nei mercati in fase di sviluppo, con i quali sono stati avviati già accordi di cooperazione economica<br />
anche a livello ministeriale.<br />
Igiene e sicurezza<br />
ANTINCENDIO<br />
COMMENTO...................................................................................................................................................................... a pag. 30<br />
DOCUMENTO..................................................................................................................................................................... a pag. 31<br />
Rilevatori di fumo e di calore: il MinInterno conferma le certificazioni necessarie - La Lettera - Circolare del<br />
Dipartimento dei Vigili del fuoco - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica 9 ottobre 2003, Prot. n.<br />
P1172 / 4101 sott. 72/C1 (17) , che ha come oggetto «Certificazioni per rivelatori di fumo e/o di calore secondo le norme<br />
EN 54/7 ed EN 54/5 come componenti di impianti di rivelazione di incendio» risponde a diversi quesiti inerenti il tipo di<br />
certificazione di cui devono essere muniti i rivelatori di fumo e/o di calore per poter essere installati nelle attività<br />
soggette ai controlli di prevenzione incendi. Tali quesiti, in particolare, sono stati formulati in considerazione del fatto<br />
che la circolare 26 gennaio 1993, n. 24, «Impianti di protezione attiva incendi» ed il decreto del Ministero dell’Interno 4<br />
maggio 1998, «Disposizioni relative alle modalità relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande<br />
per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali<br />
dei Vigili del fuoco» richiedono il rispetto delle norme volontarie e la relativa dichiarazione di conformità, mentre la<br />
recente pubblicazione sulla G.U.C.E. dei riferimenti delle norme armonizzate EN 54/7 e EN 54/5 ha segnato, dal 1˚ aprile<br />
2003, l’inizio del periodo di coesistenza delle nuove norme armonizzate con le prescrizioni di settore tuttora vigenti in<br />
Italia.<br />
10 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
RUBRICA<br />
SINTESI<br />
IGIENE DI ALIMENTI E BEVANDE<br />
SINTESI............................................................................................................................................................................... a pag. 54<br />
Movimenti transfrontalieri OGM - Il Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio<br />
2003 istituisce un sistema comune di notifica e informazione per i movimenti trasfrontalieri di organismi geneticamente<br />
modificati (OGM) garantisce l’attuazione coerente delle disposizioni del Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza a nome<br />
della Comunità, così da contribuire ad assicurare un adeguato livello di protezione relativamente al trasferimento, alla<br />
manipolazione e all’uso sicuri di OGM che possono avere effetti negativi sulla conservazione e l’uso sostenibile della diversità<br />
biologica, tenendo conto anche dei rischi per la salute umana. (in G.U.C.E. L del 5 novembre 2003, n. 287 e all’indirizzo<br />
http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
ARTICOLO.......................................................................................................................................................................... a pag. 32<br />
Direttiva Atex: senza conformità alla regola dell’arte il committente può recedere dal contratto - Sotto il profilo<br />
penale il D.P.R. n. 126/1998, che ha recepito la direttiva ATEX, attiene direttamente alla normativa di sicurezza sul lavoro in<br />
quanto ad essa deve essere conformata la redazione e il contenuto dei piani di sicurezza e di valutazione del rischio che il<br />
datore di lavoro adotta secondo quanto previsto dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 626/1994 e in relazione al grado di evoluzione<br />
della tecnica e della prevenzione della protezione, all’adozione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso<br />
di emergenza, alle informazioni dei lavoratori circa il rischio dell’attività produttiva e sulle disposizioni prese in materia di<br />
protezione e all’adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori, nonché<br />
per il caso di pericolo grave ed immediato. Oltre la nullità dei contratti di vendita o di messa in servizio in Italia, dopo il 30<br />
giugno 2003, dei prodotti descritti dall’articolo 4 del D.P.R. n. 126/1998 l’acquirente dei beni non conformi alla regola<br />
dell’arte può fare riferimento all’articolo 2224 del codice civile che gli consente di fissare un congruo termine al proprio<br />
prestatore d’opera perché conformi la sua attività alla stessa regola, ovvero che ottenga la certificazione CE per i beni<br />
installati o venduti. Se trascorre inutilmente il termine fissato il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al<br />
risarcimento del danno.<br />
ARTICOLO.......................................................................................................................................................................... a pag. 37<br />
Incentivi fiscali e sicurezza del lavoro: il rischio di revoca - Un vasto piano di controlli è stato varato dall’amministrazione<br />
finanziaria per accertare la legittimità e il corretto utilizzo dei crediti d’imposta concessi negli ultimi anni allo scopo<br />
d’incrementare l’occupazione e gli investimenti soprattutto nelle aree svantaggiate. Infatti, con l’emanazione della circolare<br />
dell’Agenzia delle Entrate 8 luglio 2003, n. 35/E, ha preso corpo la strategia di verifica mirata sui crediti concessi per<br />
incentivare le assunzioni - art. 4 della legge n. 449/1997, art. 4 della legge n. 448/2000, art. 7 della legge n. 388/2000<br />
(Finanziaria 2001) - e gli investimenti in impianti, macchine e attrezzature nuovi - art. 8 della citata legge n. 388/2000. I<br />
controlli mirati a verificare l’utilizzo dei crediti di imposta sono direttamente collegati al rispetto delle norme di sicurezza e di<br />
igiene del lavoro.<br />
NOTA E TESTO.................................................................................................................................................................... a pag. 41<br />
Dal MinIstruzione 460 mln di euro per l’adeguamento delle scuole - Con il decreto del Ministero dell’Istruzione<br />
dell’Università e della Ricerca 30 ottobre 2003 il dicastero ha reso disponibile la somma di oltre 460 milioni di euro<br />
per opere di edilizia scolastica. Le amministrazioni beneficiarie, nella assegnazione degli importi ad esse destinate,<br />
dovranno attenersi agli indirizzi dello stesso Ministero. Tra questi quello di privilegiare gli interventi finalizzati alla<br />
messa a norma e all’adeguamento delle preesistenti strutture alla vigente normativa in materia di agibilità, sicurezza<br />
e igiene e all’eliminazione delle barriere architettoniche; di favorire il coordinamento e il più razionale sfruttamento<br />
della rete scolastica con la distribuzione degli edifici, tenendo anche conto dell’opportunità di un organico inserimento<br />
delle istituzioni scolastiche nelle diverse realtà territoriali e collettività locali; di considerare ogni opportunità<br />
di adeguamento dei relativi edifici alle nuove esigenze della scuola e ai processi di riforma degli ordinamenti e dei<br />
programmi e di garantire, anche al fine di migliorare il servizio reso all’utenza, la fornitura di sedi idonee per un<br />
dignitoso e corretto funzionamento delle direzioni scolastiche regionali e dei centri di servizio amministrativo (in<br />
Gazzetta Ufficiale del 1˚ novembre 2003, n. 262)<br />
QUESITI.............................................................................................................................................................................. a pag. 46<br />
Le domande più frequenti sulla sicurezza nelle scuole - La Provincia di Rovigo ha inaugurato il nuovo portale “Orientati<br />
al Sapere” all’indirizzo www.pubblicaistruzione.it/rovigo presentato da Gioia Beltrame Assessore alla Cultura della Provincia<br />
di Rovigo e da Valerio Gasparetto, architetto e dirigente Settore Pubblica Istruzione.<br />
Una sezione specifica del sito “<strong>Sicurezza</strong>: l’esperto risponde” è stata esclusivamente dedicata al tema della sicurezza e<br />
prevenzione dei rischi nella scuola (D.Lgs. n. 626/1994 e D.M. n. 382/1998). Pubblichiamo alcune delle risposte ai quesiti che<br />
sono stati inviati alla Provincia.<br />
SINTESI............................................................................................................................................................................... a pag. 54<br />
<strong>Sicurezza</strong> delle navi e condizioni di lavoro a bordo - Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13<br />
ottobre 2003, n. 305 ridefinisce la normativa concernente le ispezioni da svolgersi sulle navi e relativi equipaggi che<br />
approdano in un porto nazionale o in un impianto off-shore o ancorate al largo di tale porto/impianto, fatta eccezione per<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 11
SINTESI RUBRICA<br />
le navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate soggette alla normativa internazionale (Convenzione sulla sicurezza della<br />
navigazione e la prevenzione dell’inquinamento marino) o, se non applicabile, alle prescrizioni minime di cui all’allegato IV,<br />
dello stesso D.M. n. 305/2003. (in Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2003, n. 264 e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />
MASSIMA E NOTA............................................................................................................................................................. a pag. 59<br />
Diligenza dell’imprenditore alle reali mansioni e responsabilità - La diligenza cui l’imprenditore è tenuto ex articolo 2087<br />
codice civile deve rapportarsi al lavoro in concreto da svolgere, ovvero alla sua ubicazione, all’esperienza del lavoratore, alla<br />
prevedibilità della sua condotta, alla normalità della tecnica di lavorazione. (Cassazione, sez. lav., 17 ottobre 2003, n. 15598)<br />
MASSIMA E NOTA............................................................................................................................................................. a pag. 59<br />
Al lavoratore l’onere di provare l’esistenza del danno - Al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa<br />
dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocività<br />
dell’ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze,<br />
grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi<br />
del danno. Anche ove il danno derivi specificamente da un macchinario che il lavoratore aveva il compito di<br />
manovrare, egli ha solo l’onere di provare il danno ed il rapporto causale con l’uso del macchinario. (Cassazione, sez.<br />
lav., 10 ottobre 2003, n. 14645)<br />
MASSIMA E NOTA.............................................................................................................................................................. a pag. 61<br />
Controlli nelle imprese di trasporto: l’Ispettorato può sanzionare - L’Ispettorato del lavoro è competente non solo ad<br />
effettuare i controlli nei locali delle imprese di trasporto di cui all’articolo 6 del D.M. 12 luglio 1995, ma anche ad emettere gli<br />
eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti dei datori di lavoro per le violazioni dei Regolamenti comunitari n.<br />
3820/85 e n. 3821/85 del 20 dicembre 1985. (Cassazione, sez. lav., 20 ottobre 2003, n. 15692)<br />
SINTESI .............................................................................................................................................................................. a pag. 62<br />
Norme UNI e CEI edite dei mesi di luglio-ottobre 2003 - Tra le norme approvate dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione<br />
segnaliamo quelle dedicate all’ergonomia (impiego di forza muscolare per l’utilizzo delle macchine), alla sicurezza (indumenti di<br />
protezione, DPI contro le cadute dall’alto e delle vie respiratorie, indumenti da lavoro), alle macchine utensili. Il Comitato<br />
Elettrotecnico Italiano ha approvato nuove disposizioni tecniche sui materiali antideflagranti, sui sistemi di rilevamento e segnalazione<br />
per incendio, sui sistemi di protezione contro i fulmini e sull’esposizione umana ai campi elettromagnetici.<br />
SICUREZZA IN CANTIERE<br />
CASO.................................................................................................................................................................................. a pag. 56<br />
Il contenuto del PSC in punto di valutazione dei rischi - L’art. 4 del D.Lgs. n. 494/1996 stabilisce l’obbligo del<br />
coordinatore per la progettazione di redigere, durante la progettazione dell’opera, il Piano di sicurezza e di<br />
coordinamento. Il successivo art. 12 del decreto ne individua i contenuti, e il recente D.P.R. n. 222/2003 ne specifica i<br />
contenuti minimi. Le norme di legge impongono l’obbligo della valutazione dei rischi: quali rischi devono essere<br />
valutati nel PSC e in che modo? Questo il quesito al quale si risponde. Nel PSC devono essere valutati e presi in<br />
considerazione tutti i fattori di rischio professionale, a prescindere dalla loro natura intra o extra aziendale o<br />
professionale (riferita ai lavoratori autonomi). Peraltro una cosa è la valutazione, altra cosa la gestione di tali fattori:<br />
ecco perché mentre la relazione di cui si compone il PSC, concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei<br />
rischi ha carattere generale e onnicomprensivo, l’individuazione delle prescrizioni operative (intese come le indicazioni<br />
particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale), delle misure preventive<br />
e protettive e dei dispositivi di protezione individuale è riferita, nel D.P.R. n. 222/2003, unicamente alle interferenze<br />
tra le lavorazioni.<br />
SOSTANZE PERICOLOSE<br />
ARTICOLO.......................................................................................................................................................................... a pag. 51<br />
Bandito il creosoto dalle lavorazioni per la conservazione e il trattamento del legno - Con qualche mese di ritardo<br />
sulla data prevista, l’11 agosto 2003 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 185, il decreto del Ministero della Salute 17<br />
aprile 2003 riguardante i limiti e le restrizioni relative all’impiego di creosoto ed altre sostanze. Il breve decreto, di soli due<br />
articoli, modifica nuovamente l’allegato del D.P.R. n. 904/1982 sull’attuazione delle norme per l’immissione sul mercato e<br />
l’utilizzo di talune sostanze e preparati pericolosi, già oggetto di recenti interventi (si veda <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n.<br />
11/2003, pag. 73, e n. 13/2003, pag. 55). Vengono così recepite tre direttive comunitarie, le 2001/90/CE, 2001/91/CE e<br />
2003/11/CE, recanti il settimo e l’ottavo adeguamento dell’allegato I e la XXIV modifica della direttiva 76/769/CE.<br />
<strong>Ambiente</strong><br />
ACQUA<br />
ARTICOLO ......................................................................................................................................................................... a pag. 72<br />
Nuove modifiche per i servizi pubblici locali con il D.L. 30 settembre 2003, n. 269 - Sulla base delle indicazioni<br />
12 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
RUBRICA<br />
SINTESI<br />
impartite dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione avviata nei confronti dell’Italia a seguito<br />
dell’entrata in vigore dell’art. 35, legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), il Governo ha sensibilmente modificato l’art. 113<br />
(servizi pubblici locali) del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) con il decreto-legge 30<br />
settembre 2003, n. 269 (cosiddetto “maxi-decreto”). In particolare, la Commissione aveva riscontrato l’incompatibilità<br />
della disciplina introdotta dalla legge n. 448/2001 rispetto al Trattato CE e alla disciplina comunitaria della concorrenza,<br />
relativamente alla permanenza della possibilità di attribuire l’attività di gestione di reti, impianti e altre dotazioni<br />
patrimoniali - ove separata da quella di erogazione del servizio - mediante affidamento diretto, all’eccessiva durata del<br />
periodo transitorio, variabile da tre a cinque anni, prorogabili sino a ulteriori cinque anni, all’incertezza in ordine al<br />
decorso dei termini di anticipata cessazione delle gestioni in corso, subordinati all’emanazione di un regolamento<br />
governativo, alla previsione della facoltà di assegnare direttamente a società in mano pubblica il servizio idrico integrato<br />
e, infine, al libero ricorso a procedure di affidamento diretto per i servizi privi di rilevanza industriale. Una prima modifica<br />
riguarda la denominazione dei servizi pubblici assoggettati alla disciplina dell’art. 113, TUEL, i quali, individuati inizialmente<br />
nei servizi «di rilevanza industriale», divengono ora quelli «di rilevanza economica». Inoltre, è stato precisato come la<br />
disciplina contenuta dell’art. 113 medesimo riguardi la tutela della concorrenza (materia demandata, dal nuovo art. 117<br />
della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato, cosa che ne legittima l’intervento in materia di servizi pubblici<br />
locali) e sia da considerarsi inderogabile e integrativa della normativa di settore. È stato, poi, introdotto il principio della<br />
proprietà pubblica, in mano agli enti locali, degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali destinate<br />
all’erogazione dei servizi pubblici locali; resta, invece, affidato alle sole discipline di settore la facoltà di decidere i casi nei<br />
quali l’attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali possa essere<br />
separata da quella di erogazione degli stessi. Eliminate, infine, le previsioni precedentemente contenute nell’art. 35, legge<br />
finanziaria 2002 relative al “periodo transitorio” (ossia alla fase di passaggio dal sistema previgente alla nuova disciplina).<br />
Resta inteso che ogni considerazione definitiva è da rimandarsi alla conversione in legge della novella, che dovrà avvenire<br />
entro il 1˚ dicembre 2003.<br />
MASSIMA E NOTA ............................................................................................................................................................. a pag. 98<br />
Tutela delle acque dall’inquinamento - Alla luce della normativa regionale pugliese (legge regionale 19 dicembre 1983, n.<br />
24), tutti gli scarichi civili - e perciò anche quelli preesistenti all’entrata in vigore della legge n. 319/1976 - sono soggetti ad<br />
obbligo di autorizzazione, con la conseguente applicabilità, in caso di violazione di tale obbligo, della sanzione amministrativa<br />
prevista dalla legge nazionale per l’effettuazione di scarichi civili non autorizzati. (Cassazione civile, I sezione, 25 marzo -<br />
25 settembre 2003, n. 14256)<br />
ARIA<br />
SINTESI .............................................................................................................................................................................. a pag. 92<br />
Lotta all’effetto serra. Contributi e finanziamenti - Il decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e Tutela del territorio 31 luglio<br />
2003 cancella, ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.M. n. 467/2000, taluni sottoprogrammi di ricerca correlati al «Programma<br />
nazionale di ricerca per la riduzione delle emissioni eaiProgrammi di Cooperazione internazionale nell’ambito del meccanismo<br />
di Kyoto», inserendone di nuovi e aggiungendo nuovi sottopogrammi (con relativo importo finanziato) nell’ambito del<br />
«Programma nazionale di ricerca per la riduzione delle emissioni e dei Programmi di Cooperazione internazionale nell’ambito<br />
dei“meccanismi del protocollo di Kyoto”». (in Gazzetta Ufficiale dell’8 novembre 2003, n. 260 e all’indirizzo http://www.<br />
ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />
CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />
SINTESI .............................................................................................................................................................................. a pag. 93<br />
Sistemi di gestione ambientale. Contributi e finanziamenti - La circolare 7 ottobre 2003 del Ministero delle<br />
Attività produttive, n. 946364, rappresenta un prezioso documento esplicativa, indirizzata a numerose associazioni<br />
imprenditoriali (Artigiancassa, ASS.I.LEA, Confartigianato, CNA, Cassartigiani) nonché a tutte le imprese interessate,<br />
al fine di consentire l’accesso delle imprese artigiane alle agevolazioni della legge n. 488/1992 così come regolate<br />
con le direttive di cui al D.M. 3 luglio 2000 e succ. modd. e con il regolamento di cui al D.M. n. 527/1995 e succ.<br />
modd., con le specifiche disposizioni del D.M. 21 novembre 2002 (in S.O. n. 168 alla Gazzetta Ufficiale del 10<br />
novembre 2003, n. 261)<br />
ENERGIA<br />
SINTESI .............................................................................................................................................................................. a pag. 92<br />
Regolatori per il gas e l’elettricità - La decisione della Commissione 11 novembre 2003, n. 2003/796/CE istituisce un gruppo<br />
consultivo indipendente per l’elettricità e il gas, denominato “gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità”, con<br />
compiti di consulenza e assistenza nell’opera di consolidamento del mercato interno dell’energia, con particolare riferimento<br />
alla preparazione di progetti di disposizioni di applicazione nel settore del gas e dell’elettricità e su qualunque aspetto<br />
attinente il mercato interno del gas e dell’elettricità (art. 1, comma 2). (in G.U.C.E. L del 14 novembre 2003, n. 296 e<br />
all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />
RIFIUTI<br />
CASO ............................................................................................................................................................................ a pag. 94<br />
Trattamento dei veicoli fuori uso e responsabilità penali - Con il recente D.Lgs. n. 209/2003, attuazione della<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 13
SINTESI RUBRICA<br />
direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, l’autoveicolo in quanto rifiuto ha acquistato un’autonomia e una<br />
centralità nel sistema previsto dal Legislatore che, nei provvedimenti normativi anteriori al D.Lgs. n. 22/1997 - “Ronchi”<br />
stesso compreso - era sconosciuta, venendo tale lacuna colmata più che altro dalla giurisprudenza. Così, nel periodo ante<br />
D.Lgs. n. 209/2003, la Cassazione aveva comunque già stabilito come i rifiuti provenienti dalla demolizione delle autovetture<br />
fossero da ricondurre alla categoria di rifiuti speciali, anche se gli stessi potevano anche avere natura di “pericolosi” in<br />
alcune loro componenti quali accumulatori e oli esauriti dei circuiti idraulici e frenanti, contemplati nelle previsioni<br />
dell’art. 7, ultimo comma, D.Lgs. n. 22/1997, e Allegati. Si noti, peraltro, che il nuovo CER ha inserito i veicoli usati nei<br />
rifiuti pericolosi (codice 160104) e non più semplicemente in quelli speciali non pericolosi, quantomeno sino alla avvenuta<br />
separazione delle parti e dei liquidi pericolosi. Riguardo all’attribuzione delle competenze, la Suprema Corte ha poi<br />
stabilito che non può essere considerato produttore di rifiuti proprio il soggetto che provvede alla demolizione e<br />
rottamazione di veicoli altrui, trasportati in un’area in sua dotazione ove procede alla separazione delle varie componenti,<br />
al recupero dei residui riutilizzabili e all’accumulo degli scarti, in quanto le vetture assumono il carattere di rifiuti fin dal<br />
momento in cui vengono dimesse dal proprietario o possessore, che li consegna al demolitore, così che tutta l’attività dei<br />
centri di raccolta rientra nell’ambito dello smaltimento e del recupero e non può essere esercitata senza autorizzazione.<br />
Non vi sono ragioni per dubitare che la logica desumibile dalle decisioni sopra riportate debba ritenersi pienamente<br />
applicabile anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 209/2003, che si inserisce nel più ampio contesto del D.Lgs. n.<br />
22/1997; in questo senso, la definizione di «impianto di trattamento» contenuta nel menzionato decreto - ossia l’impianto<br />
autorizzato ai sensi degli articoli 27, 28 o 33, decreto legislativo n. 22/1997 presso il quale sono effettuate tutte o alcune<br />
delle attività di trattamento definite dal decreto stesso - determina che lo svolgimento delle menzionate attività in<br />
assenza di autorizzazione o delle prescritte comunicazioni possa determinare l’applicazione delle sanzioni penali di cui<br />
all’art. 51, D.Lgs. n. 22/1997. Rafforzate sono invece, sul piano strettamente penale, le disposizioni generali di natura<br />
sanzionatoria come strutturate dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 209/2003, che prevede l’arresto da sei mesi a due anni e<br />
l’ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro per tutti coloro che effettuano attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti<br />
costituiti dei relativi componenti e materiali «in violazione dell’articolo 6, comma 2».<br />
TUTELA AMBIENTALE<br />
SINTESI .............................................................................................................................................................................. a pag. 93<br />
Aree naturali protette - Il decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e Tutela del territorio 17 luglio 2003 rappresenta la<br />
«Rettifica al decreto 6 settembre 1999, relativo all’area marina protetta denominata “Penisola del Sinis - Isola Mal di<br />
Ventre”» (in Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre 2003, n. 262)<br />
VIA<br />
ARTICOLO ....................................................................................................................................................................... a pag. 82<br />
Nella sanatoria degli abusi edilizi poca attenzione alla tutela ambientale - L’analisi dell’art. 32 («Misure per la<br />
riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo<br />
edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali») del maxi-decreto (D.L. n.<br />
269/2003) impone riflessioni sulla materia specifica della sanatoria edilizia e sui principi fondamentali di gestione del<br />
territorio di recente rivisitati dalla riforma del Titolo V della Costituzione. In particolare, il Legislatore ha inteso dettare<br />
nuove misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione<br />
dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali. In tal senso,<br />
l’art. 32 individua forme di supporto finanziario e amministrativo per gli enti locali nelle istruttorie e nell’assunzione di<br />
provvedimenti di repressione e nell’attuazione di quelli già adottati, nonché criteri per la concessione di permessi di<br />
costruire in sanatoria per le situazioni ritenute “sanabili”. A questo proposito, la novella va a toccare l’assetto delle potestà<br />
degli organi dello Stato in misura diversa e più ampia rispetto alle discipline dei “condoni edilizi” degli ultimi venti anni. Ciò<br />
spiega le critiche sollevate da più parti in ordine alla portata dell’art. 32, D.L. n. 296/2003, alla luce della ripartizione dei<br />
compiti tra lo Stato e le regioni, proprio perché, come è noto, sulla base del titolo V della Costituzione, lo Stato non ha più<br />
competenza in materia edilizia, se non per dettare i principi fondamentali. Al contrario, l’unico fondamento della potestà<br />
statale risiede nella materia penale che, nel caso specifico, si integra nell’estinzione generalizzata dei reati edilizi. Con<br />
questa impostazione, il provvedimento legislativo avrebbe, quindi, assunto la natura giuridica di un’amnistia, con la<br />
conseguente illegittimità procedurale per l’emanazione con decreto legge nell’ambito della Finanziaria e non con legge<br />
specifica, con la maggioranza qualificata dei due terzi prevista dall’art. 79 della Costituzione. A ciò si aggiunga che le nuove<br />
disposizioni, se esaminate sotto il profilo della tutela dell’ambiente che per primo ha sofferto del fenomeno abusivo, non<br />
sono affatto soddisfacenti. L’attenzione alle esigenze di prevenzione di nocumento irreversibile al territorio è soddisfatta<br />
incidentalmente e non ha rappresentato un momento fondamentale di attenzione da parte del Legislatore, visto che la<br />
protezione del bene “ambiente” è stata lasciata alla fase della prevenzione più che da quella della repressione, laddove si<br />
invitano le amministrazioni preposte a dotarsi degli strumenti di programmazione o pianificazione urbanistica per evitare<br />
una attività edilizia selvaggia poco rispettosa delle esigenze del territorio, quando è noto, in base all’esperienza dei<br />
condoni precedenti, come non sia materialmente possibile, da parte delle amministrazioni comunali, effettuare un controllo,<br />
se non in via formale, sulle istanze di sanatoria. Inoltre, l’assenza di finalità nel decreto previsto al comma 11 per<br />
l’assegnazione di fondi alle regioni vincolati ai fini del ripristino e della riqualificazione paesaggistica delle aree tutelate, è<br />
preoccupante perché potrebbe permettere alle amministrazioni di disporre legittimamente di tali somme per il governo del<br />
territorio in generale.<br />
14 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
LA 9 a CONFERENZA INTERNAZIONALE<br />
SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI (COP9)<br />
Dal 1˚ al 12 dicembre 2003 si terrà a Milano la 9 a Conferenza delle Parti<br />
della Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici (Cop9). La Convention,<br />
che necessariamente fornirà l’occasione per misurare le distanze<br />
tra obiettivi e risultati fissati dal Protocollo di Kyoto nei diversi Stati, si<br />
inserisce in un contesto che vede un aumento del consumo energetico<br />
mondiale, anche in virtù della domanda proveniente dai cosiddetti Paesi<br />
“a economia emergente” (Cina, India ecc.), che, ragionevolmente, potrebbe<br />
causare un ulteriore innalzamento della quota di emissioni mondiali<br />
con innegabili ripercussioni sul clima. Vanno, quindi, individuati<br />
meccanismi in grado di premiare politiche produttive rispettose dell’ambiente<br />
(borsa delle emissioni e crediti di carbonio) e di promuovere<br />
programmi di cooperazione tra diversi Paesi (Clean Development Mechanism<br />
e Joint Implementation); parimenti, dovranno essere garantiti lo<br />
sviluppo e la diffusione di tecnologie “pulite” in grado di coniugare<br />
crescita economica e tutela ambientale, secondo la logica dello sviluppo<br />
sostenibile.<br />
Contributi di:<br />
● Corrado Clini<br />
● Alessandro Ortis<br />
● Jacopo Giliberto
IL PROTOCOLLO DI KYOTO: DA VINCOLO<br />
A OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE<br />
La Presidenza italiana dell’Unione Europea ha invitato a Montecatini, dal 18 al 20 luglio 2003, i Ministri<br />
dell’<strong>Ambiente</strong> e dell’Energia dei 25 Stati membri, di Bulgaria, Romania, Turchia e Norvegia, per discutere insieme<br />
le strategie e le politiche necessarie per rispondere nello stesso tempo sia alla domanda di energia e sicurezza<br />
energetica della “Grande Europa”, sia all’impegno di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e degli altri<br />
gas serra per la protezione del clima globale.<br />
I Ministri hanno confermato che l’integrazione e il dialogo tra energia e ambiente sono fondamentali per dare<br />
concretezza alle prospettive dello sviluppo sostenibile del nostro Continente e dell’intero Pianeta, in vista degli<br />
scenari a medio termine di domanda di energia ed emissioni di anidride carbonica.<br />
Secondo il World Energy Outlook 2002 (WEO) della IEA, la domanda globale di energia tra il 2000 e il 2030<br />
aumenterà di oltre il 50%, soprattutto per la crescita delle economie emergenti.<br />
Se, come indica il reference scenario del WEO, a questo aumento della domanda si farà fronte sopratutto con i<br />
combustibili fossili (carbone, olio e gas), dobbiamo attenderci una crescita delle emissioni di anidride carbonica<br />
superiore del 50% rispetto ai livelli attuali.<br />
E la crescita delle emissioni - secondo il “Terzo Rapporto su Clima” approvato nel 2001 dal Panel Intergovernativo<br />
sui Cambiamenti Climatici (IPCC) - comporterà l’accelerazione del trend di aumento della concentrazione in<br />
atmosfera di anidride carbonica, alla quale sono associati rischi crescenti per gli equilibri climatici del pianeta.<br />
La concentrazione in atmosfera di anidride carbonica, dall’inizio della rivoluzione industriale a oggi, ha subito un<br />
aumento di oltre il 30%, raggiungendo un livello attorno a 360 parti per milione e a questo aumento è attribuita<br />
almeno in parte la responsabilità della progressiva variabilità climatica degli ultimi decenni.<br />
La protezione degli equilibri climatici, secondo IPCC, richiede la stabilizzazione della concentrazione di anidride<br />
carbonica - entro la fine del secolo - a un livello tale da non determinare un aumento medio della temperatura e<br />
una crescita del livello dei mari capaci di sconvolgere i sistemi naturali e le zone costiere del pianeta dove si<br />
concentra oltre il 50% della popolazione. La stabilizzazione entro il 2100 della concentrazione di anidride<br />
carbonica in atmosfera attorno a 550-650 parti per milione è considerata il risultato a cui tendere per contenere<br />
l’aumento della temperatura media al di sotto di due gradi e la crescita del livello dei mari al di sotto di 20 cm.<br />
Gli “scenari di stabilizzazione” di IPCC considerano inevitabile, almeno fino al 2030, l’aumento delle emissioni<br />
provocato dalla crescita dei consumi di combustibili fossili nel breve-medio periodo.<br />
E, d’altra parte, non potrebbe essere diversamente, perché nessuno può prendere in considerazione l’ipotesi che<br />
la protezione del clima venga assicurata dalla crisi economica e dalla povertà di Cina, India e delle altre economie<br />
emergenti, che concorrono in modo determinante all’aumento dei consumi mondiali di energia e alla conseguente<br />
crescita delle emissioni. Crescita che, a sua volta, non potrà essere bilanciata dalla riduzione del 5,2% delle<br />
emissioni dei Paesi maggiormente sviluppati, secondo quanto stabilito dal Protocollo di Kyoto.<br />
Ma, per assicurare la stabilizzazione della concentrazione di CO 2 a livelli di sicurezza entro la fine del secolo, gli<br />
scenari IPCC prevedono che in un periodo compreso tra il 2020 e il 2050 sarà necessario avviare una riduzione<br />
globale delle emissioni pari ad almeno il 50%-60% rispetto ai livelli del 1990.<br />
In altri termini, a cominciare dal 2020 la risposta alla domanda di energia dovrà essere basata su un impiego<br />
sempre più diffuso delle fonti rinnovabili, delle tecnologie dell’idrogeno e delle celle a combustibile, delle<br />
tecnologie “pulite” e ad alta efficienza per l’impiego dei combustibili fossili, delle tecnologie per la<br />
“sequestrazione” del carbonio: questo è lo scenario della cosiddetta “decarbonizzazione” dell’economia.<br />
L’“alternative scenario” messo a punto da IEA, che ben descrive uno scenario iniziale di decarbonizzazione<br />
dell’economia, analizza gli effetti di una accelerazione delle politiche e misure che possono fornire lo sviluppo<br />
delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica nei Paesi OCSE per i prossimi decenni. Secondo l’alternative<br />
scenario le emissioni tendenziali di anidride carbonica al 2030 potrebbero essere ridotte in modo significativo,<br />
anche se non raggiungerebbero gli obiettivi di Kyoto e dunque, tantomeno, i livelli di riduzione richiesti per la<br />
stabilizzazione della concentrazione in atmosfera.<br />
È in ogni caso interessante rilevare che, secondo il recente World Energy Investment Outlook della IEA, nel quale<br />
vengono valutati i costi del “reference” e “alternative scenario”, i costi complessivi dell’“alternative scenario”<br />
risultano del 20% inferiori rispetto al “reference scenario”: nello scenario alternativo sono necessari investimenti<br />
inferiori nei settori di trasmissione e distribuzione energetica, poiché tale scenario fa maggiore affidamento nella<br />
cogenerazione distribuita. Questo è un importante risultato e suggerisce che perseguire un obiettivo ambientale<br />
non è in conflitto con il raggiungimento della sicurezza energetica e degli obiettivi economici. Questa conclusione<br />
sembra applicabile sia ai Paesi in via di sviluppo che a quelli in economia in transizione e sottolinea ampi benefici<br />
nel raggiungere una stabilizzazione della concentrazione di anidride carbonica.<br />
Tuttavia, è evidente che sono necessarie una strategia e misure con orizzonti ed effetti molto più significativi di<br />
quelli definiti dal Protocollo di Kyoto e dello stesso “alternative scenario”:<br />
● la “liberazione” dai combustibili fossili richiede uno sforzo straordinario di ricerca e innovazione, un vero e<br />
proprio “shock” tecnologico, per rendere disponibili nuove fonti energetiche “pulite” e sicure;<br />
16 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
● la dimensione della riduzione delle emissioni necessaria per la stabilizzazione della concentrazione di anidride<br />
carbonica in atmosfera richiederà un impegno generalizzato da parte di tutti i Paesi, sviluppati e in via di<br />
sviluppo. La sostenibilità di questo impegno dipende dal rafforzamento della cooperazione tecnologica internazionale<br />
e dalla condivisione, nelle regole dell’economia globale, di standard minimi comuni di efficienza<br />
energetica e ambientale, per generalizzare l’impiego delle tecnologie “pulite” e limitare il ruolo dei combustibili<br />
fossili nel mercato mondiale dell’energia, nel quale Paesi come Cina, India, Brasile avranno un ruolo prevalente<br />
già alla fine di questo decennio.<br />
In questa prospettiva, il Protocollo di Kyoto rappresenta il quadro di riferimento per sperimentare e “testare” il<br />
sistema di programmi, regole, misure e strumenti di mercato per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle<br />
emissioni senza compromettere la sicurezza energetica, lo sviluppo tecnologico e la crescita economica.<br />
Il Protocollo di Kyoto offre all’Unione Europea l’occasione per favorire l’integrazione tra le politiche ambientali e<br />
quelle energetiche, a condizione che vengano valorizzati pienamente gli elementi di flessibilità e i meccanismi di<br />
mercato che il Protocollo ha introdotto come strumento per raggiungere gli obiettivi ambientali.<br />
Considerando che ogni riduzione delle emissioni è efficace indipendentemente dal luogo del pianeta nel quale<br />
viene realizzata, il Protocollo di Kyoto ha previsto che i Paesi sviluppati possano raggiungere i rispettivi obiettivi di<br />
riduzione delle emissioni anche con programmi realizzati in cooperazione con i Paesi con economia in transizione<br />
(Centro-Est Europa), (Joint Implementation-JI), o con quelli in via di sviluppo, (Clean Development Mechanism-<br />
CDM).<br />
In questo modo, il Protocollo di Kyoto ha integrato in modo innovativo obiettivi ambientali e valutazioni<br />
economiche, sulla base di due considerazioni principali:<br />
● ai fini della riduzione delle emissioni globali di anidride carbonica, ovvero dei consumi di combustibili fossili, la<br />
realizzazione di progetti industriali JI e CDM a elevata efficienza energetica o con l’impiego delle fonti<br />
rinnovabili, comporta generalmente costi marginali inferiori rispetto a quelli necessari per raggiungere gli stessi<br />
risultati di riduzione delle emissioni nei mercati interni dei Paesi maggiormente sviluppati. A questo proposito, le<br />
stime più recenti valutano il costo marginale di abbattimento di una tonnellata di anidride carbonica tra 15 e 28<br />
dollari nell’Unione Europea e tra 3-6 dollari nei Paesi in via di sviluppo;<br />
● il trasferimento di tecnologie energetiche avanzate nei Paesi dell’Europa centro orientale e in quelli in via di<br />
sviluppo, potrebbe avere un effetto calmierante sui rischi di “dumping” connessi all’impiego in questi Paesi di<br />
tecnologie obsolete. E in questa prospettiva, Joint Implementation e Clean Development Mechanism rappresentano<br />
per le imprese europee anche una straordinaria “driving force” per il trasferimento di tecnologie nei mercati<br />
emergenti e per lo sviluppo della cooperazione economica con i nuovi protagonisti dell’economia mondiale.<br />
In questa prospettiva, il ruolo dei Meccanismi Flessibili dovrebbe essere considerato componente chiave per le<br />
politiche, le misure e i programmi nazionali. Un ruolo preminente dei Meccanismi Flessibili può promuovere<br />
investimenti in progetti e attività industriali basato su tecnologie innovative che sono necessarie per cambiare<br />
l’attuale corso dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica:<br />
● i dati e le previsioni suggeriscono che l’Unione Europea potrà raggiungere gli obiettivi del Protocollo di Kyoto<br />
con misure interne, solo attraverso l’applicazione di consistenti aliquote fiscali sui combustibili fossili, limitazioni<br />
drastiche delle ore di esercizio delle centrali termoelettriche, ricorso forzato a fonti rinnovabili e non convenzionali.<br />
Oltre ai costi diretti, queste misure potrebbero mettere in pericolo la sicurezza della fornitura di energia,<br />
considerando che l’Unione Europea è la regione che importa la maggiore quantità netta di energia a livello<br />
mondiale in termini assoluti, quasi la metà del proprio fabbisogno;<br />
● gli investimenti richiesti alle imprese nel mercato interno europeo per rispettare il tetto di emissioni, per<br />
evidenti ragioni connesse alla continuità delle produzioni, non potranno essere orientati a tecnologie innovative<br />
“di svolta” (fonti rinnovabili, celle a combustibile e idrogeno) e, nello stesso tempo, assicureranno una riduzione<br />
delle emissioni di gran lunga inferiore rispetto a quanto sarebbe possibile ottenere a parità di investimenti<br />
nell’ambito dei meccanismi di JI e CDM.<br />
In conclusione, le strategie e le politiche sui cambiamenti climatici, così come il Protocollo di Kyoto, dovrebbero<br />
essere incoraggiate come veicolo per promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie e la cooperazione tecnologica<br />
internazionale verso lo sviluppo sostenibile del pianeta. Piuttosto che utilizzare il Protocollo come vincolo per<br />
imporre ulteriori regole e obblighi unilaterali che hanno notevole impatto ambientale ed economico, è meglio<br />
orientare i meccanismi e le regole di mercato verso l’incentivazione del settore privato allo sviluppo e utilizzo di<br />
tecnologie più efficienti.<br />
Questo è il messaggio positivo che il Governo Italiano, che ospita la Nona Conferenza delle Parti della Convenzione<br />
Quadro sui Cambiamenti Climatici, vorrebbe portare.<br />
Corrado Clini, Alessandro Ortis,<br />
Direttore generale del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> Direttore generale del Ministero<br />
e della Tutela del territorio delle Attività Produttive<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 17
di Corrado Clini, Direttore generale del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del Territorio<br />
Dalla convenzione quadro sui<br />
cambiamenti climatici sottoscritta<br />
nel 1992 a oggi, con la<br />
pubblicazione della direttiva<br />
“emission trading”, numerosi<br />
sono stati gli accordi e i programmi<br />
internazionali mirati<br />
a ridurre il livello di emissioni<br />
dei cosiddetti “gas serra”. In<br />
questo senso, l’Italia, che ha ratificato<br />
di recente il Protocollo<br />
di Kyoto con la legge 1˚ giugno<br />
2002, n. 120 e che quest’anno<br />
ospita la Conferenza<br />
internazionale sui cambiamenti<br />
climatici, è chiamata a invertire<br />
il trend crescente del livello<br />
di emissioni che, se confermato,<br />
arriverà, nel 2010, a quota<br />
580 milioni di tonnellate di<br />
carbonio (Mt). D’altro canto, il<br />
forte aumento della domanda<br />
energetica soprattutto nei Paesi<br />
cosiddetti “a economia emergente”<br />
potrà determinare un<br />
ruolo chiave per le imprese italiane<br />
nel trasferimento di tecnologie<br />
“pulite” nei mercati in<br />
fase di sviluppo, con i quali sono<br />
stati avviati già accordi di<br />
cooperazione economica.<br />
SPECIALE<br />
Il Piano nazionale per la riduzione<br />
delle emissioni di gas serra,<br />
approvato dal Comitato Interministeriale<br />
per la Programmazione<br />
Economica il 20 dicembre 2002, è il<br />
risultato di una lunga consultazione<br />
ed elaborazione che ha coinvolto i<br />
Ministeri, le regioni e i settori industriali<br />
e produttivi nazionali interessati,<br />
al fine di individuare i programmi<br />
e le misure per la riduzione delle<br />
emissioni di gas serra più coerenti<br />
con l’obiettivo della modernizzazione<br />
e dell’aumento dell’efficienza<br />
dell’economia italiana, come indicato<br />
dalla legge di ratifica del Protocollo<br />
di Kyoto 1˚ giugno 2002, n.<br />
120 [1] .<br />
Nello stesso tempo, come disposto<br />
dalla stessa legge di ratifica, il<br />
piano è saldamente incardinato nel<br />
contesto e nelle procedure della Convenzione<br />
Quadro sui Cambiamenti<br />
Climatici e del Protocollo di Kyoto.<br />
La dimensione degli obiettivi di<br />
riduzione delle emissioni, le misure<br />
indicate, gli effetti attesi e le metodologie<br />
di valutazione dell’efficacia<br />
delle misure devono essere considerate<br />
nel contesto internazionale, nel<br />
quale il piano si colloca come contributo<br />
dell’Italia alla strategia globale<br />
necessaria per affrontare la sfida planetaria<br />
dei cambiamenti climatici.<br />
La Convenzione Quadro<br />
sui Cambiamenti Climatici<br />
(giugno 1992)<br />
La Convenzione Quadro sui<br />
Cambiamenti Climatici sottoscritta<br />
ARIA - COP9<br />
Articolo<br />
Determinante l’applicazione del Joint Implementation e del Clean Development Mechanism<br />
Emissioni e meccanismi di mercato:<br />
quali prospettive e ricadute per l’Italia?<br />
nel 1992 e ratificata da 178 paesi (il<br />
Senato USA ha ratificato in ottobre<br />
1992 e il Parlamento italiano nel<br />
gennaio 1994), impegna i paesi firmatari<br />
ad adottare misure per la riduzione<br />
delle emissioni di anidride<br />
carbonica, provocata in larga misura<br />
dall’impiego dei combustibili fossili<br />
come fonte di energia e calore,<br />
alla quale è attribuita la responsabilità<br />
di contribuire all’aumento della<br />
temperatura.<br />
La Convenzione assume come<br />
obiettivo di riferimento la stabilizzazione<br />
della concentrazione in atmosfera<br />
di anidride carbonica a livelli<br />
non pericolosi per gli equilibri climatici.<br />
Il Protocollo di Kyoto<br />
(dicembre 1997)<br />
La Terza Conferenza delle Parti<br />
firmatarie della Convenzione sui<br />
Cambiamenti Climatici ha approvato,<br />
a Kyoto nel dicembre 1997, un<br />
Protocollo che individua le prime<br />
misure per la riduzione delle emissioni<br />
di anidride carbonica e di altri<br />
cinque gas a effetto serra (metano,<br />
protossido di azoto e tre composti<br />
fluorurati)<br />
Inoltre, tra le misure da adottare<br />
per la riduzione della concentrazione<br />
di anidride carbonica viene indicato<br />
anche l’assorbimento di carbonio<br />
atmosferico attraverso la riforestazione<br />
e le attività agroforestali.<br />
Il Protocollo impegna i paesi industrializzati<br />
a ridurre le proprie<br />
emissioni, entro il 2012, nella misu-<br />
[1] «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a<br />
Kyoto l’11 dicembre 1997» (in S.O. n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 19 giugno 2002). Si veda anche D. Verdesca, Con<br />
la ratifica del Protocollo di Kyoto nuovi strumenti per la lotta ai gas serra in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 15/2002, pag. 72.<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 19
ARIA - COP9<br />
Articolo<br />
ra complessiva del 5,2% rispetto ai<br />
livelli del 1990.<br />
Considerando che ogni riduzione<br />
delle emissioni è efficace indipendentemente<br />
dal luogo del pianeta<br />
nel quale viene realizzata, il Protocollo<br />
prevede che le misure nazionali<br />
di riduzione potranno essere integrate:<br />
● dalla realizzazione<br />
di progetti<br />
comuni tra più paesiindustrializzati<br />
(Joint Implementation)<br />
o con paesi<br />
in via di sviluppo<br />
(Clean Development<br />
Mechanism),<br />
sia per la riduzione<br />
delle emissioni<br />
mediante l’impiego<br />
di tecnologie<br />
più efficienti e delle<br />
energie rinnovabili<br />
sia per l’assorbimento<br />
del carbonio<br />
atmosferico attraverso la realizzazione<br />
di nuove foreste e attività<br />
agro-forestali;<br />
● attraverso il commercio internazionale<br />
dei permessi di emissione,<br />
(Emissions Trading).<br />
Il Terzo Rapporto sul Clima<br />
dell’ICCP (settembre 2001)<br />
Il Rapporto, approvato nel settembre<br />
2001 a Londra dai rappresentanti<br />
dei 178 paesi che hanno<br />
ratificato la Convenzione Quadro<br />
sui Cambiamenti Climatici, rileva<br />
che:<br />
● nell’ultimo secolo la concentrazione<br />
atmosferica di anidride carbonica<br />
è aumentata del 30% a causa<br />
dell’impiego dei combustibili fossili;<br />
a questo aumento corrisponderebbe<br />
una crescita delle temperatura<br />
media del pianeta di 0,6 ˚C, che<br />
sarebbe a sua volta la causa principale<br />
delle anomalie climatiche che<br />
si manifestano con crescente frequenza<br />
e intensità;<br />
● la domanda globale di energia<br />
nei prossimi 30 anni aumenterà di<br />
oltre il 50% rispetto ai livelli attua-<br />
li, prevalentemente per la crescita<br />
delle economie emergenti, in particolare<br />
della Cina, dell’India, dei<br />
Paesi dell’Asia orientale, del Brasile,<br />
oltreché della Russia. Se a questo<br />
aumento della domanda si farà<br />
fronte con i combustibili fossili e le<br />
tecnologie tradizionali, le emissioni<br />
globali potrebbero<br />
subire un incremento<br />
di oltre<br />
il 60% rispetto ai<br />
livelli attuali,<br />
con conseguenze<br />
rilevanti sugli<br />
equilibri climatici<br />
del pianeta;<br />
● per raggiungere<br />
l’obiettivo della<br />
stabilizzazione<br />
della concentrazione<br />
di anidride<br />
carbonica in atmosfera<br />
indicato dalla<br />
Convenzione:<br />
- nel breve periodo<br />
sono necessarie misure per rallentare<br />
la crescita delle emissioni,<br />
attraverso la riduzioni dei consumi<br />
energetici e l’aumento della capacità<br />
di assorbimento del carbonio da<br />
parte delle foreste;<br />
- al più tardi dal 2025-2030,<br />
sarà necessaria una riduzione drastica<br />
delle emissioni (fino al 50%<br />
rispetto ai livelli attuali), possibile<br />
solo attraverso una “svolta tecnologica”<br />
globale in grado di rispondere<br />
alla crescente domanda di energia<br />
con il ricorso a fonti alternative<br />
ai combustibili fossili e l’impiego<br />
di tecnologie a bassa intensità<br />
di carbonio.<br />
Secondo il Rapporto, il Protocollo<br />
di Kyoto rappresenta dunque<br />
il primo passo verso la stabilizzazione<br />
della concentrazione di<br />
anidride carbonica, ovvero un’occasione<br />
per sperimentare e<br />
“testare” il sistema di programmi,<br />
regole e misure, che dovranno costituire<br />
la base degli impegni globali<br />
di riduzione delle emissioni<br />
da adottare entro la fine di questo<br />
decennio.<br />
La domanda globale di<br />
energia nei prossimi 30<br />
anni aumenterà di oltre<br />
il 50% rispetto ai livelli<br />
attuali, prevalentemente<br />
per la crescita delle<br />
economie emergenti;<br />
ciò potrebbe portare<br />
a un incremento delle<br />
emissioni pari al 60%<br />
SPECIALE<br />
L’accordo di Marrakech<br />
(novembre 2001)<br />
La settima Conferenza delle Parti<br />
firmatarie della Convenzione sui<br />
Cambiamenti Climatici, nel novembre<br />
2001 a Marrakech, dopo un lungo<br />
e controverso negoziato, ha approvato<br />
le procedure per l’attuazione<br />
del Protocollo di Kyoto.<br />
Alla luce del Terzo rapporto sul<br />
Clima, l’accordo di Marrakech<br />
considera in modo “realistico” il<br />
ruolo del Protocollo di Kyoto e<br />
assume come punto di riferimento<br />
l’esigenza di integrare le ragioni e<br />
le prospettive della crescita economica<br />
con quelle della riduzione<br />
delle emissioni di anidride carbonica,<br />
senza introdurre nuovi vincoli<br />
e regole che possano avere effetti<br />
negativi sulle economie dei paesi<br />
sviluppati e senza, peraltro, produrre<br />
corrispondenti risultati ambientali<br />
globali.<br />
L’accordo dà avvio all’impiego<br />
dei meccanismi di Joint Implementation<br />
(JI) e Clean Development Mechanism<br />
(CDM) del Protocollo di<br />
Kyoto tali per cui i progetti industriali<br />
ad elevata efficienza energetica<br />
o con l’impiego delle fonti rinnovabili<br />
e i progetti di riforestazione<br />
che assorbono carbonio atmosferico,<br />
realizzati in cooperazione tra<br />
più paesi industrializzati (JI) o con i<br />
paesi in via di sviluppo (CDM), generano<br />
“crediti di emissione” o<br />
“crediti di carbonio”, che possono<br />
essere utilizzati per “scontare” gli<br />
obiettivi nazionali di riduzione delle<br />
emissioni altrimenti raggiungibili<br />
unicamente con interventi sul sistema<br />
energetico interno, in molti casi<br />
più costosi e socialmente più complessi.<br />
L’impiego dei meccanismi consente<br />
ampia flessibilità nella definizione<br />
delle misure di riduzione delle<br />
emissioni da parte dei paesi sviluppati<br />
al fine di ottenere il massimo<br />
risultato con il minor costo e,<br />
nello stesso tempo, rappresenta<br />
uno strumento innovativo per il trasferimento<br />
di tecnologie efficienti<br />
e sostenibili nei paesi in via di svi-<br />
20 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
luppo e nelle economie emergenti,<br />
con rilevanti e positivi effetti ambientali<br />
a livello locale e globale.<br />
La realizzazione dei progetti nell’ambito<br />
dei meccanismi è affidata<br />
quasi interamente alle imprese che<br />
dovranno valutare la convenienza di<br />
acquisire crediti di emissione tramite<br />
la cooperazione tecnologica internazionale,<br />
piuttosto che attraverso<br />
interventi sugli impianti e i sistemi<br />
industriali esercitati nei rispettivi<br />
mercati interni. E in questa prospettiva,<br />
Joint Implementation e Clean<br />
Development Mechanism rappresentano<br />
una straordinaria “driving force”<br />
per il trasferimento di tecnologie<br />
“pulite” nei mercati emergenti e<br />
per lo sviluppo della cooperazione<br />
economica con i nuovi protagonisti<br />
dell’economia mondiale.<br />
L’accordo riconosce, inoltre, che<br />
i “crediti di carbonio”, corrispondenti<br />
al quantitativo di questo elemento<br />
assorbito dalle nuove foreste, dalla<br />
gestione dei terreni coltivati, dalla<br />
gestione dei terreni da pascolo e dalla<br />
rivegetazione, possono essere utilizzati<br />
nel “conto nazionale” della<br />
riduzione delle emissioni.<br />
In questa prospettiva i “crediti di<br />
carbonio” sono destinati a rappresentare<br />
un significativo valore aggiunto<br />
per le foreste, perché gli alberi<br />
saranno valutati non solo in termini<br />
di legname e cellulosa prodotti,<br />
ma anche in relazione alla capacità<br />
di assorbimento del carbonio e di<br />
generazione di crediti.<br />
E, infine, l’accordo getta le basi<br />
per l’organizzazione del commercio<br />
internazionale dei permessi di emissione,<br />
il cosiddetto “Emissions Trading<br />
Scheme”, un meccanismo di<br />
mercato che prevede:<br />
● la definizione di un tetto massimo<br />
(cap) di emissioni per ogni paese;<br />
● l’allocazione, da parte delle Autorità<br />
nazionali e nell’ambito del<br />
“cap” nazionale, dei permessi di<br />
emissione (budget) destinati agli impianti<br />
industriali;<br />
● il riconoscimento alle imprese<br />
che hanno effettuato interventi<br />
tecnologici per la riduzione delle<br />
SPECIALE<br />
proprie emissioni al di sotto del<br />
budget assegnato, di crediti corrispondenti<br />
alla riduzione ottenuta;<br />
● la collocazione dei crediti sul<br />
mercato dei permessi di emissione.<br />
I compratori dei crediti possono<br />
essere imprese che:<br />
● non intendono effettuare interventi<br />
tecnologici per<br />
rispettare il budget<br />
assegnato e<br />
che, pertanto, necessitano<br />
di quote<br />
aggiuntive di emissione;<br />
● necessitano dei<br />
permessi di emissione(eventualmente<br />
non disponibili<br />
da parte dell’autorità<br />
pubblica<br />
che deve rispettare<br />
il “cap” nazionale)<br />
per installare<br />
nuove attività;<br />
● il riconoscimento<br />
dei crediti derivanti dai progetti<br />
di cooperazione internazionale realizzati<br />
nell’ambito di Joint Implementation<br />
e Clean Development<br />
Mechanism, che possono essere usati<br />
dalle imprese per rispettare il rispettivo<br />
budget di emissioni.<br />
In altri termini, la “strumentazione”<br />
di cui viene dotato il Protocollo,<br />
da un lato, è finalizzata alla<br />
sperimentazione dei meccanismi<br />
globali approvati a Kyoto nel 1997,<br />
ma mai avviati, e, dall’altro, è fortemente<br />
orientata allo sviluppo tecnologico<br />
e alla promozione della cooperazione<br />
internazionale in campo<br />
energetico e forestale.<br />
L’impegno e le politiche<br />
della Ue nel post-Marrakech<br />
Il Consiglio dei Ministri dell’<strong>Ambiente</strong><br />
della Ue del 17 giugno 1998<br />
ha ripartito tra gli Stati Membri l’impegno<br />
comune di riduzione delle<br />
emissioni stabilito dal Protocollo (-<br />
8% entro il 2012 rispetto al 1990).<br />
La decisione del 17 giugno è<br />
stata fondata principalmente su un<br />
criterio di “unilateralità” e ha con-<br />
Joint Implementation e<br />
Clean Development<br />
Mechanism<br />
rappresentano uno<br />
straordinario input<br />
per il trasferimento di<br />
tecnologie “pulite” nei<br />
mercati emergenti, con i<br />
quali avviare accordi di<br />
cooperazione economica<br />
ARIA - COP9<br />
Articolo<br />
siderato che gli impegni dei singoli<br />
Stati Membri avrebbero dovuto<br />
essere rispettati principalmente attraverso<br />
programmi nazionali di riduzione<br />
delle emissioni nel settore<br />
energetico. La ripartizione ha tenuto<br />
conto del livello di crescita economica,<br />
dell’efficienza del sistemaenergeticoproduttivo<br />
e della<br />
struttura industriale<br />
dei singoli<br />
paesi. I maggiori<br />
oneri di riduzione<br />
sono risultati<br />
a carico<br />
di quei paesi che<br />
nel 1990 avevano<br />
una struttura<br />
energetico-produttiva<br />
a bassa<br />
efficienza e ad alto<br />
impiego di carbone<br />
(Gran Bretagna<br />
-12,5% e<br />
Germania -<br />
21%, senza considerare il Lussemburgo<br />
con - 28%). In questi paesi,<br />
i costi “marginali” di riduzione sono<br />
stati relativamente ridotti, perché<br />
il recupero di efficienza coincide<br />
con la crescita economica e<br />
l’aumento della competitività dei<br />
rispettivi sistemi nazionali.<br />
Per altri paesi, che devono recuperare<br />
un “gap” di sviluppo economico<br />
rispetto alla media europea,<br />
è stato stabilito un limite alla<br />
crescita delle emissioni: Portogallo<br />
(+28%), Grecia (+25%), Spagna<br />
(+15%) e Irlanda (+13%). Ai<br />
paesi che hanno già raggiunto<br />
un’elevata efficienza energetica<br />
nel settore industriale, come Italia<br />
e Olanda, è stato attribuito un<br />
obiettivo di riduzione più modesto<br />
in valori assoluti (- 6,5% e - 6%),<br />
ma che avrebbe, tuttavia, richiesto<br />
un costo marginale relativo più elevato<br />
a causa dei livelli di efficienza<br />
già raggiunti prima del 1990. A<br />
seguito dell’accordo di Marrakech,<br />
non sono stati modificati i termini<br />
della ripartizione degli obiettivi<br />
di riduzione tra gli Stati Mem-<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 21
ARIA - COP9<br />
Articolo<br />
bri, ma le opzioni possibili per le<br />
misure di diminuzione sono risultate<br />
molto più aperte rispetto al<br />
criterio “unilaterale” adottato dalla<br />
decisione del 17 giugno 1998.<br />
In particolare, l’utilizzazione dei<br />
crediti di carbonio generati dalle foreste<br />
e dalle attività agroforestali e<br />
dei crediti di<br />
emissioni derivanti<br />
dai progetti<br />
realizzati nell’ambito<br />
dei meccanismi<br />
di JI e CDM,<br />
consentono una<br />
ampia flessibilità<br />
nelle scelte nazionali<br />
e favoriscono<br />
una significativa<br />
riduzione dei<br />
costi a parità di<br />
risultati in termini<br />
di riduzione<br />
delle emissioni.<br />
Inoltre, l’avvio<br />
del meccanismo<br />
di Emissions Trading per il<br />
commercio dei permessi di emissione<br />
introduce ulteriori elementi di<br />
flessibilità.<br />
A questo proposito, la recentissima<br />
direttiva 2003/87/CE [2] , che ha<br />
istituito il mercato europeo dei permessi<br />
di emissione, e la direttiva<br />
attualmente in discussione sul riconoscimento<br />
nel mercato dei permessi<br />
dei “crediti di carbonio” e dei<br />
“crediti di emissione” derivanti dai<br />
progetti JI e CDM, rappresentano<br />
una svolta significativa rispetto ai<br />
criteri adottati per la decisione del<br />
17 giugno 1998.<br />
Il PN per la riduzione dei<br />
gas serra (dicembre 2002)<br />
La legge di ratifica del Protocollo<br />
di Kyoto del giugno 2002 fa<br />
riferimento esplicito ai contenuti e<br />
agli strumenti individuati dall’ac-<br />
Con i “crediti di<br />
carbonio” gli alberi<br />
saranno valutati non<br />
solo in termini di<br />
legname e cellulosa<br />
prodotti, ma anche in<br />
relazione alla capacità<br />
di assorbimento<br />
del carbonio e di<br />
generazione di crediti<br />
SPECIALE<br />
cordo di Marrakech e dispone la<br />
revisione della delibera del CIPE<br />
19 novembre 1998, n. 137, che aveva<br />
approvato le «Linee Guida per<br />
le politiche e misure nazionali di<br />
riduzione delle emissioni» [3] basate<br />
quasi esclusivamente su programmi<br />
e interventi sul sistema energetico<br />
interno.<br />
A questo proposito,<br />
va ricordato<br />
che la delibera del<br />
CIPE prevedeva<br />
un fabbisogno di<br />
investimenti pubblici<br />
e privati pari<br />
a circa 100.000 -<br />
115.000 miliardi<br />
di lire in dieci anni,<br />
ai quali avrebbero<br />
dovuto corrispondere<br />
risparmi<br />
nei consumi energetici<br />
pari a circa<br />
78.000-85.000 miliardi.<br />
La criticità di questo impegno<br />
economico non è tanto rappresentata<br />
dal bilancio netto a conclusione<br />
del decennio, quanto dalla dimensione<br />
degli investimenti necessari nel<br />
primo periodo (due-sei anni), durante<br />
il quale non si manifesteranno<br />
risultati in termini di risparmio energetico,<br />
ma potrebbe, invece, determinarsi<br />
una sottrazione di risorse<br />
per altri settori “vitali”, con effetti<br />
macroeconomici difficilmente valutabili.<br />
Partendo da queste premesse, il<br />
“Piano nazionale per la riduzione<br />
delle emissioni dei gas responsabili<br />
dell’effetto serra 2003-2010”, approvato<br />
dal Comitato Interministeriale<br />
per la Programmazione Economica<br />
il 19 dicembre 2002, è stato elaborato<br />
assumendo quattro criteri principali:<br />
● le misure per la riduzione delle<br />
emissioni nel mercato interno devono<br />
considerare gli elevati standard<br />
di efficienza energetica e la bassa<br />
“intensità di carbonio” dell’economia<br />
dell’Italia, ben rappresentati dai<br />
rapporti della Agenzia Internazionale<br />
dell’Energia. Pertanto, le misure<br />
“nazionali” per la riduzione delle<br />
emissioni devono essere coerenti<br />
con le politiche di modernizzazione<br />
dell’economia italiana, evitando<br />
l’imposizione di ulteriori vincoli al<br />
sistema industriale e tenendo conto,<br />
nello stesso tempo, dell’esigenza di<br />
garantire la sicurezza energetica del<br />
