Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ...
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Tesi di dottorato in Scienze della Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle dichiarazioni probatorie. spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini; da informazioni assunte, perquisizioni e sequestri; da perazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354, atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini. Sfuggono al divieto le dichiarazione stragiudiziali, non aventi contenuto narrativo. Sempre l’art. 499 vieta l’utilizzo di domande che nuocerebbero alla sincerità delle risposte (co.1) o che suggeriscono la risposta (co.2). La Corte di cassazione ha chiarito gli intenti dell’art. 499 c.p.p. co. 5 in merito alle regole dell’esame testimoniale, affermando che il testimone può essere autorizzato a consultare documenti da lui stesso redatti purché siano soltanto di aiuto alla memoria, in quanto questi non possono sostituirsi al ricordo. L’art. 500 c.p.p. consente alle parti di servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenuti nel fascicolo del PM, per contestare il contenuti della deposizione; generalmente trattasi di informative relazioni di servizio, verbali di assunzioni di sommarie informazioni (Carofiglio, Susca, 2005). 2.3. La cross examination Nel nostro sistema penale le persone che partecipano al dibattimento possono essere sottoposte a quattro tipologie di esame: l’esame diretto, il controesame, il riesame, l’esame da parte del giudice. “Nell’esame diretto sono rivolte domande dal PM o dal difensore che ha chiesto l’esame del testimone (che in questo caso è presentato dalla parte che effettua l’esame), nel controesame sono rivolte altre domande dalla parte che non ha chiesto l’esame (che quindi interroga i testimoni presentati dalla controparte) e nel riesame sono poste nuove domande da chi ha chiesto l’esame (che riesamina, appunto il proprio testimone)” (Gulotta, 2003, p. 54-55). Infine l’esame da parte del Magistrato giudicante. 36
Tesi di dottorato in Scienze della Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle dichiarazioni probatorie. La cross examination è uno dei principali strumenti per acquisire la prova testimoniale nel processo (498 c.p.p.). Le finalità che si pongono le tre tipologie di esame sono diverse, nell’esame diretto, fare emergere fatti inquadranti l’evento che possono “influenzare” positivamente il Giudice, nel controesame, dimostrare che quanto detto precedentemente è falso o comunque quanto affermato non definisce esattamente la verità e infine nel riesame, la parte sente di nuovo il proprio assistito per dare delle chiarificazioni, ratificazioni o specifiche in merito a quanto emerso nel controesame. 3. La testimonianza e il contributo della psicologia La Psicologia della testimonianza è stato il primo oggetto di studio della Psicologia Scientifica e, specialmente, della Psicologia giuridica che ha cercato di rispondere alle esigenze della Giustizia penale (Fiore,1909, 1910; Musatti, 1931; Castellani, Pajardi, 1999). Il testimone riveste uno dei ruoli più rilevanti in seno al processo penale perché la testimonianza consiste, come abbiamo visto, in una delle più importanti fonti di prova. A tal fine gli operatori della Giustizia (PM, Giudici, PG, Avvocati etc.) necessitano di strumenti per comprendere e interpretare la testimonianza, per capire se le condizioni psicologiche del testimone gli permettano di essere un interlocutore attendibile (De Leo, Scali, Caso, 2005). Fino a quando la Psicologia giuridica non divenne un’autonoma disciplina accademica 8 e professionale, gli psicologi, che si accostavano al sistema giudiziario, utilizzavano un prevalente profilo clinico, soprattutto nell’ambito dell’attività peritale, o generale, nello studio dei processi di base della memoria, ad es., o della percezione. 8 “La Psicologia giuridica ha una storia di riconoscimenti accademici molto recente, ma, nei rapporti con la giustizia, le sue origini hanno radici lontane. L’insegnamento della Psicologia giuridica è stato inserito nei corsi di laurea in Psicologia nell’anno accademico 1986/87 è attivato, all’Università “La Sapienza” di Roma, nel 1988-89” (Patrizi, 1996, p.13). 37
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Tesi di dottorato in Scienze <strong>della</strong> Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu<br />
<strong>Funzioni</strong> e <strong>competenze</strong> <strong>della</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Giudiziaria</strong> <strong>nella</strong> <strong>raccolta</strong> <strong>delle</strong> dichiarazioni probatorie.<br />
La cross examination è uno dei principali strumenti per acquisire la prova<br />
testimoniale nel processo (498 c.p.p.).<br />
Le finalità che si pongono le tre tipologie di esame sono diverse, nell’esame diretto,<br />
fare emergere fatti inquadranti l’evento che possono “influenzare” positivamente il<br />
Giudice, nel controesame, dimostrare che quanto detto precedentemente è falso o<br />
comunque quanto affermato non definisce esattamente la verità e infine nel riesame,<br />
la parte sente di nuovo il proprio assistito per dare <strong>delle</strong> chiarificazioni, ratificazioni<br />
o specifiche in merito a quanto emerso nel controesame.<br />
3. La testimonianza e il contributo <strong>della</strong> psicologia<br />
La Psicologia <strong>della</strong> testimonianza è stato il primo oggetto di studio <strong>della</strong><br />
Psicologia Scientifica e, specialmente, <strong>della</strong> Psicologia giuridica che ha cercato di<br />
rispondere alle esigenze <strong>della</strong> Giustizia penale (Fiore,1909, 1910; Musatti, 1931;<br />
Castellani, Pajardi, 1999).<br />
Il testimone riveste uno dei ruoli più rilevanti in seno al processo penale perché<br />
la testimonianza consiste, come abbiamo visto, in una <strong>delle</strong> più importanti fonti di<br />
prova. A tal fine gli operatori <strong>della</strong> Giustizia (PM, Giudici, PG, Avvocati etc.)<br />
necessitano di strumenti per comprendere e interpretare la testimonianza, per capire<br />
se le condizioni psicologiche del testimone gli permettano di essere un interlocutore<br />
attendibile (De Leo, Scali, Caso, 2005).<br />
Fino a quando la Psicologia giuridica non divenne un’autonoma disciplina<br />
accademica 8 e professionale, gli psicologi, che si accostavano al sistema giudiziario,<br />
utilizzavano un prevalente profilo clinico, soprattutto nell’ambito dell’attività<br />
peritale, o generale, nello studio dei processi di base <strong>della</strong> memoria, ad es., o <strong>della</strong><br />
percezione.<br />
8 “La Psicologia giuridica ha una storia di riconoscimenti accademici molto recente, ma, nei rapporti<br />
con la giustizia, le sue origini hanno radici lontane. L’insegnamento <strong>della</strong> Psicologia giuridica è<br />
stato inserito nei corsi di laurea in Psicologia nell’anno accademico 1986/87 è attivato,<br />
all’Università “La Sapienza” di Roma, nel 1988-89” (Patrizi, 1996, p.13).<br />
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