30.05.2013 Views

Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ...

Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ...

Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tesi di dottorato in Scienze <strong>della</strong> Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu<br />

<strong>Funzioni</strong> e <strong>competenze</strong> <strong>della</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Giudiziaria</strong> <strong>nella</strong> <strong>raccolta</strong> <strong>delle</strong> dichiarazioni probatorie.<br />

spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini; da<br />

informazioni assunte, perquisizioni e sequestri; da perazioni e accertamenti previsti<br />

dagli articoli 349, 353 e 354, atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente<br />

compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo<br />

svolgimento <strong>delle</strong> indagini. Sfuggono al divieto le dichiarazione stragiudiziali, non<br />

aventi contenuto narrativo.<br />

Sempre l’art. 499 vieta l’utilizzo di domande che nuocerebbero alla sincerità<br />

<strong>delle</strong> risposte (co.1) o che suggeriscono la risposta (co.2).<br />

La Corte di cassazione ha chiarito gli intenti dell’art. 499 c.p.p. co. 5 in merito<br />

alle regole dell’esame testimoniale, affermando che il testimone può essere<br />

autorizzato a consultare documenti da lui stesso redatti purché siano soltanto di<br />

aiuto alla memoria, in quanto questi non possono sostituirsi al ricordo.<br />

L’art. 500 c.p.p. consente alle parti di servirsi <strong>delle</strong> dichiarazioni<br />

precedentemente rese dal testimone e contenuti nel fascicolo del PM, per contestare<br />

il contenuti <strong>della</strong> deposizione; generalmente trattasi di informative relazioni di<br />

servizio, verbali di assunzioni di sommarie informazioni (Carofiglio, Susca, 2005).<br />

2.3. La cross examination<br />

Nel nostro sistema penale le persone che partecipano al dibattimento possono<br />

essere sottoposte a quattro tipologie di esame: l’esame diretto, il controesame, il riesame,<br />

l’esame da parte del giudice.<br />

“Nell’esame diretto sono rivolte domande dal PM o dal difensore che ha chiesto<br />

l’esame del testimone (che in questo caso è presentato dalla parte che effettua<br />

l’esame), nel controesame sono rivolte altre domande dalla parte che non ha chiesto<br />

l’esame (che quindi interroga i testimoni presentati dalla controparte) e nel riesame<br />

sono poste nuove domande da chi ha chiesto l’esame (che riesamina, appunto il<br />

proprio testimone)” (Gulotta, 2003, p. 54-55). Infine l’esame da parte del<br />

Magistrato giudicante.<br />

36

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!