Paese e dell’obiettivo di raggiungere<br />
il migliore risultato con il minor<br />
costo;<br />
● dovrà essere ottimizzata la capacità<br />
“nazionale” di assorbimento di<br />
carbonio atmosferico, sia attraverso<br />
un nuovo inventario e una più<br />
efficiente gestione del patrimonio<br />
forestale e boschivo sia attraverso<br />
la realizzazione di nuove piantagioni<br />
forestali, avendo presente l’obiettivo<br />
di contribuire, nello stesso tempo,<br />
alla sicurezza idrogeologica del<br />
territorio e all’aumento del volume<br />
di biomassa disponibile per la produzione<br />
di energia da fonti rinnovabili;<br />
● dovranno essere promossi e facilitati<br />
i programmi per la acquisizione<br />
di “crediti di carbonio” e di<br />
“crediti di emissione” nell’ambito<br />
dei meccanismi di cooperazione internazionale<br />
del Protocollo di Kyoto<br />
(Clean Development Mechanism<br />
e Joint Implementation), sia attraverso<br />
progetti in campo energetico e<br />
forestale delle imprese italiane sia<br />
attraverso la partecipazione ai<br />
“Carbon Fund” presso le istituzioni<br />
finanziarie internazionali o le<br />
agenzie nazionali dei paesi in via di<br />
sviluppo e dei paesi con economia<br />
in transizione;<br />
● l’allocazione dei permessi di<br />
[2] «Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di<br />
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio» (in G.U.C.E. Ldel<br />
25 ottobre 2003, n. 275). Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />
[3] In Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1999, n. 33.<br />
22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
emissione nel mercato interno e la<br />
partecipazione delle imprese italiane<br />
al sistema europeo di Emissions<br />
Trading dovranno essere finalizzate<br />
al riconoscimento e alla valorizzazione<br />
delle performace di efficienza<br />
già raggiunte dal sistema industriale<br />
italiano.<br />
Il piano individua i programmi e<br />
le misure da attuare per rispettare<br />
l’obiettivo di riduzione delle emissioni<br />
dei gas serra attribuito all’Italia,<br />
tali per cui, entro il 2008-2012, i<br />
livelli dovranno essere ridotti del<br />
6,5%, rispetto al 1990, dovendo,<br />
quindi, passare da 521 milioni di<br />
tonnellate di carbonio (Mt) del 1990<br />
a 487 Mt. Il gap teorico da colmare<br />
è, pertanto, pari a 34 Mt.<br />
Tuttavia, dal 1990 le emissioni<br />
sono aumentate a 546 Mt. e lo<br />
“scenario tendenziale” al 2010, qualora<br />
non vengano adottate misure,<br />
risulta pari a 580 Mt. Il “gap” effettivo<br />
stimato è, dunque, di 93 Mt.<br />
Il piano considera, da un lato, le<br />
misure già adottate e in fase di attuazione<br />
che concorrono al raggiungimento<br />
dell’obiettivo di riduzione<br />
delle emissioni e individua, dall’altro,<br />
un “set” di ulteriori misure possibili<br />
in campo energetico e forestale,<br />
a livello nazionale e internazionale.<br />
Le misure già adottate<br />
Queste misure comprendono<br />
l’attuazione di programmi già previsti<br />
da leggi e direttive europee,<br />
da decreti ministeriali e da delibere<br />
del CIPE, in materia di produzione<br />
di energia, di riduzione dei<br />
consumi energetici, di smaltimento<br />
dei rifiuti, di miglioramento dell’efficienza<br />
nei trasporti, progetti<br />
già avviati nell’ambito del Clean<br />
Development Mechanism.<br />
In particolare, tra le misure<br />
che si considerano già adottate,<br />
sono state comprese quelle che<br />
riguardano l’aumento della produzione<br />
nazionale e delle importazioni<br />
di energia elettrica, per<br />
rispondere all’incremento della<br />
richiesta sulla rete da 299 TWh<br />
SPECIALE<br />
nel 2000 a 364 TWh nel 2010.<br />
L’aumento della produzione considera<br />
il completamento della riqualificazione<br />
del parco termoelettrico<br />
con la trasformazione a cicli combinati<br />
e la realizzazione di nuovi impianti<br />
con un aumento della percentuale<br />
di gas naturale nel mix energetico<br />
dal 35% al 52%. Per quanto<br />
riguarda gli altri combustibili, viene<br />
considerato un aumento dal 9% al<br />
12% del carbone,<br />
una crescita dell’impiego<br />
delle<br />
rinnovabili diversedall’idroelettrico<br />
dal 3,3% al<br />
7,8% e dell’idroelettico<br />
fino al<br />
20%, nonché una<br />
riduzione dell’oliocombustibile<br />
al 10%.<br />
Per effetto di<br />
queste misure, la<br />
crescita delle<br />
emissioni al 2010<br />
è stimata in 528<br />
Mt contro le 580<br />
dello “scenario tendenziale”; questo<br />
è il cosiddetto “scenario di riferimento”<br />
che riduce il gap a circa 40<br />
Mt. Sulla base di questo scenario<br />
sono stati indicati i livelli massimi<br />
di emissione per i diversi settori.<br />
Questi livelli, per i settori energetico<br />
e industriale, del terziario e dei<br />
trasporti, corrispondono a valori<br />
che, comunque, dovrebbero essere<br />
raggiunti per effetto delle misure<br />
già adottate; pertanto, il piano non<br />
introduce ulteriori programmi, obblighi<br />
e costi aggiuntivi per questi settori.<br />
Inoltre, le imprese dei settori<br />
energetico e industriale potranno ricorrere,<br />
senza limitazioni, al mercato<br />
dei permessi di emissione, secondo<br />
quanto previsto dalla direttiva<br />
Europea “Emissions Trading”<br />
2003/87/CE, che entrerà in vigore<br />
nel 2005, e dalla direttiva “Linking”<br />
che stabilirà, entro il 2004, le<br />
regole per l’impiego dei crediti derivanti<br />
dai meccanismi di Joint Imple-<br />
Il Piano nazionale per la<br />
riduzione delle emissioni<br />
di gas serra si colloca nel<br />
contesto internazionale<br />
come contributo<br />
dell’Italia alla strategia<br />
globale necessaria per<br />
affrontare la sfida<br />
planetaria dei<br />
cambiamenti climatici<br />
ARIA - COP9<br />
Articolo<br />
mentation e Clean Development<br />
Mechanism.<br />
Le misure per<br />
l’assorbimento di carbonio<br />
Le misure per l’assorbimento di<br />
carbonio nel settore agricolo e forestale<br />
a livello nazionale comprendono<br />
iniziative per l’aumento e la migliore<br />
gestione delle aree forestali e<br />
boschive, il recupero di territori abbandonati,<br />
la prote-<br />
zione del territorio<br />
dai rischi di dissesto<br />
e la desertificazione<br />
mediante afforestazione<br />
e riforestazione.<br />
Queste misure<br />
consentono un’aumento<br />
della capacità<br />
di assorbimento<br />
del carbonio<br />
corrispondente a<br />
una riduzione equivalente<br />
di emissioni<br />
per un totale di<br />
circa 10 Mt, che riduce<br />
il “gap” a<br />
30 Mt.<br />
Senza considerare le esternalità<br />
positive per la protezione dell’ambiente<br />
e del territorio, gli investimenti<br />
necessari per la realizzazione<br />
di queste misure corrispondono a un<br />
costo di abbattimento per tonnellata<br />
di carbonio inferiore a 5 euro, contro<br />
un costo per le misure interne<br />
nel settore energetico stimato attorno<br />
a 20-30 euro.<br />
Le ulteriori misure<br />
di riduzione delle emissioni<br />
Per l’individuazione delle ulteriori<br />
misure di riduzione delle emissioni, è<br />
stato definito un set aperto di opzioni,<br />
individuate assumendo il criterio della<br />
“ottimizzazione” degli effetti ambientali<br />
di misure finalizzate prioritariamente<br />
alla modernizzazione dell’economia<br />
italiana e tenendo conto<br />
dell’esigenza di raggiungere il migliore<br />
risultato di riduzione delle emissioni<br />
con il minor costo.<br />
Le opzioni indicate consentono<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 23
ARIA - COP9<br />
Articolo<br />
un’ampia flessibilità, al fine dell’individuazione<br />
delle soluzioni meno<br />
costose e più vantaggiose per lo sviluppo<br />
di nuove iniziative, in particolare<br />
nei settori delle tecnologie energetiche<br />
e dei trasporti e per l’apertura<br />
di nuovi mercati alle imprese italiane<br />
attraverso i meccanismi di Clean<br />
Development Mechanism e Joint<br />
Implementation.<br />
Alcuni programmi individuati sono<br />
già in fase di attuazione, come<br />
ad esempio la promozione della microcogenerazione<br />
di elettricità e calore<br />
distribuita, la diffusione di elettrodomestici<br />
e di dispositivi elettrici<br />
ad alta efficienza, l’introduzione di<br />
nuovi motori industriali ad alta efficienza,<br />
l’eliminazione delle emissioni<br />
di acido adipico e nitrico in alcuni<br />
settori industriali nonché lo sviluppo<br />
di progetti nell’ambito del<br />
Clean Development Mechanism e<br />
Joint Implementation.<br />
La realizzazione di questi programmi<br />
- i cui costi netti, nel corso<br />
dei prossimi 8 anni, sono compresi<br />
tra 120 e 300 milioni di euro - consentirà<br />
di colmare il “gap” residuo<br />
di riduzione delle emissioni pari 30<br />
Mt. Va, tuttavia, considerato che il<br />
costo sarà tanto più ridotto quanto<br />
più rapidi saranno i “ritorni” in termini<br />
di risparmio energetico e di<br />
acquisizione dei “crediti” attraverso<br />
i progetti CDM e JI.<br />
Altri programmi destinati al mercato<br />
interno, individuati dal piano e<br />
già avviati, avranno, invece, effetti<br />
nel medio periodo, ovvero oltre il<br />
2012; questo è, in particolare, il<br />
caso del “progetto idrogeno”, delle<br />
misure previste per la sostituzione<br />
di oltre 10 milioni di veicoli circolanti<br />
con nuovi veicoli ad alta efficienza<br />
e basse emissioni nonché<br />
dei progetti per la realizzazione delle<br />
infrastrutture nel settore del trasporto.<br />
Questi programmi, coerenti con<br />
le politiche per la modernizzazione<br />
dell’economia, hanno un potenziale<br />
di riduzione delle emissioni compreso<br />
tra 30 e 60 Mt.<br />
SPECIALE<br />
II ricorso a CDM e JI<br />
In generale, le misure individuate<br />
con il criterio della migliore efficienza<br />
e del minor costo fanno riferimento<br />
per almeno il 40-50% a programmi<br />
e iniziative da realizzare<br />
mediante i meccanismi di cooperazione<br />
internazionale previsti dal Protocollo<br />
di Kyoto.<br />
L’obiettivo di questi programmi<br />
e iniziative è quello di utilizzare il<br />
“fattore ambiente” come veicolo<br />
per la internazionalizzazione e la diffusione<br />
delle tecnologie e delle imprese<br />
italiane, sulla base di quattro<br />
considerazioni principali:<br />
● ai fini della riduzione delle emissioni<br />
globali di anidride carbonica,<br />
ovvero dei consumi di combustibili<br />
fossili, la realizzazione di progetti<br />
industriali JI e CDM a elevata efficienza<br />
energetica o con l’impiego<br />
delle fonti rinnovabili, comporta generalmente<br />
costi marginali inferiori<br />
rispetto a quelli necessari per raggiungere<br />
gli stessi risultati di riduzione<br />
delle emissioni nei mercati interni<br />
dei paesi sviluppati;<br />
● l’impiego dei meccanismi costituisce<br />
una rilevante opportunità per<br />
l’abbattimento dei costi di riduzione<br />
delle imprese europee, che dovranno<br />
rispettare entro il 2010 un tetto massimo<br />
di emissioni, come previsto dalla<br />
direttiva europea “Emissions Trading”.<br />
E questo è particolarmente vero<br />
per le imprese italiane che hanno<br />
già raggiunto gli standard più elevati<br />
di efficienza energetica e le migliori<br />
performance di “carbon intensità” tra<br />
i paesi europei e che, pertanto, dovrebbero<br />
sostenere costi marginali molto<br />
elevati per ottenere, comunque, modesti<br />
risultati in termini di riduzione di<br />
emissioni;<br />
● il trasferimento di tecnologie<br />
energetiche avanzate nei paesi dell’Europa<br />
centro orientale e in quelli<br />
in via di sviluppo, potrebbe avere<br />
un effetto calmierante sui rischi di<br />
“dumping” connessi all’impiego in<br />
questi paesi di tecnologie obsolete;<br />
● la domanda globale di energia nei<br />
prossimi 30 anni aumenterà di oltre<br />
il 50% rispetto ai livelli attuali, preva-<br />
lentemente per la crescita delle economie<br />
emergenti, in particolare di Cina,<br />
India, dei paesi dell’Asia orientale,<br />
del Brasile, oltrechè della Russia.<br />
Se a questo aumento della domanda<br />
non si farà fronte con tecnologie efficienti<br />
per l’impiego dei combustibili<br />
fossili e con una crescita significativa<br />
della valorizzazione energetica<br />
delle fonti rinnovabili, le emissioni<br />
globali di anidride carbonica potrebbero<br />
subire un incremento di oltre il<br />
60% rispetto ai livelli attuali.<br />
E in questa prospettiva, Joint Implementation<br />
e Clean Development<br />
Mechanism rappresentano per le imprese<br />
italiane anche una straordinaria<br />
“driving force” per il trasferimento<br />
di tecnologie nei mercati emergenti e<br />
per lo sviluppo della cooperazione<br />
economica con i nuovi protagonisti<br />
dell’economia mondiale.<br />
Per favorire lo sviluppo di progetti<br />
delle imprese italiane nell’ambito<br />
dei meccanismi, il Ministero<br />
dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del<br />
Territorio ha sottoscritto accordi bilaterali<br />
e ha avviato programmi di<br />
collaborazione con la Cina, l’Algeria,<br />
il Marocco, la Tunisia, l’Egitto,<br />
la Bulgaria, la Romania. Altri accordi<br />
sono in fase di preparazione con<br />
paesi della regione mediterranea e<br />
dell’America Latina. Inoltre, il Ministero<br />
partecipa al “Community<br />
Development Carbon Fund” della<br />
Banca Mondiale, presso la quale ha<br />
istituito un “Italian Trust Carbon<br />
Fund” finalizzato a sostenere progetti<br />
italiani di cooperazione energetica<br />
e ambientale con i Paesi in via<br />
di sviluppo.<br />
In conclusione, il piano nazionale<br />
per la riduzione delle emissioni<br />
di gas responsabili dell’effetto serra<br />
costituisce un’agenda e una guida<br />
per lo sviluppo sostenibile dell’Italia<br />
e per la promozione di un nuovo<br />
ruolo delle imprese italiane nei mercati<br />
internazionali delle tecnologie<br />
“pulite” per la protezione dell’ambiente<br />
globale. l<br />
24 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
di Jacopo Giliberto, giornalista - Il Sole 24 ORE<br />
Il summit mondiale sul clima<br />
che si terrà a Milano dal 1˚ al<br />
12 dicembre 2003 offre l’occasione<br />
per passare in rassegna<br />
una serie di temi legati al problema<br />
“effetto serra”. Innanzitutto,<br />
è bene tenere a mente<br />
come, a monte di tutto, vi siano<br />
le ben note emissioni di anidride<br />
carbonica, a loro volta<br />
causate dal consumo di fonti<br />
carboniose in applicazioni che<br />
vanno dalle centrali elettriche<br />
alle stufe, dai motori delle automobili<br />
fino alle caldaie condominiali.<br />
Ciò rimanda, implicitamente,<br />
a un’analisi dei consumi<br />
energetici il cui trend èin<br />
costante aumento anche per il<br />
crescente fabbisogno dei Paesi<br />
in fase di sviluppo. Le uniche<br />
soluzioni in grado di spezzare<br />
questo “circolo vizioso”, in modo<br />
da conciliare crescita, benessere<br />
e ambiente, sono quelle<br />
offerte dalle “tecnologie pulite”<br />
e da strumenti in grado di<br />
“monetizzare” le politiche rispettose<br />
dell’ambiente, come<br />
il cosiddetto meccanismo dell’“emission<br />
trading”, recentemente<br />
ufficializzato a livello<br />
europeo con la direttiva<br />
2003/87/CE.<br />
SPECIALE<br />
Durante la Conferenza di dicembre potrebbe essere deciso il futuro del Protocollo di Kyoto<br />
Carbonio, consumi, clima e sviluppo<br />
le parole chiave del Cop9 di Milano<br />
Al via a Milano il summit mondiale<br />
del clima, nel quale potrebbe<br />
essere deciso il futuro<br />
del Protocollo di Kyoto. Si tratta della<br />
9 a Conferenza degli Stati Parte (in<br />
sigla Cop9) della Convenzione quadro<br />
delle Nazioni Unite sul cambiamento<br />
del clima, che si svolgerà alla<br />
Fiera di Milano dal 1˚ al 12 dicembre<br />
2003.<br />
Alla conferenza - organizzata dall’organismo<br />
ONU Unfcc in collaborazione<br />
con il Ministero italiano dell’<strong>Ambiente</strong><br />
nelle vesti di “padrone di<br />
casa” e dalla Regione Lombardia -<br />
parteciperanno circa 4.000 delegati,<br />
ma sarà seguita anche da migliaia di<br />
altre persone, tra cui rappresentanti<br />
delle organizzazioni non governative<br />
(come le associazioni ecologiste),<br />
giornalisti di tutto il mondo, esperti e<br />
scienziati.<br />
Il programma prevede una sessione<br />
speciale di alto livello che si terrà<br />
nei giorni 10 e 11 dicembre, durante<br />
la quale, i ministri di circa settanta<br />
Paesi prenderanno parte ai vari dibattiti<br />
in una serie di tavole rotonde.<br />
Prima dell’apertura dei lavori della<br />
Cop9, si è riunito nei giorni scorsi a<br />
Milano il consiglio esecutivo del<br />
“meccanismo per uno sviluppo pulito”<br />
(Cdm), uno degli organismi di<br />
applicazione degli accordi ONU sul<br />
clima.<br />
Il tema centrale è il rapporto fra<br />
energia e ambiente. Sono accusate di<br />
cambiare il clima le emissioni di anidride<br />
carbonica, il gas che si sviluppa<br />
dalla combustione, processo alla<br />
base di tutti i processi energetici, che<br />
siano naturali (come le eruzioni dei<br />
vulcani), biologici (la respirazione di<br />
animali e piante) o artificiali.<br />
ARIA - COP9<br />
Articolo<br />
L’effetto serra è il riscaldamento<br />
del clima, a sua volta attribuito all’aumento<br />
della presenza di anidride carbonica<br />
nell’aria. Questo gas (innocuo)<br />
trattiene nell’atmosfera il calore<br />
che il Sole irraggia sulla Terra. Una<br />
giusta dose di questo gas è indispensabile<br />
per la vita sul pianeta; se l’anidride<br />
carbonica fosse troppo poca,<br />
infatti, il calore verrebbe disperso e<br />
la Terra sarebbe ghiacciata. Le piante,<br />
nella loro fotosintesi clorofilliana,<br />
assorbono questo gas, con un processo<br />
biochimico ne ricavano il carbonio<br />
che serve a costruire rami e foglie<br />
e liberano nell’aria l’ossigeno<br />
che avanza alla fine del processo.<br />
Tuttavia, troppa anidride carbonica<br />
produce l’effetto opposto. Scalda<br />
il clima. E la sua presenza è sempre<br />
più “ingombrante”. Una conferma<br />
viene non dagli scienziati, sempre<br />
divisi, ma dalle aziende che producono<br />
i gas tecnici, cioè gli stabilimenti<br />
che, mediante un processo di compressione<br />
e di decompressione, raffreddano<br />
l’aria fino a riuscire a<br />
estrarne ossigeno liquido, azoto liquido,<br />
anidride carbonica liquida e<br />
gli altri gas (argo, neon e così via);<br />
per questi, la materia prima è l’aria e<br />
dai volumi di produzione si accorgono,<br />
con dati certi, industriali, di un<br />
aumento della presenza di anidride<br />
carbonica.<br />
La scienza conferma che la concentrazione<br />
in atmosfera di anidride<br />
carbonica, dall’inizio della rivoluzione<br />
industriale a oggi, ha subito un<br />
aumento di oltre il 30%, raggiungendo<br />
un livello attorno a 360 parti per<br />
milione e a questo aumento è attribuita,<br />
almeno in parte, la responsabilità<br />
della progressiva variabilità climati-<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25
ARIA - COP9<br />
Articolo<br />
ca degli ultimi decenni.<br />
Le fonti antropiche<br />
di carbonio<br />
Gli scienziati stanno cercando di<br />
chiarire fino a che punto è l’uomo a<br />
cambiare il clima con la sua produzione<br />
di anidride carbonica. Come<br />
emette anidride carbonica l’uomo?<br />
L’energia contenuta nel carbonio è<br />
stata dissotterrata dai giacimenti petroliferi,<br />
dalle miniere di carbone,<br />
dai depositi di metano, è stata fatta<br />
reagire con l’ossigeno dell’aria nelle<br />
centrali elettriche, nelle stufe, nei motori<br />
delle automobili e dei camion<br />
piuttosto che nelle caldaie condominiali.<br />
Passando per ciminiere, comignoli<br />
e tubi di scappamento, il carbonio<br />
viene aggiunto all’aria dopo essere<br />
rimasto per millenni innocuamente<br />
sepolto nel sottosuolo.<br />
Secondo le stime del World Energy<br />
Outlook 2002 dell’Agenzia internazionale<br />
dell’energia (Aie), la domanda<br />
globale di energia tra il 2000<br />
e il 2030 aumenterà di oltre il 50%,<br />
soprattutto per la crescita delle economie<br />
emergenti (Cina, India, Brasile<br />
e altri; si veda la figura 1). L’aumento<br />
della domanda sarà soddisfatto<br />
sopratutto con i combustibili fossili<br />
(carbone, petrolio e gas; si vedano<br />
le figure 2 e 3); di conseguenza,<br />
l’Aie stima una crescita delle emis-<br />
SPECIALE<br />
sioni di anidride carbonica superiore<br />
del 50% rispetto ai livelli attuali.<br />
La crescita delle emissioni - dice il<br />
Terzo rapporto sul clima approvato<br />
nel 2001 dal Panel intergovernativo<br />
sui cambiamenti climatici (IPCC) -<br />
comporterà l’accelerazione del trend<br />
di aumento della concentrazione in<br />
atmosfera di anidride carbonica.<br />
La protezione degli equilibri climatici,<br />
secondo il Panel IPCC, richiede<br />
la stabilizzazione della concentrazione<br />
di anidride carbonica entro<br />
la fine del secolo a un livello tale<br />
da non determinare un aumento medio<br />
della temperatura e una crescita<br />
del livello dei mari capace di sconvolgere<br />
i sistemi naturali e le zone<br />
costiere del pianeta dove si concentra<br />
oltre il 50% della popolazione.<br />
La stabilizzazione, entro il 2100, della<br />
concentrazione di anidride carbonica<br />
in atmosfera attorno a 550-650<br />
parti per milione è considerata il risultato<br />
a cui tendere per contenere<br />
l’aumento della temperatura media<br />
al di sotto di due gradi e la crescita<br />
del livello dei mari al di sotto di 20<br />
centimetri. Gli “scenari di stabilizzazione”<br />
dell’IPCC considerano inevitabile,<br />
almeno fino al 2030, l’aumento<br />
delle emissioni provocato dalla<br />
crescita dei consumi di combustibili<br />
fossili nel breve-medio periodo.<br />
Qui si pone anche il divario fra le<br />
esigenze di difesa dell’ambiente e i<br />
giusti motivi di crescita dei Paesi in<br />
via di sviluppo; nessuno può, infatti,<br />
propugnare una protezione del clima<br />
ottenuta con la crisi economica e la<br />
povertà di Cina, India e delle altre<br />
economie emergenti, che concorrono<br />
in modo determinante all’aumento<br />
dei consumi mondiali di energia e<br />
alla conseguente crescita delle emissioni.<br />
La Convenzione quadro sui cambiamenti<br />
climatici sottoscritta nel<br />
1992 e ratificata da 178 Paesi (il Senato<br />
USA ha ratificato in ottobre<br />
1992 e il Parlamento italiano nel gennaio<br />
1994), impegna i Paesi firmatari<br />
ad adottare misure per la riduzione<br />
delle emissioni di anidride carbonica,<br />
provocata in larga misura dall’impiego<br />
dei combustibili fossili come<br />
fonte di energia e calore, alla quale è<br />
attribuita la responsabilità di contribuire<br />
all’aumento della temperatura.<br />
La Convenzione assume come obiettivo<br />
di riferimento la stabilizzazione<br />
della concentrazione in atmosfera di<br />
anidride carbonica a livelli non pericolosi<br />
per gli equilibri climatici.<br />
Aumento dei consumi e<br />
difesa del clima<br />
Dal 2020 la risposta alla domanda<br />
di energia dovrà essere basata su un<br />
impiego sempre più diffuso delle fon-<br />
26 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
ti rinnovabili, delle tecnologie dell’idrogeno<br />
e delle celle a combustibile,<br />
delle tecnologie “pulite” e ad alta<br />
efficienza per l’impiego dei combustibili<br />
fossili nonché delle tecnologie<br />
per la cattura del carbonio. È lo scenario<br />
della cosiddetta “decarbonizzazione<br />
dell’economia”.<br />
Un altro scenario delineato dall’Aie,<br />
che si basa sull’effetto economico,<br />
propone investimenti inferiori<br />
in cambio di un maggiore affidamento<br />
alla cogenerazione distribuita,<br />
cioè alle minicentrali locali ad alta<br />
efficienza.<br />
Esperti e politici sono d’accordo<br />
già su diversi punti, come per esempio<br />
il fatto che la “liberazione” dalla<br />
schiavitù dei combustibili fossili richieda<br />
uno sforzo straordinario di ricerca<br />
e innovazione, uno “shock”<br />
tecnologico. Inoltre, la dimensione<br />
della riduzione delle emissioni necessaria<br />
per stabilizzare la concentrazione<br />
di anidride carbonica esigerà un<br />
impegno da parte di tutti i Paesi, sviluppati<br />
e in fase di crescita.<br />
La terza Conferenza delle parti<br />
(Cop3) aveva approvato a Kyoto nel<br />
dicembre ’97 il Protocollo che individuava<br />
le prime misure per la riduzione<br />
delle emissioni di anidride carbonica<br />
e di altri cinque gas a effetto<br />
serra (metano, protossido di azoto e<br />
tre composti fluorurati). Inoltre, tra<br />
SPECIALE<br />
le misure era stato indicato anche<br />
l’assorbimento di carbonio atmosferico<br />
attraverso la riforestazione e le<br />
attività agroforestali. Il Protocollo<br />
impegna i Paesi industrializzati a ridurre<br />
le proprie emissioni, entro il<br />
2012, nella misura complessiva del<br />
5,2% rispetto ai livelli del 1990. Considerando<br />
che ogni diminuzione delle<br />
emissioni è efficace indipendentemente<br />
dal luogo del pianeta nel quale<br />
viene realizzata, il Protocollo prevede<br />
che le misure nazionali di riduzione<br />
potranno essere integrate dalla<br />
realizzazione di progetti comuni tra<br />
più Paesi industrializzati o in via di<br />
sviluppo, sia per la riduzione delle<br />
emissioni mediante l’impiego di tecnologie<br />
più efficienti e delle energie<br />
rinnovabili sia per l’assorbimento<br />
del carbonio atmosferico attraverso<br />
la realizzazione di nuove foreste e<br />
attività agro-forestali.<br />
Secondo la Cop7 di Marrakech<br />
(novembre 2001), bisogna integrare<br />
le ragioni e le prospettive della crescita<br />
economica con quelle della riduzione<br />
delle emissioni senza introdurre<br />
nuovi vincoli e regole che possano<br />
avere effetti negativi sulle economie<br />
dei Paesi sviluppati e senza, peraltro,<br />
produrre corrispondenti risultati ambientali<br />
globali.<br />
Per arrivare all’impegno comune<br />
è necessario rafforzare i meccanismi<br />
ARIA - COP9<br />
Articolo<br />
di mercati e la cooperazione tecnologica<br />
internazionale. In altre parole, si<br />
tratta di organizzare quei meccanismi<br />
che gli esperti chiamano Clean Development<br />
Mechanism e Joint Implementation<br />
e, soprattutto, la “borsa delle<br />
emissioni”.<br />
La borsa delle emissioni<br />
Il concetto della borsa delle emissioni<br />
passa attraverso la fissazione di<br />
un tetto alla produzione di emissioni<br />
di anidride carbonica. Le aziende (o<br />
i comparti industriali) che supereranno<br />
questo limite saranno obbligate<br />
ad acquistare i diritti su un particolare<br />
mercato. I loro conti, quindi, saranno<br />
destinati ad appesantirsi sul fronte<br />
dei margini o su quello dei prezzi,<br />
fino a perdere, salvo adeguamento,<br />
di competitività rispetto ai concorrenti.<br />
Le aziende che, invece, rimarranno<br />
sotto questo limite potranno vendere<br />
i diritti e, quindi, chi avrà investito<br />
in efficienza energetica potrà<br />
migliorare la redditività o fare concorrenza<br />
con prezzi più bassi.<br />
I primi mercati delle emissioni sono<br />
già attivi negli Usa e in Inghilterra,<br />
ma i mercati nazionali in genere sono<br />
troppo piccoli e non portano benefici<br />
nei Paesi in crescita. Il riscaldamento<br />
del clima non ha i confini tracciati dei<br />
Governi. Così i meccanismi economici<br />
si stanno allargando a livello inter-<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 27
ARIA - COP9<br />
Articolo<br />
nazionale, per esempio con la recente<br />
pubblicazione della «direttiva 2003/<br />
87/CE del Parlamento europeo e del<br />
Consiglio del 13 ottobre 2003 che<br />
istituisce un sistema per lo scambio<br />
di quote di emissioni dei gas a effetto<br />
serra nella Comunità e che modifica<br />
la direttiva 96/61/CE del Consiglio»<br />
(in G.U.C.E. L del 25 ottobre 2003,<br />
n. 275) [1] , o con la non facile direttiva<br />
europea sul riconoscimento nel mercato<br />
dei permessi dei “crediti di carbonio”<br />
e dei “crediti di emissione”, attualmente<br />
in discussione a Bruxelles.<br />
Si tratta di incentivare gli investimenti<br />
ad alta valenza ambientale nei<br />
Paesi con economie meno sviluppate.<br />
Un esempio generico. Un’azienda<br />
italiana potrebbe realizzare in un Paese<br />
meno ricco uno stabilimento (o una<br />
centrale elettrica) secondo standard italiani,<br />
che, essendo fra i più alti al mondo<br />
in termini di rendimento energetico,<br />
potrebbero risultare superiori ai parametri<br />
ambientali medi degli altri stabilimenti<br />
già realizzati in precedenza. Per<br />
ottenere un minimo beneficio in un impianto<br />
italiano - già ad altissimo rendimento<br />
(l’Italia è in termini di efficienza<br />
energetica il più “parsimonioso” dei<br />
Paesi Ocse) - occorrerebbero investimenti<br />
ingentissimi; al contrario, per<br />
SPECIALE<br />
conseguire un risultato ambientale molto<br />
notevole in un Paese meno sviluppato<br />
basterebbe, semplicemente, adottare<br />
la tecnologia italiana. Con l’investimento<br />
nel Paese meno industrializzato,<br />
l’efficienza energetica e il risparmio di<br />
emissioni di anidride carbonica ottenuti<br />
dall’azienda italiana verrebbero computati<br />
fra i “crediti” da vantare alla<br />
Borsa delle emissioni. Un gioco “winwin”,<br />
cioè nel quale tutte le parti ottengono<br />
benefici e non c’è alcun perdente,<br />
nemmeno il Paese di destinazione<br />
dell’investimento né il clima a livello<br />
mondiale.<br />
Il Protocollo di Kyoto rappresenta,<br />
così, il quadro di riferimento per<br />
sperimentare il sistema di programmi,<br />
regole, misure e strumenti di<br />
mercato per raggiungere gli obiettivi<br />
di riduzione delle emissioni senza<br />
compromettere la sicurezza energetica,<br />
lo sviluppo tecnologico e la<br />
crescita economica. I meccanismi di<br />
cooperazione offrono alla Ue l’occasione<br />
per integrare le politiche ambientali<br />
con quelle energetiche.<br />
Meccanismi<br />
di mercato e costi<br />
Il dibattito europeo verte, però,<br />
sulla flessibilità e sui meccanismi di<br />
[1] Sul tema seguiranno ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />
mercato che il Protocollo di Kyoto<br />
ha introdotto come strumento per<br />
raggiungere gli obiettivi ambientali.<br />
Una regolazione troppo “normativa”<br />
degli scambi di emissioni di anidride<br />
carbonica può essere un freno<br />
pesante al raggiungimento degli<br />
obiettivi. Ogni riduzione delle emissioni<br />
è efficace dovunque, indipendentemente<br />
dal luogo del pianeta<br />
nel quale viene realizzata. Difatti, la<br />
realizzazione di progetti industriali<br />
in cooperazione internazionale comporta<br />
generalmente costi marginali<br />
inferiori rispetto a quelli necessari<br />
per raggiungere gli stessi risultati di<br />
riduzione delle emissioni nei mercati<br />
interni dei Paesi maggiormente<br />
sviluppati.<br />
Le stime più recenti valutano il<br />
costo marginale di abbattimento di<br />
una tonnellata di anidride carbonica<br />
tra 15 e 28 dollari nell’Unione Europea,<br />
e tra 3-6 dollari nei Paesi in via<br />
di sviluppo. Inoltre, il trasferimento<br />
di tecnologie energetiche avanzate<br />
nei Paesi dell’Europa centro-orientale<br />
e in quelli in via di sviluppo,<br />
potrebbe avere un effetto calmierante<br />
sui rischi di “dumping” connessi<br />
all’impiego in questi Paesi di tecnologie<br />
obsolete. l<br />
28 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
Sui prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>:<br />
● legge comunitaria 2003: di prossima attuazione la direttiva 2002/44/CE<br />
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei<br />
lavoratori ai rischi derivanti dalle vibrazioni (un commento della direttiva è<br />
stato pubblicato in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 19/2002, pag. 40);<br />
● rassegna di giurisprudenza - II parte: alcune delle sentenze più interes-<br />
santi del 2003;<br />
● maxidecreto collegato alla Finanziaria 2004: novità sui benefici per i<br />
lavoratori esposti all’amianto;<br />
● Sostanze pericolose: la Commissione ha definito il nuovo quadro normativo<br />
europeo e il sistema unico integrato REACH per la registrazione, valutazione<br />
e autorizzazione delle sostanze chimiche.
ANTINCENDIO<br />
Commento<br />
di Stefano Marsella, Dirigente del Corpo Nazionale Vigili del fuoco<br />
La lettera-circolare del Dipartimento<br />
dei Vigili del fuoco - Direzione<br />
centrale per la prevenzione<br />
e la sicurezza tecnica 9<br />
ottobre 2003, Prot. n. P1172/<br />
4101 sott. 72/C1 (17) , che ha<br />
come oggetto «Certificazioni<br />
per rivelatori di fumo e/o di calore<br />
secondo le norme EN 54/7<br />
ed EN 54/5 come componenti<br />
di impianti di rivelazione di incendio»<br />
risponde a diversi quesiti<br />
inerenti il tipo di certificazione<br />
di cui devono essere muniti<br />
i rivelatori di fumo e/o di<br />
calore per poter essere installati<br />
nelle attività soggette ai controlli<br />
di prevenzione incendi.<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Chiarita la coesistenza delle norme armonizzate EN 54/7 e EN 54/5 con le prescrizioni vigenti in Italia<br />
Rilevatori di fumo e di calore: il MinInterno<br />
conferma le certificazioni necessarie<br />
Il regolamento di attuazione della<br />
direttiva prodotti da costruzione<br />
89/106/CE [1] costituisce un testo<br />
normativo fondamentale per capire<br />
l’evoluzione dell’approccio alla sicurezza<br />
degli stessi prodotti, anche<br />
nel settore antincendio. Tra le diverse<br />
previsioni normative che compongono<br />
questo testo, le più importanti<br />
si riferiscono alle procedure che consentono<br />
- ma a volte impongono -<br />
l’utilizzazione di prodotti conformi<br />
ai requisiti individuati nelle norme<br />
europee.<br />
Per attuare questa strategia è essenziale<br />
regolare le forme ed i modi<br />
di attestazione della conformità e, a<br />
questo fine, l’articolo 6 del D.P.R.<br />
n. 246/1993, «Regolamento di attuazione<br />
della direttiva 89/106/CEE relativa<br />
ai prodotti da costruzione»<br />
prevede nei commi 3 e 4 che specifici<br />
decreti interministeriali stabiliscano<br />
i prodotti soggetti a regimi di<br />
controllo più severi ed i relativi metodi<br />
di controllo: «(...) 3. I prodotti<br />
di cui al comma 2, lettera b) sono<br />
individuati con decreto del Ministro<br />
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato,<br />
del Ministro dell’Interno<br />
e del Ministro dei Lavori Pubblici,<br />
da emanare a seguito delle<br />
determinazioni di competenza della<br />
Commissione e da pubblicare nella<br />
Gazzetta Ufficiale della Repubblica<br />
Italiana. 4. Con decreto del Ministro<br />
dei Lavori Pubblici, del Ministro<br />
dell’Interno e del Ministro dell’Industria,<br />
del Commercio e dell’Artigianato,<br />
da pubblicare nella<br />
[1] Si veda <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 5/2003, pag. 41, e n. 9/2003, pagg. 42 e 45.<br />
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica<br />
Italiana, sono indicati i metodi di<br />
controllo della conformità».<br />
Con il passare del tempo, la graduale<br />
attuazione delle previsioni di<br />
questa importante direttiva aumenterà<br />
il numero di prodotti soggetti all’individuazione<br />
di determinate caratteristiche<br />
attraverso specifici atti<br />
ministeriali.<br />
In questo ambito, uno dei problemi<br />
che si porranno sarà quello di<br />
regolare il periodo transitorio, nel<br />
quale sta per diventare obbligatorio<br />
il rispetto delle nuove indicazioni in<br />
materia di attestazione CE ma nel<br />
quale si deve consentire al mercato<br />
di assorbire la presenza di prodotti<br />
non più adeguati alle nuove esigenze<br />
di attestazione di conformità.<br />
Uno dei primi casi di questo tipo<br />
è quello evidenziato dalla Lettera -<br />
Circolare del Dipartimento dei Vigili<br />
del fuoco - Direzione centrale per<br />
la prevenzione e la sicurezza tecnica<br />
9 ottobre 2003, Prot. n. P1172 /<br />
4101 sott. 72/C1 (17) , che ha come<br />
oggetto «Certificazioni per rivelatori<br />
di fumo e/o di calore secondo le<br />
norme EN 54/7 ed EN54/5 come<br />
componenti di impianti di rivelazione<br />
di incendio».<br />
In questa nota si risponde in via<br />
generale a diversi quesiti inerenti il<br />
tipo di certificazione di cui devono<br />
essere muniti i rivelatori di fumo<br />
e/o di calore per poter essere installati<br />
nelle attività soggette ai controlli<br />
di prevenzione incendi.<br />
Tali quesiti, in particolare, sono<br />
30 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
stati formulati in considerazione del<br />
fatto che la circolare 26 gennaio<br />
1993, n. 24, «Impianti di protezione<br />
attiva incendi» ed il decreto del Ministero<br />
dell’Interno 4 maggio 1998,<br />
«Disposizioni relative alle modalità<br />
relative alle modalità di presentazione<br />
ed al contenuto delle domande<br />
per l’avvio dei procedimenti di prevenzione<br />
incendi, nonché all’uniformità<br />
dei connessi servizi resi dai<br />
Comandi provinciali dei vigili del<br />
fuoco» richiedono il rispetto delle<br />
norme volontarie e la relativa dichiarazione<br />
di conformità, mentre la recente<br />
pubblicazione sulla G.U.C.E.<br />
dei riferimenti delle norme armonizzate<br />
EN 54/7 e EN 54/5 ha segnato,<br />
dal 1˚ aprile 2003, l’inizio del periodo<br />
di coesistenza delle nuove norme<br />
armonizzate con le prescrizioni di<br />
settore tuttora vigenti in Italia.<br />
In relazione a questo problema, il<br />
Ministero, con la lettera citata, fa<br />
presente che:<br />
1. i rivelatori di fumo e/o di calore<br />
dotati della marcatura CE, prevista<br />
dalla direttiva sui prodotti da<br />
costruzione 89/106/CEE (attuata in<br />
Italia con il D.P.R. 2 aprile 1993, n.<br />
246), possono essere installati nelle<br />
attività soggette ai controlli di prevenzione<br />
incendi già dal 1˚ aprile<br />
2003, per l’uso conforme alla loro<br />
destinazione;<br />
2. i decreti interministeriali di cui<br />
all’art. 6 (commi 3 e 4) del D.P.R.<br />
n. 246/1993 devono essere ancora<br />
emanati e, quindi, solo con la loro<br />
emanazione saranno note le eventuali<br />
prescrizioni transitorie relative al<br />
periodo di coesistenza ed al termine<br />
nel quale potranno essere commercializzati<br />
unicamente prodotti marcati<br />
CE.<br />
Quindi, in questo momento possono<br />
essere accettati rivelatori conformi<br />
al vecchio ed al nuovo sistema<br />
certificatorio, anche se la vigenza<br />
del decreto ministeriale 4 maggio<br />
1998 (all. II punto 3.2. in materia di<br />
documentazione tecnica da allegare<br />
alle domande di sopralluogo per il<br />
rilascio del certificato di prevenzione<br />
incendi) relativamente agli impianti<br />
di rivelazione d’incendio fa sì<br />
che, fino alla pubblicazione dei predetti<br />
decreti interministeriali, siano<br />
necessarie nelle attività soggette ai<br />
controlli di prevenzione incendi, le<br />
attestazione di rispondenza alle norme<br />
EN 54/7 e/o 54/5 e/o alle norme<br />
a queste equivalenti.<br />
Tale vincolo vale sia per i rivelatori<br />
citati al punto 1, sia per i rivelatori<br />
di fumo e/o di calore muniti di<br />
dichiarazione di conformità al prototipo<br />
dotato di certificato/rapporto di<br />
prova, emesso da organismi/laboratori<br />
di prova legalmente riconosciuti<br />
in uno dei Paesi membri.<br />
La nota precisa, infine che restano<br />
ovviamente validi i certificati rilasciati<br />
dall’ex Centro Studi Esperienze<br />
Antincendio. l<br />
Lettera - Circolare del Dipartimento dei Vigili del fuoco -<br />
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica 9 ottobre 2003,<br />
Prot. n. P1172 / 4101 sott. 72/C1 (17)<br />
Oggetto: Certificazioni per rivelatori di fumo e/o<br />
di calore secondo le norme EN 54/7 ed EN54/5<br />
come componenti di impianti di rivelazione di<br />
incendio.<br />
Pervengono a questa Direzione Centrale quesiti volti<br />
a conoscere di quale tipo di certificazione debbano<br />
essere muniti i rivelatori di fumo e/o di calore per poter<br />
essere installati nelle attività soggette ai controlli di<br />
prevenzione incendi.<br />
Al riguardo, in relazione a quanto disposto con la<br />
circolare 26 gennaio 1993, n. 24, con il decreto ministeriale<br />
4 maggio 1998 e con il D.P.R. 21 aprile 1993, n.<br />
246, in considerazione della recente pubblicazione sulla<br />
G.U.C.E. dei riferimenti delle norme armonizzate EN<br />
54/7 e EN 54/5 e dell’inizio del periodo di coesistenza<br />
con le prescrizioni nazionali di settore a decorrere dal 1˚<br />
aprile 2003, si fa presente quanto segue:<br />
1. i rivelatori di fumo e/o di calore dotati della marcatura<br />
CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE (D.P.R.<br />
21.4.1993, n. 246), possono essere installati nelle attività<br />
soggette ai controlli di prevenzione incendi già dal 1˚<br />
aprile c.a., per l’uso conforme alla loro destinazione;<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
ANTINCENDIO<br />
Documento<br />
2. i decreti interministeriali di cui all’art. 6 commi 3<br />
e 4 del D.P.R. 246/1993 devono essere ancora emanati<br />
e conterranno le eventuali prescrizioni transitorie delle<br />
Autorità italiane relative al periodo di coesistenza, al<br />
termine del quale potranno essere commercializzati unicamente<br />
prodotti marcati CE.<br />
Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale<br />
4 maggio 1998, all. II punto 3.2., in materia di<br />
documentazione tecnica da allegare alle domande di<br />
sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione<br />
incendi relativamente agli impianti di rivelazione d’incendio,<br />
si ritiene che, fino alla pubblicazione dei predetti<br />
decreti interministeriali, possano essere installati nelle<br />
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, per<br />
l’uso conforme alla loro destinazione, oltre che i rivelatori<br />
citati al punto 1, anche i rivelatori di fumo e/o di<br />
calore muniti di dichiarazione di conformità al prototipo<br />
dotato di certificato/rapporto di prova, attestante la<br />
rispondenza alle norme EN 54/7 e/o 54/5 e/o alle norme<br />
a queste equivalenti, emesso da organismi/laboratori di<br />
prova legalmente riconosciuti in uno dei Paesi membri<br />
dello Spazio Economico Europeo. Restano ovviamente<br />
validi i certificati rilasciati dall’ex Centro Studi Esperienze<br />
Antincendio. l<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 31
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Articolo<br />
di Giulio Benedetti, magistrato<br />
Sotto il profilo penale il D.P.R.<br />
n. 126/1998, che ha recepito la<br />
direttiva ATEX, attiene direttamente<br />
alla normativa di sicurezza<br />
sul lavoro in quanto ad<br />
essa deve essere conformata la<br />
redazione e il contenuto dei<br />
piani di sicurezza e di valutazione<br />
del rischio che il datore<br />
di lavoro deve adottare, secondo<br />
quanto previsto dall’articolo<br />
4 del D.Lgs. n. 626/1994, in<br />
relazione al grado di evoluzione<br />
della tecnica e della prevenzione<br />
della protezione, all’adozione<br />
delle misure per il controllo<br />
delle situazioni di rischio<br />
in caso di emergenza, alle informazioni<br />
dei lavoratori circa<br />
il rischio dell’attività produttiva<br />
e sulle disposizioni prese in<br />
materia di protezione e all’adozione<br />
delle misure necessarie<br />
ai fini della prevenzione incendi<br />
e dell’evacuazione dei lavoratori,<br />
nonché per il caso di pericolo<br />
grave ed immediato.<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Le responsabilità riguardanti il commercio e l’installazione degli apparecchi e dei sistemi di protezione nelle atmosfere esplosive<br />
Direttiva Atex: senza conformità alla regola dell’arte<br />
il committente può recedere dal contratto<br />
La direttiva europea<br />
La direttiva CEE/CEEA/CE n. 9<br />
del Parlamento europeo e del Consiglio,<br />
emanata il 23 marzo 1994<br />
(comunemente definita “direttiva<br />
ATEX”) statuisce il riavvicinamento<br />
delle legislazioni degli Stati<br />
membri e relative agli apparecchi e<br />
ai sistemi di protezione destinati a<br />
essere utilizzati in atmosfera potenzialmente<br />
esplosiva.<br />
Invero, la direttiva opera una<br />
riflessione sulla portata dell’articolo<br />
100 del Trattato di Roma, istitutivo<br />
della Comunità Europea, secondo<br />
la quale la libertà di circolazione<br />
di beni, di merci e di strumenti<br />
all’interno dell’Unione deve<br />
uniformarsi al principio fondamentale<br />
per il quale: «gli Stati membri<br />
sono tenuti a garantire nel loro<br />
territorio la sicurezza e la salute<br />
delle persone e, all’occorrenza,<br />
degli animali e dei beni, in particolare<br />
dei lavoratori, specie nei confronti<br />
dei rischi che derivano dall’uso<br />
degli apparecchi e sistemi di<br />
protezione in atmosfera potenzialmente<br />
esplosiva».<br />
La direttiva si applica (art. 1):<br />
● agli apparecchi e sistemi di protezione<br />
destinati ad essere utilizzati in<br />
atmosfera potenzialmente esplosiva;<br />
● ai dispositivi di sicurezza e di<br />
controllo e di regolazione destinati<br />
ad essere utilizzati al di fuori di<br />
atmosfere potenzialmente esplosive<br />
ma necessari o utili per il funzionamento<br />
sicuro degli apparecchi e sistemi<br />
di protezione per quanto riguarda<br />
i rischi di esplosione.<br />
Rientrano negli apparecchi compresi<br />
nella direttiva le macchine, i<br />
materiali, i dispositivi fissi o mobi-<br />
li, gli organi di comando, la strumentazione<br />
e i sistemi di rilevazione<br />
e di prevenzione che, da soli o<br />
combinati, sono destinati alla produzione,<br />
al trasporto, al deposito,<br />
alla misurazione, alla regolazione<br />
e alla conversione di energia e/o<br />
alla trasformazione di materiale e<br />
che, per via delle potenziali sorgenti<br />
di innesco le quali sono loro<br />
proprie, rischiano di provocare<br />
un’esplosione.<br />
Non rientrano nella direttiva:<br />
● le apparecchiature mediche destinate<br />
ad impieghi in ambiente medico;<br />
● gli apparecchi e i sistemi di protezione,<br />
quando il pericolo di esplosione<br />
è dovuto esclusivamente alla presenza<br />
di materie esplosive o di materie<br />
chimiche instabili;<br />
● gli apparecchi destinati ad impieghi<br />
in ambiente domestico e non<br />
commerciale, ove un’atmosfera potenzialmente<br />
esplosiva può essere<br />
provocata soltanto raramente ed unicamente<br />
in conseguenza ad una fuga<br />
accidentale di gas;<br />
● i dispositivi di protezione individuale,<br />
oggetto della direttiva 89/<br />
686/CEE;<br />
● le navi marittime e le unità mobili<br />
offshore, nonché le attrezzature<br />
utilizzate a bordo di dette navi o<br />
unità;<br />
● i mezzi di trasporto di ogni tipo,<br />
mentre non sono esclusi i veicoli<br />
destinati ad essere utilizzati in atmosfera<br />
potenzialmente esplosiva;<br />
● i prodotti contemplati dall’articolo<br />
223, paragrafo 1, lettera b) del<br />
trattato.<br />
Gli apparecchi contemplati dalla<br />
direttiva devono (art. 3) soddi-<br />
32 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
sfare i requisiti essenziali di sicurezza<br />
e di salute riportati nell’allegato<br />
II e gli Stati membri non possono<br />
(art. 4) vietare, limitare od<br />
ostacolare la commercializzazione<br />
e la messa in servizio nei loro<br />
territori degli apparecchi o dei loro<br />
componenti che soddisfino le<br />
disposizioni della direttiva. Tale<br />
conformità è fornita per gli apparecchi<br />
dalla dichiarazione CE di<br />
conformità prevista dall’allegato<br />
X e dalla marcatura CE prevista<br />
dall’articolo 10 e per i componenti<br />
dalla dichiarazione scritta di conformità<br />
prevista dall’articolo 8, paragrafo<br />
3.<br />
Occorre notare che l’allegato II<br />
contiene i requisiti essenziali in materia<br />
di sicurezza e di salute per la<br />
progettazione e la costruzione di<br />
apparecchi e sistemi di protezione<br />
destinati ad essere utilizzati in atmosfera<br />
potenzialmente esplosiva.<br />
Il principio fondamentale di tutela<br />
della pubblica incolumità consiste<br />
nella progettazione secondo il principio<br />
della sicurezza integrata contro<br />
le esplosioni, vale a dire che il<br />
fabbricante deve prendere (punto<br />
1.0.1) le misure necessarie per:<br />
● evitare, per quanto possibile, che<br />
gli apparecchi ed i sistemi di protezione<br />
producano o liberino essi stessi<br />
atmosfere esplosive;<br />
● impedire l’innesco all’interno di<br />
un’atmosfera esplosiva tenendo conto<br />
della natura di ciascuna sorgente<br />
potenziale di innesco, elettrica e<br />
non elettrica;<br />
● qualora, malgrado tutto, si produca<br />
un’esplosione che possa mettere<br />
in pericolo persone ed, eventualmente,<br />
animali domestici o beni con effetto<br />
diretto o indiretto, soffocarla<br />
immediatamente e/o circoscrivere<br />
la zona colpita dalle fiamme e dalla<br />
pressione derivante dall’esplosione,<br />
secondo un livello si sicurezza sufficiente.<br />
Inoltre, (punto 1.0.2) gli apparecchi<br />
ed i sistemi di protezione<br />
devono essere progettati e costruiti<br />
tenendo presenti eventuali difetti<br />
di funzionamento, per evitare al<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
massimo situazioni pericolose e,<br />
parimenti, deve essere prevista perfino<br />
l’eventualità di un impiego errato,<br />
ragionevolmente prevedibile.<br />
Tale principio è assai importante<br />
poiché impone al progettista ed<br />
al costruttore di effettuare un giudizio<br />
prognostico favorevole, prima<br />
della immissione<br />
nel commercio<br />
del bene, sulla<br />
validità, sotto<br />
il profilo non solo<br />
commerciale, ma<br />
soprattutto della<br />
sicurezza, del prodotto<br />
in modo da<br />
eliminare i possibili<br />
difetti di funzionamento,particolarmenteinsidiosi<br />
per la salute<br />
del consumatore<br />
e per l’integrità<br />
dei suoi beni, anche<br />
nel caso di<br />
uso improprio del bene che deve<br />
presentare requisiti di sicurezza tali<br />
da resistere anche ad usi impropri<br />
eventualmente compiuti da una<br />
persona assolutamente impreparata<br />
al suo impiego.<br />
La normativa nazionale<br />
La direttiva 94/9/CE è stata recepita<br />
nel nostro ordinamento dal<br />
D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126, «Regolamento<br />
recante norme per l’attuazione<br />
della direttiva 94/9/CE in<br />
materia di apparecchi e sistemi di<br />
protezione destinati ad essere utilizzati<br />
in atmosfera potenzialmente<br />
esplosiva», pubblicato sulla Gazzetta<br />
Ufficiale del 4 maggio 1998, n.<br />
101, che prevede (art. 10) il ritiro<br />
dal mercato degli apparecchi, dei<br />
sistemi di protezione e dei dispositivi<br />
che, anche se accompagnati dalla<br />
dichiarazione di conformità ed<br />
utilizzati conformemente alla loro<br />
destinazione, rischiano di pregiudicare<br />
la sicurezza delle persone, degli<br />
animali domestici e dei beni. In<br />
tali ipotesi il Ministero dell’Industria,<br />
del Commercio e dell’Artigia-<br />
Alla data attuale<br />
non possono essere<br />
messi in commercio<br />
o in servizio<br />
gli apparecchi, i sistemi<br />
di protezione<br />
o i dispositivi<br />
senza la dichiarazione<br />
di conformità<br />
o privi di marcatura CE<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Articolo<br />
nato, incaricato della vigilanza dall’articolo<br />
9, dopo avere verificato<br />
la sussistenza dei rischi predetti,<br />
ordina, a cura e spese del fabbricante<br />
o del suo mandatario stabilito<br />
nell’Unione europea, il ritiro temporaneo<br />
dal mercato ed il divieto<br />
di utilizzazione.<br />
Tale ritiro<br />
può essere anche<br />
ordinato nel<br />
caso in cui il ritardonell’effettuazione<br />
dei controlli<br />
sia dovuto<br />
alla violazione<br />
degli obblighi di<br />
tenuta della documentazione<br />
e<br />
di collaborazione<br />
degli interessati<br />
ai quali, in<br />
ogni caso, viene<br />
notificato il<br />
provvedimento<br />
motivato con<br />
l’indicazione dei mezzi di impugnativa<br />
e del termine entro cui<br />
può essere presentato il ricorso.<br />
Fino al 30 giugno 2003 è stata<br />
consentita (art. 12) la commercializzazione<br />
e la messa in servizio<br />
del materiale elettrico corredato<br />
dalla certificazione di conformità<br />
prevista dai D.P.R. 21 luglio<br />
1982, n. 727 e 21 luglio 1982, n.<br />
675, e dalla legge 17 aprile 1989,<br />
n. 150 purché questa certificazione<br />
non scada prima di tale data.<br />
Il citato certificato di conformità<br />
attesta esclusivamente che il tipo<br />
di materiale elettrico è conforme<br />
alle norme armonizzate. Per di<br />
più gli organismi di certificazione<br />
per valutare la conformità alle norme<br />
del D.P.R. n. 126/1998 del materiale<br />
immesso nel mercato prima<br />
del 1˚ luglio 2003 tengono conto<br />
dei risultati delle prove e delle verifiche<br />
effettuate fino al 30 giugno<br />
2003.<br />
Da quanto fin qui premesso consegue<br />
che, alla data attuale, secondo<br />
quanto disposto dall’articolo 4<br />
del D.P.R. n. 126/1998, non posso-<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 33
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Articolo<br />
no essere immessi in commercio o<br />
posti in servizio gli apparecchi, i<br />
sistemi di protezione o i dispositivi<br />
non debitamente corredati dalla<br />
dichiarazione CE di conformità<br />
prevista dall’allegato X o privi di<br />
marcatura CE e neppure possono<br />
essere messi in commercio i relativi<br />
componenti<br />
non corredati dalla<br />
dichiarazione<br />
scritta di conformità<br />
prevista dall’articolo<br />
6, comma<br />
3, del D.P.R.<br />
n. 126/1998.<br />
Appare evidente<br />
che la non<br />
commerciabilità<br />
di tali beni, in<br />
questo come in altri<br />
casi nei quali<br />
impone l’apposizione<br />
della marcatura<br />
CE e l’adozione<br />
del relativo<br />
procedimento amministrativo, è direttamente<br />
collegata al giudizio<br />
preventivo della loro insicurezza<br />
svolto dal legislatore europeo che<br />
in tal modo attua una decisa scelta<br />
per la tutela della pubblica incolumità,<br />
giudicata prevalente a qualsiasi<br />
interesse commerciale. Pertanto<br />
in tali casi la vendita o la messa<br />
in servizio in Italia, nei casi previsti<br />
dall’articolo 4 del D.P.R. n.<br />
126/1998, di un bene privo di marcatura<br />
CE sono nulle, secondo<br />
quanto disposto dall’articolo 1418<br />
del codice civile, poiché contrarie<br />
ad una norma imperativa. Insomma,<br />
senza la marcatura CE il bene<br />
è fuori commercio ed è destinato<br />
all’esilio perpetuo dall’Unione europea,<br />
costituito dalla vendita<br />
esclusivamente nei territori extra-<br />
UE; la direttiva, infatti, condanna<br />
tale condotta con la massima sanzione<br />
economica ovvero l’assoluta<br />
incommerciabilità del bene.<br />
In tale materia sono applicabili<br />
le seguenti fonti nazionali, sempre<br />
di derivazione dalla normativa dell’Unione<br />
europea:<br />
La vendita o la messa<br />
in servizio,<br />
nei casi previsti<br />
dall’articolo 4<br />
del D.P.R. n. 126/1998,<br />
di un bene privo<br />
di marcatura CE,<br />
sono nulle poiché<br />
contrarie ad una norma<br />
imperativa<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
● la norma italiana UNI EN 1050<br />
intitolata “<strong>Sicurezza</strong> del macchinario<br />
- principi per la valutazione del<br />
rischio” e che stabilisce i principi<br />
generali inerenti alla valutazione<br />
dei rischi durante tutte le fasi di vita<br />
delle macchine;<br />
● il decreto del Ministero per l’Industria,<br />
il Com-<br />
mercio e l’Artigianato<br />
del 31 maggio<br />
2001 (pubblicato<br />
in Gazzetta<br />
Ufficiale del 20<br />
giugno 2001, n.<br />
141) che contiene<br />
le norme armonizzate<br />
concernenti<br />
l’attuazione della<br />
direttiva 94/9/CE<br />
in materia di apparecchi<br />
e sistemi<br />
di protezione destinati<br />
ad essere<br />
utilizzati in atmosferapotenzial-<br />
mente esplosiva;<br />
● la responsabilità civile del datore di<br />
lavoro, del produttore, del progettista<br />
dell’installatore nel caso di incidente<br />
rilevante e di vendita o messa in servizio<br />
in Italia, dopo il 30 giugno 2003,<br />
degli apparecchi descritti dall’articolo<br />
4 del D.P.R. n. 126/ 1998.<br />
Nel caso di un incidente rilevante<br />
connesso agli apparecchi e sistemi di<br />
protezione destinati ad essere utilizzati<br />
in atmosfera potenzialmente esplosiva<br />
che causi dei danni a persone, a<br />
cose o ad animali si pone il problema<br />
dell’esperibilità dell’azione di risarcimento<br />
del danno.<br />
In tale caso è applicabile l’art.<br />
2050 del codice civile il quale stabilisce<br />
che chiunque cagiona un danno<br />
ad altri nello svolgimento di un’attività<br />
pericolosa, per sua natura o per la<br />
natura dei mezzi adoperati, è tenuto al<br />
risarcimento del danno, se non prova<br />
di avere adottato tutte le misure idonee<br />
a evitare il danno.<br />
A tal proposito notasi che l’attività<br />
disciplinata dal D.P.R. 23 marzo<br />
1998, n. 126 rientra nel novero delle<br />
attività pericolose contemplate dal-<br />
l’art. 2050 c.c. poiché la giurisprudenza<br />
(Cass. 29 maggio 1998, n. 5341)<br />
riconosce come attività pericolose<br />
menzionate dall’art. 2050 c.c. non solo<br />
quelle che tali sono qualificate dalla<br />
legge di pubblica sicurezza e da<br />
altre leggi speciali, ma anche quelle<br />
che per la loro stessa natura o per<br />
caratteristiche dei mezzi adoperati<br />
comportino una rilevante possibilità<br />
del verificarsi di un danno per la loro<br />
spiccata potenzialità offensiva. In tali<br />
casi la valutazione del giudice di merito,<br />
finalizzata all’accertamento se in<br />
concreto un’attività sia da considerare<br />
pericolosa, è insindacabile in sede di<br />
legittimità (ovvero dalla Corte di Cassazione)<br />
se congruamente motivata.<br />
Negli ultimi anni, nell’evidente<br />
intento di tutelare maggiormente<br />
l’integrità psico-fisica del cittadino<br />
dall’aggressione delle attività<br />
pericolose, le sentenze dei giudici<br />
di merito, confermate in Cassazione,<br />
hanno allargato il numero delle<br />
attività pericolose disciplinate<br />
dall’art. 2050 c.c. facendovi rientrare:<br />
● nel caso di danno provocato dallo<br />
scoppio di una bombola di gas, se<br />
non si fornisce la prova della causa<br />
dello scoppio, l’attività del produttore-distributore,<br />
quale esercente di attività<br />
pericolose (art. 2050 c.c.), e<br />
quella dell’utente, quale custode<br />
(art. 2051 c.c.), riferendosi lo scoppio<br />
a due comportamenti od omissioni<br />
differenti ed essendo la prima<br />
prospettabile anche quando la bombola<br />
sia passata, a seguito della consegna,<br />
nella disponibilità dell’utente<br />
(Sent., Cass. 4 giugno 1998, n.<br />
5484);<br />
● l’uso di saldatrice a fiamma ossiacetilenica<br />
(Sent., Cass. 12 maggio<br />
1998, n. 4777);<br />
● l’attività imprenditoriale di riempimento<br />
e dei collaudi di recipienti per<br />
gas liquefatti e valvole connesse<br />
(Sent., Cass. 1˚ ottobre 1998, n.<br />
12809). In tale caso il giudice ha ritenuto<br />
la predetta società responsabile<br />
di incendio colposo, cagionato per la<br />
cessione di una spina di sicurezza di<br />
una bombola costruita 28 anni prima<br />
34 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
e sottoposta a revisione 9 anni prima.<br />
In tale caso la Corte di Cassazione ha<br />
affermato che:<br />
- l’adempimento di un obbligo di<br />
revisione periodica non esclude la colpa<br />
generica per difetto di manutenzione<br />
nell’intervallo di tempo tra le revisioni,<br />
tanto più quanto maggiore è<br />
l’intervallo temporale tra l’ultima revisione<br />
e la data di costruzione;<br />
- un obbligo di generica diligenza<br />
e prudenza si desume dall’art. 1<br />
della legge 6 dicembre 1971, n.<br />
1083 secondo cui tutti i materiali,<br />
gli apparecchi, le installazioni e<br />
gli impianti alimentati con gas<br />
combustibile per uso domestico devono<br />
essere realizzati secondo le<br />
regole specifiche della buona tecnica<br />
per la salvaguardia della sicurezza.<br />
In tema di responsabilità presunta<br />
per l’esercizio di un’attività<br />
pericolosa il danneggiato è particolarmente<br />
favorito perché (Sent.,<br />
Cass. 4 dicembre 1998, n. 12307)<br />
ha il solo onere di provare l’esistenza<br />
del nesso causale tra l’attività<br />
pericolosa ed il danno subito;<br />
incombe, invece, sull’esercente<br />
l’attività pericolosa l’onere di provare<br />
di avere adottato tutte le misure<br />
idonee a prevenire il danno.<br />
Quindi, la presunzione di responsabilità<br />
contemplata dall’art.<br />
2050 c.c. può essere vinta (Sent.,<br />
Cass. 4 giugno 1998, n. 5484) solo<br />
con una prova particolarmente<br />
rigorosa, e cioè con la dimostrazione<br />
di aver adottato tutte le misure<br />
idonee ad evitare il danno.<br />
Pertanto, non basta la prova negativa<br />
di non aver commesso alcuna<br />
violazione delle norme di legge<br />
o di comune esperienza, ma occorre<br />
quella positiva di avere impiegato<br />
ogni cura o misura volta ad<br />
impedire l’evento dannoso.<br />
Ne consegue che anche il fatto<br />
del danneggiato o del terzo può<br />
produrre effetti liberatori solo se<br />
per la sua incidenza e rilevanza<br />
sia tale da escludere, in modo certo,<br />
il nesso causale tra attività pericolosa<br />
e l’evento e non già quando<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
costituisce elemento concorrente<br />
nella produzione del danno, inserendosi<br />
in una situazione di pericolo<br />
che ne abbia reso possibile l’insorgenza<br />
a causa dell’inidoneità<br />
delle misure preventive adottate.<br />
Da quanto premesso consegue<br />
che l’esercente di un’attività pericolosa<br />
è obbligato dalla legge all’adozione<br />
di<br />
tutte le norme<br />
antinfortunistiche<br />
e laddove<br />
la sua attività<br />
causi un danno<br />
ad altro soggetto,<br />
è invertito<br />
l’onere della<br />
prova poiché,<br />
contrariamente<br />
a quanto stabilito<br />
per l’ordinaria<br />
azione risarcitoria<br />
extra<br />
contrattuale<br />
prevista dall’art.<br />
2043 del<br />
codice civile, il danneggiante, per<br />
evitare di essere condannato al risarcimento<br />
delle danno dovrà provare<br />
di avere utilizzato tutte le cautele<br />
previste per evitare il danno.<br />
Invero i fondamenti diversi delle<br />
due azioni civili previste dagli articoli<br />
2043 e 2050 del codice civile<br />
sono riconosciuti dalla giurisprudenza<br />
(Sent., Cass. 1˚ luglio 1998,<br />
n. 6418, Sent., Cass. 6 marzo<br />
1998, n. 2483) la quale afferma<br />
che la responsabilità presunta per<br />
l’esercizio di attività pericolosa<br />
(art. 2050 c.c.) si fonda su presupposti<br />
parzialmente diversi rispetto<br />
alla generale responsabilità aquiliana<br />
(art. 2043 c.c.) per cui una<br />
volta formulata una domanda di<br />
condanna ai sensi dell’art. 2050<br />
c.c., invocare la presunzione di<br />
cui allo stesso articolo, integra gli<br />
estremi di una domanda nuova, e<br />
perciò non deducibile per la prima<br />
volta nel giudizio di Cassazione.<br />
In precedenza si è esaminata la<br />
nullità dei contratti di vendita o di<br />
messa in servizio in Italia, dopo il<br />
L’acquirente dei beni<br />
non conformi può fare<br />
riferimento all’articolo<br />
2224 c.c. che gli consente<br />
di fissare un congruo<br />
termine al proprio<br />
prestatore d’opera<br />
perché adegui<br />
la sua attività alla regola<br />
dell’arte<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Articolo<br />
