30.05.2013 Views

Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ...

Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ...

Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tesi di dottorato in Scienze <strong>della</strong> Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu<br />

<strong>Funzioni</strong> e <strong>competenze</strong> <strong>della</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Giudiziaria</strong> <strong>nella</strong> <strong>raccolta</strong> <strong>delle</strong> dichiarazioni probatorie.<br />

in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte <strong>delle</strong><br />

persone esaminate.<br />

3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di<br />

vigilanza previsti dall'articolo 140 comma 2, sono esercitati dal presidente.<br />

Art. 511.<br />

Letture consentite.<br />

1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti<br />

contenuti nel fascicolo per il dibattimento.<br />

2. La lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame <strong>della</strong> persona che le ha<br />

rese, a meno che l'esame non abbia luogo.<br />

3. La lettura <strong>della</strong> relazione peritale è disposta solo dopo l'esame del perito.<br />

4. La lettura dei verbali <strong>delle</strong> dichiarazioni orali di querela o di istanza è consentita ai soli<br />

fini dell'accertamento <strong>della</strong> esistenza <strong>della</strong> condizione di procedibilità.<br />

5. In luogo <strong>della</strong> lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare specificamente gli atti<br />

utilizzabili ai fini <strong>della</strong> decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il<br />

giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando si tratta di verbali di<br />

dichiarazioni e una parte ne fa richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice è vincolato alla<br />

richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto di essi.<br />

6. La facoltà di chiedere la lettura o l'indicazione degli atti, prevista dai commi 1 e 5, è<br />

attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a norma dell'articolo 93.<br />

Art. 511-bis.<br />

Lettura di verbali di prove di altri procedimenti.<br />

1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati<br />

nell'articolo 238. Si applica il comma 2 dell'articolo 511.<br />

Art. 512.<br />

Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione.<br />

1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla <strong>Polizia</strong><br />

giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori <strong>delle</strong> parti private e dal giudice nel corso<br />

<strong>della</strong> udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta<br />

impossibile la ripetizione.<br />

1-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali relativi all'acquisizione ed alle operazioni di<br />

distruzione degli atti di cui all'articolo 240.<br />

Art. 512-bis.<br />

Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero.<br />

1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova<br />

acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero<br />

CLIX

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!