Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ...

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30.05.2013 Views

Tesi di dottorato in Scienze della Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle dichiarazioni probatorie. 2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva. Art. 432. Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento. 1. Il decreto che dispone il giudizio è trasmesso senza ritardo, con il fascicolo previsto dall'articolo 431 e con l'eventuale provvedimento che abbia disposto misure cautelari in corso di esecuzione, alla cancelleria del giudice competente per il giudizio. Art. 433. Fascicolo del pubblico ministero. 1. Gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 431 sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti all'udienza preliminare unitamente al verbale dell'udienza. 2. I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1. 3. Nel fascicolo del pubblico ministero ed in quello del difensore è altresì inserita la documentazione dell'attività prevista dall'articolo 430 quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest'ultimo le ha accolte. Art. 489. Dichiarazioni del contumace. LIBRO SETTIMO Giudizio CAPO II Atti introduttivi 1. L'imputato già contumace che prova di non avere avuto conoscenza del procedimento a suo carico, può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494. Nel corso del giudizio di cassazione le dichiarazioni sono rese al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo in cui l'imputato si trova. 2. L'imputato nella richiesta prevista dal comma 1 può nominare un difensore al quale deve essere dato tempestivo avviso del giorno e del luogo fissato per l'audizione; in mancanza, il giudice designa un difensore di ufficio. Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare, le dichiarazioni devono essere assunte entro un termine non superiore a quindici giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta. 3. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti del condannato nel corso del giudizio di revisione o nella fase dell'esecuzione. In tal caso le dichiarazioni sono assunte nelle forme previste dal comma 2 dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui il condannato si trova. CLIII

Tesi di dottorato in Scienze della Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle dichiarazioni probatorie. 4. Il verbale delle dichiarazioni rese dall'imputato o dal condannato è trasmesso senza ritardo alla corte di cassazione o alla corte di appello davanti alla quale pende il giudizio di revisione. Se le dichiarazioni sono state rese dal condannato e non pende giudizio di revisione, il relativo verbale è trasmesso al magistrato di sorveglianza competente a norma dell'articolo 677. Art. 490. Accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace. 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame. Art. 496. Ordine nell'assunzione delle prove. CAPO III Istruzione dibattimentale 1. L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l'assunzione di quelle richieste da altre parti, nell'Ordine previsto dall'articolo 493 comma 2. 2. Le parti possono concordare un diverso Ordine di assunzione delle prove. Art. 497. Atti preliminari all'esame dei testimoni. 1. I testimoni sono esaminati l'uno dopo l'altro nell'Ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati. 2. Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». Lo invita quindi a fornire le proprie generalità. 3. L'osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità. Art. 498. Esame diretto e controesame dei testimoni. (1) 1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone. 2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'Ordine indicato nell'articolo 496. CLIV

Tesi di dottorato in Scienze <strong>della</strong> Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu<br />

<strong>Funzioni</strong> e <strong>competenze</strong> <strong>della</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Giudiziaria</strong> <strong>nella</strong> <strong>raccolta</strong> <strong>delle</strong> dichiarazioni probatorie.<br />

4. Il verbale <strong>delle</strong> dichiarazioni rese dall'imputato o dal condannato è trasmesso senza<br />

ritardo alla corte di cassazione o alla corte di appello davanti alla quale pende il giudizio di<br />

revisione. Se le dichiarazioni sono state rese dal condannato e non pende giudizio di<br />

revisione, il relativo verbale è trasmesso al magistrato di sorveglianza competente a norma<br />

dell'articolo 677.<br />

Art. 490.<br />

Accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace.<br />

1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo<br />

dell'imputato assente o contumace, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di<br />

una prova diversa dall'esame.<br />

Art. 496.<br />

Ordine nell'assunzione <strong>delle</strong> prove.<br />

CAPO III<br />

Istruzione dibattimentale<br />

1. L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione <strong>delle</strong> prove richieste dal pubblico<br />

ministero e prosegue con l'assunzione di quelle richieste da altre parti, nell'Ordine previsto<br />

dall'articolo 493 comma 2.<br />

2. Le parti possono concordare un diverso Ordine di assunzione <strong>delle</strong> prove.<br />

Art. 497.<br />

Atti preliminari all'esame dei testimoni.<br />

1. I testimoni sono esaminati l'uno dopo l'altro nell'Ordine prescelto dalle parti che li hanno<br />

indicati.<br />

2. Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la<br />

verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte<br />

altresì il testimone <strong>delle</strong> responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o<br />

reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole <strong>della</strong> responsabilità<br />

morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a<br />

non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». Lo invita quindi a fornire le proprie<br />

generalità.<br />

3. L'osservanza <strong>delle</strong> disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità.<br />

Art. 498.<br />

Esame diretto e controesame dei testimoni. (1)<br />

1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha<br />

chiesto l'esame del testimone.<br />

2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto<br />

l'esame, secondo l'Ordine indicato nell'articolo 496.<br />

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