30 giugno 2003, dei prodotti descritti<br />
dall’articolo 4 del D.P.R. n.<br />
126/1998, ma, inoltre, occorre notare<br />
che l’articolo 1176, comma 2<br />
del codice civile, afferma che per<br />
valutare la diligenza nell’adempimento<br />
delle obbligazioni derivanti<br />
da un’attività professionale, la diligenza<br />
deve valutarsi con riguardo<br />
alla natura dell’attività<br />
esercitata.<br />
Vale a dire occorre<br />
fare riferimento<br />
alle regole<br />
dell’arte che nella<br />
nostra materia consistono<br />
nella direttiva<br />
94/9/CE, nel<br />
D.P.R. n. 126/<br />
1998, nella norma<br />
UNI EN1050 e nelle<br />
norme armonizzate<br />
europee di riferimento.<br />
In ogni caso,<br />
l’acquirente di tali<br />
beni non conformi<br />
alle norme citate può fare riferimento<br />
all’articolo 2224 del codice<br />
civile che gli consente di fissare<br />
un congruo termine al proprio prestatore<br />
d’opera perché conformi la<br />
sua attività alla regola dell’arte,<br />
ovvero che ottenga la certificazione<br />
CE per i beni installati o venduti.<br />
Se trascorre inutilmente il termine<br />
fissato il committente può recedere<br />
dal contratto, salvo il diritto<br />
al risarcimento del danno.<br />
La direttiva ATEX<br />
nel diritto penale<br />
Sotto il profilo penale occorre<br />
notare che la direttiva ATEX, ovvero<br />
il D.P.R. n. 126/1998, attiene<br />
direttamente alla normativa di sicurezza<br />
sul lavoro in quanto ad<br />
essa deve essere conformata la redazione<br />
e il contenuto dei piani di<br />
sicurezza e di valutazione del rischio<br />
che il datore di lavoro deve<br />
adottare, secondo quanto previsto<br />
dall’articolo 4 del D.Lgs. 19 settembre<br />
1994, n. 626, con particolare<br />
riferimento:<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 35
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Articolo<br />
● all’aggiornamento delle misure<br />
di prevenzione in relazione ai mutamenti<br />
organizzativi e produttivi che<br />
hanno rilevanza ai fini della salute e<br />
della sicurezza sul lavoro, ovvero in<br />
relazione al grado di evoluzione della<br />
tecnica e della prevenzione della<br />
protezione;<br />
● all’adozione delle misure per il<br />
controllo delle situazioni di rischio<br />
in caso di emergenza;<br />
● alle informazioni dei lavoratori<br />
circa il rischio dell’attività produttiva<br />
e sulle disposizioni prese in materia<br />
di protezione;<br />
● all’adozione delle misure necessarie<br />
ai fini della prevenzione incendi<br />
e dell’evacuazione dei lavoratori,<br />
nonché per il caso di pericolo grave<br />
ed immediato.<br />
Qualora il datore di lavoro nel<br />
corso della sua attività lavorativa<br />
ometta di tenere conto della<br />
direttiva ATEX, vale a dire quanto<br />
disposto dal D.P.R. n.<br />
126/1998, ovviamente per le attività<br />
che prevedano l’uso di apparecchi<br />
e di sistemi di protezione<br />
destinati ad essere utilizzati in<br />
atmosfera potenzialmente esplosiva,<br />
all’interno del documento<br />
di valutazione del rischio, previsto<br />
dall’articolo 4 del D.Lgs. n.<br />
624/1994, può essere sanzionato<br />
penalmente dall’articolo 89 del<br />
D.Lgs. n. 626/1994 con l’arresto<br />
da tre a sei mesi o con l’ammen-<br />
da da euro 1549 a euro 4131.<br />
Inoltre, il D.P.R. n. 126/1998<br />
rileva penalmente, oltre che quale<br />
raccolta di norme la cui violazione<br />
può costituire elemento di<br />
colpa specifica per il datore di<br />
lavoro nei casi di omicidio colposo<br />
(art. 589 c.p.) o di lesioni<br />
colpose (art. 590 c.p.) del dipendente,<br />
anche nei confronti dei<br />
progettisti, dei fabbricanti e degli<br />
installatori degli apparecchi e<br />
dispositivi previsti dalla direttiva<br />
ATEX.<br />
Invero, nei loro riguardi l’articolo<br />
6 del D.Lgs. n. 626/1994 afferma<br />
che:<br />
● i progettisti degli impianti<br />
scelgono macchine e dispositivi<br />
di protezione rispondenti ai requisiti<br />
essenziali di sicurezza previsti<br />
dalle disposizioni legislative<br />
e regolamentari vigenti (art.<br />
6, comma 1);<br />
● sono vietate la fabbricazione, la<br />
vendita, il noleggio e la concessione<br />
in uso di macchine non rispondenti<br />
alle disposizioni legislative e regolamentari<br />
in materia di sicurezza (art.<br />
6, comma 2);<br />
● chi cede in locazione finanziaria<br />
beni assoggettati a forme di certificazione<br />
o di omologazione obbligatoria<br />
deve accompagnare tali beni<br />
con le certificazioni previste dalla<br />
legge (art. 6, comma 2);<br />
● gli installatori e i montatori di<br />
impianti, macchine o altri mezzi<br />
tecnici devono attenersi alle norme<br />
di sicurezza e di igiene del<br />
lavoro, nonché alle istruzioni fornite<br />
dai rispettivi fabbricanti dei<br />
macchinari e degli altri mezzi tecnici<br />
per la loro parte di competenza<br />
(art. 6, comma 3).<br />
Pertanto, in linea generale, tali<br />
professionisti devono attenersi nella<br />
loro attività all’applicazione<br />
della regola dell’arte più aggiornata<br />
per assicurare la sicurezza dei<br />
lavoratori, secondo i migliori principi<br />
desumibili dalla scienza e dall’esperienza<br />
attuali, ed in particolare<br />
devono tenere conto concretamente<br />
nello svolgimento della loro<br />
attività della direttiva ATEX,<br />
soprattutto dal 30 giugno 2003, e<br />
di quanto previsto dal D.P.R. n.<br />
126/1998. In caso contrario sono<br />
passibili delle sanzioni penali previste<br />
dall’articolo 91 del D.Lgs.<br />
n. 626/1994 il quale punisce i progettisti,<br />
i fabbricanti e gli installatori:<br />
● con l’arresto fino a sei mesi o<br />
con l’ammenda da euro 7746 a euro<br />
30987 per la violazione dell’articolo<br />
6, comma 2, del D.Lgs n.<br />
626/1994;<br />
● con l’arresto fino ad un mese o<br />
con l’ammenda da euro 309 a euro<br />
1032 per la violazione dell’articolo<br />
6, comma 1 e comma 3 del D.Lgs.<br />
n. 626/1994. l<br />
Atmosfere esplosive: le direttive recepite<br />
Direttiva Decreto di recepimento Titolo in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />
Direttiva 94/9/CE D.P.R. 23 marzo 1998, n. Regolamento recante nor- <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />
in G.U.C.E. L 19 aprile 1994, 126<br />
me per l'attuazione della di- n. 11/2003, pag. 61<br />
n. 100<br />
In Gazzetta Ufficiale del<br />
4 maggio 1998, n. 101<br />
rettiva 99/4/CE in materia<br />
di apparecchi e sistemi di<br />
protezione destinati ad es-<br />
Entrata in vigore: sere utilizzati in atmosfera<br />
1˚ luglio 2003<br />
potenzialmente esplosiva.<br />
Direttiva 99/92/CE<br />
in G.U.C.E. L 28 gennaio<br />
2000, n. 23<br />
D.Lgs. 12 giugno 2003,<br />
n. 233<br />
in Gazzetta Ufficiale del<br />
26 agosto 2003, n. 197<br />
Entrata in vigore:<br />
10 settembre 2003<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Attuazione della direttiva<br />
1999/92/CE relativa alle prescrizioni<br />
minime per il miglioramento<br />
della tutela<br />
della sicurezza e della salute<br />
dei lavoratori esposti al<br />
rischio di atmosfere esplosive.<br />
<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />
n. 17/2003, pag. 43<br />
36 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
di Mario Gallo, Assistente alla cattedra di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Cassino<br />
e componente del Comitato per la Formazione dell’AIAS<br />
Molte imprese sono in fermento<br />
a seguito dell’imponente<br />
piano di controlli varato dall’amministrazione<br />
finanziaria,<br />
finalizzato ad accertare la legittimità<br />
e il corretto utilizzo dei<br />
crediti d’imposta concessi negli<br />
ultimi anni allo scopo d’incrementare<br />
l’occupazione e gli investimenti<br />
soprattutto nelle<br />
aree svantaggiate. Infatti, con<br />
l’emanazione da parte dell’Agenzia<br />
delle Entrate della<br />
circolare 8 luglio 2003, n. 35/E,<br />
ha preso corpo la strategia di<br />
verifica mirata sui crediti concessi<br />
per incentivare le assunzioni<br />
- art. 4 della legge n.<br />
449/1997, art. 4 della legge n.<br />
448/2000, art. 7 della legge n.<br />
388/2000 (Finanziaria 2001) - e<br />
gli investimenti in impianti,<br />
macchine e attrezzature nuovi<br />
- art. 8 della citata legge<br />
388/2000. Tale problematica<br />
merita di essere approfondita<br />
in quanto è particolarmente<br />
delicata e direttamente collegata<br />
al rispetto delle norme di<br />
sicurezza e igiene del lavoro.<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Innanzitutto occorre ricordare<br />
che per poter usufruire dei crediti<br />
d’imposta - di cui hanno goduto<br />
essenzialmente le piccole e medie<br />
imprese operanti nelle aree rientranti<br />
nell’obiettivo uno - previsti<br />
dalle disposizioni in materia d’incremento<br />
occupazionale, una delle<br />
condizioni fondamentali è che «siano<br />
rispettate le prescrizioni sulla<br />
salute e sulla sicurezza dei lavoratori<br />
previste dal decreto legislativo<br />
19 settembre 1994, n. 626, e<br />
successive modificazioni ed integrazioni».<br />
Di conseguenza, tra le varie ipotesi<br />
di revoca è prevista anche la<br />
fattispecie in cui siano «definitivamente<br />
accertate violazioni non formali,<br />
e per le quali sono previste<br />
sanzioni di importo superiore a<br />
euro 1.549,37, alla normativa fiscale<br />
e contributiva in materia di<br />
lavoro dipendente, ovvero violazioni<br />
alla normativa sulla salute e<br />
sulla sicurezza dei lavoratori, prevista<br />
dal decreto legislativo 19 settembre<br />
1994, n. 626, e successive<br />
modificazioni ed integrazioni,<br />
commesse nel periodo in cui si<br />
applicano le disposizioni». Tale<br />
principio, introdotto per la prima<br />
volta dall’art. 4 della legge n.<br />
449/1997 è stato successivamente<br />
adottato anche all’interno dalla<br />
legge n. 448/2000 e duplicato all’art.<br />
7 della legge n. 388/2000,<br />
con l’innalzamento della sanzione<br />
minima per le violazioni formali a<br />
euro 2.582,28 con l’aggiunta della<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Articolo<br />
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le check-list per ciascuna delle differenti tipologie di credito da verificare<br />
Incentivi fiscali e sicurezza:<br />
molte aziende sono a rischio di revoca<br />
previsione anche d’illeciti legati<br />
al D.Lgs. n. 494/1996; non è stato,<br />
invece, accolto nell’art. 8 della citata<br />
legge n. 388/2000.<br />
Le violazioni alle norme<br />
di sicurezza e igiene<br />
L’ipotesi di revoca per la violazione<br />
delle norme di sicurezza e<br />
igiene del lavoro rappresenta l’autentico<br />
timore per quanti hanno<br />
usufruito dei predetti crediti d’imposta.<br />
Infatti, la formulazione della<br />
norma non appare tra le più felici<br />
in ordine alla natura delle violazioni<br />
che darebbero origine alla revoca.<br />
In merito si sono formati alcuni<br />
orientamenti dottrinali.<br />
Quello prevalente sostiene che<br />
il beneficio viene perso solo se<br />
siano definitivamente accertate<br />
violazioni non formali alle disposizioni<br />
di sicurezza e d’importo superiore<br />
ai predetti limiti; infatti, se<br />
la ratio della norma è quella di<br />
disporre la revoca solo per le violazioni<br />
più rilevanti non si capisce<br />
perché ciò debba valere solo per<br />
gli illeciti tributari e contributivi.<br />
A ciò si aggiunge che anche<br />
dall’interpretazione letterale si perviene<br />
a tale risultato, in quanto il<br />
periodo iniziale («...definitivamente<br />
accertate violazioni non formali...»)<br />
trova una sua continuazione<br />
organica con l’aggancio alle violazioni<br />
in materia di sicurezza.<br />
Tuttavia, appare doveroso segnalare<br />
che se questa è l’interpre-<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 37
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Articolo<br />
tazione più razionale, l’Agenzia<br />
delle Entrate nelle liste di controllo<br />
allegate alla circolare n. 35/E<br />
(si veda un esempio di check-list<br />
nel riquadro 1) molto chiaramente<br />
richiede ai verificatori di accertare<br />
ogni tipo di violazione non accogliendo,<br />
pertanto, la menzionata<br />
tesi.<br />
In ogni caso, pur considerando<br />
per valido l’orientamento restrittivo<br />
dell’amministrazione finanziaria,<br />
è opportuno fissare dei paletti<br />
certi a beneficio dei consulenti e<br />
anche dei servizi di prevenzione e<br />
protezione che in questa fase delicatissima<br />
dovranno necessariamente<br />
assistere l’azienda.<br />
Un primo aspetto da considerare<br />
è che, in ogni caso, la revoca<br />
può essere disposta solo alla presenza<br />
di violazioni - di natura penale<br />
o amministrativa - definitivamente<br />
accertate e non semplicemente<br />
contestate. La semplice rilevazione<br />
di presunti illeciti non è<br />
sufficiente per recuperare automaticamente<br />
i crediti d’imposta concessi;<br />
infatti, l’impresa beneficiaria<br />
potrà sempre dimostrare la propria<br />
innocenza nel rispetto dei<br />
consolidati principi di diritto penale<br />
del lavoro e del diritto alla difesa.<br />
In particolare, nell’ipotesi dell’applicazione<br />
dell’istituto della<br />
prescrizione, ai sensi dell’art. 20 e<br />
segg. del D.Lgs. n. 758/1994, la<br />
violazione diventa definitiva con<br />
l’adempimento e il pagamento nei<br />
termini previsti della sanzione pecuniaria<br />
pari ad un quarto del massimo<br />
dell’ammenda. Ciò vale anche<br />
nel caso in cui il datore di<br />
lavoro sia ammesso all’istituto alternativo<br />
dell’oblazione ex art.<br />
162-bis c.p.<br />
Negli altri casi d’illeciti penali<br />
non assorbiti dalle predette procedure<br />
di sanatoria o in caso d’inadempimento<br />
alla prescrizione impartita<br />
bisognerà avere una sentenza<br />
passata in giudicato per avere la<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
definitività della violazione alla disciplina<br />
antinfortunistica. Altro<br />
aspetto non irrilevante è che il principio<br />
in esame appare ancorato solo<br />
alle violazioni alle norme del<br />
D.Lgs. n. 626/1994 e nel caso della<br />
legge n. 388/2000 anche al D.Lgs.<br />
14 agosto 1996, n. 494. Pertanto, a<br />
prima vista, sembra che la revoca<br />
non scatti qualora siano commesse<br />
violazione ad altri provvedimenti in<br />
materia di sicurezza come, ad esempio,<br />
il D.P.R. n. 547/1955, il D.P.R.<br />
n. 164/1956 o il D.P.R. n.<br />
303/1956. Tuttavia, occorre riflettere<br />
che il D.Lgs. n. 626/1994, contempla<br />
molteplici ipotesi generali<br />
di reato che, in effetti, indirettamente<br />
consentono di sanzionare per tale<br />
via gli illeciti previsti anche all’interno<br />
dei citati atti normativi. Si<br />
pensi, ad esempio, al caso in cui ad<br />
un’impresa metalmeccanica sia contestato<br />
l’uso di una macchina operatrice<br />
priva di protezioni in contrasto<br />
con l’art. 68 del D.P.R. n.<br />
547/1955; tale violazione può essere<br />
addebitata anche con riferimento<br />
all’art. 35 del D.Lgs. n. 626/1994<br />
(art. 89, comma 2, lett a).<br />
Sul piano operativo, in ogni caso,<br />
occorrerà aver riguardo alle<br />
violazioni verbalizzate che andranno<br />
esattamente individuate - l’uso<br />
di formule generiche del tipo «violazione<br />
alle norme di sicurezza» o<br />
l’omessa indicazione degli esatti<br />
estremi della norma violata e della<br />
sanzione sono da qualificarsi certamente<br />
come vizio sostanziale del<br />
PVC redatto dai verificatori - e si<br />
può concludere che solo quando<br />
in verbale sono contestate violazioni<br />
al D.Lgs. n. 626/1994 o al<br />
D.Lgs. n. 494/1996 l’ufficio potrà<br />
legittimamente avviare una procedura<br />
di revoca. Un altro aspetto<br />
non trascurabile è il periodo d’osservazione<br />
delle violazioni. Il predetto<br />
principio pone giustamente<br />
un limite legato al «...periodo in<br />
cui si applicano le disposizioni».<br />
Pertanto, nella fattispecie, ad<br />
esempio, in cui l’impresa abbia goduto<br />
del credito per gli incrementi<br />
occupazionali ai sensi della legge<br />
n. 449/1997, le violazioni rilevanti<br />
alle norme di sicurezza sono quelle<br />
commesse nel periodo 1998-<br />
2000. Viceversa, nel caso del credito<br />
ex art. 7 della legge n.<br />
388/2000 il periodo va dal 2001 al<br />
2003 o 2006, nel caso in cui si stia<br />
usufruendo della proroga ex art.<br />
63 della legge n. 289/2002 (si veda<br />
<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 3/2003,<br />
pag. 19). Si osservi che all’interno<br />
delle check-list tale aspetto non<br />
appare minimamente preso in considerazione<br />
ed è facile prevedere<br />
molte contestazioni.<br />
L’organo titolare<br />
del potere d’accertamento<br />
All’interno delle liste di controllo<br />
allegate alla citata circolare 8<br />
luglio 2003, n. 35/E, viene indicato<br />
agli uffici locali di avvalersi<br />
delle articolazioni territoriali dell’INAIL<br />
per compiere l’azione<br />
d’accertamento delle violazioni in<br />
materia di sicurezza. Tuttavia,<br />
l’amministrazione finanziaria, probabilmente<br />
a digiuno dei principi<br />
che regolano il diritto della sicurezza<br />
del lavoro, non ha considerato<br />
che l’art. 23 del citato D.Lgs. n.<br />
626/1994, il quale statuisce che<br />
«La vigilanza sull’applicazione<br />
della legislazione in materia di sicurezza<br />
e salute nei luoghi di lavoro<br />
è svolta dalla unità sanitaria<br />
locale e, per quanto di specifica<br />
competenza, dal Corpo nazionale<br />
dei vigili del fuoco», con funzioni<br />
residuali di vigilanza riconosciute<br />
dal comma 2 dello stesso articolo<br />
ai servizi ispettivi delle Direzioni<br />
Provinciali del Lavoro solo per alcuni<br />
settori - ad esempio l’edilizia<br />
- fermo restando l’obbligo d’informare<br />
preventivamente l’ASL competente<br />
per territorio della propria<br />
attività: la mancata comunicazio-<br />
38 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
ne è da qualificarsi come vizio<br />
sostanziale nei PVC redatti dall’ex<br />
Ispettorato del Lavoro. Invece,<br />
l’art. 24 dello stesso decreto<br />
assegna all’INAIL solo funzioni<br />
d’informazione, consulenza, e assistenza.<br />
Oltre tali funzioni l’istituto<br />
ha in questo ambito soltanto<br />
poteri di accertamento per quanto<br />
concerne il premio e alcune violazioni<br />
connesse, ai sensi del D.P.R.<br />
30 giugno 1965, n. 1124. Pertanto,<br />
si comprende che gli ispettori dell’INAIL<br />
non appaiono legittimati<br />
a svolgere la delicata funzione di<br />
accertamento delle violazioni alle<br />
norme di sicurezza e igiene del<br />
lavoro: non può una circolare -<br />
quindi un atto amministrativo - attribuire<br />
competenze non previste<br />
per legge; il risultato, pertanto, sarà<br />
che il provvedimento di revoca<br />
potrà essere sempre impugnato entro<br />
il termine di 60 giorni davanti<br />
la competente Commissione Tributaria<br />
Provinciale, invocando l’illegittimità<br />
dello stesso per vizio sostanziale.<br />
Attività preparatoria al controllo<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Le check-list di controllo<br />
Un ultimo aspetto che merita di<br />
essere brevemente approfondito è<br />
la struttura delle liste di controllo.<br />
Infatti, al fine di garantire un’omogenea<br />
azione di verifica, l’Agenzia<br />
delle Entrate, con la predetta<br />
circolare, ha emanato delle checklist<br />
per ciascuna delle differenti<br />
tipologie di credito da verificare,<br />
basate su due fasi. La prima si<br />
sostanzia in accorgimenti da osservare<br />
nell’attività preparatoria al<br />
controllo, mentre la seconda prevede<br />
punti di verifica funzionali per<br />
l’attività operativa. Nel riquadro<br />
1 è riportata una sintesi di quella<br />
che sarà applicata per il controllo<br />
del credito d’imposta ex legge n.<br />
449/1997: le altre check-list sono<br />
strutturate allo stesso modo.<br />
L’aspetto che lascia più perplessi<br />
è il mancato collegamento con il<br />
principio legale di revoca qui esaminato,<br />
fatto come si è visto di<br />
diverse garanzie, e l’assunzione di<br />
un meccanismo a “mannaia”, incentrato<br />
sul criterio che ogni violazione<br />
contestata porti all’automatica<br />
revoca del beneficio concesso.<br />
... (omissis)<br />
15 È stato verificato in collaborazione con le<br />
articolazioni territoriali dell’INAIL che non<br />
siano state accertate violazioni relative alla<br />
normativa sulla salute e sulla sicurezza dei<br />
lavoratori prevista dal D.Lgs. n. 626/1994?<br />
Conclusioni<br />
L’azione di controllo così delineata<br />
lascia francamente molto<br />
perplessi. Secondo i dati forniti<br />
interesserà circa 70.000 aziende<br />
ed è importante che imprese interessate<br />
e consulenti si preparino<br />
fin da ora a verificare se il proprio<br />
sistema di sicurezza è adeguato<br />
alla vigente normativa (si veda il<br />
riquadro 2); instaurare un contenzioso<br />
tributario è sempre un notevole<br />
rischio in quanto spesso porta<br />
a esiti assolutamente imprevedibili.<br />
Pertanto, sarà decisivo il ruolo<br />
dei Servizi di Prevenzione e Protezione<br />
affinché siano preventivamente<br />
individuate ed eliminate le<br />
carenze, e il datore di lavoro sia<br />
adeguatamente assistito nel corso<br />
dell’eventuale verifica dell’Agenzia<br />
delle Entrate. Ancora una volta,<br />
purtroppo, viene minata la certezza<br />
del diritto con l’assunzione<br />
di una procedura di revoca non<br />
ancorata a parametri obiettivi, con<br />
il rischio soltanto di produrre dannose<br />
discriminazioni. l<br />
Riquadro 1<br />
Check list<br />
Accesso mirato al controllo dell’esistenza dei presupposti previsti<br />
dall’art. 4 della legge n. 449/1997 per l’utilizzo del credito d’imposta<br />
per l’assunzione di nuovi dipendenti - codice tributo 6700<br />
Stralcio della Circolare dell’Agenzia delle Entrate 8 luglio 2003, n. 35/E<br />
Legenda:<br />
SI : Controllo effettuato anche se con esito negativo<br />
NO1: Controllo non effettuato per mancanza del presupposto d’accertare<br />
NO2: Controllo non effettuato perché non ritenuto proficuo<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Articolo<br />
SI NO1 NO2 NOTA<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 39
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Articolo<br />
... (omissis)<br />
Attività di controllo<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
31 - siano rispettate le norme sulla sicurezza<br />
ex legge n. 626/1994 in collaborazione<br />
con le articolazioni locali dell’INAIL?<br />
32 - risulti da idonea documentazione il<br />
rispetto dei parametri per le prestazioni<br />
ambientali come definiti dall’art. 6,<br />
comma 6, lettera i) del decreto del Ministro<br />
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato<br />
20 ottobre 1995, n. 527 e<br />
successive modificazioni?<br />
... (omissis)<br />
Nel caso in cui l’impresa benefici dell’incremento<br />
di un milione di lire (euro<br />
516,46) del credito d’imposta, ai sensi<br />
del comma 9 della citata legge, si è proceduto<br />
anche a controllare, anche in collaborazione<br />
con le altre Amministrazioni<br />
interessate, che:<br />
35 - abbia aderito al sistema comunitario di<br />
ecogestione e audit previsto dal Regolamento<br />
(CEE) n. 1836/1993 del Consiglio,<br />
del 29 giugno 1993.<br />
36 - abbia aderito agli accordi di programma<br />
per la riduzione delle emissioni inquinanti.<br />
37 - produca prodotti che possiedono il marchio<br />
di qualità ecologica previsto dal Regolamento<br />
(CEE) n. 880/92 del Consiglio,<br />
del 23 marzo 1992.<br />
38 - rientri tra le imprese classificate alle lettere<br />
a) e c) del comma 1 dell’art. 4 della<br />
legge 8 agosto 1985, n. 443, e abbiano<br />
provveduto all’adeguamento alle norme<br />
di cui D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni.<br />
Le imprese ad alto rischio di verifica<br />
● I datori di lavoro che hanno usufruito del credito d’imposta ex art. 4 legge 449/1997;<br />
Riquadro 2<br />
● I datori di lavoro che hanno utilizzato il credito d’imposta ex art. 7 della legge 388/2000 durante il periodo<br />
di sospensione disposto dal D.L. 253/2002;<br />
● I datori di lavoro che hanno usufruito del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi ex art.<br />
8 della legge 388/2000.<br />
40 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE<br />
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA<br />
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare<br />
gli articoli 2 e 4;<br />
Visto l’art. 15 della legge 3 agosto 1999, n. 265;<br />
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53;<br />
Visti i decreti ministeriali 18 aprile 1996, n. 152, e<br />
6 settembre 1999, con i quali sono state indicate le<br />
somme disponibili per le prime annualità dei relativi<br />
trienni di applicazione e stabiliti, per ciascuno dei<br />
trienni citati, i criteri e le modalità di calcolo, nonché<br />
gli indirizzi diretti ad assicurare il necessario coordinamento<br />
degli interventi regionali per un’idonea programmazione<br />
scolastica nazionale,<br />
Visti, altresì, i decreti ministeriali 8 giugno 1998 e<br />
6 aprile 2000, inerenti alle rispettive annualità successive<br />
alla prima, nonché il decreto ministeriale 23 aprile<br />
2001 afferente all’ultima annualità del secondo triennio;<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Legislazione<br />
In allegato al decreto si propongono le risposte ad alcune delle domande più frequenti sulla sicurezza e la prevenzione dei rischi<br />
Dal MinIstruzione 460 mln di euro<br />
per l’adeguamento delle scuole<br />
Con il decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 30 ottobre 2003, pubblicato in<br />
Gazzetta Ufficiale del 1˚ novembre 2003, n. 262, il dicastero ha reso disponibile la somma di oltre 460<br />
milioni di euro per opere di edilizia scolastica. Le amministrazioni beneficiarie, nella assegnazione degli<br />
importi ad esse destinate, dovranno attenersi agli indirizzi dello stesso ministero. Tra questi, quello di<br />
privilegiare gli interventi finalizzati alla messa a norma e all’adeguamento delle preesistenti strutture<br />
alla vigente normativa in materia di agibilità, sicurezza e igiene e, all’eliminazione delle barriere<br />
architettoniche; di favorire il coordinamento e il più razionale sfruttamento della rete scolastica con la<br />
distribuzione degli edifici, tenendo anche conto dell’opportunità di un organico inserimento delle<br />
istituzioni scolastiche nelle diverse realtà territoriali e collettività locali; di considerare ogni opportunità<br />
di adeguamento dei relativi edifici alle nuove esigenze della scuola e ai processi di riforma degli<br />
ordinamenti e dei programmi e di garantire, anche al fine di migliorare il servizio reso all’utenza, la<br />
fornitura di sedi idonee per un dignitoso e corretto funzionamento delle direzioni scolastiche regionali e<br />
dei centri di servizio amministrativo.<br />
Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca<br />
30 ottobre 2003<br />
Ripartizione delle prime due annualità, 2003 e 2004, del terzo triennio di programmazione (2003/2005),<br />
per opere di edilizia scolastica, legge 11 gennaio 1996, n. 23<br />
in Gazzetta Ufficiale del 1˚ novembre 2003, n. 262<br />
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha<br />
previsto, nella tabella 2, la somma di Euro 30.987.000<br />
come impegno quindicennale, decorrente dall’anno finanziario<br />
2004, per l’attivazione, in tale annualità, di<br />
opere di edilizia scolastica ai fini di cui agli articoli 2<br />
e 4 della prefata legge n. 23/1996;<br />
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che contempla,<br />
nella tabella 1, una somma di 10 milioni di<br />
euro come impegno quindicennale, decorrente dall’anno<br />
finanziario 2003, per le medesime finalità relativamente<br />
all’esercizio di riferimento;<br />
Considerata, quindi, la concreta possibilità di procedere<br />
alla ripartizione, tra le regioni e province autonome<br />
di Bolzano e Trento, dei fondi come sopra disponibili,<br />
al fine di consentire la puntuale attuazione degli<br />
interventi, di cui ai citati articoli 2 e 4, relativi al<br />
primo e secondo piano annuale del terzo triennio di<br />
programmazione regionale;<br />
Ritenuta l’opportunità, anche per motivazioni di<br />
correntezza amministrativa ed economicità dei mezzi<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 41
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Legislazione<br />
giuridici, di sussumere nel presente, unico, decreto i<br />
finanziamenti, con relative ripartizioni, afferenti ad<br />
entrambe le annualità 2003 e 2004, al fine, altresì, di<br />
offrire alle amministrazioni direttamente interessate<br />
un quadro conoscitivo ed operativo più ampio, a beneficio<br />
di una migliore attività programmatoria;<br />
Rilevato che, giusta nota 12 giugno 2003, prot. n.<br />
289/03 della Cassa depositi e prestiti, all’uopo adita, e<br />
comunicato al competente dicastero dell’economia e<br />
delle finanze con ministeriale 1˚ luglio 2003, n. 1868,<br />
la somma complessiva concretamente ripartibile per<br />
ciascuna delle annualità citate, a fronte del tasso vigente<br />
all’atto della predisposizione del presente provvedimento,<br />
determinato con le modalità di cui agli articoli<br />
2, 3 e 5 del decreto 9 gennaio 2003 del Dicastero<br />
medesimo, ammonta ad Euro 112.600.641,48 per l’anno<br />
2003 e ad Euro 348.915,607,75 per quello successivo;<br />
Ritenuto, quindi, di dover contestualmente ripartire<br />
entrambe le somme disponibili per la prima e seconda<br />
annualità del terzo triennio di programmazione<br />
2003/2005, nonché indicare - per il medesimo periodo<br />
- gli indirizzi volti ad assicurare l’opportuno coordinamento<br />
degli interventi regionali, al fine di consentire<br />
la necessaria programmazione scolastica nazionale;<br />
Considerato che i finanziamenti suindicati consentono<br />
la concreta attivazione delle prime due annualità<br />
del terzo triennio citato e che, pertanto, per l’ultima<br />
annualità si provvederà con apposito provvedimento<br />
adattabile a fronte della relativa copertura finanziaria,<br />
ove effettivamente intervenuta;<br />
Tenuto conto della necessità che la programmazione<br />
degli interventi di edilizia scolastica, attraverso<br />
l’attivazione delle relative opere, garantisca il raggiungimento<br />
delle finalità contemplate dall’art. 1 della<br />
legge 11 gennaio 1996, n. 23, con particolare riguardo<br />
all’adeguamento del patrimonio esistente alla vigente<br />
normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza<br />
nonché alla riqualificazione dello stesso ed al soddisfacimento<br />
del fabbisogno immediato di aule, con il riequilibrio<br />
nella media nazionale degli indici di carenza<br />
tra le diverse regioni, in modo da assicurare un’equa<br />
organizzazione territoriale del sistema scolastico anche<br />
con riferimento agli andamenti demografici ed al<br />
rapporto tra richiesta ed offerta, favorendo, altresì, la<br />
disponibilità di palestre ed impianti sportivi, la possibilità<br />
di utilizzo delle strutture scolastiche da parte della<br />
collettività nonché l’eliminazione del fenomeno delle<br />
locazioni onerose;<br />
Ricordato il parere già reso dall’Osservatorio permanente<br />
per l’edilizia scolastica, come formulato nella<br />
seduta del 28 maggio 1999, nel quale - preso anche<br />
atto del conforme assunto del Coordinamento interregionale<br />
per l’edilizia scolastica, come confermato nella<br />
relativa nota 31 maggio 1999, n. 90 C.I. - venivano<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
ribaditi sostanzialmente gli indirizzi utilizzati nel triennio<br />
precedente e prevista una progressiva rimodulazione<br />
riequilibrativa degli importi assegnabili, attraverso<br />
la considerazione di un’opportuna commisurazione al<br />
reale fabbisogno regionale, anche in proporzione alla<br />
consistenza delle strutture scolastiche presenti nelle<br />
diverse realtà territoriali interessate ed all’entità numerica<br />
della relativa utenza;<br />
Ritenuto, pertanto, di confermare sostanzialmente<br />
anche per il presente triennio 2003/2005 criteri di<br />
riparto come sopra rappresentati, continuando nel graduale<br />
adeguamento del relativo utilizzo nel citato triennio,<br />
in modo che, nell’intero arco dello stesso, la<br />
variazione apportata influisca per il 70% nel 2003, per<br />
l’80% nel 2004 e per il 90% nel 2005;<br />
Preso atto di quanto concordato, al riguardo, in<br />
sede di Coordinamento interregionale nel corso dell’apposita<br />
riunione del 29 maggio 2003 - come indicato<br />
nella nota del Coordinamento medesimo del 6 giugno<br />
2003, n. 127/CI - in ordine, in particolare, alle<br />
finalità, ai criteri, alle basi di calcolo e ad ogni altra<br />
modalità operativa da adottare per la concreta ripartizione<br />
dei finanziamenti nel corso del triennio<br />
2003/2005, a fronte dei più recenti dati utilmente in<br />
possesso di questo Ministero;<br />
Ritenuto, dunque, di suddividere ciascuno dei succitati<br />
importi complessivamente ripartibili in due quote<br />
complementari - ammontanti, nella ripartizione inerente<br />
alla prima annualità del terzo triennio, rispettivamente<br />
al 70% ed al 30% e, nella seconda, all’80% ed<br />
al 20% del relativo totale - nonché, fermo restando<br />
l’utilizzo per entrambe dei criteri predetti, di rapportare<br />
la prima delle indicate percentuali anche alla consistenza<br />
numerica delle strutture scolastiche delle singole<br />
realtà territoriali interessate, limitandosi, per le restanti,<br />
all’adozione unicamente dei criteri citati, senza<br />
alcuna parametrazione alla consistenza medesima;<br />
Ritenuto, altresì, che, nell’ultima annualità, dette<br />
percentuali siano rispettivamente elevate al 90% ed al<br />
10%, così da assicurare che nell’intero, presente, terzo<br />
triennio di programmazione non venga superata, come<br />
sopra determinata, l’incidenza media complessiva dell’80%<br />
del prefato criterio relativo alla parametrazione<br />
predetta;<br />
Ribadita, inoltre, l’opportunità, di confermare - anche<br />
al fine di un adeguato bilanciamento con tale<br />
criterio - il riconoscimento per la capacità di spesa<br />
dimostrata delle singole amministrazioni regionali, già<br />
adottato nel precedente triennio, mantenendo, pertanto,<br />
la riserva, a tali fini, di una percentuale del 10%<br />
dell’importo disponibile, rapportata al livello di utilizzo<br />
dei finanziamenti concessi nelle precedenti triennalità<br />
ai sensi dell’art. 4 della legge n. 23/1996;<br />
Acquisito, come formulato nella seduta del 2 ottobre<br />
2003 (rep. atti 1834 di pari data), il parere favore-<br />
42 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
vole della Conferenza permanente tra Stato, regioni e<br />
province autonome di Bolzano e Trento e fatte salve le<br />
norme speciali relative a queste ultime;<br />
Decreta:<br />
Art. 1<br />
Ai sensi e per gli effetti di quanto in premessa indicato,<br />
per l’attivazione delle annualità prima (2003) e seconda<br />
(2004) del terzo piano di programmazione triennale<br />
(2003/2005) contemplato dall’art. 4 della legge 11<br />
gennaio 1996, n. 23, sono rispettivamente disponibili le<br />
somme complessive di Euro 112.600.641,48 e di Euro<br />
348.915.607,75, entrambe sotto forma di mutui con<br />
ammortamento a totale carico dello Stato accendibili<br />
presso la Cassa depositi e prestiti.<br />
Art. 2<br />
Le ripartizioni dei finanziamenti previsti per le due<br />
citate annualità come sopra determinate - e fermo restando<br />
quanto indicato in epigrafe per la terza - è predisposta<br />
con i criteri, le basi di calcolo, i pesi, il procedimento<br />
ed ogni altra modalità rappresentati nell’allegato 1 al<br />
presente decreto, del quale costituisce parte integrante.<br />
Art. 3<br />
Le somme attribuite alle amministrazioni beneficiarie,<br />
per l’attivazione delle opere relative alla prima annualità<br />
2003 del terzo triennio 2003/2005, in applicazione di quanto<br />
disposto nei precedenti articoli sono quelle a lato di<br />
ciascuna di esse indicate, come nel seguito riportate: (v.<br />
tabella 1).<br />
Art. 4<br />
Le somme attribuite alle amministrazioni beneficiarie,<br />
per l’attivazione delle opere relative alla seconda annualità<br />
2004 del terzo triennio 2003/2005, in applicazione di quanto<br />
disposto nei precedenti articoli sono quelle a lato di<br />
ciascuna di esse indicate, come nel seguito riportate: (v.<br />
tabella 2).<br />
Art. 5<br />
Al fine di assicurare il necessario coordinamento dei<br />
rispettivi interventi nell’ambito della programmazione<br />
scolastica nazionale, le regioni, in sede di predisposizione<br />
del terzo piano generale triennale 2003/2005 e dei<br />
relativi piani annuali attuativi - attivabili nei termini e<br />
con le modalità indicate nelle premesse - si atterranno,<br />
nell’ordine, tenuto anche conto dei risultati ottenuti con<br />
i precedenti interventi in materia, ai seguenti indirizzi:<br />
a) privilegiare gli interventi finalizzati prioritariamente<br />
alla messa a norma ed all’adeguamento delle<br />
preesistenti strutture alla vigente normativa in materia<br />
di agibilità, sicurezza ed igiene ed, altresì, all’eliminazione<br />
delle barriere architettoniche, nonché quelli diretti<br />
ai completamenti funzionali di opere già iniziate ed al<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Legislazione<br />
soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, in<br />
relazione all’indice di carenza determinato dall’offerta<br />
del servizio scolastico a fronte della relativa richiesta da<br />
parte dell’utenza - con particolare riguardo alle esigenze<br />
derivanti dall’entrata in vigore della legge 28 marzo<br />
2003, n. 53, indicata in premessa - ed alla eliminazione<br />
del fenomeno delle locazioni onerose, al fine di determinare<br />
le condizioni strutturali idonee ad assicurare un<br />
adeguato standard qualitativo del servizio medesimo, il<br />
rinnovamento della didattica ed un’efficace lotta alla<br />
dispersione scolastica;<br />
b) favorire il coordinamento ed il più razionale sfruttamento<br />
della rete scolastica con la distribuzione degli<br />
edifici, tenendo anche conto dell’opportunità di un organico<br />
inserimento delle istituzioni scolastiche nelle diverse<br />
realtà territoriali e collettività locali;<br />
c) considerare ogni opportunità di adeguamento dei<br />
relativi edifici alle nuove esigenze della scuola ed ai<br />
processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi;<br />
d) garantire, anche al fine di migliorare il servizio<br />
reso all’utenza, la fornitura di sedi idonee per un dignitoso<br />
e corretto funzionamento delle direzioni scolastiche<br />
regionali e dei centri di servizio amministrativo.<br />
Art. 6<br />
Nel procedimento programmatorio le regioni valuteranno<br />
opportunamente il fabbisogno di aule in ragione<br />
di una dettagliata indicazione, da parte di comuni e<br />
province, sull’utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione<br />
scolastica, anche tenuto conto delle relative, eventuali,<br />
proposte di revoca formulate ai sensi dell’art. 8,<br />
comma 7, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e dell’intervenuta,<br />
razionalizzazione della rete scolastica, considerando<br />
altresì, le prevedibili esigenze di utilizzo a<br />
medio/lungo termine per effetto anche della recente<br />
riforma avviata con la precitata legge n. 53/2003, con<br />
conseguente adozione di criteri ispirati alla necessaria<br />
modularità e flessibilità nella progettazione dei relativi<br />
interventi.<br />
Art. 7<br />
Nella scelta degli interventi medesimi, ferme restando<br />
le indicazioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6, le<br />
regioni terranno conto anche della celerità d’esecuzione<br />
degli stessi, con particolare riguardo alla sussistenza di<br />
progettazione esecutiva e disponibilità delle aree nonché<br />
all’assenza di vincoli di carattere normativo.<br />
Art. 8<br />
Restano confermati, in quanto compatibili con il presente<br />
provvedimento, ogni altra disposizione, modalità,<br />
termine, indirizzo, finalità o criterio contemplati nei<br />
precedenti decreti 18 aprile 1996, n. 152, e 6 settembre<br />
1999, nonché 8 giugno 1998, 6 aprile 2000 e 23 aprile<br />
2001 indicati nelle premesse, che integralmente vengono<br />
richiamate nel presente dispositivo. l<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 43
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Legislazione<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Piemonte<br />
Euro<br />
6.747.058,00<br />
Valle d'Aosta 287.079,00<br />
Lombardia 12.114.804,00<br />
Provincia autonoma di Bolzano 746.318,00<br />
Provincia autonoma di Trento 840.137,00<br />
Veneto 7.529.657,00<br />
Friuli-Venezia Giulia 2.602.365,00<br />
Liguria 3.014.714,00<br />
Emilia-Romagna 7.106.972,00<br />
Toscana 8.040.946,00<br />
Umbria 1.840.968,00<br />
Marche 3.352.318,00<br />
Lazio 8.163.966,00<br />
Abruzzo 3.613.208,00<br />
Molise 1.307.231,00<br />
Campania 11.459.394,00<br />
Puglia 8.036.621,00<br />
Basilicata 1.741.899,00<br />
Calabria 7.551.365,00<br />
Sicilia 12.020.200,00<br />
Sardegna 4.483.421,00<br />
Piemonte<br />
Euro<br />
20.822.306,00<br />
Valle d'Aosta 826.291,00<br />
Lombardia 37.953.236,00<br />
Provincia autonoma di Bolzano 2.399.813,00<br />
Provincia autonoma di Trento 2.706.226,00<br />
Veneto 23.402.837,00<br />
Friuli-Venezia Giulia. 7.521.147,00<br />
Liguria 8.781.518,00<br />
Emilia-Romagna 20.842.228,00<br />
Toscana 23.670.702,00<br />
Umbria 5.635.141,00<br />
Marche 10.101.463,00<br />
Lazio 26.398.526,00<br />
Abruzzo 10.864.907,00<br />
Molise 3.748.906,00<br />
Campania 37.685.968,00<br />
Puglia 25.300.455,00<br />
Basilicata 5.256.324,00<br />
Calabria 23.854.702,00<br />
Sicilia 37.301.226,00<br />
Sardegna 13.841.685,00<br />
TABELLA 1<br />
TABELLA 2<br />
44 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
IGIENE E SICUREZZA<br />
CRITERI E PROCEDIMENTO PER IL RIPARTO<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Legislazione<br />
Allegato 1<br />
A) A fronte dell’importo complessivamente ripartibile per ciascuna delle annualità 2003 e 2004 del terzo<br />
triennio di programmazione regionale - e cioè, rispettivamente, per la prima annualità (2003) di Euro<br />
112.600.641,48 e per la seconda (2004) di Euro 348.915.607,75 - alle finalità contemplate dall’art. 1,<br />
comma 2, lettere a) e c) della legge 11 gennaio 1996, relative al soddisfacimento del fabbisogno<br />
immediato di aule, con riguardo anche alla progressiva eliminazione del fenomeno delle locazioni<br />
onerose, nonché all’adeguamento alla vigente normativa in materia di agibilità, sicurezza ed igiene, è<br />
stata riconosciuta la maggiore priorità;<br />
B) nell’ordine, è stato, poi, assegnato un grado progressivamente decrescente di valenza alle altre<br />
finalità previste dal citato art. 1, comma 2, lettera e): equilibrata organizzazione territoriale del sistema<br />
scolastico, lettera f): disponibilità di palestre ed impianti sportivi di base e lettera b): riqualificazione del<br />
patrimonio esistente;<br />
C) preso atto preliminarmente del numero degli edifici scolastici insistente in ciascuna regione, come<br />
noto sulla base dei più recenti dati in possesso dell’amministrazione, sono stati, poi, determinati, a<br />
fronte di questi ultimi, i seguenti sei indicatori rappresentativi delle situazioni di fatto connesse alle<br />
finalità di cui alle precedenti lettere A) e B), relativi agli edifici medesimi:<br />
1) indicatore sintetico dell’affollamento delle strutture;<br />
2) indicatore sintetico della precarietà degli edifici e degli impianti;<br />
3) indicatore sintetico della distribuzione territoriale;<br />
4) indicatore semplice della carenza di palestre ed impianti sportivi;<br />
5) indicatore semplice degli edifici soggetti a vincolo storico-monumentale;<br />
6) indicatore semplice degli edifici in affitto.<br />
D) le informazioni sono state, quindi, classificate secondo tali indicatori, determinando una situazione<br />
comparabile delle diverse regioni tra di loro e successivamente aggregati in un unico indice sintetico, con<br />
i seguenti pesi:<br />
0,35 per gli indicatori relativi all’affollamento delle strutture ed alla precarietà di edifici ed impianti;<br />
0,10 per quelli concernenti la distribuzione territoriale e la carenza di palestre o di impianti sportivi;<br />
0,05, infine, per quelli inerenti agli edifici in affitto ovvero soggetti a vincolo storico o monumentale.<br />
E) il 90% di ciascuna delle precitate somme di Euro 112.600.641,48 ed Euro 348.915.607,75 complessivamente<br />
assegnabili nelle relative annualità di riferimento e pari, rispettivamente, ad Euro 101.340.577,00 ed Euro<br />
314.024.046,00, è stato suddiviso tra le singole regioni secondo l’indice relativo sintetico di cui alla suindicata<br />
lettera D). Al fine della necessaria rimodulazione riequilibrativa del riparto detto indice è stato, però,<br />
parzialmente parametrato anche al numero degli immobili scolastici insistenti nei singoli ambiti territoriali<br />
interessati, rapportando - nell’annualità 2003 - il 70% della somma utilizzabile a tali fini all’indicatore<br />
medesimo “pesato” col numero degli edifici scolastici come sopra determinato ed il restante 30% al solo<br />
indicatore sintetico citato, sommando poi i due parziali così ottenuti. Nell’annualità 2004, ferma restando<br />
ogni altra modalità operativa, tali percentuali sono state rispettivamente elevate all’80% ed al 20%;<br />
F) il rimanente 10% - pari ad Euro 11.260.064,00 per l’annualità 2003 e ad Euro 34.891.561,00 per<br />
l’annualità 2004 - è stato, poi, suddiviso tra tutte le regioni in rapporto ad un indice ponderato<br />
rappresentativo della capacità di spesa di ciascuna di esse, valutato sulla base del rispettivo livello di<br />
concreto utilizzo, come noto all’atto dell’effettuazione del presente riparto, dei finanziamenti assegnati<br />
nelle precedenti annualità ai sensi dell’art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. L’importo finale<br />
assegnato alle singole regioni e province autonome è stato, infine, definito sommando i valori di cui alla<br />
presente lettera F) con quelli indicati nella precedente lettera E).<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 45
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Quesiti<br />
di Monica Calzavarini, Polistudio S.r.l.<br />
1 Normativa: sicurezza nella scuola<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Dal sito della Provincia di Rovigo alcuni chiarimenti sugli obblighi e le responsabilità<br />
Le domande più frequenti<br />
sulla sicurezza nelle scuole<br />
La Provincia di Rovigo ha inaugurato il nuovo portale “Orientati al Sapere” all’indirizzo www.pubblicaistruzione.it/rovigo<br />
presentato da Gioia Beltrame, Assessore alla Cultura della Provincia di<br />
Rovigo, e da Valerio Gasparetto, architetto e Dirigente Settore Pubblica Istruzione. Una sezione<br />
specifica del sito “<strong>Sicurezza</strong>: l’esperto risponde” è stata esclusivamente dedicata al tema della<br />
sicurezza e della prevenzione dei rischi nella scuola (D.Lgs. n. 626/1994 e D.M. n. 382/1998).<br />
Pubblichiamo alcune delle domande che sono pervenute all’indirizzo della Provincia e alla cui<br />
risposta è stata incaricata, dalla stessa pubblica amministrazione, la società Polistudio.<br />
Quale è il riferimento legislativo che individua il dirigente scolastico quale datore di lavoro?<br />
Il decreto del Ministero dell’interno 21 giugno 1996, n. 292.<br />
Quali sono i soggetti invitati a partecipare alla riunione periodica?<br />
Il Dirigente Scolastico indice almeno una volta all’anno una riunione (art. 11, D.Lgs. n. 626/1994), cui<br />
partecipano:<br />
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;<br />
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;<br />
c) il medico competente ove previsto;<br />
d) il rappresentante per la sicurezza.<br />
Lo scopo della riunione è di sottoporre all’esame dei partecipanti:<br />
a) il documento di valutazione dei rischi;<br />
b) l’idoneità dei mezzi di protezione individuale;<br />
c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro<br />
salute.<br />
La riunione rimarrà agli atti con redazione di apposito verbale.<br />
La riunione dovrà essere indetta in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione<br />
al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla<br />
sicurezza e salute dei lavoratori.<br />
Quando è necessaria la nomina del Medico competente?<br />
L’art. 4 del D.M. n. 382/1998, «Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze<br />
negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto<br />
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni», stabilisce che la sorveglianza<br />
sanitaria, a mezzo del medico competente, è finalizzata a realizzare specifici controlli nelle istituzioni<br />
scolastiche ed educative nelle quali la valutazione dei rischi, effettuata dal datore di lavoro, abbia evidenziato<br />
concrete situazioni di esposizione a rischi per la salute dei lavoratori tali da rendere obbligatoria la<br />
sorveglianza sanitaria.<br />
Accertato tale presupposto, il datore di lavoro procede alla nomina del medico competente, ai fini ed agli<br />
effetti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 626.<br />
Successivamente la circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 29 aprile 1999, n. 119 ribadisce che la<br />
sorveglianza sanitaria deve essere assicurata esclusivamente nei casi di attività lavorative rischiose evidenziate<br />
a seguito della valutazione dei rischi.<br />
46 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
IGIENE E SICUREZZA<br />
Chi è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?<br />
Quali sono i suoi compiti e che requisiti deve avere?<br />
Si tratta di una persona, o più persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto<br />
concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (art. 2, lett. f), D.Lgs. n. 626/1994). Il<br />
D.M. n. 382/1998, regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze negli istituti<br />
di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, in merito all’individuazione dell’RLS nella scuola<br />
rimanda, così come la circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 19 aprile 2000, n. 119, al contratto<br />
collettivo nazionale quadro (C.C.N.Q.) concordato il 7 maggio 1996 tra l’Agenzia per la rappresentanza<br />
negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) e le organizzazioni sindacali (in Gazzetta Ufficiale<br />
del 30 luglio 1996, n. 177). A seguito di questo contratto, che individua diritti, formazione e strumenti per<br />
l’espletamento degli incarichi del RLS nelle pubbliche amministrazioni, è stato emesso il Contratto<br />
Collettivo Nazionale Integrativo - Comparto Scuola anni 1998-2001 - Tutela della salute negli ambienti di<br />
lavoro. Qui si stabilisce che in tutte le unità scolastiche, individuate dal D.M. n. 382/1998, i Rappresentanti<br />
dei Lavoratori per la <strong>Sicurezza</strong> vengono eletti o designati nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali<br />
Unitarie (RSU) nel numero di 1 rappresentante nelle istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti e 3<br />
rappresentanti nelle istituzioni scolastiche con più di 200 dipendenti fino a 1000. In attesa della costituzione<br />
delle RSU i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vengono eletti o designati nell’ambito delle<br />
Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA); in mancanza di tali RSA tutti i lavoratori della scuola possono<br />
essere eletti alla carica di RLS secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale quadro<br />
(C.C.N.Q.) sopra citato. Per quanto riguarda le attribuzioni del RLS nella scuola vale quanto è stato<br />
disciplinato dagli articoli 18 e 19 del D.Lgs. n. 626/1994. Nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo si<br />
ribadisce inoltre che l’RLS ha diritto alla formazione specifica (art. 19, comma 1, lettera G) del D.Lgs. n.<br />
626/1994) che prevede un programma base minimo di 32 ore i cui contenuti sono quelli previsti dal D.Lgs.<br />
n. 626/1994 e dal decreto del Ministro del Lavoro 16 gennaio 1997; in sede di organismo paritetico<br />
possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze.<br />
2 Dirigente scolastico: compiti, obblighi e responsabilità<br />
Quali sono i compiti del dirigente scolastico?<br />
I compiti del dirigente scolastico in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro sono normati dal D.Lgs. n.<br />
626/1994 e dal D.M. n. 382/1998.<br />
In sintesi:<br />
● individua il RSPP e il SPP con cui collabora alla redazione del documento di valutazione dei rischi;<br />
● promuove ogni idonea iniziativa di informazione e formazione;<br />
● svolge la programmazione e l’organizzazione delle emergenze;<br />
● deve richiedere agli enti locali la realizzazione degli interventi necessari per salvaguardare la salute e<br />
la sicurezza dei lavoratori e degli allievi; con tale richiesta si intende assolto l’obbligo di competenza<br />
del datore di lavoro;<br />
● sospende in caso di pericolo grave o imminente le attività scolastiche.<br />
Nel caso in cui il dirigente scolastico abbia rilevato la presenza di un rischio grave e immediato, cosa<br />
deve fare?<br />
Nel caso in cui il datore di lavoro, sentito l’eventuale responsabile del servizio di prevenzione e di protezione,<br />
ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e degli allievi adotta, sentito lo<br />
stesso responsabile, ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente<br />
l’ente locale per gli adempimenti di obbligo (art. 5, comma 2, D.M. n. 382/1998).<br />
Nei Conservatori di Musica il Legislatore chi individua come “datore di lavoro”?<br />
In tali istituti scolastici il D.M. del 21 giugno 1996, n. 292 individua come “Datore di Lavoro” il presidente del<br />
consiglio d’amministrazione.<br />
3 Ente gestore dell’immobile: compiti, obblighi e responsabilità<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Quesiti<br />
Gli interventi strutturali e di manutenzione nella scuola, necessari per garantire la sicurezza, a chi spettano?<br />
Come ribadito dall’art. 4, comma 12, D.Lgs. n. 626/1994 e dalla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 29<br />
aprile 1999, n. 119 tali interventi sono a carico dell’ente locale tenuto, ai sensi della vigente normativa in materia<br />
- ed in particolare dell’art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 - alla loro fornitura e manutenzione.<br />
L’ente gestore dell’immobile, a seguito del ricevimento della richiesta interventi da effettuarsi<br />
presso la scuola, che adempimenti deve attuare?<br />
Ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 deve essere redatto un programma interventi che rispetti la priorità imposta<br />
dalla valutazione del rischio. Inoltre la legge n. 265 del 3/8/1999, art. 15 ribadisce che gli interventi previsti<br />
dall’art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 siano completati entro il 31 dicembre 2004 sulla base di un<br />
programma, articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti.<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 47
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Quesiti<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
A chi spetta l’acquisto e la manutenzione degli arredi scolastici?<br />
Torna opportuno ricordare che, mentre fanno capo agli Enti locali rispettivamente competenti, Comuni o<br />
Province, gli interventi sulle strutture, gli arredi, le spese varie d’ufficio e l’impiantistica in generale (articolo 3<br />
della legge 11 gennaio 1996, n. 23) - fatto salvo, ovviamente, l’obbligo da parte del Capo d’istituto di<br />
adottare ogni misura idonea e contingente in caso di grave ed immediato pregiudizio per l’incolumità<br />
dell’utenza - resta di pertinenza di quest’ultimo l’adeguamento delle attrezzature e dei materiali destinati<br />
alle attività didattiche.<br />
Di tali circostanze andrà tenuto il debito conto nella valutazione dei fattori di rischio, nella stesura del<br />
relativo documento e nella proposizione degli interventi che dovessero rendersi necessari (lettera H, circolare<br />
ministeriale 29 aprile 1999, n. 119).<br />
Quali sono gli enti che concedono in uso un edificio scolastico?<br />
I comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie; le province, per quelli da<br />
destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti<br />
d’arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di<br />
convitti e di istituzioni educative statali (art. 3, legge 11 gennaio 1996, n. 23).<br />
4 Documento di valutazione dei rischi: rilevazione dei rischi nella scuola<br />
Quali sono le parti principali di cui si compone il Documento di Valutazione dei Rischi?<br />
La risposta a tale domanda è sancita dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 626/1994.<br />
Di seguito si riporta una sintesi:<br />
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono<br />
specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;<br />
b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di<br />
cui alla lettera a), nonché delle attrezzature e dispositivi di protezione utilizzate;<br />
c) il programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b).<br />
Dove deve essere custodito il Documento di Valutazione dei Rischi?<br />
In base all’interpretazione dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 626/1994, il D.V.R. deve essere custodito<br />
l’originale presso il plesso scolastico e una copia presso la presidenza, per una migliore gestione documentale.<br />
Nell’area cortiliva a disposizione della scuola XXX è presente una struttura ludica in legno in stato<br />
d’avanzato degrado (legno con schegge, ponte mobile pericolante, ecc.). La scuola cosa deve fare?<br />
Inviare al Comune una lettera in cui si richiede la rimozione tempestiva della struttura; nel frattempo la<br />
scuola dovrà provvedere ad interdire l’utilizzo del gioco da parte dei bambini.<br />
Quali elementi di sicurezza devono essere rispettati dalla scuola per quanto riguarda l’utilizzo<br />
delle scale portatili?<br />
La scala portatile è un’attrezzatura particolarmente pericolosa nell’ambiente di lavoro (causa ogni anno circa<br />
100 infortuni mortali e circa 11.000 infortuni con invalidità superiore a 30 gg.), è per questo motivo che il<br />
datore di lavoro:<br />
1. deve riservare l’uso della scala portatile a lavoratori all’uopo designati per iscritto,<br />
2. con specifica procedura di sicurezza,<br />
3. previa formazione ed addestramento.<br />
È chiaro che non ha senso ottemperare ai tre punti succitati e dare ai lavoratori attrezzature non adeguate<br />
allo scopo. Infatti per le scale portatili si dovrà dimostrare la rispondenza ai vigenti criteri costruttivi dettati<br />
dal D.M. 23 marzo 2000, ovvero requisiti tecnici (rispondenza alla norma UNI EN 131) e documentali (foglio<br />
e/o libretto, dichiarazione di conformità, ecc.) anche se presenti nell’ambiente di lavoro prima dell’entrata in<br />
vigore di detta disposizione legislativa.<br />
5 Piano d’emergenza: organizzazione e gestione dell’emergenza nella scuola<br />
Con quale frequenza devono essere svolte le esercitazioni antincendio?<br />
Il datore di lavoro deve assicurare che almeno due volte nel corso dell’anno scolastico si effettuino delle<br />
esercitazioni antincendio per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento (decreto 26<br />
agosto 1992, Allegato punto 12.0, «Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica»).<br />
6 Informazione e Formazione: lavoratori e “figure sensibili”<br />
Sono Dirigente scolastico di una scuola media con popolazione scolastica superiore alle 300<br />
persone. Dalla valutazione del rischio incendio è emerso che gli addetti all’antincendio dovranno<br />
partecipare ad un corso per “rischio medio”. È sufficiente l’attestato di partecipazione?<br />
Il D.M.10 marzo 1998 prevede all’Allegato X per le scuole con oltre 300 persone presenti, l’obbligo per gli<br />
addetti di conseguire, dopo aver ricevuto l’adeguata formazione, l’attestato di idoneità tecnica (esame da<br />
effettuare presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco).<br />
È un obbligo del Dirigente scolastico formare gli addetti al primo soccorso? Il corso di quante ore<br />
deve essere?<br />
Il datore di lavoro ha l’obbligo di formare gli addetti nominati (art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 626/1994). La<br />
durata dei corsi di formazione non è ancora stata normata; il disegno di legge propone una durata di 12 ore<br />
(teoria ed esercitazioni pratiche di intervento sull’infortunato).<br />
48 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
IGIENE E SICUREZZA<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Quesiti<br />
Sono il Dirigente Scolastico di un Istituto Superiore; con l’inizio del nuovo anno scolastico presso<br />
il mio istituto sono stati assunti nuovi docenti; è obbligatorio effettuare formazione agli stessi?<br />
Come previsto dall’art. 22 del D.Lgs. n. 626/1994 il datore di lavoro deve promuovere un’attività di formazione<br />
ogni qualvolta ci sia una nuova assunzione, trasferimento o cambiamento di mansione del lavoratore,<br />
introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.<br />
La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi, ovvero all’insorgenza<br />
di nuovi rischi.<br />
7<br />
Documentazione inerente la sicurezza nella scuola: competenze del Dirigente scolastico e dell’Ente<br />
gestore dell’immobile<br />
A chi spetta redigere il piano di emergenza?<br />
Come previsto dall’art. 1, comma 3, D.M. n. 382/1998 e artt. 12-15 del D.Lgs. n. 626/1994 e succcessive<br />
modifiche e integrazioni, spetta al dirigente scolastico la gestione delle emergenze intesa come la redazione<br />
del Piano di emergenza, la designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza e la formazione e<br />
informazione degli stessi.<br />
A chi spetta l’istruzione della pratica per l’ottenimento del CPI?<br />
Secondo quanto previsto dalla nota del 14 agosto 2000, prot. n. 902/4122 sott. 32, è confermato che la<br />
richiesta del CPI, debba essere inoltrata dall’Amministrazione Provinciale o dal Comune proprietario dell’immobile.<br />
Il materiale elettrico è soggetto alla marcatura CE?<br />
Ai sensi del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626 di attuazione della direttiva 93/68/CE in materia di marcatura Ce<br />
del materiale elettrico, «prima dell’immissione in commercio, il materiale elettrico di cui all’art. 1 (della legge<br />
791 del 18 ottobre 1977) deve essere munito della marcatura CE prevista dall’articolo 7, che attesta la<br />
conformità del materiale alle disposizioni di legge».<br />
8 Laboratori: aspetti di sicurezza<br />
Come posso verificare che gli impianti di distribuzione gas installati presso il laboratorio di<br />
chimica, siano a norma?<br />
Gli impianti distribuzione gas devono essere realizzati in conformità alle Norme UNI-CIG e in modo particolare<br />
le tubazioni di raccordo tra gli impianti fissi e gli utilizzatori devono riportare stampata la data di validità<br />
(cioè posteriore alla data di verifica).<br />
Con che criteri deve essere studiata la postazione VDT rispetto alle fonti luminose?<br />
L’illuminazione adeguata del posto di lavoro è l’elemento più importante da curare. Il lavoro al VDT richiede<br />
lettura di dati su monitor e contemporanea lettura di dati su carta. Il monitor ha una sua illuminazione, per la<br />
lettura di dati su carta si ha bisogno dell’illuminazione naturale ed artificiale, questa situazione di interazione tra<br />
sistemi d’illuminazione deve essere controllata e regolata al fine di avere un buon contrasto nel campo visivo<br />
dell’operatore. Questi valori, però, se possono essere raggiunti con una adeguata progettazione dell’impianto<br />
d’illuminazione artificiale sono difficili da ottenere nelle ore diurne in quanto lo stato dell’illuminazione naturale<br />
è estremamente variabile. Per questo motivo sono necessarie nei posti di lavoro delle tendine tipo veneziana che<br />
consentano la regolazione dell’illuminazione diurna dell’ambiente di lavoro in quanto la luce diretta del sole<br />
potrebbe risultare eccessiva e causa di abbagliamenti e scarso contrasto del monitor. Altro accorgimento indispensabile<br />
è quello di non essere abbagliati dalla luce diretta naturale o artificiale. Pertanto l’illuminazione artificiale<br />
deve essere fornita da apparecchi illuminanti antiabbagliamento o quantomeno posizionati in modo tale da non<br />
abbagliare. Il modo migliore per posizionare la luce artificiale per un VDT è quello di disporre parallelamente alle<br />
finestre della stanza file di luce di apparecchi illuminanti. Ovviamente il posto di lavoro al VDT deve essere<br />
perpendicolare alle finestre e non deve avere punti di illuminazione artificiale e naturali dietro il monitor<br />
(abbagliamento) o davanti al monitor (riflessi). Sono stati brevettati dispositivi che misurano costantemente<br />
l’illuminazione del posto di lavoro dando indicazione su come intervenire se l’illuminazione non è corretta.<br />
Il pulsante di arresto d’emergenza deve essere presente su tutte le macchine?<br />
L’allegato 1 al D.P.R. n. 459/1996, al paragrafo 1.2.4 - Dispositivi di arresto, recita: «Ogni macchina deve essere<br />
munita di uno o più dispositivi di arresto di emergenza che consentano di evitare situazioni di pericolo che<br />
rischino di prodursi imminentemente e che si stiano producendo. Sono escluse da quest’obbligo: le macchine<br />
per le quali il dispositivo di arresto di emergenza non può ridurre il rischio perché non riduce il tempo per<br />
ottenere l’arresto normale oppure perché non permette le misure specifiche che il rischio richiede - le macchine<br />
portatili e quelle a guida manuale».<br />
L’acquisto di una nuova macchina deve avvenire sempre previo controllo dell’esistenza della<br />
marcatura CE o è sufficiente una dichiarazione di conformità del rivenditore?<br />
La rispondenza di una macchina ai requisiti è certificata dalla compresenza di dichiarazione di conformità e<br />
dalla marcatura CE: «Prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio, il costruttore o il suo<br />
mandatario residente nell’Unione europea deve attestare la conformità ai requisiti di cui al comma 1: a) per<br />
le macchine, mediante la dichiarazione CE di conformità di cui all’allegato II, punto A, e l’apposizione della<br />
marcatura di conformità di cui all’articolo 5» (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 459/1996).<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 49
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Quesiti<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
9 Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): utilizzo e tipologia<br />
Quando gli studenti frequentano laboratori devono essere dotati di D.P.I. e chi li deve fornire?<br />
Ai sensi del art. 1, comma 2, D.M. n. 382/1998, e art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 626/1994, sono<br />
equiparati ai lavoratori gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attività<br />
di insegnamento prevedono espressamente la frequenza e l’uso di laboratori appositamente attrezzati, con<br />
possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l’uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in<br />
genere ivi comprese le apparecchiature fornite di VDT.In forza di ciò gli allievi alla pari dei lavoratori devono<br />
essere forniti di DPI.<br />
L’obbligo di fornitura spetta al datore di lavoro, nel caso specifico al Dirigente sanitario.<br />
Cosa si intende per dispositivi di protezione individuale?<br />
Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e<br />
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o<br />
la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 40, D.lgs. n.<br />
626/1994).<br />
Quali sono gli obblighi dei lavoratori (studenti ed insegnanti) in merito all’utilizzo dei dispositivi<br />
di protezione individuale?<br />
I lavoratori sono obbligati:<br />
● a sottoporsi ai programmi di formazione ed addestramento organizzati dal datore di lavoro;<br />
● ad utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione, alla formazione e all’addestramento<br />
ricevuti;<br />
● ad aver cura dei DPI messi a loro disposizione;<br />
● a non apportarvi modifiche di propria iniziativa;<br />
a riconsegnarli al termine dell’utilizzo seguendo le procedure aziendali;<br />
a segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente<br />
da essi rilevato.<br />
50 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
di Gianandrea Gino, amministratore EHSirt srl Milano<br />
Con qualche mese di ritardo<br />
sulla data prevista, l’11 agosto<br />
2003 è stato pubblicato in Gazzetta<br />
Ufficiale n. 185, il decreto<br />
del Ministero della Salute<br />
17 aprile 2003 riguardante i limiti<br />
e le restrizioni relative all’impiego<br />
di creosoto ed altre<br />
sostanze. Il breve decreto, di<br />
soli due articoli, modifica nuovamente<br />
l’allegato del D.P.R.<br />
n. 904/1982 sull’attuazione delle<br />
norme per l’immissione sul<br />
mercato e l’utilizzo di talune<br />
sostanze e preparati pericolosi,<br />
già oggetto di recenti interventi<br />
(si veda <strong>Ambiente</strong> & <strong>Sicurezza</strong><br />
n. 11/2003, pag. 73, e n.<br />
13/2003, pag. 55). Vengono così<br />
recepite tre direttive comunitarie,<br />
le 2001/90/CE,<br />
2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti<br />
il settimo e l’ottavo adeguamento<br />
dell’allegato I e la XXIV<br />
modifica della direttiva<br />
76/769/CE.<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Il decreto del Ministero della Salute 17 aprile 2003 recepisce le direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE<br />
Bandito il creosoto, diffuso biocida<br />
per la conservazione e il trattamento del legno<br />
Il testo del decreto del Ministero della Salute 17 aprile 2003, «Recepimento<br />
delle direttive 2001/90/CE; 2001/91/CE; 2003/11/CE recanti<br />
rispettivamente il settimo e ottavo adeguamento dell’allegato I nonché<br />
la ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CE relativa<br />
alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune<br />
sostanze e preparati pericolosi (Creosoto - Difeniletere pentabromato<br />
- Difeniletere octabromato)» è disponibile on-line all’indirizzo<br />
Il creosoto, con la famiglia di<br />
prodotti e preparati che lo contengono<br />
(si veda la tabella 1), è<br />
utilizzato prevalentemente come<br />
biocida per la conservazione e il<br />
trattamento del legno.<br />
L’immissione sul mercato e<br />
l’uso era già soggetta a limitazioni<br />
regolamentari.<br />
Successivi studi scientifici hanno<br />
evidenziato un rischio di insorgenza<br />
di tumori superiore a quello<br />
inizialmente ipotizzato e il Comitato<br />
scientifico della tossicità, dell’ecotossicità<br />
e dell’ambiente<br />
(CSTEE), dopo attenta verifica ne<br />
ha condiviso i risultati.<br />
Secondo i nuovi dati il creosoto<br />
con contenuto di benzo(a)pirene<br />
(BaP) inferiore a 0,005% in massa<br />
e/o il legno trattato con creosoto<br />
presentano un rischio di insorgenza<br />
del cancro per il consumatore<br />
finale e che l’entità del rischio<br />
non è trascurabile.<br />
L’analisi del rapporto costi/benefici<br />
condotta per valutare l’opportunità<br />
di nuove restrizioni ha<br />
stabilito che nella Comunità, per<br />
usi industriali, il contenuto di BaP<br />
è già, nella quasi totalità dei casi,<br />
inferiore a 0,005%. In questi casi i<br />
rischi per la salute sono probabilmente<br />
ridotti.<br />
SOSTANZE PERICOLOSE<br />
Articolo<br />
Anche se in materia sono attese<br />
nuove regolamentazioni armonizzate<br />
a livello europeo, per la Commissione<br />
le limitazioni relative al<br />
creosoto devono essere adeguate<br />
al progresso tecnico.<br />
Dopo aver stabilito il divieto di<br />
impiego dei composti e dell’immissione<br />
sul mercato del legno così<br />
trattato, da cui sono esclusi i<br />
manufatti usati, nell’allegato al decreto<br />
sono puntualmente elencate<br />
le concentrazioni limite massime<br />
per BaP e fenoli (si veda la tabella<br />
2) e le altre condizioni in cui è<br />
possibile una deroga al divieto.<br />
Anche se con concentrazioni inferiori<br />
al limite l’impiego è consentito,<br />
solo ove sia applicabile la<br />
legislazione comunitaria per la<br />
protezione dei lavoratori, per l’Italia<br />
si legga il D.Lgs. n. 626/1994.<br />
I manufatti al creosoto non potranno<br />
essere a disposizione o entrare<br />
in contatto in modo incontrollato<br />
con l’utente non professionale/<br />
consumatore finale.<br />
A tal proposito le sostanze e i<br />
preparati per il trattamento del legno<br />
in impianti industriali o da<br />
parte di utilizzatori professionali,<br />
non possono essere venduti al pubblico.<br />
Sull’imballaggio, oltre alle usuali<br />
etichettature, deve essere apposta<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 51
SOSTANZE PERICOLOSE<br />
Articolo<br />
Sostanza o preparato EINECS CAS<br />
Creosoto 232-287-5 8001-58-9<br />
Olio di creosoto 263-047-8 61789-28-4<br />
Distillati e olii di naftalene 283-484-8 84650-04-4<br />
Olii di creosoto, frazione di acenaftene 292-605-3 90640-84-9<br />
Distillati (catrame di carbone) di testa 266-026-1 65996-91-0<br />
Olio di antracene 292-602-7 90640-80-5<br />
Fenoli di catrame, carbone greggio 266-019-3 65996-85-2<br />
Creosoto del legno 232-419-1 8021-39-4<br />
Olio di catrame a bassa temperatura, estratti alcalini 310-191-5 122384-78-5<br />
Sostanza Concentrazione<br />
Benzo(a) pirene < 0,005% in massa<br />
Fenoli estraibili con acqua < 3% in massa<br />
All’interno degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione<br />
Giocattoli<br />
Campi da gioco<br />
Composti del creosoto soggetti a restrizioni<br />
Concentrazione limite per sostanze e preparati<br />
Divieti di utilizzo<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Archi, giardini e altri luoghi di pubblica ricreazione all’aria aperta in cui vi è un rischio di frequenti contatti con la pelle<br />
Fabbricazione di mobili da giardino (per esempio: tavoli da pic-nic)<br />
TABELLA 1<br />
TABELLA 2<br />
TABELLA 3<br />
Fabbricazione, uso e qualsiasi trattamento di:<br />
● contenitori destinati a culture agricole;<br />
● imballaggi che possono entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all’alimentazione<br />
umana e/o animale;<br />
● altri materiali che possono contaminare i prodotti sopracitati.<br />
52 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
in modo leggibile e indelebile la<br />
scritta: “Unicamente per uso in impianti<br />
industriali oppure da parte di<br />
utilizzatori professionali”.<br />
In tabella 3 sono riportati tutti i<br />
casi in cui nei manufatti comunque<br />
non possono essere utilizzati<br />
o presenti i conservanti.<br />
Le nuove norme non modificano<br />
i requisiti minimi per la protezione<br />
dei lavoratori e in particolare<br />
il titolo VIII sulla protezione<br />
contro i rischi derivanti da<br />
un’esposizione ad agenti cancerogeni<br />
e il titolo VII-bis sui rischi<br />
derivanti da agenti chimici contenuti<br />
nel D.Lgs. n. 626/1994.<br />
Le altre sostanze<br />
Esacloroetano<br />
L’impiego di esacloroetano per<br />
la produzione e la lavorazione di<br />
metalli non ferrosi era già vietato.<br />
Tuttavia, per necessità tecniche,<br />
era consentita una deroga che<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
ne permetteva l’impiego, a determinate<br />
condizioni, nelle fonderie<br />
non integrate che producono colate<br />
di alluminio e per alcune leghe<br />
di magnesio.<br />
Con l’evoluzione delle modalità<br />
produttive sono disponibili alternative<br />
tecniche; la necessità di deroghe<br />
è pertanto venuta meno e viene depennata<br />
dalla voce 39 dell’allegato<br />
al D.P.R. n. 904/1982, mantenendo<br />
solo il divieto assoluto.<br />
BDE<br />
Le molecole di difeniletere polisostituito<br />
con bromo sono utilizzate<br />
nelle formulazione dei ritardanti<br />
antifiamma e presentano una<br />
ecotossicità e rischi per l’ambiente<br />
che debbono essere ridotti tramite<br />
l’introduzione di nuove norme<br />
che ne limitino l’impiego.<br />
Tra l’altro, fin dall’anno 2000<br />
il CSTEE aveva rilevato che il pentaBDE<br />
era entrato nella catena alimentare<br />
umana e che l’immissio-<br />
SOSTANZE PERICOLOSE<br />
Articolo<br />
ne in ambiente si rifletteva in crescenti<br />
livelli di concentrazione misurata<br />
nel latte materno, con possibili<br />
effetti sull’allattamento dei<br />
bambini.<br />
Il pentabromodifeniletere (pentaBDE)<br />
e l’ottabromodifeniletere<br />
(octaBDE) sono inseriti al punto<br />
41 “a” e “b” dell’allegato, mentre<br />
sotto osservazione si trova il decaBDE,<br />
consentibile fino al 2006<br />
nelle apparecchiature elettriche ed<br />
elettroniche.<br />
Per effetto dell’entrata in vigore<br />
del decreto i BDE non possono<br />
essere immessi sul mercato o utilizzati<br />
in concentrazioni superiori<br />
allo 0,1% in massa. Analoga sorte<br />
è riservata agli articoli contenenti<br />
tali sostanze utilizzate come ritardanti<br />
di fiamma.<br />
Termini di adeguamento<br />
Per il creosoto e l’esacloroetano i<br />
divieti si applicano dal 30 giugno<br />
2003 mentre per i BDE i termini<br />
sono stabiliti al 15 agosto 2004. l<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 53
LEGISLAZIONE<br />
In breve<br />
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE<br />
a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma<br />
EUROPA<br />
MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI OGM<br />
Regolamento (CE) del Parlamento europeo<br />
e del Consiglio del 15 luglio<br />
2003, n. 1946/2003<br />
«Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento<br />
europeo e del Consiglio del 15<br />
luglio 2003 sui movimenti trasfrontalieri degli<br />
organismi geneticamente modificati» (in<br />
G.U.C.E. L del 5 novembre 2003, n. 287)<br />
La disciplina comunitaria emanata al fine di istituire<br />
un sistema comune di notifica e informazione<br />
per i movimenti trasfrontalieri di organismi<br />
geneticamente modificati (OGM) e di garantire<br />
l’attuazione coerente delle disposizioni del<br />
Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza a nome<br />
della Comunità, così da contribuire ad assicurare<br />
un adeguato livello di protezione relativamente<br />
al trasferimento, alla manipolazione e<br />
all’uso sicuri di OGM che possono avere effetti<br />
negativi sulla conservazione e l’uso sostenibile<br />
della diversità biologica, tenendo conto, altresì,<br />
dei rischi per la salute umana (art. 1). Il campo di<br />
applicazione della nuova normativa risulta esteso<br />
ai movimenti trasfrontalieri di tutti gli OGM<br />
che possono avere effetti negativi sulla conservazione<br />
l’uso sostenibile della diversità biologica,<br />
tenendo altresì conto dei rischi per la salute<br />
umana, ad eccezione dei movimenti di prodotti<br />
farmaceutici per uso umano già oggetto di accordi<br />
od organizzazioni internazionali pertinenti.<br />
Dopo i primi tre articoli dedicati agli obiettivi,<br />
campo di applicazione e definizioni, la decisione<br />
si compone di tre capi, rispettivamente dedicati<br />
all’esportazione di OGM verso Paesi terzi (capo<br />
II, artt. da 4 a 13), ai movimenti trasfrontalieri<br />
non intenzionali di OGM (capo III, art. 14) e a<br />
talune disposizioni a carattere generale (capo II,<br />
artt. da 15 a 20). Il Capo II reca, a sua volta,<br />
distinte discipline a seconda che trattasi di OGM<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
destinati all’emissione deliberata nell’ambiente<br />
(sezione I), ovvero di OGM destinati all’uso diretto<br />
nell’alimentazione umana o animale o alla<br />
lavorazione (sez. II) o di OGM destinati ad un<br />
uso confinato (sez. III, art. 11).<br />
Gli Stati comunitari dovranno adottare misure<br />
adeguate al fine di impedire movimenti trasfrontalieri<br />
non intenzionali di OGM, con particolari<br />
oneri sugli Stati conoscitori del verificarsi nel proprio<br />
territorio di un’emissione di OGM tale da comportare<br />
o poter comportare un movimento trasfrontaliero<br />
non intenzionale di OGM con possibili<br />
gravi conseguenze negative per la conservazione<br />
e l’uso sostenibile della biodiversità e la salute<br />
umana. In tali casi graverà, infatti, su detti Stati<br />
l’obbligo di una comunicazione tempestiva in tal<br />
senso a favore degli Stati comunitari, della Commissione<br />
delle CE, di tutti gli Stati effettivamente<br />
o potenzialmente interessati nonché a favore dell’apposito<br />
centro di scambio di informazioni sulla<br />
biosicurezza (Biosafety Clearing House - BCH).<br />
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno<br />
successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta<br />
Ufficiale dell’Unione Europea, e sarà applicabile<br />
a decorrere dalla data di entrata in vigore<br />
del Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza,<br />
annesso alla Convenzione di Rio de Janeiro del<br />
1992 sulla diversità biologica, ovvero dalla data<br />
di entrata in vigore del regolamento medesimo,<br />
a seconda di quale delle due date sia posteriore.<br />
ITALIA<br />
SICUREZZA DELLE NAVI<br />
E CONDIZIONI DI LAVORO A BORDO<br />
Decreto del Ministero Infrastrutture<br />
e dei Trasporti 13 ottobre 2003,<br />
n. 305<br />
«Regolamento recante attuazione della<br />
direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo<br />
e del Consiglio del 19 dicembre 2001<br />
che abroga e sostituisce il decreto 19 aprile<br />
2000, n. 432, del Ministero delle Infrastutture<br />
54 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
e dei trasporti, concernente il regolamento di<br />
recepimento della direttiva 95/21/CE relativa<br />
all’attuazione di norme internazionali per la<br />
sicurezza delle navi, la prevenzione dell’inquinamento<br />
e le condizioni di vita e di lavoro a<br />
bordo, come modificato dalle direttive<br />
98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE» (in G.U. del 13<br />
novembre 2003, n. 264)<br />
Si tratta dell’aggiornamento italiano alla disciplina<br />
di cui al titolo, con contestuale abrogazione<br />
dalla precedente normativa contenuta nel D.M.<br />
19 aprile 2000, n. 432, a propria volta attuativo<br />
della precedente normativa comunitaria di settore.<br />
In particolare risulta (ri)definita la normativa<br />
concernente le ispezioni da svolgersi sulle<br />
navi e relativi equipaggi che approdano in un<br />
porto nazionale o in un impianto off-shore o<br />
ancorate al largo di tale porto/impianto, fatta<br />
eccezione per le navi di stazza lorda inferiore a<br />
500 tonnellate soggette alla normativa internazionale<br />
(Convenzione sulla sicurezza della navigazione<br />
e la prevenzione dell’inquinamento marino)<br />
o, se non applicabile, alle prescrizioni mini-<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
LEGISLAZIONE<br />
In breve<br />
me di cui all’allegato IV, D.M. in oggetto. Parimenti,<br />
risultano sottratte al campo di applicazione<br />
della nuova disciplina le navi da pesca, le<br />
navi da guerra, le navi ausiliarie, le imbarcazioni<br />
in legno di costruzione rudimentale, le navi dello<br />
Stato utilizzate a fini non commerciali e le<br />
unità da diporto non adibite a traffici commerciali<br />
(art. 2, comma 2). Per l’effetto vengono<br />
definiti lo status e requisiti degli ispettori (art.<br />
3), gli obblighi ispettivi minimi gravanti sulle<br />
autorità locali (le quali dovranno svolgere un<br />
numero minimo di ispezioni di sicurezza per almeno<br />
il 25% del numero medio annuo di singole<br />
navi approdate nei porti nazionali, calcolato<br />
secondo gli ultimi tre anni solari di cui sono<br />
disponibili statistiche) (art. 4), le procedure e<br />
documentazione di ispezione (art. 5, allegati IV<br />
e II) e il comportamento che gli ispettori dovranno<br />
attuare nel caso in cui una nave sottoposta a<br />
ispezione rilevi carenze tali che «individualmente<br />
o nel complesso, rendano le operazioni della<br />
stessa pericolose per la sicurezza, la salute dei<br />
passeggeri o dell’equipaggio o l’ambiente»<br />
(artt. 8 e 9). l<br />
Servizi di prevenzione e vigilanza antincendio<br />
durante gli spettacoli pubblici:<br />
dal 2004 stanziati 5 mln di euro all’anno<br />
Con la legge 11 novembre 2003, n. 310, «Costituzione della “Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di<br />
Bari”, con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e<br />
attività culturali», in Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2003, n. 267, all’articolo 2, di modifica alla legge n.<br />
29/2001, «Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali», è stato definito lo<br />
stanziamento di oltre 5 milioni di euro l’anno, a partire dal 2004, per la parziale copertura delle spese<br />
riguardanti i servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili<br />
del fuoco in occasione di pubblici spettacoli.<br />
Art. 2<br />
Modifiche alla legge 23 febbraio 2001, n. 29<br />
1. All’articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:<br />
«5. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato annualmente di concerto con il Ministro<br />
dell’interno, sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5-bis,<br />
della parziale copertura delle spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal<br />
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione di pubblici spettacoli, nonché le modalità<br />
applicative del beneficio e, per ciascuno dei soggetti fruitori, la misura dello stesso»;<br />
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:<br />
«5-bis. Per la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del beneficio di cui al comma 5, è autorizzata la<br />
spesa annua di 5.164.560 euro a decorrere dall’anno 2004. Il predetto importo, iscritto nello stato di previsione<br />
del Ministero per i beni e le attività culturali, è versato in quote trimestrali nell’apposito capitolo dello stato di<br />
previsione dell’entrata per la successiva riassegnazione alle unità previsionali di base dello stato di previsione del<br />
Ministero dell’interno, ai sensi della normativa vigente in materia di servizi di prevenzione e vigilanza del Corpo<br />
nazionale dei vigili del fuoco e previa certificazione delle spese effettivamente sostenute in tale periodo dagli<br />
utilizzatori del servizio».<br />
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall’anno 2004.<br />
La legge regionale Lombardia 29 settembre 2003, n. 17, «Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e<br />
smaltimento dell’amianto», il cui testo e il relativo commento sono stati pubblicati in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n.<br />
21/2003, pag. 84, è raccolta nel S.O. al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 3 ottobre 2003, n. 40 e<br />
non sul Bollettino del 29 settembre 2003 come erroneamente indicato.<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 55
LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />
IL CASO<br />
di Pierguido Soprani, magistrato<br />
IL CONTENUTO DEL PSC<br />
IN PUNTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI<br />
«L’art. 4 del D.Lgs. n. 494/1996 stabilisce<br />
l’obbligo del coordinatore per la progettazione<br />
di redigere, durante la progettazione dell’opera,<br />
il Piano di sicurezza e di coordinamento.<br />
Il successivo art. 12 del decreto ne individua i<br />
contenuti, e il recente D.P.R. n. 222/2003 ne specifica<br />
i contenuti minimi. Le norme di legge impongono<br />
l’obbligo della valutazione dei rischi:<br />
quali rischi devono essere valutati nel PSC e in<br />
che modo?»<br />
La recente emanazione del Regolamento<br />
sui contenuti minimi dei Piani di sicurezza<br />
nei cantieri temporanei o mobili, in<br />
attuazione dell’articolo 31, comma 1, della<br />
legge Merloni n. 109/1994, ha completato il<br />
percorso normativo sul tema. Già con il varo<br />
del D.Lgs. n. 528/1999, e la scomparsa del<br />
Piano generale di sicurezza per i grandi cantieri,<br />
il contenuto dell’originario art. 13 del<br />
“decreto cantieri” era stato fatto rifluire nel<br />
precedente art. 12, a significare l’imprescindibilità<br />
tout court, per il coordinatore per la<br />
progettazione, di dare una veste di contenuto<br />
al Piano di sicurezza e di coordinamento,<br />
quantomeno in relazione agli elementi indicati<br />
alle lettere da a) a t), che potevano (e<br />
possono tuttora) essere considerati quali requisiti<br />
minimi del PSC legislativamente definiti,<br />
sia pure «in relazione alla tipologia del<br />
cantiere», cioè tenendo conto delle caratteristiche<br />
del sito e del tipo di lavori (edili o di<br />
ingegneria civile) da compiere.<br />
Con l’emanazione del D.P.R. n. 222/2003, è<br />
un dato indiscutibile - se mai lo fosse stato -<br />
che i contenuti minimi dei Piani di sicurezza<br />
(PSC, POS, PSS) sono divenuti contenuti minimi<br />
“di qualità”, ad indicare l’obbligo, per il<br />
coordinatore per la progettazione, sia di dare<br />
dei contenuti “specifici” ai piani, in relazione<br />
alla realtà di lavoro di ogni singolo<br />
cantiere temporaneo o mobile, sia di valutarne<br />
la concreta fattibilità nella successiva fase<br />
di esecuzione dei lavori. Dunque, l’imperativo<br />
categorico-funzionale che presiede all’at-<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
tività di redazione dei Piani di sicurezza è<br />
quello di non scostarsi significativamente verso<br />
il basso rispetto agli standard medi generalmente<br />
praticati nel settore professionale<br />
di appartenenza.<br />
Peraltro, il Regolamento, con riferimento all’organizzazione<br />
del cantiere, ha aggiunto<br />
altri elementi a quelli indicati nell’articolo<br />
12, comma 1, del D.Lgs. n. 494/1996, prevedendo<br />
che il PSC deve contenere anche indicazioni<br />
circa:<br />
a) le eventuali modalità di accesso dei mezzi<br />
di fornitura dei materiali;<br />
b) la dislocazione degli impianti di cantiere;<br />
c) la dislocazione delle zone di carico e scarico;<br />
d) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio<br />
materiali e dei rifiuti;<br />
e) le eventuali zone di deposito dei materiali<br />
con pericolo d’incendio o di esplosione.<br />
Non vi è dubbio che il Regolamento sui contenuti<br />
minimi dei Piani di sicurezza ha confermato<br />
la distinzione ontologica tra i fattori di<br />
rischio intra-aziendale e quelli professionali<br />
(di rispettiva riconducibilità alle imprese esecutrici<br />
e ai lavoratori autonomi), e i fattori di<br />
rischio integrati (aggiuntivi e/o interferenziali)<br />
o “di cantiere”, facenti capo all’area della<br />
committenza e del coordinamento; peraltro,<br />
esso ha per oggetto i soli contenuti “minimi”<br />
dei piani di sicurezza, i quali possono - e<br />
devono, se necessario - essere utilmente incrementati<br />
verso l’alto, in coerenza con la<br />
natura di strumenti programmatici che contraddistingue,<br />
nella loro dinamicità, i Piani<br />
stessi. Quest’ultimo aspetto rileva particolarmente<br />
con riguardo alle fasi critiche del processo<br />
di costruzione, in relazione alla complessità<br />
dell’opera da realizzare.<br />
La previsione dell’art. 2 del Regolamento,<br />
che il PSC deve essere «specifico per ogni<br />
singolo cantiere (...) e di concreta fattibilità»,<br />
e che «i suoi contenuti sono il risultato<br />
di scelte progettuali ed organizzative conformi<br />
alle prescrizioni dell’articolo 3 del decreto<br />
legislativo 19 settembre 1994, n. 626», èla<br />
conferma di come la tutela delle condizioni<br />
di lavoro sia un obiettivo che deve essere<br />
perseguito non come punto di partenza di<br />
56 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
un arido piano di sicurezza, bensì come dato<br />
tendenziale che prefigura e accompagna<br />
un’esperienza concreta di lavoro.<br />
Muovendo dal presupposto che il Codice penale,<br />
in tema di imputazione della responsabilità<br />
colposa omissiva, richiede all’agente di<br />
«fare tutto il possibile per evitare l’evento»<br />
(in tal senso Cass. pen., sez. VI, 10 luglio<br />
1990, Iannone; Cass. pen., sez. IV, 11 marzo<br />
1981, Vaira), la Corte di Cassazione, sia pure<br />
con riguardo al Piano di sicurezza dell’art. 4<br />
del D.Lgs. n. 626/1994, ha ritenuto che rientra<br />
nel concetto di omessa redazione del Piano<br />
anche il caso di una sua redazione gravemente<br />
insufficiente. Così per Cass. pen., sez.<br />
III, 12 gennaio 1996, Cimmino, «Viola l’art.<br />
24, comma 1, d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277 il<br />
datore di lavoro che effettua una valutazione<br />
parziale e inadeguata del rischio da<br />
amianto». Analogamente per Cass. pen., sez.<br />
III, 13 marzo 1996, Segala, «In tema di esposizione<br />
dei lavoratori a rumori dannosi, la valutazione<br />
del rumore durante il lavoro deve<br />
essere svolta in materia accurata e deve condurre<br />
all’identificazione nominativa dei lavoratori<br />
esposti ai diversi livelli di rumore e<br />
all’indicazione dei diversi livelli di rumore<br />
esistenti in ogni singolo luogo. Pertanto l’autoanalisi<br />
contemplata dall’art. 40, comma 1,<br />
D.L. n. 277/1991, non può mai essere eseguita<br />
senza una sia pur rudimentale misurazione<br />
dell’intensità del rumore. L’effettuazione<br />
dell’autoanalisi con strumenti inadeguati o<br />
in maniera scorretta o insufficiente o incompleta,<br />
sì da non conseguire le finalità individuate<br />
dal comma 1 dell’art. 40, D.LG. n.<br />
277/1991, costituisce inosservanza della disposizione<br />
citata ed il conseguente reato contemplato<br />
dall’art. 50, lett. a) della stessa normativa».<br />
Con specifico riguardo all’impiego,<br />
per la valutazione del rischio, di una metodologia<br />
non adeguata, Cass. pen., sez. III, 17<br />
novembre 1995, Rolle, secondo cui «Ai sensi<br />
del D.LG. 15 agosto 1991 n. 277, in materia<br />
di esposizione dei lavoratori a rumori dannosi,<br />
il rilevamento della pressione acustica<br />
istantanea alla quale è sottoposto il singolo<br />
lavoratore nel luogo di lavoro deve essere<br />
effettuato in unità di misura lineare -db- e<br />
senza ponderazione (db (a)). Pertanto, la<br />
non consentita adozione del criterio ponderato<br />
di rilevamento, in quanto idonea a pregiudicare<br />
la corretta valutazione del rischio<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />
da rumore, integra violazione al disposto dell’art.<br />
40, comma 1, ed è punita ai sensi dell’art.<br />
50, lett. a), D.LG. n. 277/1991».<br />
Per un caso in cui la Cassazione ha ritenuto<br />
incompleto un Piano di valutazione dei rischi<br />
che aveva totalmente omesso di prendere in<br />
considerazione lo specifico pericolo di caduta<br />
di carichi dall’alto, si veda l’interessante<br />
pronuncia di Cass. pen., 27 marzo 2000, Bergantini.<br />
Non è dunque condivisibile né convincente<br />
l’opinione - peraltro isolata - di quella giurisprudenza<br />
di merito che, di fronte ad un<br />
Piano di valutazione dei rischi lacunoso e in<br />
concreto non esaustivo, ha ritenuto, richiamando<br />
il divieto dell’analogia in malam partem,<br />
che l’obbligo di cui all’art. 4, comma 2,<br />
del D.Lgs. n. 626/1994 ha una connotazione<br />
meramente formale e non di contenuto<br />
(Trib. Salerno, 16 novembre 1999, Est. Baldi,<br />
imp. Morrone, inedita); e, superata ormai la<br />
prima fase di applicazione del D.Lgs. n.<br />
494/1996, appaiono sufficientemente maturi<br />
i tempi per contestare la violazione dell’obbligo<br />
di valutazione dei rischi assegnandogli<br />
una valenza non soltanto formale, quanto<br />
sostanziale di contenuti (e di qualità dei medesimi),<br />
quantomeno in tutti i casi in cui la<br />
valutazione sia stata bensì effettuata, ma<br />
con modalità gravemente inidonee o contenuti<br />
significativamente lacunosi (ad esempio,<br />
non sia stata valutata un’area o un fattore<br />
di rischio; ovvero le insufficienze e/o le<br />
omissioni siano di tale portata da far ritenere<br />
adempiuti gli obblighi di legge solo in<br />
senso meramente formale). Sotto questo profilo,<br />
è auspicabile che la Giurisprudenza valorizzi,<br />
anche con riguardo all’art. 4, comma 1,<br />
del “decreto cantieri”, il principio della sanzionabilità<br />
di una valutazione dei rischi fatta<br />
con strumenti inadeguati, o in maniera scorretta,<br />
insufficiente, incompleta, rispetto agli<br />
standard professionali e tecnico-operativi<br />
del o dei settori di riferimento.<br />
Ciò detto, quanto all’obbligo di valutazione<br />
dei rischi, va specificato che nel PSC devono<br />
essere valutati e presi in considerazione tutti<br />
i fattori di rischio professionale, a prescindere<br />
dalla loro natura intra o extra aziendale o<br />
professionale (riferita ai lavoratori autonomi).<br />
Peraltro, una cosa è la valutazione, altra<br />
cosa la gestione di tali fattori: ecco perché,<br />
mentre la relazione di cui si compone il<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 57
LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />
PSC, concernente l’individuazione, l’analisi e<br />
la valutazione dei rischi, ha carattere generale<br />
e onnicomprensivo, l’individuazione delle<br />
prescrizioni operative (intese come le indicazioni<br />
particolari di carattere temporale, comportamentale,<br />
organizzativo, tecnico e procedurale),<br />
delle misure preventive e protettive<br />
e dei dispositivi di protezione individuale è<br />
riferita, nel D.P.R. n. 222/2003, unicamente<br />
alle interferenze tra le lavorazioni. La cerniera<br />
tra questi due momenti valutativi è<br />
costituita dall’ulteriore obbligo di indicare<br />
nel Piano di sicurezza e di coordinamento,<br />
beninteso ove la particolarità delle lavorazioni<br />
lo richieda, il tipo di procedure complementari<br />
e di dettaglio, connesse alle scelte<br />
autonome di ciascuna impresa esecutrice, da<br />
esplicitare nel POS.<br />
È poi solo con riguardo alle interferenze tra<br />
le lavorazioni, che il PSC deve contenere le<br />
prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale<br />
o temporale delle lavorazioni interferenti,<br />
nonché le modalità di verifica del rispetto<br />
di tali prescrizioni, indicando, nel caso<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
in cui permanessero rischi di interferenza, le<br />
misure preventive e protettive ed i dispositivi<br />
di protezione individuale, atti a ridurre al<br />
minimo tali rischi; mentre, con riferimento ai<br />
rischi connessi alle lavorazioni svolte in cantiere<br />
da parte di ciascuna impresa, è il POS a<br />
dover individuare le misure preventive e protettive,<br />
integrative rispetto a quelle contenute<br />
nel PSC.<br />
In definitiva, il Piano di sicurezza e di coordinamento<br />
deve rimanere uno strumento per<br />
la gestione dei fattori di rischio inerenti alla<br />
realtà di cantiere, non anche di quelli riconducibili<br />
alla realtà organizzativa e di lavoro<br />
delle singole imprese, rispetto alla quale il<br />
Piano deve dare indicazioni (ma non «prescrizioni<br />
operative») e indicare in aggiunta, ove<br />
la particolarità delle lavorazioni lo richieda,<br />
le procedure complementari e di dettaglio,<br />
connesse alle scelte autonome dell’impresa<br />
esecutrice (che in quel momento il coordinatore<br />
non conosce, ma può solo - in ipotesi -<br />
immaginare e prefigurarsi), da esplicitare<br />
nel POS. l<br />
58 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
a cura di Alessandro Jazzetti, magistrato e Maria Melizzi, consulente legale<br />
DILIGENZA DELL’IMPRENDITORE<br />
PER LE REALI MANSIONI E RESPONSABILITÀ<br />
Cassazione, sez. lav., (ud. 30 aprile 2003)<br />
17 ottobre 2003, n. 15598,<br />
Pres. Mileo, Est. Curcuruto, Ric. Sivi Srl<br />
Infortunio sul lavoro - Lesioni - Mezzi di<br />
protezione - Responsabilità - Datore di lavoro<br />
- Obbligo di vigilanza e controllo<br />
La diligenza cui l’imprenditore è tenuto ex<br />
articolo 2087 codice civile deve rapportarsi al<br />
lavoro in concreto da svolgere, ovvero alla sua<br />
ubicazione, all’esperienza del lavoratore, alla<br />
prevedibilità della sua condotta, alla normalità<br />
della tecnica di lavorazione.<br />
Nota<br />
L’obbligo di controllo del datore di lavoro,<br />
effettivamente, non comporta una continua<br />
vigilanza nell’esecuzione di ogni attività, né<br />
il dovere di affiancare un preposto ad ogni<br />
lavoratore impegnato in mansioni richiedenti<br />
le prestazioni di una sola persona, ma, nel<br />
caso in esame, la necessità del controllo s’imponeva<br />
oltre che per l’oggettiva, intrinseca<br />
pericolosità dell’ambiente in genere, anche,<br />
soprattutto, per la particolare collocazione<br />
del sito specifico di lavoro, dato che il lavoratore<br />
infortunato era stato mandato ad operare<br />
sul pavimento di una buca contenente<br />
un serbatoio di acido solforico e, per di più,<br />
direttamente sotto il rubinetto in pvc dell’asta<br />
di livellamento posta sopra di lui: a<br />
causa della rottura della tubazione il lavoratore<br />
era stato investito da un getto di acido,<br />
riportando lesioni da ustioni con invalidità<br />
temporanea e permanente.<br />
L’angustia del luogo, l’insufficiente altezza<br />
della posizione del rubinetto e la necessità<br />
di doversi spostare per eseguire il lavoro<br />
rendevano, assolutamente, necessario imporre<br />
all’operaio l’uso dei mezzi protettivi.<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA<br />
GIURISPRUDENZA<br />
Massime<br />
Inoltre, come emerso dalla stessa prova testimoniale,<br />
a mezzo del suo direttore tecnico,<br />
la ditta datrice di lavoro era stata avvertita<br />
che nel serbatoio poteva esserci dell’acido:<br />
dunque, inescusabilmente il lavoratore era<br />
stato mandato a lavorare, proprio sotto il<br />
fragile rubinetto dell’asta di livellamento<br />
del liquido, senza che ci si assicurasse che<br />
egli fosse dotato di una qualche protezione<br />
pur nella consapevolezza del rischio che correva.<br />
La Corte di Cassazione, che ha rigettato il<br />
ricorso proposto dalla ditta datrice di lavoro<br />
ed ha confermato la sentenza emessa dalla<br />
Corte di Appello, ha riconosciuto la responsabilità<br />
della ditta ricorrente per non aver<br />
vigilato affinché il lavoratore si munisse delle<br />
protezioni adeguate per tutelarsi contro i<br />
rischi della fuoriuscita dell’acido: ad escludere<br />
la colpa della società non poteva valere,<br />
neanche, la circostanza che il rubinetto fosse<br />
stato rotto dall’operaio stesso, perché il<br />
comportamento anche colposo del lavoratore<br />
può esonerare il datore da responsabilità<br />
solo quando presenti i caratteri della abnormità<br />
e della assoluta inopinabilità, nella specie<br />
insussistenti, visto che il fatto appariva<br />
tutt’altro che imprevedibile.<br />
AL LAVORATORE L’ONERE DI PROVARE<br />
L’ESISTENZA DEL DANNO<br />
Cassazione, sez. lav., (ud. 10 aprile 2003)<br />
10 ottobre 2003, n. 14645,<br />
Pres. Mileo, Est. Cuoco, Ric. Aercoib Di<br />
Cecco Srl<br />
Prevenzione degli infortuni sul lavoro -<br />
Apparecchi di protezione - Esperienza del<br />
lavoratore - Responsabilità - Onere della<br />
prova - Rapporto causale<br />
Al lavoratore che lamenti di aver subito, a<br />
causa dell’attività lavorativa svolta, un dan-<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 59
GIURISPRUDENZA<br />
Massime<br />
no alla salute, incombe l’onere di provare<br />
l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente<br />
di lavoro ed il nesso causale fra questi<br />
due elementi. Quando il lavoratore abbia<br />
provato tali circostanze, grava sul datore di<br />
lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato<br />
tutte le cautele necessarie ad impedire il<br />
verificarsi del danno.<br />
Anche ove il danno derivi specificamente da<br />
un macchinario che il lavoratore aveva il<br />
compito di manovrare, egli ha solo l’onere<br />
di provare il danno ed il rapporto causale<br />
con l’uso del macchinario.<br />
Nota<br />
Per escludere la sua colpa è necessario che il<br />
datore di lavoro provi di aver osservato non<br />
solo le norme prescritte dall’ordinamento in<br />
relazione al tipo specifico di attività imprenditoriale<br />
svolta, bensì le norme che siano<br />
necessarie, in base alla particolarità del lavoro,<br />
all’esperienza ed alla tecnica, per tutelare<br />
l’integrità fisica e la personalità morale<br />
del lavoratore; e, nel quadro di queste norme,<br />
che abbia non solo adottato le misure<br />
protettive richieste, bensì abbia controllato<br />
e vigilato sull’uso delle misure stesse, al fine<br />
di evitare eventi che, nella logica del rischio<br />
professionale, siano riconducibili alla sua responsabilità<br />
(Cass. 17 novembre 1993, n.<br />
11351; Cass. 17 febbraio 1998, n. 1687; Cass.<br />
3 febbraio 1995, n. 1269).<br />
L’articolo 115 del D.P.R. n. 547/1955 afferma<br />
che le presse, le trance e macchine simili<br />
devono essere munite di ripari o dispositivi<br />
tali da garantire l’incolumità del lavoratore,<br />
ed i dispositivi di riparo delle aperture di<br />
alimentazione e di scarico devono essere<br />
realizzati in modo da costituire un’assoluta<br />
inaccessibilità agli organi pericolosi della<br />
macchina.<br />
Nella fattispecie in esame, la responsabilità<br />
del datore di lavoro è scaturita proprio dall’insufficienza<br />
dei sistemi di sicurezza del<br />
macchinario assegnato al lavoratore infortunato,<br />
e, più in generale, dalla carenza delle<br />
misure necessarie per tutelare l’integrità fisica<br />
e la personalità morale del lavoratore.<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
La lama della macchina troncatrice, a cui era<br />
addetto il lavoratore, doveva essere protetta<br />
da un meccanismo apposito (carter) e non<br />
doveva essere consentito all’operatore di rimuoverlo;<br />
nell’eventualità di questa rimozione<br />
doveva entrare in funzione il blocco automatico<br />
della macchina: la sentenza in esame,<br />
però, attraverso motivata ricostruzione<br />
del fatto, ha accertato che la macchina non<br />
era dotata di questi meccanismi.<br />
Per quanto riguarda a particolare esperienza<br />
del lavoratore, a cui fa riferimento la<br />
società ricorrente, condannata in appello al<br />
risarcimento del danno scaturito dall’infortunio<br />
di cui si tratta, la Suprema Corte ha<br />
affermato che anche se l’abnormità del comportamento<br />
del lavoratore è da valutarsi in<br />
relazione al suo livello di esperienza, le maggiori<br />
conoscenze tecniche che egli abbia<br />
non escludono il suo diritto alla protezione<br />
prevista dalla normativa sugli infortuni, diretta<br />
a proteggere anche la sua attività.<br />
Il lavoratore ha un generale diritto di essere<br />
tutelato anche dalla propria eventuale disattenzione:<br />
le misure genericamente e specificamente<br />
prescritte, ed in particolare il meccanismo<br />
di blocco automatico, non avrebbero<br />
ragione di essere per un comportamento<br />
di piena attenzione e prudenza; la ragione<br />
normativa della tutela è anche nelle momentanee<br />
imprudenze e disattenzioni del lavoratore.<br />
Il comportamento del lavoratore diventa<br />
idoneo ad escludere il rapporto causale fra<br />
comportamento datorile ed evento infortunistico<br />
solo quando costituisca di per sé la<br />
causa sola e sufficiente a determinare l’evento<br />
(Cass. 21 maggio 2002, n. 7454).<br />
Questa autosufficienza, che è assenza di colpa<br />
del datore di lavoro, presuppone che il<br />
lavoratore ponga in essere un comportamento<br />
assolutamente anomalo ed imprevedibile:<br />
abnorme. In tal modo l’abnormità d’identifica<br />
con l’autosufficienza causale del comportamento<br />
del lavoratore, e, nel contempo,<br />
con l’assenza di colpa da parte del datore.<br />
Nel caso in esame, dunque, l’abnormità sarebbe<br />
stata delineabile solo in quanto il com-<br />
60 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
portamento del lavoratore fosse stato ipotizzabile<br />
nell’ambito del normale funzionamento<br />
della macchina.<br />
Il giudice di merito, invece, ha accertato l’insufficienza<br />
delle misure di protezione ed il<br />
suo causale contributo alla determinazione<br />
dell’evento; tutto ciò, integrando la colpa<br />
del datore di lavoro, ha escluso che il comportamento<br />
del lavoratore potesse considerarsi<br />
abnorme.<br />
CONTROLLI NELLE IMPRESE DI TRASPORTO:<br />
L’ISPETTORATO PUÒ SANZIONARE<br />
Cassazione, sez. lav., (ud. 7 maggio 2003)<br />
20 ottobre 2003, n. 15692,<br />
Pres. Ianniruberto, Est. Mazzarella, Ric.<br />
Ispettorato lavoro - Prov. Autonoma di<br />
Bolzano<br />
Tutela e sicurezza del lavoro - Trasporti su<br />
strada - Autoveicoli - Controlli - Ispezioni -<br />
Violazioni - Sanzioni<br />
L’Ispettorato del lavoro è competente non<br />
solo ad effettuare i controlli nei locali delle<br />
imprese di trasporto di cui all’articolo 6 del<br />
D.M. 12 luglio 1995, ma anche ad emettere<br />
gli eventuali provvedimenti sanzionatori nei<br />
confronti dei datori di lavoro per le violazioni<br />
dei Regolamenti comunitari n. 3820/85 e<br />
n. 3821/85 del 20 dicembre 1985.<br />
Nota<br />
La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto<br />
dall’Ispettorato del lavoro della provincia<br />
di Bolzano ed ha cassato la sentenza<br />
impugnata che ha negato ogni competenza<br />
dell’Ispettorato ad emettere il provvedimento<br />
sanzionatorio nella forma dell’ordinanzaingiunzione.<br />
Il Tribunale di Bolzano aveva accolto il ricorso<br />
proposto dal legale rappresentante della<br />
ditta di trasporto in questione che aveva<br />
impugnato l’ordinanza-ingiunzione con cui<br />
l’Ispettorato gli aveva applicato la sanzione<br />
amministrativa per la violazione dell’articolo<br />
6 del Reg. (CEE) n. 3820/85 del 20 dicembre<br />
1985 e dell’articolo 15, comma 5, del<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
GIURISPRUDENZA<br />
Massime<br />
Reg. (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985<br />
(regolamenti che perseguono una finalità<br />
sia di sicurezza dei trasporti su strada, sia di<br />
protezione dei lavoratori addetti a tale attività<br />
e che sono direttamente applicabili nell’ordinamento<br />
interno senza necessità di trasposizione).<br />
Nella fattispecie in esame, relativamente alle<br />
violazioni degli obblighi posti a carico dei<br />
datori di lavoro dai citati regolamenti comunitari,<br />
la competenza della provincia autonoma<br />
ricorrente emerge dall’articolo 1, comma<br />
2, del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e<br />
dall’articolo 3 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n.<br />
197 che, rispettivamente, assegnano alle province<br />
autonome l’esercizio delle attribuzioni<br />
in materia di prevenzione degli infortuni sul<br />
lavoro e delle malattie professionali, e delegano<br />
alle province medesime le funzioni amministrative<br />
in materia di vigilanza e tutela<br />
del lavoro, oltre che trasferire alle province<br />
autonome stesse gli ispettorati provinciali<br />
del lavoro.<br />
Dunque, anche quelle particolari funzioni<br />
rientranti nella competenza degli organi periferici<br />
del Ministro del lavoro e della previdenza<br />
sociale, quali previste dal D.M. 12 luglio<br />
1995 (ossia i controlli nelle imprese per<br />
la verifica del rispetto dei menzionati regolamenti<br />
comunitari del 1985), sono state devolute<br />
alle province autonome.<br />
Ed è quanto è avvenuto nella specie perché<br />
è stato l’Ispettorato della provincia di Bolzano<br />
ad effettuare il controllo nell’azienda di<br />
trasporto, accertando una serie di violazioni<br />
alla suddetta normativa comunitaria.<br />
Naturalmente, ha aggiunto la Cassazione, la<br />
suddetta competenza ispettiva e di controllo<br />
non può, nel caso delle province autonome<br />
di Bolzano e Trento, andare disgiunta<br />
dal potere di emettere anche l’ordinanza -<br />
ingiunzione: il trasferimento della funzione<br />
di vigilanza, controllo ed accertamento delle<br />
violazioni dei citati regolamenti comunitari,<br />
quanto al profilo della sicurezza del lavoro<br />
a cui sono ispirati i controlli nelle imprese<br />
ad opera dell’Ispettorato del lavoro, trascina<br />
con sé anche il potere di emettere l’ordinanza-ingiunzione<br />
di applicazione della sanzione<br />
amministrativa. l<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 61
NORME TECNICHE<br />
Osservatorio UNI<br />
UNI EN 12354-4:2003<br />
Italiano<br />
UNI EN 12195-3:2003<br />
Italiano<br />
UNI EN 1756-1:2003<br />
Italiano<br />
UNI EN 13411-4:2003<br />
Italiano<br />
UNI EN 818-7:2003<br />
Italiano<br />
UNI EN 12809:2003<br />
Italiano<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Norme UNI e CEI luglio - ottobre 2003<br />
NORME UNI<br />
Numero norma Titolo<br />
<strong>Ambiente</strong><br />
Acustica<br />
Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici<br />
a partire dalle prestazioni di prodotti - Trasmissione del rumore<br />
interno all’esterno<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della<br />
norma europea EN 12354-4 (edizione settembre 2000). La norma<br />
descrive un modello di calcolo per il livello di potenza sonora<br />
irradiato dall’involucro di un edificio a causa del rumore aereo<br />
all’interno di quell’edificio, primariamente per mezzo dei livelli di<br />
pressione sonora misurati all’interno dell’edificio e dei dati misurati<br />
che caratterizzano la trasmissione sonora degli elementi pertinenti e<br />
delle aperture dell’involucro dell’edificio.<br />
Apparecchi di sollevamento e relativi accessori<br />
Dispositivi di ancoraggio del carico su veicoli stradali - <strong>Sicurezza</strong> -<br />
Catene di ancoraggio<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 12195-3 (edizione aprile 2001). La norma specifica i requisiti di<br />
sicurezza per le catene di ancoraggio e le combinazioni di ancoraggio con<br />
catene per il trasporto di superficie sicuro delle merci su dispositivi portacarico,<br />
per esempio camion e rimorchi utilizzati su strada o situati su navi o<br />
su vagoni ferroviari e/o combinazioni di essi.<br />
Sponde caricatrici - Piattaforme elevatrici per l’installazione su<br />
veicoli dotati di ruote - Requisiti di sicurezza - Sponde caricatrici<br />
per merci<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della<br />
norma europea EN 1756-1 (edizione novembre 2001). La norma<br />
fornisce i requisiti per il progetto delle sponde caricatrici per merci<br />
installate su veicoli dotati di ruote. Fornisce inoltre le modalità per<br />
la verifica di tali sponde e le istruzioni per un utilizzo sicuro che<br />
devono essere fornite.<br />
Estremità per funi di acciaio - <strong>Sicurezza</strong> - Capocorda con metallo<br />
fuso o resina<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 13411-4 (edizione febbraio 2002). La norma specifica i requisiti<br />
minimi per i capocorda con metallo fuso o resina di funi di acciaio.<br />
Catene a maglie corte per sollevamento - <strong>Sicurezza</strong> - Catene a<br />
tolleranza stretta per paranchi. Grado T (tipi T, DAT, DT)<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della<br />
norma europea EN 818-7 (edizione febbraio 2002). La norma fornisce<br />
i requisiti relativi alla sicurezza delle catene per paranchi di<br />
Grado T (tipi T, DAT, DT).<br />
CTI<br />
Caldaie per riscaldamento domestico, indipendenti, a combustibile<br />
solido - Potenza termica nominale non maggiore di 50 kW -<br />
Requisiti e metodi di prova<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 12809 (edizione giugno 2001).<br />
62 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
UNI EN 12815:2003<br />
Italiano<br />
UNI EN 774:2003<br />
Italiano<br />
UNI EN 788:2003<br />
Italiano<br />
UNI EN 836:2003<br />
Italiano<br />
UNI EN 1005-1:2003<br />
Italiano<br />
UNI EN 1005-3:2003<br />
Italiano<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
La norma specifica i requisiti di progettazione, fabbricazione, costruzione,<br />
prestazioni (rendimento ed emissioni), sicurezza, istruzioni e marcature,<br />
unitamente ai relativi metodi di prova e combustibili di prova, per le prove<br />
di omologazione delle caldaie per riscaldamento domestico indipendenti,<br />
a combustibile solido.<br />
Termocucine a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 12815 (edizione giugno 2001).<br />
La norma specifica i requisiti di progettazione, fabbricazione, costruzione,<br />
sicurezza e prestazioni (rendimento ed emissioni), istruzioni e marcature,<br />
unitamente ai relativi metodi di prova e combustibili di prova, per le prove<br />
di omologazione delle termocucine a combustibile solido.<br />
CUNA<br />
Macchine da giardinaggio - Tosasiepi portatili con motore incorporato<br />
- <strong>Sicurezza</strong><br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 774 (edizione aprile 1996), dell’aggiornamento A1 (edizione<br />
febbraio 1997), dell’aggiornamento A2 (edizione giugno 1997) e dell’aggiornamento<br />
A3 (edizione marzo 2001). La norma specifica i requisiti di<br />
sicurezza e di verifica per la progettazione e la costruzione delle tosasiepi<br />
portatili con motore incorporato, concepite per essere utilizzate da un<br />
operatore per tagliare le siepi e gli arbusti mediante l’uso di una o più<br />
lame con moto alternativo lineare.<br />
Macchine da giardinaggio - Tagliabordi e tagliaerba elettrici portatili<br />
e con conducente a piedi - <strong>Sicurezza</strong> meccanica<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 786 (edizione maggio 1996) e dell’aggiornamento A1 (edizione<br />
marzo 2001). La norma specifica i requisiti di sicurezza meccanica e di<br />
verifica per la progettazione e la costruzione dei tagliaerba e dei tagliabordi<br />
elettrici portatili e con conducente a piedi, con elementi di taglio<br />
costituiti da un filo non metallico o da una o più lame non metalliche<br />
rotanti liberamente su un perno, ciascuno con un’energia cinetica non<br />
maggiore di 10 J. Queste attrezzature sono utilizzate principalmente per il<br />
taglio dell’erba da parte di un operatore in posizione eretta.<br />
Macchine da giardinaggio - Tosaerba a motore - <strong>Sicurezza</strong><br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 836 (edizione marzo 1997), dell’aggiornamento A1 (edizione<br />
ottobre 1997) e dell’aggiornamento A2 (edizione marzo 2001). La norma<br />
specifica i requisiti di sicurezza e di verifica per la progettazione e la<br />
costruzione di tosaerba a motore ad asse verticale e di quelli a lame<br />
elicoidali, con conducente a piedi e con conducente seduto, di trattorini<br />
da prato e da giardino, di tosaerba professionali, di trattorini da prato e<br />
da giardino con attrezzature falcianti adattabili.<br />
Ergonomia<br />
NORME TECNICHE<br />
Osservatorio UNI<br />
<strong>Sicurezza</strong> del macchinario - Prestazione fisica umana - Termini e<br />
definizioni<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 1005-1 (edizione ottobre 2001). La norma fornisce i termini e<br />
le definizioni relativi ai concetti e parametri utilizzati nelle EN 1005-2,<br />
prEN 1005-3, EN 1005-4 ed EN 1005-5.<br />
<strong>Sicurezza</strong> del macchinario - Prestazione fisica umana - Limiti di<br />
forza raccomandati per l’utilizzo del macchinario<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 1005-1 (edizione gennaio 2002). La norma presenta una guida<br />
per i costruttori di macchinario o delle sue parti componenti e per gli<br />
estensori delle norme di tipo C per il controllo dei rischi sulla salute dovuti<br />
all’impiego della forza muscolare per l’utilizzo di macchine.<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 63
NORME TECNICHE<br />
Osservatorio UNI<br />
UNI EN 563:2003<br />
Italiano<br />
UNI EN 527-2:2003<br />
Italiano<br />
UNI EN 54-10:2003<br />
Italiano<br />
UNI EN 54-4:2003<br />
Italiano<br />
UNI EN 54-12:2003<br />
Italiano<br />
UNI EN 13862:2003<br />
Italiano<br />
UNI EN 167:2003<br />
Italiano<br />
UNI EN 168:2003<br />
Italiano<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
<strong>Sicurezza</strong> del macchinario - Temperature delle superficie di contatto<br />
- Dati ergonomici per stabilire i valori limite di temperatura per<br />
le superficie calde<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 563 (edizione giugno 1994) e dell’aggiornamento A1 (edizione<br />
agosto 1999) e tiene conto dell’errata corrige dell’ottobre 1994<br />
(AC:1994). La norma presenta dati ergonomici e il loro uso per stabilire<br />
valori limite di temperatura per superfici calde e per la valutazione dei<br />
rischi di ustione.<br />
Mobili<br />
Mobili per ufficio - Tavoli da lavoro e scrivanie - Requisiti meccanici<br />
di sicurezza<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 527-2 (edizione ottobre 2002). La norma specifica i requisiti<br />
meccanici di sicurezza dei tavoli e delle scrivanie per ufficio.<br />
Protezione attiva contro gli incendi<br />
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio - Rivelatori di<br />
fiamma - Rivelatori puntiformi<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 54-10 (edizione gennaio 2002). La norma specifica i requisiti, i<br />
metodi di prova e i criteri di prestazione per rivelatori di fiamma ripristinabili<br />
di tipo puntiforme, che funzionano utilizzando l’irradiazione proveniente<br />
da una fiamma, da utilizzare all’interno di edifici.<br />
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio - Apparecchiatura<br />
di alimentazione<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 54-4 (edizione ottobre 1997) e dell’aggiornamento A1 (edizione<br />
dicembre 2002). La norma specifica i requisiti, i metodi di prova ed i<br />
criteri prestazionali dell’apparecchiatura di alimentazione in uso nei sistemi<br />
di rivelazione e di segnalazione d’incendio installati negli edifici. La<br />
norma contiene le disposizioni per la marcatura CE.<br />
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio - Rivelatori di<br />
fumo - Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico luminoso<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 54-12 (edizione novembre 2002). La norma specifica i requisiti,<br />
i metodi di prova e i criteri di prestazione per rivelatori di fumo lineari che<br />
utilizzano l’attenuazione e/o l’attenuazione di un raggio ottico, da impiegarsi<br />
in sistemi di rivelazione incendi installati in edifici. La norma dà le<br />
disposizioni per la marcatura CE dei prodotti.<br />
<strong>Sicurezza</strong><br />
Macchine per taglio di superfici piane orizzontali - <strong>Sicurezza</strong><br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 13862 (edizione settembre 2001). La norma si applica a macchine<br />
semoventi per taglio di superfici piane orizzontali con operatore a<br />
bordo e operatore a terra, dotate di alimentazione motorizzata, alimentazione<br />
manuale o alimentazione a mano per il taglio, la realizzazione di<br />
scanalature e la fresatura di superfici piane orizzontali di calcestruzzo,<br />
asfalto e materiali da costruzione minerali simili dove la potenza principale<br />
è fornita da un motore elettrico o da un motore primario a combustione<br />
interna.<br />
Protezione personale degli occhi - Metodi di prova ottici<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 167 (edizione novembre 2001). La norma definisce i metodi di<br />
prova ottici per i protettori dell’occhio i cui requisiti sono specificati in<br />
altre.<br />
Protezione personale degli occhi - Metodi di prova non ottici<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 168 (edizione novembre 2001). La norma definisce i metodi di<br />
prova non ottici per i protettori dell’occhio i cui requisiti sono specificati in<br />
altre EN.<br />
64 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
UNI EN ISO 6529:2003<br />
Italiano<br />
UNI EN 381-10<br />
Italiano<br />
UNI EN 1073-2:2003<br />
Italiano<br />
UNI EN 1127-2:2003<br />
Italiano<br />
UNI EN 353-1:2003<br />
Italiano<br />
UNI EN 353-2:2003<br />
Italiano<br />
UNI EN 13274-7:2003<br />
Italiano<br />
UNI EN 13274-8:2003<br />
Italiano<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Indumenti di protezione - Protezione contro prodotti chimici -<br />
Determinazione della resistenza dei materiali utilizzati per indumenti<br />
di protezione alla permeazione mediante liquidi e gas<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN ISO 6529 (edizione ottobre 2001) e tiene conto delle<br />
correzioni del 16 ottobre 2002. La norma descrive i metodi di prova di<br />
laboratorio che consentono una determinazione della resistenza dei<br />
materiali utilizzati negli indumenti di protezione alla permeazione<br />
mediante prodotti chimici liquidi o gassosi nelle condizioni di contatto<br />
continuo o intermittente.<br />
Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 381-10 (edizione ottobre 2002). La norma, specifica le procedure<br />
relative alla campionatura e al pretrattamento dei protettori della parte<br />
superiore del corpo il cui scopo è fornire protezione dal taglio di seghe a<br />
catena portatili, la misurazione del rivestimento protettivo, l’apparecchiatura<br />
e i metodi di prova per valutare la resistenza al taglio e la prova<br />
pratica di impiego per valutare le proprietà ergonomiche in relazione alla<br />
parte 11 della norma.<br />
Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva -<br />
Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione non ventilati<br />
contro la contaminazione radioattiva sotto forma di particelle<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 1073-2 (edizione luglio 2002). La norma specifica i requisiti e i<br />
metodi di prova per gli indumenti di protezione non ventilati che proteggono<br />
il portatore dalla contaminazione radioattiva sotto forma di parti-<br />
celle.<br />
NORME TECNICHE<br />
Osservatorio UNI<br />
Atmosfere esplosive - Prevenzione dell’esplosione e protezione<br />
contro l’esplosione - Concetti fondamentali e metodologia per<br />
attività in miniera<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 1127-2 (edizione aprile 2002). La norma fornisce linee guida<br />
generali per la prevenzione dell’esplosione e la protezione contro le<br />
esplosioni nelle miniere mediante la definizione di concetti fondamentali<br />
e metodologia per la progettazione e costruzione di equipaggiamenti,<br />
sistemi di protezione e componenti.<br />
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto -<br />
Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di<br />
ancoraggio rigida<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 353-1 (edizione maggio 2002). La presente norma europea<br />
specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura, le informazioni fornite<br />
dal fabbricante e l’imballaggio per i dispositivi anticaduta di tipo guidato<br />
comprendenti una linea di ancoraggio rigida, generalmente fissati o integrati<br />
a scale fisse o a pioli rese adeguatamente solidali a strutture idonee.<br />
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto -<br />
Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di<br />
ancoraggio flessibile<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 353-2 (edizione maggio 2002). La norma specifica i requisiti, i<br />
metodi di prova, la marcatura, le informazioni fornite dal fabbricante e<br />
l’imballaggio per i dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una<br />
linea di ancoraggio flessibile che possono essere fissati a un punto di<br />
ancoraggio superiore.<br />
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Metodi di prova -<br />
Determinazione della penetrazione dei filtri antipolvere<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 13274-7 (edizione dicembre 2002). La norma specifica il procedimento<br />
di prova per la penetrazione dei filtri antipolvere degli apparecchi<br />
di protezione delle vie respiratorie.<br />
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Metodi di prova -<br />
Determinazione dell’intasamento con polvere di dolomite<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 13274-8 (edizione dicembre 2002). La norma specifica il procedimento<br />
di prova per la determinazione dell’intasamento con polvere di<br />
dolomite degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie.<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 65
NORME TECNICHE<br />
Osservatorio UNI<br />
UNI EN 142:2003<br />
Italiano<br />
UNI EN 354:2003<br />
Italiano<br />
UNI EN 355:2003<br />
Italiano<br />
UNI EN 360:2003<br />
Italiano<br />
UNI EN 361:2003<br />
Italiano<br />
UNI EN 363:2003<br />
Italiano<br />
UNI EN 943-1:2003<br />
Italiano<br />
UNI EN 12417:2003<br />
Italiano<br />
UNI EN 12622:2003<br />
Italiano<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Boccaglio completo<br />
- Requisiti, prove, marcatura<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 142 (edizione aprile 2002).<br />
La norma si riferisce ai boccagli completi per gli apparecchi di protezione<br />
delle vie respiratorie, ad eccezione degli apparecchi destinati alla fuga o<br />
all’uso subacqueo. Essa specifica i requisiti minimi per i boccagli completi<br />
destinati ad essere utilizzati con gli apparecchi di protezione delle vie<br />
respiratorie.<br />
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto -<br />
Cordini<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 354 (edizione maggio 2002). La norma specifica i requisiti, i<br />
metodi di prova, le istruzioni per l’uso, la marcatura e l’imballaggio per i<br />
cordini fissi e regolabili.<br />
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto -<br />
Assorbitori di energia<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 355 (edizione maggio 2002).<br />
La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l’uso, la<br />
marcatura e l’imballaggio per gli assorbitori di energia.<br />
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto -<br />
Dispositivi anticaduta di tipo retrattile<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 360 (edizione maggio 2002).<br />
La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l’uso e la<br />
marcatura per i dispositivi anticaduta di tipo retrattile.<br />
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto -<br />
Imbracature per il corpo<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 361 (edizione maggio 2002). La norma specifica i requisiti, i<br />
metodi di prova, le istruzioni per l’uso, la marcatura e l’imballaggio per le<br />
imbracature per il corpo.<br />
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto -<br />
Sistemi di arresto caduta<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 363 (edizione maggio 2002).<br />
La norma specifica la terminologia e i requisiti generali per i sistemi di<br />
arresto caduta che servono da dispositivo di protezione individuale contro<br />
le cadute dall’alto.<br />
Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi,<br />
inclusi aerosol liquidi e particelle solide - Requisiti prestazionali<br />
per tute di protezione chimica, ventilate e non ventilate, a tenuta<br />
di gas (Tipo 1) e non a tenuta di gas (Tipo 2)<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 943-1 (edizione settembre 2002). La norma specifica i requisiti<br />
minimi, i metodi di prova, la marcatura e le informazioni fornite dal<br />
fabbricante per le tute di protezione chimica ventilate e non ventilate di<br />
tipo 1 e di tipo 2.<br />
STANIMUC<br />
Macchine utensili - <strong>Sicurezza</strong> - Centri di lavorazione<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 12417 (edizione luglio 2001). La norma specifica i requisiti<br />
tecnici di sicurezza e le misure di protezione che devono essere adottati<br />
dalle persone incaricate della progettazione, della fabbricazione e della<br />
fornitura (inclusi l’installazione e lo smontaggio, con disposizioni per il<br />
trasporto e la manutenzione) di centri di lavorazione di macchina.<br />
<strong>Sicurezza</strong> delle macchine utensili - Presse piegatrici idrauliche<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 12622 (edizione aprile 2001). La norma specifica i requisiti<br />
tecnici di sicurezza e le misure di protezione che devono essere adottati<br />
dai progettisti, dai fabbricanti e dai fornitori di presse idrauliche, destinate<br />
alla lavorazione a freddo di metallo o di materiale parzialmente metallico.<br />
66 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
UNI EN 12840:2003<br />
Italiano<br />
UNI EN 13743:2003<br />
Italiano<br />
UNI EN ISO 15641:2003<br />
Italiano<br />
UNI EN 792-7:2003<br />
Italiano<br />
20-36/5-0 CEI EN 50362<br />
(Prima edizione)<br />
(Inglese - Italiano)<br />
31-12 CEI EN 50050<br />
(Seconda edizione)<br />
(Inglese - Italiano)<br />
31-29 CEI EN 50104<br />
(Terza edizione)<br />
(Inglese - Italiano)<br />
31-53 CEI EN 50271<br />
(Prima edizione)<br />
(Inglese - Italiano)<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
<strong>Sicurezza</strong> delle macchine utensili - Torni a comando manuale con o<br />
senza comando automatico<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 12840 (edizione febbraio 2001). La norma specifica i requisiti<br />
di sicurezza e/o le misure da adottare per eliminare o ridurre i pericoli a<br />
comando manuale con o senza comando automatico limitato illimitato<br />
destinati alla lavorazione a freddo dei metalli.<br />
Requisiti di sicurezza per gli abrasivi flessibili<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 13743 (edizione dicembre 2001). La norma specifica i requisiti<br />
per l’eliminazione o la riduzione dei pericoli relativi alla progettazione e<br />
all’applicazione dei prodotti abrasivi.<br />
Frese per lavorazioni ad alta velocità - Requisiti di sicurezza<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN ISO 15641 (edizione settembre 2001). La norma considera<br />
iprincipali pericoli derivanti dall’utilizzo di frese, in lavorazioni ad alta<br />
velocità, su macchine utensili per la lavorazione dei metalli e prescrive i<br />
requisiti di sicurezza applicabili.<br />
UNIUM<br />
Utensili portatili non elettrici - Requisiti di sicurezza - Smerigliatrici<br />
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma<br />
europea EN 792-7 (edizione dicembre 2001).<br />
La norma si applica agli utensili portatili non elettrici per smerigliare,<br />
riporta un elenco dei pericoli significativi generati da detti utensili e<br />
specifica i requisiti di sicurezza validi per diversi aspetti della sicurezza<br />
durante la loro durata di vita prevedibile.<br />
NORME CEI<br />
Numero norma Titolo<br />
20 - Cavi per energia<br />
Metodo di prova per la resistenza al fuoco di cavi per energia e<br />
comando di grosse dimensioni (con diametro esterno superiore a<br />
20 mm) non protetti per l’uso in circuiti di emergenza<br />
La presente norma si applica ai cavi che presentano una resistenza<br />
intrinseca al fuoco, utilizzati nei circuiti di emergenza. I cavi oggetto<br />
della presente norma hanno diametro superiore di 20 mm e una<br />
tensione nominale di 0,6/1 kV.<br />
31 - Materiali antideflagranti<br />
NORME TECNICHE<br />
Osservatorio CEI<br />
Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive -<br />
Apparecchiature portatili di spruzzatura elettrostatica<br />
La presente norma tratta i requisiti costruttivi e di prova per le apparecchiature<br />
portatili di spruzzatura elettrostatica e dei loro apparati associati.<br />
Queste apparecchiature sono idonee ad utilizzare prodotti di verniciatura<br />
liquidi, in polvere e in fiocco.<br />
Costruzioni elettriche per la rilevazione e la misura di ossigeno -<br />
Requisiti di funzionamento e metodi di prova<br />
La presente norma specifica i requisiti di prova e di prestazione per le<br />
apparecchiature portatili, mobili e fisse destinate alla misura di concentrazioni<br />
di ossigeno in miscela con i gas, con indicazioni fino al 25% (v/v).<br />
Costruzioni elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili,<br />
gas tossici od ossigeno - Prescrizioni e prove per le costruzioni<br />
che utilizzano software e/o tecnologie digitali<br />
La presente norma specifica i requisiti costruttivi e le prescrizioni di<br />
prova per le apparecchiature destinate alla rilevazione e la misura<br />
dei gas combustibili, tossici ed ossigeno mediante software o tecnologie<br />
digitali.<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 67
NORME TECNICHE<br />
Osservatorio CEI<br />
31-54 CEI EN 50348<br />
(Prima edizione)<br />
(Inglese - Italiano)<br />
31-2 CEI EN 50016<br />
(Quarta edizione)<br />
(Inglese - Italiano)<br />
31-9 CEI EN 50020<br />
(Terza edizione)<br />
(Inglese - Italiano)<br />
31-55 CEI CLC/TR 50404<br />
(Prima edizione)<br />
(Inglese - Italiano)<br />
34-86 CEI EN 50107-1<br />
(Seconda edizione)<br />
(Inglese - Italiano)<br />
62-50 CEI EN 60601-1-2<br />
(Seconda edizione)<br />
(Inglese - Italiano)<br />
CEI 79<br />
(Prima edizione)<br />
(Italiano)<br />
81-9 CEI EN 61663-2<br />
(Prima edizione)<br />
(Inglese - Italiano)<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Installazioni di apparecchiature automatiche di spruzzatura<br />
elettrostatica per la spruzzatura di prodotti liquidi non infiammabili<br />
La presente norma tratta le prescrizioni per le apparecchiature<br />
automatiche di spruzzatura elettrostatica che utilizzano liquidi di<br />
spruzzatura non infiammabili.<br />
Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive<br />
- Modo di protezione a sovrapressione interna “p”<br />
La presente norma europea specifica le prescrizioni di costruzione e<br />
di prova delle costruzioni elettriche di tipo pressurizzato “p” destinate<br />
ad essere utilizzate in atmosfera potenzialmente esplosiva di gas<br />
e nebbie.<br />
Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive -<br />
<strong>Sicurezza</strong> intrinseca “i”<br />
La presente norma specifica le regole di costruzione e di prova per<br />
le apparecchiature a sicurezza intrinseca destinate ad essere utilizzate<br />
in ambienti con presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva.<br />
Elettrostatica - Guida e raccomandazioni per evitare i pericoli dovuti<br />
all’elettricità statica<br />
La presente Guida fornisce le informazioni relative alle proprietà di prodotti<br />
e processi necessari ad evitare i pericoli dovuti a fenomeni elettrostatici.<br />
Questa Guida fornisce anche le istruzioni operative che devono essere<br />
riportate nei manuali d’uso per un utilizzo sicuro del prodotto o del<br />
processo.<br />
34 - Lampade e relative apparecchiature<br />
Installazioni di insegne e di tubi luminosi a scarica funzionanti<br />
con tensione a vuoto superiore a 1 kV ma non superiore a 10<br />
kV - Parte 1: Prescrizioni generali<br />
Questa Norma specifica le prescrizioni e i metodi di installazione per<br />
insegne e tubi luminosi a scarica che funzionano con tensione nominale<br />
di uscita a vuoto superiore a 1.000 V ma non superiore a 10.000 V,<br />
compresi i componenti elettrici ed il loro cablaggio. Essa si applica ad<br />
installazioni usate per la pubblicità, per decorazioni o per l’illuminazione<br />
generale, sia per uso esterno che interno.<br />
Tali installazioni di insegne o tubi luminosi a scarica possono essere<br />
fisse o mobili, alimentate da una sorgente a bassa tensione (LV) o a<br />
bassissima tensione (ELV) tramite trasformatori, invertitori o convertitori.<br />
62 - Apparecchiature elettriche per uso medico<br />
Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Prescrizioni generali per<br />
la sicurezza - Norma collaterale: Compatibilità elettromagnetica<br />
- Prescrizioni e prove<br />
La Norma si applica alla compatibilità elettromagnetica di apparecchi e<br />
sistemi elettromedicali.<br />
Specifica le prescrizioni generali e le prove per la compatibilità<br />
elettromagnetica di apparecchi e sistemi e serve come base per<br />
possibili prescrizioni e prove aggiuntive nelle Norme particolari.<br />
79 - Sistemi di rilevamento e segnalazione per incendio,<br />
intrusione, furto, sabotaggio e aggressione<br />
Impianti antieffrazione, antiintrusione antifurto e antiaggressione<br />
- Norme particolari per gli impianti antieffrazione e<br />
antiintrusione - Foglio di interpretazione F. 27<br />
Il presente foglio di interpretazione si riferisce alla Norma CEI 79-3:1998<br />
(fascicolo 3680C).<br />
81 - Protezione contro i fulmini<br />
Protezione delle strutture contro i fulmini - Linee di telecomunicazione<br />
- Parte 2: Linee in conduttori metallici<br />
La presente Norma riguarda la protezione contro i fulmini delle<br />
linee di telecomunicazioni esterne in conduttori metallici (reti di<br />
accesso, linee tra edifici).<br />
68 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
82-22 CEI EN 50380<br />
(Prima edizione)<br />
(Inglese - Italiano)<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
82 - Sistemi di conversione<br />
fotovoltaica dell’energia solare<br />
NORME TECNICHE<br />
Osservatorio CEI<br />
Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici<br />
La presente Norma descrive i fogli informativi e i dati di targa per<br />
moduli fotovoltaici non a concentrazione.<br />
95 - Relè di misura e dispositivi di protezione<br />
95-17 CEI EN 60255-22-7<br />
Relè elettrici - Parte 22-7: Prove di disturbo elettrico sui relè di<br />
(Prima edizione)<br />
misura e sui dispositivi di protezione - Prove di immunità alla<br />
(Inglese - Italiano)<br />
frequenza di rete<br />
La presente Norma internazionale fa parte della serie IEC 60255 e specifica<br />
i requisiti generali relativi alle prove di immunità a frequenza di rete per i<br />
relè di misura e i dispositivi di protezione per i sistemi elettrici di potenza,<br />
comprese le apparecchiature di controllo, comando ed interfaccia associate<br />
a tali sistemi. Obiettivo delle prove è la verifica che l’apparecchiatura in<br />
prova funzioni correttamente quando è alimentata e sottoposta a disturbi<br />
alla frequenza di rete, di breve durata, di modo comune e differenziale<br />
applicati alle entrate di stato in corrente continua. I requisiti specificati<br />
nella presente Norma sono applicabili ai relè di misura ed ai dispositivi di<br />
protezione allo stato nuovo e tutte le prove specificate sono di tipo.<br />
96 - Trasformatori di sicurezza ed isolamento<br />
96-3; V1 CEI EN 61558-1/A11<br />
<strong>Sicurezza</strong> dei trasformatori, delle unità di alimentazione e similari<br />
(Inglese - Italiano)<br />
- Parte 1: Prescrizioni generali e prove<br />
106 - Esposizione umana ai campi elettromagnetici<br />
106-5 CEI EN 50383<br />
Norma di base per il calcolo e la misura dell’intensità di campo<br />
(Prima edizione)<br />
elettromagnetico e del SAR relativi all’esposizione umana derivan-<br />
(Inglese - Italiano)<br />
te dalle stazioni radio base e dalle stazioni terminali fisse per<br />
sistemi di telecomunicazione senza fili (110 MHz - 40 GHz)<br />
La presente Norma di base definisce, con riferimento all’esposizione umana<br />
ai campi elettromagnetici ad alta frequenza, i metodi di calcolo e di<br />
misura del campo elettromagnetico e del SAR prodotti dalle stazioni radio<br />
base e dalle stazioni terminali fisse per sistemi di telecomunicazione senza<br />
fili operanti nella gamma di frequenze tra 110 MHz e 40 GHz. In particolare,<br />
la Norma definisce, per tali apparecchiature, i criteri di valutazione<br />
delle distanze di conformità con i limiti di base (direttamente o indirettamente<br />
attraverso la conformità con i livelli di riferimento). Questa Norma<br />
costituisce il riferimento per le norme di prodotto CEI EN 50384 e CEI EN<br />
50385.<br />
106-6 CEI EN 50384<br />
Norma di prodotto per dimostrare la conformità delle stazioni<br />
(Prima edizione)<br />
radio base e delle stazioni terminali fisse per sistemi di telecomuni-<br />
(Inglese - Italiano)<br />
cazione senza fili ai limiti di base e ai livelli di riferimento relativi<br />
all’esposizione umana ai campi elettromagnetici a radio frequenza<br />
(110 MHz - 40 GHz) - Lavoratori<br />
La presente Norma di prodotto definisce, con riferimento all’esposizione<br />
dei lavoratori ai campi elettromagnetici ad alta frequenza, i criteri di<br />
conformità ai limiti di base delle stazioni radio base e delle stazioni<br />
terminali fisse per sistemi di telecomunicazione senza fili operanti nella<br />
gamma di frequenze tra 110 MHz e 40 GHz. I criteri di valutazione della<br />
conformità di tali apparecchiature sono definiti sia con riferimento diretto<br />
ai limiti di base sia indirettamente attraverso la conformità con i livelli di<br />
riferimento. Per le modalità di misura e di valutazione si fa riferimento alla<br />
CEI EN 50383.<br />
106-7 CEI EN 50385<br />
Norma di prodotto per dimostrare la conformità delle stazioni<br />
(Prima edizione)<br />
radio base e delle stazioni terminali fisse per sistemi di telecomuni-<br />
(Inglese - Italiano)<br />
cazione senza fili ai limiti di base e ai livelli di riferimento relativi<br />
all’esposizione umana ai campi elettromagnetici a radio frequenza<br />
(110 MHz - 40 GHz) - Popolazione<br />
La presente Norma di prodotto definisce, con riferimento all’esposizione<br />
della popolazione ai campi elettromagnetici ad alta frequenza, i criteri di<br />
conformità ai limiti di base delle stazioni radio base e delle stazioni<br />
terminali fisse per sistemi di telecomunicazione senza fili operanti nella<br />
gamma di frequenze tra 110 MHz e 40 GHz. I criteri di valutazione della<br />
conformità di tali apparecchiature sono definiti sia con riferimento diretto<br />
ai limiti di base sia indirettamente attraverso la conformità con i livelli di<br />
riferimento. Per le modalità di misura e di valutazione si fa riferimento alla<br />
CEI EN 50383.<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 69
Sui prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>:<br />
● acquisti verdi obbligatori per le PA (decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />
e della Tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203);<br />
● energia: le linee guida per la definizione dei criteri e delle modalità<br />
per il rilascio dei titoli di efficienza energetica (deliberazione dell’Autorità<br />
per l’energia elettrica e il gas 18 settembre 2003, n. 103);<br />
● elettrosmog: l’evoluzione del conflitto Stato-regioni dopo i decreti<br />
attuativi della legge quadro;<br />
● terre e rocce da scavo ancora all’attenzione della Suprema Corte<br />
(Cassazione, sez. III penale, n. 1510/2003);<br />
● sulla nozione autentica di rifiuto, torna a pronunciarsi la Corte di<br />
Giustizia delle Comunità Europee (sentenza 11 settembre 2003 C-114 );<br />
● le disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio,<br />
in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi (D.L. 14<br />
novembre 2003, n. 314);<br />
● le disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la<br />
valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori<br />
per le infrastrutture di comunicazione elettronica (D.L. 14 novembre<br />
2003, n. 315);<br />
● i dettagli operativi per la disattivazione degli impianti nucleari<br />
(ordinanza del Commissario delegato per la sicurezza dei materiali<br />
nucleari 10 novembre 2003, n. 13/2003)<br />
● VIA,terre e rocce da scavo e IPPC nella Comunitaria 2003 (legge 31<br />
ottobre 2003, n. 306)
ACQUA<br />
Articolo<br />
di Mara Chilosi, Butti, Peres & Partner, avvocati<br />
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269<br />
«Disposizioni urgenti per favorire<br />
lo sviluppo e per la correzione<br />
dell’andamento dei conti<br />
pubblici» ha sensibilmente modificato<br />
l’art. 113, Testo unico sull’ordinamento<br />
degli enti locali,<br />
in materia di servizi pubblici locali,<br />
peraltro già sostituito dall’art.<br />
35, comma 1, legge finanziaria<br />
2002. In particolare, la denominazione<br />
dei servizi pubblici<br />
assoggettati alla disciplina dell’art.<br />
113, Testo Unico, passa da<br />
«di rilevanza industriale» a «di<br />
rilevanza economica». Affrontata,<br />
poi, la questione del «periodo<br />
transitorio» (ossia alla fase di<br />
passaggio dal sistema previgente<br />
alla nuova disciplina), con<br />
l’eliminazione delle previsioni<br />
precedentemente contenute<br />
nell’art. 35, legge n. 448/2001.<br />
Introdotto, inoltre,<br />
il principio della proprietà pubblica,<br />
in mano agli EELL,<br />
degli impianti, delle reti e delle<br />
altre dotazioni patrimoniali<br />
destinate alla erogazione<br />
dei servizi pubblici locali.<br />
AMBIENTE<br />
Tenuti in considerazione diversi input comunitari, a partire dalla questione “periodo transitorio”<br />
Novità per i servizi pubblici locali<br />
dal decreto-legge n. 269/2003<br />
Con il decreto-legge 30 settembre<br />
2003, n. 269 «Disposizioni<br />
urgenti per favorire lo sviluppo<br />
e per la correzione dell’andamento<br />
dei conti pubblici» (in S.O. n. 157<br />
alla Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre<br />
2003, n. 229), il Governo ha sensibilmente<br />
modificato l’art. 113, D.Lgs.<br />
n. 267/2000 (Testo Unico sull’ordinamento<br />
degli enti locali, meglio noto<br />
come TUEL) [1] , in materia di servizi<br />
pubblici locali, recependo le indicazioni<br />
impartite dalla Commissione europea<br />
nell’ambito della procedura di<br />
infrazione avviata nei confronti dell’Italia<br />
a seguito dell’entrata in vigore<br />
dell’art. 35, legge n. 448/2001 (Finanziaria<br />
2002) [2] .<br />
I profili di incompatibilità della disciplina<br />
introdotta dalla legge n.<br />
448/2001 rispetto al Trattato CE e<br />
alla disciplina comunitaria della concorrenza<br />
[3] , contestati nella procedura<br />
sanzionatoria appena citata, risiedevano,<br />
principalmente, nei punti seguenti:<br />
● permanenza della possibilità di<br />
attribuire l’attività di gestione di reti,<br />
impianti e altre dotazioni patrimoniali<br />
- ove separata da quella di erogazione<br />
del servizio - mediante affidamento<br />
diretto (art. 113, comma 4,<br />
TUEL);<br />
● eccessiva durata del periodo transitorio,<br />
variabile da tre a cinque an-<br />
ni, prorogabili sino a ulteriori cinque<br />
anni (art. 35, commi 2, 3 e 4,<br />
legge finanziaria 2002) e incertezza<br />
in ordine al decorso dei termini di<br />
anticipata cessazione delle gestioni<br />
in corso, subordinati all’emanazione<br />
di un regolamento governativo<br />
(art. 35, comma 16);<br />
● previsione della facoltà di assegnare<br />
direttamente a società in mano<br />
pubblica il servizio idrico integrato<br />
(art. 35, comma 5);<br />
● libero ricorso a procedure di affidamento<br />
diretto per i servizi privi di<br />
rilevanza industriale (art. 113-bis,<br />
TUEL).<br />
Già nei mesi scorsi, alcuni Ministeri,<br />
in particolare quello dell’<strong>Ambiente</strong><br />
e della Tutela del territorio, avevano<br />
invitato le pubbliche amministrazioni<br />
interessate a disapplicare l’art.<br />
35, legge finanziaria 2002, quantomeno<br />
nelle disposizioni maggiormente<br />
contrastanti con la disciplina comunitaria<br />
della concorrenza [4] .<br />
Con il decreto in oggetto si è tentato<br />
di risolvere definitivamente il conflitto,<br />
accogliendo, al contempo, alcuni<br />
suggerimenti avanzati dagli operatori<br />
del settore nell’immediato della<br />
riforma.<br />
La nuova formulazione dell’art.<br />
113, TUEL non risolve, peraltro, tutte<br />
le questioni interpretative sollevate<br />
dall’art. 35, legge finanziaria 2002 -<br />
[1] In S.O. n. 162 alla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000, n. 227. Si veda M. Fabrizio, Nuovo Testo Unico degli enti locali: le<br />
competenze ambientali in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 21/2000, pag. 88.<br />
[2] La lettera di messa in mora datata 26 giugno 2002 non rappresenta, peraltro, la prima contestazione mossa dalla Comunità<br />
europea all’Italia in materia di tutela della concorrenza e servizi pubblici locali; già nel novembre 2000, infatti, la<br />
Commissione aveva richiesto al Governo italiano chiarimenti in merito alle modalità di affidamento dei servizi pubblici previste<br />
dall’art. 22, legge n. 142/1990, criticando la possibilità di procedere alla assegnazione senza procedure di gara e la<br />
conseguente compressione del principio di trasparenza e non discriminazione.<br />
(segue)<br />
72 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
alcune delle quali già affrontate dalla<br />
giurisprudenza amministrativa più recente<br />
- ma, anzi, ne introduce di nuove.<br />
Si tenga presente che ogni considerazione<br />
definitiva è da rimandarsi alla<br />
conversione in legge della novella,<br />
che dovrà avvenire entro il 1˚ dicembre<br />
2003.<br />
Servizi pubblici a rilevanza<br />
economica e non<br />
Una prima modifica riguarda la<br />
denominazione dei servizi pubblici<br />
assoggettati alla disciplina dell’art.<br />
113, TUEL, i quali, individuati inizialmente<br />
nei servizi «di rilevanza industriale»,<br />
divengono ora quelli «di<br />
rilevanza economica».<br />
Il comma 16 dell’art. 35, legge n.<br />
448/2001, attribuiva a un regolamento<br />
di attuazione il compito di elencare<br />
i servizi pubblici soggetti alla riforma<br />
proconcorrenziale, differenziandoli<br />
così dalle attività prive di rilevanza<br />
industriale, regolamentate dall’art.<br />
113-bis, Testo Unico (anch’esso introdotto<br />
dall’art. 35) [5] .<br />
In attesa dell’intervento governativo,<br />
la giurisprudenza amministrativa<br />
ha chiarito - svolgendo considerazioni<br />
che debbono ritenersi ancora valide<br />
- che l’individuazione, in sede di<br />
attuazione, dei servizi pubblici di rilevanza<br />
industriale ha una funzione meramente<br />
ricognitiva e dichiarativa, e<br />
non costitutiva, del relativo regime<br />
giuridico, con la conseguenza che, anche<br />
in assenza del regolamento, l’interprete<br />
può, comunque, procedere alla<br />
definizione della natura dell’attività<br />
in concreto effettuata [6] , utilizzando<br />
criteri oggettivi di valutazione,<br />
AMBIENTE<br />
quali la rilevante organizzazione di<br />
uomini e mezzi, l’impiego di capitale<br />
richiesto e la complessità delle operazioni<br />
svolte.<br />
Così, se da un lato non si può<br />
dubitare - sulla scorta della giurisprudenza<br />
appena citata, dell’evoluzione<br />
storica della normativa in materia e<br />
di alcuni dati testuali [7] - che la disciplina<br />
di cui all’art. 113, TUEL si applichi<br />
ai servizi di acquedotto, fognatura<br />
e depurazione, nettezza urbana,<br />
distribuzione di gas ed energia elettrica<br />
a livello locale e trasporto, dall’altro<br />
appare evidente, anche in ragione<br />
dell’abrogazione della norma che prevedeva<br />
il regolamento governativo,<br />
che il novero dei servizi assoggettati<br />
alla riforma è destinato ad ampliarsi.<br />
La valutazione della “rilevanza<br />
economica” dell’attività, infatti, sarà<br />
presumibilmente affidata alla discrezionalità<br />
dell’amministrazione locale,<br />
che la condurrà sulla base dei principi<br />
del “metodo economico” (remunerazione<br />
degli investimenti, autosufficienza<br />
dell’impresa e profitto); in<br />
quest’ottica, ogni attività capace di<br />
produrre reddito e utile nel territorio<br />
di riferimento potrà rientrare nella disciplina<br />
di cui all’art. 113, TUEL,<br />
indipendentemente dalle finalità (economica<br />
o sociale) che è volta a soddisfare.<br />
Questa ricostruzione appare, peraltro,<br />
in linea con la definizione dei<br />
«servizi pubblici di interesse economico<br />
generale» contenuta nella «Comunicazione<br />
della Commissione in<br />
materia di servizi di interesse generale<br />
in Europa del 1996», quali prestazioni<br />
rese dietro retribuzione, che<br />
gli organi nazionali assoggettano a<br />
ACQUA<br />
Articolo<br />
specifici obblighi di servizio pubblico<br />
in quanto finalizzati a soddisfare<br />
esigenze diffuse, ma che debbono<br />
essere, in ogni caso, gestiti secondo<br />
le regole della concorrenza e del<br />
mercato (art. 86, Trattato CE). In<br />
tabella 1 viene riportato un confronto<br />
tra le due successive versioni dell’articolo<br />
113, TUEL, come modificato,<br />
rispettivamente, dalla Finanziaria<br />
2002 e dal D.L. 30 settembre<br />
2003, n. 269.<br />
Le normative di settore<br />
Il D.L. n. 269/2003 ha modificato<br />
i commi 1 e 7 dell’art. 113, TUEL<br />
(si veda la tabella 1) precisando che<br />
la disciplina contenuta dell’art. 113<br />
medesimo concerne la tutela della<br />
concorrenza ed è da considerarsi inderogabile<br />
e integrativa della normativa<br />
di settore. La specificazione della<br />
finalità di tutela della concorrenza<br />
(materia demandata dall’art. 117, Costituzione<br />
alla competenza esclusiva<br />
dello Stato) è volta evidentemente a<br />
riaffermare - considerato anche il<br />
“giudizio di costituzionalità” dell’art.<br />
35 promosso da alcune regioni<br />
- la legittimità dell’intervento statale<br />
in materia di servizi pubblici locali a<br />
seguito della riforma del titolo V della<br />
Costituzione e del conseguente<br />
nuovo riparto delle competenze legislative<br />
fra Stato e regioni [8] . Chiarire,<br />
invece, che il dettato dell’art.<br />
113, TUEL ha portata generale e si<br />
applica a tutti i servizi, compresi<br />
quelli già disciplinati da norme specifiche<br />
[9] e da fonti comunitarie [10] ,<br />
sbarra la strada a quelle teorie, da<br />
taluni avanzate nel vigore del primo<br />
art. 35 e già rigettate dalla giurispru-<br />
[3] La Commissione europea ha ritenuto che l’affidamento diretto si ponga in contrasto non solo con il generale principio di<br />
trasparenza e non discriminazione e con gli artt. 43 e 49 segg., Trattato CE, ma, altresì, con il disposto delle direttive<br />
92/50/CEE e 93/38/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, con ciò identificando la modalità di organizzazione dei servizi<br />
pubblici locali, a seconda dei casi, con un appalto pubblico di servizi, ovvero una concessione di servizi. L’applicazione delle<br />
predette direttive alle procedure di affidamento dei servizi pubblici locali non è peraltro pacifica ed è stata, anzi, esclusa dalla<br />
giurisprudenza del Consiglio di Stato e dalla dottrina, nonché, recentemente, dallo stesso Ministro per le politiche comunitarie,<br />
una volta investito della procedura di infrazione (il riferimento è alla nota circolare del Dipartimento per le politiche<br />
comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 2001, n. 12727, la cosiddetta “circolare Buttiglione”). Sul<br />
punto si veda G. Butti e M. Chilosi, Servizi pubblici locali e gestione idrica Il Sole 24 ORE, Milano, 2002, pag. 72 e segg.,<br />
nonché M. Chilosi, Servizi pubblici locali a rilevanza industriale: l’art. 35 al vaglio del giudice amministrativo in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />
n. 18/2003, pag. 71.<br />
(segue)<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 73
ACQUA<br />
Articolo<br />
Articolo 113, TUEL, come sostituito dall’art. 35, comma 1,<br />
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), a<br />
decorrere dal 1˚ gennaio 2002 (precedente versione).<br />
«Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di<br />
rilevanza industriale»<br />
«1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi<br />
pubblici locali di rilevanza industriale. Restano ferme le disposizioni<br />
previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione<br />
delle normative comunitarie».<br />
«4. Qualora sia separata dall’attività di erogazione dei servizi,<br />
per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni<br />
patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:<br />
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di<br />
capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali,<br />
anche associati, cui può essere affidata direttamente tale attività;<br />
b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad<br />
evidenza pubblica, ai sensi del comma 7».<br />
«5. L’erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza,<br />
avviene secondo le discipline di settore, con conferimento<br />
della titolarità del servizio a società di capitali individuate<br />
attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza<br />
pubblica».<br />
«7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli<br />
standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione<br />
sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente<br />
Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La<br />
gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e<br />
sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del<br />
servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento<br />
delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione,<br />
nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale.<br />
Tali elementi fanno parte integrante del contratto di<br />
servizio».<br />
«13. Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire<br />
la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni<br />
patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza,<br />
che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le<br />
altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati<br />
della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata<br />
della rete, dei gestori di quest’ultima, a fronte di un canone<br />
stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o<br />
dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono<br />
anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione<br />
delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al<br />
comma 5».<br />
AMBIENTE<br />
Art. 113, TUEL: le modifiche del D.L. n. 269/2003<br />
(le variazioni sono riportate in grassetto corsivo)<br />
TABELLA 1<br />
Articolo 113, TUEL, come sostituito dall’art. 14, D.L. 30 settembre<br />
2003, n. 269, a decorrere dal 2 ottobre 2003 (termine per la<br />
conversione in legge: 1˚ dicembre 2003) (nuova versione)<br />
«Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di<br />
rilevanza economica»<br />
«1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano<br />
le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici<br />
locali concernono la tutela della concorrenza e sono<br />
inderogabili ed integrative delle discipline di settore.<br />
Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di<br />
attuazione di specifiche normative comunitarie».<br />
«4. Qualora sia separata dall’attività di erogazione dei servizi,<br />
per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni<br />
patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:<br />
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di<br />
capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico,<br />
cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione<br />
che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino<br />
sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui<br />
propri servizi e che la società realizzi la parte più importante<br />
della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la<br />
controllano; b) di imprese idonee, da individuare mediante<br />
procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7».<br />
«5. L’erogazione del servizio avviene secondo le discipline<br />
di settore e nel rispetto della normativa dell’Unione<br />
europea, con conferimento della titolarità del servizio: a)<br />
a società di capitali individuate attraverso l’espletamento<br />
di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a società<br />
di capitale misto pubblico privato nelle quali il socio<br />
privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare<br />
con procedura ad evidenza pubblica che abbiano dato<br />
garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in<br />
materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate<br />
dalle autorità competenti attraverso provvedimenti<br />
o circolari specifiche; c) a società di capitali interamente<br />
pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari<br />
del capitale sociale esercitino sulla società un controllo<br />
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la<br />
società realizzi la parte più importante della propria attività<br />
con l’ente o gli enti pubblici che la controllano».<br />
«7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli<br />
standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione<br />
sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente<br />
Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La<br />
gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e<br />
sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del<br />
servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento<br />
delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione,<br />
nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale.<br />
Tali elementi fanno parte integrante del contratto di<br />
servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono<br />
considerarsi integrative delle discipline di settore».<br />
«13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non<br />
sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la<br />
proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali<br />
a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile.<br />
Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni<br />
patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione<br />
del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete,<br />
dei gestori di quest’ultima, a fronte di un canone stabilito dalla<br />
competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali.<br />
Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai<br />
sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché<br />
il compito di espletare le gare di cui al comma 5».<br />
74 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
denza immediatamente successiva alla<br />
riforma [11] , per le quali esso non<br />
troverebbe invece applicazione in<br />
presenza di disposizioni speciali e/o<br />
parzialmente derogatorie.<br />
La società “immobiliare”<br />
del comune<br />
Il comma 2 dell’art. 113 TUEL,<br />
come novellato dall’art. 35, legge n.<br />
448/2001, ha introdotto il principio<br />
della proprietà pubblica, in mano agli<br />
AMBIENTE<br />
enti locali, degli impianti, delle reti e<br />
delle altre dotazioni patrimoniali destinate<br />
alla erogazione dei servizi pubblici<br />
locali. Esso ha, infatti, sancito,<br />
in via generale e salvo quanto stabilito<br />
dal successivo comma 13, il divieto<br />
di cessione della loro proprietà.<br />
Questo principio si coordina, evidentemente,<br />
con quello relativo all’erogazione<br />
del servizio in regime<br />
di concorrenza ed è preordinato alla<br />
sua concreta e corretta attuazione; la<br />
ACQUA<br />
Articolo<br />
«15-bis: Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli<br />
settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione,<br />
ai fini dell’attuazione delle disposizioni previste nel<br />
presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure<br />
diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque entro<br />
e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità<br />
di apposita deliberazione dell’ente affidante. Sono escluse<br />
dalla cessazione le concessioni affidate a società a<br />
capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato<br />
sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica<br />
che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme<br />
interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché<br />
quelle affidate a società a capitale interamente pubblico<br />
a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale<br />
sociale esercitino sulla società un controllo analogo a<br />
quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi<br />
la parte più importante della propria attività con l’ente o<br />
gli enti pubblici che la controllano».<br />
partecipazione alle gare di aspiranti<br />
gestori che non possano vantare la<br />
proprietà di beni funzionalmente e<br />
necessariamente destinati alla erogazione<br />
del servizio garantisce, infatti,<br />
la parità di condizioni tra i concorrenti<br />
ed esclude situazioni di indebito<br />
vantaggio a favore di alcuni soggetti.<br />
Il comma 13 - che, come accennato,<br />
rappresenta espressa deroga al<br />
principio della incedibilità - stabilisce<br />
che gli enti locali, singolarmente o in<br />
[4] Con circolare 18 marzo 2003, prot. GAB/2003/2975/B01, relativa al servizio idrico integrato, il Ministro dell’<strong>Ambiente</strong> e della<br />
Tutela del territorio ha invitato le regioni, le Autorità d’Ambito e le Autorità di Bacino a disapplicare l’art. 35, nella parte in<br />
cui prevedeva la separazione della gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali dall’erogazione del<br />
servizio all’utenza e l’attribuzione della proprietà dei beni strumentali a società immobiliari a prevalente capitale pubblico, al<br />
contempo diffidando le medesime amministrazioni dal disporre l’affidamento diretto del ciclo dell’acqua a favore di società<br />
partecipate dagli enti locali, mediante l’applicazione della previsione di favore contenuta nel comma 5. Sul punto si veda M.<br />
Chilosi, Servizi pubblici locali a rilevanza industriale: l’art. 35 al vaglio del giudice amministrativo in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n.<br />
18/2003, pag. 71.<br />
[5] La distinzione tra servizi pubblici «di rilevanza industriale» e quelli «privi di rilevanza industriale» comportava notevoli<br />
differenze nel regime giuridico a essi applicabile, posto che per i primi l’art. 113, TUEL prevedeva la regola generale<br />
dell’attribuzione con gara (sia pure con alcune eccezioni), mentre per i secondi l’art. 113-bis ammetteva l’affidamento diretto a<br />
enti e società pubbliche. La riforma introdotta dall’art. 14, D.L. n. 269/2003 ha, peraltro, avvicinato la disciplina delle due<br />
categorie di servizi, dal momento che ha introdotto per entrambi, quali condizioni per la legittimità dell’affidamento senza gara<br />
a società di capitali interamente pubbliche, la circostanza che «gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla<br />
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria<br />
attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano».<br />
[6] Sentenza del Consiglio di Stato n. 2380/2003; per un commento si veda l’articolo citato in nota 4. Sul punto si vedano anche le<br />
sentenze del TAR Marche n. 246/2003 e del TAR Campania n. 4203/2003.<br />
[7] Il DDL 4014 - progetto di riforma della disciplina dei servizi pubblici locali precedente all’art. 35, con il quale, peraltro,<br />
quest’ultimo si pone in linea di sostanziale continuità - già distingueva i «servizi a rilevanza industriale o imprenditoriale» dagli<br />
altri, annoverando, tra i primi, i seguenti:<br />
- servizio idrico integrato (acquedotto civile, fognatura e depurazione);<br />
- servizio di nettezza urbana (o igiene ambientale);<br />
- servizio di distribuzione del gas;<br />
- servizio di distribuzione dell’energia elettrica;<br />
- servizio di trasporto locale.<br />
Dal dato letterale dell’art. 35 si desume l’applicabilità della riforma al servizio idrico integrato e al trasporto locale; essi sono,<br />
infatti, espressamente richiamati nell’art. 113, comma 8, e nell’art. 35, comma 5 (peraltro oggi abrogato dal D.L. n. 269/2003).<br />
(segue)<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 75
ACQUA<br />
Articolo<br />
forma associata, possano costituire società<br />
di capitali (o, come si ritiene comunemente,<br />
avvalersi di società già<br />
costituite per altri scopi, previa eventuale<br />
modifica dello statuto), al fine di<br />
conferire le reti, gli impianti e le altre<br />
dotazioni patrimoniali destinati al servizio,<br />
dei quali siano proprietari.<br />
Mentre nella versione del comma<br />
13 introdotta dalla legge finanziaria<br />
2002 queste società “immobiliari” dovevano<br />
essere a capitale pubblico<br />
maggioritario (ed era, quindi, ammessa<br />
la partecipazione di un socio privato),<br />
oggi è invece richiesto, in virtù<br />
delle modifiche apportate dal D.L.<br />
269/2003 (si veda la tabella 1) alla<br />
disposizione in questione, che il capitale<br />
sociale sia totalmente detenuto<br />
dagli enti locali.<br />
Questa previsione, se da un lato<br />
AMBIENTE<br />
vale a rafforzare (sia pur indirettamente)<br />
il principio della proprietà<br />
pubblica dei beni strumentali all’esercizio<br />
dell’attività, dall’altro rischia di<br />
creare problemi nelle situazioni in<br />
cui debba procedersi allo scorporo<br />
dei beni [12] (con successivo conferimento<br />
della titolarità degli stessi alla<br />
società immobiliare comunale) dalle<br />
attuali società di gestione a capitale<br />
misto (il cui capitale sociale sia, cioè,<br />
detenuto, anche se in misura minoritaria,<br />
da soci privati).<br />
La modifica introdotta dal D.L. n.<br />
269/2003 puntualizza, inoltre, che la<br />
facoltà degli enti locali di conferire la<br />
proprietà dei beni strumentali a una<br />
società immobiliare interamente dagli<br />
stessi partecipata debba essere prevista<br />
dalle normative di settore (o,<br />
più correttamente, non vietata).<br />
Per quanto concerne quest’ultimo<br />
punto, si rileva che il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />
e del Territorio, nella già<br />
citata circolare 18 marzo 2003,<br />
GAB/2003/2975/B01, ha sostenuto<br />
l’inapplicabilità del comma 13 dell’art.<br />
113, TUEL al servizio idrico<br />
integrato, dovuta, da un lato, al regime<br />
di demanialità della maggior parte<br />
dei beni strumentali alla sua erogazione,<br />
dall’altro all’esigenza di evitare<br />
che la creazione di nuovi «contenitori<br />
societari» e l’imposizione di canoni<br />
di concessione d’uso si tramutino<br />
in nuovi costi e, di conseguenza,<br />
in aumenti tariffari a carico degli<br />
utenti.<br />
Le forme di gestione<br />
Il comma 3 dell’art. 113, TUEL,<br />
come modificato dall’art. 35, legge n.<br />
[8] Sul tema della riforma introdotta dalla legge 18 ottobre 2001, n. 3 recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della<br />
Costituzione» (in Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248) si vedano i nn. 7/2002 e 17/2002 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>,<br />
nonché il recente E. Mariotti, VIA, “legge obiettivo” ed elettrosmog: giudizi di costituzionalità dalla Consulta in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />
n. 20/2003, pag. 103.<br />
[9] Si considerino in particolare:<br />
- la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (cosiddetta “legge Galli”; in S.O. n. 11 alla Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1994, n. 14),<br />
quanto al servizio idrico integrato;<br />
- il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni (cosiddetto “decreto Ronchi”; in S.O. n. 33 alla<br />
Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1997, n. 38), relativamente al servizio di nettezza urbana;<br />
- il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 (cosiddetti decreti<br />
“Burlando” - in Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1997, n. 287 - e “Burlando bis” - in Gazzetta Ufficiale del 4 novembre<br />
1999, n. 259), per quanto riguarda il trasporto pubblico locale;<br />
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (cosiddetto “decreto Bersani”; in Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1999, n. 75), per<br />
quanto attiene alla distribuzione di energia elettrica;<br />
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (cosiddetto decreto “Letta”; in Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2000, n. 142),<br />
relativamente alla distribuzione di gas naturale.<br />
[10] In particolare, per quanto concerne le normative nazionali di applicazione di disposizioni comunitarie, restano fermi i decreti<br />
legislativi 17 marzo 1995, nn. 157 e 158 attuativi delle direttive n. 92/50/CEE, 90/531/CEE e 93/38/CEE in materia di appalti<br />
pubblici di servizi, i cui precetti dovranno essere rispettati dai gestori di servizi pubblici, quali “amministrazioni aggiudicatrici”,<br />
nel caso intendano avvalersi, nel corso della loro attività gestionale, di operatori terzi.<br />
[11] Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2380/2003 già citata, ha affermato che il richiamo, contenuto in varie disposizioni<br />
dell’art. 35, legge finanziaria 2002, alle misure previste per i singoli settori e alla normativa comunitaria, non vale a escludere<br />
a priori, in presenza della normativa speciale, l’applicabilità della disposizione generale di cui all’art. 113, TUEL. Il Giudice<br />
osserva che, se si affermasse la prevalenza di tutte le normative di settore, sulla base della loro semplice esistenza, «si<br />
priverebbe la norma (art. 35, n.d.r.) di ogni utilità e significato, posto che tutti i servizi pubblici locali risultano autonomamente<br />
regolati in via speciale, e le si impedirebbe di produrre qualsiasi effetto».<br />
[12] Al fine di conseguire l’obiettivo di mantenere pubblica la proprietà delle opere destinate alla erogazione del servizio, il comma<br />
9 dell’articolo 35, legge finanziaria 2002 - lasciato invariato dal D.L. n. 269/2003 - impone agli enti locali di procedere allo<br />
scorporo delle opere e dei beni necessari per la gestione del servizio dal patrimonio delle società, già costituite alla data di<br />
entrata in vigore della legge finanziaria, nelle quali la maggioranza del capitale sociale sia detenuto dagli enti locali.<br />
[13] Fra le varie legislazioni a oggi adottate in materia di servizi a rete fissa, il decreto “Bersani”, riguardante il mercato interno<br />
dell’energia elettrica, è quello che ha più limpidamente previsto la predetta separazione. L’art. 3, decreto in esame ha, infatti,<br />
demandato il compito di esercitare «le attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, ivi compresa la gestione<br />
unificata della rete di trasmissione nazionale» (definita, al precedente art. 2, comma 20, «il complesso delle stazioni di<br />
trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente”) a un<br />
soggetto denominato “gestore della rete di trasmissione nazionale», che opera, ai sensi dell’art. 3, comma 5, in regime di<br />
concessione. La legge n. 36/1994 relativa ai servizi idrici, invece, non consente espressamente la separazione dell’attività di<br />
(segue)<br />
76 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
448/2001 (non mutato dal D.L. 269/<br />
2003), dispone che «le discipline di<br />
settore stabiliscono i casi nei quali<br />
l’attività di gestione delle reti e degli<br />
impianti destinati alla produzione dei<br />
servizi pubblici locali (...) può essere<br />
separata da quella di erogazione degli<br />
stessi».<br />
La separazione dell’attività di gestione<br />
dei beni strumentali da quella<br />
di erogazione del servizio deve, dunque,<br />
essere espressamente consentita<br />
dalle normative che disciplinano i vari<br />
settori [13] .<br />
Il comma 4 dell’art. 113 stabilisce<br />
che, qualora sia separata dall’erogazione<br />
del servizio, l’attività di gestione<br />
dei beni sia affidata:<br />
● in linea generale, a società di capitali<br />
selezionate con gara,<br />
AMBIENTE<br />
ovvero<br />
● a società di capitali partecipate<br />
totalmente dagli enti locali, anche<br />
con affidamento diretto (ossia senza<br />
selezione concorsuale), a patto che<br />
gli enti pubblici titolari «esercitino<br />
sulla società un controllo analogo a<br />
quello esercitato sui propri servizi e<br />
che la società realizzi la parte più<br />
importante della propria attività<br />
con l’ente o gli enti pubblici che la<br />
controllano».<br />
Le due condizioni sono state introdotte<br />
dal D.L. n. 269/2003, sulla<br />
falsariga della sentenza della Corte<br />
di Giustizia europea (pronunciata il<br />
18 novembre 1999, in causa C-<br />
107/98, nota come sentenza<br />
“Teckal”) [14] , relativa alla conformità<br />
al diritto europeo dell’aggiudica-<br />
ACQUA<br />
Articolo<br />
zione diretta, a un consorzio partecipato<br />
da parte di un ente locale, di un<br />
contratto di fornitura di prodotti e di<br />
prestazione di determinati servizi.<br />
La Corte, in particolare, ha concluso<br />
per la soluzione affermativa, ossia<br />
per la legittimità dell’assegnazione<br />
senza gara, nel caso in cui il soggetto<br />
affidatario sia controllato dagli enti<br />
locali e svolga la parte più significativa<br />
della propria attività a favore<br />
degli enti medesimi (cosiddetto affidamento<br />
“in house”).<br />
Per quanto riguarda l’ordinamento<br />
italiano, il principio ora enunciato era<br />
già stato accolto, prima dell’emanazione<br />
del D.L. n. 269/2003, nella circolare<br />
del Dipartimento per le politiche<br />
comunitarie della Presidenza del<br />
Consiglio dei Ministri 19 ottobre<br />
gestione dei beni strumentali da quella di erogazione del servizio, anzi, sembra optare per la soluzione opposta, ossia per la<br />
unificazione delle due attività in capo a un unico soggetto gestore. In particolare, l’art. 16 della legge in esame stabilisce che<br />
«ciascun ente locale ha facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all’adeguamento del servizio idrico in relazione<br />
ai piani urbanistici, previa convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere sono affidate in<br />
gestione». Inoltre, l’art. 12, comma 1, legge “Galli” prevede che «le opere, gli impianti e le canalizzazioni ... di proprietà degli<br />
enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e a consorzi, salvo diverse disposizioni della convenzione,<br />
sono affidati in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini<br />
previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare». Ancora, il D.P.C.M. 4 marzo 1996, recante «Disposizioni in materia di<br />
risorse idriche», stabilisce, all’Allegato, paragrafo 7, punto 7.2.1. che «il gestore deve dare concreta attuazione al programma di<br />
investimento» definito dagli enti locali a norma dell’art. 11, legge n. 36/1994, all’esito delle operazioni di ricognizione delle<br />
opere di acquedotto, fognatura e depurazione esistenti. «A tal fine», prosegue la disposizione, «gli Enti locali, nell’affidamento<br />
della gestione, dovranno verificare che il soggetto gestore possieda i requisiti necessari in termini di capacità organizzative<br />
generali e specifiche competenze professionali». Il gestore potrà individuare «le situazioni di crisi, in atto o potenziali, nelle reti,<br />
negli impianti e nell’organizzazione e nelle condizioni di esercizio in genere» attraverso «un’idonea gestione del sistema di<br />
controllo». Il punto 8.4.11. del medesimo allegato precisa che il sistema di qualità, del quale si debbono necessariamente<br />
munire i gestori di servizi con utenza superiore a 100.000 abitanti, deve includere «un piano di manutenzione programmata e di<br />
rinnovi tali da garantire il continuo mantenimento in efficienza del sistema affidato al gestore». Dall’insieme delle disposizioni<br />
esaminate si deduce che, nel sistema delineato dalla legge n. 36/1994, l’attività di gestione delle reti, degli impianti e delle altre<br />
dotazioni patrimoniali debba essere attribuita al gestore del servizio idrico integrato. Questa interpretazione è stata peraltro<br />
adottata dal Ministro dell’<strong>Ambiente</strong> nella circolare 18 marzo 2003 sopra citata. Per quanto, infine, riguarda il settore del gas<br />
naturale, è significativo osservare che una recente proposta di direttiva europea, presentata dal Parlamento e dal Consiglio in<br />
data 13 marzo 2001, recante «Modificazione delle direttive 96/92/CE e 98/30/CE relative a norme comuni per i mercati interni<br />
dell’energia elettrica e del gas naturale», ha sottolineato la necessità di addivenire a una separazione più netta delle attività di<br />
trasmissione e distribuzione da quelle di gestione delle reti. Anche nel mercato interno del gas, come in quello dell’energia<br />
elettrica, la tendenza è dunque quella di separare l’attività di erogazione del servizio da quella di gestione delle reti, processo<br />
peraltro già avviato dal “decreto Letta” (D.Lgs. n. 164/2000).<br />
[14] In Raccolta della Giurisprudenza 1999, pagg. I-8121.<br />
[15] Sul punto si veda G. Butti e M. Chilosi., op. cit. in nota 3, pag. 63 e segg.<br />
[16] «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l’accelerazione delle<br />
procedure di dismissione di partecipazione dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni» (in Gazzetta Ufficiale del 30<br />
luglio 1994, n. 177).<br />
[17] «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo» (in Gazzetta<br />
Ufficiale del 17 maggio 1997, n. 113). È la cosiddetta “Bassanini-bis”.<br />
[18] Per quanto concerne il servizio idrico integrato, questa disposizione va coordinata con la legge n. 36/1994 e successive<br />
modifiche e integrazioni, con la normativa regionale e i relativi provvedimenti di attuazione. La “legge Galli” ha - come noto -<br />
riformato il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) promuovendone l’affidamento ad un unico soggetto<br />
gestore per Ambito Territoriale Ottimale. L’art. 9, comma 4, legge in esame ha tuttavia previsto che «al fine di salvaguardare le<br />
(segue)<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 77
ACQUA<br />
Articolo<br />
2001, n. 12727 «Affidamento a società<br />
miste della gestione dei servizi pubblici<br />
locali». Questa nota ministeriale<br />
ha, infatti, richiamato l’orientamento<br />
espresso dalla Corte di Giustizia europea<br />
nella sentenza “Teckal”, sostenendo<br />
che il rapporto di controllo intercorrente<br />
tra enti locali e soggetto<br />
gestore deve essere analogo a una<br />
relazione di subordinazione gerarchica,<br />
la quale si verifica, in particolare,<br />
«quando sussiste un controllo gestionale<br />
e finanziario stringente dell’ente<br />
pubblico sull’ente societario»; in questi<br />
casi, la gestione del servizio può<br />
essere affidata direttamente, senza necessità<br />
di procedere con gara a evidenza<br />
pubblica secondo le modalità<br />
indicate nelle leggi comunitarie. Ciò<br />
anche quando si configuri una concessione<br />
di servizi, ossia qualora l’affidamento<br />
riguardi «un servizio in cambio<br />
della gestione dello stesso come<br />
corrispettivo».<br />
La Commissione europea, nella<br />
procedura di infrazione avviata nei<br />
confronti dell’Italia il 26 giugno<br />
2002, ha ulteriormente chiarito che<br />
affinché possa sussistere il controllo<br />
analogo a quello esercitato sui propri<br />
servizi «non è sufficiente il semplice<br />
esercizio degli strumenti di cui dispone<br />
il socio di maggioranza secondo<br />
le regole proprie del diritto societario.<br />
Il controllo contemplato dalla<br />
sentenza Teckal fa infatti riferimento<br />
ad un rapporto che determina, da<br />
AMBIENTE<br />
parte dell’amministrazione controllante,<br />
un assoluto potere di direzione,<br />
coordinamento e supervisione<br />
dell’attività del soggetto partecipato,<br />
e che riguarda l’insieme dei più<br />
importanti atti di gestione del medesimo.<br />
In virtù di tale rapporto il soggetto<br />
partecipato, non possedendo alcuna<br />
autonomia decisionale in relazione<br />
ai più importanti atti di gestione,<br />
si configura soltanto come un’entità<br />
distinta solo formalmente dall’amministrazione,<br />
ma che in concreto continua<br />
a costituire parte della stessa.<br />
Solo a tali condizioni si può ritenere<br />
che tra amministrazione ed aggiudicatario<br />
non sussista, agli effetti pratici,<br />
un rapporto di terzietà rilevante<br />
ai fini dell’applicazione delle regole<br />
comunitarie in materia di appalti<br />
pubblici».<br />
È evidente che, se questa interpretazione<br />
dovesse essere confermata<br />
dalla giurisprudenza italiana e da<br />
quella della Corte di Giustizia, un<br />
simile rapporto sarebbe difficilmente<br />
configurabile rispetto alle società di<br />
capitali costituite dagli enti locali, a<br />
meno che un controllo stringente degli<br />
stessi sulla conduzione aziendale<br />
non venga garantito, indipendentemente<br />
dal modello organizzativo prescelto,<br />
attraverso patti parasociali collegati<br />
ai programmi di attività, strumenti<br />
statutari o convenzionali in grado<br />
di contribuire od orientare concre-<br />
tamente l’attività verso il conseguimento<br />
di finalità e secondo criteri dettati<br />
dalle amministrazioni proprietarie<br />
[15] .<br />
Ai soggetti che soddisfino le due<br />
condizioni esaminate (controllo degli<br />
enti locali e prevalenza dell’attività a<br />
favore dei medesimi) può essere affidata,<br />
oltre alla gestione delle reti, degli<br />
impianti e delle altre dotazioni<br />
patrimoniali, anche l’attività di erogazione<br />
del servizio - generalmente oggetto<br />
di gara - in virtù delle modifiche<br />
apportate dal D.L. n. 269/2003 al<br />
comma 5 dell’art. 113 TUEL (si veda<br />
la tabella 1).<br />
A mente della citata disposizione,<br />
l’affidamento diretto può essere disposto,<br />
in alternativa alla selezione<br />
concorsuale, anche nei confronti di<br />
società a capitale misto il cui socio<br />
privato sia stato selezionato mediante<br />
procedure di gara a evidenza pubblica<br />
(non sembra, quindi, più possibile<br />
ricorrere alla trattativa diretta con i<br />
potenziali acquirenti ex lege n.<br />
474/1994 [16] , richiamata per le società<br />
degli enti locali dall’art. 17, comma<br />
51, legge n. 127/1997) [17] . In questo<br />
caso, il Legislatore ritiene legittimo<br />
l’affidamento diretto in ragione<br />
dell’“anticipazione” al momento della<br />
costituzione della società della garanzia<br />
dei principi di imparzialità e di<br />
libera concorrenza, resa possibile dal<br />
procedimento di scelta con gara del<br />
partner privato.<br />
forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i<br />
comuni e le province possono provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralità di soggetti e di forme<br />
tra quelle di cui al comma 2. In tal caso, i comuni e le province individuano il soggetto che svolge il compito di coordinamento<br />
del servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la pluralità di soggetti gestori».<br />
La salvaguardia disposta dall’Autorità d’Ambito può ritenersi coincidere con quella prevista dalla normativa di settore<br />
richiamata dal comma 15-bis del rinnovato art. 113, TUEL. Sull’argomento della salvaguardia si è recentemente pronunciato il<br />
TAR Lazio con sentenza 21 ottobre 2003, n. 8883, il quale, con riferimento alla L.R. Lazio n. 6/1996, di attuazione della “legge<br />
Galli”, ha affermato che «l’unicità della gestione rappresenta la regola e la salvaguardia di organismi esistenti va riguardata alla<br />
stregua di un’eccezione», con la conseguenza che non è configurabile, a favore dei soggetti gestori esistenti, un diritto a<br />
ottenere la salvaguardia, nonostante siano in possesso dei requisiti indicati dalla normativa regionale; in particolare, il giudice<br />
amministrativo osserva che «la legge non pone alcun obbligo di procedere ad una preventiva verifica» sulla base dei criteri e<br />
parametri indicati dalla legge regionale «al fine di individuare gli organismi esistenti da salvaguardare o meno; ma, al contrario,<br />
evidenzia la necessità di effettuare rigorosi riscontri e controlli, solo nell’eventualità in cui sia stata espressa la volontà di<br />
salvaguardia in relazione ad una gestione dell’organismo esistente, talmente efficace sul piano della qualità e dell’economicità<br />
dei servizi prestati da far apparire antieconomico non continuare ad avvalersene». Per quanto riguarda gli altri settori, il<br />
“decreto Burlando” (D.Lgs. 422/1997, modificato dal D.Lgs. 400/1999) ha stabilito, relativamente al trasporto pubblico locale,<br />
che «le Regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2003, nel corso del quale vi è<br />
la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed alle società derivanti dalle trasformazioni di cui al<br />
(segue)<br />
78 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
La durata del periodo<br />
transitorio<br />
Il D.L. n. 269/2003 ha aggiunto<br />
all’art. 113, TUEL il comma 15-bis<br />
(si veda la tabella 1), relativo al<br />
“periodo transitorio” (ossia alla fase<br />
di passaggio dal sistema previgente<br />
alla nuova disciplina), eliminando<br />
le previsioni precedentemente contenute<br />
nell’art. 35, legge finanziaria<br />
2002 (in particolare commi 2, 3 e<br />
4).<br />
La nuova disposizione prevede<br />
che, qualora il termine delle gestioni<br />
esistenti non sia stato fissato dalle<br />
normative di settore [18] , esse debbano,<br />
comunque, cessare entro il 31<br />
dicembre 2006, termine oggi non<br />
più prorogabile, stante l’avvenuta<br />
abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art.<br />
35, legge finanziaria 2002 [19]<br />
da parte del decreto in commento.<br />
La cessazione anticipata della gestione<br />
del servizio pubblico locale rispetto<br />
ai contratti in corso - spesso<br />
di durata rilevante - non trova, peraltro,<br />
attuazione nel caso di società<br />
miste che abbiano scelto il socio privato<br />
con gara (o attraverso la quota-<br />
AMBIENTE<br />
zione in borsa) e di società totalmente<br />
pubbliche che soddisfino le condizioni<br />
individuate dalla sentenza<br />
“Teckal” sopra esaminate (controllo<br />
degli enti locali equivalente a quello<br />
esercitato sui propri servizi e svolgimento<br />
dell’attività prevalentemente<br />
a favore degli enti medesimi). La<br />
norma intende, evidentemente, coordinare<br />
la disciplina transitoria con<br />
quella “a regime” contenuta nel comma<br />
5 dell’art. 113 (si veda il paragrafo<br />
precedente).<br />
Abrogazione di norme<br />
transitorie e finali<br />
Oltre ai commi 2, 3 e 4 dell’art.<br />
35, legge n. 448/2001, relativi al<br />
periodo transitorio, il D.L. n.<br />
269/2003 ha abrogato le disposizioni<br />
contenute nei commi 5 e 16 del<br />
medesimo articolo:<br />
● il comma 5 prevedeva una disciplina<br />
speciale per il “ciclo dell’acqua”<br />
(acquedotto, fognatura e<br />
depurazione), secondo la quale<br />
l’Autorità d’ambito - ente regolatore<br />
formato da tutti gli enti locali<br />
compresi nell’Ambito Territoriale<br />
ACQUA<br />
Articolo<br />
Ottimale di riferimento - poteva<br />
affidare direttamente il servizio<br />
idrico integrato a società di capitali<br />
partecipate unicamente da enti<br />
facenti parte dello stesso ambito,<br />
per un lasso di tempo non superiore<br />
al periodo transitorio massimo<br />
definito dal Governo. Entro due<br />
anni dall’affidamento, gli azionisti<br />
pubblici, inoltre, avrebbero dovuto<br />
cedere a un socio privato -<br />
secondo procedura a evidenza pubblica<br />
- almeno il 40% del pacchetto<br />
azionario della società, pena la<br />
perdita immediata dell’affidamento<br />
del servizio. L’eliminazione di<br />
questa disposizione di carattere eccezionale,<br />
palesemente derogatoria<br />
rispetto al generale principio<br />
di concorrenza, era stata del resto<br />
suggerita dalla Commissione europea<br />
nell’ambito della procedura<br />
di infrazione del giugno del 2002.<br />
È presumibile che questa modifica<br />
possa creare problemi nei casi<br />
in cui il predetto procedimento sia<br />
stato applicato nonostante il Ministero<br />
dell’<strong>Ambiente</strong> avesse invitato<br />
le amministrazioni locali a di<br />
comma 3, ma con l’obbligo di affidamento di quote del servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali, previa<br />
revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria» (art. 18, comma 3-bis). Il decreto “Bersani” (D.Lgs. n. 79/1999),<br />
dopo aver liberalizzato «le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica» e<br />
sottoposto a regime di concessione «l’attività di distribuzione» della stessa (art. 1, comma 1), ha disposto che «le imprese<br />
distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto (...) continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla<br />
base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato e aventi<br />
scadenza 31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e,<br />
se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione» (art. 9, comma 1). Infine, il<br />
decreto “Letta” (D.Lgs. n. 164/2000), che ha liberalizzato «le attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento,<br />
distribuzione e vendita di gas naturale, in qualunque forma e comunque utilizzato» (art. 1, comma 1), ha previsto un periodo<br />
transitorio di «cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000», incrementabile di ulteriori cinque anni a determinate condizioni<br />
(sostanzialmente, l’allargamento del bacino d’utenza e la privatizzazione nella misura minima del 40%), durante il quale<br />
possono essere mantenuti gli affidamenti diretti e le concessioni in essere (art. 15, commi 4, 5 e 7).<br />
[19] Il comma 3 dell’art. 35 consentiva la proroga del termine di cessazione dell’affidamento in presenza di determinate condizioni.<br />
Il periodo transitorio, in particolare, poteva essere incrementato in misura non inferiore a:<br />
- un anno nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del termine fissato dal regolamento governativo, si fosse<br />
costituita, mediante una o più fusioni, una nuova società in grado di servire un bacino di utenza «complessivamente non<br />
inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore»;<br />
- due anni nel caso in cui, entro il medesimo termine di cui al punto precedente, un’impresa affidataria si fosse trovata a<br />
operare, anche a seguito di una o più fusioni, in un ambito «corrispondente almeno all’intero territorio provinciale ovvero a<br />
quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti»;<br />
- un anno nel caso in cui, sempre entro il termine di cui al primo punto, la società affidataria del servizio fosse stata<br />
partecipata, almeno per il 40%, da soggetti privati;<br />
- un ulteriore anno nel caso in cui, ancora entro il termine di cui al primo punto, la società affidataria fosse passata in mano<br />
privata (avesse cioè ceduto ai privati il proprio pacchetto azionario nella misura minima del 51%).<br />
Il comma 4 dell’art. 35 precisava che, nel caso ricorressero più d’una delle condizioni indicate al comma 3, i relativi termini<br />
potessero essere, al fine della proroga del periodo transitorio, sommati. L’abrogazione di queste disposizioni è stata<br />
espressamente richiesta dalla Commissione europea, in quanto le proroghe, che potevano arrivare sino a cinque anni,<br />
avrebbero comportato uno slittamento eccessivo del termine di apertura dei mercati.<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 79
ACQUA<br />
Articolo<br />
sapplicare il comma 5 dell’art. 35<br />
(circolare del 18 marzo 2003);<br />
● per quanto riguarda il comma 16<br />
dell’art. 35, esso demandava al Governo<br />
il compito di adottare con regolamento,<br />
entro sei mesi dalla data di<br />
entrata in vigore della legge finanziaria<br />
2002, le disposizioni necessarie<br />
per l’esecuzione e l’attuazione della<br />
riforma. Il regolamento doveva disciplinare,<br />
in particolare, i seguenti<br />
aspetti:<br />
Art. 35, legge finanziaria 2002 Art. 35, legge finanziaria 2002, come sostituito dall’art. 14,<br />
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, a decorrere dal 2 ottobre 2003<br />
(termine per la conversione in legge: 1˚ dicembre 2003)<br />
«1. L’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento<br />
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.<br />
267, è sostituito dal seguente:» (si veda la tabella 1).<br />
«2. Nei casi in cui le disposizioni previste per i singoli settori non<br />
stabiliscono un congruo periodo di transizione, ai fini dell’attuazione<br />
delle disposizioni previste dall’articolo 113 del testo unico<br />
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto<br />
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1<br />
del presente articolo, il regolamento di cui al comma 16 del<br />
presente articolo indica i termini, comunque non inferiori a tre<br />
anni e non superiori a cinque anni, di scadenza o di anticipata<br />
cessazione della concessione rilasciata con procedure diverse<br />
dall’evidenza pubblica. A valere da tale data si applica il divieto<br />
di cui al comma 6 del medesimo articolo 113 del citato testo<br />
unico, salvo nei casi in cui si tratti dell’espletamento delle prime<br />
gare aventi per oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti<br />
alla gara stessa. Il regolamento definisce altresì le condizioni<br />
per l’ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane<br />
che abbiano avuto all’estero la gestione del servizio senza<br />
ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che,<br />
nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano<br />
garantiti tempi certi per l’effettiva apertura dei relativi mercati.<br />
A far data dal termine di cui al primo periodo, è comunque<br />
vietato alle società di capitali in cui la partecipazione pubblica è<br />
superiore al 50 per cento, se ancora affidatarie dirette, di partecipare<br />
ad attività imprenditoriali al di fuori del proprio territorio».<br />
AMBIENTE<br />
- individuazione dei servizi pubblici<br />
di rilevanza industriale (art. 35,<br />
comma 16);<br />
- la durata del periodo transitorio<br />
(art. 35, commi 2 e 3);<br />
- le condizioni per l’ammissione<br />
alle gare di imprese che abbiano ottenuto<br />
all’estero l’affidamento di un<br />
servizio senza partecipare a procedure<br />
concorsuali (art. 35, comma 2).<br />
Dei tre punti, il D.L. n. 269/2003<br />
ha espressamente risolto solo il se-<br />
Art. 35, legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002):<br />
le modifiche del D.L. n. 269/2003<br />
(le variazioni sono riportate in grassetto corsivo)<br />
«1. L’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento<br />
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.<br />
267, è sostituito dal seguente:» (si veda la tabella 1).<br />
Abrogato<br />
condo; nonostante l’abrogazione del<br />
comma 16, è peraltro auspicabile<br />
che il Governo intervenga, entro un<br />
termine ragionevole, a disciplinare<br />
anche il terzo, dettando le condizioni<br />
per l’ammissione alle gare delle imprese,<br />
straniere e italiane, già affidatarie<br />
dirette di servizi pubblici locali.<br />
In tabella 2 viene riportato un confronto<br />
tra l’articolo 35, legge n.<br />
448/2001 (Finanziaria 2002), e la versione<br />
modificata D.L. 30 settembre<br />
2003, n. 269. l<br />
TABELLA 2<br />
80 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
«3. Il periodo transitorio di cui al comma 2 può essere incrementato,<br />
alle condizioni sotto indicate, in misura non inferiore a: a)<br />
un anno nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere<br />
dei termini previsti dal regolamento di cui al comma 16 del<br />
presente articolo, si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla<br />
costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di<br />
utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente<br />
servito dalla società maggiore; b) due anni nel caso<br />
in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un’impresa affidataria,<br />
anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in<br />
un ambito corrispondente almeno all’intero territorio provinciale<br />
ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti;<br />
c) un anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera<br />
a), la società affidataria sia partecipata almeno per il 40 per<br />
cento da soggetti privati; d) un ulteriore anno nel caso in cui,<br />
entro il termine di cui alla lettera a), la società affidataria sia<br />
partecipata almeno per il 51 per cento dai privati».<br />
«4. Ove ricorra più di una delle condizioni indicate al comma 3 i<br />
relativi termini possono essere posticipati, sommando le relative<br />
scadenze».<br />
«5. In alternativa a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo<br />
113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,<br />
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come<br />
sostituito dal comma 1 del presente articolo, i soggetti competenti,<br />
individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 9 della legge<br />
5 gennaio 1994, n. 36, possono affidare, entro diciotto mesi<br />
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio<br />
idrico integrato a società di capitali partecipate unicamente da<br />
enti locali che fanno parte dello stesso ambito territoriale ottimale,<br />
per un periodo non superiore a quello massimo determinato<br />
ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente<br />
articolo. Entro due anni da tale affidamento, anche se già<br />
avvenuto alla data di entrata in vigore della presente legge,<br />
con le modalità di cui al presente comma, gli enti locali azionisti<br />
applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 3,<br />
mediante procedura ad evidenza pubblica, pena la perdita<br />
immediata dell’affidamento del servizio alla società da essi<br />
partecipata».<br />
«7. Le imprese concessionarie cessanti nei termini stabiliti dal<br />
regolamento di cui al comma 16 del presente articolo reintegrano<br />
gli enti locali nel possesso delle reti, degli impianti e delle<br />
altre dotazioni utilizzati per la gestione dei servizi. Ad esse è<br />
dovuto dal gestore subentrante un indennizzo stabilito secondo<br />
le disposizioni del comma 9 dell’articolo 113 del citato testo<br />
unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000, come sostituito<br />
dal comma 1 del presente articolo».<br />
«15. Dopo l’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento<br />
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto<br />
2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,<br />
è inserito il seguente: “Art. 113-bis. (Gestione dei servizi pubblici<br />
locali privi di rilevanza industriale)”; (si veda la tabella 1)».<br />
«16. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17,<br />
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive<br />
modificazioni, sentite le Autorità indipendenti di settore e la<br />
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo<br />
28 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta le disposizioni necessarie<br />
per l’esecuzione e l’attuazione del presente articolo, con<br />
l’individuazione dei servizi di cui all’articolo 113, comma 1, del<br />
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui<br />
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal<br />
comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di<br />
entrata in vigore della presente legge».<br />
AMBIENTE<br />
Abrogato<br />
Abrogato<br />
Abrogato<br />
«7. Le imprese concessionarie cessanti al termine dell’affidamento<br />
reintegrano gli enti locali nel possesso delle reti, degli<br />
impianti e delle altre dotazioni utilizzati per la gestione dei<br />
servizi. Ad esse è dovuto dal gestore subentrante un indennizzo<br />
stabilito secondo le disposizioni del comma 9 dell’articolo 113<br />
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000,<br />
come sostituito dal comma 1 del presente articolo».<br />
15. Dopo l’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento<br />
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto<br />
2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,<br />
è inserito il seguente “Art. 113-bis. (Gestione dei servizi pubblici<br />
locali privi di rilevanza industriale)”; (si veda la tabella 1)».<br />
Abrogato<br />
ACQUA<br />
Articolo<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 81
VIA<br />
Articolo<br />
di Elisabetta Mariotti, professoressa incaricata di diritto amministrativo e dell’ambiente<br />
presso il Politecnico di Milano<br />
Alla luce delle nuove misure<br />
per la riqualificazione urbanistica,<br />
ambientale e paesaggistica<br />
e per la definizione degli illeciti<br />
edilizi di cui all’art. 32,<br />
D.L. 30 settembre 2003, n. 269,<br />
si impongono almeno due considerazioni.<br />
La prima riguarda<br />
la suddivisione delle competenze<br />
legislative tra Stato e regioni<br />
dopo la riforma del Titolo V<br />
della Costituzione che ha escluso<br />
qualsiasi competenza dello<br />
Stato in materia edilizia, se<br />
non per dettare i principi fondamentali;<br />
tuttavia, la nuova<br />
misura esprime la volontà statale<br />
di riservarsi il compito di<br />
definire l’oggetto della sanatoria,<br />
senza lasciare alle regioni<br />
lo spazio per allontanarsi da tale<br />
identificazione. La seconda<br />
riguarda, invece, la scarsa attenzione<br />
posta dal Legislatore<br />
in questa sede alla tutela ambientale.<br />
In questo senso, uno<br />
strumento correttivo potrebbe<br />
essere rappresentato dal richiamo<br />
ai principi comunitari di tutela<br />
dell’ambiente contenuti<br />
nella legislazione vigente.<br />
AMBIENTE<br />
Centrale la questione delle competenze Stato-regioni dopo la riforma costituzionale<br />
Con il maxi-decreto, abusi edilizi sanati<br />
senza la previsione di procedure di VIA<br />
La previsione normativa contenuta<br />
nell’art. 32, D.L. 30 settembre<br />
2003, n. 269 «Disposizioni<br />
urgenti per favorire lo sviluppo<br />
e per la correzione dell’andamento<br />
dei conti pubblici» (in S.O.<br />
n. 157 alla Gazzetta Ufficiale del 2<br />
ottobre 2003, n. 229) ha una formulazione<br />
copiosa che impone riflessioni<br />
sulla materia specifica della<br />
sanatoria edilizia e sui principi fondamentali<br />
di gestione del territorio<br />
di recente rivisitati dalla riforma del<br />
Titolo V della Costituzione [1] .<br />
L’impostazione scelta dal Legislatore<br />
è caratterizzata dalla finalità<br />
di dettare nuove misure per la riqualificazione<br />
urbanistica, ambientale e<br />
paesaggistica, per l’incentivazione<br />
dell’attività di repressione dell’abusivismo<br />
edilizio, nonché per la definizione<br />
degli illeciti edilizi e delle<br />
occupazioni di aree demaniali. Ciò<br />
ha comportato la previsione di un<br />
articolato complesso destinato a trattare<br />
le modalità di intervento sul<br />
territorio ai fini della riqualificazione<br />
delle aree deturpare dal fenomeno<br />
dell’abusivismo edilizio sia mediante<br />
l’incentivazione dell’azione<br />
amministrativa di repressione sia<br />
mediante la creazione di spazi di<br />
sanatoria.<br />
La lettura dell’art. 32 dimostra<br />
questo duplice obiettivo, laddove individua<br />
forme di supporto finanziario<br />
e amministrativo per gli enti lo-<br />
cali nelle istruttorie e nell’assunzione<br />
di provvedimenti di repressione<br />
e nell’attuazione di quelli già adottati,<br />
nonché criteri per la concessione<br />
di permessi di costruire in sanatoria<br />
per le situazioni ritenute “sanabili”.<br />
In questo senso, l’art. 32 ha toccato<br />
l’assetto delle potestà degli organi<br />
dello Stato in misura diversa e<br />
più ampia rispetto alle discipline dei<br />
“condoni edilizi” che l’Italia aveva<br />
già avuto modo di vedere negli ultimi<br />
venti anni.<br />
Ecco perché ormai da più parti si<br />
sollevano critiche in ordine alla portata<br />
dell’art. 32 alla luce della ripartizione<br />
dei compiti tra lo Stato e le<br />
regioni, proprio perché, come è noto,<br />
sulla base del titolo V della Costituzione,<br />
lo Stato non ha più competenza<br />
in materia edilizia, se non per<br />
dettare i principi fondamentali [2] .<br />
Questa considerazione impone di<br />
valutare che, nella materia squisitamente<br />
edilizia, l’unico fondamento<br />
della potestà statale risiede nella materia<br />
penale che, nel caso specifico,<br />
si integra nell’estinzione generalizzata<br />
dei reati edilizi. Con questa impostazione,<br />
il provvedimento legislativo<br />
avrebbe, quindi, assunto la natura<br />
giuridica di un’amnistia, con la<br />
conseguente illegittimità procedurale<br />
per l’emanazione con decreto legge<br />
nell’ambito della Finanziaria e<br />
non con legge specifica, con la maggioranza<br />
qualificata dei due terzi<br />
[1] Riforma attuata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248). Si vedano<br />
anche i nn. 7/2002 e 17/2002 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />
[2] Si veda il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» (in S.O. n.<br />
(segue)<br />
82 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
prevista dall’art. 79 della Costituzione.<br />
In aiuto rispetto a questa criticità<br />
deve richiamarsi l’interpretazione<br />
assunta dalla Corte Costituzionale<br />
(sentenze n. 369/1988 e n. 427/<br />
1995) che, riconoscendo la stretta<br />
vicinanza dei due istituti, ma ritenendo<br />
che la specialità del condono<br />
risieda nel fatto che il condono stesso<br />
«opera solo a seguito della realizzazione<br />
di una complessa fattispecie<br />
la quale è, insieme, estintiva di<br />
effetti penali e costitutiva di effetti<br />
amministrativi», offre occasioni di<br />
salvataggio al percorso scelto dall’art.<br />
32, D.L. n. 269/2003 .<br />
Per quanto si faccia riferimento a<br />
quest’ultima interpretazione, non<br />
sfugge che la natura giuridica<br />
“speciale” del condono, riconosciuta<br />
dalla Consulta, oggi deve fare i<br />
conti con la Costituzione vigente<br />
che ha riconosciuto alla regione la<br />
competenza a regolare gli effetti amministrativi<br />
in materia edilizia. Ciò<br />
comporta, come detto sopra, che<br />
l’art. 32 sollevi riflessioni di non<br />
poco rilievo sulla legittimità costituzionale<br />
della sua emanazione, ancor<br />
prima di entrare a esaminare la portata<br />
delle singole prescrizioni per<br />
l’operatività della sanatoria.<br />
Da queste osservazioni si deve<br />
concludere che, per quanto concerne<br />
la portata delle prescrizioni dell’art.<br />
32 che attengono più specificamente<br />
il rilascio del permesso in sanatoria,<br />
rimangono vivi i dubbi di legittimità<br />
AMBIENTE<br />
dell’intervento, almeno per le regioni<br />
che hanno provveduto a disciplinare<br />
la materia edilizia con propria legge<br />
regionale nell’ambito degli spazi<br />
consentiti dal T.U. dell’edilizia.<br />
Si è comunque osservato che la<br />
portata della previsione in commento<br />
è ampia poiché essa interviene<br />
sulla materia del governo del territorio<br />
per la quale si è in presenza di<br />
competenza concorrente Stato-regioni<br />
e sulla materia della tutela dell’ambiente<br />
per la quale vige la competenza<br />
esclusiva statale.<br />
In base all’art. 117 (commi 3, 4 e<br />
5), in materie di competenza concorrente,<br />
la definizione dei principi<br />
spetta allo Stato, mentre la disciplina<br />
di dettaglio è di competenza delle<br />
regioni. L’art. 32, D.L. n.<br />
269/2003 sembra richiamare questa<br />
impostazione al comma 3 laddove<br />
stabilisce che «le condizioni, i limiti<br />
e le modalità del rilascio del predetto<br />
titolo abilitativo sono stabilite<br />
dal presente articolo e dalle normative<br />
regionali».<br />
Ora, stante questa disposizione,<br />
ci si pone la domanda se la “normativa”<br />
regionale possa disporre in<br />
modo da pregiudicare gli effetti penali<br />
previsti dal condono, con il rischio<br />
di avere una legislazione attuativa<br />
del condono diversa per ogni<br />
regione italiana, in violazione dei<br />
principi di uguaglianza ancora oggi<br />
inderogabili.<br />
Ciò fa pensare che la statuizione<br />
VIA<br />
Articolo<br />
in ordine alla vigenza di una disciplina<br />
derogatoria per il rilascio del permesso<br />
di costruire in sanatoria sia il<br />
principio generale, mentre le modalità<br />
procedurali di attuazione del principio<br />
siano rimesse alle singole regioni.<br />
Ai commi 37 e 38 dell’art. 32 si<br />
legge, infatti, che le regioni, entro<br />
sessanta giorni dalla data di entrata in<br />
vigore del D.L. n. 269/2003, emanino<br />
norme per la definizione del procedimento<br />
amministrativo relativo al rilascio<br />
del titolo abilitativo edilizio in<br />
sanatoria e possano prevederne, tra<br />
l’altro, un incremento dell’oblazione<br />
fino al massimo del 10% della misura<br />
determinata nella tabella C allegata<br />
al D.L. n. 269/2003 stesso, ai fini<br />
dell’attivazione di politiche di repressione<br />
degli abusi edilizi e per la promozione<br />
di interventi di riqualificazione<br />
dei nuclei interessati da fenomeni<br />
di abusivismo edilizio, nonché<br />
per l’attuazione di quanto previsto<br />
dall’articolo 23, legge 28 febbraio<br />
1985, n. 47 [3] .<br />
Con la legge regionale, gli oneri<br />
di concessione relativi alle opere<br />
abusive oggetto di sanatoria possono<br />
essere incrementati fino al massimo<br />
del 100%. Le amministrazioni<br />
comunali perimetrano gli insediamenti<br />
abusivi entro i quali gli oneri<br />
concessori sono determinati nella<br />
misura dei costi per la realizzazione<br />
delle opere di urbanizzazione primaria<br />
e secondaria necessarie, nonché<br />
per gli interventi di riqualificazione<br />
239 alla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001, n. 245) entrato in vigore a decorrere dal 1˚ luglio 2003. In particolare, l’art. 1<br />
recita «Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia.<br />
Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre<br />
1999, n. 490, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. Sono fatte salve altresì le<br />
disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in<br />
materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi».<br />
L’art. 2 recita «Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali<br />
della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.<br />
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva,<br />
nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.<br />
3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano<br />
direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi.<br />
4. I comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto<br />
2000, n. 267, disciplinano l’attività edilizia.<br />
5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel senso dell’attribuzione allo Stato di funzioni e compiti<br />
trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore».<br />
[3] «Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie» (in<br />
Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1985, n. 53).<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 83
VIA<br />
Articolo<br />
igienico-sanitaria e ambientale attuati<br />
dagli enti locali.<br />
Coloro che in proprio o in forme<br />
consortili, nell’ambito delle zone perimetrate,<br />
intendano eseguire in tutto<br />
o in parte le opere di urbanizzazione<br />
primaria, nel rispetto dell’articolo<br />
2, comma 5, legge 11 febbraio 1994,<br />
n. 109 [4] , e successive modificazioni<br />
e integrazioni, secondo le disposizioni<br />
tecniche dettate dagli uffici comunali,<br />
possono detrarre dall’importo<br />
complessivo quanto già versato, a<br />
titolo di anticipazione degli oneri<br />
concessori, di cui alla tabella D allegata.<br />
Con legge regionale, ai sensi<br />
dell’articolo 29, legge 28 febbraio<br />
1985, n. 47, come modificato dall’articolo<br />
32, D.L. n. 269/2003, sono<br />
disciplinate le relative modalità di<br />
attuazione. Di conseguenza, l’art. 32<br />
esprime la volontà dello Stato di riservarsi<br />
il compito di definire l’oggetto<br />
della sanatoria, senza lasciare<br />
alle regioni lo spazio per allontanarsi<br />
da tale identificazione.<br />
Il comma 32 dell’art. 32 stabilisce<br />
quali sono le tipologie di illecito suscettibili<br />
di sanatoria rispetto alle disposizioni<br />
della legge 28 febbraio<br />
1985, n. 47, la quale mantiene oggi la<br />
propria vigenza in quanto richiamata<br />
e riportata pressoché letteralmente nel<br />
corpo del T.U. dell’edilizia.<br />
Gli aspetti di<br />
tutela ambientale<br />
Nell’ambito dell’art. 32, il Legislatore<br />
si è occupato di attivare un<br />
programma nazionale di interventi,<br />
anche con la partecipazione di risorse<br />
private, rivolto alla riqualificazione<br />
di ambiti territoriali caratterizzati<br />
da consistente degrado economico e<br />
sociale, con riguardo ai fenomeni di<br />
abusivismo edilizio, da attuare anche<br />
attraverso il recupero delle risor-<br />
AMBIENTE<br />
se ambientali e culturali; a questo<br />
proposito è destinata una somma di<br />
20 milioni di euro per l’anno 2004 e<br />
di 40 milioni di euro per ciascuno<br />
degli anni 2005 e 2006.<br />
Con successivo decreto del Ministro<br />
delle infrastrutture e dei trasporti,<br />
da adottare entro sessanta giorni dalla<br />
data di entrata in vigore del D.L. n.<br />
269/2003, sentita la Conferenza unificata<br />
di cui all’articolo 8, D.Lgs. 28<br />
agosto 1997, n. 281 [5] , verranno individuati<br />
gli ambiti di rilevanza e interesse<br />
nazionale oggetto di riqualificazione<br />
urbanistica, ambientale e culturale.<br />
Sarà su queste aree che il Ministero<br />
delle Infrastrutture e dei Trasporti,<br />
d’intesa con i soggetti pubblici interessati,<br />
predisporrà il programma di interventi,<br />
anche in riferimento a quanto<br />
previsto dall’articolo 29, comma 4,<br />
legge 28 febbraio 1985, n. 47, come<br />
sostituito dal comma 42, D.L. n.<br />
269/2003.<br />
La medesima linea di intervento<br />
di fronte al fenomeno dell’abuso edilizio<br />
è stata adottata anche ai fini<br />
del miglioramento, della tutela e della<br />
valorizzazione delle aree demaniali<br />
mediante lo stanziamento della<br />
spesa fino a un importo massimo di<br />
20 milioni di euro per l’anno 2004 e<br />
di 40 milioni di euro per ciascuno<br />
degli anni 2005 e 2006.<br />
Sarà compito dell’Agenzia del<br />
demanio, di concerto con il Ministero<br />
delle infrastrutture e dei trasporti<br />
predisporre un programma di interventi<br />
volti alla riqualificazione delle<br />
aree demaniali, approvato con decreto<br />
del Ministro delle infrastrutture e<br />
dei trasporti, di concerto con il dicastero<br />
dell’economia e delle finanze.<br />
Di fronte a queste iniziative, ci si<br />
chiede quali siano i limiti per gli<br />
enti locali, per le regioni e per il<br />
Governo alla riqualificazione e alla<br />
riabilitazione delle aree soggette a<br />
fenomeni di abuso.<br />
Sicuramente l’art. 32, per quanto<br />
concerne l’applicazione cogente<br />
della sanatoria, offre alcune limitazioni.<br />
La norma prevede che le opere<br />
abusive prive di copertura da parte<br />
di un vincolo di tutela disposto da<br />
un organo statale o regionale competente<br />
non siano comunque suscettibili<br />
di sanatoria, qualora:<br />
● siano state eseguite dal proprietario<br />
o avente causa condannato con<br />
sentenza definitiva, per i delitti di cui<br />
all’art. 416-bis, 648-bis e 648-ter, c.p.<br />
o da terzi per suo conto;<br />
● non sia possibile effettuare interventi<br />
per l’adeguamento antisismico,<br />
rispetto alle categorie previste per i<br />
comuni, secondo quanto indicato dalla<br />
ordinanza del Presidente del Consiglio<br />
dei Ministri 20 marzo 2003 [6] ;<br />
● non sia data la disponibilità di<br />
concessione onerosa dell’area di<br />
proprietà dello Stato o degli enti<br />
pubblici territoriali, con le modalità<br />
e condizioni di cui all’articolo 32,<br />
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al<br />
D.L. n. 269/2003;<br />
● siano state realizzate su immobili<br />
soggetti a vincoli imposti sulla base<br />
di leggi statali e regionali a tutela<br />
degli interessi idrogeologici e delle<br />
falde acquifere, dei beni ambientali<br />
e paesistici, nonché dei parchi e delle<br />
aree protette nazionali, regionali<br />
e provinciali qualora istituiti prima<br />
dell’esecuzione di dette opere, in assenza<br />
o in difformità del titolo abilitativo<br />
edilizio e non conformi alle<br />
norme urbanistiche e alle prescrizioni<br />
degli strumenti urbanistici;<br />
● siano state realizzate su immobili<br />
dichiarati monumento nazionale con<br />
provvedimenti aventi forza di legge o<br />
dichiarati di interesse particolarmen-<br />
[4] «Legge quadro in materia di lavori pubblici» (in S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1994, n. 41 ). È la cosiddetta<br />
“Legge Merloni”.<br />
[5] «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province<br />
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei<br />
comuni, con la conferenza Stato-Città ed autonomie locali» (in Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202).<br />
[6] «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le<br />
costruzioni in zona sismica» (in S.O. n. 72 alla Gazzetta Ufficiale dell’8 maggio 2003, n. 105).<br />
84 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
te rilevante ai sensi degli articoli 6 e<br />
7, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 [7] ;<br />
● fermo restando quanto previsto<br />
dalla legge 21 novembre 2000, n.<br />
353 [8] , e indipendentemente dall’approvazione<br />
del piano regionale di<br />
cui la comma 1 dell’articolo 3, legge<br />
n. 353/2000, il comune subordina<br />
il rilascio del titolo abilitativo<br />
edilizio in sanatoria alla verifica che<br />
le opere non insistano su aree boscate<br />
o su pascolo i cui soprassuoli<br />
siano stati percorsi dal fuoco. Agli<br />
effetti dell’esclusione dalla sanatoria<br />
è sufficiente l’acquisizione di elementi<br />
di prova, desumibili anche dagli<br />
atti e dai registri del Ministero<br />
dell’Interno, che le aree interessate<br />
dall’abuso edilizio siano state, nell’ultimo<br />
decennio, percorse da uno<br />
o più incendi boschivi;<br />
● siano state realizzate nei porti e<br />
nelle aree, appartenenti al demanio<br />
marittimo, di preminente interesse<br />
nazionale in relazione agli interessi<br />
della sicurezza dello Stato e alle esigenze<br />
della navigazione marittima,<br />
quali identificate ai sensi del comma<br />
2 dell’articolo 59, D.P.R. 24 luglio<br />
1977, n. 616 [9] .<br />
L’attenzione all’aspetto di tutela<br />
dell’ambiente è limitato alla previsione<br />
che le opere abusive non siano state<br />
realizzate su immobili soggetti a vincoli<br />
imposti sulla base di leggi statali e<br />
regionali a tutela degli interessi idrogeologici<br />
e delle falde acquifere, dei<br />
beni ambientali e paesistici, nonché<br />
dei parchi e delle aree protette nazionali,<br />
regionali e provinciali qualora istituiti<br />
prima della esecuzione di dette opere,<br />
in assenza o in difformità del titolo<br />
abilitativo edilizio e non conformi alle<br />
norme e alle prescrizioni degli stru-<br />
AMBIENTE<br />
menti urbanistici. Nessuna traccia della<br />
previsione di verifiche di compatibilità<br />
ambientale specifiche per la riabilitazione<br />
delle opere sul territorio.<br />
Nello stesso senso deve leggersi<br />
la limitazione di sanatoria per le<br />
opere che siano state realizzate su<br />
immobili dichiarati monumento nazionale<br />
con provvedimenti aventi<br />
forza di legge o dichiarati di interesse<br />
particolarmente rilevante ai sensi<br />
degli articoli 6 e 7, D.Lgs. 29 ottobre<br />
1999, n. 490, ovvero per le opere<br />
non insistano su aree boscate o su<br />
pascolo i cui soprassuoli siano stati<br />
percorsi da incendi.<br />
Si è di fronte all’assenza di procedure<br />
di valutazione dell’impatto<br />
sull’ambiente che potrebbero<br />
avere le opere definitivamente abilitate<br />
a permanere sul territorio.<br />
L’aspetto inerente la tutela dell’ambiente<br />
appare residuale ai casi<br />
“classici” degli immobili sottoposti<br />
a vincoli specifici di natura statale o<br />
regionale calati, in misura puntuale,<br />
a individuare un particolare ambiente.<br />
Questa impostazione si perfezione<br />
con la previsione dell’art. 32 per<br />
gli immobili sottoposti a vincolo,<br />
riguardo i quali la norma stabilisce<br />
che il rilascio del titolo abilitativo<br />
edilizio in sanatoria per opere eseguite<br />
su tali tipologie di edificio sia<br />
subordinato al parere favorevole delle<br />
amministrazioni preposte alla tutela<br />
del vincolo stesso. Qualora questo<br />
parere non venga formulato dalle<br />
suddette amministrazioni entro<br />
centottanta giorni dalla data di ricevimento<br />
della richiesta di parere, il<br />
richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto.<br />
Il rilascio del titolo abilitativo<br />
edilizio estingue anche il rea-<br />
VIA<br />
Articolo<br />
to per la violazione del vincolo. Il<br />
parere non è richiesto quando si tratti<br />
di violazioni riguardanti l’altezza,<br />
i distacchi, la cubatura o la superficie<br />
coperta che non eccedano il 2%<br />
delle misure prescritte.<br />
Un’ulteriore apertura nel senso<br />
di ampliare i margini di operatività<br />
della sanatoria a scapito della tutela<br />
dell’ambiente derivano dalla prescrizione<br />
per la quale sono suscettibili<br />
di sanatoria, alle condizioni sottoindicate,<br />
le opere insistenti su aree<br />
vincolate dopo la loro esecuzione e<br />
che risultino:<br />
● in difformità dalla legge 2 febbraio<br />
1974, n. 64 [10] , e successive modificazioni,<br />
e dal D.P.R. 6 giugno<br />
2001, n. 380, quando possano essere<br />
collaudate secondo il disposto del<br />
quarto comma dell’articolo 35, legge<br />
28 febbraio 1985, n. 47;<br />
● in contrasto con le norme urbanistiche<br />
che prevedono la destinazione<br />
a edifici pubblici o a spazi pubblici,<br />
purché non in contrasto con le<br />
previsioni delle varianti di recupero<br />
di cui al Capo III, legge 28 febbraio<br />
1985, n. 47;<br />
● in contrasto con le norme del<br />
D.M. 1˚ aprile 1968, n. 1404 [11] e<br />
con agli articoli 16, 17 e 18, legge<br />
13 giugno 1991, n. 190 [12] , e successive<br />
modificazioni, sempre che le<br />
opere stesse non costituiscano minaccia<br />
alla sicurezza del traffico;<br />
L’articolo 32, legge 28 febbraio<br />
1985, n. 47, sostituito integralmente dal<br />
nuovo testo previsto dall’art. 32, comma<br />
43, “maxi-decreto” prevede, altresì,<br />
che, ai fini dell’acquisizione del parere<br />
favorevole delle amministrazioni preposte<br />
alla tutela del vincolo stesso sull’immobile<br />
di pregio, si applichi quanto pre-<br />
[7] «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre<br />
1997, n. 352» (in S.O. n. 229 alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999, n. 302). Si veda anche l’Inserto pubblicato sul n.<br />
3/2000 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />
[8] «Legge-quadro in materia di incendi boschivi» (in Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2000, n. 280).<br />
[9] «Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382» (in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1977, n. 234).<br />
[10] «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche» (in Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1974, n. 76).<br />
[11] «Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui<br />
all’art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765» (in Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 1968, n. 96)<br />
[12] «Delega al governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale» (in Gazzetta Ufficiale del<br />
28 giugno 1991, n. 150).<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 85
VIA<br />
Articolo<br />
visto dall’articolo 20, comma 6, D.P.R.<br />
6 giugno 2001, n. 380, con la conseguenza<br />
che il motivato dissenso espresso<br />
da una amministrazione preposta alla<br />
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,<br />
ivi inclusa la soprintendenza<br />
competente, alla tutela del patrimonio<br />
storico artistico o alla tutela della salute,<br />
preclude il rilascio del titolo abilitativo<br />
edilizio in sanatoria.<br />
Il panorama legislativo introdotto<br />
dall’art. 32, se esaminato sotto il<br />
profilo della tutela dell’ambiente<br />
che per primo ha sofferto del fenomeno<br />
abusivo, non è affatto soddisfacente.<br />
L’attenzione alle esigenze<br />
di prevenzione di nocumento irreversibile<br />
al territorio è soddisfatta<br />
incidentalmente e non ha rappresentato<br />
un momento fondamentale di<br />
attenzione da parte del Legislatore.<br />
In particolare, percorrendo tutto l’articolato<br />
della sanatoria, si coglie<br />
che la protezione del bene “ambiente”<br />
è stata lasciata alla fase della<br />
prevenzione più che di quella della<br />
repressione; infatti, i commi 7 e<br />
8, art. 32, D.L. n. 269/2003, rappresentano<br />
l’invito alle amministrazioni<br />
di dotarsi degli strumenti di programmazione<br />
o pianificazione urbanistica<br />
per evitare un’attività edilizia<br />
selvaggia poco rispettosa delle<br />
esigenze del territorio; il comma 11<br />
rappresenta una previsione di finanziamento<br />
a favore delle regioni, vincolato<br />
ai fini del ripristino e delle<br />
riqualificazione paesaggistica delle<br />
aree tutelate, senza chiarire le finalità<br />
del decreto ministeriale. Questa<br />
incertezza sulle precise finalità che<br />
il D.M. dovrà evidenziare quali condizioni<br />
per l’erogazione del finanziamento<br />
è preoccupante perché potrebbe<br />
permettere alle regioni di disporre<br />
legittimamente di queste somme<br />
per il governo del territorio in generale.<br />
Ciò che è opportuno sottolineare<br />
è che l’esperienza dei condoni precedenti<br />
dimostra come non sia materialmente<br />
possibile, da parte delle<br />
[13] In G.U.C.E. L del 5 luglio 1985, n. 175.<br />
AMBIENTE<br />
amministrazioni comunali, effettuare<br />
un controllo, se non in via formale,<br />
sulle istanze di sanatoria. Questo,<br />
in concreto, significa che si<br />
guardano le date di presentazioni, i<br />
versamenti degli oneri concessori e<br />
la corrispondenza di quanto dichiarato<br />
con i requisiti di legge, ma non<br />
con l’esistente e il reale pregiudizio<br />
ambientale verificatosi. Questo genera<br />
situazioni paradossali, scoperte<br />
quasi per caso, come quelle di condoni<br />
presentati su abusi mai fatti (in<br />
tal caso il condono veniva sfruttato<br />
per fare nuovi interventi edili altrimenti<br />
non ammessi) o condoni limitati<br />
a piccole parti, ma che in realtà<br />
avrebbero dovuto riguardare cubature<br />
ben più estese.<br />
La prassi ha visto anche grandi<br />
abusi incondonabili che, frazionati<br />
in più pratiche di condono separate,<br />
sono stati sanati.<br />
Sempre l’esperienza ha dimostrato<br />
che i vincoli paesaggistici vengono<br />
sostanzialmente ignorati nelle procedure<br />
di rilascio di condono. Il motivo<br />
è semplice, in quanto la legge prevede<br />
che nelle aree vincolate prima<br />
del condono ci sia un parere preventivo<br />
dei “soggetti preposti alla tutela<br />
del vincolo”; quindi per i limiti paesaggistici,<br />
per i quali lo Stato ha delegato<br />
le regioni, che, a loro volta hanno<br />
subdelegato i comuni, nella stragrande<br />
maggioranza dei casi gli stessi<br />
comuni che rilasciano i condoni<br />
sono quelli che esprimono il parere. I<br />
vincoli paesaggistici ricoprono il<br />
46% del territorio italiano e la situazione<br />
che si è determinata, al di là di<br />
rappresentare un assai discutibile<br />
commistione tra controllato e controllore,<br />
è aggravata dalla impossibilità<br />
dei comuni di effettuare verifiche concrete,<br />
per cui, a parità di termini, di<br />
cubatura e di requisiti, uno stesso abuso<br />
realizzato pur in zone diverse rischia,<br />
di fatto, di essere trattato nel<br />
medesimo modo senza valutare l’incidenza<br />
di questo nel contesto paesaggistico.<br />
A un opera abusiva, soprattutto se<br />
consolidata nel territorio, corrisponde<br />
molto spesso uno scarico non autorizzato,<br />
una captazione idrica fatta senza<br />
le necessarie autorizzazioni, un’occupazione<br />
di suolo che si inserisce senza<br />
nessuna previsione e valutazione<br />
nell’ambiente, nel paesaggio, a volte<br />
anche in zone di pregio o, addirittura,<br />
in zone di rischio, con la conseguenza<br />
che, in caso di calamità, i danni conseguenti<br />
a localizzazioni sbagliate sono<br />
a carico dell’intera comunità.<br />
Anche con questa edizione della<br />
sanatoria, il Legislatore non invita<br />
gli operatori all’obbligo di valutare<br />
questi aspetti di fondamentale importanza<br />
per il territorio; si chiede,<br />
infatti, agli abusivi di pagare oneri<br />
concessori stabiliti su parametri<br />
che, ancora una volta, prescindono<br />
da considerazioni capaci di tenere<br />
nel debito conto i costi ambientali.<br />
I principi europei di tutela:<br />
un limite alla sanatoria?<br />
La scarsa attenzione riservata dall’art.<br />
32, D.L. n. 269/2003 agli aspetti<br />
di tutela dell’ambiente (e non solo<br />
alle bellezze qualificate di interesse<br />
specifico e destinate a particolare tutela)<br />
potrebbe essere ripianata dal richiamo<br />
ai principi comunitari di tutela<br />
dell’ambiente contenuti nella legislazione<br />
vigente alla quale è subordinata<br />
l’applicazione e l’interpretazione<br />
della normativa statale.<br />
È utile ricordare che la Commissione<br />
europea ha il compito e il potere<br />
di vigilare sulla coerenza delle<br />
azioni degli Stati membri rispetto<br />
agli obiettivi del programma di sviluppo<br />
europeo del territorio e sulla<br />
loro compatibilità con tutte le politiche<br />
comunitarie comprese quelle in<br />
campo ambientale.<br />
Nello specifico, in conformità dell’articolo<br />
2, direttiva 85/337/ CEE del<br />
Consiglio del 27 giugno 1985 concernente<br />
«la valutazione dell’impatto ambientale<br />
di determinati progetti pubblici<br />
e privati» [13] , modificata dalla<br />
86 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3<br />
marzo 1997 [14] gli Stati membri sono<br />
tenuti ad adottare le disposizioni necessarie<br />
affinché prima del rilascio<br />
dell’autorizzazione, i progetti per i<br />
quali si prevede un impatto ambientale<br />
importante, segnatamente per la loro<br />
natura, le loro dimensioni o la loro<br />
ubicazione, formino oggetto di una<br />
valutazione del loro impatto.<br />
Il principio sul quale si basa la<br />
previsione è che l’autorizzazione di<br />
progetti pubblici e privati per i quali<br />
si prevede un impatto ambientale importante<br />
possa essere concessa solo<br />
dopo aver effettuato una valutazione<br />
dei probabili effetti significativi che<br />
questi progetti possono esercitare sull’ambiente.<br />
Per contro, le opere che<br />
sono già state effettuate ma che non<br />
sono state sottoposte, allo stato di<br />
progetto, alla procedura di valutazione<br />
di impatto ambientale dovrebbero<br />
esservi, a questo punto, sottoposte<br />
[14] In G.U.C.E. L del 14 marzo 1997, n. 73.<br />
[15] In G.U.C.E. L del 22 luglio 1992, n. 206.<br />
[16] In G.U.C.E. L del 25 aprile 1979, n. 103.<br />
AMBIENTE<br />
prima del rilascio della sanatoria.<br />
Un altro aspetto potrebbe riguardare<br />
le richieste di sanatoria di opere<br />
che interessassero un sito proposto come<br />
sito di importanza comunitaria<br />
(SIC) ai sensi della direttiva<br />
92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio<br />
1992 relativa alla «conservazione<br />
degli habitat naturali e seminaturali e<br />
della flora le della fauna selvatica»<br />
[15] , o una zona di protezione speciale<br />
(ZPS) ai sensi della direttiva<br />
79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile<br />
1979 [16] concernente la «conservazione<br />
degli uccelli selvatici», per i cui<br />
casi potrebbero essere pertinenti le disposizioni<br />
dell’articolo 6, direttiva<br />
92/43/CEE.<br />
Per quanto riguarda i SIC, la direttiva<br />
92/43/CEE fa obbligo agli<br />
Stati membri di intervenire in modo<br />
da assicurare che gli obiettivi della<br />
direttiva non siano messi a repentaglio.<br />
Anche in assenza di un elenco<br />
D.L. 29 settembre 2003, n. 269<br />
VIA<br />
Articolo<br />
comunitario, le autorità degli Stati<br />
membri sono, pertanto, invitate<br />
quanto meno ad astenersi da tutte le<br />
attività che possono provocare il deterioramento<br />
di un sito inserito nell’elenco<br />
nazionale.<br />
Per quanto riguarda le ZPS, gli<br />
Stati membri sono tenuti ad adottare<br />
le misure opportune per evitare nelle<br />
zone speciali di conservazione il<br />
degrado degli habitat naturali e di<br />
quelli di specie nonché la perturbazione<br />
delle specie per cui le zone<br />
sono state designate, nella misura in<br />
cui questo sconvolgimento potrebbe<br />
avere conseguenze significative relativamente<br />
agli obiettivi della direttiva.<br />
Inoltre, qualsiasi piano o progetto<br />
che possa avere incidenze significative<br />
sul sito in questione, singolarmente<br />
o congiuntamente ad altri piani<br />
e progetti, forma oggetto di opportuna<br />
valutazione dell’incidenza<br />
che ha sul sito. l<br />
Art. 32<br />
Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione<br />
dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione<br />
degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali<br />
1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è consentito, in conseguenza del condono, il<br />
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina<br />
vigente.<br />
2. La normativa è disposta nelle more dell’adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti<br />
nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6<br />
giugno 2001, n. 380, in conformità al titolo V della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale<br />
18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo del<br />
territorio.<br />
3. Le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente<br />
articolo e dalle normative regionali.<br />
4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome<br />
di Trento e di Bolzano.<br />
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d’intesa con le regioni interessate, il supporto<br />
alle amministrazioni comunali ai fini dell’applicazione della presente normativa e per il coordinamento<br />
con le leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, e con l’art. 39 della legge 23<br />
dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 87
VIA<br />
Articolo<br />
AMBIENTE<br />
6. Al fine di concorrere alla partecipazione alla realizzazione delle politiche di riqualificazione urbanistica<br />
dei nuclei interessati dall’abusivismo edilizio, attivate dalle regioni ai sensi del comma 33 è destinata una<br />
somma di 10 milioni di euro per l’anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con<br />
decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8<br />
del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli interventi da ammettere a finanziamento.<br />
7. Al comma 1 dell’ articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunta, in fine, la<br />
seguente lettera:<br />
«c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi<br />
strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione<br />
degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro<br />
delle infrastrutture e dei trasporti. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei<br />
confronti degli altri organi tenuti all’adozione di strumenti urbanistici».<br />
8. All’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente comma:<br />
«2-bis. Nell’ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti<br />
urbanistici devono essere adottati, la regione assegna agli enti che non vi abbiano provveduto un<br />
ulteriore termine di tre mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata al Sindaco, diffida il consiglio<br />
ad adempiere nei successivi trenta giorni. Trascorso infruttuosamente quest’ultimo termine, la regione<br />
ne dà comunicazione al Prefetto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei<br />
confronti degli altri organi tenuti all’adozione di strumenti urbanistici».<br />
9. Per attivare un programma nazionale di interventi, anche con la partecipazione di risorse private,<br />
rivolto alla riqualificazione di ambiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e<br />
sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare anche attraverso il recupero delle<br />
risorse ambientali e culturali, è destinata una somma di 20 milioni di euro per l’anno 2004 e di 40 milioni<br />
di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,<br />
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la<br />
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli ambiti di<br />
rilevanza e interesse nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale. Su tali<br />
aree, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone<br />
un programma di interventi, anche in riferimento a quanto previsto dall’articolo 29, comma 4, della<br />
legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 42.<br />
10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal<br />
dissesto idrogeologico è destinata una somma di 20 milioni di euro per l’anno 2004 e di 40 milioni di<br />
euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del<br />
territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita<br />
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree<br />
comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio, d’intesa<br />
con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di interventi e le relative<br />
modalità di attuazione.<br />
11. Allo scopo di attuare un programma di interventi per il ripristino e la riqualificazione delle aree e dei<br />
beni soggetti alle disposizioni del titolo II del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, è destinata una somma di 10<br />
milioni di euro per l’anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto<br />
del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in<br />
vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997,<br />
n. 281, tale somma è assegnata alle regioni per l’esecuzione di interventi di ripristino e di riqualificazione<br />
paesaggistica delle aree tutelate, dopo aver individuato le aree comprese nel programma.<br />
(omissis)<br />
24. Ai fini del miglioramento, della tutela e della valorizzazione delle aree demaniali è autorizzata una<br />
spesa fino ad un importo massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2004 e di 40 milioni di euro per<br />
ciascuno degli anni 2005 e 2006. L’Agenzia del demanio, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture<br />
e dei Trasporti predispone un programma di interventi volti alla riqualificazione delle aree demaniali. Il<br />
88 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
AMBIENTE<br />
VIA<br />
Articolo<br />
programma è approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il<br />
Ministro dell’Economia e delle Finanze.<br />
25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e<br />
integrazioni, come ulteriormente modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e<br />
successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che<br />
risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto<br />
superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento<br />
superiore a 750 mc. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate<br />
nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola<br />
richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria.<br />
26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all’allegato 1:<br />
a) numeri da 1 a 3, nell’ambito dell’intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla<br />
lettera e) del comma 27, nonché 4, 5 e 6 nell’ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all’articolo<br />
32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;<br />
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n.<br />
47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del<br />
presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità<br />
a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.<br />
27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere<br />
abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:<br />
a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti<br />
di cui all’art. 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto;<br />
b) non sia possibile effettuare interventi per l’adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste<br />
per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo<br />
2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 105 dell’8 maggio 2003;<br />
c) non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell’area di proprietà dello Stato o degli enti<br />
pubblici territoriali, con le modalità e condizioni di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,<br />
ed al presente decreto;<br />
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a<br />
tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei<br />
parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di<br />
dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche<br />
e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;<br />
e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge<br />
o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;<br />
f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e indipendentemente dall’approvazione<br />
del piano regionale di cui la comma 1 dell’articolo 3 della citata legge n. 353/ 2000, il comune<br />
subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su<br />
aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell’esclusione dalla<br />
sanatoria è sufficiente l’acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del<br />
Ministero dell’Interno, che le aree interessate dall’abuso edilizio siano state, nell’ultimo decennio,<br />
percorse da uno o più incendi boschivi;<br />
g) siano state realizzate nei porti e nelle aree, appartenenti al demanio marittimo, di preminente interesse<br />
nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato ed alle esigenze della navigazione marittima,<br />
quali identificate ai sensi del secondo comma dell’articolo 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.<br />
28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore<br />
dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non<br />
disposto diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente<br />
decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui<br />
alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto articolo 39.<br />
(omissis)<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 89
VIA<br />
Articolo<br />
AMBIENTE<br />
32. La domanda relativa alla definizione dell’illecito edilizio, con l’attestazione del pagamento dell’oblazione e<br />
dell’anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31<br />
marzo 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.<br />
33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emanano norme per<br />
la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e<br />
possono prevederne, tra l’altro, un incremento dell’oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura<br />
determinata nella tabella C allegata, ai fini dell’attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per<br />
la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio,<br />
nonché per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.<br />
34. Ai fini dell’applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall’articolo 37, comma 2,<br />
della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi alle opere abusive<br />
oggetto di sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni<br />
comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori sono determinati nella misura<br />
dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonché per gli<br />
interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che in proprio o<br />
in forme consortili, nell’ambito delle zone perimetrate, intendano eseguire in tutto o in parte le opere di<br />
urbanizzazione primaria, nel rispetto dell’articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e<br />
successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono<br />
detrarre dall’importo complessivo quanto già versato, a titolo di anticipazione degli oneri concessori, di<br />
cui alla tabella D allegata. Con legge regionale, ai sensi dell’articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,<br />
come modificato dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalità di attuazione.<br />
(omissis)<br />
43. L’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:<br />
«32. Opere costruite su aree sottoposte a vincolo.<br />
1. Fatte salve le fattispecie previste dall’articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per<br />
opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni<br />
preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni<br />
entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare<br />
il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo.<br />
Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l’altezza, i distacchi, la cubatura o la<br />
superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.<br />
2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro<br />
esecuzione e che risultino:<br />
a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, e dal D.P.R. 6 giugno 2001, n.<br />
380, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell’articolo 35;<br />
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi<br />
pubblici, purché non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;<br />
c) in contrasto con le norme del D.M. 1˚ aprile 1968, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13<br />
aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive modificazioni,<br />
sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.<br />
3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell’articolo 33.<br />
4. Ai fini dell’acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall’articolo 20, comma 6,<br />
del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela<br />
ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio<br />
storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativi edilizio in sanatoria.<br />
5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali, in assenza di un<br />
titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria è<br />
subordinato anche alla disponibilità dell’ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste<br />
dalle leggi statali o regionali vigenti, l’uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all’uso del<br />
suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari<br />
entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all’uso del suolo deve essere<br />
limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente<br />
90 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
AMBIENTE<br />
necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all’area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da<br />
leggi regionali, il valore è stabilito dalla filiale dell’Agenzia del demanio competente per territorio per gli<br />
immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge e dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.<br />
724, con riguardo al valore del terreno come risultava all’epoca della costruzione aumentato dell’importo<br />
corrispondente alla variazione del costo della vita, così come definito dall’ISTAT, al momento della determinazione<br />
di detto valore. L’atto di disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per<br />
una durata massima di anni sessanta, è stabilito dall’ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento<br />
dell’importo come sopra determinato.<br />
6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all’art. 21 della legge 17 agosto 1942, n.<br />
1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinato all’acquisizione della<br />
proprietà dell’area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall’Agenzia del territorio in<br />
rapporto al vantaggio derivante dall’incorporamento dell’area.<br />
7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal<br />
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380».<br />
Nel collegato alla Finanziaria 2004, rinnovate le agevolazioni<br />
sulle accise dei combustibili energetici industriali<br />
di Daniele Verdesca, dipartimento Economia Politica - Università di Siena<br />
VIA<br />
Articolo<br />
Nel maxi-decreto collegato alla Finanziaria 2004 (D.L. n. 269/2003), il Governo rinnova il sostegno fiscale<br />
alle imprese per quel che riguarda il tema delle accise sulle fonti energetiche a uso industriale.<br />
Nello specifico, all’articolo 17 del collegato viene ribadito come, dalla data di entrata in vigore dello stesso<br />
e sino al 31 dicembre 2004, rimarranno valide le agevolazioni in materia di aliquote di accise per le<br />
imprese, ormai in vigore da diversi anni e relative a:<br />
● uso delle emulsioni stabilizzate [1] ;<br />
● uso del gas metano per fini industriali [2] ;<br />
● reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o anche con energia geotermica [3] .<br />
Tutte queste agevolazioni fiscali derivano da precedenti disposizioni urgenti in materia risalenti al 2000,<br />
convertite in legge e successivamente prorogate nel tempo al fine di rendere comunque effettivi i<br />
risultati, anche oltre i tempi di applicazione temporanea inizialmente previsti.<br />
A confermare questa politica di prolungamento del mantenimento in vigore di quelle che dovevano<br />
essere interventi pro-tempore vi è anche il successivo comma 3, articolo 17 citato, per quel che riguarda le<br />
agevolazioni inerenti le reti di teleriscaldamento alimentate da fonti rinnovabili come biomasse e geotermia;<br />
pur prendendo atto del raggiungimento del limite di spesa per questo tipo di agevolazione, così<br />
come formalizzato in Gazzetta Ufficiale dal Ragioniere generale dello Stato [4] , viene deciso uno stanziamento<br />
aggiuntivo di 5 milioni di euro, valido per l’anno fiscale 2003, provvedendo con le nuove entrate<br />
previste proprio dallo stesso D.L. n. 269/2003 in altri capitoli.<br />
In questo quadro, oltre alle agevolazioni prima descritte, nell’articolo 17, comma 2, viene sospesa<br />
l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio [5] che avrebbe dovuto contenere gli aumenti<br />
intermedi delle aliquote sulle accise sugli olii minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull’orimulsion,<br />
nonché sulle emissioni stabilizzate [6] ; tutto questo al fine di evitare il progressivo incremento fiscale su<br />
determinate tipologie di combustibile, la cui pressione si sarebbe dovuta accrescere progressivamente<br />
negli anni, sino a raggiungere la misura massima delle aliquote a decorrere dal 1˚ gennaio 2005.<br />
Sempre sul tema delle accise, ma all’interno del successivo articolo 25, viene decretato dal Governo un<br />
ulteriore rinnovo delle agevolazioni in materia di accisa sul gas metano [7] , ma relativamente a un suo uso<br />
per fini civili; anche in questo caso, il mantenimento della precedente agevolazione deve essere considerato<br />
valido sino alla data del 31 dicembre 2004.<br />
–––––––––––––––––––––––––––––––––<br />
(1) Articolo 24, comma 1, lettera d), legge 388/2000; articolo 1, comma 1-bis, D.L. n. 452/2001, convertito, con modificazioni,<br />
dalla legge n. 16/2002.<br />
(2) Articolo 4, D.L. n. 356/2001 convertito, con modificazione, dalla legge n. 418/2001.<br />
(3) Articolo 4, D.L. n. 356/2001 convertito, con modificazione, dalla legge n. 418/2001.<br />
(4) Decreto del Ragioniere generale dello Stato 15 luglio 2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2003, n. 176, ai<br />
sensi dell’articolo 11-ter, comma 7, legge 5 agosto 1978, n. 468.<br />
(5) Articolo 8, comma 5, legge n. 448/1998.<br />
(6) Articolo 24, comma 1, lettera d), legge n. 388/2000.<br />
(7) Articolo 27, comma 4, legge n. 388/2000.<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 91
LEGISLAZIONE<br />
In breve<br />
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE<br />
a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma<br />
EUROPA<br />
REGOLATORI PER IL GAS E L’ELETTRICITÀ<br />
Decisione della Commissione<br />
11 novembre 2003, n. 2003/796/CE<br />
«Decisione (2003/796/CE) della Commissione<br />
dell’11 novembre 2003 che istituisce<br />
il gruppo dei regolatori europei per il gas<br />
e l’elettricità» (G.U.C.E. L del 14 novembre<br />
2003, n. 296)<br />
La decisione istituisce un gruppo consultivo<br />
indipendente per l’elettricità e il gas, denominato<br />
“gruppo dei regolatori europei per<br />
il gas e l’elettricità”, con compiti di consulenza<br />
e assistenza nell’opera di consolidamento<br />
del mercato interno dell’energia, con particolare<br />
riferimento alla preparazione di progetti<br />
di disposizioni di applicazione nel settore<br />
del gas e dell’elettricità e su qualunque<br />
aspetto attinente il mercato interno del gas<br />
e dell’elettricità (art. 1, comma 2). Il gruppo<br />
dovrà, altresì, agevolare la consultazione, il<br />
coordinamento e la cooperazione delle autorità<br />
nazionali di regolamentazione, contribuendo<br />
all’applicazione coerente, in tutti<br />
gli Stati comunitari, delle disposizioni della<br />
direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni<br />
per il mercato dell’energia elettrica, della<br />
direttiva 2003/55/CE, relativa a norme comuni<br />
per il mercato del gas naturale, e del<br />
regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle<br />
condizioni di accesso alla rete per gli scambi<br />
trasfrontalieri di energia elettrica. Il<br />
“gruppo” dovrà anche agevolare l’applica-<br />
AMBIENTE<br />
zione di eventuali future normative comunitarie<br />
nel settore del gas e dell’elettricità. La<br />
decisione reca contestuale abrogazione delle<br />
decisioni 95/539/CEE e 92/167/CEE ed entra<br />
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione<br />
in G.U.C.E.<br />
ITALIA<br />
LOTTA ALL’EFFETTO SERRA.<br />
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI<br />
Decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />
e Tutela del territorio 31 luglio 2003<br />
«Modifiche al decreto 4 giugno 2001, n.<br />
467, relativo all’individuazione dei programmi<br />
nazionali, previsti ex art. 3 del decreto<br />
n. 337 del 2000» (G.U. dell’8 novembre<br />
2003, n. 260)<br />
Il decreto cancella, ai sensi dell’art. 1, comma<br />
3, D.M. n. 467/2000, taluni sottoprogrammi di<br />
ricerca correlati al «Programma nazionale di<br />
ricerca per la riduzione delle emissioni e ai<br />
Programmi di Cooperazione internazionale<br />
nell’ambito del meccanismo di Kyoto», inserendone<br />
di nuovi e aggiungendo nuovi sottoprogrammi<br />
(con relativo importo finanziato)<br />
nell’ambito del «Programma nazionale di ricerca<br />
per la riduzione delle emissioni e dei<br />
Programmi di Cooperazione internazionale<br />
nell’ambito dei “meccanismi del protocollo di<br />
Kyoto”». Sul tema del Protocollo di Kyoto si<br />
veda lo Speciale pubblicato a pag. 15.<br />
92 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE.<br />
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI.<br />
Circolare del Ministero delle Attività<br />
produttive 7 ottobre 2003, n. 946364<br />
«Decreto del Ministero delle attività produttive<br />
del 21 novembre 2002, recante “Semplificazione<br />
delle modalità per l’accesso delle<br />
imprese artigiane agli interventi di cui all’art.<br />
1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre<br />
1992, n. 415, convertito, con modificazioni,<br />
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488” - Circolare<br />
applicativa» (in S.O. n. 168 alla G.U. del 10<br />
novembre 2003, n. 261)<br />
Trattasi di una preziosa circolare esplicativa,<br />
indirizzata a numerose associazioni imprenditoriali<br />
(Artigiancassa, ASS.I.LEA, Confartigianato,<br />
CNA, Cassartigiani) nonché a tutte<br />
le imprese interessate, al fine di consentire<br />
l’accesso delle imprese artigiane alle agevolazioni<br />
della legge n. 488/1992 sì come regolate<br />
con le direttive di cui al D.M. 3 luglio<br />
2000 e succ. modd. e con il regolamento di<br />
cui al D.M. n. 527/1995 e succ. modd., con le<br />
specifiche disposizioni del D.M. 21 novembre<br />
2002. In particolare, vengono fornite indicazioni<br />
in merito alle modalità di accesso<br />
al credito nonché, in allegato, il facsimile<br />
del modulo di domanda, l’elenco delle documentazioni<br />
e gli schemi delle principali dichiarazioni<br />
necessarie per la concessione e<br />
l’erogazione delle agevolazioni. Risulta precisato<br />
come, laddove sia previsto che la documentazione<br />
venga sostituita da autocertificazione,<br />
quest’ultima debba essere rilasciata<br />
dal legale rappresentante dell’impresa ai<br />
sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76,<br />
D.P.R. n. 445/200 e succ. modd. e, soprattutto,<br />
come le disposizioni della circolare abbiano<br />
efficacia «solo con riferimento alle domande<br />
presentate a valere sugli specifici<br />
bandi indetti sulla base del citato decreto 21<br />
novembre 2002». Si ricorderà che, tra le spese<br />
ammissibili, rilevano, per tutti i settori<br />
AMBIENTE<br />
interessati (incluso quello dei servizi), tra le<br />
altre, le spese sostenute per studi di valutazione<br />
di impatto ambientale, oneri per le<br />
concessioni edilizie, collaudi di legge e prestazioni<br />
di terzi per l’ottenimento delle certificazioni<br />
di qualità e ambientali secondo<br />
standard e metodologie internazionalmente<br />
riconosciute (lettera a), Allegato IV, circolare<br />
citata).<br />
AREE NATURALI PROTETTE<br />
LEGISLAZIONE<br />
In breve<br />
Decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />
e Tutela del territorio 17 luglio 2003<br />
«Rettifica al decreto 6 settembre 1999, relativo<br />
all’area marina protetta denominata<br />
“Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre”»<br />
(G.U. dell’11 novembre 2003, n. 262)<br />
Nel modificare il decreto indicato al titolo il<br />
presente provvedimento reca, tra le altre,<br />
innovazioni relativamente alla perimetrazione<br />
dell’area marina protetta “Penisola del<br />
Sinis - Isola di Mal di Ventre” (nuovo art. 2,<br />
D.M. 6 settembre 1999), e alle finalità perseguite<br />
dall’istituzione della detta area (nuovo<br />
art. 3, D.M. citato), quanto alle attività<br />
turistiche con possibilità di prioritario o<br />
esclusivo svolgimento da parte dei «cittadini<br />
residenti e da imprese ed associazioni aventi<br />
sede nel comune ricadente nell’area marina<br />
protetta». Risultano, inoltre, novati gli articoli<br />
del D.M. 6 settembre 1999 in materia di<br />
attività consentite all’interno dell’area protetta,<br />
con la consueta tripartizione di aree<br />
(zona A di riserva integrale, zona B di riserva<br />
generale e zona C di riserva parziale - art.<br />
4, D.M. citato), in materia di sorveglianza,<br />
delegata alle locali Capitanerie di Porto e<br />
polizie degli enti locali interessati (art. 7), e<br />
riguardo, infine, al regolamento dell’area<br />
marina, la cui formulazione risulta demandata<br />
al gestore dell’area protetta (art. 8, D.M.<br />
cit.). l<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 93
LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />
IL CASO<br />
di Cesare Parodi, Procura della Repubblica di Torino, docente a contratto<br />
di Diritto dell’ambiente, Università di Torino, Facoltà Scienze MFN<br />
TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO<br />
E RESPONSABILITÀ PENALI<br />
Come risultano modificate, in seguito all’entrata<br />
in vigore del D.Lgs 24 giugno 2003, n.<br />
209, le ipotesi di responsabilità penale derivante<br />
dal trattamento dei veicoli fuori uso? In particolare,<br />
le nuove sanzioni introdotte dal citato decreto<br />
esauriscono le possibilità di porre in essere comportamenti<br />
penalmente sanzionati?<br />
Gli autoveicoli rappresentano, verosimilmente<br />
insieme ai televisori, ai telefoni e ai personal<br />
computer, i beni strumentali non solo maggiormente<br />
diffusi, ma che, con maggior forza, rappresentano<br />
simbolicamente la nostra società. Proprio gli autoveicoli,<br />
poi, sono, tra quelli menzionati, i beni che da più<br />
tempo accompagnano e caratterizzano la vita quotidiana<br />
e, soprattutto, quelli di maggior ingombro, il<br />
cui “smaltimento” comporta, sotto vari profili, le<br />
maggiori difficoltà. Di fornire una soluzione a queste<br />
criticità si fa carico proprio il recente D.Lgs 24 giugno<br />
2003, n. 209 [1] , che ha attuato la direttiva 2000/53/CE<br />
relativa ai veicoli fuori uso - con il quale l’autoveicolo<br />
come rifiuto acquista un’autonomia e una centralità<br />
nel sistema previsto dal Legislatore che, nei provvedimenti<br />
normativi anteriori al D.Lgs. n. 22/1997 -<br />
“Ronchi” stesso compreso, - era sconosciuta.<br />
Al proposito è sufficiente ricordare gli specifici obiettivi<br />
del D.Lgs. n. 209/2003, tra i quali quello primario<br />
risulta essere proprio la riduzione al minimo dell’impatto<br />
dei veicoli fuori uso sull’ambiente, al fine di<br />
contribuire alla protezione, alla conservazione e al<br />
miglioramento della qualità di quest’ultimo; finalità<br />
corredata, poi, da quella diretta a evitare distorsioni<br />
della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda<br />
l’accesso delle piccole e delle medie imprese al mercato<br />
della raccolta, della demolizione, del trattamento<br />
e del riciclaggio dei veicoli fuori uso e di determinare<br />
AMBIENTE<br />
i presupposti e le condizioni che consentono lo sviluppo<br />
di un sistema in grado di assicurare un funzionamento<br />
efficiente, razionale ed economicamente sostenibile<br />
della filiera di raccolta, di recupero e di riciclaggio<br />
dei materiali degli stessi veicoli.<br />
Resta da chiarire se, in concreto, la nuova e organica<br />
disciplina del decreto menzionato abbia innovato le<br />
disposizioni di carattere generale del D.Lgs. n.<br />
22/1997, in relazione al trattamento dei veicoli usati.<br />
In base alle indicazioni della Cassazione, i rifiuti provenienti<br />
dalla demolizione delle autovetture sono stati<br />
ricondotti alla categoria di rifiuti speciali, anche se gli<br />
stessi possono anche avere natura di “pericolosi” in<br />
alcune loro componenti quali accumulatori e oli esauriti<br />
dei circuiti idraulici e frenanti, che rientrano nelle<br />
previsioni dell’art. 7, ultimo comma, D.Lgs. n.<br />
22/1997, e Allegati [2] . Come rifiuti speciali è necessaria<br />
la preventiva autorizzazione per l’esercizio delle<br />
operazioni di smaltimento, la cui mancanza costituisce<br />
reato di natura permanente [3] . Si rileva, per altro,<br />
che in base alle indicazioni dell’attuale CER, i veicoli<br />
usati dovrebbero essere considerati rifiuti pericolosi<br />
(codice 160104) e non più semplicemente rifiuti speciali<br />
non pericolosi, quantomeno sino all’avvenuta separazione<br />
delle parti e dei liquidi pericolosi. Già in<br />
tema di smaltimento di rifiuti speciali, il D.Lgs. 9 marzo<br />
1995, n. 66 [4] , più volte reiterato e mai convertito, i<br />
cui effetti erano stati fatti salvi dalla legge 11 novembre<br />
1996, n. 575 [5] , poneva precise condizioni alle<br />
quali subordinare l’esonero dalla normativa prevista<br />
dal D.P.R. n. 915/1982 [6] , ovvero la prova oggettiva<br />
della destinazione al riutilizzo dei rifiuti, così da poterli<br />
considerare, in questo caso, come residui. Con riguardo<br />
all’attività di autodemolizione le carcasse di<br />
auto potevano essere qualificate residui solo se previamente<br />
depurate delle batterie, della plastica, degli<br />
oli e degli altri materiali estranei, così da far residuare<br />
solo materiale privo di sostanze tossiche o nocive [7] .<br />
Sino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 209/ 2003, per<br />
[1] In Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2003, n. 182. Per testo e commento si veda l’Inserto pubblicato nel n. 19/2003 di<br />
<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />
[2] Si veda la sentenza della Cassazione, sez III, 12 ottobre 2000, n. 2861, CED 217589.<br />
[3] Si veda la sentenza della Cassazione, sez. III, 24 luglio 1998, n. 8572, CED 211545.<br />
[4] «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo<br />
(segue)<br />
94 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
le attività dei centri di raccolta per la messa in sicurezza,<br />
la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione<br />
dei veicoli a motore e rimorchi fuori uso e<br />
parti di essi, era previsto - in totale sintonia con la<br />
disciplina già formatasi nel regime del D.P.R. n.<br />
915/1982 - l’obbligo di specifica autorizzazione ai sensi<br />
degli artt. 27 e 28. Una giurisprudenza affermatasi<br />
in vigore del D.P.R. n. 915/1982 e mantenutasi costante<br />
dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 22/1997, ha<br />
stabilito che, in relazione all’attività di un centro di<br />
raccolta per la demolizione, l’eventuale recupero parziale<br />
e la rottamazione dei veicoli a motore fuori uso<br />
in assenza di specifica autorizzazione regionale debba<br />
ritenersi penalmente rilevante, anche se i soggetti<br />
privati che gestiscono risultano essere muniti di una<br />
apposita licenza comunale ex art 15, D.P.R. n.<br />
915/1982, atteso che questo permesso non sostituisce<br />
l’autorizzazione regionale, dovendo l’attività di demolizione<br />
essere ricondotta al concetto di smaltimento<br />
[8] . L’esercizio dei centri stessi in assenza di autorizzazione<br />
ovvero in violazione delle relative prescrizioni<br />
deve, quindi, ritenersi tale da integrare i reati contemplati<br />
dall’art. 51, D.Lgs. n. 22/1997.<br />
Ancor prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.<br />
209/2003, i veicoli erano considerati rifiuti sin dal momento<br />
in cui venivano dimessi da coloro che li conferivano<br />
per la demolizione a soggetti che, a loro volta,<br />
assumevano il ruolo di meri detentori di residui di<br />
terzi [9] . Secondo la Cassazione non può essere considerato<br />
produttore di rifiuti proprio il soggetto che<br />
provvede alla demolizione e alla rottamazione di veicoli<br />
altrui, trasportati in un’area in sua dotazione, ove<br />
procede alla separazione delle varie componenti, al<br />
recupero dei residui riutilizzabili e all’accumulo degli<br />
scarti, in quanto le vetture assumono il carattere di<br />
rifiuti fin dal momento in cui vengono dimesse dal<br />
proprietario o possessore, che li consegna al demolitore,<br />
così che tutta l’attività dei centri di raccolta rientra<br />
AMBIENTE<br />
LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />
nell’ambito dello smaltimento e del recupero e non<br />
può essere esercitata senza autorizzazione [10] . Il menzionato<br />
decreto non ha, in realtà, sostanzialmente<br />
modificato questa impostazione, atteso che definisce<br />
veicoli fuori uso i veicoli a motore appartenenti alle<br />
categorie M1 e N1 di cui all’allegato II, parte A, direttiva<br />
70/156/CEE [11] , e i veicoli a motore a tre ruote<br />
come definiti dalla direttiva 2002/24/CE [12] , con esclusione<br />
dei tricicli a motore a fine vita, tale da costituire<br />
rifiuto ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. n. 22/1997 e successive<br />
modificazioni.<br />
Non vi sono ragioni per dubitare che la logica desumibile<br />
dalle decisioni sopra riportate debba ritenersi<br />
pienamente applicabile anche dopo l’entrata in vigore<br />
del D.Lgs. n. 209/2003, che si inserisce nel più ampio<br />
contesto del D.Lgs. n. 22/1997; in questo senso, la<br />
definizione di «impianto di trattamento» contenuta<br />
nel menzionato decreto - ossia l’impianto autorizzato<br />
ai sensi degli articoli 27, 28 o 33, decreto legislativo n.<br />
22/1997 presso il quale sono effettuate tutte o alcune<br />
delle attività di trattamento definite dal decreto stesso<br />
- determina che lo svolgimento delle menzionate<br />
attività in assenza di autorizzazione o delle prescritte<br />
comunicazioni possa determinare l’applicazione delle<br />
sanzioni penali di cui all’art. 51, D.Lgs. n. 22/1997.<br />
Che sussista una piena e inequivoca continuità con le<br />
indicazioni già previste dai menzionati artt. 27, 28, 31<br />
e 33 è desumibile dall’indicazione dell’art. 1, comma<br />
4, D.Lgs. n. 209/2003, che fa salva «la normativa vigente<br />
in materia, in particolare, di sicurezza e di controllo<br />
delle emissioni atmosferiche e sonore, nonché di protezione<br />
del suolo e delle acque»; ciò si rileva, inoltre,<br />
dal testo dell’art. 6, D.Lgs. n. 209/02003, il quale, nel<br />
modellare i poteri di intervento e il controllo degli<br />
enti pubblici territoriali sulle attività menzionate si<br />
limita a delle modeste correzioni di rotta rispetto al<br />
quadro generale del settore. In questo senso così viene<br />
stabilito che:<br />
produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti» (in Gazzetta Ufficiale del 9<br />
marzo 1995, n. 57).<br />
[5] «Sanatoria degli effetti della mancata conversione dei decreti legge in materia di recupero dei rifiuti» (in Gazzetta<br />
Ufficiale del 12 novembre 1996, n. 265).<br />
[6] «Attuazione delle direttive (Cee) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei<br />
policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi» (in Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1982, n. 343).<br />
[7] In questo senso, si veda la sentenza della Cassazione, sez. III, 9 febbraio 1998, n. 1495, CED 209821.<br />
[8] In questo senso tra le altre Cass., sez. III, n. 2810, 26/9/1997, CED 209541<br />
[9] In questi termini si veda la sentenza della Cassazione, sez. III, 11 dicembre 1998, CED 212836.<br />
[10] Si veda la sentenza della Cassazione, sez. III, 21 ottobre 1998, n. 10952, CED 212045.<br />
[11] «Direttiva 70/156/CE del Consiglio del 6 febbraio 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri<br />
relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi» (in G.U.C.E. L del 23 febbraio 1970, n. 42).<br />
[12] «Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei<br />
veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio» (in G.U.C.E. L del 9 maggio<br />
2002, n. 124).<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 95
LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />
● nel caso che, dopo l’avviamento dell’impianto di<br />
trattamento, la provincia competente per territorio<br />
accerti la non conformità dello stesso all’autorizzazione<br />
rilasciata ai sensi dell’articolo 27, D.Lgs. n. 22/1997,<br />
ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle<br />
prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione<br />
all’esercizio delle operazioni di trattamento,<br />
rilasciato ai sensi dell’articolo 28 del medesimo decreto,<br />
la regione competente per territorio, previa diffida,<br />
sospende quest’ultima autorizzazione per un<br />
periodo massimo di dodici mesi;<br />
● l’autorizzazione è revocata qualora il titolare<br />
dell’impianto non provveda a conformarsi, entro il<br />
predetto termine, alle prescrizioni delle predette<br />
autorizzazioni.<br />
● l’ammissione delle attività di recupero dei rifiuti<br />
derivanti da veicoli fuori uso alle procedure semplificate,<br />
ai sensi degli articoli 31 e 33, D.Lgs. n.<br />
22/1997, è subordinata a preventiva ispezione da<br />
parte della provincia competente per territorio, da<br />
effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione<br />
della comunicazione di inizio di attività e, comunque,<br />
prima dell’avvio della stessa attività; ove<br />
la provincia accerti in esito a questa ispezione - da<br />
effettuarsi, dopo l’inizio dell’attività, almeno una<br />
volta l’anno - la violazione delle disposizioni stabilite<br />
dall’art 6, comma 5, D.Lgs. n. 209/2003, è previsto<br />
il divieto previa diffida e fissazione di un termine<br />
per adempiere, dell’inizio ovvero della prosecuzione<br />
dell’attività, salvo che il titolare dell’impianto<br />
non provveda, entro il termine stabilito, a conformare<br />
detta attività alla normativa vigente.<br />
Le disposizioni generali di natura sanzionatoria vengono<br />
integrate e corroborate sul piano strettamente<br />
penale dalla previsione dell’art. 13, comma 1, nuovo<br />
decreto, che prevede l’arresto da sei mesi a due anni<br />
e l’ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro per tutti<br />
coloro che effettuano attività di gestione dei veicoli<br />
fuori uso e dei rifiuti costituiti dei relativi componenti<br />
e materiali «in violazione dell’articolo 6, comma 2». Il<br />
problema ermeneutico di questa disposizione è dato<br />
dal fatto che le condotte sanzionate devono essere<br />
individuate non soltanto sulla base del rinvio al menzionato<br />
articolo - che contiene le prescrizioni relative<br />
al trattamento del veicolo fuori uso - quanto alla luce<br />
di ulteriori disposizioni, di differente natura, alcune<br />
delle quali certamente non redatte originariamente<br />
per costituire elementi di una fattispecie penale.<br />
Al centro della disposizione in oggetto si colloca il<br />
concetto di trattamento, che deve avvenire - a pena<br />
dell’applicazione della menzionata sanzione penale -<br />
in conformità a una serie di misure. Si può per altro<br />
rilevare che lo stesso trattamento viene definito dall’art.<br />
3, lettera f), citato decreto, con una formula<br />
particolarmente ampia, che comprende, in effetti,<br />
AMBIENTE<br />
non solo varie attività “tipizzate” - quali la messa in<br />
sicurezza, la demolizione, la pressatura, la tranciatura,<br />
la frantumazione, il recupero o la preparazione<br />
per lo smaltimento dei rifiuti frantumati - ma che<br />
prevede anche una formula di chiusura tale da ricomprendere<br />
tutte le altre operazioni eseguite ai fini del<br />
recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e<br />
dei suoi componenti effettuate, dopo la consegna<br />
dello stesso veicolo, presso un impianto di trattamento.<br />
Ne consegue che, di fatto, la piena legittimità del<br />
“rapporto” che viene a instaurarsi tra il veicolo consegnato<br />
al centro e l’attività ivi svolta risulta fortemente<br />
condizionata da prescrizioni sia di ordine generale<br />
e programmatico che tecnico-operative.<br />
Il trattamento deve, in effetti, avvenire:<br />
● in conformità ai principi generali previsti dall’articolo<br />
2, comma 2, D.Lgs. n. 22/1997;<br />
● in conformità delle “pertinenti” prescrizioni dell’allegato<br />
I al D.Lgs. n. 209/2003;<br />
● nel rispetto dei seguenti obblighi indicati dallo<br />
stesso art. 6.<br />
Certamente se il Legislatore voleva mantenere in<br />
buon allenamento le capacità interpretative degli addetti<br />
ai lavori, con la fattispecie così delineate ha<br />
centrato l’obiettivo, anche se avrebbe potuto essere<br />
maggiormente auspicabile un’individuazione di condotte<br />
aventi rilevanza penale caratterizzata da un<br />
diverso coefficiente di determinatezza. L’art. 2, D.Lgs.<br />
n. 22/1997 risulta una di quelle disposizioni apprezzabili<br />
sul piano lessicale in quanto espressiva delle “intenzioni”<br />
generali e dello spirito del provvedimento;<br />
vi si legge che «i rifiuti devono essere recuperati o<br />
smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza<br />
usare procedimenti o metodi che potrebbero recare<br />
pregiudizio all’ambiente e, in particolare senza determinare<br />
rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna<br />
e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o<br />
odori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di<br />
particolare interesse, tutelati in base alla normativa<br />
vigente». Una prima domanda che potrebbe derivare<br />
è cosa sia un “pericolo”, piuttosto che un pregiudizio,<br />
un rischio o un inconveniente. E ancora se il danneggiamento<br />
del paesaggio sia un qualcosa di diverso -<br />
ed eventualmente ulteriore - rispetto all’ipotesi di cui<br />
all’art. 635 c.p. - danneggiamento - ovvero prevista<br />
dall’art. 734 c.p. «Distruzione o deturpamento di bellezze<br />
naturali»). Si tratta, per quel che è dato comprendere<br />
in questa prima fase di applicazione delle<br />
nuove normative, di concetti che difficilmente possono<br />
rispondere a quei canoni espressivi che dovrebbero<br />
improntare l’attività del Legislatore in chiave penale<br />
e che, conseguentemente, dovranno essere ampiamente<br />
integrati in sede giurisprudenziale, con il rischio<br />
- almeno per una prima fase - di interpretazioni<br />
anche largamente discordanti.<br />
96 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
Si potrebbe obiettare che le indicazioni di carattere<br />
generale del menzionato articolo potrebbero essere<br />
precisate sulla scorta delle «pertinenti prescrizioni dell’allegato<br />
I» a esse immediatamente conseguenti e<br />
alle quali, parimenti, le operazioni di trattamento dei<br />
veicoli fuori uso si devono conformare. Il contributo<br />
di queste prescrizioni non è, tuttavia, verosimilmente<br />
utilizzabile a questo fine; l’Allegato I contiene, in effetti,<br />
un corposo elenco di requisiti «relativo al centro<br />
di raccolta e all’impianto di trattamento dei veicoli<br />
fuori uso», suddivisa in otto specifici punti, a loro<br />
volta articolati, con oggetto<br />
● ubicazione dell’impianto di trattamento;<br />
● requisiti del centro di raccolta e dell’impianto di<br />
trattamento;<br />
● organizzazione del centro di raccolta;<br />
● criteri per lo stoccaggio;<br />
● operazioni per la messa in sicurezza del veicolo<br />
fuori uso;<br />
● attività di demolizione;<br />
● operazioni di trattamento per la promozione<br />
del riciclaggio;<br />
● criteri di gestione.<br />
Occorre, quindi, valutare il rapporto in cui si pongono<br />
le due disposizioni. La formula di legge pare essere<br />
indubbiamente cumulativa, dovendo le prescrizioni<br />
dell’allegato aggiungersi ai principi del decreto<br />
“Ronchi”; è da verificare, piuttosto, se tutte le prescrizioni<br />
dell’Allegato - laddove violate - determinino<br />
l’applicazione della sanzione; la risposta sembrerebbe<br />
negativa, atteso che le solo prescrizioni<br />
“pertinenti” ai principi espressi dall’art 2 dovrebbero<br />
essere compresi nella fattispecie. Principi, quindi, che<br />
non solo non potrebbero essere letti alla luce del<br />
contenuto dell’Allegato, ma che, al contrario, dovrebbero<br />
servire da criterio integrativo per individuare<br />
quali tra le numerose prescrizioni previste dall’Allegato<br />
stesso siano state ritenute di maggior rilievo dal<br />
Legislatore - evidentemente in relazione alla loro connessione<br />
funzionale con la tutela degli interessi contemplati<br />
dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 22/1997 - e<br />
come tali “assistite” dalla sanzione penale. Tutto ciò<br />
con buona pace delle linearità e semplicità della lettura<br />
della norma.<br />
Apparentemente più chiara risulta la seconda parte<br />
del comma 2 dell’art. 6, che richiama al rispetto di<br />
specifici obblighi, compiutamente descritti; la stessa<br />
impone in effetti di:<br />
● effettuare le operazioni per la messa in sicurezza<br />
del veicolo fuori uso di cui all’Allegato I, punto 5 al<br />
più presto e prima di procedere allo smontaggio dei<br />
componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti<br />
operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi<br />
sull’ambiente;<br />
● rimuovere preventivamente, nell’esercizio delle<br />
operazioni di demolizione, i componenti e i mate-<br />
AMBIENTE<br />
LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />
riali etichettati o resi in altro modo identificabili,<br />
secondo quanto disposto in sede comunitaria;<br />
● rimuovere e separare i materiali e i componenti<br />
pericolosi in modo da non contaminare i successivi<br />
rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;<br />
● eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito<br />
dei componenti in modo da non comprometterne<br />
la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di<br />
recupero.<br />
Per la verità, anche nella descrizione di questi obblighi<br />
non mancano le dizioni tali da ingenerare potenzialmente<br />
equivoche letture, prima fra tutte quella<br />
che impone di effettuare la messa in sicurezza di<br />
veicoli fuori uso «al più presto»; un’indicazione che,<br />
senza un riferimento cronologico, può essere fonte di<br />
infinite discussioni, dovendo il dato temporale convivere<br />
con le esigenze tecnico-organizzative dei gestori<br />
dei centri di raccolta; in questo senso, più lineari risultano<br />
le indicazioni che precisano specificamente le<br />
necessità che determinate attività presentino una determinata<br />
scansione cronologica, laddove si prevede<br />
che la messa in sicurezza debba precedere lo smontaggio<br />
dei componenti del veicolo e che la rimozione<br />
dei materiali etichettati o resi in altro modo identificabili<br />
debba precedere le altre operazioni di demolizione.<br />
In relazione, infine, all’obbligo di separazione di<br />
materiali, in modo tale da evitare contaminazioni e<br />
di effettuare smontaggio e deposito senza compromettere<br />
le possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di<br />
recupero, si tratta di disposizioni che non potranno<br />
che essere interpretate in chiave evolutiva in base<br />
allo “stato dell’arte”, conformemente a quanto accade<br />
per innumerevoli altre fattispecie del diritto penale<br />
dell’ambiente.<br />
Resta, infine, da chiarire se le violazioni penali previste<br />
e punite dall’art. 13, D.Lgs. n. 209/2003, possano<br />
essere contestate non solo a soggetti operanti nell’ambito<br />
di un’attività autorizzata di trattamento rifiuti<br />
ex art. 27, 28 o oggetto di comunicazione ex art.<br />
31, 33, D.Lgs. n. 22/1997-, ma anche a coloro che si<br />
muovono totalmente al di fuori di una logica di regolare<br />
rapporto con la P.A.; una risposta positiva in<br />
questo senso potrebbe fondarsi non solo sulla base<br />
del dato letterale - che indica in “chiunque” il possibile<br />
autore del reato -, ma soprattutto di un’interpretazione<br />
teleologica, atteso che il decreto si propone,<br />
per ottenere un’efficace tutela del bene ambiente, di<br />
regolamentare nella loro globalità tutte le fasi e le<br />
modalità di svolgimento continuativo e organizzato<br />
di gestione di veicoli fuori uso. Una tutela, quindi, che<br />
parrebbe andare oltre al ristretto ambito di disciplina<br />
delle attività ufficiali, coprendo - eventualmente in<br />
concorso con l’illecito di realizzazione ed esercizio di<br />
discarica abusiva cui all’art. 51, comma 3, D.Lgs. n.<br />
22/1997 - qualsiasi forma di “impresa”, anche e soprattutto<br />
informale, attiva nel settore. l<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 97
GIURISPRUDENZA<br />
Massime<br />
a cura di Luciano Butti, Butti & Peres Partner avvocati<br />
TUTELA DELLE ACQUE<br />
DALL’INQUINAMENTO<br />
Cassazione civile, I sezione, 25 marzo - 25<br />
settembre 2003, n. 14256<br />
Scarichi idrici - Scarichi civili preesistenti alla<br />
legge n. 319/1976 (”legge Merli”) - Autorizzazione<br />
allo scarico - Necessità alla luce<br />
della normativa regionale delle Puglie<br />
Alla luce della normativa regionale pugliese (legge<br />
regionale 19 dicembre 1983, n. 24), tutti gli<br />
scarichi civili - e perciò anche quelli preesistenti<br />
all’entrata in vigore della legge n. 319/1976 -<br />
sono soggetti ad obbligo di autorizzazione, con<br />
la conseguente applicabilità, in caso di violazione<br />
di tale obbligo, della sanzione amministrativa<br />
prevista dalla legge nazionale per l’effettuazione<br />
di scarichi civili non autorizzati<br />
Nota<br />
La sentenza della Cassazione è importante sotto<br />
un duplice profilo.<br />
In primo luogo essa ribadisce e rafforza l’orientamento<br />
da tempo espresso dalla Corte costituzionale<br />
(sentenza n. 168/1993), secondo il qua-<br />
AMBIENTE<br />
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA<br />
le le regioni - in sede di disciplina degli scarichi<br />
civili che non recapitano in pubbliche fognature<br />
- hanno un generale potere di integrare la<br />
disciplina nazionale. Questo potere, secondo<br />
la Cassazione, comprende anche la possibilità<br />
di imporre l’obbligo di autorizzazione nei casi<br />
(tipico quello degli scarichi idrici preesistenti<br />
alla “legge Merli”) nei quali la legge nazionale<br />
direttamente non prevede obbligo di autorizzazione.<br />
In secondo luogo, la sentenza in commento<br />
chiarisce che - laddove la disciplina regionale<br />
integri quella nazionale - è ben possibile che la<br />
sanzione amministrativa prevista dalla normativa<br />
dello Stato venga utilizzata anche per sanzionare<br />
comportamenti obbligatori sulla base<br />
di quella regionale.<br />
È comunque importante osservare che la decisione<br />
della Corte - riguardando un fatto assai<br />
risalente nel tempo - si basa su una disciplina<br />
sostanziale oggi non più del tutto attuale e<br />
non soltanto perché la legge n. 319/1976 è<br />
stata sostituita dal D.Lgs. n. 152/1999, ma anche<br />
e soprattutto per effetto della legge costituzionale<br />
n. 3/2001, che ha attribuito l’intera<br />
materia della “tutela dell’ambiente” alla competenza<br />
esclusiva dello Stato. l<br />
ESAME ADR: SEGNALAZIONE DI QUIZ ERRATI<br />
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti<br />
terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale della Motorizzazione e<br />
della <strong>Sicurezza</strong> del Trasporto Terrestre 28 agosto 2003, prot. 3270 MOT 2/F<br />
Certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci<br />
pericolose su strada, CFP-ADR. Schede quiz - aggiornamento 2003.<br />
Si comunica che nelle schede quiz per il conseguimento del certificato di formazione professionale CFP -<br />
ADR recentemente distribuite agli uffici in indirizzo, sono stati riscontrati errori di stampa che possono<br />
trarre in inganno i candidati.<br />
Pertanto fino a quando non verranno ristampate dal Poligrafico dello Stato le schede quiz in forma<br />
corretta, si dispone che non vengano prese in considerazione in sede di valutazione di esame le seguenti<br />
risposte:<br />
- tabulato 06a, domanda n. 5251, risposta n. 6<br />
- tabulato 11c, domanda n. 11870, risposta n. 2<br />
- tabulato 17b, domanda n. 17705, risposta n. 7<br />
98 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
SICUREZZA<br />
DELLE MACCHINE DA CANTIERE:<br />
LE GRU A TORRE<br />
Dopo un primo approfondimento dedicato alle terne (n. 18/2003, pag. II),<br />
<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> prosegue la pubblicazione degli inserti dedicati alla<br />
sicurezza delle macchine da cantiere occupandosi delle gru a torre.<br />
L’Inserto propone un panorama delle norme, soprattutto tecniche, che<br />
regolano la progettazione e l’utilizzo in sicurezza di queste macchine e la<br />
schedatura dei rischi più ricorrenti, con indicata la magnitudo della<br />
pericolosità, che ripercorre tutti gli aspetti legati all’impiego delle gru: dal<br />
montaggio alle modalità di utilizzo, dalla documentazione a corredo della<br />
macchina alle procedure di imbracatura dei carichi, dalla formazione dell’operatore<br />
addetto alla conduzione alle verifiche da effettuare a lavorazione<br />
ultimata.<br />
Si propone, inoltre, una check list che guida al controllo delle condizioni<br />
della macchina prima, durante e successivamente il suo utilizzo.<br />
Contributi di:<br />
● Marco Vigone<br />
● Claudio Conio<br />
2
SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />
Articolo<br />
di Marco Vigone, Presidente Commissione “<strong>Sicurezza</strong>” UNI, Milano - Rapporteur Settore<br />
“<strong>Sicurezza</strong> e salute sul posto di lavoro” CEN, Bruxelles - Direttore Generale I.E.C. Srl, Torino<br />
Come indicato dalla direttiva<br />
2000/14/CE, recepita in Italia<br />
dal D.Lgs. n. 262/2002, al punto<br />
53 dello stesso decreto legislativo,<br />
per gru a torre si intende<br />
una gru il cui braccio ruota<br />
a 360˚ e poggia sulla sommità<br />
di una torre, la quale in fase di<br />
lavoro resta approssimativamente<br />
perpendicolare al suolo.<br />
Questa macchina può essere<br />
motorizzata e provvista di<br />
un sistema di carichi sospesi.<br />
Le norme tecniche che si occupano<br />
di queste macchine sono<br />
numerose anche se molte di<br />
queste non trattano specificatamente<br />
del loro utilizzo in sicurezza<br />
ma includono l’aspetto<br />
progettuale in quanto sono<br />
considerate fra le macchine<br />
più pericolose anche da questo<br />
punto di vista.<br />
INSERTO<br />
Le gru a torre sono anche inserite nell’elenco della direttiva 2000/14/CE sui limiti di emissione acustica<br />
Progettazione e utilizzo in sicurezza<br />
con le norme UNI, ISO e BS<br />
Le gru torre sono chiaramente definite<br />
nelle loro caratteristiche<br />
sia nella norma UNI ISO 4306/3<br />
sia alla voce 53 della direttiva<br />
2000/14/CE (recepita in Italia con il<br />
D.Lgs. n. 262/2002) ove rispettivamente<br />
si afferma:<br />
● Norma UNI ISO 4306/3:<br />
«gru a torre: gru a braccio orientabile,<br />
in cui il braccio stesso è montato<br />
sulla parte superiore di una torre verticale<br />
(vedere UNI ISO 4306/1). Questo<br />
apparecchio semovente deve essere<br />
equipaggiato con meccanismi che permettano<br />
il sollevamento e la discesa<br />
dei carichi sospesi e la movimentazione<br />
di tali carichi sia con variazione di<br />
sbraccio dei carichi sia per un movimento<br />
di traslazione, rotazione o scorrimento<br />
di tutto l’apparecchio. Alcuni<br />
apparecchi consentono più movimenti,<br />
ma non necessariamente tutti. L’apparecchio<br />
può essere installato in posizione<br />
fissa o dotato di meccanismi per<br />
lo scorrimento e/o l’elevazione»;<br />
● Direttiva 2000/14/CE:<br />
«53. Gru a torre. Gru il cui braccio<br />
ruota a 360˚ e poggia sulla sommità<br />
di una torre, la quale in fase di<br />
lavoro resta approssimativamente<br />
perpendicolare al suolo. La gru a torre<br />
è motorizzata e provvista di un<br />
sistema di sollevamento dei carichi<br />
sospesi; questi sono quindi trasportati<br />
mediante modifica dello sbraccio,<br />
traslazione del carrello o traslazione<br />
della gru stessa. Talvolta la gru esegue<br />
solo alcune di queste operazioni.<br />
La gru può essere fissa o dotata di<br />
mezzi per la traslazione, anche fuoristrada».<br />
Vi sono molti tipi di gru di questo<br />
tipo ed in particolare:<br />
- gru a torre per cantiere e per<br />
costruzioni generiche che possono essere<br />
smontate;<br />
- gru montate in permanenza;<br />
- gru con testa a martello;<br />
- gru a torre per bacini e cantieri<br />
navali.<br />
Tutti questi tipi di macchine sono<br />
regolate da norme tecniche specifiche<br />
e dalla direttiva 2000/14/CE riguardante<br />
l’emissione acustica ambientale<br />
delle macchine ed attrezzature<br />
destinate a funzionare all’aperto.<br />
Le norme tecniche<br />
Sono numerose le norme tecniche<br />
riguardanti questi tipi di macchine;<br />
molte di queste non si occupano specificatamente<br />
del loro utilizzo in sicurezza<br />
ma anche dell’aspetto progettuale<br />
in quanto sono considerate fra le<br />
macchine più pericolose anche da questo<br />
punto di vista.<br />
Per lo spazio limitato concesso<br />
non è possibile entrare nel merito di<br />
ogni singola norma, ma è certamente<br />
importante per gli interessati conoscerne<br />
l’esistenza:<br />
● UNI ISO 4301 parte 3 a . Apparecchi<br />
di sollevamento - Classificazione<br />
- Gru a torre;<br />
● UNI ISO 4306 parte 3 a : Apparecchi<br />
di sollevamento - Vocabolario -<br />
Gru a torre;<br />
● UNI ISO 7752 parte 3 a : Apparecchi<br />
di sollevamento - Organi di comando<br />
- Disposizioni e caratteristiche<br />
- Gru a torre;<br />
● UNI ISO 8566 parte 3 a : Apparecchi<br />
di sollevamento - Cabine - Gru<br />
a torre;<br />
● UNI 7570: Gru a torre per cantieri<br />
edili - Tipo con rotazione in basso;<br />
● UNI 7571: Gru a torre per cantieri<br />
edili - Tipo con rotazione in alto;<br />
● UNI 9309 parte 3 a : Apparecchi<br />
di sollevamento - Criteri di progetto<br />
II www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
per i carichi e le combinazioni di<br />
carichi - Gru a torre.<br />
Numerose ed estremamente interessanti<br />
sono anche le norme tecniche inglesi<br />
sull’argomento ed in particolare:<br />
● BS 7121 part 2: Code of practice<br />
for safe use of cranes. Inspection,<br />
testing and examination;<br />
● BS 7121 part 5: Code of practice<br />
for safe use of cranes. Towers cranes.<br />
Inoltre, sono in fase di elaborazione<br />
anche numerose norme internazionali<br />
(ISO) ed europee sull’argomento,<br />
in particolare:<br />
● ISO/DIS 8686-3 - Cranes - Design<br />
principles for loads and loads combinations<br />
- Part 3: Tower cranes;<br />
● ISO/DIS 9273 - Tower cranes -<br />
Support conditions on site and for<br />
installation;<br />
● ISO/DIS 9942-3 - Cranes - Information<br />
labels - Part 3: Tower cranes;<br />
● ISO/DIS 10245-3 - Cranes - Limiting<br />
and indicating devices - Part<br />
3: Tower cranes;<br />
● ISO/DIS 11660-3 - Cranes - Access,<br />
guards and retraints - Part 3:<br />
Tower cranes;<br />
INSERTO<br />
● ISO/DIS 12485-3 - Cranes - Stability<br />
requirements - Part 3: Tower<br />
cranes;<br />
● ISO/DIS 13201 - Tower cranes -<br />
Tests and test procedures;<br />
● ed a livello europeo, in applicazione<br />
alla Direttiva Macchine:<br />
● prEN 14439 - Cranes - Tower<br />
cranes.<br />
Dato il lungo elenco non è possibile<br />
analizzare i singoli documenti, si<br />
rimanda alla loro lettura le persone<br />
interessate in quanto in tutti questi<br />
testi sono contenute importanti informazioni<br />
sia riguardanti la progettazione,<br />
ma ancora di più l’installazione,<br />
l’utilizzo in sicurezza e la verifica della<br />
gru a torre.<br />
L’emissione sonora<br />
Come già evidenziato precedentemente<br />
anche questo tipo di macchina<br />
è stato inserito nell’elenco di quelle<br />
che devono rispettare la direttiva<br />
2000/14/CE (recepita in Italia con il<br />
D.Lgs. n. 262/2002) ed in particolare<br />
al n. 53 dell’elenco dello stesso decreto<br />
legislativo.<br />
SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />
Articolo<br />
Così come le terne, di cui si è scritto<br />
nell’articolo pubblicato in <strong>Ambiente</strong>&<br />
<strong>Sicurezza</strong> n. 18/2003, pag. II), anche<br />
le gru a torre sono state inserite fra le<br />
macchine ed attrezzature soggette a limiti<br />
di emissione acustica garantita dal<br />
costruttore mediante dichiarazione<br />
emessa dal costruttore a seguito dell’intervento<br />
di un Organismo Notificato.<br />
I livelli di potenza sonora di emissione<br />
che il costruttore deve garantire<br />
per la gru a torre devono essere eguali<br />
o inferiori ai seguenti:<br />
● a partire dal 3 gennaio 2002: 98<br />
+ log P<br />
● a partire dal 3 gennaio 2006: 96<br />
+ log P<br />
dove con P si indica la potenza<br />
netta installata in KW.<br />
Come già per le terne, anche per le<br />
gru a torre oltre alla marcatura “CE”<br />
deve essere anche riportato il pittogramma<br />
indicante il livello di potenza<br />
sonora garantito (si veda <strong>Ambiente</strong>&<br />
<strong>Sicurezza</strong> n. 18/2003, pag. III).<br />
Senza queste indicazioni e senza la<br />
dichiarazione CE di conformità queste<br />
macchine non possono essere immesse<br />
sul mercato. l<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com III
SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />
Articolo<br />
di Claudio Conio, Esem - Ente Scuola Edile Milanese<br />
Il montaggio delle gru a torre deve<br />
essere eseguito da personale<br />
specializzato che alla fine dell’intervento<br />
deve rilasciare certificazione<br />
di idoneità dichiarando<br />
l’esecuzione dell’installazione in<br />
ottemperanza alle norme di sicurezza<br />
e di igiene del lavoro, nonché<br />
alle istruzioni fornite dai rispettivi<br />
fabbricanti dei macchinari<br />
e degli altri mezzi tecnici per la<br />
parte di loro competenza, secondo<br />
quanto menzionato dall’articolo<br />
6, comma 3 del D.Lgs. n.<br />
626/1994. Alla manovra dell’apparecchio<br />
abitualmente è addetta<br />
una sola persona per la quale il<br />
datore di lavoro, dell’impresa appaltatrice,<br />
dovrà dichiarare di avere<br />
effettuato un idoneo addestramento.<br />
INSERTO<br />
Principali tipologie, caratteristiche tecniche e di impiego, formazione del personale addetto<br />
Per la sicurezza ad “alta quota”<br />
analisi dei rischi e una lista di controllo<br />
Per apparecchi di sollevamento<br />
si intendono tutte quelle attrezzature<br />
che, nelle attività agricole,<br />
edili e produttive in generale, sono<br />
adibiti all’esecuzione delle attività di<br />
movimentazione e sollevamento di carichi,<br />
di materiali, di attrezzature, di<br />
macchinari, ecc.<br />
In base alle principali caratteristiche<br />
strutturali e secondo la funzione<br />
svolta, gli apparecchi di sollevamento<br />
possono classificarsi nel seguente modo:<br />
● gru a torre;<br />
● gru automontante;<br />
● autogrù;<br />
● argani;<br />
● sollevatori telescopici;<br />
● carrelli elevatori fuoristrada sviluppabili.<br />
Sono, inoltre, particolari apparecchi di<br />
sollevamento quelle macchine adibite al<br />
sollevamento in quota delle persone e<br />
quelle che consentono di realizzare postazioni<br />
di lavoro sopraelevate.<br />
All’interno della famiglia degli apparecchi<br />
di sollevamento la gru a torre rappresenta<br />
il più importante e diffuso apparecchio<br />
per la movimentazione ed il sollevamento<br />
dei carichi nei cantieri edili di<br />
nuova edificazione.<br />
Le gru a torre sono macchine costituite<br />
da una struttura verticale in traliccio di<br />
acciaio sulla cui sommità è installata la<br />
ralla rotante che garantisce la mobilità del<br />
braccio, anch’esso tralicciato. La capacità<br />
lavorativa è garantita da un argano posizionato<br />
sul carrello del braccio rotante.<br />
La stabilità della macchina è generalmente<br />
assicurata da una zavorra posta alla<br />
base della torre verticale e da una zavorra<br />
di controfreccia posta all’estremità non<br />
operativa del braccio rotante.<br />
Completano la macchina l’insieme dei<br />
dispositivi di sicurezza elettrica necessari<br />
per prevenire pericoli dovuti a malfunzionamenti<br />
e a possibili errori dell’operatore.<br />
Questo tipo di gru può raggiungere<br />
notevoli altezze di rotazione e lunghezze<br />
di braccio di oltre 70 metri con una portata<br />
in punta variabile a seconda del modello.<br />
Sul dispositivo di sollevamento del carrello<br />
è possibile installare diversi accessori<br />
idonei per la movimentazione dei diversi<br />
materiali presenti in cantiere:<br />
● gancio di sollevamento, per sollevare<br />
materiali imbracati;<br />
● cassoni metallici, per la movimentazione<br />
di inerti;<br />
● ceste, per il sollevamento di materiali<br />
e attrezzature minuti;<br />
● forche, per il carico e lo scarico di<br />
bancali dagli autocarri;<br />
● gabbie, per la movimentazione di<br />
bancali mediante l’uso della forca ad<br />
altezze superiori a 2 m.<br />
Generalmente non è mai omologata al<br />
trasporto e all’elevazione di persone.<br />
Principali tipologie<br />
in commercio<br />
La tipologia della gru a torre è ormai<br />
stabile sul mercato ed i diversi modelli<br />
disponibili si differenziano solo per pochi<br />
particolari costruttivi che non identificano<br />
vere e proprie tipologie.<br />
È tuttavia possibile individuare distinte<br />
tipologie in ragione delle diverse caratteristiche<br />
del carro di base che può essere:<br />
● di tipo fisso direttamente collegato<br />
ai plinti di fondazione;<br />
● di tipo fisso, ma poggiante su stabilizzatori;<br />
● traslante su binari.<br />
Inoltre, è possibile suddividere le gru a<br />
torre in funzione di alcune principali caratteristiche<br />
quali, ad esempio, la posizione<br />
della cabina di comando. È, infatti, possibile<br />
distinguere le macchine presenti sul<br />
mercato in:<br />
● grandi gru con cabina di comando in<br />
quota;<br />
● medie-piccole gru senza cabina di<br />
manovra in quota.<br />
IV www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
Caratteristiche tecniche<br />
Solitamente le gru vengono classificate<br />
in base alla portata massima espressa in<br />
tonnellate, ma questa non è l’unica caratteristica<br />
saliente della macchina.<br />
Anche altri parametri di riferimento<br />
sono significativi per identificare la capacità<br />
operativa della macchina, tra i più<br />
importanti, oltre al carico massimo sollevabile,<br />
ricordiamo: l’altezza massima del<br />
braccio, la lunghezza dello sbraccio, la<br />
portata massima realizzata alla massima<br />
altezza e alla massima distanza di sbraccio<br />
(capacità di carico in punta), il numero<br />
di taglie in cui si ha la portata massima,<br />
ovvero la portata dell’argano alla prima<br />
ed all’ennesima spira, il diametro dell’argano<br />
e la sua velocità di avvolgimento.<br />
I limiti di operatività del mezzo sono<br />
forniti dal produttore insieme al libretto<br />
tecnico e rappresentano dei massimi assolutamente<br />
non derogabili.<br />
Tutti i parametri citati concorrono a<br />
realizzare macchine con prestazioni assai<br />
varie.<br />
Non è raro trovare gru aventi un braccio<br />
particolarmente robusto e quindi in<br />
grado di garantire una portata massima<br />
molto interessante, ma con un diagramma<br />
delle portate caratterizzato da una brusca<br />
diminuzione di valori all’aumentare della<br />
distanza dovuta alla pesantezza del braccio<br />
stesso con conseguente penalizzazione<br />
della portata sbracciata e, al contrario,<br />
gru con un braccio leggero che penalizza<br />
la portata massima sollevata, ma fornirà<br />
portate maggiori all’aumentare dello<br />
sbraccio.<br />
La moltitudine delle combinazioni è<br />
poi ulteriormente arricchita dalla scelta<br />
dell’argano che può aumentando e diminuendo<br />
le taglie influire significativamente<br />
sulla portata e sulla velocità operativa<br />
della macchina.<br />
I motori e gli organi di movimento del<br />
braccio e dell’argano sono generalmente<br />
alimentati da un motore elettrico trifase a<br />
380 Volt.<br />
L’alimentazione dovrà avvenire tramite<br />
cavo di alimentazione flessibile di tipo<br />
H07RN-F con interruttore generale ubicato<br />
sul quadro elettrico.<br />
I cavi di alimentazione devono essere<br />
disposti parallelamente alle vie di transito<br />
e, se possibile, tenuti sollevati da terra;<br />
non devono essere sollecitati a piegamenti<br />
di piccolo raggio né sottoposti a torsione,<br />
né agganciati su spigoli vivi o su materiali<br />
caldi o lasciati su pavimenti sporchi<br />
INSERTO<br />
di cemento, oli o grassi; se soggetti a<br />
calpestio o al transito di mezzi pesanti<br />
devono essere opportunamente preservati<br />
con tubazioni o assito di protezione.<br />
Se comandabile mediante radiocomando<br />
questo dispositivo deve rispondere a<br />
quanto previsto dal D.M. 10 maggio<br />
1988, n. 347.<br />
Le gru provviste di cabina di manovra<br />
devono avere:<br />
● scala di acceso protetta da gabbia<br />
metallica di sicurezza;<br />
● idonee protezioni contro l’irraggiamento<br />
solare;<br />
● riscaldamento elettrico alimentato tramite<br />
trasformatore di isolamento.<br />
Ai fini di un utilizzo sicuro le regole di<br />
buona tecnica e la normativa prevedono i<br />
seguenti equipaggiamenti minimi:<br />
● limitatore di prestazioni (carico e<br />
momento);<br />
● freno automatico, tale che quando i<br />
controlli - sono rilasciati -, il funzionamento<br />
si arresta (controllo ad uomo presente);<br />
● discesa solo a motore innestato;<br />
● fine corsa dei movimenti gru;<br />
● il gancio deve essere dotato di un<br />
dispositivo di sicurezza che impedisca<br />
la fuoriuscita dei sistemi di imbraco e<br />
deve recare inciso il carico massimo<br />
ammissibile. Il gancio deve essere marchiato<br />
di conformità alle norme.<br />
Principali caratteristiche<br />
di impiego<br />
Il montaggio dovrà essere eseguito da<br />
personale specializzato che alla fine dell’intervento<br />
dovrà rilasciare certificazione<br />
di idoneità dichiarando l’esecuzione dell’installazione<br />
in ottemperanza alle norme<br />
di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché<br />
alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti<br />
dei macchinari e degli altri mezzi<br />
tecnici per la parte di loro competenza,<br />
secondo quanto menzionato dall’articolo<br />
6, comma 3 del D.Lgs. n. 626/1994.<br />
Durante le fasi di installazione si ricorre<br />
solitamente all’ausilio di una autogrù<br />
per il sollevamento in quota degli elementi<br />
strutturali mentre gli operatori utilizzano<br />
utensili manuali quali: chiave dinamometria,<br />
chiavi, martello e mazzetta.<br />
Se durante l’installazione della gru gli<br />
operatori sono esposti a rischi residui di<br />
caduta dall’alto, oltre ai tradizionali DPI,<br />
si dovranno fornire imbracature di sicurezza<br />
complete di connettori e cordini con<br />
dissipatore di energia o dispositivi retratti-<br />
SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />
Articolo<br />
li. Inoltre, gli operatori dovranno essere<br />
formati ed addestrati al corretto utilizzo<br />
dei DPI anticaduta e informati sui corretti<br />
punti di ancoraggio utilizzabili durante<br />
le fasi di lavoro.<br />
Al termine dell’installazione occorre<br />
sempre controllare l’efficienza ed il corretto<br />
funzionamento dei dispositivi di sicurezza<br />
in dotazione:<br />
● fine corsa e salita del gancio;<br />
● fine corsa di traslazione del carrello;<br />
● taratura dei dispositivi limitatori di carico<br />
e di momento;<br />
● arresto automatico della gru e del carico<br />
in caso di interruzione di energia;<br />
● dispositivo di frenatura e pronto arresto<br />
e la posizione di fermo del carico e del<br />
mezzo;<br />
● dispositivi acustici di segnalazione ed<br />
avvertimento;<br />
● funzionamento del motore innestato<br />
anche durante la discesa del carico;<br />
● prova di funzionamento e di carico.<br />
Alla manovra dell’apparecchio sarà<br />
addetta normalmente una sola persona<br />
per la quale il datore di lavoro, dell’impresa<br />
appaltatrice, dovrà dichiarare di avere<br />
effettuato un idoneo addestramento per<br />
l’uso e la manovra della gru.<br />
Modalità di impiego<br />
Prima di ogni turno di lavoro occorre<br />
accertarsi della solidità del piano<br />
di appoggio con particolare cura<br />
se sono presenti scavi nelle immediate<br />
vicinanze.<br />
Le gru devono essere installate in modo<br />
che durante l’utilizzo si mantengano<br />
ad almeno 5 metri dalle linee elettriche<br />
aeree.<br />
La gru deve essere protetta contro le<br />
scariche atmosferiche secondo le disposizioni<br />
delle norme CEI 81-1, terza edizione.<br />
Occorre sempre realizzare una delimitazione<br />
del basamento della gru operata<br />
con solidi recinti.<br />
Il braccio della gru deve essere libero<br />
di ruotare su un angolo giro completo<br />
(360˚), non sono ammesse interferenze<br />
con alcun tipo di ostacolo; se la rotazione<br />
avviene al di sotto della quota massima<br />
degli ostacoli presenti sul luogo di installazione,<br />
deve essere garantito un franco di<br />
almeno 70 cm tra la sagoma d’ingombro<br />
della gru e gli ostacoli fissi.<br />
Lungo il braccio della gru devono essere<br />
indicate le diverse portate massime in<br />
funzione dello sbraccio operativo.<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com V
SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />
Articolo<br />
Durante l’utilizzo operativo è necessario<br />
attenersi alle seguenti indicazioni:<br />
● i carichi non devono mai superare i<br />
valori massimi stabiliti dal diagramma<br />
delle portate. I diagrammi di portata<br />
devono essere resi visibili dagli appositi<br />
cartelli fissati lungo il braccio;<br />
● la gru deve essere usata solo per tiri<br />
verticali. Non è consentito utilizzare la<br />
gru per tiri inclinati o per traino; il gancio<br />
di sollevamento deve sempre agire<br />
verticalmente;<br />
● è vietato utilizzare la gru per sradicare<br />
alberi o smuovere casseforme o altri<br />
dispositivi interrati;<br />
● le manovre di partenza e di arresto<br />
devono essere graduali in modo da evitare<br />
bruschi strappi ed ondeggiamenti<br />
del carico. Non far dondolare il carico;<br />
● durante le manovre di sollevamento<br />
il carico deve essere tenuto ad almeno 2<br />
metri dal suolo per evitare contatti accidentali<br />
con persone che si trovino sulla<br />
traiettoria di passaggio del carico;<br />
● durante il passaggio dei carichi sospesi,<br />
nelle zone interessate, deve essere<br />
interdetto il transito e lo stazionamento<br />
dei lavoratori. In ogni caso, tutti i<br />
lavoratori che accedono al cantiere dovranno<br />
indossare idoneo casco di sicurezza;<br />
● evitare di far passare il carico sopra le<br />
zone di transito o di lavoro; non far transitare<br />
il carico al di fuori del cantiere;<br />
● sui tamburi, in qualsiasi condizione<br />
di lavoro, devono sempre essere avvolte<br />
almeno tre spire di fune;<br />
● la gru non deve mai essere abbandonata<br />
con il carico sospeso;<br />
● la gru deve essere posta fuori servizio<br />
quando a causa del vento, della pioggia<br />
o di altro fenomeno atmosferico, gli<br />
imbracatori e l’operatore ritengono di<br />
non poter controllare con sufficiente<br />
margine di sicurezza il sollevamento, il<br />
trasporto e la posa dei carichi;<br />
● alla fine del servizio o comunque<br />
prima di abbandonare la gru si deve<br />
provvedere a: alzare il gancio sotto il<br />
braccio, lasciare libero il braccio di ruotare<br />
sotto la spinta del vento, togliere<br />
corrente agendo sull’apposito interruttore<br />
generale;<br />
● le operazioni di manutenzione ordinaria<br />
della macchina devono essere eseguite<br />
come prescritto nel libretto di<br />
“Uso e Manutenzione” e devono essere<br />
eseguite servendosi delle apposite passerelle<br />
munite di normali parapetti oppu-<br />
INSERTO<br />
re, laddove non vi dovessero essere, utilizzando<br />
le apposite imbracature di sicurezza<br />
mantenute sempre ancorate ad elementi<br />
strutturali della gru;<br />
● le verifiche trimestrali di ganci, funi,<br />
catene, imbrachi ed altri apparecchi<br />
di sollevamento utilizzati devono essere<br />
registrate sul libretto di omologazione<br />
della macchina. Detto compito spetta<br />
all’operatore designato dal datore di lavoro,<br />
mentre il preposto ha l’obbligo di<br />
accertarsi che ciò venga fatto.<br />
Procedure di imbracatura<br />
dei carichi<br />
Le procedure di corretto imbraco sono<br />
essenziali per l’utilizzo in sicurezza di<br />
una gru a torre. Questa fase lavorativa è<br />
infatti spesso responsabile di infortuni avvenuti<br />
per perdita di parte del carico dovuta<br />
a errori di imbraco o cedimento degli<br />
accessori di sollevamento (ganci, brache,<br />
catene, funi) con conseguente caduta del<br />
carico.<br />
Durante l’utilizzo operativo è quindi<br />
necessario attenersi alle seguenti indicazioni:<br />
● per evitare gli infortuni caratteristici<br />
della sua professione e dovuti al contatto<br />
con i mezzi per l’imbracatura e col<br />
carico, l’imbracatore deve effettuare<br />
l’agganciamento e lo sganciamento solo<br />
a gancio fermo, usare le apposite funi<br />
o attrezzi per la guida del carico (ad<br />
esempio, un tirante terminante ad uncino);<br />
● prima di ogni tiro verificare che il<br />
carico sia idoneamente imbracato ed<br />
equilibrato. I materiali devono essere<br />
sollevati utilizzando opportuni sistemi<br />
di imbraco in relazione alla tipologia,<br />
alla dimensione e al peso del carico da<br />
movimentare;<br />
● effettuata l’imbracatura, controllarne<br />
la corrispondenza a quanto voluto (sia come<br />
entrata in azione di tutti i tratti previsti<br />
attivi sia come tenuta generale) e la buona<br />
equilibratura del carico, facendo innalzare<br />
il carico lentamente e soltanto di poco.<br />
● dopo aver effettuato una revisione<br />
visiva dell’imbracatura operata, può essere<br />
iniziato il sollevamento del carico<br />
avendo cura che esso avvenga verticalmente;<br />
● tiri obliqui e accentuate inclinazioni<br />
del carico sono vietati e pericolosi perché<br />
danno luogo a cambiamenti di equilibrio<br />
con possibilità di sfilamento del<br />
carico nonché ad aumenti di sollecitazioni<br />
nei mezzi di imbracatura;<br />
● durante l’imbraco evitare che catene<br />
e funi entrino in contatto con spigoli<br />
vivi e su qualsiasi bordo il cui raggio di<br />
curvatura sia inferiore o pari al diametro<br />
della fune. A tal fine alcune precauzioni<br />
risultano molto utili, quali ad<br />
esempio l’incamiciamento, con tubolare<br />
di PVC della fune, oppure l’applicazione<br />
nei punti critici di contatto di paraspigoli<br />
che ammorbidiscono ed amplificano<br />
contemporaneamente l’aderenza<br />
tra la fune e il carico;<br />
● si dovrà inoltre evitare di piegare le<br />
funi di acciaio su piccoli perni o ganci.<br />
Le portate, in simili condizioni, decrescono<br />
rapidamente con valori pari anche<br />
inferiori al 50% della portata nominale<br />
per funi che hanno, ad esempio, la<br />
piegatura su perni uguali a due volte il<br />
diametro della fune stessa;<br />
● è buona norma evitare la piegatura delle<br />
brache in coincidenza con i manicotti,<br />
con i capicorda e con le impalmature;<br />
● precauzione importante nell’utilizzo di<br />
imbracature ad anello continuo, è quella<br />
di evitare di appoggiare il carico nei punti<br />
protetti dipinti con vernice o ricoperte di<br />
nastro; zone queste che coincidono con<br />
l’annegamento delle estremità della fune;<br />
● il sollevamento di casseforme deve<br />
avvenire utilizzando idonee staffe di ancoraggio<br />
o utilizzando gli agganci previsti<br />
quando predisposti dal produttore<br />
del cassero. Sono rigorosamente vietati<br />
agganci di fortuna o l’utilizzo di dispositivi<br />
che impediscano la corretta chiusura<br />
del fermo di sicurezza del gancio;<br />
● il sollevamento dei laterizi e di altri<br />
materiali minuti deve essere effettuato<br />
esclusivamente mediante cassoni metallici<br />
o ceste muniti di idoneo fondo e di<br />
sponde perimetrali di contenimento alte<br />
quanto il carico. L’utilizzo di forche per<br />
il sollevamento di bancali di laterizio è<br />
vietato indipendentemente dal tipo di<br />
imballo utilizzato (imbrachi, reggette,<br />
cellophane, ecc.), è consentito l’utilizzo<br />
di elevatori semplici e forche se dotati<br />
di cestello esterno;<br />
● l’uso di forche sospese al gancio<br />
richiede speciale attenzione, infatti occorre<br />
valutare caso per caso la capacità<br />
delle forche di trattenere efficacemente<br />
il carico nelle condizioni in cui esso si<br />
presenta al momento del sollevamento;<br />
● l’uso della forca, secondo le disposizioni<br />
attualmente vigenti, può considerarsi<br />
ammissibile, con le cautele appena<br />
viste, solo per quei materiali per i quali<br />
VI www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
non vi siano esplicite disposizioni in<br />
contrario, come ad esempio quelle dell’art.<br />
58 del D.P.R. n. 164/1956;<br />
● per le brache a più bracci e per<br />
carichi la cui superficie induce ad angolare<br />
le stesse in modo accentuato, bisognerà<br />
tener presente che tale portata varia<br />
notevolmente con il variare dell’angolo<br />
al vertice. Non è opportuno operare<br />
con angoli superiori a 60˚ meglio<br />
ricorrere all’utilizzo di bilancieri o bilancini;<br />
● per particolari tipi, pesi e dimensioni<br />
di carichi, è buona norma dotare i carichi<br />
stessi di due o più funi di guida in<br />
modo da agevolare e rendere più sicura<br />
la fase di posa in opera del materiale,<br />
soprattutto in presenza di vento. I carichi<br />
ingombranti o pesanti devono essere<br />
guidati mediante fune o altro dispositivo<br />
da posizione di sicurezza;<br />
● gli addetti al ricevimento dei carichi<br />
debbono sostare in zona sicura ed intervenire<br />
solo quando i carichi sono in prossimità<br />
della quota di arrivo;<br />
● per la ricezione di carichi in quota<br />
non devono essere rimossi i dispositivi<br />
di protezione collettiva presenti (parapetti,<br />
tavole fermapiede, ecc.). Qualora<br />
sia indispensabile agire altrimenti, l’operatore<br />
dovrà lavorare obbligatoriamente<br />
indossando una imbracatura di sicurezza<br />
opportunamente vincolata con cordino<br />
di sicurezza al dispositivo di sicurezza<br />
predisposto e segnalato dal Direttore<br />
Tecnico di cantiere;<br />
● il carico va deposto su adeguati appoggi<br />
che possano facilitare la sua successiva<br />
movimentazione o ulteriore imbracatura.<br />
Il tiro va allentato gradualmente<br />
per controllare che non vi siano<br />
cadute o spostamenti di parti del carico<br />
prima e/o a seguito della rimozione dei<br />
mezzi di imbracatura;<br />
● quando il carico viene posato a terra<br />
si deve sempre tenere la fune in tensione<br />
con il peso del bozzello per evitare<br />
un anormale avvolgimento della fune<br />
stessa sul tamburo dell’argano o possibili<br />
scarrucolamenti che potrebbero causare<br />
la rottura delle funi e delle parti meccaniche<br />
della gru;<br />
● se gli accessori di imbraco tornano<br />
al posto di partenza appesi al gancio di<br />
trasporto, occorre sistemarli in modo<br />
che non diano luogo a inconvenienti o<br />
infortuni durante la corsa;<br />
● se gli imbracatori sono più di uno,<br />
soltanto uno di essi può dare i segnali al<br />
INSERTO<br />
manovratore. Il carico sospeso non va<br />
guidato con le mani ma con funi o ganci;<br />
non va spinto ma solo tirato, evitando<br />
di sostarvi sotto.<br />
Documentazione a corredo<br />
della macchina<br />
Oggi tutti gli apparecchi di sollevamento<br />
sono soggetti alla marcatura CE,<br />
a dichiarazione di conformità, alrilascio<br />
del libretto di istruzioni circa l’uso<br />
e la manutenzione, pertanto devono essere<br />
provvisti di targa riportante, in modo<br />
facilmente leggibile ed indelebile, almeno<br />
le seguenti indicazioni:<br />
● marcatura CE e altri marchi di conformità;<br />
● norme ed indirizzo del fabbricante;<br />
● designazione della serie e del tipo;<br />
● anno di fabbricazione;<br />
● eventuale numero di serie;<br />
● principali caratteristiche tecniche della<br />
macchina.<br />
Per le gru a torre il documento riportante<br />
indicazioni di uso e manutenzione<br />
deve riportare le informazioni di carattere<br />
tecnico, le istruzioni d’uso e manutenzione<br />
ordinaria, straordinaria e preventiva, e<br />
le indicazioni necessarie per eseguire in<br />
sicurezza, la messa in funzione, l’utilizzazione,<br />
il trasporto, l’installazione, il montaggio<br />
e lo smontaggio, la regolazione, la<br />
manutenzione e la riparazione della macchina,<br />
la possibilità di montare accessori.<br />
In particolare, devono essere chiaramente<br />
indicate: le norme di sicurezza da adottare,<br />
la portata massima dell’elevatore, le<br />
istruzioni per l’imbracatura dei carichi, le<br />
segnalazioni per comunicare con il manovratore,<br />
le principali istruzioni d’uso.<br />
Tutti gli apparecchi di sollevamento<br />
aventi una portata utile superiore ai 200 kg<br />
sono soggetti ad omologazione ISPESL.<br />
La targhetta di immatricolazione rilasciata<br />
dall’ISPESL deve essere apposta in<br />
maniera ben visibile e non rimovibile sulla<br />
macchina. Il libretto di omologazione<br />
deve accompagnare il mezzo nei suoi spostamenti<br />
operativi.<br />
Le gru a torre devono, inoltre, essere<br />
corredate del certificato di conformità alle<br />
prestazioni acustiche regolamentato dal<br />
D.M. n. 588/1987 e dal D.Lgs. n.<br />
137/1992; sulla macchina devono essere<br />
applicate due targhette metalliche esagonali<br />
(codificate dalla normativa) recanti i<br />
livelli di pressione sonora massima e minima<br />
emessi dalla macchina durante le lavorazioni.<br />
SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />
Articolo<br />
Gli stessi accessori, eventualmente previsti<br />
dal libretto di omologazione della<br />
gru, sono a loro volta “macchine” e devono<br />
quindi essere marcati CE. I rispettivi<br />
documenti di accompagnamento devono<br />
specificare a quali macchine (costruttore,<br />
tipo e modello) possono essere applicati.<br />
È vietato assemblare macchine ed accessori<br />
che non siano esplicitamente compatibili.<br />
L’operatore addetto<br />
alla conduzione<br />
La legislazione nazionale non prevede<br />
alcuna formazione obbligatoria per l’utilizzo<br />
e la manutenzione degli apparecchi di<br />
sollevamento. Tuttavia con l’entrata in vigore<br />
del D.Lgs. n. 626/1994, il legislatore<br />
ha introdotto il principio che questi mezzi,<br />
così come tutte le attrezzature speciali, debbano<br />
essere utilizzate dall’operatore solo<br />
dopo una formazione adeguata e specifica.<br />
Questa formazione deve garantire che<br />
l’uso delle macchine avvenga in modo corretto,<br />
in relazione ai rischi che possono<br />
essere causati a se stessi o ad altre persone.<br />
La conduzione di un qualsiasi apparecchio<br />
di sollevamento richiede sempre una<br />
particolare abilità e preparazione tecnica,<br />
nonché un elevato senso di responsabilità.<br />
Quindi l’operatore deve possedere specifici<br />
requisiti psicofisici per essere idoneo a<br />
svolgere questo lavoro. Pertanto l’uso di<br />
questi mezzi deve essere riservato solo a<br />
personale incaricato.<br />
Gli operatori debbono essere opportunamente<br />
addestrati sull’uso della macchina<br />
ed informati su eventuali rischi particolari<br />
presenti nei luoghi di lavoro.<br />
È consigliato un corso di formazione<br />
che preveda l’insegnamento di un uso efficace<br />
e sicuro della macchina e una conoscenza<br />
specifica del funzionamento del<br />
motore e dell’impianto idraulico per gli<br />
interventi di pulizia e manutenzione.<br />
È inoltre opportuno ricordare che esiste<br />
un documento per la formazione dei<br />
preposti alla gestione e supervisione del<br />
sollevamento dei carichi. Il documento<br />
di riferimento è l’ISO TC 96/sc5 n. 248<br />
del 14 maggio 2001 intitolato «Cranes -<br />
Training of appointed person» dove con il<br />
termine «appointed person» si identifica<br />
una «persona competente che ha la supervisione<br />
delle operazioni della gru e delle<br />
iniziative di organizzazione richieste dalla<br />
movimentazione dei carichi». Ciò per evidenziare<br />
il particolare rischio in tali attività<br />
e la conseguente necessità di preparazio-<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com VII
SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />
Articolo<br />
ne tecnica di tutto il personale coinvolto,<br />
sia con mansioni operative che organizzative<br />
e di coordinamento operativo.<br />
Accessori di imbracatura<br />
Poiché quasi mai i carichi possono essere<br />
collegati direttamente al gancio di un<br />
apparecchio di sollevamento, si devono<br />
usare sistemi di imbracatura quali, brache,<br />
catene, funi, o elementi intermedi<br />
quali, tenaglie, forche, ceste, cassoni, reti<br />
o altri accessori particolari studiati per<br />
carichi di forma o natura speciali.<br />
Va altresì ricordato che l’imbracatura<br />
dei carichi deve essere effettuata usando<br />
mezzi idonei per evitare la caduta del carico<br />
o il suo spostamento dalla primitiva<br />
posizione di partenza.<br />
In linea generale, le norme tecniche di<br />
riferimento in merito fanno capo soprattutto<br />
a quanto riportato alle norme UNI ISO<br />
4308 (1 e 2) e prEN 13411, prEN 13414.<br />
In particolare, per gli accessori di sollevamento<br />
è da ricordare che ognuno di essi<br />
all’atto della immissione sul mercato, ovvero<br />
della prima utilizzazione per quelli<br />
allestiti direttamente dall’utente, deve oggi<br />
soddisfare a quanto riportato ai punti<br />
4.3.2 e 4.4.1 del D.P.R. n. 459/1996 i<br />
quali specificano che ogni accessorio di<br />
sollevamento deve recare, come già brevemente<br />
accennato, i seguenti dati:<br />
● marcatura CE;<br />
● identificazione del fabbricante;<br />
● identificazione del materiale (ad<br />
esempio: classe internazionale, quando<br />
questa informazione è necessaria per la<br />
compatibilità dimensionale);<br />
● identificazione del carico massimo<br />
di utilizzazione.<br />
Per gli accessori di imbracatura che<br />
comprendono componenti sui quali la<br />
marcatura è materialmente impossibile<br />
(per esempio, funi e cordami) le indicazioni<br />
devono essere apposte su una targa o<br />
con altro supporto solidamente fissato in<br />
modo tale da non compromettere la resistenza<br />
dell’accessorio. Inoltre dette indicazioni<br />
debbono essere leggibili e disposte<br />
in un punto tale da non rischiare di scomparire<br />
in seguito alla lavorazione, all’usura,<br />
ecc.<br />
Ogni accessorio di sollevamento o ciascuna<br />
partita di accessori di sollevamento<br />
commercialmente indivisibile deve essere<br />
accompagnato da istruzioni per l’uso che<br />
forniscano almeno le seguenti indicazioni:<br />
- le condizioni normali di esercizio;<br />
INSERTO<br />
- le prescrizioni per l’uso, il montaggio<br />
e la manutenzione;<br />
- i limiti di utilizzazione.<br />
Gli accessori di sollevamento devono<br />
essere scelti in funzione delle modalità di<br />
sollevamento. In particolare per le imbracature<br />
si dovrà tenere conto di tutte le<br />
riduzioni di capacità in funzione delle<br />
componenti delle forze peso che si generano.<br />
Utile riferimento per la scelta delle<br />
funi è la norma UNI ISO 4308.<br />
I mezzi per l’imbracatura possono essere<br />
collegati al carico in diversi modi:<br />
a) attaccati direttamente a golfari ad<br />
occhio circolare con gambo filettato UNI<br />
2947, e ad occhio allungato, con foro filettato<br />
UNI 2948;<br />
b) con attacchi solidali predisposti tipo<br />
maniglione ad anello con zanca annegata<br />
nel manufatto di calcestruzzo;<br />
c) per quanto concerne particolari tipo<br />
di carico (vedi ad esempio grandi manufatti<br />
in calcestruzzo), bisognerà porre attenzione<br />
ai sistemi di attacco che saranno<br />
costituiti da una parte metallica appositamente<br />
annegata nel calcestruzzo ed un<br />
elemento di sospensione ed aggancio ad<br />
esso opportunamente collegato;<br />
d) con attacchi di tipo flessibile variamente<br />
collegati al carico:<br />
- attaccati a legature passanti attorno al<br />
carico o preventivamente predisposte con<br />
l’impiego di corde, funi o catene tese a<br />
mano o mediante appositi dispositivi;<br />
- passati sotto e attorno ai carichi, a<br />
forma di cappio o canestro o con sistema<br />
più complesso. In tal caso, essi svolgono<br />
anche funzione di legatura.<br />
Tra le imbracature più diffuse nei cantieri<br />
si possono distinguere alcune tipologie<br />
prevalenti:<br />
● a tratto unico aperto (brache semplici<br />
o tiranti);<br />
● a tratto unico chiuso su se stesso<br />
(brache ad anello);<br />
● a più tratti concorrenti ad un estremo<br />
ad un unico anello (brache multiple<br />
o gioghi);<br />
● a più tratti collegati ad un estremo<br />
ad una o più traverse (bilancieri o bilancini).<br />
La maggior parte degli accessori sono<br />
dimensionati per sopportare carichi e tensioni<br />
passanti per il proprio asse. Ne risulta<br />
che i tiri obliqui devono essere evitati scrupolosamente<br />
al fine di non incorrere in<br />
sollecitazioni anomale e quindi non previste<br />
nel dimensionamento dell’accessorio.<br />
In ogni caso, indipendentemente dalla<br />
tipologia di imbraco e di ancoraggio utilizzato,<br />
è necessario che:<br />
● siano rispettate le portate dei diversi<br />
dispositivi, fissate in relazione alle caratteristiche<br />
costruttive e alle modalità<br />
d’impiego;<br />
● che la manutenzione sia operata in<br />
modo soddisfacente e siano effettuate le<br />
verifiche periodiche trimestrali;<br />
● che gli imbracatori ricevano le necessarie<br />
istruzioni per l’uso e vi si attengano<br />
e conoscano anche le prescrizioni<br />
per i segnali gestuali.<br />
Le brache, nel contesto generale di<br />
cantiere, e per l’uso che di esse viene<br />
fatto, risultano molto esposte a danneggiamenti<br />
vari. Per limitare questo facile processo<br />
di degrado, le brache, non dovranno<br />
mai essere utilizzate e poi abbandonate<br />
sul terreno, oppure a contatto con agenti<br />
di degrado, vedi ad esempio fonti di calore,<br />
schiacciamento sotto i carichi a terra,<br />
contatto con agenti chimici aggressivi.<br />
Al fine di proteggere le brache di catena<br />
alla fine del ciclo lavorativo giornaliero,<br />
sarà bene che esse vengano immagazzinate<br />
e sistemate su rastrelliere previa<br />
lubrificazione, onde evitare i fenomeni<br />
della corrosione. A tal fine bisognerà evitare<br />
inoltre l’uso di solventi per la loro<br />
pulizia.<br />
I tempi lavorativi, a volte, inducono ad<br />
operazioni d’uso approssimativo o improprio<br />
dei mezzi. In questo senso, ai fini<br />
della sicurezza, bisognerà evitare di accoppiare,<br />
ad esempio, in modo improprio brache<br />
di funi costituite da elementi di tiro di<br />
tipo differente.<br />
I dispositivi di imbraco più diffusi nei<br />
cantieri edili sono:<br />
● brache di catena;<br />
● brache di fune in acciaio;<br />
● brache di fibre sintetiche e naturali.<br />
Brache di catena metallica<br />
Le portate delle catene sono definite<br />
in base alla direttiva 98/37/CE che ne<br />
indica pari a 4, in generale, il coefficiente<br />
di sicurezza ovvero 5 per quanto riportato<br />
all’art. 179 del D.P.R. n. 547/1955.<br />
La portata rappresenta lo sforzo massimo<br />
sopportabile nei limiti di sicurezza,<br />
dato il coefficiente di riduzione. Si consideri<br />
che tale sforzo non coincide sempre<br />
con il carico effettivamente sollevato: la<br />
capacità di sollevamento, infatti, è tanto<br />
minore quanto più la direzione della braca<br />
si scosta dalla verticale.<br />
In base alle norme di calcolo, la portata<br />
dell’intera braca deve essere identificata<br />
con quella del componente che risulta<br />
VIII www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
più debole; inoltre, non bisognerà in alcun<br />
caso intraprendere il sollevamento essendo<br />
presenti carichi superiori alla effettiva<br />
capacità della braca stessa.<br />
Gli effetti termici rappresentano un ulteriore<br />
fattore di riduzione dell’efficienza<br />
dell’imbraco. È da ricordare che una catena<br />
che lavora in presenza di calore subisce,<br />
infatti, una riduzione di portata che<br />
varia in funzione della temperatura raggiunta<br />
dalla catena stessa. Mai scaldare o<br />
usare la braca dopo un preriscaldamento<br />
che vada oltre i 450 ˚C.<br />
Protezioni per catene in corrispondenza<br />
di spigoli del carico sono anche da<br />
prendere in considerazione se il carico<br />
presenta asperità o spigoli o altre particolarità<br />
per cui risulti opportuno interporre<br />
degli spessori in legno o gomma.<br />
Le catene devono essere contrassegnate<br />
dal produttore e corredate di una dichiarazione<br />
riportante tutte le indicazioni e le<br />
certificazioni richieste dal D.P.R. 21 luglio<br />
1982 e/o dalla direttiva CEE 91/368.<br />
La documentazione relativa dovrà sempre<br />
essere tenuta in cantiere.<br />
Brache di fune in acciaio<br />
Tutte le brache costituite da funi di<br />
acciaio devono essere conformi alla norma<br />
ISO 2408.<br />
Tali accessori di sollevamento sono<br />
costituiti essenzialmente da funi di acciaio<br />
aventi alle estremità terminali che consentono<br />
il collegamento con i ganci delle<br />
gru, con i carichi da sollevare o con organi<br />
di macchine. Il terminale della fune è<br />
generalmente protetto da una “redancia”.<br />
Le funi per brache sono normalmente<br />
di acciaio lucido, e sono di tipo flessibile<br />
a 6 trefoli, con anima tessile oppure con<br />
anima metallica. Sono anche disponibili<br />
brache di funi di acciaio zincato o di acciaio<br />
inossidabile per applicazioni particolari.<br />
Le portate delle funi di acciaio sono<br />
definite a livello europeo dalla direttiva<br />
98/37/CE che, in generale, indica pari a<br />
“5” il coefficiente di sicurezza quando si<br />
sia tenuto conto anche dell’efficienza del<br />
terminale, mentre in Italia l’art. 179 del<br />
D.P.R. n. 547/1955, così dispone: «Le funi<br />
e le catene degli impianti e degli apparecchi<br />
di sollevamento e di trazione, salvo<br />
quanto previsto al riguardo dai regolamenti<br />
speciali, devono avere, in rapporto<br />
alla portata e allo sforzo massimo ammissibile,<br />
un coefficiente di sicurezza di almeno<br />
6 per le funi metalliche, 10 per le funi<br />
INSERTO<br />
composte di fibre e 5 per le catene. Le<br />
funi e le catene debbono essere sottoposte<br />
a verifiche trimestrali».<br />
In merito alla riduzione di efficienza<br />
(capacità di portata) dovuta al terminale<br />
usato gli attuali progetti di norma CEN<br />
armonizzati alla Direttiva Macchine portano<br />
i seguenti valori riduttivi in funzione<br />
dei terminali utilizzati:<br />
a) “Impalmatura a mano”(prEN<br />
13411-2: 1998) - Efficienza rispetto<br />
al carico di rottura della fune 80%<br />
(per funi di diametro fino a 60 mm) e<br />
70% (per funi di diametro superiore a<br />
60 mm);<br />
b) “Capicorda a testa fusa” (prEN<br />
13411-4: 1998) - Efficienza rispetto al<br />
carico di rottura della fune 100%;<br />
c) “Morsetti a cavalletto” (prEN<br />
13411-5: 1998) - Efficienza rispetto al<br />
carico di rottura della fune almeno 80%;<br />
d) “Capicorda asimmetrici a cuneo”<br />
(prEN 13411-6: 1998) - Efficienza rispetto<br />
al carico di rottura della fune 85% (per<br />
funi con resistenza = 1960 N/mm 2) e<br />
80% (per funi con resistenza ≤ 1960<br />
N/mm 2);<br />
e) “Asole fissate con manicotti o impalmatura”<br />
-(prEN 13414-1: 1998 - Efficienza<br />
rispetto al carico di rottura della<br />
fune 90% per manicotti, 80% per impalmatura<br />
(per funi di diametro fino a 60<br />
mm).<br />
Anche le funi devono essere contrassegnate<br />
dal produttore e corredate<br />
di una dichiarazione riportante tutte le<br />
indicazioni e le certificazioni richieste<br />
dal D.P.R. 21 luglio 1982 e/o dalla<br />
direttiva CEE 91/368. La documentazione<br />
relativa dovrà sempre essere tenuta<br />
in cantiere.<br />
Brache di fibre sintetiche<br />
e naturali<br />
Le brache sintetiche sono costituite da<br />
nastro di poliammide e di poliestere ed in<br />
quanto tali rispondono alle norme UNI<br />
9351-88 (ISO 4878-81) ed al prEN 1492<br />
- 1 e prEN 1492 - 2 per le quali il riferimento<br />
è rivolto ai tessuti con fibre multifilamento<br />
resistente ai raggi ultravioletti e<br />
termofissati.<br />
Le portate delle brache in fibra sono<br />
definite per l’Europa dalla direttiva<br />
98/37/CE che ne indica in “7” il coefficiente<br />
di sicurezza, mentre per l’Italia abbiamo<br />
visto che l’art. 179 del D.P.R. n.<br />
547/1955 innalza a “10” il coefficiente di<br />
sicurezza per gli imbrachi realizzati con<br />
fibre tessili.<br />
SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />
Articolo<br />
La versatilità delle imbracature in<br />
fibra risolve efficacemente tutti i problemi<br />
di collegamento tra il gancio del<br />
mezzo di sollevamento ed il carico da<br />
sollevare.<br />
È preferibile l’utilizzo di questo tipo di<br />
brache nei casi in cui i carichi da sollevare<br />
presentino particolari forme o superfici<br />
tali che non sopporterebbero, ad esempio,<br />
lo sfregamento di una catena; ovvero,<br />
quando la braca metallica può venire a<br />
contatto con sostanze che aggrediscono i<br />
materiali acciaiosi.<br />
Con riferimento al sollevamento dei<br />
carichi pesanti ma delicati, è evidente la<br />
duttilità della braca in fibra che con la sua<br />
elasticità riesce ad ammortizzare in modo<br />
più che soddisfacente gli eventuali strappi<br />
che si possono presentare durante le manovre;<br />
né tanto meno è da sottovalutare il<br />
fattore sicurezza, dovuto al fatto che tali<br />
mezzi non sono conduttori di elettricità e<br />
vanno, quindi, a favore della sicurezza del<br />
lavoratore. Non ultimo il vantaggio per<br />
tali mezzi di riuscire a sollevare agevolmente<br />
piccoli carichi per i quali le brache<br />
di catene o di funi sarebbero meno adatte<br />
per la loro rigidità.<br />
Individuazione<br />
e analisi dei rischi<br />
Durante l’uso di macchine movimento<br />
terra si possono riscontrare principalmente<br />
i seguenti rischi particolari:<br />
● cedimento del piano di appoggio,<br />
collasso e crollo della struttura con rischio<br />
di schiacciamento di persone<br />
estranee o dello stesso operatore;<br />
● cesoiamento e schiacciamento degli<br />
operatori, durante l’installazione dei tralicci<br />
montanti e del braccio rotante e<br />
durante le normali fasi di lavoro;<br />
● rischi di caduta dall’alto dell’operatore<br />
e di utensili durante le fasi di installazione,<br />
manutenzione e smontaggio;<br />
● rischi derivanti dal cattivo funzionamento<br />
o stato di manutenzione del mezzo<br />
(vibrazioni, rumore, ecc.).<br />
● elettrocuzione per contatto con linee<br />
elettriche aeree;<br />
● rischi elettrici dovuti all’impianto elettrico<br />
di cantiere, all’impianto di messa a<br />
terra e/o all’impianto di protezione dalle<br />
scariche atmosferiche;<br />
● rischi indotti dalle condizioni atmosferiche;<br />
● scivolamenti, cadute a livello durante<br />
la salita e la discesa dell’operatore e<br />
durante la fase di imbraco, carico e scarico;<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com IX
SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />
Articolo<br />
● caduta dall’alto durante le fasi di<br />
carico e scarico in quota;<br />
● rischi derivanti da urti, colpi, impatti,<br />
compressioni e schiacciamento, durante i<br />
lavori di imbraco, carico e scarico;<br />
● rischi derivanti dal rilascio o caduta<br />
di parte del carico e caduta di materiale<br />
dall’alto;<br />
● urto del braccio con strutture fisse e<br />
rischi indotti dalla presenza di altre gru<br />
interferenti;<br />
● rischi derivanti da un uso improprio<br />
del mezzo;<br />
● rischi indotti dall’abbandono del<br />
mezzo;<br />
● rischi indotti da malfunzionamenti;<br />
● rischi indotti dalle attività di manutenzione.<br />
Rischio<br />
Cedimento del piano di appoggio, collasso e crollo della struttura con rischio<br />
di schiacciamento di persone estranee o dello stesso operatore, rovesciamento<br />
Magnitudo Molto grave<br />
Misure<br />
di Prevenzione<br />
e Protezione<br />
Rischio<br />
● il Direttore di cantiere dovrà verificare la stabilità del terreno prima di installare la gru ed iniziare i lavori;<br />
● l’operatore deve conoscere bene prestazioni, peso e carico massimo sollevabile dalla macchina in<br />
relazione allo sbraccio.<br />
● i carichi non devono mai superare i valori massimi stabiliti dal diagramma delle portate. I diagrammi di<br />
portata devono essere resi visibili dagli appositi cartelli fissati lungo il braccio.<br />
● la gru deve essere usata solo per tiri verticali. Non è consentito utilizzare la gru per tiri inclinati o per<br />
traino; il gancio di sollevamento deve sempre agire verticalmente;<br />
● è vietato utilizzare la gru per sradicare alberi o smuovere casseforme o altri dispositivi interrati;<br />
● evitare di raggiungere le condizioni limite ed in genere comportarsi con prudenza;<br />
● non utilizzare in modo improprio la macchina.<br />
Rischi di caduta dall’alto dell’operatore e di utensili durante<br />
le fasi di installazione, manutenzione e smontaggio<br />
Magnitudo Grave<br />
Misure<br />
di Prevenzione<br />
e Protezione<br />
Rischio<br />
● l’operatore in quota addetto al montaggio o alla manutenzione della gru deve indossare un’imbracatura<br />
di sicurezza con bretelle e cosciali e disporre di adeguati dispositivi di trattenuta.<br />
● stante il rischio di caduta nel vuoto con sospensione dell’operatore i cordini di sicurezza deve avere una<br />
lunghezza massima di 1,5 m e deve essere dotato di dissipatore.<br />
● tutti gli accessori dei dispositivi anticaduta (imbracatura, cordini, dissipatori, moschettoni, punti di ancoraggio,<br />
ecc.) devono essere marcati CE ed essere revisionati annualmente;<br />
● ogni utensile (chiave, martello, ecc.) utilizzato in quota deve essere legato, mediante laccio, alla cintura di<br />
sicurezza dell’operatore;<br />
● durante i lavori in quota si deve interdire il transito e la sosta nelle aree sottostanti.<br />
Cesoiamento e schiacciamento degli operatori, durante l’installazione dei tralicci montanti<br />
e del braccio rotante e durante le normali fasi di lavoro<br />
Magnitudo Molto grave<br />
Misure<br />
di Prevenzione<br />
e Protezione<br />
INSERTO<br />
Le schede di valutazione<br />
del rischio<br />
Le macchine utilizzate debbono possedere,<br />
funzionanti, tutti i dispositivi di sicurezza<br />
previsti dalla legge e debbono essere<br />
mantenute in efficienza mediante regolare<br />
manutenzione.<br />
Le attività di seguito illustrate debbono<br />
intendersi come presidio minimo alla<br />
buona realizzazione in sicurezza delle diverse<br />
fasi di lavorazione.<br />
La valutazione del rischio dovrà essere<br />
opportunamente integrata in relazione<br />
al contesto operativo nel quale si è chiamati<br />
ad operare.<br />
Si prefigura la necessità di ricorrere<br />
all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale<br />
per minimizzare il rischio residuo<br />
a livelli accettabili.<br />
Utilizzo delle gru a torre:<br />
individuazione e analisi dei rischi<br />
I DPI da considerarsi in via preliminare<br />
per l’operatore macchina sono:<br />
● calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo;<br />
● indumenti protettivi (tute);<br />
● casco di sicurezza con sottogola (installazione/manutenzione);<br />
● guanti (installazione/manutenzione);<br />
● occhiali protettivi o Visiera (manutenzione);<br />
● imbracatura di sicurezza, connettori<br />
e cordino con dissipatore (installazione/<br />
manutenzione).<br />
I DPI da considerarsi in via preliminare<br />
per l’operatore ausiliario a terra<br />
sono:<br />
● casco di sicurezza;<br />
● calzature di sicurezza;<br />
● indumenti protettivi ad alta visibilità;<br />
● guanti. l<br />
● durante la fase di installazione: delimitare la zona di lavoro, nel raggio d’azione della macchina è<br />
necessario predisporre sbarramenti e segnaletica di sicurezza;<br />
● è buona norma tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento;<br />
● le operazioni di montaggio della gru devono essere eseguite da un operatore esperto e qualificato;<br />
● i punti di imbracatura per il sollevamento ed il montaggio della gru sono indicati sul libretto d’uso e<br />
manutenzione e riportati mediante adesivi, targhe o pittogrammi sui singoli elementi;<br />
● durante lo scarico degli elementi dal mezzo di trasporto, gli addetti all’imbracatura ed aggancio del carico,<br />
prima di consentire l’inizio della manovra, devono verificare il corretto aggancio dell’imbraco e successivamente<br />
allontanarsi al più presto dalla traiettoria di movimentazione dell’elemento;<br />
● durante le fasi di montaggio e quando le strutture sono in movimento gli operai devono restare fuori dalla<br />
zona di pericolo;<br />
● le operazioni di montaggio e smontaggio devono essere eseguite in assenza di vento. La velocità massima<br />
consentita e di 10 km/h;<br />
X www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
● è obbligatorio verificare le zavorre e attenersi a quanto indicato nel libretto di montaggio della gru;<br />
● prima dell’entrata in funzione della gru, il personale addetto, deve indicare i controlli indicati nel<br />
libretto di montaggio;<br />
● dal posto di guida non si devono poter raggiungere cremagliere, ingranaggi o in generale organi di<br />
lavoro pericolosi (distanze adeguate, parafanghi, carter, griglie, cabina di protezione);gli elementi delle<br />
macchine, devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza quando sono fonte di<br />
pericolo;<br />
● è vietato condurre la macchina e comandare gli organi lavoratori da posizioni diverse del posto di guida,<br />
in alternativa è concesso solo l’uso di radiocomandi da posizioni a terra appositamente predisposte;<br />
● è necessario prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di<br />
sicurezza.<br />
Rischio Vibrazioni<br />
Magnitudo Media<br />
Misure<br />
di Prevenzione<br />
e Protezione<br />
● l’esecuzione programmata della manutenzione, la verifica periodica dell’idoneità della macchina<br />
e la verifica della rumorosità della stessa permettono di intervenire tempestivamente per prevenire il<br />
rischio.<br />
● le attrezzature (sedili, comandi, ecc.) dovranno essere dotate di dispositivi antivibranti (manopole, ecc.);<br />
● i sedili devono essere ergonomici, regolabili e idonei a ridurre la trasmissione delle vibrazioni,<br />
● una scorretta posizione di guida durante il lavoro può affaticare l’operatore portandolo a compiere<br />
operazioni non corrette;<br />
● il posto di guida ed i comandi devono consentire l’agevole esecuzione di tutte le manovre necessarie<br />
alla conduzione del carico.<br />
Rischio Rumore<br />
Magnitudo Media<br />
Misure<br />
di Prevenzione<br />
e Protezione<br />
● l’esecuzione programmata della manutenzione, la verifica periodica dell’idoneità della macchina e la<br />
verifica della rumorosità della stessa permettono di intervenire tempestivamente per prevenire il rischio;<br />
● le gru devono essere corredate del certificato di conformità alle prestazioni acustiche come previsto<br />
dal D.M. n. 588/1987 e dal D.Lgs. n. 137/1992;<br />
● sulla macchina devono essere applicate due targhette metalliche esagonali (codificate dalla normativa)<br />
recanti i livelli di pressione sonora massima e minima emessi dalla macchina durante le lavorazioni;<br />
● controllare che gli sportelli del vano motore siano tutti correttamente chiusi e gli organi in<br />
movimento (tamburi, pulegge, ecc.) opportunamente ingrassati.<br />
Rischio Elettrocuzione per contatto con linee elettriche aeree<br />
Magnitudo Molto grave<br />
Misure<br />
di Prevenzione<br />
e Protezione<br />
Rischio<br />
● verificare che nelle vicinanze della zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano<br />
interferire con le manovre del mezzo;<br />
● non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di m 5;<br />
detta distanza minima inderogabile deve essere rispettata sia dagli elementi strutturali della torre e del<br />
braccio che dai carichi sospesi movimentati (art. 11, D.P.R. n. 164/1956);<br />
● durante le lavorazioni l’operatore dovrà fare particolare attenzione nel manovrare il braccio e<br />
l’argano affinché non si generino oscillazioni del carico che possano condurre a contatti con le linee<br />
elettriche aeree;<br />
● particolare attenzione dovrà essere posta durante la movimentazione di grandi elementi prefabbricati<br />
che, a causa della loro dimensione, potrebbero vanificare anche un corretto rispetto delle distanze di<br />
installazione.<br />
Rischi elettrici dovuti all’impianto elettrico di cantiere, all’impianto di messa<br />
a terra e/o all’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche<br />
Magnitudo Molto grave<br />
Misure<br />
di Prevenzione<br />
e Protezione<br />
INSERTO<br />
SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />
Articolo<br />
● l’impianto elettrico di cantiere e l’impianto di terra devono essere certificati dall’installatore ai sensi della<br />
legge n. 46/1990;<br />
● tutte le connessioni dell’impianto elettrico e di terra devono essere realizzate da personale qualificato<br />
e controllate periodicamente per verificarne l’efficienza;<br />
● la realizzazione dell’impianto di terra ad anello chiuso tutela gli operatori anche in caso di taglio<br />
accidentale;<br />
● al fine di disperdere a terra le scariche atmosferiche, tutti gli apparecchi e le strutture metalliche di<br />
grande dimensione dovranno essere collegate elettricamente a terra. Le dimensioni minime dei conduttori<br />
utilizzabili come dispersori sono individuate dalla norma CEI 11-8;<br />
● l’alimentazione della gru dovrà avvenire tramite cavo di alimentazione flessibile di tipo H07RN-F con interruttore<br />
generale ubicato sul quadro elettrico;<br />
● è vietato inserire o disinserire macchine utensili su prese in tensione. Prima di effettuare l’allacciamento<br />
occorre accertarsi che l’interruttore di avvio della macchina sia nella posizione “aperto” (motore elettrico fermo),<br />
cioè in assenza di tensione alla presa;<br />
● prima di operare qualsiasi intervento di manutenzione su apparecchiature alimentate elettricamente si deve<br />
togliere tensione agendo sull’interruttore del quadro di alimentazione e/o staccando la spina di alimentazione;<br />
● quando i cavi vengono posizionati a terra devono essere protetti dall’usura meccanica, evitando comunque<br />
lo schiacciamento da parte di mezzi pesanti.<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XI
SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />
Articolo<br />
Rischio Rischi dovuti alle condizioni atmosferiche<br />
Magnitudo Medio<br />
Misure<br />
di Prevenzione<br />
e Protezione<br />
Rischio<br />
● l’utilizzo di un apparecchio di sollevamento deve essere immediatamente sospeso nei seguenti casi:<br />
- in presenza di nebbia;<br />
- in presenza di forte pioggia che limiti la visibilità;<br />
- in caso di scarsa illuminazione;<br />
- in presenza di vento forte;<br />
● per le gru installate all’aperto soggette ad agenti atmosferici devono essere presi provvedimenti tecnici e<br />
organizzativi per garantire la stabilità in presenza di azioni meteorologiche prevedibili sia in servizio che fuori<br />
servizio (ancoraggi, anemometri, dispositivi di avvertimento, ecc.);<br />
● la stabilità della gru deve essere verificata nelle condizioni più sfavorevoli;<br />
● azione del vento: il vento può sovraccaricare considerevolmente la gru che va sempre posta fuori servizio<br />
al raggiungimento della velocità denominata “vento limite di servizio” e riportata sul libretto d’uso della<br />
macchina;<br />
● si deve quindi controllare durante il servizio la velocità del vento;<br />
● le norme prevedono che tutte le gru a torre e simili debbano sempre essere poste fuori servizio con<br />
velocità del vento superiori a 72 km/h; a tale velocità la pressione specifica corrispondente è di 25 N/m 2 ;<br />
● al raggiungimento della velocità limite si deve interrompere immediatamente il lavoro, sbloccare il<br />
braccio lasciandolo libero di ruotare, rialzare il gancio ed avvicinarlo alla torre della gru;<br />
● le gru poste fuori servizio devono comunque resistere alle spinte del vento previste localmente in casi<br />
eccezionali. La stabilità della gru fuori servizio deve pertanto essere garantita per i valori del vento previsti<br />
nella zona di impiego. L’installatore può ricorrere anche a mezzi ausiliari di ancoraggio per garantire la<br />
suddetta stabilità, ma sempre nel rispetto delle caratteristiche d’uso e manutenzione prescritte dal costruttore;<br />
● nel caso di gru su binario, ove detti ancoraggi fossero costituiti, oltre che dalle tenaglie di fissaggio alle<br />
rotaie in zona del binario particolarmente rinforzata o zavorrata, anche da funi aventi funzioni di controventature,<br />
le stesse unitamente agli ancoraggi a terra dovranno avere le caratteristiche previste dal costruttore.<br />
Scivolamenti e cadute a livello durante la salita e la discesa<br />
dell’operatore e durante le fasi di imbraco dei carichi<br />
Magnitudo Media<br />
Misure<br />
di Prevenzione<br />
e Protezione<br />
INSERTO<br />
● prima di iniziare qualsiasi attività lavorativa bisogna organizzare le aree di lavoro, gli spazi da adibire<br />
a deposito, gli spazi da destinare alle attrezzature, in maniera tale da consentire tutti gli spostamenti sul<br />
piano di lavoro in sicurezza;<br />
● in presenza di cabina di manovra in quota, la scala di accesso della gru deve essere contornata da gabbia<br />
metallica di sicurezza a partire da 2 m di altezza da terra e deve presentare un ballatoio ogni 8 m;<br />
● il posto di guida, protetto contro l’irraggiamento solare, e riscaldato, deve essere raggiungibile<br />
agevolmente ed in piena sicurezza; ciò significa che devono essere predisposti percorsi protetti (parapetti),<br />
punti di presa per le mani (maniglie, corrimani) e punti di appoggio con superficie antiscivolo per i<br />
piedi (scalini, grigliati, barre sporgenti, ribaltine, ecc.);<br />
● pulire sempre dal grasso od olio le maniglie o gli scalini di accesso alla cabina di manovra;<br />
● l’accesso alle macchine deve avvenire con l’operatore rivolto verso la macchina;<br />
● non usare le leve di comando in cabina come maniglia da afferrare per scendere o salire;si sono<br />
verificati gravi infortuni a causa di accaduti contatti durante la caduta con leve e pedali di comando, se<br />
tali contatti avvengono quando il motore è in moto determinano infatti il pericoloso movimento della<br />
macchina o del braccio. Per prevenire tali casi è indispensabile che la macchina sia corredata da un<br />
dispositivo di sicurezza a uomo presente (barre guardacorpo imbottite, cintura di sicurezza dotata di<br />
interblocco, ecc.) che impedisca il funzionamento del motore e blocchi in modo certo la macchina se<br />
l’addetto non è al posto di guida;<br />
● non ammettere all’interno della cabina di manovra altre persone.<br />
Rischio Caduta dall’alto durante le fasi di carico e scarico in quota<br />
Magnitudo Molto Grave<br />
Misure<br />
● la zona di ricezione del carico posizionata in quota dovrà sempre essere dotata di regolamentare parapetto<br />
di Prevenzione<br />
con tavola fermapiede e corrente intermedio;<br />
e Protezione<br />
● l’addetto alla ricezione del carico dovrà porre particolare attenzione durante la guida del carico alla<br />
postazione di sgancio. Particolarmente pericolose sono le azioni di guida del carico che possono condurre<br />
l’operatore a perdere l’equilibrio;<br />
● per particolari tipi, pesi e dimensioni di carichi, è buona norma dotare i carichi stessi di due o più funi di<br />
guida in modo da agevolare e rendere più sicura la fase di posa in opera del materiale, soprattutto in presenza<br />
di vento;<br />
● i carichi ingombranti o pesanti devono essere guidati mediante fune o altro dispositivo da posizione di<br />
sicurezza;<br />
● qualora le dimensioni del carico rendano necessaria la rimozione dei parapetti e degli altri dispositivi di<br />
protezione collettiva, gli operatori in quota dovranno indossare obbligatoriamente l’imbracatura di sicurezza ed<br />
essere opportunamente vincolati, mediante cordino di sicurezza con dissipatore, ad un punto di ancoraggio<br />
appositamente predisposto;<br />
● quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o la discesa dei carichi tra<br />
piani diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico<br />
ai singoli piani, nonché il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso devono essere<br />
protetti, su tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di<br />
arresto al piede;<br />
● i parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o<br />
da eventuale caduta del carico di manovra;<br />
XII www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
● gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati delle aperture dove si effettua il carico e lo scarico,<br />
a meno che per le caratteristiche dei materiali in manovra ciò non sia possibile. In quest’ultimo caso, in<br />
luogo del parapetto normale deve essere applicata una solida barriera mobile, non asportabile e fissabile nella<br />
posizione di chiusura mediante chiavistello o altro dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta chiusa<br />
quando non siano eseguite manovre di carico o scarico al piano corrispondente.<br />
Rischio<br />
Rischi derivanti da urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamento,<br />
durante i lavori di imbraco, carico e scarico<br />
Magnitudo Grave<br />
Misure<br />
di Prevenzione<br />
e Protezione<br />
Rischio<br />
● durante le operazioni di tiro, di sollevamento e di trasporto la parte inferiore del carico si deve<br />
sempre trovare ad almeno due metri dal suolo onde evitare contatti accidentali con le persone;<br />
● il gruista dal posto di guida deve avere garantita la completa visibilità della zona di lavoro e di spostamento<br />
del carico, ciò anche mediante l’ausilio di specchi, dispositivi video, fari e fanali per lavori notturni;<br />
● richiedere l’assistenza di personale a terra per eseguire lavorazioni in spazi ristretti o con visibilità<br />
insufficiente;<br />
● durante il tiro deve essere vietata la presenza delle persone nell’area di lavoro di carico e scarico,<br />
mediante idonea segnaletica e delimitazione dell’area. L’operatore (o persona incaricate di ciò) deve<br />
far rispettare tale divieto anche sospendendo il lavoro;<br />
● prima di effettuare il sollevamento assicurarsi che questo sia perfettamente bilanciato;<br />
● prima di effettuare lo sgancio del carico assicurarsi che questo sia perfettamente fermo e stabile sugli<br />
appoggi previsti;<br />
● l’operatore addetto all’imbraco e l’operatore addetto alla ricezione dei tiri devono indossare indumenti<br />
ad alta visibilità.<br />
Rischi derivanti dal rilascio o caduta di parte del carico<br />
e caduta di materiale dall’alto<br />
Magnitudo Grave<br />
Misure<br />
● non sovraccaricare la macchina ed assicurarsi che il carico da trasportare sia stabile e ben imbracato<br />
di Prevenzione<br />
prima di effettuare ogni tiro di sollevamento;<br />
e Protezione<br />
● controllare che i dispositivi di chiusura dei ganci siano funzionanti e che la portata dei ganci sia<br />
coerente con quella della gru. Nel caso in cui la portata risultasse inferiore a quella della gru dovrà<br />
assumersi come limite massimo della portata sollevabile;<br />
● i ganci dovranno essere sostituiti qualora l’imboccatura risulti deformata a causa di un sovraccarico o di<br />
un’errata posizione della linea di carico. Un gancio deformato può cedere anche per un carico inferiore al<br />
40% della sua portata nominale;<br />
● le funi e le catene devono essere protette dal contatto con gli spigoli vivi del materiale da sollevare,<br />
mediante l’adozione di paraspigoli metallici e/o angolari;<br />
● le brache in fibra devono essere protette dal contatto con materiali potenzialmente taglienti quali<br />
per esempio lamiere, laterizi, ecc.;<br />
● i tiranti dell’imbracatura non devono formare angoli al vertice superiori a 60˚, per evitare eccessive<br />
sollecitazioni degli stessi;<br />
● se vengono rilevate diminuzioni di sezione degli elementi costitutivi gli accessori per valori superiori<br />
al 10%, lo stesso accessorio dovrà essere sostituito;<br />
● gli accessori assoggettati a sollecitazioni che abbiano fatto superare il limite elastico del materiale con<br />
effetto permanente (deformazioni) devono essere sostituiti;<br />
● l’operatore deve evitare di passare con i carichi sospesi al di sopra delle postazioni di lavoro; qualora<br />
questo non fosse possibile le manovre dovranno essere preannunciate con apposite segnalazioni acustiche.<br />
● si deve evitare il transito di carichi sospesi su aree pubbliche esterne al cantiere o comunque laddove<br />
vi sia la presenza di persone estranee al cantiere;<br />
● i posti di lavoro e di passaggio sottostanti il raggio di azione della gru, devono essere idoneamente<br />
difesi contro la caduta e l’investimento dai materiali che possono cadere durante l’attività lavorativa;<br />
● utilizzare sbarramenti e segnaletica di sicurezza per evitare l’avvicinamento, il transito e la sosta di<br />
persone non addette alle lavorazioni;<br />
● è vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari<br />
Rischio<br />
si dovrà provvedere a puntellare lo scavo.<br />
Urto del braccio con strutture fisse<br />
Magnitudo Molto Grave<br />
Misure<br />
di Prevenzione<br />
e Protezione<br />
INSERTO<br />
SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />
Articolo<br />
● la gru e le sue parti mobili, ivi compresi i carichi, relativamente ad oggetti od opere fisse deve<br />
rispettare un franco minimo di 70 cm;<br />
● la presenza di un ostacolo fisso che può essere toccato dal braccio o dal controbraccio, rende<br />
necessaria la limitazione dell’area di lavoro e ciò dovrà essere ottenuto oltre che con l’applicazione di<br />
dispositivi automatici di finecorsa anche con l’installazione di arresti meccanici;<br />
● l’installazione di dispositivi ed arresti meccanici costringe il braccio ad offrire al vento una superficie<br />
maggiore di quella minima per la quale il costruttore ha condotto i calcoli di stabilità (ribaltamento e<br />
resistenza), pertanto, si dovrà garantire la stabilità della gru con mezzi ausiliari di ancoraggio dimensionati<br />
introducendo nei calcoli le nuove spinte del vento sulla parte rotante;<br />
● il franco tra gli ingombri delle opere fisse o provvisionali ed il gancio nella posizione di fine corsa<br />
superiore deve essere almeno di 2,5 m misurati in verticale;<br />
● le gru a torre devono essere installate in modo da evitare il rischio di collisione:<br />
- fra braccio rotante ed ostacoli fissi;<br />
- fra controbraccio ed ostacoli fissi;<br />
- fra il carico ed ostacoli fissi (individuazione di aree di sorvolo critiche o vietate.<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XIII
SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />
Articolo<br />
Rischio Rischi indotti dalla presenza di altre gru interferenti<br />
Magnitudo Molto grave<br />
Misure<br />
di Prevenzione<br />
e Protezione<br />
INSERTO<br />
● la gravità dei rischi connessi con l’eventualità di urti tra gru interferenti richiede che, in sede di<br />
predisposizione dei cantieri, si debba porre ogni cura affinché l’installazione dei mezzi di sollevamento<br />
sia prevista in maniera che non vi siano possibilità di interferenze tra di loro. Quando non è possibile<br />
attuare questo comportamento di tutela sarà necessario predisporre procedure speciali di gestione del<br />
rischio.- il rischio di collisione fra gru in movimento causato da:<br />
- contatto tra la fune di sollevamento di una gru alta ed il contrappeso di una gru bassa;<br />
- contatto tra la fune di sollevamento di una gru alta ed il braccio di una gru bassa;<br />
- contatto tra il braccio e/o il controbraccio di una gru bassa e la torre di una gru alta per gru che lavorano<br />
sulle stesse vie di corsa oppure adiacenti;<br />
● al fine di ridurre al minimo il rischio di interferenza si deve preferire l’individuazione della localizzazione<br />
di mezzi di sollevamento in posizione fissa in modo da eliminare o ridurre al minimo le zone di possibile<br />
interferenza, sia in fase di lavoro, sia in fase di inattività.<br />
● nel caso dovessero operare più apparecchi di sollevamento dovranno essere presi provvedimenti consistenti<br />
nell’adozione di dispositivi automatici antinterferenza ed anticollisione e attuate procedure organizzative<br />
come quelle prescritte nella lettera circolare del Ministero del Lavoro n. 22856 del 12 novembre 1984;<br />
- in presenza di gru interferenti si dovrà:<br />
- attuare una programmazione delle fasi di movimentazione dei carichi in modo da eliminare la<br />
contemporanea attività di apparecchi interferenti;<br />
- garantire la perfetta visibilità dal posto di manovra di tutte le zone di azione del mezzo e la<br />
predisposizione di un servizio di segnalazione svolto con lavoratori incaricati, nei casi di impossibilità di<br />
controllo (dal posto di manovra) di tutta la zona di azione del mezzo;<br />
- fare sistematico ricorso al servizio di segnalazioni previsto dall’ultimo comma dell’art. 182 del D.P.R. 27<br />
aprile 1955, n. 547.<br />
● nel caso di più imprese con apparecchi di sollevamento operanti nella stessa zona di lavoro, un idoneo<br />
livello di sicurezza può essere conseguibile mediante l’unicità di direzione del cantiere e mediante l’istituzione<br />
di un servizio di coordinamento interaziendale con compiti, oltre che di programmazione e di coordinamento,<br />
anche di gestione di efficaci sistemi di intercomunicazione fra gru presentanti rischi di potenziale<br />
interferenza.<br />
Rischio Rischi derivanti da un uso improprio del mezzo<br />
Magnitudo Grave<br />
Misure<br />
● in cabina di manovra devono essere esposte in modo chiaro e visibile le istruzioni necessarie per il<br />
di Prevenzione<br />
corretto utilizzo della gru;<br />
e Protezione<br />
● la macchina deve essere utilizzata in modo rispondente alle sue caratteristiche, senza subire modificazioni<br />
o essere utilizzata per usi impropri;<br />
● la gru deve essere usata solo per tiri verticali. Non è consentito utilizzare la gru per tiri inclinati o per<br />
traino; il gancio di sollevamento deve sempre agire verticalmente;<br />
● è vietato utilizzare la gru per sradicare alberi o smuovere casseforme o altri dispositivi interrati;<br />
● non avviare mai le leve di comando senza conoscere a cosa servono;<br />
● salvo particolare omologazione della macchina, è generalmente vietato il trasporto di persone con la gru<br />
a torre. Il sollevamento di persone è effettuato soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal<br />
fine (art. 184, comma 1, D.P.R. n. 547/1955);<br />
● è assolutamente vietato trasportare persone all’interno di ceste, cassoni o benne che non siano<br />
specificatamente rispondenti alle prescrizioni di sicurezza previste per il trasporto di persone. Nel caso di<br />
utilizzazione di accessori per il sollevamento di persone (cestelli) le apparecchiature devono essere<br />
omologate ed oggetto di specifici collaudi (ISPESL) e verifiche periodiche (ASL-ARPA);<br />
● la legge prevede che, in casi eccezionali, possano essere utilizzate per il sollevamento di persone<br />
attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano state prese adeguate misure in materia di<br />
sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei<br />
mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell’attrezzatura<br />
di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in<br />
permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro con il posto di<br />
comando. Devono essere prese le opportune misure per assicurare la loro evacuazione in caso di pericolo.<br />
Rischio Rischi indotti dall’abbandono del mezzo<br />
Magnitudo Media<br />
Misure<br />
● qualora siano presenti lavoratori a bordo dell’attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi,<br />
di Prevenzione<br />
il posto di comando deve essere occupato in permanenza;<br />
e Protezione<br />
● durante le pause di lavoro si deve togliere l’alimentazione elettrica alla macchina;<br />
● prima di lasciare la cabina si deve:<br />
- aprire tutti gli interruttori;<br />
- liberare il gancio da qualsiasi tipo di carico;- rialzare il gancio, portandolo in prossimità della torre;<br />
- sbloccare il freno di rotazione per consentire al braccio di ruotare liberamente e disporsi secondo la<br />
direzione del vento, in modo da offrire ad esso la minor superficie possibile.<br />
Rischio Rischi indotti da malfunzionamenti<br />
Magnitudo Bassa<br />
● avvenimento potenzialmente critico, si riscontra una casistica limitata sempre dovuta a cattiva<br />
Misure<br />
manutenzione della macchina ed usura degli accessori di sollevamento (ganci, catene, funi, brache<br />
di Prevenzione<br />
sintetiche, ecc.);operare la manutenzione e i tagliandi di revisione secondo le indicazioni fornite dal<br />
e Protezione<br />
produttore;<br />
● segnalare tempestivamente eventuali anomalie o guasti di funzionamento o situazioni pericolose.<br />
XIV www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 dicembre 2003 - N. 22
Rischio Rischi indotti dalle attività di manutenzione<br />
Magnitudo Media<br />
Misure<br />
di Prevenzione<br />
e Protezione<br />
INSERTO<br />
SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />
Articolo<br />
● operare la manutenzione e i tagliandi di revisione secondo le indicazioni fornite dal produttore;<br />
● le funi, i loro dispositivi di trattenuta e gli accessori di sollevamento (gancio, brache, ecc.) devono<br />
essere verificate trimestralmente. Gli esiti della verifica devono essere annotati su libretto apposito e<br />
controfirmati dalla persona che ha effettuato la verifica;<br />
● per i rischi di caduta dall’alto dell’operatore e degli utensili utilizzati si faccia riferimento a quanto<br />
precedentemente illustrato;<br />
● è assolutamente vietato operare manutenzione o pulizia su organi in movimento;<br />
● nel caso si adoperi aria compressa per la pulizia ed il lavaggio della macchina, si devono utilizzare<br />
pressioni di esercizio basse (max 2 atmosfere) ed utilizzare in caso, gli occhiali o le visiere protettive.<br />
Check list per lavorare in sicurezza con le gru a torre<br />
Messa in funzione della gru q<br />
Prima dell’entrata in funzione della gru, il personale addetto deve effettuare tutti i controlli indicati nel libretto di montaggio q<br />
Effettuare un controllo visivo di tutto il mezzo, eventualmente compiendo un giro completo q<br />
Esaminare attentamente tutta la struttura osservando eventuali danni strutturali evidenti q<br />
Verificare il regolare serraggio di tutti i bulloni e il rifornimento di lubrificante agli ingrassatori delle parti che si trovano in rotazione q<br />
Provvedere alla lubrificazione delle varie parti secondo quanto prescritto dal costruttore nel libretto d’uso e manutenzione q<br />
Verificare che non vi siano manomissioni dei carter di protezione e i sistemi di sicurezza q<br />
Verificare che le linee elettriche aeree, nella zona di lavoro, non interferiscano con operazioni e manovre della macchina (distanza minima 5 m) q<br />
Verifiche periodiche q<br />
Con cadenza trimestrale devono essere eseguite le verifiche dell’efficienza e della buona manutenzione (rilevamento di deformazioni,<br />
schiacciamenti, tagli e allungamenti) dei materiali costituenti i seguenti accessori:<br />
q<br />
ganci q<br />
morsetti (con verifica del corretto serraggio) q<br />
anelli q<br />
campanelle di sospensione q<br />
grilli q<br />
capicorda q<br />
funi q<br />
catene q<br />
branche in fibra q<br />
Cabina di guida q<br />
Liberare la cabina di guida da qualunque oggetto o materiale non pertinente o necessario al servizio q<br />
Regolare opportunamente la posizione del sedile, in modo da ottenere la massima confortevolezza di guida ed agibilità dei comandi q<br />
Dispositivi di segnalazione q<br />
Controllare l’efficienza del segnalatore acustico q<br />
Controllare l’efficienza del segnalatore luminoso q<br />
Controllare l’efficienza dei fari q<br />
Prima di iniziare il turno di lavoro q<br />
Provare a vuoto il regolare funzionamento di tutte le leve di comando q<br />
Controllare l’efficienza della pulsantiera q<br />
Controllare il corretto funzionamento dei freni di rotazione q<br />
Controllare il corretto funzionamento dei limitatori di corsa q<br />
9 dicembre 2003 - N. 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XV
SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />
Articolo<br />
INSERTO<br />
Controllare il corretto funzionamento degli altri dispositivi di sicurezza e segnalazione in dotazione q<br />
Controllare che le vie di corsa della gru siano libere q<br />
Verificare l’efficienza della protezione della zavorra (rotazione bassa) q<br />
Controllare la chiusura dello sportello del quadro e l’integrità dell’apparato elettrico, quadri, valvole, cavi, ecc. q<br />
Verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto d’emergenza q<br />
Controllare che la visuale di tutta l’area di lavoro non risulti ostruita da ostacoli q<br />
Effettuare una rotazione completa con il braccio q<br />
Accertarsi che la portata della gru, in relazione alle condizioni operative (sbraccio, altezza del tiro, ecc.) sia adeguata al carico da sollevare q<br />
Accertarsi che i dispositivi di chiusura dei ganci siano funzionanti e che la portata dei ganci sia adeguata ai carichi da sollevare q<br />
Accertarsi che la portata delle brache sia adeguata ai carichi da sollevare q<br />
Eliminare le brache che risultino in qualche modo danneggiate q<br />
Escludere le brache la cui portata sia ignota o di difficile accertamento q<br />
Ispezionare gli accessori di sollevamento prima della loro messa in opera con particolare attenzione a possibili cedimenti in punti<br />
delicati, quali le cuciture sui tratti normali della braca e sugli ancoraggi per il trattenimento del carico<br />
q<br />
Durante il lavoro q<br />
Adottare tutte le misure di sicurezza e precauzioni prescritte dal manuale d’uso della macchina q<br />
Verificare che sia costantemente garantita una buona visibilità dalla postazione di manovra q<br />
Evitare nella movimentazione del carico, di transitare su postazioni di lavoro e/o di passaggio, nel caso sia necessario preavvisare il<br />
tiro con la segnalazione acustica ed attendere l’allontanamento del personale dalla zona di pericolo<br />
q<br />
Eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale q<br />
Controllare che la fune di sollevamento si avvolga correttamente q<br />
I carichi devono essere ben imbracati ed equilibrati q<br />
Evitare nodi ed incroci, attorcigliamenti, abrasioni ed inclusione di elementi che possano danneggiare gli imbrachi q<br />
Utilizzare dispositivi e contenitori adatti allo specifico materiale da movimentare q<br />
La forca deve essere utilizzata solo per operazioni di carico e scarico dagli automezzi e senza mai superare altezze di 2 metri da terra q<br />
Per movimentare materiali minuti utilizzare benne, castelli o cassoni metallici dotati di ganci di chiusura q<br />
Richiedere l’aiuto di persone a terra per manovre difficili q<br />
Mantenere a distanza adeguata il personale durante la lavorazione q<br />
Allontanare il personale che si dovesse trovare all’interno degli spazi operativi della macchina q<br />
Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettivi q<br />
L’operatore addetto allo sgancio del carico o al suo posizionamento deve utilizzare appositi bastoni dotati di uncino per evitare di<br />
sporgersi da impalcati di protezione e preservare gli arti da rischi di schiacciamento<br />
q<br />
Prima di sganciare il carico controllare che sia stabile q<br />
Durante le soste, se si abbandona la postazione di guida, ritirare il gancio in posizione di riposo, liberare la gru al vento q<br />
Segnalare appena possibile al preposto eventuali difetti di funzionamento, situazioni pericolose ed eventuali incidenti verificatisi q<br />
Sospendere immediatamente il lavoro in caso di gravi anomalie di funzionamento q<br />
Al termine del turno di lavoro q<br />
Liberare il gancio da qualsiasi tipo di carico e non lasciare alcun carico sospeso q<br />
Rialzare il gancio, portandolo in prossimità della torre q<br />
Sbloccare il freno di rotazione per consentire al braccio di ruotare liberamente e disporsi secondo la direzione del vento q<br />
Aprire tutti gli interruttori q<br />
Disinserire l’alimentazione elettrica agendo sul quadro generale di alimentazione q<br />
Nel caso di gru a torre su binario si dovrà provvedere ad assicurare il carro scorrevole ai binari mediante tenaglie o simili<br />
Riporre gli accessori di sollevamento e le brache in appositi alloggiamenti (rastrelliere e/o contenitori) che possano preservarli da<br />
q<br />
danneggiamenti dovuti a calpestio, contatto con acidi caustici, grassi, sabbia, polvere, ovvero in luoghi asciutti, lontano da superfici<br />
calde e da fonti di calore<br />
q<br />
Pulire il mezzo e gli organi di comando. È assolutamente vietato operare manutenzione o pulizia su organi in movimento q<br />
Nel caso si adoperi aria compressa per la pulizia ed il lavaggio della macchina, si devono utilizzare pressioni di esercizo basse (max 2<br />
atmosfere)<br />
q<br />
Per la pulizia degli organi meccanici non vanno mai utilizzati liquidi infiammabili come gasolio, nafta, benzina, ma appositi liquidi<br />
detergenti non infiammabili e non tossici<br />
q<br />
Operare la manutenzione e i tagliandi di revisione secondo le indicazioni fornite dal produttore eseguendo il ciclo di manutenzione<br />
e pulizia come descritto nel manuale<br />
q<br />
Segnalare eventuali guasti di funzionamento q<br />
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